giovedì 3 ottobre 2013
RASSEGNA STAMPA
APPRENDISTATO
L’apprendistato si fa semplice
Italia Oggi pag. 34 del 03/10/2013
In vigore le linee guida nazionali per l’apprendistato di mestiere
Il Sole 24 Ore pag. 31 del 03/10/2013
FORMAZIONE CONTINUA
La formazione è fondamentale
Italia Oggi pag. 35 del 03/10/2013
UNIONE EUROPEA
Accesso agli albi sotto i riflettori
Italia Oggi pag. 34 del 03/10/2013
Focus della Ue sull’accesso alle professioni
Il Sole 24 Ore pag. 35 del 03/10/2013
AGEVOLAZIONI
Bonus assunzioni
Italia Oggi pag. 34 del 03/10/2013
Studi, pronti rimborsi per l’aggiornamento del personale
Italia Oggi pag. 35 del 03/10/2013
PREVIDENZA
L’incremento pesa anche sull’integrativo
Il Sole 24 Ore pag. 30 del 03/10/2013
34
Giovedì 3 Ottobre 2013
LAVO RO E PREVIDENZA
In mancanza di accordo in Conferenza stato-regioni scatta la disciplina del decreto lavoro
L’apprendistato si fa semplice
Dal 1° ottobre lo stop al piano formativo individuale
DI
Le semplificazioni
DANIELE CIRIOLI
V
ia libera alle semplificazioni dell’apprendistato. Per le assunzioni effettuate dal 1°
ottobre con il contratto di mestiere non è più obbligatorio il
piano formativo individuale,
mentre la registrazione della formazione acquisita può
avvenire secondo lo schema
del libretto formativo del cittadino. Le imprese con unità
produttive in diverse regioni inoltre possono applicare
un’unica disciplina: quella
della regione della sede locale. Le facilitazioni, previste
dal dl n. 76/2013 convertito
dalla legge n. 99/2013 (decreto lavoro), sono divenute
operative per l’inutile decorso
del termine del 30 settembre
entro cui la Conferenza statoregioni poteva definirne le linee guida.
Il decreto lavoro. La semplificazione tocca il contratto
professionalizzante, o contratto di mestiere, che consente di
assumere lavoratori tra i 18 e
29 anni di età e che ha durata
1. Il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione
alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali
e specialistiche
2. La registrazione della formazione e qualifica professionale a fini contrattuali
eventualmente acquisita va effettuata in un documento avente i contenuti
minimi del modello di libretto formativo del cittadino
3. In caso di imprese multi-localizzate, la formazione deve avvenire nel rispetto
della disciplina della Regione ove l’impresa ha la propria sede legale
massima di tre anni (cinque
nel caso di artigiani). Il decreto lavoro aveva affidato alla
Conferenza stato-regioni il
compito di approvare entro
il 30 settembre le linee guida
per una disciplina uniforme e
nazionale sull’offerta formativa pubblica. E aveva inoltre
prestabilito che, in mancanza dell’adozione delle linee
guida, le deroghe avrebbero
trovato diretta applicazione.
Martedì sera, nell’intervento
alla presentazione del Cnel
del rapporto sul mercato del
lavoro, il ministro del lavoro,
Enrico Giovannini, ha annun-
ciato che la Conferenza stato-regioni non ha adottato le
linee guida. Di conseguenza,
come precisato dalla circolare n. 35/2013 del ministero
del lavoro, le semplificazione
trovano applicazione a partire dalle assunzioni fatte dal
1° ottobre.
Apprendistato (un poco)
più facile. Le semplificazioni (indicate in tabella) sono
«deroghe» alle norme del
T.u. apprendistato (dlgs n.
167/2011). La prima concerne il Pfi, il piano formativo
individuale, che resta dovuto
solamente per la formazione
e acquisizione di competenze
tecnico-professionali e specialistiche. La novità, però, ha
precisato il ministero, lascia
intatto l’obbligo di svolgimento della formazione per l’acquisizione di competenze di
base e trasversali disciplinata
dalle Regioni. La permanenza
dell’obbligo deriva dalla previsione, nel caso di imprese
multi-localizzate (terza semplificazione), della possibilità
di applicare la disciplina della regione in cui l’impresa ha
la sede legale, «disciplina che
non può che evidentemente
identificarsi in quella con-
La Cassazione sul periodo di comporto La Commissione Ue avvia l’indagine
Mal di mobbing? Accesso agli albi
Non si licenzia sotto i riflettori
DI
I
SIMONA D’ALESSIO
l dipendente si ammala
perché vittima di «mobbing»? Impossibile licenziarlo, anche se la somma
delle sue assenze dal luogo
in cui svolge l’attività supera
il periodo di comporto (l’arco
temporale stabilito dalla legge). È quanto sancisce la Cassazione che, con la sentenza
numero 22568, ha respinto il
ricorso con cui una società di
Brugherio (Monza e Brianza),
proprietaria di un supermercato, chiedeva l’interruzione
del rapporto lavorativo di un
addetto del reparto macelleria,
sostenendo che le troppe giornate in cui non si era presentato in ditta fossero sufficienti
a giustificarne la perdita del
diritto al posto. Opinione rigettata dalla Suprema corte
che ha, invece, confermato,
come già stabilito prima dal
tribunale di Monza e poi dalla
Corte d’appello nel 2010, che
erano «imputabili alla responsabilità del datore di lavoro le
assenze per malattia» dell’uomo e, di conseguenza, i giorni
di assenza erano irrilevanti «ai
fini del calcolo del periodo di
comporto». La vicenda parte
nel 2002, quando l’impiegato
inizia a ricevere, si legge nel
pronunciamento, «una nu-
merosa serie di contestazioni
disciplinari, con altrettante
sanzioni che andavano dalla
multa alla sospensione». E,
soprattutto, nel corso dell’inverno (da dicembre a febbraio
2003), ammalatosi, viene sottoposto ad una raffica di «ben
15 visite fiscali di controllo».
Pratica proseguita anche nei
mesi successivi, quando cioè
il dipendente, ricevuto un richiamo particolarmente duro
da parte di un suo superiore,
ne ricava «una crisi psicologica»; in estate, precisamente a
luglio, la società usa il pugno
di ferro, e fa scattare la procedura di licenziamento, in
virtù del superamento del periodo di comporto. Tuttavia, i
magistrati, in seguito ad una
perizia medica, appurano che
le assenze per malattia sono
diretta «conseguenza dell’ambiente lavorativo e della condotta aziendale» posta in essere ai suoi danni, ravvisando il
reato di «mobbing» (vessazioni
perpetrate laddove si esercita
una funzione) suffragato dalle
«numerose sanzioni disciplinari, poi accertate come illegittime». Pertanto, la Cassazione,
oltre a disporre il reintegro
dell’uomo, ha condannato l’impresa a risarcirgli i danni per
l’ingiusto licenziamento che gli
era stato inflitto.
da Bruxelles
ANGELO DI MAMBRO
U
n esercizio di trasparenza e di valutazione reciproca
sulle barriere che
limitano l’accesso alle professioni. Lo chiede la Commissione europea agli stati membri
in una comunicazione adottata ieri, che prevede anche un
piano di azione fino al 2016
per migliorare la regolamentazione dell’accesso alle professioni in tutta l’Ue. Nulla di
vincolante, ma l’impegno per
le autorità nazionali sarà anche uno dei punti in agenda
al prossimo vertice dei capi di
stato europei, in programma
a Bruxelles il 24 e 25 ottobre,
dedicato in gran parte ai temi
della crescita economica. Se i
«servizi professionali» costituiscono il 9% del pil dell’Ue,
e a fronte dell’emergenza disoccupazione (con 26,6 milioni
di europei senza lavoro), è il
ragionamento dell’Esecutivo
comunitario, val la pena chiedersi se i 740 ordini professionali o professioni regolamentate operative nell’Unione
siano proprio indispensabili,
se funzionino bene o se, in
alcuni casi, non costituiscano
invece dei vincoli allo sviluppo di un mercato del lavoro
più aperto.
Nessun regolamento o
direttiva è in programma,
assicurano da Bruxelles. La
Commissione «organizza un
processo di scambio reciproco di informazioni», spiegano
fonti dell’Esecutivo, «starà
alle autorità nazionali valutare se rivedere o meno le
normative esistenti». Il «processo» riguarda tutte le professioni previste nella direttiva n. 36/2005. Entro il 2015
gli stati membri dovranno
elaborare una mappatura
delle categorie professionali regolamentate nei servizi
alle imprese, costruzioni, industria, settore immobiliare,
trasporti e vendita all’ingrosso e al dettaglio. Nel 2016
sarà la volta di istruzione,
intrattenimento, servizi
sanitari, pubblica amministrazione e turismo. Nei loro
rapporti gli Stati dovrebbero
indicare anche le misure che
hanno intenzione di prendere. La Commissione stilerà
dei rapporti di valutazione
con raccomandazioni e suggerimenti e solo dopo il 2016
potrebbe intervenire con l’avvio di procedure di infrazione
qualora ravvisasse che la regolamentazione dell’accesso
alle professioni sia fonte di
«discriminazione».
cernente l’offerta formativa
pubblica». Peraltro, ha detto
ancora il ministero, il richiamo ad un’unica disciplina per
l’acquisizione di competenze
di base e trasversali va intesa «principalmente riferito a
quelli che sono i contenuti e
la durata della stessa formazione». In ogni caso, ciò non
dovrà comportare un obbligo
di frequenza di corsi extraRegione e quindi maggiori
oneri per le imprese.
Per quanto riguarda la
semplificazione sulla registrazione della formazione,
il ministero ha precisato che
il documento deve riportare i «contenuti minimi» del
dm 10 ottobre 2005, ossia i
contenuti che nel libretto
formativo del cittadino fanno riferimento alle «competenze acquisite in percorsi
di apprendimento» (sezione
2). Resta salvo l’eventuale
utilizzo di diversa modulistica adottata dal contratto
collettivo applicato (ad esempio, accordo interconfederale
18 aprile 2012 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil).
BREVI
Bonus assunzioni a
quota 7 mila. Tante erano
infatti, alle 17 di ieri, le
domande arrivate all’Inps
per ottenere i benefici previsti per assumere giovani
under 30. Di queste, circa i
4/5 riguardano nuove assunzioni, mentre approssimativamente 1/5 si riferisce a trasformazioni di
rapporti di lavoro a tempo
determinato in rapporti a
tempo indeterminato. Le
domande devono essere
presentate per via telematica, utilizzando il modulo
76-2013 è disponibile sul
sito www.inps.it
Ingegneri e architetti
iscritti agli albi professionali e titolari di partita
Iva, società di professionisti e le società d’ingegneria devono presentare
a Inarcassa la dichiarazione obbligatoria del
reddito professionale e/o
del volume d’affari riferita
all’anno 2012 in via telematica entro il 31 ottobre
2013. . Sono esonerati gli
ingegneri e architetti non
iscritti a Inarcassa che:
per l’anno 2012 siano
privi di partita Iva; siano iscritti anche in altri
Albi professionali e che, a
seguito di espressa previsione legislativa, abbiano
esercitato il diritto di
opzione per l’iscrizione ad
altra Cassa previdenziale
con decorrenza anteriore
al 2012.
Giovedì 3 Ottobre 2013
F O N D OPROFESSIONI
35
Parla il presidente del Fondo. Necessaria una nuova politica per lo sviluppo delle professioni
La formazione è fondamentale
Magi: le istituzioni dimostrino di crederci con i fatti
A
i vertici di Fondoprofessioni dal 2009,
Massimo Magi ha
guidato le scelte
strategiche del Fondo effettuate negli ultimi anni. Un
periodo che, tra luci e ombre,
coincide con l’esplosione del
welfare contrattuale, ma anche con il depotenziamento
delle politiche attive del lavoro; una fase che registra
un deciso sviluppo del Fondo
per risorse stanziate, piani
formativi finanziati e adesioni nel settore professionale
e delle aziende, ma anche il
prelievo forzoso dalle casse
dei Fondi per fi nanziare la
Cassa integrazione. Dal suo
osservatorio privilegiato, il
presidente di Fondoprofessioni analizza a tutto tondo lo stato dell’arte della
formazione finanziata nel
settore degli studi professionali. Dal decreto Imu-Cig
alla formazione fi nanziata,
dai traguardi raggiunti dal
Fondo alle nuove iniziative
per l’aggiornamento professionale, fino alle prospettive
di sviluppo della formazione
e delle competenze tra welfare e sussidiarietà.
Domanda. Presidente
Magi, di cosa ha bisogno
oggi la formazione continua in Italia?
Risposta. Che le istituzioni dimostrino di crederci,
nei fatti e non solo a parole.
I Fondi interprofessionali
rappresentano l’unico vero
strumento di politiche attive per il lavoro. Solo con le
risorse dei Fondi gli studi e
le aziende possono programmare attività formative,
potendo ridurre i costi derivanti dall’aggiornamento
del personale. Senza le risorse erogate dai Fondi non
è possibile dare continuità
alla formazione nel nostro
Paese, come strumento di
sviluppo delle competenze professionali,
ma anche di riposizionamento dei lavoratori, che sono
stati ulteriormente penalizzati.
D. Il recente
decreto Imu-Cig,
però, mette in discussione questa
impostazione. Che
cosa ne pensa?
R. Fondoprofessioni ha espresso nei mesi
scorsi tutto il suo disappunto per la
decisione di
destinare
parte delle risorse
0,30% al
rifinanziamento della
Cassa
integrazio-
ne. Ora, il decreto Imu-Cig
ha trovato piena applicazione e sono state trattenute ai
Fondi interprofessionali parte delle risorse dello 0,30%,
senza alcuna consultazione
con le parti sociali e senza
criteri e procedure definite.
Questa decisione finanzia
uno strumento a disposizione dei lavoratori come la cig,
ma al tempo stesso sottrae
risorse destinate al rafforzamento delle competenze e
della professionalità
di altri lavoratori,
depotenziando
così le politiche attive per
il lavoro in
Italia.
D. Tale disposizione
penalizzerà
l’attività formativa negli
studi professio-
Massimo Magi
nali e nelle aziende?
R. Direi di no. Fondoprofessioni continuerà per la
propria strada, con la pubblicazione di nuovi avvisi
e iniziative per il fi nanziamento della formazione. La
solidità del nostro ente ci
consente, infatti, di mantenere elevati i livelli delle
somme erogate a vantaggio
dei 55 mila studi/aziende
aderenti e dei quasi 200 mila
lavoratori. Anzi, abbiamo di
recente stanziato nuove risorse per la formazione nel
settore di riferimento nelle
aziende collegate agli studi
professionali.
formative accreditate. Con
l’avviso 03/13 viene rimborsato direttamente allo studio/azienda l’80% dei costi
sostenuti per la formazione
del personale. Poi, stanno
crescendo in maniera rilevante i conti A.F.A. (azione
formativa aggregata), attraverso i quali è possibile realizzare un piano annuale di
attività formative tramite le
somme accantonate presso
il Fondo. Si stanno avvicinando a questo strumento
importanti organizzazioni di
rappresentanza del settore,
raggruppamenti di studi e
aziende, franchising ecc.
D. Quali iniziative ha varato il Fondo di recente?
R. A conferma della nostra
strategia di sviluppo della
formazione nel settore degli
studi professionali e aziende
collegate, abbiamo pubblicato due avvisi: 01/13 e 03/13.
Il primo, mette a disposizione 1,5 milioni di euro per il
finanziamento di corsi
e seminari in tutto
il paese. Mentre
l ’ av v i s o 0 3 / 1 3
prevede una disponibilità di 1
milione di euro
per l’erogazione di migliaia
di rimborsi
per la partecipazione
ad attività
D. Cosa chiedono gli
studi/aziende e gli operatori della formazione ai
Fondi?
R. La formazione finanziata deve rispondere a bisogni
reali, evitando di rimanere
imbrigliata in inutili lacci
burocratici. Occorre dare
risposte immediate, rendendo più agevole l’accesso alle
risorse per la formazione.
L’avviso 03/13 e il canale
di finanziamento della formazione A.F.A., ad esempio,
nascono proprio con questa
logica. La formazione finanziata, come pilastro di
un più ampio sistema di
welfare contrattuale, deve
puntare alla sussidiarietà,
solo così si può favorire lo
sviluppo.
LE MODALITÀ OPERATIVE PER ACCEDERE ALLE RISORSE
Studi, pronti rimborsi per l’aggiornamento del personale
Si riparte con i rimborsi per la formazione individuale. Dopo l’approvazione, avvenuta in luglio, dell’avviso 03/13 (si veda ItaliaOggi del 5
settembre) che, con una dote di 1
milione di euro per la formazione
individuale «a catalogo», finanzia la
partecipazione ad attività formative
di contenuto generale, quali sicurezza
sui luoghi di lavoro, lingue, informatica, ma il ventaglio è molto più ampio sulla base della specifica offerta
formativa di ogni agenzia formativa
coinvolta, prende il via ufficialmente
la procedura di invio delle domande
di finanziamento per ottenere il rimborso dell’80% dei costi sostenuti per
la formazione del personale.
Sulla scorta dell’esperienza del precedente avviso 02/13, il Fondo si attende un nuovo boom di richieste. «Il
numero piani formativi rimborsati
supererà senza dubbio le 2 mila unità» pronostica Franco Valente, direttore di Fondoprofessioni. «Gli studi
professionali hanno a disposizione
uno strumento snello per accedere
in maniera agevole alle risorse stanziate per la formazione del personale:
non occorre maturare un’anzianità
di adesione, è sufficiente aderire
nell’ambito della prima denuncia
Uniemens disponibile in vista della
richiesta al Fondo. Tale procedura
consente l’immediata fruibilità del
rimborso per le strutture aderenti e
rappresenta un elemento di primaria
importanza».
Così la procedura
di richiesta rimborso
formazione, fattura emessa dallo
studio/azienda a Fondoprofessioni
per un valore pari all’80% dei costi sostenuti, copia dell’attestato
di partecipazione all’attività formativa. Anche in questo caso sarà
l’ente di formazione ad inviare la
documentazione per la richiesta di
rimborso a Fondoprofessioni. Sia la
documentazione di inizio che quella di fine attività dovranno essere
inviate dall’agenzia formativa al
Fondo all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]. In seguito all’invio della
documentazione, il Fondo procederà
all’erogazione di quanto dovuto allo
studio/azienda a mezzo bonifico,
rimborsando appunto l’80% del costo sostenuto.
La struttura aderente, con il tramite
dell’agenzia formativa di riferimento, può già da ora inviare la «domanda di finanziamento», unitamente al
«formulario di monitoraggio», una
volta individuata l’attività formativa di proprio interesse. La documentazione di presentazione dove essere
inviata via mail dallo studio/azienda
all’ente formatore titolare dell’attività formativa individuata. Sarà l’ente
formatore a visionarla e inviarla al
Fondo. Tale procedura deve avve- Come aderire al Fondo
nire prima dell’inizio dell’attività per richiedere i rimborsi
formativa. Una volta conclusa l’attività formativa, entro 90 giorni, lo Per aderire a Fondoprofessioni è
studio/azienda con
sufficiente riportare
il tramite dell’agennella sezione «Fonzia formativa dovrà
dointerprof» della
Pagina a cura di
inviare al Fondo:
denuncia Uniemens
FONDOPROFESSIONI
«richiesta erogaziola dicitura «FPRO»
WWW.FONDOPROFESSIONI.IT
ne saldo», fattura
seguita dal numero
[email protected]
quietanzata emesdi dipendenti dello
sa dall’agenzia di
studio/azienda, nel-
la cella «Adesione Fondo». In caso di
adesione a precedente fondo interprofessionale sarà necessario riportare nella cella «Codice» la dicitura
«REVO» e nella cella «Adesione Fondo» la dicitura «FPRO», seguita dal
numero di dipendenti. L’adesione non
comporta alcun costo per lo studio/
azienda e può essere effettuata dallo studio di consulenza del lavoro di
riferimento.
Informazioni
sulle attività rimborsate
Con l’avvio dell’avviso 03/13 sta crescendo il numero dei cataloghi formativi accreditati dalle agenzie di
formazione italiane. L’elenco è consultabile sul sito del Fondo, nella sezione dedicata all’avviso in corrispondenza dell’area «consulta i cataloghi
formativi online». A breve le attività
formative accreditate riguarderanno
l’intero territorio nazionale. Per informazioni relative alla richiesta di
rimborsi è possibile contattare il numero 06/54210661 o scrivere a info@
fondoprofessioni.it. Il personale del
Fondo fornirà il supporto necessario
in vista della presentazione della richiesta di rimborso e della compilazione della documentazione.
34
Giovedì 3 Ottobre 2013
LAVO RO E PREVIDENZA
In mancanza di accordo in Conferenza stato-regioni scatta la disciplina del decreto lavoro
L’apprendistato si fa semplice
Dal 1° ottobre lo stop al piano formativo individuale
DI
Le semplificazioni
DANIELE CIRIOLI
V
ia libera alle semplificazioni dell’apprendistato. Per le assunzioni effettuate dal 1°
ottobre con il contratto di mestiere non è più obbligatorio il
piano formativo individuale,
mentre la registrazione della formazione acquisita può
avvenire secondo lo schema
del libretto formativo del cittadino. Le imprese con unità
produttive in diverse regioni inoltre possono applicare
un’unica disciplina: quella
della regione della sede locale. Le facilitazioni, previste
dal dl n. 76/2013 convertito
dalla legge n. 99/2013 (decreto lavoro), sono divenute
operative per l’inutile decorso
del termine del 30 settembre
entro cui la Conferenza statoregioni poteva definirne le linee guida.
Il decreto lavoro. La semplificazione tocca il contratto
professionalizzante, o contratto di mestiere, che consente di
assumere lavoratori tra i 18 e
29 anni di età e che ha durata
1. Il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione
alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali
e specialistiche
2. La registrazione della formazione e qualifica professionale a fini contrattuali
eventualmente acquisita va effettuata in un documento avente i contenuti
minimi del modello di libretto formativo del cittadino
3. In caso di imprese multi-localizzate, la formazione deve avvenire nel rispetto
della disciplina della Regione ove l’impresa ha la propria sede legale
massima di tre anni (cinque
nel caso di artigiani). Il decreto lavoro aveva affidato alla
Conferenza stato-regioni il
compito di approvare entro
il 30 settembre le linee guida
per una disciplina uniforme e
nazionale sull’offerta formativa pubblica. E aveva inoltre
prestabilito che, in mancanza dell’adozione delle linee
guida, le deroghe avrebbero
trovato diretta applicazione.
Martedì sera, nell’intervento
alla presentazione del Cnel
del rapporto sul mercato del
lavoro, il ministro del lavoro,
Enrico Giovannini, ha annun-
ciato che la Conferenza stato-regioni non ha adottato le
linee guida. Di conseguenza,
come precisato dalla circolare n. 35/2013 del ministero
del lavoro, le semplificazione
trovano applicazione a partire dalle assunzioni fatte dal
1° ottobre.
Apprendistato (un poco)
più facile. Le semplificazioni (indicate in tabella) sono
«deroghe» alle norme del
T.u. apprendistato (dlgs n.
167/2011). La prima concerne il Pfi, il piano formativo
individuale, che resta dovuto
solamente per la formazione
e acquisizione di competenze
tecnico-professionali e specialistiche. La novità, però, ha
precisato il ministero, lascia
intatto l’obbligo di svolgimento della formazione per l’acquisizione di competenze di
base e trasversali disciplinata
dalle Regioni. La permanenza
dell’obbligo deriva dalla previsione, nel caso di imprese
multi-localizzate (terza semplificazione), della possibilità
di applicare la disciplina della regione in cui l’impresa ha
la sede legale, «disciplina che
non può che evidentemente
identificarsi in quella con-
La Cassazione sul periodo di comporto La Commissione Ue avvia l’indagine
Mal di mobbing? Accesso agli albi
Non si licenzia sotto i riflettori
DI
I
SIMONA D’ALESSIO
l dipendente si ammala
perché vittima di «mobbing»? Impossibile licenziarlo, anche se la somma
delle sue assenze dal luogo
in cui svolge l’attività supera
il periodo di comporto (l’arco
temporale stabilito dalla legge). È quanto sancisce la Cassazione che, con la sentenza
numero 22568, ha respinto il
ricorso con cui una società di
Brugherio (Monza e Brianza),
proprietaria di un supermercato, chiedeva l’interruzione
del rapporto lavorativo di un
addetto del reparto macelleria,
sostenendo che le troppe giornate in cui non si era presentato in ditta fossero sufficienti
a giustificarne la perdita del
diritto al posto. Opinione rigettata dalla Suprema corte
che ha, invece, confermato,
come già stabilito prima dal
tribunale di Monza e poi dalla
Corte d’appello nel 2010, che
erano «imputabili alla responsabilità del datore di lavoro le
assenze per malattia» dell’uomo e, di conseguenza, i giorni
di assenza erano irrilevanti «ai
fini del calcolo del periodo di
comporto». La vicenda parte
nel 2002, quando l’impiegato
inizia a ricevere, si legge nel
pronunciamento, «una nu-
merosa serie di contestazioni
disciplinari, con altrettante
sanzioni che andavano dalla
multa alla sospensione». E,
soprattutto, nel corso dell’inverno (da dicembre a febbraio
2003), ammalatosi, viene sottoposto ad una raffica di «ben
15 visite fiscali di controllo».
Pratica proseguita anche nei
mesi successivi, quando cioè
il dipendente, ricevuto un richiamo particolarmente duro
da parte di un suo superiore,
ne ricava «una crisi psicologica»; in estate, precisamente a
luglio, la società usa il pugno
di ferro, e fa scattare la procedura di licenziamento, in
virtù del superamento del periodo di comporto. Tuttavia, i
magistrati, in seguito ad una
perizia medica, appurano che
le assenze per malattia sono
diretta «conseguenza dell’ambiente lavorativo e della condotta aziendale» posta in essere ai suoi danni, ravvisando il
reato di «mobbing» (vessazioni
perpetrate laddove si esercita
una funzione) suffragato dalle
«numerose sanzioni disciplinari, poi accertate come illegittime». Pertanto, la Cassazione,
oltre a disporre il reintegro
dell’uomo, ha condannato l’impresa a risarcirgli i danni per
l’ingiusto licenziamento che gli
era stato inflitto.
da Bruxelles
ANGELO DI MAMBRO
U
n esercizio di trasparenza e di valutazione reciproca
sulle barriere che
limitano l’accesso alle professioni. Lo chiede la Commissione europea agli stati membri
in una comunicazione adottata ieri, che prevede anche un
piano di azione fino al 2016
per migliorare la regolamentazione dell’accesso alle professioni in tutta l’Ue. Nulla di
vincolante, ma l’impegno per
le autorità nazionali sarà anche uno dei punti in agenda
al prossimo vertice dei capi di
stato europei, in programma
a Bruxelles il 24 e 25 ottobre,
dedicato in gran parte ai temi
della crescita economica. Se i
«servizi professionali» costituiscono il 9% del pil dell’Ue,
e a fronte dell’emergenza disoccupazione (con 26,6 milioni
di europei senza lavoro), è il
ragionamento dell’Esecutivo
comunitario, val la pena chiedersi se i 740 ordini professionali o professioni regolamentate operative nell’Unione
siano proprio indispensabili,
se funzionino bene o se, in
alcuni casi, non costituiscano
invece dei vincoli allo sviluppo di un mercato del lavoro
più aperto.
Nessun regolamento o
direttiva è in programma,
assicurano da Bruxelles. La
Commissione «organizza un
processo di scambio reciproco di informazioni», spiegano
fonti dell’Esecutivo, «starà
alle autorità nazionali valutare se rivedere o meno le
normative esistenti». Il «processo» riguarda tutte le professioni previste nella direttiva n. 36/2005. Entro il 2015
gli stati membri dovranno
elaborare una mappatura
delle categorie professionali regolamentate nei servizi
alle imprese, costruzioni, industria, settore immobiliare,
trasporti e vendita all’ingrosso e al dettaglio. Nel 2016
sarà la volta di istruzione,
intrattenimento, servizi
sanitari, pubblica amministrazione e turismo. Nei loro
rapporti gli Stati dovrebbero
indicare anche le misure che
hanno intenzione di prendere. La Commissione stilerà
dei rapporti di valutazione
con raccomandazioni e suggerimenti e solo dopo il 2016
potrebbe intervenire con l’avvio di procedure di infrazione
qualora ravvisasse che la regolamentazione dell’accesso
alle professioni sia fonte di
«discriminazione».
cernente l’offerta formativa
pubblica». Peraltro, ha detto
ancora il ministero, il richiamo ad un’unica disciplina per
l’acquisizione di competenze
di base e trasversali va intesa «principalmente riferito a
quelli che sono i contenuti e
la durata della stessa formazione». In ogni caso, ciò non
dovrà comportare un obbligo
di frequenza di corsi extraRegione e quindi maggiori
oneri per le imprese.
Per quanto riguarda la
semplificazione sulla registrazione della formazione,
il ministero ha precisato che
il documento deve riportare i «contenuti minimi» del
dm 10 ottobre 2005, ossia i
contenuti che nel libretto
formativo del cittadino fanno riferimento alle «competenze acquisite in percorsi
di apprendimento» (sezione
2). Resta salvo l’eventuale
utilizzo di diversa modulistica adottata dal contratto
collettivo applicato (ad esempio, accordo interconfederale
18 aprile 2012 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil).
BREVI
Bonus assunzioni a
quota 7 mila. Tante erano
infatti, alle 17 di ieri, le
domande arrivate all’Inps
per ottenere i benefici previsti per assumere giovani
under 30. Di queste, circa i
4/5 riguardano nuove assunzioni, mentre approssimativamente 1/5 si riferisce a trasformazioni di
rapporti di lavoro a tempo
determinato in rapporti a
tempo indeterminato. Le
domande devono essere
presentate per via telematica, utilizzando il modulo
76-2013 è disponibile sul
sito www.inps.it
Ingegneri e architetti
iscritti agli albi professionali e titolari di partita
Iva, società di professionisti e le società d’ingegneria devono presentare
a Inarcassa la dichiarazione obbligatoria del
reddito professionale e/o
del volume d’affari riferita
all’anno 2012 in via telematica entro il 31 ottobre
2013. . Sono esonerati gli
ingegneri e architetti non
iscritti a Inarcassa che:
per l’anno 2012 siano
privi di partita Iva; siano iscritti anche in altri
Albi professionali e che, a
seguito di espressa previsione legislativa, abbiano
esercitato il diritto di
opzione per l’iscrizione ad
altra Cassa previdenziale
con decorrenza anteriore
al 2012.
34
Giovedì 3 Ottobre 2013
LAVO RO E PREVIDENZA
In mancanza di accordo in Conferenza stato-regioni scatta la disciplina del decreto lavoro
L’apprendistato si fa semplice
Dal 1° ottobre lo stop al piano formativo individuale
DI
Le semplificazioni
DANIELE CIRIOLI
V
ia libera alle semplificazioni dell’apprendistato. Per le assunzioni effettuate dal 1°
ottobre con il contratto di mestiere non è più obbligatorio il
piano formativo individuale,
mentre la registrazione della formazione acquisita può
avvenire secondo lo schema
del libretto formativo del cittadino. Le imprese con unità
produttive in diverse regioni inoltre possono applicare
un’unica disciplina: quella
della regione della sede locale. Le facilitazioni, previste
dal dl n. 76/2013 convertito
dalla legge n. 99/2013 (decreto lavoro), sono divenute
operative per l’inutile decorso
del termine del 30 settembre
entro cui la Conferenza statoregioni poteva definirne le linee guida.
Il decreto lavoro. La semplificazione tocca il contratto
professionalizzante, o contratto di mestiere, che consente di
assumere lavoratori tra i 18 e
29 anni di età e che ha durata
1. Il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione
alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali
e specialistiche
2. La registrazione della formazione e qualifica professionale a fini contrattuali
eventualmente acquisita va effettuata in un documento avente i contenuti
minimi del modello di libretto formativo del cittadino
3. In caso di imprese multi-localizzate, la formazione deve avvenire nel rispetto
della disciplina della Regione ove l’impresa ha la propria sede legale
massima di tre anni (cinque
nel caso di artigiani). Il decreto lavoro aveva affidato alla
Conferenza stato-regioni il
compito di approvare entro
il 30 settembre le linee guida
per una disciplina uniforme e
nazionale sull’offerta formativa pubblica. E aveva inoltre
prestabilito che, in mancanza dell’adozione delle linee
guida, le deroghe avrebbero
trovato diretta applicazione.
Martedì sera, nell’intervento
alla presentazione del Cnel
del rapporto sul mercato del
lavoro, il ministro del lavoro,
Enrico Giovannini, ha annun-
ciato che la Conferenza stato-regioni non ha adottato le
linee guida. Di conseguenza,
come precisato dalla circolare n. 35/2013 del ministero
del lavoro, le semplificazione
trovano applicazione a partire dalle assunzioni fatte dal
1° ottobre.
Apprendistato (un poco)
più facile. Le semplificazioni (indicate in tabella) sono
«deroghe» alle norme del
T.u. apprendistato (dlgs n.
167/2011). La prima concerne il Pfi, il piano formativo
individuale, che resta dovuto
solamente per la formazione
e acquisizione di competenze
tecnico-professionali e specialistiche. La novità, però, ha
precisato il ministero, lascia
intatto l’obbligo di svolgimento della formazione per l’acquisizione di competenze di
base e trasversali disciplinata
dalle Regioni. La permanenza
dell’obbligo deriva dalla previsione, nel caso di imprese
multi-localizzate (terza semplificazione), della possibilità
di applicare la disciplina della regione in cui l’impresa ha
la sede legale, «disciplina che
non può che evidentemente
identificarsi in quella con-
La Cassazione sul periodo di comporto La Commissione Ue avvia l’indagine
Mal di mobbing? Accesso agli albi
Non si licenzia sotto i riflettori
DI
I
SIMONA D’ALESSIO
l dipendente si ammala
perché vittima di «mobbing»? Impossibile licenziarlo, anche se la somma
delle sue assenze dal luogo
in cui svolge l’attività supera
il periodo di comporto (l’arco
temporale stabilito dalla legge). È quanto sancisce la Cassazione che, con la sentenza
numero 22568, ha respinto il
ricorso con cui una società di
Brugherio (Monza e Brianza),
proprietaria di un supermercato, chiedeva l’interruzione
del rapporto lavorativo di un
addetto del reparto macelleria,
sostenendo che le troppe giornate in cui non si era presentato in ditta fossero sufficienti
a giustificarne la perdita del
diritto al posto. Opinione rigettata dalla Suprema corte
che ha, invece, confermato,
come già stabilito prima dal
tribunale di Monza e poi dalla
Corte d’appello nel 2010, che
erano «imputabili alla responsabilità del datore di lavoro le
assenze per malattia» dell’uomo e, di conseguenza, i giorni
di assenza erano irrilevanti «ai
fini del calcolo del periodo di
comporto». La vicenda parte
nel 2002, quando l’impiegato
inizia a ricevere, si legge nel
pronunciamento, «una nu-
merosa serie di contestazioni
disciplinari, con altrettante
sanzioni che andavano dalla
multa alla sospensione». E,
soprattutto, nel corso dell’inverno (da dicembre a febbraio
2003), ammalatosi, viene sottoposto ad una raffica di «ben
15 visite fiscali di controllo».
Pratica proseguita anche nei
mesi successivi, quando cioè
il dipendente, ricevuto un richiamo particolarmente duro
da parte di un suo superiore,
ne ricava «una crisi psicologica»; in estate, precisamente a
luglio, la società usa il pugno
di ferro, e fa scattare la procedura di licenziamento, in
virtù del superamento del periodo di comporto. Tuttavia, i
magistrati, in seguito ad una
perizia medica, appurano che
le assenze per malattia sono
diretta «conseguenza dell’ambiente lavorativo e della condotta aziendale» posta in essere ai suoi danni, ravvisando il
reato di «mobbing» (vessazioni
perpetrate laddove si esercita
una funzione) suffragato dalle
«numerose sanzioni disciplinari, poi accertate come illegittime». Pertanto, la Cassazione,
oltre a disporre il reintegro
dell’uomo, ha condannato l’impresa a risarcirgli i danni per
l’ingiusto licenziamento che gli
era stato inflitto.
da Bruxelles
ANGELO DI MAMBRO
U
n esercizio di trasparenza e di valutazione reciproca
sulle barriere che
limitano l’accesso alle professioni. Lo chiede la Commissione europea agli stati membri
in una comunicazione adottata ieri, che prevede anche un
piano di azione fino al 2016
per migliorare la regolamentazione dell’accesso alle professioni in tutta l’Ue. Nulla di
vincolante, ma l’impegno per
le autorità nazionali sarà anche uno dei punti in agenda
al prossimo vertice dei capi di
stato europei, in programma
a Bruxelles il 24 e 25 ottobre,
dedicato in gran parte ai temi
della crescita economica. Se i
«servizi professionali» costituiscono il 9% del pil dell’Ue,
e a fronte dell’emergenza disoccupazione (con 26,6 milioni
di europei senza lavoro), è il
ragionamento dell’Esecutivo
comunitario, val la pena chiedersi se i 740 ordini professionali o professioni regolamentate operative nell’Unione
siano proprio indispensabili,
se funzionino bene o se, in
alcuni casi, non costituiscano
invece dei vincoli allo sviluppo di un mercato del lavoro
più aperto.
Nessun regolamento o
direttiva è in programma,
assicurano da Bruxelles. La
Commissione «organizza un
processo di scambio reciproco di informazioni», spiegano
fonti dell’Esecutivo, «starà
alle autorità nazionali valutare se rivedere o meno le
normative esistenti». Il «processo» riguarda tutte le professioni previste nella direttiva n. 36/2005. Entro il 2015
gli stati membri dovranno
elaborare una mappatura
delle categorie professionali regolamentate nei servizi
alle imprese, costruzioni, industria, settore immobiliare,
trasporti e vendita all’ingrosso e al dettaglio. Nel 2016
sarà la volta di istruzione,
intrattenimento, servizi
sanitari, pubblica amministrazione e turismo. Nei loro
rapporti gli Stati dovrebbero
indicare anche le misure che
hanno intenzione di prendere. La Commissione stilerà
dei rapporti di valutazione
con raccomandazioni e suggerimenti e solo dopo il 2016
potrebbe intervenire con l’avvio di procedure di infrazione
qualora ravvisasse che la regolamentazione dell’accesso
alle professioni sia fonte di
«discriminazione».
cernente l’offerta formativa
pubblica». Peraltro, ha detto
ancora il ministero, il richiamo ad un’unica disciplina per
l’acquisizione di competenze
di base e trasversali va intesa «principalmente riferito a
quelli che sono i contenuti e
la durata della stessa formazione». In ogni caso, ciò non
dovrà comportare un obbligo
di frequenza di corsi extraRegione e quindi maggiori
oneri per le imprese.
Per quanto riguarda la
semplificazione sulla registrazione della formazione,
il ministero ha precisato che
il documento deve riportare i «contenuti minimi» del
dm 10 ottobre 2005, ossia i
contenuti che nel libretto
formativo del cittadino fanno riferimento alle «competenze acquisite in percorsi
di apprendimento» (sezione
2). Resta salvo l’eventuale
utilizzo di diversa modulistica adottata dal contratto
collettivo applicato (ad esempio, accordo interconfederale
18 aprile 2012 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil).
BREVI
Bonus assunzioni a
quota 7 mila. Tante erano
infatti, alle 17 di ieri, le
domande arrivate all’Inps
per ottenere i benefici previsti per assumere giovani
under 30. Di queste, circa i
4/5 riguardano nuove assunzioni, mentre approssimativamente 1/5 si riferisce a trasformazioni di
rapporti di lavoro a tempo
determinato in rapporti a
tempo indeterminato. Le
domande devono essere
presentate per via telematica, utilizzando il modulo
76-2013 è disponibile sul
sito www.inps.it
Ingegneri e architetti
iscritti agli albi professionali e titolari di partita
Iva, società di professionisti e le società d’ingegneria devono presentare
a Inarcassa la dichiarazione obbligatoria del
reddito professionale e/o
del volume d’affari riferita
all’anno 2012 in via telematica entro il 31 ottobre
2013. . Sono esonerati gli
ingegneri e architetti non
iscritti a Inarcassa che:
per l’anno 2012 siano
privi di partita Iva; siano iscritti anche in altri
Albi professionali e che, a
seguito di espressa previsione legislativa, abbiano
esercitato il diritto di
opzione per l’iscrizione ad
altra Cassa previdenziale
con decorrenza anteriore
al 2012.
Giovedì 3 Ottobre 2013
F O N D OPROFESSIONI
35
Parla il presidente del Fondo. Necessaria una nuova politica per lo sviluppo delle professioni
La formazione è fondamentale
Magi: le istituzioni dimostrino di crederci con i fatti
A
i vertici di Fondoprofessioni dal 2009,
Massimo Magi ha
guidato le scelte
strategiche del Fondo effettuate negli ultimi anni. Un
periodo che, tra luci e ombre,
coincide con l’esplosione del
welfare contrattuale, ma anche con il depotenziamento
delle politiche attive del lavoro; una fase che registra
un deciso sviluppo del Fondo
per risorse stanziate, piani
formativi finanziati e adesioni nel settore professionale
e delle aziende, ma anche il
prelievo forzoso dalle casse
dei Fondi per fi nanziare la
Cassa integrazione. Dal suo
osservatorio privilegiato, il
presidente di Fondoprofessioni analizza a tutto tondo lo stato dell’arte della
formazione finanziata nel
settore degli studi professionali. Dal decreto Imu-Cig
alla formazione fi nanziata,
dai traguardi raggiunti dal
Fondo alle nuove iniziative
per l’aggiornamento professionale, fino alle prospettive
di sviluppo della formazione
e delle competenze tra welfare e sussidiarietà.
Domanda. Presidente
Magi, di cosa ha bisogno
oggi la formazione continua in Italia?
Risposta. Che le istituzioni dimostrino di crederci,
nei fatti e non solo a parole.
I Fondi interprofessionali
rappresentano l’unico vero
strumento di politiche attive per il lavoro. Solo con le
risorse dei Fondi gli studi e
le aziende possono programmare attività formative,
potendo ridurre i costi derivanti dall’aggiornamento
del personale. Senza le risorse erogate dai Fondi non
è possibile dare continuità
alla formazione nel nostro
Paese, come strumento di
sviluppo delle competenze professionali,
ma anche di riposizionamento dei lavoratori, che sono
stati ulteriormente penalizzati.
D. Il recente
decreto Imu-Cig,
però, mette in discussione questa
impostazione. Che
cosa ne pensa?
R. Fondoprofessioni ha espresso nei mesi
scorsi tutto il suo disappunto per la
decisione di
destinare
parte delle risorse
0,30% al
rifinanziamento della
Cassa
integrazio-
ne. Ora, il decreto Imu-Cig
ha trovato piena applicazione e sono state trattenute ai
Fondi interprofessionali parte delle risorse dello 0,30%,
senza alcuna consultazione
con le parti sociali e senza
criteri e procedure definite.
Questa decisione finanzia
uno strumento a disposizione dei lavoratori come la cig,
ma al tempo stesso sottrae
risorse destinate al rafforzamento delle competenze e
della professionalità
di altri lavoratori,
depotenziando
così le politiche attive per
il lavoro in
Italia.
D. Tale disposizione
penalizzerà
l’attività formativa negli
studi professio-
Massimo Magi
nali e nelle aziende?
R. Direi di no. Fondoprofessioni continuerà per la
propria strada, con la pubblicazione di nuovi avvisi
e iniziative per il fi nanziamento della formazione. La
solidità del nostro ente ci
consente, infatti, di mantenere elevati i livelli delle
somme erogate a vantaggio
dei 55 mila studi/aziende
aderenti e dei quasi 200 mila
lavoratori. Anzi, abbiamo di
recente stanziato nuove risorse per la formazione nel
settore di riferimento nelle
aziende collegate agli studi
professionali.
formative accreditate. Con
l’avviso 03/13 viene rimborsato direttamente allo studio/azienda l’80% dei costi
sostenuti per la formazione
del personale. Poi, stanno
crescendo in maniera rilevante i conti A.F.A. (azione
formativa aggregata), attraverso i quali è possibile realizzare un piano annuale di
attività formative tramite le
somme accantonate presso
il Fondo. Si stanno avvicinando a questo strumento
importanti organizzazioni di
rappresentanza del settore,
raggruppamenti di studi e
aziende, franchising ecc.
D. Quali iniziative ha varato il Fondo di recente?
R. A conferma della nostra
strategia di sviluppo della
formazione nel settore degli
studi professionali e aziende
collegate, abbiamo pubblicato due avvisi: 01/13 e 03/13.
Il primo, mette a disposizione 1,5 milioni di euro per il
finanziamento di corsi
e seminari in tutto
il paese. Mentre
l ’ av v i s o 0 3 / 1 3
prevede una disponibilità di 1
milione di euro
per l’erogazione di migliaia
di rimborsi
per la partecipazione
ad attività
D. Cosa chiedono gli
studi/aziende e gli operatori della formazione ai
Fondi?
R. La formazione finanziata deve rispondere a bisogni
reali, evitando di rimanere
imbrigliata in inutili lacci
burocratici. Occorre dare
risposte immediate, rendendo più agevole l’accesso alle
risorse per la formazione.
L’avviso 03/13 e il canale
di finanziamento della formazione A.F.A., ad esempio,
nascono proprio con questa
logica. La formazione finanziata, come pilastro di
un più ampio sistema di
welfare contrattuale, deve
puntare alla sussidiarietà,
solo così si può favorire lo
sviluppo.
LE MODALITÀ OPERATIVE PER ACCEDERE ALLE RISORSE
Studi, pronti rimborsi per l’aggiornamento del personale
Si riparte con i rimborsi per la formazione individuale. Dopo l’approvazione, avvenuta in luglio, dell’avviso 03/13 (si veda ItaliaOggi del 5
settembre) che, con una dote di 1
milione di euro per la formazione
individuale «a catalogo», finanzia la
partecipazione ad attività formative
di contenuto generale, quali sicurezza
sui luoghi di lavoro, lingue, informatica, ma il ventaglio è molto più ampio sulla base della specifica offerta
formativa di ogni agenzia formativa
coinvolta, prende il via ufficialmente
la procedura di invio delle domande
di finanziamento per ottenere il rimborso dell’80% dei costi sostenuti per
la formazione del personale.
Sulla scorta dell’esperienza del precedente avviso 02/13, il Fondo si attende un nuovo boom di richieste. «Il
numero piani formativi rimborsati
supererà senza dubbio le 2 mila unità» pronostica Franco Valente, direttore di Fondoprofessioni. «Gli studi
professionali hanno a disposizione
uno strumento snello per accedere
in maniera agevole alle risorse stanziate per la formazione del personale:
non occorre maturare un’anzianità
di adesione, è sufficiente aderire
nell’ambito della prima denuncia
Uniemens disponibile in vista della
richiesta al Fondo. Tale procedura
consente l’immediata fruibilità del
rimborso per le strutture aderenti e
rappresenta un elemento di primaria
importanza».
Così la procedura
di richiesta rimborso
formazione, fattura emessa dallo
studio/azienda a Fondoprofessioni
per un valore pari all’80% dei costi sostenuti, copia dell’attestato
di partecipazione all’attività formativa. Anche in questo caso sarà
l’ente di formazione ad inviare la
documentazione per la richiesta di
rimborso a Fondoprofessioni. Sia la
documentazione di inizio che quella di fine attività dovranno essere
inviate dall’agenzia formativa al
Fondo all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]. In seguito all’invio della
documentazione, il Fondo procederà
all’erogazione di quanto dovuto allo
studio/azienda a mezzo bonifico,
rimborsando appunto l’80% del costo sostenuto.
La struttura aderente, con il tramite
dell’agenzia formativa di riferimento, può già da ora inviare la «domanda di finanziamento», unitamente al
«formulario di monitoraggio», una
volta individuata l’attività formativa di proprio interesse. La documentazione di presentazione dove essere
inviata via mail dallo studio/azienda
all’ente formatore titolare dell’attività formativa individuata. Sarà l’ente
formatore a visionarla e inviarla al
Fondo. Tale procedura deve avve- Come aderire al Fondo
nire prima dell’inizio dell’attività per richiedere i rimborsi
formativa. Una volta conclusa l’attività formativa, entro 90 giorni, lo Per aderire a Fondoprofessioni è
studio/azienda con
sufficiente riportare
il tramite dell’agennella sezione «Fonzia formativa dovrà
dointerprof» della
Pagina a cura di
inviare al Fondo:
denuncia Uniemens
FONDOPROFESSIONI
«richiesta erogaziola dicitura «FPRO»
WWW.FONDOPROFESSIONI.IT
ne saldo», fattura
seguita dal numero
[email protected]
quietanzata emesdi dipendenti dello
sa dall’agenzia di
studio/azienda, nel-
la cella «Adesione Fondo». In caso di
adesione a precedente fondo interprofessionale sarà necessario riportare nella cella «Codice» la dicitura
«REVO» e nella cella «Adesione Fondo» la dicitura «FPRO», seguita dal
numero di dipendenti. L’adesione non
comporta alcun costo per lo studio/
azienda e può essere effettuata dallo studio di consulenza del lavoro di
riferimento.
Informazioni
sulle attività rimborsate
Con l’avvio dell’avviso 03/13 sta crescendo il numero dei cataloghi formativi accreditati dalle agenzie di
formazione italiane. L’elenco è consultabile sul sito del Fondo, nella sezione dedicata all’avviso in corrispondenza dell’area «consulta i cataloghi
formativi online». A breve le attività
formative accreditate riguarderanno
l’intero territorio nazionale. Per informazioni relative alla richiesta di
rimborsi è possibile contattare il numero 06/54210661 o scrivere a info@
fondoprofessioni.it. Il personale del
Fondo fornirà il supporto necessario
in vista della presentazione della richiesta di rimborso e della compilazione della documentazione.
065005
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