GIUNTA CAMERALE V E R B A L E N. 10 riunione del 13 OTTOBRE 2011 In data 13/10/2011, alle ore 9.00, nella Sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Campobasso, si è riunita la Giunta Camerale, convocata con avviso del Presidente prot. 21285 del 6 ottobre 2011 Sono presenti i Sigg.ri Componenti: DE ANGELIS AMODIO MILO ANGELO RUSSO ERRICO MARCHITELLI ANTONIO SPINA PAOLO MONTESANTO GIUSEPPE Sono presenti i Sigg.ri Revisori: VICE PRESIDENTE AGRICOLTURA ARTIGIANATO COMMERCIO PICCOLE IMPRESE COMMERCIO SERVIZI ALLE IMPRESE ASTORRI CARLO DI SOCCIO GIUSEPPA PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI MANCINI ENZO Presiede la seduta Amodio DE ANGELIS, Vice Presidente della Camera di Commercio. Funge da Segretario della seduta e da verbalizzante la Dr.ssa Lorella PALLADINO, Segretario Generale della Camera di Commercio. Il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Camerale a passare all’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno. ORDINE DEL GIORNO RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Lorella PALLADINO) IL VICE PRESIDENTE (Amodio DE ANGELIS) in data 13 OTTOBRE 2011 - ore 9.00 N. ARGOMENTI O.D.G . 1) Comunicazioni del Presidente N. Delibere 94 2) Relazione Previsionale e Programmatica 2012 95 3) Programma Annuale 2011 - aggiornamento 96 4) Regolamento per la Mediazione civile e commerciale (deliberazione Consiglio camerale n.13 del 20/12/2010) - modifiche 97 5) Protocollo di intesa con le Associazioni di categoria per la lotta alla contraffazione 98 6) Protocollo di intesa per la promozione della mediazione civile e commerciale 99 7) Commissione Regionale per il rilevamento dei costi dei materiali, dei noli e dei trasporti presso Provveditorato alle opere pubbliche - sostituzione componente 100 8) Designazione esperti per Commissioni esami di qualifica presso Istituto professionale 101 9) Comune di DURONIA - Approvazione nuovo Regolamento comunale per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente. Parere 102 10) Interventi sul territorio 103 N.B.: Gli atti ed i documenti relativi agli argomenti posti al presente ordine del giorno sono a disposizione dei Sigg. Componenti presso la Segreteria Direzionale IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Lorella PALLADINO) IL VICE PRESIDENTE (Amodio DE ANGELIS) Verbale della riunione di Giunta n. 10 del 13/10/2011 Deliberazione n. 94 del 13/10/2011 Oggetto : Comunicazioni del Presidente 94/A Dimissioni dalla carica di Presidente della Camera di Commercio di Campobasso Il Vice Presidente riferisce alla Giunta che Paolo di Laura Frattura, Presidente della Camera di Commercio di Campobasso, ha presentato le dimissioni dalla carica di Presidente dell’Ente. Pertanto, il Vice Presidente svolgerà le funzioni vicarie fino alla nomina del nuovo Presidente della Camera di Commercio di Campobasso. La Giunta prende atto. 94/B L'Ente camerale vola a Varsavia e diventa modello per gli Enti europei Il Vice Presidente riferisce alla Giunta che la Camera di Commercio di Campobasso ha partecipato alla 6th Quality Conference, organizzata dall'Eupan, a Varsavia. Selezionato tra i relatori della convention, continua il Vice Presidente, l'Ente ha illustrato i risultati del progetto "Total click", che ha reso possibile la trasformazione del flusso documentale da cartaceo a digitale, riducendo i costi della gestione amministrativa. L'intervento dell'Ente ha riscosso un ottimo successo dalla platea, composta dai rappresentanti di 25 paesi membri dell'Unione Europea. La convocazione del 30 settembre al “Doing the right things right” di Varsavia, conclude il Vice Presidente, va ad arricchire la bacheca dei premi di prestigio ricevuti in poco più di un anno: - - 17 maggio 2010 – Forum PA 2010, “Menzione Speciale” ricevuta dal Ministro Renato Brunetta per "aver migliorato la performance complessiva dell’amministrazione e raggiunto risultati significativi nella riduzione dei costi di funzionamento". Su oltre 700 amministrazioni pubbliche candidate, solo 37 hanno ricevuto la Menzione Speciale. 8 giugno 2010 – “Premio Nazionale per l’Innovazione 2010” conferito dal Presidente Napolitano durante la Giornata dell’Innovazione e consegnato solo a 3 amministrazioni pubbliche in Italia. 9 maggio 2011 – Forum PA 2011, Diploma d’eccellenza conferito nella cornice del Premio “Meno carta più valore”. 94/C Obbligatoria la comunicazione della PEC al Registro Imprese entro il 29 novembre 2011 Il Vice Presidente riferisce alla Giunta che il 29 novembre 2011 scade il termine per la comunicazione al Registro delle Imprese dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata da parte delle società iscritte. L’obbligo è stato introdotto dall'art. 16 del D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito in legge 2/2009, che ha fissato in tre anni il termine di entrata in vigore della normativa. La casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) è pubblicata nella certificazione dell'impresa, insieme ai dati relativi alla sede e deve essere richiesta ad un gestore abilitato, iscritto nell’elenco pubblicato sul sito di DigitPA www.digitpa.gov.it. La pratica di comunicazione dell'indirizzo PEC deve avvenire secondo le regole di compilazione attuali della modulistica Registro Imprese, quindi una pratica di tipo “Comunicazione Unica”. La comunicazione dell'indirizzo PEC, così come le successive variazioni, sono esenti da bolli e diritti di segreteria. Le imprese individuali sono invece esentate da questo obbligo, ma sono tenute ad indicare una casella PEC nella compilazione del modello della distinta della Comunicazione Unica. La tardiva comunicazione, oltre il 29 novembre 2011, dell’indirizzo della PEC dà luogo alla violazione di una norma di legge, appunto la predetta legge 2/2009, e quindi all'applicazione della sanzione di cui all'art. 2630 del codice civile. Tuttavia, dato il notevole flusso di comunicazioni che potrebbero arrivare proprio alla data di scadenza e che c la Camera di Commercio di Campobasso al momento non applicherà alcuna sanzione, poiché è in attesa di ricevere indicazioni in merito dal sistema camerale 94/D Unioncamere – Manovra-bis – Nota di lettura del DL 138/11 conv. In Legge 148 del 2011 Il Vice Presidente riferisce alla Giunta che il testo del decreto legge, approvato lo scorso 13 agosto, è stato significativamente modificato in Parlamento. Il provvedimento– convertito nella legge 14 settembre2011, n. 148, pubblicata sulla GU del 16 settembre ed entrata in vigore il giorno successivo – reca misure di razionalizzazione e contenimento della spesa finalizzate all’obiettivo, concordato in sede europea, di conseguire, già nell’anno 2013, il pareggio di bilancio. Tra le altre modifiche di interesse si evidenzia il ripristino del SISTRI, inizialmente abrogato dal testo del Decreto Legge, che vede le Camere di commercio coinvolte nella distribuzione delle chiavette USB alle imprese. La nuova disposizione proroga al 9 febbraio 2012 l'entrata in vigore del sistema, prevedendo sino al prossimo dicembre alcuni test di funzionamento del sistema in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. In particolare, nel corso dell’esame parlamentare sono state eliminate due disposizioni di interesse che recavano l’una la soppressione di alcune province (nel contempo è stato approvato un apposito disegno di legge costituzionale dal Consiglio dei ministri dell’8 settembre u.s.) e l’altra la soppressione degli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco ISTAT con una dotazione organica inferiore a 70 unità. A questo punto, continua il Vice Presidente, Unioncamere ha trasmesso a tutte le Camere di Commercio una breve sintesi delle norme che interessano direttamente il sistema camerale, di seguito riportata ARTICOLO 1 Comma 16 Viene prorogata anche per il triennio 2012-14 la possibilità di risolvere il rapporto di lavoro con il personale che abbia raggiunto l’anzianità contributiva di 40 anni. Tale misura si applica alle Camere di commercio. Quanto alle modalità di esercizio del potere datoriale si ricorda che sulla materia è intervenuto di recente il D.L. n. 98del 2011, convertito con modifiche dalla legge n. 111del 2011, il cui articolo 16, comma 11, ha stabilito che l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni non necessita di ulteriore motivazione, in sede di adozione del relativo provvedimento, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato appositi criteri applicativi e lo abbia fatto con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo. Comma 17 Il comma interviene per adeguare la terminologia di legge in quanto, nel mutato quadro normativo di questi anni, la domanda di prosecuzione del rapporto di lavoro per un biennio, avanzata dal dipendente che ha maturato il 65esimo anno d’età, non vale più a costituire in capo al medesimo un vero e proprio diritto, ma lascia al datore di lavoro la valutazione in ordine all’accoglimento o meno della stessa. Viene confermato dunque che il dipendente, laddove ritenga, possa esprimere una disponibilità a rimanere in servizio ed il datore di lavoro ha la facoltà, e non l’obbligo, di trattenerlo in servizio. La disposizione si applica anche alle Camere di commercio. Comma 18 La disposizione, che si applica alle Camere di commercio, riguarda gli incarichi dirigenziali interviene sui provvedimenti e gli accordi che regolano i medesimi sulla base di norme di legge e contrattuali. Già con il D.L. n. 78del2010 (art. 9, comma 32) è stata prevista la facoltà, per i datori di lavoro, di non rinnovare l’incarico alla scadenza, anche in assenza di valutazioni negative, e di conferirne all’interessato un altro, anche di valore economico inferiore, congelando l’applicazione di norme legali o contrattuali più favorevoli. Il comma attuale interviene in costanza di durata dell’incarico, ammettendo che, laddove vi siano alla base motivate esigenze organizzative, il dirigente possa essere spostato ad altro incarico prima della scadenza di quello attuale, con la garanzia, comunque, della conservazione del trattamento economico in godimento, operando, se necessario, compensazioni finanziarie a valere sulle risorse integrative per la retribuzione di posizione e di risultato e sempre che, all’esito di queste, non residuino comunque maggiori oneri. Comma 19 Già con la Manovra di luglio – DL 98/2011 – era stato fortemente potenziato il ricorso alla mobilità quale modalità privilegiata per la copertura dei fabbisogni degli enti pubblici; il presente comma rafforza tale disegno, ammettendo che il trasferimento dei dipendenti a tale titolo possa farsi luogo anche laddove la vacanza in organico nell’ente di destinazione sia in un’area funzionale diversa da quella di inquadramento del dipendente, fermo restando che dall’operazione non devono derivare maggiori oneri rispetto a quelli già sostenuti per il trattamento economico dell’interessato. Anche questa diposizione si applica alle Camere di commercio. Comma 20 La disposizione, modificata dal Senato, anticipa al 2014 (anziché dal 2020, come previsto inizialmente) ciascuna delle decorrenze di incremento dei requisiti anagrafici previste dall’art. 18 del D.L. n. 98/2011 ,in modo da portare anche le lavoratrici del settore privato, come già avvenuto per quelle del comparto pubblico, al requisito anagrafico dei 65 anni per il pensionamento di vecchiaia. La disciplina entrerà a regime dal 1° gennaio 2026 (non più dal2032). In particolare, il risultato a regime viene raggiunto attraverso l’innalzamento di un mese a decorrere dal 2014, di ulteriori 2 mesi dal 2015, di 3 mesi dal 2016, di 4 mesi dal 2017, di 5 mesi dal 2018, di 6 mesi dal 2019 per ogni anno fino al 2025 e di ulteriori 3 mesi a decorrere dal 2026. La disposizione interessa il personale di aziende speciali ed Unioni regionali, mentre per le dipendenti delle Camere di commercio il requisito in questione salirà direttamente a 65 anni a decorrere dal 1°gennaio 2012, in forza del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche dalla legge n. 122/2010. Commi 22 e 23 I commi intervengono sui termini per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici. Il D.L. n. 78 del 2010 si era già occupato della materia, stabilendo che il riconoscimento di ogni trattamento di fine servizio (inclusa, quindi, l’indennità di anzianità del personale camerale) e del TFR è effettuato in uno o più importi annuali (fino a tre) a seconda dell’ammontare complessivo della somma da liquidare a tale titolo (rispettivamente, pari o inferiore a 90mila euro, tra 90mila e 150mila euro, uguale o superiore a 150mila euro), lasciando, però, fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni in esame ovvero del primo importo annuale (con conseguente attribuzione del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal conferimento del primo importo annuale). La normativa di riferimento è rappresentata dall’art.3 del D.L. n. 79 del 1997, convertito in L. n. 140/1997 e le scadenze ivi previste valgono, dunque, per la corresponsione della prima rata, salvo che l’importo da percepire sia in rata unica in quanto pari o inferiore a 90mila euro (per cui, per gli importi superiori a tale cifra, la seconda rata sarà pagata dopo 12 mesi dalla prima e la terza rata sarà pagata dopo 24 mesi, sempre dalla prima). Con i presenti commi si interviene, ora, proprio sulle decorrenze per il conferimento del beneficio economico in questione, mutando in parte il quadro sopra delineato. Le nuove decorrenze (sulle quali basare, secondo quanto appena sopra detto, gli eventuali frazionamenti dell’importo spettante) sono, ora: a) sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, nel caso in cui questa avvenga per raggiungimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo d’ufficio dall’ordinamento di appartenenza (che, nel caso delle Camere di commercio, non prevede limiti di anzianità massima di servizio per disporre analoga modalità di conclusione del rapporto di lavoro). Per questa fattispecie la precedente formulazione dell’art. 3,D.L. n. 79 del 1997,non fissava alcun termine di dilazione del pagamento; b) ventiquattro mesi, qualora la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per causali diverse pensionamento anzianità, dimissioni, decadenza, risoluzione anticipata, licenziamento etc. In precedenza il termine per procedere alla liquidazione era, in questi casi,di sei mesi. Dalle nuove decorrenze sono esclusi soltanto coloro che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del decreto-legge: dunque, per chi a tale data ha già i requisiti per ottenere il pensionamento di anzianità, il termine per la percezione resta quello originario di sei mesi, fatti salvi gli eventuali frazionamenti, indipendentemente dal momento in cui si andrà a riposo. Analoga conclusione, nel senso della titolarità a percepire (in questo caso senza dilazioni) l’indennità di anzianità, dovrebbe di certo valere anche per chi si trova nel biennio di prosecuzione del rapporto di lavoro dopo il raggiungimento, prima 13 agosto 2011, dei 65 anni di età. Comma 24 A partire dal 2012, per effetto di un decreto che dovrà essere emanato entro il 30 novembre di ogni anno, verrà rimodulata la collocazione di alcune delle festività oggi presenti nel calendario italiano. Con il suddetto D.P.C.M. di anno in anno sarà stabilita la diversa giornata di ricorrenza, in modo da farla coincidere con il venerdì precedente o il lunedì susseguente alla prima domenica successiva alla data interessata, ovvero con la domenica stessa. Con una modifica introdotta nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, sono state espressamente escluse dalla applicazione della disposizione le festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno. In pratica, l’effetto che viene a realizzarsi è quello di un eventuale spostamento delle festività del santo patrono locale (ad esclusione di S. Pietro e Paolo a Roma, 29 giugno, in quanto rientrante negli accordi con al santa sede, e S. Marco a Venezia, che cade il 25 aprile). Comma 28-bis Il comma, inserito al Senato nella fase di conversione del decreto, modifica l’articolo 14, comma 19, del D.L. 98del 2011 che conferisce ai Ministeri dello Sviluppo economico e degli Affari Esteri il potere di indirizzo e vigilanza in materia di internazionalizzazione delle imprese. In particolare la disposizione amplia la composizione della cabina regia istituita al fine di fissare le linee guida in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, in cui è già prevista la presenza di un componente di Unioncamere, Confindustria e ABI, prevedendo che ad essa partecipi anche un rappresentante di R.ETE Imprese Italia. Comma 29 Per effetto di tale disposizione, è consentito al datore di lavoro di modificare luogo e sede nei quali il dipendente è tenuto a svolgere la propria prestazione lavorativa, rispetto a quelli convenuti nel contratto individuale, laddove lo richiedano accertate esigenze di tipo tecnico, organizzativo e produttivo, legate agli obiettivi di perfomance ovvero a processi di razionalizzazione. L’ambito nel quale effettuare tali spostamenti è, al più, quello regionale ed i criteri attraverso i quali far ricorso a tale potere devono essere previamente definiti dal datore di lavoro ed oggetto di informazione, anch’essa preventiva, alle rappresentanze sindacali, in attesa di regolazione nei CCNL di comparto. La norma può rivestire un qualche interesse per le Camere in presenza di sedi distaccate sul territorio provinciale di riferimento. Comma 32 Il comma inserisce una disposizione di chiarimento nel testo dell’art. 19 del D.Lgs. n.165/2001, norma di riferimento per tutte le Pubbliche Amministrazioni, comprese le Camere di commercio, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali. Il comma 2 di tale articolo contempla l’ipotesi di una durata dell'incarico inferiore al minimo legale (tre anni), nel caso in cui tale arco temporale ridotto coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo del dirigente interessato. Il chiarimento, ora presente nel medesimo comma 2, consiste nel precisare che, in una tale fattispecie, la retribuzione utile (ai fini della determinazione della base pensionabile per il trattamento di quiescenza, e della base di calcolo per il trattamento di fine servizio, comunque denominato) è quella goduta dall’interessato prima del conferimento di un tale incarico di durata ridotta, laddove essa risulti inferiore a quella che fosse prevista per quest’ultimo incarico. Comma 33 Il livellamento retributivo alla media registrata in alcuni dei principali Paesi dell’Unione Europea, secondo il meccanismo previsto per le cariche elettive dal D.L. n.98/2001, è ora esteso a segretari generali, capi dipartimento, dirigenti di prima fascia e direttori generali degli enti che fanno parte dell’amministrazione centrale dello Stato. ARTICOLO 2 Comma1 Il comma, modificato nel corso dell’esame al Senato, ripristina l’applicabilità della riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico ISTAT, comprese le Camere di commercio, come introdotto dall’articolo 2, comma 9 del D.L.n. 78 del 2010, nonché sui trattamenti pensionistici previsto dall’articolo 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98 del 2011. La riduzione prevista è del 5 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro e del 10 per cento per importi superiori ai 150.000 euro lordi annui e opera dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013. Comma 2 Il comma, inserito durante l’esame al Senato, introduce il cd.“contributo di solidarietà”a carico di tutti i contribuenti il cui reddito complessivo ai fini IRPEF sia superiore a 300.000 euro lordi annui. Il contributo è di ammontare pari al 3 per cento della parte eccedente il predetto importo per il periodo che va dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013. I redditi da lavoro dipendente dei dipendenti pubblici e i trattamenti pensionistici (anche se già assoggettati alla riduzione prevista dal comma precedente) vengono computati solo ai fini del superamento della soglia dei 300.000 euro. La disposizione infatti precisa che il contributo di solidarietà non colpisce la parte dei redditi da lavoro dipendente di natura pubblica o da pensione già soggetta alle precedenti riduzioni, ma solo la parte residua dei redditi avente natura diversa. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Commi da 2 bis a 2 quater I commi hanno innalzato l’aliquota ordinaria dell’Iva al 21%. L’incremento, già operativo dal 17 settembre in quanto decorrente dall’entrata in vigore della legge di conversione, si applica anche alle Camere di commercio in qualità di soggetti attivi (per le attività svolte in regime commerciale) e passivi di imposta. Di seguito vengono sintetizzati gli effetti, in termini di adempimenti amministrativi, prodotti dalla nuova disposizione. Le cessioni di beni si considerano effettuate alla data di consegna o spedizione dei beni. Pertanto, indipendentemente dal fatto che la fatturazione sia immediata o differita, occorre applicare: - l’aliquota del 20% per le consegne o spedizioni di beni avvenute anteriormente al 17 settembre u.s.; - l’aliquota del 21% per le consegne o spedizioni di beni avvenute a partire dal 17 settembre u.s.. Ciò comporta, nel caso di fatturazione differita, l’impiego nella medesima fattura dell’aliquota del 20% per le consegne fino al 16 settembre e di quella del 21% per le consegne dal 17 settembre. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo o dell’emissione della fattura, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione in tutto o in parte della prestazione. Le Camere di commercio applicano pertanto l’aliquota del 20% per le somme incassate o per le fatture emesse (ancorché non incassate) anteriormente al 17 settembre u.s. e l’aliquota del 21% per le somme incassate o per le fatture emesse a partire dal 17 settembre u.s.. Analogamente, sulle fatture ricevute da fornitori, l’aliquota dovrà essere il 20% per le somme pagate o per le fatture datate anteriormente al 17 settembre u.s., e il 21% per quelle successive. Applicando tale principio, per le prestazioni a carattere professionale, l’aliquota del 21% scatta nell’ipotesi di emissione di preavviso di fattura (o fattura pro-forma) entro il 16 / 09/2011 e di pagamento (e contestuale emissione di fattura) a partire dal 17/09/2011. In tali casi, pertanto, l’importo da pagare differisce da quello del preavviso di fattura, che preferibilmente il professionista dovrebbe rimettere aggiornando l’Iva. Nel caso, invece, di emissione della fattura definitiva anticipata entro il 16/09/2011, ancorché pagata in data pari o successiva al 17/09/2011, si applica l’aliquota del 20%. Va ulteriormente specificato che, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi, ogni qual volta venga emessa la fattura o venga pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo anteriormente agli eventi che determinano il momento impositivo, o indipendentemente da essi, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Ne consegue che gli acconti pagati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono soggetti all’aliquota del 20%, mentre al saldo, se pagato successivamente, si applica l’aliquota del 21%. In materia di note di credito e note di debito, infine, l’Iva da indicare nel documento di variazione dovrà sempre essere calcolata con la medesima aliquota utilizzata nella fattura originaria da rettificare. Si specifica, infine, che nei confronti dei soggetti pubblici richiamati dall’articolo 6, comma 5 del DPR n. 633 del 1972, tra cui le Camere di commercio, è possibile applicare il regime “in sospensione d’imposta” (esigibilità dell’Iva all’atto del pagamento dei corrispettivi). L’art. 2-quater della L. 148/11 prevede, in questi casi, che la variazione dell’aliquota dell’Iva non trovi applicazione alle operazioni effettuate nei confronti degli stessi soggetti pubblici, nell’ipotesi di fatture emesse e registrate entro il 16 settembre, ancorché al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Comma 35-sexies Il comma interviene sul procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010. Si prevede che il giudice condanni la parte costituita che non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. ARTICOLO 6 Comma 1 Il comma interviene sull'articolo 19 della Legge n. 241 del 1990 in materia di segnalazione certificata di inizio attività. Per quanto di interesse, si dispone che la SCIA, analogamente alla dichiarazione ed alla DIA (denuncia di inizio attività), non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare le amministrazioni competenti ad effettuare gli adempimenti previsti e, in caso di inerzia, possono esperire esclusivamente l'azione avverso il silenzio come disciplinata dal D.Lgs.n. 104 del 2010, relativo al riordino del processo amministrativo. La disposizione si adegua ad una recente pronuncia del Consiglio di Stato che ha ribadito che la DIA (e ora la SCIA) è un atto di autonomia privata con cui si comunica alla pubblica amministrazione l'esercizio di un’attività consentita dalla legge e per questo non è autonomamente impugnabile: essa non costituisce un provvedimento amministrativo tacito formatosi con il decorso del tempo (silenzio-assenso) ma una dichiarazione del privato all'amministrazione competente dell'inizio di un'attività libera consentita dalla legge. Comma 2 Il maxiemendamento presentato dal Governo e approvato dal Senato, ha ripristinato il SISTRI introducendo norme volte ad agevolarne la progressiva entrata in operatività. Il SISTRI sarà operativo per tutti i soggetti a partire dal 9 febbraio 2012 (non più quindi con diverse scadenze temporali, scaglionate a seconda della dimensione dell’impresa e della tipologia di rifiuti come precedentemente previsto) salvo una specifica proroga per i piccoli produttori di rifiuti speciali pericolosi. Si prevede inoltre che il Ministero dell'ambiente sino al 15 dicembre 2011 proceda alla verifica tecnica delle componenti software e hardware, eventualmente per una semplificazione delle attuali tecnologie, mediante test di funzionamento in collaborazione anche delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. ARTICOLO 9 Comma 1 Si prevede la possibilità, ora offerta ai datori di lavoro pubblici, di compensare il numero di lavoratori assunti in base alle norme sul collocamento obbligatorio tra sedi diverse. La disposizione può destare interesse per le Camere d commercio le cui eventuali sedi distaccate posseggano i requisiti di unità produttiva di cui alla legge. ARTICOLO 18 Comma 1 L’articolo ribadisce quanto già previsto dal comma 216, art. 1della Legge Finanziaria 2006 per il personale di tutte le amministrazioni di cui all'art. 1,comma 2 del D.Lgs. 165del 2001, comprese le Camere di commercio, in merito all'utilizzo dell’aereo per gli spostamenti nei Paesi del Consiglio d’Europa (47 paesi, venti in più rispetto all’iniziale previsione della sola Unione Europea) per ragioni di servizio, estendendo l’obbligo di viaggiare in classe economica a tutte le qualifiche. L’assoggettamento alla classe economica si applica dunque ai dipendenti, quale che sia la qualifica, agli amministratori o componenti degli organi di amministrazione, ai commissari straordinari di enti, organismi pubblici, aziende a totale partecipazione pubblica per spostamenti dettati da ragioni di servizio.7 Da una lettura combinata del presente articolo e del limite della Finanziaria 2006 si può affermare che il personale delle Camere di commercio dovrà viaggiare sempre in classe economica salvo che per i voli transcontinentali di durata superiore alle 5 ore. 94/E SUAP – Sportello Unico Attività Produttive Il Vice Presidente aggiorna i componenti di Giunta che il 30 settembre scorso è scaduto il termine di sei mesi di proroga concessi ai Comuni per l’avvio dei SUAP limitatamente ai procedimenti automatizzati ovvero quelli in cui è presente la SCIA. La proroga è stata concessa in quanto alla data del 29 marzo, data di entrata in vigore dei procedimenti automatizzati, sono state segnalate delle difficoltà di informatizzazione di alcuni Comuni. La data del 30 settembre scorso ha segnato inoltre anche l’avvio dei procedimenti ordinari che vedono coinvolti nella procedura anche altri Enti, Ausl, Vigili del Fuoco, ecc… Ad oggi si contano 44 comuni deleganti, 16 dei quali hanno conferito delega all’Ente camerale a seguito dell’incontro del 27 settembre u.s. nel corso del quale è stato loro riferito anche dell’eventuale commissariamento di cui all’art. 6, comma 2, lett. f-bis) della legge 106/11, di conversione del dl n. 70/11, previsto per i Comuni che non hanno provveduto entro il 30 settembre ad accreditarsi presso il Ministero o che non hanno fornito alla Camera gli elementi necessari ai fini dell’avvalimento. Lo scorso 6 ottobre l’Ente ha convocato i Comuni deleganti per illustrare loro il manuale SUAP messo a punto da Infocamere, nonché la circolare interministeriale del 28 settembre scorso che anticipa il contenuto di un emanando decreto che risolverà le principali criticità emerse nelle periodiche consultazioni tra ANCI e Unioncamere. Agli atti risultano 16 i Comuni accreditati presso il MSE, in modalità singola o associata, e pertanto ad oggi i Comuni inadempienti sono 24 e la Prefettura loro una nota per sollecitare l’accreditamento e/o la delega alla Camera di Commercio. 94/F Diritto Annuale Il Vice Presidente aggiorna i componenti di Giunta che il dl 98/11, convertito nella legge 111/201, ha previsto all’art. 23, comma 23, la possibilità per i titolari di partita IVA, che sebbene obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, di presentare entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore del citato decreto, scaduto il 4 ottobre scorso, dichiarazione di cessazione del numero di partita IVA inattiva. La normativa prevede che, in caso di inadempienza da parte dei soggetti obbligati, opererà d’ufficio l’Agenzia delle Entrate. Premesso che il primo numero di partita IVA per una società corrisponde al codice fiscale della società stessa che, ad opera del dpr 558/99, in vigore dal 6 dicembre 2000, corrisponde anche al numero di iscrizione al Registro delle Imprese, inevitabilmente in alcuni casi ci si potrà trovare di fronte ad un soggetto che, nel caso di inadempienza da parte dei soggetti obbligati, continuerà a restare regolarmente iscritto nel Registro stesso, nonostante la cessazione del numero di partita IVA e quindi la cessazione del soggetto ai fini fiscali. Ciò premesso, posto che per gli adempimenti relativi al Registro delle Imprese si può operare d’ufficio con la pulizia degli archivi solo nel rispetto della normativa oggi in vigore (dpr 247/2004, art. 2490 c.c.), la cessazione del numero di partita IVA può avere risvolti per la riscossione del diritto annuale. In altri termini, la cessazione del numero di partita IVA di una ditta individuale regolarmente iscritta al Registro Imprese, oppure la cessazione del numero di partita IVA/Codice fiscale di una società di persone o di capitali aventi da sempre sede legale nel territorio provinciale, possono essere considerati elementi palesi e forti di chiara inesistenza del soggetto proprio dalla data della relativa cessazione. Nelle fattispecie sopra dette, pertanto, si potrebbe procedere, sentito il collegio dei revisori dei conti, allo sgravio dei diritti oppure alla rinuncia al credito maturati a decorrere dall’anno successivo alla data di cessazione, anche in pendenza della cancellazione dal Registro Imprese. 94/G Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 155 e n. 156, di attuazione degli articoli 10 e 12 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal D.lgs 15 febbraio 2010, n. 23 recante Riforma dell’ordinamento relativo alle Camere di Commercio Il Vice Presidente riferisce alla Giunta che con nota del 26 settembre 2011 Unioncamere e, successivamente, il Ministero dello Sviluppo Economico. con nota del 4 ottobre 2011. hanno comunicato a questa Amministrazione che i regolamenti degli articoli 10 e 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal D.lgs 15 febbraio 2010, n. 23 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 settembre. In particolare il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 155, dà attuazione alla nuova formulazione dell’art. 10 della legge n. 580/1993 definendo il procedimento di determinazione del numero dei seggi spettanti ad ogni settore economico nei consigli camerali, prevedendo a tal fine l’introduzione del nuovo parametro “diritto annuale versato” ad ogni singola Camera di Commercio dalle imprese di ogni settore, accanto ai tre già esistenti (numero delle imprese, indice di occupazione, e valore aggiunto di ogni settore) e l’individuazione dei settori economici secondo la nuova classificazione ATECO 2007. Invece, continua il Vice Presidente, il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156, dà attuazione, invece, al nuovo testo dell’art. 12 della legge 580/1993 definendo i criteri e modalità relative alla procedura di designazione dei componenti il consiglio delle Camere di Commercio, nonché di elezione dei membri della Giunta. In particolare il decreto n. 156/2011 ridetermina i tempi dell’intero procedimento e delle sue diverse fasi, identificando il Segretario Generale della Camera di Commercio quale responsabile del procedimento (o comunque, quale soggetto cui compete l’individuazione del responsabile del procedimento), e introduce rilevanti innovazioni, rispetto alla previgente disciplina, quali la presentazione da parte delle organizzazioni imprenditoriali e delle associazioni dei consumatori e sindacali dell’elenco dei priori iscritti, redatto secondo gli schemi allegati al decreto e sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la disciplina delle modalità di costituzione della Consulta provinciale delle professioni e di elezione del rappresentante degli ordini professionali in seno al consiglio camerale. Le innovazioni legislative anzidette, precisa il Vice Presidente, comportano una serie di adempimenti da parte dell’Ente camerale. In particolare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei predetti regolamenti sulla Gazzetta Ufficiale, cioè entro il 22 novembre 2011, la Camera di Commercio dovrà procedere ad adeguare il proprio Statuto e i propri regolamenti alle nuove disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal D.lgs 15 febbraio 2010, n. 23. 94/H Unioncamere – Celebrazioni per i 150 anni della istituzione del Sistema Camerale Italiano – Legge 6 luglio 1862 Il Vice Presidente riferisce alla Giunta che con nota del 4 ottobre 2011 Unioncamere ha comunicato a questa Amministrazione che il prossimo anno cade il centocinquantenario della prima legge istitutiva di alcune Camere di Commercio (6 luglio 1862). Si tratta, continua la nota, di un avvenimento molto importante e sentito per il nostro sistema, che segue, in modo temporalmente immediato, il centocinquantenario del’Unità d’Italia. Nel solco delle iniziative attuate per celebrare l’Unità d’Italia, già da qualche tempo l’Unioncamere sta riflettendo sull’occasione di realizzare un’iniziativa a carattere nazionale che coordini le celebrazioni per i 150 anni del Sistema e che possa essere declinata nei territori delle Camere formalmente istituite o formalmente riconosciute con legge dello Stato Italiano nel 1862. La Camera di Commercio di Campobasso, istituita nel settembre del 1874, prima di tale data era una sezione della “Camera di Commercio e Arti di Terra di Lavoro Molise e Benevento” creata dodici anni prima. A tale proposito, conclude la nota, nella seduta del 21 settembre 2011, il Comitato Esecutivo dell’Unioncamere ha approvato la proposta progettuale per le celebrazioni del 150° anniversario dell’istituzione del Sistema camerale. La strategia proposta consiste nell’accompagnare la celebrazione delle Camere di Commercio che compiono 150 con un progetto a carattere nazionale, che abbia la possibilità di essere declinato nei territori delle Camere interessate. La ricorrenza del 1862, anno di costituzione di alcune Camere, infatti, determinerà localmente una serie di eventi (pubblicazioni, documentari, prodotti multimediali, eventi celebrativi, ecc.) che consentiranno alle singole Camere di evidenziare sul territorio il rilievo istituzionale della propria azione e l’attività svolta per il sostegno e la valorizzazione delle imprese. Tra le attività pianificate sono previsti momenti di confronto con gli interlocutori privilegiati del sistema camerale sia per coinvolgerli nel ruolo e funzioni delle Camere di Commercio nel passato sia per sensibilizzarli su attività e riflessioni comuni. Oltre all’evento di lancio si prevede di realizzare una piattaforma on line che raccoglierà la memoria storica del sistema, ma da cui si potranno attingere notizie e dati sugli scenari futuri. La piattaforma sarà suddivisa in due sezione: web storico-culturale e web dati e innovazioni. La Giunta prende atto. 94/I Unioncamere – Fondo Perequativo 2010 Il Vice Presidente riferisce alla Giunta che, con nota del 29 settembre 2011, Unioncamere ha comunicato a questa Amministrazione della discussione, nel Comitato Esecutivo dell’Unioncamere del 21 settembre u.s., dei contributi per l’equilibrio economico del Fondo perequativo 2010. Particolare attenzione è stata data alle Camere di Commercio beneficiarie del predetto Fondo che hanno registrato un avanzo economico in quell’esercizio, e che potrebbero vedersi anche azzerato il contributo teorico, come sancito dall’art. 5, comma 2, del disciplinare per la regolamentazione degli accordi per l’erogazione dei contributi per l’equilibrio economico, stato trasmesso lo scorso 4 febbraio in occasione della comunicazione riguardante il contributo teorico spettante alla Camera di Commercio di Campobasso. La nota, continua il Vice Presidente, evidenzia che il Comitato esecutivo ha deciso di sospendere la componente di questi contributi che verrebbe rettificata dall’avanzo, adottando in via straordinaria un orizzontale biennale per l’applicazione delle eventuali decurtazioni del contributo. Infine, conclude la nota, il Comitato Esecutivo ha deciso di razionalizzare gli obiettivi degli accordi già stipulati con le Camere di commercio per accedere ai contributi per l’equilibrio economico del Fondo 2010. Le Camere di commercio beneficiarie e titolari di Aziende speciali non dovranno più procedere al consolidamento dei rispettivi bilanci per il 2009, mentre per quanto riguarda il 2010 dovranno soltanto trasmettere i dati secondo quanto previsto nell’ambito dell’apposita iniziativa di sistema gestita da Unioncamere 94/L Unioncamere – VIII Edizione della Settimana della Conciliazione Il Vice Presidente riferisce alla Giunta della nota del 27 settembre 2011 di Unioncamere con cui ha comunicato a tutte le Camere di Commercio che dal 24 al 30 ottobre 2011 si terrà l’VIII edizione della Settimana Nazionale dei Servizi di Conciliazione delle Camere di commercio. L’Unioncamere, anche per questa edizione, metterà a disposizione una serie di servizi utili per la realizzazione degli eventi promozionali ed informativi e in modo particolare saranno resi disponibili nei prossimi giorni: uno spot televisivo, uno spot radiofonico, le brochure informative aggiornate, l’invito-tipo e la cartellina-tipo per gli eventi, l’annuncio stampa. Inoltre, continua la nota, è stata attivata la pagina n. 432 del Televideo Nazionale della Rai, informativa sulla mediazione civile e commerciale delle Camere di commercio. È stato poi attivato, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00, il Numero Verde 800.172573 con il quale gli utenti possono avere anche informazioni dettagliate e specifiche sul servizio di mediazione camerale. Infine, conclude la nota, tra le iniziative collegate alla “Settimana > della Conciliazione” è stato previsto il rimborso, alla Camera di Commercio, delle mediazioni gestite dal 1° ottobre 2011 al 31 dicembre 2011. Il Vice Presidente illustra poi le iniziative che la Camera di Commercio di Campobasso realizzerà per l’VIII Settimana nazionale della Conciliazione: “A scuola di mediazione”, un incontro presso la sede dell’Ente camerale, nella mattinata di sabato 29 ottobre 2011, al fine di illustrare i vantaggi della mediazione, anche attraverso l’ausilio di un filmato sull’argomento e la simulazione di una procedura conciliativa; “Le migliori idee per mediare”, destinato agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori che hanno aderito all’incontro, l’iniziativa premia la migliore idea progettuale, elaborata da un’intera classe, finalizzata a diffondere la cultura della mediazione. Il premio consiste in un supporto informatico che un’azienda della provincia offrirà all’idea progettuale vincitrice. Inoltre, ad ogni istituto scolastico aderente all’iniziativa, la Camera di Commercio regalerà una business key (chiavetta USB) contenente il materiale promozionale sulla mediazione e il dispositivo di firma digitale, al fine di contribuire a diffondere il processo di digitalizzazione della PA. La premiazione per la migliore idea progettuale avverrà nel corso della “Giornata della Trasparenza” in programma nel mese di dicembre 2011. “I pomeriggi della mediazione”, incontri con le associazioni di categoria e le imprese nel corso dei quali offrire informazioni sui vantaggi della conciliazione e dell’arbitrato e simulare procedure di mediazione. Detti incontri si terranno nel pomeriggio dei giorni 24, 26 e 27 ottobre 2011. 94/M Associazione Interregionale delle Camera di Commercio del Centro Italia – impegni vari Il Vice Presidente riferisce alla Giunta che con nota del 19 settembre 2011il Presidente dell’ Associazione Interregionale delle Camera di Commercio del Centro Italia ha comunicato a questa Amministrazione il calendario degli impegni dell’Associazione. n particolare: - In data 25 novembre p.v. a Gubbio si svolgerà un convegno dedicato alle tematiche del turismo nell’Italia centrale; - In data 1° dicembre p.v. a Perugia, in occasione dei lavori di Unioncamere Nazionale, sarà convocata una riunione dell’Associazione in cui saranno adottate alcune modifiche statutarie; - nella seconda metà del mese di gennaio 2012 si svolgerà, presso il Quartiere fieristico di Pesaro, una riunione tecnica di coordinamento delle attività dei centri fieristici dell’Italia centrale. Verbale della riunione di Giunta n. 10 del 13/10/2011 Deliberazione n. 95 del 13/10/2011 Oggetto : Relazione Previsionale e Programmatica 2012 Il Vicepresidente riferisce alla Giunta il contenuto dell’art. 5 del DPR 254/2005 che disciplina la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio. In particolare “la relazione previsionale e programmatica aggiorna annualmente il programma pluriennale ed è approvata dal Consiglio entro il 31 ottobre ”. Pertanto, il Vicepresidente suggerisce di valutare l’opportunità di organizzare alcuni tavoli di lavoro tematici con la partecipazione di componenti del Consiglio allo scopo di proporre ulteriori iniziative e/o modifiche di interventi oltre a coinvolgere le Associazioni di categoria della provincia per eventuali proposte sul programma camerale LA GIUNTA - UDITO il Vice Presidente; - RITENUTO opportuno coinvolgere le Associazioni di categoria della provincia per eventuali proposte sul programma camerale, nonché creare gruppi di lavoro con i Consiglieri camerali, all’unanimità delibera - di condividere, per i motivi esposti, la proposta del Vice Presidente di coinvolgere le Associazioni di categoria della provincia per eventuali proposte sul programma camerale, nonché di creare gruppi di lavoro con i Consiglieri camerali per raccogliere ulteriori contributi. Verbale della riunione di Giunta n. 10 del 13/10/2011 Deliberazione n. 96 del 13/10/2011 Oggetto : Programma Annuale 2011 - aggiornamento Il Vice Presidente riferisce alla Giunta che in sede di formazione del programma annuale 2011 sono stati stanziati, nell’ambito dell’Area strategica “Territorio e sviluppo locale” – Piano operativo “Interventi per le imprese”, € 325.000,00 destinati a interventi per le imprese finalizzati a fronteggiare la crisi individuati anche tenendo in considerazione le priorità del sistema camerale nazionale. Ad oggi è previsto l’utilizzo di € 25.000,00 per attività realizzate e per attività da realizzare entro l’anno. Pertanto sono disponibili per ulteriori iniziative € 300.000,00. A tal proposito il Vice Presidente fa presente che le iniziative dell’Ente relative all’erogazione di incentivi a favore delle microimprese della provincia sia per l’acquisto di attrezzature e/o tecnologie sia l’acquisizione di consulenze specialistiche per l’introduzione di sistemi per la gestione della qualità e qualificazione dei processi aziendali, hanno registrato un gran numero di domande e, pertanto, in ogni caso le risorse disponibili non consentirebbero di finanziare tutte le richieste pervenute. A questo punto il Vice Presidente, considerata la fase economica complessa e delicata che sta avendo un forte impatto su tutto il mondo imprenditoriale e alla luce delle linee guida di Unioncamere che ha individuato nell’accesso al credito un tema prioritario su cui il sistema camerale nazionale è chiamato a intervenire, evidenzia l’esigenza di dare un supporto concreto alle imprese tramite contributi in conto interesse sui finanziamenti concessi dalle banche. LA GIUNTA - UDITO il Vice Presidente; - PRESO ATTO del programma di interventi previsto nei piani operativi 2011, allegati al budget direzionale e approvati con deliberazione di Giunta n.122 del 23/12/2010; all’unanimità, delibera - di condividere la necessità di dare un sostegno concreto alle imprese tramite l’erogazione di contributi in conto interesse sui finanziamenti concessi dalle banche; di proporre al Consiglio l’integrazione del programma annuale 2011 con la realizzazione del’iniziativa relativa all’erogazione del contributo in conto interesse di destinare € 80.000,00 alla iniziativa relativa alla concessione di contributi in conto interesse sui finanziamenti concessi dalle banche. Verbale della riunione di Giunta n. 10 del 13/10/2011 Deliberazione n. 97 del 13/10/2011 Oggetto : Regolamento per la Mediazione civile e commerciale (deliberazione Consiglio camerale n.13 del 20/12/2010) - modifiche Il Vice Presidente aggiorna i componenti della Giunta circa la tematica in oggetto. In particolare, precisa il Vice Presidente, il recente D.M. 6/7/11 n. 145 recante disposizioni in tema di “Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché sull’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010” ha modificato in maniera incisiva il D.M. 180/10 sulla mediazione civile e commerciale, che dettava le regole di funzionamento degli organismi di mediazione come quello costituito presso questo Ente. Le principali novità riguardano: - la formazione dei mediatori anche con percorsi di tirocinio assistito; - i criteri per l’assegnazione degli incarichi ai mediatori; - nuovo criteri per la definizione delle tariffe di mediazione. A questo punto, continua il Vice Presidente, l’entrata in vigore del citato D.M. 145/11 comporta inevitabilmente la revisione del Regolamento di mediazione approvato a suo tempo con delibera del Consiglio camerale n. 13 del 20/12/2010. L’Unioncamere, conclude il Vice Presidente, ha elaborato un prototipo di nuovo Regolamento di sistema, pervenuto con comunicazione del 10 Ottobre u.s. che prevede anche gli standard per la formazione e la selezione dei mediatori. Il Vice Presidente conclude che, a seguito delle novità introdotte dal suddetto D.M. 145/11, sarà necessaria una rivisitazione del bando di selezione per la costituzione dell’elenco dei mediatori professionali, di cui alla deliberazione della Giunta camerale n. 13 in data 28/02/2011, che verrà disciplinata in occasione della prossima riunione di Giunta Segue discussione LA GIUNTA - UDITO il Vice Presidente; - VISTO il Regolamento di mediazione approvato dal Consiglio della Camera di Commercio di Campobasso con la deliberazione n. 13 del 20/12/2010; - ATTESO che la Camera di commercio di Campobasso è iscritta al n. 92 del Registro nazionale degli Organismi abilitati alla mediazione, tenuto dal Ministero della Giustizia; - VISTO il decreto del Ministero della Giustizia 6 luglio 2011 n. 145 recante modifica al decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 sulle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione nonché sull’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010; - ATTESO che Unioncamere nazionale, al fine di assicurare la dovuta uniformità al sistema camerale,con comunicazione del 10/10 u.s. ha proposto per l’adozione un nuovo regolamento di mediazione contenente tariffe aggiornate oltre che standard !"#$$% !"#$#% $&'()* $&'( $*(+(",&"#$# )*($* "# (+(",&"#$#% "#-%% !"#$ %&''"'()*'"" &+()*$,$""$''' -'' %% . "#-*//012*2* "#- /")- /2 . "#-*//012*2* "#-/ ")-2(.$-'''$'+ ' ' $$ ($ ! /#"$! '' ' -$''$''#0,$'' - - di formazione e selezione dei mediatori alla luce delle modifiche legislative introdotte dal suddetto D.M. 145/2011,regolamento già oggetto di confronto tra l’Unioncamere e il Ministero della Giustizia; RITENUTO opportuno provvedere alla modifica del Regolamento per la mediazione civile e commerciale adottato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 13 del 20/12/2010 sulla base delle indicazioni di Unioncamere di cui sopra; VISTA la nota del 30 Agosto 2011 con cui il Ministero della Giustizia ha invitato gli Organismi iscritti ad adeguare i propri Regolamenti al d.m. 145/11 entro 60 giorni; VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 VISTO il decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 all’unanimità, delibera - di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la proposta del nuovo Regolamento per la mediazione civile e commerciale di cui agli allegati, dalla lettera a) alla lettera e), al presente provvedimento e dello stesso facenti parte integrante; - di approvare la tabella degli onorari spettanti ai mediatori di cui all’allegato, lettera f), al presente provvedimento; - di sottoporre alla prima riunione utile del Consiglio camerale l’approvazione della suddetta proposta di Regolamento e della tabella degli onorari spettanti ai mediatori, dando mandato al Segretario Generale di apportare alle stesse eventuali variazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie; - di rinviare alla prossima riunione utile di Giunta l’argomento relativo ad una eventuale rivisitazione del bando di selezione per la costituzione dell’elenco dei mediatori professionali, di cui alla deliberazione della Giunta camerale n. 13 in data 28/02/2011. REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Art. 1) DEFINIZIONI Ai fini del presente Regolamento: - per “Organismo di mediazione”, o semplicemente “Organismo”, si intende l’Ente del sistema camerale, iscritto nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente; - per “Responsabile dell’Organismo” si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell’ente camerale, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile; - per “Segreteria” si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell’Organismo. Art. 2) AMBITO DI APPLICAZIONE Il Servizio di mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti comprese le liti tra imprese e tra imprese e consumatori, tramite l’assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale. La mediazione può svolgersi anche secondo le modalità telematiche di cui all’allegato C). Il presente regolamento, completo degli allegati che ne fanno parte integrante, si applica salvo quanto previsto dalla legge. Art. 3) LA SEGRETERIA La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica. La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione. La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti: - in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento; - qualora siano decorsi quattro mesi dal deposito dalla domanda, salvo diversa concorde volontà delle parti. La Segreteria dichiara concluso il procedimento dandone notizia alle parti ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, della parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata. La presente disposizione non si applica quando l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010. Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì per iscritto: a) l’avvenuto deposito della domanda; b) l’avvenuta chiusura del procedimento. L’Organismo potrà avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, con i quali abbia concluso uno specifico accordo. 1 Art. 4) IL MEDIATORE Il mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti nella composizione della stessa, tramite la ricerca di un accordo soddisfacente. Il mediatore è individuato dal Responsabile dell’Organismo tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi formati sulla base di standard definiti dall’Unione Italiana delle Camere di commercio, nel rispetto della normativa vigente. La designazione avviene secondo criteri di specifica competenza desunta anche dalla tipologia di laurea conseguita, turnazione, disponibilità e esperienza in mediazione, tenendo conto dell’oggetto e delle parti della controversia, in maniera da assicurare l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico. Le parti possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti negli elenchi. Sulla base degli accordi di cui all’art. 3, il mediatore, qualora se ne ravvisi l’opportunità, può essere individuato dal Responsabile dell’Organismo, con decisione motivata, anche negli elenchi di altri Organismi di mediazione. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico di cui all’allegato B). Prima dell’inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell’incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un’apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico. Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell’Organismo può individuare un co-mediatore che aiuti il mediatore nell’esercizio della sua funzione. Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell’Organismo in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. Nel caso in cui le funzioni di mediatore siano svolte dal Responsabile dell’Organismo, sull’istanza di sostituzione provvede il soggetto gerarchicamente sovraordinato al Responsabile. Art. 5) CRITERI PER LA NOMINA DEI MEDIATORI Presso il servizio di mediazione delle Camera di Commercio devono essere conservati, per ciascun mediatore, fascicoli contenenti curriculum dettagliato del professionista, attestati relativi ai corsi frequentati dallo stesso, schede di valutazione dell’operato del mediatore. Per ciascun mediatore il Responsabile deve predisporre una scheda, anche su supporto informatico, relativa ai titoli di studio e professionali, alle specializzazioni eventualmente possedute, alle procedure gestite, ai corsi frequentati, sia relativamente alla competenza professionale che alle tecniche di mediazione e comunicazione. Il mediatore annualmente deve provvedere all’aggiornamento del proprio fascicolo e della propria scheda. Il Responsabile dell’Organismo di mediazione provvede a raggruppare per categorie i mediatori iscritti nell’elenco tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore. Il Responsabile dell’Organismo valutati il curriculum professionale del mediatore (tipologia di laurea, corsi di specializzazione, competenza tecnica in mediazione) e l’oggetto della mediazione, individua in prima istanza una rosa di mediatori. Il Responsabile procede quindi ad un ulteriore approfondimento, sulla base di un’ istruttoria sommaria degli altri elementi della procedura. Ove si tratti, a giudizio del Responsabile, di controversia che presenta profili di alta difficoltà, si procede ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza sulla base del successivo criterio di esperienza. Ove, sempre sulla base della valutazione del Responsabile, si tratti di controversia 2 rientrante in ambiti che sono da considerarsi di normale gestione, possono essere seguiti il criterio della disponibilità e quello della turnazione. L’esperienza maturata in concreto dal mediatore costituisce un elemento ulteriore per la scelta del professionista più idoneo a gestire la mediazione demandata all’organismo. Il Responsabile dell’Organismo valuta quindi l’esperienza dei mediatori avendo riguardo non solo al numero di mediazioni svolte ma anche alla tipologia di conflitto (per esempio multiparte), al livello di conflitto raggiunto dalle parti, alla tipologia di mediazione da affidare (delegata, volontaria, obbligatoria). Deve essere oggetto di valutazione anche il continuo aggiornamento del mediatore. Al fine di procedere all’assegnazione dell’incarico, il Responsabile verifica quindi la disponibilità del soggetto o dei soggetti individuati come i più idonei a gestire la mediazione per cui si discute. Qualora il Responsabile individui per la mediazione oggetto della nomina più mediatori ugualmente idonei in base ai criteri sopra individuati, dovrà procedere ad applicare un criterio di turnazione avendo riguardo sia al numero di incarichi assegnati ai mediatori nell’anno sia al valore delle procedure precedentemente assegnate. Le parti possono fornire una comune indicazione per la scelta del mediatore individuandolo tra quelli inseriti nelle liste dell’Organismo di mediazione. Le parti, inoltre, possono anche indicare congiuntamente la qualifica professionale che ritengono più adeguata o viceversa quella che non ritengono appropriata. Spetta comunque al Responsabile valutare l’opportunità di dar seguito alla richiesta delle parti. Qualora il Responsabile non accolga la richiesta delle parti, il provvedimento di nomina del mediatore dovrà essere adeguatamente motivato. Il Responsabile inoltre, prima di applicare il criterio della turnazione, può offrire alle parti la possibilità di effettuare una scelta congiunta su una rosa di nominativi individuati sulla base dell'applicazione dei criteri precedenti. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l’organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati. Art. 6) AVVIO DEL PROCEDIMENTO Il procedimento di mediazione può essere avviato su istanza di parte anche sulla base di un’apposta clausola contrattuale, su invito del Giudice, e qualora la legge preveda l’obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di proporre l’azione giudiziale. Il procedimento si avvia attraverso il deposito, presso la Segreteria di una domanda completa, utilizzando gli appositi moduli cartacei o disponibili on-line sul sito internet dell’Organismo di mediazione. Nella domanda devono essere indicati: - il nome dell’Organismo di mediazione, - le generalità ed i recapiti delle parti e, se nominati, degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti, - l’oggetto della controversia; - le ragioni della pretesa; - il valore della controversia, sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile. Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al 3 limite di Euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulti diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento”. La Segreteria procede all’istruttoria della domanda presentata. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell’Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti. Il Responsabile dell’Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro 15 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative. La Segreteria comunica alla parte che ha attivato la procedura la data dell’incontro. La Segreteria invia alle altre parti la domanda di mediazione e comunica la data del primo incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione. Le parti, 7 gg prima dell’incontro, confermano chi sarà presente allo stesso. La mancata conferma equivale al rifiuto a partecipare all’incontro. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, cui ha accesso la sola parte depositante. Qualora venga a mancare l’apposita abilitazione dell’Organismo successivamente al deposito della domanda, la Segreteria ne informa le parti e fornisce alle stesse l’elenco degli Organismi di mediazione abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento. Art. 7) L’INCONTRO DI MEDIAZIONE La sede dell’incontro è presso la sede dell’Organismo o, eventualmente, presso un’altra sede concordata tra le parti, il mediatore e il Responsabile dell’Organismo. Le spese di mediazione sono corrisposte per intero prima dell’incontro di mediazione e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento, Le parti partecipano all’incontro personalmente. In casi particolari, tramite apposita delega scritta, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante informato dei fatti e munito dei necessari poteri. Le parti possono farsi assistere da un difensore tecnico o da un consulente di fiducia. Il mediatore conduce l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente. Il mediatore, d’intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo. Eventuali, motivate, richieste di rinvio dovranno essere proposte dalle parti esclusivamente in occasione degli incontri di mediazione. Su richiesta del mediatore il Responsabile dell’Organismo individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dallo stesso mediatore, sempre che tutte le parti siano d’accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura, salvo diverso accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale e al pagamento dello stesso provvederanno direttamente le parti. Art. 8) ESITO DELL’INCONTRO DI MEDIAZIONE Il verbale di mediazione è un documento sottoscritto dalle parti e dal mediatore, secondo quanto previsto dalla legge, dà atto dell’esito dell’incontro ed eventualmente, dell’impossibilità di una parte di sottoscriverlo. Quando tutte le parti lo richiedono, il mediatore, dopo averle informate circa le conseguenze previste dalla legge per il caso di mancata accettazione, formula una 4 proposta di accordo. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta. Il verbale di accordo sarà consegnato alle parti dopo il versamento all’Organismo dell’intero importo delle spese di mediazione. Al termine del procedimento di mediazione la Segreteria consegna alle parti la scheda di valutazione di cui all’allegato D). Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall’accordo raggiunto restano a carico delle parti. 5 Art. 9) RISERVATEZZA Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell’incontro non può essere registrato o verbalizzato. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengano, il mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti. Parimenti, il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all’incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione. A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti e dagli addetti della Segreteria, presenti all’incontro di mediazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione. Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione. Art. 10) TIROCINIO ASSISTITO Il tirocinio assistito consiste sia nell’osservazione dell’operato del mediatore esperto senza che il tirocinante possa interferire in alcun modo sul procedimento di mediazione in corso, sia nella partecipazione a successivi incontri, guidati dai mediatori del Servizio di Conciliazione e/o esperti, per l’analisi e la riflessione sulle mediazioni osservate. I nominativi dei tirocinanti sono comunicati alle parti ed al mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione. Le parti della mediazione e il mediatore, in qualunque momento, potranno chiedere l’allontanamento dei tirocinanti. Il Servizio di mediazione consente gratuitamente lo svolgimento del tirocinio, dando comunque precedenza ai tirocini dei mediatori iscritti nel proprio elenco, e determinerà il numero massimo dei tirocinanti per ciascun incontro di mediazione. Il tirocinante è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza, di indipendenza e di imparzialità a cui sono tenuti il mediatore e la segreteria e non ha diritto a percepire alcun compenso. 6 Art. 11) ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA’ DELLE PARTI Sono di esclusiva responsabilità delle parti: - la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta; - la qualificazione della natura della controversia; - la forma e il contenuto dell’atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante di cui all’art. 6 del presente Regolamento; - la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di gratuito patrocinio; - l’indicazione del valore della controversia; - l’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata; - la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura. L’Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a: - mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell’Organismo; - imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante. In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione. ALLEGATO A): Indennità del servizio di mediazione e criteri di determinazione ALLEGATO B): Codice Etico per i mediatori ALLEGATO C): Regolamento per la mediazione secondo modalità telematiche ALLEGATO D): Scheda per la valutazione del Servizio di mediazione ALLEGATO E): Standard per la formazione e la selezione dei mediatori 7 ALLEGATO A Settembre 2011 INDENNITA’ DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE SPESE DI AVVIO € 40,00 (+IVA)* (da versare a cura della parte istante al deposito della domanda e a cura della parte che accetta al momento della sua adesione al procedimento) SPESE DI MEDIAZIONE Valore della lite Fino a € 1.000,00 da € 1.001,00 a € 5.000,00 da € 5.001,00 a € 10.000,00 da € 10.001,00 a € 25.000,00 da € 25.001,00 a € 50.000,00 da € 50.001,00 a € 250.000,00 da € 250.001,00 a € 500.000,00 da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 oltre € 5.000.000,00 Spesa per ciascuna parte € 65,00 (+ IVA)* € 130,00 (+IVA)* € 240,00 (+IVA)* € 360,00 (+IVA)* € 600,00 (+IVA)* € 1.000,00 (+IVA)* € 2.000,00 (+IVA)* € 3.800,00 (+IVA)* € 5.200,00 (+IVA)* € 9.200,00 (+IVA)* (Nel caso di controversie internazionali l’IVA potrebbe non essere dovuta) i L’indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Le spese di avvio sono a valere sull’indennità complessiva. Sono altresì a carico delle parti le spese vive sostenute dall’Organismo di mediazione per la gestione della procedura. Il Responsabile dell’Organismo si riserva in casi di particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare di aumentare del 20% l’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione. Il Responsabile dell’Organismo provvede ad aumentare in misura non superiore al 25% l’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione in caso di successo della mediazione. L’importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, deve essere aumentato del 20% in caso di formulazione della proposta e deve essere ridotto di 1/3 per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, nelle materie di cui all’articolo 5, comma, 1 del d.lgs n. 28 del 2010, 1 salva la riduzione prevista nel caso di mancata partecipazione della parte aderente al procedimento. L’importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’aumento del 20% nel caso di formulazione della proposta da parte del mediatore, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento. Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro. Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell’Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di 250.000 euro, e lo comunica alle parti. Se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. Le Spese di mediazione sono corrisposte per intero prima dell’incontro di mediazione e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Le spese di mediazione devono essere corrisposte prima del rilascio del verbale di accordo. Le Spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari. Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della Tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili sulla base di specifici accordi e intese che ne stabiliscono l’importo di riferimento per ogni singolo scaglione. Si riporta in calce il testo dell’ art. 16 d.m. 180 del 2010 modificato ai sensi del d.m. 145 del 2011 i 1.L’indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 2.Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. 3.Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto. 2 4.L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo; d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto in un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista alla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. 5.Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. 6.Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano tra loro. 7.Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. 8.Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 9.Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell’organismo prevede che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art. 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. 10.Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero degli incontri svolti. Esse 3 rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo. 11.Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 12.Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un’unica parte. 13.Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo. 14.Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della Tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili. 4 ALLEGATO B CODICE ETICO PER I MEDIATORI Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di mediatore è tenuto all’osservanza delle seguenti norme di comportamento. 1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in particolare sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti. 2. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato. 3. Il mediatore si obbliga a rispettare i principi previsti dal Regolamento dell’organismo di mediazione a cui è iscritto. 4. Il mediatore deve sottoscrivere, prima dell’inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell’incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Egli si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenzai e imparzialitàii o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralitàiii. Il mediatore deve sempre agire, e dare l’impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l’espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale. 5. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di mediazione; b) il ruolo del mediatore e delle parti; c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione;. 6. Il mediatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all’incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri, 7. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso. 8. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti. 1 9. Qualora tutte le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta di accordo, egli ha l’obbligo di verificare con estrema attenzione l’esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa. 10. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. 11. Qualsiasi informazione fornita al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti, senza il consenso della parte interessata salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. 12. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre egli non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di dodici mesi dalla conclusione della mediazione. 13. È fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti. i Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o professionali) tra il mediatore e parti, loro consulenti e loro parenti. ii Imparzialità indica un’attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell’altra. iii Neutralità si riferisce alla posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all’esito del procedimento di mediazione. 2 ALLEGATO C REGOLE PER LA MEDIAZIONE SECONDO MODALITÀ TELEMATICHE Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall’Organismo di mediazione- iscritto al n. ………. del ROC. (art. 3 comma 4 del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28) -, e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del Servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura. Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante. a) Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, per lo svolgimento della stessa e con l’accordo delle parti, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell’uguale capacità dei partecipanti di utilizzare tali strumenti. L’utilizzo del servizio telematico può riguardare l’intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, o sue singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontro di mediazione. Con riferimento alle singole fasi, l’utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali (comunicazioni telefoniche, via fax, posta, e-mail…). L’utilizzo del servizio telematico è accessibile dal sito web www.cb.camcom.it, previa registrazione, da effettuarsi seguendo le istruzioni riportate sullo stesso sito. A seguito della registrazione, all’utente vengono attribuite una username ed una password personali, da utilizzarsi per l’accesso al Servizio e lo svolgimento delle operazioni previste, che dovranno essere effettuate secondo le istruzioni riportate sul sito e/o comunicate dalla Segreteria: deposito della domanda, della risposta e della documentazione, invio di comunicazioni alla Segreteria, consultazione dei dati relativi all’iter della pratica e dei documenti o informazioni inerenti alla procedura. b) Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni. L’Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall’utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, l’Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri 1 soggetti l’utilizzo delle proprie username e password personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito web. c) Incontro di mediazione Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell’ora comunicati dalla Segreteria, accedendo all’apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni riportate sul sito web www.cb.camcom.it. L’incontro si svolge secondo le modalità indicate dalla Segreteria1 ed il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell’applicazione. In alternativa alla modalità telematica sopradescritta, qualora il mediatore lo ritenga opportuno e vi sia l’accordo delle parti, l’incontro (e/o gli incontri) potrà svolgersi tramite l’utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza2. Il verbale e l’accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale. 1 L’incontro potrà svolgersi, ad esempio, con scambio e condivisione messaggi o documenti, web conference tramite chat, audio, video, o, ancora con una combinazione di tali modalità 2 Es. conference call 2 ALLEGATO C REGOLE PER LA MEDIAZIONE SECONDO MODALITÀ TELEMATICHE Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall’Organismo di mediazione- iscritto al n. ………. del ROC. (art. 3 comma 4 del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28) -, e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del Servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura. Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante. a) Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, per lo svolgimento della stessa e con l’accordo delle parti, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell’uguale capacità dei partecipanti di utilizzare tali strumenti. L’utilizzo del servizio telematico può riguardare l’intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, o sue singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontro di mediazione. Con riferimento alle singole fasi, l’utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali (comunicazioni telefoniche, via fax, posta, e-mail…). L’utilizzo del servizio telematico è accessibile dal sito web www.cb.camcom.it, previa registrazione, da effettuarsi seguendo le istruzioni riportate sullo stesso sito. A seguito della registrazione, all’utente vengono attribuite una username ed una password personali, da utilizzarsi per l’accesso al Servizio e lo svolgimento delle operazioni previste, che dovranno essere effettuate secondo le istruzioni riportate sul sito e/o comunicate dalla Segreteria: deposito della domanda, della risposta e della documentazione, invio di comunicazioni alla Segreteria, consultazione dei dati relativi all’iter della pratica e dei documenti o informazioni inerenti alla procedura. b) Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni. L’Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall’utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, l’Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri 1 soggetti l’utilizzo delle proprie username e password personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito web. c) Incontro di mediazione Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell’ora comunicati dalla Segreteria, accedendo all’apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni riportate sul sito web www.cb.camcom.it. L’incontro si svolge secondo le modalità indicate dalla Segreteria1 ed il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell’applicazione. In alternativa alla modalità telematica sopradescritta, qualora il mediatore lo ritenga opportuno e vi sia l’accordo delle parti, l’incontro (e/o gli incontri) potrà svolgersi tramite l’utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza2. Il verbale e l’accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale. 1 L’incontro potrà svolgersi, ad esempio, con scambio e condivisione messaggi o documenti, web conference tramite chat, audio, video, o, ancora con una combinazione di tali modalità 2 Es. conference call 2 ALLEGATO D SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE Questo questionario darà la possibilità ai funzionari che si occupano del Servizio di mediazione di realizzare un proficuo scambio di informazioni e pareri ed offrire un servizio sempre più efficiente e adeguato alle aspettative delle imprese, dei consumatori e dei cittadini che ad esso si rivolgono. Si richiede di rispondere ai quesiti esprimendo una valutazione che va da una punteggio 1 (=" insufficiente") ad una soddisfazione massima pari a 5 (="ottimo"). Data di compilazione:____________________________________________________________ Generalità della parte che compila il questionario __________________________________ 1) Come e perché si è ricorsi al servizio: Per clausola inserita nel contratto Su suggerimento del consulente (avvocato/commercialista/altro consulente) Su invito del giudice A seguito del deposito della domanda presso l’Organismo di mediazione, effettuata da una parte Perché la legge prevede un tentativo obbligatorio di mediazione Altro (specificare) …………………………………………………………………. 1 2 3 4 5 Disponibilità e cortesia dei funzionari 1 2 3 4 5 Preparazione e professionalità dei funzionari 1 2 3 4 5 Semplicità della procedura 1 2 3 4 5 Chiarezza delle informazioni ottenute 1 2 3 4 5 Precisione e completezza delle informazioni ottenute 1 2 3 4 5 Chiarezza e comprensibilità della modulistica 1 2 3 4 5 Trasparenza delle procedure 1 2 3 4 5 Gestione dei tempi 1 2 3 4 5 2) Esprima un voto di gradimento sul Servizio di mediazione dell’Organismo della Camera di Commercio di ………… 3) Esprima un giudizio complessivo su: 1 Comfort degli ambienti (ampiezza sala, luminosità..) 1 Riservatezza 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Disponibilità e cortesia del mediatore 1 2 3 4 5 Preparazione e professionalità del mediatore 1 2 3 4 5 Chiarezza espositiva 1 2 3 4 5 Imparzialità, indipendenza e neutralità 1 2 3 4 5 Riservatezza 1 2 3 4 5 4) Esprima un giudizio sul mediatore: SI 5) Il costo sostenuto è conforme al servizio da Lei ricevuto? NO 6) E’ a conoscenza dell’attivazione del sito internet della Camera di Commercio di……. dove è possibile reperire informazioni, conoscere servizi, ecc.? SI NO 7) E’ a conoscenza della possibilità di svolgere la mediazione tramite il Servizio on line ? SI NO 8) Come è venuto a conoscenza del Servizio di mediazione della Camera di Commercio di ……………………? • • • • • • • • • Giornali Radio Televisione Sito Internet della Camera di Commercio Associazione di categoria Professionista (Avvocato, Commercialista....) Associazione dei consumatori Familiare/amico/ conoscente che aveva già provato il servizio Altro: ______________________________ 9) Consiglierà il Servizio di mediazione della Camera di Commercio di …….. ad un familiare/amico/ conoscente? SI NO 10) Utilizzerà di nuovo il Servizio di mediazione della Camera di Commercio di …….qualora ne avesse bisogno? SI NO 2 11) Eventuali suggerimenti perché in futuro si possa meglio corrispondere alle sue aspettative _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ Firma della parte che ha compilato il questionario……………………………………………………… Organismo di Mediazione della Camera di commercio di………….. Iscritto al n…….. del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia 3 ALLEGATO D SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE Questo questionario darà la possibilità ai funzionari che si occupano del Servizio di mediazione di realizzare un proficuo scambio di informazioni e pareri ed offrire un servizio sempre più efficiente e adeguato alle aspettative delle imprese, dei consumatori e dei cittadini che ad esso si rivolgono. Si richiede di rispondere ai quesiti esprimendo una valutazione che va da una punteggio 1 (=" insufficiente") ad una soddisfazione massima pari a 5 (="ottimo"). Data di compilazione:____________________________________________________________ Generalità della parte che compila il questionario __________________________________ 1) Come e perché si è ricorsi al servizio: Per clausola inserita nel contratto Su suggerimento del consulente (avvocato/commercialista/altro consulente) Su invito del giudice A seguito del deposito della domanda presso l’Organismo di mediazione, effettuata da una parte Perché la legge prevede un tentativo obbligatorio di mediazione Altro (specificare) …………………………………………………………………. 1 2 3 4 5 Disponibilità e cortesia dei funzionari 1 2 3 4 5 Preparazione e professionalità dei funzionari 1 2 3 4 5 Semplicità della procedura 1 2 3 4 5 Chiarezza delle informazioni ottenute 1 2 3 4 5 Precisione e completezza delle informazioni ottenute 1 2 3 4 5 Chiarezza e comprensibilità della modulistica 1 2 3 4 5 Trasparenza delle procedure 1 2 3 4 5 Gestione dei tempi 1 2 3 4 5 2) Esprima un voto di gradimento sul Servizio di mediazione dell’Organismo della Camera di Commercio di ………… 3) Esprima un giudizio complessivo su: 1 Comfort degli ambienti (ampiezza sala, luminosità..) 1 Riservatezza 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Disponibilità e cortesia del mediatore 1 2 3 4 5 Preparazione e professionalità del mediatore 1 2 3 4 5 Chiarezza espositiva 1 2 3 4 5 Imparzialità, indipendenza e neutralità 1 2 3 4 5 Riservatezza 1 2 3 4 5 4) Esprima un giudizio sul mediatore: SI 5) Il costo sostenuto è conforme al servizio da Lei ricevuto? NO 6) E’ a conoscenza dell’attivazione del sito internet della Camera di Commercio di……. dove è possibile reperire informazioni, conoscere servizi, ecc.? SI NO 7) E’ a conoscenza della possibilità di svolgere la mediazione tramite il Servizio on line ? SI NO 8) Come è venuto a conoscenza del Servizio di mediazione della Camera di Commercio di ……………………? x x x x x x x x x Giornali Radio Televisione Sito Internet della Camera di Commercio Associazione di categoria Professionista (Avvocato, Commercialista....) Associazione dei consumatori Familiare/amico/ conoscente che aveva già provato il servizio Altro: ______________________________ 9) Consiglierà il Servizio di mediazione della Camera di Commercio di …….. ad un familiare/amico/ conoscente? SI NO 10) Utilizzerà di nuovo il Servizio di mediazione della Camera di Commercio di …….qualora ne avesse bisogno? SI NO 2 11) Eventuali suggerimenti perché in futuro si possa meglio corrispondere alle sue aspettative _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ Firma della parte che ha compilato il questionario……………………………………………………… Organismo di Mediazione della Camera di commercio di………….. Iscritto al n…….. del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia 3 ALLEGATO E) STANDARD MINIMI PER LA FORMAZIONE E LA SELEZIONE DEI MEDIATORI Settembre 2011 Premessa La mediazione, a seguito della riforma legislativa del 2010, è ormai uno tra i metodi di risoluzione alternativi delle controversie maggiormente conosciuto e utilizzato. In questo contesto l’esperienza delle Camere di commercio, cui il Legislatore da quasi un ventennio affida un ruolo importante nella gestione dei suddetti metodi, è estremamente significativa. I risultati sino ad oggi raggiunti dal Sistema camerale sono il frutto di un impegno forte anche dal punto di vista della formazione dei professionisti ai quali viene affidato l’importante ruolo della gestione dell’incontro di mediazione. Di conseguenza, l’adozione degli Standard uniformi per la formazione, adottati già nel 2005, è stata una scelta strategica decisiva per sviluppare la giustizia alternativa in Italia. I risultati, oltre che dal punto di vista pratico, sono riscontrabili a livello normativo, come dimostrato dapprima dalla riforma del diritto societario e in seguito dall’emanazione del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, dal D.M. 4 ottobre 2010, n. 180 e dal D.M. n. 145 del 2011, che – oltre al riconoscimento per le Camere di commercio del diritto soggettivo all’iscrizione presso il registro degli Organismi di mediazione – hanno mutuato molti dei criteri già stabiliti negli standard formativi dell’Unioncamere. Per le rilevanti novità introdotte dal D.lgs. 28/2010 - non da ultimo la previsione della proposta del mediatore e il tentativo obbligatorio di mediazione in numerose materie -, unitamente all’esperienza pratica maturata dalle Camere di commercio nel settore della formazione dal 2005 ad oggi, hanno reso necessaria una revisione ed un aggiornamento degli standard precedentemente adottati, al fine di adattarli alle necessità del sistema e, naturalmente, di adeguarli alle disposizioni normative. Questi Standard intendono fornire alle Camere di Commercio indicazioni minime cui far riferimento in relazione alle definizione delle seguenti attività: percorsi formativi obbligatori e facoltativi; modello di selezione dei mediatori; PERCORSI FORMATIVI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI Obiettivi L’individuazione dei nuovi percorsi formativi si pone due obiettivi fondamentali: 1) aggiornare gli standard elaborati nel 2005 per la formazione dei nuovi mediatori con le disposizioni del D.lgs. 28/2010, del D.M. 180/2010 e del D.M. 145/2011, aiutando gli Organismi camerali a valutare le offerte formative loro proposte dai vari Enti; 2) definizione di percorsi formativi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori (corso base e corso di aggiornamento), finalizzati a conseguire una sempre maggiore professionalità dei mediatori e la conseguente migliore qualità dell’attività di mediazione svolta. Percorsi formativi 1 Il Legislatore nazionale ha sancito un principio ormai da anni riconosciuto dal sistema camerale: l’importanza (per svolgere al meglio il delicato compito di mediatore) di una specifica formazione sia teorica, che tecnico-pratica, a prescindere dalle conoscenze universitarie e professionali. Lo stesso Legislatore ha, inoltre, sottolineato la necessità della formazione continua, quale requisito imprescindibile per la permanenza dei mediatori negli elenchi. Solo un costante aggiornamento, infatti, garantisce un adeguato livello di professionalità e di competenza dei mediatori. Il Sistema camerale, in linea con quanto fatto in passato, vuole applicare le indicazioni del Legislatore con rigore, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, prestando la massima attenzione alla qualità. Per questo motivo, oltre al corso base e al corso di aggiornamento, i cui contenuti ricalcano quelli stabiliti obbligatoriamente per legge, sono suggeriti due percorsi formativi avanzati e un corso specialistico. A) CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI 1) CORSO BASE (ai sensi del D.M. 180/2010) Durata Minimo 50 ore (di cui almeno 16 ore di pratica) oltre a 4 ore di valutazione finale. Ciò consente un massimo di 4 ore di assenza giustificata. Ente di formazione Il corso deve essere organizzato da un Ente iscritto nell’elenco degli Enti abilitati a tenere corsi di Formazione per mediatori presso il Ministero della Giustizia. Docenti Devono essere coinvolti docenti accreditati dal Ministero della Giustizia per la formazione dei mediatori, presso l’Ente che eroga il corso. In particolare, per le lezioni di carattere teorico devono essere coinvolti docenti che hanno ottenuto l’accreditamento presso Enti di formazione iscritti al Ministero della Giustizia in qualità di formatori “teorici”, mentre per le lezioni di carattere pratico devono essere coinvolti docenti che hanno ottenuto l’accreditamento presso Enti di formazione iscritti al Ministero della Giustizia in qualità di formatori “pratici”. Destinatari Il corso si rivolge a tutti coloro che possiedono un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, sono iscritti a un ordine o collegio professionale e desiderano ottenere l’attestato di mediatore civile e commerciale, al fine di poter richiedere l’iscrizione negli elenchi di Organismi accreditati presso il Ministero della Giustizia (l’accettazione delle richieste di iscrizione nel proprio elenco mediatori è a discrezione dell’Organismo di mediazione, che può prevedere o meno una prova di selezione). Il corso è aperto a un numero massimo di 30 partecipanti. Ammissione al corso Per essere ammessi a partecipare al corso, gli aspiranti discenti debbono consegnare copia del certificato di laurea oppure fotocopia del tesserino di iscrizione all’ordine o collegio professionale. Nel caso in cui l’ente di formazione sia un ente pubblico, gli aspiranti discenti possono autocertificare il possesso dei documenti suddetti. Contenuti Secondo quanto stabilito dall’art. 18, lett. f, del D.M. 180/2010 questo percorso formativo deve articolarsi in corsi teorici e pratici, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ed esercitazioni e deve avere ad oggetto: 2 1. normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione; 2. efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione; 3. forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione; 4. compiti e responsabilità del mediatore; 5. metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione; 6. tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa; 7. le singole fasi della mediazione e le tecniche. oltre ad un approfondimento su: 8. il ruolo delle Camere di commercio nella regolazione del mercato; 9. gli aspetti regolamentari della procedura delle Camere di commercio; Valutazione finale Al termine del percorso formativo è prevista una prova di valutazione della durata di 4 ore, così articolata: - somministrazione di un questionario composto da domande a risposta multipla e/o aperte, al fine di verificare l’apprendimento del quadro normativo di riferimento della mediazione, unitamente agli aspetti teorici della struttura dell’istituto medesimo. - simulazione di una mediazione, nel corso della quale ciascun partecipante dovrà dimostrare le abilità sviluppate e/o apprese durante il corso - nell’applicare le tecniche e le strategie di mediazione. Quota di partecipazione A carico del partecipante al corso. Attestato finale L’Ente di formazione deve rilasciare l’attestato di superamento del corso solo a coloro che hanno superato le prove di valutazione finale e non hanno effettuato più di 4 ore di assenza giustificata , qualora il corso sia di almeno 54 ore. 2) CORSO DI AGGIORNAMENTO (ai sensi del D.M. 180/2010) Durata Minimo 18 ore (oltre a 4 ore facoltative di valutazione). Il corso che non prevede la valutazione finale può essere suddiviso in moduli di parte pratica e di parte teorica, non necessariamente continuativi. La frequenza è obbligatoria. Ente di formazione Il corso deve essere organizzato da un Ente iscritto nell’elenco degli Enti abilitati a tenere corsi di Formazione per mediatori presso il Ministero della Giustizia. Docenti Devono essere coinvolti docenti accreditati dal Ministero della Giustizia per la formazione dei mediatori. In particolare, per le lezioni di carattere teorico devono essere coinvolti docenti che hanno ottenuto l’accreditamento presso il Ministero della Giustizia in qualità di formatori “teorici”, mentre per le lezioni di carattere pratico devono essere coinvolti docenti che hanno ottenuto l’accreditamento in qualità di formatori “pratici”. Destinatari Il corso si rivolge ai mediatori che hanno la necessità di acquisire i requisiti di aggiornamento biennali previsti dal D.M. 180/2010 (l’organizzazione del percorso formativo, su base massimo biennale, ma preferibilmente annua, è lasciata alla discrezionalità di ciascuna Camera di commercio) per mantenere l’iscrizione negli elenchi mediatori degli Organismi accreditati presso il Ministero della Giustizia. Il corso è aperto a un numero massimo di 30 partecipanti. 3 Al fine di mantenere l’iscrizione negli elenchi mediatori, oltre al corso di aggiornamento, ciascun mediatore deve partecipare, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti, così come stabilito dall’art. 2 del D.M. 6 luglio 2011, n. 145 e come indicato nel Regolamento per il tirocinio assistito Ammissione al corso Per essere ammessi a partecipare al corso, gli aspiranti discenti debbono consegnare fotocopia dell’attestato di superamento del corso base per mediatori, rilasciato da un Ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia. Contenuti Il percorso formativo deve articolarsi in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti o, in alternativa, di sessioni di mediazione e deve avere per oggetto le stesse materie del corso base, così come elencate al punto 1) del presente documento. Le lezioni debbono avere prevalentemente un carattere interattivo, favorendo la partecipazione diretta dei discenti e, laddove possibile, la condivisione di esperienze di casi pratici gestiti. In questo ambito possono rientrare anche corsi riferiti a temi e procedure di specifico interesse per la Camera di Commercio che li organizza Valutazione finale Al termine delle 18 ore, le Camere di commercio che intendono utilizzare questo momento formativo al fine di revisionare il proprio elenco dei mediatori, possono prevedere 4 ore di valutazione, così articolate: - somministrazione di un questionario composto da domande aperte; - simulazione di una mediazione, nel corso della quale preferibilmente ciascun partecipante deve ricoprire anche il ruolo di mediatore, al fine di appurarne le abilità sviluppate durante il corso nell’applicare le tecniche e le strategie di mediazione. Quota di partecipazione A carico del partecipante al corso. Attestato finale L’Ente di formazione deve rilasciare l’attestato di partecipazione solo a coloro che hanno rispettato l’obbligo di frequenza. Nell’eventualità in cui la Camera di commercio abbia deciso di inserire la valutazione, l’Ente di formazione deve rilasciare l’attestato di superamento a coloro che hanno affrontato con successo le prova finale e quello di sola partecipazione a coloro che invece non l’hanno superata. CORSI DI FORMAZIONE FACOLTATIVI 1) CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA SULLE TECNICHE DI GESTIONE DELL’INCONTRO DI MEDIAZIONE Durata Minimo 16 ore La frequenza è obbligatoria. Per corsi di durata superiore alle 16 ore, sono ammesse assenze pari al 10% del monte ore. Ente di formazione Il corso deve essere organizzato da un Ente iscritto nell’elenco degli Enti abilitati a tenere corsi di Formazione per mediatori presso il Ministero della Giustizia. 4 Docenti Il percorso formativo non è specificamente previsto dalla normativa, pertanto è possibile il coinvolgimento, da parte dell’Ente iscritto, anche di docenti non accreditati presso il Ministero della Giustizia per la formazione dei mediatori, purché esperti delle materie oggetto del corso. Destinatari Il corso si rivolge ai mediatori che desiderano approfondire la conoscenza e migliorare la capacità di utilizzo delle tecniche di mediazione. Il corso è aperto a un numero massimo di 20 partecipanti. Ammissione al corso Per essere ammessi a partecipare al corso, gli aspiranti discenti debbono consegnare fotocopia dell’attestato di superamento del corso base per mediatori, rilasciato da un Ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia. Contenuti Il percorso formativo è incentrato sull’approfondimento delle tecniche di mediazione, sia dal punto di vista teorico, sia, in particolare, da quello tecnico-pratico. I contenuti saranno individuati, in base alle specifiche esigenze formative rappresentate dalla singola Camera di commercio, anche all’interno delle aree tematiche di seguito indicate: 10.Le abilità per la gestione dei conflitti 11.Gli strumenti per una comunicazione efficace 12.Il superamento degli ostacoli emotivi 13.Le strategie negoziali 14.La gestione degli assistenti delle parti Il percorso prevede altresì momenti dedicati alle esercitazioni e all’analisi di casi pratici. Quota di partecipazione A carico del partecipante al corso. Attestato finale L’Ente di formazione deve rilasciare l’attestato di partecipazione solo a coloro che hanno frequentato l’intero corso, senza superare il numero di ore di assenza eventualmente consentite. 2) CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA SUI PROFILI GIURIDICI DELLA MEDIAZIONE Durata Minimo 8 ore. La frequenza è obbligatoria. Per corsi di durata superiore alle 8 ore, sono ammesse assenze pari al 10% del monte ore. Ente di formazione Il corso deve essere organizzato da un Ente iscritto nell’elenco degli Enti abilitati a tenere corsi di Formazione per mediatori presso il Ministero della Giustizia. Docenti Il percorso formativo non è specificamente previsto dalla normativa, pertanto è possibile il coinvolgimento da parte dell’Ente iscritto anche di docenti non accreditati presso il Ministero della Giustizia per la formazione dei mediatori, purché esperti delle materie oggetto del corso. Destinatari 5 Il corso si rivolge ai mediatori che desiderano approfondire la conoscenza dei profili giuridici della mediazione. Ammissione al corso Per essere ammessi a partecipare al corso, gli aspiranti discenti debbono consegnare fotocopia dell’attestato di superamento del corso base per mediatori, rilasciato da un Ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia. Contenuti I contenuti saranno individuati, in base alle specifiche esigenze formative rappresentate dalla singola Camera di commercio, anche tra gli argomenti di seguito individuati: 15.La verifica dei poteri delle parti 16.Le materie oggetto di mediazione / Diritti disponibili-indisponibili 17.La redazione del verbale 18.L’accordo di conciliazione 19.La proposta del mediatore 20.La responsabilità del mediatore e dell’organismo di mediazione Le lezioni debbono avere carattere teorico-pratico e prevedere momenti dedicati alle esercitazioni. Quota di partecipazione A carico del partecipante al corso. Attestato finale L’Ente di formazione deve rilasciare l’attestato di partecipazione solo a coloro che hanno frequentato l’intero corso, senza superare il numero di ore di assenza eventualmente consentite. 3) CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA Durata Minimo 12 ore. Non sono consentite ore di assenza. Per corsi di durata superiore alle 12 ore, sono ammesse assenze pari al 10% del monte ore. Ente di formazione Il corso deve essere organizzato da un Ente iscritto nell’elenco degli Enti abilitati a tenere corsi di Formazione per mediatori presso il Ministero della Giustizia. Docenti Il percorso formativo non è specificamente previsto dalla normativa, pertanto è possibile il coinvolgimento, da parte dell’Ente iscritto, anche di docenti non accreditati presso il Ministero della Giustizia per la formazione dei mediatori. E’ opportuno il coinvolgimento di un esperto della materia oggetto del corso, unitamente a quello di un esperto di mediazione o di un mediatore. Destinatari Il corso si rivolge ai mediatori che desiderano acquisire una preparazione specifica su una delle materie che possono essere oggetto di mediazione. Il corso è aperto a un numero massimo di 20 partecipanti. Ammissione al corso Per essere ammessi a partecipare al corso, gli aspiranti discenti debbono consegnare fotocopia dell’attestato di superamento del corso base per mediatori, rilasciato da un Ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia. 6 Contenuti Considerate la varietà e la complessità delle materie che possono essere oggetto di mediazione, tra cui quelle per le quali l’art. 5, 1° comma, del D.lgs. 28/2010 prevede il tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità del processo (diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari e, da marzo 2012, condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti), il corso intende offrire ai partecipanti un quadro generale della materia oggetto del percorso formativo, mediante un’analisi dei conflitti caratteristici del settore considerato unitamente agli strumenti per valutare quando e quali tecniche di mediazione utilizzare in relazione alle peculiarità della controversia. Il corso deve prevedere momenti dedicati all’analisi di casi pratici di controversie e/o mediazioni nello specifico settore in esame. Quota di partecipazione A carico del partecipante al corso. Attestato finale L’Ente di formazione deve rilasciare l’attestato di partecipazione solo a coloro che hanno frequentato l’intero corso, senza superare il numero di ore di assenza eventualmente consentite. MODELLO DI SELEZIONE DEI MEDIATORI Obiettivo Gli obiettivi che si intende perseguire attraverso questa procedura, (rivolta ai mediatori non iscritti alla Camera di commercio che la propone, ma che posseggono i requisiti previsti nel D.M. 180 del 2010), sono i seguenti: -procedere alla selezione di mediatori che dimostrino di sapere gestire in maniera efficace una procedura di mediazione facilitativa e di conoscere e sapere applicare all’occorrenza la fase valutativa-propositiva ai sensi del D.Lgs. 28/10 e del DM 180/10,con successive modificazioni; -arricchire l’elenco con mediatori specializzati nei diversi settori di applicazione. Aspetti organizzativi Al fine di avviare la procedura di selezione è necessario, con atto interno della Camera di commercio, approvare l’inserimento di nuovi mediatori negli elenchi, individuandone il numero in relazione anche ai profili tecnici ricercati.” Attraverso un avviso di selezione aperto a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al DM 180/2010, saranno stabiliti i criteri e la modalità di selezione, nonché il numero massimo di posti disponibili per ogni professionalità ricercata. Alla fine della procedura sarà stilata la graduatoria e la Camera di Commercio procederà alla pubblicazione del risultato. Per procedere alla selezione sarà necessario prevedere la costituzione di una Commissione di valutazione composta da commissari interni (Segretario Generale/ Dirigente dell’Ente / funzionari camerali competenti in materia di mediazione) e da commissari tecnici (docenti di parte pratica esperti in mediazione o mediatori esperti) individuati dall’Ente accreditato cui è affidata lo svolgimento della procedura tecnica. A titolo esemplificativo una procedura di selezione per 30 posti disponibili potrebbe essere gestita ammettendo al test multiple choice un numero max di 100 candidati, selezionati per titoli, di cui circa il 75% (n.75 candidati) potrebbe risultare ammesso alla successiva prova scritta. 7 Da questi 75 candidati, circa il 60% (45 candidati) potrebbe essere ammesso alla prova pratica per chiudere infine la selezione con i primi 30 classificati che verranno inseriti negli elenchi. I commissari tecnici necessari per lo svolgimento della procedura indicata, che prevede un numero di massimo di 100 candidati, devono essere minimo 2 per un minimo di 6 giornate. I mediatori: profilo, competenze e abilità I mediatori scelti devono essere professionisti che dimostrino di saper gestire adeguatamente una procedura di mediazione con le seguenti competenze: - competenze tecniche: a) per condurre e pianificare strategicamente una procedura di mediazione, facilitando negoziazioni, la comunicazione tra le parti e la presa di decisioni consapevoli le - competenze trasversali: 1. empatia 2. comunicazione e ascolto attivo 3. assertività 4. stile facilitativo 5. autocontrollo 6. autorevolezza 7. mantenere l’imparzialità durante tutta la procedura, non proporre consulenze, pareri, opinioni né giudizi di valore sulle questioni di merito Metodologia del processo di valutazione La valutazione personalizzata per la selezione dei migliori aspiranti mediatori, comprende diverse fasi: Fase 1: Preselezione La preselezione andrebbe effettuata per titoli professionali e autocertificazione dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa vigente (consigliata). Questa fase (eventuale) dovrebbe essere svolta dalla stessa Camera di commercio. La selezione per titoli serve a individuare le competenze professionali necessarie per lo svolgimento del servizio di mediazione nelle diverse realtà territoriali. Sarebbe consigliabile richiedere l’autocertificazione del possesso del titolo universitario o iscrizione ad un collegio professionale, del superamento di un corso base di formazione riconosciuto dal Ministero e dei requisiti di onorabilità per evitare di ammettere a partecipare al processo di selezione persone che non abbiano i requisiti normativi richiesti. Fase 2: Procedura di selezione E’ opportuno che la selezione sia svolta da un ente diverso di quello che ha erogato la formazione di base in collaborazione con l’ente camerale richiedente, o quantomeno che i componenti della Commissione di valutazione siano diversi da quelli che hanno erogato la formazione. La procedura di selezione ha come obiettivo valutare le diverse competenze dei mediatori. 1. Test multiple choice: Contiene un numero variabile di domande a risposta multipla e di domande aperte, il cui valore sarà stabilito a seconda del livello di difficoltà richiesto. Il test ha l’obiettivo di verificare il livello di conoscenza dei candidati sugli aspetti normativi e sugli aspetti teorici relativi allo svolgimento della procedura di mediazione. Il superamento della prova teorica è requisito per l’ammissione alle prove successive che hanno come obiettivo la verifica delle competenze “tecniche” dei candidati. 8 2. Prova pratica scritta Contiene domande aperte relative all’analisi di un caso che sarà presentato dai docenti, in cui i candidati dovranno proporre una strategia operativa da mettere in atto. 3. Prova pratica orale: prova di role playing Consiste nello svolgimento del ruolo di mediatori da parte dei candidati in un caso simulato che potrebbe contenere diversi livelli di difficoltà. Osservazioni: Per la valutazione di questa ultima prova sarebbe preferibile utilizzare una griglia di osservazione che permetterà l’utilizzo di criteri oggettivi. Gli aspetti che dovrebbero essere osservati sono fondamentalmente: - La capacità di condurre una procedura di mediazione facilitativa (le conoscenze sugli aspetti valutativi saranno già stati valutati nelle prove teoriche precedenti) - La capacità di identificare gli interessi ed esigenze delle parti - La capacità di assistere le parti nella generazione di opzioni negoziali - Il possesso delle competenze trasversali necessarie per la conduzione di una procedura di mediazione facilitativa (empatia, assertività, adeguate competenze comunicative, gestione delle interazioni negative e delle interruzioni, stile facilitativo, capacità di superare gli ostacoli, ecc). Per una maggior trasparenza si ritiene opportuno informare che non saranno fornite indicazioni ai candidati, su possibili testi di riferimento. 9 INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE E ONORARI PER I MEDIATORI Valore della lite fino a € 1.000,00 da € 1.001,00 a € 5.000,00 da € 5.001,00 a €10.000,00 da € 10.001,00 a € 25.000,00 da € 25.001,00 a € 50.000,00 da € 50.001 a € 250.000,00 da € 250.001,00 a € 500.000,00 da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 oltre € 5.000.000,00 Spese di mediazione Onorari mediatori per ciascuna parte Unioncamere 2011* Unioncamere 2010* € 65,00 € 130,00 € 240,00 € 360,00 € 600,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 3.800,00 € 5.200,00 € 9.200,00 € 65,00 € 130,00 € 240,00 € 360,00 € 600,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 3.800,00 € 5.200,00 € 9.200,00 Spese di mediazione Onorari riduzione 1/3 art. 5, riduzione 1/3 art. Spese di mediazione co 1, d.lgs n. 28/2010 5, co. 1, aumento 20% per ciascuna parte d.lgs.n28/2010* € 43,00 € 87,00 € 160,00 € 240,00 € 400,00 € 667,00 € 1.000,00 € 1.900,00 € 2.600,00 € 4.600,00 € 40,00 € 87,00 € 160,00 € 240,00 € 400,00 € 667,00 € 1.000,00 € 1.900,00 € 2.600,00 € 4.600,00 Onorari mediatori aumento 20%** € 78,00 € 156,00 € 288,00 € 432,00 € 720,00 € 1.200,00 € 2.400,00 € 4.560,00 € 6.240,00 € 11.040,00 € 78,00 € 156,00 € 288,00 € 432,00 € 720,00 € 1.200,00 € 2.400,00 € 4.560,00 € 6.240,00 € 11.040,00 Onorario del mediatore per il verbale di mancata partecipazione (obbligatoria e facoltativa) € 30 euro * Le spese e gli onorari sono al netto di IVA e di altri oneri previsti dalla legge. L'IVA va, dunque, aggiunta sia alle spese di mediazione che alle spese di avvio. ** L'onorario del mediatore può essere aumentato del 20% nei casi di mediazioni importanti, complesse e di particolare difficoltà; deve, invece, essere aumentato del 20% nei casi in cui il mediatore faccia la proposta e del 25% in caso di successo della mediazione. La tarrifa dovuta da ciascuna parte può essere aumentata del 20% nei casi di mediazioni importanti, complesse e di particolare difficoltà; deve, invece, essere aumentata del 20% in caso di formulazione della proposta da parte del mediatore e del 25% in caso di esito positivo della mediazione. Tali aumenti, che devono essere applicati sulla base all'art. 16 del d.m. 180 del 2010 e s.m.i., non sono cumulabili tra loro. Il valore di riferimento per il calcolo delle riduzioni (condizione di procebilità) e degli aumenti (mediazioni complesse, mediazioni con proposta del mediatore e mediazioni chiuse con successo) è quello indicato nella tabella delle spese di mediazione. Verbale della riunione di Giunta n. 10 del 13/10/2011 Deliberazione n. 98 del 13/10/2011 Oggetto: Protocollo di intesa con le Associazioni di categoria e gli Enti per la lotta alla contraffazione LA GIUNTA - VISTO l’articolo 2 della Legge 580/1993 e successive modifiche e integrazione; - VISTA l’importanza che nel nostro sistema economico riveste la proprietà intellettuale; - CONSIDERATA la crescita esponenziale del fenomeno negativo della contraffazione in molteplici settori della nostra realtà economica e talvolta riguardante prodotti come ad esempio quelli farmaceutici ed alimentari implicanti conseguenze molto importanti per la salute umana; - VISTO che la contraffazione, con i suoi effetti perversi, compromette la crescita delle nostre imprese ed al contempo rallenta i livelli occupazionali, facendo incrementare il lavoro nero, lo sfruttamento minorile e gli incidenti sui luoghi di lavoro; - RITENUTO di dover proteggere da questo fenomeno le imprese della provincia che operano nella legalità e che ne subiscono i danni, nonché i consumatori vittime molte volte inconsapevoli dell’industria del “falso”; - CONSIDERATO necessario creare adeguate sinergie fra i soggetti pubblici istituzionali e le Associazioni di categoria coinvolte nella tutela della proprietà industriale ed intellettuale e nella lotta alla contraffazione, al fine di garantire ai cittadini–consumatori acquisti sicuri; - CONSIDERATO che per assicurare una diffusione capillare della contraffazione è necessario intraprendere una campagna promozionale volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi connessi all’acquisto di prodotti contraffatti; - CONSIDERATO che il Consiglio generale di Unioncamere ha istituito un “Comitato nazionale per la legalità”, costituito dai Presidenti delle Camere di Commercio, dai rappresentanti delle amministrazioni centrali, delle associazioni particolarmente coinvolte sui temi della legalità e dal direttore generale di Infocamere, che coordina le azioni di monitoraggio e le iniziative antiracket e antiusura intensificando i rapporti con le autorità competenti; - TENUTO CONTO che le organizzazioni criminali spesso gestiscono il mercato della contraffazione e che il presente Protocollo di intesa è finalizzato anche a realizzare iniziative per la prevenzione dei fenomeni criminali, finalità proprie anche dell’Associazione Antiracket e Antiusura – Provincia di Campobasso, a cui ha aderito anche la Camera di Commercio di Campobasso con deliberazione di Giunta n. 110/C del 2010; all’unanimità, delibera - di approvare il protocollo di intesa sulla lotta alla contraffazione con le Associazioni di categoria, gli Enti e le Istituzioni preposte alle attività di controllo, allegato al presente provvedimento e dello stesso facente parte; - di autorizzare il Vice Presidente dell’Ente alla relativa stipula. PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAMPOBASSO E ………………………………………………………………… CONSIDERATO CHE - il fenomeno della contraffazione e della vendita abusiva di prodotti è in continua espansione e che crea danni alle imprese e ai consumatori in quanto danneggia l’innovazione e rappresenta un pericolo per la salute di coloro che acquistano prodotti non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente; - il “mercato del falso” investe tutto il sistema economico italiano rallentando i tassi di crescita dei settori produttivi e compromettendo, attraverso l’impiego di lavoro nero, il livello occupazionale. Inoltre, perpetrando una sistematica violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, crea condizioni di rischio per la salute dei lavoratori; - si devono proteggere da questo fenomeno le imprese che operano nella legalità e che subiscono i danni provocati da coloro che agiscono invece in concorrenza sleale, soprattutto le Piccole e le Medie imprese più deboli presenti in numero elevato nel territorio molisano; - è necessario creare adeguate sinergie fra soggetti pubblici istituzionali e le Associazioni di categoria coinvolte nella tutela della proprietà industriale ed intellettuale e nella lotta alla contraffazione al fine di garantire ai cittadini– consumatori acquisti sicuri e, più in generale, un mercato trasparente, in modo tale da accrescere la loro fiducia nella legalità; - è stato istituito, dal Consiglio generale di Unioncamere, un “Comitato nazionale per la legalità” il cui compito è di coordinare le azioni di monitoraggio e di supporto alle imprese colpite dalle malversazioni delle mafie; - l’Associazione Antiracket e Antiusura, di cui fa parte anche la Camera di Commercio di Campobasso, annovera tra i propri obiettivi quello di promuovere la lotta contro la criminalità economica in tutte le sue forme; SI CONVIENE QUANTO SEGUE - la Camera di Commercio di Campobasso e …………………………… concordano di elaborare insieme un piano di azione mirato ad arginare e contrastare la contraffazione attraverso: una campagna promozionale congiunta per portare all’attenzione dell’opinione pubblica l’importanza e le problematiche della contraffazione al fine di sensibilizzare i consumatori e le imprese ad un consumo attento e intelligente, quello, cioè, che pur non garantendo un risparmio nell’immediato, può invece mettere a riparo da truffe, raggiri e sofisticazioni; l’inserimento nei propri siti web di un banner informativo sul presente protocollo a cui è collegata una sezione del sito dove è possibile riportare i fenomeni di contraffazione rilevati dagli Uffici ispettivi della Camera di Commercio di Campobasso e dagli Uffici ispettivi degli Enti sottoscrittori o comunque dagli Uffici che, per compito istituzionale, abbiano notizia di fenomeni di contraffazione. In tal modo è possibile monitorare il fenomeno a livello territoriale per settori produttivi più colpiti e per tipologia di prodotti; la realizzazione di incontri “educativi”, concertati tra le parti, rivolti alla imprese e ai consumatori in genere e ai giovani studenti in particolare, quest’ultimi segmento di consumatori più incline all’acquisto di prodotti contraffatti; la realizzazione di una campagna opportunamente concordata di controlli e visite ispettive congiunte, soprattutto nei settori particolarmente esposti al fenomeno della contraffazione; la possibilità, ai fini di potenziare e supportare in modo trasversale gli strumenti già in dotazione alle parti sottoscrittrici utili anche per la lotta alla criminalità economica, di una fruizione comune delle banche dati di cui ciascuna delle parti aderenti è titolare e di “Ri.Visual”, una nuova interfaccia telematica del sistema camerale. Quest’ultimo permette di affiancare al tradizionale sistema di consultazione in formato testuale del Registro Imprese la possibilità di rappresentare i medesimi dati in formato grafico consentendo un’immediata percezione delle relazioni complesse esistenti tra persone e imprese; l’organizzazione di incontri, rivolti a tutte le parti sottoscrittrici, di formazione congiunta e di aggiornamento in materia, con particolare attenzione ai metodi innovativi anticontraffazione; l’istituzione di una giornata ad hoc sulla contraffazione, nel corso della quale presentare i risultati, ottenuti dalle parti aderenti, di tutte le attività di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione previste nel presente protocollo. In tal modo è possibile verificare lo stato dell’arte del protocollo e apportare, ove necessario, eventuali modifiche allo stesso. - la Camera di Commercio di Campobasso e …………………………… si impegnano a collaborare con l’Associazione Antiracket e Antiusura – Provincia di Campobasso, mettendo a disposizione i risultati delle azioni realizzate e gli strumenti necessari a prevenire tali fenomeni criminali; - il presente protocollo d’intesa ha validità di un anno dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovato solo mediante manifestazione esplicita di volontà delle parti sottoscrittrici. Il Vice Presidente rappresentante Campobasso _____________________ _______________________ Il legale della CCIAA di della .............................. Verbale della riunione di Giunta n. 10 del 13/10/2011 Deliberazione n. 99 del 13/10/2011 Oggetto : Protocollo di intesa per la promozione della mediazione civile e commerciale LA GIUNTA - VISTO il Regolamento di mediazione approvato dal Consiglio della Camera di Commercio di Campobasso con la deliberazione n. 13 del 20/12/2010 e successive modifiche ed integrazioni; - ATTESO che la Camera di commercio di Campobasso è iscritta al n.92 del Registro nazionale degli Organismi abilitati alla mediazione, tenuto dal Ministero della Giustizia ed opera in questo settore già da qualche tempo con una struttura adeguatamente professionalizzata; - CONSIDERATO che la mediazione è uno strumento in grado di rendere più rapidi i tempi della giustizia civile e che consente, inoltre, di trovare una soluzione alle liti soddisfacente e a costi vantaggiosi, rappresentando così una valida alternativa alle problematiche attuali dei giudizi ordinari; - CONSIDERATO che il ricorso a questo sistema deflattivo del contenzioso,data anche l’obbligatorietà dell’esperimento di un tentativo di mediazione per le materie di cui all’art.5 del citato d.lgs. 28/2010, è in costante crescita ma non del tutto conosciuto dalle imprese e dai consumatori; - CONSIDERATO che per assicurare una diffusione capillare della “cultura” della mediazione è necessario intraprendere una campagna promozionale concertata e condivisa con le Associazioni della provincia per individuare insieme gli strumenti più utili per il conseguimento dell’obiettivo; - RAVVISATA, altresì, la necessità di individuare anche con gli Ordini professionali della provincia forme di collaborazioni rivolte alla diffusione della conoscenza e dell’utilizzo della Mediazione - VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 - VISTO il decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 - VISTO il recente D.M. n.145/2011; all’unanimità, delibera - - - - - - - di approvare il protocollo di intesa per la promozione della mediazione civile e commerciale con le Associazioni della provincia, allegato al presente provvedimento e dello stesso facente parte; - di avviare gli opportuni contatti con gli Ordini professionali della provincia al fine di predisporre uno schema di protocollo che disciplini le giuste forme di collaborazione nella predettas attività di comune interesse per favorire la diffusione della conoscenza e dell’utilizzo della Mediazione - di autorizzare il Vice Presidente dell’Ente alla relativa stipula. PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAMPOBASSO E ………………………………………………………………… VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) che dà vita all’istituto della mediazione civile e commerciale obbligatoria per le materie indicate all’art. 5 del d.lgs. stesso; VISTO il decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28); ATTESO che la Camera di Commercio di Campobasso ha trasmesso al Ministero della Giustizia tutta la documentazione idonea per confermare l’iscrizione della Camera di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Campobasso nel Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia medesimo; DATO ATTO che la Camera di commercio di Campobasso è iscritta al n.92 del Registro nazionale degli Organismi abilitati alla mediazione,tenuto dal Ministero della Giustizia; VISTO il Regolamento di mediazione approvato dal Consiglio della Camera di Commercio di Campobasso con la deliberazione n.13 del 20/12/2010 e successive modifiche; CONSIDERATO CHE La Camera di Commercio di Campobasso da tempo opera nel settore della giustizia alternativa, offrendo sia il Servizio di Mediazione tradizionale, sia il servizio on line, che consente di svolgere la procedura interamente via web, senza spostamenti fisici dei soggetti interessati; La mediazione amministrata dalla Camera di Commercio di Campobasso offre i seguenti vantaggi: la garanzia di contare su un elenco di mediatori formati in base alle normative in vigore; la presenza di un codice deontologico e di un regolamento uniforme in tutto il territorio nazionale a tutela della qualità del servizio; l’adozione di un tariffario con costi predeterminati; l’assistenza nello svolgimento della procedura; la terzietà rappresentata dalla natura di ente pubblico della Camera di Commercio; - - - - - - La Camera di Commercio di Campobasso sta potenziando e consolidando il proprio Servizio di Mediazione al fine di ottemperare alle disposizioni di legge in materia di mediazione e di rispondere in maniera ancora più efficiente alle esigenze di giustizia delle imprese, dei consumatori e degli utenti; In questi anni la Camera di Commercio di Campobasso ha acquisito riconosciuta esperienza e professionalità nel campo della risoluzione alternativa della controversie; La Camera di Commercio di Campobasso è in grado di offrire un sistema di giustizia alternativa efficiente e ben organizzato, in condizioni di terzietà, imparzialità ed indipendenza; La ……. della provincia di Campobasso è una associazione professionale di categoria al fianco delle imprese del territorio che si prefigge l’obiettivo di tutelare gli interessi degli imprenditori e di fornire loro gli strumenti fondamentali per competere e crescere in un mercato globale e in continua evoluzione; è interesse della ……. utilizzare un servizio di mediazione qualificato ed efficiente per fornire ad artigiani, piccoli imprenditori, commercianti, lavoratori autonomi e professionisti associati uno strumento veloce e conveniente per la risoluzione dell’eventuale contenzioso; tra la Camera di Commercio di Campobasso e …….. esiste un consolidato rapporto di collaborazione in vari settori attinenti al sistema economico locale e tale sinergia operativa può ulteriormente arricchirsi con la promozione di una maggiore diffusione della conoscenza della mediazione presso le imprese del territorio e con maggiore utilizzo della stessa per la risoluzione delle controversie delle imprese associate; per diffondere nei cittadini la cultura della gestione delle liti con modalità alternative a quelle giudiziarie e incentivare, quindi, il ricorso alla procedura di mediazione, specie nei casi in cui questa è facoltativa, è necessario intraprendere una campagna promozionale concertata e condivisa con associazioni e ordini professionali per individuare insieme gli strumenti più utili per il conseguimento dell’obiettivo; SI CONVIENE QUANTO SEGUE - La …. e la Camera di Commercio di Campobasso concordano di collaborare in attività di comune interesse per favorire la diffusione della conoscenza e dell’utilizzo della Mediazione, quale strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla giustizia ordinaria economico, efficace, rapido, in grado di assicurare il rispetto dei principi di riservatezza e privacy. - La Camera di Commercio di Campobasso mette a disposizione di … il proprio Servizio di Mediazione con esperienza decennale per la risoluzione delle controversie civili e commerciali, nonché i propri Servizi di mediazione on line e di teleconciliazione. Di tali servizi ci si avvarrà ogni qualvolta per le parti risulti antieconomico incontrarsi face to face. L’Ente camerale fornirà all’Associazione Ed alle imprese associate che si avvarranno del servizio di mediazione l’assistenza tecnica e tecnologica necessaria. La … di Campobasso promuoverà il Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Campobasso per la risoluzione delle controversie commerciali, informando le imprese associate dell’esistenza di questa via alternativa alla giustizia ordinaria, anche mediante l’inserimento nei contratti e nei regolamento dell’apposita clausola di Mediazione. - Le mediazioni tradizionali ed on line verranno svolte secondo il regolamento di Mediazione della Camera di Commercio di Campobasso sulla base dei principi di trasparenza, efficacia, imparzialità, equità. Le imprese associate alla ….. che si avvarranno del Servizio camerale avranno la possibilità di consultare e ricevere assistenza ed ogni informazione utile dalla Segreteria. - La … e la Camera di Commercio di Campobasso si impegnano a svolgere congiuntamente attività informative in tema di Mediazione, a vantaggio degli imprenditori iscritti all’associazione, in modo che gli stessi possano utilizzare il Servizio. Verranno valorizzati l’interscambio delle informazioni e la circolazione delle esperienze tra l’Associazione e l’Ente camerale per una crescita comune e l’acquisizione di competenze specialistiche che permettano di offrire un Servizio di Mediazione sempre più qualificato. - Le parti si impegnano a pianificare e gestire congiuntamente eventi promozionali (convegni, tavole rotonde, workshop…) per sensibilizzare alla Mediazione artigiani, piccoli imprenditori, commercianti, lavoratori autonomi e professionisti associati. In tal senso potrà essere realizzato anche materiale divulgativo e illustrativo dedicato (opuscoli, guide, depliant…) per la promozione della Mediazione alla luce delle nuove disposizioni normative. La … di Campobasso e la Camera di Commercio di Campobasso si propongono di programmare e realizzare congiuntamente campagne di comunicazione capillari e mirate, in modo da accrescere l’impatto del Protocollo e facilitare l’approccio con lo strumento della Mediazione. - La … di Campobasso e la Camera di Commercio di Campobasso si impegnano congiuntamente a promuovere iniziative finalizzate alla divulgazione, all’applicazione e all’implementazione del Presente Protocollo d’Intesa. Gli aspetti organizzativi saranno di volta in volta concordati in relazione alle singole iniziative promosse. Daranno altresì visibilità al protocollo mediante la pubblicazione dello stesso nei propri siti internet. - Il presente Protocollo d’Intesa ha durata sperimentale di tre anni a decorrere dalla data della sottoscrizione. Al termine del periodo di sperimentazione le parti sottoscrittrici potranno concordare un rinnovo del Protocollo d’Intesa, apportando, ove necessario, le eventuali modifiche per migliorare la qualità e l’efficienza del servizio. Verbale della riunione di Giunta n. 10 del 13/10/2011 Deliberazione n. 100 del 13/10/2011 Oggetto : Commissione Regionale per il rilevamento dei costi dei materiali, dei noli e dei trasporti presso Provveditorato alle opere pubbliche - sostituzione componente - LA GIUNTA VISTA la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 505/C del 28/01/1977, con la quale si dispone la costituzione di Commissioni Regionali per il rilevamento del costo dei materiali, dei trasporti e dei noli, in sostituzione delle analoghe Commissioni Provinciali istituite sin dal 1948 e funzionanti presso gli Uffici del Genio Civile; - RILEVATO che sono chiamati a far parte di tali Commissioni anche due rappresentanti delle Camere di Commercio aventi sede nella Regione; - CONSIDERATO che presso la sede di Campobasso del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania-Molise, è istituita la Commissione Regionale per il rilevamento del costo dei materiali, dei noli e dei trasporti; - ATTESO che della stessa ha fatto sinora parte, quale rappresentante dell’Ente, la dr.ssa Marianna Tartaglia, dipendente dell’Ente, in servizio presso l’Ufficio Statistica e Prezzi, designata con deliberazione di Giunta n. 63 dell’8/6/2006; - CONSIDERATO che, con provvedimento n. 4, del 28/1/2010, la dr.ssa Marianna Tartaglia è stata sostituita, nella predetta Commissione, dal sig. Antonio Santoro, in quanto assente per astensione temporanea dal lavoro; - CONSIDERATO, inoltre, che la dr.ssa Marianna Tartaglia è rientrata in servizio dopo il periodo di assenza; - RITENUTO OPPORTUNO prevedere un sostituto nel caso in cui il rappresentante dell’Ente sia impossibilitato a prendere parte ai lavori programmati; all’unanimità, delibera - di designare la dr.ssa Marianna Tartaglia, dipendente dell’Ente, quale rappresentante della Camera di Commercio di Campobasso in seno alla Commissione richiamata in oggetto; di designare il sig. Pietro Di Santo, quale sostituto della dr.ssa Tartaglia in caso di suo impedimento o impossibilità a prendere parte ai lavori della Commissione. Verbale della riunione di Giunta n. 10 del 13/10/2011 Deliberazione n. 101 del 13/10/2011 Oggetto : Designazione esperti per Commissioni esami di qualifica presso Istituto professionale LA GIUNTA - VISTO che l’Istituto professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione ha realizzato un’integrazione tra i percorsi formativi della “Terza Area” e dell’Alternanza Scuola Lavoro (progetti di qualifica post – obbligo, di cui al D.M. 15 aprile 1994, finalizzati al rilascio di attestato di specializzazione) - VISTA la nota n. 62548 del 28 settembre 2011 con cui la Regione Molise – Direzione Generale III – ha chiesto all’Ente camerale, per il proprio ambito di competenza, la designazione di n. 2 funzionari per la partecipazione alle commissioni di esami postqualifica presso l’istituto professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione; - PRESO ATTO che le Commissioni a valere sulle qualifiche sono: 1. Tecnico dei laboratori di arte bianca; 2. Tecnico dei laboratori di pasticceria e gelateria artigianale – Tecnica dell’assistenza turistica – Barista Gastronomo; - CONSIDERATO che era in programma la riunione di Giunta in data odierna - VISTO che la Regione Molise, stante l’urgenza delle designazioni, ha comunicato per le vie brevi che avrebbe provveduto a richiedere le predette designazioni ad altro soggetto abilitato; - RITENUTO opportuno, prima di procedere alle predette designazioni, attendere comunicazioni in merito da parte Regione Molise – Direzione Generale III – Servizio Istruzione all’unanimità delibera - di rinviare, per i motivi indicati, l’argomento alla prossima riunione utile di Giunta, qualora permanga l’interesse della Regione Molise alle designazioni richieste Verbale della riunione di Giunta n. 10 del 13/10/2011 Deliberazione n. 102 del 13/10/2011 Oggetto : Comune di DURONIA - Approvazione nuovo Regolamento comunale per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente. Parere Il Presidente riferisce alla Giunta che la Direzione Generale IV – Politiche del Territorio, dei Trasporti, Pianificazione Urbanistica, Beni Ambientali, Politiche della Casa – Servizio Trasporti e Opere Marittime - della Regione Molise ha chiesto alla Camera di Commercio di Campobasso, con nota n. 4941/M del 30/05/2011, il parere sulla deliberazione n. 3 del 27 aprile 2011 del Consiglio comunale di Duronia con la quale detto Comune ha approvato il Regolamento Comunale per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente ed ha determinato il contingente numerico e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di che trattasi, così come segue: n. 9 autorizzazioni per il servizio di noleggio auto con conducente fino a 9 posti. Pertanto, l’Ente camerale è stato invitato ad esprimersi sulla base di particolari necessità di trasporto esistenti nel Comune e zone vicine per effetto di attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali. LA GIUNTA - UDITO il Presidente; - RICHIAMATO l’art. 40, comma 5, della Legge Regionale 20 agosto 1984, n. 19 - ESAMINATA la nota n. 1764 del 07/09/2011 con la quale il Comune di Duronia in risposta alla nostra richiesta di informazioni circa le effettive esigenze di trasporto della collettività presente sul territorio in relazione alle attività turistiche, imprenditoriali, culturali e sociali esistenti fa presente che: l’entrata in vigore lo scorso 4 aprile c.a. del Piano regionale dei servizi minimi ha sensibilmente ridotto il numero di corse di autobus di linea che fungevano da collegamento tra il comune e i centri extra-urbani, in particolare è aumentato il numero di ultraottantenni residenti che costituisce la quasi totalità della popolazione e necessita di collegamenti certi ed efficienti. - CONSIDERATO che l’istruttoria effettuata dall’Ufficio Albi e Ruoli ha evidenziato che il Comune di Duronia ha una popolazione residente di 465 unità, secondo l’ultimo bilancio demografico disponibile riferito al mese di gennaio 2010; Sul territorio del succitato Comune sono dislocate n. 33 suddivise: imprese attive così 9 agricoltura 7 costruzioni 3 trasporto e magazzinaggio 8 commercio 2 alberghi e/o ristoranti 2 attività finanziarie ed assicurative 1 sanità e assistenza sociale 1 altre attività di servizi dato fornito dal sistema informatico Infocamere e aggiornato al 2° trimestre dell’anno 2011, all’unanimità, delibera - di esprimere alla Regione Molise per i motivi espressi in narrativa, parere favorevole al servizio da noleggio da rimessa con conducente per il Comune di Duronia nei limiti del contingente di cui nelle premesse. Verbale della riunione di Giunta n. 10 del 13/10/2011 Deliberazione n. 103 del 13/10/2011 Oggetto : Interventi sul territorio LA GIUNTA - VISTA la nota del 25 agosto 2011 delle SOC. COOP Imprese Pesca Molise OP. di Termoli con la quale ha chiesto all’Ente, nell’ambito dell’organizzazione della Sagra del Pesce che si è tenuta a Termoli il 27 e 28 agosto 2011, la concessione di un contributo; - VISTA la nota del 15 settembre 2011 della FIMAA – Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari – di Roma con la quale ha chiesto all’Ente, nell’ambito della realizzazione di una iniziativa congiunta con la Croazia che riveste carattere istituzionale e che si concretizzerà in una serie di incontri di scambio di informazioni giuridiche, la concessione di un contributo pari ad € 1.000,00; - VISTA la nota n. 155 del 26.9.11 dell’Associazione “Carità per l’Uomo” di Campobasso con la quale ha chiesto a questa Amministrazione, nell’ambito della realizzazione del progetto che prevede un indagine sul disagio giovanile nei centri facenti parte della Diocesi di Campobasso e Bojano e la successiva attivazione di borse tirocinio formative per la durata di mesi sei, di valutare la possibilità di concedere un partenariato gratuito; - VISTA la nota 161 del 19.9.11 del Presidente dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari della Regione Molise con la quale ha chiesto all’Ente, nell’ambito della realizzazione di un corso di formazione dal titolo “Etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti: normativa nazionale e comunitaria”, di valutare la possibilità di collaborare per la buona riuscita dell’evento; - VISTA la nota del 29 agosto 2011 dell’Italian Chamber of Commerce con la quale ha chiesto a questa Amministrazione, di valutare l’ipotesi di una fattiva collaborazione per la realizzazione di un progetto in tema di internazionalizzazione i cui obiettivi sono: 1. aiutare le imprese ad internazionalizzarsi verso territori che non hanno subito la crisi economica, fornendo la possibilità alla CCIAA di Campobasso, con un contributo minimo di spesa, di aprire un desk, come punto di riferimento, per tutte le imprese che hanno sede nella provincia di Campobasso; 2. stringere una collaborazione duratura e concreta con cui la CCIAA di Campobasso potrebbe assumere un ruolo di capofila in merito a futuri progetti di internazionalizzazione; VISTA la nota del 3 ottobre 2011 con la quale Unione Italiana delle Camere di Commercio ha comunicato all’Ente, nell’ambito della realizzazione del Progetto - che si svolgerà durante le annualità scolastiche 2011/2012 e 2012/2013 e che sarà gestito da Unioncamere con l’ausilio delle società in house CamCom Universitas Mercatorum e Retecamere Scarl – e che prevede il coinvolgimento di cinquanta Scuole superiori di secondo grado su tutto il territorio nazionale, di valutare la possibilità di contribuire alla realizzazione dell’iniziativa dando la massima visibilità al bando di selezione; - - VISTA la nota del 27 settembre 2011 con la quale la Coldiretti di Campobasso ha chiesto all’Ente, nell’ambito della realizzazione del progetto denominato “Educazione alla Campagna Amica”, iniziativa che vuole puntare sulla conoscenza del grano e la promozione dell’olio di oliva nonché sul tema “Sviluppo sostenibile ed Agricoltura – Energia”, la possibilità di valutare una fattiva collaborazione tra i due Enti; - VISTE le norme per l’esecuzione di interventi promozionali diretti, la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici in conformita’ con l’ art. 12, legge 07/08/1990, n. 241, approvate con delibera della Giunta camerale n. 28 del 31.3.11 e delibera del Consiglio camerale n. 6 del 25.7.11; all’unanimità delibera - di concedere alla SOC. COOP Imprese Pesca Molise OP. di Termoli un contributo di € 1.000,00 per l’organizzazione della Sagra del Pesce che si è tenuta a Termoli il 27 e 28 agosto 2011, iniziativa caratterizzata dall’ intersettorialità e che ha avuto una incidenza diretta e duratura sul sistema socio-economico locale; - di compartecipare alle spese che la FIMAA – Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari di Roma - sosterrà per l’organizzazione di una serie di incontri con la Croazia per lo scambio di informazioni giuridiche per un importo di € 1.000,00; - di disporre a tal fine l’utilizzo delle risorse iscritte nel budget direzionale 2011 al mastro 330 (interventi economici) conto 3300, sottoconto 330059 (Territorio e sviluppo locale) - interventi per le imprese e il territorio - per € 2.000,00. - di concedere all’Associazione “Carità per l’Uomo” di Campobasso il patrocinio gratuito e la necessaria collaborazione per la realizzazione del progetto che prevede un indagine sul disagio giovanile nei centri facenti parte della Diocesi di Campobasso e Bojano e la successiva attivazione di borse tirocinio formative per la durata di mesi sei; - di chiedere al il Centro Innovazione e Qualita’ dell’Unioncamere Molise la possibilità di collaborare con l’Ordine dei Tecnologi Alimentari della Regione Molise per la realizzazione di un corso di formazione dal titolo “Etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti: normativa nazionale e comunitaria”; - di chiedere all’Unioncamere Molise di collaborare con l’Italian Chamber of Commerce per la realizzazione di un progetto di internazionalizzazione descritto nelle premesse; - di dare la massima visibilità al bando di selezione proposto dall’ Unione Italiana delle Camere di Commercio per la realizzazione del progetto di cui in premessa; - di valutare nella fase di redazione della programmazione per l’anno 2012, la proposta della Coldiretti di Campobasso per la realizzazione del progetto denominato “Educazione alla Campagna Amica”. in data 13 OTTOBRE 2011 - ore 9.00 N. ARGOMENTI O.D.G . 1) Comunicazioni del Presidente N. Delibere 94 2) Relazione Previsionale e Programmatica 2012 95 3) Programma Annuale 2011 - aggiornamento 96 4) Regolamento per la Mediazione civile e commerciale (deliberazione Consiglio camerale n.13 del 20/12/2010) - modifiche 97 5) Protocollo di intesa con le Associazioni di categoria per la lotta alla contraffazione 98 6) Protocollo di intesa per la promozione della mediazione civile e commerciale 99 7) Commissione Regionale per il rilevamento dei costi dei materiali, dei noli e dei trasporti presso Provveditorato alle opere pubbliche - sostituzione componente 100 8) Designazione esperti per Commissioni esami di qualifica presso Istituto professionale 101 9) Comune di DURONIA - Approvazione nuovo Regolamento comunale per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente. Parere 102 10) Interventi sul territorio 103 N.B.: Gli atti ed i documenti relativi agli argomenti posti al presente ordine del giorno sono a disposizione dei Sigg. Componenti presso la Segreteria Direzionale Terminato l’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11.00. Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale. IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa Lorella PALLADINO) IL VICE PRESIDENTE (Amodio DE ANGELIS)