ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI
MONZA E DELLA BRIANZA
Emissioni in atmosfera
30 settembre 2011
Ing. Irma Cavallotti
ICA – Società di Ingegneria Chimica per l’Ambiente s.r.l.
[email protected]
www.studioica.it
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Emissioni in atmosfera
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Il terzo correttivo al D.lgs.152/2006 parte V (D.Lgs. 128/2010): le principali
novità introdotte.
Il campo di applicazione, definizione di stabilimento, attività non soggette,
impianti ed attività in deroga, definizione di modifica sostanziale e non,
comunicazioni, coordinamento con gli impianti soggetti ad AIA.
La parte V del D.Lgs. 152/06: aspetti applicativi e tecnici
Definizioni: emissione convogliata, tecnicamente convogliabile, diffusa.
Il regime autorizzativo per gli stabilimenti che producono emissioni in
atmosfera, gestione delle modifiche, valori limiti in emissione e prescrizioni.
Impianti di abbattimento: migliori tecniche disponibili con riferimento alla
normativa della Regione Lombardia, condizioni gestionali, controllo delle
modalità di funzionamento, manutenzioni.
Misurazioni e monitoraggio: valutazione della conformità dei valori misurati ai
valori limite di emissione, misurazioni in continuo degli inquinanti.
2
Inquinamento atmosferico
• ogni modificazione della normale composizione o stato
fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella
stessa di uno o più sostanze in quantità e con
caratteristiche tali da alterare le normali condizioni
ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo
ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute
dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli
altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse
biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e
privati.
3
Direttiva CEE/CEEA/CE n° 62 del 27/09/1996
96/62/CE: Direttiva del Consiglio del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e di
gestione della qualità dell'aria ambiente
Obiettivo generale della direttiva è definire i principi di base di una strategia
comune volta a:
- definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente nella Comunità
europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana
e sull'ambiente nel suo complesso;
- valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri in base a metodi e
criteri comuni;
- disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente e far sì che
siano rese pubbliche, tra l'altro mediante soglie d'allarme;
- mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli
altri casi.
PRQA: zona critica, di risanamento e di mantenimento
4
Valori limite di qualità dell'aria
• limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e limiti
massimi di esposizione relativi ad inquinanti nell'ambiente
esterno
Valori guida di qualità dell'aria
• limiti delle concentrazioni e limiti di esposizione relativi ad
inquinamenti nell'ambiente esterno destinati:
– a) alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e
protezione dell'ambiente;
– b) a costituire parametri di riferimento per l'istituzione di
zone specifiche di protezione ambientale per le quali è
necessaria una particolare tutela della qualità dell'aria.
5
Gli inquinanti primari
• I principali inquinanti primari direttamente
immessi in atmosfera a causa di attività
antropiche o fenomeni naturali sono:
–
–
–
–
–
–
il monossido di carbonio (CO),
l’anidride carbonica (CO2)
il monossido di azoto (NO),
gli ossidi di zolfo (SO2),
i composti organici volatili (COVNM),
il particolato (Polveri Totali Sospese).
6
Gli inquinanti secondari
• I principali inquinanti secondari si formano
per reazioni chimiche o fisiche degli
inquinanti primari:
–
–
–
–
–
–
triossido di zolfo (SO3),
acido solforico (H2SO4)
biossido di azoto (NO2),
acido nitrico (HNO3),
ozono (O3),
aldeidi, chetoni, acidi vari.
7
Tabella di valutazione della qualità dell'aria
(D.Lgs. Governo n. 155 del 13/08/2010)
8
Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il
mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.
Valori obiettivo per l'arsenico, il cadmio, il nichel e il benzo(a)pirene
Inquinante
Valore obiettivo
Arsenico
6 ng/m3
Cadmio
5 ng/m3
Nichel
20 ng/m3
Benzo(a)pirene
1 ng/m3
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La legislazione applicabile:
Decreto Legislativo 152/2006 s.m.i.
PARTE V
Emissioni in atmosfera
Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in
atmosfera con modifiche introdotte dal D.Lgs. Governo n° 128 del
29/06/2010
TITOLO I
Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività
(artt. 267 – 281)
TITOLO II
Impianti termici civili (artt. 282 – 290)
TITOLO III
Combustibili (art. 291 – 298) 10 ALLEGATI
10
Protocollo di Kyoto
• Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi derivanti
dal protocollo di Kyoto e di favorire la riduzione delle emissioni
in atmosfera il decreto intende attuare azioni per promuovere
l’impiego
dell’energia
elettrica
da
fonti
rinnovabili
determinando il dispacciamento prioritario.
• In particolare:
– Certificati verdi (art. 20 comma 5 D.Lgs. 387/03) 12 anni.
D. Lgs. 216/2006: Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di
scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai
meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.
Decisione 2007/589/CE: linee guida al monitoraggio.
Deliberazione 14/2009
11
NORME ABROGATE E SOSTITUITE
TITOLO I
– DPR 203/88; – D.M. 8/05/1989;
– D.P.C.M. 21/07/1989;
– D.M. 12/07/1990;
– D.P.R. 25/07/1991;
– D.M. 44/2004.
TITOLO II
– L. 615/1966;
– D.P.R. 1391/1970.
TITOLO III
– D.P.C.M. 395/2001;
– D.P.C.M. 8/03/2002.
12
Campo di applicazione – TITOLO I
Art. 267 (campo di applicazione)
Ai fini della prevenzione e della
limitazione dell’inquinamento atmosferico,
il titolo I si applica agli impianti, inclusi gli
impianti termici civili non disciplinati dal
titolo II, e alle attività che producono
emissioni in atmosfera; vengono stabiliti
“i valori di emissione, le prescrizioni, i
metodi di campionamento e di analisi
delle emissioni ed i criteri per la
valutazione della conformità dei valori
misurati ai valori limite.
Art. 1 DPR 203/88
a) tutti gli impianti che possono dar
luogo ad emissione nell'atmosfera;
b) le caratteristiche merceologiche dei
combustibili ed il loro impiego;
c) i valori limite ed i valori guida per gli
inquinanti
dell'aria
nell'ambiente
esterno ed i relativi metodi di
campionamento, analisi e valutazione;
d) i limiti delle emissioni inquinanti ed i
relativi metodi di campionamento,
analisi e valutazione.
Il decreto del Presidente della Repubblica
n. 203 si applica agli impianti
industriali di produzione di beni o
servizi, gli impianti di imprese
artigiane, nonché agli impianti di
pubblica utilità, che diano luogo ad
emissioni inquinanti convogliate o
tecnicamente convogliabili.
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Definizione di emissione
D.Lvo 152/06
DPR 203/88
qualsiasi sostanza solida,
liquida o gassosa introdotta
nell'atmosfera che possa
causare inquinamento
atmosferico;
qualsiasi sostanza solida,
liquida o gassosa introdotta
nell'atmosfera, proveniente
da un impianto, che possa
produrre inquinamento
atmosferico.
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Impianti di trattamento termico dei rifiuti
NOVITA’
• «Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti
di trattamento termico dei rifiuti i valori limite di emissione e altre
prescrizioni sono stabiliti nell'autorizzazione di cui all'articolo 208. I valori
limite e le prescrizioni sono stabiliti, per gli impianti di incenerimento e
coincenerimento, sulla base del decreto legislativo 11 maggio 2005, n.
133, e dei piani regionali di qualita' dell'aria e, per gli altri impianti di
trattamento termico dei rifiuti, sulla base degli articoli 270 e 271 del
presente titolo. Resta ferma l'applicazione del presente titolo per gli altri
impianti e le altre attivita' presenti nello stesso stabilimento, nonche' nei
casi previsti dall'articolo 214, comma 8.» ;
15
Impianti soggetti ad AIA
NOVITA’
• «3. Resta fermo, per gli impianti sottoposti ad
autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dal
Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto;
per tali impianti l'autorizzazione integrata ambientale
sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal
presente titolo ai fini sia della costruzione che
dell'esercizio.»;
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Definizioni
•
•
•
•
•
Emissione convogliata: emissione di un effluente gassoso effettuata
attraverso uno o più appositi punti;
Emissione diffusa: emissione diversa da quella convogliata (nel caso di COV
anche i solventi contenuti nei prodotti).
Emissione tecnicamente convogliabile: emissione diffusa che deve essere
convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di
situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela.
Emissioni totali: la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni
convogliate. (vedi COV)
Effluente gassoso: lo scarico gassoso, contenente emissioni solide, liquide o
gassose; la relativa portata volumetrica è espressa in metri cubi all’ora
riportate in condizioni normali (Nm3/ora), previa detrazione del tenore di
vapore acqueo, se non diversamente stabilito dalla parte quinta del
presente decreto.
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Definizione di impianto - D.Lvo 152/06
NOVITA’
Sostituito con Definizione di stabilimento - D.Lgs. 128/10
• stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si
configura come un complessivo ciclo produttivo,
sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in
cui sono presenti uno o piu' impianti o sono effettuate
una o piu' attivita' che producono emissioni attraverso,
per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali,
deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento
anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una
o piu' attivita‘.
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UlterioriD.Lvo 152/06 definizione di impianto
sostituito da definizione di stabilimento (D.Lgs. 128/10)
• «i) stabilimento anteriore al 1988: uno stabilimento che, alla data del
1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue parti o
autorizzato ai sensi della normativa previgente, e che e' stato
autorizzato ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;»
• «i-bis) stabilimento anteriore al 2006: uno stabilimento che e' stato
autorizzato ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11 o dell'articolo 15,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, purche' in funzione o messo in funzione entro il
29 aprile 2008;
• i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento che non ricade nelle
definizioni di cui alle lettere
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Definizione di impianto - D.Lvo 152/06
• Impianto: il macchinario o il sistema o l’insieme di
macchinari o di sistemi costituiti da una struttura
fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto
destinato ad una specifica attività; la specifica
attività a cui è destinato l’impianto può costituire la
fase di un ciclo produttivo più ampio.
Modificato con (D.Lgs. 128/10)
«l) impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme di
dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in
modo autonomo una specifica attivita', anche
nell'ambito di un ciclo piu' ampio.
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Definizioni
• gestore: la persona fisica o giuridica che ha un potere
decisionale circa l’installazione o l’esercizio dell’impianto o,
nei casi previsti dall’articolo 269, commi 10, 11 e 12 (attività
occasionali), e dall’articolo 275 (emissioni di COV), la persona
fisica o giuridica che ha un potere decisionale circa l’esercizio
dell’attività;
Modificato dal D.Lgs. 128/10 :
• gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale
circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che e'
responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni
disciplinate nel presente decreto;
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Definizioni
• valore limite di emissione: il fattore di emissione, la concentrazione, la
percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che
non devono essere superati;
Modificato dal D.Lgs. 128/10 :
• valore limite di emissione: il fattore di emissione, la concentrazione, la
percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che
non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come
concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento
dell'impianto nelle condizioni di esercizio piu' gravose e, salvo
diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si
intendono stabiliti come media oraria.
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Art. 269
autorizzazione alle emissioni in atmosfera
In particolare il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo (ex
art. 6 del DPR 203/88) o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro
(ex art. 15 b del DPR 203/88) presenta all’autorità competente una
domanda di autorizzazione, accompagnata dal a) progetto dello
stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attivita', le tecniche
adottate per limitare le emissioni e la quantita' e la qualita' di tali emissioni,
le modalita' di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in
modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che
caratterizzano l'esercizio e la quantita', il tipo e le caratteristiche
merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonche', per gli
impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i
parametri di impianto che lo caratterizzano;
b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in
cui si inseriscono gli impianti e le attivita' ed indica il periodo previsto
intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.
23
Art. 269
autorizzazione alle emissioni in atmosfera
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e
3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272,
commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono
emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi
della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione
e' rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli
impianti e le singole attivita' presenti nello stabilimento
non sono oggetto di distinte autorizzazioni.
NOVITA’
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Iter autorizzativo D.Lgs. 152/06
Presentazione domanda di autorizzazione
all’A.C.
Entro 30 giorni A.C. indice la conferenza dei servizi (comune e interessi coinvolti in altri proc
edimenti). Se A.C. chiede modifiche, risposta entro 30 giorni. Se A.C. non si pronuncia entro
120 giorni, il gestore può richiedere entro i successivi 60 giorni al Ministero di provvedere.
Il Ministero sentito il comune si esprime entro i successivi 90 giorni.
Ad IMPIANTO AUTORIZZATO
La Ditta deve comunicare la messa in
esercizio degli impianti e trasmettere
i dati relativi alle emissioni
L’A.C. accerta il rispetto dei valori
limite di emissione entro 6 mesi
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Rinnovo e aggiornamento
• Per il rinnovo e per l'aggiornamento dell'autorizzazione l'autorita'
competente, previa informazione al comune interessato il quale puo'
esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia un autonomo
procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In sede di
conferenza di servizi o di autonomo procedimento, eventuali integrazioni
della domanda devono essere trasmesse all'autorita' competente entro
trenta giorni dalla relativa richiesta, se l'autorità competente non si
pronuncia in un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione
della domanda di autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla
ricezione della domanda stessa, in caso di richiesta di integrazioni tali
termini sono sospesi fino alla ricezione delle stesse e, comunque, per un
periodo non superiore a trenta giorni, il gestore può, entro i successivi
sessanta giorni, richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio di provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorità
competente.
26
Contenuto dell’autorizzazione
L’autorizzazione stabilisce ai sensi degli art. 270 e 271:
A. Per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di
captazione e convogliamento;
B. Per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i
valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di
analisi, i criteri di valutazione della conformità dei valori misurati i valori
limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei
punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni
tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale
condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni
siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e
dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si
applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli.
C. Per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il
convogliamento.
27
Contenuto dell’autorizzazione
•
L'autorizzazione può stabilire, per ciascun inquinante, valori limite di
emissione espressi come flussi di massa annuali riferiti al complesso delle
emissioni, eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e delle attività
di uno stabilimento. Per gli impianti di cui all'allegato XII alla parte seconda
del presente decreto, in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile
individuare valori limite di emissione espressi come concentrazione,
l'autorizzazione integrata ambientale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo
275, comma 2, non puo' stabilire esclusivamente valori espressi come flusso
di massa fattore di emissione o percentuale.
•
L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in
esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa in esercizio deve essere
comunicata all'autorita' competente con un anticipo di almeno quindici
giorni. L'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere comunicati
all'autorita' competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo
continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la
durata di tale periodo, nonche' il numero dei campionamenti da realizzare;
tale periodo deve avere una durata non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in
cui il progetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che l'impianto funzioni
esclusivamente per periodi di durata inferiore.
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Rinnovo
• L'autorita' competente per il controllo effettua il primo accertamento circa
il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime di
uno o piu' impianti o dall'avvio di una o piu' attivita' dello stabilimento
autorizzato;
• L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha una durata di
quindici anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un
anno prima della scadenza. L'autorita' competente puo' imporre il rinnovo
dell'autorizzazione prima della scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
prima dei termini previsti dall'articolo 281, comma 1, se una modifica delle
prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto dei valori limite di
qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa.
• Il rinnovo dell'autorizzazione comporta il decorso di un periodo di quindici
anni.
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TITOLO I
• Autorizzazione a termine (15 anni);
• Obbligo di comunicazione in caso di modifica non sostanziale;
• Necessità di chiedere nuova autorizzazione per impianti già autorizzati
secondo apposito calendario stabilito dall’A.C. ed entro i termini
stabiliti dal decreto;
• Convogliamento emissioni diffuse;
• Camino unico per ciascun impianto dotato di autonomia funzionale.
• Autorizzazione allo stabilimento
• Definizione di modifica
• Riesame
• Disposizioni transitorie
• Sanzioni
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Definizione di modifica (D.Lgs. 128/10)
• «m) modifica dello stabilimento: installazione di un impianto o avvio di
una attivita' presso uno stabilimento o modifica di un impianto o di una
attivita' presso uno stabilimento, la quale comporti una variazione di
quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui all'articolo
269, comma 2, o nell'autorizzazione di cui all'articolo 269, comma 3, o
nella domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo
272, o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti
dall'articolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione anche le
modifiche relative alle modalita' di esercizio o ai combustibili utilizzati;
• «m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una
variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di
convogliabilita' tecnica delle stesse; per le attivita' di cui all'articolo 275
valgono le definizioni di cui ai commi 21 e 22 del medesimo.
31
Modifica (art. 269 comma 8) modificato dal D.lgs. 128/10
•
Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne da'
comunicazione all'autorita' competente o, se la modifica e' sostanziale,
presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione. Se la
modifica per cui e' stata data comunicazione e' sostanziale, l'autorita'
competente ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai
sensi del presente articolo. Se la modifica e' sostanziale l'autorita' competente
aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata agli
impianti e alle attivita' interessati dalla modifica o, a seguito di eventuale
apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della
situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con
un'istruttoria estesa all'intero stabilimento Se la Modifica non è sostanziale,
l’autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l’autorizzazione
in atto. Se l’autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il
gestore può procedere all’esecuzione della modifica non sostanziale
comunicata, fatto salvo il potere dell’autorità competente di provvedere
successivamente. Per modifica sostanziale si intende quella che comporta un
aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni
di convogliabilità tecnica delle stesse.
32
Regione Lombardia
Circolare reg. n° 5 del 25/01/2007
Modifiche impiantistiche ex d.lgs. 152/06,
art. 269.
33
Es: modifica non sostanziale
• Sostituzione di macchinario / apparecchiatura / dispositivo
per effetto della quale si configuri un aumento della quantità
delle emissioni prodotte e/o una variazione del
convogliamento delle emissioni
a. Il valore (in kg/h) del flusso di massa calcolato pre
intervento (I) dovrà risultare > del valore (in kg/h) del flusso
di massa calcolato post intervento (II)
b. L’impianto di abbattimento eventualmente utilizzato dovrà
rispettare quanto previsto alla nota (III).
c. Il limite in concentrazione prescritto nell’autorizzazione in
essere dovrà essere rispettato.
N.B. Dovranno obbligatoriamente essere forniti tutti i referti
analitici.
34
Es: modifica non sostanziale
• Variazione qualitativa delle materie prime (VI)
– Passaggio da sostanza identificata con frase di rischio di
Gruppo a a sostanza identificata con frase di rischio di
Gruppo b. e/o di Gruppo c.
– Passaggio da sostanza identificata con frase di rischio di
Gruppo b. a sostanza identificata con frase di rischio di
Gruppo c.
– Passaggio a sostanza diversa identificata con frase di
rischio identica.
Gruppo a. R45 / R46 / R49 / R60 / R61;
Gruppo b. R40 / R68;
Gruppo c. Restanti frasi di rischio.
35
Art. 270
Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni
1. In sede di autorizzazione, l’autorità competente verifica se le emissioni
diffuse di un impianto o di un macchinario fisso dotato di autonomia
funzionale ciascun impianto e di ciascuna attivita' sono tecnicamente
convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base
delle pertinenti prescrizioni dell’Allegato I alla parte quinta del presente
decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento.
2. In presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che
richiedono una particolare tutela ambientale, l’autorità competente
dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni ai sensi del
comma 1 anche se la tecnica individuata non soddisfa il requisito della
disponibilità di cui all’Articolo 268, comma 1, lettera aa), numero 2).
3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sono
stabiliti i criteri da utilizzare per la verifica di cui ai commi 1 e 2.
36
Art. 270
(convogliamento delle emissioni)
4.
Se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con
caratteristiche chimico – fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo stabilimento
sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, l’autorità competente, tenendo conto
delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come unico impianto
disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione. L'autorita' competente deve, in
qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione
dei valori limite di emissione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 282, comma 2
5.
In caso di emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, ciascun impianto
o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale, anche individuato ai sensi del comma 4,
deve avere un solo punto di emissione, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 e 7. Salvo
quanto diversamente previsto da altre disposizioni del presente titolo, i valori limite di
emissione si applicano a ciascun punto di emissione.
6.
Ove non sia tecnicamente possibile, anche per ragioni di sicurezza, assicurare il rispetto del
comma 5, l'autorita' competente puo' consentire un impianto avente piu' punti di emissione.
In tal caso, i valori limite di emissione espressi come flusso di massa, fattore di emissione e
percentuale sono riferiti al complesso delle emissioni dell'impianto e quelli espressi come
concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli punti. L'autorizzazione puo'
prevedere che i valori limite di emissione si riferiscano alla media ponderata delle
emissioni di sostanze inquinanti uguali o appartenenti alla stessa classe ed aventi
caratteristiche chimiche omogenee, provenienti dai diversi punti di emissione
dell'impianto; in tal caso, il flusso di massa complessivo dell'impianto non puo'
essere superiore a quello che si avrebbe se i valori limite di emissione si
applicassero ai singoli punti di emissione.
37
Art. 270
(convogliamento delle emissioni)
7. Ove opportuno, l'autorita' competente, tenuto conto delle condizioni
tecniche ed economiche, puo' consentire il convogliamento delle
emissioni di piu' impianti in uno o piu' punti di emissione comuni,
purche' le emissioni di tutti gli impianti presentino caratteristiche
chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di emissione
comune si applica il piu' restrittivo dei valori limite di emissione espressi
come concentrazione previsti per i singoli impianti e, se del caso, si
prevede un tenore di ossigeno di riferimento coerente con i flussi inviati
a tale punto. L'autorizzazione stabilisce apposite prescrizioni volte a
limitare la diluizione delle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 4,
lettera b)
8. L'adeguamento alle disposizioni del comma 5 o, ove cio' non sia
tecnicamente possibile, alle disposizioni dei commi 6 e 7 e' realizzato
entro i tre anni successivi al primo rinnovo o all'ottenimento
dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281, commi 1, 2, 3 o 4, o
dell'articolo 272, comma 3, ovvero nel piu' breve termine stabilito
dall'autorizzazione.
38
Valori limite emissione e prescrizioni per gli impianti e le attivita'
Art. 271 – D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10
1. Il presente articolo disciplina i valori di emissione e le prescrizioni da applicare agli
impianti ed alle attivita' degli stabilimenti.
2. Con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, sono individuati, sulla
base delle migliori tecniche disponibili, i valori di emissione e le prescrizioni da
applicare alle emissioni convogliate e diffuse degli impianti ed alle emissioni diffuse
delle attivita' presso gli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi,
attraverso la modifica e l'integrazione degli allegati I e V alla parte quinta del
presente decreto.
3. La normativa delle regioni e delle province autonome in materia di valori limite e di
prescrizioni per le emissioni in atmosfera degli impianti e delle attivita' deve tenere
conto, ove esistenti, dei piani e programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente
normativa. Restano comunque in vigore le normative adottate dalle regioni o dalle
province autonome. Per tutti gli impianti e le attivita' previsti dall'articolo 272,
comma 1, la regione o la provincia autonoma, puo' stabilire, anche con legge o
provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, appositi valori
limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di
esercizio e i combustibili utilizzati. Con legge o provvedimento generale la regione o
la provincia autonoma puo' inoltre stabilire, ai fini della valutazione dell'entita' della
diluizione delle emissioni, portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti.
39
Valori limite emissione e prescrizioni
Art. 271 – D.Lgs. 152/06
1. L’Allegato I alla parte quinta del presente decreto stabilisce i valori limite di
emissione, con l’indicazione di un valore massimo e di un valore minimo, e le
prescrizioni per l’esercizio degli impianti anteriori al 1988 e di tutti gli impianti
cui all’articolo 269, comma 14, eccettuati quelli di cui alla lettera d). I valori
limite di emissione e le prescrizioni stabiliti nell’Allegato I si applicano agli
impianti nuovi e agli impianti anteriore al 2006 esclusivamente nei casi
espressamente previsti da tale Allegato. L’Allegato V alla parte quinta del
presente decreto stabilisce apposite prescrizioni per le emissioni di polveri
provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o
stoccaggio di materiali polverulenti e per le emissioni in forma di gas o vapore
derivanti da attività di lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze
organiche liquide.
Con apposito decreto si provvede ad integrare allegato I
Regione e provincia possono stabilire valori limite più restrittivi anche in
funzione di piani di qualità dell’aria
40
Art. 272 D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/10
(impianti e attività in deroga)
1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli
stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita'
elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente
decreto. Attività scarsamente rilevanti
2. Per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle
modalità di produzione, l’autorità competente può adottare apposite
autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria
di stabilimento. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della
domanda di adesione e puo' prevedere appositi modelli semplificati di
domanda, nei quali le quantita' e le qualita' delle emissioni sono
deducibili dalle quantita' di materie prime ed ausiliarie utilizzate
41
ALLEGATO IV – Impianti ed attività in deroga Parte I (art. 272 comma1).
Non ricadono gli impianti ed attività che utilizzano sostanze o preparati cancerogeni mutagnei o tossici
per la riproduzione (R45, R46, R49, R60, R61)
a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attivita' di verniciatura e trattamento superficiale
e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni)
inferiore a 500 kg/anno;
b) laboratori orafi in cui non e' effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui
viene svolta attivita' estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori
annessi a scuole.
c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
d) Lavorazioni tessili con specifiche condizioni
e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.
f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300
kg.
g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
h) Serre.
i) Stirerie.
j) Laboratori fotografici.
k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni
di verniciatura.
l) Autolavaggi.
m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti.
n) Macchine per eliografia.
o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento,
stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
42
ALLEGATO IV – Impianti ed attività in deroga Parte I (art. 272 comma1).
p) Impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi.
q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie.
r) Attivita' di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera,
ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.
s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro.
t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione
giornaliera massima non superiore a 350 kg.
u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima
non superiore a 350 kg.
v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg.
w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con
produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg.
y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti e' inferiore
a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato
in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una
struttura coperta per la stabulazione degli animali.
aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati.
bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di
potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte
quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in
emulsione, o a biodiesel.
43
ALLEGATO IV – Impianti ed attività in deroga Parte I (art. 272 comma1).
cc) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza
termica nominale inferiore a 0,3 MW.
dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.
ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione,
ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attivita' di
recupero e' soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente
decreto e tali procedure sono state espletate .
ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione,
alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica
nominale inferiore o uguale a 3 MW.
gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza
termica nominale inferiore a 3 MW.
hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica
nominale inferiore a 1 MW.
ii) Impianti di combustione connessi alle attivita' di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per
meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed
inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio.
jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di
prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la
riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevate, come
individuate dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto.
kk) Dispostivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello
stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento.
44
Art. 272 D.Lgs. 152/06 comma 2 come modificato dal D.Lgs. 128/10
(impianti e attività in deroga)
•
All'adozione di tali autorizzazioni generali l'autorità competente deve in ogni caso
procedere, entro due cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del
presente decreto per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le
attivita' di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. Al fine di
stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella
parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare
l'insieme degli impianti e delle attivita' che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna
categoria presente nell'elenco.
•
Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attivita' a cui l'autorizzazione
generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi
dell'articolo 269.
•
Almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione il gestore degli stabilimenti di cui al
comma 2, presenta all'autorita' competente o ad altra autorita' da questa delegata una
domanda di adesione all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti.
L'autorita' che riceve la domanda puo', con proprio provvedimento, negare l'adesione nel
caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti
previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, o
in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una
particolare tutela ambientale. Tale procedura si applica anche nel caso in cui il gestore
45
intenda effettuare una modifica dello stabilimento.
45
•
•
ALLEGATO IV – Impianti ed attività (art. 272 comma2).
1. Elenco degli impianti e delle attivita':
a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di
impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo
complessivo non superiore a 20 kg.
b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari)
giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
c) Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta
all'uso non superiore a 200 kg.
d) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo
complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo
giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di
prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
g) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti
all'uso non superiore a 50 kg/ g.
h) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.
i) Torrefazione di caffe' ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.
l) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non
superiore a 500 kg/h.
46
•
•
ALLEGATO IV – Impianti ed attività (art. 272 comma2).
m) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10
kg/g.
n) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
o) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti
chimici non superiore a 10 kg/ g.
p) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100
kg/g.
q) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di
materie prime non superiori a 200 kg/g.
r) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/ g.
s) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con
utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione
non superiore a 1000 kg/g.
u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore
a 1000 kg/g.
v) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.
z) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini
con produzione non superiore a 1000 kg/g.
aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantita' non superiore a 1500 kg/g.
47
•
ALLEGATO IV – Impianti ed attività (art. 272 comma2).
•
bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantita' non superiore a 100 kg/g.
cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/ g.
dd) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a
50 kg.
ee) Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
ff) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo
non superiore a 3000 kg.
gg) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a
4000 kg.
hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
ii) Trasformazioni lattiero-casearie produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.
ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 50 MW mm)
impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie
a ciclo chiuso.
nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti e' compreso
nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella.
oo) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa
delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno.
48
Captazione e convogliamento delle emissioni
Le disposizioni contenute nell’allegato IV del D.Lgs. 81/2008 (ex
D.P.R. 19/3/1956 n. 303) prevedono la cattura degli inquinanti
all’origine, cioè nel punto in cui si sprigionano. L’aspirazione
localizzata consiste nel catturare, tramite bocchette aspiranti (o
cappe), le sostanze inquinanti vicinissime al loro punto di
emissione, prima che si disperdano nell’ambiente.
Si definisce velocità di cattura ( e si indica con Vc) la velocità di
aspirazione dell’aria necessaria a vincere le correnti d’aria presenti
nell’ambiente, o indotte dalle lavorazione stessa, e sufficiente a
catturare gli inquinanti, convogliandoli nell’estrattore.
Gli ambienti inquinanti possono ipoteticamente disperdersi nell’aria
ambiente con una velocità iniziale che dipende dalla lavorazione e
che si annulla rapidamente a causa della resistenza dell’aria.
La velocità di cattura Vc dipende dalla lavorazione e dal tipo di
inquinante (quantità e tossicità).
49
50
Allegato I alla parte I
Valori di emissione e Prescrizioni
1.1. Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la
riproduzione e/o mutagene (Tabella A1)
Soglia di rilevanza
Valore di emissione
(espressa come flusso di massa)
(espresso come concentrazione)
Classe I
0,5 g/h
0,1 mg/Nm3
Classe II
5 g/h
1 mg/Nm3
Classe III
25 g/h
5 mg/Nm3
Inseriti in tab. A1 Cadmio e suoi composti e Indeno (1,2,3-cd) pirene
1) I nuovi limiti a partire dalla data indicata in autorizzazione ai sensi art. 281 comma 1 51
Allegato I alla parte I
Valori di emissione e Prescrizioni
1.2. Sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate
(Tabella A2)
Soglia di rilevanza
Valore di emissione
(espressa come flusso di massa)
(espresso come concentrazione)
Classe I
0,02 g/h
0,01 mg/Nm3
Classe II
0,5 g/h
0,5 mg/Nm3
52
Allegato I alla parte I
Valori di emissione e Prescrizioni
2. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto
forma di polvere (Tabella B)
Soglia di rilevanza
Valore di emissione
(espressa come flusso di massa)
(espresso come concentrazione)
Classe I
1 g/h
0,2 mg/Nm3
Classe II
5 g/h
1 mg/Nm3
Classe III
25 g/h
5 mg/Nm3
Inseriti in tab. B classe II Nichel e suoi composti (Ni) in forma di polvere
53
Allegato I alla parte I
Valori di emissione e Prescrizioni
3. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto
forma di gas o vapore (Tabella C)
Soglia di rilevanza
Valore di emissione
(espressa come flusso di massa)
(espresso come concentrazione)
Classe I
10 g/h
1 mg/Nm3
Classe II
50 g/h
5 mg/Nm3
Classe III
300 g/h
30 mg/Nm3
Classe IV
2000 g/h
250 mg/Nm3
Classe V
5000 g/h
500 mg/Nm3
54
Allegato I alla parte I
Valori di emissione e Prescrizioni
4. Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri
(Tabella D)
Soglia di rilevanza
Valore di emissione
(espressa come flusso di massa)
(espresso come concentrazione)
Classe I
25 g/h
5 mg/Nm3
Classe II
100 g/h
20 mg/Nm3
Classe III
2000 g/h
150 mg/Nm3
Classe IV
3000 g/h
300 mg/Nm3
Classe V
4000 g/h
600 mg/Nm3
55
Emissioni di COV
Art. 275 – D.Lgs. 152/06
L’Allegato III alla parte V stabilisce per le emissioni di composti organici
volatili:
•
I valori limite di emissione
•
Le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni
•
I criteri per la verifica della conformità dei valori misurati ai valori limite
•
Le modalità di redazione del piano di gestione solventi.
Ex D.M. 44/04
Si applica solo a determinate attività che superano soglie di consumo di
solvente
56
EMISSIONE TOTALE = SCARICHI GASSOSI + EMISSIONI DIFFUSE
EMISSIONI DI COV NEGLI
SCARICHI GASSOSI
EMISSIONI DIFFUSE DI COV
IN ATMOSFERA
EMISSIONE DI COV
NEL SUOLO
EMISSIONE DI COV NEI
PRODOTTI/RIFIUTI
EMISSIONE DI COV
NELL’ACQUA
57
Esempi: verniciatura di metalli, plastica (etc.) e rivestimento di
filo
8
Attività (soglie
di consumo di
solvente in
tonnellate/anno)
Soglie di
consumo di
solvente
(t/anno)
Valori limite di
emissione negli
scarichi gassosi
(mgC/Nm3)
Valori limite di
emissione diffusa (%
di input solvente)
Altri rivestimenti,
compreso il
rivestimento di
metalli, plastica,
tessili (5), tessuti,
film e carta (>5)
<15
100 (1)(4)
25(4)
>15
50/75 (2)(3)(4)
20(4)
Valori limite di
emissione totale
L'eventuale valore limite di
emissione totale si determina
secondo la procedura indicata
nell'allegato III
(1) Il valore limite di emissione concerne l'applicazione del rivestimento e i processi di essiccazione in condizioni di confinamento
(2) Il primo valore limite di emissione concerne i processi di essiccazione, il secondo i processi di applicazione del rivestimento.
(3) Per gli impianti di rivestimento di tessili che applicano tecniche che consentono di riutilizzare i solventi recuperati, il limite di
emissione applicato ai processi di applicazione del rivestimento e di essiccazione considerati insieme è di 150.
(4) Le attività di rivestimento che non possono essere svolte in condizioni di confinamento (come la costruzione di navi, la verniciatura di
aerei) possono essere esonerate da questi valori, alle condizioni di cui all'art.3, comma 6
(5) L'offset dal rotolo su tessili è coperta dall'attività n. 3.2
9
Rivestimento di
filo per
avvolgimento
(>5)
10 g/kg (1)
5 g/kg (2)
(1) Si applica agli impianti dove il diametro medio del filo è < 0,1 mm.
(2) Si applica a tutti gli altri impianti.
58
Formule di calcolo
a) L'emissione diffusa è calcolata secondo la seguente formula:
F = I1 (input solvente) - O1 (conv.) - O5 (persi in reazioni)- O6 (sov
in rifiuti) - O7 (sov in prodotti) - O8 (sov in preparati in riuso)
oppure
F = O2 (sov nelle acque)+ O3 (sov come contaminante nei prodotti)
+ O4 (sov diffuse nell’aria) + O9 (sov altro)
Questo parametro può essere determinato mediante misurazioni dirette delle quantità.
Alternativamente, si può effettuare un calcolo equivalente con altri mezzi, ad esempio
utilizzando l'efficienza di captazione del processo. La determinazione delle emissioni
diffuse può essere effettuata mediante una serie breve, ma completa, di misurazioni e
non deve essere ripetuta sino all'eventuale modifica dell'impianto.
59
Formule di calcolo
b) Le emissioni totali (E) sono calcolate con la formula seguente:
E = F + O1
dove F è l'emissione diffusa quale definita sopra.
c) Il consumo ove applicabile si calcola secondo la formula seguente:
C = I1 - O8
d) L'input, sia per la verifica del limite per le emissioni diffuse che per
altri scopi, si calcola con la seguente formula:
I = I1 + I2
60
Disposizioni transitorie come modificato dal D.Lgs. 128/10
• I gestori provvisti di autorizzazione, anche in forma tacita o provvisoria,
dovranno presentare nuova domanda di autorizzazione secondo
calendari fissati dalle regioni / province autonome e che comunque
rispettino la seguente tempistica:
• Impianti ante 1988 : tra l’entrata in vigore della parte V del decreto e il
31.12.2011;
• Impianti autorizzati prima del 1° gennaio 2000 : tra il 1.01.2012 e il
31.12.2013;
• per impianti anteriori al 2006 e autorizzati in data in data successiva al 31
dicembre 1999: tra il 1.01.2014 e il 31.12.2015
• La mancata presentazione della domanda nei termini, inclusi quelli fissati
dai calendari, comporta la decadenza della precedente autorizzazione
• L'autorita' competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in
caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi
dalla ricezione della domanda stessa.
61
Titolo II - Impianti termici civili
art. 282 (campo di applicazione)
• Il titolo II disciplina gli impianti termici civili aventi potenza termica
nominale inferiore alle soglie art. 269 comma 14.
• Sono sottoposti alle disposizioni del titolo I gli impianti termici civili aventi
potenza termica nominale uguale o superiore a tali soglie e gli impianti
termici civili che utilizzano carbone da vapore, coke metallurgico, coke da
gas, antracite (anche prodotti) aventi potenza termica nominale superiore
a 3 MW.
62
Titolo II - Impianti termici civili
art. 284 - denuncia di installazione o modifica
•
per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di
soglia, l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto e' conforme alle
caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed e' idoneo a rispettare i valori
limite di cui all'articolo 286. Tali dichiarazioni devono essere espressamente
riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformita', messo a disposizione
del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto da parte
dell'installatore entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. L'autorita' che riceve la
dichiarazione di conformita' ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n.
37, provvede ad inviare tale atto all'autorita' competente. In occasione della
dichiarazione di conformita', l'installatore indica al responsabile dell'esercizio e
della manutenzione dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e
straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'articolo
286, affinche' tale elenco sia inserito nel libretto di centrale previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
valore di soglia: potenza termica nominale dell'impianto pari a 0.035MW
63
Combustibili
Titolo III - Combustibili
art. 291 (campo di applicazione)
• Il titolo III disciplina le caratteristiche merceologiche dei
combustibili che possono essere utilizzati negli impianti di cui
al titolo I e II della parte V, inclusi gli impianti termici civili di
potenza inferiore al valore di soglia, e le caratteristiche
merceologiche del gasolio marino.
• Stabilisce inoltre le condizioni di utilizzo dei combustibili,
comprese le prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il
rendimento di combustione e i metodi di misura delle
caratteristiche merceologiche.
64
Le migliori tecniche disponibili
Definizione MTD
D.LVO 152/06
migliori tecniche disponibili: la più
efficiente ed avanzata fase di sviluppo di
attività e relativi metodi di esercizio
indicanti l’idoneità pratica di determinate
tecniche ad evitare ovvero, se ciò risulti
impossibile, a ridurre le emissioni; a tal
fine, si intende per: 1) tecniche: sia le
tecniche impiegate, sia le modalità di
progettazione, costruzione, manutenzione,
esercizio e chiusura dell'impianto; 2)
disponibili: le tecniche sviluppate su una
scala che ne consenta l'applicazione in
condizioni economicamente e
tecnicamente valide nell'ambito del
pertinente comparto industriale,
prendendo in considerazione i costi e i
vantaggi, indipendentemente dal fatto che
siano o meno applicate o prodotte in
ambito nazionale, purché il gestore possa
avervi accesso a condizioni ragionevoli; 3)
migliori: le tecniche più efficaci per
ottenere un elevato livello di protezione
dell'ambiente nel suo complesso.
DPR 203/88
Migliore tecnologia disponibile:
Sistema tecnologico
adeguatamente verificato e
sperimentato che consente il
contenimento e/o la riduzione
delle emissioni a livelli accettabili
per la protezione della salute e
dell'ambiente, semprechè
l'applicazione di tali misure non
comporti costi eccessivi.
65
Scelta della migliore tecnica disponibile
•
interventi sulle tecnologie di processo;
•
•
miglioramento quali/quantitativo delle materie prime;
riduzione emissioni diffuse;
•
migliore tecnologia di abbattimento in termini di
efficienza; affidabilità, economicità e recupero energetici.
66
Scelta della Tecnologia
di Abbattimento
La scelta della tecnologia più adeguata per il raggiungimento dei
limiti di emissione deve procedere attraverso due fasi:
• Analisi qualitativa e quantitativa degli inquinanti a valle
dell’impianto al fine di determinare il limite di emissione da
rispettare.
• Valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche degli inquinanti,
delle condizioni operative del processo e della specifica situazione
industriale.
67
Emissioni di polveri: tecnologie di abbattimento
Le principali tecnologie adottate per l'abbattimento delle
polveri inquinanti sono riportate nella tabella seguente
in funzione della dimensione delle particelle:
Tecnologia
Gravità
Centrifuga
Colonna
spray
Filtro
ESP
Grandezza delle
particelle (m)
>150
>10
>3
>0.5
>0.001
Efficienza (%)
95%
80%
98%
95-99%
80-99%
68
Filtro a maniche
Il filtro è costituito da un solido poroso che permette di trattenere le
particelle di inquinante contenute in un gas.
La selezione del mezzo filtrante è basata sulle condizioni operative. I
principali parametri che vengono considerati sono la temperatura,
acidità, alcalinità, solidità ed efficienza. Le particelle più grandi dei
pori del filtro sono eliminate da un flusso di gas. Le particelle più
piccole vengono rimosse dai pori del filtro utilizzando la diffusione o
l'attrazione elettrostatica. Inoltre un pre-rivestimento può essere
utilizzato per migliorare l'efficienza. La grandezza dei pori del mezzo
filtrante varia sostanzialmente col tempo a causa della polvere
inquinante depositata che forma uno strato.
69
Indicazioni impiantistiche: filtro a maniche
INDICAZIONI IMPIANTISTICHE
1. Temperatura
2. Velocità di attraversamento
3. Grammatura tessuto
4. Umidità relativa
Compatibile con le caratteristiche del mezzo
filtrante
Compatibile con il punto di rugiada del flusso
gassoso
< 0.04 m/s per materiale particellare con
granulometria = 10 µm
< 0,03 m/s per polveri con granulometria <10 µm
< 0,017 m/s per polveri da forni fusori, per amianto
e per polveri non inerti
= 450 g/m2
Deve essere evitata la temperatura del punto di
rugiada
Delib. Giunta Reg. Lombardia n° 7/13943 del 01/08/2003.
70
5. Sistemi di
controllo
•
Manometro differenziale o eventuale pressostato
differenziale con allarme ottico e/o acustico
6. Sistemi di
pulizia
•
Scuotimento meccanico temporizzato per polveri con
granulometria=50 µm
Lavaggio in controcorrente con aria compressa
•
7. Manutenzione •
Pulizia maniche e sostituzione delle stesse
8. Informazioni
aggiuntive
Porre attenzione alla classe di esplosività delle polveri
da trattare ed alle caratteristiche di esplosività del
flusso gassoso.
•
71
Precipitatori elettrostatici
I precipitatori elettrostatici sono usati per rimuovere particelle di liquido
molto piccole e particelle solide da un flusso di gas. Essi operano
attraverso la generazione a corona tra elettrodi ad alto voltaggio,
usualmente un sottile filo metallico e un elettrodo passivo interrato
come una placca o un condotto. Le particelle passando attraverso un
campo elettrico vengono ionizzate per mezzo degli ioni che migrano dal
punto di scarica all'elettrodo collettore con i quali essi collidono. Queste
particelle vengono trasportate verso l'elettrodo collettore al quale esse
si attaccano per mezzo dell'attrazione elettrostatica. Le particelle sono
rimosse dal collettore o attraverso uno spruzzo di acqua oppure
colpendolo periodicamente.
72
Indicazioni impiantistiche: filtro elettrostatico
INDICAZIONI IMPIANTISTICHE
1. Temperatura
2. Superficie di captazione per metro cubo di
portata di effluente gassoso da trattare.
3. Distanza tra le piastre
4. Numero di campi
5. Perdita di carico
6. Velocità di attraversamento effluente gassoso
7. Tempo di permanenza
8. Tensione applicata
2 m2/m3
0,2 ÷ 0,5 m
> 2 campi
< 0,2 kPa
< 0,16 m/s
=5s
50 ÷150 KV
73
9. Sistemi di
controllo
•
Pressostato differenziale e misuratori di campi elettrici
10. Manutenzione
-
controllo degli organi in movimento e pulizia delle
piastre e dei filamenti, controllo della tensione ai poli
pulizia generale dell’intero sistema e sostituzione dei
filamenti e delle piastre secondo l’usura e/o le
indicazioni del costruttore.
-
11. Informazioni
aggiuntive
•
Questa tipologia di impianti di abbattimento può
essere preceduta da sistemi meccanici di
prefiltrazione per le polveri a granulometria elevata,
con concentrazione = 20 mg/Nm³.
Se l’effluente contenente le nebbie oleose ha una
temperatura > 40°C si introduce una sezione di
scambio termico per raffreddarlo.
74
Torre di lavaggio
Principio di funzionamento
Il linea di massima si tende a sfruttare la solubilità dei composti da
abbattere nell'acqua. Si cerca quindi di realizzare in opportune
apparecchiature (torri a riempimento, a piatti etc.), un intimo contatto fra il
gas da abbattere e la fase liquida. Qualora si voglia inoltre trasformare i
composti abbattuti in altre sostanze al fine di rendere più facile lo
smaltimento (es: salificazione di alcuni acidi in sali), ciò può essere in
genere facilmente ottenuto dimensionando opportunamente la colonna (in
modo da ottenere opportuni tempi di contatto) e realizzando una
opportuna soluzione di ricircolo. Tali unità possono essere realizzate
anche in più stadi in serie.
Campo applicazione
Inorganici solubili in H2O quali ad es: Cl2; H2S; HCl; SO2; NH4OH
Vantaggi
Hanno il vantaggio di avere una gestione sufficientemente semplice,
bassi costi di manutenzione
75
Indicazioni impiantistiche: torre di lavaggio
INDICAZIONI IMPIANTISTICHE
1. Temperatura del fluido
= 40°C (uscita)
2. Tempo di contatto
> 1 s per reazione acido/base
> 2 s per reazioni di ossidazione o per trasporto di
materia solubile nel fluido abbattente
3. Perdite di carico
4. Portata minima del liquido 1.5 m3x 1000 m3 di effluente gassoso per riempimento
di ricircolo
alla rinfusa
> 0.5 m3 x 1000 m3 di effluente per riempimenti
strutturati.
5. Tipo di nebulizzazione e Spruzzatori nebulizzatori da 10 µm con raggio di
distribuzione dl liquido
copertura sovrapposto del 30% o distributori a
ricircolato
stramazzo
6. Altezza di ogni stadio
= 1 m per riempimento del materiale alla rinfusa
(minimo 1)
7. Tipo di fluido abbattente Acqua o soluzione specifica
76
8. Apparecchi di controllo
Indicatore e interruttore di minimo livello e rotametro per la misura della portata del
fluido liquido
9. Ulteriori apparati
- Separatore di gocce
- Scambiatore di calore sul fluido ricircolato se necessario.
10. Caratteristiche aggiuntive
della colonna
a) un misuratore di pH e di redox per le eventuali sostanze ossido-riducenti
b) almeno uno stadio di riempimento di altezza >1 m
c) almeno 2 piatti in sostituzione del riempimento o solo 1 se in aggiunta ad uno stadio
di riempimento
d) vasca di stoccaggio del fluido abbattente atta a poter separare le morchie
e) materiale costruttivo resistente alla corrosione ed alle basse temperature
f) dosaggio automatico dei reagenti
g) reintegro automatico della soluzione fresca abbattente
11. Manutenzione
Asportazione delle morchie dalla soluzione abbattente e pulizia dei piatti o del
riempimento e del separatore di gocce.
12. Informazioni aggiuntive
L’impiego di questa tecnologia di depurazione per l’abbattimento degli odori può fornire
buoni risultati solo se sono previsti almeno due stadi di abbattimento, di cui uno
acido/base ed uno basico-ossidativo. I tempi di contatto dovranno essere superiori a 2 s
per lo stadio di lavaggio acido e superiori a 4 s per lo stadio basico-ossidativo. L’altezza
minima di ciascuno stadio deve essere > 1 m. Dovranno essere eventualmente previsti
anche sistemi di prefiltrazione del particolato ed un demister a valle degli stessi
impianti. Gli impianti che utilizzano liquidi funzionali particolari per l’assorbimento
dell’inquinante dovranno essere sottoposti ad operazioni di purificazione/riattivazione
prima di essere utilizzati.
77
Tecniche di trattamento delle emissioni gassose
convogliate di COV
Per i solventi la BAT prevede di usare una o una combinazione
delle seguenti tecniche:
•
•
•
•
•
Minimizzare le emissioni alla sorgente
Recuperare i solventi dalle emissioni gassose convogliate
Distruggere i solventi dalle emissioni gassose convogliate
Recuperare il calore generato dalla distruzione dei COV
Minimizzare l’energia usata per estrarre e distruggere i COV
Questo può essere ottenuto progettando, facendo funzionare e
mantenendo gli impianti in modo tale da ottenere i livelli di
consumo e di emissioni associati con le BAT previste per i singoli
settori industriali.
BAT Reference Document (BREF)
Linee guida per l’applicazione delle migliori tecniche disponibili:
“Surface treatment using organic solvent” Direttiva IPPC, Maggio 2007
78
• Norma Tecnica UNI n° 11304-1 del 18/09/2008
Impianti di abbattimento polveri, nebbie oleose, aerosol
e composti organici volatili (VOC) - Requisiti minimi
prestazionali e di progettazione - Parte 1: Depolveratori a
secco a matrice filtrante
• Norma Tecnica UNI n° 11304-2 del 18/09/2008
Impianti di abbattimento polveri, nebbie oleose, aerosol
e composti organici volatili (VOC) - Requisiti minimi
prestazionali e di progettazione - Parte 2: Impianti di
trattamento VOC
79
B. Adsorbimento
La separazione per adsorbimento sfrutta la capacità di alcuni
materiali (es. carboni attivi, fibre di carbonio, zeoliti naturali e
sintetiche) di trattenere le S.O.V. prima e di rilasciarle poi in
particolari condizioni.
L’eventuale rigenerazione del letto viene realizzata provocando il
desorbimento delle S.O.V. tramite aumento della temperatura e/o
per contatto con un’altra sostanza.
• Adsorbimento con carboni a perdere
• Adsorbimento con rigenerazione
80
Indicazioni impiantistiche: Adsorbimento con Carboni a Perdere
1. Temperatura
2. Tipo di C.A.
3.
4. Perdite di carico
5. Superficie specifica
6. Perdita di carico nel letto
adsorbente
7. Altezza totale del letto
8. Tipo di fluido rigenerante
9. Velocità di attraversamento
dell’effluente gassoso del C.A.
10. Tempo di contatto
Preferibilmente = 45°C per i composti organici volatili.
Valori superiori sono accettati in funzione delle caratteristiche chimico fisiche del
fluido da trattare e da valutare per caso specifico.
= 5°C per HCFC E HFC.
Di origine sia vegetale che minerale
per specifici composti instabili in particolari condizioni (ossidabili come ad es. MEK o
idrolizzabili come ad es. acetato di etile o trielina) considerare il livello di purezza
(quantità e tipo di ceneri totali totali = 8% di cui solubili in acido cloridrico cloridrico
= 3%).
Regola generale:
Per basse concentrazioni carboni a bassa attività:
= 800 m²/g per concentrazioni di COV = 600 mg/ m3
Per medie concentrazioni carboni a media attività:
= 1150 m²/g per concentrazioni di COV comprese tra 600-3000 mg/m3
Dato l’ampio utilizzo dell’indice di CTC o dell’indice di Benzene si precisa che:
850 m²/g = 25-27 Ind. Benzene/ 50-55 Ind. CTC
1150 m²/g = 35-37 Ind. Benzene/ 65-70 Ind. CTC
> 0.4 m.
Nessuno
= 0,4 m/s
>1s
81
11. Umidità relativa
= 60% per lo sfruttamento ottimale del letto.
> 60% in presenza di condizioni e/o Composti Organici Volatili particolari.
12. Sistemi di controllo
Analizzatore in continuo tipo FID da installarsi solo per flussi di massa di COV =
100 Kg/h per flussi di massa di COV in ingresso inferiori a 100 Kg/h, deve essere
previsto un contaore grafico non tacitabile con registrazione degli eventi.
13. Tasso di carico
12 % per i composti organici volatili
25 % per il percloroetilene.
14. Manutenzione
Sostituzione del carbone esausto secondo quanto previsto dal tasso di carico
(punto 13)
15. Informazioni
aggiuntive
E’ consigliabile l’installazione a monte di un opportuno sistema di abbattimento
polveri e spray
Composti ossidabili quali MEK e MIBK, se presenti in concentrazioni elevate o con
picchi di concentrazione, richiedono condizioni di processo particolari (p.ti 2 e 10)
La riattivazione del carbone esausto dovrà essere effettuata presso soggetti esterni
o con apparecchiatura di riattivazione annessa all’impianto di abbattimento, ed
operante ad almeno 850°C
Le emissioni di COV generate dal processo di riattivazione dovranno essere trattate
in un combustore o sistema equivalente.
82
Combustione Termica
In questi impianti le S.O.V. sono convertite in CO2 e H2O con temperature
superiori ai 720°C attraverso un processo di combustione omogeneo,
utilizzando l’ossigeno presente nell’aria come comburente.
Oltre agli impianti di combustione termica tradizionali esistono moderni
impianti di tipo rigenerativo costituiti da una camera di combustione e da
2 o più camere di preriscaldamento/recupero di calore contenenti corpi di
riempimento di materiale ceramico.
Combustione termica Tradizionale (Recuperativa)
Combustione termica Rigenerativa
83
COMBUSTIONE TERMICA
Aria depurata
Camera di
combustione
Aria
inquinata da
Scambiatore
primario
Scambiator
e
secondario
S.O.V.
84
Indicazioni impiantistiche: combustione termica
recuperativa
INDICAZIONI IMPIANTISTICHE
1. Velocità di ingresso in
Variabile in funzione della geometria del combustore tra 6÷12 m/s
camera di combustione
2. Tempo di permanenza
In assenza di COV clorurati - t = 0.6 s
con cloro inferiore a 0.5% - t = 1 s
con cloro > 0.5% e = 2% - t = 2 s
con cloro > 2% - t = 2 s
3. Temperatura minima di = 750°C in assenza di COV clorurati
esercizio
= 850°C con cloro inferiore a 0.5%
= 950°C con cloro > 0.5% e = 2%
= 1100°C con cloro > 2%
4. Perdita di carico
1,5÷3,5 kPa
5. Calore recuperato totale = 60% nel caso non si raggiunga l’autosostentamento
6. Combustibile di supporto Possibilmente gassoso
7. Tipo di bruciatore
8. Tipo di scambiatore
Modulante
Aria/aria o aria/altro fluido
85
9. Coefficiente globale di
scambio termico
10. Isolamento interno (se Resistente almeno a 1.000°C
necessario)
11. Sistemi di controllo
e regolazione
a) Analizzatore in continuo tipo FID da installarsi solo per flussi di
massa di COV = 100 Kg/h a monte del combustore
b) misuratore e registratore in continuo della temperatura posto alla
fine della camera di combustione
c) regolatore del flusso dell’inquinante e del rapporto aria combustibile
d) misuratore delle temperatura al camino ed allo scambiatore.
e) controllo dell’apertura e chiusura by-pass.
12. Manutenzione
Controllo e pulizia dello scambiatore di calore, controllo e
regolazione del materiale isolante, taratura della strumentazione di
controllo e regolazione, nonché del FID.
13. Informazioni
aggiuntive
Ciascun by-pass eventualmente presente dovrà essere corredato da
strumenti che ne segnalino, registrino ed archivino l’anomalo
funzionamento.
86
COMBUSTIONE RIGENERATIVA
bruciatori
Camino
Camera di
Combustione
Recupero
di Calore
Aria Inquinata
87
COMBUSTIONE CATALITICA
In questi impianti le S.O.V. sono convertite in CO2 e H2O a bassa
temperatura (250-350°C) in presenza di un opportuno catalizzatore a
base di ossidi metallici o di metalli nobili.
Dato che la temperatura di lavoro è assai inferiore rispetto a quella
utilizzata nella combustione termica, il consumo di combustibile ausiliario
è notevolmente ridotto a parità di concentrazione di S.O.V.
Come nel caso della combustione termica il recupero di calore può
essere tradizionale (scambiatori) o rigenerativo (masse ceramiche)
88
COMBUSTIONE CATALITICA
Aria depurata
Preriscaldatore
Reattore
catalitico
Scambiatore
primario
Scambiatore
secondario
Aria inquinata da
S.O.V.
89
COMBUSTIONE CATALITICA RIGENERATIVA
bruciatori
Camino
Camera di
Combustione
Catalizzatore
Recupero
di Calore
Aria Inquinata
90
Indicazioni impiantistiche: combustione catalitica
INDICAZIONI IMPIANTISTICHE
1. Velocità spaziale dell'effluente
gassoso
2. Tempo di permanenza
3. Temperatura minima di ingresso sul
letto catalitico
4. Perdita di carico
5. Calore recuperato totale
6. Combustibile di supporto
7. Tipo di riscaldamento
8. Tipo di scambiatore
9. Coefficiente globale di scambio
termico
Pellets : 6.000 ÷ 20.000 h-1
Honeycomb : 15.000 ÷ 50.000 h-1
= 200°C
Pellets: = 1 kPa
Honeycomb: = 0,7 kPa
= 50%
Possibilmente gassoso
A mezzo di bruciatore modulante, resistenze
elettriche oppure riscaldamento indiretto
(scambiatore)
Aria/aria o aria/altro fluido scambiatore
91
10. Volume di
catalizzatore
11. Velocità di
attraversamento del
letto
13. Sistemi di
controllo
= 0,6 m/sec
a)
b)
c)
d)
Analizzatore in continuo tipo FID da installarsi solo per flussi di massa di
COV = 100 Kg/h a monte del combustore
misuratore e registratore in continuo della temperatura posto a monte
del letto catalitico
misuratore e registratore in continuo della temperatura a valle del letto
catalitico
misuratore della temperatura al camino ed allo scambiatore
14. Manutenzione
Regolazione della strumentazione dell'impianto, verifica T catalizzatore,
pulizia dello scambiatore e taratura del FID
15. Informazioni
aggiuntive
Il catalizzatore ha una durata indicativa di 20.000 ore. L’effluente gassoso non
deve contenere veleni per il catalizzatore. Ciascun by-pass eventualmente
presente dovrà essere corredato da strumenti che ne segnalino, registrino ed
archivino l’anomalo funzionamento.
92
CONCENTRATORI
In questi impianti la corrente gassosa di processo attraversa il letto di
materiale adsorbente impoverendosi delle S.O.V. e viene emessa direttamente in
atmosfera. Successivamente il letto arricchito in S.O.V. viene rigenerato con una
portata ridotta di aria calda in controcorrente. Le S.O.V. rilasciate nella corrente
di rigenerazione vengono inviate ad una unità di combustione.
Il sistema è particolarmente vantaggioso nel caso di correnti di processo
caratterizzate da elevate portate e basse concentrazioni di S.O.V. (<600
mg/Nm3).
93
CONCENTRATORI
Aria riscaldata
Aria ad alta
Aria depurata
concentrazione di S.O.V.
Aria inquinata
94
Processo a secco rimozione gas acidi
Principio di funzionamento
La rimozione dei gas acidi può, in alternativa, avvenire tramite il contatto con
un reagente alcalino allo stato solido polverulento. Il reagente (bicarbonato di
sodio o calce) viene iniettato in una camera di reazione che permette
modalità e tempi di contatto ottimali (T> 140°C; tempo di contatto > 2-3 s).
La corrente gassosa, contenente il reagente non utilizzato ed i prodotti della
reazione di neutralizzazione, viene successivamente inviata ad un filtro a
maniche per la separazione della fase solida.
Campo di applicazione
Inorganici tipicamente HCl, HF
Vantaggi
Il processo a secco presenta il vantaggio di non produrre effluenti liquidi e
risulta più diffuso del processo ad umido.
95
Emissioni di NOx
Esistono tre tecnologie DeNOx consolidate, con caratteristiche
sostanzialmente differenti

Modifiche alla combustione ( misure primarie )
 Iniezione di vapore/Parzializzazione del
combustibile/Parzializzazione del comburente
 Ricircolo Fumi
 Bruciatori Low NOX

Selective Non Catalytic Reduction ( SNCR )

Selective Catalytic Reduction ( SCR )
96
Efficienza di Riduzione NOx
In funzione della tecnologia DeNOx considerata l’efficienza di
riduzione attesa risulta :

Combustion Modification 30 - 40 %

SNCR

SCR
50 - 70 %
fino a 95%
97
Denox catalitico Processo SCR per la riduzione degli NOx
Il processo SCR è basato sulla riduzione di NOx con NH3 secondo la
reazione:
4 NO + 4 NH3 + O2  4 N2 + 6 H2O
La reazione è condotta a 300-400°C in presenza di catalizzatori a
base di V2O5-WO3/TiO2 in forma alveolare o di piastre.
98
Schema di processo tipico per applicazione su inceneritore di rifiuti
SCR
NH 4OH
Ato mising air
From B/F
Fuel
Air
Stack
99
SNCR processo non catalitico per la riduzione degli NOx
• Il processo SNCR riduce gli ossidi di azoto attraverso
l'iniezione di urea o ammoniaca in soluzione acquosa in
camera di combustione.
• La reazione di conversione degli NOx ad N2 e H2O
avviene in una finestra di temperatura molto ristretta tra
850 e 950°C e risulta pertanto critica
• L’abbattimento ottenibile è dell’ordine del 50%.
100
Monitoraggio delle emissioni
Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06: criteri per la
valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di
emissione.
•
Metodi di valutazione delle misure effettuate dal gestore dell'impianto e
delle misure effettuate dall'autorità competente per il controllo.
•
2.1 Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di
emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui
automatici devono essere associati i valori delle grandezze più
significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di
funzionamento (ad esempio: produzione di vapore, carico generato,
assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.).
2.2. Salvo diversamente indicato nel presente decreto, in caso di misure
in continuo, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori
limite se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione
e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un
fattore superiore a 1,25.
•
101
Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06: criteri per
la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori
limite di emissione.
• 2.3. Salvo diversamente indicato nel decreto 152/06, in caso di
misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano
conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la
concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture
consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle
condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di
emissione.
• 2.4 Il sistema di misura in continuo di ciascun inquinante deve
assicurare un indice di disponibilità mensile delle medie orarie non
inferiore all'80%. Nel caso in cui tale valore non sia raggiunto, il
gestore è tenuto a predisporre azioni correttive per migliorare il
funzionamento del sistema di misura, dandone comunicazione
all'autorità competente per il controllo.
102
Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06: criteri per
la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori
limite di emissione.
• 2.5 Il gestore il quale preveda che le misure in continuo di uno o
più inquinanti non potranno essere effettuati o registrati per periodi
superiori a 48 ore continuative, è tenuto ad informare
tempestivamente l'autorità competente per il controllo. In ogni
caso in cui per un determinato periodo non sia possibile effettuare
misure in continuo, laddove queste siano prescritte
dall'autorizzazione, il gestore è tenuto, ove tecnicamente ed
economicamente possibile, ad attuare forme alternative di controllo
basate su misure discontinue, correlazioni con parametri di
esercizio o con specifiche caratteristiche delle materie prime
utilizzate. Per tali periodi l'autorità competente per il controllo
stabilisce, sentito il gestore, le procedure da adottare per la stima
delle emissioni. La disposizione data da tale autorità deve essere
allegata al registro.
103
Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06: criteri per
la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori
limite di emissione.
• 2.6. I dati misurati o stimati con le modalità di cui al punto 2.5
concorrono ai fini della verifica del rispetto dei valori limite.
• 2.7. I dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti
nell'autorizzazione ed ai controlli previsti al punto 2.5 devono
essere riportati dal gestore su appositi registri ai quali devono
essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a
disposizione dell'autorità competente per il controllo. Uno schema
esemplificativo per la redazione dei registri è riportato in appendice
1.
• 2.8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di
abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti,
malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto
produttivo) deve essere annotata su un apposito registro. Il
registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente
per il controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione del
registro è riportato in appendice 2.
104
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Emissioni in atmosfera - Ordine Ingegneri Monza e Brianza