CIRCOLAZIONE DI PROVA
INDICE
1. Principi generali
2. Soggetti autorizzabili alla circolazione di prova
3. Soggetti abilitati al rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova
3.1 Abilitazione degli Studi di consulenza
3.2 Presa in carico e rendicontazione della modulistica
3.3 Procedura informatica e adempimenti connessi
3.4 Irregolarità
3.5 Errori sanabili
3.6 Mezzi di tutela
3.7 Poteri di vigilanza e poteri sanzionatori della Provincia
4. Rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova
5. Rinnovo dell’autorizzazione alla circolazione di prova
6. Aggiornamento dell’autorizzazione alla circolazione di prova
7. Cessazione dell’autorizzazione alla circolazione di prova
8. Uso dell’autorizzazione alla circolazione di prova
9. Targhe di prova
9.1 Caratteristiche
9.2 Produzione
9.2 Riconoscimento reciproco con altri Stati
10. Smarrimento, furto, distruzione e deterioramento dell’autorizzazione alla circolazione di
prova e della targa
11. Disciplina transitoria
12. Regime sanzionatorio
12.1 Sanzioni applicabili agli Studi di consulenza abilitati
12.2 Sanzioni applicabili agli utilizzatori delle targhe di prova
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1. Introduzione
In base ai principi generali accolti dal codice della strada, quando si rende
necessario far circolare su strada veicoli per esigenze connesse con prove tecniche,
sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di
allestimento, è prescritto che gli stessi siano muniti di una “autorizzazione per la
circolazione di prova”.
Ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di veicoli già immatricolati o non ancora
immatricolati.
Le ragioni dell’istituto rispondono ad una delle esigenze fondamentali verso cui
tende tutto l’assetto del codice della strada, vale a dire la necessità di rendere sempre
certa l’identità del responsabile della circolazione.
Appare evidente, infatti, che i veicoli non ancora immatricolati, essendo per
definizione ancora privi di una carta di circolazione e delle targhe, e non essendo pertanto
ancora individuabile un soggetto intestatario responsabile della circolazione, ai sensi
dell’art 93 c.d.s. non sono legittimati a circolare su strada; in tal caso, l’autorizzazione alla
circolazione di prova sopperisce all’assenza dei documenti di circolazione allo scopo di
consentire l’effettuazione delle prove tecniche o delle operazioni di trasferimento che si
rendono necessarie per ragioni connesse alla costruzione, all’allestimento e alla vendita
dei veicoli.
Finalità analoghe si rinvengono anche nella circolazione di prova di veicoli già
immatricolati, nel qual caso, però, sussiste in più una particolare esigenza di tutela nei
confronti dei rispettivi intestatari, trattandosi di veicoli che, per ragioni tecniche o di
vendita, si trovano temporaneamente in disponibilità di terzi; pertanto, l’autorizzazione alla
circolazione di prova produce l’effetto di spostare su tali soggetti la responsabilità della
circolazione che altrimenti ricadrebbe necessariamente sugli intestatari.
Ciò premesso, occorre sottolineare che la circolazione di prova è riservata ad un
numero chiuso di soggetti (cfr. par. 2) per le seguenti categorie di veicoli:
• autoveicoli e loro rimorchi;
• ciclomotori e motocicli;
• macchine agricole e macchine operatrici.
La procedura amministrativa originariamente prevista, prevedeva la possibilità del
rilascio della autorizzazione alla circolazione di prova esclusivamente presso gli Uffici
Provinciali della Motorizzazione, nonché l’attribuzione di targhe di prova specifiche a
seconda della tipologia di veicoli cui l’autorizzazione era riferita; inoltre, il numero delle
autorizzazioni rilasciabili in capo ad un medesimo soggetto erano contingentate in
relazione al numero di dipendenti presenti nell’azienda, nella proporzione di una
autorizzazione ogni gruppo di dieci dipendenti o frazioni di dieci.
Ferme restando le illustrate finalità della circolazione di prova, nonché le
prescrizioni relative all’uso dell’autorizzazione (cfr. par. 8), con il decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474 (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 30 gennaio
2002) sono state introdotte rilevanti semplificazioni rispetto alla previgente procedura
amministrativa di rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova e, al contempo,
sono anche state introdotte sostanziali innovazioni correttive in base alle quali:
• è stato ampliata l’elencazione tassativa dei soggetti autorizzabili alla
circolazione di prova;
• il numero delle autorizzazioni rilasciabili non è più contingentato;
• le autorizzazioni sono rilasciabili anche per il tramite degli Studi di
consulenza, utilizzando una procedura telematica “ad hoc”, i quali sono
abilitati anche alla produzione e alla distribuzione delle targhe di prova;
• è stato istituito un unico modello di targa di prova valevole per ogni tipologia
di veicoli;
• è stata prevista una particolare disciplina in caso di smarrimento, furto,
distruzione e deterioramento dell’autorizzazione o della targa di prova.
Infatti, con il nuovo regolamento sono stati abrogati gli artt. 98, commi 1 e 2, e 100,
comma 6, del codice della strada, nonché il riferimento, contenuto nel comma 7 del
medesimo art. 100, alle targhe di prova; sono stati inoltre abrogati, per quanto concerne il
regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, gli artt. 254 e 256,
comma 3, i riferimenti alle targhe di prova contenuti negli artt. 258, comma 1, 260 comma
1, e nell’appendice XIII al titolo III, paragrafo O), punto 0.2, nonché le figure III 4/o, III 4/q e
III 4/r degli allegati al titolo III, le lettere l), m), n) e o) del paragrafo 1 dell’appendice XII al
titolo III e le lettere b), d), i), ed l) del paragrafo 1, punto 1.3 dell’appendice XIII al titolo III.
La disciplina di dettaglio, e le relative istruzioni applicative, sono contenute:
• nei decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 novembre 2003,
n. 374 e 31 luglio 2003, entrambi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del
14 gennaio 2004;
• nella circolare ministeriale prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004.
2. Soggetti autorizzabili alla circolazione di prova
L’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) del d.P.R. n. 474/2001 contiene l’elencazione
tassativa dei soggetti che possono essere autorizzati alla circolazione di prova che, come
già detto, è stata ampliata rispetto alla disciplina previgente.
L’elencazione comprende:
1. le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi;
2. i rappresentanti, i concessionari, i commissionari e gli agenti di vendita delle
fabbriche costruttrici, i quali sono pertanto tenuti a comprovare la loro qualità e,
conseguentemente, il rapporto che li lega al Casa costruttrice;
3. i commercianti autorizzati di veicoli, i quali non debbono necessariamente essere
legati da uno specifico rapporto con la fabbrica costruttrice; può trattarsi, inoltre,
anche di imprenditori che esercitano la propria attività di commercio utilizzando gli
strumenti telematici (cd. vendite “on line”), purchè dispongano di una sede;
4. le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora
immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 Km;
5. gli Istituti universitari e gli Enti pubblici e privati di ricerca che conducono
sperimentazioni su veicoli;
6. le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
7. le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d’equipaggiamento di veicoli a
motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca
motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 236 del
Regolamento di esecuzione del codice della strada;
8. i rappresentanti, i concessionari, i commissionari e gli agenti di vendita delle Case
costruttrici di cui ai punti 6 e 7 (valgono le stesse considerazioni di cui al punto 2);
9. i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con i predetti sistemi o dispositivi di
equipaggiamento (valgono le stesse considerazioni di cui al punto 3);
10. agli esercenti di officine di autoriparazione e di trasformazione, anche per proprio
conto.
La tassatività dell’elencazione produce l’effetto di non ammettere deroghe né
interpretazioni in via analogica (sono pertanto da escludersi, ad esempio, gli esercenti
l’attività di mera intermediazione nella commercializzazione dei veicoli).
Conseguentemente, l’attenta lettura delle certificazioni rilasciate dalle CCIAA
(ovvero delle autocertificazioni rese dagli interessati) rappresenta lo strumento
fondamentale per valutare se l’autorizzazione alla circolazione di prova è, in concreto,
rilasciabile.
Per l’esame dettagliato della documentazione occorrente al fine del rilascio
dell’autorizzazione alla circolazione di prova, si rinvia al successivo paragrafo 4.
3. Soggetti abilitati al rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di
prova
3.1 Abilitazione degli Studi di consulenza
Le modalità e le condizioni in base alle quali gli Studi di consulenza possono
ottenere l’abilitazione a svolgere le attività relative al rilascio e al rinnovo delle
autorizzazioni alla circolazione di prova e quelle relative alla produzione e alla
distribuzione delle targhe di prova sono disciplinate dall’art. 2 del decreto ministeriale n.
374/2003.
Al riguardo, è previsto anzitutto che gli Studi di consulenza interessati presentino
apposita istanza (in bollo) all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione nel cui ambito
territoriale hanno la propria sede, secondo lo schema allegato alla circolare prot. n.
4699/M363 del 4 febbraio 2004, che di seguito si riproduce.
All’Ufficio Provinciale della
Motorizzazione Civile di
…………………………..
Il/la sottoscritto/a ……………………… nato/a a ……………… il ………… e residente a (1) ……….……………
in qualità di (2) ……………… dello Studio di consulenza denominato (3) ……………………con sede in (4)
………………,chiede, in nome e per conto del medesimo Studio di consulenza, l’abilitazione al rilascio delle
autorizzazioni alla circolazione di prova e alla stampa delle relative targhe, ai sensi del DPR 24.11.01, n.
474.
A tale scopo, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalle false
dichiarazioni (artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000), dichiara che la suindicata impresa o società di
consulenza:
- è autorizzata all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della
legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche e integrazioni, dalla Provincia di ……..……… con
provvedimento n. …… del ……… ed è munita del “codice agenzia” n. ………;
- è abilitata all’uso della procedura “Prenotamotorizzazione” dal ………… con il codice identificativo
…………….;
- usufruisce di un collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati della motorizzazione privo di
concentratori intermedi;
- è dotata di idonea stampante per la produzione delle autorizzazioni alla circolazione di prova e di
apparecchiatura per la produzione delle targhe di prova marca ………, modello …. , n. di matricola ……,
omologata con certificato del …., ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del DPR 24.11.01, n.474.
Allega fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità.
(data)
Firma del richiedente (5)
……………………………
NOTE
(1) Indicare per esteso l’indirizzo di residenza.
(2) Indicare la qualità o la carica in base alla quale il richiedente agisce in nome e per conto dell’impresa o della società
di consulenza.
(3) Indicare per esteso la denominazione dello Studio di consulenza e la ragione sociale dell’impresa o della società
titolare.
(4) Indicare per esteso l’indirizzo della sede dello Studio di consulenza.
(5) La firma non deve essere autenticata.
In caso di operatori titolari di più Studi di consulenza, la richiesta di abilitazione deve
essere proposta per ciascuna di esse.
L’Ufficio Provinciale della Motorizzazione esamina l’istanza e verifica che il
richiedente:
a) risulti regolarmente autorizzato dalla Provincia all’esercizio dell’attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nella sede cui è riferita
l’istanza;
b) sia abilitato alla procedura “prenotamotorizzazione”;
c) usufruisca di un collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati della
Motorizzazione privo di concentratori intermedi;
d) sia dotato di idonea stampante per la produzione delle autorizzazioni alla
circolazione di prova e di apparecchiatura omologata per la produzione delle targhe
di prova (sul punto cfr. par. 9.2)
Conclusa positivamente l’istruttoria, l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione attiva il
collegamento con il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione per l’utilizzazione delle
procedure informatiche allo scopo predisposte.
Ottenuta l’abilitazione, lo Studio di consulenza è autorizzato ad esporre, all’esterno
dei locali dove ha la sede, l’insegna allegata al decreto ministeriale n. 374/2003, di seguito
riprodotta.
(scannerizzare insegna)
3.2 Presa in carico e rendicontazione della modulistica
Attivato il collegamento con il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione,
l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione consegna all’interessato una copia delle
istruzioni, ad uso degli Studi di consulenza, per l’utilizzazione delle procedure informatiche
predisposte per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova,
nonchè un quantitativo di moduli DTT 565 I in bianco sufficiente a coprire il fabbisogno
mensile dello Studio di consulenza.
All’atto della consegna dei predetti moduli, l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione
redige un apposito verbale, copia del quale è consegnato allo Studio di consulenza, il
quale deve contenere:
• la data dell’avvenuta consegna;
• il numero dei moduli consegnati;
• le generalità della persona che ha provveduto al ritiro dei moduli;
• la firma del funzionario responsabile dell’Ufficio;
• la firma della persona che ha provveduto al ritiro dei moduli;
• il timbro dell’Ufficio.
Ciascuno Studio di consulenza deve annotare la presa in carico e l’utilizzo dei
moduli su un apposito registro cartaceo, rilegato e recante pagine numerate.
Sull’ultimo foglio del registro, l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione appone la
seguente dicitura: “Il presente registro dello Studio di consulenza ……… consta di numero
… pagine”, seguita dalla data, dalla firma del funzionario responsabile e dal timbro
dell’Ufficio.
Nel predetto registro devono essere indicati:
• la data di ritiro dei moduli;
• il numero di moduli ritirati;
• il numero di moduli utilizzati ogni giorno, distinguendo i moduli correttamente
utilizzati da quelli scartati per errori di stampa o per qualunque altra causa.
I moduli scartati devono essere distrutti dallo Studio di consulenza non prima di un
anno decorrente dalla data di avvenuta consegna.
In caso di furto o di smarrimento della modulistica, lo Studio di consulenza è
ovviamente tenuto a sporgerne denuncia alle autorità di polizia e a darne notizia al
competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione.
La contabilizzazione progressiva dei moduli utilizzati o scartati deve essere
impostata in senso decrescente, in modo da riportare a zero i moduli presi in consegna,
secondo l’esemplificazione allegata alla circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004 e
di seguito riprodotta:
DATA DI
PRESA IN
CONSEGNA
NUMERO
MODULI
PRESI IN
CONSEGNA
05.01.04
40
01.03.04
40
NUMERO
NUMERO
TOTALE
NUMERO
DATA DI
AUTORIZZAZIONI
MODULI DA
MODULI
MODULI
UTILIZZAZIONE
DI PROVA
UTILIZZARE
UTILIZZATI
SCARTATI
RILASCIATE
40
07.01.04
4
3
1
36
15.01.04
5
5
0
31
28.01.04
3
3
0
28
09.02.04
10
8
2
…….
……
……
……
……
0
03.03.04
***
***
***
***
***
***
***
***
40
8.03.04
8
7
1
32
11.03.04
1
1
0
……
……
……
……
……
3.3 Procedura informatica e adempimenti connessi
Al fine del rilascio (o del rinnovo) dell’autorizzazione alla circolazione di prova (cfr.
paragrafi 4 e 5), l’art. 2 del decreto ministeriale n. 374/2003 impone che lo Studio di
consulenza abilitato verifichi:
1. l’identità del richiedente, acquisendo la fotocopia di un documento di identità
nonchè, se si tratta di cittadino extracomunitario, la fotocopia del relativo permesso
di soggiorno;
2. l’idoneità e la completezza della domanda e della documentazione prodotte dal
richiedente;
3. l’avvenuto versamento delle imposte e dei diritti dovuti.
Al riguardo, occorre anzitutto precisare che per “richiedente” deve intendersi il
soggetto intestatario della pratica, vale a dire il soggetto a nome del quale deve essere
emessa l’autorizzazione alla circolazione di prova, e non il soggetto per il tramite del quale
la domanda e la relativa documentazione sono presentate.
La figura del “committente”, infatti, rileva esclusivamente al fine della compilazione
del registro giornale cui lo Studio di consulenza è tenuto ai sensi dell’art. 6 della legge n.
264/1991.
Peraltro, giova rammentare che il “committente” potrebbe anche essere, almeno in
via teorica, un altro Studio di consulenza che non sia abilitato al rilascio delle
autorizzazioni alla circolazione di prova, nel qual caso dovrà essere allegato alla pratica
anche la dichiarazione del “richiedente” di aver dato incarico a detto Studio di espletare le
formalità necessarie per il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova; inoltre,
appare opportuno che sul mod. TT 2119 sia apposto il timbro sia dello Studio di
consulenza “committente” sia dello Studio di consulenza abilitato a rilasciare
l’autorizzazione alla circolazione di prova.
Con riguardo, poi, alle fotocopie del documento di identità e del permesso di
soggiorno, occorre precisare che:
• entrambe debbono essere perfettamente leggibili, per poter consentire i
necessari controlli successivi; viceversa, non rileva la riproduzione poco
chiara della fotografia;
• il documento di identità o di riconoscimento, e quindi la relativa fotocopia,
deve recare la firma del titolare;
• il permesso di soggiorno riprodotto in fotocopia deve essere in corso di
validità; in caso contrario, non può utilmente essere acquisita la ricevuta, né
tantomeno la relativa fotocopia, rilasciata dalla Questura attestante la
richiesta di rinnovo;
• se il documento di identità o di riconoscimento è scaduto di validità, sulla
relativa fotocopia il titolare può dichiarare, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del
d.P.R. n. 445/2000, che quanto attestato nel documento non ha subito
variazioni dalla data del rilascio;
• con autocertificazione non può essere sostituita né la fotocopia del
documento di identità né quella del permesso di soggiorno.
Peraltro, si rammenta che a norma dell’art. 1 del d.P.R. n. 445/2000, per
documento di identità, deve intendersi “la carta di identità ed ogni altro documento munito
di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico,
dall’Amministrazione competente dello Stato Italiano o di altri Stati, con finalità prevalente
di dimostrare l’identità personale del suo titolare”.
L’art. 35 del medesimo d.P.R. n. 445/2000 chiarisce, inoltre, che il documento di
identità può sempre essere sostituito da uno dei seguenti documenti di riconoscimento
ritenuti equipollenti:
- il passaporto;
- la patente di guida;
- la patente nautica;
- il libretto di pensione;
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
- il porto d’armi;
- le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da una Amministrazione dello Stato.
Al riguardo, va inoltre segnalato che il Ministero dell’Interno ha chiarito come il
permesso di soggiorno non abbia valore di documento di identità o di riconoscimento,
avendo la finalità esclusiva di autorizzare il regolare permanere del cittadino comunitario
sul territorio italiano; pertanto, il permesso di soggiorno deve sempre essere
accompagnato da un documento di identità o di riconoscimento.
Resta in ogni caso ferma l’assenza di ogni responsabilità da parte dello Studio di
consulenza nel caso di documenti di identità e di permessi di soggiorno falsi, così come
nel caso in cui il richiedente rilasci dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di
notorietà non veritiere.
Verificata la documentazione, lo Studio di consulenza trasmette telematicamente le
informazioni necessarie al Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione il quale,
effettuati i controlli e gli aggiornamenti d’archivio, consente allo Studio stesso di stampare
immediatamente l’autorizzazione alla circolazione di prova richiesta.
Stampata l’autorizzazione, lo Studio di consulenza produce la relativa targa di prova
con l’apparecchiatura omologata di cui è dotata.
La consegna dell’autorizzazione alla circolazione di prova e della relativa targa al
richiedente è immediata e contestuale.
Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, lo Studio di consulenza chiede al
Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione, utilizzando le apposite procedure
informatiche, di stampare l’elenco delle autorizzazioni alla circolazione di prova emesse
nella giornata.
Il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione provvede anche ad inviare copia
del suddetto elenco all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione competente per territorio.
Entro la fine dell’orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, lo
Studio di consulenza deve consegnare al competente Ufficio Provinciale della
Motorizzazione l’elenco delle autorizzazioni alla circolazione di prova emesse, corredato
dalle istanze presentate dai richiedenti e dalla relativa documentazione, ivi comprese le
fotocopie dei documenti di identità dei richiedenti stessi e degli eventuali permessi di
soggiorno.
L’Ufficio Provinciale della Motorizzazione dopo aver controllato che l’elenco
prodotto dallo Studio di consulenza corrisponda alla propria copia, verifica la regolarità
delle singole istanze e delle relative documentazioni e provvede a protocollarle e ad
archiviarle.
In caso di accertata irregolarità della domanda o della documentazione, o nel caso
in cui la relativa consegna avvenga oltre il termine previsto, l’Ufficio Provinciale della
Motorizzazione cancella il documento irregolarmente emesso dall’archivio elettronico e
respinge la richiesta e la documentazione.
Ciò impone che, entro l’orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo
successivo, lo Studio di consulenza restituisca l’autorizzazione alla circolazione di prova,
irregolarmente rilasciata, all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione che provvede alla sua
distruzione, mentre la distruzione della targa di prova deve avvenire a cura dello stesso
proprietario.
Al riguardo, si tenga presente che, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n.
241/1990, gli Uffici della Motorizzazione sono tenuti a formalizzare tempestivamente e per
iscritto il rigetto, mediante provvedimento motivato con il quale deve essere intimata la
restituzione, entro il termine prescritto, dell’autorizzazione alla circolazione di prova
irregolarmente emessa, nonché le modalità di impugnativa del provvedimento stesso.
Pertanto, il termine per la riconsegna dei documenti irregolarmente emessi deve
essere computato dalla data di notifica del provvedimento con il quale è stata intimata la
restituzione stessa.
In ogni caso, l’Ufficio della Motorizzazione è legittimato a trattenere le attestazioni di
versamento di tutte le tariffe corrisposte per l’operazione di cui sia stata accertata
l’irregolarità.
Se la restituzione non avviene nei tre giorni lavorativi successivi all’accertata
irregolarità, l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione sospende l’operatività del
collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione fino alla
restituzione dell’autorizzazione alla circolazione di prova irregolarmente emessa e segnala
l’accaduto alla competente Provincia, al fine della eventuale adozione di provvedimenti
sanzionatori ai sensi dell’art. 9 della legge n. 264/1991, nonché agli organi di polizia
affinché possano provvedere al ritiro dell’autorizzazione alla circolazione di prova.
Al riguardo, l’art. 2 del decreto ministeriale n. 374/2003 prevede che il collegamento
telematico resti sospeso, per la prima volta, per un periodo non superiore a un mese; per
la seconda volta, per un periodo non superiore a tre mesi e, per la terza volta, per un
periodo non inferiore ad un anno.
Sempre nel rispetto dei principi stabiliti dalla citata legge n. 241/1990, anche la
sospensione del collegamento deve essere disposta con provvedimento motivato, nel
quale debbono essere indicate le modalità di impugnativa.
Tuttavia, va detto che lo Studio di consulenza, nell’ottemperare all’obbligo di
restituzione dell’autorizzazione alla circolazione di prova irregolarmente emessa, non può
comunque ritenersi responsabile della mancata restituzione derivante da fatti imputabili al
titolare dell’autorizzazione stessa (es.: irreperibilità, rifiuto di riconsegna, ecc.).
Pertanto, come precisato dalla circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004, la
sospensione del collegamento non può essere legittimamente disposta nei confronti degli
operatori che dimostrino documentalmente di aver adottato ogni consentita iniziativa tesa
al recupero dei documenti irregolari (es.: fax, telegrammi, raccomandate A.R.,
segnalazioni agli organi di polizia, ecc.); cosicché, se detta prova documentale viene resa
successivamente all’adozione del provvedimento di sospensione, il collegamento deve
senz’altro essere riattivato.
Si tenga presente, infatti, che l’art. 2, comma 7, del decreto ministeriale n. 374/2003
si limita a prevedere esclusivamente che l’interessato provveda alla restituzione della
propria autorizzazione allo Studio di consulenza su “richiesta scritta” di quest’ultima.
Allo stesso modo, il collegamento deve essere comunque riattivato allo scadere
della durata massima prevista dalla norma, anche se non vi è stata restituzione del
documento irregolare.
Inoltre, proprio perché la sospensione del collegamento è funzionale alla
restituzione dell’autorizzazione alla circolazione di prova irregolarmente emessa, il
collegamento stesso deve essere riattivato non appena avvenga la restituzione del
documento, anche se non è ancora scaduto il termine massimo di sospensione.
Infine, occorre sottolineare che il medesimo art. 2 del decreto ministeriale n.
374/2003 prescrive che, durante il periodo di sospensione del collegamento telematico, lo
Studio di consulenza non possa esporre, all’esterno dei locali ove ha sede, l’insegna
riprodotta al precedente paragrafo 3.1.
3.4 Irregolarità
Né il decreto ministeriale n. 374/2003 né la circolare prot. n. 4699/M363 del 4
febbraio 2004 chiariscono espressamente quali siano i casi in cui l’autorizzazione alla
circolazione di prova possa ritenersi irregolarmente emessa.
L’unico dato certo è contenuto l’art. 2, comma 7, del citato decreto ministeriale,
laddove prevede l’ipotesi della mancata presentazione della documentazione all’Ufficio
Provinciale della Motorizzazione entro la fine dell’orario di apertura al pubblico del giorno
lavorativo successivo a quello in cui l’autorizzazione alla circolazione di prova è stata
emessa.
Pertanto, in attesa che il Dipartimento dei Trasporti Terrestri faccia conoscere il
proprio orientamento al riguardo, si impone la necessità di fornire alcune indicazioni di
massima sulle categorie di casistiche che possono dar luogo ad irregolarità, tenuto conto
della formulazione letterale delle norme e delle finalità perseguite dalle stesse.
In tal senso, si ritiene coerente con il complessivo assetto della nuova disciplina
ritenere che sussista irregolarità quando:
1. l’autorizzazione alla circolazione di prova non compaia nell’elenco delle operazioni
effettuate dallo Studio di consulenza;
2. vi sia una carenza o l’incompletezza della documentazione prodotta (irregolarità di
natura formale) tale impedire di verificare la sussistenza in concreto dei presupposti
in base ai quali l’autorizzazione alla circolazione di prova può essere rilasciata (es.:
la mancanza del mod. TT 2119, delle autocertificazioni o delle attestazioni camerali
richieste, delle attestazioni di versamento in conto corrente postale delle tariffe
dovute, della fotocopia del documento di identità o del permesso di soggiorno del
richiedente; la totale discordanza tra i dati anagrafici riportati nella domanda e nella
relativa documentazione e quelli risultanti dall’autorizzazione alla circolazione di
prova emessa);
3. vi sia una carenza di presupposti giuridici (irregolarità di natura sostanziale) che
trova fondamento nel mancato rispetto dei criteri in base ai quali l’autorizzazione
alla circolazione di prova può essere rilasciata (es.: autorizzazione rilasciata ad un
soggetto diverso da quelli elencati tassativamente dall’art. 1, comma 1, lett. a), b),
c) e d) del d.P.R. n. 474/2001; autorizzazione rilasciata per una unità locale
dell’impresa e non per la propria sede principale o secondaria, ecc.).
3.5 Errori sanabili
Ogni altra ipotesi che non sia riconducibile alle categorie elencate al par. 3.4) si
ritiene che debba essere trattata alla stregua di mero errore sanabile.
Si tratta, ovviamente, di una casistica residuale nella quale, in concreto, possono
farsi rientrare un numero indefinito di fattispecie.
A titolo esemplificativo, si tenga conto delle seguenti considerazioni:
•
•
•
•
si è detto (cfr. par. 3.3) che, se il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di
prova viene richiesta ad uno Studio di consulenza abilitato da parte di altro Studio di
consulenza non abilitato, sul mod. TT 2119 debbono essere apposti i timbri di
entrambi gli Studi; in tal caso, la mancanza del timbro dello Studio di consulenza
abilitato può costituire un errore sanabile;
in caso di versamento insufficiente delle prescritte tariffe, è sempre possibile
provvedere successivamente all’integrazione;
l’illeggibilità dei dati contenuti nella fotocopia del documento di identità o del
permesso di soggiorno del richiedente, poiché rende di fatto impossibile
l’effettuazione dei necessari controlli da parte dell’Ufficio della Motorizzazione, è del
tutto equiparabile all’ipotesi di mancata produzione della fotocopia stessa e,
pertanto, va valutato alla stregua di una vera e propria irregolarità; tuttavia, poiché
l’accertamento della identità del richiedente è una attività che decreto ministeriale n.
374/2003 affida allo Studio di consulenza, la riproduzione poco chiara della
fotografia apposta sul documento di identità o sul permesso di soggiorno non può
essere considerata una irregolarità;
gli errori di digitazione dei dati anagrafici contenuti nell’autorizzazione alla
circolazione di prova costituiscono senza dubbio errori sanabili; che appaiono
rimediabili mediante emissione di un duplicato dell’autorizzazione stessa, su
corresponsione delle relative tariffe, ferma restando la necessità che
l’autorizzazione precedente venga restituita al competente Ufficio Provinciale della
Motorizzazione.
3.6 Mezzi di tutela
Tutti i provvedimenti adottati dagli Uffici della Motorizzazione, descritti nei
precedenti paragrafi sono impugnabili in via gerarchica innanzi al Capo del Dipartimento
dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
Il ricorso gerarchico deve essere proposto con atto scritto ed in bollo entro il termine
perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento che viene
impugnato.
In alternativa al ricorso gerarchico, è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del luogo ove ha sede l’Ufficio della Motorizzazione che ha adottato il
provvedimento, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica del provvedimento
stesso.
Avverso le decisioni adottate in via gerarchica dal Capo del Dipartimento dei
Trasporti Terrestri è ammesso il ricorso innanzi al T.A.R. Lazio e, in alternativa a
quest’ultimo, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi, con atto
scritto e in bollo, entro 120 giorni dalla notifica della decisione del ricorso gerarchico.
3.7 Poteri di vigilanza e poteri sanzionatori della Provincia
L’abilitazione al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova non altera in
alcun modo la natura dell’attività svolta dagli Studi di consulenza, che resta in ogni caso
una attività di consulenza e di intermediazione assoggettata alle prescrizioni contenute
nella legge n. 264/1991.
Infatti, appare evidente come la predetta abilitazione rappresenti solo uno dei
momenti di qualificata espressione dell’esercizio dell’attività di consulenza, potendo ora il
consulente non limitarsi ad intermediare nella sola fase “istruttoria” delle procedure di
rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova, ma prestare la propria
opera anche nella fase conclusiva dei dette procedure, ivi compresa la produzione e la
distribuzione delle targhe di prova.
Non v’è dubbio, pertanto, che gli Studi di consulenza siano assoggettati alla
vigilanza della Provincia, ai sensi dell’art. 9 della citata legge n. 264/1991, anche per gli
aspetti che concernono l’attività posta in essere nell’esercizio dell’attività di rilascio e di
rinnovo di dette autorizzazioni.
Tuttavia, poiché l’art. 2 , comma 9, del decreto ministeriale n. 374/2003 prevede che
gli Uffici della Motorizzazione sono tenuti ad effettuare le verifiche necessarie per
accertare la corretta applicazione delle procedure previste, anche mediante ispezioni
presso gli Studi di consulenza abilitati, si pone piuttosto il problema di verificare i limiti
delle competenze di ciascun ente nell’esercizio dei poteri di vigilanza sugli Studi di
consulenza.
Ciò posto, e rinviando l’esame di quest’ultimo aspetto al successivo paragrafo 12,
resta da verificare quali siano le iniziative adottabili dalla Provincia allorché l’Ufficio della
Motorizzazione segnali che, a seguito dell’emissione di documenti irregolari, lo Studio di
consulenza che opera in S.T.A. non ha provveduto alla restituzione degli stessi entro il
termine prescritto.
Al riguardo, non sembrano sussistere dubbi interpretativi.
Infatti, una volta ammesso che il potere di vigilanza della Provincia sugli Studi di
consulenza si estende anche all’esercizio dell’attività di rilascio delle autorizzazioni alla
circolazione di prova, deve necessariamente ammettersi anche l’applicabilità, a pieno
titolo, delle sanzioni previste dall’art. 9 della legge n. 264/1991.
Dipenderà, poi, dall’esame del caso concreto definire se il comportamento posto in
essere dallo Studio di consulenza sia da qualificare, ai sensi della norma da ultimo citata,
come mera irregolarità o come grave abuso.
In ogni caso si ritiene che la Provincia, in sede di applicazione delle predette
sanzioni e nella graduazione delle stesse, debba in particolare tener conto:
•
•
•
dei motivi per i quali il documento emesso è stato ritenuto irregolare (ad es., appare
evidente che il rilascio di una autorizzazione alla circolazione di prova a nome di un
soggetto che non ne ha titolo costituisce un fatto ben più grave rispetto alla
irregolarità derivante dalla mancata presentazione delle attestazioni di versamento
delle prescritte tariffe);
del comportamento tenuto dallo Studio di consulenza nel recupero del documento
irregolare, vale a dire se ha posto in essere tutte le iniziative consentite al fine di
indurre l’interessato alla restituzione del documento stesso;
se, oltre i termini prescritti, lo Studio di consulenza sia comunque riuscito ad
ottemperare all’obbligo di restituzione del documento irregolare.
4. Rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova
Il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova a nome di imprese (italiane o
costituite all’estero) è subordinato:
a) all’iscrizione nel RIA per l’esercizio di una delle attività elencate nel paragrafo 2;
b) alla sussistenza di una sede principale, alla quale possono aggiungersi una o più
eventuali sedi secondarie (per le imprese costituite all’estero, e sufficiente che sia
stabilita in Italia almeno una sede secondaria).
Conseguentemente, al fine del rilascio dell’autorizzazione non debbono essere
prese in considerazione:
a) le imprese iscritte nel REA;
b) le imprese che dispongano esclusivamente di unità locali.
Con riguardo agli Istituti universitari ed agli Enti pubblici o privati di ricerca,
ovviamente non è richiesta l’iscrizione nel RIA ma si tiene conto delle relative sedi.
Per ottenere l’autorizzazione per la circolazione di prova, gli interessati devono
presentare un’istanza, utilizzando il modello TT2119 predisposto dal Dipartimento dei
Trasporti Terrestri, che deve essere presentata:
• ad uno degli Studi di consulenza che abbia ottenuto l’abilitazione di cui al paragrafo
3); ovvero
• all’Ufficio della Motorizzazione della provincia in cui è ubicata la sede principale o la
sede secondaria del richiedente.
Alla domanda devono essere allegati:
1) la ricevuta di versamento sul conto corrente postale n. 9001 di importo pari a 5,16
euro (per diritti dovuti al Dipartimento dei Trasporti Terrestri ai sensi della legge n.
870/1986);
2) la ricevuta di versamento sul conto corrente postale n. 4028 di importo pari a 20,66
euro (per imposta di bollo);
3) la ricevuta di versamento sul conto corrente postale n. 121012, a titolo di pagamento
delle targhe, di importo pari a:
- 14,94 euro, se la targa viene fornita dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione;
- 5,50 euro, se la targa viene prodotta da uno Studio di consulenza.
******
Si tenga presente, infatti, che per l’approvvigionamento delle targhe di prova destinate al
fabbisogno degli Uffici Provinciali continua a provvedere l’Istituto Poligrafico dello Stato; pertanto,
in tal caso, il prezzo di vendita risulta comprensivo sia del costo di produzione che della “quota di
maggiorazione” prevista dall’art. 101, comma 1, del codice della strada.
Viceversa, il prezzo di vendita delle targhe di prova prodotte dagli Studi di consulenza abilitati è
libero ed il relativo pagamento, che attiene esclusivamente al rapporto privatistico intercorrente tra
lo Studio ed il proprio cliente, non deve essere comprovato all’Ufficio Provinciale della
Motorizzazione, al quale deve essere consegnata la documentazione relativa al rilascio
dell’autorizzazione alla circolazione di prova.
Le nuove norme regolamentari impongono però che, nel caso di targhe di prova prodotte dagli
Studi di consulenza, sia comunque dovuta all’erario la predetta “quota di maggiorazione” che il
decreto ministeriale 31 luglio 2003 ha fissato in 5,50 euro.
******
4) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa da soggetto munito di poteri di
rappresentanza, attestante:
• l’iscrizione nel registro delle imprese per la specifica attività esercitata;
• la sede principale o secondaria per la quale viene richiesta l’autorizzazione alla
circolazione di prova;
• la qualità di rappresentante, concessionario, commissionario ecc., quando dette
qualità siano certificabili dalla C.C.I.A.A.; in caso contrario, l’interessato deve
produrre una dichiarazioni sostitutiva di atto di notorietà (che va redatta come tutte
le altre autocertificazioni, vale a dire in carta semplice e senza autenticazione della
firma, ma deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del
dichiarante);
• per gli Istituti universitari e gli Enti pubblici di ricerca è sufficiente che sia indicata la
norma in forza della quale l’Istituto o l’Ente è stato istituito, nonché la relativa sede e
l’attività di ricerca svolta ;
• per gli Enti privati di ricerca è invece necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà attestante la data di costituzione e l’attività svolta.
Non essendo più prevista una limitazione numerica delle autorizzazioni alla
circolazione di prova rilasciabili in capo ad un medesimo soggetto, gli interessati non sono
più tenuti a documentare il numero di dipendenti occupati.
Ovviamente, il compito di accertare la veridicità delle autocertificazioni prodotte
dagli interessati spetta esclusivamente agli Uffici Provinciali della Motorizzazione.
In ogni caso, gli Studi di consulenza non assumono responsabilità per aver dato
corso a richieste di autorizzazione alla circolazione di prova sulla base di autocertificazioni
successivamente rivelatesi false.
Le autorizzazioni alla circolazione di prova sono stampate sugli appositi modelli
DTT 565 I, forniti dagli Uffici dagli Uffici Provinciali della Motorizzazione, utilizzando le
transazioni all’uopo previste.
I predetti modelli sono a striscia continua a due carte, la prima destinata al titolare
dell’autorizzazione alla circolazione di prova e la seconda agli atti del competente ufficio
Provinciale della Motorizzazione.
Contestualmente al rilascio dell’autorizzazione, al richiedente è consegnata anche
la relativa targa di prova.
5. Rinnovo dell’autorizzazione alla circolazione di prova
L’autorizzazione alla circolazione di prova ha validità di un anno decorrente dalla
data di rilascio o dalla data di avvenuto rinnovo (es. un’autorizzazione rilasciata o
rinnovata il 1° maggio 2004 scade il 1° maggio 2005).
Per procedere al rinnovo dell’autorizzazione il soggetto interessato deve presentare
apposita richiesta e deve comprovare di continuare ad essere in possesso dei requisiti
richiesti per il primo rilascio (cfr. par. 4).
Pertanto occorrono:
un’istanza compilata sul TT2119;
la ricevuta di versamento sul conto corrente postale n. 9001 di importo pari a 5,16
euro (per diritti dovuti al Dipartimento dei Trasporti Terrestri ai sensi della legge n.
870/1986);
• la ricevuta di versamento sul conto corrente postale n. 4028 di importo pari a 20,66
euro (per imposta di bollo).
•
•
Non è invece richiesto il versamento sul conto corrente postale 121012, essendo il
richiedente già in possesso della targa di prova.
All’istanza deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva, a seconda dei casi, di
certificazione o di atto di notorietà, resa da soggetto munito di poteri di rappresentanza,
attestante che nulla è variato in ordine a:
• l’iscrizione nel registro delle imprese per la specifica attività esercitata;
• la sede principale o secondaria per la quale viene richiesta l’autorizzazione alla
circolazione di prova;
• la qualità di rappresentante, concessionario, commissionario ecc.;
• la sede e l’attività di ricerca svolta dall’Istituto universitario o dall’Ente pubblico o
privato di ricerca e l’attività svolta.
Il rinnovo avviene mediante la stampa di un nuovo modulo DTT 565 I, in
sostituzione del precedente che deve essere riconsegnato all’Ufficio Provinciale della
Motorizzazione.
In assenza di prescrizioni normative specifiche, il rinnovo può essere richiesto
prima della scadenza dell’autorizzazione alla circolazione di prova (ciò nell’interesse dello
stesso richiedente, per evitare interruzioni nell’utilizzazione dell’autorizzazione) o anche
successivamente.
Al riguardo, la circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004 ha chiarito che:
1) se il rinnovo viene richiesto prima della data di scadenza, il nuovo termine di validità
dell’autorizzazione comincia a decorrere dalla data di stampa della autorizzazione
rinnovata;
2) se il rinnovo viene richiesto successivamente alla data di scadenza, debbono
comunque essere rispettati i seguenti termini:
a) per le autorizzazioni in scadenza entro il 30 novembre, le richieste di rinnovo
possono essere presentate sino al 31 dicembre dello stesso anno;
b) per le autorizzazioni in scadenza entro il 31 dicembre, le richieste di rinnovo
possono essere presentate sino al 31 gennaio dell’anno successivo.
Trascorsi inutilmente i predetti termini, gli interessati debbono richiedere il rilascio di
una nuova autorizzazione alla circolazione di prova e, conseguentemente, munirsi di una
nuova targa di prova.
L’autorizzazione scaduta deve essere riconsegnata all’Ufficio Provinciale della
Motorizzazione e l’interessato deve provvedere alla distruzione della relativa targa.
6. Aggiornamento dell’autorizzazione alla circolazione di prova
Tutte le volte in cui si verifichi un mutamento riferito al soggetto intestatario
dell’autorizzazione alla circolazione di prova, si rende necessario l’aggiornamento
dell’autorizzazione stessa.
Ciò a condizione che tali mutamenti non determinino l’estinzione del soggetto
intestatario e la creazione di un nuovo soggetto giuridico, come nel caso di:
• trasferimento della sede della società o dell’ente;
• variazione della ragione sociale;
• trasformazione societaria (in tal caso, infatti, la società abbandona semplicemente il
tipo sociale cui apparteneva - es. società a responsabilità limitata - assumendo un
nuovo tipo sociale - es. società per azioni – ma senza per ciò introdurre soluzioni di
continuità)
L’aggiornamento si effettua, a targa invariata, a mezzo di ristampa
dell’autorizzazione alla circolazione di prova e restituzione all’Ufficio Provinciale della
Motorizzazione della autorizzazione che viene aggiornata.
A tale scopo, l’interessato deve produrre:
un’istanza compilata sul TT2119;
la ricevuta di versamento sul conto corrente postale n. 9001 di importo pari a 5,16
euro (per diritti dovuti al Dipartimento dei Trasporti Terrestri ai sensi della legge n.
870/1986);
• la ricevuta di versamento sul conto corrente postale n. 4028 di importo pari a 20,66
euro (per imposta di bollo);
• una dichiarazione sostitutiva (di certificazione o di atto di notorietà, a seconda dei
casi) comprovante il mutamento intervenuto.
•
•
Viceversa, quando il mutamento determini la creazione di un nuovo soggetto
giuridico, occorre il rilascio di una nuova autorizzazione alla circolazione di prova e
l’assegnazione di una nuova targa in capo allo stesso, con contestuale revoca
dell’autorizzazione già rilasciata a nome del soggetto estinto, come nel caso di:
• trasferimento a titolo universale (eredità) o a titolo particolare (es.: vendita,
donazione);
• fusione societaria (poiché implica necessariamente l’estinzione della società che
viene incorporata o che si unisce ad altre per la creazione di un nuovo soggetto
giuridico).
Anche in tale ipotesi, oltre alla documentazione richiesta per il rilascio della nuova
autorizzazione (cfr. paragrafo 4), l’interessato deve comprovare (a mezzo di dichiarazione
sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà) l’intervenuto mutamento, produrre
l’autorizzazione già rilasciata in capo al soggetto estinto, che deve essere restituita
all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione, e provvedere alla distruzione della vecchia
targa di prova.
Nelle righe descrittive della nuova autorizzazione è annotato che la stessa
sostituisce l’autorizzazione già rilasciata in capo al soggetto estinto, indicando il relativo
numero di targa di prova e la data dell’ultimo rinnovo.
7. Cessazione dell’autorizzazione alla circolazione di prova
di:
La cessazione dell’autorizzazione alla circolazione di prova può avvenire a seguito
•
•
revoca;
dismissione volontaria.
La revoca è disposta dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione, con
provvedimento motivato, nel caso in cui venga meno una delle condizioni in base alle quali
l’autorizzazione stessa è stata rilasciata.
Conseguentemente, l’interessato è tenuto alla restituzione dell’autorizzazione
presso il medesimo Ufficio ed alla contestuale distruzione della relativa targa.
Tenuto conto che le vigenti norme non prevedono espressi divieti al riguardo, deve
ritenersi che non sussistono limitazioni temporali in ordine alla possibilità di riottenere il
rilascio di una nuova autorizzazione alla circolazione di prova.
Pertanto l’interessato, in qualunque momento riacquisti i requisiti prescritti, può
riproporre istanza di rilascio di una nuova autorizzazione.
Allo stesso modo l’interessato può, in ogni momento, chiedere la cessazione
volontaria della propria autorizzazione alla circolazione di prova, mediante istanza in bollo
da presentare al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione unitamente
all’autorizzazione, e provvedendo direttamente alla distruzione della targa.
L’Ufficio della Motorizzazione, preso atto della richiesta, provvede ad annotare la
cessazione della targa di prova nel sistema informatico.
8. Uso dell’autorizzazione alla circolazione di prova
Ai sensi delle norme vigenti, i veicoli muniti dell’autorizzazione e della targa per la
circolazione di prova, anche se in riparazione o non ancora carrozzati, possono circolare
su tutto il territorio nazionale, in qualsiasi ora e in qualsiasi giorno della settimana, a
condizione che:
• vengano impiegati per gli scopi consentiti dalle vigenti norme (prove tecniche,
sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita
o di allestimento);
• sul veicolo sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di
apposita delega, ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il
titolare dell’autorizzazione stessa, purchè tale rapporto sia attestato da idonea
documentazione ed il collaboratore sia munito di delega; sul veicolo possono
prendere posto anche il personale addetto alle operazioni di prova (se questa
avviene per fini tecnici) o gli eventuali acquirenti (se il veicolo viene fatto circolare a
scopo di dimostrazione per la vendita);
• l’autorizzazione e la relativa targa siano è utilizzate per la circolazione di un solo
veicolo per volta e sia tenuta a bordo dello stesso.
Si evidenzia, pertanto, che l’autorizzazione alla circolazione di prova e la relativa
targa non possono essere utilizzate da singoli privati per esportare all’estero veicoli
acquistati in Italia (nel qual caso trova applicazione l’apposito istituto del “foglio di via“
disciplinato dall’art.
c.d.s.).
Con gli autoveicoli ed i rimorchi per trasporto di cose, nuovi di fabbrica, muniti di
targa prova rilasciata alla fabbrica costruttrice di tali veicoli sia pure attraverso il suo legale
rappresentante in Italia, ovvero ad un concessionario munito di regolare mandato della
casa costruttrice del veicolo o del suo rappresentante in Italia, può essere trasportato,
durante la circolazione effettuata a scopo di prova tecnica, un carico utile di proprietà della
fabbrica stessa in luogo di zavorra.
A tali fini, nelle righe descrittive delle relative autorizzazioni viene riportata, a
richiesta degli interessati, la seguente annotazione: “Qualora la targa di prova venga
applicata ad un veicolo per il trasporto di cose, nuovo di fabbrica, prodotto dalla fabbrica
…………….. e che circoli a scopo di prova tecnica, tale veicolo può trasportare, in luogo di
zavorra, un carico utile di proprietà del titolare della presente autorizzazione”.
L’autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata dai concessionari,
dai commissionari, dagli agenti di vendita e commercianti autorizzati di veicoli a motore e
loro rimorchi, sia per i veicoli nuovi, sia per quelli da essi ritirati in permuta, sempre però
soltanto per gli scopi previsti.
9. Targhe di prova
9.1 Caratteristiche
Come già evidenziato (cfr. par. 1), l’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 474/2001 ha
abolito le quattro tipologie di targhe di prova previste, in base alla normativa previgente,
per autoveicoli e rimorchi, ciclomotori e motocicli, macchine agricole e macchine operatrici,
istituendo un unico modello di targa valevole per ogni tipo di veicolo.
Peraltro, poiché l’imposizione fiscale è variabile a seconda della tipologia di veicoli
per la quale la targa di prova è utilizzata, la circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio
2004 ha chiarito che sull’autorizzazione alla circolazione di prova venga riportata
l’indicazione della categoria di veicoli per la quale il titolare dell’autorizzazione stessa
intende utilizzare la targa di prova, tenuto conto dell’attività svolta (es. fabbrica o
commercio di soli motocicli o di soli autoveicoli, ecc.).
La targa, inoltre, è trasferibile da veicolo a veicolo, unitamente alla autorizzazione
per la circolazione di prova.
Il nuovo prototipo di targa di prova, che di seguito si riproduce, è rappresentato
graficamente in allegato al d.P.R. n. 474/2001.
(scannerizzare modello targa prova con le relative dimensioni)
La targa è composta, nell’ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera “P” e da
cinque caratteri alfanumerici e corrisponde, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del
Regolamento, al numero dell’autorizzazione alla circolazione di prova. Il fondo della targa
è bianco. Il colore dei caratteri e della lettera “P” è nero.
La targa è realizzata mediante:
1) imbutitura (profonda 1,40 +/- 0.10 mm) con caratteri alfanumerici di un supporto
metallico ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva di tipo riconosciuto idoneo
sulla base degli accertamenti tecnici di rispondenza effettuati dal Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti; è ammesso altresì l’inserimento, tra il supporto
metallico e la pellicola riflettente, di un foglio di alluminio sul quale applicare la
pellicola stessa;
2) coloritura, quando ricorra il caso, dei rilievi delle lettere, delle cifre e dei simboli con
vernice nera;
3) eventuale ricopritura della superficie esterna con uno strato di vernice trasparente
protettiva.
La targa, inoltre, deve presentare quattro fori di fissaggio del diametro di 5,5 mm e
gli spigoli raccordati.
9.2 Produzione
L’ulteriore ed innovativa semplificazione introdotta dal n. 474/2001 consiste
nell’affidamento della produzione e della distribuzione delle targhe di prova anche agli
Studi di consulenza abilitati al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di
prova.
Per la produzione delle targhe di prova debbono essere utilizzate esclusivamente
apparecchiature, appositamente omologate dalla Direzione generale della Motorizzazione
(cfr. circolare prot. 2006/404 del 13 novembre 2001), che siano in grado di eseguire
l’imbutitura delle targhe secondo le caratteristiche illustrate nel paragrafo 9.1, mediante
azionamenti sia manuali sia elettromeccanici, anche con l’ausilio di componentistica
elettronica
Al momento risultano omologate, con certificato del 17 giugno 2002,
l’apparecchiatura della ditta FABRICAUTO - modello FA78 - nonché, con certificato del 13
gennaio 2003, l’apparecchiatura della ditta Erich UTSCH AG - modello ECO 25
9.3 Riconoscimento reciproco con altri Stati
La circolazione di prova di veicoli muniti di targa di prova italiana è pacificamente ed
espressamente ammessa anche sul territorio dell’Austria, della Germania e della
Repubblica di San Marino, sulla base di intese di reciprocità.
Per quanto concerne l’Austria, ciò è stato previsto con legge federale del 30
dicembre 1982, a fronte della quale ai veicoli muniti di targa prova austriaca viene
consentito il transito sul territorio italiano.
Con riguardo alla Germania, sussiste un apposito un accordo bilaterale, entrato in
vigore il 1° gennaio 1994 e pubblicato in S.O.G.U. n. 87 del 15.4.94, per l’ammissione alla
circolazione, ciascuna nel proprio territorio, di veicoli in prova, muniti di documenti rilasciati
dall’altro Paese.
Al riguardo, appare opportuno evidenziare che la Germania rilascia, dal 1998, due
tipi di taghe di prova:
una targa rossa per utilizzo ripetuto, del tutto analoga alla targa di prova italiana;
una targa di breve termine (caratterizzata da fondo bianco, caratteri neri e una
banda gialla laterale), che può essere utilizzata una sola volta da chiunque e che ha
una funzione prevalentemente di esportazione.
Analogo accordo (pubblicato in S.O.G.U. n. 164 del 15.7.95) è stato stipulato, con
decorrenza 1° maggio 1995, con la Repubblica di San Marino.
Le predette intese di reciprocità rappresentano indubbiamente un rilevante
strumento di disciplina della circolazione “internazionale” di prova, tenuto conto che la
materia non è oggetto di espressa armonizzazione a livello comunitario.
Queste riflessioni, tuttavia, non debbono indurre a ritenere (erroneamente) che le
autorizzazioni alla circolazione di prova, rilasciate in Italia così come in altri Paesi, abbiano
necessariamente una validità limitata all’ambito territoriale dello Stato che le ha emesse.
Al contrario, laddove vengano rispettati taluni criteri minimi, la circolazione
“internazionale” di prova deve ritenersi sempre ammessa in tutti gli Stati aderenti alla
Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale dell’8 novembre 1968 (pubblicata in
S.O.G.U. n. 174 del 27 luglio 1995).
Infatti, ai sensi degli artt. 35 e 36 della citata Convenzione, ciascuna Parte
contraente è tenuta a consentire la circolazione sul proprio territorio dei veicoli
immatricolati, anche temporaneamente, nel territorio di un’altra Parte contraente, a
condizione che i veicoli stessi siano muniti di targhe e di un documento di circolazione e
che siano rispettati alcuni requisiti minimi:
il documento di circolazione deve contenere il numero e la data di immatricolazione,
il nome e il domicilio del titolare del documento, il nome o il marchio del costruttore
del veicolo e il numero di telaio, nonché il periodo di validità quando
l’immatricolazione sia temporanea;
la targa deve essere composta da caratteri numerici o alfanumerici.
Non sembra, pertanto, potersi dubitare che l’autorizzazione alla circolazione di
prova rilasciata dallo Stato italiano e la relativa targa di prova soddisfino i requisiti richiesti
dalle norme internazionali.
10. Smarrimento, furto, distruzione e deterioramento dell’autorizzazione alla
circolazione di prova e della targa
Le semplificate modalità di rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova e di
produzione e distribuzione delle targhe di prova hanno consentito di semplificare anche le
procedure conseguenti allo smarrimento, al furto, alla distruzione e al deterioramento di
tali documenti.
Ciò anche in considerazione del fatto che la targa di prova, la quale non reca lo
stemma della Repubblica, non è tecnicamente qualificabile come “carta valore”.
Pertanto, nelle ipotesi predette, l’art. 3 del d.P.R. n. 474/2001 prevede che il titolare
dell’autorizzazione ottemperi agli adempimenti che di seguito si riassumono
schematicamente:
TARGA
AUTORIZZAZIONE
IPOTESI
DENUNCIA
RICHIESTA
RESTITUZIONE ACQUISTO
DISTRUZIONE
AGLI ORGANI DI
NUOVA
AUTORIZZAZIONE NUOVA
TARGA
POLIZIA
AUTORIZZAZIONE PRECEDENTE
TARGA
SI
SI
presentando la
ricevuta di resa
denuncia
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
entro 48 ore
NO
SI
presentando la
ricevuta di resa
denuncia
SI
SI
NO
SI
se deteriorata
NO
NO
SI
SMARRIMENTO
FURTO
DISTRUZIONE
SI
entro 48 ore
DETERIORAMENTO
NO
SMARRIMENTO
FURTO
DISTRUZIONE
DETERIORAMENTO
Nelle ipotesi in cui è prevista la restituzione dell’autorizzazione, questa deve essere
consegnata all’atto della richiesta di rilascio della nuova autorizzazione; pertanto, a
seconda dei casi:
• se l’interessato si rivolge direttamente all’Ufficio provinciale della Motorizzazione,
quest’ultimo provvede a prendere in consegna l’autorizzazione precedente, ne
annota la cessazione nel sistema informatico e rilascia una nuova autorizzazione e
una nuova targa di prova;
• se l’interessato si rivolge ad uno Studio di consulenza abilitato, quest’ultimo rilascia
una nuova autorizzazione e una nuova targa di prova, prende in consegna
l’autorizzazione precedente e la allega alla documentazione relativa al rilascio della
nuova autorizzazione, che deve essere consegnata all’Ufficio della Motorizzazione
(cfr. par. 3.3).
Al riguardo, la circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004 ha precisato che, ai
soli fini fiscali, nelle righe descrittive della nuova autorizzazione alla circolazione di prova
sono annotati gli estremi dell’autorizzazione cessata.
Lo stesso art. 3 del d.P.R. n. 474/2001 prevede, infine, che se successivamente
alla richiesta di rilascio della nuova autorizzazione il titolare rientra in possesso
dell’autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, provvede alla sua distruzione.
11. Disciplina transitoria
Per espressa disposizione della circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004,
l’inizio dell’operatività delle nuove procedure di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni alla
circolazione di prova è stata fissata a decorrere dal 15 marzo 2004.
Pertanto, a decorrere dalla predetta data sono attivate le procedure informatiche di
gestione e le procedure informatiche di abilitazione degli Studi di consulenza.
Le autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciate o rinnovate prima del 15 marzo
2004 mantengono la loro validità fino alla loro scadenza annuale.
Conseguentemente, le nuove autorizzazioni e le nuove targhe sono rilasciate:
•
•
•
dal 15 marzo 2004, per i primi rilasci;
dalla data di scadenza dell’autorizzazione, per i rinnovi;
dal momento del verificarsi dell’evento, nel caso di rilascio di nuova autorizzazione
a seguito di smarrimento, furto, distruzione o deterioramento dell’autorizzazione
precedente, ovvero di smarrimento o furto della targa precedente (cfr. par. 10).
Alle domande di rinnovo delle autorizzazioni rilasciate prima del 15 marzo 2004, i
richiedenti devono perciò allegare, oltre alla documentazione di rito, anche le targhe di
prova vecchio tipo di cui sono in possesso, per la sostituzione con le targhe nuovo tipo.
Inoltre, ai soli fini fiscali, nelle righe descrittive delle nuove autorizzazioni sono
annotati gli estremi delle autorizzazioni sostituite.
Le targhe vecchio tipo, ritirate all’atto del rinnovo sono distrutte a cura degli Uffici
della Motorizzazione e nel sistema informatico ne è annotata la cessazione.
Infine, si evidenzia che la circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004
costituisce, al momento, una sorta di testo unico di tutte le disposizioni applicative in
materia di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di prova; pertanto, la
circolare stessa ha coerentemente disposto l’abrogazione delle previgenti circolari:
• U. di G. MOT A 30 del 2 dicembre 1999;
• prot. n. 478/M363 del 18 febbraio 2002.
12. Regime sanzionatorio
12.1 Sanzioni applicabili agli Studi di consulenza abilitati
Si è già avuto modo di chiarire (cfr. par. 3.7) che gli Studi di consulenza,
nell’esercizio dell’attività di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione di
prova, nonché di quella di produzione e distribuzione delle targhe di prova, sono
assoggettati:
• a verifiche da parte degli Uffici provinciali della Motorizzazione, anche mediante
ispezioni, finalizzate all’accertamento della corretta applicazione delle procedure
previste dal decreto ministeriale n. 374/2003;
• alla vigilanza della Provincia, ai sensi dell’art. 9 della citata legge n. 264/1991,
anche per gli aspetti che concernono l’attività posta in essere nell’esercizio
dell’attività di rilascio e di rinnovo di dette autorizzazioni.
Con riferimento ai compiti di controllo attribuiti agli Uffici provinciali della
Motorizzazione, resta da definire quale sia, in concreto, l’oggetto dell’attività di verifica,
quali siano le modalità attraverso cui le verifiche stesse possono essere condotte e quali
siano le eventuali sanzioni applicabili.
A) Oggetto delle verifiche
La genericità della locuzione utilizzata dall’art. 2, comma 9, del decreto n. 374/2003
(“corretta applicazione delle procedure”) induce a ritenere che formino oggetto di verifica
da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione tutti i comportamenti organizzativi ed
operativi posti in essere dallo Studio di consulenza nel rilascio delle autorizzazioni e delle
targhe di prova.
Pertanto, sono certamente assoggettati a verifica:
il corretto utilizzo delle procedure informatiche;
il rispetto delle norme e delle istruzioni operative diramate dal Dipartimento dei
Trasporti Terrestri in tema di emissione delle autorizzazioni e di rilascio delle targhe
di prova;
• l’utilizzo di apparecchiature omologate per la produzione delle targhe di prova;
• la corretta tenuta della modulistica e della contabilità;
• il corretto utilizzo del logo.
•
•
B) Modalità di svolgimento delle verifiche
Gli Uffici della Motorizzazione accertano la corretta applicazione delle procedure
anzitutto attraverso i riscontri che promanano dal proprio sistema informativo e le verifiche
compiute sia in occasione della consegna della modulistica, sia in occasione della
consegna della documentazione relativa alle autorizzazioni alla circolazione di prova
rilasciate da ciascuno Studio di consulenza.
Non v’è dubbio, tuttavia, che l’accertamento di taluni aspetti contingenti (es. corretto
utilizzo del logo, tenuta della modulistica e la relativa contabilizzazione) imponga la
necessità di svolgere anche verifiche “in loco”.
Al riguardo, deve comunque escludersi che i funzionari degli Uffici Provinciali della
Motorizzazione siano titolati a compiere atti di perquisizione dei locali e procedere a
sequestro cautelare di materiali e documenti.
Conseguentemente, ogni qualvolta sussista il fondato dubbio sulla sussistenza di
un comportamento illecito, sotto l’aspetto amministrativo o penale, detti funzionari
debbono limitarsi a darne comunicazione, a seconda dei casi, alla Provincia o alle autorità
di polizia o giudiziarie competenti ad adottare iniziative al riguardo.
Deve escludersi, inoltre, la possibilità che le attività di controllo in parola possano
avere ad oggetto fatti o documenti strettamente attinenti all’esercizio dell’attività di
consulenza, trattandosi di materia di esclusiva competenza delle Province (così, ad es.,
mentre appare legittima la richiesta di esibizione, da parte dei funzionari della
Motorizzazione, dei registri utilizzati per la contabilizzazione delle targhe, non altrettanto
legittima appare la richiesta di esibizione del registro – giornale di cui all’art. 6 della legge
n. 264/1991).
C) Sanzioni applicabili
La legge n. 689/1981 ha posto il principio fondamentale, mutuandolo dal diritto
penale, in base al quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se
non in forza di legge, escludendo in tal modo la possibilità che norme di rango inferiore
possano imporre l’applicazione di dette sanzioni.
In ciò consiste la ragione per cui la disciplina del rilascio delle autorizzazioni alla
circolazione di prova e delle relative targhe, da parte degli Studi di consulenza, S.T.A.,
proprio perché trae origine da una norma regolamentare (d.P.R. n. 474/2001), non è
assistita da alcuna previsione sanzionatoria.
Ne consegue, pertanto, che gli Uffici della Motorizzazione, pur in presenza di
accertate irregolarità, non sono legittimati ad adottare alcun provvedimento sanzionatorio.
Tuttavia, si tenga conto che il rapporto che intercorre tra la Motorizzazione e lo
Studio di consulenza si fonda essenzialmente sulla affidabilità di quest’ultimo, attesa la
rilevanza, sia sul piano dell’ordine pubblico sia sul piano della sicurezza della circolazione
su strada, del servizio che viene prestato attraverso il rilascio delle autorizzazioni alla
circolazione di prova e delle relative targhe.
Non v’è dubbio quindi che, in sede di autotutela, gli Uffici della Motorizzazione
possano disporre la cessazione dei collegamenti, sulla base di un rinnovato giudizio in
ordine alla affidabilità del soggetto al quale è affidata la gestione dello sportello.
Inoltre, laddove lo richiedano particolari ragioni di natura cautelare, i predetti Uffici
possono anche procedere alla immediata sospensione dei collegamenti, nelle more
dell’adozione del provvedimento di cessazione dello sportello, ovvero in attesa che lo
Studi di consulenza regolarizzi, ove possibile, la propria posizione.
In ogni caso, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 241/1990, occorre che:
all’interessato venga data comunicazione dell’avvio del procedimento e gli venga
consentito di produrre documenti e scritti difensivi;
• il provvedimento che dispone la cessazione o la sospensione cautelare dello
sportello sia adottato in forma scritta, sia debitamente motivato e venga
regolarmente notificato al destinatario.
•
Inoltre, tenuto conto di quanto evidenziato al precedente paragrafo 3.7, appare
evidente come l’irregolare svolgimento delle attività di rilascio delle autorizzazioni e delle
targhe di prova possa essere valutato non solo sotto l’aspetto della opportunità o meno di
mantenere attivi i collegamenti, ma anche e soprattutto sotto l’aspetto del corretto
esercizio dell’attività di consulenza.
In quest’ultimo caso, è però evidente come ogni potere di valutazione competa
esclusivamente alla Provincia la quale, su segnalazione dell’Ufficio della Motorizzazione,
dovrà accertare se le irregolarità riscontrate configurino, in concreto, ipotesi sanzionabili ai
sensi dell’art. 9 della legge n. 264/1991.
12.2 Sanzioni applicabili agli utilizzatori delle targhe di prova
L’ordinamento giuridico italiano ha accolto il principio generale in forza del quale
l’individuazione degli illeciti amministrativi, così come di quelli penali, e delle relative
sanzioni è riservata in modo assoluto alla legge.
In ciò consiste la ragione per la quale il d.P.R. n. 474/2001 non contiene norme
sanzionatorie.
Infatti, il predetto decreto, in quanto adottato in applicazione della legge di
semplificazione del 1999, ha potuto modificare la disciplina contenuta nel codice della
strada in materia di autorizzazione alla circolazione di prova, ma la propria natura
regolamentare ne ha impedito la possibilità di intervenire anche sugli aspetti sanzionatori.
Pertanto, da un lato sono stati abrogati i commi 1 e 2 dell’art. 98 c.d.s. e, dall’altro,
restano immutati i successivi commi 3 e 4, con l’inevitabile conseguenza che l’intero
sistema soffre di alcune disarmonie e di vuoti normativi che potranno essere colmati solo
con le future modifiche al codice della strada.
Si tenga presente, infatti, che in tema di applicazione delle sanzioni amministrative,
così come di quelle penali, non può essere utilizzato il criterio della analogia.
In altre parole, se la norma non sanziona espressamente un certo comportamento
(es. mancato aggiornamento dell’autorizzazione alla circolazione di prova in caso di
trasferimento della sede della società titolare dell’autorizzazione stessa), a quest’ultimo
non può essere applicata la sanzione prevista da una norma diversa per un
comportamento analogo (es. mancato aggiornamento della carta di circolazione in caso di
trasferimento della sede della società intestataria del veicolo – art. 94 c.d.s.).
Dall’esame dei citati commi 3 e 4 dell’art. 98 c.d.s. si ricava che, al momento, sono
sanzionati esclusivamente, con sanzione pecuniaria, i seguenti comportamenti:
• l’adibizione di un veicolo in circolazione di prova per un uso diverso;
• l’assenza, sul veicolo in circolazione di prova, del titolare dell’autorizzazione o di un
suo dipendente munito di apposita delega.
In caso di commissione dei predetti illeciti per più di tre volte, la sanzione pecuniaria
è aggravata e trova applicazione anche la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo.
Al momento, quindi, non sono assistite da sanzione una serie di ipotesi, alcune
delle quali sono anche di rilevante rilievo, come ad esempio:
• l’utilizzo di una targa di prova in assenza della relativa autorizzazione;
• l’utilizzo di più targhe di prova, di eguale sequenza numerica, a fronte di un’unica
autorizzazione;
• l’assenza a bordo del veicolo in circolazione di prova di un collaboratore munito di
delega, in alternativa al titolare dell’autorizzazione o ad un suo dipendente munito di
delega;
• la mancata distruzione della targa di prova ogni qualvolta ciò sia prescritto;
• l’utilizzo di autorizzazioni alla circolazione di prova scadute di validità.
Ovviamente, l’esemplificazione rappresenta solo un’ipotesi di studio, poiché
occorrerà verificare, in sede di modifica del codice della strada, quali fattispecie concrete
saranno ritenute dal legislatore meritevoli di sanzione.
Le riflessioni sin qui condotte valgono ad evidenziare che anche la revoca d’ufficio
dell’autorizzazione alla circolazione di prova, prevista dall’art. 1, comma 4, del decreto n.
374/2003 (cfr. par. 7), non ha carattere sanzionatorio poiché non viene disposta in
presenza della commissione di illeciti, ma soltanto quando l’Ufficio della Motorizzazione
verifica che sono venuti meno i presupposti in base ai quali l’autorizzazione è stata
rilasciata.
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Documento Targhe Prova - Centro studi Cesare Ferrari