SERVIZIO METRICO
MANUALE
DI
METROLOGIA
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PRESENTAZIONE
Nel corso di questi anni di attività si sono osservate situazioni di scarsa conoscenza degli obblighi di
legge connessi all’utilizzo dei sistemi di misura utilizzati da parte degli operatori commerciali: in alcuni
casi venivano utilizzati strumenti perfettamente funzionanti ma privi della necessaria documentazione
attestante una qualsivoglia autorizzazione all’uso, in altri l’imprenditore non era a conoscenza delle leggi
metriche o le conosceva solo parzialmente a causa della complessità della materia che deriva dal
sovrapporsi nel tempo di innumerevoli norme giuridiche e tecniche, dal Regio Decreto 7088 del 1890
alle ultime produzioni normative comunitarie.
Sulla spinta di queste considerazioni si è ritenuto opportuno scrivere questo breve manuale nella
speranza che possa essere un utile strumento per tutti gli operatori del settore commerciale sia al
dettaglio che all’ingrosso che utilizzano strumenti di misura per la determinazione delle quantità vendute
o acquistate e la relativa determinazione del prezzo.
Il testo inizia con una parte di ricerca storica sui sistemi di misura utilizzati nell’antichità, che si è
ritenuto di mantenere limitata nell’esposizione giusto per ricordare quanto le problematiche relative alla
correttezza e alla uniformità delle misurazioni siano da sempre alla base di ogni civiltà, dello sviluppo
dei commerci, della riscossione dei tributi e della coniatura delle monete. In ciascuna epoca del passato
venivano fissati dal potere centrale le unità di peso e di lunghezza ed erano individuati funzionari statali
per il controllo degli strumenti di misura, gli Ispettori metrici dell’antichità allora chiamati “Guardiani delle
bilance” dagli egizi, “Ponderarii” dai Romani.
Particolare cura è stata poi prestata nell’esposizione dei compiti e dei principali procedimenti
amministrativi in uso presso l’Ufficio Metrico e Attività Ispettive di Imperia.
Alcuni argomenti non sono stati trattati per non appesantire troppo l’esposizione o in quanto relativi a
situazioni non presenti nella nostra provincia. Non sono stati trattati ad esempio i “Costruttori di
strumenti metrici” e tutto quanto attiene alla costruzione e approvazione degli strumenti di misura,
argomento interessantissimo per gli addetti del settore ma di scarsa implicazione pratica per il
commerciante che la bilancia la acquista già costruita ed approvata, mentre è stato dato ampio spazio
alla verificazione periodica e alle modalità con cui viene richiesta, agli obblighi degli utenti relativamente
all’utilizzo degli strumenti di misura e alle sanzioni previste per il loro uso non conforme alle norme.
Il manuale prosegue poi con la presentazione della modulistica in uso presso l’Ufficio Metrico e Attività
Ispettive di Imperia da utilizzarsi nelle diverse procedure amministrative descritte e si conclude con
l’elenco delle leggi metriche ad oggi in vigore suddivise per categoria di strumento e per fonte originaria
(nazionale o comunitaria), utile per quanti vogliano approfondire maggiormente gli argomenti trattati.
Si conclude dunque con la speranza che quanto esposto nei prossimi capitoli sia di aiuto a chiunque
desideri migliorare la propria conoscenza delle questioni amministrative e giuridiche relative agli
strumenti che utilizza per pesare o misurare nella propria attività.
Ufficio Metrico e Attività Ispettive
Isp. Vivaldi Alessandro
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INDICE
La metrologia nella storia ………………………………………………..
Il Sistema Metrico Decimale …………………………………………….
Il Sistema Nazionale di taratura …………………………………………
La Metrologia Legale …………………………………………………….
L’Ufficio Metrico e Attività Ispettive della Camera di Commercio …….
La verificazione prima …………………………………………………….
Il collaudo di posa in opera ………………………………………………
La verificazione CEE ……………………………………………………...
La verificazione periodica degli strumenti di misura …………………..
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La verificazione periodica di strumenti per pesare …………………………….
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La verificazione periodica di distributori di carburante …………………….…..
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La verificazione periodica di convertitori di gas …………………………………
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Le sanzioni previste per l’uso scorretto di strumenti metrici ………………….
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I Laboratori autorizzati alla verifica periodica ………………………….. 21
La produzione e commercializzazione di oggetti preziosi ……………. 22
Il marchio di identificazione del costruttore / importatore ………………………
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La concessione del marchio di identificazione …………………………………
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Il rinnovo della concessione del marchio di identificazione…………………….
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La riconsegna dei punzoni…………………………………………………………
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Il saggio del titolo per gli oggetti preziosi ………………………………………..
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Il marchio tradizionale di fabbrica ………………………………………………..
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Il tachigrafo digitale ………………………………………………………. 28
La carta conducente………………………………………………………………...
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La carta azienda …………………………………………………………………….
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La carta officina……………………………………………………………………...
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La carta di Autorità di controllo…………………………………………………….
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Autorizzazione dei centri tecnici che operano sui tachigrafi digitali…………...
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Imballaggi preconfezionati o preimballaggi…………………………….. 31
Caratteristiche dell’etichetta…………………………………………………….……
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Le bottiglie recipienti campione ………………………………...……………….…
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Gli obblighi dei produttori e importatori di preconfezionati …..………...……..…
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Compiti della CCIAA relativi ai prodotti preconfezionati …..………...………....
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Principali violazioni in materia di preconfezionati e relative sanzioni …………
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L’attività di sorveglianza dell’Ufficio Metrico ………………….………… 35
La vigilanza sugli strumenti per pesare o misurare ……..……………………..
35
La vigilanza sul settore orafo ………………………………….. ………………..
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La vigilanza generale sul mercato …………………………………………..…...
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ALLEGATI …………………………………………………………………………….
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NORMATIVA ………………………….……………………………………….
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LA METROLOGIA NELLA STORIA
La metrologia è la scienza che si occupa delle unità, dei metodi e degli strumenti di misura,
essa serve a garantire la correttezza delle misure utilizzate per le transazioni commerciali e,
più in generale, a garantire la pubblica fede in ogni tipo di rapporto economico tra più parti,
attraverso l’esattezza della misura.
Parlare di sistema di misura significa ripercorrere la storia dell'umanità quando gli uomini
cominciarono a trovare inadatto il baratto per garantirsi tutti i diversi prodotti di cui avevano
bisogno.
Con la nascita di queste prime forme embrionali di commercio nacque la necessità di
misurare o pesare i prodotti, dall’olio, al vino, ai cereali, all’estensione di un terreno, e si
cominciò quindi ad effettuare misure con mezzi molto semplici
Era compito del potere centrale (re o sacerdote) garantire la sicurezza dei commerci sia per
quanto riguarda le quantità delle merci scambiate, sia per quanto riguarda il valore della
moneta metallica coniata, che valeva tanto quanto era il peso del metallo prezioso
contenuto. Sin dall’antichità quindi si realizzarono campioni di lunghezza e di peso che erano
custoditi con cura religiosa in luoghi sacri.
Depositati presso i templi delle città erano i pesi e le misure lineari degli Assiri, dei Babilonesi
e degli Egiziani come pure il prototipo del talento ebraico che si trovava nel tempio di
Gerusalemme. Anche nell’antica Grecia
presso i templi erano custodite le bilance e i
campioni in bronzo dei pesi ufficiali dello
stato e identica situazione era nel mondo
romano dove le unità di peso erano
conservate presso il tempio di Giove
Capitolino e presso i templi delle altre città.
I primi sistemi di misura, furono inventati
dalle antiche civiltà tarandoli in relazione al
corpo umano: il piede, il dito, la tesa
(distanza fra le estremità delle braccia tese).
Cubito egiziano in legno rivestito di lamina d’oro
Fra le prime unità di misura di lunghezza adottata nelle civiltà
ricordato il cubito, di origine egiziana, che corrisponde alla
dell'avambraccio umano dal gomito alla punta del dito medio,
braccio e il doppio del braccio equivaleva alla tesa, misura pari
delle dita medie di un uomo che sta a braccia aperte.
del Vicino Oriente, viene
misura della lunghezza
due cubiti formavano un
alla distanza tra le punte
La lunghezza più piccola era il dito (considerato nel senso dello spessore e non della
lunghezza), quattro dita formavano il palmo e 6 palmi equivalevano ad un cubito.
In antichità tuttavia non esisteva un rigido sistema di controllo dei pesi e delle misure, come
nel mondo moderno. A seconda dei periodi storici e della località le unità di lunghezza
potevano variare leggermente: due cubiti ritrovati nella tomba dell'architetto Kha, oggi
conservati al Museo Egizio di Torino, misurano rispettivamente 52,4 cm e 52,7 cm.
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I campioni di massa erano invece costituiti da
semi, pietre e metalli, scelti con criteri di stabilità
nel tempo e di difficoltà di manomissione.
Le misure di capacità erano determinate da
esigenze concrete, quali la capacità di consumo
giornaliero di una persona, o la possibilità di
sollevamento e di trasporto.
I principali limiti di tali sistemi di misura erano
l'insufficiente precisione (si pensi alle misure
antropomorfe) e la non conformità tra le varie
popolazioni che rendeva difficoltosi i commerci
tra stato e stato.
Rappresentazione di bilancia egizia
La prima unificazione dei sistemi di misura dei diversi popoli avvenne durante la
dominazione romana di parte dell’Europa e del bacino del mediterraneo; le necessità
commerciali e l’esigenza dell’erario di riscuotere tasse certe in relazione alle quantità di
prodotti trasportati e alla dimensione dei terreni, portò alla graduale sostituzione dei sistemi
adottati dai diversi popoli e all’adozione in tutti i territori dell’impero di un comune sistema di
misura.
I romani adottarono come misura lineare il Piede, pari a 29,65 cm, identico al piede attico
utilizzato dal mondo greco, che divenne obbligatorio sotto Augusto. L’unità campione era
conservata a Roma nel tempio di Giunone Moneta e sicuramente in altri templi della capitale
e di altre città dell’Impero. Il Pes Romanus aveva multipli e sottomultipli:
un Digitus (dito) che corrispondeva a 1/16 di piede
un Palmus (palmo) che corrispondeva ¼ di piede
un Sextans che corrispondeva a ¾ di piede
un Cubitus (braccio) che corrispondeva a 1,5 piedi
un Passus (passo) che corrispondeva a 5 piedi
una Decempeda o pertica che corrispondeva a 10 piedi
uno Stadius che corrispondeva a 625 piedi
un Milium o Miliarium che corrispondeva a 1000 piedi
Il Milium era utilizzato per misurare notevoli distanza come noi usiamo i Km. Lungo le strade
romane erano apposte le pietre miliari a cinquemila passi di distanza l’una dall’altra, con
indicata la distanza rispetto al Milium Aureo posizionato al centro del foro romano.
L’unità di superficie agraria utilizzata dai romani era
lo Iugerum, equivalente alla superficie media che una
coppia di buoi aggiogata all’aratro poteva arare in
una giornata di lavoro. Lo iugero corrispondeva ad
una quarto di ettaro attuale esattamente 2.519,9 m2 .
La misura di superfice più piccola era il Pes
quadratum pari a 0,087 m2, mentre misure maggiori
erano l’Heredium o doppio iugero (superficie minima
trasmissibile per eredità ai figli), la Centuria pari a
100 heredia e il Saltus pari a 4 centurie.
Pietra miliare romana
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La misura base per il liquidi era il Sextarius pari a 0,54 litri; sottomultipli erano la Lingula o
piccolo cucchiaio (1/48 di sextarius), il Cyathus o cucchiaio (1/12 di sextarius), il Sextans e il
Triens (rispettivamente 1/6 e 1/3 di sextarius), l’Hemina (1/2 di sextarius). Multipli della
misura base erano l’Urna pari a 24 sestiarii (circa 13 litri), l’Anphora pari un piede cubico e a
48 sestiarii (circa 26 litri) e l’Otre Culleus pari a 960 sestiari (circa 520 litri).
La misura base per gli aridi (misura per grano, avena
…) era il Modius o moggio pari a 8,67 litri, con il suoi
multipli Quandrantal (3 moggi) e i suoi sottomultipli
Semodius o mezzo moggio, il Sextarius pari a 1/16 di
moggio e circa 0,54 litri attuali e l’Hemina 1/32 di
moggio circa 0,27 litri
L’unità base delle misure di peso era la Dracma pari a
3,408 grammi con i suoi multipli Siclo, Oncia, Libbra e
Mina (rispettivamente pari a 2, 8, 96 e 128 dracme) e i
sottomultipli Scrupulum, Obolus, Siliqua e Chalcus
(rispettivamente pari a 1/3, 1/6, 1/18 e 1/48 di dracma).
Moggio in bronzo del IV secolo
Diffuse erano certamente le bilance a bracci uguali, i cui esemplari di maggiori dimensioni
erano probabilmente costruiti in legno.
Un particolare tipo di bilancia era poi la cosiddetta
moneta che veniva utilizzata per pesare le monete. Di
piccole dimensioni, aveva uno dei piatti sostituito da
una catenella alla quale era appesa una moneta e
essa può senz'altro considerarsi la progenitrice dalla
stadera, ampiamente usata dai romani, nella quale la
moneta venne in breve sostituita da un piccolo peso,
libero di scorrere lungo l'asta, e il gancio di
sospensione spostato dal centro ad una delle
estremità. I pesi utilizzati nelle stadere sono vere e
proprie creazioni artistiche, forgiati in bronzo riempito
con piombo o stagno e rappresentano spesso la testa
di divinità o di personaggi della famiglia imperiale.
Stadera romana in bronzo
Oltre ad essere un indispensabile strumento, la bilancia acquista ben presto anche un
significato simbolico di giustizia ed imparzialità; anche nelle insegne delle botteghe di
artigiani e commercianti, macellai, fabbri e orafi, si nota spesso la riproduzione di bilance. In
alcune di queste rappresentazioni murali la bilancia appare sovradimensionata per
sottolineare l'onestà del titolare della bottega, precisazione non di poco conto se si considera
che l'accusa più frequentemente mossa ai mercanti era quella di agire mossi da fraus et
lucrum e che il termine Mercator era considerato quasi sinonimo di truffatore.
A tal riguardo occorre sottolineare la particolare attenzione prestata per evitare le frodi legate
a scorrette misurazioni: nel mondo romano i campioni di peso e di lunghezza nonché
bilance ufficiali erano diffusi e conservati in edifici pubblici detti Ponderaria o presso templi o
in prossimità dei mercati. Magistrati pubblici quali gli Edili della Plebe e i Questori erano
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incaricati di controllare la esattezza di pesi, bilance e misure di lunghezza usati nel
commercio e in molte città esistevano pubblici pesatori (Libripendes) che svolgevano il
servizio di controllo del peso delle monete.
Le operazioni di pesatura erano alla base anche del commercio all'ingrosso. La spedizioni di
grosse partite di merce avveniva preferibilmente per mare o via fiume, nonostante l'efficiente
rete stradale romana, e comportava che i carichi delle navi venissero pesati sia al momento
dell'imbarco che allo sbarco. Probabilmente apposite bilance di grosse dimensioni erano
poste ad ogni scalo e manovrate da personale specializzato.
Le testimonianze iconografiche al riguardo sono svariate, ben conservato è l'affresco
presente nella Casa del Larario del Sarno a Pompei che illustra il trasporto su fiume di un
carico di derrate alimentari e sul fondo del quale è ben visibile una bilancia di grandi
dimensioni.
Anche i contenitori delle merci, anfore, sacchi, botti o quant'altro, potevano essere utilizzati
per misurare il carico e recavano scritto sulla parte esterna il peso della tara o la capacità
dell'involucro. Essendo per lo più iscrizioni dipinte, tali indicazioni si sono tuttavia conservate
in pochissimi reperti.
I Mensores Frumentarii di Roma e Ostia, riuniti in una corporazione, avevano il delicato
compito di pesare i rifornimenti di grano al momento dello sbarco in porto.
Un mosaico ritrovato a Ostia mostra chiaramente l'attività di un mensores, munito di un
rutellium in legno, col quale pareggia il livello del grano versato all'interno di un modius
(apposito contenitore utilizzato per la misurazione del grano), mentre un ragazzino poco
lontano conteggia i modii grazie ad una sorta di pallottoliere costituito da una cordicella nella
quale infila una tessera rettangolare per ogni modius riempito.
Con le invasioni barbariche del V secolo e la fine dell’impero venne meno progressivamente
il sistema di misura del mondo romano. La disgregazione dell’unità imperiale in una gran
numero di regni romano barbarici portò a una moltitudine di campioni di misura con il ritorno
a quella frammentazione che l’impero romano aveva impedito per secoli.
Il Re dei Longobardi Liutprando, fra le molte leggi emanate ad integrazione del Codice di
Rotari, con l’intenzione di rafforzare il potere centrale, intraprese anche l'unificazione dei
sistemi di misura sui propri territori, imponendo per tutto il Regno una medesima misura
lineare fondamentale: il Piede di Liutprando.
Si narra infatti che Re essendo stato informato che si commettevano frodi nel misurare,
avesse allora posto il suo piede su una pietra, e subito disposto che dall'impronta, si
prendessero le misure per gli acquisti e le vendite (il campione era intagliato in una colonna
del battistero di San Giovanni in Firenze).
Non diversamente, del resto, farà Carlo Magno cinquant'anni dopo, verso l'anno 800,
cercando vanamente di uniformare le misure di Francia, con il Pied du Roy e la Toise
Carlovingienne.
Attorno al 1200, per comodità commerciale e benevolenza papale, prese a diffondersi una
nuova unità detta Braccio, introdotta dalla Palestina dai Crociati o forse dai mercanti Pisani,
che veniva riferita al Corpo di Cristo e definita come “parte della di Lui figura”.
Questa unità ebbe molto successo, in quanto la sua misura, che si aggirava attorno ai 60
cm, corrispondeva effettivamente alla distanza media fra le mani di chi in atto di misurare
stoffe od altro, porta gli avambracci avanti a sé orizzontali e quasi paralleli.
Nei secoli seguenti, già solo nella penisola italiana, il Piede e il Braccio assunsero valori
diversi in ogni luogo e per ogni funzione: si ebbero ad esempio il Braccio da panno, da seta,
da legno, da legname, il Braccio lungo, il Braccio corto, da tela, da fustagno, il Braccio di
Milano, il Braccio di Novara, il Braccio dell'Ossola, il Braccio Fiorentino, il Braccio Pisano, e
via via sbracciando, generalmente in sistemi di suddivisione negli ordini inferiori, detti once,
punti, atomi, minuti ed altro ancora.
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IL SISTEMA METRICO DECIMALE
Durante l’alto ed il basso medioevo si crearono dunque innumerevoli unità di misura, per
l'elevato numero di ducati, marche, contee, città, feudi reali e aristocratici aventi ciascuno un
proprio sistema metrico. Queste unità di misura variavano a seconda che si riferissero al
commercio all'ingrosso o al dettaglio o a magazzini, a porti, a fonderie, a miniere e officine.
Esse differivano anche tra la terraferma e il mare.
Ulteriori disparità potevano verificarsi tra i campioni realizzati direttamente da originali
autenticati dalle autorità, e quelli in metallo o in legno ricavati da altre copie.
Nonostante i campioni ufficiali fossero appaltati alle corporazioni, ai feudatari o alle
Universitas e stretto fosse il controllo delle autorità soprattutto nelle città (personale
specializzato procedeva al controllo e alla punzonatura dei pesi, delle bilance e delle misure
locali in alcuni casi fino a tre volte all’anno), la grande disomogeneità dei sistemi di misura
rendeva complicati gli scambi commerciali e si prestava ad ogni tipo di frode.
Vari sovrani francesi quali Filippo V (1293 – 1322) e Luigi XI (1423 – 1483) cercarono di
uniformare il sistema rendendo obbligatorio per l’intera nazione l’utilizzo dei pesi parigini, al
fine di cancellare la moltitudine ponderale ereditata dal medio evo. Stessa volontà si
ritrovava negli atti dei sovrani spagnoli Ferdinando e Isabella nella seconda metà del XV
secolo, e nell’opera dei re polacchi ed in Inghilterra, ma tali sforzi non portarono ad alcunché
lasciando pressoché inalterata la caotica situazione precedente.
A soffrirne furono i commerci, tra stato e stato ma anche tra città e città della stessa nazione,
a causa della necessità di comparare continuamente i diversi pesi e le diverse misure.
All’inizio del 1700 non pochi economisti francesi ed inglesi consideravano necessaria la
creazione di un unico sistema di misura per le diverse nazioni, pur rimanendo scettici sulla
fattibilità di tale progetto.
Solo la Rivoluzione Francese con il suo slancio innovativo contribuì in misura determinante a
porre fine al retaggio del passato. Grazie alla diffusione delle idee razionaliste ed illuministe
anche in ambito economico si posero le basi per una rapida riforma dei sistemi di misura. Gli
uomini di scienza si diedero subito da fare per determinare campioni di lunghezza e di peso
standard, sicuri ed immutabili, slegati da ogni tradizione ereditata dal medioevo.
Nel 1788 Lavoisier determinò il peso nel vuoto di un
decimetro cubico di acqua distillata: era il chilogrammo
provvisorio da cui venne ricavato il chilogrammo
campione in platino e iridio oggi conservato a Sevres.
Nel 1791 fu istituita una Commissione (di cui facevano
parte eminenti uomini di scienza quali Lagrange,
Laplace e Monge) presso l’Accademia Francese delle
Scienze, su incarico dell’Assemblea Costituente, con lo
scopo di determinare un’unità di misura universale delle
lunghezze. I lavori portarono alla determinazione del
Metro quale campione di lunghezza, definito quale la
quaranta milionesima parte del meridiano terrestre. Nel
1793 sulla base di questa definizione fu realizzato un
campione del metro costituito da una sbarra di platino a
sezione rettangolare, che dal 1799 è depositato presso
il Conservatoire des Arts et Métiers di Parigi.
Prototipo di chilogrammo campione
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L’adozione di un sistema di misura basato sul metro e sul chilogrammo impiegò diversi
decenni ad affermarsi, per il permanere soprattutto nelle campagne di tradizioni e
particolarismi. Venne imposto obbligatoriamente in Francia nel 1840 e successivamente in
molti altri paesi con l’esclusione del mondo anglosassone: Piemonte (1845), Spagna (1849),
Portogallo (1852), Brasile e Messico (1862), Argentina (1863), Germania (1872), Svezia
(1879), Romania (1884), Turchia (1886), Giappone (1891), Cina (1914), Unione Sovietica
(1919), India (1960).
Nel 1868 il fisico irlandese William Thomson, nominato barone con il nome di Lord Kelvin,
partendo dalla considerazione che esiste una temperatura termodinamica minima e assoluta,
lo zero assoluto, propose in alternativa alla scala Celsius (1742), una nuova scala di misura
delle temperature che prese il nome di scala Kelvin in suo onore.
Mentre la scala Celsius è pratica dal punto di vista umano, in quanto si basa sulla
temperatura di congelamento e di ebollizione dell'acqua (che sono temperature di cui si ha
quotidianamente esperienza diretta), quella Kelvin è più rigorosa (prende atto esplicitamente
della presenza di un minimo assoluto di temperatura) e si presta a essere usata come unità
di misura facilmente riproducibile.
Nel 1875 durante i lavori della Commissione Internazionale del Metro a Parigi fu decisa la
costruzione di un nuovo e più preciso metro campione realizzato con una sbarra in platino –
iridio avente sezione a forma di X, studiata in modo tale da avere una rigidità sufficiente ad
impedire ogni flessione. Tale campione, chiamato metro campione o metro degli archivi è
conservato dal 1889 presso il Bureau International des Poids et Mesures di Sèvres.
Alla Commissione Internazionale parteciparono rappresentanti di 17 paesi compresa l’Italia,
e in tale sede si decise di creare un Ufficio Internazionale dei Pesi e delle Misure con lo
scopo di studiare e assicurare l’uniformità, il perfezionamento e la conservazione dei
campioni di misura.
Nel 1889 durante i lavori della 1° Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure (CGPM)
nacque il sistema internazionale delle unità di misura, allora chiamato Sistema MKS perché
comprendeva sole le unità fondamentali della lunghezza (metro), del peso (chilogrammo) e
del tempo (secondo). Nel 1846 la CGPM approvò l’Ampere quale misura fondamentale della
corrente elettrica e nacque il Sistema MKSA.
Successivamente nel 1954 la 10° CGPM aggiunse alle unità di misura fondamentali il Kelvin
e la Candela e nel 1961 la 11° CGPM sancì la nascita del Sistema Internazionale o SI.
In Italia il SI è il sistema legale di misura da adoperarsi obbligatoriamente a partire dal 1982
(DPR 802/1982).
Grandezza fisica misurata
Unità di misura del
SI
Lunghezza
Metro
m
Massa
Chilogrammo
kg
Tempo
Secondo
s
Intensità di corrente elettrica
Ampere
A
Temperatura termodinamica
Kelvin
K
Intensità luminosa
Candela
cd
Quantità di sostanza
mole
mol
Simbolo
Tab 1 – le unità di misura fondamentali del Sistema Internazionale
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Oggi il Sistema Internazionale è
basato su sette grandezze fisiche
fondamentali e sulle corrispondenti
unità di misura, caratterizzate da
requisiti
di
assolutezza,
universalità, riproducibilità, stabilità,
coerenza e praticità.
Si tratta di un sistema metrico
decimale, in base 10 (es. 1 m = 10
dm = 100 cm = 1000 mm), ad
esclusione del tempo per motivi
storico / pratici (1 giorno = 24 ore =
1440 minuti = 86400 s)
Il SISTEMA NAZIONALE DI TARATURA
Tutti gli strumenti di misura utilizzati e i campioni usati per la loro taratura devono essere
direttamente o indirettamente riferibili ai campioni primari definiti dal Sistema di Misura
Internazionale; in altre parole un metro lineare, un campione di massa o altra unità di misura,
viene calibrato utilizzando un’unità campione riferibile, attraverso una catena ininterrotta di
confronti, ai campioni primari custoditi presso gli Istituti Metrologici nazionali presenti in ogni
paese, i quali a loro volta sono ottenuti per filiazione dai campioni di misura internazionali.
Questi confronti periodici prendono il nome di taratura del campione o dello strumento di
misura.
La riferibilità è una proprietà fondamentale che deriva dal concetto stesso di misura e di unità
di misura. Senza la riferibilità infatti è impossibile assegnare ad un valore misurato un'unità
di misura riconosciuta, in quanto non esisterebbe alcun collegamento ai campioni di misura
del sistema internazionale.
Ad esempio potrei costruirmi un piccolo righello tracciando una scala graduata su un'asticella
di legno e con questo strumento potrei effettuare anche misure lineari, leggendo le tacche
che ho segnato sullo strumento, ma non potrei esprimere le mie misure in termini di
centimetri, in quanto le tacche sono state tracciate senza raffrontarsi con quella unità di
misura.
Per poter effettuare delle misure in termini di centimetri, devo confrontare il mio righello con
un altro di cui mi è stato assicurato un rapporto (riferibilità) con il "metro campione", solo
conoscendo la distanza delle tacche in termini di centimetri, posso effettuare delle misure
riferite al metro del SI.
La riferibilità è dunque una caratteristica che viene acquisita attraverso l'operazione di
taratura. Durante la taratura le letture dello strumento in esame vengono confrontate con un
campione di misura che dispone di una sua riferibilità all'appropriata unità di misura del SI.
La strumentazione che viene tarata presso i laboratori metrologici acquisisce la capacità di
fare misure riferibili, e per questo viene chiamata strumentazione con riferibilità.
La riferibilità della strumentazione è richiesta in misura crescente nei più diversi settori:
attività di ricerca e sviluppo, laboratori di prova addetti alla certificazione tecnica dei prodotti,
sistemi per il controllo automatico di processi di produzione, aziende che operano in regime
di qualità e pubbliche amministrazioni.
Quasi nessuno tuttavia ha accesso ai campioni primari internazionali delle unità di misura
pertanto, per permettere la riferibilità degli strumenti di misura esistenti, è stato creato un
sistema di campioni secondari che consentono di trasmettere la riferibilità agli altri strumenti,
secondo il seguente schema semplificato:
Campione primario internazionale => n-esimo campione secondario nazionale => campioni
primari e secondari dei centri LAT => campioni primari e secondari aziendali => strumento
d'uso comune.
Ad ogni simbolo passaggio corrisponde un'operazione di taratura che trasmette la riferibilità.
Alla fine tutti gli strumenti in uso hanno la riferibilità all'unità di misura rappresentata dal
campione primario.
Ovviamente tutto ciò ha un prezzo: man mano che ci si allontana dal campione primario la
precisione con cui si può misurare la grandezza diminuisce. In termini metrologici si dice che
l'incertezza di misura cresce man mano che ci si allontana dal campione primario.
La disseminazione viene realizzata mediante una catena metrologica che lega gli Istituti
Metrologici primari ai laboratori secondari, sia pubblici sia privati, che con varie funzioni
operano nel campo della metrologia.
Nell’istituire il Sistema Nazionale di Taratura la legge 273/91 ha confermato agli Istituti
Metrologici primari il compito di conservare i campioni nazionali, verificarne la coerenza con
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quelli di altri paesi, e disseminare le unità SI realizzate per mezzo di detti campioni,
direttamente o tramite i Centri di taratura convenzionati, assicurando il riferimento
metrologico indispensabile per le attività industriali e commerciali.
I soggetti deputati alla taratura che costituiscono il Sistema Nazionale di Taratura sono i
seguenti:




ACCREDIA
ISTITUTI METROLOGICI NAZIONALI
LABORATORI ACCREDITATI o LAT
UTILIZZATORI FINALI
Accredia è l'Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo il 22 dicembre
2009, ossia l'unico ente riconosciuto in Italia ad attestare che i Laboratori di taratura abbiano
le competenze necessarie e i processi operativi conformi agli standard internazionali di
riferimento. Accredia opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e
svolge un pubblico servizio, in quanto l'accreditamento è svolto nell'interesse pubblico
valutando la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori dei Laboratori, al
fine di assicurare il valore e la credibilità delle prove e delle tarature.
L'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) è un ente pubblico di ricerca nato il 1°
gennaio 2006 dalla fusione dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale "Galileo Ferraris" (IEN) e
dell'Istituto di Metrologia "Gustavo Colonnetti" del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(IMGC), ed ha il compito di svolgere e promuovere attività di ricerca scientifica nei campi
della metrologia.
Adempiendo ai suoi compiti di istituto metrologico primario, l'INRIM realizza i campioni
primari delle unità di misura del Sistema Internazionale, ne assicura il mantenimento,
partecipa ai confronti internazionali, permette in Italia la riferibilità di ogni misura al SI e
rappresenta l'Italia negli organismi metrologici internazionali.
I Laboratori Accreditati di Taratura o LAT sono organismi autorizzati da Accredia ad eseguire
la taratura degli strumenti di misura.
I centri LAT assicurano la riferibilità dei propri campioni interni ai campioni nazionali o
internazionali e emettono certificati di taratura accettati (tenendo conto dei livelli di incertezza
dichiarati) entro ciascun paese aderente all’accordo multilaterale (MLA), assicurando quindi
la riferibilità degli strumenti di misura sul territorio italiano.
Gli Utilizzatori finali sono le aziende del settore industriale e dei servizi, nonché i centri di
ricerca e i laboratori di prova che per esigenze del proprio processo produttivo hanno la
necessità di provvedere periodicamente alla taratura dei propri sistemi di misura. A tale
riguardo è bene ricordare che le aziende che operano in regime di Qualità, secondo la
norma ISO 9000 devono provvedere alla taratura periodica, mediante campioni con riferibilità
ai campioni nazionali o internazionali, per tutti gli strumenti di misura utilizzati nei processi
produttivi.
Oggi in Italia operano oltre 200 Centri di taratura i cui certificati sono riconosciuti in altri 17
paesi europei. Ognuno di essi ha un Certificato di Accreditamento emesso da Accredia in cui
si attesta la competenza del Laboratorio ad effettuare tarature che assicurano nel tempo la
riferibilità metrologica dei risultati delle misurazioni ai campioni nazionali o internazionali del
sistema SI. Il Laboratorio entra così a far parte del Sistema Nazionale di Taratura istituito
dalla legga 273/91 e viene anche chiamato Centro SIT o Centro di taratura. Ad esso si
riconosce la facoltà di emettere certificati di taratura SIT, che presentano l’intestazione SIT –
SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA, per gli strumenti, i campi, le incertezze e le condizioni
di misura specificate in un’apposita tabella di accreditamento. Questi certificati, che hanno la
stessa validità tecnica di quelli rilasciati dagli Istituti metrologici primari e garantiscono la
riferibilità della strumentazione tarata.
13
LA METROLOGIA LEGALE
La metrologia è quella branca della fisica che si occupa delle misurazioni e che comprende
tutti gli aspetti, sia quelli teorici che quelli pratici, della misura di una grandezza, qualunque
sia l'incertezza di misura e il campo d'applicazione.
La metrologia si divide in tre branche:

metrologia scientifica che si occupa della conservazione, della diffusione e dello
sviluppo delle unità di misura e dei campioni di riferimento.

metrologia legale il cui compito è quello di garantire la sicurezza legale nella
determinazione qualitativa e quantitativa delle misurazioni effettuate nel commercio,
nella sanità, nella protezione dell'ambiente e nella tutela del consumatore.

metrologia industriale il cui compito è quello di garantire l'esattezza degli strumenti di
misura per l'industria
Nel capitolo precedente abbiamo parlato di concetti quale riferibilità e taratura, ossia di come
qualsiasi strumento di misura in uso, qualunque sia il sua campo di applicazione dalle misure
lineari, alle misure di peso, di volume o altro debba fornire misure riferibili ai campioni
nazionali di quell’unità di misura.
Qualsiasi strumento sia esso una bilancia, una massa campione ovvero un misuratore di
carburante, viene messo in commercio corredato da un certificato di taratura che garantisce
la sua riferibilità ai campioni delle unità di misura adottati dal Sistema Internazionale.
A differenza di quella scientifica, la metrologia legale rivolge la sua attenzione ai requisiti
necessari che gli strumenti devono possedere se destinati a scopi commerciali.
La metrologia legale, inoltre, fissa le caratteristiche tecniche che devono avere gli strumenti
di misura per essere legali nonché le procedure di verificazione a cui devono essere
sottoposti.
Le transazioni commerciali di beni qualora avvengano secondo quantità, sono effettuate con
l’utilizzo di strumenti di misura che ciascuno stato riconosce come legali. Poiché le imprese
scambiano merci tra stati con differenti legislazioni, il mercato globale necessita di regole
che siano condivise. A tal proposito a Parigi ha sede l’Organizzazione Internazionale di
Metrologia Legale che è un’organizzazione cui aderiscono quasi tutti gli stati del mondo ed il
cui scopo principale è quello di armonizzare le procedure di controllo metrologico applicate
dai servizi metrologici dei vari stati membri.
La corretta misurazione della merce è uno degli aspetti fondamentali del commercio e
attraverso la metrologia legale è possibile intervenire per regolare la concorrenza tra imprese
ed è possibile assolvere all’importante funzione di tutela del consumatore.
Già nel Testo Unico delle Leggi Metriche del 23/08/1890, si affermava all’articolo 11 che
"Ogni convenzione di quantità, che non sia di solo denaro, anche per privata scrittura, dovrà
farsi con pesi e misure legali". Nel corso del tempo l’esigenza di tutelare la fede pubblica ha
assunto via via sempre maggior importanza interessando molti aspetti della vita quotidiana
delle persone e i rapporti tra imprese e consumatori e tra imprese ed imprese
14
L’UFFICIO METRICO E ATTIVITA’ ISPETTIVE CAMERALE
Il Decreto Legislativo 112 del 31 marzo 1998 ha comportato il passaggio degli Uffici Metrici
dal Ministero delle Attività Produttive alle Camere di Commercio, conferendo a quest’ultime
un importante ruolo nel settore dell’attività di regolamentazione del mercato.
Nell'ambito della metrologia legale le Camere di Commercio controllano la correttezza degli
strumenti di misura utilizzati negli scambi commerciali, la correttezza delle procedure di
verifica del contenuto dei prodotti preconfezionati e controllano l’applicazione della normativa
in materia di metalli preziosi.
Le funzioni dell'Ufficio Metrico sono essenzialmente di verifica e sorveglianza, esse vengono
esercitate nel campo della metrologia legale e in quello dei metalli preziosi attraverso gli
Ispettori Metrici, Ufficiali di Polizia Giudiziaria che possono elevare contravvenzioni ed
effettuare sequestri.
La funzione di sorveglianza degli Ispettori è finalizzata a due tipi di accertamento:


Adempimento degli obblighi di legge da parte dei fabbricanti metrici e degli utenti; in
altre parole l’obbligo per chi introduce in commercio strumenti di misura, di fornirli di
tipo legale e l’obbligo per chi li acquista di sottoporli a verifica periodica;
Corretto impiego degli strumento metrici (ad esempio, bolla centrata, nessuna
manomissione degli organi di taratura, corretta impostazione del dispositivo di
annullamento della tara etc.).
L'Ufficio Metrico ha dunque il compito di verificare, prima dell'immissione sul mercato, presso
i fabbricanti metrici e, periodicamente, presso gli utenti metrici, la corretta funzionalità degli
strumenti di misura quali:




Strumenti per pesare
Misuratori per carburanti
Misuratori per gas
Misuratori per acqua
Riassumendo i principali compiti istituzionali dell'Ufficio Metrico sono:









Verifica prima nazionale;
Collaudi di posa in opera di strumenti metrici di tipo fisso;
Verifica CE;
Verifica periodica;
Riconoscimento all’idoneità dei laboratori all’esecuzione della verifica periodica;
Assegnazione del marchio di identificazione dei metalli preziosi
Tachigrafo digitale
Preimballaggi
Sorveglianza in materia di metrologia legale e sicurezza prodotti
15
LA VERIFICA PRIMA
Tutti gli strumenti di misura utilizzati nelle transazioni commerciali, prima di essere immessi
in commercio, devono essere sottoposti ad un controllo al fine di verificarne i requisiti
metrologici previsti dalle norme vigenti per quella particolare tipologia di strumenti.
Tale controllo prende il nome di verifica prima e mira ad accertare la conformità dello
strumento agli specifici provvedimenti di approvazione del modello, l’esistenza e
l’inalterabilità dei requisiti metrologici.
Con il D.M. 179/2000 anche i fabbricanti di strumenti metrici che operano secondo il regime
di concessione di conformità metrologica, autorizzati dalle Camere di Commercio competenti
per territorio, possono svolgere le operazioni di verifica prima direttamente e presso lo
stabilimento di produzione.
IL COLLAUDO DI POSA IN OPERA
Gli strumenti di misura fissi di nuova installazione o ricollocati in una sede differente da
quella originaria, vanno sottoposti al collaudo di posa in opera che a differenza della verifica
prima viene effettuato sul luogo di installazione. Tale collaudo mira ad accertare che le
operazioni di installazione e le condizioni ambientali presenti nel luogo di funzionamento non
alterino il corretto funzionamento dello strumento stesso.
Per gli strumenti di fabbricazione nazionale il collaudo di posa in opera può essere effettuato
anche dal fabbricante dello strumento, qualora operi in regime di conformità metrologica.
La richiesta di collaudo di posa in opera va inoltrata alla Camera di Commercio, Ufficio
Metrico specificando le caratteristiche dello strumento (marca, tipo, portata, matricola).
LA VERIFICAZIONE CE
La verificazione CE è la procedura mediante la quale il fabbricante metrico dichiara e
assicura che gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico da lui realizzati sono
conformi a quanto indicato nel certificato di approvazione CE del tipo e soddisfano i requisiti
del D.lgs. 517/1992.
Tali strumenti aventi certificato di approvazione CE del tipo, rilasciato da un Organismo
Notificato della Comunità Europea, sono sottoposti alla verificazione CE direttamente dal
fabbricante in autocertificazione purché operi secondo un approvato sistema di garanzia
della qualità, ovvero in alternativa dall’Ufficio Metrico della Camera di Commercio
competente per territorio che provvederà ad eseguire le prove necessarie rilasciando al
fabbricante apposito attestato di conformità.
16
LA VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA
La verificazione periodica degli strumenti di misura è un controllo periodico obbligatorio
prescritto dalle leggi metriche e consiste nell’accertare il mantenimento nel tempo
dell’affidabilità dello strumento, nonché l’integrità delle marcature e dei sigilli legali, etichette
o altri elementi di protezione previsti, apposti sullo stesso.
Devono essere sottoposti alla verificazione periodica tutti gli strumenti di misura utilizzati
nelle transazioni commerciali, là dove il prodotto acquistato e venduto viene misurato a peso
o a volume, e tutti gli strumenti utilizzati per misurare che devono far fede nei confronti di
terzi. Sono esclusi dall’obbligo della verificazione periodica gli strumenti utilizzati per motivi
diversi e quelli impiegati in processi produttivi interni o nei laboratori.
Sono altresì escluse dall’obbligo della verificazione periodica le misure lineari, quelle di
capacità in vetro, terracotta o simili.
Gli strumenti di misura utilizzati nei confronti di terzi devono essere dotati dei bolli legali, sia
marcature o sigilli fisici o elettronici previsti al fine di garantire l’impossibilità per chi li utilizza
di modificare i parametri e le condizioni di misura, e devono essere sottoposti con esito
positivo ad una verificazione metrologica iniziale eseguita da un Ufficio metrico, o da altro
Organismo autorizzato o dal costruttore stesso in regime di autocertificazione.
Il Decreto Ministeriale 182 del 28/03/2000 regolamenta la periodicità di verificazione di
alcune tipologie di strumenti utilizzati per la determinazione della quantità e/o del prezzo
nelle transazioni commerciali, ivi comprese quelle destinate al consumatore finale con
esclusione dei misuratori di gas, d’acqua ed elettrici. Qualora lo strumento non sia stato
sottoposto ad una verificazione iniziale prima della messa in commercio, lo stesso deve
essere sottoposto a verificazione periodica entro 60 giorni dall’inizio della loro prima
utilizzazione e successivamente con la periodicità indicata nella seguente tabella:
PERIODICITA’ DELLA VERIFICAZIONE
CATEGORIA
Masse e misure campione; misure di capacità, comprese quelle montate
su autocisterna
5 anni
Strumenti per pesare
3 anni
Complessi di misura per carburanti
2 anni
Misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall’acqua
4 anni
Misuratori massici di gas metano per autotrazione
2 anni
Strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei
serbatoi
4 anni
Tab. 2 – periodicità della verificazione periodica ( D.M. 182/2000)
La verifica dello strumento deve essere inoltre richiesta ogni qualvolta lo stesso venga
sottoposto a una riparazione o una calibratura che comporti la rimozione delle marcature e
dei sigilli legali apposti sullo stesso.
17
La verificazione periodica si effettua, su richiesta degli utenti interessati, presso l’Ufficio
Metrico della Camera di Commercio per gli strumenti facilmente trasportabili, ovvero presso il
luogo di esercizio.
La verificazione periodica può essere richiesta oltre che all’Ufficio Metrico camerale, anche a
specifici Laboratori privati autorizzati (l’elenco dei Laboratori privati autorizzati è consultabile
sul sito www.metrologialegale.unioncamere.it)
L’esito positivo è attestato da una contrassegno adesivo di
colore verde (figura a lato) che reca il mese e l’anno di
scadenza, termine entro il quale lo strumento deve essere
nuovamente verificato, nonché la sigla che individua il
soggetto che ha eseguito la verifica.
In caso di esito negativo, qualora lo strumento non sia
sufficientemente esatto o affidabile, l’Ispettore Metrico
rilascia all’utente un apposito modello chiamato Ordine di
aggiustamento in cui sono indicati i difetti rilevati e in cui
viene prescritto un termine adeguato per provvedere alla
riparazione e/o calibrazione. Gli strumenti scartati in sede di
verificazione non possono essere utilizzati prima del loro
aggiustamento e devono essere comunque sottoposti ad una nuova verificazione.
L’utilizzo di strumenti metrici riconosciuti difettosi a seguito di una verifica periodica e non
riparati costituisce una grave inadempienza da parte dell’utente metrico e comporta
l’applicazione di sanzioni amministrative e il sequestro dello strumento.
La verificazione periodica è un servizio per il quale l’utente metrico paga un corrispettivo il
cui ammontare dipende dalla tipologia dello strumento soggetto al controllo (Le tariffe CCIAA
di Imperia sono riportate negli allegati). Il pagamento deve essere effettuato dopo
l’esecuzione della verifica periodica al ricevimento della relativa fattura emessa dalla Camera
di Commercio. Le modalità di pagamento previste sono:

Versamento in c/c postale sul conto n. 212183 intestato alla Camera di Commercio di
Imperia indicando quale causale in numero della fattura per la quale si intende
effettuare il pagamento

Bonifico bancario (iban n IT60R 06175 10500 00000 2071090) con la stessa causale.
In tal sede è bene ricordare chi è l’Utente metrico e quali sono i suoi obblighi previsti dalle
leggi vigenti: l’Utente metrico, inteso come ditta individuale o società o altra forma
legalmente riconosciuta, è colui che nello svolgimento della propria attività utilizza strumenti
di misura per i quali è prescritto l’obbligo della verificazione periodica. In particolare sono
Utenti metrici gli esercizi commerciali all’ingrosso e al minuto, le farmacie, gli orafi e le attività
di compro oro, i distributori di carburante per autotrazione e per la nautica, le aziende che
producono preconfezionati in peso, le aziende vinicole, i frantoi e le aziende che
imbottigliano vino / olio / latte/ altri liquidi alimentari, ecc.
Gli obblighi degli Utenti metrici sono i seguenti:

utilizzare strumenti di misura legali;

comunicare alla CCIAA competente ogni variazione relativa agli strumenti utilizzati;

sottoporre gli strumenti a verificazione periodica entro 60 giorni dal loro primo utilizzo,
se non vi ha già provveduto il fabbricante degli strumenti;
18

utilizzare gli strumenti in modo adeguato;

non utilizzare strumenti non conformi, difettosi o non affidabili dal punto di vista
metrologico.
LA VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI PER PESARE
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 517/92, tutti gli Utenti metrici in possesso di strumenti per
pesare che servono per determinare la massa di un corpo devono sottoporre a verificazione
periodica i propri strumenti ogni tre anni o comunque ogni volta che una riparazione ne alteri
le marcature o i sigilli di garanzia apposti sui medesimi.
Sono soggetti a verificazione tutti gli strumenti utilizzati per le seguenti attività:

misura del peso per transazioni commerciali;

misura del peso per il calcolo di un pedaggio, una tariffa, una tassa, un premio,
un’ammenda, una remunerazione, un’indennità o compenso di tipo analogo;

misura del peso per l’applicazione di disposizioni legislative o regolamentari; perizie
giudiziarie;

misura del peso nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni
di controllo, diagnosi e cura;

misura del peso per la fabbricazione di medicine e determinazione delle masse in
occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;

misura del peso per la vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi.
Sono esclusi dall’obbligo di verifica gli strumenti utilizzati per scopi diversi quali la misura del
peso in processi produttivi interni o nei laboratori di analisi.
La CCIAA di Imperia dispone di masse campione pari a 200 kg; per strumenti di portata
superiore l’Utente deve, a sue spese, mettere a disposizione dell’Ispettore Metrico il
quantitativo di masse necessarie per le prove, nonché i mezzi e la manodopera per la loro
movimentazione. Le masse campione necessarie possono essere noleggiate a spese
dell’Utente presso i fabbricanti metrici e riparatori/manutentori di strumenti per pesare,
purché siano in misura adeguata alla portata massima, con certificati di taratura idonei e in
regola con la verificazione periodica.
LA VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI PER MISURARE CARBURANTE
Ai sensi del Decreto Ministeriale 182 del 28/03/2000 tutti gli utenti metrici che utilizzano
strumenti per misurare il volume di carburante per autotrazione o di gas metano per la stessa
finalità devono sottoporre i propri strumenti a verificazione ogni due anni o ogni qualvolta si
renda necessario a seguito di una riparazione o di una calibrazione. Allo stesso obbligo sono
soggetti coloro che vendono carburante per imbarcazioni, coloro che utilizzano complessi di
misura montati su autobotti nonché i depositi di carburante dotati di braccia di carico fissi per
il riempimento di autocisterne e assimilate.
A tale riguardo si evidenzia che la verificazione periodica dei distributori di carburante per
autotrazione costruiti in base alla direttiva MID (Measuring Instruments Directive) 2004/22/
CE del 31 marzo 2004 deve essere richiesta esclusivamente a Laboratori autorizzati ad
19
effettuare tali prove, fermo restando la competenza della Camera di Commercio ad effettuare
le operazione di verifica per le tipologie di distributori realizzate seguendo la precedente
normativa nazionale.
LA VERIFICAZIONE PERIODICA DI CONVERTITORI DI VOLUME DI GAS
I convertitori di volume di gas sono strumenti metrici di nuova generazione, si tratta di sistemi
di misura elettronici associati a misuratori di gas, che consentono di convertire il volume
misurato a pressione e temperatura di esercizio, in un volume corrispondente a condizioni di
riferimento (15°C e 1,103225 bar).
Tale esigenza nasce proprio dalle caratteristiche fisiche proprie dei gas che al variare della
pressione e della propria temperatura mutano sensibilmente il proprio volume. Tali complessi
di misura vengono installati presso grandi utenze quali ospedali, scuole, stabilimenti
industriali, piscine, alberghi e complessi residenziali e altri con esclusione delle utenze
domestiche.
Come gli altri strumenti metrici anche i convertitori di gas sono soggetti a verifica prima, a
collaudo di posa in opera sul luogo di funzionamento e a verificazione periodica da effettuarsi
ogni due o quattro anni a seconda del modello.
La verificazione può essere richiesta all’Ufficio Metrico competente per territorio nonché a
Laboratori privati autorizzati ad effettuare queste particolari tipologie di prove.
LE SANZIONI PREVISTE PER L’USO SCORRETTO DI STRUMENTI METRICI
Qualora nel corso dell’attività ispettiva il funzionario dell’Ufficio Metrico camerale rilevi la
violazione di norme cogenti relative all’uso di strumenti metrici, per le quali è prescritta una
sanzione amministrativa, redige apposito verbale di ispezione e/o accertamento e applica la
relativa sanzione. Nel caso in cui la legge lo preveda può imporre il sequestro cautelativo
dello strumento impedendone la prosecuzione del suo utilizzo. Avverso il provvedimento
possono essere presentati scritti difensivi e memorie da parte dell’interessato all’Ufficio
Sanzioni della CCIAA competente, secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in
materia di sanzioni amministrative (Legge 689/1981)
Alcune delle principali violazioni e sanzioni sono riportate nel sottoelencata tabella:
Omessa verificazione periodica di strumenti per pesare a funzionamento non automatico
(bilance)
516,00 €
Omessa presentazione a verifica di strumenti per pesare a funzionamento automatico
nuovi entro 60 giorni dal primo utilizzo, salvo il caso in cui tale verifica sia realizzata
direttamente dal costruttore.
516,00 €
Apposizione indebita della marcatura CE su strumenti non conformi alle norme nazionali di
attuazione delle norme comunitarie
516,00 €
Utilizzo in una attività commerciale di misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge,
ovvero l’uso di pesi e misure senza osservare le prescrizioni di legge
206,00 €
Tab. 3 – sanzioni amministrative per l’uso non legale di strumenti metrici
20
I LABORATORI AUTORIZZATI ALLA VERIFICAZIONE PERIODICA
Il D.M. 10/12/2001 disciplina le condizioni e le modalità di abilitazione dei Laboratori alla
esecuzione
della
verificazione
periodica
degli
strumenti
di
misura.
Gli strumenti metrici come le bilance, i distributori di carburante e altri strumenti utilizzati dalle
imprese nelle transazioni commerciali possono essere verificati indifferentemente dalla
Camera di Commercio competente o da laboratori abilitati e sottoposti a sorveglianza da
parte della stessa Camera di Commercio.
Tale riconoscimento per i Laboratori privati costituisce una importante innovazione che
avvicina il sistema italiano di controllo degli strumenti di misura al sistema adottato dai
principali paesi della Unione Europea.
I Laboratori interessati al riconoscimento dell’idoneità devono essere in possesso di requisiti
giuridici e tecnici previsti dagli art. 2 e 3 del predetto decreto. In particolare il laboratorio e il
relativo personale devono essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria
e da rapporti societari con gli Utenti metrici, inoltre le operazioni di verifica periodica devono
essere eseguite sulla base di un sistema di garanzia di qualità, con particolare riferimento
alle norme tecniche nazionali e internazionali per i laboratori di prova.
Il personale dipendente incaricato della verificazione periodica deve possedere una
adeguata formazione tecnica e professionale.
Per un maggior approfondimento circa le condizioni necessarie al riconoscimento
dell’idoneità si rimanda al D.M. 10/12/2001.
Competenti al riconoscimento dell’idoneità all’esecuzione delle operazioni di verifica
periodica degli strumenti di misura è la Camera di Commercio ove ha sede il Laboratorio.
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere:

l'indicazione delle categorie di strumenti di misura, con le relative caratteristiche
metrologiche, per le quali si chiede il riconoscimento dell'idoneità alla verifica;

l'indicazione degli strumenti e delle apparecchiature possedute e ritenuti idonei per
l'esecuzione della verificazione corredata delle loro caratteristiche tecniche ed
operative;

la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti
indicata la disposizione delle principali attrezzature;

l'elenco del personale incaricato della verificazione con relative qualifiche e titoli
professionali con l'indicazione del responsabile della verificazione;

la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e
3 del D.M. 10/12/2001;

l'impegno a comunicare alla Camera di Commercio i dati delle operazioni di
verificazione periodica effettuate.
La Camera di Commercio accerta il rispetto delle disposizioni prescritte dal D.M. 10/12/2001
e la sussistenza delle condizioni previste dal proprio Regolamento ed adotta il
provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verificazione periodica, che è
valido su tutto il territorio nazionale, e nel quale sono riportate le categorie degli strumenti di
misura per le quali il laboratorio è abilitato ad effettuare la verifica.
21
Per tale abilitazione è previsto il pagamento di un diritto annuale pari a 1.500,00 € (al netto
dell’IVA) per il primo rilascio e di 835,00 € (al netto dell’IVA) per le annualità successive.
La sorveglianza sull’operato di detti laboratori è affidata all’Ufficio Metrico e Attività Ispettive
della Camera di Commercio; nel caso venga accertata la perdita o il venir meno delle
condizioni essenziali prescritte dagli art. 2 e 3 del decreto o gravi irregolarità nell’operato, o il
mancato rispetto delle condizioni previste dal provvedimento di riconoscimento dell'idoneità,
la CCIAA provvede a sospendere temporaneamente o a revocare l’autorizzazione ad
operare.
PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI OGGETTI PREZIOSI
Tutti gli oggetti realizzati in metallo prezioso o lega di metallo prezioso, commercializzati sul
territorio della Repubblica Italiana, devono portare impresso il marchio di identificazione del
fabbricante e / o dell’importatore nonché devono portare impresso il titolo in millesimi del fino
contenuto.
I titoli legali degli oggetti posti in vendita sono esclusivamente i seguenti:

per il platino 950, 900 e 850 millesimi;

per il palladio 950 e 500 millesimi;

per l'oro 750, 585, 375 millesimi;

per l'argento 925 e 800 millesimi.
Gli oggetti in metallo prezioso aventi un titolo effettivo compreso tra due titoli legali
rispettivamente ammessi, sono marchiati con il titolo legale inferiore (ad esempio un oggetto
avente titolo effettivo pari a 900 millesimi deve essere marchiato col titolo legale 800/ ooo)
È ammesso che i lavori in metalli preziosi portino impresso il titolo effettivo, quando questo
risulta superiore ai massimi titoli legali rispettivamente consentiti, e cioè di 950/ ooo per il
platino e il palladio, di 750/ooo per l'oro e di 925/ooo per l'argento.
Le impronte normalizzate indicanti il titolo legale previste dalla normativa vigente in materia
sono le seguenti:
22
La dimensione delle impronte viene scelta tra i seguenti valori normalizzati, in base alla
dimensione / caratteristiche dell’oggetto da marchiare:
Dimensione delle impronte dei titoli legali
A mm B mm C mm D mm E mm F mm
I grandezza
0,6
1,5
0,6 A 0,75 B 0,5 B
0,4 B
II grandezza
0,9
2,3
0,6 A 0,75 B 0,5 B
0,4 B
III grandezza
1,2
3,0
0,6 A 0,75 B 0,5 B
0,4 B
IV grandezza
1,8
4,5
0,6 A 0,75 B 0,5 B
0,4 B
Tab. 4 – dimensione delle impronte dei titoli legali
Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo, ma devono recare impressa
l'indicazione del loro titolo effettivo.
IL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE / IMPORTATORE
Oltre al marchio indicante in titolo i manufatti in metallo prezioso legalmente prodotti e
commercializzati sul territorio della Repubblica, devono portare impresso un marchio di
responsabilità indicante il costruttore e/o l’importatore dell’oggetto, tale marchio prende il
nome di marchio di identificazione, ed è costituito da un contorno poligonale a sei lati al
centro del quale son incise una stella seguita dal numero identificativo e dalla sigla della
provincia dove ha sede l’attività.
23
Le dimensioni del marchio di identificazione sono normalizzate e scelte dal costruttore in
base alle dimensioni e caratteristiche dell’oggetto da marchiare, secondo la seguente tabella:
Dimensione delle impronte del marchio di identificazione
A in mm
B in mm
I grandezza
0,6
1,8
II grandezza
0,8
2,7
III grandezza
1,2
3,8
IV grandezza
1,6
5,6
Tab. 5 – dimensione delle impronte del marchio di identificazione
Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo: gli
oggetti di peso inferiore ad un grammo, i lavori in metalli preziosi e loro leghe per
odontoiatria, gli oggetti di antiquariato, gli oggetti in metallo prezioso per uso industriale o
scientifico, le monete, le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca, che, in
luogo del marchio sono contrassegnati dal marchio speciale della Zecca, i residui di
lavorazione e le leghe saldanti a base argento, platino o palladio.
Per approfondimenti circa l’utilizzo del marchio di identificazione si rimanda a D.lgs.
251/1999 e al D.P.R. 150/2002.
LA CONCESSIONE DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE
Presso ciascuna Camera di Commercio è istituito il Registro degli Assegnatari del marchio di
identificazione. A tale registro sono tenuti ad iscriversi:

coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati,
profilati e semilavorati in genere;

coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli preziosi.
Per ottenere l'iscrizione al Registro e la concessione del Marchio di Identificazione gli
interessati devono presentare apposita domanda in bollo (modulo di richiesta riportato negli
allegati) alla Camera di Commercio competente per il territorio in cui hanno sede. Detta
domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
a) la denominazione dell'azienda e la sua sede legale;
b) le generalità del titolare della licenza, ove prevista, di cui all'articolo 127 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e
la sua posizione in seno all'azienda. Nel caso di ditte individuali o di imprese artigiane,
le generalità del titolare della ditta o dell'impresa medesima;
c) l'attività o le attività esercitate dall'azienda;
d) il numero e l'ubicazione delle eventuali altre sedi dell'azienda (filiali, stabilimenti)
anche se situate in altre province, nelle quali sono svolte le stesse attività.
24
Alla domanda devono inoltre essere allegate la copia della licenza di pubblica sicurezza e
l’attestazione di avvenuto pagamento dei seguenti diritti:

versamento di 31,00 € sul c/c postale n. 212183 intestato alla CCIAA di Imperia con
la causale “Diritti di segreteria per l’iscrizione al Registro Orafi”

versamento di 65,00 € se l’impresa è artigiana oppure 258,00 € se è industriale, sul c/
c postale n. 212183 intestato alla CCIAA di Imperia con la causale “Diritti di saggio e
marchio”

versamento di 516,00 € se l’impresa è industriale con più di 100 addetti, sul c/c
postale n. 212183 intestato alla CCIAA di Imperia con la causale “Diritti di saggio e
marchio”
La Camera di Commercio non oltre due mesi dalla data di presentazione della richiesta
assegna al richiedente il numero caratteristico del marchio e fa eseguire le matrici recanti le
impronte del marchio stesso.
Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione, è assegnato alle imprese
richiedenti, nell'ordine di ricevimento delle rispettive domande di concessione, rispettando la
pregressa numerazione nell'ambito di ciascuna provincia senza alcuna soluzione di
continuità.
I titolari dei marchi provvedono a proprie spese
alla fabbricazione dei punzoni contenenti le
impronte dei marchi stessi, nel numero di
esemplari occorrenti, ricavabili dalle matrici
depositate presso la competente Camera di
Commercio. La domanda per l’allestimento dei
punzoni va formulata su apposito modello
(modulo di richiesta riportato negli allegati) da
parte del legale rappresentante o del titolare
dell’impresa.
In tale domanda occorre specificare i dati del legale rappresentante o del titolare, il numero
del marchio di identificazione assegnato, l’incisore presso il quale il richiedente intende far
allestire i punzoni nonché il numero, il tipo e la grandezza dei punzoni prescelti.
L’Ufficio Metrico competente controlla l’esattezza e la completezza della domanda ed invia le
matrici all’incisore scelto per la realizzazione dei punzoni. Ricevuti i punzoni, l’Ufficio avverte
l’impresa richiedente e li consegna al titolare o legale rappresentante.
Il marchio di identificazione è assegnato all'impresa, e ad essa rimane attribuito
indipendentemente dalle eventuali variazioni delle persone fisiche titolari della relativa
licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta.
Il trasferimento di proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'impresa comporta il
trasferimento a chi subentra del marchio di identificazione, sempreché il subentrante continui
l'esercizio della medesima attività e sia in possesso della licenza di pubblica sicurezza.
Alle imprese che svolgono la propria attività in più sedi o stabilimenti, è assegnato un unico
marchio.
25
RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE
Il rinnovo della concessione del marchio di identificazione è con cadenza annuale e previo
pagamento di un diritto pari alla metà di quello fissato per ottenimento della concessione, da
versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno.
L’interessato dovrà far pervenire all’Ufficio Metrico competente l’attestato di versamento di
32,00 € se si tratta di aziende artigiane o di laboratori annessi a aziende commerciali, di
129,00 € se si tratta di aziende industriali con meno di 100 dipendenti ovvero 258,00 € se si
tratta di aziende industriali con più di 100 dipendenti.
Qualora il pagamento venga effettuato oltre il mese di gennaio, agli inadempienti si
applicherà una indennità di mora pari a un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o
frazione di mese di ritardo.
RICONSEGNA DEI PUNZONI
I punzoni con impressi i marchi di identificazione resi inservibili dall'uso devono essere
rimessi alla Camere di Commercio che provvederà alla loro distruzione. La riconsegna dei
punzoni è prevista anche allorquando si richiedano nuovi punzoni sostitutivi o nel caso si
cessi l’attività di produzione/importazione di prodotti in metallo prezioso. In tal caso
l’interessato deve comunicare la cessazione di attività e restituire tutti i punzoni in suo
possesso.
La riconsegna dei punzoni è altresì obbligatoria allorquando non venga pagato il diritto di
rinnovo del marchio identificativo entro la fine dell’anno di riferimento o entro il termine scritto
sulla raccomandata di sollecito inviata dall’Ufficio Metrico. In tal caso è facoltà dell’Ispettore
Metrico chiedere l’intervento degli organi di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Guardia di
Finanza o Polizia di Stato) per l’eventuale ritiro forzato.
IL SAGGIO DEL TITOLO PER GLI OGGETTI PREZIOSI
La vigilanza sulla produzione e sulla commercializzazione degli oggetti in metallo prezioso è
esercitata dalle Camere di Commercio tramite gli Ispettori Metrici nei confronti di tutti coloro
che producono, importano o vendono o rivendono oggetti in metallo prezioso nonché
placcati, argentati o rinforzati o di fabbricazione mista.
Il suddetto personale opera con funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e ha libero accesso
ai locali delle aziende soggette alla sua vigilanza, ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs.
251/1999, in tutto il tempo in cui questi sono aperti al pubblico o vi si esercita una normale
attività lavorativa.
In caso di rifiuto del libero accesso, da parte del titolare dell'azienda o di chi lo sostituisce, il
personale preposto alla vigilanza può far ricorso all'ausilio della forza pubblica. L'assenza del
titolare o rappresentante legale della azienda non costituisce causa di impedimento per il
libero accesso del personale ispettivo della Camera di Commercio.
26
L’Ispettore Metrico in fase di vigilanza preleva materie prime, semilavorati o oggetti tenendo
presente, per quanto riguarda la quantità di materiale da prelevare l'esigenza di effettuare
per ciascun campione di analisi, almeno quattro saggi, ove si manifesti la necessità di
ripetere il saggio, per l’esigenza del laboratorio di analisi o su richiesta delle parti o
dell'Autorità Giudiziaria.
Può essere prelevato dall’Ispettore l'intero oggetto, anche se di peso o di volume rilevante,
se l'interessato preferisce non procedere immediatamente al ricavo dei campioni di analisi.
Il produttore, importatore o commerciante ha la facoltà di asportare dagli oggetti sottoposti a
prelievo le eventuali pietre preziose e ha il diritto di far inserire nel verbale eventuali
dichiarazioni che ritiene utili .
I campioni prelevati sono racchiusi in involucri auto sigillanti debitamente firmati dall’Ispettore
Metrico e dal proprietario dello stesso materiale o da chi nella occasione lo rappresenta, e
sono inviati ad una laboratorio di analisi, per l'esecuzione dei necessari saggi, a cura della
Camera di Commercio competente.
Il risultato del saggio è trasmesso dal laboratorio di analisi alla Camera di Commercio
competente, mediante un apposito certificato con i campioni prelevati e con i residui dei
campioni e degli oggetti stessi non utilizzati per il saggio stesso.
Se il titolo è riscontrato non conforme a quello legale o dichiarato, tenuto conto delle
tolleranze eventualmente ammesse e dell'errore massimo ammissibile in sede di analisi, la
competente Camera di Commercio applica le sanzioni di cui all'articolo 25 del D.lgs.
251/1999 e ne dà comunicazione al Questore, ai sensi del comma 3, dello stesso articolo.
In tal caso i frammenti degli oggetti e dei campioni prelevati e non utilizzati per
l'effettuazione del saggio, ed i residui del saggio medesimo, non sono restituiti al proprietario
ma sono trattenuti dalla Camera di Commercio, per eventuale necessità di ripetere il saggio
su richiesta delle parti o dell'Autorità Giudiziaria.
IL MARCHIO TRADIZIONALE DI FABBRICA
I produttori che intendono marchiare i propri prodotti, in aggiunta al marchio di
identificazione, col un proprio marchio tradizionale di fabbrica, presentano formale richiesta
all’Ufficio Metrico e Attività Ispettive della Camera di Commercio, accompagnandola con le
impronte di tali marchi, impresse su lastrine metalliche, per ciascuna delle grandezze del
marchio medesimo (Modulo di richiesta riportato negli allegati)
L’Ufficio Metrico verifica se il marchio di fabbrica contiene eventuali indicazioni che possano
indurre il consumatore ad equivoci con i titoli ed i marchi di identificazione, e ha la facoltà di
vietare, in tal caso, l'uso del marchio stesso.
27
IL TACHIGHRAFO DIGITALE
Sui veicoli adibiti al trasporto su strada di passeggeri o merci devono essere installati ed
utilizzati sistemi di controllo denominati Cronotachigrafi digitali, chiamati più semplicemente
Tachigrafi digitali.
Queste apparecchiature di controllo, disciplinate dal Regolamento CEE 3821/1985 e
successive modifiche, memorizzano il
tempo di guida, il tempo di riposo, la
velocità, eventi, guasti, errori, controlli della
polizia, dati del conducente ecc..
Il sistema di registrazione su supporto
informatico
consente
l’archiviazione,
l’estrazione e la stampa dei dati relativi alle
attività del conducente, rendendo agevoli i
controlli sul rispetto delle norme vigenti in
materia di sicurezza sul lavoro e di
trasporto stradale da parte delle autorità.
Sono esclusi dal montaggio del tachigrafo digitale i mezzi superiori a 3,5 t adibiti al trasporto
regolare di linea con percorsi entro i 50 km, i mezzi delle Forze dell'Ordine e della Protezione
Civile, le cisterne del latte e i veicoli impiegati per il trasporto di animali vivi entro i 50 km dal
mercato o macello locale, nonché tutti gli altri casi previsti dal Regolamento CE 561/2006.
La memoria del tachigrafo digitale deve essere scaricata ogni tre mesi e i dati devono essere
conservati per almeno 1 anno in duplice formato (per es.: sul PC e su un Hard Disk esterno o
un CD/DVD).
L'apparecchiatura funziona attraverso una serie di smartcard, chiamate Carte tachigrafiche,
ognuna con il suo specifico uso.
LA CARTA DEL CONDUCENTE
Per guidare un veicolo dotato del tachigrafo digitale è necessario che l'autista sia dotato di
un'apposita scheda personale chiamata Carta del Conducente.
L'emissione di questa carta è un compito delle Camere di
Commercio; essa viene rilasciata su richiesta
dell’interessato mediamente in 5/15 giorni ed ha una
validità di 5 anni dal momento del suo rilascio. Il rinnovo
della carta deve essere richiesto almeno 15 giorni
lavorativi prima della scadenza. Per il rilascio è
necessario che il richiedente sia dotato di patente di
guida di categoria appropriata al mezzo da condurre.
La carta del conducente è strettamente personale e necessaria per la guida degli autoveicoli
previsti dal Regolamento CEE 3885/1985. Ogni conducente può possedere solo una carta
pur avendo la possibilità di guidare diversi veicoli; su di essa vengono salvati i dati
dell'identità del conducente i tempi di guida, tempi di riposo, soste, velocità, distanze ed
eventi particolari, la targa del veicolo, i chilometri percorsi.
28
La richiesta di carta conducente deve essere presentata dall’interessato all’Ufficio Metrico
della Camera di Commercio della provincia di residenza, unitamente ad una fotografia in
formato tessera, alla fotocopia della patente di guida e alla fotocopia della carta di identità
del conducente. Deve essere altresì allegato alla richiesta l’attestato di versamento di €
40,17 da versarsi sul c/c postale 212183 intestato alla Camera di Commercio di Imperia
indicando la causale “Rilascio carta conducente” nel caso in cui si scelga come modalità di
consegna la spedizione mediante posta raccomandata, ovvero di € 37,00 nel caso in cui la
consegna avvenga presso l’Ufficio Metrico.
I dati della carta del conducente devono essere scaricati entro 28 giorni e il guidare senza
carta del conducente è ammesso solo per non funzionamento, perdita o furto della carta. In
questi casi il conducente può richiedere il rilascio di una carta sostitutiva e può guidare senza
carta fino ad un massimo di 15 giorni di calendario, provvedendo manualmente alla
registrazione del tempi di lavoro su un foglio di lavoro.
La carta ha una garanzia che copre eventuali difetti della durata di mesi 6, termine entro il
quale le carte malfunzionanti vengono sostituite gratuitamente, mentre per le carte i cui difetti
si manifestino oltre i sei mesi si deve pagare solo il costo di produzione pari a € 17,00.
In caso di furto o di smarrimento della propria carta, il conducente è tenuto al pagamento
degli stessi diritti previsti in sede di primo rilascio, ed è tenuto ad allegare alla domanda di
rilascio una copia della denuncia di smarrimento fatta presso l’Autorità competente.
LA CARTA AZIENDA
La Carta dell'Azienda ha la funzione di consentire l'ispezione, lo scarico e la stampa dei dati
di viaggio di tutti i veicoli dell’azienda muniti di tachigrafo digitale.
Le sue modalità di rilascio sono le stesse di quella del conducente, sia come tempi che come
Ente a cui è demandata l'emissione.
LA CARTA OFFICINA
La Carta dell'Officina viene rilasciata sempre dalla Camera di Commercio competente per
territorio, ha una validità di un solo anno con la possibilità di rinnovo ed è di colore rosso
Viene rilasciata solamente a officine che montano / riparano / tarano cronotachigrafi digitali e
che soddisfino determinati requisiti previsti dalla normativa vigente.
LA CARTA AUTORITA’ DI CONTROLLO
La Carta dell'Autorità di Controllo è di colore azzurro ed è destinata alle Forze dell'Ordine,
alla Polizia Municipale e alle Direzioni Provinciali del Lavoro, autorizzate al controllo del
regolare svolgimento dei servizi di trasporto. Il rilascio della carta è sempre competenza della
CCIAA competente per territorio.
29
AUTORIZZAZIONE DEI CENTRI TECNICI CHE OPERANO SU TACHIGRAFI DIGITALI
Il titolare o rappresentante legale dell’officina che intende ottenere l’autorizzazione ad
operare su cronotachigrafi digitali deve presentare una domanda in bollo indirizzata al
Ministero dell’Industria Commercio e Artigianato (MICA) – Direzione Generale per
l’Armonizzazione e la Tutela del Mercato – Divisione V – Area prodotti – Ufficio D3 Strumenti
di Misura – Via Antonio Bosio 15 Roma, nella quale deve dichiarare sotto la propria
responsabilità l’iscrizione al Registro delle Imprese e descrivere le attrezzature di cui
l’officina è in possesso per poter svolgere le attività inerenti al montaggio e alla riparazione di
detti strumenti.
La domanda deve essere presentata a mano o per raccomandata esclusivamente all’Ufficio
Metrico e Attività Ispettive della Camera di Commercio competente unitamente alla
documentazione elencata nell’ Allegato A del modulo di richiesta, riportato negli allegati al
presente manuale.
Per la prima autorizzazione la somma dovuta è pari a 370,00 € da versarsi sul c/c postale
212183 intestato alla Camera di Commercio di Imperia indicando la causale “Richiesta
autorizzazione Centro Tecnico”. L’Ufficio Metrico accertata la sussistenza dei requisiti
richiesti dalle norme vigenti, provvede ad inviare al competente Ufficio del MICA tutta la
documentazione inerente la pratica unitamente ad una relazione tecnica che costituisce il
nulla osta alla concessione dell’ autorizzazione medesima.
A tale riguardo si ricorda che i Centri Tecnici devono essere in possesso della certificazione
ISO 9001:2000 rilasciata da un Ente di Certificazione che sia accreditato a livello nazionale
da SINCERT a fronte della norma EN 45012:1998 ovvero che sia accreditato da altro
Organismo di Certificazione estero membro dell’European Cooperation for Accreditation
(EA)
L’autorizzazione ha durata pari a un anno e può essere rinnovata inviando alla Camera di
Commercio apposita Domanda di rinnovo, unitamente all’attestazione di versamento in c/c
postale di 185,00 € con la causale “Rinnovo autorizzazione Centro tecnico”. L’Ufficio Metrico
accertato il mantenimento dei requisiti tecnico/amministrativi dell’officina rilascerà il rinnovo
comunicandolo ai competenti uffici del Ministero.
I principali riferimenti normativi relativi al rilascio dell’autorizzazione sono:

Regolamento CEE 3821/1985 – apparecchiature di controllo nel settore dei trasporti su strada;

D.M. 361/2003 del Ministero delle Attività Produttive – disposizioni attuative del
Regolamento CEE 2135/1995 modificativo del Regolamento CEE 3821/1985;

D.M. 11/03/2005 del Ministero delle Attività Produttive – requisiti dei Centri tecnici;

D.M. 23/06/2005 del Ministero delle Attività Produttive – rilascio carte tachigrafiche;

Circolare 3381 del 2/02/2006 del Ministero delle Attività Produttive
autorizzazione al primo montaggio e all’attivazione dei tachigrafi digitali.
30
– domanda di
IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI O PREIMBALLAGGI
Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e
dell'imballaggio che lo contiene, chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che
la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere
modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso. Fanno parte di questa
categoria di beni ad esempio le paste alimentari confezionate o i liquidi quali olio e vino
imbottigliati in bottiglie o bottiglie recipienti misura.
Non sono classificabili come preimballaggi le confezioni di alimenti freschi avvolti in un
involucro in vendita presso molti esercizi commerciali; in tal caso si parla più propriamente
di prodotti prepesati, infatti pur se la preparazione avviene in assenza dell'acquirente, il peso
netto del contenuto non è prefissato all'origine ma è variabile da confezione a confezione.
CARATTERISTICHE DELL’ETICHETTA
L’etichetta deve essere posizionata sulla confezione sulla superficie maggiore per i
preconfezionati a forma di parallelepipedo e sulla superficie laterale per i cilindrici e negli
altri casi (Raccomandazione OIML R79/1997) e deve presentarsi facilmente leggibile e
indelebile. La scelta dell’unita di misura, la dimensione dei caratteri delle iscrizioni
metrologiche presenti, la forma e la dimensione dell’eventuale marcatura CEE sono
normalizzate ai sensi della Raccomandazione OIML R87/1997
Nell’etichetta devono essere riportate obbligatoriamente alcune iscrizioni visibili e leggibili
nelle normali condizioni di presentazione:
a ) il nome o il marchio o altra sigla indicante il fabbricante o confezionatore o importatore
nonché l’indirizzo dello stabilimento di confezionamento;
b) l'indicazione della quantità nominale contenuta nell'imballaggio che corrisponde alla
quantità di prodotto che si ritiene debba contenere;
c) il marchio CEE, costituito dalla lettera minuscola "e" posizionata nello stesso campo
visivo della quantità nominale, avente l'altezza minima di 3 mm e forma normalizzata,
qualora il produttore decida di adeguarsi ed applicare la normativa CEE piuttosto che quella
nazionale;
d) l'indicazione del lotto, cioè l'insieme degli imballaggi preconfezionati della stessa quantità
nominale, dello stesso modello e della stessa fabbricazione, riempiti consecutivamente nello
stesso luogo (generalmente il lotto viene individuato e contrassegnato in base alla
produzione oraria o giornaliera della linea di confezionamento).
La quantità nominale indicata sui preimballaggi deve corrispondere al contenuto effettivo,
entro le tolleranze stabilite dalla normativa; la quantità nominale deve essere espressa in
cifre seguite dall'unità di misura (litri, centilitri e millilitri per i liquidi e chilogrammi e grammi
per i prodotti solidi).
Per gli alimenti confezionati con un liquido di governo (ad esempio tonno e funghi sott’olio,
conserve sott’aceto) la quantità nominale deve corrispondere al peso del prodotto
sgocciolato se il liquido non è edibile.
Per esemplificazione si riportano due possibili esempi di iscrizioni riportate in etichetta
31
relativi al peso netto del prodotto contenuto:
500 g
e
500 g e sgocciolato 350 g
1000 ml e
Contenuto nominale Qn
Unità di misura
Preconfezionati in volume
Qn < 1000 ml
Qn > 1000 ml
ml ( mL )
L (l)
Preconfezionati in massa
Qn < 1 g
1 g < Qn < 1000 g
Qn > 1000 g
mg
g
kg
Tab. 6 - Scelta dell’unità di misura
Contenuto nominale Qn
Altezza dei caratteri
50 <= Qn
2 mm
50 < Qn <= 200
3 mm
200 < Qn <= 1000
4 mm
1000 < Qn
6 mm
Tab. 7– Dimensione delle iscrizioni metrologiche da riportare in etichetta
LE BOTTIGLIE RECIPIENTE CAMPIONE
I liquidi alimentari quali olio e vino devono essere preconfezionati in bottiglie recipienti misura
CEE, tali recipienti comunemente indicati come bottiglie, realizzati in vetro o altro materiale
aventi proprietà di rigidità e stabilità che diano le stesse garanzie del vetro, devono essere
predisposti per una chiusura ermetica, devono avere una capacità superiore a 0,05 litri ed
inferiore od uguale a 5 litri. Inoltre devono essere costruite in modo tale che garantiscano,
quando siano riempite sino ad un certo livello, di misurarne il contenuto con precisione con
semplice osservazione visiva.
In particolare tali recipienti devono riportare, sul fondo e sulla superficie laterale che si
raccorda al fondo, le seguenti iscrizioni:
a) il marchio del fabbricante;
b) la capacità rasobordo espressa in centilitri non seguita dal simbolo cl;
c) la distanza in millimetri dal raso bordo seguita dal simbolo mm, che costituisce il livello di
riempimento che garantisce la quantità nominale indicata in etichetta;
Nel caso in cui si utilizzino bottiglie recipienti campione è ammesso un leggero sovra
riempimento oltre il livello raso bordo segnato, in tal caso risulta più agevole il controllo da
parte del fabbricante della quantità effettivamente contenuta (semplice osservazione visiva) e
comunque semplificata e meno onerosa la fase di controllo statistico del lotto.
32
GLI OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEGLI IMPORTATORI DI PRECONFEZIONATI
Ciascun produttore deve assicurarsi che i prodotti preconfezionati rispettino le norme
previste per quanto riguarda l’etichettatura e la quantità di prodotto confezionato; il
produttore deve altresì controllare il contenuto effettivo dopo il confezionamento o
misurando ogni singolo preconfezionato o effettuando test statistici di misurazione a
campione sul lotto che assicurino l’effettiva quantità della merce contenuta. Tali misure
devono essere realizzate utilizzando strumenti di misura legali e adatti agli scopi da
conseguire e deve essere tenuta una registrazione dei controlli effettuati attestante la
vendibilità di ciascun singolo lotto.
Il sistema di controllo del lotto utilizzato dal produttore deve prevedere procedure specifiche
per il controllo della vendibilità del lotto e deve prevedere la possibilità di azioni correttive e
preventive (ad esempio lo scarto automatico dei preconfezionati non vendibili e il conteggio
dei difettosi). Gli strumenti per pesare utilizzati devono essere legali e in regola con la
verificazione periodica e i dati relativi alla registrazione dei controlli devono essere salvati
su supporto informatico o cartaceo.
I produttori o importatori devono al riguardo essere in grado di fornire tutta la
documentazione attestante il controllo effettuato su ogni lotto commercializzato.
In particolare il lotto dei preconfezionati è vendibile quando rispetta tutte le seguenti
condizioni:
a) Il peso netto medio del prodotto effettivamente contenuto non deve essere inferiore al
contenuto nominale indicato in etichetta;
b) Nessun preconfezionato deve presentare un errore in meno pari al doppio dell’errore
massimo ammesso;
c) La percentuale di preconfezionati difettosi, che presentano un errore in meno pari o
superiore (sino al doppio escluso) all’errore massimo ammesso, non deve superare il
2,5%
Per maggiori informazioni relativamente ad un settore così complesso come quello dei
preconfezionati si rimanda alla normativa cogente nazionale e comunitaria, nonché alle
raccomandazioni OIML e alle Guide Welmec in materia.
COMPITI DELLA CCIAA RELATIVI AI PRODOTTI PRECONFEZIONATI
La Camera di Commercio è incaricata della sorveglianza presso le imprese produttrici o gli
importatori. In particolare tale attività di vigilanza mira ad accertare:
a) la corretta etichettatura dei prodotti;
b ) l'adeguatezza e l'efficienza della strumentazione di misura utilizzata;
c) adeguatezza del sistema di controllo delle quantità preconfezionate e la sua corretta
applicazione;
d) la presenza e la correttezza delle registrazioni delle prove effettuate;
e) le quantità effettive contenute nei singoli preimballaggi, attraverso test a campione sui
lotti di produzione.
33
Nel corso della attività di vigilanza l’Ispettore Metrico verifica sia la regolare apposizione
dell’etichetta e la correttezza delle iscrizioni in essa contenute, sia la regolarità delle iscrizioni
apposte per quanto riguarda le unità di misura indicate, la grandezza dei caratteri e l’eventuale
marcatura CEE.
Tutti gli strumenti utilizzati (riempitrici gravimetriche, selezionatrici ponderali, strumenti per
pesare a funzionamento non automatico utilizzati per il controllo delle quantità) devono essere
legali e regolarmente verificati.
Il metodo di controllo delle quantità effettive contenute nei preconfezionati deve essere adeguato
allo scopo che si persegue e le registrazioni dei controlli effettuati devono essere disponibili su
supporto cartaceo o informatico.
Nel corso dell’ispezione il personale della CCIAA campiona il lotto oggetto del controllo,
mediante l’individuazione di un numero limitato di imballaggi preconfezionati ed esegue in
conformità alla Raccomandazione OIML R87/1997 e alla Guida Welmec 6.3 le prove di pesatura
al fine di accertare il contenuto effettivo di ciascun preconfezionato e la media dei contenuti
effettivi del campione individuato. I test possono essere di due tipi: distruttivo e non distruttivo;
nel primo caso il preconfezionato viene aperto e il contenuto viene pesato, previa eventuale
sgocciolatura del liquido di governo, nel secondo caso da utilizzarsi nel caso sia possibile
individuare un valore accettabile di tara media il contenuto effettivo si determina per sottrazione
tra il peso lordo del confezionato e il valore di tara determinato.
Il lotto è considerato accettabile e vendibile se i risultati dei controlli soddisfano i criteri di
accettazione previsti dalle norme metriche vigenti.
PRINCIPALI VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREIMBALLAGGI E RELATIVE SANZIONI
Produzione o importazione di imballaggi preconfezionati CEE o produzione di imballaggi
preconfezionati nazionali il cui contenuto effettivo in media sia inferiore alla quantità nominale,
ovvero la percentuale degli imballaggi che presentano un errore è tale che il lotto non soddisfi i
requisiti per essere posto in commercio, ovvero un preimballaggio presenti un errore superiore al
doppio dell’errore massimo tollerato ……………... 206,00 €
Vendita o comunque immissione in commercio di imballaggi preconfezionati CEE e imballaggi
preconfezionati nazionali il cui contenuto effettivo in media sia inferiore alla quantità nominale,
ovvero la percentuale degli imballaggi che presentano un errore è tale che il lotto non soddisfi i
requisiti per essere posto in commercio, ovvero un preimballaggio presenti un errore superiore al
doppio dell’errore massimo tollerato …………..…. 102,00 €
Produzione, importazione, vendita o comunque immissione sul mercato di imballaggi
preconfezionati CEE ovvero nazionali non conformi in materia di masse o volumi nominali o di
iscrizioni metrologiche ……………………….……. 102,00 €
Produzione, importazione di imballaggi preconfezionati CEE ovvero nazionali che non risultino
misurati o controllati in termine di massa o volume con i metodi previsti dalle leggi vigenti
…………………………………………………...……. 102,00 €
Vendita o comunque immissione in commercio di imballaggi preconfezionati CEE ovvero
nazionali che non risultino misurati o controllati in termine di massa o volume con i metodi
previsti dalla legge………………………..…………. 102,00 €
Assenza del controllo di fabbricazione da parte di chi effettua il riempimento dei preimballaggi
……………………………………………………….... 516,00 €
Mancata comunicazione all’Ufficio Centrale metrico dell’attività di preconfezionamento almeno 30
giorni prima del suo inizio ………………………….. 516,00 €
34
L’ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA DELL’UFFICIO METRICO
LA VIGILANZA SUGLI STRUMENTI PER PESARE O MISURARE
L’Ufficio Metrico, oltre alle verificazioni periodiche e ai collaudi che costituiscono effettivi servizi
resi all’utenza, svolge anche una attività di vigilanza sul settore degli strumenti di misura
nell’ottica di garantire un corretto sviluppo del mercato contrastando fenomeni di concorrenza
sleale e tutelando così sia le imprese che gli acquirenti dei loro prodotti.
In particolare l’Ispettore Metrico, nelle sue funzione di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ha facoltà di
accesso in ogni locale dell’impresa aperto al pubblico e utilizzato per la produzione e/o vendita di
prodotti o servizi e verifica la legalità degli strumenti utilizzati.
La correttezza delle misure viene controllata dal personale dell’Ufficio mediante l’utilizzo di masse
campione o di volumi campioni in dotazione dell’Ufficio.
A seguito dei controlli viene redatto apposito verbale di ispezione dove vengono annotati i risultati
dei controlli effettuati; nel caso i cui si ravvisino errori di misura di lieve entità l’Ispettore emette un
ordine indicando un termine perentorio entro il quale lo strumento deve essere riparato o
eventualmente sostituito. Nei casi più gravi l’Ispettore emette un verbale di accertamento
rilevando le specifiche violazioni di legge ed può porre sotto sequestro lo strumento evitandone il
proseguimento dell’uso .
Avverso ai provvedimenti dell’Ispettore Metrico è ammessa la presentazione di scritti e memorie
difensive entro trenta giorni all’Ufficio Sanzioni della CCIAA di Imperia.
LA VIGILANZA SUL SETTORE ORAFO
L'attività di sorveglianza sul settore orafo viene effettuata dal personale degli Uffici Metrici, in
qualità di Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
L'azienda sottoposta ad ispezione ha facoltà di verificare l'effettiva presenza dell'Ispettore,
telefonando per conferma all'Ufficio Metrico e Attività Ispettive della Camera di Commercio (0183793238).
Durante le visite ispettive, l’Ispettore verifica la dotazione dei punzoni del marchio e del titolo, la
loro legittimità e la conformità di apposizione su oggetti finiti e può prelevare campioni di materie
prime, semilavorati e oggetti finiti, già muniti di marchio e pronti per la vendita, da inviare
all'analisi di laboratorio per la conferma del titolo. Per quanto riguarda il controllo dei punzoni, si
ritiene opportuno ricordare che:
1. Il numero di punzoni, recanti l'impronta del numero identificativo presenti in azienda deve
corrispondere al totale dei punzoni rilasciati dalla Camera di Commercio.
2. Eventuali furti o smarrimenti di punzoni devono infatti essere denunciati alla Camera di
Commercio entro 48 ore (art. 29 - DPR 150/2002) dal fatto;
3. Il trasferimento di alcuni punzoni ad altri soggetti titolari di marchi di identificazione, che
partecipano al processo produttivo, (art. 17- D.L.vo 251/99), deve risultare da apposita
autorizzazione scritta, visionabile in azienda.
35
LA VIGILANZA GENERALE SUL MERCATO
La riforma delle Camere di Commercio, attuata con la Legge 580/93,attribuisce agli Enti camerali
le funzioni di regolazione del mercato e finalizzate alla tutela del consumatore, alla trasparenza
e buona fede nelle transazioni commerciali e al rispetto della libera concorrenza tra imprese.
Il D.lgs. n. 112/1998 ha conferito alle Camere di Commercio, con decorrenza dal 1° settembre
2000, anche funzioni del soppresso Ufficio Statale Provinciale (UPICA) relative alla sorveglianza
e controllo del mercato in relazione ai prodotti destinati al consumatore finale, attraverso
l'applicazione di norme di fonte prevalentemente comunitaria.
Una serie di direttive europee cosiddette "verticali" disciplinano i requisiti di sicurezza di prodotti
specifici (in particolare: giocattoli, prodotti elettrici, dispositivi di protezione individuale, ecc.),
mentre una normativa "orizzontale" di carattere generale (decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, Codice del Consumo), con funzione integrativa rispetto alle norme di settore, delinea, per
qualsiasi prodotto non alimentare, gli obblighi di produttori, importatori e distributori e i poteri delle
Amministrazioni preposte alla sorveglianza.
L'impulso pertanto proviene direttamente dall'Unione Europea e scaturisce dalla triplice necessità
di:
1. armonizzare le normative degli Stati membri in tema di sicurezza dei prodotti;
2. garantire i meccanismi della concorrenza all'interno dell'Unione Europea;
3. tutelare il consumatore prevenendo i possibili incidenti relativi all'uso dei prodotti;
L’Ufficio Attività Ispettive rientra nell’Area Regolazione del Mercato e Tutela della Fede Pubblica
ed esegue ispezioni al fine quindi di accertare la conformità e la non pericolosità di alcune
categorie di prodotti che sono stati segnalati anche a livello comunitario come tra i più pericolosi.
In un mercato ormai globalizzato, il consumatore viene esposto a rischi sempre più significativi
legati alla circolazione di prodotti non sicuri per la propria salute. Il flusso crescente di
importazioni impone la realizzazione di un sistema di controllo cui sono chiamati una pluralità di
soggetti pubblici tra cui le Camere di Commercio.
In particolare i settori di intervento sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sicurezza generale dei prodotti;
Etichettatura calzature;
Sicurezza giocattoli;
Sicurezza materiale elettrico;
Etichettatura dei prodotti tessili;
Sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
Autovetture nuove (Informazioni obbligatorie da fornire ai consumatori sul consumo di
carburante e sulle emissioni di CO2).
Qualora un prodotto risulti pericoloso per il consumatore, una segnalazione sarà inoltrata al
Ministero delle Attività Produttive, che adotterà adeguati provvedimenti restrittivi: dall'ordine di
conformazione, al divieto di commercializzazione e di immissione nel mercato fino al ritiro, per la
merce già immessa sul territorio.
36
ALLEGATI
Tabella delle tariffe in uso presso la CCIAA di Imperia …………………………….….
39
Modulo di richiesta di verificazione di strumenti metrici …………………………....…
41
Domanda di iscrizione al Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione .…
42
Richiesta di allestimento punzoni……………………………………………………..….
44
Deposito di marchio caratteristico di fabbrica…………………………………….….....
46
Richiesta autorizzazione come Centro Tecnico montaggio, attivazione, di controllo
periodico e determinazione degli errori e riparazioni…………………………………...
47
Domanda di rinnovo come Centro Tecnico montaggio, attivazione, di controllo
periodico e determinazione degli errori e riparazioni……………………………….…..
51
Regolamento per il riconoscimento dell’idoneità dei laboratori
all’esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura ………………..
37
53
LA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI IMPERIA
Notizie utili:
Sede: via Tommaso Schiva 19, 18100 Imperia—Centralino tel. 01837931
Ufficio Metrico e del Saggio Aureo tel. 0183793261— fax 0183767414
Ispettore Metrico Sig. Vivaldi Alessandro cell. 3922952820
Assistente Tecnico Sig. Pario Eugenio tel. 0183793238
Assistente Amministrativa Sig.ra Corradi Nadia tel. 0183793259
Sito Internet della Camera di Commercio di Imperia : www.im.camcom.it
Indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio Metrico : [email protected]
38
TARIFFE IN USO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI IMPERIA
SEZIONE A - TRASFERIMENTO DI PERSONALE E MEZZI DI PROVA (Importi non
dovuti in caso di verifica eseguita presso l'Ufficio Metrico)
Tariffa al netto dell'IVA
(€)
Trasferimento personale
22,50
Trasporto attrezzature
4,80
Sezione B - VERIFICA STRUMENTO (importi dovuti per ogni strumento di cui si chiede
la verificazione ad eccezione della classe tariffaria )
Tariffa per ciascuno
strumento verificato al
netto dell'IVA (€)
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con portata inferiore a 200 kg
€ 22,50
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con portata tra 200 e 1000 kg
€ 37,50
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con portata tra 1000 e 10000 kg
€ 67,50
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con portata superiore a 10000 kg
€ 135,00
Complessi di misura per liquidi diversi dall’acqua, compreso GPL, montati su autocisterna o fissi, diversi da quelli per auto rifornimento, per singola pistola
€ 75,00
Complessi di misura per liquidi diversi dall’acqua e dai carburanti
€ 45,00
Convertitori di volumi di gas alle condizioni normali tipo 1 e tipo 2
€ 60,00
Termoconvertitori di volumi di gas alle condizioni normali
€ 30,00
Autocisterne a scomparti tarati per singolo scomparto
€ 22,50
Masse di valore nominale m < 20 kg
€ 5,00
Masse di valore nominale m ≥ 20 kg
€ 30,00
Misure speciali di capacità di valore nominale V < 1000 L, per la verifica dei complessi di
misura per carburanti e bombole speciali per la verifica dei complessi di misura per GPL
€ 45,00
Misure speciali di capacità di valore nominale V ≥ 1000 L, per la verifica dei misuratori di
liquidi diversi dall’acqua, compreso GPL, montati su autocisterne o fissi
€ 210,00
Selezionatrici ponderali e etichettatrici
€ 90,00
Riempitrici gravimetriche automatiche
€ 120,00
Totalizzatori a funzionamento continuo e discontinuo
€ 180,00
Pese a ponte dinamiche per veicoli ferroviari
€ 240,00
Strumenti di misura multidimensionali
€ 30,00
39
Sezione C - ACCERTAMENTO CONFORMITA' DI AZIENDE E LABORATORI
Accertamenti per la conformità della produzione di preconfezionati
Tariffa al netto dell'IVA
(€)
€ 210,00
Accertamenti connessi al rilascio e rinnovo alla delega della verificazione prima CEE PRIMO RILASCIO
€ 1.500,00
Accertamenti connessi al rilascio e rinnovo alla delega della verificazione prima CEE SORVEGLIANZA
€ 835,00
Accertamenti connessi al rilascio e rinnovo della concessione di Conformità Metrologica
- PRIMO RILASCIO
€ 1.500,00
Accertamenti connessi al rilascio e rinnovo della concessione di Conformità Metrologica
- SORVEGLIANZA
€ 835,00
Accertamenti connessi al rilascio e rinnovo del riconoscimento dell’idoneità di laboratori
per l’esecuzione della verifica periodica - PRIMO RILASCIO
€ 1.500,00
Accertamenti connessi al rilascio e rinnovo del riconoscimento dell’idoneità di laboratori
per l’esecuzione della verifica periodica - RINNOVO
€ 835,00
Sezione D - VERIFICA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE
Tariffa al netto dell'IVA
(€)
Un sopralluogo annuo su impianto di distribuzione di carburante con numero di strumenti
presenti inferiore a 6
€ 95,00
Due o più sopralluoghi annui su impianto di distribuzione di carburante non autostradale
con numero di strumenti presenti inferiore a 6
€ 140,00
Un sopralluogo annuo su impianto di distribuzione di carburante non autostradale con
numero di strumenti presenti compreso tra 6 e 12
€ 130,00
Due o più sopralluoghi annui su impianto di distribuzione di carburante non autostradale
con numero di strumenti presenti compreso tra 6 e 12
€ 175,00
Un sopralluogo annuo su impianto di distribuzione di carburante non autostradale con
numero di strumenti presenti compreso tra 13 e 18
€ 360,00
Due o più sopralluoghi annui su impianto di distribuzione di carburante non autostradale
con numero di strumenti presenti compreso tra 13 e 18
€ 405,00
Un sopralluogo annuo su impianto di distribuzione di carburante non autostradale con
numero di strumenti presenti superiore a 18
€ 545,00
Due o più sopralluoghi annui su impianto di distribuzione di carburante non autostradale
con numero di strumenti presenti superiore a 18
€ 590,00
Uno o più sopralluoghi su impianto di distribuzione di carburante autostradale
40
€ 1.050,00
RICHIESTA DI VERIFICAZIONE DI STRUMENTI METRICI
Alla
Camera di Commercio, Industria
Artigianato e Agricoltura di
Imperia
Via Schiva 29
18100 Imperia
L’impresa …………………………..….. con sede legale in ………………….……. Prov. ……
CAP………..…. Via ………………………………………………..……………………………..…
partita I.V.A. / codice fiscale ……………………………………nella persona del suo titolare/
legale rappresentante ……………………………………………………………………………...
Telefono ………………………………………..
CHIEDE per gli strumenti sotto indicati
□
Verificazione periodica
□ Collaudo di posa in opera di strumenti fissi
STRUMENTI PER PESARE
MARCA
MODELLO
MATRICOLA
PORTATA MAX
STRUMENTI PER MISURARE LIQUIDI O GAS
MARCA
MODELLO
MATRICOLA
PORTATA MAX
Targa automezzo (per i complessi di misura montati su automezzo) …………………
La verifica è richiesta presso:
 l’Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Imperia
 l’unità locale dell’Azienda
Orario di apertura …………………… Giorno di chiusura settimanale ……….…………
Firma del Titolare/Legale rappresentante
41
DOMANDA D'ISCRIZIONE AL REGISTRO
DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE
(Art. 14 D. Lgs. 22 Maggio 1999, n. 251)
Marca
da Bollo
Alla
Camera di Commercio, Industria
Artigianato e Agricoltura di Imperia
Via Schiva 29
18100 Imperia
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
Nato a ________________ il ______________ Cittadinanza _________________ residente a
______________________________ Via _________________________________ n. ________
C.A.P.__________ Tel._______________________ Codice Fiscale ______________________
In qualità di titolare/legale rappresentante dell'Impresa __________________________________
Con sede in ____________________________ via ____________________________________
e laboratorio in ____________________________ via __________________________________
CHIEDE
di iscrivere al registro degli assegnatari dei marchi di identificazione:
la ditta ______________________________________ iscritta al R.I. al n. ____________
esercente attività di:

vendita di materie prime o di semilavorati di metalli preziosi;

fabbricazione di oggetti in metalli preziosi;

importazione di oggetti in metalli preziosi;
42
AMMONITO
sulla responsabilità penale prevista dall'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 cui va incontro per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ed informato che, qualora si accerti la non
veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decade immediatamente dai benefici
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
- che i dati sopra riportati corrispondono al vero;
- che la sede legale risulta essere in provincia di ________________________________
- di essere in una delle due situazioni seguenti:
- di essere titolare della licenza rilasciata dall'Autorità di P.S., in base all'art. 127 del T.U.
approvato con R.D. n. 773/31 in data _________________________
- di essere iscritto all'Albo delle imprese artigiane n. ____________ in data ___________
- che non sussistono a proprio carico provvedimenti o procedimenti in materia antimafia di cui alle
Leggi 31 maggio 1965 n. 575, 17 gennaio 1994 n. 47 e successive integrazioni e modificazioni.
Data____________
Firma_____________________
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA D'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI
VENDITORI, DEI FABBRICANTI E DEGLI IMPORTATORI DI OGGETTI IN METALLI PREZIOSI
1) Attestazione del versamento di € 31.00 per diritti di segretaria sul c.c.p. n. 212183 intestato alla
Camera di Commercio di Imperia, con la causale "diritti di segreteria per iscrizione Registro
assegnatari dei marchi di identificazione";
2) Attestazione del versamento di € 65.00 se impresa artigiana, o di € 258.00 se impresa
industriale, per "Diritti di saggio e marchio" sul c.c.p. 212183 intestato alla Camera di Commercio
di Imperia.
A titolo di cortese collaborazione ed al fine di agevolare i successivi controlli d'ufficio si invita a
produrre in originale per la presa visione da parte dell'ufficio la licenza rilasciata dall'Autorità di
Pubblica Sicurezza, in base all'art. 127 del T.U. approvato con R.D. 18/6/1931, n. 773.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 comma 11 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e succ. mod., la
sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore
43
RICHIESTA ALLESTIMENTO PUNZONI
Alla
Camera
di
Commercio,
Industria
Artigianato e Agricoltura di
Imperia
Via Schiva 29
18100 Imperia
Il/la sottoscritto/a ………...………………………………………………...…… titolare / legale
rappresentante della ditta …………….…………………………………………...... con sede
legale nel comune di………………………… in via ……………………………………………
n……….. C.A.P……………………...
CHIEDE
Di poter ricavare, dalle relative matrici, i punzoni con le impronte del proprio Marchio di
identificazione _____________ , come specificato nella tabella sottostante:
GRANDEZZA
TIPO PUNZONE
FORMA
1°:
2°:
0,6 x 1,8
mm
0,8 x 2,7
mm
DIRITTO
INCAVO 4
mm
INCAVO 9
mm
SPECIALE
TOTALE PUNZONI N°
44
3°:
4°:
1,2 x 3,8 1,6 x 5,6
mm
mm
Per i punzoni speciali deve essere allegato alla presente domanda il disegno quotato dei
punzoni stessi e dell’alloggiamento destinato a contenerli.
Si comunica che per il ricavo dei punzoni viene scelto il
Laboratorio ................................................. con sede nella provincia ................................
(E’ previsto il pagamento di una somma, a titolo di rimborso spese e diritti di segreteria, a
favore della Camera di Commercio competente, con modalità di riscossione ed importi
specificati nelle relative tariffe metriche).
Data ……………………………
FIRMA ………………………………
PARTE DA COMPILARE AL RITIRO DEI PUNZONI
Data di ritiro dei punzoni
Cognome e nome del ricevente
Qualifica del ricevente:
 titolare/legale rappresentante

delegato (allegare delega e identificazione del delegante)
Estremi del documento di riconoscimento
Firma per esteso per ricevuta
45
DEPOSITO MARCHI CARATTERISTICI DI FABBRICA
(art. 9 D.lg. 251/1999)
Alla
Camera di Commercio, Industria
Artigianato e Agricoltura di Imperia
Via Schiva 29
18100 Imperia
II sottoscritto _____________________________________________nato a_________________
il ________________________ __ in qualità di________________________________________
della ditta ______________________________________ con sede legale in________________
via___________________________________________________________
n.____________
tel. _________________________ cod.fisc. __________________________________________
esercente l'attività di fabbricazione di oggetti in metallo prezioso individuata dal marchio di
identificazione________________
DICHIARA
di volersi avvalere della facoltà concessa dall'art. 9 del D.lg. 251/1999 di apporre sugli oggetti di
propria fabbricazione il sotto riportato "Marchio Tradizionale di Fabbrica":
Imperia _____________________
Firma
La firma può essere apposta direttamente in presenza dell'addetto dell'ufficio competente a
ricevere la domanda, ovvero quando quest'ultima non viene presentata personalmente dal
titolare, è sufficiente allegare una fotocopia di un documento dì identità dell'interessato.
Allega alla presente per gli adempimenti previsti dall'art. 19 del D.P.R. 1496/1970:
Quattro (4) clichés fotografici positivi del marchio in questione (di cui n.2 della dimensione 8x8
mm e n. 2 della dimensione 8x12 mm)
Quattro (4) piastrine in ottone (dimensione indicativa 20x20 mm) riportanti l'impronta del marchio
tradizionale di fabbrica.
46
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE come Centro tecnico per l'attività di montaggio e
attivazione, di controllo periodico e determinazione degli errori e riparazioni
Marca
da bollo 16,00 €
Al MINISTERO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
Direzione Generale per l'Armonizzazione
del Mercato e la Tutela dei consumatori
(DGAMTC)
Ufficio D3 - Strumenti di misura
Via Antonio Bosio, 15
00161 – ROMA
Alla Camera di Commercio Artigianato e
Agricoltura di Imperia
Via Schiva 29
18100 Imperia
L'impresa ………………………………………….. con sede legale in ………………………………
Prov. ……… Cap…………….. via e n. civico ………………………………………………………. e
sede operativa in …………………..…………….. Prov. …………... Cap …………... Via e numero
civico ……………………………………………...………… n. di telefono ………………………………
n. di fax ………………………………….…… e-mail……………………………………...………………
partita I.V.A./codice fiscale ……………………………………….
nella persona del suo titolare/legale rappresentante Signor ……………………………………….......
nato il ……………………………….. a ….....……………………………………… Prov………………..
cap……………. residente nel Comune di ………………………………….... Prov…………………..
cap……..…….. via e n. civico………………………………………………………………………………
CHIEDE
l'autorizzazione ad effettuare, in base alla vigente legislazione, le operazioni di controllo
periodico, inclusa la determinazione degli errori e le riparazioni dei tachigrafi digitali presso la
sede della propria officina.
47
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 della medesima legge e dall'art. 496 del
codice penale in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della
presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della stessa,
DICHIARA
che l'impresa è iscritta dal………………... al Registro delle Imprese della Camera di Commercio
di …………………..……… al n. …………………………………
A corredo della presente domanda allega:
fotocopia del documento di identità del titolare / legale rappresentante
documentazione elencata alla pagina 3 della presente domanda (la documentazione dovrà
essere fornita in duplice copia).
Il sottoscritto si impegna inoltre, in nome dell'impresa, ad osservare tutte le prescrizioni che
saranno imposte con l'autorizzazione.
Luogo e data……………………………….
Firma
48
ALLEGATO A
Documentazione da presentare unitamente alla domanda (in duplice copia)
1. Certificazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da parte dei soci,
dei dirigenti e del personale del Centro Tecnico diretta ad assicurare che non partecipano ad
imprese che svolgono attività di trasporto su strada ai sensi dell'art. 4 DM 11/03/05.
2. Elenco del personale che opererà sui tachigrafi (Responsabile tecnico e tecnico).
3. Idonea documentazione, che attesti il possesso dei necessari requisiti di conoscenza tecnica di
ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico che operano sui tachigrafi digitali di ciascun
fabbricante.
4. Organigramma nominativo funzionale nel quale sia identificata la struttura che svolge l'attività
di Centro Tecnico, qualora questa sia parte di un'organizzazione con funzioni ulteriori rispetto
all'intervento tecnico su tachigrafi digitali
5. Una dichiarazione di impegno, da parte del titolare, a comunicare le eventuali assunzioni,
dimissioni e variazioni di personale adibito al Centro Tecnico, non che le eventuali variazioni dei
dati del Centro Tecnico stesso. (Estremi della ditta richiedente: Nome, denominazione o ragione
sociale del titolare del centro tecnico; Indirizzo completo del centro; Recapito telefonico e di fax
ed eventuale indirizzo di posta elettronica).
6. Planimetria in scala adeguata dell'ubicazione del centro tecnico e delle strade adiacenti.
7. Planimetria in scala adeguata della zona di esercizio dell'attività di centro tecnico.
8. Una dichiarazione, sostitutiva di atto notorio, da parte di tutto il personale operante nel centro
tecnico, di imparzialità, per quanto concerne le condizioni degli interventi tecnici, che devono
essere resi a tutti coloro che li richiedano, senza alcun tipo di discriminazione e alle stesse
condizioni;
9. Una dichiarazione, sostitutiva di atto notorio, nella quale il personale si impegna alla
riservatezza di tutte le informazioni ottenute esternamente o durante il corso dell'intervento
tecnico sui tachigrafi digitali.
10. Una dichiarazione, sostitutiva di atto notorio, di impegno a prestare servizi d'intervento
solamente sui tachigrafi digitali, per i quali il centro abbia ottenuto l'autorizzazione.
11. La documentazione comprovante il possesso della certificazione di conformità alla norma ISO
9001:2000 (copia del certificato). Detta certificazione dovrà essere attestata da un organismo
accreditato a livello nazionale o comunitario, in base alla norma EN 45012:1998 e deve essere
riferibile ad una situazione non anteriore a novanta giorni dalla data di presentazione della
domanda.
11.1. La documentazione deve comprovare l'attività di taratura e prova degli apparecchi di
controllo.
11.2. Nello scopo della certificazione dovrà essere presente l'attività di taratura e prova
degli "strumenti di misura".
11.3. I documenti relativi all'osservanza del sistema di "garanzia della qualità", devono
essere riferibili ad una situazione non anteriore a novanta giorni dalla presentazione della
domanda di autorizzazione.'
12. Copia, in versione controllata, del Manuale Qualità (2)
13. Copia delle seguenti procedure:
13.1. Procedura per lo scarico periodico dei dati della carta officina;
13.2. Procedura relativa allo smarrimento, furto, perdita, cattivo funzionamento delle carte
tachigrafe;
13.3. Procedura per la consultazione delle informazioni da parte degli utenti;
13.4. Procedura di valutazione del personale per la corretta esecuzione delle attività;
13.5. Procedura di trasferimento di dati, contenuti nella memoria dell'apparecchio di
controllo;
13.6. Procedura per la gestione delle apparecchiature di intervento tecnico;
13.7. Procedura per il trattamento delle apparecchiature difettose o fuori dall'errore
massimo consentito;
13.8. Procedura di controllo interno delle apparecchiature di intervento utilizzate atta a
garantire il loro corretto funzionamento.
49
13.9. Programma dei controlli interni delle apparecchiature di intervento.
13.10. Procedura che regola l'accesso alla zona recintata ad accesso limitato, l'utilizzo delle
serrature degli armadi o delle casseforti di sicurezza.
14. Copia - formato del Modulo di rapporto tecnico.
15. Copia- formato del Registro degli interventi tecnici.
16. Copia - formato del Registro delle comunicazioni.
17. Copia - formato del Rapporto trasferimento dati.
18. Elenco dei tachigrafi digitali su cui il centro tecnico chiede di operare.
19. L'elenco della strumentazione posseduta per l'effettuazione di tutti gli interventi sui tachigrafi
digitali per i quali chiede l'autorizzazione (3)
20. Copia dei Certificati:
20.1. dei campioni di riferimento;
20.2. di taratura di tutti gli strumenti di misura utilizzati nel processo di verifica e taratura dei
tachigrafi digitali.
21. Fac-simile delle targhette di montaggio, che saranno applicate dopo determinati interventi
tecnici (minimo tre esemplari).
22. Fac-simile dei sigilli di protezione, siano di plastica siano adesivi distruttibili con la rimozione,
utilizzati dal cento tecnico (minimo tre esemplari).
23. Versamento a favore della Camera di Commercio di € 370,00 per la prima autorizzazione.
(2) Questo documento dovrà essere presentato se l'impresa è certificata ISO 9001:2000
(3) I mezzi e la strumentazione devono essere idonei ed adeguati a compiere tutte le attività di
intervento tecnico. Tali mezzi e apparecchiature devono essere compatibili con i tachigrafi digitali
su cui si effettuano gli interventi.
50
DOMANDA DI RINNOVO come centro Tecnico per l'attività di montaggio e
attivazione, di controllo periodico e determinazione degli errori e riparazioni
Marca
da bollo 16,00 €
Alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Imperia
Via Schiva 29
18100 Imperia
L’impresa……………………………………………….……con sede legale in .........…………………….…
Prov. |__|__| cap. |__|__|__|__|__| via ..………………….………………..……………..……………………
n. di telefono …………………... n. di fax …………...……..
e-mail ……………..…………………….
partita I.V.A./codice fiscale ……………………………….. iscritta dal ……………………..
al Registro
delle Imprese della Camera di Commercio di ………………… al n. ……………………...;
nella persona del suo titolare/legale rappresentante Signor …………………………………………………
nato il |…………... a ...………………………………………………… Prov. |__|__| cap. |__|__|__|__|__|
residente in …..………… Prov. …….cap. ………. via e n. civico ..………………….………...…..……..…..
richiede il rinnovo dell’autorizzazione N: ………………... del ……………………………………………
In conformità a quanto previsto dall’articolo 7 comma 4 del D.M. del 10 /08/2007, ai sensi degli articoli
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 della medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa, i sottoscritti
Signor ………………………………………………titolare/legale rappresentante della suddetta impresa
Signor ………………………………………………...……… responsabile tecnico della suddetta impresa
DICHIARANO
di essere tuttora in possesso dei requisiti che hanno consentito l’autorizzazione del centro tecnico
previsti dal D.M. del 10/08/2007;
che il personale che opera sui tachigrafi digitali ha frequentato i corsi di formazione, così come previsto
all’articolo 7 comma 5 del Decreto del 10/08/07;
che la certificazione del sistema di gestione per la qualità in conformità alla norma ISO 9001:2000 è in
corso di validità.
A corredo della presente dichiarazione allega:
1) fotocopia del documento di identità del titolare/legale rappresentante e del Responsabile tecnico;
2) attestazione del versamento a favore della Camera di Commercio di € 185,00;
51
3) documentazione comprovante il possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità
in conformità alla norma ISO 9001:2000 (copia del certificato);
4) elenco del personale che opera sui tachigrafi digitali (Responsabile tecnico e tecnici).
Luogo e data ………………………………………
Firma Responsabile tecnico
Firma titolare/legale rappresentante
_______________________
_____________________________
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REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITA’ DEI
LABORATORI ALL’ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA
DEGLI STRUMENTI DI MISURA
( Regolamento Attuativo del D.M. 10 dic. 2001 Ministero A.P. )
Articolo 1 - DEFINIZIONI
Agli effetti del presente Regolamento si definiscono:
a) «decreto», il decreto del Ministero delle Attività Produttive 10 dicembre 2001, recante
condizioni e modalità di riconoscimento dell’idoneità dei laboratori all’esecuzione
della verificazione periodica degli strumenti di misura;
b) «strumenti », gli strumenti elencati al punto b dell’art. 1 del decreto e cioè;
1) masse ;
2) misure campione ;
3) misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterne ;
4) strumenti per pesare ;
5) complessi di misura per carburanti ;
6) misuratori di liquidi diversi da carburante e dall’acqua ;
7) misuratori massicci di gas metano per autotrazione ;
8) strumenti per la misura di lunghezze comprese i misuratori di livello dei serbatoi
c) «verificazione periodica», la procedura, finalizzata alla tutela della fede pubblica, che
consiste nell’accertare il mantenimento nel tempo dell’affidabilità metrologica degli
strumenti, nonché l’integrità dei sigilli di protezione previsti dalle vigenti normative;
d) «Camera di Commercio», la Camera di Commercio di IMPERIA;
e) «organismo» l'impresa, il ramo d'impresa o altri soggetti che gestiscono un laboratorio
di cui al decreto.
Articolo 2 - OGGETTO
Il presente regolamento disciplina il procedimento per il riconoscimento, da parte della
Camera di Commercio, dell’idoneità dei laboratori, aventi sede operativa principale nella
provincia di Imperia, all’esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura
previsti dal decreto.
Articolo 3 - CONDIZIONI GIURIDICHE-AMMINISTRATIVE
1. L'organismo che gestisce il laboratorio e tutto il personale in esso impiegato deve
essere indipendente da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti
societari con gli utenti metrici;
2. se un laboratorio fa parte di un'organizzazione più ampia, avente un interesse diretto o
indiretto nel settore degli strumenti di misura, dalla documentazione comprovante la
sussistenza delle garanzie di indipendenza di cui al punto 1, la sua struttura deve
risultare, sia sotto il profilo giuridico che operativo, come una entità autonoma e
distinta.
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Articolo 4 -CONDIZIONI TECNICO-OPERATIVE
1. Il laboratorio deve operare, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica,
sulla base di un sistema di garanzia della qualità e con riferimento alle norme tecniche
nazionali ed internazionali per i laboratori di prova.
2. Si intende soddisfatta la condizione di cui al punto 1 se il laboratorio risulta accreditato
da un ente aderente alla European Cooperation for Accreditation (EA), che sia
firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento e che operi secondo la norma UNI
CEI EN 45003, ovvero, se il laboratorio opera secondo sistemi di garanzia della
qualità certificati da un ente accreditato a livello nazionale o comunitario, in base alla
norma UNI CEN EN 45012.
3. La Camera di Commercio deve accertare che l’attività di verificazione periodica sia
contemplata nella scheda tecnica della certificazione del sistema qualità, e che le
procedure operative del laboratorio siano conformi alle norme di verificazione
periodica.
4. Il laboratorio deve essere dotato di strumentazioni ed apparecchiature idonei alla
categoria di strumenti da sottoporre a verificazione periodica.
5. I campioni di riferimento e di lavoro che il laboratorio è tenuto a possedere devono:
- essere tarati con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di
taratura accreditati da organismi aderenti all’EA;
- essere adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da
verificare.
6. Le procedure per l’esecuzione delle prove metrologiche che il laboratorio espleta sono
quelle previste dalle vigenti normative di carattere generale e da quelle particolari
specificate nei singoli provvedimenti di ammissione a verifica degli strumenti di
misura.
7. Il personale incaricato della verificazione periodica deve possedere un'adeguata
formazione tecnica e professionale ed una soddisfacente conoscenza delle
normative vigenti in materia di metrologia legale, nonché dei piani di legalizzazione
relativi alle categorie di strumenti di misura per i quali si chiede il riconoscimento.
8. Il laboratorio deve comunicare a ciascuna Camera di Commercio nel cui territorio sono
ubicati gli strumenti verificati, entro la prima decade del mese successivo alla data di
verificazione, utilizzando il modello in Allegato I, anche per via telematica o su
supporto informatico, quanto di seguito specificato:
- i dati identificativi degli utenti interessati;
- i dati dei relativi strumenti verificati: categoria, marca, modello, numero di serie e
caratteristiche metrologiche;
- la data della richiesta di verificazione e quella della sua esecuzione, specificando se
trattasi di verificazione periodica conseguente ad ordine di aggiustamento o
modifica o riparazione effettuata su iniziativa dell'utente;
- l'esito della verifica e le eventuali anomalie riscontrate.
L'organismo deve comunicare alla Camera di Commercio accreditante, con la medesima
frequenza, i dati di cui sopra, suddivisi per provincia e disposti in tabelle che evidenzino
le accettazioni ed i rifiuti.
Qualora l'esito della verificazione non sia positivo, le comunicazioni di cui sopra devono
essere inviate entro ventiquattro ore alla Camera di Commercio territorialmente
competente, specificando le motivazioni del rifiuto.
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Articolo 5 - DOMANDA DI RICONOSCIMENTO
La richiesta per il riconoscimento dell’idoneità deve essere presentata dall'organismo
interessato alla Camera di Commercio di Imperia.
La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve contenere:
a) l’indicazione delle categorie di strumenti di misura, con le relative caratteristiche
metrologiche, per le quali si chiede il riconoscimento dell’idoneità;
b) l'elenco, per ogni categoria di cui al punto a), degli strumenti e delle apparecchiature
possedute e ritenuti idonei per l’esecuzione della verificazione, corredato delle loro
caratteristiche tecniche ed operative nonché dei relativi manuali;
c) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica, in cui risulti
indicata la disposizione delle attrezzature principali;
d) l’elenco del personale incaricato della verificazione con relative qualifiche e titoli
professionali e l’indicazione del responsabile della verificazione;
e) la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 3 del
presente Regolamento;
f) la documentazione comprovante il possesso di un sistema di garanzia della qualità,
rispondente alle finalità delle operazioni di verificazione periodica da effettuare, e
comprendente le istruzioni operative atte ad assicurare corrette e regolamentari
valutazioni nell'ambito delle procedure di cui all'art. 4, commi 1, 4, 5 e 6;
g) qualora ne ricorrano le condizioni, in sostituzione della documentazione di cui alla
lettera f), il certificato di accreditamento o di validazione rilasciato da un ente
rispondente alle caratteristiche contemplate all'art. 4, comma 2;
h) l'impegno ad informare la Camera di Commercio circa qualsiasi aggiornamento del
proprio sistema di garanzia della qualità intervenuto;
i) l'indicazione dei marchi e dei sigilli di protezione, provvisti di numerazione progressiva,
che il laboratorio intende utilizzare in fase di verificazione;
j) l'impegno a trasmettere alle Camere di Commercio competenti i dati di cui all'art. 4,
punto 8.
Alla domanda deve essere altresì allegata una dichiarazione da parte del titolare o del
legale rappresentante dell'organismo, diretta ad assicurare:
I.
che la sede operativa principale del laboratorio è sita nella provincia;
II.
che il laboratorio ed il suo personale sono indipendenti da vincoli di natura
commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici;
III. che il personale incaricato della verificazione è in possesso di una adeguata
formazione tecnica e professionale, di una conoscenza soddisfacente delle
prescrizioni relative ai controlli e che esso si impegna a rispettare il vincolo del
segreto professionale;
IV. che il laboratorio opera, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica,
sulla base di un sistema di garanzia della qualità e con riferimento alla norma UNI
CEI EN 17025;
V. oppure, ove ne ricorrano le condizioni, che il laboratorio è accreditato da un ente
aderente alla European Cooperation for Accreditation (EA), firmatario di un accordo di
mutuo riconoscimento ed operante secondo la norma UNI CEI EN 45003, ovvero, che il
laboratorio opera secondo sistemi di garanzia della qualità validati da un ente accreditato
a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEN EN 45012.
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L'organismo deve depositare con la domanda:
1. i facsimile e/o le impronte dei sigilli di garanzia relativi a garantire l’inalterabilità degli
strumenti sottoposti a riparazione o modifica, realizzati secondo quanto contenuto
nella direttiva del Ministero delle Attività Produttive 30 luglio 2004;
2. la copia del contrassegno di cui all'Allegato II al D.M. 28 marzo 2000, n. 182,
contenente il marchio di cui al punto 1 precedente;
3. il manuale delle procedure del sistema di qualità adottato.
La domanda deve essere accompagnata dall'attestazione del versamento a favore della
Camera di Commercio di Imperia della somma di € 1.500 ( millecinquecento ) più IVA. Se
la domanda viene presentata nel secondo semestre dell’anno l’importo da versare sarà di
€ 1.000 ( mille ) più IVA.
Articolo 6 - PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITA’
La Camera di Commercio, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, verificato
il possesso dei requisiti da parte dell'organismo richiedente, anche attraverso
l’effettuazione di sopralluoghi e colloqui col personale del laboratorio, riconosce l'idoneità
a svolgere la verificazione periodica con determinazione del Segretario Generale o di un
dirigente delegato.
Il provvedimento di riconoscimento, che ha validità su tutto il territorio nazionale, deve
contenere:
a) l’indicazione delle categorie degli strumenti di misura e le caratteristiche metrologiche
per le quali il laboratorio viene abilitato;
b) l’indicazione dell’ente che ha certificato la conformità del sistema di garanzia della
qualità;
c) la prescrizione per cui il laboratorio è tenuto a trasmettere alla Camera di Commercio i
rapporti rilasciati dall’ente di certificazione di garanzia della qualità in occasione delle
visite ispettive periodiche;
d) la durata del provvedimento di riconoscimento d’idoneità;
e) La sigla identificativa del laboratorio accreditato, costituita dal marchio depositato e
dalla scritta laboratorio seguita dalla sigla IM con il numero identificativo assegnato,
inserito nel contrassegno di verificazione stabilito dal D.M. 182/2000.
f) La stessa sigla sarà riportata nei sigilli di protezione che l’organismo applicherà sugli
strumenti di misura che hanno superato la verificazione periodica, così come previsto
dalla direttiva del Ministero A.P. del 30/07/2004 e dal D. L.vo 517/1992.
L’eventuale provvedimento di rifiuto deve essere motivato; avverso lo stesso può essere
presentato ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio, entro
trenta giorni dalla notifica, ovvero, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica.
Articolo 7 - SOSPENSIONE
La Camera di Commercio, sentito il legale rappresentante dell'organismo, con
determinazione motivata del dirigente responsabile dell’area della tutela del consumatore
e della fede pubblica, sospende il riconoscimento dell’idoneità a svolgere la verificazione
periodica, qualora il laboratorio non rispetti le disposizioni del presente Regolamento ed
in particolare:
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l'organismo non ottemperi a quanto prescritto, in sede di sorveglianza del sistema di
garanzia della qualità, dall’ente di certificazione o dalla Camera di Commercio;
il laboratorio ed il relativo personale non rispettino più le condizioni di garanzia di
indipendenza richieste dal decreto;
nell’espletamento delle funzioni di vigilanza da parte della Camera di Commercio, si
accertino irregolarità nelle operazioni di verifica effettuate dal laboratorio, a fronte di
dichiarazioni mendaci riguardo al mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica
degli strumenti di misura verificati, nonché all’integrità dei sigilli anche elettronici e di
etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti;
il laboratorio non effettui le dovute comunicazioni alle Camere di Commercio
competenti, secondo le modalità di cui all'art. 4, punto 8;
il numero delle accettazioni o dei rifiuti, che risultino indebiti a seguito della
sorveglianza, superi il 5 % degli strumenti di misura complessivamente riverificati.
Il provvedimento di sospensione esaurisce i suoi effetti quando viene rimossa la causa
che lo ha determinato o a conclusione di eventuali procedimenti penali a carico del
laboratorio stesso.
Avverso il provvedimento di sospensione può essere presentato ricorso gerarchico al
Segretario Generale della Camera di Commercio, entro trenta giorni dalla notifica,
ovvero, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro
60 giorni dalla notifica.
Articolo 8 - REVOCA
La Camera di Commercio, sentito il legale rappresentante dell'organismo, con
determinazione motivata del dirigente responsabile dell’area della tutela del consumatore
e della fede pubblica, revoca il riconoscimento dell’idoneità a svolgere la verificazione
periodica qualora:
- l'organismo non rimuova, entro il termine di sessanta giorni dall’emanazione del
provvedimento di sospensione, la causa che lo ha determinato;
- l'organismo incorra in ripetute violazioni alle norme del decreto e del presente
regolamento.
Avverso il provvedimento di revoca può essere presentato ricorso gerarchico al
Segretario Generale della Camera di Commercio, entro trenta giorni dalla notifica,
ovvero, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro
60 giorni dalla notifica.
L'organismo al quale sia stato revocato il riconoscimento dell’idoneità a svolgere la
verificazione periodica, non può presentare richiesta di nuovo riconoscimento, prima che
siano trascorsi dodici mesi dalla data della revoca.
Articolo 9 - PUBBLICITA’
La Camera di Commercio inserisce gli estremi del provvedimento di riconoscimento
dell’idoneità a svolgere la verificazione periodica in un apposito elenco consultabile da
tutti gli interessati anche per via informatica e telematica.
La Camera di Commercio comunica il provvedimento di sospensione o di revoca da essa
adottato a tutte le altre Camere di Commercio e a tutti gli interessati, anche mediante
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l’inserimento degli estremi del provvedimento stesso nell’elenco di cui al comma
precedente.
Articolo 10 - RINNOVO
Il provvedimento di riconoscimento dell’idoneità a svolgere la verificazione periodica ha
validità annuale, corrispondente all’anno solare.
Esso viene rinnovato ogni anno, previa istanza da presentare entro il 31 gennaio,
allegando l'attestazione del versamento a favore della Camera di Commercio dell’importo
di € 750 più IVA.
La Camera di Commercio emana il provvedimento di rinnovo con le stesse modalità
previste dall'art. 6.
Articolo 11 - VIGILANZA
Ai sensi dell’art. 6 del decreto, la Camera di Commercio si riserva di svolgere vigilanza
sulle condizioni di idoneità dei laboratori riconosciuti e sugli strumenti da essi verificati.
La vigilanza presso l'organismo riconosciuto è esercitata dalla Camera di Commercio con
una frequenza annuale, ed è finalizzata a verificare nel tempo che esso conservi i
requisiti originari del riconoscimento.
La vigilanza sugli strumenti verificati dai laboratori, consiste nella loro riverifica effettuata
dalla Camera di Commercio attraverso il proprio Ufficio Metrico, almeno sul 5% di essi,
ovvero su un campione minimo di 25 esemplari, qualora il loro numero complessivo sia
inferiore a 500 nell'arco dell'anno.
A richiesta delle Camere di Commercio competenti, i mezzi e le risorse necessari alle
operazioni di vigilanza sono messi a disposizione dal laboratorio che ha eseguito la
verifica.
I risultati della vigilanza devono essere trasmessi alla Camera di Commercio qualora
essa sia stata effettuata in provincia diversa da Imperia.
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Allegato I – fax simile
RAPPORTO DI VERIFICAZIONE PERIODICA
L'organismo …………………………… riconosciuto idoneo allo svolgimento delle operazioni di
verificazione periodica sulle seguenti tipologie di strumenti metrici .……………………………
………………………………………………………………….., con provvedimento n. ………….
del ………………. della C.C.I.A.A. di …………………………..,
COMUNICA CHE
In data ……………………..…….. alle ore …………..………… il proprio dipendente Sig.
……………………………………………………… ha effettuato la verificazione periodica presso
la Ditta …………………………….…………… con attività di ……………………...
…………………
sita in …………………………………………… via ………………………………...………., n.
……,
n. REA ………….. P.I.……………………………………;
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ELENCO DELLE PRINCIPALI NORME
RIGUARDANTI LA METROLOGIA LEGALE
Leggi e Decreti Nazionali di carattere generale ………………………………..……
61
Principali norme sulla fabbricazione di strumenti per pesare e misurare …………
61
Principali norme sulla fabbricazione di Pesi e Masse campioni …………………..
62
Complessi di misurazione per liquidi diversi dall’acqua ……………………………
62
Preimballaggi Nazionali ………………………………………………………………..
63
Metalli Preziosi ………………………………………………………………………….
63
Direttive Comunitarie su strumenti di misura e metodi di controllo ……………….
64
Direttive Comunitarie sulle unità di misura ……………………………………… ….
64
Direttive Comunitarie sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico …….
64
Direttive Comunitarie sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico …………
65
Direttive Comunitarie su pesi di precisione ………………………………………………….
65
Direttive Comunitarie sui complessi di misurazione di liquidi diversi dall’acqua ……….. 66
Direttive Comunitarie sui contatori d’acqua …………………………………………
66
Direttive Comunitarie sui Contatori di volume di gas ………………………………
66
Direttive Comunitarie sui tachigrafi digitali ………………………………………….
67
Direttive Comunitarie sui prodotti preconfezionati …………………………………
67
Direttive Comunitarie sull’etichettatura dei prodotti alimentari ……………… …..
68
60
Leggi e Decreti Nazionali di carattere generale
R.D. 23 agosto 1890, n. 7088
Approvazione del Testo Unico delle leggi sui pesi e sulle misure
nel Regno d’Italia del 20/07/1890 n. 6991;
R.D. 31/01/1909 n. 242 Approvazione del regolamento per il servizio metrico;
Legge 13/12/1928 n. 2886 Definizione delle unità legali di peso e di misura;
D.M. 21 dicembre 1984 Norme di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441 modificata dalla
legge 4 maggio 1983, n. 171, e dalla legge 5 giugno 1984, n. 211, sulla vendita a peso netto delle
merci;
C.M. 22/05/1989, n. 341748 Verifica CEE;
D.M. 25/09/1989, n. 342969 Sigillatura degli strumenti e dei dispositivi ausiliari ad essi associati;
Legge 05 agosto 1981, n. 441 Peso netto e classi di precisione;
D.M. 24 febbraio 1982 Regolamento di applicazione Peso netto e classi di precisione;
D.M. 3 agosto 1985
Dispositivi di tara;
Legge 29 luglio 1991, n. 236 Recante modifica alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 22 del
Testo unico delle leggi sui pesi sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n.
7088 e successive modificazioni;
Legge 11 agosto 1991, n. 273 SIT - Sistema di Taratura in Italia;
C.M. 23 maggio 1994, n. 361602
Elenco Organismi Notificati Italiani (Uffici Metrici);
D.M. 05 dicembre 1997, n. 1326557 Suddivisione del territorio nazionale in zone di gravità;
D.M. 28 marzo 2000, n. 179 Regolamento recante norme di attuazione delle legge 236/1991 in
materia di pesi e misure (Concessione di Conformità metrologica);
D.M. 28 marzo 2000, n. 182 Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina
della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di Camere di
Commercio;
D.M. 4 maggio 2001 Modalità di effettuazione della verifica prima CEE sugli strumenti di misura,
ai sensi dell'art.12 del DPR 12 agosto 1982, n.798 modificato dall'art. 9 della Legge 11 maggio
1999, n.140;
Decreto 10 Dicembre 2001 Condizioni e modalità di riconoscimento della idoneità dei laboratori
alla esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura;
Direttiva 30 luglio 2004
Definizioni delle caratteristiche dei sigilli di garanzia, apposti sugli
strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei ad eseguire la verificazione
periodica;
Principali norme sulla fabbricazione di strumenti per pesare e misurare
R.D. 12 giugno 1902, n. 226 Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli
strumenti per pesare e per misurare;
D.P.R. 12 novembre 1958, n. 1215 Modificazioni aggiunte al regolamento per la fabbricazione
dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare;
Decreto 25 giugno 1984 Disposizioni sugli strumenti per pesare a funzionamento non
automatico;
D.M. 29 giugno 1985, n. 342082 Applicazione di un secondo apparecchio equilibratore e
indicatore del carico, agli strumenti fissi;
61
C.M. 12 luglio 1985, n. 342263 Ammissione a verifica di strumenti nuovi o di varianti
documentazione da allegare alle domande;
D.M. 13 maggio 1986 Modifiche relative all’adeguamento degli strumenti fissi;
C.M. 02/02/1989, n. 340439 Tariffari postali;
C.M. 07 giugno 1990, n. 342239 Adeguamento divisione minima per strumenti fissi: casi e
condizioni di esonero;
C.M. 07 giugno 1990, n. 342240 Adeguamento divisione minima per strumenti fissi: verificazione
preventiva in officina e successiva verifica prima sul posto;
C.M. 03 agosto 1990, n. 342983 Taratura strumenti per pesare da tastiera;
C.M. 7 dicembre 1995, n. 454398 Masse a corredo di strumenti fissi;
C.M. 27 dicembre 1995, n. 454429 Masse per la verifica prima in sito di strumenti fissi;
D.M. 5 dicembre 1997 Suddivisione del territorio nazionale in zone di gravità;
C.M. 08 gennaio 1998, n. 1294026 Scheda tecnica relativa alla compatibilità dei moduli di
strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
Norma UNI CEI EN 45501 - 1998 Aspetti metrologici di strumenti per pesare non automatici;
D.M. 6 maggio 2003, n. 1397012 Impiego di celle di nuova produzione al posto di celle non più in
produzione;
Principali norme sulla fabbricazione di Pesi e Masse campioni
D.M. 1 agosto 1969, n. 347770 Ammissione Masse Campioni da 100, 200, 500, 1000, 2000 kg;
Decreto 30 novembre 1993, n. 591 Regolamento concernente la determinazione dei campioni
nazionali di talune unità di misura del Sistema internazionale (SI) in attuazione dell’art. 3 della
legge 11 agosto 1991, n. 273,
C.M. 27 dicembre 1995, n. 454429 Masse per la verifica prima in sito di strumenti fissi;
Aut. 28/02/1995, n. 450611 Masse campione da 100, 200, 500, 1000, 2000 kg;
Aut. 6/12/1999, n. 1328354 Masse da 500, 1000, 2000 kg;
Complessi di misurazione per liquidi diversi dall’acqua
C.M. 30/08/1934 n. 6957 Verificazione Prima in officina e collaudo dei distributori di carburanti;
C.M. 31/03/1938 n. 24 Collaudo di posa in opera di distributori di carburanti fissi;
C.M. 12 del 21/02/1967 Modificazioni nei limiti di portata estensibili a tutti i misuratori di carburanti
liquidi regolarmente ammessi alla verificazione metrica;
D.M. 17 marzo 1970, n. 346500 Modalità di prova dei contatori di volume di gas;
D.M. 28/10/1971 Installazione e legalizzazione di misuratori volumetrici di prodotti petroliferi, in
genere ed in particolare, ad operazioni di carico di autocisterne e ferrocisterne;
D.M. 17/01/77 n. 330095 Iscrizioni da riportare nelle apparecchiature ausiliarie associate a
misuratori di carburanti;
D.M. 06/05/77 n. 331167 Norme uniformi in materia di modalità di verificazione di misuratori di
carburanti muniti di dispositivo di predeterminazione con prepagamento a cartamoneta;
62
D.M. 14/01/83 n. 340173 Disposizioni sui misuratori di carburanti muniti di testata contometrica
per l’elaborazione e l’indicazione dell’importo da pagare, in funzione del prezzo unitario
preselezionato e del volume del prodotto erogato e segnalato;
D.M. 08 agosto 1985 Campi di portata dei contatori di volume di gas;
C.M. 09 gennaio 1987, n. 550016 Disposizioni sui convertitori di volume di gas associati a
contatori volumetrici;
Legge 29 luglio 1991, n. 236 Modifiche all’art. 22 del Testo Unico;
Preimballaggi Nazionali
D.P.R. 26 maggio 1980, n. 391 (G.U. 02/08/80, n.211) Disciplina metrologica del
preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE;
D.M. 12 giugno 1985 (G.U. 20/06/85, n. 144) Modifica delle gamme di quantità nominali e
capacità nominale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391,
per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati;
D.M. 1° agosto 1985 (G.U. 08/08/85, n. 186) Disposizioni sulle modalità di applicazione della
sigla identificativa del lotto di appartenenza nei preimballaggi disciplinati dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391;
D.M. 16 gennaio 1995, n. 70 (G.U. 15/03/95, n. 62) Regolamento recante modificazioni al DPR
25 agosto 1990, n. 391, e successive modificazioni, in materia di imballaggi preconfezionati e
gamme di quantità e capacità nominale;
D.M. 29 luglio 1999 (G.U. 23/08/99, n. 197) Adeguamento di alcune disposizioni tecniche
previste da DPR 26 maggio 1980, n. 391, e successive modificazioni, in materia di imballaggi
preconfezionati e gamme di quantità e capacità nominale;
D.M. 14 maggio 2001 (G.U. 18/06/01, n. 139) Adeguamento di alcune disposizioni tecniche
previste da DPR 26 maggio 1980, n. 391, e successive modificazioni, in materia di
preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE;
Decreto 4 novembre 1982 Disposizioni sulle modalità di applicazione della sigla atta ad
identificare il lotto di appartenenza nei preimballaggi contenenti margarina, disciplinati dal Decreto
del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391;
Decreto 28 giugno 1989 Etichettatura degli imballaggi e dei contenitori liquidi;
C.M. 19/11/1995, n. 453369 Modalità di controllo statistico autorizzate;
C.M. 17/4/1996, n. 551189 Modalità di controllo statistico autorizzate;
C.M. 29 maggio 1996 n. 551689 Individuazione del lotto;
C.M. 21 novembre 1996 n. 553160 Controllo distruttivo;
Metalli Preziosi
D.L. 29 gennaio 1991, n. 251 Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli
preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24/04/1998 n. 128;
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150 (GU n. 173 del 25/07/2002) Regolamento recante norme per
l'applicazione del D.L. 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di
identificazione dei metalli preziosi ;
63
Direttive Comunitarie su strumenti di misura e metodi di controllo
con riferimento alla norma nazionale di recepimento
Direttiva 71/316/CEE del Consiglio del 26/07/71, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo
metrologico;
Legge 9/2/82, n. 42;
DPR 12/8/82, n. 798;
Direttiva 83/575/CEE del Consiglio del 26/10/83, che modifica la direttiva 71/316/CEE, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti
di misura ed ai metodi di controllo metrologico;
Legge 16/4/87, n. 183;
D.M. 18/3/88, n. 132;
Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31/3/2004 relativa agli
strumenti di misura;
Legge comunitaria 2004 del 18/4/2005, n. 62;
Direttive Comunitarie sulle unità di misura con riferimento alla norma
nazionale di recepimento
Direttiva 80/181/CEE del Consiglio del 20.12.79, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE;
Legge 25/10/78, n. 690;
D.P.R. 12/8/82, n. 802;
Legge 9/2/82, n. 42;
Direttiva 85/1/CEE del Consiglio del 18/12/84, che modifica la direttiva 80/181/CEE per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura;
Legge 28/10/88, n. 473;
Direttiva 89/617/CEE del Consiglio del 27/11/89, che modifica la direttiva 80/181/CEE per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura D.M. 30/12/89;
Direttiva 1999/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24/01/2000, che modifica la
direttiva 80/181/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità
di misura;
D.M. 29/1/2001;
Direttive Comunitarie sugli strumenti per pesare a funzionamento non
automatico con riferimento alla norma nazionale di recepimento
Direttiva 73/360/CEE del Consiglio del 19/11/73, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
Direttiva 76/696/CEE della Commissione del 27/07/76, per l’adeguamento al progresso tecnico
della direttiva 73/360/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
Legge 9/2/82, n. 42 e D.P.R. 23/8/82, n. 845;
64
Direttiva 82/622/CEE della Commissione del 01.07.82, recante secondo adeguamento al
progresso tecnico della direttiva 73/360/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
D.M. 9/9/83;
Direttiva 90/384/CEE del Consiglio del 20/06/90, sull’armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico ;
Legge 19/12/92, n. 489;
D.L.vo 29/12/92, n. 517;
Direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22/07/93, che modifica la direttiva 90/384/CEE
sull’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a
funzionamento non automatico ;
Legge Comunitaria 1993 del 22/02/94, n. 146;
Legge Comunitaria 1994 del 06/02/96, n. 52;
D.L.vo 2/1/97, n. 10;
D.L.vo 24/2/97, n. 40;
Direttiva 73/360/CEE del Consiglio del 19/11/73, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
Legge 9/2/82, n. 42;
D.P.R. 23/8/82, n. 845;
Direttive Comunitarie sugli strumenti per pesare a funzionamento
automatico con riferimento alla norma nazionale di recepimento
Direttiva 75/410/CEE del Consiglio del 24/06/75, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli strumenti per pesare totalizzatori continui;
Legge 9/2/82, n. 42;
D.P.R. 23/8/82, n. 846;
Direttiva 78/1031/CEE del Consiglio del 05/12/78, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relativa alle selezionatrici ponderali a funzionamento automatico;
Legge 9/2/82, n. 42;
D.P.R. 23/8/82, n. 834;
Direttive Comunitarie su pesi di precisione con riferimento alla norma
nazionale di recepimento
Direttiva 71/317/CEE del Consiglio del 26/07/71, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relativa ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi e ai pesi
cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi;
Legge 9/2/82, n. 42;
D.P.R. 12/8/82, n. 800;
65
Direttiva 74/148/CEE del Consiglio, del 04/03/74, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relativa ai pesi da 1mg a 50kg di precisione superiore alla media;
D.P.R. 12/8/82, n. 801;
Direttive Comunitarie sui contatori e complessi di misurazione di
liquidi diversi dall’acqua con riferimento alla norma nazionale di
recepimento
Direttiva 71/319/CEE del Consiglio del 26/07/71, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai contatori di liquidi diversi dall’acqua;
Legge 9/2/82, n. 42;
D.P.R. 12/8/82, n. 736;
Direttiva 71/348/CEE del Consiglio del 12/10/71, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall’acqua;
D.P.R. 12/8/82, n. 737;
Direttiva 77/313/CEE del Consiglio del 05/04/77, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di complessi di misurazione per liquidi diversi dall’acqua;
D.P.R. 23/8/82, n. 856;
Direttiva 82/625/CEE della Commissione del 01/07/82, che adegua al progresso tecnico la
direttiva 77/313/CEE, del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di complessi di misurazione per liquidi diversi dall’acqua;
D.M. 9/9/83;
Direttive Comunitarie sui contatori d’acqua con riferimento alla norma
nazionale di recepimento
Direttiva 75/33/CEE del Consiglio del 17/12/74, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai contatori d’acqua fredda;
D.M. 21/7/76;
Legge 9/2/82, n. 42;
D.P.R. 23/8/82, n. 854;
Direttiva 79/830/CEE del Consiglio del 11/09/79, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai contatori d’acqua calda;
D.P.R. 23/8/82, n. 855;
Direttive Comunitarie sui Contatori di volume di gas:
Direttiva 71/318/CEE del Consiglio del 26/07/71, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai contatori di volume di gas;
Direttiva 74/331/CEE della Commissione del 12/06/74, per l’adeguamento al progresso tecnico
della direttiva 71/318/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai contatori di volume di gas;
Direttiva 78/365/CEE della Commissione del 31/03/78, recante secondo adeguamento al
progresso tecnico della direttiva 71/318/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas;
66
Legge 9/2/82, n. 42;
D.P.R. 23/8/82, n. 857;
Direttiva 82/623/CEE della Commissione del 01/07/82, recante terzo adeguamento al progresso
tecnico della direttiva 71/318/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas;
D.M. 9/9/83;
Direttive Comunitarie sui tachigrafi digitali:
Regolamento CEE n. 1360/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 che adegua per la
settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo
all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;
Decreto 31 ottobre 2003, n. 361
Decreto 11 marzo 2005
Decreto 23 giugno 2005
Decreto 29 luglio 2005
Decreto 3 agosto 2005
Decreto 21 febbraio 2006
Decreto 31 marzo 2006
Regolamento CEE n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006
relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su
strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il
regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
Direttive Comunitarie sui prodotti preconfezionati:
Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19.12.74, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti / misura;
D.M. 5/8/76;
Legge 19/8/76, n. 614;
Direttiva 75/106/CEE del Consiglio della Comunità Europea n. 75/106/CEE relativa al
precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa
alle bottiglie impiegate come recipienti misura;
D.L.vo 3/7/1976, n. 451;
Legge 19/8/1976, n.614;
D.M. 13/5/1979;
Direttiva 76/211/CEE del Consiglio della Comunità europea relativa al precondizionamento in
massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionali;
Legge 25 ottobre 1978, n. 690;
Direttiva 76/211/CEE (legge 25 ottobre 1978, n. 690) Disposizioni in materia di preimballaggi
CEE, disciplinati dalla legge 25 ottobre 1978, n. 690.
D.M. 27 febbraio 1979;
Direttiva 75/106/CEE (D.L.vo 3.7.1976, n.451) (Legge19.8.1976,n.614) Aggiornamento di
disposizioni in materia di preimballaggi CEE, disciplinati dal decreto legge 3 luglio 1976 n. 451
convertito con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614;
D. M. 13 marzo 1979;
Direttiva 78/891/CEE della Commissione del 28 settembre 1978, che adegua al progresso
67
tecnico gli allegati delle direttive 75/106/CEE e 76/211/CEE del Consiglio nel settore degli
imballaggi preconfezionati;
D.P.R. 23/8/1982, n.825;
Direttiva 79/581/CEE del Consiglio del 19 giugno 1979, concernente l'indicazione dei prezzi dei
prodotti alimentare ai fini della protezione dei consumatori;
D.P.R. 23/8/1982, n. 903;
Direttiva 79/1005/CEE Direttiva 79/1005/CEE del Consiglio del 23 novembre 1979, che modifica
la direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al
precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati;
D.P.R. 23/8/1982, n. 825;
Direttiva 80/232/CEE del Consiglio del 15 gennaio 1980 , per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati Membri, relativa alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per
taluni prodotti in imballaggi preconfezionati;
D.P.R. 23/8/982, n.871;
Direttiva 85/10/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1984 che modifica la direttiva 75/106/CEE
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in
volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati;
Legge 16/2/1987, n.47;
Direttiva 86/96/CEE del Consiglio del 18 marzo 1986 che modifica la direttiva 80/232/CEE per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle gamme di quantità nominali e
capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati;
Decreto 1 marzo 1988, n. 131
Direttiva 88/316/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988 recante modifica della direttiva 75/106/
CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in
volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati;
D.L.vo 25/1/1992, n.106
Direttiva 76/211/CEE (legge 25 ottobre 1978, n. 690) Metodo per la determinazione del peso
sgocciolato dei prodotti ittici preconfezionati;
D.M. 06/11/2001
Direttive Comunitarie sull’etichettatura dei prodotti alimentari con
riferimento alla norma nazionale di recepimento
Direttiva 79/112/CEE del Consiglio del 18/12/78, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al
consumatore finale, nonché la relativa pubblicità;
D.M. 14/10/81;
Legge 9/2/82, n. 42;
D.P.R. 18/5/82, n. 322;
Direttiva 83/463/CEE della Commissione del 22/07/83, che istituisce misure transitorie per
l’indicazione di alcuni ingredienti nell’etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore;
D.M. 1/8/83;
Direttiva 86/197/CEE del Consiglio del 26/05/86, che modifica la direttiva 79/112/CEE sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura alla presentazione
e alla pubblicità di prodotti alimentari per la vendita al consumatore finale;
68
D.M. 28/11/87, n. 595;
Direttiva 89/395/CEE del Consiglio del 14/06/89, che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione
dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità ;
Legge Comunitaria 1990 del 29/12/90, n. 428;
D.L.vo 27/1/92, n. 109;
D.M. 6/11/92, n. 525;
Circolare 23/2/93, n. 3303/C;
Circolare 27/4/93, n. 140;
Circolare 6/7/93, n. 27;
Circolare 31/3/2000,n. 165;
Direttiva 89/396/CEE del Consiglio del 14/06/89, relativa alle diciture o marche che consentono
di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;
Direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24/09/90, relativa all’etichettatura nutrizionale delle
derrate alimentari ;
Legge comunitaria 1991 del 19/2/92, n. 142, art.51;
Legge 10/4/91, n. 126;
D.L.vo 16/2/93, n.77;
Direttiva 91/72/CEE del Consiglio del 16/01/91, che modifica la Direttiva 79/112/CEE del
Consiglio per quanto concerne la menzione degli aromi nell’elenco degli ingredienti che figurano
sull’etichettatura dei prodotti alimentari;
D.L.vo 27/1/92, n. 109;
Direttiva 91/238/CEE del Consiglio del 24/04/91, che modifica la Direttiva 89/396/CEE relativa
alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata
alimentare;
D.M. 18/12/91;
Direttiva 92/11/CEE del Consiglio del 03/03/92, che modifica la direttiva 89/396/CEE relativa alle
diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata
alimentare;
Legge 19/12/92, n. 489;
D.L.vo 27/1/92, n. 109;
Circolare 31/3/2000, n.165;
Direttiva 93/102/CE della Commissione del 16/11/93, recante modifica della Direttiva 79/112/
CEE del Consiglio, concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati
al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità ;
Legge comunitaria 1994 del 6/2/96, n. 52;
DPCM 6/2/96, n. 175;
Direttiva 94/54/CE della Commissione del 18/11/94, relativa alla specificazione sull’etichetta di
alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva
79/112/CEE del Consiglio;
DOCM 28/7/97, n. 311;
Direttiva 95/42/CE della Commissione del 19/07/95, che modifica la Direttiva 93/102/CE, recante
modifica della Direttiva 79/112/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al
consumatore finale nonché alla relativa pubblicità;
DOCM n. 175 del 6/2/1996;
Direttiva 96/21/CE del Consiglio del 29/03/96, che modifica la Direttiva 94/54/CE della
69
Commissione relativa all’indicazione sull’etichetta di determinati prodotti alimentari di informazioni
obbligatorie diverse da quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE;
DOCM 28/7/97, n. 311;
Direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/01/97, che modifica la Direttiva
79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità;
D.L.vo 25/2/2000, n. 68;
Direttiva 1999/10/CE della Commissione del 08/03/1999, che introduce deroghe alle disposizioni
di cui all’articolo 7 della Direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli
stati membri concernenti l’etichettatura dei prodotti alimentari;
Legge comunitaria 1999 del 21/12/1999, n. 526;
D.L.vo 10/8/2000, n. 259;
Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/03/2000 relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione
dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità ;
Legge comunitaria 2001 del 1/3/2002, n. 39 art.27;
D.L.vo 23/6/2003, n. 181;
Direttiva 2001/101/CE della Commissione del 26/11/2001, recante modificazione della Direttiva
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli stati membri concernenti l’etichettatura dei prodotti alimentari;
Direttiva 2002/86/CE della Commissione del 6/11/2002, recante modifica della Direttiva
2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non
conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Legge comunitaria 2003 del 31/10/2003, n. 306;
Direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/11/2003, che modifica la
Direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l’indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti
alimentari;
Legge comunitaria 2004 del 18/4/2005, n. 62;
Direttiva 79/112/CEE del Consiglio del 18/12/78, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al
consumatore finale, nonché la relativa pubblicità;
D.M. 14/10/81;
Legge 9/2/82, n. 42;
D.P.R. 18/5/82, n. 322.
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manuale di metrologia - Camera di Commercio di Imperia