EFFETTI DEL CONTRATTO
• ART. 1372: contiene 2 regole: modifiche solo
concordate; scioglimento anche.
• RECESSO (1373): 1) convenzionale o 2) legale
• 1) CONVENZIONALE: atto unilaterale recettizio
non formale a meno che a) 1352; b) stessa forma
del contratto da cui si intende recedere. Ha
efficacia ex nunc (non retroattiva), spesso con
necessario preavviso; solo fino a quando il
contratto non abbia ancora avuto principio di
esecuzione
• Caparra penitenziale in abbinata (art. 1386)
RECESSO LEGALE
Stesso effetto del recesso convenzionale
Nei contratti di durata a tempo indeterminato le
parti possono recedere in ogni momento
(eccezione lavoro subordinato x datore di lavoro)
Necessita di congruo preavviso(art. 1569)
Ammesso per giusta causa in taluni contratti
tipici
Contratto con effetti reali
• È quello che si conclude in applicazione del
principio consensualistico (art.1376 c.c.)
• Da NON confondere con il contratto reale
che è quello x il quale non basta il consenso
(contratti consensuali) ma necessita la
consegna (es. mutuo comodato deposito..)
Pr. consensualistico e opponibilità del
c. acquisto
• 1. x beni immobili o mobili registrati:
trascrizione
• 2. x beni mobili: possesso vale titolo (1155)
• 3. x cessione di credito: 1265 c.c.
notificazione o accettazione avente data
certa
• 4. x diritto personale di godimento: primo
che ha conseguito uso del bene
Eccezioni al pr.consensualistico
• 1. cose di genere: consenso delle parti al
momento della individuazione, operazione
che richiede la collaborazione di entrambe
le parti
• 2. cose future: quando il bene viene ad
esistenza si trasferisce la proprietà
• 3. cosa di un terzo: nel momento in cui
alienante acquista il bene dal terzo.
EFFETTI NEI CFR. TERZI
• ART. 1372 COMMA 2
• I diversi casi previsti dalla legge fanno
riferimento solo agli effetti favorevoli,
anche se sempre facoltà di rifiuto per terzo
• Principio di relatività degli effetti: non ci
può essere valida imposizione di effetti
nella sfera giuridica altrui (anche se
favorevoli)
• Promessa del terzo (art. 1381)
• Patto di non alienare (art. 1379)
Art. 1381
• Promessa dell’obbligazione o del fatto del
terzo. Colui che ha promesso
l’obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto
ad indennizzare l’altro contraente se il terzo
rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto
promesso.
Art. 1379
• Divieto di alienazione. Il divieto di
alienare stabilito per contratto ha effetto
solo fra le parti e non è valido se non è
contenuto entro convenienti limiti di tempo
e se non risponde ad un apprezzabile
interesse di una delle parti
ART. 1411 C.C.
CONTRATTO A FAVORE DI TERZI
• E’ valida la stipulazione a favore di un terzo qualora lo
stipulante vi abbia interesse (es. assicurazione sulla vita).
• Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il
promittente per effetto della stipulazione (titolare senza
accettazione). Questa però può essere revocata o
modificata dallo stipulante, finchè il terzo non abbia
dichiarato , anche in confronto al promittente di volerne
profittare (accettazione).
• In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di
profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello
stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà
delle parti o dalla natura del contratto.
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