GIUNTA CAMERALE
V E R B A L E N. 10
riunione del 13 OTTOBRE 2011
In data 13/10/2011, alle ore 9.00, nella Sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Campobasso, si è riunita la Giunta Camerale, convocata con avviso del Presidente
prot. 21285 del 6 ottobre 2011
Sono presenti i Sigg.ri Componenti:
DE ANGELIS AMODIO
MILO ANGELO
RUSSO ERRICO
MARCHITELLI ANTONIO
SPINA PAOLO
MONTESANTO GIUSEPPE
Sono presenti i Sigg.ri Revisori:
VICE PRESIDENTE
AGRICOLTURA
ARTIGIANATO
COMMERCIO PICCOLE IMPRESE
COMMERCIO
SERVIZI ALLE IMPRESE
ASTORRI CARLO
DI SOCCIO GIUSEPPA
PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI
CONTI
COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI
CONTI
MANCINI ENZO
Presiede la seduta Amodio DE ANGELIS, Vice Presidente della Camera di Commercio.
Funge da Segretario della seduta e da verbalizzante la Dr.ssa Lorella PALLADINO, Segretario
Generale della Camera di Commercio.
Il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Camerale a passare all’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno.
ORDINE DEL GIORNO
RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Lorella PALLADINO)
IL VICE PRESIDENTE
(Amodio DE ANGELIS)
in data 13 OTTOBRE 2011 - ore 9.00
N.
ARGOMENTI
O.D.G
.
1)
Comunicazioni del Presidente
N. Delibere
94
2)
Relazione Previsionale e Programmatica 2012
95
3)
Programma Annuale 2011 - aggiornamento
96
4)
Regolamento per la Mediazione civile e commerciale (deliberazione
Consiglio camerale n.13 del 20/12/2010) - modifiche
97
5)
Protocollo di intesa con le Associazioni di categoria per la lotta alla
contraffazione
98
6)
Protocollo di intesa per la promozione della mediazione civile e
commerciale
99
7)
Commissione Regionale per il rilevamento dei costi dei materiali, dei noli
e dei trasporti presso Provveditorato alle opere pubbliche - sostituzione
componente
100
8)
Designazione esperti per Commissioni esami di qualifica presso Istituto
professionale
101
9)
Comune di DURONIA - Approvazione nuovo Regolamento comunale per
l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente. Parere
102
10)
Interventi sul territorio
103
N.B.: Gli atti ed i documenti relativi agli argomenti posti al presente ordine del giorno sono a
disposizione dei Sigg. Componenti presso la Segreteria Direzionale
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Lorella PALLADINO)
IL VICE PRESIDENTE
(Amodio DE ANGELIS)
Verbale della riunione di Giunta n. 10 del 13/10/2011
Deliberazione n. 94 del 13/10/2011
Oggetto : Comunicazioni del Presidente
94/A Dimissioni dalla carica di Presidente della Camera di Commercio di
Campobasso
Il Vice Presidente riferisce alla Giunta che Paolo di Laura Frattura, Presidente della
Camera di Commercio di Campobasso, ha presentato le dimissioni dalla carica di
Presidente dell’Ente. Pertanto, il Vice Presidente svolgerà le funzioni vicarie fino alla
nomina del nuovo Presidente della Camera di Commercio di Campobasso.
La Giunta prende atto.
94/B L'Ente camerale vola a Varsavia e diventa modello per gli Enti europei
Il Vice Presidente riferisce alla Giunta che la Camera di Commercio di Campobasso
ha partecipato alla 6th Quality Conference, organizzata dall'Eupan, a Varsavia. Selezionato
tra i relatori della convention, continua il Vice Presidente, l'Ente ha illustrato i risultati del
progetto "Total click", che ha reso possibile la trasformazione del flusso documentale da
cartaceo a digitale, riducendo i costi della gestione amministrativa.
L'intervento dell'Ente ha riscosso un ottimo successo dalla platea, composta dai
rappresentanti di 25 paesi membri dell'Unione Europea.
La convocazione del 30 settembre al “Doing the right things right” di Varsavia,
conclude il Vice Presidente, va ad arricchire la bacheca dei premi di prestigio ricevuti in
poco
più
di
un
anno:
-
-
17 maggio 2010 – Forum PA 2010, “Menzione Speciale” ricevuta dal Ministro
Renato Brunetta per "aver migliorato la performance complessiva
dell’amministrazione e raggiunto risultati significativi nella riduzione dei costi di
funzionamento". Su oltre 700 amministrazioni pubbliche candidate, solo 37 hanno
ricevuto la Menzione Speciale.
8 giugno 2010 – “Premio Nazionale per l’Innovazione 2010” conferito dal
Presidente Napolitano durante la Giornata dell’Innovazione e consegnato solo a 3
amministrazioni pubbliche in Italia.
9 maggio 2011 – Forum PA 2011, Diploma d’eccellenza conferito nella cornice del
Premio “Meno carta più valore”.
94/C Obbligatoria la comunicazione della PEC al Registro Imprese entro il 29
novembre 2011
Il Vice Presidente riferisce alla Giunta che il 29 novembre 2011 scade il termine per
la comunicazione al Registro delle Imprese dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata da
parte delle società iscritte. L’obbligo è stato introdotto dall'art. 16 del D.L. 29/11/2008 n.
185, convertito in legge 2/2009, che ha fissato in tre anni il termine di entrata in vigore
della normativa.
La casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) è pubblicata nella certificazione
dell'impresa, insieme ai dati relativi alla sede e deve essere richiesta ad un gestore
abilitato, iscritto nell’elenco pubblicato sul sito di DigitPA www.digitpa.gov.it. La pratica di
comunicazione dell'indirizzo PEC deve avvenire secondo le regole di compilazione attuali
della modulistica Registro Imprese, quindi una pratica di tipo “Comunicazione Unica”.
La comunicazione dell'indirizzo PEC, così come le successive variazioni, sono
esenti da bolli e diritti di segreteria. Le imprese individuali sono invece esentate da questo
obbligo, ma sono tenute ad indicare una casella PEC nella compilazione del modello della
distinta della Comunicazione Unica. La tardiva comunicazione, oltre il 29 novembre 2011,
dell’indirizzo della PEC dà luogo alla violazione di una norma di legge, appunto la predetta
legge 2/2009, e quindi all'applicazione della sanzione di cui all'art. 2630 del codice civile.
Tuttavia, dato il notevole flusso di comunicazioni che potrebbero arrivare proprio alla data
di scadenza e che c la Camera di Commercio di Campobasso al momento non applicherà
alcuna sanzione, poiché è in attesa di ricevere indicazioni in merito dal sistema camerale
94/D Unioncamere – Manovra-bis – Nota di lettura del DL 138/11 conv. In Legge 148
del 2011
Il Vice Presidente riferisce alla Giunta che il testo del decreto legge, approvato lo
scorso 13 agosto, è stato significativamente modificato in Parlamento. Il provvedimento–
convertito nella legge 14 settembre2011, n. 148, pubblicata sulla GU del 16 settembre ed
entrata in vigore il giorno successivo – reca misure di razionalizzazione e contenimento
della spesa finalizzate all’obiettivo, concordato in sede europea, di conseguire, già
nell’anno 2013, il pareggio di bilancio.
Tra le altre modifiche di interesse si evidenzia il ripristino del SISTRI, inizialmente
abrogato dal testo del Decreto Legge, che vede le Camere di commercio coinvolte nella
distribuzione delle chiavette USB alle imprese. La nuova disposizione proroga al 9
febbraio 2012 l'entrata in vigore del sistema, prevedendo sino al prossimo dicembre alcuni
test di funzionamento del sistema in collaborazione con le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative. In particolare, nel corso dell’esame parlamentare sono
state eliminate due disposizioni di interesse che recavano l’una la soppressione di alcune
province (nel contempo è stato approvato un apposito disegno di legge costituzionale dal
Consiglio dei ministri dell’8 settembre u.s.) e l’altra la soppressione degli enti pubblici non
economici inclusi nell'elenco ISTAT con una dotazione organica inferiore a 70 unità.
A questo punto, continua il Vice Presidente, Unioncamere ha trasmesso a tutte le
Camere di Commercio una breve sintesi delle norme che interessano direttamente il
sistema camerale, di seguito riportata
ARTICOLO 1
Comma 16
Viene prorogata anche per il triennio 2012-14 la possibilità di risolvere il rapporto di lavoro
con il personale che abbia raggiunto l’anzianità contributiva di 40 anni. Tale misura si
applica alle Camere di commercio.
Quanto alle modalità di esercizio del potere datoriale si ricorda che sulla materia è
intervenuto di recente il D.L. n. 98del 2011, convertito con modifiche dalla legge n. 111del
2011, il cui articolo 16, comma 11, ha stabilito che l'esercizio della facoltà riconosciuta alle
pubbliche amministrazioni non necessita di ulteriore motivazione, in sede di adozione del
relativo provvedimento, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente
determinato appositi criteri applicativi e lo abbia fatto con atto generale di organizzazione
interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.
Comma 17
Il comma interviene per adeguare la terminologia di legge in quanto, nel mutato quadro
normativo di questi anni, la domanda di prosecuzione del rapporto di lavoro per un
biennio, avanzata dal dipendente che ha maturato il 65esimo anno d’età, non vale più a
costituire in capo al medesimo un vero e proprio diritto, ma lascia al datore di lavoro la
valutazione in ordine all’accoglimento o meno della stessa. Viene confermato dunque che
il dipendente, laddove ritenga, possa esprimere una disponibilità a rimanere in servizio ed
il datore di lavoro ha la facoltà, e non l’obbligo, di trattenerlo in servizio. La disposizione
si applica anche alle Camere di commercio.
Comma 18
La disposizione, che si applica alle Camere di commercio, riguarda gli incarichi
dirigenziali interviene sui provvedimenti e gli accordi che regolano i medesimi sulla base di
norme di legge e contrattuali. Già con il D.L. n. 78del2010 (art. 9, comma 32) è stata
prevista la facoltà, per i datori di lavoro, di non rinnovare l’incarico alla scadenza, anche in
assenza di valutazioni negative, e di conferirne all’interessato un altro, anche di valore
economico inferiore, congelando l’applicazione di norme legali o contrattuali più favorevoli.
Il comma attuale interviene in costanza di durata dell’incarico, ammettendo che, laddove vi
siano alla base motivate esigenze organizzative, il dirigente possa essere spostato ad
altro incarico prima della scadenza di quello attuale, con la garanzia, comunque, della
conservazione del trattamento economico in godimento, operando, se necessario,
compensazioni finanziarie a valere sulle risorse integrative per la retribuzione di posizione
e di risultato e sempre che, all’esito di queste, non residuino comunque maggiori oneri.
Comma 19
Già con la Manovra di luglio – DL 98/2011 – era stato fortemente potenziato il ricorso alla
mobilità quale modalità privilegiata per la copertura dei fabbisogni degli enti pubblici; il
presente comma rafforza tale disegno, ammettendo che il trasferimento dei dipendenti a
tale titolo possa farsi luogo anche laddove la vacanza in organico nell’ente di destinazione
sia in un’area funzionale diversa da quella di inquadramento del dipendente, fermo
restando che dall’operazione non devono derivare maggiori oneri rispetto a quelli già
sostenuti per il trattamento economico dell’interessato. Anche questa diposizione si
applica alle Camere di commercio.
Comma 20
La disposizione, modificata dal Senato, anticipa al 2014 (anziché dal 2020, come previsto
inizialmente) ciascuna delle decorrenze di incremento dei requisiti anagrafici previste
dall’art. 18 del D.L. n. 98/2011 ,in modo da portare anche le lavoratrici del settore privato,
come già avvenuto per quelle del comparto pubblico, al requisito anagrafico dei 65 anni
per il pensionamento di vecchiaia. La disciplina entrerà a regime dal 1° gennaio 2026 (non
più dal2032). In particolare, il risultato a regime viene raggiunto attraverso l’innalzamento
di un mese a decorrere dal 2014, di ulteriori 2 mesi dal 2015, di 3 mesi dal 2016, di 4 mesi
dal 2017, di 5 mesi dal 2018, di 6 mesi dal 2019 per ogni anno fino al 2025 e di ulteriori 3
mesi a decorrere dal 2026.
La disposizione interessa il personale di aziende speciali ed Unioni regionali, mentre
per le dipendenti delle Camere di commercio il requisito in questione salirà direttamente a
65 anni a decorrere dal 1°gennaio 2012, in forza del D.L. n. 78/2010, convertito con
modifiche dalla legge n. 122/2010.
Commi 22 e 23
I commi intervengono sui termini per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio dei
dipendenti pubblici. Il D.L. n. 78 del 2010 si era già occupato della materia, stabilendo che
il riconoscimento di ogni trattamento di fine servizio (inclusa, quindi, l’indennità di
anzianità del personale camerale) e del TFR è effettuato in uno o più importi annuali
(fino a tre) a seconda dell’ammontare complessivo della somma da liquidare a tale titolo
(rispettivamente, pari o inferiore a 90mila euro, tra 90mila e 150mila euro, uguale o
superiore a 150mila euro), lasciando, però, fermo quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle
prestazioni in esame ovvero del primo importo annuale (con conseguente attribuzione del
secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro
mesi dal conferimento del primo importo annuale). La normativa di riferimento è
rappresentata dall’art.3 del D.L. n. 79 del 1997, convertito in L. n. 140/1997 e le scadenze
ivi previste valgono, dunque, per la corresponsione della prima rata, salvo che l’importo da
percepire sia in rata unica in quanto pari o inferiore a 90mila euro (per cui, per gli importi
superiori a tale cifra, la seconda rata sarà pagata dopo 12 mesi dalla prima e la terza rata
sarà pagata dopo 24 mesi, sempre dalla prima).
Con i presenti commi si interviene, ora, proprio sulle decorrenze per il conferimento del
beneficio economico in questione, mutando in parte il quadro sopra delineato.
Le nuove decorrenze (sulle quali basare, secondo quanto appena sopra detto, gli
eventuali frazionamenti dell’importo spettante) sono, ora:
a) sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, nel caso in cui questa avvenga per
raggiungimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo d’ufficio
dall’ordinamento di appartenenza (che, nel caso delle Camere di commercio, non prevede
limiti di anzianità massima di servizio per disporre analoga modalità di conclusione del
rapporto di lavoro). Per questa fattispecie la precedente formulazione dell’art. 3,D.L. n. 79
del 1997,non fissava alcun termine di dilazione del pagamento;
b) ventiquattro mesi, qualora la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per causali
diverse pensionamento anzianità, dimissioni, decadenza, risoluzione anticipata,
licenziamento etc. In precedenza il termine per procedere alla liquidazione era, in questi
casi,di sei mesi.
Dalle nuove decorrenze sono esclusi soltanto coloro che hanno maturato i requisiti per il
pensionamento prima della data di entrata in vigore del decreto-legge: dunque, per chi a
tale data ha già i requisiti per ottenere il pensionamento di anzianità, il termine per la
percezione resta quello originario di sei mesi, fatti salvi gli eventuali frazionamenti,
indipendentemente dal momento in cui si andrà a riposo. Analoga conclusione, nel senso
della titolarità a percepire (in questo caso senza dilazioni) l’indennità di anzianità,
dovrebbe di certo valere anche per chi si trova nel biennio di prosecuzione del rapporto di
lavoro dopo il raggiungimento, prima 13 agosto 2011, dei 65 anni di età.
Comma 24
A partire dal 2012, per effetto di un decreto che dovrà essere emanato entro il 30
novembre di ogni anno, verrà rimodulata la collocazione di alcune delle festività oggi
presenti nel calendario italiano. Con il suddetto D.P.C.M. di anno in anno sarà stabilita la
diversa giornata di ricorrenza, in modo da farla coincidere con il venerdì precedente o il
lunedì susseguente alla prima domenica successiva alla data interessata, ovvero con la
domenica stessa. Con una modifica introdotta nel corso dell’esame del provvedimento al
Senato, sono state espressamente escluse dalla applicazione della disposizione le
festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno.
In pratica, l’effetto che viene a realizzarsi è quello di un eventuale spostamento delle
festività del santo patrono locale (ad esclusione di S. Pietro e Paolo a Roma, 29 giugno, in
quanto rientrante negli accordi con al santa sede, e S. Marco a Venezia, che cade il 25
aprile).
Comma 28-bis
Il comma, inserito al Senato nella fase di conversione del decreto, modifica l’articolo 14,
comma 19, del D.L. 98del 2011 che conferisce ai Ministeri dello Sviluppo economico e
degli Affari Esteri il potere di indirizzo e vigilanza in materia di internazionalizzazione delle
imprese.
In particolare la disposizione amplia la composizione della cabina regia istituita al fine di
fissare le linee guida in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, in
cui è già prevista la presenza di un componente di Unioncamere, Confindustria e ABI,
prevedendo che ad essa partecipi anche un rappresentante di R.ETE Imprese Italia.
Comma 29
Per effetto di tale disposizione, è consentito al datore di lavoro di modificare luogo e sede
nei quali il dipendente è tenuto a svolgere la propria prestazione lavorativa, rispetto a
quelli convenuti nel contratto individuale, laddove lo richiedano accertate esigenze di tipo
tecnico, organizzativo e produttivo, legate agli obiettivi di perfomance ovvero a processi di
razionalizzazione.
L’ambito nel quale effettuare tali spostamenti è, al più, quello regionale ed i criteri
attraverso i quali far ricorso a tale potere devono essere previamente definiti dal datore di
lavoro ed oggetto di informazione, anch’essa preventiva, alle rappresentanze sindacali, in
attesa di regolazione nei CCNL di comparto. La norma può rivestire un qualche interesse
per le Camere in presenza di sedi distaccate sul territorio provinciale di riferimento.
Comma 32
Il comma inserisce una disposizione di chiarimento nel testo dell’art. 19 del D.Lgs.
n.165/2001, norma di riferimento per tutte le Pubbliche Amministrazioni, comprese le
Camere di commercio, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali. Il comma 2 di
tale articolo contempla l’ipotesi di una durata dell'incarico inferiore al minimo legale (tre
anni), nel caso in cui tale arco temporale ridotto coincide con il conseguimento del limite di
età per il collocamento a riposo del dirigente interessato.
Il chiarimento, ora presente nel medesimo comma 2, consiste nel precisare che, in una
tale fattispecie, la retribuzione utile (ai fini della determinazione della base pensionabile
per il trattamento di quiescenza, e della base di calcolo per il trattamento di fine servizio,
comunque denominato) è quella goduta dall’interessato prima del conferimento di un tale
incarico di durata ridotta, laddove essa risulti inferiore a quella che fosse prevista per
quest’ultimo incarico.
Comma 33
Il livellamento retributivo alla media registrata in alcuni dei principali Paesi dell’Unione
Europea, secondo il meccanismo previsto per le cariche elettive dal D.L. n.98/2001, è ora
esteso a segretari generali, capi dipartimento, dirigenti di prima fascia e direttori generali
degli enti che fanno parte dell’amministrazione centrale dello Stato.
ARTICOLO 2
Comma1
Il comma, modificato nel corso dell’esame al Senato, ripristina l’applicabilità della riduzione
dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti pubblici, anche di qualifica
dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico ISTAT,
comprese le Camere di commercio, come introdotto dall’articolo 2, comma 9 del D.L.n.
78 del 2010, nonché sui trattamenti pensionistici previsto dall’articolo 18, comma 22-bis,
del D.L. n. 98 del 2011.
La riduzione prevista è del 5 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro lordi annui fino
a 150.000 euro e del 10 per cento per importi superiori ai 150.000 euro lordi annui e opera
dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.
Comma 2
Il comma, inserito durante l’esame al Senato, introduce il cd.“contributo di solidarietà”a
carico di tutti i contribuenti il cui reddito complessivo ai fini IRPEF sia superiore a 300.000
euro lordi annui. Il contributo è di ammontare pari al 3 per cento della parte eccedente il
predetto importo per il periodo che va dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.
I redditi da lavoro dipendente dei dipendenti pubblici e i trattamenti pensionistici (anche se
già assoggettati alla riduzione prevista dal comma precedente) vengono computati solo ai
fini del superamento della soglia dei 300.000 euro. La disposizione infatti precisa che il
contributo di solidarietà non colpisce la parte dei redditi da lavoro dipendente di natura
pubblica o da pensione già soggetta alle precedenti riduzioni, ma solo la parte residua dei
redditi avente natura diversa. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito
complessivo.
Commi da 2 bis a 2 quater
I commi hanno innalzato l’aliquota ordinaria dell’Iva al 21%. L’incremento, già operativo
dal 17 settembre in quanto decorrente dall’entrata in vigore della legge di conversione, si
applica anche alle Camere di commercio in qualità di soggetti attivi (per le attività svolte
in regime commerciale) e passivi di imposta. Di seguito vengono sintetizzati gli effetti, in
termini di adempimenti amministrativi, prodotti dalla nuova disposizione.
Le cessioni di beni si considerano effettuate alla data di consegna o spedizione dei beni.
Pertanto, indipendentemente dal fatto che la fatturazione sia immediata o differita, occorre
applicare:
- l’aliquota del 20% per le consegne o spedizioni di beni avvenute anteriormente al 17
settembre u.s.;
- l’aliquota del 21% per le consegne o spedizioni di beni avvenute a partire dal 17
settembre u.s..
Ciò comporta, nel caso di fatturazione differita, l’impiego nella medesima fattura
dell’aliquota del 20% per le consegne fino al 16 settembre e di quella del 21% per le
consegne dal 17 settembre.
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del
corrispettivo o dell’emissione della fattura, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione in
tutto o in parte della prestazione. Le Camere di commercio applicano pertanto l’aliquota
del 20% per le somme incassate o per le fatture emesse (ancorché non incassate)
anteriormente al 17 settembre u.s. e l’aliquota del 21% per le somme incassate o per le
fatture emesse a partire dal 17 settembre u.s.. Analogamente, sulle fatture ricevute da
fornitori, l’aliquota dovrà essere il 20% per le somme pagate o per le fatture datate
anteriormente al 17 settembre u.s., e il 21% per quelle successive.
Applicando tale principio, per le prestazioni a carattere professionale, l’aliquota del 21%
scatta nell’ipotesi di emissione di preavviso di fattura (o fattura pro-forma) entro il 16 /
09/2011 e di pagamento (e contestuale emissione di fattura) a partire dal 17/09/2011. In
tali casi, pertanto, l’importo da pagare differisce da quello del preavviso di fattura, che
preferibilmente il professionista dovrebbe rimettere aggiornando l’Iva. Nel caso, invece, di
emissione della fattura definitiva anticipata entro il 16/09/2011, ancorché pagata in data
pari o successiva al 17/09/2011, si applica l’aliquota del 20%.
Va ulteriormente specificato che, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di
servizi, ogni qual volta venga emessa la fattura o venga pagato, in tutto o in parte, il
corrispettivo anteriormente agli eventi che determinano il momento impositivo, o
indipendentemente da essi, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo
fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Ne consegue che gli
acconti pagati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono soggetti
all’aliquota del 20%, mentre al saldo, se pagato successivamente, si applica l’aliquota del
21%.
In materia di note di credito e note di debito, infine, l’Iva da indicare nel documento di
variazione dovrà sempre essere calcolata con la medesima aliquota utilizzata nella fattura
originaria da rettificare.
Si specifica, infine, che nei confronti dei soggetti pubblici richiamati dall’articolo 6, comma
5 del DPR n. 633 del 1972, tra cui le Camere di commercio, è possibile applicare il
regime “in sospensione d’imposta” (esigibilità dell’Iva all’atto del pagamento dei
corrispettivi).
L’art. 2-quater della L. 148/11 prevede, in questi casi, che la variazione dell’aliquota
dell’Iva non trovi applicazione alle operazioni effettuate nei confronti degli stessi soggetti
pubblici, nell’ipotesi di fatture emesse e registrate entro il 16 settembre, ancorché al
medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato.
Comma 35-sexies
Il comma interviene sul procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010. Si
prevede che il giudice condanni la parte costituita che non ha partecipato al procedimento
di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
ARTICOLO 6
Comma 1
Il comma interviene sull'articolo 19 della Legge n. 241 del 1990 in materia di segnalazione
certificata di inizio attività. Per quanto di interesse, si dispone che la SCIA, analogamente
alla dichiarazione ed alla DIA (denuncia di inizio attività), non costituiscono provvedimenti
taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare le amministrazioni
competenti ad effettuare gli adempimenti previsti e, in caso di inerzia, possono esperire
esclusivamente l'azione avverso il silenzio come disciplinata dal D.Lgs.n. 104 del 2010,
relativo al riordino del processo amministrativo.
La disposizione si adegua ad una recente pronuncia del Consiglio di Stato che ha ribadito
che la DIA (e ora la SCIA) è un atto di autonomia privata con cui si comunica alla pubblica
amministrazione l'esercizio di un’attività consentita dalla legge e per questo non è
autonomamente impugnabile: essa non costituisce un provvedimento amministrativo tacito
formatosi con il decorso del tempo (silenzio-assenso) ma una dichiarazione del privato
all'amministrazione competente dell'inizio di un'attività libera consentita dalla legge.
Comma 2
Il maxiemendamento presentato dal Governo e approvato dal Senato, ha ripristinato il
SISTRI introducendo norme volte ad agevolarne la progressiva entrata in operatività.
Il SISTRI sarà operativo per tutti i soggetti a partire dal 9 febbraio 2012 (non più quindi con
diverse scadenze temporali, scaglionate a seconda della dimensione dell’impresa e della
tipologia di rifiuti come precedentemente previsto) salvo una specifica proroga per i piccoli
produttori di rifiuti speciali pericolosi. Si prevede inoltre che il Ministero dell'ambiente sino
al 15 dicembre 2011 proceda alla verifica tecnica delle componenti software e hardware,
eventualmente per una semplificazione delle attuali tecnologie, mediante test di
funzionamento in collaborazione anche delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative.
ARTICOLO 9
Comma 1
Si prevede la possibilità, ora offerta ai datori di lavoro pubblici, di compensare il numero di
lavoratori assunti in base alle norme sul collocamento obbligatorio tra sedi diverse. La
disposizione può destare interesse per le Camere d commercio le cui eventuali sedi
distaccate posseggano i requisiti di unità produttiva di cui alla legge.
ARTICOLO 18
Comma 1
L’articolo ribadisce quanto già previsto dal comma 216, art. 1della Legge Finanziaria 2006
per il personale di tutte le amministrazioni di cui all'art. 1,comma 2 del D.Lgs. 165del 2001,
comprese le Camere di commercio, in merito all'utilizzo dell’aereo per gli spostamenti nei
Paesi del Consiglio d’Europa (47 paesi, venti in più rispetto all’iniziale previsione della sola
Unione Europea) per ragioni di servizio, estendendo l’obbligo di viaggiare in classe
economica a tutte le qualifiche. L’assoggettamento alla classe economica si applica
dunque ai dipendenti, quale che sia la qualifica, agli amministratori o componenti degli
organi di amministrazione, ai commissari straordinari di enti, organismi pubblici, aziende a
totale partecipazione pubblica per spostamenti dettati da ragioni di servizio.7
Da una lettura combinata del presente articolo e del limite della Finanziaria 2006 si
può affermare che il personale delle Camere di commercio dovrà viaggiare sempre in
classe economica salvo che per i voli transcontinentali di durata superiore alle 5 ore.
94/E SUAP – Sportello Unico Attività Produttive
Il Vice Presidente aggiorna i componenti di Giunta che il 30 settembre scorso è
scaduto il termine di sei mesi di proroga concessi ai Comuni per l’avvio dei SUAP
limitatamente ai procedimenti automatizzati ovvero quelli in cui è presente la SCIA. La
proroga è stata concessa in quanto alla data del 29 marzo, data di entrata in vigore dei
procedimenti automatizzati, sono state segnalate delle difficoltà di informatizzazione di
alcuni Comuni. La data del 30 settembre scorso ha segnato inoltre anche l’avvio dei
procedimenti ordinari che vedono coinvolti nella procedura anche altri Enti, Ausl, Vigili del
Fuoco, ecc…
Ad oggi si contano 44 comuni deleganti, 16 dei quali hanno conferito delega all’Ente
camerale a seguito dell’incontro del 27 settembre u.s. nel corso del quale è stato loro
riferito anche dell’eventuale commissariamento di cui all’art. 6, comma 2, lett. f-bis) della
legge 106/11, di conversione del dl n. 70/11, previsto per i Comuni che non hanno
provveduto entro il 30 settembre ad accreditarsi presso il Ministero o che non hanno
fornito alla Camera gli elementi necessari ai fini dell’avvalimento.
Lo scorso 6 ottobre l’Ente ha convocato i Comuni deleganti per illustrare loro il
manuale SUAP messo a punto da Infocamere, nonché la circolare interministeriale del 28
settembre scorso che anticipa il contenuto di un emanando decreto che risolverà le
principali criticità emerse nelle periodiche consultazioni tra ANCI e Unioncamere.
Agli atti risultano 16 i Comuni accreditati presso il MSE, in modalità singola o
associata, e pertanto ad oggi i Comuni inadempienti sono 24 e la Prefettura loro una nota
per sollecitare l’accreditamento e/o la delega alla Camera di Commercio.
94/F Diritto Annuale
Il Vice Presidente aggiorna i componenti di Giunta che il dl 98/11, convertito nella
legge 111/201, ha previsto all’art. 23, comma 23, la possibilità per i titolari di partita IVA,
che sebbene obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, di
presentare entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore del citato decreto, scaduto il 4
ottobre scorso, dichiarazione di cessazione del numero di partita IVA inattiva. La
normativa prevede che, in caso di inadempienza da parte dei soggetti obbligati, opererà
d’ufficio l’Agenzia delle Entrate.
Premesso che il primo numero di partita IVA per una società corrisponde al codice
fiscale della società stessa che, ad opera del dpr 558/99, in vigore dal 6 dicembre 2000,
corrisponde anche al numero di iscrizione al Registro delle Imprese, inevitabilmente in
alcuni casi ci si potrà trovare di fronte ad un soggetto che, nel caso di inadempienza da
parte dei soggetti obbligati, continuerà a restare regolarmente iscritto nel Registro stesso,
nonostante la cessazione del numero di partita IVA e quindi la cessazione del soggetto ai
fini fiscali.
Ciò premesso, posto che per gli adempimenti relativi al Registro delle Imprese si
può operare d’ufficio con la pulizia degli archivi solo nel rispetto della normativa oggi in
vigore (dpr 247/2004, art. 2490 c.c.), la cessazione del numero di partita IVA può avere
risvolti per la riscossione del diritto annuale. In altri termini, la cessazione del numero di
partita IVA di una ditta individuale regolarmente iscritta al Registro Imprese, oppure la
cessazione del numero di partita IVA/Codice fiscale di una società di persone o di capitali
aventi da sempre sede legale nel territorio provinciale, possono essere considerati
elementi palesi e forti di chiara inesistenza del soggetto proprio dalla data della relativa
cessazione. Nelle fattispecie sopra dette, pertanto, si potrebbe procedere, sentito il
collegio dei revisori dei conti, allo sgravio dei diritti oppure alla rinuncia al credito
maturati a decorrere dall’anno successivo alla data di cessazione, anche in pendenza
della cancellazione dal Registro Imprese.
94/G Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 155 e n. 156,
di attuazione degli articoli 10 e 12 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 così
come modificata dal D.lgs 15 febbraio 2010, n. 23 recante Riforma
dell’ordinamento relativo alle Camere di Commercio
Il Vice Presidente riferisce alla Giunta che con nota del 26 settembre 2011
Unioncamere e, successivamente, il Ministero dello Sviluppo Economico. con nota del 4
ottobre 2011. hanno comunicato a questa Amministrazione che i regolamenti degli articoli
10 e 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal D.lgs 15 febbraio
2010, n. 23 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 settembre. In particolare
il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 155, dà attuazione
alla nuova formulazione dell’art. 10 della legge n. 580/1993 definendo il procedimento di
determinazione del numero dei seggi spettanti ad ogni settore economico nei consigli
camerali, prevedendo a tal fine l’introduzione del nuovo parametro “diritto annuale versato”
ad ogni singola Camera di Commercio dalle imprese di ogni settore, accanto ai tre già
esistenti (numero delle imprese, indice di occupazione, e valore aggiunto di ogni settore) e
l’individuazione dei settori economici secondo la nuova classificazione ATECO 2007.
Invece, continua il Vice Presidente, il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4
agosto 2011, n. 156, dà attuazione, invece, al nuovo testo dell’art. 12 della legge
580/1993 definendo i criteri e modalità relative alla procedura di designazione dei
componenti il consiglio delle Camere di Commercio, nonché di elezione dei membri della
Giunta. In particolare il decreto n. 156/2011 ridetermina i tempi dell’intero procedimento e
delle sue diverse fasi, identificando il Segretario Generale della Camera di Commercio
quale responsabile del procedimento (o comunque, quale soggetto cui compete
l’individuazione del responsabile del procedimento), e introduce rilevanti innovazioni,
rispetto alla previgente disciplina, quali la presentazione da parte delle organizzazioni
imprenditoriali e delle associazioni dei consumatori e sindacali dell’elenco dei priori iscritti,
redatto secondo gli schemi allegati al decreto e sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà e la disciplina delle modalità di costituzione della Consulta provinciale
delle professioni e di elezione del rappresentante degli ordini professionali in seno al
consiglio camerale.
Le innovazioni legislative anzidette, precisa il Vice Presidente, comportano una
serie di adempimenti da parte dell’Ente camerale. In particolare, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei predetti regolamenti sulla Gazzetta
Ufficiale, cioè entro il 22 novembre 2011, la Camera di Commercio dovrà procedere ad
adeguare il proprio Statuto e i propri regolamenti alle nuove disposizioni della legge 29
dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal D.lgs 15 febbraio 2010, n. 23.
94/H Unioncamere – Celebrazioni per i 150 anni della istituzione del Sistema
Camerale Italiano – Legge 6 luglio 1862
Il Vice Presidente riferisce alla Giunta che con nota del 4 ottobre 2011 Unioncamere
ha comunicato a questa Amministrazione che il prossimo anno cade il
centocinquantenario della prima legge istitutiva di alcune Camere di Commercio (6 luglio
1862). Si tratta, continua la nota, di un avvenimento molto importante e sentito per il nostro
sistema, che segue, in modo temporalmente immediato, il centocinquantenario del’Unità
d’Italia. Nel solco delle iniziative attuate per celebrare l’Unità d’Italia, già da qualche tempo
l’Unioncamere sta riflettendo sull’occasione di realizzare un’iniziativa a carattere nazionale
che coordini le celebrazioni per i 150 anni del Sistema e che possa essere declinata nei
territori delle Camere formalmente istituite o formalmente riconosciute con legge dello
Stato Italiano nel 1862. La Camera di Commercio di Campobasso, istituita nel settembre
del 1874, prima di tale data era una sezione della “Camera di Commercio e Arti di Terra di
Lavoro Molise e Benevento” creata dodici anni prima.
A tale proposito, conclude la nota, nella seduta del 21 settembre 2011, il Comitato
Esecutivo dell’Unioncamere ha approvato la proposta progettuale per le celebrazioni del
150° anniversario dell’istituzione del Sistema camerale. La strategia proposta consiste
nell’accompagnare la celebrazione delle Camere di Commercio che compiono 150 con un
progetto a carattere nazionale, che abbia la possibilità di essere declinato nei territori delle
Camere interessate. La ricorrenza del 1862, anno di costituzione di alcune Camere, infatti,
determinerà localmente una serie di eventi (pubblicazioni, documentari, prodotti
multimediali, eventi celebrativi, ecc.) che consentiranno alle singole Camere di evidenziare
sul territorio il rilievo istituzionale della propria azione e l’attività svolta per il sostegno e la
valorizzazione delle imprese. Tra le attività pianificate sono previsti momenti di confronto
con gli interlocutori privilegiati del sistema camerale sia per coinvolgerli nel ruolo e funzioni
delle Camere di Commercio nel passato sia per sensibilizzarli su attività e riflessioni
comuni. Oltre all’evento di lancio si prevede di realizzare una piattaforma on line che
raccoglierà la memoria storica del sistema, ma da cui si potranno attingere notizie e dati
sugli scenari futuri. La piattaforma sarà suddivisa in due sezione: web storico-culturale e
web dati e innovazioni.
La Giunta prende atto.
94/I
Unioncamere – Fondo Perequativo 2010
Il Vice Presidente riferisce alla Giunta che, con nota del 29 settembre 2011,
Unioncamere ha comunicato a questa Amministrazione della discussione, nel Comitato
Esecutivo dell’Unioncamere del 21 settembre u.s., dei contributi per l’equilibrio economico
del Fondo perequativo 2010. Particolare attenzione è stata data alle Camere di
Commercio beneficiarie del predetto Fondo che hanno registrato un avanzo economico in
quell’esercizio, e che potrebbero vedersi anche azzerato il contributo teorico, come sancito
dall’art. 5, comma 2, del disciplinare per la regolamentazione degli accordi per
l’erogazione dei contributi per l’equilibrio economico, stato trasmesso lo scorso 4 febbraio
in occasione della comunicazione riguardante il contributo teorico spettante alla Camera di
Commercio di Campobasso. La nota, continua il Vice Presidente, evidenzia che il
Comitato esecutivo ha deciso di sospendere la componente di questi contributi che
verrebbe rettificata dall’avanzo, adottando in via straordinaria un orizzontale biennale per
l’applicazione delle eventuali decurtazioni del contributo. Infine, conclude la nota, il
Comitato Esecutivo ha deciso di razionalizzare gli obiettivi degli accordi già stipulati con le
Camere di commercio per accedere ai contributi per l’equilibrio economico del Fondo
2010. Le Camere di commercio beneficiarie e titolari di Aziende speciali non dovranno più
procedere al consolidamento dei rispettivi bilanci per il 2009, mentre per quanto riguarda il
2010 dovranno soltanto trasmettere i dati secondo quanto previsto nell’ambito
dell’apposita iniziativa di sistema gestita da Unioncamere
94/L Unioncamere – VIII Edizione della Settimana della Conciliazione
Il Vice Presidente riferisce alla Giunta della nota del 27 settembre 2011 di
Unioncamere con cui ha comunicato a tutte le Camere di Commercio che dal 24 al 30
ottobre 2011 si terrà l’VIII edizione della Settimana Nazionale dei Servizi di Conciliazione
delle Camere di commercio. L’Unioncamere, anche per questa edizione, metterà a
disposizione una serie di servizi utili per la realizzazione degli eventi promozionali ed
informativi e in modo particolare saranno resi disponibili nei prossimi giorni: uno spot
televisivo, uno spot radiofonico, le brochure informative aggiornate, l’invito-tipo e la
cartellina-tipo per gli eventi, l’annuncio stampa. Inoltre, continua la nota, è stata attivata la
pagina n. 432 del Televideo Nazionale della Rai, informativa sulla mediazione civile e
commerciale delle Camere di commercio. È stato poi attivato, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 13.00, il Numero Verde 800.172573 con il quale gli utenti possono avere
anche informazioni dettagliate e specifiche sul servizio di mediazione camerale. Infine,
conclude la nota, tra le iniziative collegate alla “Settimana > della Conciliazione” è stato
previsto il rimborso, alla Camera di Commercio, delle mediazioni gestite dal 1° ottobre
2011 al 31 dicembre 2011.
Il Vice Presidente illustra poi le iniziative che la Camera di Commercio di
Campobasso realizzerà per l’VIII Settimana nazionale della Conciliazione:


“A scuola di mediazione”, un incontro presso la sede dell’Ente camerale, nella
mattinata di sabato 29 ottobre 2011, al fine di illustrare i vantaggi della mediazione,
anche attraverso l’ausilio di un filmato sull’argomento e la simulazione di una
procedura conciliativa;
“Le migliori idee per mediare”, destinato agli studenti delle ultime classi delle
scuole superiori che hanno aderito all’incontro, l’iniziativa premia la migliore idea
progettuale, elaborata da un’intera classe, finalizzata a diffondere la cultura della
mediazione. Il premio consiste in un supporto informatico che un’azienda della
provincia offrirà all’idea progettuale vincitrice.
Inoltre, ad ogni istituto scolastico aderente all’iniziativa, la Camera di Commercio
regalerà una business key (chiavetta USB) contenente il materiale promozionale
sulla mediazione e il dispositivo di firma digitale, al fine di contribuire a
diffondere il processo di digitalizzazione della PA. La premiazione per la migliore
idea progettuale avverrà nel corso della “Giornata della Trasparenza” in programma
nel mese di dicembre 2011.
 “I pomeriggi della mediazione”, incontri con le associazioni di categoria e le
imprese nel corso dei quali offrire informazioni sui vantaggi della conciliazione e
dell’arbitrato e simulare procedure di mediazione. Detti incontri si terranno nel
pomeriggio dei giorni 24, 26 e 27 ottobre 2011.
94/M Associazione Interregionale delle Camera di Commercio del Centro Italia –
impegni vari
Il Vice Presidente riferisce alla Giunta che con nota del 19 settembre 2011il
Presidente dell’ Associazione Interregionale delle Camera di Commercio del Centro Italia
ha comunicato a questa Amministrazione il calendario degli impegni dell’Associazione. n
particolare:
- In data 25 novembre p.v. a Gubbio si svolgerà un convegno dedicato alle tematiche
del turismo nell’Italia centrale;
- In data 1° dicembre p.v. a Perugia, in occasione dei lavori di Unioncamere
Nazionale, sarà convocata una riunione dell’Associazione in cui saranno adottate
alcune modifiche statutarie;
- nella seconda metà del mese di gennaio 2012 si svolgerà, presso il Quartiere
fieristico di Pesaro, una riunione tecnica di coordinamento delle attività dei centri
fieristici dell’Italia centrale.
Verbale della riunione di Giunta n. 10 del 13/10/2011
Deliberazione n. 95 del 13/10/2011
Oggetto : Relazione Previsionale e Programmatica 2012
Il Vicepresidente riferisce alla Giunta il contenuto dell’art. 5 del DPR 254/2005 che
disciplina la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio. In particolare
“la relazione previsionale e programmatica aggiorna annualmente il programma
pluriennale ed è approvata dal Consiglio entro il 31 ottobre ”. Pertanto, il Vicepresidente
suggerisce di valutare l’opportunità di organizzare alcuni tavoli di lavoro tematici con la
partecipazione di componenti del Consiglio allo scopo di proporre ulteriori iniziative e/o
modifiche di interventi oltre a coinvolgere le Associazioni di categoria della provincia per
eventuali proposte sul programma camerale
LA GIUNTA
-
UDITO il Vice Presidente;
-
RITENUTO opportuno coinvolgere le Associazioni di categoria della provincia per
eventuali proposte sul programma camerale, nonché creare gruppi di lavoro con i
Consiglieri camerali,
all’unanimità
delibera
-
di condividere, per i motivi esposti, la proposta del Vice Presidente di coinvolgere le
Associazioni di categoria della provincia per eventuali proposte sul programma
camerale, nonché di creare gruppi di lavoro con i Consiglieri camerali per
raccogliere ulteriori contributi.
Verbale della riunione di Giunta n. 10 del 13/10/2011
Deliberazione n. 96 del 13/10/2011
Oggetto : Programma Annuale 2011 - aggiornamento
Il Vice Presidente riferisce alla Giunta che in sede di formazione del programma
annuale 2011 sono stati stanziati, nell’ambito dell’Area strategica “Territorio e sviluppo
locale” – Piano operativo “Interventi per le imprese”, € 325.000,00 destinati a interventi per
le imprese finalizzati a fronteggiare la crisi individuati anche tenendo in considerazione le
priorità del sistema camerale nazionale. Ad oggi è previsto l’utilizzo di € 25.000,00 per
attività realizzate e per attività da realizzare entro l’anno. Pertanto sono disponibili per
ulteriori iniziative € 300.000,00.
A tal proposito il Vice Presidente fa presente che le iniziative dell’Ente relative
all’erogazione di incentivi a favore delle microimprese della provincia sia per l’acquisto di
attrezzature e/o tecnologie sia l’acquisizione di consulenze specialistiche per l’introduzione
di sistemi per la gestione della qualità e qualificazione dei processi aziendali, hanno
registrato un gran numero di domande e, pertanto, in ogni caso le risorse disponibili non
consentirebbero di finanziare tutte le richieste pervenute.
A questo punto il Vice Presidente, considerata la fase economica complessa e
delicata che sta avendo un forte impatto su tutto il mondo imprenditoriale e alla luce delle
linee guida di Unioncamere che ha individuato nell’accesso al credito un tema prioritario
su cui il sistema camerale nazionale è chiamato a intervenire, evidenzia l’esigenza di dare
un supporto concreto alle imprese tramite contributi in conto interesse sui finanziamenti
concessi dalle banche.
LA GIUNTA
-
UDITO il Vice Presidente;
-
PRESO ATTO del programma di interventi previsto nei piani operativi 2011, allegati
al budget direzionale e approvati con deliberazione di Giunta n.122 del 23/12/2010;
all’unanimità,
delibera
-
di condividere la necessità di dare un sostegno concreto alle imprese tramite
l’erogazione di contributi in conto interesse sui finanziamenti concessi dalle banche;
di proporre al Consiglio l’integrazione del programma annuale 2011 con la
realizzazione del’iniziativa relativa all’erogazione del contributo in conto interesse
di destinare € 80.000,00 alla iniziativa relativa alla concessione di contributi in conto
interesse sui finanziamenti concessi dalle banche.
Verbale della riunione di Giunta n. 10 del 13/10/2011
Deliberazione n. 97 del 13/10/2011
Oggetto : Regolamento per la Mediazione civile e commerciale (deliberazione
Consiglio camerale n.13 del 20/12/2010) - modifiche
Il Vice Presidente aggiorna i componenti della Giunta circa la tematica in oggetto. In
particolare, precisa il Vice Presidente, il recente D.M. 6/7/11 n. 145 recante disposizioni in
tema di “Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre
2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del
registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione,
nonché sull’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16
del decreto legislativo n. 28 del 2010” ha modificato in maniera incisiva il D.M. 180/10 sulla
mediazione civile e commerciale, che dettava le regole di funzionamento degli organismi
di mediazione come quello costituito presso questo Ente.
Le principali novità riguardano:
- la formazione dei mediatori anche con percorsi di tirocinio assistito;
- i criteri per l’assegnazione degli incarichi ai mediatori;
- nuovo criteri per la definizione delle tariffe di mediazione.
A questo punto, continua il Vice Presidente, l’entrata in vigore del citato D.M.
145/11 comporta inevitabilmente la revisione del Regolamento di mediazione approvato a
suo tempo con delibera del Consiglio camerale n. 13 del 20/12/2010. L’Unioncamere,
conclude il Vice Presidente, ha elaborato un prototipo di nuovo Regolamento di sistema,
pervenuto con comunicazione del 10 Ottobre u.s. che prevede anche gli standard per la
formazione e la selezione dei mediatori. Il Vice Presidente conclude che, a seguito delle
novità introdotte dal suddetto D.M. 145/11, sarà necessaria una rivisitazione del bando di
selezione per la costituzione dell’elenco dei mediatori professionali, di cui alla
deliberazione della Giunta camerale n. 13 in data 28/02/2011, che verrà disciplinata in
occasione della prossima riunione di Giunta
Segue discussione
LA GIUNTA
- UDITO il Vice Presidente;
- VISTO il Regolamento di mediazione approvato dal Consiglio della Camera di
Commercio di Campobasso con la deliberazione n. 13 del 20/12/2010;
- ATTESO che la Camera di commercio di Campobasso è iscritta al n. 92 del
Registro nazionale degli Organismi abilitati alla mediazione, tenuto dal Ministero
della Giustizia;
- VISTO il decreto del Ministero della Giustizia 6 luglio 2011 n. 145 recante modifica
al decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 sulle modalità di iscrizione e tenuta
del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la
mediazione nonché sull’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai
sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
- ATTESO che Unioncamere nazionale, al fine di assicurare la dovuta uniformità al
sistema camerale,con comunicazione del 10/10 u.s. ha proposto per l’adozione un
nuovo regolamento di mediazione contenente tariffe aggiornate oltre che standard
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-
di formazione e selezione dei mediatori alla luce delle modifiche legislative
introdotte dal suddetto D.M. 145/2011,regolamento già oggetto di confronto tra
l’Unioncamere e il Ministero della Giustizia;
RITENUTO opportuno provvedere alla modifica del Regolamento per la mediazione
civile e commerciale adottato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 13 del
20/12/2010 sulla base delle indicazioni di Unioncamere di cui sopra;
VISTA la nota del 30 Agosto 2011 con cui il Ministero della Giustizia ha invitato gli
Organismi iscritti ad adeguare i propri Regolamenti al d.m. 145/11 entro 60 giorni;
VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28
VISTO il decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180
all’unanimità,
delibera
-
di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la proposta del nuovo Regolamento
per la mediazione civile e commerciale di cui agli allegati, dalla lettera a) alla lettera
e), al presente provvedimento e dello stesso facenti parte integrante;
-
di approvare la tabella degli onorari spettanti ai mediatori di cui all’allegato, lettera
f), al presente provvedimento;
-
di sottoporre alla prima riunione utile del Consiglio camerale l’approvazione della
suddetta proposta di Regolamento e della tabella degli onorari spettanti ai
mediatori, dando mandato al Segretario Generale di apportare alle stesse eventuali
variazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie;
-
di rinviare alla prossima riunione utile di Giunta l’argomento relativo ad una
eventuale rivisitazione del bando di selezione per la costituzione dell’elenco dei
mediatori professionali, di cui alla deliberazione della Giunta camerale n. 13 in data
28/02/2011.
REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 1) DEFINIZIONI
Ai fini del presente Regolamento:
- per “Organismo di mediazione”, o semplicemente “Organismo”, si intende l’Ente del
sistema camerale, iscritto nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della
Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa
vigente;
- per “Responsabile dell’Organismo” si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con
atto interno dell’ente camerale, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla
normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile;
- per “Segreteria” si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la
gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile
dell’Organismo.
Art. 2) AMBITO DI APPLICAZIONE
Il Servizio di mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle
controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti
comprese le liti tra imprese e tra imprese e consumatori, tramite l’assistenza di un
mediatore indipendente, imparziale e neutrale.
La mediazione può svolgersi anche secondo le modalità telematiche di cui all’allegato
C).
Il presente regolamento, completo degli allegati che ne fanno parte integrante, si
applica salvo quanto previsto dalla legge.
Art. 3) LA SEGRETERIA
La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la
Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non
svolgere attività di consulenza giuridica.
La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione.
La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti:
- in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a
proseguire il procedimento;
- qualora siano decorsi quattro mesi dal deposito dalla domanda, salvo diversa
concorde volontà delle parti.
La Segreteria dichiara concluso il procedimento dandone notizia alle parti ove l'incontro
non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, della parte invitata ad aderire alla
mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una
semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata
adesione della parte invitata. La presente disposizione non si applica quando
l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai
sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010.
Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì per iscritto:
a) l’avvenuto deposito della domanda;
b) l’avvenuta chiusura del procedimento.
L’Organismo potrà avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle
strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, con i quali abbia concluso uno
specifico accordo.
1
Art. 4) IL MEDIATORE
Il mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti nella composizione della
stessa, tramite la ricerca di un accordo soddisfacente.
Il mediatore è individuato dal Responsabile dell’Organismo tra i nominativi inseriti
negli appositi elenchi formati sulla base di standard definiti dall’Unione Italiana delle
Camere di commercio, nel rispetto della normativa vigente. La designazione avviene
secondo criteri di specifica competenza desunta anche dalla tipologia di laurea
conseguita, turnazione, disponibilità e esperienza in mediazione, tenendo conto
dell’oggetto e delle parti della controversia, in maniera da assicurare l’imparzialità e
l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico. Le parti possono individuare
congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti negli elenchi.
Sulla base degli accordi di cui all’art. 3, il mediatore, qualora se ne ravvisi l’opportunità,
può essere individuato dal Responsabile dell’Organismo, con decisione motivata, anche
negli elenchi di altri Organismi di mediazione.
Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da
specifiche norme di legge e dal codice etico di cui all’allegato B).
Prima dell’inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima
dell’incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un’apposita dichiarazione di
imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico.
Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile
dell’Organismo può individuare un co-mediatore che aiuti il mediatore nell’esercizio
della sua funzione.
Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell’Organismo in base a giustificati
motivi, la sostituzione del mediatore. Nel caso in cui le funzioni di mediatore siano
svolte dal Responsabile dell’Organismo, sull’istanza di sostituzione provvede il
soggetto gerarchicamente sovraordinato al Responsabile.
Art. 5) CRITERI PER LA NOMINA DEI MEDIATORI
Presso il servizio di mediazione delle Camera di Commercio devono essere conservati,
per ciascun mediatore, fascicoli contenenti curriculum dettagliato del professionista,
attestati relativi ai corsi frequentati dallo stesso, schede di valutazione dell’operato del
mediatore.
Per ciascun mediatore il Responsabile deve predisporre una scheda, anche su supporto
informatico, relativa ai titoli di studio e professionali, alle specializzazioni
eventualmente possedute, alle procedure gestite, ai corsi frequentati, sia relativamente
alla competenza professionale che alle tecniche di mediazione e comunicazione. Il
mediatore annualmente deve provvedere all’aggiornamento del proprio fascicolo e della
propria scheda.
Il Responsabile dell’Organismo di mediazione provvede a raggruppare per categorie i
mediatori iscritti nell’elenco tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza
professionale nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in
materia di mediazione di ciascun mediatore.
Il Responsabile dell’Organismo valutati il curriculum professionale del mediatore
(tipologia di laurea, corsi di specializzazione, competenza tecnica in mediazione) e
l’oggetto della mediazione, individua in prima istanza una rosa di mediatori. Il
Responsabile procede quindi ad un ulteriore approfondimento, sulla base di un’
istruttoria sommaria degli altri elementi della procedura.
Ove si tratti, a giudizio del Responsabile, di controversia che presenta profili di alta
difficoltà, si procede ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di
competenza sulla base del successivo criterio di esperienza.
Ove, sempre sulla base della valutazione del Responsabile, si tratti di controversia
2
rientrante in ambiti che sono da considerarsi di normale gestione, possono essere seguiti
il criterio della disponibilità e quello della turnazione.
L’esperienza maturata in concreto dal mediatore costituisce un elemento ulteriore per la
scelta del professionista più idoneo a gestire la mediazione demandata all’organismo. Il
Responsabile dell’Organismo valuta quindi l’esperienza dei mediatori avendo riguardo
non solo al numero di mediazioni svolte ma anche alla tipologia di conflitto (per
esempio multiparte), al livello di conflitto raggiunto dalle parti, alla tipologia di
mediazione da affidare (delegata, volontaria, obbligatoria). Deve essere oggetto di
valutazione anche il continuo aggiornamento del mediatore.
Al fine di procedere all’assegnazione dell’incarico, il Responsabile verifica quindi la
disponibilità del soggetto o dei soggetti individuati come i più idonei a gestire la
mediazione per cui si discute.
Qualora il Responsabile individui per la mediazione oggetto della nomina più mediatori
ugualmente idonei in base ai criteri sopra individuati, dovrà procedere ad applicare un
criterio di turnazione avendo riguardo sia al numero di incarichi assegnati ai mediatori
nell’anno sia al valore delle procedure precedentemente assegnate.
Le parti possono fornire una comune indicazione per la scelta del mediatore
individuandolo tra quelli inseriti nelle liste dell’Organismo di mediazione. Le parti,
inoltre, possono anche indicare congiuntamente la qualifica professionale che ritengono
più adeguata o viceversa quella che non ritengono appropriata. Spetta comunque al
Responsabile valutare l’opportunità di dar seguito alla richiesta delle parti. Qualora il
Responsabile non accolga la richiesta delle parti, il provvedimento di nomina del
mediatore dovrà essere adeguatamente motivato.
Il Responsabile inoltre, prima di applicare il criterio della turnazione, può offrire alle
parti la possibilità di effettuare una scelta congiunta su una rosa di nominativi
individuati sulla base dell'applicazione dei criteri precedenti.
Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni,
l’organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.
Art. 6) AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento di mediazione può essere avviato su istanza di parte anche sulla base di
un’apposta clausola contrattuale, su invito del Giudice, e qualora la legge preveda
l’obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di proporre l’azione giudiziale.
Il procedimento si avvia attraverso il deposito, presso la Segreteria di una domanda
completa, utilizzando gli appositi moduli cartacei o disponibili on-line sul sito internet
dell’Organismo di mediazione.
Nella domanda devono essere indicati:
- il nome dell’Organismo di mediazione,
- le generalità ed i recapiti delle parti e, se nominati, degli eventuali difensori tecnici e/o
consulenti,
- l’oggetto della controversia;
- le ragioni della pretesa;
- il valore della controversia, sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile.
Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole
divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al
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limite di Euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del
procedimento di mediazione il valore risulti diverso, l’importo dell’indennità è dovuto
secondo il corrispondente scaglione di riferimento”.
La Segreteria procede all’istruttoria della domanda presentata.
Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la
parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile
dell’Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al
suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione,
decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.
Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali.
La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.
Il Responsabile dell’Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro 15
giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze
organizzative.
La Segreteria comunica alla parte che ha attivato la procedura la data dell’incontro. La
Segreteria invia alle altre parti la domanda di mediazione e comunica la data del primo
incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione. Le parti, 7 gg prima
dell’incontro, confermano chi sarà presente allo stesso.
La mancata conferma equivale al rifiuto a partecipare all’incontro.
Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi
alle sessioni separate, cui ha accesso la sola parte depositante. Qualora venga a mancare
l’apposita abilitazione dell’Organismo successivamente al deposito della domanda, la
Segreteria ne informa le parti e fornisce alle stesse l’elenco degli Organismi di
mediazione abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento.
Art. 7) L’INCONTRO DI MEDIAZIONE
La sede dell’incontro è presso la sede dell’Organismo o, eventualmente, presso un’altra
sede concordata tra le parti, il mediatore e il Responsabile dell’Organismo.
Le spese di mediazione sono corrisposte per intero prima dell’incontro di mediazione e
sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento,
Le parti partecipano all’incontro personalmente. In casi particolari, tramite apposita
delega scritta, possono farsi sostituire da un proprio rappresentante informato dei fatti e
munito dei necessari poteri.
Le parti possono farsi assistere da un difensore tecnico o da un consulente di fiducia.
Il mediatore conduce l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti sia
congiuntamente che separatamente.
Il mediatore, d’intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
Eventuali, motivate, richieste di rinvio dovranno essere proposte dalle parti
esclusivamente in occasione degli incontri di mediazione.
Su richiesta del mediatore il Responsabile dell’Organismo individua un consulente
tecnico seguendo le indicazioni fornite dallo stesso mediatore, sempre che tutte le parti
siano d’accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura, salvo
diverso accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del
Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale e al pagamento dello stesso
provvederanno direttamente le parti.
Art. 8) ESITO DELL’INCONTRO DI MEDIAZIONE
Il verbale di mediazione è un documento sottoscritto dalle parti e dal mediatore,
secondo quanto previsto dalla legge, dà atto dell’esito dell’incontro ed eventualmente,
dell’impossibilità di una parte di sottoscriverlo.
Quando tutte le parti lo richiedono, il mediatore, dopo averle informate circa le
conseguenze previste dalla legge per il caso di mancata accettazione, formula una
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proposta di accordo.
La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria. Le
parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il
rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle
dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle
parti, il mediatore non può formulare la proposta.
Il verbale di accordo sarà consegnato alle parti dopo il versamento all’Organismo
dell’intero importo delle spese di mediazione.
Al termine del procedimento di mediazione la Segreteria consegna alle parti la scheda di
valutazione di cui all’allegato D).
Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall’accordo raggiunto restano a carico delle parti.
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Art. 9) RISERVATEZZA
Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso
dell’incontro non può essere registrato o verbalizzato.
Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali
sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni
stesse provengano, il mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti
alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.
Parimenti, il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all’incontro non possono
divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di
mediazione.
A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti e dagli addetti della Segreteria, presenti
all’incontro di mediazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.
Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato
o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo
oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della
mediazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di
mediazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui provengono le
informazioni e le dichiarazioni. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti
della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in
giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti
a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.
Art. 10) TIROCINIO ASSISTITO
Il tirocinio assistito consiste sia nell’osservazione dell’operato del mediatore
esperto senza che il tirocinante possa interferire in alcun modo sul
procedimento di mediazione in corso, sia nella partecipazione a successivi
incontri, guidati dai mediatori del Servizio di Conciliazione e/o esperti, per
l’analisi e la riflessione sulle mediazioni osservate. I nominativi dei tirocinanti
sono comunicati alle parti ed al mediatore prima dell’inizio dell’incontro di
mediazione.
Le parti della mediazione e il mediatore, in qualunque momento, potranno
chiedere l’allontanamento dei tirocinanti.
Il Servizio di mediazione consente gratuitamente lo svolgimento del tirocinio,
dando comunque precedenza ai tirocini dei mediatori iscritti nel proprio elenco,
e determinerà il numero massimo dei tirocinanti per ciascun incontro di
mediazione.
Il tirocinante è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza, di indipendenza e di
imparzialità a cui sono tenuti il mediatore e la segreteria e non ha diritto a
percepire alcun compenso.
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Art. 11) ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA’ DELLE PARTI
Sono di esclusiva responsabilità delle parti:
- la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della
richiesta;
- la qualificazione della natura della controversia;
- la forma e il contenuto dell’atto con cui la parte conferisce delega al proprio
rappresentante di cui all’art. 6 del presente Regolamento;
- la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di gratuito
patrocinio;
- l’indicazione del valore della controversia;
- l’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di
mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.
L’Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o
prescrizioni, conseguenti a:
- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non
riconducibili alla responsabilità dell’Organismo;
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto
tutelato ad opera dell'istante.
In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei
termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di
effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione,
anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.
ALLEGATO A): Indennità del servizio di mediazione e criteri di determinazione
ALLEGATO B): Codice Etico per i mediatori
ALLEGATO C): Regolamento per la mediazione secondo modalità telematiche
ALLEGATO D): Scheda per la valutazione del Servizio di mediazione
ALLEGATO E): Standard per la formazione e la selezione dei mediatori
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ALLEGATO A
Settembre 2011
INDENNITA’ DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE
SPESE DI AVVIO
€ 40,00 (+IVA)*
(da versare a cura della parte istante al deposito della domanda e a cura della parte che accetta al
momento della sua adesione al procedimento)
SPESE DI MEDIAZIONE
Valore della lite
Fino a € 1.000,00
da € 1.001,00 a € 5.000,00
da € 5.001,00 a € 10.000,00
da € 10.001,00 a € 25.000,00
da € 25.001,00 a € 50.000,00
da € 50.001,00 a € 250.000,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00
oltre € 5.000.000,00
Spesa per ciascuna parte
€ 65,00 (+ IVA)*
€ 130,00 (+IVA)*
€ 240,00 (+IVA)*
€ 360,00 (+IVA)*
€ 600,00 (+IVA)*
€ 1.000,00 (+IVA)*
€ 2.000,00 (+IVA)*
€ 3.800,00 (+IVA)*
€ 5.200,00 (+IVA)*
€ 9.200,00 (+IVA)*
(Nel caso di controversie internazionali l’IVA potrebbe non essere dovuta)
i
L’indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di
mediazione.
Le spese di avvio sono a valere sull’indennità complessiva. Sono altresì a carico delle parti le spese
vive sostenute dall’Organismo di mediazione per la gestione della procedura.
Il Responsabile dell’Organismo si riserva in casi di particolare importanza, complessità o difficoltà
dell’affare di aumentare del 20% l’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun
scaglione.
Il Responsabile dell’Organismo provvede ad aumentare in misura non superiore al 25% l’importo
massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione in caso di successo della mediazione.
L’importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, deve essere aumentato del
20% in caso di formulazione della proposta e deve essere ridotto di 1/3 per i primi sei scaglioni, e
della metà per i restanti, nelle materie di cui all’articolo 5, comma, 1 del d.lgs n. 28 del 2010,
1
salva la riduzione prevista nel caso di mancata partecipazione della parte aderente al
procedimento.
L’importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, deve essere ridotto a euro
quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando
l’aumento del 20% nel caso di formulazione della proposta da parte del mediatore, quando
nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.
Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.
Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il
valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti
sulla stima, il Responsabile dell’Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di 250.000
euro, e lo comunica alle parti. Se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta
diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Le Spese di mediazione sono corrisposte per intero prima dell’incontro di mediazione e sono
dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Le spese di mediazione
devono essere corrisposte prima del rilascio del verbale di accordo.
Le Spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di
mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso
del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di
mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.
Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro
d’interessi si considerano come un’unica parte.
Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a
norma della Tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili sulla base di specifici accordi
e intese che ne stabiliscono l’importo di riferimento per ogni singolo scaglione.
Si riporta in calce il testo dell’ art. 16 d.m. 180 del 2010 modificato ai sensi del d.m. 145 del 2011
i
1.L’indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di
mediazione.
2.Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un
importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di
mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al
procedimento.
3.Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A
allegata al presente decreto.
2
4.L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come
determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare
importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della
mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi
dell’art. 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto in
un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista alla
lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal
presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli
altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando
nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al
procedimento.
5.Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite
ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile;
l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6.Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano tra loro.
7.Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura
civile.
8.Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza
tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro
250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il
valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di
riferimento.
9.Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di
mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell’organismo
prevede che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di
accordo di cui all’art. 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere
la mediazione.
10.Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero
procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero degli incontri svolti. Esse
3
rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero
di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di
nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del
decreto legislativo.
11.Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al
procedimento.
12.Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico
centro di interessi si considerano come un’unica parte.
13.Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono
gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le
materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra
disposizione di cui al presente articolo.
14.Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati
a norma della Tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.
4
ALLEGATO B
CODICE ETICO PER I MEDIATORI
Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di mediatore è tenuto all’osservanza delle seguenti norme
di comportamento.
1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare
costantemente la propria preparazione, in particolare sulle tecniche di mediazione e
composizione dei conflitti.
2. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
3. Il mediatore si obbliga a rispettare i principi previsti dal Regolamento dell’organismo di
mediazione a cui è iscritto.
4. Il mediatore deve sottoscrivere, prima dell’inizio di ciascun procedimento di mediazione e
comunque prima dell’incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e
neutralità. Egli si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la
propria indipendenzai e imparzialitàii o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o
mancanza di neutralitàiii. Il mediatore deve sempre agire, e dare l’impressione di agire, in
maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla
lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l’espletamento
delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un
atteggiamento imparziale e/o neutrale.
5. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione, le parti
abbiano compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di
mediazione; b) il ruolo del mediatore e delle parti; c) gli obblighi di riservatezza a carico del
mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione;.
6. Il mediatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all’incontro, che
i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri,
7. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal
valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.
8. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
1
9. Qualora tutte le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta di accordo, egli ha
l’obbligo di verificare con estrema attenzione l’esistenza di elementi sufficienti alla
definizione della stessa.
10. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che
sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo
che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
11. Qualsiasi informazione fornita al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle
altre parti, senza il consenso della parte interessata salvo che non sia altrimenti previsto dalla
legge o da motivi di ordine pubblico.
12. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa
controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre egli non potrà ricevere dalle
parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di dodici mesi
dalla conclusione della mediazione.
13. È fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle
parti.
i
Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o professionali) tra il
mediatore e parti, loro consulenti e loro parenti.
ii
Imparzialità indica un’attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una
parte a discapito dell’altra.
iii
Neutralità si riferisce alla posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all’esito del
procedimento di mediazione.
2
ALLEGATO C
REGOLE PER LA MEDIAZIONE SECONDO MODALITÀ TELEMATICHE
Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto
dall’Organismo di mediazione- iscritto al n. ………. del ROC. (art. 3 comma 4 del d.lgs. 4 marzo
2010, n.28) -, e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del
Servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura.
Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le
previsioni del Regolamento di mediazione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante.
a) Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico
Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, per lo svolgimento della
stessa e con l’accordo delle parti, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione
dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza
delle comunicazioni e dell’uguale capacità dei partecipanti di utilizzare tali strumenti.
L’utilizzo del servizio telematico può riguardare l’intero procedimento di mediazione, dalla
presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, o sue singole fasi: deposito dei
documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontro di mediazione. Con riferimento alle
singole fasi, l’utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle
modalità tradizionali (comunicazioni telefoniche, via fax, posta, e-mail…).
L’utilizzo del servizio telematico è accessibile dal sito web www.cb.camcom.it, previa
registrazione, da effettuarsi seguendo le istruzioni riportate sullo stesso sito.
A seguito della registrazione, all’utente vengono attribuite una username ed una password
personali, da utilizzarsi per l’accesso al Servizio e lo svolgimento delle operazioni previste, che
dovranno essere effettuate secondo le istruzioni riportate sul sito e/o comunicate dalla
Segreteria: deposito della domanda, della risposta e della documentazione, invio di
comunicazioni alla Segreteria, consultazione dei dati relativi all’iter della pratica e dei
documenti o informazioni inerenti alla procedura.
b) Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni.
L’Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati
dall’utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne
la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia,
l’Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri
1
soggetti l’utilizzo delle proprie username e password personali, qualora soggetti terzi
intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in
cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti
dal sito web.
c) Incontro di mediazione
Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell’ora comunicati dalla Segreteria,
accedendo all’apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni riportate sul sito web
www.cb.camcom.it. L’incontro si svolge secondo le modalità indicate dalla Segreteria1 ed il
mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti
nell’applicazione.
In alternativa alla modalità telematica sopradescritta, qualora il mediatore lo ritenga opportuno e
vi sia l’accordo delle parti, l’incontro (e/o gli incontri) potrà svolgersi tramite l’utilizzo di altri
mezzi di comunicazione a distanza2. Il verbale e l’accordo potranno essere sottoscritti con
modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale.
1
L’incontro potrà svolgersi, ad esempio, con scambio e condivisione messaggi o documenti, web conference
tramite chat, audio, video, o, ancora con una combinazione di tali modalità
2
Es. conference call
2
ALLEGATO C
REGOLE PER LA MEDIAZIONE SECONDO MODALITÀ TELEMATICHE
Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto
dall’Organismo di mediazione- iscritto al n. ………. del ROC. (art. 3 comma 4 del d.lgs. 4 marzo
2010, n.28) -, e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del
Servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura.
Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le
previsioni del Regolamento di mediazione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante.
a) Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico
Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, per lo svolgimento della
stessa e con l’accordo delle parti, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione
dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza
delle comunicazioni e dell’uguale capacità dei partecipanti di utilizzare tali strumenti.
L’utilizzo del servizio telematico può riguardare l’intero procedimento di mediazione, dalla
presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, o sue singole fasi: deposito dei
documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontro di mediazione. Con riferimento alle
singole fasi, l’utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle
modalità tradizionali (comunicazioni telefoniche, via fax, posta, e-mail…).
L’utilizzo del servizio telematico è accessibile dal sito web www.cb.camcom.it, previa
registrazione, da effettuarsi seguendo le istruzioni riportate sullo stesso sito.
A seguito della registrazione, all’utente vengono attribuite una username ed una password
personali, da utilizzarsi per l’accesso al Servizio e lo svolgimento delle operazioni previste, che
dovranno essere effettuate secondo le istruzioni riportate sul sito e/o comunicate dalla
Segreteria: deposito della domanda, della risposta e della documentazione, invio di
comunicazioni alla Segreteria, consultazione dei dati relativi all’iter della pratica e dei
documenti o informazioni inerenti alla procedura.
b) Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni.
L’Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati
dall’utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne
la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia,
l’Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri
1
soggetti l’utilizzo delle proprie username e password personali, qualora soggetti terzi
intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in
cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti
dal sito web.
c) Incontro di mediazione
Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell’ora comunicati dalla Segreteria,
accedendo all’apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni riportate sul sito web
www.cb.camcom.it. L’incontro si svolge secondo le modalità indicate dalla Segreteria1 ed il
mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti
nell’applicazione.
In alternativa alla modalità telematica sopradescritta, qualora il mediatore lo ritenga opportuno e
vi sia l’accordo delle parti, l’incontro (e/o gli incontri) potrà svolgersi tramite l’utilizzo di altri
mezzi di comunicazione a distanza2. Il verbale e l’accordo potranno essere sottoscritti con
modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale.
1
L’incontro potrà svolgersi, ad esempio, con scambio e condivisione messaggi o documenti, web conference
tramite chat, audio, video, o, ancora con una combinazione di tali modalità
2
Es. conference call
2
ALLEGATO D
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE
Questo questionario darà la possibilità ai funzionari che si occupano del Servizio di mediazione di realizzare
un proficuo scambio di informazioni e pareri ed offrire un servizio sempre più efficiente e adeguato alle
aspettative delle imprese, dei consumatori e dei cittadini che ad esso si rivolgono.
Si richiede di rispondere ai quesiti esprimendo una valutazione che va da una punteggio 1 (=" insufficiente")
ad una soddisfazione massima pari a 5 (="ottimo").
Data di compilazione:____________________________________________________________
Generalità della parte che compila il questionario __________________________________
1) Come e perché si è ricorsi al servizio:
Per clausola inserita nel contratto
Su suggerimento del consulente (avvocato/commercialista/altro consulente)
Su invito del giudice
A seguito del deposito della domanda presso l’Organismo di mediazione, effettuata da una parte
Perché la legge prevede un tentativo obbligatorio di mediazione
Altro (specificare) ………………………………………………………………….
1
2
3
4
5
Disponibilità e cortesia dei funzionari
1
2
3
4
5
Preparazione e professionalità dei funzionari
1
2
3
4
5
Semplicità della procedura
1
2
3
4
5
Chiarezza delle informazioni ottenute
1
2
3
4
5
Precisione e completezza delle informazioni ottenute
1
2
3
4
5
Chiarezza e comprensibilità della modulistica
1
2
3
4
5
Trasparenza delle procedure
1
2
3
4
5
Gestione dei tempi
1
2
3
4
5
2) Esprima un voto di gradimento sul Servizio di mediazione
dell’Organismo della Camera di Commercio di …………
3) Esprima un giudizio complessivo su:
1
Comfort degli ambienti (ampiezza sala, luminosità..)
1
Riservatezza
2
3
4
5
1 2
3
4
5
Disponibilità e cortesia del mediatore
1
2
3
4
5
Preparazione e professionalità del mediatore
1
2
3
4
5
Chiarezza espositiva
1
2
3
4
5
Imparzialità, indipendenza e neutralità
1
2
3
4
5
Riservatezza
1 2
3
4
5
4) Esprima un giudizio sul mediatore:
SI
5) Il costo sostenuto è conforme al servizio da Lei ricevuto?
NO
6) E’ a conoscenza dell’attivazione del sito internet della Camera di Commercio di……. dove è
possibile reperire informazioni, conoscere servizi, ecc.?
SI
NO
7) E’ a conoscenza della possibilità di svolgere la mediazione tramite il Servizio on line ?
SI
NO
8) Come è venuto a conoscenza del Servizio di mediazione della Camera di Commercio di
……………………?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Giornali
Radio
Televisione
Sito Internet della Camera di Commercio
Associazione di categoria
Professionista (Avvocato, Commercialista....)
Associazione dei consumatori
Familiare/amico/ conoscente che aveva già provato il servizio
Altro: ______________________________
9) Consiglierà il Servizio di mediazione della Camera di Commercio di …….. ad un familiare/amico/
conoscente?
SI
NO
10) Utilizzerà di nuovo il Servizio di mediazione della Camera di Commercio di …….qualora ne
avesse bisogno?
SI
NO
2
11) Eventuali suggerimenti perché in futuro si possa meglio corrispondere alle sue aspettative
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Firma della parte che ha compilato il questionario………………………………………………………
Organismo di Mediazione della Camera di commercio di…………..
Iscritto al n…….. del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia
3
ALLEGATO D
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE
Questo questionario darà la possibilità ai funzionari che si occupano del Servizio di mediazione di realizzare
un proficuo scambio di informazioni e pareri ed offrire un servizio sempre più efficiente e adeguato alle
aspettative delle imprese, dei consumatori e dei cittadini che ad esso si rivolgono.
Si richiede di rispondere ai quesiti esprimendo una valutazione che va da una punteggio 1 (=" insufficiente")
ad una soddisfazione massima pari a 5 (="ottimo").
Data di compilazione:____________________________________________________________
Generalità della parte che compila il questionario __________________________________
1) Come e perché si è ricorsi al servizio:
Per clausola inserita nel contratto
Su suggerimento del consulente (avvocato/commercialista/altro consulente)
Su invito del giudice
A seguito del deposito della domanda presso l’Organismo di mediazione, effettuata da una parte
Perché la legge prevede un tentativo obbligatorio di mediazione
Altro (specificare) ………………………………………………………………….
1
2
3
4
5
Disponibilità e cortesia dei funzionari
1
2
3
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5
Preparazione e professionalità dei funzionari
1
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5
Semplicità della procedura
1
2
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Chiarezza delle informazioni ottenute
1
2
3
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5
Precisione e completezza delle informazioni ottenute
1
2
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5
Chiarezza e comprensibilità della modulistica
1
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5
Trasparenza delle procedure
1
2
3
4
5
Gestione dei tempi
1
2
3
4
5
2) Esprima un voto di gradimento sul Servizio di mediazione
dell’Organismo della Camera di Commercio di …………
3) Esprima un giudizio complessivo su:
1
Comfort degli ambienti (ampiezza sala, luminosità..)
1
Riservatezza
2
3
4
5
1 2
3
4
5
Disponibilità e cortesia del mediatore
1
2
3
4
5
Preparazione e professionalità del mediatore
1
2
3
4
5
Chiarezza espositiva
1
2
3
4
5
Imparzialità, indipendenza e neutralità
1
2
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5
Riservatezza
1 2
3
4
5
4) Esprima un giudizio sul mediatore:
SI
5) Il costo sostenuto è conforme al servizio da Lei ricevuto?
NO
6) E’ a conoscenza dell’attivazione del sito internet della Camera di Commercio di……. dove è
possibile reperire informazioni, conoscere servizi, ecc.?
SI
NO
7) E’ a conoscenza della possibilità di svolgere la mediazione tramite il Servizio on line ?
SI
NO
8) Come è venuto a conoscenza del Servizio di mediazione della Camera di Commercio di
……………………?
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Giornali
Radio
Televisione
Sito Internet della Camera di Commercio
Associazione di categoria
Professionista (Avvocato, Commercialista....)
Associazione dei consumatori
Familiare/amico/ conoscente che aveva già provato il servizio
Altro: ______________________________
9) Consiglierà il Servizio di mediazione della Camera di Commercio di …….. ad un familiare/amico/
conoscente?
SI
NO
10) Utilizzerà di nuovo il Servizio di mediazione della Camera di Commercio di …….qualora ne
avesse bisogno?
SI
NO
2
11) Eventuali suggerimenti perché in futuro si possa meglio corrispondere alle sue aspettative
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Firma della parte che ha compilato il questionario………………………………………………………
Organismo di Mediazione della Camera di commercio di…………..
Iscritto al n…….. del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia
3
ALLEGATO E)
STANDARD MINIMI PER LA FORMAZIONE E LA SELEZIONE DEI
MEDIATORI
Settembre 2011
Premessa
La mediazione, a seguito della riforma legislativa del 2010, è ormai uno tra i metodi di risoluzione alternativi
delle controversie maggiormente conosciuto e utilizzato.
In questo contesto l’esperienza delle Camere di commercio, cui il Legislatore da quasi un ventennio affida
un ruolo importante nella gestione dei suddetti metodi, è estremamente significativa.
I risultati sino ad oggi raggiunti dal Sistema camerale sono il frutto di un impegno forte anche dal punto di
vista della formazione dei professionisti ai quali viene affidato l’importante ruolo della gestione
dell’incontro di mediazione.
Di conseguenza, l’adozione degli Standard uniformi per la formazione, adottati già nel 2005, è stata una
scelta strategica decisiva per sviluppare la giustizia alternativa in Italia.
I risultati, oltre che dal punto di vista pratico, sono riscontrabili a livello normativo, come dimostrato
dapprima dalla riforma del diritto societario e in seguito dall’emanazione del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, dal
D.M. 4 ottobre 2010, n. 180 e dal D.M. n. 145 del 2011, che – oltre al riconoscimento per le Camere di
commercio del diritto soggettivo all’iscrizione presso il registro degli Organismi di mediazione – hanno
mutuato molti dei criteri già stabiliti negli standard formativi dell’Unioncamere.
Per le rilevanti novità introdotte dal D.lgs. 28/2010 - non da ultimo la previsione della proposta del
mediatore e il tentativo obbligatorio di mediazione in numerose materie -, unitamente all’esperienza
pratica maturata dalle Camere di commercio nel settore della formazione dal 2005 ad oggi, hanno reso
necessaria una revisione ed un aggiornamento degli standard precedentemente adottati, al fine di adattarli
alle necessità del sistema e, naturalmente, di adeguarli alle disposizioni normative. Questi Standard
intendono fornire alle Camere di Commercio indicazioni minime cui far riferimento in relazione alle
definizione delle seguenti attività:
percorsi formativi obbligatori e facoltativi;
modello di selezione dei mediatori;
PERCORSI FORMATIVI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI
Obiettivi
L’individuazione dei nuovi percorsi formativi si pone due obiettivi fondamentali:
1) aggiornare gli standard elaborati nel 2005 per la formazione dei nuovi mediatori con le disposizioni del
D.lgs. 28/2010, del D.M. 180/2010 e del D.M. 145/2011, aiutando gli Organismi camerali a valutare le
offerte formative loro proposte dai vari Enti;
2) definizione di percorsi formativi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori (corso base e corso di
aggiornamento), finalizzati a conseguire una sempre maggiore professionalità dei mediatori e la
conseguente migliore qualità dell’attività di mediazione svolta.
Percorsi formativi
1
Il Legislatore nazionale ha sancito un principio ormai da anni riconosciuto dal sistema camerale:
l’importanza (per svolgere al meglio il delicato compito di mediatore) di una specifica formazione sia
teorica, che tecnico-pratica, a prescindere dalle conoscenze universitarie e professionali.
Lo stesso Legislatore ha, inoltre, sottolineato la necessità della formazione continua, quale requisito
imprescindibile per la permanenza dei mediatori negli elenchi. Solo un costante aggiornamento, infatti,
garantisce un adeguato livello di professionalità e di competenza dei mediatori.
Il Sistema camerale, in linea con quanto fatto in passato, vuole applicare le indicazioni del Legislatore con
rigore, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, prestando la massima attenzione alla qualità. Per
questo motivo, oltre al corso base e al corso di aggiornamento, i cui contenuti ricalcano quelli stabiliti
obbligatoriamente per legge, sono suggeriti due percorsi formativi avanzati e un corso specialistico.
A) CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI
1) CORSO BASE
(ai sensi del D.M. 180/2010)
Durata
Minimo 50 ore (di cui almeno 16 ore di pratica) oltre a 4 ore di valutazione finale.
Ciò consente un massimo di 4 ore di assenza giustificata.
Ente di formazione
Il corso deve essere organizzato da un Ente iscritto nell’elenco degli Enti abilitati a tenere corsi di
Formazione per mediatori presso il Ministero della Giustizia.
Docenti
Devono essere coinvolti docenti accreditati dal Ministero della Giustizia per la formazione dei mediatori,
presso l’Ente che eroga il corso.
In particolare, per le lezioni di carattere teorico devono essere coinvolti docenti che hanno ottenuto
l’accreditamento presso Enti di formazione iscritti al Ministero della Giustizia in qualità di formatori
“teorici”, mentre per le lezioni di carattere pratico devono essere coinvolti docenti che hanno ottenuto
l’accreditamento presso Enti di formazione iscritti al Ministero della Giustizia in qualità di formatori
“pratici”.
Destinatari
Il corso si rivolge a tutti coloro che possiedono un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea
universitaria triennale ovvero, in alternativa, sono iscritti a un ordine o collegio professionale e desiderano
ottenere l’attestato di mediatore civile e commerciale, al fine di poter richiedere l’iscrizione negli elenchi di
Organismi accreditati presso il Ministero della Giustizia (l’accettazione delle richieste di iscrizione nel
proprio elenco mediatori è a discrezione dell’Organismo di mediazione, che può prevedere o meno una
prova di selezione).
Il corso è aperto a un numero massimo di 30 partecipanti.
Ammissione al corso
Per essere ammessi a partecipare al corso, gli aspiranti discenti debbono consegnare copia del certificato di
laurea oppure fotocopia del tesserino di iscrizione all’ordine o collegio professionale.
Nel caso in cui l’ente di formazione sia un ente pubblico, gli aspiranti discenti possono autocertificare il
possesso dei documenti suddetti.
Contenuti
Secondo quanto stabilito dall’art. 18, lett. f, del D.M. 180/2010 questo percorso formativo deve articolarsi
in corsi teorici e pratici, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ed esercitazioni e deve
avere ad oggetto:
2
1. normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione;
2. efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione;
3. forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione;
4. compiti e responsabilità del mediatore;
5. metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione;
6. tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa;
7. le singole fasi della mediazione e le tecniche.
oltre ad un approfondimento su:
8. il ruolo delle Camere di commercio nella regolazione del mercato;
9. gli aspetti regolamentari della procedura delle Camere di commercio;
Valutazione finale
Al termine del percorso formativo è prevista una prova di valutazione della durata di 4 ore, così articolata:
- somministrazione di un questionario composto da domande a risposta multipla e/o aperte, al fine di
verificare l’apprendimento del quadro normativo di riferimento della mediazione, unitamente agli
aspetti teorici della struttura dell’istituto medesimo.
- simulazione di una mediazione, nel corso della quale ciascun partecipante dovrà dimostrare le abilità sviluppate e/o apprese durante il corso - nell’applicare le tecniche e le strategie di mediazione.
Quota di partecipazione
A carico del partecipante al corso.
Attestato finale
L’Ente di formazione deve rilasciare l’attestato di superamento del corso solo a coloro che hanno superato
le prove di valutazione finale e non hanno effettuato più di 4 ore di assenza giustificata , qualora il corso sia
di almeno 54 ore.
2) CORSO DI AGGIORNAMENTO
(ai sensi del D.M. 180/2010)
Durata
Minimo 18 ore (oltre a 4 ore facoltative di valutazione).
Il corso che non prevede la valutazione finale può essere suddiviso in moduli di parte pratica e di parte
teorica, non necessariamente continuativi.
La frequenza è obbligatoria.
Ente di formazione
Il corso deve essere organizzato da un Ente iscritto nell’elenco degli Enti abilitati a tenere corsi di
Formazione per mediatori presso il Ministero della Giustizia.
Docenti
Devono essere coinvolti docenti accreditati dal Ministero della Giustizia per la formazione dei mediatori.
In particolare, per le lezioni di carattere teorico devono essere coinvolti docenti che hanno ottenuto
l’accreditamento presso il Ministero della Giustizia in qualità di formatori “teorici”, mentre per le lezioni di
carattere pratico devono essere coinvolti docenti che hanno ottenuto l’accreditamento in qualità di
formatori “pratici”.
Destinatari
Il corso si rivolge ai mediatori che hanno la necessità di acquisire i requisiti di aggiornamento biennali
previsti dal D.M. 180/2010 (l’organizzazione del percorso formativo, su base massimo biennale, ma
preferibilmente annua, è lasciata alla discrezionalità di ciascuna Camera di commercio) per mantenere
l’iscrizione negli elenchi mediatori degli Organismi accreditati presso il Ministero della Giustizia.
Il corso è aperto a un numero massimo di 30 partecipanti.
3
Al fine di mantenere l’iscrizione negli elenchi mediatori, oltre al corso di aggiornamento, ciascun mediatore
deve partecipare, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di
mediazione svolti presso organismi iscritti, così come stabilito dall’art. 2 del D.M. 6 luglio 2011, n. 145 e
come indicato nel Regolamento per il tirocinio assistito
Ammissione al corso
Per essere ammessi a partecipare al corso, gli aspiranti discenti debbono consegnare fotocopia
dell’attestato di superamento del corso base per mediatori, rilasciato da un Ente di formazione accreditato
presso il Ministero della Giustizia.
Contenuti
Il percorso formativo deve articolarsi in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate
partecipate dai discenti o, in alternativa, di sessioni di mediazione e deve avere per oggetto le stesse
materie del corso base, così come elencate al punto 1) del presente documento.
Le lezioni debbono avere prevalentemente un carattere interattivo, favorendo la partecipazione diretta dei
discenti e, laddove possibile, la condivisione di esperienze di casi pratici gestiti.
In questo ambito possono rientrare anche corsi riferiti a temi e procedure di specifico interesse per la
Camera di Commercio che li organizza
Valutazione finale
Al termine delle 18 ore, le Camere di commercio che intendono utilizzare questo momento formativo al
fine di revisionare il proprio elenco dei mediatori, possono prevedere 4 ore di valutazione, così articolate:
- somministrazione di un questionario composto da domande aperte;
- simulazione di una mediazione, nel corso della quale preferibilmente ciascun partecipante deve ricoprire
anche il ruolo di mediatore, al fine di appurarne le abilità sviluppate durante il corso nell’applicare le
tecniche e le strategie di mediazione.
Quota di partecipazione
A carico del partecipante al corso.
Attestato finale
L’Ente di formazione deve rilasciare l’attestato di partecipazione solo a coloro che hanno rispettato
l’obbligo di frequenza.
Nell’eventualità in cui la Camera di commercio abbia deciso di inserire la valutazione, l’Ente di formazione
deve rilasciare l’attestato di superamento a coloro che hanno affrontato con successo le prova finale e
quello di sola partecipazione a coloro che invece non l’hanno superata.
CORSI DI FORMAZIONE FACOLTATIVI
1) CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA
SULLE TECNICHE DI GESTIONE DELL’INCONTRO DI MEDIAZIONE
Durata
Minimo 16 ore
La frequenza è obbligatoria. Per corsi di durata superiore alle 16 ore, sono ammesse assenze pari al 10% del
monte ore.
Ente di formazione
Il corso deve essere organizzato da un Ente iscritto nell’elenco degli Enti abilitati a tenere corsi di
Formazione per mediatori presso il Ministero della Giustizia.
4
Docenti
Il percorso formativo non è specificamente previsto dalla normativa, pertanto è possibile il coinvolgimento,
da parte dell’Ente iscritto, anche di docenti non accreditati presso il Ministero della Giustizia per la
formazione dei mediatori, purché esperti delle materie oggetto del corso.
Destinatari
Il corso si rivolge ai mediatori che desiderano approfondire la conoscenza e migliorare la capacità di utilizzo
delle tecniche di mediazione.
Il corso è aperto a un numero massimo di 20 partecipanti.
Ammissione al corso
Per essere ammessi a partecipare al corso, gli aspiranti discenti debbono consegnare fotocopia
dell’attestato di superamento del corso base per mediatori, rilasciato da un Ente di formazione accreditato
presso il Ministero della Giustizia.
Contenuti
Il percorso formativo è incentrato sull’approfondimento delle tecniche di mediazione, sia dal punto di vista
teorico, sia, in particolare, da quello tecnico-pratico.
I contenuti saranno individuati, in base alle specifiche esigenze formative rappresentate dalla singola
Camera di commercio, anche all’interno delle aree tematiche di seguito indicate:
10.Le abilità per la gestione dei conflitti
11.Gli strumenti per una comunicazione efficace
12.Il superamento degli ostacoli emotivi
13.Le strategie negoziali
14.La gestione degli assistenti delle parti
Il percorso prevede altresì momenti dedicati alle esercitazioni e all’analisi di casi pratici.
Quota di partecipazione
A carico del partecipante al corso.
Attestato finale
L’Ente di formazione deve rilasciare l’attestato di partecipazione solo a coloro che hanno frequentato
l’intero corso, senza superare il numero di ore di assenza eventualmente consentite.
2) CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA
SUI PROFILI GIURIDICI DELLA MEDIAZIONE
Durata
Minimo 8 ore.
La frequenza è obbligatoria. Per corsi di durata superiore alle 8 ore, sono ammesse assenze pari al 10% del
monte ore.
Ente di formazione
Il corso deve essere organizzato da un Ente iscritto nell’elenco degli Enti abilitati a tenere corsi di
Formazione per mediatori presso il Ministero della Giustizia.
Docenti
Il percorso formativo non è specificamente previsto dalla normativa, pertanto è possibile il coinvolgimento
da parte dell’Ente iscritto anche di docenti non accreditati presso il Ministero della Giustizia per la
formazione dei mediatori, purché esperti delle materie oggetto del corso.
Destinatari
5
Il corso si rivolge ai mediatori che desiderano approfondire la conoscenza dei profili giuridici della
mediazione.
Ammissione al corso
Per essere ammessi a partecipare al corso, gli aspiranti discenti debbono consegnare fotocopia
dell’attestato di superamento del corso base per mediatori, rilasciato da un Ente di formazione accreditato
presso il Ministero della Giustizia.
Contenuti
I contenuti saranno individuati, in base alle specifiche esigenze formative rappresentate dalla singola
Camera di commercio, anche tra gli argomenti di seguito individuati:
15.La verifica dei poteri delle parti
16.Le materie oggetto di mediazione / Diritti disponibili-indisponibili
17.La redazione del verbale
18.L’accordo di conciliazione
19.La proposta del mediatore
20.La responsabilità del mediatore e dell’organismo di mediazione
Le lezioni debbono avere carattere teorico-pratico e prevedere momenti dedicati alle esercitazioni.
Quota di partecipazione
A carico del partecipante al corso.
Attestato finale
L’Ente di formazione deve rilasciare l’attestato di partecipazione solo a coloro che hanno frequentato
l’intero corso, senza superare il numero di ore di assenza eventualmente consentite.
3) CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA
Durata
Minimo 12 ore.
Non sono consentite ore di assenza. Per corsi di durata superiore alle 12 ore, sono ammesse assenze pari al
10% del monte ore.
Ente di formazione
Il corso deve essere organizzato da un Ente iscritto nell’elenco degli Enti abilitati a tenere corsi di
Formazione per mediatori presso il Ministero della Giustizia.
Docenti
Il percorso formativo non è specificamente previsto dalla normativa, pertanto è possibile il coinvolgimento,
da parte dell’Ente iscritto, anche di docenti non accreditati presso il Ministero della Giustizia per la
formazione dei mediatori.
E’ opportuno il coinvolgimento di un esperto della materia oggetto del corso, unitamente a quello di un
esperto di mediazione o di un mediatore.
Destinatari
Il corso si rivolge ai mediatori che desiderano acquisire una preparazione specifica su una delle materie che
possono essere oggetto di mediazione.
Il corso è aperto a un numero massimo di 20 partecipanti.
Ammissione al corso
Per essere ammessi a partecipare al corso, gli aspiranti discenti debbono consegnare fotocopia
dell’attestato di superamento del corso base per mediatori, rilasciato da un Ente di formazione accreditato
presso il Ministero della Giustizia.
6
Contenuti
Considerate la varietà e la complessità delle materie che possono essere oggetto di mediazione, tra cui
quelle per le quali l’art. 5, 1° comma, del D.lgs. 28/2010 prevede il tentativo di conciliazione come
condizione di procedibilità del processo (diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia,
locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e
finanziari e, da marzo 2012, condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e
natanti), il corso intende offrire ai partecipanti un quadro generale della materia oggetto del percorso
formativo, mediante un’analisi dei conflitti caratteristici del settore considerato unitamente agli strumenti
per valutare quando e quali tecniche di mediazione utilizzare in relazione alle peculiarità della controversia.
Il corso deve prevedere momenti dedicati all’analisi di casi pratici di controversie e/o mediazioni nello
specifico settore in esame.
Quota di partecipazione
A carico del partecipante al corso.
Attestato finale
L’Ente di formazione deve rilasciare l’attestato di partecipazione solo a coloro che hanno frequentato
l’intero corso, senza superare il numero di ore di assenza eventualmente consentite.
MODELLO DI SELEZIONE DEI MEDIATORI
Obiettivo
Gli obiettivi che si intende perseguire attraverso questa procedura, (rivolta ai mediatori non iscritti alla
Camera di commercio che la propone, ma che posseggono i requisiti previsti nel D.M. 180 del 2010), sono i
seguenti:
-procedere alla selezione di mediatori che dimostrino di sapere gestire in maniera efficace una procedura di
mediazione facilitativa e di conoscere e sapere applicare all’occorrenza la fase valutativa-propositiva ai
sensi del D.Lgs. 28/10 e del DM 180/10,con successive modificazioni;
-arricchire l’elenco con mediatori specializzati nei diversi settori di applicazione.
Aspetti organizzativi
Al fine di avviare la procedura di selezione è necessario, con atto interno della Camera di commercio,
approvare l’inserimento di nuovi mediatori negli elenchi, individuandone il numero in relazione anche ai
profili tecnici ricercati.”
Attraverso un avviso di selezione aperto a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al DM
180/2010, saranno stabiliti i criteri e la modalità di selezione, nonché il numero massimo di posti disponibili
per ogni professionalità ricercata.
Alla fine della procedura sarà stilata la graduatoria e la Camera di Commercio procederà alla pubblicazione
del risultato.
Per procedere alla selezione sarà necessario prevedere la costituzione di una Commissione di valutazione
composta da commissari interni (Segretario Generale/ Dirigente dell’Ente / funzionari camerali competenti
in materia di mediazione) e da commissari tecnici (docenti di parte pratica esperti in mediazione o
mediatori esperti) individuati dall’Ente accreditato cui è affidata lo svolgimento della procedura tecnica.
A titolo esemplificativo una procedura di selezione per 30 posti disponibili potrebbe essere gestita
ammettendo al test multiple choice un numero max di 100 candidati, selezionati per titoli, di cui circa il
75% (n.75 candidati) potrebbe risultare ammesso alla successiva prova scritta.
7
Da questi 75 candidati, circa il 60% (45 candidati) potrebbe essere ammesso alla prova pratica per chiudere
infine la selezione con i primi 30 classificati che verranno inseriti negli elenchi.
I commissari tecnici necessari per lo svolgimento della procedura indicata, che prevede un numero di
massimo di 100 candidati, devono essere minimo 2 per un minimo di 6 giornate.
I mediatori: profilo, competenze e abilità
I mediatori scelti devono essere professionisti che dimostrino di saper gestire adeguatamente una
procedura di mediazione con le seguenti competenze:
- competenze tecniche:
a) per condurre e pianificare strategicamente una procedura di mediazione, facilitando
negoziazioni, la comunicazione tra le parti e la presa di decisioni consapevoli
le
- competenze trasversali:
1. empatia
2. comunicazione e ascolto attivo
3. assertività
4. stile facilitativo
5. autocontrollo
6. autorevolezza
7. mantenere l’imparzialità durante tutta la procedura, non proporre consulenze, pareri, opinioni né
giudizi di valore sulle questioni di merito
Metodologia del processo di valutazione
La valutazione personalizzata per la selezione dei migliori aspiranti mediatori, comprende diverse fasi:
Fase 1: Preselezione
La preselezione andrebbe effettuata per titoli professionali e autocertificazione dei requisiti di
onorabilità richiesti dalla normativa vigente (consigliata).
Questa fase (eventuale) dovrebbe essere svolta dalla stessa Camera di commercio.
La selezione per titoli serve a individuare le competenze professionali necessarie per lo svolgimento del
servizio di mediazione nelle diverse realtà territoriali.
Sarebbe consigliabile richiedere l’autocertificazione del possesso del titolo universitario o iscrizione ad
un collegio professionale, del superamento di un corso base di formazione riconosciuto dal Ministero e
dei requisiti di onorabilità per evitare di ammettere a partecipare al processo di selezione persone che
non abbiano i requisiti normativi richiesti.
Fase 2: Procedura di selezione
E’ opportuno che la selezione sia svolta da un ente diverso di quello che ha erogato la formazione di
base in collaborazione con l’ente camerale richiedente, o quantomeno che i componenti della
Commissione di valutazione siano diversi da quelli che hanno erogato la formazione.
La procedura di selezione ha come obiettivo valutare le diverse competenze dei mediatori.
1.
Test multiple choice:
Contiene un numero variabile di domande a risposta multipla e di domande aperte, il cui valore sarà
stabilito a seconda del livello di difficoltà richiesto.
Il test ha l’obiettivo di verificare il livello di conoscenza dei candidati sugli aspetti normativi e sugli
aspetti teorici relativi allo svolgimento della procedura di mediazione.
Il superamento della prova teorica è requisito per l’ammissione alle prove successive che hanno
come obiettivo la verifica delle competenze “tecniche” dei candidati.
8
2.
Prova pratica scritta
Contiene domande aperte relative all’analisi di un caso che sarà presentato dai docenti, in cui i
candidati dovranno proporre una strategia operativa da mettere in atto.
3.
Prova pratica orale: prova di role playing
Consiste nello svolgimento del ruolo di mediatori da parte dei candidati in un caso simulato che
potrebbe contenere diversi livelli di difficoltà.
Osservazioni:
Per la valutazione di questa ultima prova sarebbe preferibile utilizzare una griglia di osservazione
che permetterà l’utilizzo di criteri oggettivi. Gli aspetti che dovrebbero essere osservati sono
fondamentalmente:
-
La capacità di condurre una procedura di mediazione facilitativa (le conoscenze sugli aspetti
valutativi saranno già stati valutati nelle prove teoriche precedenti)
-
La capacità di identificare gli interessi ed esigenze delle parti
-
La capacità di assistere le parti nella generazione di opzioni negoziali
-
Il possesso delle competenze trasversali necessarie per la conduzione di una procedura di
mediazione facilitativa (empatia, assertività, adeguate competenze comunicative, gestione
delle interazioni negative e delle interruzioni, stile facilitativo, capacità di superare gli
ostacoli, ecc).
Per una maggior trasparenza si ritiene opportuno informare che non saranno fornite indicazioni ai
candidati, su possibili testi di riferimento.
9
INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE E ONORARI PER I MEDIATORI
Valore della lite
fino a € 1.000,00
da € 1.001,00 a € 5.000,00
da € 5.001,00 a €10.000,00
da € 10.001,00 a € 25.000,00
da € 25.001,00 a € 50.000,00
da € 50.001 a € 250.000,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00
oltre € 5.000.000,00
Spese di mediazione
Onorari mediatori
per ciascuna parte
Unioncamere 2011*
Unioncamere 2010*
€ 65,00
€ 130,00
€ 240,00
€ 360,00
€ 600,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 3.800,00
€ 5.200,00
€ 9.200,00
€ 65,00
€ 130,00
€ 240,00
€ 360,00
€ 600,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 3.800,00
€ 5.200,00
€ 9.200,00
Spese di mediazione
Onorari
riduzione 1/3 art. 5, riduzione 1/3 art. Spese di mediazione
co 1, d.lgs n. 28/2010
5, co. 1,
aumento 20%
per ciascuna parte
d.lgs.n28/2010*
€ 43,00
€ 87,00
€ 160,00
€ 240,00
€ 400,00
€ 667,00
€ 1.000,00
€ 1.900,00
€ 2.600,00
€ 4.600,00
€ 40,00
€ 87,00
€ 160,00
€ 240,00
€ 400,00
€ 667,00
€ 1.000,00
€ 1.900,00
€ 2.600,00
€ 4.600,00
Onorari mediatori
aumento 20%**
€ 78,00
€ 156,00
€ 288,00
€ 432,00
€ 720,00
€ 1.200,00
€ 2.400,00
€ 4.560,00
€ 6.240,00
€ 11.040,00
€ 78,00
€ 156,00
€ 288,00
€ 432,00
€ 720,00
€ 1.200,00
€ 2.400,00
€ 4.560,00
€ 6.240,00
€ 11.040,00
Onorario del mediatore per il verbale di mancata partecipazione (obbligatoria e facoltativa) € 30 euro
* Le spese e gli onorari sono al netto di IVA e di altri oneri previsti dalla legge. L'IVA va, dunque, aggiunta sia alle spese di mediazione che alle spese di avvio.
** L'onorario del mediatore può essere aumentato del 20% nei casi di mediazioni importanti, complesse e di particolare difficoltà; deve, invece, essere aumentato
del 20% nei casi in cui il mediatore faccia la proposta e del 25% in caso di successo della mediazione. La tarrifa dovuta da ciascuna parte può essere aumentata del
20% nei casi di mediazioni importanti, complesse e di particolare difficoltà; deve, invece, essere aumentata del 20% in caso di formulazione della proposta da parte
del mediatore e del 25% in caso di esito positivo della mediazione. Tali aumenti, che devono essere applicati sulla base all'art. 16 del d.m. 180 del 2010 e s.m.i., non sono
cumulabili tra loro.
Il valore di riferimento per il calcolo delle riduzioni (condizione di procebilità) e degli aumenti (mediazioni complesse, mediazioni con proposta del mediatore e
mediazioni chiuse con successo) è quello indicato nella tabella delle spese di mediazione.
Verbale della riunione di Giunta n. 10 del 13/10/2011
Deliberazione n. 98 del 13/10/2011
Oggetto: Protocollo di intesa con le Associazioni di categoria e gli Enti per la lotta
alla contraffazione
LA GIUNTA
-
VISTO l’articolo 2 della Legge 580/1993 e successive modifiche e integrazione;
-
VISTA l’importanza che nel nostro sistema economico riveste la proprietà
intellettuale;
-
CONSIDERATA la crescita esponenziale del fenomeno negativo della
contraffazione in molteplici settori della nostra realtà economica e talvolta
riguardante prodotti come ad esempio quelli farmaceutici ed alimentari implicanti
conseguenze molto importanti per la salute umana;
-
VISTO che la contraffazione, con i suoi effetti perversi, compromette la crescita
delle nostre imprese ed al contempo rallenta i livelli occupazionali, facendo
incrementare il lavoro nero, lo sfruttamento minorile e gli incidenti sui luoghi di
lavoro;
-
RITENUTO di dover proteggere da questo fenomeno le imprese della provincia che
operano nella legalità e che ne subiscono i danni, nonché i consumatori vittime
molte volte inconsapevoli dell’industria del “falso”;
-
CONSIDERATO necessario creare adeguate sinergie fra i soggetti pubblici
istituzionali e le Associazioni di categoria coinvolte nella tutela della proprietà
industriale ed intellettuale e nella lotta alla contraffazione, al fine di garantire ai
cittadini–consumatori acquisti sicuri;
-
CONSIDERATO che per assicurare una diffusione capillare della contraffazione è
necessario intraprendere una campagna promozionale volta a sensibilizzare
l’opinione pubblica sui rischi connessi all’acquisto di prodotti contraffatti;
-
CONSIDERATO che il Consiglio generale di Unioncamere ha istituito un “Comitato
nazionale per la legalità”, costituito dai Presidenti delle Camere di Commercio, dai
rappresentanti delle amministrazioni centrali, delle associazioni particolarmente
coinvolte sui temi della legalità e dal direttore generale di Infocamere, che coordina
le azioni di monitoraggio e le iniziative antiracket e antiusura intensificando i
rapporti con le autorità competenti;
-
TENUTO CONTO che le organizzazioni criminali spesso gestiscono il mercato della
contraffazione e che il presente Protocollo di intesa è finalizzato anche a realizzare
iniziative per la prevenzione dei fenomeni criminali, finalità proprie anche
dell’Associazione Antiracket e Antiusura – Provincia di Campobasso, a cui ha
aderito anche la Camera di Commercio di Campobasso con deliberazione di Giunta
n. 110/C del 2010;
all’unanimità,
delibera
-
di approvare il protocollo di intesa sulla lotta alla contraffazione con le Associazioni
di categoria, gli Enti e le Istituzioni preposte alle attività di controllo, allegato al
presente provvedimento e dello stesso facente parte;
-
di autorizzare il Vice Presidente dell’Ente alla relativa stipula.
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
CAMPOBASSO
E
…………………………………………………………………
CONSIDERATO CHE
-
il fenomeno della contraffazione e della vendita abusiva di prodotti è in continua
espansione e che crea danni alle imprese e ai consumatori in quanto danneggia
l’innovazione e rappresenta un pericolo per la salute di coloro che acquistano
prodotti non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
-
il “mercato del falso” investe tutto il sistema economico italiano rallentando i tassi di
crescita dei settori produttivi e compromettendo, attraverso l’impiego di lavoro nero,
il livello occupazionale. Inoltre, perpetrando una sistematica violazione delle norme
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, crea condizioni di rischio per la salute dei
lavoratori;
-
si devono proteggere da questo fenomeno le imprese che operano nella legalità e
che subiscono i danni provocati da coloro che agiscono invece in concorrenza
sleale, soprattutto le Piccole e le Medie imprese più deboli presenti in numero
elevato nel territorio molisano;
-
è necessario creare adeguate sinergie fra soggetti pubblici istituzionali e le
Associazioni di categoria coinvolte nella tutela della proprietà industriale ed
intellettuale e nella lotta alla contraffazione al fine di garantire ai cittadini–
consumatori acquisti sicuri e, più in generale, un mercato trasparente, in modo tale
da accrescere la loro fiducia nella legalità;
-
è stato istituito, dal Consiglio generale di Unioncamere, un “Comitato nazionale per
la legalità” il cui compito è di coordinare le azioni di monitoraggio e di supporto alle
imprese colpite dalle malversazioni delle mafie;
-
l’Associazione Antiracket e Antiusura, di cui fa parte anche la Camera di
Commercio di Campobasso, annovera tra i propri obiettivi quello di promuovere la
lotta contro la criminalità economica in tutte le sue forme;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
-
la Camera di Commercio di Campobasso e …………………………… concordano di
elaborare insieme un piano di azione mirato ad arginare e contrastare la
contraffazione attraverso:

una campagna promozionale congiunta per portare all’attenzione
dell’opinione pubblica l’importanza e le problematiche della
contraffazione al fine di sensibilizzare i consumatori e le imprese ad
un consumo attento e intelligente, quello, cioè, che pur non
garantendo un risparmio nell’immediato, può invece mettere a riparo
da truffe, raggiri e sofisticazioni;

l’inserimento nei propri siti web di un banner informativo sul presente
protocollo a cui è collegata una sezione del sito dove è possibile
riportare i fenomeni di contraffazione rilevati dagli Uffici ispettivi della
Camera di Commercio di Campobasso e dagli Uffici ispettivi degli Enti
sottoscrittori o comunque dagli Uffici che, per compito istituzionale,
abbiano notizia di fenomeni di contraffazione. In tal modo è possibile
monitorare il fenomeno a livello territoriale per settori produttivi più
colpiti e per tipologia di prodotti;

la realizzazione di incontri “educativi”, concertati tra le parti, rivolti alla
imprese e ai consumatori in genere e ai giovani studenti in particolare,
quest’ultimi segmento di consumatori più incline all’acquisto di prodotti
contraffatti;

la realizzazione di una campagna opportunamente concordata di
controlli e visite ispettive congiunte, soprattutto nei settori
particolarmente esposti al fenomeno della contraffazione;

la possibilità, ai fini di potenziare e supportare in modo trasversale gli
strumenti già in dotazione alle parti sottoscrittrici utili anche per la lotta
alla criminalità economica, di una fruizione comune delle banche dati
di cui ciascuna delle parti aderenti è titolare e di “Ri.Visual”, una
nuova interfaccia telematica del sistema camerale. Quest’ultimo
permette di affiancare al tradizionale sistema di consultazione in
formato testuale del Registro Imprese la possibilità di rappresentare i
medesimi dati in formato grafico consentendo un’immediata
percezione delle relazioni complesse esistenti tra persone e imprese;

l’organizzazione di incontri, rivolti a tutte le parti sottoscrittrici, di
formazione congiunta e di aggiornamento in materia, con particolare
attenzione ai metodi innovativi anticontraffazione;

l’istituzione di una giornata ad hoc sulla contraffazione, nel corso della
quale presentare i risultati, ottenuti dalle parti aderenti, di tutte le
attività di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione
previste nel presente protocollo. In tal modo è possibile verificare lo
stato dell’arte del protocollo e apportare, ove necessario, eventuali
modifiche allo stesso.
-
la Camera di Commercio di Campobasso e …………………………… si impegnano
a collaborare con l’Associazione Antiracket e Antiusura – Provincia di Campobasso,
mettendo a disposizione i risultati delle azioni realizzate e gli strumenti necessari a
prevenire tali fenomeni criminali;
-
il presente protocollo d’intesa ha validità di un anno dalla sottoscrizione e potrà
essere rinnovato solo mediante manifestazione esplicita di volontà delle parti
sottoscrittrici.
Il Vice Presidente
rappresentante
Campobasso
_____________________
_______________________
Il legale
della CCIAA di
della ..............................
Verbale della riunione di Giunta n. 10 del 13/10/2011
Deliberazione n. 99 del 13/10/2011
Oggetto : Protocollo di intesa per la promozione della mediazione civile e
commerciale
LA GIUNTA
-
VISTO il Regolamento di mediazione approvato dal Consiglio della Camera di
Commercio di Campobasso con la deliberazione n. 13 del 20/12/2010 e successive
modifiche ed integrazioni;
-
ATTESO che la Camera di commercio di Campobasso è iscritta al n.92 del Registro
nazionale degli Organismi abilitati alla mediazione, tenuto dal Ministero della
Giustizia ed opera in questo settore già da qualche tempo con una struttura
adeguatamente professionalizzata;
-
CONSIDERATO che la mediazione è uno strumento in grado di rendere più rapidi i
tempi della giustizia civile e che consente, inoltre, di trovare una soluzione alle liti
soddisfacente e a costi vantaggiosi, rappresentando così una valida alternativa alle
problematiche attuali dei giudizi ordinari;
-
CONSIDERATO che il ricorso a questo sistema deflattivo del contenzioso,data
anche l’obbligatorietà dell’esperimento di un tentativo di mediazione per le materie
di cui all’art.5 del citato d.lgs. 28/2010, è in costante crescita ma non del tutto
conosciuto dalle imprese e dai consumatori;
-
CONSIDERATO che per assicurare una diffusione capillare della “cultura” della
mediazione è necessario intraprendere una campagna promozionale concertata e
condivisa con le Associazioni della provincia per individuare insieme gli strumenti
più utili per il conseguimento dell’obiettivo;
-
RAVVISATA, altresì, la necessità di individuare anche con gli Ordini professionali
della provincia forme di collaborazioni rivolte alla diffusione della conoscenza e
dell’utilizzo della Mediazione
-
VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28
-
VISTO il decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180
-
VISTO il recente D.M. n.145/2011;
all’unanimità,
delibera
-
-
-
-
-
-
-
di approvare il protocollo di intesa per la promozione della mediazione civile e
commerciale con le Associazioni della provincia, allegato al presente
provvedimento e dello stesso facente parte;
-
di avviare gli opportuni contatti con gli Ordini professionali della provincia al fine di
predisporre uno schema di protocollo che disciplini le giuste forme di collaborazione
nella predettas attività di comune interesse per favorire la diffusione della
conoscenza e dell’utilizzo della Mediazione
-
di autorizzare il Vice Presidente dell’Ente alla relativa stipula.
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
CAMPOBASSO
E
…………………………………………………………………
VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge
18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali) che dà vita all’istituto della mediazione civile e
commerciale obbligatoria per le materie indicate all’art. 5 del d.lgs. stesso;
VISTO il decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 (Regolamento recante la
determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli
organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché
l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del
decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28);
ATTESO che la Camera di Commercio di Campobasso ha trasmesso al Ministero
della Giustizia tutta la documentazione idonea per confermare l’iscrizione della
Camera di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Campobasso nel Registro degli Organismi
di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia medesimo;
DATO ATTO che la Camera di commercio di Campobasso è iscritta al n.92 del
Registro nazionale degli Organismi abilitati alla mediazione,tenuto dal Ministero della
Giustizia;
VISTO il Regolamento di mediazione approvato dal Consiglio della Camera di
Commercio di Campobasso con la deliberazione n.13 del 20/12/2010 e successive
modifiche;
CONSIDERATO CHE
La Camera di Commercio di Campobasso da tempo opera nel settore della giustizia
alternativa, offrendo sia il Servizio di Mediazione tradizionale, sia il servizio on line,
che consente di svolgere la procedura interamente via web, senza spostamenti fisici
dei soggetti interessati;
La mediazione amministrata dalla Camera di Commercio di Campobasso offre i
seguenti vantaggi: la garanzia di contare su un elenco di mediatori formati in base alle
normative in vigore; la presenza di un codice deontologico e di un regolamento
uniforme in tutto il territorio nazionale a tutela della qualità del servizio; l’adozione di
un tariffario con costi predeterminati; l’assistenza nello svolgimento della procedura; la
terzietà rappresentata dalla natura di ente pubblico della Camera di Commercio;
-
-
-
-
-
-
La Camera di Commercio di Campobasso sta potenziando e consolidando il proprio
Servizio di Mediazione al fine di ottemperare alle disposizioni di legge in materia di
mediazione e di rispondere in maniera ancora più efficiente alle esigenze di giustizia
delle imprese, dei consumatori e degli utenti;
In questi anni la Camera di Commercio di Campobasso ha acquisito riconosciuta
esperienza e professionalità nel campo della risoluzione alternativa della controversie;
La Camera di Commercio di Campobasso è in grado di offrire un sistema di giustizia
alternativa efficiente e ben organizzato, in condizioni di terzietà, imparzialità ed
indipendenza;
La ……. della provincia di Campobasso è una associazione professionale di categoria
al fianco delle imprese del territorio che si prefigge l’obiettivo di tutelare gli interessi
degli imprenditori e di fornire loro gli strumenti fondamentali per competere e crescere
in un mercato globale e in continua evoluzione;
è interesse della ……. utilizzare un servizio di mediazione qualificato ed efficiente per
fornire ad artigiani, piccoli imprenditori, commercianti, lavoratori autonomi e
professionisti associati uno strumento veloce e conveniente per la risoluzione
dell’eventuale contenzioso;
tra la Camera di Commercio di Campobasso e …….. esiste un consolidato rapporto di
collaborazione in vari settori attinenti al sistema economico locale e tale sinergia
operativa può ulteriormente arricchirsi con la promozione di una maggiore diffusione
della conoscenza della mediazione presso le imprese del territorio e con maggiore
utilizzo della stessa per la risoluzione delle controversie delle imprese associate;
per diffondere nei cittadini la cultura della gestione delle liti con modalità alternative a
quelle giudiziarie e incentivare, quindi, il ricorso alla procedura di mediazione, specie
nei casi in cui questa è facoltativa, è necessario intraprendere una campagna
promozionale concertata e condivisa con associazioni e ordini professionali per
individuare insieme gli strumenti più utili per il conseguimento dell’obiettivo;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
-
La …. e la Camera di Commercio di Campobasso concordano di collaborare in attività
di comune interesse per favorire la diffusione della conoscenza e dell’utilizzo della
Mediazione, quale strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla giustizia
ordinaria economico, efficace, rapido, in grado di assicurare il rispetto dei principi di
riservatezza e privacy.
-
La Camera di Commercio di Campobasso mette a disposizione di … il proprio
Servizio di Mediazione con esperienza decennale per la risoluzione delle controversie
civili e commerciali, nonché i propri Servizi di mediazione on line e di
teleconciliazione. Di tali servizi ci si avvarrà ogni qualvolta per le parti risulti
antieconomico incontrarsi face to face. L’Ente camerale fornirà all’Associazione
Ed alle imprese associate che si avvarranno del servizio di mediazione l’assistenza
tecnica e tecnologica necessaria.
La … di Campobasso promuoverà il Servizio di Mediazione della Camera di
Commercio di Campobasso per la risoluzione delle controversie commerciali,
informando le imprese associate dell’esistenza di questa via alternativa alla giustizia
ordinaria, anche mediante l’inserimento nei contratti e nei regolamento dell’apposita
clausola di Mediazione.
-
Le mediazioni tradizionali ed on line verranno svolte secondo il regolamento di
Mediazione della Camera di Commercio di Campobasso sulla base dei principi di
trasparenza, efficacia, imparzialità, equità.
Le imprese associate alla ….. che si avvarranno del Servizio camerale avranno la
possibilità di consultare e ricevere assistenza ed ogni informazione utile dalla
Segreteria.
-
La … e la Camera di Commercio di Campobasso si impegnano a svolgere
congiuntamente attività informative in tema di Mediazione, a vantaggio degli
imprenditori iscritti all’associazione, in modo che gli stessi possano utilizzare il
Servizio.
Verranno valorizzati l’interscambio delle informazioni e la circolazione delle
esperienze tra l’Associazione e l’Ente camerale per una crescita comune e
l’acquisizione di competenze specialistiche che permettano di offrire un Servizio di
Mediazione sempre più qualificato.
-
Le parti si impegnano a pianificare e gestire congiuntamente eventi promozionali
(convegni, tavole rotonde, workshop…) per sensibilizzare alla Mediazione artigiani,
piccoli imprenditori, commercianti, lavoratori autonomi e professionisti associati. In tal
senso potrà essere realizzato anche materiale divulgativo e illustrativo dedicato
(opuscoli, guide, depliant…) per la promozione della Mediazione alla luce delle nuove
disposizioni normative.
La … di Campobasso e la Camera di Commercio di Campobasso si propongono di
programmare e realizzare congiuntamente campagne di comunicazione capillari e
mirate, in modo da accrescere l’impatto del Protocollo e facilitare l’approccio con lo
strumento della Mediazione.
-
La … di Campobasso e la Camera di Commercio di Campobasso si impegnano
congiuntamente a promuovere iniziative finalizzate alla divulgazione, all’applicazione
e all’implementazione del Presente Protocollo d’Intesa.
Gli aspetti organizzativi saranno di volta in volta concordati in relazione alle singole
iniziative promosse. Daranno altresì visibilità al protocollo mediante la pubblicazione
dello stesso nei propri siti internet.
-
Il presente Protocollo d’Intesa ha durata sperimentale di tre anni a decorrere dalla
data della sottoscrizione. Al termine del periodo di sperimentazione le parti
sottoscrittrici potranno concordare un rinnovo del Protocollo d’Intesa, apportando, ove
necessario, le eventuali modifiche per migliorare la qualità e l’efficienza del servizio.
Verbale della riunione di Giunta n. 10 del 13/10/2011
Deliberazione n. 100 del 13/10/2011
Oggetto : Commissione Regionale per il rilevamento dei costi dei materiali, dei noli
e dei trasporti presso Provveditorato alle opere pubbliche - sostituzione
componente
-
LA GIUNTA
VISTA la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 505/C del 28/01/1977, con la
quale si dispone la costituzione di Commissioni Regionali per il rilevamento del costo
dei materiali, dei trasporti e dei noli, in sostituzione delle analoghe Commissioni
Provinciali istituite sin dal 1948 e funzionanti presso gli Uffici del Genio Civile;
-
RILEVATO che sono chiamati a far parte di tali Commissioni anche due rappresentanti
delle Camere di Commercio aventi sede nella Regione;
-
CONSIDERATO che presso la sede di Campobasso del Ministero delle infrastrutture e
dei Trasporti, Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania-Molise, è
istituita la Commissione Regionale per il rilevamento del costo dei materiali, dei noli e
dei trasporti;
-
ATTESO che della stessa ha fatto sinora parte, quale rappresentante dell’Ente, la
dr.ssa Marianna Tartaglia, dipendente dell’Ente, in servizio presso l’Ufficio Statistica e
Prezzi, designata con deliberazione di Giunta n. 63 dell’8/6/2006;
-
CONSIDERATO che, con provvedimento n. 4, del 28/1/2010, la dr.ssa Marianna
Tartaglia è stata sostituita, nella predetta Commissione, dal sig. Antonio Santoro, in
quanto assente per astensione temporanea dal lavoro;
-
CONSIDERATO, inoltre, che la dr.ssa Marianna Tartaglia è rientrata in servizio dopo il
periodo di assenza;
-
RITENUTO OPPORTUNO prevedere un sostituto nel caso in cui il rappresentante
dell’Ente sia impossibilitato a prendere parte ai lavori programmati;
all’unanimità,
delibera
-
di designare la dr.ssa Marianna Tartaglia, dipendente dell’Ente, quale rappresentante
della Camera di Commercio di Campobasso in seno alla Commissione richiamata in
oggetto;
di designare il sig. Pietro Di Santo, quale sostituto della dr.ssa Tartaglia in caso di suo
impedimento o impossibilità a prendere parte ai lavori della Commissione.
Verbale della riunione di Giunta n. 10 del 13/10/2011
Deliberazione n. 101 del 13/10/2011
Oggetto : Designazione esperti per Commissioni esami di qualifica presso Istituto
professionale
LA GIUNTA
-
VISTO che l’Istituto professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione
ha realizzato un’integrazione tra i percorsi formativi della “Terza Area” e
dell’Alternanza Scuola Lavoro (progetti di qualifica post – obbligo, di cui al D.M. 15
aprile 1994, finalizzati al rilascio di attestato di specializzazione)
-
VISTA la nota n. 62548 del 28 settembre 2011 con cui la Regione Molise – Direzione
Generale III – ha chiesto all’Ente camerale, per il proprio ambito di competenza, la
designazione di n. 2 funzionari per la partecipazione alle commissioni di esami postqualifica presso l’istituto professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della
Ristorazione;
-
PRESO ATTO che le Commissioni a valere sulle qualifiche sono:
1. Tecnico dei laboratori di arte bianca;
2. Tecnico dei laboratori di pasticceria e gelateria artigianale – Tecnica
dell’assistenza turistica – Barista Gastronomo;
-
CONSIDERATO che era in programma la riunione di Giunta in data odierna
-
VISTO che la Regione Molise, stante l’urgenza delle designazioni, ha comunicato per
le vie brevi che avrebbe provveduto a richiedere le predette designazioni ad altro
soggetto abilitato;
-
RITENUTO opportuno, prima di procedere alle predette designazioni, attendere
comunicazioni in merito da parte Regione Molise – Direzione Generale III – Servizio
Istruzione
all’unanimità
delibera
-
di rinviare, per i motivi indicati, l’argomento alla prossima riunione utile di Giunta,
qualora permanga l’interesse della Regione Molise alle designazioni richieste
Verbale della riunione di Giunta n. 10 del 13/10/2011
Deliberazione n. 102 del 13/10/2011
Oggetto : Comune di DURONIA - Approvazione nuovo Regolamento comunale per
l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente. Parere
Il Presidente riferisce alla Giunta che la Direzione Generale IV – Politiche del
Territorio, dei Trasporti, Pianificazione Urbanistica, Beni Ambientali, Politiche della Casa –
Servizio Trasporti e Opere Marittime - della Regione Molise ha chiesto alla Camera di
Commercio di Campobasso, con nota n. 4941/M del 30/05/2011, il parere sulla
deliberazione n. 3 del 27 aprile 2011 del Consiglio comunale di Duronia con la quale detto
Comune ha approvato il Regolamento Comunale per l’esercizio del servizio di noleggio da
rimessa con conducente ed ha determinato il contingente numerico e le caratteristiche
degli autoveicoli da adibire al servizio di che trattasi, così come segue: n. 9 autorizzazioni
per il servizio di noleggio auto con conducente fino a 9 posti.
Pertanto, l’Ente camerale è stato invitato ad esprimersi sulla base di particolari
necessità di trasporto esistenti nel Comune e zone vicine per effetto di attività turistiche,
commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali.
LA GIUNTA
-
UDITO il Presidente;
-
RICHIAMATO l’art. 40, comma 5, della Legge Regionale 20 agosto 1984, n. 19
-
ESAMINATA la nota n. 1764 del 07/09/2011 con la quale il Comune di Duronia in
risposta alla nostra richiesta di informazioni circa le effettive esigenze di trasporto
della collettività presente sul territorio in relazione alle attività turistiche,
imprenditoriali, culturali e sociali esistenti fa presente che:
l’entrata in vigore lo scorso 4 aprile c.a. del Piano regionale dei servizi minimi ha
sensibilmente ridotto il numero di corse di autobus di linea che fungevano da
collegamento tra il comune e i centri extra-urbani, in particolare è aumentato il
numero di ultraottantenni residenti che costituisce la quasi totalità della popolazione
e necessita di collegamenti certi ed efficienti.
-
CONSIDERATO che l’istruttoria effettuata dall’Ufficio Albi e Ruoli ha evidenziato
che
il Comune di Duronia ha una popolazione residente di 465 unità, secondo l’ultimo
bilancio demografico disponibile riferito al mese di gennaio 2010;
Sul territorio del succitato Comune sono dislocate n. 33
suddivise:
imprese attive così
9 agricoltura
7 costruzioni
3 trasporto e magazzinaggio
8 commercio
2 alberghi e/o ristoranti
2 attività finanziarie ed assicurative
1 sanità e assistenza sociale
1 altre attività di servizi
dato fornito dal sistema informatico Infocamere e aggiornato al 2° trimestre dell’anno
2011,
all’unanimità,
delibera
-
di esprimere alla Regione Molise per i motivi espressi in narrativa, parere
favorevole al servizio da noleggio da rimessa con conducente per il Comune di
Duronia nei limiti del contingente di cui nelle premesse.
Verbale della riunione di Giunta n. 10 del 13/10/2011
Deliberazione n. 103 del 13/10/2011
Oggetto : Interventi sul territorio
LA GIUNTA
-
VISTA la nota del 25 agosto 2011 delle SOC. COOP Imprese Pesca Molise OP. di
Termoli con la quale ha chiesto all’Ente, nell’ambito dell’organizzazione della Sagra
del Pesce che si è tenuta a Termoli il 27 e 28 agosto 2011, la concessione di un
contributo;
-
VISTA la nota del 15 settembre 2011 della FIMAA – Federazione Italiana Mediatori
Agenti d’Affari – di Roma con la quale ha chiesto all’Ente, nell’ambito della
realizzazione di una iniziativa congiunta con la Croazia che riveste carattere
istituzionale e che si concretizzerà in una serie di incontri di scambio di informazioni
giuridiche, la concessione di un contributo pari ad € 1.000,00;
-
VISTA la nota n. 155 del 26.9.11 dell’Associazione “Carità per l’Uomo” di Campobasso
con la quale ha chiesto a questa Amministrazione, nell’ambito della realizzazione del
progetto che prevede un indagine sul disagio giovanile nei centri facenti parte della
Diocesi di Campobasso e Bojano e la successiva attivazione di borse tirocinio
formative per la durata di mesi sei, di valutare la possibilità di concedere un
partenariato gratuito;
-
VISTA la nota 161 del 19.9.11 del Presidente dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari
della Regione Molise con la quale ha chiesto all’Ente, nell’ambito della realizzazione di
un corso di formazione dal titolo “Etichettatura, presentazione e pubblicità degli
alimenti: normativa nazionale e comunitaria”, di valutare la possibilità di collaborare
per la buona riuscita dell’evento;
-
VISTA la nota del 29 agosto 2011 dell’Italian Chamber of Commerce con la quale ha
chiesto a questa Amministrazione, di valutare l’ipotesi di una fattiva collaborazione
per la realizzazione di un progetto in tema di internazionalizzazione i cui obiettivi sono:
1. aiutare le imprese ad internazionalizzarsi verso territori che non
hanno subito la crisi economica, fornendo la possibilità alla CCIAA di
Campobasso, con un contributo minimo di spesa, di aprire un desk,
come punto di riferimento, per tutte le imprese che hanno sede nella
provincia di Campobasso;
2. stringere una collaborazione duratura e concreta con cui la CCIAA di
Campobasso potrebbe assumere un ruolo di capofila in merito a futuri
progetti di internazionalizzazione;
VISTA la nota del 3 ottobre 2011 con la quale Unione Italiana delle Camere di
Commercio ha comunicato all’Ente, nell’ambito della realizzazione del Progetto - che
si svolgerà durante le annualità scolastiche 2011/2012 e 2012/2013 e che sarà gestito
da Unioncamere con l’ausilio delle società in house CamCom Universitas Mercatorum
e Retecamere Scarl – e che prevede il coinvolgimento di cinquanta Scuole superiori di
secondo grado su tutto il territorio nazionale, di valutare la possibilità di contribuire alla
realizzazione dell’iniziativa dando la massima visibilità al bando di selezione;
-
-
VISTA la nota del 27 settembre 2011 con la quale la Coldiretti di Campobasso ha
chiesto all’Ente, nell’ambito della realizzazione del progetto denominato “Educazione
alla Campagna Amica”, iniziativa che vuole puntare sulla conoscenza del grano e la
promozione dell’olio di oliva nonché sul tema “Sviluppo sostenibile ed Agricoltura –
Energia”, la possibilità di valutare una fattiva collaborazione tra i due Enti;
-
VISTE le norme per l’esecuzione di interventi promozionali diretti, la concessione di
contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici in
conformita’ con l’ art. 12, legge 07/08/1990, n. 241, approvate con delibera della
Giunta camerale n. 28 del 31.3.11 e delibera del Consiglio camerale n. 6 del 25.7.11;
all’unanimità
delibera
-
di concedere alla SOC. COOP Imprese Pesca Molise OP. di Termoli un contributo di
€ 1.000,00 per l’organizzazione della Sagra del Pesce che si è tenuta a Termoli il 27 e
28 agosto 2011, iniziativa caratterizzata dall’ intersettorialità e che ha avuto una
incidenza diretta e duratura sul sistema socio-economico locale;
-
di compartecipare alle spese che la FIMAA – Federazione Italiana Mediatori Agenti
d’Affari di Roma - sosterrà per l’organizzazione di una serie di incontri con la Croazia
per lo scambio di informazioni giuridiche per un importo di € 1.000,00;
-
di disporre a tal fine l’utilizzo delle risorse iscritte nel budget direzionale 2011 al
mastro 330 (interventi economici) conto 3300, sottoconto 330059 (Territorio e sviluppo
locale) - interventi per le imprese e il territorio - per € 2.000,00.
-
di concedere all’Associazione “Carità per l’Uomo” di Campobasso il patrocinio gratuito
e la necessaria collaborazione per la realizzazione del progetto che prevede un
indagine sul disagio giovanile nei centri facenti parte della Diocesi di Campobasso e
Bojano e la successiva attivazione di borse tirocinio formative per la durata di mesi
sei;
-
di chiedere al il Centro Innovazione e Qualita’ dell’Unioncamere Molise la possibilità
di collaborare con l’Ordine dei Tecnologi Alimentari della Regione Molise per la
realizzazione di un corso di formazione dal titolo “Etichettatura, presentazione e
pubblicità degli alimenti: normativa nazionale e comunitaria”;
-
di chiedere all’Unioncamere Molise di collaborare con l’Italian Chamber of Commerce
per la realizzazione di un progetto di internazionalizzazione descritto nelle premesse;
-
di dare la massima visibilità al bando di selezione proposto dall’ Unione Italiana delle
Camere di Commercio per la realizzazione del progetto di cui in premessa;
-
di valutare nella fase di redazione della programmazione per l’anno 2012, la proposta
della Coldiretti di Campobasso per la realizzazione del progetto denominato
“Educazione alla Campagna Amica”.
in data 13 OTTOBRE 2011 - ore 9.00
N.
ARGOMENTI
O.D.G
.
1)
Comunicazioni del Presidente
N. Delibere
94
2)
Relazione Previsionale e Programmatica 2012
95
3)
Programma Annuale 2011 - aggiornamento
96
4)
Regolamento per la Mediazione civile e commerciale (deliberazione
Consiglio camerale n.13 del 20/12/2010) - modifiche
97
5)
Protocollo di intesa con le Associazioni di categoria per la lotta alla
contraffazione
98
6)
Protocollo di intesa per la promozione della mediazione civile e
commerciale
99
7)
Commissione Regionale per il rilevamento dei costi dei materiali, dei noli
e dei trasporti presso Provveditorato alle opere pubbliche - sostituzione
componente
100
8)
Designazione esperti per Commissioni esami di qualifica presso Istituto
professionale
101
9)
Comune di DURONIA - Approvazione nuovo Regolamento comunale per
l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente. Parere
102
10)
Interventi sul territorio
103
N.B.: Gli atti ed i documenti relativi agli argomenti posti al presente ordine del giorno sono a
disposizione dei Sigg. Componenti presso la Segreteria Direzionale
Terminato l’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11.00.
Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
Generale.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Lorella PALLADINO)
IL VICE PRESIDENTE
(Amodio DE ANGELIS)
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