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Università : Università degli studi di Salerno
Facoltà : Giurisprudenza
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RIASSUNTO THEATRUM JUSTITIAE
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A partire dal XVIII secolo anche nel sud Italia iniziò a diffondersi l’idea di un cambiamento giuridico e politico,attraverso la
produttività economica e l’aggregazione sociale(molti meriti si devono ad Antonio Genovesi).Questa idea rivoluzionaria fu sentita e
condivisa solo da pochi giuristi;la maggior parte era ancora legata alla funzione di sacerdotes juris e all’idea deduttiva di diritto.
Quindi possiamo ben capire il contrasto tra uomini di toga e uomini di Chiesa: i chierici erano considerati un “partito” avverso al
progetto dello Stato,anche perché godevano di numerose immunità ed esenzioni,specialmente in campo penale. Soltanto nel 1734,con
l’avvento del “re proprio”, fu possibile attuare una riforma della Costituzione materiale:esplose finalmente a Napoli la riforma
dell’assetto politico e giuridico,fenomeno che aveva già colpito numerose nazioni all’inizio del secolo.Tanucci(riformista) dovette
adeguarsi alle idee pacate e conservatrici di re Carlo di Borbone anche se,a partire dal 1774,si occupò di una prima riforma della
magistratura anche se non volle mai screditare le competenze giurisdizionali della massima corte di giustizia.Intorno alla metà del
‘700 vennero effettuati i primi interventi legislativi:venne promulgato un primo dispaccio regio indirizzato alle corti locali di
giustizia perché al Re erano giunte voci su presunte irregolarità durante i processi.Inoltre nel 1754 fu sancito che,chi non avesse
dimostrato la propria idoneità,non avrebbe potuto esercitare la carica forense.Dopo alcuni annni(1762) fu emanato un provvide mento
simile ma più incisivo:i mastri d’atti e scrivani del Sacro Regio Consiglio non potevano accettare atti processuali da qualunque
procuratore se questi non dimostrava di aver conseguito l’abilitazione alla professione.Nel 1769,la “stampa del Foro” fu assoggettata
alla licenza del commissario della causa:ciò serviva per creare un collegamento tra l’iter processuale e la futura sentenza(questo
fenomeno viene considerato l’antecedente della “motivazione della sentenza”).Questo intervento,però,comportò un aumento di
facoltà a favore dei magistrati e quindi a discapito degli avvocati,che fino ad allora avevano sempre pubblicato i propri lavori senza
ostacoli.Nel 1774 fu ufficializzata la “motivazione delle sentenze” sia da parte delle corti di giustizia collegiali sia da quelle
monocratiche,le quali dovevano attenersi alle leggi del Regno o dei comuni,rendendole pubbliche,a pena di nullità,dopo averle
consegnate alla “stamperia reale”.Questa riforma durò solo pochi anni anche perché era prassi inserire,durante il processo,vari
interlocutorij.Questo modus procedendi offriva il vantaggio di placare i toni della controversia e gli animi dei contendenti,disponendo
immediatamente una soluzione alla questio.Il più delle volte queste soluzioni diventavano definitive perché,ad esempio, i contendenti
erano inattivi e la causa non subiva delle modifiche.Come sosteneva giustamente il Galanti “i tribunali creavano un ammasso infinito
di cose,che non creava nessun ordine politico e giuridico”;una soluzione era quella di riformare la magistratura e l’avvocatura.Non
mancavano,infatti,coloro che esercitavano la carica forense senza mai aver frequentato l’Università!Allora nel 1779 il sovrano
incaricò ufficialmente la Regia Camera di S.Chiara di creare un nuovo testo di legge che disciplinasse l’ambito forense.La Camera
tracciò un chiaro quadro sui meriti e titoli necessari(anche di tipo patrimoniale) per esercitare la professione.In primo luogo furono
esaminati tutti coloro che già esercitavano la professione nei tribunali della capitale e anche gli ufficiali subalterni delle maggiori
corti di giustizia furono soggetti a controlli.Imbimbo denunciava ancora una volta la situazione caotica di autogestioni di avvocati e
procuratori.Solo nel 1780 la Camera creò un nuovo organo:il Collegio degli Avvocati del Foro di Napoli.Quest’ultimo era composto
da sei censori di nomina regia,tra i più accreditati professionisti,che dovevano controllare,guidare e presiedere la categoria degli
avvocati(la loro carica durava 3 anni).Essi dovevano riferire periodicamente ai supremi ministri i nominativi dei “professori
indegni”;poi dovevano schedare e consegnare i nominativi dei “professori legali”;redigere un apposito albo da affiggere presso
ciascun tribunale cittadino.I censori dovevano anche rielaborarlo e aggiornarlo annualmente(quindi potevano anche inserire o
escludere avvocati).L’avvocatura era divisa in 3 classi:chi apparteneva alla prima non poteva svolgere attività prevalentemente
tecniche ed esecutive(svolte da coloro che appartenevano alle altre 2 classi) a meno che non decidesse di retrocedere alla classe
inferiore.Al contrario,i procuratori svolgevano attività più versatili e,in alcuni casi,anche stragiudiziali:poteva assistere legalmente il
cliente,poteva stare in giudizio dello stesso ecc.L’iscrizione all’albo era obbligatoria e se da un lato permetteva lo svolgimento della
professione forense dall’altro vietava di compiere un altro lavoro;infine,accanto al nome di ognuno veniva inserito l’indirizzo della
propria abitazione.Tuttavia rimaneva ancora in vita il rischio che tra i vari “professori legali” vi fosse sempre un intruso;per questi
motivi bisognava emanare norme a carattere sanzionatorio.Perciò fu ribabito che al cospetto dei giudici riuniti in udienza gli scrivani
dovessero stare in piedi tutto il tempo mentre gli avvocati dovevano alzarsi solo quando veniva concessa loro la parola.Costoro
dovevano anche indossare la toga e il collare così come gli Alunni,i Novizi della professione,i docenti universitari e i professori
legali.Inoltre,per svolgere la professione,bisognava non aver mai svolto arti vili o servili e che gli alunni e i novizi dovessero far
pratica,per 3 anni,presso lo studio di un noto avvocato o procuratore.Questi dovevano tenere aperte le loro “scuole” a chiunque
volesse praticare questa carica e dopo il tirocinio dovevano,per due anni, lavorare gratis per i poveri della Congregazione di S.Ivone.
Imbimbo conseguì il dottorato nel 1761 e studiò presso la scuola di Giuseppe Sorge.Egli sosteneva che il grossolano numero di
avvocati aveva determinato il moltiplicarsi dei processi e dei cavilli legali;quindi,per primo,consigliò di diminuire il numero dei
professori legali incentivando altre carriere abbandonate da tempo ma ugualmente proficue:agricoltura e commercio.Iniziava anche a
diffondersi lo studio della politica economica nelle varie Università italiane.L’apprendimento delle moderne tecniche agrarie e la
conoscenza degli avanzati metodi di coltivazione sarebbe servito per intraprendere mansioni direttivo/organizzative nelle prime
imprese.Lavorando sui propri fondi e con una motivazione soggettiva ci si avviò ad un progresso economico e sociale.Le occasioni di
scambio e confronti portarono un’espansione culturale e politica tra i vari Stati.Anzi,conferendo premi ed onori si incentivava gli
uomini ad entrare nel mondo commerciale,portando con sequenzialmente ricchezza allo Stato.Anche Imbimbo inoltre fondò una
propria scuola privata aperta a tutti coloro che volevano diventare professori legali.In realtà esistevano due tipologie di scuole:
•
Parauniversitarie:idonee per la preparazione dei giovani alle discipline giuridiche
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1. la corte d
Risposta:
La corte (o, in alcuni paesi, tribunale) dei conti è un organo dello Stato, presente in vari ordinamenti, con
funzioni giurisdizionali e amministrative di controllo in materia di entrate e spese pubbliche.La corte dei
conti è solitamente prevista dalla costituzione ed appartiene al potere giudiziario, anche se, come si è
detto, è investita tanto di funzioni giurisdizionali (giurisdizione contabile), in relazione alle quali è giudice
speciale, quanto di funzioni amministrative di controllo.
È un organo collegiale o un organo complesso costituito da una pluralità di organi collegiali (sezioni,
camere ecc.), composto da magistrati contabili con uno status differenziato rispetto ai magistrati che
compongono gli organi della giurisdizione ordinaria. In certi ordinamenti ha un pubblico ministero, che
può essere interno alla corte stessa (come i
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2. perchè H3O+ è pi
Risposta:
H3O+ è l'acido coniugato di H2O
mentre
NH4+ è la base coniugata di NH3
sappiamo che tanto più forte è una base tanto più debole è il suo acido coniugato, per cui se è vero che
H3O+ è più acido di NH4+, allora deve esser
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