La denominazione completa del Fondo è: Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito,
all’occupazione e alla riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle
imprese di credito. L’intesa sul fondo è stata recepita, come stabilito dal DM 27 novembre 1997
n.477, dal Decreto n.158/2000 (il n.157 riguarda il Credito Cooperativo) del Ministero del lavoro,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.139 del 16 giugno 2000. Il 24 gennaio 2001 le parti, con
un’intesa specifica, hanno esteso l’applicazione della normativa della prestazione straordinaria
anche agli esodi volontari 1.
Destinatari e finalità
Il fondo eroga prestazioni a favore dei lavoratori di aziende facenti parte di gruppi creditizi o che
applicano i contratti collettivi del credito e i relativi contratti complementari2.
I destinatari dei processi in questione sono tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato
Anche i dirigenti, i quali non godono della tutela della legge 223, possono utilizzare il Fondo, sia per
le prestazioni ordinarie (ad esclusione della formazione)3 sia per l’assegno straordinario.
Nell’accordo (e nel DM) si chiarisce esplicitamente che il fondo è destinato a favorire “politiche
attive di sostegno all’occupazione per affrontare processi di ristrutturazione e per fronteggiare
situazioni di crisi”. Tali politiche si perseguono attraverso:
La promozione del mutamento e del rinnovamento delle professionalità
La realizzazione di politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione.
Durata del Fondo
Il Fondo esplica la propria attività (sia ordinaria, sia straordinaria) in un tempo limitato a 10 anni
(fino al 30 giugno 2010)4.
Attività ordinaria e straordinaria
L’attività del fondo, consistente nell’erogazione di specifiche somme, è distinta in ordinaria e
straordinaria. Sia l’attività ordinaria, sia quella straordinaria, sono conseguenti obbligatoriamente
ad un’intesa sindacale, vale a dire non possono in alcun modo essere attivati unilateralmente dal
datore di lavoro.
Ordinaria
Straordinaria
1
Il fondo è stato istituito con l’Accordo quadro, quindi con un’intesa facente parte del CCNL. L’esodo volontario,
presentato dalle parti come un’interpretazione autentica costituisce un’appendice del CCNL stesso
2
Le aziende (leasing , factoring, fondi di investimento ecc.) che sono inquadrate per l’INPS in settori diversi da quelli del
Credito (di solito industria o commercio) nel caso in cui applichino il contratto del credito avrebbero una doppia
imposizione, cioè quella del fondo e quella della CIGS e della Mobilità previste dalla legge 223/1991; il Ministero del
lavoro con una specifica interpretazione e l’INPS con la circolare n.100 del 9 maggio 2001 hanno sospeso il pagamento
della contribuzione agli istituti ex lege 223 per il periodo di valenza del Fondo del Credito.
3
Per i Dirigenti le modalità di utilizzo del Fondo non sono chiare. Non essendo soggetti alla 223 i dirigenti non possono
essere inseriti nel numero degli esuberi, pur tuttavia certamente possono volontariamente utilizzare le prestazioni del
fondo, ad esclusione della formazione, quando sono oggetto di licenziamento per riduzione di organico.
4
Circ. INPS n55 /8 marzo 2001 punto 16. Le circolari INPS prevedono che le domande di prestazione possano essere
inoltrate fino al 30 giugno 2010, evidentemente non in riferimento all’assegno straordinario.
Fisac Piemonte pag.1
Finanziamento di programmi formativi
Riduzioni dell’orario di lavoro
(contratti di solidarietà)
Sospensione temporanea dell’attività
lavorativa (meccanismo simile alla
cassa integrazione)
Erogazione di assegni di sostegno al reddito per
lavoratori che siano prossimi alla maturazione dei
requisiti per il collocamento a riposo (il diritto alla
pensione che matura per primo tra quello di
anzianità o quello di vecchiaia).
Le modalità di individuazione del personale sono
descritte più avanti (individuazione funzionaleesodo volontario)
La misura delle prestazioni ordinarie
Riduzioni dell’orario di lavoro (contratti di solidarietà)
Il fondo non interviene per le prime 37 ore e 30 (per le quali si dovrà provvedere con soluzioni
contrattuali specifiche) per le ore restanti il trattamento è pari al 60% della retribuzione lorda con i
seguenti massimali
Sospensione temporanea dell’attività lavorativa (meccanismo simile alla cassa
integrazione)
852,15 x retribuzioni mensili (rapportate ad anno) inferiori a 1.567,96
981,27 x retribuzioni mensili (rapportate ad anno) comprese tra 1.567,96 e 2.478,99
1.239,50 x retribuzioni mensili (rapportate ad anno) superiori a 2.478,99
I periodi sono coperti dalla contribuzione previdenziale relativa alla retribuzione piena.
Finanziamento
Contributo di base a carico di lavoratori e datori di lavoro
Per tutte le aziende
indipendentemente
dall’utilizzo delle prestazioni
0,50 % sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti
i lavoratori a tempo indeterminato dell’azienda
Così ripartito:
⇒ 0,375% a carico del datore di lavoro
⇒ 0,125% a carico del singolo lavoratore
Contributi addizionali a carico dei datori di lavoro
dopo il relativo accordo sindacale e in presenza dell’attivazione delle prestazioni
Attivazione delle
prestazioni ordinarie
Attivazione della
prestazione straordinaria
1,50% a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni imponibili di
tutti i lavoratori, ma con un coefficiente di correzione che riduce
l’entità dell’onere effettivo rapportandolo all’ammontare delle
retribuzioni dei soli lavoratori interessati5
L’onere del pagamento degli assegni è a carico esclusivo del
datore di lavoro. Gli assegni e l’intera contribuzione previdenziale
(32,70%)6 sono erogati nella misura stabilita e per gli anni
mancanti al percepimento della pensione (finestra)7
5
L’aliquota effettiva del contributo addizionale sarà determinata con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al
rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le
retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro. (circ.INPS n.193 / nov 2000-punto 2.4 ).
6
La misura della contribuzione è illustrata più avanti.
7
Il limite previsto dalle intese e dalle norme di attuazione è quello di “massimo” 60 mesi (5 anni).
Fisac Piemonte pag.2
Procedure per l’erogazione dell’Assegno straordinario8
Individuazione funzionale del personale in esubero
L’art. 8 del decreto 158/2000 che ha recepito l’accordo sindacale sull’istituzione del Fondo esuberi
prevede che, secondo quanto previsto dall’art.5 della legge 223/1991 (norme sui licenziamenti
collettivi) l’individuazione degli esuberi avviene come segue.
In relazione alle esigenze tecnico produttive e organizzative del complesso aziendale (cioè le unità
produttive, i territori, eventualmente le tipologie di lavoro professionali interessati dalla riduzione
del personale) l’azienda ricerca l’accordo sindacale per una procedura che comunque deve
prevedere:
In primo luogo
Si licenzia il personale che sia in possesso dei requisiti di legge per la
pensione di anzianità o di vecchiaia
Successivamente
Si procede all’individuazione dei soggetti adottando in via prioritaria il
criterio della maggiore prossimità al diritto a pensione (in un periodo
massimo di 60 mesi) ovvero della maggiore età.
Come si inseriscono
i volontari
In entrambi i casi se il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti
indicati è maggiore delle eccedenze individuate si dà la precedenza agli
eventuali volontari9
Esodo volontario rivolto a tutto il personale
In data 24 gennaio 2001 l’ABI e le Organizzazioni sindacali già firmatarie hanno sottoscritto un
“verbale d’incontro” successivamente richiamato da un parere del Ministero del Lavoro, sollecitata
da uno specifico quesito INPS e dalla delibera del Comitato Amministratore del Fondo, che prevede
l’accesso alla prestazione straordinarie del Fondo (cioè all’assegno di accompagnamento) anche
attraverso l’individuazione per accordo sindacale di “modalità di esodo volontario rivolte a
tutto il personale dipendente che goda dei requisiti che consentono l’intervento del Fondo
stesso”
8
Prestazione straordinaria e assunzioni: Una questione ormai risolta è quella se in presenza dell’attivazione della
prestazione straordinaria il datore di lavoro possa effettuare assunzioni. Poiché il personale del Credito “accompagnato alla
pensione”, scelto sulla base dei criteri dell’accordo sindacale o che abbia aderito volontariamente, non è inserito nelle liste
di mobilità si ritiene che tale limitazione non sia applicabile alla eventualità del ricorso al Fondo, in quanto la legge 223
prevede tale limitazione solo quando gli esodati sono inseriti nelle liste di mobilità.
9
Art.8 punto del decreto ministeriale 158/2000.
Fisac Piemonte pag.3
In primo luogo
L’azienda deve trovarsi in una situazione di eccedenza di
personale.
Successivamente
L’azienda deve manifestare la volontà di risolvere
l’eccedenza senza ricorrere ai licenziamenti collettivi (legge
223).
Individuazione modalità
esodo volontario
(il personale è libero di
accettare o rifiutare)
Divieto di procedere a
licenziamenti collettivi per
12 mesi
L’azienda e il sindacato aziendale devono definire con
intesa sindacale le modalità di esodo volontario rivolto a
tutto il personale in possesso dei requisiti che consentono
l’intervento del fondo (per esempio, se secondo i numeri
individuati gli aventi diritto sono coloro che si trovano a due
anni dal raggiungimento del diritto a pensione l’offerta va
fatta a tutti coloro che sono i questa condizione)D.
L’azienda deve impegnarsi a non attivare procedure di
licenziamento collettivo, anche nei confronti del personale
che non ha aderito all’offerta e quindi continui a rimanere in
esubero, per almeno 12 mesi dall’accordo sindacale
Precisazioni
D
Anche i lavoratori che hanno raggiunto il diritto a pensione pur non potendo, ovviamente, accedere
alla prestazione del fondo non possono essere licenziati e perciò l’azienda non può che procedere nei loro
confronti solo con incentivi economici.
Ciò vuol dire che non è possibile nei 12 mesi seguenti ad un’intesa sull’esodo volontario procedere
neppure all’attivazione del fondo con requisiti funzionali in quanto questa procedura è inquadrata
all’interno legge 223 e prevede comunque l’attivazione di licenziamenti collettivi.
Misura e modalità di erogazione dell’assegno
Decorrenza e
durata
L’assegno è erogato dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro
fino alla conclusione del mese antecedente il pagamento della pensione, cioè
fino al mese prima della finestra, cioè dell’erogazione della pensione (per un
massimo di 60 mesi).
In caso di premorienza l’assegno, essendo prestazione diretta, non è
reversibile. Ai superstiti sarà erogata la pensione a cui avrebbe avuto diritto
l’interessato tenendo anche conto della contribuzione versata per il periodo di
erogazione dell’assegno. Naturalmente la pensione ai superstiti è devoluta
nelle percentuali previste dalle norme sulla reversibilità e con le limitazioni
previste secondo il reddito del percettore.10
L’assegno è erogato per 13 mensilità in rate mensili anticipate al 1° giorno
lavorativo di ogni mese. Non dà diritto né ad interessi legali, né ad eventuali
rivalutazioni monetarie.
10
Circ. INPS n.55 /2001 punto 1 comma 6.
Fisac Piemonte pag.4
Misura e
imposizione
fiscale
L’assegno lordo è pari alla somma:
dell’importo al netto di IRPEF11 (delle ritenute ordinarie sul
reddito) della pensione INPS di anzianità (o vecchiaia se raggiunta
prima) che sarebbe stata percepita con la maturazione del periodo
mancante al momento del licenziamento12. (si prendono a
riferimento la retribuzione valida ai fini previdenziali goduta la
momento della collocazione nel fondo e il numero di anni utili per il
conseguimento del diritto)13
dell’importo delle trattenute sull’assegno straordinario calcolate
secondo il metodo della tassazione separata (l’assegno
straordinario essendo una somma destinata ad incentivare l’esodo ha
un’imposizione fiscale pari all’applicazione dell’aliquota del TFR,
che viene abbattuta del 50% se il percettore è un uomo di almeno 55
anni o una donna di almeno 50 anni)14.
Tale importo costituisce la tassazione che viene versata al Fisco15.
Il risultato di questa operazione è che:
il lavoratore percepisce una somma pari all’importo netto16 della
pensione di cui avrebbe usufruito se avesse completato gli anni necessari
al raggiungimento del diritto17
l’azienda versa al fisco una tassazione minore di quella che
risulterebbe dall’applicazione del trattamento IRPEF di un ordinario
emolumento retributivo perciò a parità di netto per il lavoratore la
quantità lorda complessiva è notevolmente più contenuta.
L’assegno non essendo un trattamento pensionistico:
non beneficia della perequazione automatica delle pensioni
non dà diritto agli assegni familiari.
11
Dai fogli di calcolo dell’azienda che abbiamo visionato ci pare di capire che l’importo IRPEF ordinario sui redditi che
viene preso in considerazione ai fini del calcolo dell’assegno netto è quello vigente al momento iniziale di erogazione e
non quello tempo per tempo vigente. Non sono prese in considerazione le ritenute delle Addizionali IRPEF regionali e
Comunali in quanto non essendoci un pagamento IRPF non può esserci neppure l’applicazione delle addizionali.
L’Inps interpreta, a nostro avviso in maniera errata, questa disposizione: l’INPS ha comunicato alle aziende che
l’assegno va calcolato sempre sul requisito “contributivo” minimo senza considerare l’età anagrafica necessaria, quindi
sempre su 35 anni indipendentemente dall’anzianità contributiva effettiva che avrebbe il lavoratore al momento del
diritto alla pensione di anzianità.
12
13
Il calcolo avviene proquota secondo le norme previdenziali succedutesi nel tempo (leggi 1992-1995).
Il calcolo avviene applicando alla somma l’aliquota calcolata per il TFR con la normativa di legge. Ricordiamo che per
il TFR si procede con il proquota tra gli anni precedenti il 2000 e dopo il 2000,: fino al 2000 l’importo complessivo
dell’accantonamento viene diviso per gli anni di servizio utili e moltiplicato per 12 in maniera da ottenere il reddito teorico
di riferimento cioè il trattamento medio annuo. Si applicano poi a tale media gli scaglioni di reddito calcolando l’imposta
IRPEF dovuta, tale somma poi si divide per il reddito medio ottenendo così l’aliquota media che è quella che si applica
sull’intero ammontare dell’assegno. Per gli anni successivi al 2000 l’aliquota media è rideterminata dal Fisco sulla base del
reddito IRPEF complessivo degli ultimi 5 anni. L’aliquota risultante si abbatte del 50% se l’esodato ha almeno 50 se
donna o 55 se uomo.(art.4 bis art.17 del TUIR, aggiunto dal DL 314/1997).
15
Agenzia delle Entrate – Risoluzione 17/E del 29 gennaio 2003.
16
Tutta la materia fiscale presenta complicate questioni attuative ,in quanto la somma è percepita al netto da IRPEF (come
fosse un TFR). La prima questione è quella delle detrazioni fiscali. Si pone per gli esodati il problema che la percezione di
un emolumento già al netto dell’IRPEF impedisce loro di operare le detrazioni fiscali su tale reddito, perciò a meno che
non percepiscano altri redditi validi ai fini IRPEF non possono portare in detrazione somme (interessi mutui, assicurazioni,
spese mediche); Poiché si tratta di reddito soggetto a tassazione separata (quindi di una somma netta) è possibile che
l’esodato, che non goda di redditi personali (escluso l’assegno) superiori a € 2.870,51 possa andare a carico fiscale di altri
percettori di reddito, purché si tratti di soggetti tenuti all’obbligo degli alimenti e le spese possano essere sostenute da
persone diverse (per es. gli interessi passivi di un mutuo intestato al solo esodato non possono, a nostro avviso, essere
sostenuti dal coniuge che non sia almeno contestatario). Naturalmente poi non essendoci pagamento di IRPEF si pone
anche il problema di come effettuare il cumulo con emolumenti diversi. Occorre ricordare che trattandosi di soggetti che
non sono più lavoratori dipendenti e neppure pensionati possono fare la dichiarazione dei redditi solo attraverso il modello
UNICO.
17
Vedi tabelle inserite nell’ultimo capitolo dell’opuscolo (pag.10).
14
Fisac Piemonte pag.5
L’assegno e la contribuzione figurativa non sono erogabili se
l’interessato non rinuncia al preavviso e alla relativa indennità;
tuttavia nel caso in cui tale indennità sia superiore all’ammontare degli
assegni sarà erogata la differenza.
Condizioni
ostative
in E’ possibile per il lavoratore chiedere l’erogazione in un'unica
Erogazione
un’unica
soluzione
soluzione: in questo caso la misura sarà pari al 60% del valore
attuale della rendita calcolato in base al TUS. Dalla base di calcolo è
dedotta la contribuzione previdenziale che in questo caso non viene
versata.
Esempi di calcolo dell’assegno di accompagnamento di una lavoratrice
che è stata collocata in esodo all’età di 52 anni
Assegno Mensile a favore della
lavoratrice
CALCOLO INPS
ASSEGNO ANNUO LORDO
IRPEF
Addizionale Regionale
0,00 -
26.935,09
6.759,97
0,00
Addizionale Comunale 2001
0,00 -
0,00
Netto
annuale
Netto mensile
erogato alla
lavoratrice
20.175,12
Calcolo al lordo dell’IRPEF che sarebbe 2.071,93
stata pagata dalla lavoratrice con
l’applicazione delle aliquote ordinarie
1.551,93
Costo per l’azienda
Aliquota tassazione TFR
23,93
IMPORTO
LORDO
mensile per
la lavoratrice
2.071,93
IMPORTO
NETTO
mensile per
la lavoratrice
1.551,93
(che va ridotta del 50% in quanto la lavoratrice
esodata ha più di 50 anni: diventa perciò 11,96)
1.551,93 :
COSTO
ASSEGNO MENSILE PER LA BANCA
88,04
=
X
:
1.762,76
Fisac Piemonte pag.6
100
Cumulo dell’assegno con redditi da lavoro
Le condizioni di cumulabilità dell’assegno si distinguono secondo il tipo di attività e il
soggetto favore del quale viene prestata:
Attività in concorrenza
Redditi da lavoro dipendente o
autonomo a favore di soggetti che
svolgono attività in concorrenza con
il datore di lavoro.
L’assegno non è cumulabile in alcuna
misura,
pertanto
contestualmente
all’acquisizione di tali redditi viene sospesa
l’erogazione degli assegni e della
contribuzione.
Attività dipendente
non in concorrenza
Redditi da lavoro dipendente a
favore di soggetti che non svolgono
attività in concorrenza con il datore
di lavoro.
L’assegno è cumulabile nella misura
massima dell’ultima retribuzione (mensile
ragguagliata
ad
anno)
percepita
dall’interessato in servizio, se il reddito
ricavato dall’attività è superiore a tale limite
l’assegno e la contribuzione vengono ridotti
in misura corrispondente.
Attività autonoma
non in concorrenza
Redditi da lavoro autonomo a favore di
soggetti che non svolgono attività in
concorrenza con il datore di lavoro.
L’assegno è cumulabile per l’importo
corrispondente al trattamento minimo di
pensione (oggi € 5.104,97) più il 50%
dell’importo eccedente il minimo. La
contribuzione
è
ridotta
in
misura
corrispondente.
Fisac Piemonte pag.7
Principali questioni applicative
Se si spostano i termini per il pensionamento
I problemi si possono porre sia se cambiano le date di maturazione del diritto al
pensionamento sia se si spostano le c.d. finestre, cioè le decorrenze dell’erogazione
della pensione.
In entrambi i casi gli assegni (e la contribuzione per lo spostamento della maturazione del
diritto) possono proseguire anche oltre il limite inizialmente fissato sulla base della normativa
allora vigente fermo restando il limite perentorio di 60 mesi. Tuttavia “fino ad ora” le leggi
che hanno innovato la materia pensionistica hanno escluso dall’applicazione delle modifiche i
lavoratori in stato di mobilità o ammessi a fruire della contribuzione volontaria questa prassi
storicamente determinata dovrebbe salvaguardare con sufficiente certezza i lavoratori che
hanno iniziato l’iter dell’accompagnamento alla pensione, sia che siano stati individuati con i
criteri scelti dall’accordo sindacale e utilizzando l’iter della legge 223, sia che abbiano aderito
volontariamente all’offerta aziendale18.
Il TFR
Viene pagato al momento dell’interruzione del rapporto di lavoro che precede
l’ingresso nel fondo.
Il passaggio dal fondo alla pensione
Alla fine del periodo di erogazione dell’assegno gli esodati devono fare domanda di
pensione all’INPS. Non è previsto infatti alcun automatismo.
Se non si raggiunge l’accordo sindacale
Nel caso di mancato accordo sindacale l’azienda non può attivare né la prestazione
ordinaria né quella straordinaria, neppure nella forma dell’esodo volontario mentre
può ovviamente attivare la procedura ai sensi della legge 223/199, che in mancanza di
intese sindacali prevede il licenziamento dei lavoratori con minori carichi di famiglia,
con minore anzianità e comunque in relazione alle esigenze tecniche organizzative e
produttive19.
Come regolare gli Istituti previdenziali ed assistenziali?
Delicati sono i problemi in merito a quegli Istituti direttamente connessi al rapporto di
lavoro che vanno regolati per evitare che gli esodati ne risultino privi nel periodo della
corresponsione dell’assegno straordinario.
Fondo pensione complementare
I problemi principali riguardano:
La normativa fiscale introdotta nel 2000 che ha appesantito la tassazione della
prestazione del fondo (che avviene con le aliquote ordinarie invece che con la
tassazione separata) nel caso di mancata erogazione contemporanea del trattamento
18
Nulla vieta naturalmente che gli accordi sindacali possano prevedere (anche tramite impegno diretto con i singoli
esodati) la possibilità che l’azienda continui a versare in proprio le somme necessarie a coprire il periodo mancante
all’erogazione della pensione. In questo caso si pongono problemi per la tassazione della somma che non essendo
contribuzione sarebbe sottoposta all’ordinario prelievo contributivo e fiscale
19
Dal combinato disposto del comma 1 dell’art.8 del decreto 158/2000 e del comma 1 dell’art.5 della legge 223/1991
sembra ricavarsi l’interpretazione che in relazione alle esigenze tecnico - produttive del complesso aziendale si possa
prevedere anche in mancanza di accordo sindacale aziendale il licenziamento dei lavoratori già in possesso dei requisiti per
la pensione di anzianità o di vecchiaia anche se con diritto al mantenimento in servizio
Fisac Piemonte pag.8
di pensione. La norma in questione non è applicata solo nei confronti del
licenziamento e quindi riguarda solo gli esodi volontari. Poiché la legge prevede che
i conteggi siano effettuati per quote, la questione riguarda solo gli anni dal 2000 in
poi. Per risolvere tale problema si può prevedere la continuazione della
contribuzione o di una sua parte, modificando opportunamente gli statuti.
In altri casi i problemi riguardano disposizioni ricorrenti spesso negli statuti o le
disposizioni di legge relative ai fondi a prestazione definita che legano la
prestazione all’erogazione della pensione, in questo caso la soluzione può essere
solo la prosecuzione dell’iscrizione (questa è certamente anche la migliore soluzione
possibile anche per i Fondi ex esonerativi ).
Fondi malattie o assistenza
Poiché l’esodato non è più un lavoratore dipendente dell’azienda e non è neppure un
pensionato (che in alcuni fondi sono iscritti) in questi casi l’unica soluzione è rivedere
gli statuti consentendone l’iscrizione eccezionale, con contribuzione a totale o parziale
carico dell’interessato.
Requisiti per il conseguimento della pensione
d’anzianità
Anno di
decorrenza
Età minima
richiesta con
35 anni di
contribuzione
Minimo di
contribuzione
indipendente
dal requisito
dell’età
2002 -2003
57
37
2004 -2005
57
38
2006-2007
57
39
Dal 2008
57
40
Requisiti di contribuzione ed età
per i lavoratori precoci20
Età
Anzianità
indipendente
dall’età
55
37
56
38
Stessi requisiti dei lavoratori
non precoci
Decorrenze delle pensioni di anzianità (finestre)
Raggiungimento del
requisito
Decorrenza erogazione
della pensione
Destinatari
1° luglio dello stesso anno
Almeno 57 anni
1°gennaio dell’anno successivo
Tutti i soggetti
1°ottobre dello stesso anno
Almeno 57 anni
1°gennaio dell’anno successivo
Tutti i soggetti
3° trimestre
1°gennaio dell’anno successivo
Tutti i soggetti
4° trimestre
1°aprile dell’anno successivo
Tutti i soggetti
1° trimestre (entro 31.3)
2° trimestre (entro 30.6)
20
Lavoratori con almeno un anno intero di contributi prima dei 19 anni di età.
Fisac Piemonte pag.9
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