Responsabilità del ristoratore
per danni subìti dagli avventori
all'interno del locale
Tribunale di Pesaro e
Corte d'Appello di Ancona
Cassazione civile, sez.III
Sentenza del 15 Febbraio 2003, n 2312
Andreola Sabrina
Crescini Magda
Renesto Chiara
Massima
Nel caso in cui l'avventore di un ristorante abbia
riportato danni alla persona a causa di una attività
svolta da alcuni clienti all'interno del locale, non
sussiste responsabilità contrattuale del ristoratore,
non esistendo alcun nesso causale tra l'evento
dedotto e la prestazione di servizio oggetto del
contratto: non può ritenersi infatti che rientri tra le
obbligazioni a carico del gestore del ristorante
l'obbligo di far cessare ogni attività pericolosa
posta in essere dagli avventori, specie se lo
stesso danneggiato sia compartecipe dell'attività
dalla quale sia derivato il danno.
I Fatti
In data 31 Dicembre 1983 il Sig. L.C. si recava
con alcuni amici al ristorante «Trattoria da Maria»
di proprietà della Sig.ra M.R.
Allo scoccare della mezzanotte il cameriere
consegnava ai commensali, su loro precisa
richiesta, dei piatti da scagliare a terra per
festeggiare il Capodanno.
il Sig. L.C. veniva ferito all'occhio destro da una
scheggia proveniente da un piatto frantumato a
terra.
Ricostruzione del Giudizio
di primo grado
In data 27 Gennaio 1986 il Sig. L.C. citava in
giudizio davanti al Tribunale di Pesaro la Sig.ra
M.R. quale titolare del ristorante, richiedendo
una somma di 41.605.576 Lire.
Con sentenza del 20 Maggio-3 Giugno 1995 il
Tribunale accoglieva la domanda del Sig. C.
condannando la Sig.ra R. al risarcimento dei
danni, pari a 49.709.500 Lire oltre alle spese legali
sostenute dal Sig. C.
Ricostruzione del Giudizio
d' Appello
La Sig.ra R. decideva di ricorrere alla Corte
d'Appello di Ancona.
La Corte accoglieva l'Appello e ribaltava la
sentenza di primo grado attribuendo al Sig. C. le
spese di causa sostenute dalla Sig.ra R.
Il Sig. C. decideva di rivolgersi alla Corte di
Cassazione ritenendo che la Corte di Ancona
avesse emesso la sentenza con insufficiente o
contraddittoria motivazione
dopo aver esaminato la domanda,
la Corte di Cassazione, decideva di rigettare il
ricorso poiché avente solo il potere di giudicare la
correttezza giuridica della sentenza e non lo
svolgimento dei fatti.
Norme applicate
Artt 1783, 1786 e 2051 C.c. relativi alla
responsabilità degli imprenditori riguardo al
«deposito in albergo» e ai danni prodotti dalla
cosa in custodia
Art 2697 C.c. Riguardo l'onere della prova

Norme applicate (segue)

Art 2043 C.c. Trattante il risarcimento per danni
ingiusti
Art 2049 C.c. Relativo alla responsabilità dei
datori di lavoro nei confronti dei sottoposti
In conclusione
La Corte d'Appello non ha confermato la sentenza
del Primo giudizio per due motivi:
 Il Sig. L.C. ha attivamente partecipato all'attività
che gli ha provocato un danno, il quale poteva
essere evitato se i piatti fossero stati usati per lo
scopo preposto
 Le responsabilità che la Sig.ra R.M. si
assumeva concludendo il contratto non
comprendevano l'obbligo di far cessare le
attività pericolose poste in essere dai clienti o il
risarcimento dei danni prodotti sulla persona dei
clienti.
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