Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Vittimologia e sulla
Sicurezza (C.I.R.Vi.S.)
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Società Italiana di Vittimologia
Violenza in famiglia
La normativa
Delitti contro l’assistenza familiare.
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Art. 570 c.p. Violazione degli obblighi di assistenza
familiare.
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque
serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle
famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla
potestà dei genitori o alla qualità di coniuge.
Reclusione fino a un anno o multa da euro 103 a euro 1.032.
Le pene si applicano congiuntamente a chi malversa o dilapida i
beni del figlio minore o del coniuge; a chi fa mancare i mezzi di
sussistenza ai discendenti di età minore, agli ascendenti o al
coniuge non legalmente separato.
Procedibilità: a querela, tranne nei casi in cui il reato è
commesso nei confronti di minori.
Delitti contro l’assistenza familiare
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Art. 571 c.p. Abuso dei mezzi di correzione e
disciplina.
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una
persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, se dal fatto deriva il
pericolo di una malattia nel corpo o nella mente.
Reclusione fino a sei mesi.
La pena è aggravata se dal fatto deriva una lesione personale o la morte
Delitti contro l’assistenza familiare
Art. 572 c.p. Maltrattamenti in famiglia o verso i
fanciulli.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta
una persona di famiglia o un minore.
Reclusione da 1 a 5 anni.
La pena è aggravata se dal fatto deriva una lesione grave, gravissima o
la morte.
Delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie
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Art. 388 co II c.p. Mancata esecuzione dolosa
di un provvedimento del giudice.
Chiunque elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che
concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci.
Reclusione fino a tre anni o multa da euro 103 a euro 1.032
Delitti contro la libertà personale
Art. 609 bis c.p. Violenza sessuale.
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno
a compiere o subire atti sessuali. Reclusione da 5 a 10 anni.
Art. 609 ter c.p. Circostanze aggravanti.
n. 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 16 della quale il
colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore: Reclusione da sei
a dodici anni. Se la persona offesa non ha compiuto gli anni 10: reclusione da sette
a quattordici anni
Art. 609 quater c.p. Atti sessuali con minorenne.
n. 2) se la persona non ha compiuto gli anni 16, quando il colpevole sia
l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore o altra persona cui il minore è
affidato o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza: reclusione da
cinque a dieci anni. Se la persona offesa ha compiuto gli anni 16: reclusione da tre a
sei anni. Se non ha compiuto gli anni 10: reclusione da sette a quattordici anni.
Delitti contro la libertà personale
Art. 609 quinquies c.p. Corruzione di minorenni.
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14 al fine di
farla assistere.
reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 609 septies c.p. Querela di parte.
I delitti previsti dagli artt. 609 bis, 609 ter e 609 quater sono punibili a querela della
persona offesa.La querela è irrevocabile.
Si procede di ufficio:
1)
Se il fatto di cui all’art.609 bis è commesso nei confronti di persona che al
momento del fatto non ha compiuto gli anni 18.
2)
Se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente.
3)
Se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni
10.
Legge 4 aprile 2001 n. 154
Misure contro la violenza nelle relazioni familiari
Introduce nel c.p.p. l’art. 282 bis come nuova misura cautelare.
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Art. 282 bis c.p.p. Allontanamento dalla casa
familiare.
Con il provvedimento che dispone l’allontanamento il giudice prescrive
all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare o di non farvi
rientro e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice.
Il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi
determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.
Il giudice può ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore
delle persone conviventi.
Legge 4 aprile 2001 n. 154
Misure contro la violenza nelle relazioni familiari
Introduce nel codice civile il titolo IX del libro primo:
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Ordini di protezione contro gli abusi familiari.
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Art. 342 bis c.c. Ordini di protezione.
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave
pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà dell’altro coniuge o
convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio,
su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui
all’art. 342 ter.
Art. 342 ter c.c. Contenuto degli ordini di protezione.
Il giudice dispone la cessazione della condotta e l’allontanamento dalla casa
familiare, prescrivendo, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente
frequentati dalla persona offesa.
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Può disporre il pagamento periodico di un assegno.
Può disporre l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare,
nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario l’accoglienza di donne e minori
vittime di abuso.
In caso di inosservanza degli ordini di protezione si applica la pena dell’art. 388 comma 1 c.p.,
reclusione fino a 3 anni o multa da euro 103 a euro 1032.
Decreto Legge 23 febbraio 2009 n. 11
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di
contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti
persecutori
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Introduce nel codice panale l’art. 612 bis.
Art. 612 bis c.p. Atti persecutori.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei
mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno
in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da
ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo
congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da
costringere ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o
divorziato o da persona che sia legata da relazione affettiva alla persona
offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un
minore, di una donna in stato di gravidanza o di un disabile.
Il delitto è punito a querela della persona offesa.; si procede di ufficio se il fatto è
commesso nei confronti di un minore o di un disabile.
Decreto Legge 23 febbraio 2009 n. 11
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di
contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti
persecutori
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Introduce l’art. 283 ter nel c.p.p. tra le misure cautelari.
Art. 283 ter c.p.p. (divieto di avvicinamento ai
luoghi frequentati dalla persona offesa).
Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice
prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati
abitualmente frequentati dalla persona offesa o di mantenere una
determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
Qualora sussistono ulteriori esigenze di tutela. Il giudice può prescrivere
all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente
frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone
con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero
di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
Il giudice può vietare all’imputato di comunicare attraverso qualsiasi
mezzo con le persone offese.
Decreto Legge 23 febbraio 2009 n. 11
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di
contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti
persecutori
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Art. 283 quater c.p.p. (obblighi di comunicazione).
I provvedimenti degli artt. 282 bis e 282 ter sono comunicati all’autorità di pubblica
sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in
materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai
servizi socio-assistenziali del territorio.
Art. 8 DL n. 11/2009. Ammonimento.
Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’art. 612 bis c.p., la
persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando
richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta.
La richiesta è trasmessa senza ritardo al Questore, il quale assunte se
necessario informazioni, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il
soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere
una condotta conforme alla legge, redigendo processo verbale.
Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi o
munizioni.
La pena per il delitto di cui all’art. 612 c.p. è aumentata se il fatto è commesso
da soggetto già ammonito. Si procede di ufficio quando il fatto è commesso da
soggetto ammonito.
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Slides in tema di normativa sulla violenza domestica