CITTA' DI TROPEA
(Provincia di Vibo Valentia)
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Finalità
Oggetto e applicazione
Definizioni
Concessioni e autorizzazioni
Vigilanza
Sanzioni
TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19
Articolo 20
Articolo 21
Articolo 22
Comportamenti vietati
Altre attività vietate
Nettezza del suolo e dell'abitato
Rifiuti
Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano
Distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti
Divieto di campeggio libero
Divieto di bivacco ed accattonaggio
Sgombero neve
Manutenzione delle facciate degli edifici
Tende su facciate di edifici
Manomissione e ripristini sui sedimi stradali della Città
Disposizioni sul verde pubblico e privato
Luminarie
Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI
Articolo 23
Articolo 24
Articolo 25
Articolo 26
Articolo 27
Articolo 28
Articolo 29
Disposizioni generali
Specificazioni
Occupazioni per manifestazioni e spettacoli viaggianti
Occupazioni con elementi di arredo
Occupazioni con strutture pubblicitarie
Occupazioni per lavori di pubblica utilità
Occupazioni per attività di riparazione di veicoli
1
Articolo 30
Articolo 31
Articolo 32
Articolo 33
Articolo 34
Articolo 35
Articolo 36
Articolo 37
Articolo 38
Occupazioni per traslochi
Occupazioni per comizi e raccolta di firme
Occupazioni con dehors
Occupazioni con chioschi
Occupazioni per temporanea esposizione
Occupazioni per esposizione di merci
Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali
Commercio in forma itinerante
Mestieri girovaghi
TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA
Articolo 39
Articolo 40
Articolo 41
Articolo 42
Articolo 43
Articolo 44
Articolo 45
Disposizioni generali
Lavoro notturno
Spettacoli e trattenimenti
Circoli privati
Abitazioni private
Esercizi pubblici
Dispositivi acustici antifurto
TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI
Articolo 46
Articolo 47
Articolo 48
Articolo 49
Articolo 50
Articolo 51
Tutela degli animali domestici
Protezione della fauna selvatica
Divieti specifici
Animali molesti
Mantenimento dei cani
Animali liberi
TITOLO VII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER
L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI
Articolo 52
Articolo 53
Articolo 54
Articolo 55
Articolo 56
Esposizione dei prezzi
Servizi igienici
Vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro
Disposizioni particolari a tutela della salute e quiete pubblica
Amministrazione degli stabili
TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 57
Rinvii ad altri regolamenti
Articolo 58
Abrogazioni di norme
Articolo 59
Entrata in vigore
Articolo 60
Norma finale
-------------------------------
2
non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
b)
è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità,
nonché i tutto il centro storico;
c)
non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata,
trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non
meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
d)
a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi
ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di
cimiteri;
e)
a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità
personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in
prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose;
f)
l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19;
2.
Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio
itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.
3.
Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 125,00 a € 500,00 nonché l’immediata sospensione
dell’attività.
Articolo 38 - Mestieri girovaghi ed artisti di strada
1.
Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del
certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino
straniero, della prevista licenza temporanea.
2.
L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature
diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di
occupazione di aree e spazi pubblici.
3.
L’autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli “artisti di strada” è richiesta
soltanto nei casi in cui l’esercizio dell’attività medesima comporti la sottrazione dello spazio
all’uso pubblico.
4.
L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili non è consentito nel
centro storico compresa tutta Piazza Vittorio Veneto.
5.
In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto del presente Regolamento
e delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione
stradale.
6.
Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 125,00 a € 500,00 nonché l’immediata sospensione
dell’attività.
23
Scarica

link documento