Ordinanza esecutiva
della legge federale per la lotta
contro la tubercolosi
818.102.1
del 20 giugno 1930 (Stato 13 settembre 2001)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge federale del 13 giugno 19281 per la lotta contro la tubercolosi,
ordina:
I. Disposizioni generali
Art. 1
Definizioni e
abbreviazioni
Nella presente ordinanza s’intende:
per legge, la legge federale del 13 giugno 19282 per la lotta contro la
tubercolosi;
per autorità competente e per ufficio competente, l’amministrazione o
l’organo del Cantone o del Comune e, dato il caso, l’istituzione privata,
incaricati, in virtù dell’articolo 19 della legge, di applicare le misure ufficiali previste da quest’ultima;
per medici, i medici in possesso del diploma federale. Sono equiparate
ad essi le persone autorizzate senza restrizioni da un Cantone a esercitare la medicina in virtù d’un altro certificato scientifico di capacità;
per tubercolosi, qualsiasi stato morboso dovuto a lesioni prodotte dal
bacillo della tubercolosi, qualunque sia la parte del corpo colpita;
per tubercolotico, l’ammalato affetto da tubercolosi riconosciuta pericolosa per gli altri, qual è definito nell’articolo 2 della legge3 e nel
capoverso 1 dell’articolo 9 seguente4.
Art. 2
Autorità federali
Il Dipartimento federale dell’interno, Ufficio federale della sanità pubblica5, è incaricato di applicare la legge e le sue ordinanze esecutive, per
1
CS 4 372
1
RS 818.102
2
RS 818.102
3
L’art. cit. (CS 4 364) è abrogato. Ora: qual è definito nell’art. 2 della L del 18 dic. 1970
sulle epidemie (RS 818.101).
4
Questo articolo è abrogato.
5
Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento
delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici
(non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.
1
818.102.1
Lotta contro le malattie
ciò che spetta alla Confederazione. Egli ne invigila pure l’esecuzione da
parte dei Cantoni. Restano riservate le attribuzioni che potranno essere
conferite ad altri Dipartimenti dalle ordinanze speciali previste
all’articolo 8 seguente.
Salvo disposizione diversa della presente ordinanza, le attribuzioni del
Dipartimento federale dell’interno sono determinate nell’articolo 49
numero 12bis del decreto del Consiglio federale del 17 novembre 19146
sulla competenza dei Dipartimenti e degli uffici che ne dipendono a
sbrigare da sè certi affari.
2
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 38 della legge federale
del 26 marzo 19147 sull’organizzazione dell’Amministrazione federale,
l’Ufficio federale della sanità pubblica è autorizzato, per gli affari di sua
competenza, a mettersi direttamente in rapporto con gli altri uffici federali, con le autorità cantonali, con le corporazioni, le società e i privati.
3
Art. 3
Il Dipartimento federale dell’interno istituirà una Commissione consultiva alla quale saranno sottoposte le questioni essenziali sollevate
dall’applicazione della legge.
1
Commissione
per la tubercolosi
Questa Commissione comprenderà soprattutto dei rappresentanti delle
autorità federali e cantonali incaricate di applicare la legge, delle opere
antitubercolari private, del corpo medico e delle casse d’assicurazione
contro le malattie.
2
La Commissione sarà presieduta d’ufficio dal direttore dell’Ufficio
federale della sanità pubblica.
3
Un regolamento del Dipartimento federale dell’interno fisserà il numero dei membri della Commissione e determinerà il funzionamento di
quest’ultima.
4
6
[CS 1 273; RU 1954 344 art. 66 lett. a, 1964 197, 1966 725 779, 1969 81, 1971 373 n. III
980, 1987 820 n. II 1 1026; RS 172.010.211.3 all. n. 1, 742.102 art. 52 lett. h. RS 172.011
art. 29 lett. a]
[CS 1 247. RS 172.010 art. 72 lett. a]. Ora: conformemente alle disposizioni dell’art. 48
cpv. 2 della L del 19 set. 1978 sull’organizzazione dell’amministrazione (RS 172.010).
7
2
Tubercolosi – OE
818.102.1
Art. 4
Attribuzioni
dell’Ufficio
federale militare
di sanità
dell’esercito e
dei servizi
medici dell’Amministrazione
federale.
La lotta contro la tubercolosi nell’esercito compete all’Ufficio federale
militare di sanità8 del Dipartimento militare federale, per il quale sono
applicabili per analogia le disposizioni della legge9 e della presente
ordinanza (art. 14 e 1810).
1
Nell’Amministrazione generale della Confederazione e nelle Strade
ferrate federali11, le misure prescritte sono applicate dal rispettivo servizio medico, in quanto non rientrino nella competenza delle autorità
cantonali o comunali.
2
Per le misure da applicare in comune, la direzione dell’Ufficio federale
militare di sanità dell’esercito e i servizi medici dell’Amministrazione e
delle Strade ferrate federali12 corrispondono direttamente con le autorità
cantonali o comunali competenti.
3
Art. 5
Rapporti tra
amministrazioni
Quando un’autorità cantonale o comunale stimi necessaria una misura la
cui applicazione spetti a un’amministrazione federale, essa ne fa la proposta a quest’ultima.
Art. 6
Autorità
cantonali
I Cantoni designano l’autorità cantonale incaricata di vigilare sull’applicazione della legge e delle sue ordinanze esecutive.
1
Essi determinano in che misura l’esecuzione della legge sarà affidata
ai Comuni.
2
Art. 7
Collaborazione
delle istituzioni
private
I Cantoni si assicurano, per l’applicazione della legge e delle sue
ordinanze d’esecuzione, la collaborazione delle opere antitubercolari
private. Per organizzare questa collaborazione, che deve essere accentrata quanto più è possibile, essi tengono conto, ove lo stimino opportuno,
dei segretariati o comitati cantonali creati da queste opere.
1
I Cantoni possono decidere che certe attribuzioni dipendenti dall’applicazione della legge saranno affidate a queste opere.
2
8
9
10
11
12
Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento
delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici
(non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.
Ora: le disposizioni della legge e della legge sulle epidemie (RS 818.101).
Questi articoli sono abrogati. Ora: art. 2 lett. b, 3 e 21 dell’O del 21 set. 1987 concernente la
dichiarazione delle malattie trasmissibili dell’uomo (RS 818.141.1).
Ora: Ferrovie federali svizzere, conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 sulle FFS
(RS 742.31).
Ora: Ferrovie federali svizzere, conformemente all’art. 1 della LF del 23 giu. 1944 sulle FFS
(RS 742.31).
3
818.102.1
Lotta contro le malattie
L’istituzione d’opere antitubercolari sarà incoraggiata dai Cantoni
dove non esistano ancora o non siano ancora sufficientemente sviluppate.
3
Art. 813
II. Denunzia della tubercolosi
Art. 9 a 2314
III. Esami batteriologici
Art. 2415
IV. Disinfezione
Art. 25 e 2616
V. Misure da prendere nelle scuole e istituti destinati
alla fanciullezza e all’adolescenza
Art. 27
Vigilanza medica sulle scuole
e sugli istituti
13
14
15
16
4
I Cantoni provvedono che nelle scuole, istituti d’educazione, culle, nidi,
orfanotrofi, asili e istituzioni consimili destinate ai fanciulli e all’adolescenza, così i fanciulli e gli allievi, come il personale insegnante e il
personale d’assistenza siano sottoposti a vigilanza rispetto alla tubercolosi. Questa vigilanza sarà affidata a un medico designato a questo
scopo (medico scolastico, medico ufficiale o medico dell’istituto).
Abrogato dall’art. 19 n. 1 dell’O del 2 dic. 1985 concernente l’assegnazione di sussidi per la
lotta contro le malattie (RS 818.161).
Abrogati dall’art. 24 n. 2 dell’O del 17 giu. 1974 concernente la dichiarazione delle malattie
trasmissibili dell’uomo [RU 1974 1089].
Abrogato dall’art. 9 dell’O del 17 giu. 1974 concernente i laboratori d’analisi
microbiologica e sierologica (RS 818.123.1).
Abrogati dall’art. 15 dell’O del 17 giu. 1974 concernente la disinfezione e la disinfestazione
[RU 1974 1082].
818.102.1
Tubercolosi – OE
Art. 28
Scuole e
personale
insegnante
1
Per scuola, a’ sensi dell’articolo 6 della legge, s’intende:
a.
tutte le scuole e istituti pubblici o privati dove s’impartisce un
insegnamento obbligatorio giusta la legislazione cantonale;
b.
tutte le scuole maggiori e secondarie, pubbliche o private;
c.
tutti gli istituti pubblici o privati dove si forma il personale insegnante:
d.
tutti gli istituti pubblici e privati d’insegnamento professionale,
che hanno un orario giornaliero completo.
I Cantoni possono tuttavia comprendere in questo elenco altri istituti
d’istruzione; in tal caso essi sono autorizzati a limitare l’applicazione
dell’articolo 6 della legge, a seconda delle circostanze, al personale
insegnante o agli allievi.
2
Si considerano come appartenenti al personale insegnante di queste
scuole tutte le persone che v’impartiscono un insegnamento, qualunque
sia la materia insegnata e il numero delle ore di lezione.
3
Art. 29
Istituti
Per istituti a’ sensi dell’articolo 6 della legge s’intendono tutti quelli
non menzionati all’articolo 28, nei quali sono ammessi i fanciulli in età
da andare a scuola e i bambini che non hanno ancora quest’età.
1
2 I Cantoni sono autorizzati ad estendere l’applicazione della legge
agl’istituti che accolgono i giovanetti già fuori dell’obbligo di frequentare la scuola.
Art. 30
Personale
d’assistenza
Per personale d’assistenza delle scuole e degl’istituti definiti negli articoli 28 e 29 precedenti s’intende il personale incaricato di vigilare i
fanciulli e gli allievi e di prestar loro delle cure, e che, per ciò, si trova in
contatto diretto e regolare con loro.
1
Sono equiparati al personale d’assistenza i membri del personale di
servizio che possono, ove siano affetti da tubercolosi, costituire un pericolo di contagio per i fanciulli e gli allievi (portieri, domestici, personale
di cucina, ecc.).
2
Art. 31
Visita medica
dei fanciulli
e degli allievi
Il medico incaricato della vigilanza è tenuto a esaminare i fanciulli dal
punto di vista della tubercolosi, alla loro entrata nella scuola o nell’istituto. Questo esame sarà ripetuto periodicamente.
1
Il medico può farsi assistere dal personale insegnante nelle sue operazioni, il cui risultato sarà registrato su cartelle individuali.
2
5
818.102.1
Lotta contro le malattie
Negli istituti destinati ad accogliere bambini non ancora in età da frequentare la scuola (giardini d’infanzia, culle, ecc.), le disposizioni del
presente articolo sono applicabili solo nella misura consentita dal carattere di questi istituti.
3
Art. 32
Sorveglianza
dei fanciulli
e allievi sospetti
di tubercolosi
fanciulli e gli allievi riconosciuti sospetti di tubercolosi sono segnalati
dal medico o dall’ufficio competente ai loro genitori e devono quind’innanzi essere oggetto di una vigilanza speciale da parte del personale
insegnante e di quello d’assistenza.
1
Il medico propone tutte le misure che stima necessarie alla salute del
fanciullo o dell’allievo (scuola all’aria aperta, casa di vacanza, preventorio, ecc.). Ogni aggravamento gli sarà segnalato senz’indugio.
2
Art. 33
Esclusione
di fanciulli
o di allievi
tubercolotici
Il fanciullo o l’allievo il cui stato sia riconosciuto pericoloso per gli altri
sarà immediatamente allontanato dalla scuola o dall’istituto per cura
dell’autorità competente. Questo provvedimento potrà essere preso dal
medico a titolo preventivo, nell’attesa della decisione dell’autorità.
Quest’ultima si assicurerà che siano prese tutte le misure necessarie per
dare all’ammalato le cure richieste dal suo stato.
Sorveglianza
medica nelle
scuole e negli
istituti privati
1
Art. 34
Il servizio medico per le scuole e gl’istituti privati, in quanto concerna
l’applicazione degli articoli 27 e 31 a 33 della presente ordinanza, è
regolato dai Cantoni.
Questi possono decidere che il detto servizio sia affidato al medico
ufficiale oppure a un medico scelto dalla scuola o dall’istituto, ma posto
sotto la vigilanza del medico ufficiale.
2
Art. 35
Visita medica
preventiva del
personale insegnante o
d’assistenza
Nessuno potrà essere assunto come membro del personale insegnante o
del personale d’assistenza senza aver prima subìto una visita sanitaria,
affidata al medico designato dall’autorità competente.
1
Nessuna persona che presenti sintomi di tubercolosi attiva potrà essere
impiegata in una delle scuole o istituti indicati negli articoli 28 e 29.17
2
17
6
Nuovo testo giusta il n. I del DCF del’11 gen. 1955 (RU 1955 35).
Tubercolosi – OE
818.102.1
Art. 36
Misure da
prendere in
confronto del
personale
sospetto di
tubercolosi
Ogni membro del personale insegnante o del personale d’assistenza nel
quale la vigilanza medica prevista all’articolo 27 precedente abbia fatto
constatare dei sintomi sospetti di tubercolosi, è tenuto a subire una visita
sanitaria, fatta dal medico designato dall’autorità o da un medico scelto
e pagato da lui. In quest’ultimo caso egli dovrà presentare un certificato
medico che attesti il risultato di questa visita e le cui indicazioni
dovranno essere controllate dall’autorità competente; questa potrà
incaricare un medico di fare una visita di controllo.
Soccorso alle
persone escluse
da una scuola
o da un istituto
1
Art. 37
Ogni membro del personale insegnante o del personale d’assistenza
che fosse riconosciuto affetto da tubercolosi pericolosa per gli altri deve
essere immediatamente allontanato dalla scuola o dall’istituto a cura
dell’autorità competente.18
Se la persona colpita da questa misura cade nell’indigenza senza sua
colpa, il Cantone può accordarle un congruo soccorso senza ch’essa
possa per ciò essere considerata come assistita.
2
3
e 4 ...19
Art. 38 e 3920
VI. Collocamento di fanciulli
Art. 40
Sorveglianza
dei fanciulli
collocati
Per collocare un fanciullo presso una famiglia, com’è previsto
dall’articolo 7 della legge, è necessario il permesso dell’autorità competente. Questo permesso non sarà dato se non dopo che il fanciullo sarà
stato sottoposto a una visita medica e l’autorità competente avrà potuto
convincersi che le condizioni d’abitazione della famiglia in cui s’intende
collocare il fanciullo sono soddisfacenti.
1
Un fanciullo può essere collocato in una famiglia solo se è assodato
che nessun membro di essa nè alcuna persona che occupa il medesimo
alloggio siano affetti da tubercolosi.
2
D’altra parte, un fanciullo affetto da tubercolosi non può essere collocato in una famiglia nella quale sia assodato che si trovano dei fanciulli
sani.
3
18
19
20
Nuovo testo giusta il n. I del DCF del’11 gen. 1955 (RU 1955 35).
Abrogati dal n. II del DCF dell’11 gen. 1955 (RU 1955 35).
Abrogati dal n. II del DCF dell’11 gen. 1955 (RU 1955 35).
7
818.102.1
Lotta contro le malattie
Il fanciullo e la famiglia in cui è collocato saranno sottoposti a una
vigilanza medica regolare. Mutando le condizioni che hanno permesso il
collocamento del fanciullo, quest’ultimo sarà ritirato dalla famiglia.
4
VII. Misure da prendere a favore dei fanciulli minacciati
Art. 41
Allontanamento
dall’ambiente
familiare
1 Quando un fanciullo vive in un ambiente o in condizioni che implicano
per lui un pericolo di contagio e queste condizioni non possono essere
modificate così da sopprimere questo rischio, egli sarà allontanato da
questo ambiente con decisione dell’autorità tutoria, in applicazione
dell’articolo 284 del Codice civile svizzero21.
In caso d’urgenza e nell’attesa della decisione dell’autorità tutoria,
l’allontanamento del fanciullo potrà essere ordinato a titolo di misura
provvisoria dall’autorità competente, avvertendone l’autorità tutoria.
2
VIII. Igiene delle abitazioni
Art. 42
Ispezione delle
abitazioni
In applicazione dell’articolo 11 della legge, i Cantoni organizzano un
servizio d’ispezione degli alloggi.
1
Gli uffici competenti devono dal canto loro, segnalare all’autorità tutti
i locali che sembrano tali da favorire la propagazione della tubercolosi.
2
L’autorità competente può, sentito il preavviso del servizio d’ispezione, vietare che si abiti in locali riconosciuti suscettivi di favorire la
propagazione della tubercolosi, o prescrivere i miglioramenti che devono essere portati a questi locali prima di utilizzarli di nuovo.
3
4
...22
IX. Disposizioni diverse
Art. 43
Educazione della
popolazione
21
22
8
L’educazione del pubblico, prevista nell’articolo 12 della legge, si farà
principalmente con trattatelli, opuscoli, conferenze, corsi, esposizioni,
proiezioni, pellicole cinematografiche ed altri mezzi consimili.
RS 210. Ora: dell’art. 310.
Abrogato dal n. II del DCF dell’11 gen. 1955 (RU 1955 35).
Tubercolosi – OE
818.102.1
Art. 44
Rimedi segreti
Per rimedio segreto, a’ sensi dell’articolo 9 della legge, s’intende qualunque sostanza, mistura di sostanze, preparazione semplice o composta,
od apparecchio vantato efficace per la prevenzione, la cura e la guarigione della tubercolosi considerata come tale o ne’ suoi diversi sintomi
(tisi, consunzione, sputi di sangue, catarro cronico dei polmoni, ghiandole, carie ossea, scrofola, ecc.) di cui s’ignori la natura, la composizione e il modo di preparazione, o le cui proprietà non siano state
stabilite con ricerche scientifiche serie.
Art. 45
Misure profilattiche contro
la tubercolosi
del bestiame
Per quanto concerne la tubercolosi del bestiame e la possibilità della sua
trasmissione all’uomo, si richiamano le disposizioni dell’ordinanza del
23 febbraio 192623 sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso e consumo (art. 22 lett. d) e dell’ordinanza del 29 gennaio
190924 concernente la macellazione, l’ispezione delle carni ed il commercio della carne e delle preparazioni di carne.
Art. 4625
X. Disposizioni penali e finali
Art. 47
Disposizioni
penali
Le contravvenzioni alle prescrizioni della presente ordinanza saranno
punite in conformità alle disposizioni dell’articolo 17 della legge.
Art. 4826
Art. 49
Procedura
di ricorso
23
24
25
26
27
Contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza si può
interporre ricorso amministrativo al Consiglio federale27 per violazione
[RU 42 39, 43 96 492, 44 45, 46 478, 47 787, 49 426, 50 192 625 1274. RS 817.02
art. 489 cpv. 2]. Ora: le disp. dell’art. 42 lett. d dell’O del 26 mag. 1936 su le derrate
alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.02).
[RU 25 200, 26 147, 27 908, 47 444, 49 590, 50 1292. CS 4 619 art. 114 cpv. 2 n. I].
Ora: le disposizioni dell’O federale dell’11 ottobre 1957 concernente l’ispezione delle carni
(RS 817.191).
Abrogato dal n. II del DCF dell’11 gen. 1955 (RU 1955 35).
Abrogato dall’art. 19 n. 1 dell’O del 2 dic. 1985 concernente l’assegnazione di sussidi per la
lotta contro le malattie (RS 818.161).
Ora: al Consiglio federale in quanto non si tratti di disp. di diritto privato o penale
(art. 72 lett. d e 73 cpv. 1 lett. e PA – RS 172.021), nei quali casi si può interporre ricorso di
diritto amministrativo al TF (art. 74 lett. a PA – RS 172.021 – e art. 97 e
segg. OG – RS 173.110).
9
818.102.1
Lotta contro le malattie
del diritto federale o perché sono fondate sopra accertamenti di fatto
inesatti o incompiuti. Il ricorso dev’essere indirizzato al Consiglio federale28 entro trenta giorni (art. 22 a 28 della LF dell’11 giu. 192829 sulla
giurisdizione amministrativa e disciplinare).
Art. 50
La presente ordinanza entrerà in vigore il 15 luglio 1930. A contare
dalla stessa data saranno abrogate le disposizioni delle leggi e regolamenti cantonali contrari a quest’ordinanza.
28
29
10
Ora: al Consiglio federale in quanto non si tratti di disp. di diritto privato o penale
(art. 72 lett. d e 73 cpv. 1 lett. e PA – RS 172.021), nei quali casi si può interporre ricorso di
diritto amministrativo al TF (art. 74 lett. a PA – RS 172.021 – e art. 97 e segg. OG –
RS 173.110).
[RU 44 821. RS 173.110 art. 169]. Alle disp. cit. corrispondono ora gli art. 72 e segg. PA
(RS 172.021).
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Ordinanza esecutiva della legge federale per la lotta