Nuovo Scenario per i Soggetti Pubblici e Privati
Abilitati : art. 71 del D.Lgs. 81/08
Padova , 06 Marzo, 2012
Articolo 71
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 71 : Obblighi del datore di lavoro
►
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di
sicurezza (di cui all’articolo 70) idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da
svolgere.
►
2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con altre attrezzature già in uso.
►
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di
lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e
secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed
organizzative, tra le quali quelle dell’allegato VI.
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Articolo 71 : Obblighi del datore di lavoro
►
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
►
a) le attrezzature di lavoro siano:
►
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
►
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la
permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano
corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e di libretto di
manutenzione;
►
►
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza
stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione
alle prescrizioni di cui all’articolo 18 comma 1 lettera z.
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle
attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
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Articolo 71 : Obblighi del datore di lavoro
►
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2 del D.P.R. 24
luglio 1996 n. 459 , per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del
comma 1, ovvero del comma 4 lettera a), punto 3 non configurano immissione sul mercato ai
sensi dell’articolo 1 comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle
modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore:
►
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei
lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino dei requisiti di sicurezza e rispondano ai
principi dell’ergonomia.
►
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari
in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che
abbiano avuto un’informazione, formazione ed addestramento adeguata;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, I lavoratori interessati
siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
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Articolo 71 : Obblighi del datore di lavoro
►
8. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, il datore di lavoro, secondo le
indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero in assenza di queste, dalle pertinenti
norme tecniche o dalla buona prassi o da linee guida provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di istallazione siano
sottoposte ad un controllo iniziale (dopo l’istallazione e prima della messa in esercizio) ed ad
un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere od in una nuova località di impianto, al
fine di assicurare una corretta istallazione ed un buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di
dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte a :
1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni
fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime,
desumibili dai codici di buona prassi;
2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone
condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengono eventi eccezionali che possano avere
conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni,
trasformazioni, incidenti , fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di
conservazione e l’efficienza ai fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere
effettuati da persona competente.
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Articolo 71 : Obblighi del datore di lavoro
►
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e,
almeno quelli relativi agli ultimi 3 anni, devono essere conservati e tenuti a
disposizione degli organi di vigilanza.
►
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della
sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento
attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con ilo relativo esito.
►
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8 il datore di lavoro sottopone le
attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne
l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza , con la
frequenza indicata nel medesimo allegato.La prima di tali verifiche è effettuata
dall’INAIL (ex ISPESL) che vi provvede nel termine di 60 gg. dalla richiesta, decorsi
i quali il datore di lavoro può avvalersi dell’ASL (ARPA) e di soggetti pubblici –
privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono
effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo che vi provvedono nel termine
di 30 gg. dalla richiesta , decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può
avvalersi di soggetti pubblici – privati abilitati con le modalità di cui al comma
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Articolo 71 : Obblighi del datore di lavoro
►
12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11 , le ASL e l’INAIL (ex
ISPESL) possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I
soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e
rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione
►
13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII,
nonché I criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma
precedente sono stabiliti con Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico sentita la
conferenza permanente per i rapporti fra Stato , le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano.
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Articolo 71 : Obblighi del datore di lavoro
Il Datore di Lavoro
Richiede la P.V.P.
all'INAIL ed indica un
Soggetto abilitato
NO
NO
Entro 60 gg dalla richiesta
Il Datore di lavoro
si rivolge
ad un soggetto
abilitato
Richiede la V.P.S.
all'ASL ed indica un
Soggetto abilitato
SI
Entro 30 gg dalla richiesta
SI
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Il Datore di lavoro
si rivolge
ad un soggetto
abilitato
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►
Noleggio – Comodato d’uso – Locazione finanziaria:
►
Macchine pre direttive di prodotto:
Il D.Lgs 81/08 Unico Testo, art. 72, comma 1 e 2, prevede che chiunque (vale
anche per gli imprenditori autonomi!) venda, noleggi o conceda in uso o
locazione finanziaria attrezzature di lavoro usate, costruite in assenza di
disposizioni legislative o regolamentari e quelle messe a disposizione
antecedentemente a norme di recepimento di Direttive di prodotto (es.: prima
della Direttiva Macchine), dovrà valutarne i rischi e se necessario
ricondizionarle mettendole in sicurezza in base ai requisiti previsti dall’allegato V
del Testo Unico, attestandone in apposita dichiarazione la conformità.
►
Macchine marcate CE:
Per le macchine già marcate CE usate deve essere verificata la non
manomissione, la dotazione e l’efficienza dei dispositivi di protezione
presenti, e la valutazione di eventuali altri rischi dovuti alla presenza di vizi
palesi e non conformità della macchina che dovrà comunque essere messa in
sicurezza secondo le norme vigenti. Devono inoltre accompagnare la macchina
la dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore, il manuale di uso e
manutenzione ed eventuali allegati tecnici se previsti. La macchina dovrà
essere dotata di pittogrammi di segnalazione e di targhetta di identificazione
riportante la marcatura CE.
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► L’art. 72 comma 2 del Testo Unico prevede inoltre che chiunque noleggi
o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza
conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di
conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà
altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o
della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di
lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati
del loro uso, i quali devono risultare opportunamente formati.
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Raccolta E – D.M. 21.05.1974 & D.M 329 – D.Lgs. 81/2008
► Con l’entrata in vigore del D.M. 329 è stato di fatto annullato tutto il titolo
II Esoneri della raccolta E – D.M. 21.05.1974
►
precisamente sono più non applicabili i seguenti articoli:

capo II – esoneri totali in sede di costruzione (art 27 – art. 31)
ad es. esonero dall’ assistenza del conduttore abilitato, esonero
dall’applicazione di una seconda PSV, un secondo livello, un secondo
mezzo di alimentazione;

capo III – esoneri parziali in sede di costruzione (art. 32 – art. 37)
ad es. prove sui materiali, recipienti per i quali è pregiudizievole
l’effettuazione della prova idraulica (smaltati / ebanitati)

capo IV – esoneri totali in sede di utilizzazione (art. 38 – art. 40)
ad es. generatori di vapore e recipienti di vapore a bassa pressione (p <
0.97 bar);

capo V – esoneri parziali in sede di utilizzazione (art. 41 – art. 52)
ad es. l’articolo 51 esonero della verifica annuale delle PSV per gli impianti a
ciclo continuo.
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► Allo stato attuale le uniche esclusioni sono quelle previste dall’articolo 2
del D.M. 329 e deroghe o al tipo di ispezioni o alla periodicità delle
ispezioni possono essere rilasciate SOLO dal Ministero dello Sviluppo
Economico ,come previsto dall’articolo 10 comma 5 del D.M. 329 , su
motivata richiesta dell’Utente, a fronte di un’analisi dei rischi effettuata
sempre dall’Utente, supportata da un Organismo Notificato, con l’ausilio
di R.B.I., di un’analisi storica dell’attrezzatura, nonché di ispezioni
dedicate e controlli specifici.
► Tale deroga viene concessa di volta in volta dal Ministero.
► Allo stato attuale Bureau Veritas Italia ha affiancato nella richiesta di
deroghe diversi Clienti, riuscendo a portare a termine con successo
deroghe per un totale di 241 apparecchiature.
► Al momento Bureau Veritas Italia sta seguendo una deroga per una
ventina di attrezzature.
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Campo di applicazione e modalita’ delle verifiche:
apparecchi in pressione
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►
Generatore di vapore
a tubi di fumo
►
Nel caso di un
generatore di vapore ,
sia che sia a tubi
d’acqua che a tubi da
fumo, la verifica
periodica deve essere
effettuata con una
cadenza biennale:
prova di
funzionamento “PF” e
prova idraulica “PI”,
mentre con cadenza
decennale deve
essere effettuata la
verifica di integrità
“VI”.
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►
Generatore a tubi d’acqua a due
corpi cilindrici. (scoibentato)
►
Significato di verifica di integrità :
esame visivo interno ed esterno
(scoibentazione), esame
spessimetrico ed eventuali altri
controlli in caso di anomali
meccanismi di danno riscontrati.
►
Si sottolinea che, venendo meno
l’istituzione dell’esonero (Raccolta
E), ed in particolare l’esonero art. 48,
che consentiva la non rimozione per
i generatori di vapore monoblocco
del materiale isolante, quest’ultimo in
occasione delle decennali deve
essere rimosso
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Allegato II : Check List per prima verifica periodica di un
insieme generatore di vapore – parte 1
►
Indicare dati anagrafici del fabbricante dell’insieme;
►
Indicare dati anagrafici dell’utilizzatore;
►
Indicare le coordinate dell’istallazione;
►
Descrizione dell’insieme (generatore a tubi da fumo, a tubi d’acqua, a recupero,
etc.) e dell’impianto a cui l’insieme afferisce con relativo P&ID e eventuali
apparecchi ad esso collegato;
►
Indicare gli estremi della richiesta effettuata dall’utilizzatore all’INAIL (numero di
protocollo e data);
►
Indicare se nell’insieme marcato CE, le singole attrezzature risultano marcate CE o
no;
►
Indicare la matricola assegnata dall’INAIL all’insieme, se marcata CE;
►
Indicare i dati di progetto dell’insieme : PS, DN , TS min , TS max, Capacità ,
producibilità , superficie riscaldata, potenzialità, fluido e sua tabella, categoria ai
sensi della 97/23/CE, numero di organismo notificato , se marcata CE, numero del
certificato CE;
►
Indicare i dati di progetto delle singole attrezzature: PS, DN , TS min , TS max,
Capacita’ , fluido e sua tabella, categoria ai sensi della 97/23/CE, numero di
organismo notificato , numero del certificato CE, se marcate CE o riferimenti
ISPESL
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Allegato II : Check List per prima verifica periodica di un
insieme generatore di vapore – parte 2
►
Indicare nel caso in cui si tratti di un insieme marcato CE, se l’istallazione è conforme al
manuale di uso, manutenzione, istallazione fornito dal fabbricante a corredo dello stesso
insieme;
►
Verificare, nel caso di collegamenti fra le connessioni dell’insieme e tubazioni, che i valori di
carico e momenti trasmessi dalle tubazioni alle connessioni delle singole attrezzature
costituenti l’insieme siano in accordo a quanto previsto dal fabbricante delle singole
attrezzature / insieme;
►
Indicare il numero e la revisione del documento manuale;
►
Indicare se il locale in cui l’insieme risulta istallato e’ conforme a quanto indicato a manuale o
vi sono gli estremi dell’applicazione del D.M. 22.04.1935 e circolare ANCC 31/88 del 20.05.1988
e nel caso indicare se risulta approvata l’istallazione da INAIL / ISPESL (estremi della richiesta
/ approvazione);
►
Indicare come l’utente ha eliminato e/o ridotto i rischi residui eventualmente evidenziati nel
manuale;
►
Indicare se l’insieme e’ stato certificato in funzione della linea guida 8/15 o no;
►
Nel caso di certificazione senza 8/15, indicare gli estremi del conduttore con il cui ausilio si
effettua la verifica (dati anagrafici, patente grado, rilasciata da ispettorato del lavoro di ,
numero di registro , validità, nome dei fochisti per gli altri turni);
►
Nel caso in cui la certificazione sia conforme alla linea guida 8/15 , indicare la temporalita’
della certificazione (24 – 48 – 72h), gli estremi del conduttore al momento della verifica
presente (dati anagrafici, patente grado, rilasciata da ispettorato del lavoro di, numero di
registro , validità), tipo di dispositivi montati, verifica dal registro del rispetto dei test , verifica
dei parametri dell’acqua;
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Allegato II : Check List per prima verifica periodica di un
insieme generatore di vapore – parte 3
►
Indicare numero, tipo, modello e caratteristiche dei dispositivi di controllo: manometro,
termometro, livello etc.; (es. manometro tipo bourdon, marca Fantinelli, scala 0 ÷ 60 bar,
istallato lato aria, segno rosso a 35 bar, n. 2 livelli tipo Klinger a grossa lastra di vetro, con
segni di minimo visibili, liberi e puliti);
►
Indicare numero, tipo, modello e caratteristiche dei dispositivi di regolazione: pressostato,
termostato, flussostato, ed indicare che e’ stato provato sull’impianto e l’esito (es. pressostato
di regolazione, marca Dunfoss, set-point a 10 bar, matricola XZY, con regolazione bruciatore,
provato sull’impianto con esito positivo);
►
Indicare numero, tipo, modello e caratteristiche dei dispositivi di sicurezza: valvole di
sicurezza (es. valvola di sicurezza a molla diretta, marca Besa, modello 1256, matricola ZXY,
DN , PN, pressione di taratura pari a W bar, sovrapressione pari a W %, portata di scarico,
coefficiente di efflusso, indicare che e’ stata verificata l’efficienza delle valvole, valore di
intervento, scarico convogliato all’esterno con DN;
►
Indicare se la taratura del dispositivo di sicurezza è reso inamovibile, se così non fosse
piombare e punzonare BV;
►
Indicare altri dispositivi di sicurezza a riarmo manuale : livellostato, termostato, presso stato
di blocco, marca, modello, matricola, set – point, azione – blocco, tipo di allarme acustico e/o
visivo a quadro;
►
Provvedere a rendere inamovibile la taratura dei pressostati e termostati di blocco con
punzone BV;
►
Indicare come è stata verificata l’efficienza dei dispositivi di sicurezza di cui al punto 21;
►
Indicare il numero e tipo di mezzi di alimentazione (ad es. pompe di tipo centrifugo, marca,
modello, matricola, portata, prevalenza);
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Allegato II : Check List per prima verifica periodica di un
insieme generatore di vapore – parte 4
►
Indicare che fra i mezzi d’ alimentazione ed il generatore siano istallate delle valvole di non
ritorno (DN, PN) e delle valvole di intercettazione (DN, PN);
►
Indicare il tipo di scarico del generatore (valvola o leva DN, PN) e se risulta libero ed efficiente;
►
Indicare il tipo di combustibile;
►
Indicare il tipo di bruciatore, marca, modello, matricola, certificazione;
►
Indicare l’esistenza e la tipologia della sonda di blocco del bruciatore e sua efficienza, tipo di
riarmo e tipo di allarme ed azione di blocco;
►
Indicare il tipo di quadro elettrico posto a corredo dell’insieme (certificazione)
►
Indicare se l’attrezzatura lavora a creep o a fatica oligociclica, in tal caso si deve verificare che
nel manuale fornito dal fabbricante tali condizioni siano state contemplate e che l’utente le
abbia prese in carico;
►
Verificare che l’utente abbia predisposto e compili un registro di manutenzione in accordo al
manuale dell’insieme e dei dispositivi montati su di esso;
►
Verificare il dimensionamento dei dispositivi di sicurezza e le ipotesi effettuate per la scelta dei
dispositivi di sicurezza;
►
Indicare il tipo di trattamento acqua e verificare se risulta in accordo al quanto indicato a
manuale (tipo, portata, parametri chimici)
►
Verificare che l’utente abbia predisposto un diario per la registrazione dei parametri chimici /
fisici dell’acqua d’ alimento e di esercizio ,verificare che la periodicità del controllo ed i
parametri siano in accordo a quanto indicato a manuale.
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►
Serbatoi aria o altro fluido gruppo 2:
►
Per tali serbatoi , ove non escludibili
dal D.M. 329 sia dall’ art. 2 e sia
dall’art. 11 , ossia con PS>12 bar e
PSxV (barx litri) < 12000 bar l, la
verifica prevede un’ ispezione
funzionale con cadenza
quadriennale (se in I o II categoria) ,
o con cadenza triennale (se in III o
IV categoria).
►
Una verifica di integrità è richiesta in
ogni caso con cadenza decennale.
►
I dispositivi di sicurezza, valvole o
altri loops , vanno verificati con la
medesima periodicità dei serbatoi
cui afferiscono.
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► Apparecchio per finissaggio a
manovra unica.
► L’apparecchio rientra nella
tabella B, di solito in IV
categoria.
► A parte la solita valutazione
periodica, la criticità di tali
apparecchi sono le chiusure,
che sono munite di un blocco
elettrico ed un blocco
meccanico che rileva il valore
della pressione contenuta
all’interno ed impedisce
l’apertura in caso di pressione
> 0.2 bar.
► Oltre il valore della pressione,
qui le grandezza critiche da
monitorare sono il valore della
temperatura ed il livello del
liquido , affinchè , una volta
aperto il portellone, non inondi
l’operatore: si tratta di liquido
caldo, ustionante e chimico.
► Cosa manca?
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►
Autoclave a manovra multipla del
tipo a galletti muniti di risalto all’orlo.
►
Apparecchio adatto o per
piccolissime produzioni o per
laboratorio / sperimentazione.
►
Elemento critico e’ proprio il
coperchio in quanto si DEVE
verificare che non possa essere
aperto se l’apparecchio non ha al
suo interno valore nullo di pressione
ed il fluido eventualmente contenuto
in esso non sia sceso al disotto del
livello di sicurezza.
►
In questo caso il vapore generato
nell’intercapedine e’ dovuto ad un
generatore elettrico.
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22
►
Miscelatore per cioccolato :
►
Viene mescolata una crema di
cioccolata che viene mantenuta
fluida mediante vapore che circola
nella camicia – intercapedine della
macchina.
►
Il vapore può avere una sua
generazione a bordo macchina ,
mediante apposito skid o può
provenire dalla centrale termica in
cui saranno installati generatori di
vapore.
►
La criticità di questa tipologia di
macchina e’ sia la camicia soggetta
a continui  e sia l’eventuale
alimentazione del vapore da centrale
termica (riduttore di pressione ,
PSV).
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►
Autoclave a manovra unica.
►
La criticità è sicuramente il tipo di
manovra : deve essere impedita
l’apertura della portella oltre che da
PLC anche da un blocco meccanico
prima che il valore di pressione
all’interno sia sceso a valore nullo e
che l’eventuale liquido sia sceso
sotto il livello di sicurezza.
►
Particolare attenzione va posta in
caso di prodotti da trattare in
contenitori di vetro in caso di
apertura della portella ed estrazione
del carico a temperature
praticamente ambienti in tempo
rapido. (shock termcio).
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►
Impianto per il vino.
Contenitore in s.s., non in pressione,
con passo di mano a portella
autoclave e con insufflamento azoto
mediante bombola e gruppo di
riduzione posto sia a corredo della
bombola che a quadro locale.
Il gruppo di riduzione in caso di
nuove commercializzazioni (dopo il
29.05.2002) deve essere marcato
CE e a valle deve essere installata
una valvola di sicurezza , anch’essa
marcata CE,in grado di scaricare la
portata che potrebbe passare dal
gruppo di riduzione in caso di sua
anomalia funzionale (rottura della
membrana).
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25
►
Altro esempio di autoclave a
manovra unica del tipo a
ghigliottina.
►
A seconda degli utilizzi le autoclavi
oltre a funzionare in pressione &
temperatura, lavorano anche in
depressione e pertanto al fine di
scongiurare fenomeni di
implosione (valori di pressione < 0
bar non rientrano nel campo di
applicazione della 97/23/CE PED)
e’ necessario oltre ad una corretta
progettazione (anelli di rinforzo –
calcolo delle lunghezze critiche)
anche di una strumentazione
adeguata, disco a frattura idoneo
per il vuoto, valvola di respiro etc.
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Campo di applicazione e modalita’ delle verifiche: apparecchi di
sollevamento materiali e persone, idroestrattori a forza centrifuga
►
Apparecchi di SC NON
azionati a mano con
portata superiore a
200 kg:
►
Muletti : non ricadono
nell’applicazione del
D.Lgs. 81/2008.
►
Ricadono invece i
carrelli semoventi a
braccio telscopico
(UNI EN 1459)
►
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In precedenza tali
attrezzature non erano
soggette a verifica
periodica.
27
Ponti sviluppabili su carro
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► UNI EN 280
► Possono essere ad azionamento:
►
motorizzato
►
a sviluppo verticale azionati a mano.
► In precedenza erano soggetti alle verifiche periodiche dell’art. 23 del
D.P.R. 547/55 - annuali
► Con il D.Lgs. 81/2008, i ponti sviluppabili su carro ad azionamento
motorizzato sono soggetti a verifiche annuali.
► Con il D.Lgs. 81/2008, i ponti sviluppabili su carro a sviluppo verticale
azionati a mano sono soggetti a verifiche biennali.
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Idroestrattori a forza centrifuga
►
UNI EN 12547.
►
Possono essere di tipo continuo o
discontinuo ed operare o meno con
miscele esplosive (inertizzazione
con azoto).
►
In precedenza le verifiche periodiche
erano regolamentate dall’art. 131 del
D.P.R. 547/55, con discriminante il
diametro esterno del paniere > 500
mm – annuali.
►
Con il D.Lgs. 81/2008 le verifiche
degli idroestrattori di tipo discontinuo
con diametro paniere x n. giri > 450
sono biennali; per i tipi continuo con
diametro paniere x n. giri > 450
sono triennali; per quelli che operano
con miscele esplosive e con
diametro paniere > 500 mm sono
annuali.
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►
Esempio di nastro trasportatore.
►
Organi di comando: devono essere
ben visibili e raggiungibili per
l’operatore;
►
Segnali di preavviso di
funzionamento;
►
Blocchi di fermo liddove è prevista la
introduzione delle mani da parte
dell’operatore;
►
Deve essere garantita la stabilità del
carico, la buona visone e non ultimo
l’ergonomia del posto di lavoro.
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► Piattaforma elevatrice la cui verifica è in accordo al D.P.R. 214/2010
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► Macchine raccogli frutta
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►
I RISCHI DI UNA MACCHINA RACCOGLI FRUTTA
►
caduta dall’alto - deriva dalla necessità, durante l'operazione di raccolta dei
frutti, di protendere il corpo verso l'esterno e dalle variazioni di assetto del carro
nelle fasi di spostamento
►
scivolamento durante le fasi di accesso alle postazioni - le cadute nelle fasi
di salita e di discesa dalla macchina sono piuttosto ricorrenti e possono
determinare infortuni con lesioni di vario genere. Se si considera che il posto di
guida e di lavoro, comprese le scale e i piani di accessi, si possono trovare ad
altezze spesso superiori ad 1,5 m, escludendo le cause soggettive dovute alla
perdita di equilibrio per malore, si può comprendere come la presenza di
polvere, gasolio, grasso, olio, residui colturali nelle zone di calpestio possa
esserne una delle cause principali di scivolamento e di caduta. Il rischio di
caduta è legato anche alla difficoltà di accesso al posto di guida e di lavoro
legata alla mancanza di:

punti di appoggio adeguati per i piedi

corrimano e/o maniglie o appigli simili per le mani
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► schiacciamento del conducente - sussiste il pericolo di
schiacciamento tra le leve di azionamento (zone di raggiungibilità per le
mani) ed i bordi della macchina, dei lavoratori che si trovano al di sotto
della pedana elevabile e degli arti superiori nei cinematismi a
pantografo durante la discesa e la salita delle piattaforme
► errori di manovra - possono derivare dall’uso di dispositivi di comando
e di avviamento del moto del carro azionabili da terra (non consentiti, ad
esclusione dell’eventuale pulsante di arresto di emergenza). Esiste il
rischio di azionamenti accidentali delle leve di comando dei movimenti
di traslazione del carro o di salita/discesa della piattaforma elevabile e
dei pedali per l’estrazione/rientro delle piattaforme laterali
► perdita di stabilità - per ribaltamento; azionamento accidentale delle
leve quando la macchina è dotata di muletto o di piattaforma elevabile
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► contatto con elementi mobili
► investimento per avviamenti incontrollati
► patologie da posture incongrue
► intossicazioni per contatto con agenti chimici
► movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi
► rumore e vibrazioni
► ustioni
► esposizione a gas di scarico
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Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
►
UNI EN 1495
►
In precedenza non erano
soggette ad alcuna
verifica periodica.
►
Con il D.Lgs. 81/2008
sono soggetti a verifiche
biennali.
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Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina – piattaforma
a corsa verticale – Ponti sospesi e relativi argani
► Gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina – piattaforma
guidata verticalmente (UNI EN 12159 per gli ascensori e UNI EN
12158/1/2 per i montacarichi), non erano oggetto in precedenza di
verifiche periodiche.
► Con il D.Lgs. 81/2008 sono soggetti a verifiche annuali
► Ponti sospesi e relativi argani in precedenza erano soggetti a verifiche
periodiche in accordo all’art. 23 del D.P.R. 547/55 per i ponti sospesi
muniti di argano con cadenza annuali; dall’art. 50 del D.P.R.164/56 per
gli argani per i ponti sospesi con cadenza biennale.
► Con il D.Lgs. 81/2008 sono soggetti a verifiche biennali.
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Esempio di check list – gru – parte 1
► Verificare che tutte le targhe siano istallate , come previsto dal
costruttore nel manuale. Verificare che siano leggibili e poste in
posizione accessibile per gli operatori.
► Verificare che il registro delle verifiche siano debitamente compilato in
accordo ai requisiti legislativi e in linea a quanto indicato nel manuale
del fabbricante.
► Verificare lo stato delle funi, i loro terminali ed i punti di appoggio.
► Verificare lo stato di conservazione dei tamburi e le pulegge.
► Verificare lo stato di conservazione del gancio.
► Verificare che non vi siano componenti laschi, elementi strutturali
danneggiati.
► Verificare l’intervento dei dispositivi indicatori e limitatori in relazione alle
tolleranze previste.
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Esempio di check list – gru – parte 2
► Verificare se il sistema di comunicazione sia funzionante.
► Verificare l’esistenza e l’idoneità dei dispositivi anti incendio (estintori).
► Controllare il funzionamento di tutti i movimenti previsti sulla corsa
completa o le sue limitazioni, compresi i sistemi di frenatura.
► Effettuare le prove previste dal manuale del fabbricante.
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Attenzione alle fasi di verifica:
Sfere di GPL , durante la fase di verifica in prova idraulica, le gambe non
erano state calcolate per il peso sfera + acqua
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41
Attenzione alle fasi di verifica:
►
Serbatoio incamiciato, provato
idraulicamente lato camicia, con
rubinetto del manometro
intercettato , valore di prova
AMPIAMENTE superato ,
raggiunto limite elastico,
superato, deformato
plasticamente con evidente
rottura.
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42
Attenzione alle fasi di verifica:
►
Incidente verificatosi durante una
prova a caldo di un GV a tubi da
fumo.
►
La tubazione di uscita delle PSV era
convogliata e staffata in modo rigido,
nonchè ampiamente ostruita.
►
I tronchetti su cui sono montate le
PSV risultano deformati
plasticamente.
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43
Bureau Veritas in sintesi
Estesa Presenza geografica
►
Nato nel 1828
►
Leader a livello globale per i servizi di
verifica di conformità nell’ambito della
Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente e
Responsabilità Sociale (QHSE)
►
►

Fatturato : 2,9 Miliardi di Euro

Più di 1.000 uffici in 140 Paesi
Distribuzione Dipendenti
Zona AsiaPacifico 25%
Francia
26%
Resto d’Europa
Medio Oriente
Africa
34%
Oltre 47.000 dipendenti qualificati
7 Business globali che offrono
un’ampia gamma di servizi

Continente
Americano
15%
Ispezione, Test, Audit, Certificazione,
Classificazione, Risk Management, Assistenza
Tecnica e Formazione
Sette Business Globali
Distribuzione Fatturato
Government Services
& International Trade 6%
Navale 11%
Consumer Products
17%
Industria
25%
Certificazione
►
Oltre 370.000 Clienti nel mondo
distribuiti in ogni settore di mercato
11%
Edilizia e
Infrastrutture
15%
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Verifiche
In-Service e HSE
15%
44
Bureau Veritas Italia
► 3 Aree Commerciali e 19 Sedi Operative I&F

Area Nord
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Area Centro
•
•
•

Milano (anche Direzione Generale)
Genova
La Spezia
Torino
Cagliari
Bologna
Padova
Ravenna
Parma
Trieste
Mestre
Roma
Ancona
Firenze
Area Sud
•
•
•
Napoli
Bari
Augusta
► 350 dipendenti
► oltre 600 tecnici e Valutatori
su tutto il territorio nazionale
Industry & Facilities
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► BUREAU VERITAS ITALIA organismo abilitato art. 71 comma 11?
► Bureau Veritas ha inoltrato al Ministero del Lavoro domanda di
abilitazione per le verifiche di apparecchi a pressione e di sollevamento.
► Ha ricevuto dal Ministero in una prima istanza di esame pratica delle
richieste di chiarimenti di solo carattere formale e non tecnico a cui ha
ottemperato entro il 31.12.2011.
► Al momento come tutti gli altri Organismi è in attesa di riconoscimento
da parte del Ministero del Lavoro.
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► Bureau Veritas ha presentato istanza al Ministero di abilitazione per le
seguenti regioni ed i seguenti servizi:
► Piemonte : AP – SP – SC
► Lombardia : AP – SP – SC
► Veneto : AP – SP – SC
► Emilia Romagna : AP – SC
► Toscana : AP
► Marche : AP
► Lazio : AP – SP
► Campania : AP – SP – SC
► Puglia : AP
► Sicilia : AP
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Grazie dell’attenzione!
► Annamaria Carriero, Technical Coordinator Business Line Verifiche In-Service
Bureau Veritas Italia Spa
 [email protected]
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