Istruzione e formazione
professionale: il ruolo
sussidiario degli istituti
professionali
Soltanto gli istituti professionali possono svolgere, in regime di
sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni
in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema
di I.F.P. nella fase transitoria e a regime (art. 8, comma 2 e art. 2,
comma 3, del d.P.R.15/03/2010 *)
Fase transitoria: le intese regionali
“Ai fini della realizzazione dell’offerta coordinata tra i percorsi di istruzione degli
istituti professionali e quelli di istruzione e formazione professionale di cui al
capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e in relazione alla
definizione e allo sviluppo del processo di attuazione del titolo V della
Costituzione, possono essere concordate specifiche intese tra il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero dell’economia e delle
finanze e le singole Regioni interessate per la sperimentazione di nuovi modelli
organizzativi e di gestione degli istituti professionali, anche in relazione
all’erogazione dell’offerta formativa.” (art. 8, comma2)
*In corso di registrazione alla Corte dei Conti
Per quale offerta?
 Percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale
per il conseguimento delle 21 qualifiche triennali di cui all’Accordo in
sede di Conferenza Stato Regioni in data 29 aprile 2010
OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO
OPERATORE DELLE CALZATURE
OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE
OPERATORE EDILE
OPERATORE ELETTRICO
OPERATORE ELETTRONICO
OPERATORE GRAFICO
OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI
OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE
OPERATORE DEL LEGNO
OPERATORE DEL MONTAGGIO E DELLA MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
OPERATORE MECCANICO
OPERATORE DEL BENESSERE
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA
OPERATORE AMMINISTRATIVO - SEGRETARIALE
OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA
OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE
OPERATORE AGRICOLO
Quali sono i riferimenti nazionali per l’attuazione dei
percorsi?
 Standard formativi minimi


area istruzione generale (obbligo di istruzione – D.M. n. 139/2007)
area formazione professionale (Accordo Stato-Regioni 29/4/2010)
 Livelli essenziali (d.lgs. 226/2005) richiamati nell’accordo




art. 15 - prestazioni
art. 16 - offerta formativa
art. 17 - orario minimo annuale
art. 18 - percorsi (nella fase transitoria si richiamano gli standard
formativi minimi sopra citati)



art. 20 - valutazione e certificazione delle competenze
art. 21 - strutture e relativi servizi (nella fase transitoria si
richiamano i contenuti dell’intesa in sede di Conferenza StatoRegioni 20 marzo 2008 per l’accreditamento delle strutture
formative)
Art. 22 – valutazione di sistema
 Vincoli finanziari (prime indicazioni del MEF)
Bozza
tabella di confronto tra
qualifiche percorsi I.F.P. e qualifiche I.P.
FIGURE NAZIONALI DI RIFERIMENTO DEI PERCORSI DI IFP (21)
OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO
OPERATORE DELLE CALZATURE
DIPLOMI DI QUALIFICA TRIENNALE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO
( previgente ordinamento ) (32 )
OPERATORE DELLA MODA
OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE
OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
OPERATORE EDILE
OPERATORE EDILE
OPERATORE ELETTRICO
OPERATORE ELETTRICO
OPERATORE ELETTRONICO
OPERATORE ELETTRONICO
OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
OPERATORE GRAFICO PUBBLICITARIO
OPERATORE GRAFICO
OPERATORE PER L'INDUSTRIA GRAFICA
OPERATORE FOTOGRAFICO
OPERATORE DELLA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA
OPERATORE DELL'ARTIGIANATO DEL MARMO
OPERATORE DELLE INDUSTRIE CERAMICHE
OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE
OPERATORE DELLE LAVORAZIONI CERAMICHE
OPERATORE ORAFO
OPERATORE DI LIUTERIA.
OPERATORE DELL'INDUSTRIA DEL MARMO
OPERATORE DEL LEGNO
OPERATORE INDUSTRIA DEL MOBILE E DELL'ARREDAMENTO
FIGURE NAZIONALI DI RIFERIMENTO DEI PERCORSI DI IFP (21)
DIPLOMI DI QUALIFICA TRIENNALE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO
( attuale ordinamento ) (32 )
OPERATORE DEL MARE
OPERATORE DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO
OPERATORE MECCANICO
OPERATORE MECCANICO
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA
OPERATORE AMMINISTRATIVO - SEGRETARIALE
OPERATORE MECCANICO TERMICO
OPERATORE SERVIZI DI RISTORAZIONE, SETTORE CUCINA
OPERATORE SERVIZI DI RISTORAZIONE, SETTORE SALA-BAR
OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
OPERATORE DEI SERVIZI DI RICEVIMENTO
OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
CENTRALINISTA TELEFONICO (NON VEDENTE)
OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA
OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI
OPERATORE DELL'INDUSTRIA DOLCIARIA
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE
OPERATORE DELL'INDUSTRIA MOLITORIA
OPERATORE AGROINDUSTRIALE
OPERATORE AGRICOLO
OPERATORE DEL BENESSERE
OPERATORE AGROAMBIENTALE
OPERATORE ARIGRITURISTICO
MASSOFISIOTERAPISTA (NON VEDENTE)
VINCOLI FINANZIARI (prime indicazioni MEF)
Nella fase transitoria (a.s. 2010/2011), le intese tra il MIUR, il MEF e le singole
Regioni interessate (art. 8, comma 2, del d.P.R. 15 marzo 2010) consentono di
sperimentare nuovi modelli organizzativi e di gestione per la realizzazione di
un’offerta coordinata tra i percorsi degli istituti professionali e quelli di I.F.P. nel
rispetto dei seguenti criteri:
o non possono essere superati il numero di classi e la dotazione organica
complessiva rispetto alle previsioni del Piano programmatico di cui all’art. 64
della legge 133/08 e dei conseguenti regolamenti attuativi;
o i percorsi di IFP attivati negli istituti professionali devono avere lo stesso
monte ore, numero di studenti minimo e massimo, nonché organico
complessivo delle rispettive classi di ordinamento statale di istruzione
professionale, nel rispetto della normativa vigente. Dal punto di vista della
spesa a carico del bilancio statale sarà perciò indifferente se una classe seguirà
l’ordinamento di Istruzione Professionale o di IFP;
• le classi ad ordinamento IFP attivate negli istituti professionali avranno una
definizione qualitativa dell’organico docente e tecnico coerente con gli
standard formativi dei percorsi, la cui modalità di assegnazione è definita a
livello territoriale in accordo tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale, sulla
base di una tabella di corrispondenza tra gli ambiti formativi dei percorsi e le
classi di abilitazione dei docenti;
• la Regione, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, si impegna a limitare
nell’ambito della programmazione territoriale, l’attivazione negli Istituti
Professionali di soli percorsi di IFP compatibili con le classi di abilitazione dei
docenti disponibili, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
• sarà definita dai sistemi informativi del MIUR una codifica dei percorsi IFP,
per la loro corretta classificazione e monitoraggio nella base dati MIUR;
• l’attivazione dei nuovi indirizzi seguirà la normale programmazione
territoriale per l'istruzione, disciplinata dalla legge .regionale, con l'attivo
coinvolgimento delle province e la predisposizione di un piano regionale, che
prevede l'autorizzazione esplicita all'attivazione delle classi ad ordinamento di
IFP, in considerazione anche della presenza di adeguati laboratori ed
attrezzature;
• eventuali adeguamenti laboratoriali o di attrezzature saranno autorizzati dalla
Regione; in tal caso, nel rispetto del Patto di Stabilità, saranno a carico del
bilancio regionale, senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;
• l’intervento regionale nella contrattazione integrativa si espleta in raccordo
con l'Ufficio scolastico regionale, e comunque senza maggiori oneri a carico
dello Stato e nel rispetto delle norme contrattuali previste dal Contratto
collettivo Nazionale riferito al personale della scuola, e quindi esplicitamente
ed esclusivamente riferito ai soggetti ed agli ambiti della contrattazione
decentrala, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
• l'obiettivo del più ampio soddisfacimento della domanda in attuazione del
diritto dovere all'istruzione e formazione fino a 18 anniè da riferirsi allo stato
di graduale attuazione del diritto dovere, così come definito all'articolo 6 del
dlgs, 76/05 e dall'articolo 28 c. 1 del dlgs 226/05, che ricomprende i primi tre
anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale.
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