REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TRENTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il dott. Giorgio Flaim, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in
data 21.12.2010
d a
D. M.
rappresentato e difeso dall’avv. S. G. ed elettivamente domiciliato presso lo studio
di questi, in …
ricorrente
c o n t r o
A. E. s.p.a.
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianpiero Belligoli ed Antonio Tita, ed
elettivamente domiciliata nello studio del secondo, in Trento, via Lunelli, 48,
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Accertare e dichiarare l’illegittimità del licenziamento irrogato dalla resistente nei
confronti del ricorrente con lettera del 29.5.2009;
accertare e dichiarare che la resistente ha ovvero aveva all'atto del licenziamento
un numero di dipendenti complessivo impiegato pari o superiore ai limiti numerici
stabiliti dall’art. 18 St.Lav. al fine di applicare la tutela reale;
condannare la resistente a reintegrare il ricorrente ex art. 18 St.Lav. nel posto di
lavoro e nelle mansioni in cui era collocato il ricorrente all'atto del licenziamento;
condannare A. E. s.p.a. al pagamento dell'indennità risarcitoria stabilita dall’art.
18 St.Lav. in relazione all'ultima mensilità lavorata ed al pagamento di tutte le
mensilità intercorrenti dal dì del licenziamento al dì dell'effettiva integrazione a
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versare tutte le retribuzioni spettanti, i contributi assistenziali e previdenziali ed
ogni onere accessorio anche fiscale dal dì del licenziamento a quello dell'effettiva
integrazione.
Diritti, onorari e spese oltre il 12,5% spese forfettarie, CNPA ed IVA rifusi”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“In principalità:
previo accertamento della legittimità di ogni comportamento posto in essere da
parte resistente e relativo al rapporto intercorso tra le parti nei modi e nei tempi
indicati in memoria, respingersi per le ragioni sopra esposte le domande tutte ex
adverso formulate in quanto inammissibili, improponibili e/o comunque infondate
in fatto ed in diritto.
In subordine:
in denegata (e non creduta) ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso
formulate, ridursi le stesse secondo giustizia.
Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfettario oltre IVA e CPA”
PREMESSA
Il ricorso risulta depositato in data 21.12.2010.
Ne consegue che:
1)
Trova applicazione la novella dell’art. 429 co.1 cod.proc.civ. introdotta dall’art. 53
co.2 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con L. 6.8.2008, secondo cui “nell'udienza il
giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia
sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre solo “in caso di particolare
complessità della controversia” (certamente non ricorrente nella fattispecie in esame)
“il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il
deposito della sentenza”;
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infatti l’art. 56 D.L. 112/2008 prescrive che il novellato 429 cod. proc. civ. “si
applica ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore” ossia, alla luce del
disposto ex art. 86 D.L. cit., a decorrere dal 25 giugno 2008.
Secondi i primi commenti dottrinali il modello di sentenza delineato dal nuovo art.
429 co.1 cod.proc.civ. è riconducibile a quello descritto dall’art. 281-sexies
cod.proc.civ., il quale dispone che “il giudice, fatte precisare le conclusioni, può
ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte,
in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando
lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del
giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria”.
2)
Trova, altresì, applicazione la novella dell’art. 118 disp.att. c.p.c., introdotta dall’art.
52 co.5 L. 18.6.2009, n. 69, secondo cui “La motivazione della sentenza di cui
all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione,
anche con riferimento a precedenti conformi”;
infatti l’art. 58 L. 69/2008 prevede: “Fatto salvo quanto previsto dai commi
successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura
civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai
giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”;
ne consegue che la presente sentenza non conterrà alcuna descrizione dello
svolgimento del processo.
Ma vi è di più:
l’obbligo di immediata lettura comporta necessariamente che la motivazione possa (e
debba) contenere unicamente gli elementi indispensabili al fine di non cadere nel
vizio di omessa o insufficiente motivazione, ricorrente, secondo gli insegnamenti
della Suprema Corte (ex multis, anche di recente, Cass. S.U. 21.12.2009, n. 26825;
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Cass. sez. L. 23.12.2009, n. 27162; Cass. sez. L. 6.3.2008, n. 6064; Cass. sez. L.
3.8.2007, n. 17076;), quando le argomentazioni del giudice non consentano di
ripercorrere l'iter logico, che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo
convincimento, o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando
nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della
controversia e/o di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione.
Il perseguimento dell’obiettivo, imposto al giudice del lavoro dalla novella dell’art.
429 co.1 cod. proc.civ. di redigere una sentenza priva di elementi non essenziali ai
fini della decisione, appare agevolato dal principio, consolidato nella giurisprudenza
della Suprema Corte (ex multis, di recente, Cass. 24.11.2009, n. 24542; Cass. sez. L.
18.6.2007, n. 14084; Cass. sez. L. 2.2.2007, n.2272; Cass. 27.7.2006, n. 17145;),
secondo cui, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito
adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al
fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è
sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in
questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente
incompatibili con esse.
MOTIVAZIONE
Il ricorrente – premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta
dall’1.7.2004 al 29.5.2009, con mansioni di geometra – impugna il licenziamento per
giustificato motivo oggettivo ex art. 3 L.15.7.1966, n.604 intimatogli con lettera del
29.5.2009 del seguente tenore:
“Con la presente ci vediamo costretti a comunicarLe la risoluzione del rapporto per
giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge n. 604/1966. La nostra azienda è
giunta infatti alla determinazione di riorganizzare la B. U. L. & H. D. a seguito del
persistente calo degli appalti aggiudicati alla nostra società e la concomitante
contrazione dei volumi di fatturato. Del resto il calo di lavori da eseguire e l’assenza
di appalti della direzione lavori pubblici dove poterla collocare ci ha costretti ad
inserirla temporaneamente nel comparto della direzione lavori appalti privati, dove
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però non può essere proficuamente utilizzata la Sua professionalità da Lei nel tempo
acquisita. Di talché le (teoriche) mansioni da Lei sin qui svolte saranno accorpate a
quelle dell’ing. M. F. che si avvarrà dello staff già operante.
Come può immaginare, una siffatta scelta rende esuberante la Sua figura
professionale, né purtroppo all'interno della nostra struttura ci sono altri posti di
lavoro in cui sia possibile fruire della Sua professionalità.
Il licenziamento decorrerà dal ricevimento della presente in quanto l'azienda Le
corrisponderà l'indennità sostitutiva del preavviso, esonerandoLa dalla prestazione
lavorativa”.
--Secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (ex plurimis, anche di
recente, Cass. 30.11.2010, n. 24235; Cass. 2.10.2006, n. 21282; Cass. 14.7.2005, n.
14815; Cass. 7.7.2004, n. 12514; Cass. 3.7.2003, n.10554; Cass. 17.5.2003, n. 7750;
Cass. 9.7.2001, n.9310;) la legittimità del licenziamento per giustificato motivo
oggettivo (che, ai sensi dell’art. 3 L. 604/1955 è “inerente all’attività produttiva,
all’organizzazione del lavoro ed alla regolare funzionamento di essa”) è subordinata
ad un triplice presupposto:
1) la sopravvenuta impossibilità per il datore di utilizzare le prestazioni del
lavoratore,
2) la dipendenza causale di questa impossibilità da effettive ragioni inerenti
l’attività produttiva o l’organizzazione del lavoro od il regolare funzionamento di
essa, le quali devono essere, nella loro oggettività, tali da determinare il venir
meno della posizione lavorativa, il che si verifica quando la prestazione divenga
inutilizzabile a causa non già di un atto arbitrario del datore di lavoro, ma della
diversa organizzazione attuata, da cui consegue la soppressione del posto di
lavoro occupato dal lavoratore poi licenziato (e non anche la soppressione delle
mansioni da lui svolte, le quali possono essere ridistribuite tra gli addetti
all’azienda – specificamente Cass. 22.8.2007, n. 17887; Cass. 2.10.2006, n.
21282; Cass. 4.11.2004, n. 21121;),
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5
3)
l’impossibilità di un diverso impiego del lavoratore nell’azienda;
Con particolare riferimento ai presupposti sub 1) e 2), è consolidato nella
giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis, di recente, Cass. 11.7.2011, n. 15157;
Cass. 8.2.2011, n. 3040; Cass. 30.11.2010, n. 24235; Cass. 18.3.2010, n. 6559; Cass.
22.8.2007, n. 17887; Cass. 4.11.2004, n. 21121; Cass. 23.10.2001, n. 13021)
l’orientamento secondo cui sul datore di lavoro ricade l’onere della prova ex art. 5 L.
604/1966 ed al giudice compete il controllo in ordine all'effettiva sussistenza delle
ragioni inerenti all’attività produttiva o all’organizzazione del lavoro o al regolare
funzionamento di essa addotte, della modifica organizzativa attuata (costituente,
quindi, un quid novi rispetto all’assetto precedente) al fine di soddisfare quelle
ragioni, e del nesso causale tra detta modifica organizzativa e l’impossibilità di
utilizzare il lavoratore licenziato;
invece non sono sindacabili nei loro profili di congruità ed opportunità, purché
risultino effettivi e non pretestuosi, né le ragioni imprenditoriali addotte, né la
modifica organizzativa di conseguenza attuata, essendo la scelta dei criteri di gestione
dell'impresa espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 co.1
Cost..
Tuttavia, secondo il maggioritario e, di recente, predominante orientamento della
Suprema Corte (ex multis Cass. 26.9.2011, n. 19616; Cass. 25.3.2011, n. 7006; Cass.
2.10.2006, n. 21282; Cass. 7.7.2004, n. 12514;) – al quale questo giudice aderisce in
quanto interpretazione costituzionalmente orientata specie in relazione al precetto ex
art. 41 co.2 (secondo cui l’iniziativa economica “non può svolgersi in contrasto con
l’utilità \e o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità
umana”), espressamente richiamato da Cass. 27.10.2010, n. 21967 unitamente all’art.
30 del Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – il licenziamento individuale per
giustificato motivo oggettivo ex art. 3 L. 604/1966 è determinato non da un generico
ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla
soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione
che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve
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essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti; il lavoratore ha,
quindi, il diritto che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la
concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive
ragioni di carattere produttivo-organizzativo, e non ad un mero incremento di profitti
(contra Cass. 10.5.2007, n, 10672, secondo cui le ragioni inerenti all’attività
produttive, che sono idonee ad integrare il giustificato motivo oggettivo di
licenziamento, possono attenere, oltre che ad esigenze di mercato, anche ad
riorganizzazioni o ristrutturazioni, quali ne siano le finalità e quindi compresa
l’ipotesi di un riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione
dell’impresa in vista di un risparmio dei costi o di un incremento dei profitti; opinare
diversamente significherebbe affermare il principio, contrastante con quello sancito
dal richiamato art. 41, per il quale l'organizzazione aziendale, una volta delineata,
costituisca un dato non modificabile se non in presenza di un andamento negativo e
non, anche ai fini di una più proficua configurazione dell'apparato produttivo, del
quale il datore di lavoro ha il “naturale” interesse ad ottimizzare l'efficienza e la
competitività).
Inoltre, secondo la concorde opinione della Suprema Corte (Cass. 17.10.1998,
n.10305; Cass. 17.1.1998, n.414;) la regola dell’immodificabilità delle ragioni
comunicate nella fase di intimazione quale motivo del licenziamento ha una portata
di ordine generale (e non già limitata ai soli licenziamenti disciplinari) in quanto è
posta a tutela del diritto di difesa del lavoratore in applicazione del fondamentale
principio del contraddittorio;
ne deriva che, ai fini della verifica della legittimità del licenziamento ed, in
particolare, della sussistenza del giustificato motivo oggettivo, possono essere prese
in considerazione solamente le circostanze allegate nella lettera di intimazione.
--In forza di quanto appena statuito, ai fini della decisione della presente controversia,
occorre considerare, alla luce di quanto allegato dalla società datrice nella lettera di
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intimazione del 29.5.2009, che la società convenuta pone a fondamento della
sussistenza del giustificato motivo oggettivo le seguenti circostanze:
1)
I) calo degli appalti con concomitante contrazione dei volumi di fatturato,
II) conseguente necessità di riorganizzare la B. U. L. & H. D.
2)
I) calo dei lavori ed assenza degli appalti della direzione lavori pubblici,
II) conseguente inserimento temporaneo del ricorrente nel comparto della direzione
lavori privati,
III) impossibilità di utilizzare presso il comparto della direzione lavori privati la
professionalità acquisita dal ricorrente,
IV) accorpamento delle mansioni
teoricamente assegnate al ricorrente a quelle
dell’ing. F.
A)
Già dall’esame del contenuto letterale dell’intimazione emerge una descrizione
piuttosto confusa del giustificato motivo addotto a fondamento del recesso datoriale:
a)
viene affermata la necessità, per effetto di un calo generalizzato degli appalti e della
concomitante contrazione del fatturato, di riorganizzare la B. U. L. & H. D., ma non
viene specificato come tale riorganizzazione abbia inciso sull’esistenza del posto di
lavoro del ricorrente, difettando così l’allegazione del nesso causale tra la modifica
organizzativa e la soppressione del posto di lavoro occupato dal ricorrente (il che
preclude ogni ulteriore analisi circa l’assolvimento in proposito, da parte della datrice,
dell’onere probatorio ex art. 5 L. 604/1966);
in proposito sono stati chiesti chiarimenti, in occasione del suo interrogatorio libero,
al procuratore speciale della società convenuta, il quale, pur dovendo “essere a
conoscenza dei fatti della causa” (art. 420 co.2 c.p.c.), ha dichiarato: “Non sono in
grado di riferire in cosa sia consistita la riorganizzazione dell’area di affari B. U. L.
& H. D. menzionata nella lettera di licenziamento”;
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8
b)
l’impossibilità di utilizzare le prestazioni del ricorrente presso la direzione lavori
privati viene fondata su di una duplice causa: la loro estraneità alla professionalità
acquisita dal ricorrente e l’attribuzione delle mansioni assegnate al ricorrente, al
momento del suo inserimento temporaneo nel comparto della direzione lavori privati
per effetto del calo delle commesse presso la direzione lavori pubblici, all’ing. Festi.
B)
Tuttavia ciò che più rileva è la netta contraddizione tra le circostanze addotte nella
lettera di intimazione del 29.5.2009 e quelle allegate nella memoria di costituzione;
ciò rende superfluo lo svolgimento dell’attività istruttoria diretto a verificare
l’assolvimento dell’onere probatorio ex art. 5 L. 604/1966 in quanto le circostanze
allegate ed oggetto delle prove offerte, se anche trovassero riscontro, non potrebbero
fondare la legittimità del licenziamento in quanto diverse da quelle addotte nella
lettera di intimazione.
Orbene:
nella lettera di intimazione la società datrice espone che, a causa de “il calo di lavori
da eseguire e l’assenza di appalti nella direzione lavori pubblici”, il ricorrente è stato
inserito “temporaneamente nel comparto della direzione lavori appalti privati” dove
però non è stato possibile utilizzare “la… professionalità… nel tempo acquisita” dal
ricorrente;
di contro in memoria di costituzione (pag. 9-10) ha allegato: “9ter Tutto il personale
tecnico – e quindi non solo il sig. D. – … ha… operato all'interno del proprio ruolo,
sia su lavori pubblici, sia su lavori privati… 9quinquies Si precisa che la
suddivisione “lavori civili pubblici/ lavori civili privati” operata dalla società
resistente
era
una
suddivisione
unicamente
di
carattere
commerciale/
amministrativo, ma non corrispondeva ad una rigida demarcazione delle filiere
produttive e/o del personale assegnato alle rispettive lavorazioni. 9sexies Tutti i
tecnici operanti nelle varie unità di business avevano un lavoro afferente a cantieri
sia privati che pubblici”;
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9
quindi non si comprende come il calo dei lavori pubblici abbia determinato il
passaggio del ricorrente alla direzione lavori privati e soprattutto per quale ragione la
professionalità maturata dal ricorrente non potesse essere utilizzata per la direzione di
lavori privati, quando tutti i tecnici, ivi compreso il ricorrente, erano soliti operare sia
in cantieri pubblici che in cantieri privati;
per di più, in occasione del suo interrogatorio libero, richiesto di chiarimenti in
proposito, il procuratore speciale della società convenuta, pur dovendo “essere a
conoscenza dei fatti della causa” (art. 420 co.2 c.p.c.), ha dichiarato: “Non sono in
grado di specificare le ragioni per cui il ricorrente, pur lavorando in un’area con le
caratteristiche di cui ai cap. 9, 9ter, 9quinquies e 9sexies, non poteva essere
proficuamente utilizzato presso la direzione lavori appalti privati come indicato nella
lettera di licenziamento”.
Le allegazioni della parte convenuta in memoria di costituzione circa l’utilizzo
promiscuo del ricorrente sia nella direzione lavori pubblici che in quella lavori privati
(anzi a pag. 11, cap.10bis della memoria di costituzione si afferma che il ricorrente
nel 2009 è stato adibito “in primis” alla direzione lavori di edilizia civile privata)
rende poco significativa la produzione documentale dalla stessa successivamente
effettuata (in esecuzione dell’ordine di esibizione disposto all’udienza del
20.12.2011) in quanto limitata al volume di fatturato della sola “direzione lavori
pubblici”.
C)
Inoltre le allegazioni svolte dalla società convenuta in memoria di costituzione
presentano varie incongruenze (diventate ancora più evidenti alla luce delle
dichiarazioni rese dal procuratore speciale della convenuta in sede di interrogatorio
libero), che le rendono del tutto inidonee a confermare la sussistenza di un
giustificato motivo oggettivo:
a)
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10
Parte convenuta afferma (pag. 8, cap. 7bis) che il ricorrente “veniva assegnato
all’unità di business L. & H. D. già prima del trasferimento nella nuova sede di via
…”;
sennonché tale trasferimento di sede è avvenuto nell’ “agosto 2008” (così sempre la
convenuta a pag. 7, cap. 6 della memoria di costituzione), mentre il “nuovo disegno
strategico ed organizzativo” (che prevedeva, tra l’altro, la costituzione della suddetta
unità di business) venne “illustrato a tutto il personale (compreso il sig. D.) durante
una riunione svolta in data 18.12.2008” (così sempre la convenuta a pag. 8, cap.
6quinquies della memoria di costituzione);
a quest’ultimo proposito il procuratore speciale ha dichiarato: “Dopo la presentazione
del progetto… in data 18.12.2008 si è iniziato a procedere gradualmente
all'attuazione
compatibilmente
con
le
contingenti
esigenze
produttive
ed
organizzative”;
quindi appare incomprensibile come l’inserimento del ricorrente nell’unità di
business L. & H. D. sia potuta avvenire prime dell’agosto 2008 quando detta struttura
organizzativa venne realizzata gradualmente solo dopo il 18.12.2008.
b)
La società convenuta afferma che tra la fine del 2008 e la fine del 2010 (quindi in un
periodo in cui si colloca il licenziamento del ricorrente, intimato in data 29.5.2009)
l’unità di business L. & H. D. (che, con l’accorpamento dell’unità S. B., ha assunto la
denominazione S. & P. H. – così in memoria di costituzione della convenuta, pag. 9,
cap.9bis) ha subito un drastico ridimensionamento di organico, tanto che nel 2010
vedeva “impiegati due dipendenti (sigg.re A. P. ed E. F.) rispetto agli undici
originari e nessuna assunzione di personale è stata attuata in sostituzione della
figura professionale del sig. D. per l’esecuzione di mansioni analoghe o equivalenti,
neppure con qualifiche/livelli inferiori”;
tale allegazione – oltre che contraddire, ancora una volta, le circostanze dedotte
nella lettera di intimazione (dove si afferma che le mansioni assegnate al ricorrente
sono state attribuite all’ing. F., che, tuttavia, non appare nell’organico dell’unità di
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business di cui al doc. 17 fasc.conv.) – se è diretta a provare che il ricorrente era un
lavoratore in esubero, in realtà, per così dire, “prova troppo”:
occorre ricordare che “all’ unità di business L. & H. D. ed alla contigua S. B. sono
stati attribuiti da parte di A. G. s.p.a. i volumi di fatturato generato dalla
progettazione e direzione lavori di opere civili pubbliche e private” (così in memoria
di costituzione, pag. 9, cap. 9);
il procuratore speciale ha dichiarato in sede di interrogatorio libero: “Confermo che
l’unità di business L. & H. D., cui venne accorpata la S. B., si occupava della
progettazione e direzione lavori di opere civili pubbliche e private. Precisa che
l'attività di progettazione e direzione lavori relativamente ad opere private e
pubbliche nonché ai cd. edifici sociali (ad esempio strutture sanitarie) costituisce
l'attività principale della società convenuta; tra le opere pubbliche vi erano anche le
infrastrutture viarie”;
risultando assai singolare, se non incomprensibile, che alla struttura organizzativa
incaricata dello svolgimento dell’attività principale della società convenuta fossero
addette solo due persone (di cui una – P. A. a tempo parziale al 56,25% e l’altra – F:
E. – trasferita da altra unità produttiva), in occasione dell’espletamento degli
interrogatori liberi sono stati chiesti chiarimenti in proposito al procuratore speciale
della convenuta, il quale ha dichiarato: “Può darsi che per lo svolgimento di alcune
attività di progettazione e direzione lavori siano state create altre unità di business”;
in definitiva la situazione occupazionale dell’unità di business L. & H. D., come
descritta dalla società convenuta a pag. 12 segg., cap.13 segg. della memoria di
costituzione, appare inidonea a dimostrare l’impossibilità di utilizzare le prestazioni
lavorative svolte dal ricorrente in quanto risulta del tutto inverosimile la circostanza,
desumibile dalle stesse allegazioni di parte convenuta, che l’attività principale della
società viene esercitata con soli due addetti;
se poi questa stessa attività viene svolta anche in altre unità di business, la situazione
occupazionale dell’unità di business L. & H. D. risulta poco significativa.
c)
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La società convenuta allega in memoria di costituzione (pag. 11, cap. 11 e 11bis) che
con la fine del 2008 tutte le unità di business hanno risentito di una contrazione del
relativo volume d’affari; produce (doc. 15) a riprova due tabelle afferenti l’una alle
“trattative chiuse 2008 e 2009 per mese”, l’altra al “fatturato chiuso 2008 e 2009 per
mese”, in riferimento all’unità di business L. & H. D.
Anche a prescindere dall’incongruenza costituita dall’imputazione di dati del 2008
ad una struttura organizzativa, che, come si è visto più sopra, è stata gradualmente
realizzata dopo la presentazione del progetto in data 18.12.2008 – emerge da dette
tabelle circostanze di difficile comprensione:
a fronte di trattative chiuse nel periodo gennaio 2008-maggio 2009 per €
5.770.430,00, sarebbe stato realizzato nello stesso periodo un fatturato di soli €
1.503.474,00;
inoltre, pur tenendo conto di un fisiologico scostamento temporale tra trattativa
conclusa e realizzazione del fatturato, è agevole rilevare che il valore delle trattative
concluse nel marzo 2008 (per € 2.220.000,00) e nel luglio 2008 (per € 1.172.372,55)
non trova riscontro nel fatturato realizzato nei mesi successivi; basti pensare che le
trattative concluse in quei due mesi hanno un valore (€ 3.372.372,00) superiore di
oltre il doppio rispetto al valore del fatturato 2008-2009 (€ 1.503.474,00);
infine, sebbene nella lettera di intimazione del licenziamento si adduca un
“persistente calo degli appalti aggiudicati alla nostra società e la concomitante
contrazione dei volumi di fatturato”, dalla tabella “fatturato chiuso 2008 e 2009 per
mese” emerge che nel 2009 vi è stato non già un calo, ma un notevole incremento del
fatturato (nel 2009 € 549.280,78 in quattro mesi pari ad € 137.320,20 al mese, a
fronte nel 2008 di € 954.193,27 in dodici mesi pari ad € 79.516,10 al mese, con un
aumento, quindi, su base mensile, di circa il 72%).
Anche in proposito sono stati chiesti, in occasione dell’espletamento degli
interrogatori liberi, chiarimenti al procuratore speciale, il quale, pur dovendo “essere
a conoscenza dei fatti della causa” (art. 420 co.2 c.p.c.), ha dichiarato: “Non sono in
grado di riferire come mai il valore delle trattative chiuse nel 2008-2009 non abbia
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un corrispondente riscontro nel valore del fatturato a partire da una certa data del
2008…Non sono in grado di specificare come si armonizzi l’assunto circa la
contrazione dei volumi di fatturato di cui alla lettera di licenziamento ed i dati
indicati nel doc. 15 di parte convenuta ”.
d)
La società convenuta afferma (pag. 5, cap. 4bis della memoria di costituzione) che il
ricorrente ha sempre svolto solamente le mansioni di “operatore tecnico di supporto
alla direzione lavori” e non già quelle di “assistente alla direzione lavori”;
sulla scorta di questa allegazione sostiene (pag. 14, 16bis segg. della memoria di
costituzione), in riferimento al ricorrente, che “la Sua professionalità, pur connotata
da esperienza ed anzianità aziendale, risultava però fortemente caratterizzata da
contenuti professionali afferenti esclusivamente le attività di supporto della
Direzione lavori pubblica o privata … La professionalità acquisita e propria del sig.
D., di minor profilo rispetto a quella richiesta per l’assunzione del ruolo nell’ambito
della direzione lavori, impediva una sua proficua ricollocazione in tale ruolo”;
tuttavia quest’ultimo assunto appare apodittico perché non spiega le ragioni per cui il
ricorrente, dopo essere stato addetto per alcuni mesi indifferentemente alle direzioni
lavori di edilizia civile privata e pubblica (ed in primis alla privata), sarebbe stato
utilizzato con maggiore difficoltà per il fatto di aver svolto in precedenza le mansioni
di operatore tecnico di supporto alla direzione lavori e non già quelle di assistente alla
direzione lavori;
inoltre la società convenuta, allorquando si è trattato di evidenziare la superiore
qualità delle mansioni proprie dell’assistente alla direzione lavori rispetto a quelle
proprie dell’operatore tecnico di supporto alla direzione lavori, si è riferita (pag. 5,
cap. 4ter della memoria di costituzione) a due attività (l’elaborazione progettuale vera
e propria ed il ruolo di coordinatore per la sicurezza) , che, secondo quanto emerge
dai mansionari (prodotti dalla convenuta sub 3, 4 e 6), non erano svolte neppure
dall’assistente alla direzione lavori (il quale, invece, rispetto all’operatore tecnico di
supporto alla direzione lavori, aveva i seguenti ulteriori compiti: “elabora gli stati di
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avanzamento lavori; redige lo stato finale dei lavori; gestisce le non conformità
riguardanti il riscontro di anomalie in sede di esecuzione delle visite di sorveglianza
presso i cantieri e l’impossibilità al rispetto della pianificazione temporale delle
visite presso i cantieri; calcola il seguente indicatore di processo: indice di efficienza
della direzione lavori”).
A quest’ultimo proposito occorre evidenziare che tali attività si presentano
certamente più complesse quando vengono svolte nell’ambito dell’esecuzione degli
appalti pubblici (come ha condivisibilmente osservato il ricorrente a pag. 12-13 del
suo atto introduttivo), di talché appare incongrua la deduzione, svolta dalla società
datrice nella lettera di intimazione, secondo cui la professionalità del ricorrente
formatasi nell’ambito degli appalti pubblici non poteva essere proficuamente
utilizzata nell’ambito degli appalti privati (salvo poi allegare in memoria di
costituzione che nei primi mesi del 2009 il ricorrente venne addetto “in primis” alla
direzione lavori di edilizia civile privata).
e)
Infine aver esonerato il lavoratore dall’obbligo di prestare la sua attività nel periodo
di preavviso, il che ha comportato necessariamente l’obbligo di corrispondere al
ricorrente l’indennità sostituiva del preavviso appare una scelta scarsamente
compatibile, specie considerando il notevole ammontare (ben € 10.925,35, alla luce di
quanto emerge dal prospetto paga di maggio 2009 sub doc. 15 fasc. ric.) con l’addotto
stato di difficoltà economica (nello stesso senso, di recente, Corte di Appello di
Cagliari 16.11.2011).
***
In definitiva il licenziamento, intimato dalla società convenuta al ricorrente con
lettera del 29.5.2009, appare illegittimo per difetto del giustificato motivo oggettivo
addotto.
Ne discende l’applicazione della tutela reale ex art. 18 L. 20.5.1970, n. 300, essendo
rimasto incontestato l’assunto del ricorrente, secondo cui all’epoca dell’intimazione
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del licenziamento la società aveva alle proprie dipendenze un numero maggiore di 15
dipendenti;
inoltre va ricordato che dopo la composizione dei contrasti da parte di Cass. S.U.
10.1.2006, n. 141 è ormai consolidato l’orientamento della Suprema Corte (Cass.
8.9.2006, n. 19275; Cass. 13.7.2006, n. 15948; Cass. 16.6.2006, n. 13945; Cass.
29.5.2006, n. 12722;), secondo cui, in tema di riparto dell'onere probatorio in ordine
ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento, di cui
sia accertata l'invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a
riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del
licenziamento sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e
l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti
stabiliti dall'art. 18 St. Lav., costituiscono, insieme al giustificato motivo del
licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono,
perciò, essere provati dal datore di lavoro.
Di conseguenza dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento discende, ai sensi
dell’art.18 co. 1 St.Lav., l’annullamento del licenziamento intimato dalla società
convenuta con la lettera del 29.5.2009 e, quindi, la reintegrazione del ricorrente nel
posto di lavoro occupato al momento della cessazione del rapporto (unità produttiva
ubicata in Trento);
inoltre, in forza del disposto ex art. 18 co.4 St.Lav., appare fondata anche la domanda,
proposta dalla ricorrente, di risarcimento del danno subito a seguito del licenziamento
illegittimo e quantificato nella retribuzione maturata dal 29.5.2009 fino a quella
dell’effettiva reintegrazione, maggiorata ex art.429 co.3 cod.proc.civ. (con gli
interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto
stabilito in Cass. S.U. 29.1.2001, n.38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di
illegittimità costituzione dell’art. 22 co.36 L.23.12.1994, n.724 ad opera di Corte
Cost.2.11.2000, n.459;).
L’importo risultante deve, eventualmente, essere decurtato (nel rispetto del limite
minimo delle cinque mensilità) di una somma pari all’indennità sostitutiva del
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preavviso corrisposta (€ 10.925,35) e dell’eventuale aliunde perceptum in dipendenza
di attività lavorative svolte dalla ricorrente in epoca successiva al 29.5.2009.
Al fine di accertare l’eventuale aliunde perceptum, si dispone, con ordinanza ex art.
279 co.1 n.4 cod.proc.civ., l’interrogatorio formale del ricorrente e la prova
testimoniale offerti dalla società ricorrente
sul cap. 21bis, nonché l’ordine al
ricorrente medesimo di esibire, mediante deposito in cancelleria, da effettuarsi entro il
27 aprile 2012,
il proprio libretto di lavoro (o documento equivalente), le
dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi di imposta 2009 e 2010 ed eventualmente i
prospetti paga ricevuti successivamente al 29.5.2009.
***
La statuizione sulle spese non può che essere differita alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del
giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Annulla – in quanto illegittimo per difetto del giustificato motivo oggettivo
addotto – il licenziamento intimato dalla società convenuta al ricorrente con
lettera del 29.5.2009.
2. Ordina alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro
occupato al momento della cessazione del rapporto (unità produttiva ubicata in
Trento).
3. Condanna la società convenuta al risarcimento del danno derivato al ricorrente dal
licenziamento illegittimo e quantificato nella retribuzione maturata dal 29.5.2009
fino a quella dell’effettiva reintegrazione, detratto l’eventuale aliunde perceptum
(nel rispetto del limite minimo delle cinque mensilità), con il maggior danno da
svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT,
intervenuta dalla data di maturazione dei crediti fino ad oggi, e con gli interessi
legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a
quibus fino al saldo.
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4. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia in ordine alle spese.
5. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione.
Trento, 12 aprile 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZARIO
Tiziana Oss Cazzador
IL GIUDICE
dott. Giorgio Flaim
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Sentenza del Tribunale di Trento del 12 aprile 2012