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Dental Tribune Italian Edition - Aprile 2013
Il Consulente 15
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Tuteliamo quanto abbiamo: un fondo patrimoniale
per soddisfare i bisogni economici della famiglia
vede” e informare i cittadini sui benefici di un rapporto più fitto con il
dentista. Grande attenzione è stata
posta ai giovani: «Abbiamo scelto
loro come formatori ideali – spiega
il presidente Aio Pierluigi Delogu
– per la motivazione che dimostrano e sanno contagiare, e perché la
prevenzione è fondamentale nel
futuro della professione. Deve essere patrimonio nostro e del paziente
capire che trattando oggi i propri
denti con gli strumenti adeguati
e grazie a un professionista di fiducia, si possono evitare in futuro
conseguenze dolorose e onerose». Il
corso di Fiumicino, in programma
dalle 9 alle 16, è suddiviso in due
parti: la prima contempla studio e
applicazione delle raccomandazioni nazionali, che coprono anche i
pazienti in trattamento chemio e
to giuridico è destinato non solo
alle necessità primarie della famiglia, ma anche al mantenimento del
tenore di vita dei coniugi, e i beni e i
frutti che lo compongono non sono
passibili di esecuzione forzata per
debiti contratti a fronte di scopi
estranei al fabbisogno familiare.
A titolo esemplificativo, non esaustivo, i debiti sorti in seguito ad attività imprenditoriali, commerciali o
artigiane, ad attività professionali,
ad obblighi di risarcimento danni,
a sanzioni penali, a sanzioni amministrative, o a fronte di debiti fiscali,
come recentemente ritenuto dalla
giurisprudenza in Cassazione e in
Commissione Tributaria, debbono
fermarsi di fronte a beni costituiti
in fondo patrimoniale. Resta inteso
che debiti pregressi, quindi esistenti prima della costituzione del fondo, possono dare titolo al creditore
per richiedere la sua revocatoria e
l’esecuzione forzata sui beni.
Il tutto in virtù dell’interpretazione, comprensibile, che vuole la
costituzione del fondo in “tempi
sospetti” come lesiva dei diritti dei
terzi.
Come da premessa, quindi, il fondo non può essere adottato come
escamotage per sfuggire a debiti
pregressi e preesistenti. Sebbene
l’esistenza di un rapporto coniugale
sia fondamentale per la sua costituzione, non accettandosi quindi convivenze more uxorio o vedovanze, i
beni ad esso destinati possono provenire anche da un soggetto terzo e
finanche estraneo alla famiglia.
È inoltre possibile incrementarne la
consistenza in qualsiasi momento,
apportando ulteriori beni con nuove stipule notarili.
Come in tutti gli strumenti giuridici, esistono diversi limiti cui porre
la dovuta attenzione. Proprio in
quanto connesso al rapporto co-
radioterapico e gli approcci ai traumi dentali, mentre nella seconda
un esperto tratta di comunicazione
al pubblico. Seguono un corso vero
e proprio di due mesi per i formatori e, successivamente, nelle sedi
provinciali o in altre scelte di volta in volta, incontri con platee più
ampie, anche per la diffusione di
volantini, opuscoli e locandine.
«La campagna sulla prevenzione
delle patologie orali – conferma Delogu – caratterizzerà tutto il 2013 e
stiamo ponendo un particolare
accento, in questa fase, sull’organizzazione di un’informazione che
proponga noi e i nostri studi come
naturali interlocutori del cittadino,
in accordo a seconda dei casi con il
medico curante e/o il pediatra».
Dental<Tribune
niugale in essere, il fondo può proseguire in seguito a un’eventuale
separazione solo nell’ipotesi di figli
minori. Per contro, la minore età
dei figli rappresenta un vincolo potenziale alla vendita dei beni i quali,
salvo apposita deroga precisata in
atto, potranno quindi essere ceduti
previo consenso del tribunale.
Anche in questa ultima ipotesi,
l’amministrazione e la vendita dei
beni è subordinata al consenso
unanime di entrambi i coniugi –
situazione tutt’altro che scontata –
anche qualora sia stato solo uno dei
due a introdurre il bene nel fondo
attingendo alle proprie risorse personali.
Quanto detto vuole essere un semplice sprone a un approfondimento della materia, doveroso per un
professionista che oggi si confronta
con un contesto sociale involuto e a
tratti inaffidabile.
A una successiva trattazione si rimanda l’accenno alla principale
alternativa al trust e ai fondi patrimoniali: il vincolo di destinazione.
Alfredo<Piccaluga,
[email protected]
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Gli strumenti a tutela dei propri
beni mirano a garantire se stessi o il
proprio nucleo familiare, così come
il proprio asse ereditario, rispetto al
permanere dei diritti reali su proprietà acquisite con modalità lecite.
Va da sé che nessuno strumento è
realmente utile né ancor meno consigliabile, se adottato per occultare
profitti derivanti da attività illecite. Ciononostante permane ancora
un’alea di diffidenza, e talvolta reale ignoranza, rispetto a questi strumenti espressamente previsti dalla
norma.
Spetta quindi ai professionisti
dell’area fiscale e legale l’onere di
tornare periodicamente sul tema.
Se è vero che negli ultimi anni lo
strumento maggiormente diffuso
è stato il trust – metodo di tutela
tipico del diritto anglosassone – è
altresì vero che permangono strumenti per certi aspetti similari e già
previsti dalla normativa nostrana.
Con l’evolversi della società e la
conseguente scomparsa di consuetudini, quali la dote matrimoniale
o la predisposizione di un patrimonio familiare, il legislatore ha infatti ritenuto di generare uno strumento sostitutivo e migliorativo
denominato “Fondo patrimoniale”
(regolato dagli artt. 167 e ss. del c.c.).
Si tratta di far confluire parte del
proprio patrimonio coniugale in un
apposito fondo vincolato, costituito
con atto notarile, per destinarlo integralmente a soddisfare i bisogni
della famiglia.
Il fondo diviene quindi un complesso di beni – siano immobili, mobili
registrati o titoli di credito – la cui
proprietà rimane in capo a entrambi i coniugi, ma sui quali, stante la
destinazione data in sede di stipula
notarile, non è possibile agire forzosamente.
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