Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Economia
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Corso di Diritto Privato
Parte terza - Situazioni giuridiche
Rapporto obbligatorio
Specie tipiche di obbligazioni
Prof. Daniela Valentino
215-221
Obbligazioni pecuniarie (artt. 1277-1284 c.c.)
• Nozione: sono quelle obbligazioni nelle quali costituisce
oggetto della prestazione una somma di danaro.
L'adempimento delle obbligazioni pecuniarie viene
indicato col termine pagamento.
L'esecuzione delle prestazioni pecuniarie è governata dal principio
nominalistico (art. 1277 c.c.): il debito pecuniario si estingue con
moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e
per il suo valore nominale.
215
Obbligazioni pecuniarie (artt. 1277-1284 c.c.)
• Non incide ai fini della determinazione della somma dovuta
l'eventuale svalutazione del danaro intercorsa tra la nascita
dell'obbligazione e la scadenza (debito di valuta).
• Costituisce, viceversa, debito di valore, quel debito che ha ad
oggetto una somma pecuniaria (indeterminata) la quale rileva
non in se, per il suo valore nominale, bensì in quanto
rappresentativa di un valore economico da trasferire al creditore.
Il valore economico della prestazione è determinato sia con
riferimento ai prezzi di mercato sia muovendo dalle utilità
soggettive che il singolo creditore è idoneo a trarne.
216
Obbligazioni pecuniarie
• Correttivi al principio nominalistico
Clausole di rivalutazione monetaria (clausola Istat, debito espresso
in valuta straniera, clausola oro, merci) dove il valore nominale della
somma dovuta, e quindi già determinata, viene agganciato ad un
criterio di aggiornamento automatico.
Interessi corrispettivi: i crediti pecuniari purchè liquidi ed esigibili
producono interessi di pieno diritto, salvo che diversamente risulti dalla
legge o dal titolo, i quali costituiscono il corrispettivo del godimento
della somma dovuta.
217
Obbligazioni pecuniarie
INTERESSI
• La corresponsione degli interessi è oggetto di una
obbligazione accessoria: tale carattere attiene però al
momento genetico.
• Una volta maturato, il credito degli interessi costituisce
obbligazione pecuniaria autonoma rispetto a quella
principale.
• Gli interessi scaduti producono a loro volta interessi
soltanto dal giorno della domanda giudiziale o per accordo
successivo alla scadenza e sempre che riguardino un
periodo superiore ai sei mesi (anatocismo, art.1283 c.c.).
218
Obbligazioni pecuniarie
• Gli interessi possono, altresì, essere
Legali: fissati nella misura del 2.5% annuo (art. 1284 c.c.).
Convenzionali: stabiliti dalle parti con patto scritto avente forma ad
substantiam, in misura maggiore rispetto agli interessi legali.
Moratori: interessi dovuti per ritardato pagamento, qualificato dalla
costituzione in mora del debitore.
Usurari: interessi fissati dalle parti in misura non solo maggiore rispetto al
tasso di interesse legale, ma sproporzionata rispetto al mercato. In questo
caso il patto è nullo e non sono dovuti interessi neppure nella misura
legale (art. 1815 c.c.).
219
Obbligazioni alternative
• Nozione: quando un unico rapporto può avere ad
oggetto due o più prestazioni e il debitore è obbligato in
alternativa ad eseguire una delle prestazioni dedotte in
obbligazione.
- La facoltà di scelta spetta, di regola al debitore, ma può essere
convenzionalmente attribuita al creditore o ad un terzo (art. 1286, comma
1, c.c.).
- Con la notificazione della dichiarazione di scelta o con l'esecuzione di una
delle prestazioni, la scelta diviene irrevocabile.
- La scelta attua la c.d. concentrazione dell'obbligazione, la quale da questo
momento si considera semplice. (Per la disciplina dell'impossibilità
sopravvenuta di una o entrambe le prestazioni, vedi gli artt. 1288, 1289 e
1290 c.c.).
220
Obbligazioni facoltative
Nozione: hanno ad oggetto una sola prestazione, ma il
debitore
per
espressa
previsione
legislativa,
o
convenzionalmente, ha facoltà di liberarsi eseguendo una
diversa prestazione. Il creditore può esigere esclusivamente la
prestazione principale, la quale, se diviene impossibile,
estingue il rapporto obbligatorio.
Obbligazioni cumulative
Nozione: quando un unico rapporto obbligatorio ha ad
oggetto più prestazioni, il debitore si libera eseguendole
cumulativamente. L'unicità del rapporto è determinata
dall'unicità della prestazione dovuta, tenuto conto
dell'unitarietà dell'interesse del creditore.
221
Scarica

215 - 221 Specie tipiche di obbligazioni(file PPT)