REGOLAMENTO INTEGRATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLA
PRATICA FORENSE
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ISERNIA
Adottato con delibera del Consiglio dell’Ordine del 21/03/ 2013
PREMESSO CHE
Il presente regolamento è da intendersi integrativo delle norme di cui alla L.n. 247/12 e si intende
subordinato al regolamento in materia che il CNF dovrà adottare ai sensi dell’art. 41 comma 13
della L.n. 247/12;
Esso ha efficacia nei confronti dei praticanti iscritti dopo la data di adozione.
L’iscrizione nel registro speciale dei praticanti è requisito per l’accesso all’esame di abilitazione
all’esercizio della professione forense.
SI APPROVA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:
Art. 1: L’iscrizione decorre dalla data della deliberazione consiliare che la ammette ed ha la durata di mesi
diciotto come stabilito dalla L.n. 247/12 e dalla L.n. 27/12. La durata di 18 mesi ha effetto
retroattivo e si applica a tutti i tirocinii in corso, anche a quelli iniziati prima dell’entrata in vigore
delle nuove disposizioni.
Art. 2: Presso il Consiglio dell'Ordine è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione
per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è
necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a
contenuto teorico e pratico, del praticante, finalizzato a conseguire le capacità necessarie per
l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.
Art. 3: Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all’Ordine degli
avvocati ed è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità. Non
può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata
autorizzazione rilasciata dal Consiglio previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e
dell'organizzazione del suo studio.
Art. 4: Ai fini del compimento della pratica professionale è necessario che un periodo di dodici mesi, non
surrogabile con altra forma di tirocinio, sia svolto con la frequentazione effettiva di uno studio
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professionale di avvocato iscritto all’ordine degli Avvocati di Isernia, o presso l’Avvocatura dello
Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della
giustizia.
Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo
16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini
del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di 6 mesi.
Il tirocinio può essere svolto, per non più di 6 mesi presso enti o professionisti di altri Paesi con
titolo equivalente e abilitati all’esercizio della professione. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta
presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non
superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati anche da Enti di
formazione e/o associazioni, purché siano di attinenza al tirocinio. Il Consiglio vigila sull’attinenza
dei corsi frequentati in sede di rilascio dell’attestato di compiuta pratica.
Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi in concomitanza con l’ultimo anno del corso
di studio per il conseguimento della laurea necessaria, in presenza di specifica convenzione quadro
tra il consiglio nazionale, il ministro dell’istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante.
All’uopo, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Isernia si impegna a stipulare con l’Università
territoriale una convenzione, necessariamente conforme a quella quadro di cui al periodo
precedente.
Art. 5: Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di
lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei
a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Isernia.
Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche
occasionale, fermo il diritto al rimborso spese sostenute per conto dello studio (ex art. 9, comma 4,
ultimo periodo, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012
n. 27 e ex art. 41 11° comma L.n. 247/12), come dispone anche il successivo art. 9.
L’interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta l’inefficacia, ai
fini dell’accesso, di quello previamente svolto, salvo l’aver conseguito un esonero temporaneo su
motivata richiesta al COA. Infatti, sono riconosciute, a tempestiva segnalazione e richiesta
documentata del praticante, ipotesi di sospensione della pratica, diversi dai casi di interruzione, che
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determinano la impossibilità temporanea a svolgere la pratica forense, quali la malattia e la
gravidanza, che pertanto non implicano la perdita del diritto al riconoscimento del periodo già
maturato.
I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al
medesimo potere disciplinare.
Art. 6: Al termine del compimento del suddetto periodo di pratica di 18 mesi, il Consiglio dell’Ordine
rilascia al praticante che ne fa richiesta il certificato di compiuta pratica necessario per sostenere
l’esame di Stato. Avverso il mancato rilascio è ammesso reclamo da presentarsi al Consiglio
Nazionale Forense ai sensi dell’art. 17 comma 7 L.n. 247/12.
Il certificato perde efficacia decorsi sei anni dall’inizio per la prima volta della pratica, senza
che segua il superamento dell’esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia, il Consiglio
delibera, ai sensi dell’art. 17 comme 10 lett b) la cancellazione del soggetto dal registro dei
praticanti di cui al comma 2 e gliene darà notificazione. L’iscrizione può tuttavia permanere
per tutto il tempo in cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio
sostitutivo. All’uopo è interesse del praticante farne espressa richiesta.
Gli effetti della cancellazione si hanno dalla data della delibera.
L’interessato può presentare ricorso al CNF ai sensi dell’art. 17 comma 14 L.n. 247/12.
Art. 7: L’iscrizione postula la residenza o il domicilio professionale del praticante nella circoscrizione del
Consiglio dell’Ordine ed il compimento della pratica mediante frequentazione dello studio di un
avvocato iscritto nell’albo dello stesso Consiglio, e ciò anche ai fini di un idoneo controllo della
pratica. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del
luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'Ordine autorizza il trasferimento, valutati
i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che
risulta regolarmente compiuto. Il praticante è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di
Corte di Appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio è
stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti
diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di
tirocinio.
DOVERI DELL'AVVOCATO
Art. 8: L’Avvocato presso il quale il laureato in giurisprudenza è ammesso a svolgere la pratica ha il dovere
di istruire e preparare il praticante all’esercizio della professione curando in particolare
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l’insegnamento dei principi della deontologia forense. L’Avvocato che non ha una anzianità di
iscrizione all’albo di almeno 5 anni non può ammettere il laureato a svolgere la pratica presso di lui.
Art. 9: L’Avvocato deve fornire al praticante adeguate condizioni di lavoro, rimborsando allo stesso le
spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge la pratica. Dopo il periodo iniziale di
sei mesi, al praticante può essere riconosciuto un compenso o una indennità per l'attività svolta per
conto dello studio; qualora il tirocinio venga svolto presso gli enti pubblici e l'Avvocatura dello
Stato, al praticante viene riconosciuto il rimborso ove previsto dai rispettivi ordinamenti.
L’avvocato non può ammettere alla pratica un numero superiore a tre praticanti e comunque deve
poter fornire loro adeguate condizioni di lavoro anche in relazione alle disponibilità spaziali dello
studio. A documentazione della sussistenza delle condizioni di lavoro di cui al precedente comma,
la domanda di iscrizione del praticante va corredata con una dichiarazione dell’avvocato che
contenga il dato numerico di praticanti iscritti che frequentano lo studio ed affermi la sussistenza
della richiesta adeguatezza delle condizioni di lavoro.
Art. 10: L’Avvocato rilascia l’attestazione di inizio della pratica solo dopo che il laureato in giurisprudenza
ha iniziato effettivamente a frequentare lo studio.
Art. 11: L’Avvocato attesta la veridicità delle indicazioni contenute nel libretto del praticante.
Art. 12: L’Avvocato segnala senza indugio al Consiglio dell’Ordine le interruzioni o sospensioni della
pratica o il trasferimento del laureato ad altro studio.
Art. 13:L’Avvocato ha il dovere di consentire al praticante la frequentazione della scuola forense,
l’adempimento degli obblighi della formazione professionale continua e di ogni altra necessaria
attività formativa compatibile con la pratica forense.
Art. 14: Poiché l’abilitazione al patrocinio ha lo scopo di completare la preparazione del futuro
professionista, l’avvocato ha il dovere di istruire e preparare il praticante abilitato al patrocinio e
dovrà assisterlo e indirizzarlo anche qualora abbia già conseguito il certificato di compiuta pratica e
fino alla cancellazione effettiva dal registro. Nell’ipotesi in cui il praticante abbia inteso avvalersi
della possibilità di sostituire parzialmente la frequenza dello studio con la partecipazione, per
tempo limitato, a corsi di approfondimento in altri Stati o con lo svolgimento di una parte limitata
della pratica presso lo studio di avvocati comunitari o extracomunitari, l’avvocato deve esercitare il
controllo della pratica svolta all’estero presso lo studio di un avvocato che eserciti effettivamente la
libera professione.
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DOVERI DEL PRATICANTE
Art. 15: Il praticante ha l’obbligo di provvedere al versamento della tassa annuale di iscrizione al Registro
sino alla sua effettiva cancellazione.
Art. 16: Il praticante deve frequentare lo studio del dominus assiduamente e svolgere la pratica con impegno
e diligenza.
Art. 17: Il praticante ha il dovere della riservatezza e, se è pubblico o privato dipendente, deve rendere nota
al Consiglio dell’Ordine questa sua qualità.
Art. 18: Il praticante deve annotare e certificare con apposito attestato rilasciato a fine udienza dal
cancelliere, sul libretto della pratica, le udienze alle quali ha assistito, escluse quelle di mero rinvio,
indicando il nome delle parti ed il numero di ruolo, e deve provvedere a far constare nel verbale di
udienza la propria presenza. Ai sensi dell’art. 6 del DPR 101/90 l’assistenza non può essere
inferiore a venti udienze per ogni semestre. Nel caso in cui assista ad un numero di udienze
inferiore alle venti semestrali, non potrà ottenere il riconoscimento del semestre ai fini della pratica.
Il semestre è riconosciuto ai fini della pratica anche nel caso in cui il praticante, di concerto con il
suo dominus e con sua comunicazione al Consiglio, risulti aver presenziato ad udienze di altri
avvocati.
Art. 19: Il praticante deve redigere almeno cinque atti a semestre ed indicare sul libretto della pratica gli atti,
il loro oggetto e le attività stragiudiziali alle quali ha preso parte nonchè le questioni giuridiche di
maggiore interesse alla cui trattazione abbia assistito o collaborato.
Art 20: Il praticante deve depositare il libretto di pratica, unitamente alle attestazioni di presenza in udienza,
dopo la scadenza del semestre e non oltre 10 giorni dalla stessa per ognuno dei tre semestri, con
l’annotazione del dominus attestante la veridicità delle annotazioni.
Art. 21: Il praticante deve frequentare con obbligo i corsi formativi in materia di deontologia forense,
conseguendo un numero di crediti obbligatori secondo il regolamento integrativo della formazione
del COA di Isernia e fornire al Consiglio la documentazione della presenza con le modalità di volta
in volta indicate.
Art. 22: Il praticante che, con il consenso e sotto la responsabilità del dominus, intenda partecipare, per
periodi limitati, a corsi di approfondimento in altri Stati o svolgere una parte limitata della pratica
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presso studi di avvocati comunitari o extracomunitari dovrà chiedere il previo assenso del Consiglio
dell’Ordine ed attenersi alle seguenti modalità:
- rispettare l’obbligo di partecipazione alle venti udienze semestrali prescritte dal D.P.R. 101/90
presso le autorità giudiziarie italiane e fermo il fatto che il dominus deve operare il controllo della
pratica svolta all’estero presso lo studio di un avvocato che eserciti effettivamente la libera
professione;
- produrre prima dell’inizio del periodo in oggetto dichiarazioni a firma del dominus e dell’avvocato
straniero attestanti le attività da svolgere, ed al termine del periodo indicato, depositare una
relazione consuntiva sempre controfirmata dai due professionisti che hanno sovrinteso alla pratica
in detto periodo.
Art. 23: Il praticante al termine di semestre, deve depositare presso la segreteria del Consiglio il libretto
della pratica accompagnato da una relazione, controfirmata dal dominus, nella quale devono essere
illustrate le attività indicate in detto libretto e le questioni, anche di natura deontologica, affrontate
(almeno due casi). Nel caso in cui abbia frequentato la scuola forense deve allegare anche copia
dell’attestato di frequenza rilasciatogli dalla segreteria della scuola.
ULTERIORI DOVERI DEL PRATICANTE ABILITATO AL PATROCINIO
SOSTITUTIVO*1
Art. 24: Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel
registro dei praticanti, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il
quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si
tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, nelle materie previste dal successivo art. 26.
L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo
cinque anni decorrenti dalla data della delibera di iscrizione ex art. 41 comma 12 L.n. 247/12, salvo
il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla
condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.
Art. 25: Spirato tale termine, il praticante abilitato è cancellato dal registro dei praticanti con delibera del
Consiglio, che verrà comunicata ex art. 17 comma 11 lett. b) L.n. 247/12.
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Gli articoli 24 e 25 sono attuativi dell’art. 41 L.n. 247/12 ma NON ENTRANO immediatamente in vigore. La citata
norma, infatti, è applicabile solo a partire dal terzo anno dell’entrata in vigore della legge (2/2/2016) ed è
comunque subordinata all’adozione di apposito decreto in materia da parte del Ministro sentito il CNF. Pertanto,
fino all’effettiva entrata in vigore si applicano le regole per l’abilitazione al patrocinio del praticante abilitato di cui
alla L.n. 479/99.
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Resta fermo anche per i praticanti abilitati al patrocinio che il certificato di compiuta pratica perde
efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell’esame di Stato.
Art. 26*2: Ai sensi dell’art. 7 L.n. 479/99 “1. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione
al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale nelle cause di competenza del giudice di
pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:
a) negli affari civili:
1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore ad € 25.000,00
(venticinquemila
euro);
2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704 del codice di procedura
civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688,
secondo comma, del codice di procedura civile;
3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di
azienda,
in
quanto
non
siano
di
competenza
delle
sezioni
specializzate
agrarie;
b) negli affari penali:
1) alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a
quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva;
2) alle cause per i seguenti reati: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo
336, primo comma, del codice penale; resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337
del codice penale; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo
comma, del codice penale; violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo
comma, del codice penale; favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale;
maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo
572, secondo comma, del codice penale; rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma,
del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia
riportato lesioni gravi o gravissime; omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale;
violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614, quarto comma, del codice penale; furto
aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; truffa aggravata a norma dell'articolo 640,
secondo comma, del codice penale; ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.”. Tali
competenze restano ferme fino all’effettiva entrata in vigore dell’art. 41 L.n. 247/12
Non è consentito al praticante abilitato di svolgere difesa d’ufficio nei procedimenti penali (Corte
Cost. 17-3-2010 n. 106).
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Il presente articolo ha carattere meramente e resta applicabile fino all’effettiva entrata in vigore della nuova
disciplina del “patrocinio sostitutivo” cfr. nota n. 1 che modifica integralmente il contenuto di tale esercizio
professionale
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FINE
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