SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N.
4468 8/7/1981
RESPONSABILITA' PER LA
SOTTRAZIONE DI COSE INTRODOTTE
NEL RISTORANTE
Dal Maso Matteo
Vitali Mauro
727938
078477
PREMESSA
Così come avviene nel settore alberghiero, anche nell’ambito della
ristorazione la giurisprudenza ha ritenuto responsabili in maniera limitata i
relativi gestori, ma in quest’ultimo caso “solo per i fatti lesivi intervenuti su
cose delle quali il cliente è opportuno si liberi per un miglior godimento del
servizio”.
Al fine che ci sia responsabilità illimitata del gestore del ristorante, è
invece necessario che il contratto di deposito si perfezioni con un accordo
univoco: la consegna deve avvenire allo scopo specifico di custodia.
Il caso in seguito analizzato è un esempio del fatto che la
responsabilità del ristoratore debba esserci anche nei confronti di
coloro che non sono propriamente contraenti, ma beneficiari.
IL FATTO
La questione trattata in questa sede, espone il caso riguardante la
richiesta di indennizzo da parte della sig.ra Zuniga, per un bene introdotto
all' interno del ristorante a cui era stata invitata dal sig. Santi Renato, il
quale ha offerto un banchetto presso la struttura gestita dal sig. Murari.
Nonostante si denunci una violazione dell' articolo 1784 c.c., si sostiene
che l' ospite non può essere considerato cliente, dato che tale
espressione è riferibile soltanto a colui che ha contrattato con l'
albergatore.
Tuttavia...
PARTI COINVOLTE
Invita ad
un
banchetto
BENEFICIARIA DICHIARATASI
PARTE LESA:
SIG. RA ZUNIGA
CONTRAENTE:
SIG. SANTI RENATO
Richiede un risarcimento a
seguito di un atto lesivo nei
confronti di un oggetto di sua
proprietà portato nel
ristorante
GESTORE RISTORANTE
SIG. MURARI
... c' è da tenere in considerazione che, dal punto di vista giuridico, il
cliente è colui che utilizza i beni ed i servizi offerti dall' imprenditore
alberghiero (nel nostro caso, il gestore del ristorante), poiché è sorto
comunque un vincolo di natura contrattuale, in virtù del quale quest'
ultimo sia obbligato ad eseguire una prestazione nei confronti di uno o più
soggetti indipendentemente dal fatto che essi coincidano con quelli
obbligati alla controprestazione.
(riferimento articoli 1783 – 1784 – 1785 c.c.)
I TERZI
La dottrina di riferimento si concentra prevalentemente sul contratto di
albergo (e naturalmente anche quello di deposito) definendo anche la
posizione che assumono “i terzi” nei confronti della responsabilità
dell’albergatore.
 Art. 1784 c.c.: la figura negoziale viene in essere qualora il rapporto
contrattuale si instauri tra l' albergatore ed un soggetto stipulante, ma
anche le “persone albergate” che non abbiano partecipato alla
conclusione del contratto assumeranno la figura di terzi, quindi beneficiari
di prestazioni
 La disciplina sostiene che nell' ipotesi di stipulazione di un contratto di
albergo a favore di familiari o terzi, sono appunto questi ultimi legittimati
ad ottenere le prestazioni dovute dall' albergatore.
 La finalità ed il bisogno soddisfatto dal contratto (assicurarsi
ospitalità) sono presenti, anche se riferiti ad un terzo
 Sul piano terminologico il cliente è colui che ha effettivamente
contrattato, anche per conto di terzi, ma sarebbe più appropriato
definire invece coloro che usufruiscono delle prestazioni
alberghiere come “persone albergate”
 In ogni caso quando il contratto è stato stipulato da una
persona giuridica appare ancora più evidente la
contrapposizione tra le due posizioni (cliente – albergato), poiché
l' ente stipulante non potrebbe comunque essere definito
“persona albergata”
Nb: si deve tenere in considerazione che il contratto di albergo è di tipo
misto ed inoltre è caratterizzato dal compimento di molteplici ed
eterogenee prestazioni tra cui, anche se non assume un carattere
predominante si può annoverare anche il deposito.
RESPONSABILITA' DEL RISTORATORE
La disciplina dettata in materia di responsabilità dell' albergatore
(norma art. 1786 c.c.) dagli articoli 1783 – 1785 si estende ad una
serie di altri imprenditori tra cui gli esercenti dei ristoranti.
Anche il negozio avente per oggetto la fornitura, verso corrispettivo,
di un pasto, ha un contratto atipico.
Art 1411 c.c.
I. È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia
interesse.
II. Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto
della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo
stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del
promittente, di volerne profittare.
III. In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la
prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti
dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.
La struttura negoziale spiegata nell' articolo 1411 ss. c.c. si può applicare anche
nel contratto di “ristorante”, per esempio quando le particolari circostanze in cui
la prestazione del ristoratore debba essere fornita (rilevante numero di convitati
e conseguente organizzazione) comportino la stipulazione del contratto stesso
da parte di chi intenda che esso abbia esecuzione in favore di terzi.
SENTENZA
Quanto appena stato descritto concorda con ciò che è stato deciso dalla
Corte di Cassazione. E’ quindi condivisibile l' applicazione del principio
secondo cui motivato all' azione di danno fondata sul disposto dell' art.
1784 c.c. è il beneficiario della prestazione, senza distinzione che si tratti
da una persona diversa dal contraente.
CONCLUSIONI
Per concludere quanto precedentemente analizzato si può stabilire che
la signora Zuniga ha tutte le ragioni di pretendere il risarcimento dei
danni al ristoratore. Anche se la signora è stata invitata dal clientecontraente (sig. Santi Renato), secondo la giurisprudenza e la disciplina
non è possibile attribuire al solo contraente il diritto di risarcimento dato
che quest’ultimo ha dato un compenso al ristoratore affinchè eroghi un
servizio a tutti gli invitati.
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