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07/07/2014
Volume 1, Numero 6
Il Direttore
dei Lavori
CHI E’?
Il direttore dei lavori è la figura professionale scelta dal committente, in
base alle opere da eseguire e al titolo professionale richiesto dalle normative
vigenti per l'esecuzione di tali opere con lo scopo di seguire l'andamento
regolare del cantiere.
I compiti del direttore dei lavori sono molteplici e sono:
1.
Principalmente ha il ruolo di dirigere una o più persone nell'esecuzione
di specifiche opere volte a realizzare un progetto preventivamente
approvato da un committente ed eventualmente approvato anche dalla
Pubblica Amministrazione se soggetto a norme di legge vigenti;
2. La redazione dei SAL o, se redatti dall'impresa costruttrice, il controllo
e l'avallo di questi ultimi (stato avanzamento lavori).
Nei lavori privati le mansioni eventualmente svolte dal direttore dei lavori
nel controllo dei SAL possono essere di natura quantitativa (computi delle
opere eseguite) e non di natura finanziaria (accordi privati che possono essere riservati a committente - impresa costruttrice). Nei lavori privati, inoltre, salvo che non venga specificatamente contemplata nella lettera d'incarico, la rendicontazione e controllo dei SAL viene generalmente svolta dal
committente stesso o da un suo tecnico terzo di fiducia
3. La vidimazione di eventuali modifiche tecniche migliorative del
progetto;
SOMMARIO
La tenuta dei documenti contabili…...2
Appalti:Responsabilita del D.L………..2
Elenco dei documenti da conservare..3
Documenti per i lavori e le attrezzature
di cantiere……………………………………..4
Cronoprogramme e controllo dei
costi………………………….…………………..5
Esempio di un diagramma di Gantt…6
4. La verifica della corretta esecuzione dei lavori;
Diagramma di Pert per appalti
complessi………………………………….…..7
5.
La responsabilità del Direttore dei
Lavori e dell’ appaltatore ……………….9
La stesura dei verbali di riunione e di eventuali ordini di servizio;
6. Il rilascio di eventuali certificati che possono essere quelli di
corretta posa in opera, di corretta esecuzione dei lavori o altri previsti
dalla legge.
Monitoraggio del cantiere……………...11
Condizioni per la cantierabilità di un
progetto……………………………………...13
Verbale di coordinamento……………..14
Piazza Scarlatti—Cond. Italia—91100 Trapani
Verbale di coordinamento……………..15
Tel./Fax 0923/23300—E-mail [email protected] Pec [email protected]
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LA TENUTA DEI DOCUMENTI CONTABILI
Tra le principali mansioni del direttore dei lavori rientra quella
della contabilità dei lavori, attività disciplinata dagli articoli
178 e successivi del Regolamento d.P.R. 207/2010 nei quali
sono riportate le prescrizioni normative per la tenuta dei vari
libri durante l’esecuzione delle opere.
Preme ricordare che si tratta di un compito per cui il d.l. si
trova a svolgere un’attività che ha connotato di natura
pubblica – anche se effettuata da un soggetto esterno alla
p.a. – in quanto il d.l. opera in termini sostitutivi della p.a.
(aspetto per il quale questo tipo di attività della direzione lavori è sottoposta alla giurisdizione della Corte dei Conti), determinando, con i suoi eventuali errori o inadempienze, una responsabilità diretta dell’amministrazione stessa.
Alcune riflessioni sulla tenuta della documentazione nella
direzione lavori
Questo aspetto, oltre alla normale diligenza richiesta per lo
svolgimento delle proprie mansioni, rende necessaria una
particolare attenzione da parte del tecnico incaricato che
comporta alcune riflessioni:
1.
la massima cura e attenzione con cui devono essere
compilati, progressivamente e con tempestività, i vari
documenti senza procedere a registrazioni tardive dei
fatti e delle relative contabilizzazioni;
2.
il pieno rispetto dei termini temporali fissati dal contratto per la compilazione dello stato di avanzamento
lavori e del relativo certificato di pagamento (quest’ultimo
firmato anche dal responsabile del procedimento) e la
conseguente annotazione sul registro di contabilità;
3.
la verifica della regolarità contributiva dell’esecutore
dei lavori, della cauzione definitiva e delle altre polizze di
copertura (artt. 123 e succ. del d.P.R. 207/2010) prima
della liquidazione degli importi dovuti nel corso dei
lavori;
4. la puntuale e immediata registrazione – sul libretto delle
misure e sul giornale dei lavori – (raccomandazione raramen-
te seguita in modo rigoroso) delle misurazioni di verifica o dei
fatti occorsi in cantiere, eseguita con immediatezza senza
lasciar passare giorni dal momento in cui si sono verificati;
5. una cura e puntualità, assolutamente meticolosa, nella
compilazione del registro di contabilità che costituisce il
documento cardine della contabilità dei lavori e anche quello
in cui l’esecutore delle opere può annotare le sue eccezioni
(in forma di riserve) oltre al fatto che su questo documento
vengono registrati i s.a.l., certificati di pagamento, sospensioni e riprese lavori che sono documenti che hanno valore sostanziale ai fini della ricostruzione (non solo per il collaudatore) dell’andamento della realizzazione dei lavori;
6. l’utilità e l’importanza di eseguire misurazioni, verifiche
e comparazioni anche in contraddittorio con l’esecutore
dei lavori (registrando il tutto su verbali integrativi) su aspetti
contabili non chiari o esposti a contestazioni, prima della
registrazione sui documenti contabili e della liquidazione
delle relative lavorazioni;
7. la tempestività richiesta per la contestazione di eventuali
partite di materiali o forniture, con il conseguente verbale di
specificazione, non conformi alle prescrizioni contrattuali e da
eseguire prima della contabilizzazione delle lavorazioni eseguite ai fini del s.a.l.;
8. la puntualità e il dettaglio, nella parte dedicata, della relazione per il collaudatore con la spiegazione di tutti gli
aspetti relativi alla contabilità dei lavori e descrizione di
tutti i fatti rilevanti avvenuti e registrati a tale proposito.
Da molte di queste indicazioni emerge con chiarezza
l’importanza che il direttore dei lavori, senza necessariamente
dover essere presente sul cantiere quotidianamente,
predisponga delle procedure (autonomamente se opera da
solo o congiuntamente con l’ufficio di direzione dei lavori se
costituito) in grado di assicurare il controllo puntuale e soprattutto i necessari automatismi per l’annotazione tempestiva di tutti gli elementi contabili richiesti e utili alla registrazione continua e aggiornata delle lavorazioni eseguite.
APPALTI: RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI
In materia di appalti, il direttore dei lavori assume una serie di obbligazioni nei confronti del committente.
Tra tali obbligazioni rientrano, tra l’altro:
•
l’accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, nonché delle modalità
dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica;
•
l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi.
Ne consegue che il professionista, che abbia omesso di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché
di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente, è certamente responsabile dei danni che
possano derivarne.
E infatti, l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non
richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, implica comunque il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi e, pertanto, l’obbligo del professionista di verificare,
attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi,
se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.
Tale interpretazione, valida nei casi di difetti e vizi dell’opera appaltata, deve applicarsi anche quando la violazione degli
obblighi assunti dal direttore dei lavori abbia determinato non vizi dell’opera ma danni a terzi.
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Direzione lavori e Documentazione di cantiere, l’elenco completo da conservare
Documentazione di carattere generale
1. Atto di proprietà del committente del terreno su cui viene realizzata l’opera
2. Copia del contratto di appalto
3. Copia dei contratti di subappalto (eventuali)
4. Copia del progetto
5. Copia concessione edilizia rilasciata dal Comune di appartenenza
6. Copia delle ricevute di versamento degli oneri della legge 10/1997 riguardante il contributo per le opere di
urbanizzazione
7. Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dell’esecutore dei lavori (e di eventuali lavoratori autonomi) [art. 90
e All. XVII d.lgs. 81/2008 s.m.i.]
8. Estremi delle denunce dei lavoratori all’INPS, INAIL, casse edili e dichiarazione sul contratto collettivo stipulato
[art. 90 e All. XVII d.lgs. 81/2008 s.m.i.]
9. Notifica preliminare trasmessa all’ASL e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti [art. 99 e
All. XII d.lgs. 81/2008 s.m.i.]
10. Copia del piano di sicurezza e coordinamento firmato dal coordinatore per la progettazione e controfirmato, per
presa visione e accettazione, dal committente o dal responsabile dei lavori [art. 100 d.lgs. 81/2008 s.m.i.]
11. Copia di piani operativi di sicurezza redatti dal datore di lavoro [art. 131 d.lgs. 163/2006 s.m.i. per i lavori pubblici
e art. 96 d.lgs. 81/2008 per tutti i lavori - controfirmati per approvazione dal coordinatore per l'esecuzione]
12. Parere regionale o ministeriale sui vincoli ambientali [d.lgs. 42/2004 integrato dai d.lgs. 62 e 63 del 2008 - Testo
unico (ex 1089/1939, 1497/1939 e 431/1995)]
13. Denuncia alla Soprintendenza competente per i beni storici ed archeologici [d.lgs. 42/2004]
14. Fascicolo tecnico per la prevenzione e protezione dai rischi dei lavoratori firmato dal coordinatore per la
progettazione e controfirmato per presa visione e accettazione dal committente o dal responsabile dei lavori [art. 91
d.lgs. 81/2008 s.m.i.]
15. Parere dell’ASL locale per quanto riguarda l’igiene del fabbricato da realizzare. Saranno indicate prescrizioni
riguardanti l’approvvigionamento idrico, l’allontanamento e lo smaltimento delle acque reflue, richieste di ulteriori
presentazioni – sempre alla ASL – dei progetti degli impianti di condizionamento con le relative specifiche tecniche
16. Documenti di designazione e di trasmissione (incarico del committente al responsabile dei lavori, designazione
del coordinatore per l’esecuzione, trasmissione del piano di sicurezza da parte delle imprese esecutrici ai
rappresentanti dei lavoratori, trasmissione del piano di sicurezza da parte dell’impresa aggiudicataria alle imprese
esecutrici, trasmissione del piano operativo di sicurezza dalle imprese al coordinatore per l’esecuzione)
17. Progetto autorizzato per l’imbocco dell’impianto da realizzare nella rete fognaria pubblica
18. Certificazione dell’Azienda comunale che gestisce la rete idrica che attesta la possibilità di alimentare tutte le
nuove utenze all’interno dell’edificio da realizzare
19. Certificazione dell’assessorato regionale agli usi civici attestante l’inesistenza di gravami sul terreno interessato
dalla costruzione
20. Nulla osta (anche preventivo) dei Vigili del fuoco
21. Certificazione della presentazione del progetto delle strutture allo Sportello Unico e copie degli elaborati-relazione
sui materiali firmata anche dalla direzione lavori [art. 65 DPR 380/2001]
22. Documentazione richiesta per certificazioni di conformità impianti [DM 37/2008]
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Documenti per i lavori e le attrezzature di cantiere
1. Certificato di conformità dell’impianto elettrico completo di schema di principio dell’impianto e dell’elenco delle tipologie
dei materiali utilizzati [art. 7 DM 37/2008]
2. Copia dell’invio della dichiarazione di conformità dell’impianto di messa a terra (inviato a ISPEL, ASL o ARPA) [art. 2,
comma 2 DPR 462/2001]
3. Certificati medici di idoneità al tipo di lavoro svolto da ciascun operaio
4. Copia dell’invio della dichiarazione di conformità dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ISPEL, ASL
o ARPA)
5. Verbale di verifica periodica dell’impianto di messa a terra e dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
[art. 4 DPR 462/2001]
6. Copia conforme del progetto del ponteggio [art. 133 d.lgs. 81/2008 s.m.i.]
7. Libretto del ponteggio contenente il calcolo del ponteggio, le istruzioni per il carico e gli schemi tipo di ponteggio con
sovraccarico massimo [art. 133 d.lgs. 81/2008 s.m.i.]
8. Dichiarazione di conformità CE delle macchine di cantiere e relativi libretti di manutenzione [DPR 459/1955]
9. Libretto di verifiche trimestrali delle funi e catene con funzioni di sollevamento [art. 11 DM 12 settembre 1959]
10. Certificazione di emissione acustica per macchine e attrezzature soggette a limiti di emissione acustica
11. Piano di lavoro per eventuali demolizioni o rimozioni di materiali con amianto [art. 34 d.lgs. 277/1991]
12. Programma di lavori per opere di demolizioni estese [art. 151 d.lgs. 81/2008 s.m.i.]
13. Piano antinfortunistico speciale per impiego di casseforme a tunnel o mensole (circolare min. 15/1980]
14. Piano antinfortunistico speciale per montaggio di elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p. [art. 22 circolare min. 13/1982]
15. Registro delle visite mediche obbligatorie [art. 41 d.lgs. 81/2008 s.m.i.]
16. Registro delle vaccinazioni antitetaniche [legge 292/1963]
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CRONOPROGRAMMA E CONTROLLO DEI COSTI
L’art. 40 del d.P.R. 207/2010 individua le caratteristiche e i contenuti del cronoprogramma definendolo come
un “diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente,
nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi”. In termini operativi
viene definito l’elaborato compreso nei documenti del progetto esecutivo che è finalizzato alla individuazione
dei tempi di completamento delle singole lavorazioni
Viene specificato negli artt. 18 e 25 del regolamento, d.P.R. 207/2010, che la relazione generale dei progetti che
presentano aspetti di particolare complessità deve essere corredata da:
1. un grafico con le attività costruttive suddivise in livelli che consentano di individuare le singole lavorazioni o
parti di esse in termini di costi e di tempi;
2. un diagramma che indichi la pianificazione dei lavori secondo una sequenza logica e temporale e fermo
restando l’obbligo, per l’impresa esecutrice, di presentazione di un programma di esecuzione dei lavori riguardante tutte le
fasi costruttive intermedie che contenga anche l’indicazione dell’importo dei vari stati di avanzamento dei lavori alle
scadenze temporali contrattualmente previste.
Direzione Lavori: le tre funzioni principali del cronoprogramma dei lavori
Sul piano operativo nella direzione lavori, per gli appalti meno complessi, per la predisposizione del cronoprogramma dei
lavori può essere usato un diagramma di tipo lineare (Gantt) che consente una facile ed immediata individuazione delle
varie voci e dei relativi tempi di esecuzione dei lavori stessi; questo tipo di schema permette anche di visualizzare, in modo
indicativo, le varie sovrapposizioni delle fasi di lavoro.
Nel caso di appalti più complessi, viene usato un diagramma Pert, generato con l’uso del computer, che consente un’esatta
individuazione dei tempi, delle fasi e delle interferenze tra le varie lavorazioni.
La piena e corretta utilizzazione di questo strumento consente alla stazione appaltante, al direttore dei lavori, all’impresa
esecutrice e alle figure preposte per la predisposizione delle misure antinfortunistiche di verificare prontamente tempi e
durata delle varie fasi di lavoro, interferenze ed eventuali ritardi sull’andamento delle opere e di provvedere tempestivamente
al recupero dei tempi contrattuali.
Diagramma Gantt
Questo tipo di elaborato è costituito da una griglia quadrettata con i giorni e mesi riportati sulle ascisse (normalmente ogni
quadretto equivale ad un giorno) ed i tipi di lavorazioni riportati sulle ordinate; l’incrocio dei due valori permette di
individuare, in funzione del tipo di lavorazione, la quantità di giorni necessari alla sua esecuzione.
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Direzione lavori: esempio di un diagramma di Gantt per realizzare il cronoprogramma di appalti semplici
Questo diagramma può essere preparato, in modo molto diretto, a mano utilizzando delle griglie in bianco prestampate e
colorando le varie strisce dei giorni corrispondenti ad ogni lavorazione oppure tramite computer (con il quale si possono
successivamente apportare modifiche).
Nell’ambito della direzione lavori, i vantaggi di questo tipo di diagramma sono rappresentati:
a) dalla facilità con cui può essere approntato e modificato, anche negli uffici di cantiere, dagli stessi tecnici che lo
utilizzano come riferimento delle varie fasi di realizzazione dell’opera;
b) dalla semplicità di lettura che consente un immediato riconoscimento visivo delle singole fasi di lavoro e della loro
durata.
I limiti di questo strumento sono costituiti dai seguenti punti:
a) la possibilità di un uso appropriato solamente per lavori di piccola entità (un eccessivo numero di fasi porterebbe
ad un’estensione eccessiva della griglia di riferimento);
b) una notevole approssimazione nello stabilire la durata delle varie fasi in funzione della mano d’opera impiegata
(spesso questo tipo di valutazioni viene fatto in modo molto generico).
Diagramma Pert
Il Pert (Programme Evaluation and Review Technique) è un metodo di programmazione utilizzato per la valutazione dei
tempi e delle concatenazioni delle varie fasi di lavoro legate alla realizzazione di un’opera.
Questo tipo di diagramma presuppone l’utilizzo di un computer per l’elaborazione dei vari elementi riportati nei grafici finali.
La caratteristica del Pert, rispetto ad altre tecniche di programmazione, consiste nella possibilità di valutare, soltanto da un
punto di vista probabilistico, le concatenazioni previste per ogni fase di lavoro ed i tempi necessari per la realizzazione.
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Direzione lavori: il diagramma di Pert per appalti complessi
La veste grafica di questo tipo di elaborazione è costituita da un reticolo o diagramma a frecce nel quale ogni evento viene
individuato e legato agli altri da segmenti orientati ed il cui verso stabilisce l’ordine di precedenza di ciascun evento; la regola
costante è che tutte le attività che confluiscono in un “nodo” debbano essere completate prima di iniziare qualunque altra
attività che parta dallo stesso nodo.
In corrispondenza di ogni evento o nodo vengono indicati tre valori:
a) il tempo assoluto (in giorni) stimato per l’esecuzione del lavoro a cui il nodo si riferisce;
b) il numero (in giorni) totale, a partire dal giorno di inizio e sommato a tutti i tempi dei nodi precedenti (nell’ipotesi di durata
minima del lavoro riportato nel nodo);
c) il numero totale (in giorni), a partire dal giorno di inizio e sommato a tutti i tempi dei nodi precedenti (nell’ipotesi di
durata massima del lavoro riportato nel nodo).
Oltre allo schema reticolare in cui viene raffigurato tutto il piano di esecuzione dell’opera da realizzare e dove sono
rappresentati i vari nodi appena descritti, il programma fornisce anche un tabulato in cui sono elencati:
1) il numero di individuazione dei nodi e brevi descrizioni dei lavori di ciascun nodo;
2) il tempo previsto per l’esecuzione di ogni singolo lavoro;
3) la durata minima di esecuzione di ogni lavoro;
4) la durata massima di esecuzione di ogni lavoro;
5) l’esecutore di ogni lavoro (impresa o altro);
6) il numero di lavoratori previsti per tale lavoro;
7) eventuali vincoli, ritardi e note per l’individuazione del percorso critico.
All’interno del diagramma reticolare con i nodi ed i versi di sequenza di ciascun nodo viene riportato (sulla base delle note
inserite dall’operatore nel computer) il percorso critico che individua la sequenza principale dei vari lavori o fasi più importanti
senza la cui esecuzione non possono essere svolte tutte le opere successive.
È evidente che questo tipo di strumento costituisce, dal punto di vista sia della quantificazione dei tempi che del tipo di
interrelazioni tra le varie sequenze, un supporto di notevole importanza per l’organizzazione della fase esecutiva vera e propria.
Anche in questo caso, comunque, esistono dei limiti che sono rappresentati:
a) dalla possibilità di modificare lo schema finale utilizzando esclusivamente dei computer;
b) dalla necessità di un’esatta corrispondenza tra i dati inseriti nel computer e quelli reali (quantità di mano
d’opera, mezzi, disponibilità dei materiali, ecc.).
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Il cronoprogramma per il controllo dei costi
Utilizzando un diagramma di Gantt è possibile, comunque, introdurre non solo una visualizzazione della tempistica
delle singole fasi di lavoro ma anche una quantificazione economica delle singole fasi in grado di fornire un quadro
(mensile o settimanale) di spesa prevista che costituisce un riferimento anche per l’emissione dei s.a.l.
La costruzione del cronoprogramma di spesa si basa sulle categorie di lavoro individuate dal computo metrico
estimativo (con il livello di dettaglio che si intende utilizzare: categorie generali o singole lavorazioni):
- le categorie o le lavorazioni vengono inserite nella colonna di sinistra per le attività;
- sulla base della scansione temporale (mensile o settimanale) in ogni riquadro viene inserito l’importo delle lavorazioni
che si prevede vengano eseguite in quel periodo di tempo;
- l’operazione viene ripetuta per tutte le categorie o lavorazioni estratte dal computo;
- nella riga finale si avranno i totali di spesa previsti per ogni singolo periodo (mese o settimana).
Questi importi potranno essere utilizzati come riferimento per la compilazione dei s.a.l. sulla base delle previsioni di
spesa che risulteranno dal diagramma così compilato come nella sintesi riportata di seguito a titolo puramente
indicativo.
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La responsabilità del Direttore dei Lavori e dell’ appaltatore
per vizi e difformita’ delle opere secondo gli orientamenti della cassazione
ed in materia di appalto di lavori condominiali
In materia di responsabilità dell’ appaltatore e del direttore dei lavori per vizi e difformità delle opere oggetto del contratto
di appalto, la giurisprudenza della S.C. ha enucleato una serie di principi sulla scorta dei riferimenti codicistici di cui agli
artt. 1662, 1667, 1668 e 1669 c.c..
Detti principi, applicabili sia agli appalti pubblici che a quelli privati, assumono particolare rilievo laddove si verta in
ipotesi di contratto di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria in cui la parte committente sia un condominio in
persona del legale rappresentante pro tempore, ossia l’ amministratore.
In tal caso, la Cassazione ha contemplato la possibilità dell’ azione diretta del condomino danneggiato dall’ operato
dell’ appaltatore ed eventualmente anche dal comportamento negligente od imperito del direttore dei lavori .
La tematica dei vizi e delle difformità delle opere eseguite in virtù di un contratto di appalto di lavori condominiali è di
stringente attualità e si correla a quella della riforma in fieri della disciplina normativa condominiale che si propone di inserire strumenti di maggiore incisività e di controllo nella gestione degli stabili prevedendo, fra l’ altro, l’ istituzione di un
albo degli amministratori che limiti l’ accesso alla professione soltanto a professionisti abilitati.
E’ noto, peraltro, che l’ incessante proliferazione del contenzioso condominiale ha fra le sue cause anche l’ insufficienza a
legislazione vigente di adeguati meccanismi di costante verifica da parte dei condomini sulla correttezza contabile e
gestionale dell’ amministratore onde evitare la verificazione di eventi civilmente e finanche penalmente rilevanti.
Pertanto, oltremodo auspicabile è la previsione della riforma per cui tutti i versamenti dei condomini devono essere
effettuati su un conto corrente intestato al condominio e non all’amministratore per ovvie ragioni di trasparenza dei conti.
In siffatto contesto, è evidente che quando l’ assemblea dei condomini addivenga a deliberare l’ appalto di lavori ad una
certa impresa sulla base di più preventivi, ancorché documentati e sulla base di un capitolato lavori e di un computo metrico, ed alla nomina di un direttore dei lavori,molto spesso l’ opus che si intendeva conseguire (come da capitolato semprechè correttamente redatto ) non corrisponde affatto a quanto eseguito.
Ciò anche perché il criterio adottato da talune imprese è quello dei Cosiddetti lavori a basso costo avvalendosi di
manovalanza non qualificata, spesso straniera e con rapporto di lavoro, se non completamente in nero, quasi sempre irregolare (sul tema vedasi i preoccupanti dati statistici di cui ai rapporti Inail sull’ infortunistica nelle imprese edili e quelli
degli enti previdenziali e dei sindacati sul sommerso in edilizia ).
Ed il basso costo delle opere ha molteplici spiegazioni che sarebbe semplicistico limitare al mero incremento dell’ utile a
favore dell’ impresa appaltatrice ed a danno dei condomini.
Se l’offerta prescelta dal Condominio lo è stata solo in ragione del prezzo meno elevato rispetto alle altre e/o anche delle modalità
di pagamento agevolate
sicuramente i condomini conseguono un immediato risparmio di spesa, ma
presumibilmente le opere non saranno affatto a regola d’ arte ( e, quindi, trattasi di risparmio fittizio con serio rischio di
duplicazione di costi benché differiti laddove si debba rimettere mano alle opere male eseguite specie se il termine di garanzia pattuito non è congruo ).
Ma, per l’ altrettanto, ancorché il prezzo sia congruo , giocano altri fattori che , se ricorresse l’ ipotesi di pubblico appalto di
lavori, si qualificherebbero idonee a determinare il danno da tangente di cui la Magistratura Contabile si è dovuta
occupare in molteplici occasioni.
Tuttavia, la Cassazione ha sempre reiteratamente affermato che la responsabilità dell’ appaltatore ( e/o quella del D.L. ) si
serbano integre e che anche laddove il committente ( rectius: il direttore dei lavori ) incorra in errore in sede progettuale,
l’ appaltatore non va affatto esente da colpa avendo l’ obbligo di segnalare e rendere edotta la controparte sul punto.
Giova, quindi, evidenziare fra i tanti, i seguenti postulati giurisprudenziali in tema di responsabilità dell’ appaltatore e del
direttore dei lavori per vizi e difformità delle opere appaltate:
L’ appaltatore ha il preciso obbligo , normativamente sanzionato, di eseguire le opere a regola d’ arte ( Cass. 8075/1999 –
8813/2003- 8854/2004); egli deve assicurare al committente un’ opera esente da vizi garantendogli un risultato tecnico
conforme alle sue esigenze ( Cass. 593/1989-4518/1987-3092/1987-1114/1986-5318/19851771/1965 ) ed è tenuto a titolo
di responsabilità contrattuale , derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’ intera garanzia per le imperfezioni od i vizi
dell’ opera ( Cass. 821/1983 );
Inoltre, l’ appaltatore stante l’ obbligo di eseguire a regola d’ arte l’ opera commessagli, deve osservare i criteri generali della
tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli (Cass. 2713/1982 – 5694/1979 -1588/1979 – 1606/1976 – 308/1976 );
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L’ appaltatore, poiché la sua responsabilità per difetti dell’opera, è strettamente connessa alla sua autonomia tecnica,
risponde dei difetti delle opere indipendentemente dall’ eventuale acquiescenza prestata dal Direttore dei Lavori (Cass.
664/1982 – 2070/1978 – 1606/1976 – 308/1976 -2214/1975 );
Eventuali errori nelle istruzioni del Direttore dei Lavori non esimono l’appaltatore da responsabilità, essendo egli tenuto
a controllarli e correggerli, secondo diligenza e perizia e dovendo egli sempre uniformarsi alle regole tecniche (Cass.
2214/1975-820/1965 );
La facoltà prevista dall’ art. 1662 c.c. di effettuare verifiche in corso d’ opera è finalizzata a garantire l’ esatto
adempimento dell’ appalto, ma non anche a fungere da accettazione dell’ opera e non esclude, quindi, la responsabilità
dell’ appaltatore per vizi o per difformità dell’ opera stessa ( Cass. 4544/2003 – 3239/1998 );
Di conseguenza, anche nella denegata ipotesi che il Direttore dei Lavori abbia verificato con esito positivo le opere
eseguite prima che il ponteggio fosse smontato, la responsabilità dell’ appaltatore si serba inalterata.
Ciò fermo restando che l’ appaltatore ed il Direttore dei Lavori, come da giurisprudenza consolidata, rispondono ambedue dei vizi e delle difformità delle opere nei confronti del committente da cui abbiano ricevuto i rispettivi incarichi (ex
plurimis: Cass. 4531/1986 – 1388/1973 – 3557/1972 – 2887/1968 – 520/1965 ) e che se l’ unico evento dannoso è
imputabile a più persone è sufficiente al fine di ritenere la solidarietà di tutte nell’ obbligo risarcitorio che le azioni od
omissioni di ciascuno abbiano concorso a produrre l’ evento. Pertanto, sussiste corresponsabilità in solido dell’ appaltatore e del direttore dei lavori nei confronti del committente e di ciascun condomino danneggiato in proprio ( ex plurimis:
Cass. 1114/1986 – 488/1985 – 4356/1980 – 2061/1977 – 1/1976 – 2985/1974 – 1388/1973 – 3557/1972 – 2787/1968 );
Il Direttore dei Lavori è tenuto alla osservanza dei doveri di vigilanza sull’ esecuzione dell’ opera a perfetta regola d’ arte e
sull’ impiego di materiali idonei e che, in caso di danni, egli risponde a titolo di colpa professionale, ex artt. 2236 e 1668
c.c.;
La garanzia dell’ appaltatore per le difformità ed i vizi dell’ opera è esplicazione particolare della responsabilità per inadempimento, attuabile con la riduzione proporzionale del prezzo ovvero con l’ eliminazione delle anomalie delle opere a
sue spese, la quale comporta l’ obbligo per l’ appaltatore di procedere direttamente ai lavori di correzione e di riparazione
senza ulteriore compenso ( Cass. 5250/2004 – 10571/2001 – 7872/1990 - 2974/1989 – 4839/1988 – 5624/1984 );
Il committente, rilevata l’ esistenza dei vizi dell’ opera, deve pretendere la diretta eliminazione ad opera dell’ appaltatore
fatto salvo il risarcimento del danno ( Cass. 4921/1993 – 715/1989 -5667/1988 – 4606/1981 – 6291/1980 – 1386/1979 –
1491/1975 – 1279/1974 – 2296/1971 – 1825/1968 – 2360/1966 ).
Laddove il committente sia un condominio, il termine per denunziare vizi e difformità dell’ opera decorre dal momento
in cui l’ amministratore venga reso edotto e/o abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità
dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione delle opere ( Cass. 5103/1995- 10218/1994 ), specie
allorquando ciò sia supportato da vaglio professionale, cartolare e peritale;
La responsabilità dell’ appaltatore per difetti dell’ opera ex artt. 1667-1668 c.c. non ammette né esclusioni, né limitazioni,
fatte salve le eccezioni di legge, dato che l’ art. 1668, 1° co., pone a carico dell’ appaltatore tutte le conseguenze dell’ inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente, l’ onere della integrale
eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo , salvo il risarcimento del danno, senza alcun riguardo alla consistenza ed
al costo dei lavori di riparazione (Cass. 9064/1993 );
Perciò, a fronte dell’ inadempimento dell’ appaltatore che si sia concretizzato in vizio od in difformità dell’ opera ex art.
1668, 1° co., c.c., il committente può esigere la loro eliminazione e l’ esecuzione delle opere necessarie a tal fine a spese
dell’ appaltatore (Cass. 11602/2002 – 5632/2002 – 14124/2000 – 169/1996 – 3600/1989 – 2974/1989 – 2073/1988 );
La responsabilità contrattuale dell’ appaltatore è sempre presunta ex art. 1668 c.c. (Cass. 14124/2000 – 4637/1983 –
4606/1981 – 3223/1981 – 2430/1966 – 2314/1964 );
Il committente che abbia chiesto la eliminazione delle difformità e dei vizi dell’ opera può ben avvalersi dell’ eccezione di
inadempimento ex art. 1460 c.c. e, quindi, rifiutarsi di corrispondere all’ appaltatore il corrispettivo a lui spettante, finché le difformità ed i vizi non siano stati eliminati( Cass. 9333/2004 – 8567/1996 – 7364/1996 – 2036/1981 –
3542/1980 – 3005/1973 – 3158/1972 – 955/1969 – 1434/1967 );
Infine, in tema di appalto di lavori condominiali, l’ azione di risarcimento ex art. 1668 c.c. nei confronti dell’ appaltatore
per i danni che ne sono derivati a causa della non corretta regolare esecuzione può essere promossa da ciascuno dei condomini legittimati in proprio ad agire pur se il contratto sia stato stipulato dall’ amministratore ( Cass. 631/2003 e
4485/2000 ).
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Monitoraggio del cantiere
Sia nella fase progettuale che in quella di esecuzione dei lavori, specialmente di opere complesse, si rende necessaria un’attività di controllo
delle fasi di lavoro che non interessa le competenze del progettista o della direzione lavori ma è diretta alla verifica e al coordinamento di tutte
le attività che incidono nella loro attuazione.
Per questo motivo nella programmazione della realizzazione di un’opera è essenziale individuare una prima distinzione tra le azioni
preliminari del monitoraggio e le successive fasi operative.
Parte preliminare
1) identificazione della tipologia del monitoraggio:
- azioni;
- obiettivi;
2) individuazione delle finalità del monitoraggio:
- verifica;
- supporto;
3) organizzazione delle unità di monitoraggio;
4) definizione dei tempi e delle modalità di monitoraggio.
1) Con il primo punto, relativo all’identificazione della tipologia di monitoraggio, avviene una prima individuazione degli ambiti specifici del
tipo di lavoro di verifica che verrà effettuato sui due aspetti principali che possono interessare un intervento o una singola attività: le azioni o
gli obiettivi
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L’effettuazione delle azioni di monitoraggio, nell’ambito della direzione lavori, è legata ad una serie di fasi concatenate di verifica delle
attività poste in essere dalla prima ideazione di un’opera alla gestione delle attività che prende l’avvio dopo la realizzazione dei
lavori; si tratta, quindi, di un insieme di aspetti che deve essere affrontato con le stesse modalità operative che vengono utilizzate per lo
svolgimento della progettazione, esecuzione dei lavori, collaudo e successiva gestione dell’opera.
Direzione lavori: azioni preliminari del monitoraggio
Il monitoraggio deve assolvere, come aspetto essenziale nella fase di definizione delle modalità con cui verrà svolta questa azione, ad
alcune funzioni destinate a caratterizzare il risultato stesso di questo lavoro e tali funzioni vanno individuate in relazione agli obiettivi preposti
che sono, a loro volta, strettamente legati alle singole fasi di lavoro in cui viene effettuata l’azione di controllo.
Le azioni comprendono quella serie di atti o attività finalizzata alla realizzazione di una determinata opera (manufatto o intervento articolato)
o al semplice compimento di un’attività programmata ed il cui svolgimento costituisce parte stessa del programma.
L’altro aspetto, strettamente legato alle stesse azioni, è rappresentato dagli obiettivi prefissati in sede di programmazione dell’intervento o
attività e la cui verifica si effettua con una metodologia comparativa tra i risultati richiesti e quelli ottenuti nello svolgimento delle singole parti
o del tutto.
2) Per quanto riguarda le finalità del monitoraggio si tratta di un ulteriore livello di definizione necessario all’orientamento della stessa attività
di verifica delle opere o interventi sui quali può essere esercitato: un semplice controllo sull’andamento dei lavori limitato alla sola
«registrazione» delle modalità e dei tempi di esecuzione delle opere oppure un’azione di supporto che prevede una prima individuazione
delle situazioni di criticità con la conseguente definizione degli interventi necessari per il conseguimento degli obiettivi prefissati.
3) L’organizzazione delle unità di monitoraggio è il terzo punto delle attività preliminari che richiede un’attenta valutazione del tipo di
competenze che dovranno essere impegnate nel lavoro di verifica o supporto. Si tratta di un aspetto essenziale per la qualità del lavoro che
verrà prodotto e per la possibilità di reperimento e interpretazione dei dati relativi alle opere e alle attività.
L’unità di monitoraggio tipo, nel caso di verifica di sole azioni, dovrebbe essere composta da un nucleo minimo di un tecnico-valutatore da
destinare al controllo delle opere realizzate e da uno specialista di impianti e sistemi oltre ad una serie di tecnici con competenze da definire
in funzione delle specifiche necessità; nel caso di azioni o interventi di supporto, il nucleo minimo di monitoraggio dovrebbe essere
strutturato con un tecnico esperto delle opere realizzate e uno specialista valutatore di attività oltre ad alcune competenze specifiche per le
azioni da attivare a supporto degli interventi incompleti.
4) L’ultimo aspetto è costituito dalla definizione dei tempi e delle modalità di monitoraggio che devono costituire un altro punto di riferimento di notevole importanza in relazione alla necessità di svolgere in modo
tempestivo le azioni di verifica e, soprattutto, l’individuazione delle
situazioni di criticità con i conseguenti interventi di supporto.
Nella valutazione delle modalità di monitoraggio devono essere
considerate la frequenza e le caratteristiche specifiche di ogni singola
azione di verifica per la correttezza e la omogeneità dei dati complessivi
e di dettaglio.
Una volta definite le problematiche relative ai punti appena esaminati
inizia la fase operativa del monitoraggio che è caratterizzata da alcune
fasi principali elencate di seguito.
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Condizioni per la cantierabilità di un progetto
Nelle procedure di finanziamento di opere pubbliche o cofinanziate con risorse della Comunità europea viene spesso posta la
condizione, per l’eventuale candidatura o rilascio di un finanziamento, di cantierabilità dell’opera.
Questo termine individua la fase finale dello stato di attuazione del progetto e dell’iter autorizzativo e garantisce l’effettiva
possibilità di procedere, in tempi brevi, all’espletamento della gara per l’esecuzione delle opere con il successivo avvio dei lavori
(potendo, in questo modo escludere la possibilità che si manifestino impedimenti relativi al mancato completamento dell’iter pre-gara
lavori); si tratta, pertanto, di una clausola condizionale che viene posta per garantire il soggetto erogante del finanziamento che, nel
caso di assegnazione delle risorse, si verificheranno le seguenti condizioni:
•
i tempi necessari per l’avvio dei lavori saranno estremamente ridotti e il cronoprogramma di utilizzo delle risorse assegnate
risulta definibile entro termini certi;
•
tutte le problematiche di natura progettuale sono state risolte, verificate e validate
•
le procedure amministrative per autorizzazioni e permessi sono state assolte positivamente.
Le 16 condizioni di cantierabilità di un progetto
Entrando nel merito dei vari elementi che caratterizzano lo stato di cantierabilità di un progetto (e quindi l’effettiva appaltabilità
dell’opera) è utile ricordare che si tratta di una serie di condizioni che devono essere accertate prima di poter assegnare questo
“status” all’intervento interessato; queste condizioni sono:
1. esistenza di un rilievo dell’area adeguato e puntuale (compresi corpi nascosti o immersi, reti di servizi, verifiche archeologiche,
accertamento dei confini delle proprietà)
2. completamento dei tre livelli di progettazione (preliminare, definitivo e esecutivo) e dei relativi elaborati richiesti;
3. idoneità normativa dei progetti delle strutture e degli impianti;
4. ‘’esistenza e l’idoneità del Piano di sicurezza e coordinamento per la prevenzione degli infortuni in cantiere (art. 100 del d.lgs.
81/2008);
5. conclusione formale della procedura di verifica e validazione del progetto (relazioni, rapporti e atto finale dei soggetti abilitati alla
verifica, del direttore dei lavori e del responsabile del procedimento – artt. 44 e segg. del d.P.R. 207/2010);
6. completamento dell’iter procedurale amministrativo (verifica dei titoli di proprietà, autorizzazione, permesso di costruire,
convenzioni, atti d’obbligo);
7. ottenimento dei pareri relativi alla vincolistica esistente sull’area (beni culturali, archeologici, paesaggistica, idrogeologico, usi
civici);
8. la compiutezza degli iter di valutazione di impatto ambientale o valutazione ambientale strategica (se richiesti);
9. l’effettiva disponibilità dell’importo (o corrispondenza con il finanziamento assegnabile) previsto per i lavori sulla base delle
somme indicate nel quadro economico di progetto;
10. adeguate valutazioni sulle eventuali procedure di esproprio delle aree o dei beni interessati dal progetto;
11. formale approvazione del progetto da parte della stazione appaltante prima della predisposizione del bando e dei documenti di
gara;
12. verifica della piena ed effettiva disponibilità dell’area o dei beni interessati dalle opere che dovranno essere realizzate;
13. analisi del progetto del cantiere, del posizionamento delle attrezzature con possibili interferenze (gru), delle aree di lavorazione e
stoccaggio materiali;
14. controllo della viabilità intorno al futuro cantiere e delle possibili problematiche legate alla circolazione stradale;
15. verifica (e adozione delle eventuali procedure) delle possibili problematiche di stabilità di edifici o manufatti posti a ridosso
dell’area del cantiere (attivazione di testimoniali sugli edifici esistenti);
16. piena disponibilità delle risorse economiche (eventuale cofinanziamento) previste per la realizzazione dell’opera da eseguire.
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Come emerge con chiarezza dall’elenco precedente, la condizione di cantierabilità non può essere intesa solo come avvenuto
assolvimento dei vari iter amministrativi o tecnici relativi al progetto, ma investe anche altre problematiche legate alla effettiva
realizzabilità del progetto e relativo adempimento delle procedure amministrative ed autorizzative dell’opera.
La verifica della cantierabilità è infatti finalizzata a garantire l’effettiva esecutività delle opere anche rispetto a tutti quegli elementi
(stato dell’area, presenza di impedimenti, possibili difficoltà operative) che non sono legati all’iter autorizzativo ma che costituiscono
passaggi essenziali da superare per consentire lo svolgimento dei lavori nei tempi e costi previsti.
Questo aspetto assume un valore determinante nella valutazione di idoneità di un progetto per l’assegnazione di finanziamenti o utilizzo
di risorse che sono legate a una tempistica certa; si può dire che la cantierabilità rappresenti un indicatore molto significativo e condizionante per la concreta possibilità di eseguire l’opera entro i tempi stabiliti dal relativo canale di finanziamento.
Questo tipo di verifica corrisponde, per molti aspetti, anche al controllo finale richiesto al direttore dei lavori prima dell’avvio delle
opere anche come verifica di idoneità delle precedenti procedure di validazione del progetto, di competenza della stazione appaltante.
In questo senso, nell’ambito della direzione lavori, è utile ricordare che se è vero che prima dell’intervento del d.l. sono prescritte
delle procedure (verifica del progetto e validazione) di competenza di altre figure (responsabile del procedimento – stazione
appaltante) è altrettanto vero che la mancata o incompleta effettuazione di questi passaggi non esime il d.l. da precise
responsabilità per aver eventualmente omesso la verifica di tali elementi che rientrano, comunque, nella sua competenza esecutiva
soprattutto se si tratta di mancanze o errori molto rilevanti (aspetti che potrebbero coinvolgere anche la responsabilità dell’esecutore dei
Verbale di coordinamento
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provveda a verificare “con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da
parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e
coordinamento”.
L’articolo 92 del d.lgs. 81/2008 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro) prevede al comma 1, lettera a) che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provveda a verificare “con
opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle
disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento”.
Quanto prescritto dall’articolo citato implica alcune specifiche mansioni che devono essere assolte dal coordinatore per l’esecuzione dei
lavori e delle conseguenti responsabilità; si tratta, in questo senso di dare corso ad una serie di azioni che prevedono:
- la completa e continua conoscenza di quello che avviene in cantiere in materia di sicurezza, tutela della salute e provvedimenti
conseguenti;
- la verifica della rispondenza di quanto realmente in corso nel cantiere rispetto alle misure previste dal piano di sicurezza e
coordinamento;
- svolgimento di periodiche riunioni di coordinamento (delle quali redigere dettagliati verbali) con i soggetti preposti all’organizzazione
dei lavori e con specifiche responsabilità in merito alla prevenzione della salute e della sicurezza;
- una continua attività di sorveglianza sulla effettiva attuazione delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento o
impartite direttamente dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
- una attività di costante monitoraggio sulla effettiva efficacia delle misure previste includendo anche la valutazione e l’eventuale
integrazione con misure aggiuntive ritenute necessarie in relazione a specifiche lavorazioni o situazioni operative.
Tutto questo porta ad alcuni elementi di sintesi che devono essere ben presenti nello svolgimento dell’attività di coordinatore per
l’esecuzione dei lavori:
- analisi approfondita del piano di sicurezza e coordinamento prima dell’inizio dei lavori – verifica del piano operativo della sicurezza
presentato dall’impresa esecutrice;
- efficacia delle misure adottate e del controllo sulla loro applicazione;
- chiarezza e tempestività delle istruzioni fornite.
•
Lo strumento che risponde e attua soprattutto questo ultimo punto è costituito dalle riunioni di coordinamento che periodicamente il
coordinatore per l’esecuzione dei lavori svolge con i soggetti destinatari della responsabilità sulla sicurezza e i cui contenuti sono
riportati nel verbale di coordinamento.
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notiziario luglio 2014 DIRETTORE LAVORI.pub