IL NUOVO APPRENDISTATO
E
LA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI
IL NUOVO APPRENDISTATO SECONDO IL TESTO UNICO d.lgs 167/2011
E LA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI
Che cos’è
L’ apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione
dei giovani (art. 1, com. 1 del Testo Unico). Prevede la possibilità di imparare una professione
direttamente sul campo, integrando allo stesso tempo le conoscenze e le competenze con una
formazione specifica abilitante che si svolge in impresa o all’esterno, presso strutture formative
specializzate.
È proprio per riconoscere e rinforzare il valore formativo dell’inserimento in azienda (anche rispetto
al titolo di studio conseguito dall’apprendista) e per contribuire alla qualificazione dei giovani
lavoratori che il nuovo Testo Unico ha aggiornato le norme previste per l’applicazione del contratto,
così da renderle più adeguate alle esigenze attuali del mercato del lavoro e del sistema delle
imprese. L’apprendistato, oltre che risorsa volta ad implementare l’occupazione giovanile, è sempre
più considerato anche strumento per contrastare la dispersione scolastica e formativa che, seppure
in diminuzione, rappresenta sempre un elemento di fragilità sociale.
Perché l’apprendistato?
Il contratto di apprendistato è un’opportunità doppia.
Per le aziende che scelgono di investire sulle risorse umane, poiché l’apprendistato prevede la
definizione di un percorso di formazione tagliata su misura dell’apprendista, in base al ruolo dovrà
ricoprire e alle esigenze e specificità dei processi produttivi aziendali.
Al contempo, assumendo tramite la fattispecie contrattuale, le imprese risparmiano rispetto ai costi
di inserimento della nuova risorsa attraverso un costo del lavoro vantaggioso, poiché usufruiscono
di un trattamento contributivo agevolato1 e gli apprendisti possono essere retribuiti meno rispetto
agli altri lavoratori adibiti alle stesse mansioni. Infatti a livello retributivo l’apprendista è inquadrabile
fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. In alternativa è
1
Aziende fino a 9 dipendenti:
- dal 1° al 12° mese: 1,50% + 5,84% c/apprendista;
- dal 13° al 24° mese: 3,00% +5, 84% c/apprendista;
- oltre il 24° mese: 10,00% + 5,84% c/apprendista.
A decorre dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, la legge 183/2011 riconosce uno sgravio contributivo del 100% per i primi
tre anni di contratto.
Aziende oltre 9 dipendenti:
- per tutto il periodo di apprendistato: 10% + 5,84% c/apprendista.
Fatto salvo il libero recesso al termine del periodo formativo, l’impresa che conferma in servizio il lavoratore al termine
dell’apprendistato ha diritto al mantenimento dei benefici contributivi (10% aliquota contributiva), previdenziali e assistenziali per
un successivo intero ulteriore anno. Anche l'apprendista ha diritto ad una contribuzione ridotta pari al 5.84% per il periodo di
formazione e per l'anno di proroga prevista per la conferma in servizio, qualunque sia la tipologia di impresa ed il settore e la
qualifica di riferimento.
possibile stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale
all’anzianità di servizio.
Per i giovani il vantaggio consiste nell’avere una retribuzione progressivamente crescente in base
all’esperienza lavorativa maturata e di essere inseriti in un contesto lavorativo per acquisire una
qualifica contrattuale o specifiche competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per
cui sono assunti. Per questo gli apprendisti ricevono anche una formazione ad hoc finalizzata a
supportarli nell’acquisizione delle competenze. Quanto appreso nei momenti formativi viene messo
subito in pratica nell’ambiente lavorativo e attraverso l’integrazione tra formazione e lavoro si
acquisisca un’operatività e una professionalità spendibile nel contesto di inserimento che
contribuisce alla propria crescita professionale ed è concretamente spendibile anche in altri contesti.
Gli apprendisti inoltre beneficiano dell’applicazione di norme sulla previdenza e assistenza sociale
obbligatoria analoghe a quelle degli altri dipendenti. 2
Elementi di disciplina generale (art. 2 com. 1 d.lgs 167/2011)
- forma scritta del contratto e del patto di prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma
sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla
contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali;
- previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 4, comma 5; 3
- divieto di retribuzione a cottimo;
- presenza di un tutore o referente aziendale;
- possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi
paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’art. 12
del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276 e s.m. anche attraverso accordi con le Regioni;
- possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di
formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle
competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli
adulti;
- registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali
eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i),
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di
sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai
contratti collettivi;
- divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una
giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano
applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente;
- possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo
di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile; nel periodo di preavviso
continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato (Legge n. 92/2012). Se
nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto
prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
2
Secondo le forme previste dall’art 2 com. 2 d.lgs 167/2011:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l'invalidità' e vecchiaia;
d) maternità;
e) assegno familiare.
e-bis) assicurazione sociale per l’impiego.
3
Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche
modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.
Tipologie
ART. 3 D.LGS. 167/2011
Apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale
Ha la finalità di conseguire una qualifica professionale o un
diploma professionale alternando lavoro e studio. La
durata, che è determinata in considerazione della qualifica
o del diploma da conseguire, non può essere superiore a
tre anni o quattro nel caso di diploma quadriennale
regionale. Possono essere assunti con questa tipologia di
apprendistati i giovani dai 15 anni fino al compimento dei
25 anni, senza una qualifica o un diploma professionale.
Fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, in
considerazione della componente formativa del contratto
di apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione
che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate
nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del
relativo monte ore complessivo. (DL n. 34/2014)
ART. 4 D.LGS. 167/2011
Apprendistato professionalizzante o di
mestiere
È un contratto di lavoro per il
conseguimento
di
una
qualifica
professionale ai fini contrattuali attraverso
una
formazione
trasversale
e
professionalizzante. La durata del contratto
non può essere inferiore ai 6 mesi e
superiore a tre anni o cinque per
l’artigianato.
Possono essere assunti con questa tipologia
di apprendistati i giovani tra i 18 e i 29 anni
compiuti (nel caso di possesso di qualifica
professionale l’età minima scende a 17
anni), in tutti i settori di attività, privati o
pubblici.
ART. 5 D.LGS. 167/2011
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
È un contratto di lavoro che consente di conseguire
diversi livelli di titoli di studio: diploma di scuola
secondari superiore, diploma professionale di
tecnico superiore, diploma di laurea, master e
dottorato di ricerca nonché per il praticantato per
l’accesso alle professioni ordinistiche. Possono
essere assunti con questa tipologia di apprendistati i
giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti (nel caso di
possesso di qualifica professionale l’età minima
scende a 17 anni), in tutti i settori di attività, privati o
pubblici. La regolamentazione e la durata del periodo
di apprendistato è rimessa alle Regioni, per i soli
profili che attengono alla formazione, in accordo con
le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, le università, gli
istituti tecnici e professionali e altre istituzioni
formative o di ricerca comprese quelle in possesso di
riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o
regionale e aventi come oggetto la
promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro,
della formazione, della innovazione e del
trasferimento tecnologico.
Il TU introduce anche la novità assoluta di rendere stipulabile il contratto di apprendistato (per ciascuna delle tre tipologie) in tutti i settori di attività con lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità, a prescindere dall’età anagrafica del soggetto assunto. 4
4
Per l'assunzione di apprendisti in mobilità le imprese possono beneficiare di un regime contributivo agevolato, pari al 10% del salario per 18 mesi di contratto e in aggiunta ricevono un incentivo pari al 50%
dell'indennità di mobilità, se percepita dal lavoratore, per un periodo di 12 mesi (24 se il lavoratore ha più di 50 anni). Per questa tipologia di assunzioni in apprendistato le imprese mantengono il beneficio
contributivo per il periodo di formazione e non anche dopo l’avvenuta qualificazione dell’apprendista.
Limiti numerici all’assunzione
Il numero di apprendisti che un’azienda può assumere dipende dal numero di lavoratori dipendenti
presenti e dalla tipologia di impresa.
Per le imprese non artigiane valgono i seguenti limiti:
- da zero a 2 lavoratori qualificati, potranno essere assunti fino a 3 apprendisti;
- da 3 a 9 lavoratori, si potrà assumere un numero di apprendisti pari a quello dei dipendenti
qualificati e specializzati in forza all'impresa;
- da 10 lavoratori in su l’azienda che assume apprendisti, anche per il tramite di un’agenzia di
somministrazione di lavoro, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze
specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; Per questa tipologia
inoltre l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata all’avere mantenuto in servizio nell’arco
dei 36 mesi precedenti la nuova assunzione almeno il 30% degli apprendisti assunti (dal 18 luglio
2015 la percentuale sarà elevata al 50%).
Per le imprese artigiane rimangono in vigore i limiti fissati dalla legge quadro sull’artigianato
(L.443/1985):
- da 9 a 13 apprendisti le imprese che non lavorano in serie;
- da 5 a 8 apprendisti le imprese che lavorano in serie;
- da 16 a 24 apprendisti le imprese lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su
misura;
- da 5 a 9 apprendisti le imprese di costruzioni edili.
All’art. 2 del d.lgs 167/2003 (Testo Unico) si specifica inoltre che:
 com. 3-bis. L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di
lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova
assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli
previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno
cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo
indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi
precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo
stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati
per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l’assunzione di un ulteriore
apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata
conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al
presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle
previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto.
 com. 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano nei confronti dei datori di lavoro
che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unita.
Specificità Apprendistato professionalizzante o di mestiere (art. 4 d.lgs. 167/2011)
Delle tre tipologie, l’apprendistato professionalizzante o di mestiere, il cui esito formativo è il
conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali, è certamente il più diffuso.
Dal 26 aprile 2012 le imprese che hanno attivato o devono attivare un contratto di apprendistato
devono attenersi a quanto previsto dal Testo Unico (D.Lgs. 167/2011) e dalle disposizioni del
Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, o contratto di rinnovo, cui il datore di lavoro ha scelto
di aderire.
A livello operativo, per attivare un rapporto di apprendistato professionalizzante per prima cosa è
necessario individuare il contratto collettivo applicabile alla propria attività lavorativa.
Una volta individuato il CCNL di riferimento, l'assunzione di un apprendista segue le regole di base di
un rapporto di lavoro subordinato: il datore di lavoro deve inviare la comunicazione obbligatoria al
Centro per l’impiego tramite il portale informativo SINTESI, stipulare il contratto di lavoro5 e il patto
di prova in forma scritta, nonché il piano formativo (Pfi) in forma sintetica.
Il piano formativo individuale, che dovrà essere definito entro 30 giorni dalla data di stipula del
contratto, è il documento programmatorio nel quale sono indicate le competenze tecnico
professionali che l’apprendista dovrà acquisire ai fini di una completa produttività lavorativa; le
competenze sono tratte da quanto disposto dal CCNL aziendale in riferimento al profilo formativo
cui è ricondotta la qualifica dell’apprendista e tenendo anche conto delle competenze già possedute
dal neoassunto grazie ad esperienze ed eventuali altri percorsi formativi precedenti.
Alcuni contratti collettivi contengono moduli per la predisposizione del Pfi o, in alternativa, eccone
un esempio utilizzabile pubblicato da Regione Lombardia sul sito Istruzione Formazione Lavoro.
La comunicazione obbligatoria inviata al momento dell’assunzione deve contenere anche
l’indicazione del tutore o referente aziendale.
Responsabilità specifiche di questa figura sono di seguire adeguatamente gli apprendisti, affiancarli
durante il periodo di apprendistato, supportarli nell’acquisizione delle competenze necessarie
all’esercizio delle attività lavorative o comunque, in base alle norme stabilite dalla contrattazione
collettiva, farsi carico della supervisione della formazione eventualmente erogata da altro personale
interno (o delegato esternamente), così da assicurare la congruenza fra l’attività svolta in azienda
rispetto agli obiettivi identificati nel Pfi.
L'impresa che non rispetta di fatto il piano individuale di formazione dell’apprendista è soggetta ad
una sanzione la cui gravità varia in base alla diversa elusione degli obblighi formativi ed al soggetto a
cui si può attribuire la responsabilità. Se invece il piano di formazione è attuato correttamente, ma
viene rilevato come non congruo a seguito di visite ispettive del Ministero del Lavoro, il datore di
lavoro è tenuto ad adeguarlo in un tempo definito da un provvedimento di disposizione (art. 2 d.lgs
167/2003).
Il contratto di Apprendistato prevede ulteriori responsabilità e impegni da assolvere sia da parte del
datore di lavoro che dall’apprendista. Il datore di lavoro deve garantire che l’apprendista riceva un
insegnamento adeguato volto all’acquisizione di conoscenze tecniche idonee per la propria qualifica
e il neo-assunto deve ovviamente a sua volta rispettare gli obblighi formativi partecipando con
costanza e impegno alle formazione a tal fine attivata.
In caso di inadempimento nella erogazione della formazione, di cui sia responsabile esclusivamente il
datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative, lo stesso datore di
lavoro sarà tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con
riferimento al livello di inquadramento contrattuale che sarebbe stato raggiunto dall'apprendista. A
questa somma va aggiunta una maggiorazione pari al 100% . In aggiunta alla sanzione il rapporto si
converte in un ordinario contratto di lavoro subordinato, secondo quanto previsto dai principi
generali civilistici (art.1428 Codice Civile).
5
Nel caso in cui sia omessa, oltre la forma scritta del contratto, anche la comunicazione al Centro per l’impiego, il rapporto in
questione potrà considerarsi “in nero” (vd. Circolare del MPLS n. 38/2010), con la conseguente impossibilità di regolarizzazione del
rapporto con contratto di apprendistato.
LA FORMAZIONE
In merito alla formazione obbligatoria destinata agli apprendisti, il Testo Unico rimanda ad interventi
specifici da parte della contrattazione collettiva rimettendo alle parti sociali lo stabilire la durata e le
modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e
specialistiche, i profili professionali nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua
componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure
professionali dell'artigianato.
La formazione tecnico professionale è finalizzata all’accrescimento, integrazione, conseguimento e
consolidamento di competenze che l’apprendista acquisisce primariamente attraverso l’attività
lavorativa.
La specifica delle competenze sulle quali è incentrata la formazione varia in base a quanto indicato
dal datore di lavoro all’interno del Piano formativo individuale dell’apprendista.
Prima della sua attuazione, si invita a considerare l’opportunità di verificare e condividere il Piano
formativo individuale anche con l’Apprendista, affinché questi comprenda adeguatamente cosa ci si
aspetta da lei/lui e colga appieno l’utilità del percorso formativo che andrà ad intraprendere.
La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, è
integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica finalizzata
alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a 120
ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto
dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.
A questo riguardo la Conferenza Stato-Regioni, il 20/02/2014, ha stabilito le seguenti linee guida:
L’offerta formativa pubblica relativa a tale formazione, finanziata nei limiti delle risorse disponibili, è
da intendersi obbligatoria nella misura in cui sia realmente disponibile per l’impresa e l’apprendista.
In assenza di offerta formativa pubblica disponibile, si rinvia a quanto previsto dalla disciplina
contrattuale.
L’offerta formativa si intende disponibile nel caso in cui sia approvata e finanziata dalla Pubblica
Amministrazione competente e sia consentita all’impresa l’iscrizione all’offerta medesima, affinché
le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione dell’apprendista.
La Regione, a mezzo dei sistemi informativi, provvede a comunicare al datore di lavoro, entro
quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di
svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle
attività previste per ogni provincia.
Al fine di facilitare le aziende nell’adempimento degli obblighi formativi e congruentemente alla
previsione di cui sopra, la Provincia di Bergamo ha provveduto alla pubblicazione sul sito
www.provincia.bergamo.it del Calendario attività formative, così da consentire un rapido ed
effettivo reperimento dell’offerta presente sul territorio.
L’erogazione della formazione pubblica finanziata è affidata ad organismi accreditati per la
formazione, che possono attuarla internamente o esternamente all’azienda anche tramite gli Enti
Bilaterali.
Laddove non intendano avvalersi dell’offerta formativa pubblica finanziata, le imprese possono
provvedere ad erogare direttamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di
base e trasversali nel rispetto dei contenuti definiti dalla presente disciplina e a condizione di
disporre dei seguenti requisiti minimi:
- luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e
servizi;
- risorse umane con adeguate capacità e competenze, comprovate dal possesso di titolo di studio
di livello almeno pari a quello dell’apprendista oppure da esperienza lavorativa almeno biennale
in attività connessa ai contenuti dei moduli formativi erogati, anche avvalendosi di enti o
professionisti.
Durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono determinati, per l’intero periodo di
apprendistato, in base al titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione :
 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola
licenza di scuola secondaria di I grado (cd. licenza media);
 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di
qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.
Rimane la facoltà per l’impresa di prevedere, a proprio carico, ulteriore formazione dedicata
all’acquisizione di competenze di base e trasversali, laddove funzionale alla qualificazione
contrattuale da conseguire.
Fermi restanti gli standard orari sopra stabiliti, la durata della formazione può essere ridotta in caso
di:
- eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato;
- crediti formativi acquisiti mediante partecipazione, in precedenti rapporti di apprendistato, ad
uno o più moduli formativi; la riduzione oraria della durata della formazione corrisponde alla
durata dei moduli già frequentati.
Contenuti formativi trasversali
Gli standard minimi regionali per la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base
e trasversali in apprendistato professionalizzante si articolano negli elementi sotto riportati.
In merito alla formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali la Delibera 20
febbraio 2014 n° 32/ Conferenza Stato-Regioni, ha stabilito che questa debba avere come oggetto
una selezione di moduli formativi dedicati a :
1. contenuti delle sezioni “Competenze di base” e “Competenze trasversali” del Quadro Regionale
degli Standard Formativi (QRSP) con particolare riferimento ai temi afferenti a:
-
sicurezza nell’ambiente di lavoro;
organizzazione ed alla qualità aziendale;
relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo;
diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;
competenze digitali;
competenze sociali e civiche;
2. Spirito di iniziativa e imprenditorialità;
3. Elementi di base della professione/mestiere.
In sede di definizione del percorso formativo dell’apprendista relativamente alle competenze di base
e trasversali, i contenuti sopraindicati devono essere declinati in considerazione del profilo formativo
contrattuale, del livello di scolarità dell’apprendista e delle competenze di base e trasversali
acquisite nei percorsi di istruzione e formazione professionale certificate ai sensi della vigente
normativa regionale.
Effettuando un’analisi dei contenuti formativi stabiliti è possibile rilevare una corrispondenza
sostanziale con quelli definiti dall’allora D.M. n. 179/1999, con aggiunte relative più recenti in
materia di competenze chiave per l’apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione
2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (imparare ad imparare,
comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e
competenze di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, competenze sociali e civiche,
spirito di iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale).
Gli standard minimi regionali per la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base
e trasversali in apprendistato professionalizzante si articolano negli elementi sopra riportati e il cui
apprendimento deve essere accertato attraverso la previsione di modalità di verifica.
Detta formazione può altresì essere erogata presso un organismo accreditato per la formazione o, in
alternativa, anche presso il luogo di lavoro (stanti i requisiti minimi, di cui sopra, stabiliti dalla
Delibera 20 febbraio 2014 n° 32/ Conferenza Stato-Regioni).
L’APPRENDISTATO ex art. 4 d.lgs 167/2011 IN PROVINCIA DI BERGAMO
Conformemente a quanto stabilito da Regione Lombardia, nella provincia di Bergamo la formazione
e l’attivazione di servizi dedicati agli apprendisti assunti ex art. 4 d.lgs 167/2011 è partita con la
pubblicazione del “Catalogo dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato Anno formativo
2012-2013”.
A seguito approvazione ammissione e avvio progetti a Catalogo presentati dagli Enti accreditati, nel
periodo compreso fra giugno 2012 e dicembre 2014 la Provincia - nell’esercizio delle proprie funzioni
di programmazione, coordinamento, regia e autorità di bando - ha proceduto alla validazione dei PIP
(Piani d’Intervento Personalizzati) rivolti agli apprendisti ex art. 4 d.lgs 167/2011 presentati dagli
Operatori.
Due le tipologie di servizi resi disponibili dalla Provincia di Bergamo agli apprendisti assunti secondo
le previsioni del nuovo Testo Unico:
1. offerta formativa pubblica finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali
2. affiancamento consulenziale di 10 ore al tutor/formatore aziendale nella Formazione su
competenze tecnico-professionali apprendisti
Considerate le buone pratiche e i positivi esiti conseguiti, a seguito sperimentazione già attuata con
gli apprendisti in forza assunti ex art. 49 d.lgs 276/2003 all’interno dei precedenti Cataloghi
Apprendistato, la 2^ tipologia di servizio è stata resa disponibile, a partire dal giugno 2014, anche
alle Aziende/apprendisti ex art. 4 d.lgs 167/2011.
Questo grazie alla messa in opera di una micro-sperimentazione attivata, unica esperienza in Italia,
dalla Provincia di Bergamo per supportare le piccole imprese nel delicato passaggio introdotto dal
Testo Unico apprendistato d.lgs 167/2011, il quale prevede che la formazione professionalizzante sia
svolta al proprio interno e sotto la loro esclusiva responsabilità.
Conformemente a quanto stabilito da Regione Lombardia con DDS n. 8596 del 18/09/2014, il
termine di scadenza dell’erogazione dei servizi inerenti sia il “Catalogo dell’offerta dei servizi
integrati per l’apprendistato Anno formativo 2012-2013”, sia l’ “Azione di sistema affiancamento
aziende/apprendisti ex art. 4 d.lgs 167/2011” è stato prorogato al 31 marzo 2015.
La prenotazione delle doti-apprendistato sarà comunque consentita entro e non oltre l’avvenuta
pubblicazione del nuovo “Catalogo provinciale dell’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato.
2015 - 2016” da costituirsi a seguito emanazione nuove Linee di indirizzo da parte di Regione
Lombardia.
Il totale delle risorse assegnate da Regione Lombardia e destinate dalla Provincia di Bergamo
all’erogazione di servizi rivolti agli apprendisti, assunti ai sensi dell’articolo 16 della legge 196/97 (in
DDIF extraobbligo formativo), dell’art. 49 del d.lgs. 276/03 e di quelli ex art. 4 d.lgs 167/2011 risulta
pari a € 5.041.818,16
A seguito di monitoraggio effettuato in data 2 dicembre 2014, sul totale assegnato sono stati
destinati agli apprendisti assunti dal 26 aprile 2012 ai sensi dell’art. 4 d.lgs 167/2011 Testo Unico
Apprendistato risorse pari a ca. € 2.100.000,00 . L’assegnazione di tali risorse ha permesso:
- il coinvolgimento di 3.941 apprendisti ex art. 4 d.lgs 167/2011
- la validazione di 5.394 pip per l’attivazione ed erogazione di formazione finalizzata alla
acquisizione di competenze di base e trasversali
- la validazione di 122 pip per l’attivazione ed erogazione dell’affiancamento consulenziale di 10
ore al tutor/formatore aziendale nella Formazione su competenze tecnico-professionali
apprendisti ex art. 4 d.lgs 167/2011.
Ad ulteriore supporto delle aziende che hanno assunto apprendisti secondo il nuovo Testo Unico, è
stato attivato con felici esiti un progetto “Azione di sistema certificazione delle competenze in
apprendistato”, avente l’obiettivo di definire un modello unico/comune di certificazione delle
competenze acquisite dagli apprendisti assunti dalle aziende del territorio.
Il progetto ha visto il coinvolgimento di molteplici Enti di formazione del territorio che
successivamente ad una prima fase in plenaria sono stati scomposti in 4 sottogruppi di lavoro
tenendo conto della peculiarità ed esperienza delle singole istituzioni formative.
Il Settore tramite l’attivazione e gestione di riunioni di coordinamento ha supportato in itinere i
partecipanti al tavolo definendo:
- la ricognizione della normativa di riferimento in ambito di certificazione delle
competenze;
- l’omogeneizzazione dei linguaggi;
- l’identificazione di alcuni profili formativi apprendistato di specifici settori sui quali hanno
successivamente lavorato i gruppi;
- la riconduzione alle analoghe figure professionali del QRSP (Quadro regionale degli
standard professionali) delle competenze (come declinate a livello di CCNL) dei profili
formativi apprendistato evidenziati all’interno dei sotto gruppi di lavoro con particolare
riferimento all’EQF (European Qualification Framework);
- la presentazione degli esiti dei lavori alle Parti Sociali (associazione dei datori di lavoro e
dei rappresentanti dei lavoratori).
In linea con la calendarizzazione dei lavori, alla fine del mese di maggio 2014 il progetto si è concluso
con la stesura di un Protocollo d’Intesa per la condivisione ed il riconoscimento formali degli esiti del
tavolo di lavoro da parte delle Parti Sociali che hanno provveduto al recepimento.
FONTI NORMATIVE E LINK UTILI
- d.lgs 167/2011 Testo Unico apprendistato (con le modifiche apportate Legge 28 giugno 2012 n. 92 Riforma del Mercato del Lavoro e Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34 - Disposizioni urgenti per
favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;
- contratti collettivi e accordi interconfederali per la disciplina generale attuativa;
- delibera n. 2258 dell’1 agosto 2014 Regione Lombardia: recepimento Delibera 20 febbraio 2014 n°
32/csr della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano che ha adottato le «Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato
professionalizzante (art.4 DLgs 167/2011)».
http://www.nuovoapprendistato.gov.it/
http://www.lavoro.gov.it/
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/
http://www.provincia.bergamo.it
http://www.dottrinalavoro.it
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