La violenza domestica e relazionale:
evoluzione giuridica, breve analisi dell’art.
612 bis e approfondimenti sugli strumenti
preventivi introdotti dalla legge 38/2009.
09 novembre 2010
sommario
• analisi giuridica sulla violenza domestica e
relazionale;
• la nuova fattispecie di reato ex art. 612 bis;
• approfondimenti sugli strumenti preventivi
introdotti dalla legge 38/2009;
violenza domestica/relazionale
La spirale della violenza domestica/relazionale
1 su 3
un omicidio volontario su tre
viene perpetrato tra le mura
domestiche
192 nel 2006
195 nel 2007
violenza domestica/relazionale
La spirale della violenza domestica/relazionale
4. Segregazione
3. Svalorizzazione
2. Isolamento
1. Intimidazione
5. Violenza fisica
6. Violenza sessuale
7. False rappacificazioni
8. Ricatto (sui figli)
La spirale della violenza domestica/relazionale
• forme di isolamento;
Limitazione dei rapporti con la famiglia originaria o
con amici soprattutto non comuni
Limitazione od impedimento dell’accesso allo studio, al
lavoro a frequentazioni professionali
• forme di violenza economica;
controlla costante della spesa
Limitazione od impedimento dell’utilizzo del denaro
non accesso alle informazioni sull’ammontare del
reddito familiare
La spirale della violenza domestica/relazionale
• forme di controllo;
Sui contatti con altre persone (in particolare altri
uomini)
Imposizioni sul come vestirsi, pettinarsi o
comportarsi in pubblico
Costante clima dubbioso sulla fedeltà
informazioni pressanti ed invasive sugli spostamenti e
sulle comunicazioni o controllo diretto degli
spostamenti
La spirale della violenza domestica/relazionale
• svalorizzazione
anche in pubblico, con critiche per l’aspetto esteriore
e per la gestione della casa e dei figli;
Umiliazioni ed offese di fronte ad altre persone
Marginalizzazione in publico ed in privato
insulti e maltrattamenti verbali
• intimidazioni
come la minaccia di distruggere oggetti di proprietà
della donna, di suicidarsi, di fare del male ai figli, a
persone a lei care o ai suoi animali
La spirale della violenza domestica/relazionale
analisi ISTAT
Il 21 febbraio 2007 l’Istat ha presentato i risultati
dell’indagine: La violenza e i maltrattamenti contro
le donne dentro e fuori la famiglia (anno 2006).
L’indagine è interamente dedicata al fenomeno delle
violenza fisica e sessuale contro le donne.
Il campione sulla sicurezza delle donne comprende 25
mila donne tra i 16 e i 70 anni, intervistate su tutto il
territorio nazionale dal gennaio all’ottobre 2006 con
tecnica telefonica
La spirale della violenza domestica/relazionale
analisi ISTAT
La spirale della violenza domestica/relazionale
analisi ISTAT
In italia 7 milioni 134 mila donne hanno subito o
subiscono violenza psicologica
Il 43,2% delle donne ha subito violenza psicologica dal
partner attuale e di queste:
• 3 milioni 477 mila l’hanno subita sempre o spesso (il
21,1%)
• 6 milioni 92 mila donne hanno subito solo violenza
psicologica dal partner attuale (il 36,9% delle
donne che attualmente vivono in coppia);
• 1 milione 42 mila donne hanno subito oltre alla
violenza psicologica, anche violenza fisica o
sessuale (18,2 %);
Strumenti normativi
prima del 2009
• tutela individuale per la violenza fisica;
• tutela dei maltrattamenti solo all’interno
della famiglia civile;
• disciplina civilistica dei rapporti patrimoniali;
prima inversione di strategia
legge n.66 del 15 febbraio 1996
Strumenti normativi
Viene modificata la sistematica del codice
i reati di violenza sessuale (artt 609 bis a 609
decies) vengono collocati
dal titolo
dei delitti contro moralità pubblica
al titolo dei delitti contro la persona
capo III delitti contro la libertà individuale
Strumenti normativi
Legge 4 aprile 2001 n. 154
Misure contro la violenza nelle
relazioni familiari
si apre la strada delle misure di
cautela personale per la
violenza in ambito familiare
La riforma
per
la
tutela
contro
comportamenti
costituenti
manifestazione
di
condotte
persecutorie
(violenza
psicologica), le uniche misure di contrasto erano
rappresentate da :
art. 660 c.p. molestia o disturbo alle persone
Chiunque, in un luogo pubblico od aperto al pubblico,
ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro
biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è
punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a
euro 516
Art. 572 c.p.
Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli
per fatti di maggiore gravità ed in ambito familiare
La riforma
D.L. 23 febbraio 2009, n. 11,
convertito in legge, con modificazioni,
dalla L. 23 aprile 2009, n. 38.
premessa al decreto legge
“Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
introdurre misure per assicurare una maggiore tutela
della
sicurezza
della
collettività,
a
fronte
dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla
violenza sessuale, attraverso un sistema di norme
finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più
concreta tutela delle vittime dei suddetti reati,
all'introduzione di una disciplina organica in materia
di atti persecutori……”
Art. 612-bis cp. atti persecutori: sistematica
Codice penale
Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo XII
Dei delitti contro la persona
Capo III
Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione III
Dei
delitti
contro
la
libertà
morale
Art. 612-bis cp. atti persecutori: struttura
Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni
chiunque, con condotte reiterate,
minaccia o molesta taluno
in modo da cagionare
un perdurante e grave stato di ansia o di paura
ovvero da ingenerare un fondato timore per
l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di
persona al medesimo legata da relazione affettiva
ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie
abitudini di vita.
Art. 612-bis cp. atti persecutori: condotta
condotta tipica
reiterazione di minacce o di molestie
Le modalità più diffuse in termini di condotta sono
comunque strutturate sulla ricerca insistente del
contatto/comunicazione (fisico o tecnologico) con la
vittima, contro la sua volontà ed in un ambiente di
possibile/necessario incontro.
Art. 612-bis cp. atti persecutori: concorso di reati
il reato di minaccia viene assorbito
il reato di violenza privata va verificato in base al
criterio di specialità
il reato di molestie rappresenta una specie rispetto al
genus degli atti persecutori
le incriminazioni di minaccia, molestia e violenza privata
continuano a sussistere quale autonoma incriminazione
nell’ipotesi di singolo episodio o di non configurabilità
degli atti persecutori
clausola di sussidarietà
Art. 612-bis cp. atti persecutori: condotta minatoria
minacciare taluno: alcuni spunti giurisprudenziali
rapporti con la fattispecie ex art. 612 cp
la struttura della minaccia è di reato formale di
pericolo e, come tale, non richiede l'effettiva
intimidazione del soggetto passivo, essendo sufficiente
che il male minacciato sia tale, in relazione alle
concrete
circostanze
di
fatto,
da
incutere
potenzialmente timore e, quindi, da incidere sulla sfera
di libertà psichica del destinatario della minaccia.
Art. 612-bis cp. atti persecutori: evento
reato di evento per la cui consumazione occorre la
realizzazione alternativa di una delle tre situazioni
indicate dalla norma
perdurante e grave stato di ansia o di paura
ovvero da ingenerare un fondato timore per
l'incolumità:
• propria
• di un prossimo congiunto
• di persona al medesimo legata da relazione
affettiva
ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie
abitudini di vita
Art. 612-bis cp. atti persecutori: aggravanti
La pena è aumentata
se il fatto è commesso dal coniuge legalmente
separato o divorziato
da persona che sia stata legata da relazione
affettiva alla persona offesa.
Art. 612-bis cp. atti persecutori: aggravanti
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è
commesso
• a danno di un minore
• di una donna in stato di gravidanza
• di una persona con disabilità di cui all'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104
• ovvero con armi o da persona travisata
Art. 612-bis c.p. condizione di procedibilità
il delitto è punito a querela della persona offesa.
il termine per la proposizione della querela è di sei
mesi.
Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso
nei confronti
• di un minore;
• di una persona con disabilità ex legge n. 104/92;
• nonché quando il fatto è connesso con altro
delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
Misure preventive: l’ammonimento
Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui
all’art. 612 bis c.p.
la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di
pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di
ammonimento nei confronti dell’autore della condotta.
La richiesta è trasmessa senza ritardo al Questore, il
quale assunte se necessario informazioni, ove ritenga
fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei
cui confronti è stato richiesto il provvedimento,
invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge,
redigendo processo verbale.
Misure preventive: l’ammonimento
Il
questore
valuta
l’eventuale
adozione
provvedimenti in materia di armi o munizioni.
di
La pena per il delitto di cui all’art. 612 c.p. è
aumentata se il fatto è commesso da soggetto già
ammonito.
Si procede di ufficio quando il fatto è commesso da
soggetto ammonito.
Misure coercitive: gli ordini di protezione
Legge 4 aprile 2001 n. 154
Misure contro la violenza nelle relazioni familiari
introduce nel codice di procedura penale una nuova
misura cautelare personale:
l’art. 282 bis “Allontanamento dalla casa familiare”
introduce nel codice civile il titolo IX del libro
primo:
Ordini di protezione contro gli abusi familiari.
Art. 342 bis c.c. Ordini di protezione.
Art. 282-bis cpp. Allontanamento dalla casa familiare
il giudice
con
il
provvedimento
che
dispone
l'allontanamento prescrive all'imputato
di
lasciare
immediatamente
la
casa
familiare, ovvero di non farvi rientro, e di
non accedervi senza l'autorizzazione del
giudice che procede.
L'eventuale autorizzazione può prescrivere
determinate modalità di visita.
Art. 282-bis cpp. Allontanamento dalla casa familiare
qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità
della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può
inoltre prescrivere all'imputato
di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente
frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo
di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei
prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia
necessaria per motivi di lavoro.
in tale ultimo caso il giudice prescrive le relative
modalità e può imporre limitazioni.
Art. 282-bis cpp. Allontanamento dalla casa familiare
il giudice, su richiesta del pm,
può altresì ingiungere il pagamento periodico di un
assegno a favore delle persone conviventi che, per
effetto della misura cautelare disposta, rimangano
prive di mezzi adeguati.
determina la misura dell'assegno tenendo conto delle
circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le
modalità ed i termini del versamento.
Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia
versato direttamente al beneficiario da parte del
datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla
retribuzione a lui spettante.
L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo
esecutivo.
Art. 282-bis cpp. Allontanamento dalla casa familiare
I provvedimenti indicati possono essere assunti anche
successivamente al provvedimento di allontanamento
sempre che questo non sia stato revocato o non abbia
comunque perduto efficacia.
Essi, anche se assunti successivamente, perdono
efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il
provvedimento di allontanamento.
Il provvedimento patrimoniale, se a favore del coniuge
o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga
l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di
procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice
civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i
coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
Art. 282-bis cpp. Allontanamento dalla casa familiare
Il provvedimento patrimoniale può essere modificato
se mutano le condizioni dell'obbligato o del
beneficiario, e viene revocato se la convivenza
riprende.
Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli
articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609octies del codice penale, commesso in danno dei
prossimi congiunti o del convivente, la misura può
essere disposta anche al di fuori dei limiti di
pena previsti dall'articolo 280.
Codice Civile
Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo IX-bis - Ordini di protezione contro gli abusi familiari
342-bis.
Ordini
di
protezione
contro
gli
abusi
familiari.
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è
causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale
ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il
giudice, [qualora il fatto non costituisca reato
perseguibile d'ufficio,] su istanza di parte, può adottare
con decreto uno o più dei provvedimenti di cui
all'articolo 342-ter.
Art. 342-ter cc. Contenuto degli ordini di protezione
Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina
al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta
pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e
dispone l'allontanamento dalla casa familiare del
coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta
pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di
non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati
dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al
domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di
altri prossimi congiunti o di altre persone ed in
prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia,
salvo che questi non debba frequentare i medesimi
luoghi per esigenze di lavoro.
Art. 342-ter cc. Contenuto degli ordini di protezione
Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento
dei servizi sociali del territorio o di un centro di
mediazione familiare, nonché delle associazioni che
abbiano come fine statutario il sostegno e
l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti
vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di
un assegno a favore delle persone conviventi che, per
effetto dei provvedimenti di cui al primo comma,
rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e
termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la
somma sia versata direttamente all'avente diritto dal
datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla
retribuzione allo stesso spettante.
Art. 342-ter cc. Contenuto degli ordini di protezione
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai
precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di
protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta
esecuzione dello stesso. Questa non può essere
superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza
di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo
strettamente necessario .
Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità
di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in
ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con
decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per
l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e
dell'ufficiale sanitario.
Art. 282-ter cpp. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla
persona offesa
novità introdotta
dalla disciplina del 2009
divieto di avvicinamento ai luoghi
frequentati dalla persona offesa
Art. 282-ter cpp.
Art. 282-ter cpp. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla
persona offesa
Con il provvedimento che dispone il divieto di
avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non
avvicinarsi
a
luoghi
determinati
abitualmente
frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere
una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona
offesa.
Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice
può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi
determinati abitualmente frequentati da prossimi
congiunti della persona offesa o da persone con
questa conviventi o comunque legate da relazione
affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza
da tali luoghi o da tali persone.
Art. 282-ter cpp. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla
persona offesa
Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di
comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con la
persona offesa o con i prossimi congiunti della
persona offesa o con persone con questa
conviventi o comunque legate da relazione
affettiva.
Quando la frequentazione dei luoghi sia
necessaria per motivi di lavoro ovvero per
esigenze abitative, il giudice prescrive le
relative modalità e può imporre limitazioni.
Art. 282-quater cpp. Obblighi di comunicazione
I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e
282-ter sono comunicati all'autorità di
pubblica
sicurezza
competente,
ai
fini
dell'eventuale adozione dei provvedimenti in
materia di armi e munizioni.
Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e
ai servizi socio-assistenziali del territorio.
Incidente probatorio. Art 392 cpp. Casi
…1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli
572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se
relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il
pubblico ministero, anche su richiesta della persona
offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della testimonianza di persona minorenne
ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di
fuori delle ipotesi previste dal comma 1.
Art.398 cpp. Provvedimenti sulla richiesta di incidente
probatorio.
5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste
dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601,
602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del
codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate
all'assunzione della prova vi siano minorenni stabilisce il luogo, il
tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere
all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone
lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può
svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice,
ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in
mancanza, presso l'abitazione della persona interessata
all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono
essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione
fonografica o audiovisiva…...... Dell'interrogatorio è anche redatto
verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è
disposta solo se richiesta dalle parti
quadro legale di riferimento
area penale
delitti contro la persona
delitti contro la famiglia
delitti contro la vita e
l’incolumità personale
delitti contro l’assistenza
familiare
art. 575 omicidio
art. 580 istigazione
al suicidio
art. 581 percosse
art. 582 lesione
personale
art. 584 omicidio
preterintenzionale
art. 570 violazione
degli obblighi di
assistenza
art. 571abuso dei
mezzi di correzione
Art. 572
Maltrattamenti in
famiglia
Art. 570 cp. Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque
serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale
delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti
alla patria potestà, [alla tutela legale] o alla qualità di coniuge,
è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da
euro 103 a euro 1.032.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1. malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o
del coniuge;
2. fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età
minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il
quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei
casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei
confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Art. 571 c.p. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina
in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a
lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura,
vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una
professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il
pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la
reclusione fino a sei mesi.
Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le
pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un
terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da
tre a otto anni.
Art. 572 cp. Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente,
maltratta una persona della famiglia, o un minore degli
anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua
autorità, o a lui affidata per ragione di educazione,
istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di
una professione o di un'arte, è punito con la reclusione
da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si
applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne
deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a
quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da
dodici a venti anni
Art. 575 cp. Omicidio
Chiunque cagiona la morte di un uomo è
punito con la reclusione non inferiore ad
anni ventuno
Art. 576 cp. Circostanze aggravanti
Si applica la pena di morte [ergastolo] se il fatto preveduto
dall'articolo precedente è commesso:
1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2
dell'articolo 61;
2. contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna
delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando
è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero
quando vi è premeditazione;
5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli
articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies;
5.1. dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei
confronti della persona offesa ;
5-bis. contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un
ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa
dell’adempimento delle funzioni o del servizio .
Art. 580 cp. Istigazione o aiuto al suicidio
Chiunque determina altrui al suicidio o rafforza l'altrui
proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo
l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la
reclusione da cinque a dodici anni.
Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da
uno a cinque anni sempre che dal tentativo di suicidio
derivi una lesione personale grave o gravissima.
Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata
o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei
numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la
persona suddetta è minore degli anni quattordici o
comunque è priva della capacità d'intendere o di volere,
si applicano le disposizioni relative all'omicidio.
Art. 581 cp. Percosse
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva
una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione
fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
Tale disposizione non si applica quando la legge
considera la violenza come elemento costitutivo o
come circostanza aggravante di un altro reato
Art. 582 cp. Lesione personale
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla
quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è
punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni
e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti
previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle
indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo
577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art.584 cp. Omicidio preterintenzionale
Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei
delitti preveduti dagli articoli 581 e 582,
cagiona la morte di un uomo, è punito con la
reclusione da dieci a diciotto anni.
Art. 585 cp. Circostanze aggravanti
Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583 e
584, la pena è aumentata da un terzo alla metà,
se concorre alcuna delle circostanze aggravanti
prevedute dall'articolo 576;
è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna
delle
circostanze
aggravanti
prevedute
dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso
con armi o con sostanze corrosive.
615-bis. Interferenze illecite nella vita privata
Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o
sonora, si procura indebitamente notizie o immagini
attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati
nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante
qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o
le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte
di questo articolo.
……
Art.616 cp.
Violazione, sottrazione e soppressione
corrispondenza
Chiunque prende cognizione del contenuto di una
corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae
o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri
prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o
aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la
distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è
preveduto come reato da altra disposizione di legge, con
la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a
euro 516.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in
parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal
fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non
costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a
tre anni.
di
Art. 617 cp. Cognizione interruzione o impedimento
comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
illeciti
Chiunque fraudolentemente, prende cognizione di una
comunicazione o di una conversazione, telefoniche o
telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non
dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con
la reclusione da sei mesi a quattro anni.
….la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante
qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in
parte, il contenuto delle comunicazioni o delle
conversazioni indicate nella prima parte di questo
articolo……
di
Art. 617-bis cp. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare
od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
Chiunque fuori dei casi consentiti dalla legge, installa
apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al
fine di intercettare od impedire comunicazioni o
conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre
persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto
è commesso in danno di un pubblico ufficiale
nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche
abusivamente la professione di investigatore privato.
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Violenza domestica e relazionale. Nuove applicazioni