Legislazione
DTT: la normativa per
le antenne centralizzate*
a Costituzione italiana garantisce a tutti gli individui di poter
ricevere i canali televisivi che preferisce. Con l’avvento della DTT
sono numerosi gli impianti da adeguare: ecco quali sono le leggi
a cui riferirsi per convincere i condomini o gli amministratori
che impediscono l’intervento all’impianto d’antenna.
L
contribuirà ad assicurare la ricezione dei
programmi terrestri nelle zone non raggiunte
dai segnali via terra. Con la TDT (Televisione
Digitale Terrestre in italiano) o DTT (Digital
Terrestrial Television in inglese) è possibile
ricevere programmi TV, in tecnica digitale, con
la semplice antenna che vediamo sui tetti da
anni.
Ci sono situazioni, però, dove l’impianto
d’antenna del condominio non è adeguato e
viene richiesto un intervento dell’installatore.
Può anche capitare che, invece, nel condominio
vicino tutti funzioni a dovere. Cosa si può fare
in questi casi?
Cosa dice la Legge
L’avvento della Televisione Digitale Terrestre
per molti utenti è ormai una realtà ed entro la
fine del 2012 lo sarà per tutti.
Una vera e propria “rivoluzione” nel sistema
di trasmissione televisiva terrestre: a volte
il termine rivoluzione viene usato in modo
improprio ma non è questo il caso e nemmeno
si tratta di un luogo comune: il passaggio al
digitale delle televisione terrestre rappresenta
una svolta epocale per tutti: broadcaster,
industria, installatori e telespettatori.
La trasmissione digitale è in uso da oltre
un decennio per i canali diffusi da satellite
e la parabola continuerà ad essere utilizzata
perché i due sistemi di ricezione (Sat e DTT) e
i rispettivi contenuti sono “complementari”.
Anzi, grazie al consorzio Tivù Sat il satellite
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Cominciamo segnalando che il “signor
utente” ha il diritto di ricevere il programma
che desidera: glielo garantisce la Costituzione
italiana con l’art. 21. Ha anche il diritto di
farsi installare (da un artigiano con i requisiti
della lettera b- art. 1, DM 37/08) un’antenna
specifica per le sue esigenze e questo diritto
è garantito da numerose leggi: la più antica
(vedi riquadro Legge n° 554 del 6 maggio
1940) è la Legge 554/1940; la più recente
è il DLgs 259/2003 (vedi riquadro Decreto
Legislativo 259/2003) più noto come il “Codice
delle comunicazioni Elettroniche” solo per
citare le due più famose.
Ciononostante, sono in molti che, pur
avendone diritto, non lo fanno valere. Si
tratta di persone che, per il solo fatto di
abitare in un condominio, pensano sia fatale
dover accettare la limitazione del numero di
programmi ricevibili.
Precisiamo: se il condominio è stato
costruito dopo il 3 agosto 2002, data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di
una legge (che riguarda anche gli impianti
d’antenna), la n. 166, devono esserci le
condizioni impiantistiche adatte per soddisfare
il diritto, perché, all’art. 40 ultimo capoverso
del comma 1 recita: ... [omissis]... per il
passaggio di cavi di telecomunicazioni e
di altre infrastrutture digitali... [omissis].
Nelle nuove costruzioni civili a sviluppo
verticale devono essere parimenti previsti
cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti
di adeguate dimensioni per rendere agevoli i
collegamenti delle singole unità immobiliari.
In molte zone la Legge 166 non è ancora
applicata. Se gli impianti d’antenna fossero
realizzati seguendo i suggerimenti che sono
riportati nelle Guide Tecniche CEI (306-2; 1007 terza edizione; 64-100/1 e 64-100/2), non
esisterebbe più il problema della “limitazione
del diritto d’antenna”.
Cosa fare in caso di problemi
Torniamo al nostro utente che abita in
un condominio e vuol sapere cosa può fare.
Può trovare la soluzione nel nuovo Decreto
Ministeriale 11 novembre 2005 “Regole
tecniche relative agli impianti condominiali
centralizzati d’antenna riceventi del servizio
di radiodiffusione”. Il decreto (emanato in
ottemperanza al dettato del Codice delle
Comunicazioni Elettroniche D.Lgs. 259/03)
è stato pubblicato sulla G.U. n 271 del 21
novembre 2005. Il documento si compone in
dieci articoli e proprio l’ultimo fornisce una
prima risposta a questi quesiti:
Art. 10, comma 2: gli impianti
centralizzati già installati sono adeguati
alle disposizioni del presente decreto
in occasione del primo intervento di
manutenzione straordinaria.
Significa che, male che vada, al primo
Legge n° 554 del 6 maggio 1940
La “storia” inizia nel lontano 1940 e
precisamente il 14 giugno quando sulla Gazzetta
Ufficiale n° 138 viene pubblicata la legge 6
maggio 1940 n. 554 presumibilmente finalizzata
a favorire la diffusione della radio che stava
“entrando” lentamente nelle case degli Italiani,
con qualche problema per l’installazione
dell’antenna. Considerate le dimensioni, non
mancavano le lamentele dei condomini che
arrivavano ad impedire l’installazione. Così
la legge 554/40 contribuì ad agevolare le
installazioni; ecco il testo dei primi tre articoli:
Art. 1
I proprietari di uno stabile o di un
appartamento non possono opporsi alla
installazione nella loro proprietà, di aerei
esterni destinati al funzionamento di
apparecchi radiofonici appartenenti agli
abitanti degli stabili o appartamenti stessi,
salvo quanto è disposto negli articoli 2 e 3.
Art. 2
Le installazioni di cui all’articolo precedente
debbono essere eseguite in conformità
delle norme contenute nell’art. 78 del regio
decreto 3 agosto 1928, n.2295. Esse non
devono in alcun modo impedire il libero uso
della proprietà secondo la sua destinazione,
né arrecare danni alla proprietà medesima o
a terzi.
Art. 3
Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel
suo stabile qualunque lavoro o innovazione
ancorché ciò importi la rimozione o il diverso
collocamento dell’aereo, né per questo
deve alcuna indennità all’utente dell’aereo
stesso. Egli dovrà in tal caso avvertire
preventivamente il detto utente, al quale
spetterà di provvedere a propria cura e spese
alla rimozione o al diverso collocamento
dell’aereo.
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Legislazione
Lo Switch off darà l’opportunità
a molti immobili di fare ordine
sui tetti e di installare
impianti centralizzati
intervento di manutenzione straordinaria il
nostro utente potrà vedere soddisfatte le sue
aspettative.
Vediamo cosa prevede il decreto, cominciando
dall’art. 1, ovvero lo “scopo” che si prefigge:
favorire gli impianti centralizzati per motivi
estetici e funzionali, (e si aggiunge: fermo
restando quanto prescritto al comma 1 dell’art.
209 del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259... ovvero il già citato Codice delle
Comunicazioni Elettroniche, vedi riquadro
Decreto Legislativo 259/03).
Come vengono suddivisi
i segnali televisivi
Proseguendo, l’Art. 2 del Decreto fornisce le
definizioni dei termini usati e identifica tra i
vari termini anche i segnali suddividendoli in:
- terrestri primari
- terrestri secondari
- satellitari
- altri segnali
Gli altri articoli forniscono indicazioni per:
- caratteristiche generali
- divieti di discriminazione
- qualità di ricezione
- criteri realizzativi
- individuazione dei segnali
- distribuzione dei segnali
- documentazione tecnica
- efficacia
Decreto Legislativo 259/2003
Passano gli anni ma lo spirito della legge 554 del 1940 è sempre presente, anche ai giorni nostri:
lo ritroviamo nel DLgs del 1° agosto 2003 n. 259 conosciuto come il “Codice delle comunicazioni
elettroniche”; l’articolo è il 91 ed ha titolo: “Limitazioni legali della proprietà”.
Il testo dell’Art. 91 ai commi 2, 3 e 4 è il seguente:
2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché
al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà
occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il
libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale
dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e
manutenzione degli impianti di cui sopra.
Il testo dell’Art. 209 Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne
per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica, al comma 1, invece, dice:
1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione
sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso destinate alla
ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.
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A chi rivolgersi
in caso di problemi
Sarebbe consigliabile che gli amministratori
incaricassero un tecnico abilitato per far
effettuare, con la strumentazione adeguata,
i rilievi da riportare nel “libretto d’impianto”.
L’utente, dopo aver valutato la lista dei canali
ricevibili, dovrà informarsi per stabilire a quale
categorie dell’articolo 2 (Decreto Ministeriale 11
novembre 2005 ) appartiene il programma che
gli interessa. Se appartiene al gruppo “segnali
terrestri primari” può stare tranquillo: al primo
intervento di manutenzione straordinaria
sull’impianto d’antenna dovrà essere inserito
anche il multiplex che gli interessa.
Se il programma dovesse trovarsi in un
multiplex appartenente al gruppo “segnali
terrestri secondari”, sarà necessaria
l’approvazione dell’assemblea condominiale;
nella malaugurata ipotesi che l’assemblea non
approvasse, rimane la possibilità di farsi installare
un’antenna singola, avvalendosi delle leggi sul
diritto d’antenna.
Un’ultima precisazione: nel caso l’utente
dovesse ricevere male il segnale, non si lasci
convincere dal fatto che questo accade perché
abita al piano terra e “...il percorso del cavo è
troppo lungo”. Il decreto, all’Art. 4 comma 2
stabilisce che “l’impianto centralizzato non
determina condizioni discriminatorie nella
distribuzione dei segnali alle diverse utenze”.
Questo significa che, pur abitando al piano
terra (o nel seminterrato), un utente deve
ricevere “bene” i segnali. Le norme tecniche
fissano, per i segnali digitali nello standard DVB,
il limite di un errore percepibile dall’utente ogni
ora di trasmissione e definiscono tale condizione
QEF - Quasi Error Free.
Il passaggio
alla DTT sarà
l’occasione
per effettuare
piccole
riparazioni
come antenne
e pali storti,
oltre ad
integrare nelle
strutture di
sostegno
anche le
parabole
di piccole
dimensioni
Qualora la causa fosse imputabile alla rete
di distribuzione, può sempre chiedere che la
manutenzione straordinaria comporti anche
il rifacimento e che la stessa venga realizzata
seguendo le indicazioni contenute nella Guida
CEI 100-7 terza edizione. L’installatore, al
termine dei lavori, dovrà rilasciare adeguata
documentazione.
* A cura di Claudio Pavan, Presidente Unione
Regionale Antennisti Confartigianato
Lombardia e Membro segretario SC 100D del
CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). L’SC
100D è il Comitato che si occupa delle Norme
e delle Guide per gli impianti d’antenna
Le Guide CEI 100-7
e 100-7/A descrivono le regole
negli impianti di ricezione
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