Il quadro normativo e
gli strumenti del GPP
Quarrata, 20 novembre 2007
Simone Ricotta
ARPAT – AF Educazione Ambientale
Rete delle Agenda 21 Locali della Toscana
Introduzione al GPP
Introduzione al GPP
Sommario
Introduzione al GPP
Il quadro normativo
In particolare:
- Il quadro normativo europeo, nazionale e regionale
- Il Piano d’Azione Nazionale per il GPP – PAN PP
I sistemi di ecoetichettatura
I sistemi di gestione ambientale
I sistemi di gestione della responsabilità sociale
L’esperienza di ARPAT
I riferimenti per il GPP
Premio
Toscana
Ecoefficiente
2007-08
Introduzione al GPP
Partiamo dagli “acquisti verdi”….
Green Public Procurement (GPP)
In termini generali:
L’integrazione di considerazioni ambientali negli appalti pubblici
In termini specifici:
L’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche
integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di
acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e
lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale,
attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che
hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero
ciclo di vita
(definizione della Commissione Europea)
Introduzione al GPP
Le potenzialità del GPP
• a livello europeo, gli appalti pubblici costituiscono circa
il 16,3% del PIL europeo
• a livello italiano, la spesa di Stato, Regioni, Province e
Comuni, solo per acquisti di beni e servizi, ammonta
a circa 50 miliardi di euro (dati ISTAT).
Perché fare GPP?
• orientare il mercato
• migliorare le prestazioni ambientali degli enti pubblici
• indurre comportamenti “ambientalmente preferibili” nei
consumatori
Il quadro normativo
Il contesto normativo europeo
- Comunicazione interpretativa della Commissione Europea
(n.274/2001)
- Sentenze della Corte di Giustizia Europea
- caso Helsinki (2002)
- caso Wienstrom (2003)
- Direttiva 17/2004/CE (appalti acqua, energia, trasporto e
servizi postali – utilities)
- Direttiva 18/2004/CE (appalti lavori, forniture e servizi)
Il quadro normativo
Il contesto normativo italiano
D.Lgs 22/97: il 40% del totale dei consumi di carta riciclata
D.M. 27.03.98: il 50% di veicoli a carburanti alternativi entro
l’anno 2003
L. 448/01 (legge finanziaria 2002): 20% dei pneumatici
ricostruiti
DM 203/2003: almeno il 30% del fabbisogno annuale di
manufatti e beni coperto con prodotti ottenuti da
materiale riciclato
D.Lgs. 163/06, “Codice appalti”
Legge Finanziaria 2007 (L. 296/06)
Il quadro normativo
Il contesto normativo toscano
● L.R. 25/98 (art 4, come modificato dalla LR 29/02):
c.2: la Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti, istituti e
aziende soggette alla vigilanza degli stessi, sono tenuti a
impiegare, per la proprie necessità e in misura non inferiore al
40% del fabbisogno, carta e cartoni prodotti utilizzando,
integralmente o prevalentemente, residui recuperabili. Essi
sono altresì tenuti a utilizzare, nell’identica misura del 40% del
fabbisogno annuale relativo, manufatti in plastica
riciclata.
c.3: ai soggetti di cui al comma 2 è fatto divieto di utilizzare,
nelle proprie mense per la somministrazione degli alimenti o
delle bevande, contenitori e stoviglie a perdere. I medesimi
soggetti hanno altresì l’obbligo di provvedere alla raccolta
differenziata di carta e cartone, cartucce di inchiostro e
toner per fotocopiatrici e stampanti, o nastri per macchine da
scrivere.
Il quadro normativo
● L.R. 38/07 Norme in materia di contratti pubblici e
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del
lavoro.
Art. 33 Clausole ambientali
1. Le stazioni appaltanti, in attuazione delle disposizioni
comunitarie e nazionali vigenti in materia, prevedono nei
bandi di gara e nei capitolati specifiche disposizioni finalizzate
a valorizzare gli aspetti ambientali. A tale fine, configurano
la prestazione tenendo conto, in particolare, dei seguenti
elementi:
a) minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati;
b) minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;
c) minore produzione di rifiuti;
d) utilizzo di materiali recuperati e riciclati;
e) utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di
produzione a ridotto impatto ambientale;
f) utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.
2. Restano fermi gli obblighi vigenti in materia di acquisti di beni
realizzati con materiali riciclati.
Il quadro normativo
Art. 34 Requisiti di capacità delle imprese
1. Le stazioni appaltanti, sulla base dei capitolati tipo, definiscono e
verificano i requisiti necessari a dimostrare la capacità tecnicoorganizzativa ed economico-finanziaria delle imprese, tenendo
conto anche:
a) nel caso di appalti di servizi, delle specifiche esperienze
dell’impresa in campo ambientale, nonché delle misure di
gestione ambientale che saranno applicate durante
l’esecuzione dell’appalto;
b) del possesso di certificazioni di qualità, responsabilità sociale
e gestione ambientale conformi a norme comunitarie e
internazionali;
c) degli indici di congruità determinati ai sensi dell’articolo 1, commi
1173 e 1174, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”) e successive
modifiche.
Il quadro normativo
Art. 36 Criterio di aggiudicazione
1. Le stazioni appaltanti utilizzano per l’aggiudicazione il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ad
esclusione dei casi nei quali la natura dell’appalto non lo
consente, individuati e motivati in relazione alle caratteristiche
ed alle condizioni della prestazione, con particolare riferimento
all’assenza di impiego diretto di lavoratori e sulla base di
specifiche linee guida approvate ai sensi dell’articolo 30.
2. Le stazioni appaltanti, nella definizione degli elementi di
valutazione dell’offerta, tengono conto anche di elementi di
sostenibilità ambientale, quali, in particolare, il risparmio
energetico, l’utilizzo di tecniche innovative ed
ecocompatibili per l’approvvigionamento e lo smaltimento
dei materiali, l’utilizzo di materiali riciclati, l’introduzione
di elementi di bioedilizia e di tecniche di ingegneria
naturalistica. Nei casi in cui è previsto l’impiego diretto di
lavoratori, le stazioni appaltanti tengono conto, compatibilmente
con la natura del contratto, di misure per l’inserimento
lavorativo di persone disabili, di disoccupati di lungo periodo e di
lavoratori in cassa integrazione.
Il quadro normativo
Il PAN GPP
La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)“ prevede il
finanziamento per la elaborazione di un "Piano
d’azione per la sostenibilità ambientale dei
consumi nel settore della pubblica
amministrazione", detto Piano d’Azione Nazionale
GPP – PAN GPP (art. 1, commi 1126, 1127 e
1128).
Il quadro normativo
1126. "Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione",
predisposto dal Ministero dell’ambiente di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo
economico, d’intesa con le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e sottoposto alla approvazione dalla
CONSIP Spa
Criteri del Piano:
a) riduzione dell’uso delle risorse naturali;
b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti
rinnovabili;
c) riduzione della produzione di rifiuti;
d) riduzione delle emissioni inquinanti;
e) riduzione dei rischi ambientali.
Il quadro normativo
1127. Il Piano indica gli obiettivi di sostenibilità ambientale da
raggiungere per gli acquisti nelle seguenti categorie
merceologiche:
a) arredi;
b) materiali da costruzione;
c) manutenzione delle strade;
d) gestione del verde pubblico;
e) illuminazione e riscaldamento;
f)
elettronica;
g) tessile;
h) cancelleria;
i)
ristorazione;
l)
materiali per l’igiene;
m) trasporti.
Il quadro normativo
1128. Per il monitoraggio degli obiettivi è istituito un apposito
Comitato composto dal Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, dal Ministro dell’economia e delle
finanze, dal Ministro dello sviluppo economico nonché dai
presidenti delle regioni interessate.
Il quadro normativo
Il Codice appalti e il GPP
Il principale riferimento normativo italiano per gli appalti
pubblici è il D.Lgs. 163/06, “Codice appalti”,
recepimento delle Direttive 17/2004/CE e 18/2004/CE.
La “tutela dell’ambiente” è integrata tra i principi degli appalti
pubblici:
Art 2 - Principi
2. Il principio di economicità può essere subordinato,
entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle
norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal
bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela
della salute e dell’ambiente e alla promozione dello
sviluppo sostenibile.
Il quadro normativo
Il Codice appalti, le fasi di un appalto pubblico e il GPP
Oggetto: libertà della stazione appaltante
Selezione dei candidati (artt. 40, 42 e 44): solo negli appalti di
servizi o lavori, unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal
regolamento (2008), possibile riferimento ai sistemi di gestione
ambientale (es.: EMAS/ISO 14001) come mezzo di prova (non
esclusivo) della capacità tecnica degli operatori ad applicare misure
di gestione ambientale durante la realizzazione dell’appalto
Specifiche tecniche (art. 68 c. 9): possibile riferimento alle specifiche
definite dalle eco-etichettature europee (multi)nazionali
Aggiudicazione (art. 83): caratteristiche ambientali tra i criteri di
valutazione delle offerte
Esecuzione: misure di gestione ambientale (gestione imballaggi, rifiuti,
mezzi di trasporto, ecc.)
Il quadro normativo
1. Definizione dell’oggetto dell’appalto
Le direttive sugli appalti pubblici non contengono alcuna prescrizione
riguardo le caratteristiche degli acquisti, e sono quindi “neutrali” quanto
all’oggetto dell’appalto
Gli Enti aggiudicatori hanno ampia possibilità di tener conto di
considerazioni ambientali nella scelta di ciò che intendono appaltare.
Le possibilità dipendono dal tipo di appalto:
Suggerimento: indicare chiaramente l’intenzione di acquistare un
bene/servizio dal ridotto impatto ambientale. Es.: acquisto di stampanti
a basso consumo energetico; contratto per servizio di pulizie a
ridotto impatto ambientale, ecc.
Il quadro normativo
2. Definizione delle specifiche tecniche
dell’oggetto
Art. 68 - Specifiche tecniche
“Ogni qualvolta sia possibile le specifiche tecniche devono essere
definite in modo da tenere conto … della tutela ambientale.”
Le specifiche tecniche possono essere formulate secondo due modalità:
a) in termini di norme tecniche: caratteristiche, livelli di qualità,
processi e metodi di produzione ecc. contenute in leggi o normative
tecniche di settore; ciascun riferimento contiene la menzione “o
equivalente”;
L'allegato VIII riporta un elenco esemplificativo di tali standard
tecnici, tra cui vi possono essere anche "i livelli di prestazione
ambientale”
b) in termini di prestazioni e requisiti funzionali, che "possono
includere caratteristiche ambientali”
In tal caso l'amministrazione lascia i concorrenti liberi di proporre
soluzioni tecniche innovative per il raggiungimento della prestazione
richiesta. Offre maggiori opportunità alla creatività del mercato e in
alcuni casi rappresenta una sfida per il mercato nello sviluppo di
soluzioni tecniche innovative.
Il quadro normativo
Si possono usare i sistemi di eco-etichettatura:
Art. 68, comma 9:
“Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali
in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono
contemplate al comma 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche
dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle
ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra
ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle
forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;
b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di
informazioni scientifiche;
c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale
possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti
governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le
organizzazioni ambientali;
d) siano accessibili a tutte le parti interessate.”
Il quadro normativo
“10. Nell’ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono
precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono
presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel
capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo
di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del
fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
11. Per “organismi riconosciuti” ai sensi del presente articolo si intendono
i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di
certificazione conformi alle norme europee applicabili.”
Dal manuale sul GPP della Commissione europea:
“… non è consentito porre come requisito il possesso da parte
delle società di un’ecoetichetta oppure la (totale) conformità
ad una certa ecoetichetta. È sempre obbligatorio accettare anche
altre prove adeguate, come ad esempio una relazione valutativa
redatta da un ente riconosciuto o un fascicolo tecnico del produttore.”
Il quadro normativo
L’allegato VIII definendo le specifiche tecniche, indica la possibilità di
far riferimento a:
• materiali specifici: è possibile indicare la gamma di materiali
preferiti (es.: % minima di materiale riciclato), o specificare i materiali
o le sostanze chimiche che non devono essere utilizzati.
Es. appalti di pulizia: l’ente aggiudicatore può fornire un elenco
indicativo di sostanze pericolose che non devono essere presenti nel
prodotto.
• processi e metodi di produzione: ad esempio, è possibile:
– richiedere la fornitura di elettricità prodotta da fonti rinnovabili
anche se l’elettricità “verde” non è fisicamente diversa da quella
prodotta da fonti energetiche convenzionali
– per la mensa, richiedere la fornitura di una certa percentuale di
cibo biologico oppure che certi alimenti siano prodotti
biologicamente.
– per il legname, richiedere requisiti sulla sostenibilità della
gestione delle foreste da cui proviene il legname
Il quadro normativo
3. Selezione dei candidati
• Motivi di esclusione dalla partecipazione all’appalto
(Direttiva 18/2004: art. 45; Direttiva 17/2004: art. 54)
a) condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati che incidano
sulla moralità professionale
b) in materia professionale, aver commesso errore grave, accertato
con qualsiasi mezzo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice
E’ necessario che la normativa nazionale indichi per quali reati
ambientali è prevista l’incidenza sulla moralità professionale, e sia
definito il concetto di “errore grave” in materia professionale.
• Capacità economica e finanziaria del candidato
Non è riscontrabile una possibile integrazione con considerazioni
ambientali
Il quadro normativo
• Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei
prestatori di servizi
D.Lgs 163/03, art. 40 - Qualificazione per eseguire
lavori pubblici
…omissis…
“c. 4. Il regolamento definisce in particolare:
… omissis…
Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento
comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione
ambientale.”
Il quadro normativo
D.Lgs 163/03, art. 42 - Capacità tecnica e professionale
dei fornitori e dei prestatori di servizi
“Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità
tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei
seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o
dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi::
…
f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi
appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione
ambientale che l’operatore potrà applicare durante la
realizzazione dell’appalto;
Quindi l’amministrazione può richiedere di specificare come il candidato
renderebbe la propria prestazione ambientalmente efficace.
“...unicamente nei casi appropriati...”
Il manuale europeo “Acquistare verde!” considera la competenza tecnica
in campo ambientale come particolarmente “rilevante” nel casi di
gestione dei rifiuti, costruzioni, manutenzioni e ristrutturazioni
di edifici, e nei servizi di trasporto.
Il quadro normativo
D.Lgs 163/06, art. 44 - Norme di gestione ambientale
1. Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei
casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l’indicazione delle
misure di gestione ambientale che l’operatore economico potrà
applicare durante l’esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la
presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per
attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate
norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di
gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o
internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione
comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla
certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati
equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati
membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure
equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori
economici.”
Quindi l’amministrazione può richiedere, unicamente in casi appropriati, la
presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti quali prova
del rispetto di determinate norme di gestione ambientale. Quando ciò
accade, l’amministrazione fa riferimento al sistema EMAS o a norme
“equivalenti” (ISO 14001, ad esempio)
Il quadro normativo
4. Aggiudicazione dell’appalto (Art. 83 D.Lgs 163/06)
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
“1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di
valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle
caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
a) il prezzo; b) la qualità; c) il pregio tecnico; d) le caratteristiche
estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali; f) il costo di
utilizzazione e manutenzione; g) la redditività; h) il servizio
successivo alla vendita; i) l’assistenza tecnica; l) la data di consegna
ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) l’impegno in
materia di pezzi di ricambio; n) la sicurezza di approvvigionamento;
o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di
gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare
agli utenti.”
Il quadro normativo
5. Esecuzione dell’appalto
È ammesso che le considerazioni ambientali siano inserite tra le clausole
di esecuzione di un appalto, a condizione che queste siano pubblicate
nell’avviso di gara o nelle specifiche e siano conformi al diritto
comunitario.
Tali clausole possono riguardare ad esempio:
– consegna/imballaggio di merci all'ingrosso anziché per singola unità
– recupero o riutilizzo dei materiali d'imballaggio e dei prodotti
usati da parte del fornitore
– consegna di merci in contenitori riutilizzabili
– raccolta, ritiro, riciclaggio o riutilizzo da parte del fornitore dei
rifiuti prodotti durante o dopo l'uso o il consumo di un prodotto
– trasporto e consegna di prodotti chimici (ad esempio prodotti per
la pulizia) concentrati e loro diluizione sul luogo di impiego.
- modalità di trasporto (a condizione che tale requisito non sia
discriminante)
Il quadro normativo
In sostanza,
i sistemi di etichettatura ambientale …
• come supporto nella redazione delle specifiche tecniche per definire
le caratteristiche delle forniture o dei servizi da acquistare;
• come supporto per la valutazione delle offerte nella fase di
aggiudicazione (cioè nella fase di attribuzione dei punteggi); altri
idonei mezzi di prova dovranno comunque essere accettati;
• nella fase di controllo della conformità ai requisiti richiesti, l’etichetta
può essere accettata come prova di conformità (non unica);
i sistemi di gestione ambientale …
• nel caso di servizi e lavori, e solo in casi appropriati, la
certificazione/registrazione dei sistemi di gestione ambientale
(EMAS/ISO 14001) come mezzo di prova della capacità tecnica di
un candidato a implementare determinate misure di gestione
ambientale
Il quadro normativo
Recenti orientamenti istituzionali confermano la ratio del
quadro normativo degli appalti pubblici rispetto alle
certificazioni ambientali
•
Circolare del Ministro per le Politiche Comunitarie 1 marzo
2007 “Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella
scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto
pubblico di servizi.”
•
Deliberazione n. 197 del 14.06.2007 dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
I sistemi di ecoetichettatura
I sistemi di eco-etichettatura
Per rendere effettiva la capacità dei consumatori (pubblici e
privati) di orientamento del mercato verso prodotti dalle migliori
prestazioni ambientali, l’informazione sulle caratteristiche
dei prodotti assume un ruolo fondamentale.
Dai primi anni ‘80 sono proliferati programmi di etichettatura
ambientale.
Le norme tecniche ISO distinguono tre tipologie di etichettature
ambientali volontarie:
- etichettatura ambientale di Tipo I (UNI EN ISO 14024);
- asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura
ambientale di Tipo II, UNI EN ISO 14021);
- dichiarazioni ambientali di Tipo III (UNI ISO 14025).
I sistemi di ecoetichettatura
Le tipologie delle etichette ambientali
I sistemi di ecoetichettatura
Le etichette ambientali Tipo I - caratteristiche
- sono volontarie e di “parte terza” (necessaria la verifica a
cura di un organismo pubblico o privato, di carattere nazionale,
regionale o internazionale, indipendente dal fornitore, che
certifica la conformità a determinati criteri);
- vengono assegnate a prodotti che rispondono a determinati
criteri ambientali e prestazionali;
- i criteri sono predeterminati per ogni categoria di prodotto e
sono di dominio pubblico;
- i criteri vengono definiti considerando gli aspetti ambientali
lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, a cura di un forum di
parti interessate mediante un processo di consultazione
aperta;
I programmi di etichettatura ambientale di Tipo I hanno il compito di
identificare e promuovere prodotti di avanguardia ambientale, per cui i
criteri sono stabiliti su prestazioni superiori al livello medio (prodotti “di
eccellenza”).
I sistemi di ecoetichettatura
Etichettature ambientali di Tipo I
Esempi:
Blauer Angel (Germania)
Nordic Swan (Danimarca, Islanda,
Finlandia, Svezia e Norvegia)
NF Environnement (Francia)
Umweltzeichen (Austria)
I sistemi di ecoetichettatura
Etichettature ambientali di Tipo I
Esempi:
El Distintiu (Catalogna)
Milieukeur (Danimarca)
AENOR Medio Ambiente (Spagna)
Ecolabel (Unione Europea)
?
Marchio ecologico nazionale (L. 344/97)
I sistemi di ecoetichettatura
Asserzioni ambientali auto-dichiarate
(etichette ambientali di Tipo II)
- non sono certificabili da una parte terza;
- non si basano su criteri predefiniti e riconosciuti;
- fanno riferimento solo a singoli aspetti del prodotto
Non devono essere utilizzate asserzioni ambientali vaghe
o non specifiche, come “sicuro per l’ambiente”, “amico
dell’ambiente”, “amico della terra”, “non inquinante”, “verde”,
“amico della natura” e “amico dell’ozono”. Neppure asserzioni
con riferimenti alla “sostenibilità”.
La norma UNI EN ISO 14021 tratta solo dell’uso di un simbolo
(ciclo di Mobius)
I sistemi di ecoetichettatura
- riciclabile
se un simbolo è utilizzato per asserzioni di riciclabilità, deve
essere il ciclo di Mobius (senza valore percentuale)
- contenuto riciclato
se è utilizzato un simbolo per un’asserzione di “contenuto
riciclato”, deve essere il ciclo di Mobius accompagnato da un
valore percentuale indicato come “X%” dove X esprime il
rapporto tra la massa di materiale riciclato e la massa del
prodotto.
I sistemi di ecoetichettatura
Esempi di asserzioni auto-dichiarate
PANNELLO ECOLOGICO
100% legno riciclato
(400 produttori italiani)
DIGODREAM
pavimentazione tessile riciclabile al 100%
(Diddi & Gori, Calenzano – Firenze)
I sistemi di ecoetichettatura
Dichiarazioni ambientali di Tipo III
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto – DAP
Environmental Product Declaration – EPD
-
forniscono dati standardizzati sugli impatti ambientali del
ciclo di vita del prodotto/servizio
verificate da un organismo di terza parte
si applicano a tutti i prodotti, indipendentemente dalla
posizione nella filiera produttiva
Caratteristiche:
credibili
permettono il confronto tra le prestazioni ambientali dei
prodotti della stesso gruppo
destinate al consumatore professionale (B2B o PA)
I sistemi di ecoetichettatura
Dichiarazioni ambientali di Tipo III
Esempio:
I sistemi di ecoetichettatura
Marchi di settore
Esempi:
Energy Star (USA e EU)
TCO (Svezia)
Forest Stewardship Council (internazionale)
Pan European Forest Certification
(internazionale)
I sistemi di ecoetichettatura
FSC
I sistemi di ecoetichettatura
I sistemi di ecoetichettatura
I sistemi di ecoetichettatura
I sistemi di ecoetichettatura
Il trend delle certificazioni FSC
I sistemi di ecoetichettatura
Il trend delle certificazioni PEFC
I sistemi di ecoetichettatura
Energy Star
I sistemi di ecoetichettatura
I sistemi di ecoetichettatura
I sistemi di ecoetichettatura
I sistemi di ecoetichettatura
Etichette obbligatorie - alcuni esempi
etichetta energetica
frigoriferi, congelatori, frigo-congelatori
lavatrici domestiche
asciugabiancheria
lavatrici-asciugabiancheria combinate
lavastoviglie
lampade
condizionatori d’aria
materiali da imballaggio
sostanze pericolose
I sistemi di ecoetichettatura
L’Ecolabel Europeo
L’Ecolabel europeo è il marchio di qualità ecologica
rivolto ai prodotti e ai servizi di largo consumo
dell’Unione Europea.
E’ stato istituito dal Regolamento CE 880/92, revisionato
dal Regolamento CE 1980/00.
Possono richiedere il marchio:
produttori/fornitori di beni/servizi
venditori all’ingrosso e al dettaglio che utilizzino il
proprio marchio
gli importatori
Il marchio viene rilasciato dall’Organismo Competente
presente in ogni Stato Membro.
In Italia è deputato il Comitato Ecolabel-Ecoaudit.
I sistemi di ecoetichettatura
Gruppi di prodotti/servizi etichettabili con Ecolabel
ammendanti
frigoriferi
aspirapolveri
lavastoviglie
calzature
lampade elettriche
carta per copie
materassi
computer portatili
personal computer
coperture dure per
pavimenti
pitture e vernici
detergenti multiuso
prodotti in carta-tessuto
detersivi per il lavaggio a
mano dei piatti
prodotti tessili
detersivi per lavastoviglie
televisori
detersivi per bucato
servizio di ricettività
turistica
lavatrici
servizio campeggio
lubrificanti
shampoo e saponi
pompe di calore
I sistemi di ecoetichettatura
Licenze Ecolabel - per Stato Membro
EUROPA - Numero licenze Ecolabel europeo per Paese - 31.05.2007
100
92
90
77
80
N° di licenze
70
60
52
50
40
30
32
25
24
17
16
20
10
25
11
5
6
1
0
4
1
8
0
0
0
3
0
1
6
3
10
6
0
0
AT BE CY CZ DE DK EE EL ES
FI
FR HU ICE IE
IT LIE LT LV LX MT NL NO PL PT SE
Paese
Sito APAT, 31 ottobre 2007
SI SK UK
I sistemi di ecoetichettatura
Licenze Ecolabel - per gruppo di prodotti
Sito APAT, 31 ottobre 2007
I sistemi di ecoetichettatura
Evoluzione Ecolabel in Italia 1998-2007
Sito APAT, 3 ottobre 2007
I sistemi di ecoetichettatura
Ecolabel in Italia, per Regione, 2007
Numero di licenze
Sito APAT, 31 ottobre 2007
I sistemi di ecoetichettatura
Per avere informazioni sui prodotti/servizi con
il marchio Ecolabel: www.apat.it
I sistemi di ecoetichettatura
I sistemi di ecoetichettatura
I sistemi di ecoetichettatura
I sistemi di ecoetichettatura
I sistemi di gestione ambientale
• I Sistemi di Gestione Ambientale
I Sistemi di Gestione Ambientale rappresentano strumenti innovativi
per favorire l’impegno consapevole e continuativo delle
organizzazioni al rispetto della normativa in campo ambientale in
un’ottica di miglioramento continuo delle prestazioni
ambientali.
Sono basati sull'adesione volontaria delle organizzazioni alla norma
internazionale ISO 14001 e al Regolamento Comunitario 761/2001
“EMAS” (Enviromental Management and Audit Scheme) che
disciplinano un metodo per la gestione e controllo degli aspetti
ambientali.
• Si tratta di vere e proprie tecniche di gestione che, con approccio
analogo a quello della certificazione di Qualità (ISO 9000-Vision
2000), tendono a portare all’interno dell’organizzazione la
tematica ambientale, intesa come parte integrante della
produzione/servizio, favorendo atteggiamenti “pro-attivi” basati sulla
prevenzione dei problemi e sulla partecipazione di tutti i soggetti
che con diversi ruoli intervengono nelle varie attività.
I sistemi di gestione ambientale
Relazione tra sistemi di gestione ambientale e
prestazioni ambientali dei prodotti
I sistemi di gestione ambientale:
- non specificano quali debbono essere i livelli di performance
ambientale da raggiungere;
- non specificano le prestazioni ambientali del prodotto
- non sono in grado di assicurare che il prodotto/servizio
dell’organizzazione sia più eco-compatibile dei succedanei.
I sistemi di gestione ambientale
I sistemi di gestione ambientale sono “strumenti che riguardano
la gestione delle organizzazioni e non riguardano direttamente
le prestazioni ambientali dei beni prodotti o dei servizi offerti
dalle organizzazioni.”
(Documento di Posizionamento Tecnico del Gruppo di Lavoro Acquisti
Verdi del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane)
I sistemi di gestione della responsabilità sociale
I sistemi di gestione della
Responsabilità Sociale d’Impresa
- la norma SA 8000
I sistemi di gestione della responsabilità sociale
SA 8000 - caratteristiche principali
- l’organizzazione deve rispettare gli otto requisiti
previsti dalla norma e le leggi nazionali vigenti; nel
caso lo standard e le leggi riguardino la stessa materia,
l’organizzazione deve applicare quella più restrittiva (a
garanzia dei lavoratori);
- l’organizzazione deve garantire che la catena dei
fornitori e subfornitori rispetti i requisiti sociali;
- il meccanismo della certificazione del sistema, da parte di
un organismo terzo, è analogo a quello riguardante i
sistemi qualità ISO 9000 e di gestione ambientale ISO
14001.
I sistemi di gestione della responsabilità sociale
I requisiti
1. lavoro infantile
2. lavoro obbligato
3. salute e sicurezza
4. libertà di associazione e diritto alla contrattazione
collettiva
5. discriminazione
6. pratiche disciplinari
7. orario di lavoro
8. retribuzione
9. sistema di gestione
I sistemi di gestione della responsabilità sociale
I sistemi di certificazione del
commercio equo e solidale
I sistemi di gestione della responsabilità sociale
Il commercio equo e solidale
Il Commercio Equo e Solidale è un approccio alternativo
al commercio convenzionale; esso promuove giustizia
sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le
persone e per l’ambiente, attraverso il commercio, la
crescita della consapevolezza dei consumatori,
l’educazione, l’informazione e l’azione politica.
Il Commercio Equo e Solidale è una relazione paritaria
fra tutti i soggetti coinvolti nella catena di
commercializzazione: produttori, lavoratori,
Botteghe del Mondo, importatori e consumatori.
(art. 1 della “Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale”)
I sistemi di gestione della responsabilità sociale
Come introdurre il commercio equo e solidale negli
acquisti pubblici?
Progetto “Fair Procura”
Co-finanziato dalla Commissione Europea, con partner da
Italia, Belgio, Olanda e Spagna.
http://www.altromercato.it/it/informazione/fairprocura
Un manuale:
Acquisti pubblici e commercio equo e solidale.
Pubbliche amministrazioni protagoniste dello sviluppo sostenibile
Il manuale si scarica dal sito del progetto “Fair Procura”
L’esperienza di ARPAT
L’esperienza di ARPAT
1. Attuazione del GPP e del consumo sostenibile
nelle proprie strutture
2. Promozione del GPP nella comunità Toscana
L’esperienza di ARPAT
1. Attuazione del GPP e del consumo sostenibile
nelle proprie strutture
a.
adozione di una "Politica degli appalti” che integra
considerazioni di carattere ambientale e sociale
b.
integrazione di criteri ambientali per gli appalti di
ARPAT

Carta per copie: 80% di carta ecologica




fornitura 2004: carta con marchio Ecolabel europeo
fornitura 2005-06: carta con marchio Blue Angel
Fornitura 2007-08: convenzione CONSIP
Fotocopiatrici: con marchio Blue Angel
(criteri energetici più selettivi rispetto al marchio “Energy Star”

Pubblicazioni: su carta con marchio Ecolabel europeo
L’esperienza di ARPAT

Cancelleria: su carta riciclata/ecologica, con marchio
Blue Angel

Autoveicoli: automezzi con alimentazione metanobenzina (acquisto/noleggio)

PC e monitor: consumi energetici più bassi dei criteri del
marchio Energy Star

Servizi di pulizia: applicazione dei criteri proposti dalla
campagna europea “Procura+” promossa da ICLEI
L’esperienza di ARPAT
c.
integrazione delle considerazioni ambientali tra le
attività dei Gruppi di lavoro per la razionalizzazione
degli approvvigionamenti
d.
adesione alla Campagna europea "Procura+" promossa
da ICLEI (aderiscono 36 Enti pubblici europei);
e.
formazione interna
f.
adesione all’iniziativa "M'illumino di meno" sul
risparmio energetico (2005-06-07)
g.
progetto “Se spengo, non spreco e non spendo!” con
Azienda USL 11 di Empoli
L’esperienza di ARPAT
h.
integrazione del GPP nel Sistema di Gestione per la
Qualità ISO 9001:2000
Esempio:
“PG 10. Approvvigionamento
e valutazione fornitori”
i.
integrazione tra GPP e EMAS.
Registrazione EMAS del Dipartimento Provinciale di Lucca
Esempio:
informazione ai fornitori
Registrazione n. IT-000704
L’esperienza di ARPAT
2. Promozione nelle Pubbliche Amministrazioni
–
–
–
–
–
–
AER S.p.A.;
Prov. Firenze
Prov. Massa-Carrara
Prov. Livorno
Prov. Bologna
Comuni di Firenze, Livorno, Comunità Montana Alta Versilia,
ecc.
L’esperienza di ARPAT
a.
b.
c.
dal 2003, percorsi formativi sugli appalti pubblici
sostenibili a favore degli EE.LL toscani
su indicazione della Regione Toscana, PRAA 20042006, Azione B.15, Diffusione degli “Acquisti pubblici
sostenibili” negli Enti locali, ARPAT ha svolto attività di
progettazione ed erogazione di percorsi formativi sugli
"appalti sostenibili“ (coinvolti oltre 90 Enti locali toscani)
partecipazione ai Gruppi di Lavoro sul GPP:
–
GdL “Acquisti Verdi” del Coordinamento Agende 21 Locali
Italiane
L’esperienza di ARPAT
–
GdL “GPP” della Rete delle Agenda 21 Locali della Toscana
Il GdL ha realizzato la pubblicazione:
“L’ABC degli acquisti verdi pubblici“
–
GdL per l’integrazione di aspetti sociali ed ambientali nel
Mercato Elettronico del Comune di Firenze-Regione Toscana
Il GdL ha definito il
“Disciplinare per l’acquisto
di beni e servizi con caratteristiche
etico-ambientali”
L’esperienza di ARPAT
d.
partecipazione a “reti locali di GPP”:


e.
“Carta degli impegni per la promozione del GPP” promossa
dal Comune di Pisa
“Protocollo d’intesa per gli acquisti pubblici verdi” promosso
dalla Prov. di Massa-Carrara
supporto tecnico alle PA della Toscana


progetto “Rete GPP” promosso dai Comuni di Follonica,
Gavorrano e Scarlino, in Provincia di Grosseto
progetto “PS 21 Grosseto” promosso del Comune di Grosseto
L’esperienza di ARPAT
f.
Partecipazione al “Comitato di Gestione per
l’attuazione del Piano d’Azione Nazionale sul GPP e
per lo sviluppo della strategia Nazionale di Politica
Integrata di Prodotto”, coordinato dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
g.
Attività di assistenza agli EE.LL toscani vedi (slide
successiva)
Per le attività sul GPP, ARPAT ha ottenuto la segnalazione al premio
“Toscana Ecoefficente 2005” e al premio nazionale “Innovazione
amica dell’Ambiente” promosso da Legambiente e Regione
Lombardia
L’esperienza di ARPAT
L’assistenza di ARPAT per il GPP
Servizio di supporto tecnico e informativo per via
telematica post formazione di assistenza ed informazione
sulla “Spesa Verde” in attuazione della Azione B.15.2 P.R.A.A. 2004-2006 - Diffusione degli “Acquisti pubblici
sostenibili” negli Enti locali. Formazione specializzata
promossa dalla Regione Toscana e organizzata da ARPAT.
Possibilità richiedere pareri tecnici (sugli aspetti normativi e sulle
criticità ambientali delle categorie di prodotti/servizi acquistabili)
e sottoporre alla supervisione di i documenti di gara, redatti
dalle Amministrazioni (es. lettere di invito, capitolati speciali,
ecc.).
Attraverso l’invio di e-mail al seguente indirizzo dedicato
[email protected], telefonicamente al numero
055/3206054, ogni mercoledì dalle 9.00 alle 12.00.
Dal 3 ottobre 2007, per 6 mesi
I riferimenti per il GPP
I riferimenti per il GPP
-
Manuali
Linee guida
Disciplinari
Siti internet
Pubblicazioni
Ecc.
Vedi file “Riferimenti GPP 13-11-07.doc”
nel materiale didattico
Premio Toscana Ecoefficiente 2007-2008
Il “Premio Toscana Ecoefficiente” è l'invito a segnalare le azioni e
le buone pratiche che la Regione Toscana rivolge a tutti i cittadini
che, in Toscana, abbiano concretamente innovato processi,
sistemi, tecnologie, e prodotti in un'ottica di ecoefficienza,
sviluppo sostenibile, condivisione di buone pratiche ambientali,
rispetto degli aspetti etico-sociali, qualità e sostenibilità della vita
dei cittadini.
Il Premio consiste in azioni di comunicazione: logo, campagne
stampa, partecipazione a trasmissioni televisive RAI, ecc.
A chi è rivolto il premio
Possono presentare candidatura:
• imprese di produzione di beni o servizi - private, pubbliche,
individuali, cooperative, consorzi, organizzazioni no-profit - e
liberi professionisti per realizzazioni effettuate in Toscana.
• amministrazioni pubbliche e singoli settori della pubblica
amministrazione scuole, università pubbliche e private nel territorio della
regione Toscana.
• istituzioni scientifiche e tecniche, pubbliche e private, per azioni
realizzate in Toscana.
• associazioni di cittadini, condomini, famiglie, studenti, gruppi
scolastici e singoli soggetti per azioni realizzate in Toscana.
Verranno premiati i seguenti ambiti:
• azioni in agricoltura
• azioni nel commercio e turismo
• azioni nelle attività produttive e servizi
• buone pratiche delle pubbliche amministrazioni
• buone pratiche dei cittadini (singoli, associazioni, famiglie,
studenti e gruppi scolastici, tutti gli altri)
In tema di:
• uso dei materiali, riduzione, riuso e valorizzazione dei rifiuti
• acqua
• edilizia e abitare sostenibile
• consumo
• energia e fonti rinnovabili
• pianificazione urbanistica
Per informazioni:
http://www.primapagina.regione.toscana.it/premioecoefficienza
Bando, domanda di partecipazione, ecc.
Scadenza: 12 dicembre 2007
Vincitori precedente edizione (2005):
(pubbliche amministrazioni per il tema “Consumo”)
• Comune di Capannori per "Palazzo comunale ecologico –
Green Public Procurement”
• Azienda USL 7 Siena, Ospedali Riuniti Valdichiana Loc. Nottola
– Montepulciano (SI) e Monoblocco Ospedaliero Alta Valdelsa Loc.
Campostaggia – Poggibonsi (SI) per "Registrazione EMAS di due
presidi ospedalieri”
Contatti:
Simone Ricotta
ARPAT
A.F. Educazione Ambientale
Via N. Porpora, 22
50144 Firenze
Tel.: 055 - 3206336
e-mail: [email protected]
www.arpat.toscana.it
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