A E S S E I N F O R MA N u m e r ouno uno Numero G e n n a i o 2 014 Gennaio 2014 a n n o V I anno VII I AESSE INFORMA I Progetti SGSL gestiti da Confcooperative di Cuneo attraverso l’INAIL. Notizie di rilievo: • I Progetti SGSL gestiti da Confcooperative di Cuneo attraverso l’INAIL; • Dall’INAIL più di 300 milioni di euro per il miglioramento della Sicurezza nelle imprese; • La formazione del lavoratore deve essere riferita alla sua effettiva mansione; • Gli obblighi formativi in caso di trasferimento e cambio mansioni; • Sulla responsabilità del datore di lavoro per infortunio di un estraneo; • La posizione antinfortunistica e le responsabilità del dirigente; • Inforisk aggiornato dalla Regione Piemonte. E’ dal 2011 che Confcooperative di Cuneo, in collaborazione con AESSE SERVIZI, propone e realizza annualmente progetti di prevenzione di infortuni e malattie professionali negli ambienti di lavoro, patrocinati e finanziati dall’INAIL. Queste iniziative hanno coinvolto di volta in volta comparti differenti del mondo cooperativo, ad esempio nel 2012 si è concluso un progetto indirizzato alle cantine sociali, mirato alla creazione di uno specifico modello organizzativo per la gestione della sicurezza nelle società del settore vinicolo. In quell’occasione sei cooperative (Cantina Clavesana, Cantina del nebbiolo, Cantina vignaioli “Elvio Pertinace”, Produttori di Govone, Cantina Terrenostre e Cantina Vallebelbo) hanno aderito al lavoro sviluppato dai tecnici di Aesse Servizi. Inoltre, attraverso l’analisi, l’assistenza e la consultazione operate sul campione di aziende durante le varie fasi di lavoro, è stato pos- sibile stilare delle linee di indirizzo utili a guidare e a facilitare nell’implementazione del modello organizzativo tutte le imprese del settore intenzionate a dotarsi dello strumento gestionale SGSL, secondo lo standard delle linee guida UNI – INAIL. Nel passato anno è stata avanzata all’INAIL la richiesta di finanziamento per un nuovo progetto, dai contenuti e dall’impostazione analoghi a quello appena descritto, ma indirizzato alle cooperative agricole operanti nel settore ortofrutticolo e incentrato sulla diffusione, al loro interno, di modelli organizzativi della salute e sicurezza sul lavoro. Si è in attesa che l’INAIL proceda all’approvazione del progetto e successivamente Confcooperative provvederà ad informare tutte le associate del settore ortofrutticolo per l’individuazione delle 5 cooperative su cui sviluppare il SGSL. Nel 2013 si è dato il via ad un progetto con Confcooperative di Torino e rivolto alle cooperative sociali di tipo A cioè quelle società che perseguono l’interesse generale della comunità attraverso la gestione di servizi alla persona di tipo sociosanitario ed educativo, rivolti ad utenti quali disabili, anziani, minori, tossico e alcol dipendenti, malati psichiatrici operanti nel territorio della provincia di Torino e di Cuneo. Questo nuovo studio – con l’impegno congiunto di partner di progetto afferenti sia a Confcooperative Torino, sia a Confcooperative Cuneo – si prefigge l’obiettivo di predisporre, sperimentare ed adattare all’interno di sei società cooperative di tipo A un modello organizzativo dedicato agli aspetti di salute e sicurezza professionale, conforme alle linee guida UNI – INAIL ed esimente così come previsto dall’art. 30 del d.lgs 81. L’intento principale è stato quello di declinare lo strumento SGSL – necessariamente delineato dalle linee guida UNI – INAIL con caratteristiche di applicabilità universale e, pertanto, generale – alla luce delle esigenze e delle problematiche relative alla gestione dei rischi (segue in II° pag.) Dall’Inail più di 300 milioni di euro per il miglioramento della sicurezza nelle imprese Per aiutare il sistema produttivo italiano in questa difficile congiuntura economica, raddoppiati gli incentivi dell’Istituto a favore delle aziende che vogliono realizzare interventi di prevenzione. Tra le novità del nuovo bando Isi, l’innalzamento della copertura dei costi dal 50% al 65% fino a un massimo di 130mila euro ROMA - L’Inail raddoppia i suoi sforzi per aiutare il sistema produttivo italiano a mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza anche in questa difficile congiuntura economica. Dopo i 155 milioni di euro assegnati lo scorso aprile a circa 3.700 imprese, infatti, con il nuovo bando Isi l’Istituto mette a disposizione delle aziende altri 307 milioni a fondo perduto per la realizzazione di interventi di prevenzione, l’adozione di modelli organizzativi orientati alla sicurezza e la sostituzione o l’adeguamento delle attrezzature di lavoro. È la somma più rilevante mai stanziata. I 307 milioni di quest'anno rappresentano la somma più rilevante destinata finora alle imprese che vogliono investire in prevenzione. Per l’intero progetto, a partire dal 2010 sono stati stanziati oltre 800 milioni di euro, che comprendono anche i circa 80 milioni dirottati nel 2012 sulle aree dell’Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto colpite dal terremoto per interventi di messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali. Il contributo cumulabile con interventi di garanzia sul credito. Per fronteggiare la situazione di difficoltà economica che le imprese stanno attraversando, il nuovo bando ha introdotto alcune importanti novità. La copertura dei costi, in particolare, è stata elevata dal 50% al 65% dell’importo complessivo e il contributo massimo erogabile per ogni progetto ammesso al finanziamento è stato aumentato da 100mila a 130mila euro. “Il contributo – sottolinea il presidente dell’Inail, Massimo De Felice – è cumulabile con i benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, come quelli gestiti dal Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese e da Ismea”. Un’ulteriore novità è rappresentata dall’introduzione di un terzo asse di finanziamento, con fondi trasferiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per la sostituzione o l’adeguamento delle attrezzature di lavoro, in linea con i requisiti previsti dal Testo unico sulla sicurezza. Dal 21 gennaio l’inserimento online dei progetti. La procedura per l’assegnazione degli incentivi Inail ricalca quella adottata nelle edizioni precedenti. Dal 21 gennaio all’8 aprile 2014 le imprese potranno inserire sul sito dell’Istituto i propri progetti e, nel caso in cui abbiano raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità, otterranno un codice identificativo da utilizzare al momento di inoltrare la domanda online nelle date di apertura dello sportello telematico. I finanziamenti, ripartiti in budget regionali che tengono conto del numero dei lavoratori e dell’indice di gravità degli infortuni rilevato sul territorio, saranno assegnati fino all'esaurimento sulla base dell’ordine cronologico di invio. Al via anche una campagna informativa. Il varo del nuovo bando Isi sarà accompagnato da una campagna informativa su quotidiani, periodici, tv e Internet. La campagna promuove le politiche attive dell’Istituto per la prevenzione: oltre agli incentivi alle imprese per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche la riduzione del premio assicurativo riconosciuta alle aziende attive da almeno due anni che abbiano realizzato interventi per la prevenzione nell’anno precedente alla richiesta. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il contact center dell’Istituto ai numeri 803164 (gratuito da telefono fisso) e 06-164164 (a pagamento da telefono cellulare). Seguiteci anche su: Facebook, Twitter e YouTube Pagina 2 AESSE INFORMA Segue dalla I° pagina. per la sicurezza e salute proprie del settore considerato, basti pensare alla movimentazione manuale dei pazienti, al rischio biologico, al burnout, al lavoro in solitudine, al lavoro notturno, alla presenza di lavoratrici in età fertile, allo svolgimento di attività presso i domicili degli utenti, ecc. Sono state coinvolte sei cooperative aderenti a Confcooperative di Cuneo e di Torino e tutte le società del comparto (in particolare le associate presenti sui territori delle due province) le quali potranno beneficiare dei risultati prodotti dalle attività sperimentali poste in essere, grazie alla creazione di linee di indirizzo per l’implementazione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, a disposizione delle imprese interessate. Attualmente si stanno elaborando le linee di un nuovo progetto che dovrà coinvolgere, se finanziato dall’INAIL, le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Cuneo. Numero uno In conclusione tra gli aspetti di interesse per le cooperative che intenderanno prendere parte all’iniziativa ed adottare il sistema di gestione della sicurezza è previsto: - l’accesso ad incentivi economici erogati dall’INAIL sia in forma diretta (quali gli Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’art. 11, co. 5 d.lgs 81 s.m.i., comunemente noti sotto il nome di “bando ISI”), sia in forma indiretta (con una riduzione del premio assicurativo variabile dal 7% al 30%, attraverso la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art. 24 delle modalità di applicazione delle tariffe dei premi (D.M. 12.12.2000 come modificato dal D.M. 3.12.2010) dopo il primo biennio di attività, vale a dire OT24); - l’esenzione, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs 81, della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, introdotta nell’ordinamento giuridico dal d.lgs 231 del 2001; - una maggiore efficacia in termini di prevenzione degli infortuni, un miglioramento della qualità e della produttività nei luoghi di lavoro e, quindi, un generale accrescimento della competitività dell’impresa, anche in termini di immagine. I vantaggi che si hanno non sono pochi, quindi è opportuno informare le nostre associate di queste importanti possibilità. Sarà quindi opportuno realizzare momenti di informazione sul nostro territorio e sul Piemonte. (Dam. della Red.) La formazione del lavoratore deve essere riferita alla sua effettiva mansione. La vignetta di PuntoSicuro: Felici e sicure feste a tutti. La Commissione interpelli del Ministero del Lavoro si è espressa (interpello Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, il 5/11/2013) in merito alla durata del corso di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Alla domanda se si dovesse, allo scopo, fare riferimento al codice ATECO dell’azienda di appartenenza, gli esperti del ministero hanno chiarito che se ne deve prescindere, dovendosi invece fare riferimento all’effettiva mansione del lavoratore, quale risulta dopo che si sono valutati i rischi cui lo stesso viene sottoposto. Un esempio per tutti: si pensi agli impiegati che operano negli uffici amministrativi di un’azienda metallurgica. Per essi la formazione sarà del tipo a rischio “basso”, diversa quindi da quella dei colleghi dell’azienda addetti alle attività produttive per i quali i corsi di formazione sono di tipo a rischio “alto” o “medio”, come si evince dal codice ATECO di appartenenza. Conviene richiamare, a questo proposito, l’art. 2103 del c.c., sostituito dall’art. 13 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/70), secondo il quale il lavoratore: a) “deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva…” b) “non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive…”. Va aggiunto che l’art. 96 del c.c. impone al datore di lavoro di: - comunicare al lavoratore, al momento dell’assunzione la propria qualifica; - garantire che il lavoratore sia effettivamente assegnato alla qua- lifica di assunzione. Si ricorda che la mansione indica i compiti operativi ai quali il lavoratore è assegnato e la qualifica può non avere corrispondenza con quella di mansione. Le controversie nella materia sono di competenza del Giudice del lavoro. "Io scelgo la sicurezza", n. 4/2013. È stato pubblicato un nuovo numero della newsletter "Io scelgo la sicurezza", bollettino della regione Piemonte dedicato alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Focus di questo numero, disponibile online nel sito della regione Piemonte è dedicato alle principali modifiche al Decreto 81/08 apportate dal Decreto del fare. Inoltre sono presenti approfondimenti su: Inforisk, Stati generali delle Reti di scuole per la sicurezza, Il Rapporto annuale Inail e Articoli pirotecnici. Gli obblighi formativi in caso di trasferimento e cambio mansioni. Il Ministero del Lavoro chiarisce, con la nota n. 20791 del 27 novembre 2013, sulla necessità o meno di provvedere alla formazione di lavoratori in caso di trasferimento o di cambio mansione. La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con la nota n. 20791 del 27/11/13, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine agli obblighi formativi del datore di lavoro in caso di trasferimento del lavoratore da un reparto all’altro della stessa azienda, mantenendo le stesse mansioni lavorative. Ricordiamo che il co. 4 dell’art. 37 del d.lgs 81 prevede l’obbligo formativo in caso: “a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.” Tutte situazioni caratterizzate dall’inserimento di nuovi rischi a cui potrebbe essere sottoposto il lavoratore in relazione alla sua attività all’interno dell’azienda. La nota del Ministero prende in esame la lettera b) “trasferimento o cambiamento di mansioni” e chiarisce che “la necessità di integrare la formazione del lavoratore nel caso in cui lo stesso venga trasferito nell’ambito della stessa azienda andrà dunque valutata in considerazione della prestazione di lavoro nel nuovo servizio (reparto o ufficio) al quale è trasferi- to, che potrebbe esporre il lavoratore a rischi sui quali non è stato precedentemente formato (ad es. nuove procedure operative e di emergenza da seguire), avendo riferimento anche al luogo in cui essa è ubicata”. Riepilogando:- se il lavoratore viene destinato a mansioni diverse da quelle precedenti, dovrà essere formato sui rischi specifici della nuova attività lavorativa- invece nel caso in cui il lavoratore venga destinato alla medesima mansione, l’aggiornamento formativo riguarderà esclusivamente le differenze sostanziali della nuova postazione di lavoro (per esempio in merito all’ubicazione delle uscite di emergenza ) e delle relative attrezzature da lavoro, e qualsiasi altro caso in cui sussista una effettiva esigenza di adeguamento formativo. Federica Gozzini. AESSE INFORMA Numero uno Sulla responsabilità del datore di lavoro per infortunio die un le estraneo. incombeva Il datore di lavoro può rispondere per un infortunio che dovesse accadere nei luoghi di lavoro della propria azienda anche a una persona estranea, se lo stesso è legato a una violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 42647 del 17 ottobre 2013 - Ric. omissis. E’ un insegnamento quello che discende da questa sentenza della Corte di Cassazione che può essere utile per quelle organizzazioni di lavoro che consentono di frequentare gli ambienti destinati all’attività lavorativa a persone estranee all’organizzazione stessa. Il datore di lavoro di un’azienda, sostiene la suprema Corte, può rispondere anche per un infortunio che dovesse accadere nel luogo di lavoro ad una persona estranea alla organizzazione. Perché si configuri un profilo di colpa non occorre che vi sia la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ma è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore. Il fatto La Corte d'Appello ha confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale che aveva affermato la penale responsabilità del legale rappresentante di una società amministratrice di uno stabile, sede di alcuni uffici del Comune, in ordine al reato di cui all'art. 590 co. 3, in relazione all'art. 8 co. 9 del D.P.R. n. 547/1955. Al legale rappresentante era stato contestato il suddetto reato poiché per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione della normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro per non aver segnalato e comunque disposto la segnalazione della presenza sul pianerottolo del primo piano, nelle immediate dell'ascensore, di un dislivello del pavimento di circa 8 cm costituente ingombro con pericolo di caduta di persone, aveva cagionato ad una dipendente del Comune lesioni personali gravi. In particolare era successo che la dipendente del Comune si era recata, unitamente ad una collega, nell'immobile di cui era amministratrice l'imputata per portare dei fascicoli in un ufficio ivi ubicato. La stessa aveva preso insieme alla collega l'ascensore e, uscendo, era caduta in quanto non si era accorta che, immediatamente dopo la porta dell'ascensore, c'era un gradino che non era segnalato e dello stesso colore grigio del pavimento. A seguito della predetta caduta la dipendente aveva riportato la frattura articolare scomposta dell'epifisi distale del radio dx con prognosi iniziale di trenta giorni, poi elevati a sessanta. Il ricorso alla Cassazione e le decisioni della suprema Corte (…) La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso facendo presente (…) come circa un anno prima dell'episodio la stessa dipendente aveva segnalato all’imputata l'esistenza e la pericolosità dell'avvallamento per cui la stessa era pienamente a conoscenza della possibile insidia pertanto, in considerazione della posizione rivestita, il dovere di attivarsi (come poi successivamente avvenuto dopo il verificarsi dell'episodio) per eliminarla o comunque per segnalare opportunamente il dislivello agli utenti dell'ascensore. (…) la surema Corte ha ricordato che “in caso di lesioni o di omicidio colposo, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 c.p.”. In tale evenienza si ravvisa l'aggravante di cui all'art. 590 c.p., co. 3 “anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante”. “Non occorre che vi sia la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” ha quindi precisato la Sez. IV, “essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore” ed ha quindi concluso che non ha nessuna importanza che l'imputata non era il datore di lavoro dell’infortunata , giacché ““il principio cautelare ha una valenza generale ed inderogabile, tale da imporsi nell’inte- Pagina 3 resse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa”. (art. di G. Porreca) IL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO Pare imminente (cfr. intervista a Cinzia Frascheri, in PuntoSicuro 19 nov. 2013) l'adozione del “libretto del lavoratore sulla formazione”. Raggiungimento senz'altro positivo, che sembra però -per orainteressare soltanto i lavori di breve durata, sia pure coprendo tutti i settori. Si mostra allora non privo di senso articolare alcune considerazioni sulla lunga vicenda del “Libretto formativo del cittadino”. La registrazione della formazione obbligatoria di lavoratori, preposti e dirigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è prevista, nel d.lgs 81, dal co.14 dell'art. 37. l'articolo in formato .pdf La posizione antinfortunistica e le responsabilità del dirigente. I dirigenti hanno il compito di predisporre le misure di sicurezza, controllare le modalità del processo di lavorazione e vigilare, secondo le attribuzioni e competenze, sulla regolarità d e l l 'an ti nf o rtu n is t ic a d e ll e lavorazioni. (Di Rolando Dubini). I dirigenti devono, per quanto di competenza (e dunque anche a prescindere da incarichi formali antinfortunistici, e dal possedere poteri di spesa) e nell'ambito dell'organizzazione e del mansionario aziendale, avvalendosi delle conoscenze tecniche per le quali ricoprono l’incarico, vigilare sulla regolarità antinfortunistica e igienica delle lavorazioni, dare istruzioni affinché le lavorazioni possano svolgersi nel migliore dei modi, dunque in modo sano, sicuro e igienico, organizzare la produzione con un ulteriore distribuzione di compiti fra i dipendenti in modo tale da impedire la violazione della normativa e garantire un numero adeguato di preposti in grado di vigilare sull'effettiva osservanza dei compiti prevenzionistici da parte di tutti coloro che sono presenti sul luogo di lavoro, a qualunque titolo. Anche prescindendo da una formale investitura da parte del datore di lavoro nella posizione dirigenziale con attribuzione dei compiti connessi e delle conseguenti responsabilità, il dirigente (anche di fatto, o anche un preposto che abbia compiti organizzativi e possa disporre l'adozione di procedure di lavoro sicuro) sarà comunque obbligato a rispettare la normativa antinfortunistica, in quanto espressamente menzionato tra i soggetti contitolari dell'obbligazione di sicurezza dalla legislazione prevenzionistica. La Cassazione è esplicita: «la stessa formulazione della norma (...) consente di ritenere che il legislatore abbia voluto rendere i dirigenti e i preposti destinatari delle norme antinfortunistiche iure proprio, prescindendo dalla eventuale delega [o da altri tipi di esplicito incarico antinfortunistico]» e «può far ritenere che per questi due ultimi soggetti sia stata prevista una investitura originaria e non d e ri v a t a d e i d o v e r i d i sicurezza». Inoltre, commenta Raffaele Guariniello, «il datore di lavoro (...) e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto»" e "chiara è la finalità di questa norma: precisare una volta per tutte che gli obblighi (...) fanno generalmente capo ai datori di lavoro e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ai dirigenti e ai preposti" (…) La Cassazione ha altresì sottolineato che “sussiste la responsabilità del dirigente regolarmente delegato dal datore di lavoro all’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro (nella specie il direttore tecnico) con riferimento alle violazioni puramente formali o documentali, per evitare le quali non sono necessari né la collaborazione del datore di lavoro né alcun impegno di spesa; in ipotesi siffatte la delega è efficace anche se non comporti l’autonomia finanziaria del delegato (il principio è stato espresso con riguardo ad una fattispecie in cui al direttore tecnico veniva imputata l’omessa esibizione, in sede di ispezione, del libretto concernente un recipiente a pressione e l’omessa verifica periodica annuale - in effetti gratuita - di altri quattro recipienti)” . Per inciso, si noti anche che "anche in relazione allo svolgimento di attività di organizzazioni complesse ed ampie, il dirigente non può spogliarsi dei connessi doveri di carattere eminentemente pubblico, e quindi inderogabili, se non a seguito del conferimento di una delega espressa, con l’indicazione dei doveri relativi allo svolgimento Come Aesse Servizi abbiamo svolto e concluso in dicembre un corso di 16 ore (art. 37 del d.lgs 81) per dirigenti del settore bancario. Riteniamo utile far seguire ai temi sviluppati nel corso l’articolo dell’Avv. Dubini che precisa alcuni quesiti/domande poste dai partecipanti durante le lezioni formative. dell’attività di controllo e con il conferimento dei poteri e dei mezzi necessari ad adempierli (…), anzi, anche in siffatta ipotesi di valida delega, non vengono meno tutti i doveri del dirigente, ma mutano di contenuto, permanendo a suo carico l’obbligo di una attività di coordinamento organizzativo, di direzione e di controllo dell’attività del delegato". In tale senso, «l’ordinamento individua un livello di responsabilità intermedio incarnato dalla figura del dirigente, che dirige, appunto, ad un qualche livello, l’attività lavorativa, un suo settore o una sua articolazione. Tale soggetto non porta le responsabilità inerenti alle scelte gestionali generali ma ha poteri posti ad un livello inferiore, solitamente rapportati anche all’effettivo potere di spesa». (segue in ultima pagina) ADERISCE a: AESSE SERVIZI predispone tutte le pratiche per la sicurezza sul lavoro. In particolare provvede alla valutazione dei Rischi sul Lavoro: Rischi da Rumore, da Incendio; Rischi Chimici, Biologici; Rischi da movimenti ripetuti e da movimentazione dei carichi; Rischi da radiazioni ionizzanti e non, compreso il Rischio da agenti cancerogeni e amianto e il Rischio di campi elettromagnetici; Rischio per l’utilizzo videoterminali, ecc.. Provvede alla realizzazione di Piani di Emergenza e Evacuazione; di Piani operativi di sicurezza per cantieri mobili e non; di Piani di sicurezza e coordinamento per cantieri temporanei o mobili e, ecc.. Provvede alla realizzazione di azioni di Informazione, Formazione e Addestramento e Istruzione ed ad organizzare direttamente le docenze nei corsi previsti dalla normativa, sia direttamente, sia presso le strutture dei clienti o presso la sede di Confcooperative di Cuneo e di Alba. Provvede nell’ambito della Medicina del lavoro, avvalendosi di medici del lavoro convenzionati, ad effettuare visite mediche preassuntive, periodiche, specialistiche e a svolgere corsi di formazione per addetti al primo soccorso (da 12 e da 16 ore). Provvede ad Assistere il cliente nella gestione delle pratiche, compresa l’Assistenza telefonica e l’Aggiornamento ed informazione costante sulla normativa dell’ambiente e sicurezza sul lavoro. E’ in grado di fornire l’Incarico di R.S.P.P. in qualità di consulente esterno. Segue dalla III° pagina l’articolo: “La posizione antinfortunistica e le responsabilità del dirigente” (…) I dirigenti hanno il compito essenziale ed ineludibile di adottare e attivare (dandovi la dovuta attuazione a seconda dei casi) le misure di prevenzione e protezione che il DVR avrà identificato come necessarie per contenere o eliminare i rischi esistenti nello svolgimento delle mansioni specifiche, e tutte le altre misure, disposizioni, regolamenti, procedure e istruzioni aziendali di sicurezza e igiene del lavoro. I dirigenti "sono coloro che sono preposti alla direzione tecnicoamministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, e che partecipano solo eccezionalmente al lavoro normale, avendo il compito di predisporre anche tutte le misure di sicurezza, controllare le modalità del processo di lavorazione, e vigilare, secondo le loro attribuzioni e competenze, sulla regolarità dell'antinfortunistica delle lavorazioni" ; occorre comunque sottolineare che "la ripartizione interna ed istituzionale delle specifiche competenze, sempre necessaria nell’ambito di aziende ad organizzazione complessa, non esonera di per se stessa il dirigente dall’osservanza degli obblighi derivanti dall’art. 4 d.P.R. 547/1955, a meno che con tale ripartizione il dirigente non abbia anche specificamente delegato l’adempimento di tali obblighi ai preposti ai singoli reparti, investendoli di ogni suo potere al riguardo; la delega, in tale ipotesi, dovrà comunque essere provata, non potendo essere semplicemente presunta in relazione alle dimensioni dell’impresa ed alla ripartizione interna dei compiti". Inoltre, com'è loro obbligo, i dirigenti contribuiscono alla valutazione dei rischi, segnalando tutte le situazioni pericolose e di carenza prevenzionistica riscontrate direttamente o indirettamente nei luoghi di lavoro. (Articolo pubblicato su Punto Sicuro di TORINO – Aggiornato dal Gruppo di lavoro “rischio chimico” della Regione Piemonte il modello applicativo Inforisk per la valutazione del rischio da agenti chimici. L’aggiornamento del documento è stato approvato con DD n. 847 del 29/10/2013, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs 81 dal nuovo sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze. La revisione ha permesso di apportare alcune significative modifiche al modello con l’obiettivo di fornire indicazioni operative necessarie al sistema di prevenzione regionale per rendere maggiormente uniforme sull’intero territorio regionale l’applicazione della normativa sul rischio chimico. Inforisk è un modello valutativo che a partire da dati di tipo qualitativo/ semi-quantitativo, consente, attraverso l’uso facoltativo di un diagramma di flusso operativo e di una metodologia semplificata (CUT OFF) “di giungere a una valutazione del rischio per la salute senza procedere ad una valutazione complessa stimata (o misurata), nel caso siano rispettate alcune indicazioni che costituiscono esposizioni molto limitate ad agenti chimici caratterizzati da pericolosità intrinseca non elevata e presenti in piccole quantità.Il flusso garantisce la possibilità di stimare il rischio anche in assenza di dati ambientali e/o biologici utilizzando i criteri di tossicità della sostanza, la quantità utilizzata o presente nel ciclo produttivo, le modalità di utilizzo e la durata dell’esposizione. Ciò consente un approccio valutativo standardizzato anche in caso di non misurabilità del dato ambientale e/o biologico e semplifica, almeno in una prima fase, la valutazione (rischio stimato). Se dalla valutazione del rischio stimato emergono risultati che non permettono l’applicazione del concetto di “irrilevante per la salute”, il datore di lavoro dovrà provvedere affinché il rischio sia ridotto al minimo mediante l’applicazione di misure specifiche cosi dicembre tratto dal libro di Rolando come indicato al co. 1 dell’art. 225 e Dubini scritto di recente) dovrà verificare la possibilità di procedere a misure ambientali e/o biologiche da cui potrà derivare, mediante algoritmo, l’entità del rischio stesso”. Si evidenzia che il modello Inforisk “ fornisce indicazioni da utilizzare e sclu siva m e n t e d u r a n t e la valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento del “normale” processo produttivo per quanto riguarda gli aspetti legati alla salute dei lavoratori; non sono quindi comprese tutte quelle situazioni che accidentalmente possono verificarsi durante l’attività lavorativa (infortuni, incendi, esplosioni, ecc.) che rientrano nel capitolo della valutazione del rischio chimico per la sicurezza e che saranno oggetto di un successivo atto di indirizzo”. Per approfondire: aggiornamentoInforisk AMBIENTE SICURO SERVIZI Società Cooperativa Iscritta all’Albo delle Cooperative a mutualità prevalente al n° A181684 Sede: Via Cascina Colombaro, 56 – 12100 CUNEO C.F. e P. IVA 03157080049 Tel. 0171/ 451725 FAX 0171/451734 e-mail: [email protected] sito: www.aesseservizi.eu Per informazioni si prega di telefonare al seguente numero: 0171/ 451725 . Non sono più attivi invece gli interni 719 e 733. ATTIVITA’ FORMATIVE Confcooperative Cuneo in collaborazione con l’Agenzia Formativa I.Re.Coop Piemonte propone i seguenti corsi finanziati in ambito sicurezza: • AGGIORNAMENTO RLS (4 ore ): mercoledì 5 marzo 2014 in orario 14.00-18.00, costo € 8,80 (per piccole imprese); € 13,20 (per medie imprese); QUESITI. Il lavoratore nominato RSPP, deve fare la formazione e aggiornamento come lavoratore a norma dell’art. 37 del D.lgs 81? No, perché la formazione erogata agli RSPP e ASPP in conformità dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 è superiore e comprensiva per contenuti e durata a quella erogata ai lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 81. Tale condizione vale qualora l’RSPP/ ASPP risulti in possesso dei requisiti per svolgere detta funzione. Prossima scadenza che riguarda la formazione dei datori di lavoro RSPP esonerati ex art. 95 del d.lgs 626/1994. Scade il 10/01/2014 il termine entro cui i datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto del SPP e che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza dei corsi di formazione ai sensi della 626 sono tenuti, alla luce dell’art. 34 del d.lgs 81, ad aggiornarsi con le modalità dell’Accordo del 21/12/2011. • AGGIORNAMENTO RLS (8 ore): mercoledì 26 febbraio 2014 in orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00, costo € 17,60 (per piccole imprese); € 26,40 (per medie imprese); • AGGIORNAMENTO RSPP per Datori di Lavoro - attività a rischio basso (8 ore): venerdì 14 marzo 2014 in orario 9.00-13.00 e14.00-18.00, costo € 17,60 (per piccole imprese); € 26,40 (per medie imprese); • AGGIORNAMENTO RSPP per datori di lavoro - attività a rischio medio e alto - (16 ore): venerdì 21 marzo e venerdì 28 marzo 2014 in orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00, costo € 32,50 (per piccole imprese); € 48,75 (per medie imprese). N.B.: Ai costi va aggiunta l’IVA. Per informazioni e iscrizioni contattare Ufficio Progetti e Formazione Roberta Rallo 0171/451739 - email: [email protected] Hanno collaborato a questo numero: B. A. DAMIANO, Simone DOGLIANI, Matteo CASSINO, Valeria PELLEGRINO, Cinzia DUTTO e Roberta RALLO.