IL CONTROLLO DELLE ATTREZZATURE,
OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO
Lavorare in sicurezza vuol dire anche lavorare con attrezzature a norma e sotto costante
controllo. Questo aspetto fondamentale dell’attività lavorativa è debitamente oggetto di norme
giuridiche enunciate nel D.Lgs. 81/08 all’art. 71 nel Titolo III – USO DELLE ATTREZZATURE
DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE che esplicita gli obblighi
del datore di lavoro. Bisogna scegliere attrezzature conformi, adeguate all’ambiente e condizioni
di lavoro e alle caratteristiche del lavoratore che le impiega, e sorvegliare che ne sia fatto un uso
appropriato e che sia fornita formazione specifica ai lavoratori laddove necessario.
Altresì deve garantire che le attrezzature siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti
di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni
d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con
specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera z);
Per documentare quanto fatto il datore di lavoro è quindi tenuto a redigere e aggiornare un apposito
Registro di controllo delle attrezzature.
Come deve essere fatto questo registro? Che informazioni deve contenere? Con quale cadenza deve
essere aggiornato?
Prima di tutto il registro deve contenere un elenco delle attrezzature. Ricordiamo che per
attrezzature qui si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere
usato durante il lavoro, quindi non solo gli utensili (trapano a colonna, sega a nastro, macchina da
cucire, impastatrice..) ma anche mezzi (autocisterne, trattori, macchine aziendali..) e processi (di
conservazione, di trasporto, di stoccaggio..).
Ogni attrezzatura dovrebbe essere inserita nell’apposito Archivio delle attrezzature da lavoro un
elenco in cui si possono registrare le attrezzature con un codice e con altre informazioni utili quali
data di acquisto, il fabbricante dell’attrezzatura, la disponibilità di istruzioni o del manuale
d’uso e manutenzione, la formazione specifica degli operatori.
Esempio di archivio delle attrezzature può essere una tabella in cui siano previsti i seguenti campi:
Codice interno
Attrezzatura
Matricola/Modello
Fabbricante
Data di costruzione
Manuale d’uso e manutenzione/Istruzioni del fabbricante (se sì indicare dove si trova)
Formazione specialistica degli operatori (se sì indicare tramite quale ente è sta erogata)
Obbligo di verifica periodica di ASL o Organismo Riconosciuto
L’altra sezione fondamentale del registro è costituita dalle schede di manutenzione delle
attrezzature dove il datore di lavoro, o chi per lui deve dettagliare le verifiche da eseguire e la loro
periodicità e registrare gli interventi effettuati sull’attrezzatura (manutenzioni straordinarie,
sostituzioni di pezzi, modifiche, etc.).
Il controllo delle attrezzature implica quindi una attenta attività di programmazione che va dal
momento dell’acquisto al momento della sostituzione delle attrezzature.
In ogni fase è responsabilità del datore di lavoro assicurarsi che i lavoratori adoperino
attrezzature idonee e sicure.
Riguardo la programmazione degli interventi di manutenzione: quando devono essere fatti?
I controlli alle attrezzature possono raggrupparsi in quattro tipologie:
controllo iniziale, al primo montaggio e messa in opera;
controllo dopo ogni montaggio (ad esempio nel caso di spostamento dell’attrezzatura in
diversa sede o delle attrezzature di cantiere);
controlli periodici (sono quelli consigliati dalla casa madre, a da buone prassi consolidate);
controlli straordinari (devono essere effettuati a seguito di eventi eccezionali quali
riparazioni, incidenti, fenomeni naturali, lunghi periodi di inattività).
Alcune attrezzature sono poi sottoposte a controlli cadenzati a norma di legge dall’ALLEGATO
VII del D. Lgs. 81/08
In conclusione tutto ciò che attiene la vita delle attrezzature deve essere documentato dal registro di
controllo. Il datore che non provvede alla sua redazione incorre in una sanzione che va dai 2500 ai
6400 euro. E’ sanzionato anche chi omette di registrare i controlli di cui deve altresì essere prodotta
e conservata documentazione riguardante almeno gli ultimi tre anni di attività.
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