GIUGNO 2011
Volume 4 numero 06
“IL PART TIME NON E’ PIU’ UN DIRITTO”
con l’approvazione dell’art. 16 del collegato lavoro il part time diventa una concessione discrezionale decisa unilateralmente dalle
amministrazioni e con effetto retroattivo sui part time già autorizzati
D
a un triennio a questa parte la P.A.
è stata falcidiata da tagli continui
di personale, di stipendi, di risorse, di
diritti. Si è inteso in tal modo condurre in
porto un’operazione di risparmio sulla
pelle dei lavoratori ma anche uno svilimento del servizio pubblico, in molte
realtà non più messo in grado di reggere
ai carichi di lavoro per le attività istituzionali (tribunali, servizi socio assistenziali,
inps, eccetera).
Norme odiose, che vanno ad incidere
pesantemente su diritti acquisiti, come il
rapporto di lavoro part time conseguito
nel passato da lavoratrici e lavoratori per
conciliare al meglio le esigenze di lavoro
con quelle familiari.
Le modifiche normative restrittive che si
sono succedute in materia di lavoro parttime stanno causando una vera emergenza nel mondo del lavoro pubblico,
un'emergenza ancora una volta pagata
dalle donne. Con un grave arretramento
della condizione di lavoro femminile,
eliminando di fatto uno strumento importante di conciliazione tra tempi di
lavoro e tempi di vita”.
L’art. 16 della legge 183/10 (collegato
lavoro) consente difatti alle pubbliche
amministrazioni di sottoporre a nuova
valutazione i rapporti di lavoro part time, con la conseguenza della revoca
degli stessi. LA FP CGIL ha da subito contestato questa norma, per le gravissime
ripercussioni che determina nella vita
delle persone, per aver sottratto la mate(Continua a pagina 2)
IMPORTANTE
LEGGERE
ATTENTAMENTE
In relazione alle paventate revoche
dei part time concessi ai dipendenti
pubblici prima dell'entrata in
vigore del decreto legge 112/2008
è opportuno che i diretti interessati
anticipino i provvedimenti che le
Amministrazioni potrebbero
adottare e chiedano alle
Amministrazioni di appartenenza
che il loro rapporto di lavoro a part
time resti confermato secondo la
percentuale e le modalità della
prestazione lavorativa fissate nei
contratti di lavoro firmati con le
Amministrazioni interessate.
“LA TRASFORMAZIONE UNILATERALE DA
PART-TIME A FULL - TIME” facciamo il punto: riportiamo un’interessante parere della Cgil Bergamo
M
olte sono le richieste di chiarimenti
che ci sono pervenute in merito
all’applicazione dell’art. 16 della legge
183/2010 e, quindi, alla possibilità di
trasformazione unilaterale del rapporto
di lavoro a tempo parziale da parte delle
amministrazioni pubbliche, senza considerare le iniziative delle stesse amministrazioni per sottoscrivere accordi aziendali in tal senso.
Come è noto l’art. 16 del “collegato lavoro” prevede che:
”In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall’ articolo 73 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
La CGIL da sola ha
contrastato l’emanazione di
queste norme.
convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto
dei principi di correttezza e buona fede,
possono sottoporre a nuova valutazione
i provvedimenti di concessione della
trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale già
adottati prima della data di entrata in
vigore del citato decreto-legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla
(Continua a pagina 3)
Alla Direzione Aziendale
SEDE
Oggetto: risposta a vostra comunicazione in merito al rapporto di lavoro
a tempo parziale.
!
#
"
$
%
!
&
&
&'
%
!
&
++,
(..2 3(
! & (+
,- (, (..+
!/
! %
(234 (( ,3(3
6
(
,-
)*
001
5
((, ,332
(-- ,332%
!
#
!
0
9
!
Firma
_______________________
! !
%7
5
8
INFORMAZIONE
Sindacale
Pagina 2
Continua da pag. 1 collegato lavoro : una legge "sbagliata, pericolosa e palesemente incostituzionale
ria al confronto sindacale, per la unilateralità della valutazione.
Dopo aver bloccato le assunzioni, dopo
aver bloccato il turn over per cui chi va in
pensione non viene sostituito, s’intende
far fronte alla grave carenza di personale
provocata da queste scelte con la revoca
dei part time in essere.
La revoca unilaterale del part time è
tuttavia in contrasto con la direttiva
europea 97/81/CE: lo stabilisce la sentenza del 4 maggio scorso del Tribunale
di Trento che ha fondato la propria decisione sulla circostanza che la modifica
del rapporto di lavoro part time in rapporto di lavoro a tempo pieno possa
avvenire solo con il consenso del lavoratore, mentre l’art. 16 del “collegato lavoro”, nel consentire al datore di lavoro
pubblico di trasformare unilateralmente
il rapporto di lavoro , anche contro la
volontà del lavoratore, si pone in
“insanabile contrasto” con la normativa
europea, pertanto, nell'ottica della supremazia del diritto dell'Unione europea
rispetto al diritto nazionale, l'art. 16 in
questione troverebbe la sua disapplicazione.
La sentenza rappresenta un fatto importantissimo, che ci conforta nel sostenere
le nostre ragioni: non si può continuare
in una politica cieca oltre che arrogante,
una deriva che tenta di cancellare, nel
pubblico come nel privato, decenni di
diritti conquistati con fatica e lotte democratiche che hanno fatto questo paese un Paese un po’ più civile.
È del tutto evidente come tali argomentazioni dovrebbero, a nostro parere,
essere sostenute ed accolte in primis
dalle amministrazione per evitare dannose ed estenuanti controversie giudiziarie che i lavoratori stanno intraprendendo a tutela dei loro diritti.
Rimane inoltre prioritaria, come noi sosteniamo ai vari tavoli di confronto, l’esigenza di adottare misure volte ad incrementare l’intensità occupazionale della
crescita, anche mediante un’organizzazione del lavoro che risponda a particolari esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, in alternativa ad un modello di sviluppo e di impiego che considera il lavoro come una merce.
Coerentemente con le ragioni e le motivazioni, alla base delle recenti mobilitazioni di categoria e della confederazione
(sit in a Montecitorio, manifestazioni
Pagina 2
territoriali, sciopero generale), è necessario che tutte le strutture e tutti i delegati, esercitino la massima vigilanza nei
confronti delle amministrazioni e se
necessario, anche attivando tutte le
iniziative legali che saranno ritenute
necessarie per impedire che possano
essere ratificate intese a carattere regionale o aziendale volte ad attuare
l’impostazione governativa sul parttime, riportando indietro negli anni le
lancette del tempo.
“
Avevamo detto che
anche il pubblico
impiego era
coinvolto. Tutto questo a
testimonianza che i
diritti vengono
manomessi per tutti“
re l’intervento della Regione di emanare
delle linee guida per impedire che alcune
Aziende Sanitarie Liguri procedessero in
maniera unilaterale a revocare i part
time.
Resta il fatto che come FP Cgil non
sottoscriveremo accordi che prevedano
revoche di part time se le nelle aziende
la percentuale di part time è al disotto
del tetto del 25%, e/o in assenza di chiare indicazioni sugli assetti organizzativi
per cui è possibile prevedere l’articolazione dei part time.
Invitiamo quindi le lavoratrici e i lavoratori come riportato in copertina affinche
a loro maggior garanzia chiedano alle
Amministrazioni di appartenenza che
il loro rapporto di lavoro a part time
resti confermato secondo la percentuale e le modalità della prestazione
lavorativa fissate nei contratti di lavoro firmati con le Amministrazioni interessate., anche se in presenza di note
L’azione di contrasto e di contrattazione in cui si annuncia il rinvio della decisosindacale da parte nostra è esiziale per ne a fine anno o altra data
impedire che si costruiscano le condizioni per una pericolosa stagione di
deroghe contrattuali locali sul part-time
(es. fantomatiche esigenze organizzative, pseudo motivazioni professionali,
ovvero discrezionalità e unilateralità da
parte del datore del lavoro).
A livello nazionale, la nostra organizzazione ha già iniziato a mettere in campo
iniziative sindacali nei confronti delle
massime istituzioni nazionali preposte,
preannunciando che utilizzeremo tutti
gli strumenti sindacali (di mobilitazione
e vertenziali) per impedire lo snaturamento e l’inesigibilità di un diritto conquistato con fatica ed in ritardo rispetto
ad altri Paese, e l’attuazione di un modello autoritaristico nei rapporti di lavoro, che penalizza ulteriormente i soggetti più deboli (la maggior parte delle
richieste riguarda lavoratrici donne, già
penalizzate spesso a livello retributivo e
professionale, su cui di sovente si scaricano le crescenti difficoltà dello stato
sociale relativamente ai servizi alla famiglia). Non dobbiamo permettere di
stravolgere principi, regole e condizioni
sancite dalle leggi e dai contratti, penalizzando lavoratrici e lavoratori che
spesso, per ragioni familiari o di salute,
sono stati costretti a richiedere il parttime.
A livello Regionale si è dovuto richiede-
Infine permetteteci alcune annotazioni
politico sindacali rivolte a tutti i
“moderati e responsabili” che sino ad
oggi si sono affrettati a sottoscrivere
accordi che venivano presentati come
esempio di modernità, salvo poi difronte all’evidente imbarazzo nel dare
risposte ai lavoratori, sui perché di
quelle firme, oggi si affrettano ad offrire assistenza legale a livello aziendale
contro le norme che hanno condiviso a
livello nazionale.
Noi eravamo e restiamo fortemente
critici e riteniamo che questa legge
vada contrastata con ogni mezzo, e
ogni contributo a sostegno delle nostre iniziative di protesta è utile a far si
che le cose possano cambiare..
“
A questo opuscolo informativo sul part time abbiamo allegato l’informativa già distribuita in occasione
dell’approvazione della legge
183/10, le norme del “Collegato”
che intervengono sul pubblico
impiego, in maniera diretta o indiretta
Pagina 3
Continua da pag. 6 collegato lavoro : una legge "sbagliata, pericolosa e palesemente incostituzionale"
legge n. 133 del 2008.”
Occorre precisare, in primo luogo, che la
comune disciplina in materia di rapporti
di lavoro a tempo parziale, nel settore
pubblico come in quello privato, è contenuta nel D.Lgs 61/2000, in applicazione
della direttiva comunitaria 1997/81 che
ha, a sua volta, recepito l’accordo quadro
del 6.6.1997.
In detto decreto legislativo non vi è alcun richiamo alla possibile trasformazione unilaterale del rapporto di lavoro da
tempo parziale a tempo pieno, anzi è
previsto all’art. 5 che:
“Il rifiuto di un lavoratore di trasformare
il proprio rapporto di lavoro a tempo
pieno in rapporto a tempo parziale, o il
proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non
costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla
direzione provinciale del lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale. “
Inoltre, sia la direttiva comunitaria che il
successivo decreto legislativo, prevedono un particolare favor iuris nei confronti
dell’utilizzo di rapporti di lavoro a tempo
parziale.
Infine non bisogna dimenticare tutta la
disciplina, sia comunitaria che nazionale
(tra cui la stessa legge 183/2010 per ciò
che attiene il pubblico impiego) in materia di tutela delle pari opportunità e del
lavoro femminile.
Non esiste, pertanto, nel nostro ordinamento una disciplina che permetta la
trasformazione unilaterale del rapporto
di lavoro da tempo parziale a tempo
pieno da parte del datore di lavoro, ove
si eccettui un’interpretazione del tutto
arbitraria e anticostituzionale del citato
art. 16 del collegato lavoro.
Infatti alcune amministrazioni hanno
ritenuto, finora con scarso successo, di
procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno a seguito
della nuova valutazione dei rapporti in
essere da operarsi in applicazione del
citato articolo del collegato lavoro prescindendo da quello che ritengo il necessario consenso del dipendente.
Necessario consenso, perché, anche nel
pubblico impiego “privatizzato” la fonte
Pagina 3
del rapporto di lavoro a tempo parziale
non è affatto un provvedimento “di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale”, effettuata a suo tempo, ma il
contratto individuale di lavoro la cui
forma obbligatoriamente è quella scritta
(vedasi D.Lgs 61/2000) ed in cui sono
indicati la tipologia del part-time e l’articolazione dell’orario di lavoro con cui le
parti hanno convenuto debba svolgersi
la prestazione lavorativa (art. 14 del
CCNL 6.7.1995).
Come ha giustamente sottolineato la
Corte Costituzionale con sentenza 210
del 1992: "Il contratto di lavoro a tempo
parziale deve stipularsi per iscritto. In
esso devono essere indicate le mansioni
e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese
e all'anno...... L'ammissibilità di un contratto di lavoro a tempo parziale nel quale sia riconosciuto il potere del datore di
lavoro di determinare o variare unilateralmente, a proprio arbitrio, la collocazione temporale della prestazione lavorativa, sarebbe del resto in contraddizione con le ragioni alle quali è ispirata la
disciplina di tale rapporto.”
In senso ancora più esplicito, peraltro, si
è espressa la Corte di Cassazione, con
sentenza 2382/1990 ritenendo che: “Il
carattere necessariamente bilaterale
della volontà in ordine a tale riduzione
nonché alla collocazione della prestazione lavorativa in un determinato orario
(reputato dalle parti come il più corrispondente ai propri interessi) comporta
che ogni modifica di detto orario non
possa essere attuata unilateralmente
dal datore di lavoro in forza del suo potere di organizzazione dell'attività aziendale, essendo invece necessario il mutuo
consenso di entrambe le parti".
Nel D.lgs 61/2000, infatti, sono previste,
semmai, secondo la disciplina dei contratti collettivi di lavoro, clausole elastiche o flessibili dello svolgimento del rapporto di lavoro oppure il consolidamento
dell’orario normalmente effettuato, ma
non certo la trasformazione unilaterale
del rapporto da tempo parziale a tempo
pieno.
Allora i principi di correttezza e buona
fede richiamati nell’art. 16 della legge
183/2010 non possono essere intesi nel
senso che le amministrazioni possano
procedere al riesame dei contratti di
trasformazione dei rapporti di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale stipulati
in passato e convertirli a tempo pieno
unilateralmente:
1. in primo luogo perché generiche
esigenze di servizio non potranno essere addotte per “provvedere alla trasformazione unilaterale del rapporto di
lavoro a tempo parziale” (come del
resto ha ritenuto il Tribunale di Firenze
con Ordinanza del 23.2.2011), soprattutto se permangono in capo al dipendente le ragioni a suo tempo indicate
per la trasformazione del rapporto di
lavoro da full-time a part time.
2. in secondo luogo perché, volendo
procedere per via unilaterale alla revisione di un atto di natura negoziale
evidente appare in contrasto con l’ordinamento vigente. Quindi nel caso in
cui l’amministrazione di appartenenza
ritenga di sottoporre al dipendente
part-time una verifica congiunta della
permanenza dell’interesse reciproco
alla prosecuzione rapporto di lavoro a
tempo parziale, non sussistono problemi. Nel caso in cui, invece, l’amministrazione ritenesse possibile procedere per
via unilaterale alla modificazione del
contratto di lavoro, si porrebbero rilievi
di legittimità costituzionale, prospettati, peraltro, da più parti. Infatti i contratti individuali di lavoro a tempo parziale, che sono impegnativi per la pubblica amministrazione, hanno dato luogo a veri e propri diritti soggettivi consolidatisi nel tempo, in base ai quali
ogni lavoratore ha modellato la propria vita lavorativa e familiare.
Fondato, quindi, appare l’eventuale
ricorso al giudice del lavoro, del lavoratore che, titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale, se lo vedesse unilateralmente trasformato a tempo pieno da parte dell’amministrazione di
appartenenza, in quanto lesivo dei propri diritti soggettivi.
Pagina 4
Le norme del “Collegato” che intervengono sul pubblico impiego, in
maniera diretta o indiretta
Le nuove disposizioni in materia di conciliazione e arbitrato, le modifiche alla
legge 104, al part-time e la delega al Governo per il riordino delle norme vigenti in tema di congedi assenze e permessi sono i punti più rilevanti che
hanno riflessi diretti sul pubblico impiego. Di seguito riportiamo una sintesi queste disposizioni e a
seguire di tutte le nuove norme (alcune intervengono anche su aspetti del rapporto di lavoro) che vengono introdotte per il pubblico impiego .
re che assiste un familiare con handicap Articolo 1 - Lavori usuranti DelePermessi per l'assistenza a porta- grave abbia diritto a scegliere, ove possi- ga per la revisione della disciplina penbile, la sede più vicina al DOMICILIO sionistica dei soggetti che svolgono lavori
tori di handicap (articolo 24).
Modifiche alla normativa sui permessi
lavorativi per l'assistenza a soggetti portatori di handicap (art. 33 della legge
n.104/92). Vengono ridefinite le norme
sul diritto a 3 giorni di permesso mensile
retribuito, per l'assistenza a un familiare,
parente o affine con handicap in situazione di gravità, e sulla possibilità di scelta della sede di lavoro, in relazione ad
analoga esigenza. Si dispone che le pubbliche amministrazioni comunichino alla
Funzione pubblica alcuni dati, relativi ai
propri dipendenti che fruiscano dei permessi mensili retribuiti summenzionati o
dei permessi retribuiti previsti (nel limite
di 2 ore quotidiane) per i minori con handicap in situazione di gravità e di età non
superiore ai tre anni. Il Dipartimento
creerà una banca dati dove far confluire
le comunicazioni. Cosa cambia con la
nuova normativa: CHI PUO’ OTTENERE I
PERMESSI - In ASSENZA DI RICOVERO
della persona con handicap grave da
assistere potranno godere dei 3 giorni di
permesso mensile retribuiti e coperti da
contributi:
- Il genitore
- Il coniuge
- Il parente di SECONDO grado
- I parenti di TERZO grado, che possono
usufruire dei permessi solo se i genitori
o il coniuge della persona con handicap
siano deceduti o mancanti (termine giuridicamente vago) o quando i genitori o
il coniuge abbiano più di 65 anni o siano
affetti da patologie invalidanti. Resta
invariata la modalità di ottenimento e
fruizione dei permessi per assistere bambini al di sotto dei tre anni. Sono garantite due ore di permesso giornaliero o il
prolungamento dell’astensione facoltativa di maternità fino al terzo anno di vita
del bambino.
LA SEDE DI LAVORO - Il comma 5
dell’articolo 33 indica ora che il lavoratoPagina 4
DELLA PERSONA DISABILE DA ASSISTERE. CONTROLLI SUGLI AVENTI DIRITTO All’art.33 della legge 104 viene aggiunto
un comma che rafforza la possibilità di
effettuare controlli sulle condizioni richieste per la legittima fruizione dei permessi lavorativi e ne disciplina gli effetti.
Non si tratta di controlli preventivi ma a
posteriori, da parte del datore di lavoro
e dell’INPS. Qualora il datore di lavoro o
l’INPS accerti l’insussistenza o il venir
meno delle condizioni richieste per la
legittima fruizione dei permessi gli stessi
saranno immediatamente revocati.
MONITORAGGIO - È previsto l’obbligo
per le Pubbliche Amministrazioni di trasmettere alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri i dati relativi ai lavoratori che
godono dei permessi (monte ore, rapporti di parentela etc), allo scopo di creare una banca dati in grado di dar conto
delle dimensioni dei permessi per handicap e rilevare eventuali abusi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata al trattamento dei dati personali
e sensibili secondo la normativa vigente.
Sono inoltre consentite la pubblicazione
e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima.
Rimangono fermi gli obblighi previsti dal
secondo comma dell’articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall’ottavo
comma dell’articolo 11 della legge 27
maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell’articolo 8 della legge 30 marzo
1971, n. 118, concernenti l’invio degli
elenchi delle persone sottoposte ad
accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l’indirizzo,
rispettivamente all’Ente nazionale per
la protezione e l’assistenza dei sordi,
all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e ll’Associazione nazionale dei
mutilati e invalidi civili.
usuranti. La delega deve essere esercitata entro 3 mesi dall'entrata in vigore del
provvedimento. In pratica, vengono riaperti i termini della precedente disciplina
di delega (non esercitata) in materia. Lo
scopo è quello di permettere ai lavoratori
dipendenti impegnati in particolari lavori
o attività e che maturano i requisiti per
l'accesso al pensionamento a decorrere
dal 1º gennaio 2008, di andare in pensione con un requisito anagrafico ridotto di
3 anni, fermi restando un limite minimo
pari a 57 anni di età, il requisito di anzianità contributiva pari a 35 anni e la disciplina relativa alla decorrenza del pensionamento (cosiddette "finestre"). Previsto
un meccanismo di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici (in
ragione della maturazione dei requisiti
agevolati, e, a parità degli stessi, della
data di presentazione della domanda),
qualora, nell'ambito della funzione di
accertamento del diritto al beneficio,
emergano scostamenti tra il numero di
domande accolte e la copertura finanziaria a disposizione.
Articolo 2 - riorganizzazione Enti
e riordino organi collegiali.
Prevede la delega al Governo finalizzata
all'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, sentite le organizzazioni sindacali, di uno o più decreti
legislativi volti a:
- riorganizzare gli enti, gli istituti e le
società vigilati dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali (come, ad esempio,
Inps, Inail, Inpdap, Enpals, enti e fondazioni previdenziali di professionisti o lavoratori autonomi, Italia Lavoro, Isfol) e
dal Ministero della salute (ad esempio,
Istituto Superiore di Sanità, Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali,
IRCCS, IZT, Aifa, CRI),
(Continua a pagina 5)
INFORMAZIONE
Sindacale
Pagina 5
Continua da pag. 2 collegato lavoro : una legge "sbagliata, pericolosa e palesemente incostituzionale
- ridefinire il rapporto di vigilanza del
Ministero sugli stessi organismi.
Inoltre, entro tre mesi dall’entrata in
vigore della legge il Ministero della salute dovrà provvedere al “riordino” dei
propri organi collegiali istituiti presso
l’amministrazione centrale, che dovranno essere ridotti nel numero e nella composizione.
Articolo 5 - obblighi delle amministrazioni su assunzioni, trasparenza
Si interviene su alcuni adempimenti formali cui sono tenute le pubbliche amministrazioni. Tra le novità, si prevede che
le pubbliche amministrazioni siano tenute a comunicare, entro il 20esimo giorno
del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di
cessazione, al servizio competente nel cui
ambito territoriale è ubicata la sede di
lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti
di lavoro relativi al mese precedente. È
previsto per le amministrazioni l’obbligo
di trasmettere per via telematica al Dipartimento della Funzione pubblica tutti i
dati relativi a retribuzioni annuali, curricula vitae, indirizzi di posta elettronica e
numeri telefonici d’uso professionale dei
dirigenti, nonché i tassi di assenza e di
maggiore presenza di tale personale.
Tutti questi dati saranno pubblicati sul
sito istituzionale del Dipartimento. Il datore di lavoro pubblico non è più obbligato a consegnare immediatamente al lavoratore una copia della comunicazione
di instaurazione del rapporto di lavoro
(oppure una copia del contratto individuale del lavoro), ma può farlo entro il
ventesimo giorno. Per le pubbliche amministrazioni non c’è più l’obbligo di comunicare entro cinque giorni agli uffici
del lavoro competenti per territorio le
variazioni intervenute nel rapporto di
lavoro.
Articolo 7 Orario di lavoro Modifiche al regime sanzionatorio in
materia di orario di lavoro. Vengono ridefinite le sanzioni per le ipotesi di
violazione della disciplina relativa alla
durata media dell'orario di lavoro, al
riposo settimanale, alle ferie annuali
retribuite. Si modificano anche le sanzioni per il caso di violazione della normativa sul riposo giornaliero. Si stabilisce, che
tutte le novità in arrivo possono essere
Pagina 5
derogate mediante contratti collettivi
stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi
nazionali, le deroghe possono essere
stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. Il
ricorso alle deroghe deve, comunque,
consentire la fruizione di periodi di riposo
più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori
marittimi che operano a bordo di navi
impiegate in viaggi di breve durata o
adibite a servizi portuali.
Si prevede che le notizie concernenti lo
svolgimento delle prestazioni di chiunque
sia addetto a una funzione pubblica e la
relativa valutazione siano rese accessibili
dall'amministrazione di appartenenza.
Non sono invece comunicabili, se non nei
casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli
impedimenti personali o familiari che
causino l'astensione dal lavoro, nonché
le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il
predetto dipendente e l'amministrazione,
idonee a rivelare informazioni sensibili.
Viene modificato il “Codice della Privacy”
in modo tale da consentire alle amministrazioni di pubblicare in rete i dati conArticolo 13 - mobilità, assegna- cernenti le valutazioni dei dipendenti,
senza correre il rischio di violare la riserzioni temporanee
Si interviene sul tema della mobilità di vatezza dei dati personali.
personale tra comparti pubblici. Si preve- Articolo 15 e 17 - incarichi dirigende, in particolare, che in caso di conferi- ziali alla Presidenza del Consiglio
mento di funzioni statali alle regioni e Si prevede, in particolare, che i dirigenti
agli enti locali o di trasferimento di attivi- di seconda fascia "prestati" alla Presità svolte da pubbliche amministrazioni denza del Consiglio da altre amministraad altri soggetti pubblici o di esternaliz- zioni non possano fruire della norma
zazione di attività e servizi , al personale secondo la quale si transita nella prima
adibito a tali funzioni che risulta in ecce- fascia qualora sia stato ricoperto un indenza, si applichino le disposizioni in carico di direzione di uffici dirigenziali
materia di mobilità collettiva e di colloca- generali per un periodo pari almeno a 3
mento in disponibilità di cui all'articolo anni senza essere incorsi nelle misure
33 del Dlgs 165/2001. Le pubbliche am- previste per le ipotesi di responsabilità
ministrazioni, per motivate esigenze or- dirigenziale, che prevede il transito defiganizzative, possano utilizzare in asse- nitivo nella prima fascia dopo cinque
gnazione temporanea personale di altre anni di incarico (art. 23, c. 1, d.lgs.
amministrazioni per un periodo non su- 165/2001). L'innovazione vale per gli
periore a 3 anni, fermo restando quanto incarichi conferiti dalla Presidenza del
già previsto da norme speciali in mate- Consiglio dei ministri dopo l'entrata in
ria. (I CCNL dei comparti pubblici pre- vigore del testo in esame. Inoltre, al pervedevano già l’istituto dell’assegnazione sonale dirigenziale e non dirigenziale,
temporanea, come forma di mobilità per trasferito e inquadrato nei ruoli della
soddisfare particolari esigenze delle am- Presidenza del Consiglio in attuazione
ministrazioni, previo consenso del dipen- della legge 233/2006 e della legge
dente e per un periodo massimo di 12 286/2006, si applicano, a decorrere dal
mesi, al termine del quale il dipendente 1º gennaio 2010, i contratti collettivi di
poteva chiedere il passaggio diretto lavoro del comparto della Presidenza del
nell’amministrazione dove era stato co- Consiglio dei ministri. L'intervento costa
mandato). Entro 60 giorni dall'entrata in circa 3 milioni di euro, che saranno tolti
vigore del presente collegato, le pubbli- dal Fondo per interventi strutturali di
che amministrazioni possono ridetermi- politica economica.
nare le assegnazioni temporanee in cor- Articolo 16- part-time
so sulla base delle nuove norme. In caso Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della
di mancata rideterminazione, i rapporti legge, le amministrazioni pubbliche hanin corso continuano a essere disciplinati no facoltà di “sottoporre a nuova valutadalle originarie fonti.
zione” i provvedimenti di concessione del
Articolo 14 - pubblicazione dati part-time già adottati prima dell’entrata
in vigore del decreto-legge 112/2008.
su valutazione.
(Continua a pagina 6)
Pagina 6
Continua da pag. 4 Le norme del “Collegato” che intervengono sul pubblico impiego, in maniera diretta o indiretta
Articolo 18- aspettativa senza
assegni
Possibilità, per i dipendenti pubblici, di
essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di
servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. Nel periodo di
aspettativa non trovano applicazione le
disposizioni in tema di incompatibilità
per i dipendenti pubblici e fa salva la
speciale disciplina in materia di aspettativa relativa agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili e agli
avvocati e procuratori dello Stato.
Ricordiamo nei CCNL dei comparti pubblici è già prevista la possibilità di ottenere l’aspettativa non retribuita per un
massimo di 12 mesi in un triennio per
motivi personali e familiari, oppure per
due anni e una sola volta nella vita lavorativa per gravi e documentati motivi di
famiglia. Inoltre anche che l’art. 23 bis
del d.lgs. 165/2001 ha previsto la possibilità di essere collocati in aspettativa
senza assegni “per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici
o privati, anche operanti in sede internazionale”.
Articolo 19 - specificità comparto
sicurezza e vigili del fuoco
Introdotto il riconoscimento normativo
della specificità delle Forze armate, di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, demandando la disciplina attuativa di questo principio a successivi provvedimenti legislativi. Viene attribuito al
Cocer (Consiglio centrale di rappresentanza militare) un ruolo negoziale, ai fini
dell'attuazione della specificità in materia di trattamento economico delle forze
armate e delle forze di polizia a ordinamento militare. Si prevede l’emanazione
di “successivi provvedimenti legislativi”
per dare attuazione a quanto previsto
ell’articolo, anche con riferimento ai necessari stanziamenti economici.
Articolo 21 - pari opportunità,
mobbing.
Vengono introdotte modifiche all’art. 1
del d.lgs. 165/2001, e si ribadisce che le
pubbliche amministrazioni debbono garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di
discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento
Pagina 6
sessuale, alla razza, all'origine etnica,
alla disabilità, alla religione o alla lingua,
nell'accesso al lavoro, nel trattamento e
nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella
sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni, poi, sono chiamate a garantire, anche, un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o
psichica al proprio interno. Per realizzare
questi principi e missioni, tutte le amministrazioni pubbliche, al proprio interno,
entro 120 giorni dall'entrate in vigore
della presente legge, dovranno costituire
un "Comitato Unico di Garanzia per le
pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni". Tale organo sostituirà, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i
comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume
tutte le funzioni previste dalla legge, dai
contratti collettivi relativi al personale
delle amministrazioni pubbliche o da
altre disposizioni. Entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge la Funzione
Pubblica emanerà una direttiva contenente le linee guida sulle modalità di
funzionamento dei nuovi Comitati Unici,
la cui attività sarà finanziata dalle amministrazioni. La mancata costituzione dei
Comitati Unici comporterà la responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione
del personale.
Art 22 Dirigenti medici
I dirigenti medici del Ssn, potranno andare in pensione, su istanza, al maturare
del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso, si prevede che il limite
massimo di permanenza non possa superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non possa dar luogo
a un aumento del numero dei dirigenti.
Le novità, si applicano anche ai dirigenti
medici e del ruolo sanitario del Servizio
sanitario nazionale in servizio alla data
del 31 gennaio 2010. Si precisa, poi, che i
dipendenti in aspettativa non retribuita
che ricoprono cariche elettive presentino
la domanda almeno 90 giorni prima del
compimento del limite di età per il collocamento a riposo.
Articolo 23 - delega per congedi,
aspettative, permessi
Delega al Governo per il riordino della
disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi che spettano a lavoratori
dipendenti, pubblici e privati. La delega
deve essere esercitata entro 6 mesi
dall'entrata in vigore del provvedimento
in esame senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. I principi e i
criteri direttivi per l'esercizio della delega
sono:
 il coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti in materia;
l'indicazione esplicita delle norme abrogate;
 il riordino delle tipologie degli istituti;
 la razionalizzazione e semplificazione di
criteri e modalità per la fruizione dei
benefici e della documentazione da
presentare (il principio relativo alla
documentazione è posto con particolare riferimento alle fattispecie in cui
rientrino soggetti in condizione di handicap grave o affetti da patologie di
tipo neurodegenerativo o oncologico).
Articolo 24 - portatori di handicap
Modificati alcuni punti dell’art. 33 della
legge n.104 del 1992 (permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità):
- la fruizione dei permessi è limitata ai
coniugi, parenti o affini entro il secondo
grado, tranne il caso in cui i genitori o il
coniuge della persona da assistere abbiano superato i 65 anni o siano deceduti o
mancanti, o siano anche loro affetti da
grave disabilità.
- viene reso esplicito il divieto di riconoscere a più di un lavoratore il diritto di
assistere la stessa persona (tranne il caso
di assistenza a figli con handicap grave).
- il diritto a scegliere la sede lavorativa
più vicina al proprio domicilio viene trasformato nel diritto a scegliere la sede
lavorativa più vicina al domicilio della
persona da assistere;
Viene inoltre introdotto l’obbligo per le
pubbliche amministrazioni di comunicare
alla Funzione Pubblica entro il 31 marzo
di ogni anno i nominativi dei dipendenti
che fruiscono dei permessi di cui all’art.
33 della L. 104, nonché delle persone
assistite e del grado di parentela.
Scarica

Vol. 4 num. 6 - Part - time