Il sistema CONAI e
la gestione del
Contributo
Ambientale
Fondazione Eni Enrico Mattei
Milano, 17 maggio 2005
Roberto Magnaghi
Responsabile Settore Tecnico
Padova, 12 gennaio 2009
Indice degli argomenti
1. Introduzione al sistema Conai – Consorzi di Filiera;
2. Adesione a Conai e gestione del Contributo Ambientale;
3. Attività di controllo e procedura di Autodenuncia;
4. Novità della Guida all’adesione e all’applicazione del
Contributo Ambientale 2009;
5. Calendario degli adempimenti.
Introduzione al
sistema Conai – Consorzi di Filiera:
Riferimenti normativi
Risultati
La gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio
DIRETTIVA 1994/62/CE E DIRETTIVA 2004/12/CE
D.LGS. 1997/22 E D.LGS. 152/06*
* e successive modifiche e integrazioni
Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152
Disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
(art. 217 c. 1):
 per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente ed assicurare un
elevato livello di tutela dell’ambiente;
 per garantire il funzionamento del mercato;
 per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati;
 per prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni alla
concorrenza;
 per garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio.
Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152
Riguarda (art. 217 c. 2):
 tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale;
 tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego,
qualunque siano i materiali che li compongono,
utilizzati o prodotti da:
 industrie
 esercizi commerciali
 uffici
 negozi
 servizi
 nuclei domestici
Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152
art. (217 c. 2,3):
Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso
garantiscono, secondo i principi della “responsabilità condivisa”, che
l’impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al
minimo possibile per tutto il ciclo di vita
Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, come
quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all’igiene dei
prodotti imballati, nonché le vigenti disposizioni in materia di trasporto e
sui rifiuti pericolosi
art. (178 c. 3):
La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione,
di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di
cooperazione di tutti soggetti coinvolti nella produzione, nella
distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti,
nel rispetto, in particolare, del principio comunitario “chi inquina paga”.
Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152
Definisce (art. 218):
imballaggio: primario, secondario, terziario;
imballaggio riutilizzabile;
rifiuto di imballaggio;
gestione dei rifiuti;
prevenzione;
altro (riciclaggio, recupero, ecc.)
PRIMARI
SECONDARI
TERZIARI
Adempimenti nella gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio
1. Prevenire la formazione di
rifiuti di imballaggio
 IMPRESE e CONAI
2. Progettare e realizzare
imballaggi eco compatibili e
ecosostenibili
 IMPRESE
3. Perseguire gli obiettivi di
raccolta dei rifiuti di
imballaggio
 COMUNI
4. Perseguire gli obiettivi di
recupero e riciclo degli
imballaggi
 CONAI
5. Facilitare la raccolta e il
recupero/riciclo, attraverso la
marcatura e sistemi di
identificazione
 IMPRESE
Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152
Obblighi per le imprese art. (221):
PRODUTTORI
Fornitori di materie prime
Fabbricanti e trasformatori
Importatori di imballaggi vuoti e
di materiali di imballaggio
UTILIZZATORI
Industrie
Commercianti e distributori
Importatori di imballaggi pieni
I produttori e gli utilizzatori sono responsabili
della
corretta
gestione
ambientale
degli
imballaggi, facendosi carico di:
•Raggiungimento degli obiettivi previsti dalla
legge;
•Partecipazione al CONAI;
•Applicazione del Contributo Ambientale.
10
Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152
I produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi
finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio
(art. 220 c.1 , allegato E)
2002
Recupero totale
50 %
Riciclo totale
25 - 45 %
Riciclo per materiale:
Carta
15%
Legno
15%
Acciaio
15%
Alluminio
15%
Plastica
15%
Vetro
15%
2008
60 %
55-80 %
60 %
35 %
50 %
50 %
26,0 %
60%
Obblighi per i produttori (art. 221)
Aderiscono ai Consorzi dei materiali:
ACCIAIO
ALLUMINIO
CARTA
LEGNO
PLASTICA
VETRO
I produttori, in alternativa, possono organizzare
un sistema autonomo, oppure attestare sotto la
propria responsabilità che è stato messo in atto
un sistema di restituzione dei propri imballaggi,
mediante idonea documentazione ….
CONAI: Consorzio Nazionale Imballaggi
È retto da statuto approvato con decreto ministeriale
Non ha fini di lucro
È costituito in forma paritaria da produttori e utilizzatori
di imballaggio
OBIETTIVI
Raggiungere gli obiettivi globali di recupero e riciclo
Garantire il necessario raccordo con l’attività di raccolta
differenziata effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni
Consorzi dei Materiali (art. 223, c. 1)
I produttori che non provvedono ai sensi dell’art. 221, comma 3, lettere a) e
c), costituiscono un consorzio per ciascun materiale di imballaggio di cui
all’allegato E della parte quarta del presente decreto, operante su tutto il
territorio nazionale. Ai consorzi possono partecipare i recuperatori, ed i
riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo
accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi.
OBIETTIVI
Razionalizzare ed organizzare:
la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su aree
private
il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta
differenziata pubblica
il riciclaggio e il recupero
Lo schema di gestione attuale
SISTEMA PUBBLICO
Definisce obiettivi e
linee guida
SISTEMA PRIVATO
OSSERVATORIO
Si organizza per
raggiungere obiettivi
Opera con criteri di
efficienza
Mette a disposizione e
gestisce le risorse
Controlla/indirizza
RISULTATI
Risultati raggiunti con
efficienza operativa a
livello di eccellenza
europea
Finanziamento del sistema
Iniziale:
• adesione quota “una tantum” a costituzione del
fondo consortile
Permanente: (Contributo Ambientale):
• al momento della “prima cessione” (dall’ultimo
produttore al primo utilizzatore)
• al momento dell’import di imballaggi pieni o vuoti
Export esente
Ricavi vendita
CONAI: iscritti al 31.12.2007
1.430.480 suddivisi in due categorie :
Produttori materiali
Produttori imballaggi
Importatori di imballaggi vuoti
Produttori
0,6%
Utilizzatori industriali
Importatori di prodotti confezionati
Commercianti
Utilizzatori
99,4%
 il 60% sono Utilizzatori commerciali
 Peso 50-50 in Assemblea e CDA
(14+14+1 Rappresentante dei consumatori)
I risultati dell’attività recupero e riciclo
9.000
(66,8%)
8.000
8.403
(67,0%)
7.174
7.000
Kton
6.000
5.000
4.140
4.000
(33,0%)
3.000
(33,2%)
2.000
3.571
1.000
1998
1999
2000
2001
2002
Recupero imballaggi
2003
2004
2005
2006
2007
Discarica
 Ribaltata la modalità di gestione dei rifiuti di imballaggio
 Nel 2007 “solo” il 33% dei rifiuti di imballaggio prodotti è
stato smaltito in discarica
Fonte: elaborazioni CONAI su dati Consorzi di Filiera
Stima 2008
MATERIALE
ACCIAIO
ALLUMINIO
CARTA
LEGNO
PLASTICA
VETRO
TOTALE
Immesso
kton
563
73,5
4.619
2.860
2.270
2.157
12.542
Riciclo
kton
391
38,6
3.218
1.539
645
1.303
7.135
Recupero energetico
%
69,5%
52,5%
69,7%
53,8%
28,4%
60,4%
56,9%
kton
0
5
376
200
687
0
1.268
%
0,0%
6,5%
8,1%
7,0%
30,3%
0,0%
10,1%
Recupero complessivo
kton
391
43
3.594
1.739
1.332
1.303
8.403
%
69,5%
59,0%
77,8%
60,8%
58,7%
60,4%
67,0%
Adesione a CONAI e gestione del
Contributo Ambientale:
Modalità di partecipazione al Consorzio
Procedure relative all’attività di
produzione/importazione di imballaggi pieni e/o
vuoti
Esposizione in fattura e Dichiarazione periodica del
Contributo Ambientale
Procedure di esenzione per l’esportazione
Modulistica
Adesione a CONAI
Come previsto dal Dlgs 152/2006, i Produttori e gli
Utilizzatori di imballaggi primari, secondari e terziari
partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi.
Per iscriversi a Conai occorre inviare la “Domanda di
Adesione” con allegata la ricevuta di versamento della
quota di adesione.
La quota si versa soltanto una volta e può essere
adeguata ogni anno a discrezione del Consorziato.
Determinazione della quota di adesione
L’adesione a CONAI comporta il versamento di una
quota costituita da:
un importo fisso di 5,16 Euro
al quale si aggiunge
un importo variabile, solo per le imprese che nel
corso dell’esercizio precedente all’adesione abbiano
avuto ricavi complessivi superiori a 500.000,00 Euro.
Aspetti amministrativi e fiscali
L’adesione a CONAI comporta l’acquisizione
di quote di partecipazione al Consorzio:
Dal punto di vista fiscale, la quota versata dai
Consorziati all’atto dell’adesione, nonché gli
eventuali successivi adeguamenti, costituisce
contributo straordinario da inserire nell’attivo dello
Stato patrimoniale del Consorziato (nel conto
“Partecipazione a altre imprese”, Sez. BIII, voce 1,
lettera d, articolo 2424 del Codice civile).
Le quote di adesione a CONAI non sono soggette a
IVA.
Aziende di nuova costituzione o apertura di
nuove attività riferite agli imballaggi
 Aziende di nuova costituzione,
 Aziende che iniziano una nuova attività che
comporta produzione o utilizzo di imballaggi
devono aderire a CONAI entro un mese dalla data di
inizio dell’attività prendendo come riferimento la
prima fattura ricevuta o emessa.
La stessa procedura potrà essere utilizzata dalle
aziende che, ad attività già avviata, siano tenute ad
aderire a CONAI.
Domanda di adesione
Domanda di adesione
Adesione ai Consorzi di Filiera
I Produttori oltre a iscriversi a CONAI nella categoria
dei Produttori:
 si iscrivono a uno o più Consorzi di Filiera in
rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti
Consortili.
In alternativa, possono
 organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di
imballaggio su tutto il territorio nazionale;
 oppure attestano sotto la propria responsabilità che è stato messo
in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante
idonea documentazione che dimostri l’autosufficienza del
sistema[…].
Nel modulo di adesione a CONAI, l’impresa dichiara a quali Consorzi
aderisce.
Il Contributo Ambientale
Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 il CONAI ripartisce tra i produttori e gli
utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata,
nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio
conferiti al servizio di raccolta differenziata, “in proporzione alla quantità
totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato
nazionale”. A tal fine determina e pone a carico dei consorziati il contributo
ambientale CONAI (CAC)
MATERIALI
ACCIAIO
ALLUMINIO
CARTA
LEGNO
PLASTICA
VETRO
CAC 2009
€/t
15,49
25,82
22,00
8,00
105,00
10,32
Il Contributo Ambientale
Le norme consortili prevedono che le somme dovute
da tutti i Consorziati, Produttori e Utilizzatori, siano
sempre prelevate sulla base di una specifica
indicazione in fattura:
e
dell’ammontare dovuto
della tipologia del materiale
oggetto della prima cessione.
di
imballaggio
La “Prima cessione”
Il Contributo Ambientale viene applicato in un punto particolare
del ciclo di vita degli imballaggi, denominato “Prima cessione”
Per prima cessione si intende il momento nel quale:
L’imballaggio finito passa dall’ “ultimo Produttore” al
“primo Utilizzatore
Il materiale di imballaggio passa da un “Produttore di
materia prima (o di semilavorati)” ad un “Autoproduttore”
I materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall’estero sono
soggetti al Contributo Ambientale in quanto il loro utilizzo darà luogo a
rifiuti sul territorio nazionale.
La “Prima cessione”
La prima cessione non è necessariamente la prima in
senso cronologico, quanto piuttosto quella che segna
l’effettivo ingresso al consumo dell’imballaggio.
Riempitori
Produttori
materiali
Produttori
imballaggi
Distributori
Importatori
Contributo ambientale CONAI
(prima cessione)
Esposizione in fattura per una singola
tipologia di imballaggio di un solo materiale
Nel caso della fornitura di un solo imballaggio in un unico
materiale si può fare riferimento allo schema seguente:
Descrizione
Unità di Quantità Prezzo
Misura
Unit.
Euro
sacchi (gr cadauno 777=
ton lotto 1,554)
Pz
2000
Contributo Ambientale
Plastica
ton
1,554
IMPONIBILE
Importo
Tot.
Euro
IVA
1,11 2.200,00 20%
105
163,17 20%
2,363,17 20%
Fatture di vendita dell’Importatore e
fatture di vendita successive alla prima cessione
Il cedente può, alternativamente:
evidenziare il Contributo Ambientale per referenza
o
utilizzare la dicitura “Contributo Ambientale Conai
Assolto”
Dichiarazione periodica del Contributo
I soggetti obbligati all’applicazione del Contributo
Ambientale sono tenuti a dichiarare a CONAI i
quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio
nazionale.
Tutte le Dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro
il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.
La periodicità potrà essere annuale, trimestrale o
mensile in funzione dell’ammontare del Contributo
Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale,
nell’anno precedente.
CONAI prevede anche procedure semplificate di
dichiarazione (es. per importatori di merci imballate,
produttori di etichette, produttori di imballaggi in
sughero)
Esempio di scheda di dichiarazione: 6.1 Acciaio (1/2)
Esempio di scheda di dichiarazione: 6.1 Acciaio (2/2)
Periodicità delle dichiarazioni
attività di produzione
Classe
Valori soglia
Periodicità delle
Dichiarazioni
A. Esente
Nell’anno solare precedente,
Contributo Ambientale
complessivo per singolo
materiale fino a 26,00 Euro
Esenzione dall’invio della
Dichiarazione. Verifiche
annuali rispetto al non
superamento della soglia di
esenzione.
B. Annuale
Nell’anno solare precedente,
Contributo Ambientale
complessivo per singolo
materiale fino a 310,00 Euro
Invio di un’unica Dichiarazione
entro il 20 gennaio dell’anno
successivo a quello di
riferimento.
C. Trimestrale
Nell’anno solare precedente,
Contributo Ambientale
complessivo per singolo
materiale fino a 31.000,00
Euro
Invio di quattro Dichiarazioni
con cadenza trimestrale (20
aprile, 20 luglio, 20 ottobre,
20 gennaio).
D. Mensile
Nell’anno solare precedente,
Contributo Ambientale
complessivo per singolo
materiale oltre 31.000,00 Euro
Invio delle Dichiarazioni con
cadenza mensile (entro il 20 di
ogni mese).
Periodicità delle dichiarazioni
attività di importazione
Procedura
ordinaria
Per singolo materiale
Stesse Classi valide per il Produttore
Per tutti i materiali
Procedura
semplificata
ESENTE
Fino a
52 Euro
ANNUALE
Fino a
310 Euro
TRIMESTRALE
Fino a
31.000 Euro
MENSILE
Oltre
31.000 Euro
Dichiarazione per importazione:
procedura semplificata
PROCEDURA SEMPLIFICATA per importazioni di imballaggi pieni:
A) prodotti alimentari
0,10%
B) prodotti non alimentari
0,05%
C) Calcolo forfetario
40 €/ton
sul valore delle fatture di acquisto di merci imballate
sul valore delle fatture di acquisto di merci imballate
sul peso dei soli imballaggi delle merci
Esempio scheda dichiarazione: mod. 6.2
Esempio scheda dichiarazione: mod. 6.2
Esempio scheda dichiarazione: mod. 6.2
Modalità di invio delle Dichiarazioni
Le Dichiarazioni devono essere inviate a Conai con mezzi tali che
garantiscano la prova dell’avvenuta spedizione:
Dichiarazioni on line:
• dal 2004 si possono spedire i moduli 6.1, 6.2 e 6.10;
• dal 2006: estensione ai moduli 6.5, 6.6, 6.14, 6.16, 6.17 .
Dichiarazioni inviate via fax
• dalla fine del 2005: nuova procedura informatizzata di
ricezione delle Dichiarazioni inviate via fax;
• i numeri sono indicati nei diversi moduli di dichiarazione
(02.54122656, 02.54122680)
Dichiarazioni inviate con raccomandata A.R.
Versamento del Contributo
Gli importi risultanti dalla Dichiarazione periodica devono
essere versati al ricevimento delle relative fatture da parte di
CONAI.
CONAI invia le fatture per conto di ciascuno dei sei Consorzi
di Filiera, in riferimento ai rispettivi materiali.
I Produttori, o gli Importatori in procedura ordinaria,
riceveranno fatture distinte per singolo materiale.
In caso di dichiarazione in procedura semplificata, CONAI
invia un’unica fattura complessiva.
Procedure di esenzione per l’esportazione
Gli imballaggi che vengono esportati escono
dalle competenze di CONAI e sono pertanto
esenti dal Contributo Ambientale
Le procedure previste sono:
Ordinaria
Ex-Post
Semplificata
Ex-Ante
Compensazione
Import/Export
Procedure ex–post:
Rimborso
La Procedura ordinaria ex –post
consiste nel documentare a consuntivo i quantitativi esportati
(per singolo materiale) e richiedere il rimborso del Contributo
Ambientale versato su questi quantitativi.
Entro il 31.03.2009 occorre trasmettere a Conai il Modulo 6.6 con allegato:

Scheda tecnica (solo la prima volta che si richiede la procedura ex-post
e ogni volta che cambiano i criteri di calcolo e/o le tipologie di imballo)

Modello Dichiarazione IVA (Quadro VA – Informazioni sull’attività)

Elenco con i riferimenti delle fatture con esplicita indicazione del
Contributo versato

Dal 1° gennaio 2009 non è più considerata l’alternativa conguaglio. Gli
eventuali quantitativi residui (espressi in ton) potranno essere
recuperati fino ad esaurimento, previa comunicazione a CONAI.
Conai autorizza in forma scritta il rimborso
Procedura semplificata ex-ante
Consiste nel determinare preventivamente la quota di
esportazione (plafond) prevista per singolo materiale nel
corso dell’anno solare ed evitare il pagamento del Contributo
Ambientale su tale quota.
Entro il 31.03.2009 occorre trasmettere a Conai il Modulo 6.5 con allegato
Scheda tecnica (solo la prima volta che si richiede la procedura ex-ante e
ogni volta che cambiano i criteri di calcolo e/o le tipologie di imballo)
Il consorziato, inoltre, trasmette ai propri fornitori il Modulo 6.5/Fornitori
nel quale comunica i Plafond di esenzione.
Dal 1° gennaio 2009 non è più prevista la formula che riporta a conguaglio
le situazioni a debito o a credito derivanti dall’applicazione di precedenti
plafond. Tali eventuali posizioni verranno chiuse ogni anno e saranno
oggetto di emissione di fattura o di nota di credito da parte di Conai.
Procedura di compensazione
import-export
Consente di effettuare un saldo estero su estero per
categorie omogenee di materiali da imballaggio.
La dichiarazione si effettua attraverso la compilazione
del Modulo 6.10
Dal 1° gennaio 2009 le eventuali posizioni creditorie
risultanti alla fine dell’anno solare (indipendentemente
dalla periodicità di dichiarazione) dovranno essere
chiuse attraverso l’invio della richiesta di rimborso con
modulo 6.6.
Attività di controllo e
procedura di Autodenuncia
Finalità dei controlli
 Individuazione e contrasto di fenomeni di
evasione/elusione del Contributo
Ambientale
 Analisi della genesi dell’evasione
 Supporto ai Consorziati per la soluzione
di specifici problemi attinenti
l’applicazione della normativa CONAI
Tipologie di controllo

Richieste scritte di informazione ai Consorziati

Verifiche presso Consorziati selezionati sulla base di:
- anomalie rilevate dall’incrocio di dati interni ed
esterni
- criteri oggettivi determinati dalla Direzione
Generale CONAI
- criterio random

Richieste di informazioni ai non iscritti

Monitoraggio delle dichiarazioni pervenute in ritardo:
analisi delle motivazioni del ritardo e calcolo degli
interessi di mora
Sanzioni
L’art. 13 del Regolamento CONAI sancisce: “costituiscono
gravi violazioni dell’obbligo di prelevare e (o) versare il
contributo ambientale CONAI le seguenti infrazioni:
a) Omessa applicazione del contributo ambientale
b)Omessa o insufficiente indicazione del contributo ambientale (…)
c) Omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del contributo
ambientale (…)
d)Infedele dichiarazione del contributo ambientale (…)
e) Omesso o ritardato versamento del contributo ambientale CONAI
(…)
f) Utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione (…)
Il Consiglio di amministrazione (…) dispone, per una o più
delle infrazioni (…) l’applicazione di una sanzione
pecuniaria pari al:
 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione (…)
150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni,”
L’autodenuncia
Il Consorziato che desidera regolarizzare la propria
posizione rispetto ad infrazioni commesse
nell’applicazione o nella dichiarazione del Contributo
Ambientale può avvalersi della procedura di autodenuncia.
NESSUNA SANZIONE È PREVISTA A SEGUITO DI
AUTODENUNCIA, fermo restando l’applicazione degli
interessi di mora, a condizione che il Consorziato:
 informi spontaneamente CONAI, prima dell’avvio dei
controlli
 dichiari il Contributo dovuto entro 30 giorni dalla
presentazione dell’autodenuncia
Novità della “Guida all’adesione e
all’applicazione del Contributo
Ambientale” - 2009
Guida al Contributo 2009: principali modifiche
Guida al Contributo 2009: principali modifiche
Ricordiamo, inoltre i seguenti servizi….
…. il servizio informativo
Per tutte le informazioni sull’adesione al Consorzio
e la gestione del Contributo Ambientale Conai è
attivo, dalla fine del 2006, un servizio informativo
che risponde al
numero verde gratuito 800.337799
e il Servizio “Dichiarazioni on line”
Sono disponibili, attraverso il “servizio dichiarazioni on line” i moduli
6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.10, 6.14, 6.16, 6.17. Il servizio è fruibile
direttamente all’indirizzo https://dichiarazioni.conai.org oppure
accedendo al sito www.conai.org, Area Consorziati, alla voce
“Dichiarazioni on line”.
Vantaggi:
Connessione internet protetta
Programma semplice e guidato, con controllo automatico degli
errori
Notifica di conferma del ricevimento del modulo
Possibilità di verificare lo stato delle dichiarazioni effettuate
Possibilità di correggere eventuali errori nella compilazione del
modulo anche in un secondo tempo
Procedura per rimborsi più semplice e veloce
Dichiarazioni on line: abilitazione al servizio
Per chi è interessato ma non è ancora abilitato
Per richiedere l’abilitazione al servizio, occorre:
 registrarsi come “Nuovo Utente” collegandosi all’indirizzo
https://dichiarazioni.conai.org, oppure al sito www.conai.org, area
consorziati, voce “Dichiarazioni on line”;
 scaricare il “modulo di autorizzazione”, che deve essere inviato, una volta
compilato su carta intestata dell’azienda, al fax n° 02-54044414;
 compilare il “form di registrazione” riportato nella stessa pagina, scegliere
il servizio richiesto, selezionando il “profilo”:
- “Export” per inserire dichiarazioni per attività di export- moduli 6.5 e
6.6;
- “Dichiarante” per inserire dichiarazioni di Contributo Ambientale –
moduli 6.1, 6.2, 6.10, 6.14, 6.16, 6.17;
“Completo” per inserire tutte le tipologie di dichiarazioni.
La chiave di accesso al servizio Vi verrà comunicata via mail all’indirizzo
specificato nel form, ma la sua attivazione avverrà solo al ricevimento del
modulo di autorizzazione.
Dichiarazioni on line: abilitazione al servizio
Per chi è già abilitato
Per accedere al servizio occorre digitare le proprie user e
password nel riquadro “Utente registrato”, nella pagina di
apertura e dal Menu “Cambia profilo” scegliere il profilo di
servizio richiesto.
Dichiarazioni on line: supporto
Per problemi o chiarimenti sul funzionamento del
servizio si può scrivere al seguente indirizzo e-mail:
[email protected]
oppure telefonare al seguente numero:
02 54044205
Calendario degli adempimenti 2009
Calendario CONAI: adempimenti 2009
20 GENNAIO: Dichiarazione annuale del 2008 (moduli 6.1/6.2/6.10); Dichiarazione trimestrale del IV° trimestre 2008
(moduli 6.1/6.2/6.10); Dichiarazione mensile di dicembre 2008 (moduli 6.1/6.2/6.10);
31 GENNAIO: Modulo 6.15 per richiedere l’esenzione dal contributo per imballaggi cauzionati; Modulo 6.16 per
comunicare a Conai le quantità (acquistate in esenzione, nell’anno precedente, per circuito cauzionale) non restituite
dalla controparte
20 FEBBRAIO: Dichiarazione mensile di gennaio 2009 (moduli 6.1/6.2/6.10)
20 MARZO: Dichiarazione mensile di febbraio 2009 (moduli 6.1/6.2/6.10)
31 MARZO: Richiesta di rimborso per le esportazioni del 2008 (modulo 6.6); Richiesta di plafond di esenzione (sui dati
2008 per il 2009) (modulo 6.5). Forfetizzazione del contributo per le etichette (sui dati 2008 per il 2009) (mod. 6.14);
Forfetizzazione del contributo per gli imballaggi in sughero (sui dati 2008 per il 2009) (mod. 6.17)
20 APRILE: Dichiarazione I° trimestre 2009 (mod. 6.1/6.2/6.10); Dichiarazione di marzo 2009 (mod. 6.1/6.2/6.10)
20 MAGGIO: Dichiarazione mensile di aprile 2009 (moduli 6.1/6.2/6.10)
20 GIUGNO: Dichiarazione mensile di maggio 2009 (moduli 6.1/6.2/6.10)
20 LUGLIO: Dichiarazione II° trimestre 2009 (mod. 6.1/6.2/6.10); Dichiarazione di giugno 2009 (mod. 6.1/6.2/6.10)
20 AGOSTO: Dichiarazione mensile di luglio 2009 (moduli 6.1/6.2/6.10)
20 SETTEMBRE: Dichiarazione mensile di agosto 2009 (moduli 6.1/6.2/6.10)
20 OTTOBRE: Dichiarazione III° trimestre 2009 (mod. 6.1/6.2/6.10); Dichiarazione di settembre 2009 (mod.
6.1/6.2/6.10)
20 NOVEMBRE: Dichiarazione mensile di ottobre 2009 (moduli 6.1/6.2/6.10)
20 DICEMBRE: Dichiarazione mensile di novembre 2009 (moduli 6.1/6.2/6.10)
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