REGOLAMENTO INTEGRATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLA
PRATICA FORENSE
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ISERNIA
(adottato con delibera del Consiglio dell’Ordine del 21.03.2013 e modificato con delibere del
18.09.2014 e del 21.10.2015).
PREMESSO CHE
Il presente regolamento è da intendersi integrativo delle norme di cui alla L. n. 247/12 e si intende
subordinato al regolamento in materia che il CNF dovrà adottare ai sensi dell’art. 41 comma 13 della L.
n. 247/12;
Esso ha efficacia nei confronti dei praticanti iscritti dopo la data di adozione.
L’iscrizione nel registro speciale dei praticanti è requisito per l’accesso all’esame di abilitazione
all’esercizio della professione forense.
SI APPROVA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:
Art. 1: L’iscrizione decorre dalla data della deliberazione consiliare che la ammette ed ha la durata di
mesi diciotto come stabilito dalla L.n. 247/12 e dalla L.n. 27/12. La durata di 18 mesi ha effetto
retroattivo e si applica a tutti i tirocinii in corso, anche a quelli iniziati prima dell’entrata in vigore delle
nuove disposizioni.
Art. 2: Presso il Consiglio dell'Ordine è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è
condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei
praticanti è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza. Il tirocinio consiste
nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, finalizzato a conseguire le capacità
necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.
Art. 3: Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all’Ordine
degli avvocati ed è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità.
Non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata
autorizzazione rilasciata dal Consiglio previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e
dell'organizzazione del suo studio.
Art. 4: Ai fini del compimento della pratica professionale è necessario che □ un periodo di 6 (sei) mesi,
non surrogabile con altra forma di tirocinio, sia svolto con la frequentazione effettiva di uno studio
professionale di avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Isernia, o presso l’Avvocatura dello Stato
o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia.
Il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16
del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del
compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato □ per il periodo di 12 (dodici) mesi.
Il tirocinio può essere svolto, per non più di 6 mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo
equivalente e abilitati all’esercizio della professione. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un
professionista, può consistere altresì nella frequenza, con profitto, per un periodo non superiore a sei
mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati anche da Enti di formazione e/o
associazioni, purché siano di attinenza al tirocinio. Il Consiglio vigila sull’attinenza dei corsi frequentati
in sede di rilascio dell’attestato di compiuta pratica.
Il tirocinio può essere, altresì, svolto per i primi sei mesi in concomitanza con l’ultimo anno del corso di
studio per il conseguimento della laurea necessaria, in presenza di specifica convenzione quadro tra il
Consiglio Nazionale, il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, ed il Ministro vigilante.
All’uopo, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Isernia si impegna a stipulare con l’Università
territoriale una convenzione, necessariamente conforme a quella quadro di cui al periodo precedente”;
□ Articolo così modificato con delibera COA del 21.10.2015.
Art. 5: Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di
lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a
consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Isernia.
Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche
occasionale, fermo il diritto al rimborso spese sostenute per conto dello studio (ex art. 9, comma 4,
ultimo periodo, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n.
27 e ex art. 41 11° comma L.n. 247/12), come dispone anche il successivo art. 9.
L’interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta l’inefficacia, ai fini
dell’accesso, di quello previamente svolto, salvo l’aver conseguito un esonero temporaneo su motivata
richiesta al COA. Infatti, sono riconosciute, a tempestiva segnalazione e richiesta documentata del
praticante, ipotesi di sospensione della pratica, diversi dai casi di interruzione, che determinano la
impossibilità temporanea a svolgere la pratica forense, quali la malattia e la gravidanza, che pertanto
non implicano la perdita del diritto al riconoscimento del periodo già maturato.
I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al
medesimo potere disciplinare.
Art. 6: Al termine del compimento del suddetto periodo di pratica di 18 mesi, il Consiglio dell’Ordine
rilascia al praticante che ne fa richiesta il certificato di compiuta pratica necessario per sostenere l’esame
di Stato. Avverso il mancato rilascio è ammesso reclamo da presentarsi al Consiglio Nazionale Forense
ai sensi dell’art. 17 comma 7 L.n. 247/12.
Il certificato perde efficacia decorsi sei anni dall’inizio per la prima volta della pratica, senza che
segua il superamento dell’esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia, il Consiglio
delibera, ai sensi dell’art. 17 comma 10 lett. b) la cancellazione del soggetto dal registro dei
praticanti di cui al comma 2 e gliene darà notificazione. L’iscrizione può tuttavia permanere per
tutto il tempo in cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.
All’uopo è interesse del praticante farne espressa richiesta.
Gli effetti della cancellazione si hanno dalla data della delibera.
L’interessato può presentare ricorso al CNF ai sensi dell’art. 17 comma 14 L.n. 247/12.
Art. 7: L’iscrizione postula la residenza o il domicilio professionale del praticante nella circoscrizione
del Consiglio dell’Ordine ed il compimento della pratica mediante frequentazione dello studio di un
avvocato iscritto nell’albo dello stesso Consiglio, e ciò anche ai fini di un idoneo controllo della pratica.
Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove
intende proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'Ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo
giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta
regolarmente compiuto. Il praticante è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte di
Appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio è stato svolto per
uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di
esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.
DOVERI DELL'AVVOCATO
Art. 8: L’Avvocato presso il quale il laureato in giurisprudenza è ammesso a svolgere la pratica ha il
dovere di istruire e preparare il praticante all’esercizio della professione curando in particolare
l’insegnamento dei principi della deontologia forense. L’Avvocato che non ha una anzianità di
iscrizione all’albo di almeno 5 anni non può ammettere il laureato a svolgere la pratica presso di lui.
Art. 9: L’Avvocato deve fornire al praticante adeguate condizioni di lavoro, rimborsando allo stesso le
spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge la pratica. Dopo il periodo iniziale di sei
mesi, al praticante può essere riconosciuto un compenso o una indennità per l'attività svolta per conto
dello studio; qualora il tirocinio venga svolto presso gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato, al
praticante viene riconosciuto il rimborso ove previsto dai rispettivi ordinamenti. L’avvocato non può
ammettere alla pratica un numero superiore a tre praticanti e comunque deve poter fornire loro adeguate
condizioni di lavoro anche in relazione alle disponibilità spaziali dello studio. A documentazione della
sussistenza delle condizioni di lavoro di cui al precedente comma, la domanda di iscrizione del
praticante va corredata con una dichiarazione dell’avvocato che contenga il dato numerico di praticanti
iscritti che frequentano lo studio ed affermi la sussistenza della richiesta adeguatezza delle condizioni di
lavoro.
Art. 10: L’Avvocato rilascia l’attestazione di inizio della pratica solo dopo che il laureato in
giurisprudenza ha iniziato effettivamente a frequentare lo studio.
Art. 11: L’Avvocato attesta la veridicità delle indicazioni contenute nel libretto del praticante.
Art. 12: L’Avvocato segnala senza indugio al Consiglio dell’Ordine le interruzioni o sospensioni della
pratica o il trasferimento del laureato ad altro studio.
Art. 13: L’Avvocato ha il dovere di consentire al praticante la frequentazione della scuola forense,
l’adempimento degli obblighi della formazione professionale continua e di ogni altra necessaria attività
formativa compatibile con la pratica forense.
Art. 14: Poiché l’abilitazione al patrocinio ha lo scopo di completare la preparazione del futuro
professionista, l’avvocato ha il dovere di istruire e preparare il praticante abilitato al patrocinio e dovrà
assisterlo e indirizzarlo anche qualora abbia già conseguito il certificato di compiuta pratica e fino alla
cancellazione effettiva dal registro. Nell’ipotesi in cui il praticante abbia inteso avvalersi della
possibilità di sostituire parzialmente la frequenza dello studio con la partecipazione, per tempo limitato,
a corsi di approfondimento in altri Stati o con lo svolgimento di una parte limitata della pratica presso lo
studio di avvocati comunitari o extracomunitari, l’avvocato deve esercitare il controllo della pratica
svolta all’estero presso lo studio di un avvocato che eserciti effettivamente la libera professione.
DOVERI DEL PRATICANTE
Art. 15: Il praticante ha l’obbligo di provvedere al versamento della tassa annuale di iscrizione al
Registro sino alla sua effettiva cancellazione.
Art. 16: Il praticante deve frequentare lo studio del dominus assiduamente e svolgere la pratica con
impegno e diligenza.
Art. 17: Il praticante ha il dovere della riservatezza e, se è pubblico o privato dipendente, deve rendere
nota al Consiglio dell’Ordine questa sua qualità.
Art. 18 □: Il praticante deve autocertificare con DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETA' (resa ai sensi degli artt.47-48 D.P.R.445/2000) da allegare al libretto della pratica, le
udienze alle quali ha assistito, escluse quelle di mero rinvio, indicando il nome delle parti ed il numero
di ruolo, e deve provvedere a far constare nel verbale di udienza la propria presenza. Ai sensi dell’art.
6 del DPR 101/90 l’assistenza non può essere inferiore a venti udienze per ogni semestre. Nel caso in
cui assista ad un numero di udienze inferiore alle venti semestrali, non potrà ottenere il riconoscimento
del semestre ai fini della pratica.
Il semestre è riconosciuto ai fini della pratica anche nel caso in cui il praticante, di concerto con il suo
dominus e con sua comunicazione al Consiglio, risulti aver presenziato ad udienze di altri avvocati.
All’uopo il Consiglio dell’Ordine eserciterà il potere di controllo (anche a campione) sulla veridicità
dei dati dichiarati.
□ Articolo così modificato con delibera COA del 18.09.2014.
Art. 19: Il praticante deve redigere almeno cinque atti a semestre ed indicare sul libretto della pratica gli
atti, il loro oggetto e le attività stragiudiziali alle quali ha preso parte nonchè le questioni giuridiche di
maggiore interesse alla cui trattazione abbia assistito o collaborato.
Art 20 □: Il praticante deve depositare il libretto di pratica, unitamente alla dichiarazione di cui all’art.
18, dopo la scadenza del semestre e non oltre 10 giorni dalla stessa per ognuno dei tre semestri, con
l’annotazione del dominus attestante la veridicità delle annotazioni.
□ Articolo così modificato con delibera COA del 18.09.2014.
Art. 21: Il praticante abilitato deve frequentare con obbligo i corsi formativi in materia di deontologia
forense, conseguendo un numero di crediti obbligatori secondo il regolamento integrativo della
formazione del COA di Isernia e fornire al Consiglio la documentazione della presenza con le modalità
di volta in volta indicate.
Art. 22: Il praticante che, con il consenso e sotto la responsabilità del dominus, intenda partecipare, per
periodi limitati, a corsi di approfondimento in altri Stati o svolgere una parte limitata della pratica presso
studi di avvocati comunitari o extracomunitari dovrà chiedere il previo assenso del Consiglio
dell’Ordine ed attenersi alle seguenti modalità: - rispettare l’obbligo di partecipazione alle venti udienze
semestrali prescritte dal D.P.R. 101/90 presso le autorità giudiziarie italiane e fermo il fatto che il
dominus deve operare il controllo della pratica svolta all’estero presso lo studio di un avvocato che
eserciti effettivamente la libera professione; - produrre prima dell’inizio del periodo in oggetto
dichiarazioni a firma del dominus e dell’avvocato straniero attestanti le attività da svolgere, ed al
termine del periodo indicato, depositare una relazione consuntiva sempre controfirmata dai due
professionisti che hanno sovrinteso alla pratica in detto periodo.
Art. 23: Il praticante al termine di semestre, deve depositare presso la segreteria del Consiglio il libretto
della pratica accompagnato da una relazione, controfirmata dal dominus, nella quale devono essere
illustrate le attività indicate in detto libretto e le questioni, anche di natura deontologica, affrontate
(almeno due casi). Nel caso in cui abbia frequentato la scuola forense deve allegare anche copia
dell’attestato di frequenza rilasciatogli dalla segreteria della scuola.
ULTERIORI DOVERI DEL PRATICANTE ABILITATO AL PATROCINIO SOSTITUTIVO
Gli articoli 24 e 25 sono attuativi dell’art. 41 L.n. 247/12 ma NON ENTRANO immediatamente in vigore. La citata
norma, infatti, è applicabile solo a partire dal terzo anno dell’entrata in vigore della legge (2/2/2016) ed è
comunque subordinata all’adozione di apposito decreto in materia da parte del Ministro sentito il CNF. Pertanto,
fino all’effettiva entrata in vigore si applicano le regole per l’abilitazione al patrocinio del praticante abilitato di cui
alla L.n. 479/99.
Art. 24: Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione
nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il
quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di
affari non trattati direttamente dal medesimo, nelle materie previste dal successivo art. 26.
L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo
cinque anni decorrenti dalla data della delibera di iscrizione ex art. 41 comma 12 L.n. 247/12, salvo il
caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione
che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.
Art. 25: Spirato tale termine, il praticante abilitato è cancellato dal registro dei praticanti con delibera
del Consiglio, che verrà comunicata ex art. 17 comma 11 lett. b) L.n. 247/12. Resta fermo anche per i
praticanti abilitati al patrocinio che il certificato di compiuta pratica perde efficacia decorsi cinque anni
senza che segua il superamento dell’esame di Stato.
ꞈArt. 26: Ai sensi dell’art. 7 L.n. 479/99 “1. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento
dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale nelle cause di competenza del
giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:
ꞈIl presente articolo resta applicabile fino all’effettiva entrata in vigore della nuova disciplina del “patrocinio
sostitutivo” cfr. nota n. 1 che modifica integralmente il contenuto di tale esercizio professionale
a) negli affari civili:
1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore ad € 25.000,00 (venticinquemila
euro);
2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e
per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma, del
codice di procedura civile;
3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di
azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
b) negli affari penali:
1) alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a
quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva;
2) alle cause per i seguenti reati: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336,
primo comma, del codice penale; resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice
penale; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del
codice penale; violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice
penale; favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale; maltrattamenti in famiglia o
verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 572, secondo comma, del codice
penale; rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione
delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale; violazione di domicilio aggravata a norma
dell'articolo 614, quarto comma, del codice penale; furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice
penale; truffa aggravata a norma dell'articolo 640, secondo comma, del codice penale; ricettazione
prevista dall'articolo 648 del codice penale.”.
Tali competenze restano ferme fino all’effettiva entrata in vigore dell’art. 41 L. n. 247/12
Non è consentito al praticante abilitato di svolgere difesa d’ufficio nei procedimenti penali (Corte Cost.
17-3-2010 n. 106).
FINE
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