SOMMARIO
JO 4/2003
Pagina
Decisione EX-03-2 del presidente dell’Ufficio del 20 gennaio 2003 recante modifica della
decisione EX-99-1 del 12 gennaio 1999, che stabilisce le indennità e gli onorari concessi ai
testimoni e ai periti ........................................................................................................................
855
Decisione EX-03-3 del presidente dell’Ufficio del 20 gennaio 2003 recante modifica della
decisione EX-01-1 del 27 luglio 2001, relativa al pagamento delle tasse mediante carta di
credito presso gli uffici dell’UAMI ..............................................................................................
859
Decisione EX-03-4 del presidente dell’Ufficio del 20 gennaio 2003 relativa alle notifiche
nei procedimenti riguardanti disegni e modelli comunitari registrati .....................................
865
Decisione EX-03-5 del presidente dell’Ufficio del 20 gennaio 2003 relativa ai documenti da
fornire per rivendicare una priorità o una preesistenza ............................................................
869
Decisione EX-03-6 del presidente dell’Ufficio del 20 gennaio 2003 che definisce la nozione di entità trascurabile dell’importo di una tassa o di una tariffa .........................................
877
Comunicazione n. 1/03 del presidente dell’Ufficio del 27 gennaio 2003 concernente le priorità di esposizione ...........................................................................................................................
881
Comunicazione n. 2/03 del presidente dell’Ufficio del 10 febbraio 2003 concernente il trattamento delle procure da parte del dipartimento Amministrazione dei marchi, disegni e modelli ...................................................................................................................................................
883
Decisione della Prima Commissione di ricorso 3 giugno 2002 nel procedimento R 23/2000-1
(MARCHIO TRIDIMENSIONALE (MECCANISMO A SCATTO DI UNO STRUMENTO PER SCRIVERE)) ........................................................................................................
887
Decisione della Terza Commissione di ricorso 19 giugno 2002 nel procedimento R 1/2000-3
(ARTHUR (MARCHIO FIG.)/ARTHUR ET FELICIE) .....................................................
911
Decisione della Seconda Commissione di ricorso 7 agosto 2002 nel procedimento
R 1129/2000-2 (FA MULAN / MULAN / FA MULAN) .......................................................
951
Decisione della Seconda Commissione di ricorso 7 agosto 2002 nel procedimento
R 607/2001-2 (FA MULAN / MULAN / FA MULAN) .........................................................
971
Decisione della Quarta Commissione di ricorso 28 agosto 2002 nel procedimento
R 370/2000-4 (PANTA/PANTAC, PANTAM) ..........................................................................
1005
Elenco dei mandatari abilitati .......................................................................................................
1016
Informazioni OMPI
• Notifica L’Aia n. 49 ...................................................................................................................
1025
• Notifica L’Aia n. 50 ...................................................................................................................
1025
• Notifica L’Aia n. 51 ...................................................................................................................
1027
• Notifica L’Aia n. 52 ...................................................................................................................
1027
• Notifica TLT n. 36 ......................................................................................................................
1029
Servizi centrali della proprietà industriale degli Stati membri .................................................
1030
Organismi internazionali non governativi con i quali l’UAMI intrattiene rapporti di cooperazione ..........................................................................................................................................
1032
SOMMARIO
DECISIONE EX-03-2 DEL
PRESIDENTE DELL’UFFICIO
del 20 gennaio 2003
recante modifica della decisione
EX-99-1 del 12 gennaio 1999, che
stabilisce le indennità e gli onorari
concessi ai testimoni e ai periti
IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO
PER L’ARMONIZZAZIONE NEL
MERCATO INTERNO (MARCHI,
DISEGNI E MODELLI),
visto il regolamento (CE) n. 2868/95
della Commissione, del 13 dicembre
1995, recante modalità di esecuzione del
regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, in particolare la regola 59, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 2245/2002
della Commissione, del 21 ottobre
2002, recante modalità di esecuzione del
regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio sui disegni e modelli comunitari, in
particolare l’articolo 45, paragrafo 4,
considerando che l’importo delle spese
di soggiorno che può essere corrisposto
ai testimoni ed ai periti è pari all’importo che può essere corrisposto ai sensi dell’allegato VII dello Statuto dei
funzionari delle Comunità europee e
che detto importo è stato recentemente
modificato;
considerando che il campo d’applicazione della decisione EX-99-1 del presidente dell’Ufficio del 12 gennaio 1999,
che stabilisce le indennità e gli onorari
concessi ai testimoni e ai periti (GU
UAMI 1999, p. 506) deve essere esteso
all’istruzione dinanzi all’Ufficio nei
procedimenti concernenti i disegni e
modelli comunitari registrati e che devono essere introdotti gli opportuni riferimenti al regolamento di esecuzione
del regolamento su disegni e modelli
comunitari (REDC),
“visto il regolamento (CE) n. 2245/2002
della Commissione, del 21 ottobre
2002, recante modalità di esecuzione del
regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio sui disegni e modelli comunitari, in
particolare l’articolo 45, paragrafo 4,”
2. L’articolo 1 è riformulato come segue:
“Articolo 1
Campo d’applicazione
La presente decisione stabilisce gli importi cui i periti ed i testimoni hanno
diritto:
a) nei procedimenti concernenti i
marchi comunitari, in conformità della
regola 59, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante
modalità di esecuzione del regolamento
(CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio
comunitario;
b) nei procedimenti concernenti i disegni e modelli comunitari, in conformità dell’articolo 45, paragrafi 2 e 3, del
regolamento (CE) n. 2245/2002 della
Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio
sui disegni e modelli comunitari”.
3.
L’articolo 2 è soppresso.
4. All’articolo 3, paragrafo 2, l’importo di 129,65 euro è sostituito da 141,30
euro.
5. L’articolo 6, paragrafo 3, è riformulato come segue:
“(3) La presente decisione non pregiudica il disposto del regolamento finanziario dell’Ufficio, adottato ai sensi
dell’articolo 138 del regolamento sul
marchio comunitario”.
Articolo 2
DECISIONE EX-03-3 DEL
PRESIDENTE DELL’UFFICIO
del 20 gennaio 2003
recante modifica della decisione EX01-1 del 27 luglio 2001, relativa al
pagamento delle tasse mediante carta
di credito presso gli uffici dell’UAMI
IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO
PER L’ARMONIZZAZIONE NEL
MERCATO INTERNO (MARCHI,
DISEGNI E MODELLI),
visto il regolamento (CE) n. 2869/95
della Commissione, del 13 dicembre
1995, relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’Armonizzazione nel
Mercato Interno (marchi, disegni e modelli), nel prosieguo «regolamento n.
2869/95 della Commissione», in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 8, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 2246/2002
della Commissione, del 16 dicembre
2002, sulle tasse da pagare all’Ufficio
per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) per la
registrazione di disegni e modelli comunitari, nel prosieguo «regolamento
n. 2246/2002 della Commissione», in
particolare l’articolo 5, paragrafo 2, e
l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando che la decisione EX-01-1
del presidente dell’Ufficio del 27 luglio
2001, relativa al pagamento delle tasse
mediante carta di credito presso gli uffici dell’UAMI (GU UAMI 2002, pag.
198) ha introdotto la possibilità di pagare le tasse mediante carta di credito,
considerando che è altresì necessario
consentire il pagamento mediante carta
di credito di tutte le tasse di cui al regolamento n. 2246/2002 della Commissione, alle medesime condizioni,
HA ADOTTATO LA PRESENTE
DECISIONE:
La presente decisione entra in vigore il
1° aprile 2003 ed è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.
HA ADOTTATO LA PRESENTE
DECISIONE:
Articolo 1
Fatto ad Alicante, addì 20 gennaio 2003
Articolo 1
La decisione EX-99-1 del presidente
dell’Ufficio, del 12 gennaio 1999, che
stabilisce le indennità e gli onorari concessi ai testimoni ed ai periti (GU
UAMI 1999, p. 506), è così modificata:
1. Dopo il primo punto del preambolo è
inserito il seguente punto del preambolo:
Wubbo de Boer
Presidente
La decisione EX-01-1 del presidente
dell’Ufficio del 27 luglio 2001, relativa
al pagamento delle tasse mediante carta
di credito presso gli uffici dell’UAMI
(GU UAMI 2002, pag. 198), è così modificata:
1. Nel secondo punto del preambolo,
le parole «nel prosieguo: «regolamento
SOMMARIO
relativo alle tasse»» sono sostituite da
«nel prosieguo: «regolamento n.
2869/95 della Commissione»».
2. Dopo il secondo punto del preambolo è inserito il seguente punto del
preambolo:
«visto il regolamento (CE) n. 2246/2002
della Commissione, del 16 dicembre
2002, sulle tasse da pagare all’Ufficio
per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) per la
registrazione di disegni e modelli comunitari, nel prosieguo «regolamento
n. 2246/2002 della Commissione», in
particolare l’articolo 5, paragrafo 2, e
l’articolo 7, paragrafo 2,»
3. L’articolo 1 è riformulato come segue:
«Articolo 1
Carta di credito come mezzo di pagamento
Oltre ai metodi di pagamento previsti o
ammessi dall’articolo 5 del regolamento
n. 2869/95 della Commissione, o dall’articolo 5 del regolamento n.
2246/2002 della Commissione, le tasse
da corrispondere all’Ufficio possono
anche essere pagate mediante carta di
credito alle condizioni ed entro i limiti
imposti dalla presente decisione».
registrato di cui trattasi, oppure il numero di fascicolo della procedura in
questione;
DECISIONE EX-03-4 DEL
PRESIDENTE DELL’UFFICIO
c) per le tasse di cui all’articolo 2,
punti da 26 a 29, del regolamento n.
2869/95 della Commissione, in caso di
consultazione di un fascicolo o di rilascio, da parte dell’Ufficio, di uno dei
documenti di cui all’articolo 2, punti da
26 a 29, del regolamento relativo alle
tasse, dietro concessione della consultazione o rilascio dei documenti;
relativa alle notifiche nei
procedimenti riguardanti disegni e
modelli comunitari registrati
d) per le tasse di cui all’allegato dell’articolo 2, punti da 20 a 23, del regolamento n. 2246/2002 della Commissione, in caso di consultazione di un fascicolo o di rilascio, da parte dell’Ufficio,
di uno dei documenti di cui all’allegato
dell’articolo 2, punti da 20 a 23, del regolamento n. 2246/2002 della Commissione, dietro concessione della consultazione o rilascio dei documenti.
2. Per il pagamento di tutte le altre
tasse l’uso della carta di credito non è
consentito.
3. La carta di credito non può essere
utilizzata:
«Articolo 3
a) per il pagamento dei diritti di cui
all’articolo 3 del regolamento n.
2869/95 della Commissione e di cui all’articolo 3 del regolamento n.
2246/2002 della Commissione;
Pagamenti per i quali possono essere
utilizzate le carte di credito
b) per l’approvvigionamento di un
conto corrente».
1. È possibile utilizzare la carta di credito per il pagamento delle tasse seguenti:
Articolo 2
4. L’articolo 3 è riformulato come segue:
a) per tutte le tasse di cui all’articolo
2 del regolamento n. 2869/95 della
Commissione, o di cui all’allegato dell’articolo 2 del regolamento n.
2246/2002 della Commissione, per una
domanda o richiesta soggetta a tassa che
sia presentata alla reception dell’Ufficio
contestualmente al pagamento;
b) per tutte le tasse di cui all’articolo
2 del regolamento n. 2869/95 della
Commissione, o di cui all’allegato dell’articolo 2 del regolamento n.
2246/2002 della Commissione, per una
domanda o richiesta soggetta a tassa, già
ricevuta dall’Ufficio, a condizione che
all’atto del pagamento vengano indicati
il numero della domanda o il numero di
registrazione del marchio comunitario
o del disegno o modello comunitario
La presente decisione entra in vigore il
giorno successivo alla sua adozione.
Essa ha effetto dal 1° gennaio 2003 ed è
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.
Fatto ad Alicante, addì 20 gennaio 2003
Wubbo de Boer
Presidente
del 20 gennaio 2003
IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO
PER L’ARMONIZZAZIONE NEL
MERCATO INTERNO (MARCHI,
DISEGNI E MODELLI),
visto il regolamento (CE) n. 2245/2002
della Commissione, del 21 ottobre
2002, recante modalità di esecuzione del
regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio sui disegni e modelli comunitari,
nel prosieguo «regolamento n.
2245/2002 della Commissione», in particolare l’articolo 41, paragrafo 2, e l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando che la notifica mediante
pubblicazione avviene tramite la pubblicazione degli elementi necessari nel
Bollettino dei disegni o modelli comunitari,
considerando che l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 2245/2002
della Commissione prevede che qualsiasi decisione, notifica o comunicazione
dell’Ufficio rechi l’indicazione dell’organo o della divisione dell’Ufficio ed i
nomi dei funzionari responsabili, nonché la firma dei funzionari responsabili
o il bollo dell’Ufficio apposto o prestampato,
considerando che l’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento n. 2245/2002
della Commissione prevede che il presidente dell’Ufficio possa consentire
che si usino altri mezzi per indicare
l’organo o la divisione o i funzionari responsabili, ovvero un contrassegno diverso dal bollo, qualora i documenti
siano notificati dall’Ufficio mediante telecopia od altri mezzi elettronici di comunicazione,
considerando che EURODESIGN, il
sistema di amministrazione dei disegni
e modelli di cui dispone l’Ufficio, è un
sistema elettronico senza supporto cartaceo e che la notifica di decisioni, notifiche e comunicazioni avviene trasmettendo l’originale del documento,
elaborato elettronicamente, direttamente dalla postazione di lavoro del funzionario responsabile, senza procedere
alla stampa del documento stesso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE
DECISIONE:
SOMMARIO
Articolo 1
Notifica mediante pubblicazione
1. La notifica mediante pubblicazione,
di cui all’articolo 52 del regolamento n.
2245/2002 della Commissione, si effettua nel Bollettino dei disegni o modelli
comunitari.
2. Il termine di un mese decorso il
quale il documento si considera notificato ha inizio 10 giorni dopo la data indicata nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari come data di pubblicazione elettronica.
3. La notifica mediante pubblicazione
consiste nella pubblicazione dei seguenti elementi:
a) un’indicazione del procedimento a
cui fa riferimento la pubblicazione,
b) il numero di domanda o di registrazione del disegno o modello comunitario registrato di cui trattasi,
c)
il nome del destinatario,
d) l’indirizzo del destinatario conosciuto dall’Ufficio,
e)
il tipo di documento da notificare,
f)
la data del documento,
g) il luogo in cui il documento può essere consultato.
Articolo 2
Forma della notifica
Qualsiasi decisione, notifica o comunicazione dell’Ufficio in procedimenti riguardanti disegni o modelli comunitari
registrati mediante telecopia o mezzi
elettronici di comunicazione reca nell’intestazione l’indicazione dell’organo
responsabile e, in calce, il nome per
esteso del o dei funzionari responsabili. Dette indicazioni sostituiscono qualsiasi tipo di bollo o firma.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il
giorno successivo alla sua adozione.
Essa ha effetto dal 1° gennaio 2003 ed è
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.
Fatto ad Alicante, addì 20 gennaio 2003
Wubbo de Boer
Presidente
DECISIONE EX-03-5 DEL
PRESIDENTE DELL’UFFICIO
del 20 gennaio 2003
relativa ai documenti da fornire per
rivendicare una priorità o una
preesistenza
IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO
PER L’ARMONIZZAZIONE NEL
MERCATO INTERNO (MARCHI,
DISEGNI E MODELLI),
visto il regolamento (CE) n. 40/94 del
Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul
marchio comunitario, nel prosieguo
«regolamento n. 40/94 del Consiglio»,
in particolare l’articolo 119, paragrafo
2, lettera a),
visto il regolamento (CE) n. 2868/95
della Commissione, del 13 dicembre
1995, recante modalità di esecuzione del
regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, nel prosieguo «regolamento n. 2868/95 della
Commissione», in particolare la regola
6, paragrafo 4, la regola 8, paragrafo 4,
e la regola 28, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 2245/2002
della Commissione, del 21 ottobre
2002, recante modalità di esecuzione del
regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio sui disegni e modelli comunitari,
nel prosieguo «regolamento n.
2245/2002 della Commissione», in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase,
considerando che la regola 6, paragrafo
4, la regola 8, paragrafo 4, e la regola 28,
paragrafo 4, del regolamento n. 2868/95
della Commissione prevedono la possibilità che la documentazione che il richiedente deve presentare per rivendicare una priorità o una preesistenza sia
meno completa di quanto previsto da
altre disposizioni pertinenti contenute
nel regolamento di esecuzione, purché
l’Ufficio possa disporre delle informazioni necessarie tramite altre fonti;
considerando che l’articolo 8, paragrafo
1, del regolamento n. 2245/2002 della
Commissione dispone che sia il presidente dell’Ufficio a determinare i documenti di prova che il richiedente deve
fornire allorché rivendica una priorità;
considerando che una fotocopia fedele
di un documento richiesto a titolo di
prova della rivendicazione di una priorità o di una preesistenza contiene le
stesse informazioni dell’originale del
medesimo documento;
considerando che il documento da fornire all’Ufficio per rivendicare una
preesistenza può anche essere diverso
dall’originale o dalla fotocopia della copia autenticata della registrazione precedente di cui alla regola 8, paragrafo 1,
ed alla regola 28, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 della Commissione,
se esso consiste in un estratto o in un
tabulato di una pubblicazione ufficiale
o di una banca dati dell’ufficio che ha
registrato il marchio nazionale precedente, ovvero in un estratto o in un tabulato di una banca dati o di un supporto dati contenente informazioni fornite da tale ufficio, purché il documento
riporti le indicazioni richieste;
considerando che spetta al richiedente o
al titolare del marchio comunitario accertare che non sono intervenute modifiche tali da interessare l’identità del titolare e i prodotti e servizi tutelati dalla
registrazione
anteriore
e
considerando inoltre che l’ambito d’esame dell’Ufficio in ordine alle rivendicazioni di preesistenza è limitato, per
cui non è necessario prevedere disposizioni in merito alla data di rilascio del
documento,
HA ADOTTATO LA PRESENTE
DECISIONE:
Articolo 1
Documenti da fornire per rivendicare la
priorità di marchi comunitari
A sostegno di una rivendicazione di
priorità, il richiedente un marchio comunitario può presentare i documenti
rilasciati dall’autorità che ha ricevuto la
domanda precedente, ai sensi della regola 6, paragrafo 1, del regolamento n.
2868/95 della Commissione («rivendicazione di priorità»), in originale o sotto forma di fedele fotocopia. Se l’originale del documento su cui si basa la rivendicazione di priorità contiene una
riproduzione del marchio a colori, anche la fotocopia dev’essere a colori.
Articolo 2
Documenti da fornire per rivendicare la
priorità di disegni e modelli comunitari
registrati
1. Il documento di prova che il richiedente un disegno o modello comunitario deve fornire ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n.
2245/2002 della Commissione, consiste
SOMMARIO
in una copia autenticata della domanda
o della registrazione precedente, rilasciata dall’autorità che ha ricevuto la
domanda precedente e corredata di un
certificato attestante la data di deposito
della domanda precedente. Tale documento può essere presentato in originale o sotto forma di fedele fotocopia. Se
l’originale del documento contiene una
riproduzione del disegno o modello a
colori, anche la fotocopia dev’essere a
colori.
2. Qualora sia rivendicata la priorità
di una domanda precedente di disegno
o modello comunitario, il richiedente
deve indicare il numero della domanda
precedente di disegno o modello comunitario e la relativa data di deposito.
L’Ufficio includerà ex officio una copia
della domanda precedente nel fascicolo
della domanda di disegno o modello comunitario. In tal caso, il paragrafo 1
non è applicabile.
Articolo 3
Documenti da fornire per rivendicare la
preesistenza di marchi comunitari
1. Il documento di prova che il richiedente o il titolare di un marchio comunitario deve fornire ai sensi della regola 8, paragrafo 1, o della regola 28,
paragrafo 1, lettera f), del regolamento
n. 2868/95 della Commissione consiste
in uno dei seguenti:
a) un certificato di registrazione, un
certificato di rinnovo o un estratto del
registro, rilasciati dall’autorità competente che ha effettuato la precedente registrazione;
b) un estratto del numero del bollettino o della gazzetta ufficiale, pubblicati
dall’ufficio nazionale competente, in cui
è stata pubblicata la registrazione del
marchio nazionale anteriore;
c) un estratto del numero della gazzetta «Les Marques Internationales»
pubblicata dall’Ufficio Internazionale,
in cui è stata pubblicata la precedente
registrazione internazionale avente effetto in un determinato Stato membro;
d) un estratto o un tabulato di una
banca dati o di un supporto dati, come
un CD-ROM, che dimostri l’esistenza
della precedente registrazione, purché
la banca dati od il supporto dati provengano dall’ufficio nazionale competente o dall’Ufficio Internazionale, ovvero siano stati realizzati per loro conto, ovvero si basino su dati da loro
forniti;
e) una fotocopia fedele di uno dei documenti di cui alle lettere da a) a d).
DECISIONE EX-03-6 DEL
PRESIDENTE DELL’UFFICIO
del 20 gennaio 2003
2. Il documento fornito in conformità
del paragrafo 1 deve contenere almeno
le indicazioni e gli elementi seguenti:
a) lo Stato membro o gli Stati membri
nei quali o per i quali il marchio anteriore è stato registrato;
b) la data di priorità, la data della domanda o la data di registrazione del
marchio anteriore; va indicata almeno
una di queste date;
c) il numero della precedente registrazione;
d) il nome del titolare della precedente registrazione;
e)
la riproduzione del marchio; e
f) l’indicazione dei prodotti e servizi
per i quali il marchio anteriore è stato
registrato.
3. Nel caso del paragrafo 1, lettera d)
o e), l’estratto, il tabulato o la fotocopia
devono essere a colori, se il marchio anteriore è stato pubblicato a colori.
Articolo 4
Abrogazione di altre disposizioni
La decisione EX-96-3 del presidente
dell’Ufficio del 22 marzo 1996, relativa
ai documenti da fornire per rivendicare
una priorità o una preesistenza (GU
UAMI 1996, p. 594), è abrogata.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il
giorno successivo alla sua adozione.
Essa ha effetto dal 1° gennaio 2003 ed è
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.
Fatto ad Alicante, addì 20 gennaio 2003
Wubbo de Boer
Presidente
che definisce la nozione di entità
trascurabile dell’importo di una tassa
o di una tariffa
IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO
PER L’ARMONIZZAZIONE NEL
MERCATO INTERNO (MARCHI,
DISEGNI E MODELLI),
visto il regolamento (CE) n. 2869/95
della Commissione, del 13 dicembre
1995, relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’Armonizzazione nel
Mercato Interno (marchi, disegni e modelli), nel prosieguo «regolamento n.
2869/95 della Commissione», in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 2246/2002
della Commissione, del 16 dicembre
2002, sulle tasse da pagare all’Ufficio
per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) per la
registrazione di disegni e modelli comunitari, nel prosieguo «regolamento
n. 2246/2002 della Commissione», in
particolare l’articolo 9, paragrafo 1,
considerando che l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 2869/95 della Commissione e l’articolo 9, paragrafo
1, del regolamento n. 2246/2002 della
Commissione autorizzano il presidente
dell’Ufficio a determinare l’importo
delle tasse e delle tariffe che, nel caso in
cui venga corrisposta una somma superiore al dovuto per una tassa o una tariffa, non verrà rimborsato se la parte
interessata non ha esplicitamente richiesto il rimborso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE
DECISIONE:
Articolo 1
L’importo di entità trascurabile contemplato all’articolo 10, paragrafo 1, del
regolamento n. 2869/95 della Commissione e all’articolo 9, paragrafo 1, del
regolamento n. 2246/2002 della Commissione è fissato a 15 euro.
Articolo 2
La decisione EX-96-6 del presidente
dell’Ufficio del 15 luglio 1996, che definisce la nozione di entità trascurabile
di una tassa o di una tariffa (GU UAMI
1996, pag. 1270), è abrogata.
SOMMARIO
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il
giorno successivo alla sua adozione.
Essa ha effetto dal 1° gennaio 2003 ed è
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.
Fatto ad Alicante, addì 20 gennaio 2003
Wubbo de Boer
Presidente
COMUNICAZIONE N. 1/03 DEL
PRESIDENTE DELL’UFFICIO
COMUNICAZIONE N. 2/03 DEL
PRESIDENTE DELL’UFFICIO
del 27 gennaio 2003
del 10 febbraio 2003
concernente le priorità di esposizione
concernente il trattamento delle
procure da parte del dipartimento
Amministrazione dei marchi, disegni
e modelli
L’articolo 44 del regolamento (CE) n.
6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre
2001, sui disegni e modelli comunitari
permette di richiedere una priorità di
esposizione. È importante sottolineare
come questa disposizione, al pari della
disposizione di cui all’articolo 33 del regolamento sul marchio comunitario, si
limiti alle esposizioni riconosciute dalla
Convenzione concernente le esposizioni internazionali del 22.11.1928 e come
unicamente un piccolo numero di manifestazioni, in particolare quelle aventi
portata mondiale, rientri nell’ambito di
applicazione di questa disposizione (v.
anche comunicazione n. 3/97 del
17.12.1997, GU UAMI 1998, pag. 178).
Per ora, come per il prossimo futuro,
non vi è alcuna manifestazione che abbia i requisiti per la protezione in
conformità a queste disposizioni. Nel
caso in cui una tale manifestazione dovesse aver luogo, sarà premura dell’Ufficio comunicarlo con sufficiente anticipo.
Si raccomanda pertanto ai richiedenti i
disegni e modelli comunitari ed ai loro
rappresentanti di non richiedere la priorità di esposizione in riferimento a manifestazioni aventi carattere nazionale,
che non rientrano nell’ambito dell’articolo 44 del regolamento sui disegni e
modelli comunitari. In questa maniera
si eviteranno obiezioni da parte dell’Ufficio e sarà possibile accelerare la
registrazione delle domande per i disegni o modelli comunitari registrati.
Wubbo de Boer
Presidente
Ai sensi della regola 76 RE, i rappresentanti operanti dinanzi all’Ufficio depositano presso quest’ultimo una procura firmata da inserire nel fascicolo.
Dall’aprile 2002 le divisioni Esame, Opposizione e Annullamento si astengono
dal verificare l’esistenza di una procura,
eccetto nei casi in cui vi siano specifiche ragioni per dubitare della regolarità
della procura del rappresentante. Il dipartimento Amministrazione dei marchi, disegni e modelli si è conformato a
questa nuova prassi, rivedendo quella
precedente per quanto riguarda la verifica delle procure nei procedimenti che
si svolgono dinanzi ad esso.
Il dipartimento Amministrazione dei
marchi, disegni e modelli ha compiuto
ora un riesame complessivo della propria prassi in materia di procure ed è
pervenuto alla conclusione che prescrivere ai rappresentanti il deposito di una
procura, controllare e trattare tale procura ricollegandola ad uno o più fascicoli di marchio, assegnare ad essa un
numero e notificare quest’ultimo al rappresentante, sono operazioni che creano un pesante carico amministrativo.
L’onere amministrativo aggiuntivo cagionato da queste incombenze ha comportato un ingorgo nella coda di posta
elettronica dell’Ufficio per quanto riguarda le procure.
Al fine di alleviare tale carico, l’Ufficio
ha deciso di non esigere più il deposito
di procure da parte dei rappresentanti.
Se, ciononostante, un rappresentante
depositerà una procura, quest’ultima
non verrà controllata, ma sarà semplicemente avviata nella speciale coda di
posta elettronica delle autorizzazioni,
dove resterà. L’unica eccezione sarà
quando una procura è ricevuta simultaneamente alla domanda di marchio comunitario o ad altro procedimento dinanzi all’Ufficio. In tal caso, la procura
verrà mantenuta nel fascicolo pertinente.
SOMMARIO
Questa nuova prassi è conforme alla ratio dei regolamenti (CE) del Consiglio
n. 6/2002, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli comunitari, e (CE) della Commissione n. 2245/2002, del 21
ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002
del Consiglio sui disegni e modelli comunitari, regolamenti che in sostanza
non hanno riprodotto le prescrizioni
dell’articolo 76 RE. Essa è altresì in linea con le proposte della Commissione
di modifica del regolamento sul marchio comunitario, del 27 dicembre 2002
(doc. COM 2002/767 def.).
DECISIONE DELLA PRIMA
COMMISSIONE DI RICORSO
3 giugno 2002
nel procedimento R 23/2000-1
(Lingua del procedimento: inglese)
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC
Elemento distintivo – Forma funzionale
1.
Il nuovo approccio implica come conseguenza che ai rappresentanti non
verrà più rilasciato un numero di procura, né verrà trasmessa alcuna notifica
circa il trattamento interno delle procure dopo la ricezione di queste ultime da
parte dell’UAMI.
Wubbo de Boer
Presidente
Non può dirsi, nel caso di specie,
che la forma particolare del meccanismo a scatto situato all’estremità
superiore della penna sia una caratteristica rimarchevole, appariscente,
sebbene presenti un profilo inconsueto, che consiste in una forma cilindrica incompleta, con una parte
laterale piatta che presenta solchi
longitudinali sulla superficie. Il
consumatore, osservando la particolare forma del meccanismo a
scatto, penserà, in primo luogo, che
essa serva ad uno scopo funzionale,
ma non la intenderà né la riconoscerà, senza prima esserne stato
messo al corrente, come un marchio che identifica l’impresa che
commercializza il prodotto.
matite; ricariche di mine per matite;
cartoleria; articoli per ufficio (tranne i mobili)», e che deve essere accettato per i restanti prodotti compresi nella classe 16.
Parker Pen Products (Private Unlimited Liability Company)
101 Syon Lane
Isleworth
Middlesex TW7 5NP
Regno Unito
ricorrente
rappresentata da Boehmert & Boehmert, Hollerallee 32, D-28209 Brema,
Germania
avente ad oggetto il ricorso relativo alla
domanda di marchio comunitario n.
100099
La Prima Commissione di ricorso
composta da S. Mandel (presidente), W.
Peeters (relatore) e J. L. Soares Curado
(membro)
cancelliere: E. Gastinel
ha adottato la seguente
Decisione
Sintesi dei fatti
2.
Per questo motivo, la Commissione di ricorso condivide la conclusione dell’esaminatore secondo cui
il segno oggetto della domanda di
registrazione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC.
1 Con domanda alla quale veniva accordata la data di deposito del 1° aprile 1996, la Parker Pen Products (in prosieguo: la «ricorrente») chiedeva la registrazione di un marchio tridimensionale
per i seguenti prodotti:
3.
La ricorrente critica inoltre la decisione impugnata per il fatto che l’esaminatore, pur avendo espressamente riferito la propria obiezione
all’insieme degli strumenti per scrivere rivendicati nella domanda, ha
nondimeno respinto quest’ultima
per l’intero elenco di prodotti. Tale
argomento della ricorrente risulta
fondato, in quanto la decisione impugnata appare ambigua per quanto riguarda la sua portata.
4.
La Commissione di ricorso decide
inoltre che il marchio richiesto va
respinto per i prodotti menzionati
nella domanda nella misura in cui
questi ultimi riguardano o comprendono strumenti di scrittura, ossia «strumenti per scrivere, disegnare ed evidenziare; inchiostri e ricariche e cartucce d’inchiostro per
strumenti per scrivere, disegnare ed
evidenziare; ricariche e cartucce per
strumenti per scrivere a sfera, a
punta porosa e a roller; mine per
Classe 16 – Strumenti per scrivere, disegnare ed evidenziare; inchiostri e ricariche e cartucce d’inchiostro per strumenti per scrivere, disegnare ed evidenziare; ricariche e cartucce per strumenti
per scrivere a sfera, a punta porosa e a
roller; mine per matite; ricariche di
mine per matite; astucci e contenitori
per strumenti per scrivere, disegnare ed
evidenziare, per inchiostri e ricariche e
cartucce d’inchiostro, per mine per matite e per ricariche di mine per matite;
cartoleria; articoli per ufficio (tranne i
mobili); pennini e punte per strumenti
per scrivere, disegnare ed evidenziare;
gomme da cancellare; set da scrivania;
liquidi correttori, pellicole e nastri per
la correzione di errori stampati, dattilografati e scritti; diluenti per i suddetti liquidi correttori.
Il marchio era riprodotto nella domanda come di seguito:
SOMMARIO
2 Con lettera del 24 novembre 1997,
l’esaminatore informava la ricorrente
che il marchio non sembrava idoneo
alla registrazione in quanto non conforme all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (in prosieguo:
«RMC») (GU L 11 del 14.1.1994, pag.
1; GU UAMI n. 1/1995, pag. 52). L’esaminatore rilevava quanto segue:
«… [il marchio] è ad un primo esame
privo di carattere distintivo, in quanto
è costituito dall’estremità superiore tridimensionale di una penna (meccanismo a scatto), la cui forma e il cui stile
costituiscono una mera caratteristica del
disegno che non è sufficientemente distintiva».
In conformità della regola 11, paragrafo
1, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995,
recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio
sul marchio comunitario (in prosieguo:
«RE») (GU L 303 del 15.12.1995, pag.
1; GU UAMI n. 2-3/1995, pag. 258),
l’esaminatore invitava la ricorrente a
presentare osservazioni entro un termine di due mesi.
3 Con lettera del 22 gennaio 1998, la
ricorrente contestava il punto di vista
dell’esaminatore secondo cui il marchio
era privo di carattere distintivo. La ricorrente sosteneva che la forma depositata era sufficientemente distinguibile
per soddisfare il requisito del grado minimo di carattere distintivo enunciato
all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMC. La forma della parte superiore di
una penna, di cui essa chiedeva la registrazione come marchio, sarebbe del
tutto inconsueta, chiaramente distinta
dalle tradizionali forme cilindriche o
coniche delle penne. Mentre la tipica
estremità superiore di una penna presenterebbe una sezione perfettamente
cilindrica o conica, la forma oggetto
della domanda presenterebbe una sezione cilindrica incompleta, con una
parte tagliata, in modo da dare luogo ad
un profilo particolare, in parte cilindrico e in parte piatto. Inoltre, il lato piat-
to della forma sarebbe caratterizzato da
un motivo di nervature longitudinali,
che contrasterebbero con la superficie
liscia della parte cilindrica. La forma
particolare, in considerazione del carattere nuovo e originale, sarebbe chiaramente idonea ad attrarre l’attenzione
del potenziale cliente e quindi ad indicare l’origine commerciale del prodotto. L’esaminatore, inoltre, non avrebbe
preso in considerazione il fatto che il
marchio era stato richiesto non solo per
strumenti per scrivere, ma anche per
una serie di altri prodotti compresi nella classe 16. L’esaminatore, infine, dovrebbe altresì tenere conto del fatto che
il marchio è stato registrato nel Regno
Unito, Stato membro dell’Unione europea in cui l’esame dei marchi sarebbe
assoggettato a criteri identici a quelli
che presiedono all’esame delle domande di marchio comunitario.
4 Con lettera del 19 dicembre 1998,
l’esaminatore replicava alle osservazioni
della ricorrente nel modo seguente.
— L’impressione complessiva suscitata
dal marchio è che esso rappresenta
un meccanismo a scatto o un cappuccio di penna ordinario, che non
consentirebbe ai consumatori di distinguere i prodotti di un fabbricante da quelli di un altro. Le nervature
che appaiono sulla parte piatta del
cappuccio sono da considerare un
semplice ornamento.
gistrata immediatamente e in esito ad
un primo esame.
6 Con lettera dell’11 marzo 1999, l’esaminatore manteneva ferma la propria
conclusione secondo cui il marchio non
poteva essere considerato distintivo, in
quanto non presentava alcuna caratteristica realmente fuori del comune e che
potesse attirare l’attenzione del consumatore tanto da essere percepito come
marchio. L’accettazione del marchio da
parte di un ufficio nazionale non poteva di per sé considerarsi vincolante per
l’Ufficio comunitario dei marchi. Così
com’è avvenuto nel caso di specie, l’esaminatore del marchio comunitario
potrebbe infatti pervenire ad una conclusione diversa da quella a cui è giunto l’esaminatore britannico. Nel caso in
cui la ricorrente avesse inteso rivendicare l’acquisizione, da parte del marchio, di un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto, essa aveva avuto a disposizione due mesi di
tempo per produrre prove di tale uso
nell’Unione europea.
— Le informazioni riguardanti la registrazione nel Regno Unito sono state prese in considerazione, tuttavia
l’Ufficio non è tenuto a conformarsi
a decisioni adottate da uffici nazionali. Ciascun ufficio nazionale segue
autonomi criteri per pervenire ad
una decisione e questi possono divergere dai risultati a cui perviene
l’Ufficio. La ricorrente era stata comunque invitata a comunicare all’esaminatore in che misura la registrazione nazionale fosse basata sulla
prova dell’uso.
7 Il 12 luglio 1999 la ricorrente produceva copia di un opuscolo promozionale in lingua tedesca in cui venivano presentate le penne e matite facenti
parte di una collezione di recente progettazione, denominata «PARKER
FRONTIER». Essa trasmetteva inoltre
dati relativi alle vendite delle penne
FRONTIER negli anni 1997 e 1998,
sottolineando come tali dati riguardassero non solo le penne FRONTIER, su
cui compariva il marchio oggetto della
domanda, ma anche penne FRONTIER, che presentavano una forma leggermente diversa, oggetto di un’altra
domanda di marchio comunitario. Il
marchio di cui trattasi nel caso di specie era usato nella commercializzazione
delle penne presso i consumatori, mentre l’altro marchio era impiegato per
scopi industriali. Secondo la ricorrente,
i dati comprovavano che il marchio richiesto era stato ampiamente utilizzato
negli Stati membri dell’Unione europea
e che sarebbe stato considerato dal pubblico come un segno distintivo dei prodotti della ricorrente rispetto a quelli di
altre imprese.
5 Con lettera pervenuta all’Ufficio il
19 febbraio 1999, la ricorrente informava l’esaminatore che la domanda nazionale per il marchio nel Regno Unito era
stata esaminata in base al Trademarks
Act (legge sui marchi) del 1994, in linea
con la prima direttiva del Consiglio sul
ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di marchi d’impresa, e che tale domanda era stata re-
8 Con lettera del 27 agosto 1999, l’esaminatore rispondeva alla ricorrente
che le informazioni presentate sul prodotto mettevano in evidenza che il marchio era di fatto costituito da un meccanismo a scatto di una penna a sfera
collocato sull’estremità superiore della
penna insieme con il logo a «freccia»
della Parker. Il disegno, in sé, sembrava
abbastanza comune ed era inverosimile
— L’obiezione si riferisce a tutti gli
strumenti per scrivere, disegnare ed
evidenziare rivendicati nella domanda.
SOMMARIO
che si potesse attribuire ad esso un significato di marchio. Per quanto riguarda le prove dell’uso presentate, l’esaminatore osservava che i dati sulle
vendite indicati, che si riferivano esclusivamente agli anni 1997 e 1998, non
potevano essere presi in considerazione,
dal momento che si trattava di anni successivi alla data di deposito della domanda. L’esaminatore concedeva alla ricorrente un termine conclusivo di due
mesi per presentare osservazioni o prove che la ricorrente stessa desiderava
fossero prese in considerazione.
9 Con lettera del 20 ottobre 1999, la
ricorrente rispondeva alla richiesta dell’esaminatore affermando che il marchio oggetto della domanda era stato
introdotto nel 1996 sui mercati tedesco
e del Regno Unito e allegava i dati relativi alle vendite per gli strumenti per
scrivere FRONTIER, pari rispettivamente a 120.000 e 224.307 unità.
10 Il 10 novembre 1999 l’esaminatore
notificava alla ricorrente la propria decisione (in prosieguo: la «decisione impugnata»), secondo cui il marchio oggetto della domanda non poteva essere
registrato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC perché «costituito da un’estremità superiore tridimensionale di una penna (meccanismo
a scatto) o un cappuccio di penna, la cui
forma e il cui stile costituivano una
mera caratteristica del disegno non dotata di sufficiente carattere distintivo».
Quanto alla rivendicazione della ricorrente relativa all’uso del marchio, l’esaminatore considerava tale uso insufficiente e troppo recente per consentire al
marchio l’acquisizione di un carattere
distintivo.
11 Il 22 dicembre 1999 la ricorrente
presentava un ricorso contro la decisione impugnata. La memoria contenente i
motivi del ricorso veniva depositata il
29 febbraio 2000.
12 Il ricorso veniva trasmesso all’esaminatore per la revisione pregiudiziale
ai sensi dell’articolo 60 RMC, quindi
veniva rinviato davanti alle Commissioni di ricorso il 20 marzo 2000.
Motivi del ricorso
13 La ricorrente chiede alla Commissione di ricorso di annullare la decisione impugnata. I suoi argomenti possono essere sintetizzati come segue.
— La decisione impugnata violerebbe
l’articolo 73 RMC in quanto l’esaminatore, pur dirigendo le proprie
obiezioni con ogni evidenza contro
l’insieme degli strumenti per scrivere, disegnare ed evidenziare, ossia un
gruppo limitato all’interno dell’elenco dei prodotti per i quali è stata
chiesta la registrazione, ha nondimeno respinto la domanda nel suo
complesso.
— L’esaminatore avrebbe altresì violato
il disposto dell’articolo 74, paragrafo
1, RMC perché non avrebbe tenuto
conto, ai fini della valutazione del
carattere distintivo del marchio della
ricorrente, della forma dei prodotti
dei concorrenti della ricorrente disponibili sul mercato.
— Per quanto attiene all’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC, dalla giurisprudenza sul
marchio comunitario discenderebbe
che la forma di un prodotto può essere registrata come marchio se il
pubblico di riferimento la riconosce,
in base alla propria esperienza, non
soltanto come motivo ornamentale,
ma anche come contrassegno che rimanda ad una specifica impresa.
— La forma tridimensionale oggetto
della domanda costituirebbe un disegno fantasioso, che si differenzierebbe dalle forme completamente rotonde tipiche delle estremità superiori delle penne offerte sul mercato.
Non vi sarebbe alcun motivo per cui
il pubblico non dovrebbe riconoscere tale forma particolare come marchio. Al contrario, tenuto conto del
fatto che gli strumenti per scrivere
hanno in genere piccole dimensioni e
che pertanto i nomi dei marchi che li
contrassegnano sono difficili da leggere, il potenziale cliente dovrebbe
distinguere gli strumenti per scrivere
in base ad altri segni, quali la forma
o altri elementi di tali strumenti. Il
fermaglio a freccia della ricorrente,
per esempio, sarebbe divenuto famoso sotto questo aspetto; esso verrebbe considerato chiaramente un segno
e non, come affermato dall’esaminatore, un elemento meramente decorativo.
— Considerare il segno oggetto della
domanda idoneo alla registrazione
sarebbe in linea con la prassi decisionale della Commissione di ricorso in materia di segni costituiti dalla
forma insolita di un prodotto, quale
risulterebbe, ad esempio, dalla decisione del 12 aprile 1999, procedimento R 164/1998-1 (marchio tridimensionale Valigeria Roncato).
— Inoltre, la registrazione nel Regno
Unito del marchio richiesto costituirebbe una solida prova della sua idoneità alla registrazione già ad un primo esame, perché dimostrerebbe che
almeno il pubblico nel Regno Unito
sarebbe abituato a distinguere le
penne in base alla forma delle loro
estremità superiori. Sarebbe difficile
capire il motivo per cui altri clienti
europei non dovrebbero avere la
stessa capacità.
Motivazione
14 Il ricorso è conforme agli articoli
57, 58 e 59 RMC, nonché alla regola 48
RE, ed è pertanto ammissibile.
15 Pur essendo incontestabile che, per
potersi considerare intrinsecamente distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC, un segno costituito dalla forma del prodotto non
deve soddisfare requisiti diversi da
quelli che si applicano ad altre categorie di marchi, è altresì vero che il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato tenendo conto dell’aspettativa presunta dei consumatori
interessati e del fatto che, nel caso di un
marchio tridimensionale, i consumatori
non riconoscono necessariamente qualsiasi elemento particolare e identificabile del disegno del prodotto come marchio (v. sentenze del Tribunale di primo
grado 19 settembre 2001, causa T117/00, Procter & Gamble Company/UAMI, «Forma di un prodotto
per lavatrice», punti 53-58, e 7 febbraio
2002, causa T-88/00, Mag Instrument
Inc./UAMI, «Forma di lampade tascabili», punti 32-35).
16 Nel caso di specie, avente ad oggetto un marchio costituito dalla forma
particolare del meccanismo a scatto di
una penna a sfera o di una matita, il
pubblico di riferimento è il consumatore medio e il prodotto in questione deve
essere considerato, secondo la natura
dei materiali utilizzati e del livello di finitura raggiunto, vuoi come prodotto di
consumo quotidiano vuoi come prodotto più esclusivo. La Commissione di
ricorso ritiene che il consumatore di
strumenti per scrivere, anche per l’acquisto di una penna o di una matita
considerate alla moda, e quindi scelte
con attenzione, non attribuirà a taluni
dettagli della forma del prodotto, che
non attirano immediatamente l’attenzione né contribuiscono in modo parti-
SOMMARIO
colare al suo disegno generale, nessun’altra funzione se non quella tecnica
o, al massimo, vagamente ornamentale.
Non può dirsi, nel caso di specie, che la
forma particolare del meccanismo a
scatto situato all’estremità superiore
della penna sia una caratteristica rimarchevole, appariscente, sebbene presenti
un profilo inconsueto, che consiste in
una forma cilindrica incompleta, con
una parte laterale piatta che presenta
solchi longitudinali sulla superficie. Il
consumatore, osservando la particolare
forma del meccanismo a scatto, penserà,
in primo luogo, che essa serva ad uno
scopo funzionale, ma non la intenderà
né la riconoscerà, senza prima esserne
stato messo al corrente, come un marchio che identifica l’impresa che commercializza il prodotto. Per questo motivo, la Commissione di ricorso condivide la conclusione dell’esaminatore
secondo cui il segno oggetto della domanda di registrazione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), RMC.
17 La Commissione di ricorso ritiene
che questa valutazione trovi riscontro
nell’opuscolo informativo che la ricorrente ha prodotto nel caso di specie
quale esempio dell’uso del segno oggetto della domanda. L’opuscolo, redatto
in lingua tedesca, è volto a presentare la
collezione PARKER «FRONTIER»,
consistente in una penna stilografica,
una penna a sfera roller, una penna a
sfera e una matita. Solo gli ultimi due
articoli sono dotati di un meccanismo a
scatto, che presumibilmente corrisponde al segno richiesto. Sebbene i detti
meccanismi siano rappresentati con una
superficie con solchi longitudinali, o
nervature, essi sembrano avere la consueta forma cilindrica, dato che né l’immagine né il commento che li accompagnano indicano che essi presentano la
forma, in parte cilindrica e in parte piatta, che caratterizza il segno oggetto della domanda. Benché si descriva la collezione «FRONTIER» affermando che
essa presenta un «disegno marcato e
contemporaneo», che «attrae soprattutto le persone dotate di senso dello stile
e che apprezzano uno strumento di
scrittura funzionale e pieno di carattere», nessuna particolare attenzione è
prestata al disegno del meccanismo a
scatto. Nel caso della penna a sfera, si
indica semplicemente che lo strumento
è «una penna a sfera con un meccanismo a scatto» e, per quanto riguarda la
matita, si specifica che lo strumento è
«una matita con un meccanismo a scatto in due fasi – una prima spinta fa apparire la cartuccia contenente la mina, la
seconda la mina stessa». Ne risulta che,
nella presentazione del prodotto effettuata dalla stessa ricorrente, l’origine
commerciale della collezione speciale
viene indicata, in primo luogo, dall’uso
del marchio denominativo e marchio
artistico PARKER, in secondo luogo,
dalla presenza del ben noto fermaglio a
freccia e, in terzo luogo, dall’uso della
parola FRONTIER. Il meccanismo a
scatto, d’altro canto, è presentato come
un elemento meramente funzionale.
18 Nella memoria contenente i motivi del ricorso, la ricorrente sostiene che
l’esaminatore, avendo omesso di procedere ad un confronto tra la particolare
forma oggetto della domanda e la forma usuale dei prodotti commercializzati dai concorrenti della ricorrente medesima, ha violato l’articolo 74, paragrafo 1, RMC. La Commissione di
ricorso interpreta tale argomento nel
senso che si intende sostenere con esso
che l’esaminatore non avrebbe correttamente valutato nel merito la forma depositata. La Commissione di ricorso,
tuttavia, non condivide la tesi della ricorrente. Affermando, nella sua comunicazione dell’11 marzo 1999, che «riconosco che vi sono molti modi diversi per disegnare un cappuccio di questo
tipo e che il modo prescelto è una variante estetica rispetto a ciò che potrebbe considerarsi ‘la norma’», l’esaminatore ha dimostrato di avere prestato la
debita attenzione alla specificità del segno oggetto della domanda.
19 Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui l’Ufficio, nel valutare
il carattere distintivo del marchio depositato, non dovrebbe pervenire ad una
conclusione diversa da quella dell’ufficio del Regno Unito, la Commissione
di ricorso rinvia alla prassi decisionale
consolidata delle Commissioni di ricorso secondo cui, in forza del regolamento sul marchio comunitario, che ha istituito un sistema autonomo di registrazione dei marchi, le decisioni adottate
dalle autorità nazionali possono sí considerarsi rilevanti, ma in nessun modo
vincolanti per l’Ufficio.
20 La ricorrente critica inoltre la decisione impugnata per il fatto che l’esaminatore, pur avendo espressamente riferito la propria obiezione all’insieme
degli strumenti per scrivere rivendicati
nella domanda, ha nondimeno respinto
quest’ultima per l’intero elenco dei prodotti. Tale argomento della ricorrente
risulta fondato, in quanto la decisione
impugnata appare ambigua per quanto
riguarda la sua portata. Mentre da un
lato dichiara: «Si respinge pertanto la
domanda nella parte in cui riguarda gli
strumenti per scrivere», l’esaminatore
non spiega tuttavia se solo una parte
dell’elenco dei prodotti fosse stata respinta e, in caso affermativo, quale. Pur
essendo vero che, da un lato, l’elenco
dei prodotti fornito dalla ricorrente è
formulato in modo da contenere diversi prodotti che si sovrappongono e che,
dall’altro, non spetta all’Ufficio riformulare un elenco di prodotti o servizi,
la Commissione di ricorso constata che
la natura delle obiezioni dell’esaminatore non era pertinente per tutti i prodotti rivendicati nella classe 16. Per tale
motivo, la decisione impugnata va annullata. In forza dei poteri conferitile ai
sensi dell’articolo 62, paragrafo 1,
RMC, la Commissione di ricorso decide inoltre che il marchio richiesto va respinto per i prodotti menzionati nella
domanda nella misura in cui questi ultimi riguardano o comprendono strumenti di scrittura, ossia: «Strumenti per
scrivere, disegnare ed evidenziare; inchiostri e ricariche e cartucce d’inchiostro per strumenti per scrivere, disegnare ed evidenziare; ricariche e cartucce
per strumenti per scrivere a sfera, a
punta porosa e a roller; mine per matite; ricariche di mine per matite; cartoleria; articoli per ufficio (tranne i mobili)», e che deve essere accettato per i restanti prodotti compresi nella classe 16.
21 Infine, la Commissione di ricorso
prende atto del fatto che, nella memoria contenente i motivi del ricorso, la ricorrente rivendica il carattere distintivo
del marchio soltanto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC,
senza far valere inoltre l’acquisizione di
un carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMC.
Dispositivo
Per questi motivi, la Commissione così
decide:
1.
La decisione impugnata è annullata nella parte in cui l’esaminatore ha respinto la domanda per
«astucci e contenitori per strumenti per scrivere, disegnare ed
evidenziare, per inchiostri e ricariche e cartucce d’inchiostro, per
mine per matite e per ricariche di
mine per matite; pennini e punte
per strumenti per scrivere, disegnare ed evidenziare; gomme da
cancellare; set da scrivania; liquidi
correttori, pellicole e nastri per la
correzione di errori stampati, dat-
SOMMARIO
tilografati e scritti; diluenti per i
suddetti liquidi correttori, tutti
compresi nella classe 16».
DECISIONE DELLA TERZA
COMMISSIONE DI RICORSO
siano minime o del tutto trascurabili. Nel caso di specie, la Commissione di ricorso condivide pienamente la valutazione della divisione
Opposizione secondo cui il marchio denominativo ARTHUR ET
FELICIE non è identico al marchio
anteriore. Il fatto che la parola
«ARTHUR» sia stata ripresa nel
marchio oggetto della domanda impugnata non è sufficiente perché vi
sia identità tra i segni, necessaria
per l’applicazione dell’articolo 8,
paragrafo 1, lettera a), RMC. Non
si tratta di differenze di secondaria
importanza o insignificanti. Esse
escludono quindi qualsiasi identità
dei marchi. Il ricorso è conseguentemente respinto nei limiti in cui è
basato sulla violazione dell’articolo
8, paragrafo 1, lettera a), RMC.
del 19 giugno 2002
nel procedimento R 1/2000-3
2.
Il ricorso è respinto per il resto.
3.
Il procedimento è rinviato all’esaminatore per l’ulteriore prosecuzione.
(Lingua del procedimento: francese)
Articolo 6 RMC – Articolo 8, paragrafo
1, lettere a) e b), RMC – Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), RMC – Articolo 9,
paragrafo 3, RMC – Articolo 62 RMC
– Articolo 11 RP
Nuova prova dell’uso – Osservazioni
del presidente – Dovere dell’Ufficio –
Effetti di un marchio comunitario –
Identità dei marchi – Interdipendenza
– Interpretazione delle norme – Rischio di confusione – Principio dispositivo delle parti - Ratio legis – Limitazione dell’elenco dei prodotti e servizi – Estensione della protezione del
marchio – Somiglianza dei segni
1.
Identità dei segni - La nozione di
identità deve essere determinata in
funzione della finalità perseguita
dalla disposizione dell’articolo 8,
paragrafo 1, lettera a), RMC. A
questo proposito, occorre tener
conto della natura e degli effetti del
diritto conferito dal marchio comunitario. Il diritto conferito dal marchio comunitario è un diritto esclusivo di privativa, opponibile ai terzi e riguardante un segno distintivo,
con riferimento a prodotti o servizi che si intende contraddistinguere
da quelli dei concorrenti. La disposizione dell’articolo 8, paragrafo 1,
lettera a), RMC è volta ad impedire che a livello comunitario si costituisca un diritto esclusivo di privativa su un marchio riguardo a un
segno di cui sia già in precedenza
avvenuta una monopolizzazione
come marchio, a livello comunitario o nazionale, per gli stessi prodotti o servizi, evitando pertanto
che venga violato il diritto esclusivo del titolare del segno anteriore.
La tutela è automatica. Tenuto conto del carattere automatico dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo
1, lettera a), RMC e della finalità
perseguita da questa disposizione,
l’interpretazione della nozione di
«marchio identico» deve essere restrittiva e limitata ai casi di segni
perfettamente identici. Pertanto, un
marchio e un segno saranno sempre
identici se esiste una riproduzione
identica, senza alcuna aggiunta, eliminazione o modificazione che non
2.
Rischio di confusione - Per potersi
escludere il rischio di confusione
unicamente sulla base della comparazione dei marchi, i marchi in questione devono essere chiaramente
dissimili. Nella decisione impugnata, la divisione Opposizione ha accertato che non vi era alcun rischio
di confusione sulla mera constatazione che il grado di somiglianza
tra i marchi non era sufficiente e
che non occorreva procedere alla
comparazione dei prodotti. La
Commissione non condivide tale
conclusione. I due marchi hanno in
comune il termine «ARTHUR» e la
Commissione ritiene che tra i marchi esistano rilevanti elementi di somiglianza. La divisione Opposizione ha pertanto erroneamente escluso l’analisi dei prodotti in conflitto,
effettuando perciò un’errata valutazione del criterio d’interdipendenza
dei vari fattori da prendere in considerazione. La sua decisione deve
pertanto essere annullata.
3.
Ricevibilità di nuovi documenti –
Nell’ambito del procedimento di
ricorso, l’opponente ha prodotto
una copiosa documentazione intesa
a dimostrare che il suo marchio anteriore godeva di notorietà presso
un pubblico molto vasto nei settori del tessile e dell’abbigliamento.
Poiché lo svolgimento dei procedimenti inter partes dipende in linea
generale dalle parti stesse, e dal momento che la richiedente non ha
contestato il deposito tardivo di tale
documentazione effettuato dall’al-
SOMMARIO
tra parte, la Commissione ritiene
che tale nuova documentazione sia
ammissibile e che la stessa debba
essere presa in considerazione in
sede di valutazione del rischio di
confusione. La decisione impugnata viene altresì annullata per non
aver preso in considerazione l’eventuale rilevanza di tale limitazione
dei prodotti sulla valutazione del rischio di confusione.
LTJ Diffusion
176, rue Estienne d’Orves
F-92700 Colombes
Francia
opponente e ricorrente
rappresentata da Cabinet Regimbeau,
20, rue de Chazelles, F-75847 Parigi
Cédex 17, Francia
contro
Sadas S.A
216, rue Winoc Chocqueel
F-59200 Tourcoing
Francia
richiedente e resistente
rappresentata da Oficina de Propiedad
Industrial Gil Vega, Estébanez Calderón, 3-5° B, E-28020 Madrid, Spagna
avente ad oggetto il ricorso proposto in
esito al procedimento di opposizione B
56 715 (domanda di marchio comunitario n. 373 787)
La Terza Commissione di ricorso
composta da S. Sandri (presidente), Th.
Margellos (relatore) e A. Bender (membro)
cancelliere: E. Gastinel
ha adottato la seguente
Decisione
Sintesi dei fatti
1 Il 9 settembre 1996 la richiedente e
resistente (in prosieguo: la «richiedente») presentava la domanda di marchio
comunitario n. 373 787 per il marchio
denominativo
ARTHUR ET FELICIE
per contrassegnare, fra gli altri, i prodotti (oggetto della presente controversia) di seguito riportati:
Classe 24 - Stoffe per uso tessile; coperte da letto e copritavoli.
Classe 25 - Articoli di abbigliamento,
scarpe (tranne quelle ortopediche); cappelleria.
2 La domanda di marchio veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 24/98 del 6 aprile 1998.
3 Il 2 luglio 1998 l’opponente e ricorrente (in prosieguo: l’«opponente»)
presentava opposizione contro la registrazione del marchio comunitario richiesto adducendo le seguenti registrazioni, aventi ad oggetto il marchio figurativo
— marchio francese depositato il 16
giugno 1983, registrato con il n. 17
731 e rinnovato da ultimo il 14 giungo 1993, relativo a prodotti rientranti nella classe 25;
— marchio internazionale depositato il
31 maggio 1989, relativo a prodotti
rientranti nella classe 25, registrato
con il n. 539 689 ed avente effetti in
Germania, Austria, Spagna e Benelux.
4 L’opposizione era rivolta contro i
prodotti indicati nelle classi 24 e 25 della domanda di marchio comunitario
contestata e si basava su tutti i prodotti protetti dai marchi anteriori, vale a
dire «articoli tessili, prêt-à-porter e su
misura, compresi stivali, scarpe e pantofole».
5 I motivi dell’opposizione erano
quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1,
lettere a) e b), del regolamento (CE) n.
40/94 del Consiglio, del 20 dicembre
1993, sul marchio comunitario (in prosieguo: «RMC») (GU L 11 del
14.1.1994, pag. 1; GU UAMI n. 1/92,
pag. 52). L’opponente sosteneva che esisteva identità tra i marchi in conflitto,
nel senso che il marchio comunitario
oggetto della domanda contestata riproduceva in maniera uguale i marchi anteriori, con la loro individualità ed il
loro carattere distintivo. Tale riproduzione, secondo l’opponente, comportava un rischio di confusione.
6 Il 5 ottobre 1999 la richiedente limitava l’elenco dei prodotti rivendicati
nella sua domanda di marchio comunitario, in particolare i prodotti indicati
nella classe 25, ai seguenti prodotti: «articoli di abbigliamento, scarpe (tranne
quelle ortopediche); cappelleria, tutti
questi prodotti per bambini venduti per
corrispondenza e nei negozi specializza-
ti che distribuiscono i prodotti del catalogo». La richiedente non presentava
osservazioni in risposta.
7 L’8 ottobre 1999 la divisione Opposizione emetteva la decisione n.
905/1999 (in prosieguo: la «decisione
impugnata») con la quale respingeva
l’opposizione, fondando il rigetto sui
motivi di seguito riportati.
— I segni in conflitto non sono identici. Il fatto che la parola ARTHUR
sia stata ripresa nel marchio comunitario oggetto della domanda contestata non è sufficiente perché vi sia
identità tra i segni, necessaria per
l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC.
— La riproduzione della parola
ARTHUR nel marchio comunitario
richiesto non è sufficiente per costituire una somiglianza tale da comportare un rischio di confusione tra
i marchi in conflitto. Valutando globalmente le somiglianze visive, fonetiche e concettuali tra i marchi di cui
trattasi, e tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti, l’Ufficio ritiene insussistente un rischio di
confusione, compreso in esso un rischio di associazione, per il pubblico
nei territori in cui il marchio anteriore è tutelato.
— Poiché i segni non sono né simili né
identici e l’opponente non ha presentato alcun argomento tale da incidere sull’analisi del rischio di confusione, con riferimento ad esempio
alla notorietà del marchio anteriore
nei paesi considerati, l’Ufficio conclude che, quale che sia il grado di
identità o di somiglianza tra i prodotti rispettivamente tutelati dai
marchi in conflitto, non può sussistere alcun rischio di confusione e
non è pertanto necessario procedere
ad una comparazione dei prodotti.
8 Il 7 dicembre 1999 l’opponente proponeva un ricorso avverso la decisione
della divisione Opposizione.
9 Il 20 dicembre 1999 la limitazione
dell’elenco dei prodotti operata dalla richiedente veniva notificata all’opponente, che rispondeva affermando che intendeva mantenere integralmente la
propria opposizione riguardo ai prodotti indicati nelle classi 24 e 25.
SOMMARIO
10 Il 1° febbraio 2000 l’opponente depositava la propria memoria scritta contenente i motivi del ricorso. Alla memoria era allegata nuova documentazione.
11 L’8 maggio 2000 la richiedente presentava le proprie osservazioni in risposta.
12 L’opponente chiede il rigetto della
domanda di marchio comunitario impugnata per i prodotti contestati adducendo che il marchio anteriore è riprodotto in maniera identica nel marchio
comunitario richiesto e che tale riproduzione comporterebbe perlomeno un
rischio di confusione e di associazione.
L’opponente ha altresì presentato nuovi documenti per rispondere al punto
della motivazione della decisione impugnata secondo cui essa non aveva fornito alcun elemento che consentisse di valutare la notorietà del marchio sul mercato.
Gli
argomenti
addotti
dall’opponente sono i seguenti.
— Identità dei marchi in conflitto: la
riproduzione di un marchio anteriore, con un’aggiunta che non ne modifica il senso, né l’individualità o il
carattere distintivo, dovrebbe essere
considerata un marchio identico ai
sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC. A sostegno delle sue
affermazioni, l’opponente cita una
decisione dell’Ufficio francese dei
marchi (INPI) che ha rifiutato la registrazione del marchio ARTHUR
et NINA in quanto il segno in questione costituisce la riproduzione
— parziale del marchio
ed
è tale da ledere i diritti del marchio
anteriore. La decisione è stata confermata dalla Cour d’appel di Parigi,
con sentenza del 26 novembre 1999,
che ha statuito in particolare che
«lorsque la marque est reproduite
avec une adjonction, il convient de
rechercher si le signe antérieur conserve ou non son individualité et son
pouvoir distinctif» («quando il marchio è riprodotto con un’aggiunta,
occorre verificare se il segno anteriore conservi o meno la sua individualità e la sua capacità distintiva») e che
«le prénom ARTHUR est reproduit
de manière quasi identique dans le
signe critiqué» («il nome ARTHUR
è riprodotto in modo quasi identico
nel segno contestato») (copie delle
due decisioni in questione sono state prodotte in allegato).
— Rischio di confusione: l’opponente
sostiene che esiste un rischio di confusione e di associazione tra i segni;
le differenze di grafia sarebbero solo
secondarie e la parola ARTHUR resterebbe perfettamente riconoscibile
nel marchio comunitario richiesto.
— Notorietà effettiva del marchio anteriore sul mercato: secondo l’opponente, il rischio di confusione e di
associazione è ancor maggiore in
quanto il marchio anteriore godrebbe di notorietà presso un pubblico
molto vasto. A tal fine, l’opponente
produce una copiosa documentazione volta a dimostrare che il marchio
è utilizzato in Francia dal 1983 e che
esso è noto a un pubblico molto vasto nei settori del tessile e dell’abbigliamento. Tale documentazione
comprende:
— • copie di etichette e di logotipi che
illustrano il modo in cui il marchio è utilizzato;
— • copie di cataloghi che presentano i
prodotti in questione;
— • estratti di cataloghi di vendita per
corrispondenza della «3 SUISSES», dal 1992 al 1998, e della «La
Redoute», dal 1991 al 1993;
— • estratti di varie riviste pubblicate
tra il 1985 e il 1998, dedicate ai
prodotti commercializzati con il
marchio ARTHUR;
— • copia di una scheda informativa
sul fatturato realizzato dal marchio nel 1996 in Francia, ma anche
nei paesi limitrofi;
— • copia di un attestato, datato 27 luglio 1999, del revisore dei conti
della ricorrente che certifica l’importo annuo delle spese pubblicitarie sostenute dalla società;
— • copia di un articolo apparso nella
rivista «Le revenu» del 7 gennaio
2000, riguardante il marchio anteriore, il fatturato realizzato con il
marchio nel 1997 e nel 1999, nonché i progetti di espansione a breve termine in Europa.
13 La richiedente chiede la conferma
della decisione impugnata sull’assunto
che non esiste né identità tra i segni né
rischio di confusione. La richiedente
rammenta il principio della valutazione
globale del rischio di confusione, fondata sull’impressione complessiva pro-
dotta dai segni in questione. Secondo la
richiedente, il marchio anteriore è costituito dalla riproduzione di una firma
scritta a mano; questa caratteristica sarà
percepita dal consumatore, dal momento che la domanda impugnata non include alcun elemento scritto a mano.
Essa confuta inoltre il confronto con i
precedenti citati dalla ricorrente (decisioni dell’INPI e della Cour d’appel di
Parigi) in quanto i marchi in conflitto
in tali decisioni erano entrambi costituiti da una firma scritta a mano, mentre nel presente caso i marchi si differenzierebbero per la grafia usata. La richiedente sottolinea le differenze
esistenti tra i marchi e produce una documentazione (copie di un catalogo di
vendita per corrispondenza) da cui risulta che il marchio richiesto è sempre
utilizzato come un insieme indivisibile.
Infine, essa sostiene che i canali di distribuzione dei prodotti sono radicalmente diversi, poiché l’opponente distribuirebbe i suoi prodotti principalmente nei supermercati e nei negozi,
mentre la richiedente utilizzerebbe il
circuito delle vendite per corrispondenza e a distanza.
14 Inoltre, il 27 ottobre 2000 la richiedente informava l’Ufficio di un’ordinanza emessa il 23 giugno 2000 dal
Tribunal de grande instance di Parigi (in
un procedimento che coinvolgeva le
stesse parti e riguardava marchi identici), in cui veniva sottoposta una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee vertenti
sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21
dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (in prosieguo:
la «direttiva»).
«Se il divieto stabilito dall’articolo 5,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva
89/104, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, riguardi solo l’esatta riproduzione senza eliminazioni né aggiunte
del segno o dei segni che compongono
un marchio, o possa essere esteso:
1. alla riproduzione dell’elemento distintivo di un marchio composto da
più segni?
2. alla riproduzione integrale dei segni
che costituiscono il marchio, se ai medesimi vengono aggiunti altri segni».
SOMMARIO
15 Il 12 dicembre 2000 la Commissione di ricorso, conformemente all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 216/96
della Commissione, del 5 febbraio 1996,
che stabilisce il regolamento di procedura delle Commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’Armonizzazione nel
Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: «RP») (GU UAMI
1996, pag. 399), invitava il presidente
dell’Ufficio a presentare le sue osservazioni in merito alla portata dell’articolo
8, paragrafo 1, lettera a), RMC, e più
precisamente sulla questione se il divieto di registrazione sancito da quest’articolo si applicasse alle riproduzioni
identiche, senza eliminazioni né aggiunte, di un marchio anteriore o se fosse
opportuno, come sostenuto dalla ricorrente, verificare se, nell’ambito del segno contestato, il marchio anteriore
conservasse o no la propria individualità e la propria capacità distintiva.
16 Il 29 giugno 2001 il presidente dell’Ufficio rispondeva alla questione.
L’Ufficio ritiene che il divieto sancito
dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera a),
RMC riguardi solo la riproduzione
identica senza eliminazioni né aggiunte
del segno o dei segni che compongono
il marchio anteriore. La risposta dell’Ufficio, che si basa su un’interpretazione nel contempo letterale e teleologica dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera
a), RMC, può essere sintetizzata nel
modo seguente.
— Nelle cinque lingue dell’Ufficio, a
prescindere dalla lingua di cui trattasi, il termine «identico» ha, in ciascuna, un significato preciso, ossia
designa il fatto che gli elementi considerati sono concordanti o uguali.
— Ai sensi del settimo ‘considerando’
RMC, «la tutela conferita dal mar-
chio comunitario (…) è assoluta in
caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi». La tutela assoluta è giustificata dal fatto che, nel caso in cui i segni e i prodotti siano identici, il
rischio di confusione è presunto.
L’articolo 8, paragrafo 1, lettera a),
RMC è stato concepito per rendere
possibile statuire rapidamente e senza lasciare alcun margine di valutazione discrezionale nei casi in cui segni e prodotti sono identici. Nel momento in cui constata un’identità per
quanto riguarda segni e prodotti,
l’Ufficio è tenuto ad applicare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC
e non dispone del potere di valutare
l’eventuale esistenza di un rischio di
confusione o di stabilire se il marchio anteriore conservi la sua individualità ed il suo carattere distintivo
nell’ambito del marchio successivo.
Tale valutazione può essere effettuata solo ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC. Ne discende l’importanza di interpretare restrittivamente il concetto di identità,
onde evitare un’applicazione automatica incontrollata dell’articolo 8,
paragrafo 1, lettera a), RMC.
— Risulta del tutto escluso che un marchio come ARTHUR ET FELICIE
sia considerato identico al marchio
ARTHUR.
17 La risposta del presidente veniva
comunicata alle parti l’11 luglio 2001.
In riscontro a tale comunicazione, il 10
settembre 2001 l’opponente faceva pervenire copia della sua richiesta motivata di audizione orale nell’ambito del
procedimento pregiudiziale dinanzi alla
Corte di giustizia (causa C-291/00, S.A
Société LTJ Diffusion/SA SADAS),
nonché copia delle osservazioni scritte
presentate nell’ambito dello stesso procedimento. La richiedente non presentava alcuna osservazione al riguardo.
Motivazione
18 Il ricorso è conforme agli articoli
57, 58 e 59 RMC, nonché alla regola 48
del regolamento (CE) n. 2868/95 della
Commissione, del 13 dicembre 1995,
recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio
sul marchio comunitario (in prosieguo:
«RE»), ed è pertanto ammissibile.
Sui documenti presentati dall’opponente
il 10 settembre 2001
19 La Commissione di ricorso ritiene
che questi documenti (v. supra, punto
17) non possano essere presi in considerazione, né per quanto riguarda la richiesta di audizione orale né per le osservazioni, ai fini del presente procedimento. Si tratta infatti di documenti
redatti nell’ambito di un procedimento
estraneo al presente procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso e che
perseguono un diverso obiettivo. Inoltre, non spetta alla Commissione determinare ed estrapolare, tra gli argomenti addotti dall’opponente nella prospettiva di un procedimento dinanzi alla
Corte di giustizia, gli argomenti e le osservazioni che potrebbero risultare pertinenti ai fini del procedimento in esame.
Sull’identità dei segni
20 Nel diritto francese, la formulazione dell’articolo L 713-2 del codice della proprietà intellettuale, in effetti, è tale
che il criterio d’applicazione è quello
della riproduzione e non quello dell’identità:
«Sont interdits, sauf autorisation du
propriétaire:
a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque même avec
l’adjonction de mots tels que formule, façon, système, imitation, genre,
méthode ainsi que l’usage d’une
marque reproduite, pour des produits
ou services identiques à ceux désignés
dans l’enregistrement
b) …».
(«Sono vietati, salvo autorizzazione del
proprietario: a) la riproduzione, l’uso o
l’apposizione di un marchio anche se
con l’aggiunta di termini quali formula,
modo, sistema, imitazione, genere, metodo, nonché l’uso di un marchio riprodotto, per prodotti o servizi identici a quelli designati nella registrazione…»).
21 Secondo una giurisprudenza francese consolidata, discende da tale articolo che vi è contraffazione non solo
quando i due marchi sono identici, ma
anche quando il marchio anteriore è integralmente o parzialmente riprodotto
purché, nell’ambito del marchio succes-
SOMMARIO
sivo, si ritrovi il marchio anteriore con
la sua individualità ed il suo carattere
distintivo.
22 Nel presente procedimento, l’opponente sostiene che la riproduzione di
un marchio anteriore, con un’aggiunta
che non ne modifica né il senso né l’individualità o il carattere distintivo, deve
essere considerata alla stregua di un
marchio identico ai sensi dell’articolo 8,
paragrafo 1, lettera a), RMC. Essa ritiene infatti che l’espressione «se esso è
identico al marchio anteriore» di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a),
RMC debba essere interpretata come
sinonimo di quella «riproduzione di un
marchio» contenuta nell’articolo L 7132 del codice francese della proprietà intellettuale; dal momento che quest’ultima espressione, utilizzata nella legge
francese, è stata mantenuta allorché la
legge sui marchi è stata modificata per
dare attuazione alla prima direttiva.
23 La nozione di «identità» rispetto al
marchio anteriore deve essere determinata in funzione della finalità perseguita dalla disposizione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC. A questo
proposito, occorre tener conto della natura e degli effetti del diritto conferito
dal marchio comunitario.
24
L’articolo 6 RMC dispone che:
«Il marchio comunitario si acquisisce
con la registrazione».
25 Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo
1, lettera a), RMC:
«1. In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio
richiesto è escluso dalla registrazione:
a) se esso è identico al marchio anteriore e se i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il
marchio anteriore è tutelato».
26 Tale articolo fa riscontro all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della prima
direttiva, che dispone che «il titolare ha
diritto di vietare ai terzi, salvo proprio
consenso, di usare nel commercio un
segno identico al marchio di impresa
per prodotti o servizi identici a quelli
per cui esso è stato registrato».
27 Ai sensi del settimo ‘considerando’
RMC:
«la tutela conferita dal marchio comunitario, che mira in particolare a garantire la funzione d’origine del marchio di
impresa, è assoluta in caso di identità
tra il marchio di impresa e il segno e tra
i prodotti o servizi; (…) la tutela è accordata anche in caso di somiglianza tra
il marchio di impresa e il segno e tra i
prodotti o servizi; (…) è opportuno interpretare la nozione di somiglianza in
relazione al rischio di confusione; (…)
il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio
di impresa sul mercato, dall’associazione che può essere fatta tra il marchio di
impresa e il segno usato o registrato, dal
grado di somiglianza tra il marchio di
impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, costituisce la condizione
specifica della tutela».
28 Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo
1, lettera a), RMC, intitolato «Diritti
conferiti dal marchio comunitario»:
«1. Il marchio comunitario conferisce al
suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare in commercio:
a) un segno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi identici a
quelli per cui esso è stato registrato».
29 L’articolo 9, paragrafo 3, RMC dispone inoltre che:
«Il diritto conferito dal marchio comunitario è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione
della registrazione del marchio».
30 Da queste disposizioni risulta che
il diritto conferito dal marchio comunitario è un diritto esclusivo di privativa,
opponibile ai terzi e riguardante un segno distintivo, con riferimento a prodotti o servizi che si intende contraddistinguere da quelli dei concorrenti. Il titolare del marchio comunitario può
opporre in modo assoluto il proprio diritto sul segno a tutti i concorrenti che
vorrebbero utilizzare lo stesso segno
per contrassegnare gli stessi prodotti o
servizi.
31 La disposizione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC è volta ad impedire che a livello comunitario si costituisca un diritto esclusivo di privativa su un marchio riguardo a un segno
di cui sia già in precedenza avvenuta
una monopolizzazione come marchio, a
livello comunitario o nazionale, per gli
stessi prodotti o servizi, evitando pertanto che venga violato il diritto esclusivo del titolare del segno anteriore.
32 Va altresì rilevato che il settimo
‘considerando’ RMC, come pure gli articoli 8, paragrafo 1, e 9, paragrafo 1,
dello stesso regolamento, rivelano l’intenzione del legislatore di operare una
netta distinzione tra la tutela «assoluta»
accordata a un marchio nei confronti di
un segno identico utilizzato in relazione a prodotti o servizi identici e quella
accordata in mancanza di tale doppia
identità, che è sempre condizionata dalla necessità di dimostrare un rischio di
confusione. Nel primo caso, la tutela è
«automatica» e non richiede l’esistenza
di un rischio di confusione. Nel secondo caso, essa dipende dalla valutazione
relativa all’esistenza dello specifico presupposto del rischio di confusione. Nel
primo caso, la tutela è accordata anche
in mancanza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto. Nel secondo caso, l’assenza di tale rischio esclude qualsiasi tutela.
33 A questo proposito, si può osservare che la divisione Opposizione e la
Commissione di ricorso, allorché sono
chiamate ad applicare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC, devono limitarsi a constatare che i segni e i prodotti o servizi in questione sono identici e
a concludere automaticamente in merito all’applicazione della detta disposizione. Esse non devono interrogarsi
sull’esistenza di un rischio di confusione, sulla capacità distintiva o sul carattere più o meno dominante di uno degli elementi dei marchi posti a confronto, o ancora sul rischio di associazione.
Tale attività di valutazione può effettuarsi solo nella sfera dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC.
34 Tenuto conto del carattere «automatico» dell’applicazione dell’articolo
8, paragrafo 1, lettera a), RMC e della
finalità perseguita da questa disposizione, l’interpretazione della nozione di
«marchio identico» deve essere restrit-
SOMMARIO
tiva per non arrecare pregiudizio alla
distinzione voluta dal legislatore. Essa
deve limitarsi ai casi di segni perfettamente identici e la sua portata deve essere tale da riguardare marchi composti
da elementi chiaramente identici sul
piano visivo, fonetico e concettuale, restandone esclusi quelli costituiti da segni simili, anche quando il grado di somiglianza tra i segni in conflitto sia
molto elevato.
35 Pertanto, alla luce di tale valutazione, un marchio e un segno saranno
sempre identici se esiste una riproduzione identica, senza alcuna aggiunta,
eliminazione o modificazione che non
siano minime o del tutto trascurabili.
36 Nel caso di specie, la Commissione di ricorso condivide pienamente la
valutazione della divisione Opposizione, secondo cui il marchio denominativo ARTHUR ET FELICIE e il marchio
non sono identici. Il
fatto che la parola «ARTHUR» sia stata ripresa nel marchio oggetto della domanda impugnata non è sufficiente perché vi sia identità tra i segni, necessaria
per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC.
37 A questo proposito, occorre basarsi su una valutazione globale delle caratteristiche visive, auditive o concettuali dei segni in questione, nonché sull’impressione complessiva prodotta dai
medesimi.
38 Nel presente procedimento, il termine «ARTHUR» è riprodotto in una
grafia che imita una firma scritta a
mano e presenta inoltre un elemento
supplementare rispetto al marchio anteriore, vale a dire il punto situato sotto
la lettera «A». A sua volta, il marchio
comunitario oggetto della domanda è
scritto con caratteri di stampa maiuscoli. Inoltre, il marchio anteriore è composto da un elemento unico, mentre il
marchio comunitario oggetto della domanda è costituito da tre parole; quest’ultimo contiene un secondo nome
(«FELICIE») che non esiste nel marchio anteriore. La Commissione ritiene
che le differenze riscontrate tra i due
marchi escludano l’identità dei segni in
questione sotto il profilo concettuale,
visivo e auditivo. Non si tratta di differenze di secondaria importanza o insignificanti. I marchi non sono quindi
identici e non sussistono le condizioni
per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC.
Sul rischio di confusione
39 L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
RMC dispone che «in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:
se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio
anteriore e dell’identità o somiglianza
dei prodotti o servizi per i quali i due
marchi sono stati richiesti, sussiste un
rischio di confusione per il pubblico del
territorio nel quale il marchio anteriore
è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il
marchio anteriore».
40 L’esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo
1, lettera b), RMC deve essere oggetto
di una valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del
caso di specie. Tale valutazione globale
deve fondarsi, per quanto attiene alla
somiglianza visiva, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai
marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti
dei marchi medesimi [v. sentenza della
Corte di giustizia 11 novembre 1997,
causa C-251/95, SABEL BV / Puma
AG, Rudolf Dassler Sport (‘Sabel’),
Racc. pag. I-6191, punti 22 e 23].
41 La valutazione globale del rischio
di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in
considerazione, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue
grado di somiglianza tra i prodotti o i
servizi designati può essere compensato
da un elevato grado di somiglianza tra i
marchi e viceversa [v. sentenza della
Corte di giustizia 29 settembre 1998,
causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer Inc., già
Pathe Communications Corporation
(‘Canon’), Racc. pag. I-5507, punto 17].
42 Ciò premesso, la Commissione ritiene che, per potersi escludere il rischio
di confusione unicamente sulla base della comparazione dei marchi, i marchi in
questione debbano essere chiaramente
dissimili. Nella decisione impugnata, la
divisione Opposizione ha accertato che
non vi era alcun rischio di confusione,
compreso in esso un rischio di associazione, limitandosi alla sola comparazione dei segni di cui trattasi. Ritenendo
che non vi fosse sufficiente somiglianza
tra i segni, la divisione Opposizione ha
ritenuto inesistente un rischio di confusione, senza neppure prendere in considerazione i prodotti designati dai marchi in conflitto, ritenendo che l’eventuale grado di identità o di somiglianza tra
i prodotti non avrebbe potuto modificare l’analisi del rischio di confusione.
43 La Commissione di ricorso deve
pertanto stabilire se i marchi presentino
un grado sufficiente di somiglianza tale
da poter comportare un rischio di confusione.
44 Senza pregiudicare in alcun modo
la valutazione relativa all’esistenza di un
rischio di confusione, la Commissione
non condivide la conclusione a cui è
pervenuta la divisione Opposizione in
merito alla comparazione dei segni. È
evidente, infatti, che i due marchi hanno in comune il termine «ARTHUR».
Tale termine è l’unica parola del marchio anteriore e costituisce l’elemento
visivo e sonoro d’impatto del marchio
comunitario richiesto. Nonostante la
specifica grafia utilizzata per il marchio
anteriore, non deve essere sopravvalutata l’incidenza dell’elemento figurativo
del marchio anteriore. La parola
«ARTHUR» resta perfettamente leggibile nel marchio anteriore, di cui costituisce anche l’elemento dominante e distintivo. L’aggiunta della parola «FELICIE» nel marchio comunitario oggetto
della domanda costituisce certamente
un elemento di differenziazione, ma il
suo impatto è attenuato dalla sua posizione finale. L’attenzione del consumatore medio e normalmente attento sarà
innanzi tutto e soprattutto attirata dall’elemento d’impatto: il termine
«ARTHUR». Sul piano concettuale, la
Commissione non può escludere l’ipotesi che il marchio comunitario richiesto possa suggerire al pubblico un’estensione della gamma dei prodotti
contrassegnati con il marchio
«ARTHUR». Il marchio comunitario
richiesto sarebbe percepito come una
variante del marchio anteriore per indicare che il marchio si rivolge ormai anche a una clientela femminile. Conseguentemente, la Commissione ritiene
che tra i marchi esistano rilevanti elementi di somiglianza.
SOMMARIO
45 La divisione Opposizione ha pertanto erroneamente escluso l’analisi dei
prodotti in conflitto, effettuando perciò
un’errata valutazione del criterio d’interdipendenza dei vari fattori da prendere in considerazione. La sua decisione deve pertanto essere annullata.
46 Nel corso del presente procedimento, l’opponente ha prodotto una
copiosa documentazione intesa a domostrare che il suo marchio anteriore
godeva di notorietà presso un pubblico
molto vasto nei settori del tessile e dell’abbigliamento.
47 La Commissione deve pronunciarsi in merito all’ammissibilità della nuova documentazione depositata e deve
altresì accertare l’intendimento dell’opponente nel presentare tale documentazione. Esiste infatti un certo margine di
dubbio sul punto se la ricorrente intendesse far valere la rinomanza o la notorietà del marchio anteriore oppure intendesse dimostrare che il suo marchio
gode di un carattere distintivo accresciuto dall’uso intensivo che ne è stato
fatto e la conseguente notorietà del
marchio presso il pubblico di riferimento.
48 Per quanto riguarda quest’ultima
questione, alla luce degli argomenti
svolti dall’opponente, la Commissione
ritiene che, presentando tale documentazione, l’opponente intendesse rispondere ad uno dei motivi addotti nella decisione impugnata, vale a dire il fatto di
non aver presentato alcun argomento
idoneo ad influire sull’analisi del rischio
di confusione, ad esempio con riferimento alla notorietà del marchio anteriore nei paesi considerati. La Commissione ritiene pertanto che la ricorrente
non formuli un nuovo motivo di opposizione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, o dell’articolo 8, paragrafo 2,
lettera c), RMC, ma intenda semplicemente dimostrare che il suo marchio
gode di un elevato carattere distintivo.
49 Tenuto conto del principio del
contraddittorio che presiede ai procedimenti inter partes, la Commissione non
può, in linea generale, accettare nuovi
fatti o prove che non siano stati addotti né discussi nell’ambito del procedimento d’opposizione.
50 Questo principio è tuttavia controbilanciato dal fatto che, nei procedimenti inter partes, vige il principio di-
spositivo delle parti (v. decisioni del 25
aprile 2001, procedimento R 283/19993 - HOLLYWOOD/HOLLYWOOD;
del 23 gennaio 2001, procedimento R
687/1999-3 – POP SWATCH/POL
WATCH; e del 21 giugno 2000, procedimento R 615/1999-3 – NEGRETTO/NEGRITO). Tale approccio trova
conferma nell’articolo 74, paragrafo 1,
seconda frase, RMC, che dispone che
«in procedure concernenti impedimenti
relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti».
51 Si deve rilevare, a questo proposito, che la richiedente non ha contestato
l’ammissibilità della nuova documentazione presentata dalla parte avversa.
Nelle osservazioni in risposta, la richiedente ha confutato i vari punti dell’argomentazione dell’opponente, ma non
ha mai sollevato l’obiezione del deposito tardivo della nuova documentazione
di cui trattasi. Al contrario, dando per
scontata l’acquisizione di nuova documentazione nell’ambito del procedimento di ricorso, essa ha a sua volta
presentato nuovi documenti per dimostrare il modo in cui il suo marchio viene utilizzato, il tipo di prodotti contrassegnati dal marchio e il pubblico a
cui è rivolto, nonché infine il circuito di
distribuzione prescelto.
52 Pertanto, poiché ciascuna delle
parti ha avuto occasione di esprimersi
in merito alle comunicazioni inviate
dall’altra parte, poiché i diritti della difesa sono stati rispettati e la richiedente non ha sollevato alcuna obiezione
contro la presentazione di nuova documentazione effettuata dalla parte avversa, la Commissione ritiene che la nuova documentazione presentata dall’opponente al fine di dimostrare che il suo
marchio è noto a una larga parte del
pubblico debba essere presa in considerazione in sede di valutazione del rischio di confusione tra i marchi in questione.
53 Occorre altresì prendere atto che la
richiedente ha proceduto ad una limitazione dell’elenco dei prodotti rivendicati nella domanda di marchio comunitario, segnatamente per quanto riguarda
i prodotti rientranti nella classe 25 oggetto del presente procedimento. Nella
decisione impugnata, non è stata neppure presa in considerazione l’eventuale rilevanza di tale limitazione dei prodotti sulla valutazione del rischio di
confusione.
54 A norma dell’articolo 62, paragrafo
1, RMC, la Commissione può sia esercitare le competenze della divisione
Opposizione, sia rinviare l’istanza a
detto organo per la prosecuzione del
procedimento. Nel presente caso, tenuto conto di quanto precede, ossia del
fatto che nella decisione impugnata la
divisione Opposizione non ha proceduto ad una comparazione dei prodotti né
ha preso in considerazione la portata
della limitazione dei prodotti, e tenuto
conto altresì del fatto che nel corso del
procedimento di ricorso le parti hanno
prodotto nuovi documenti e che tali
documenti sono ammissibili, la Commissione ritiene opportuno rinviare il
procedimento alla divisione Opposizione affinché questa statuisca sul rischio
di confusione tenendo conto segnatamente della comparazione dei prodotti,
della limitazione dell’elenco dei prodotti comunicata dalla richiedente e della
rilevanza dei nuovi documenti presentati dalle due parti.
Sulle spese
55 A norma dell’articolo 81, paragrafo
2, RMC, per motivi di equità, la Commissione dispone che ciascuna parte
sopporti l’onere delle proprie spese e
tasse.
Dispositivo
Per questi motivi, la Commissione così
decide:
1.
La decisione impugnata è annullata nei limiti in cui respinge l’opposizione per insussistenza di un
rischio di confusione.
2.
Il procedimento è rinviato alla divisione Opposizione per l’ulteriore prosecuzione.
3.
Il ricorso è respinto per il resto.
4.
Ciascuna parte sopporterà le spese e le tasse in cui è incorsa nel
procedimento di ricorso.
SOMMARIO
DECISIONE DELLA SECONDA
COMMISSIONE DI RICORSO
del 7 agosto 2002
nel procedimento R 1129/2000-2
(Lingua del procedimento: inglese)
Articolo 8, paragrafo 4, RMC – Articoli 5, primo e terzo comma, e 15, terzo
comma, della legge tedesca sui marchi
Contrassegno commerciale – Requisito – Uso – Luogo dell’uso – Internet
– Diritto anteriore – Titolo di film –
Nullità - Legislazione nazionale –
Contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale – Mancata produzione di prove
1.
2.
Anche se i titoli di film MULAN e
FA MULAN dovessero essere considerati alla stregua di contrassegni
utilizzati nella normale prassi commerciale, e pertanto contrassegni
commerciali ai sensi dell’articolo 8,
paragrafo 4, RMC, è pacifico che
tale protezione prende avvio in seguito all’uso, ovvero con la proiezione del film in Germania. Può avvenire che un annuncio pubblicitario possa anticipare il momento di
inizio di tale protezione, ma ciò
solo quando sia stato diffuso poco
prima dell’uso effettivo e reso noto
al pubblico attraverso gli appropriati canali di informazione specializzati. Il mero annuncio del film in
comunicati stampa o altrimenti non
è sufficiente ai sensi della legge tedesca.
L’affermazione dell’opponente, secondo cui le informazioni riguardanti il film erano disponibili già a
partire dall’agosto 1996 sul sito Internet «hollywoodreporter», non
può ritenersi sufficiente, per i motivi seguenti: tale sito non risponde
alla condizione di essere un esplicito annuncio pubblicitario, perché
non si riferisce alla disponibilità del
film in Germania, ma solo al film in
quanto tale, indipendentemente dal
fatto che gli spettatori tedeschi potessero accedere o meno al sito in
questione; il film non è stato proiettato in Germania subito dopo tale
data. L’affermazione non è dimostrata, né è dimostrato che un annuncio pubblicitario su un sito Internet, non localizzato in Germania, debba produrre in quest’ultimo
paese gli effetti giuridici asseriti dall’opponente.
3.
Ne consegue che l’opponente non
ha assolto l’onere della prova che i
diritti, da essa invocati nella sua opposizione, siano sorti anteriormente alla data di presentazione della
domanda di marchio comunitario
impugnata, come prescritto dall’articolo 8, paragrafo 4, lettera a),
RMC.
Disney Enterprises, Inc.
500 South Buena Vista Street
Burbank
California 91521
Stati Uniti
opponente e ricorrente
rappresentata da Patent und Rechtsanwälte Mitscherlich & Partner, Sonnenstr. 33, D-80331 Monaco di Baviera,
Germania
contro
Pogola S.A.
3 rue Guillaume Kroll,
L-1882 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo
richiedente e resistente
rappresentata da Bureau de Rycker,
Arenbergstraat 13, B-2000 Anversa,
Belgio
avente ad oggetto il ricorso proposto in
esito al procedimento di opposizione B
48191 (domanda di marchio comunitario n. 356691)
La Seconda Commissione di ricorso
composta da K. Sundström (presidente), T. de las Heras (relatore) e P. Dyrberg (membro)
cancelliere: S. Hackstock
ha adottato la seguente
Decisione
Sintesi dei fatti
1 Con domanda presentata in data 1°
ottobre 1996, la richiedente e resistente
(in prosieguo: la «richiedente») chiedeva la registrazione del marchio denominativo
FA MULAN
come marchio comunitario per prodotti compresi nelle classi 16, 21, 24, 25, 28
e 32.
2 La domanda veniva pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari n.
16/98 del 9 marzo 1998.
3 In data 9 giugno 1998 l’opponente e
ricorrente (in prosieguo: l’«opponente») proponeva un’opposizione, registrata con il numero B 48191, contro la
suddetta domanda. Nell’opposizione
venivano fatti valere i seguenti diritti:
— il segno (titolo di film) MULAN,
utilizzato nella normale prassi commerciale in Germania per «pellicole
cinematografiche e produzione cinematografica e prodotti connessi».
— Il segno (titolo di film) FA MULAN, utilizzato nella normale prassi commerciale in Germania per
«pellicole cinematografiche e produzione cinematografica e prodotti
connessi».
4 L’opposizione era rivolta contro
tutti i prodotti rivendicati nella domanda di registrazione di cui sopra e si basava su tutti i prodotti tutelati dai diritti dell’opponente.
5 I motivi dell’opposizione erano
quelli contemplati dall’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 40/94
del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul
marchio comunitario (in prosieguo:
«RMC») (GUCE 1994 L 11, pag. 1,
GU UAMI n. 1/95, pag. 52).
6 Con decisione in data 2 ottobre
2000 (in prosieguo la decisione impugnata), la divisione Opposizione rigettava in toto l’opposizione, statuendo
che l’opponente non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare l’esistenza dei propri diritti e assegnando le
spese a carico di quest’ultima, sulla base
dei seguenti motivi, rilevanti ai fini del
presente procedimento.
— L’articolo 8, paragrafo 4, RMC stabilisce espressamente i seguenti requisiti, che devono essere soddisfatti affinché le sue disposizioni siano
applicabili:
— i.
il diritto anteriore deve essere un
marchio non registrato o un
contrassegno simile;
— ii. il contrassegno deve essere utilizzato nella normale prassi
commerciale;
— iii. l’uso dev’essere di portata non
puramente locale;
— iv. il diritto deve essere stato acquisito prima della data di presentazione della domanda di marchio
comunitario impugnata;
— v.
il titolare del contrassegno deve
avere il diritto di vietare l’uso del
SOMMARIO
marchio impugnato, conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale che disciplina il detto diritto.
— L’opposizione si fondava sui titoli di
film MULAN e FA MULAN in
Germania. Ai sensi dell’articolo 5,
primo comma, della legge tedesca sui
marchi, i titoli di opere sono protetti come denominazioni commerciali.
Al terzo comma della medesima disposizione, tali titoli sono definiti tra
l’altro come «…nomi di […] opere
cinematografiche». Inoltre, ai sensi
dell’articolo 15, primo comma, della
legge tedesca sui marchi, il titolare di
detti titoli di opere può impedire la
registrazione di un marchio successivo se sussiste un rischio di confusione. Infine, ai sensi dell’articolo 15,
terzo comma, della stessa legge, il titolo di un’opera è protetto contro
prodotti o servizi diversi se il diritto
gode di notorietà e se la registrazione del marchio successivo trae indebitamente vantaggio dal diritto al titolo. Considerato quanto precede,
secondo l’opponente, i titoli di film
succitati erano contrassegni ai sensi
dell’articolo 8, paragrafo 4, RMC.
— L’opponente non aveva presentato
alcuna prova di un’eventuale pubblicazione o annuncio in Germania. Le
prove addotte si riferivano principalmente agli Stati Uniti, ma vi figuravano anche alcuni articoli pubblicati
in riviste inglesi, canadesi, francesi,
olandesi e italiane. Le uniche prove
riferentisi alla Germania erano: a)
l’affermazione secondo cui le informazioni sul titolo del film erano accessibili dal 30 agosto 1996 su Internet all’indirizzo: http://www.hollywoodreporter.com/archive/hollyw
od/archive/1996/0896wk5/, b) la testimonianza offerta dal signor Peter
Strittmatter (Walt Disney GmbH,
Germania).
— Ai sensi dell’articolo 5, primo comma, della legge tedesca sui marchi, la
protezione dei titoli di opere cinematografiche prende avvio con l’uso, ossia con la proiezione del film in Germania, oppure, se il titolo dell’opera
non ha carattere distintivo, con il suo
riconoscimento da parte dei consumatori (Verkehrsgeltung) (v. riferimento in Althammer-Klaka,
Markengesetz, articolo 5, n. 16). Un
annuncio può anticipare l’inizio del
periodo di protezione solo se l’annuncio pubblicitario sia stato diffuso
poco prima dell’uso effettivo e sia
stato divulgato attraverso gli appositi canali di informazione specializzati, ossia nel «Börsenblatt des deutschen Buchhandels» o nel «Titelschutzanzeiger» (v. riferimento in
Althammer-Klaka, Markengesetz, articolo 5, n. 18). Il mero annuncio del
film in comunicati stampa o altrimenti non è sufficiente (ibidem). Nel
presente caso, la proiezione del film
in Germania aveva avuto inizio nel
1998, ossia dopo la data di presentazione della domanda di marchio comunitario. La data effettiva di distribuzione del film non veniva citata
nella documentazione, ma l’opponente stessa aveva affermato che «Il
film dell’anno 1998 è Mulan» e inoltre, la dichiarazione della richiedente
secondo cui il «film è stato lanciato
nel 1998» non era stata contestata
dall’opponente. La dichiarazione secondo cui le informazioni sul film
erano disponibili a partire dal mese di
agosto 1996 sul sito Internet «hollywoodreporter» non era sufficiente,
innanzi tutto, in quanto questo sito
non soddisfaceva la condizione di essere un esplicito annuncio pubblicitario; in secondo luogo, perché non
si riferiva alla disponibilità del film in
Germania, bensì al film in quanto
tale, indipendentemente dal fatto che
gli spettatori tedeschi potessero accedere o meno al sito in questione; e,
infine, perché la proiezione del film
in Germania non aveva avuto luogo
subito dopo tale data. Una «Titelschutzanzeige» (annuncio relativo
alla tutela di un titolo) è rilevante
solo se la proiezione effettiva in Germania è immediatamente susseguente
e, sotto tale aspetto, l’intervallo di
tempo intercorso tra il mese di agosto 1996 e il 1998 era un periodo
troppo lungo. Infine, l’opponente
non aveva dimostrato che il film fosse stato effettivamente pubblicizzato
sul sito Internet di cui sopra nel 1996,
non avendo prodotto alcun estratto
del contenuto del sito medesimo.
— La testimonianza del signor Strittmatter, offerta dall’opponente, era
altresì irrilevante, non avendo quest’ultima specificato quali fatti e prove sarebbero stati dimostrati o confermati dal signor Strittmatter. Inoltre, tale testimonianza avrebbe avuto
un valore probatorio relativamente
scarso, in quanto proveniva da un dipendente di una delle società collegate all’opponente.
— L’opponente pertanto non ha dimostrato l’acquisizione di un diritto anteriore basato su un titolo di opera
(titolo di film) in Germania in data
antecedente al 1° ottobre 1996.
7 Il 22 novembre 2000 l’opponente
proponeva un ricorso avverso la decisione impugnata, depositando la memoria contenente i relativi motivi il 29 gennaio 2001.
8 Il 6 aprile 2001 la richiedente presentava le proprie osservazioni in risposta.
Conclusioni e argomenti delle parti
9 L’opponente chiede che il ricorso sia
accolto e che la domanda di registrazione impugnata sia rigettata. Gli argomenti dell’opponente possono essere
sintetizzati come segue:
— l’uso di un titolo di un film non
prenderebbe avvio dal momento in
cui il film viene effettivamente lanciato, bensì a partire dal momento in
cui esso viene pubblicizzato. La tesi
sostenuta nella decisione impugnata,
secondo cui un «annuncio pubblicitario» è ammissibile unicamente
quando si tratta di una «Vorläufige
Titelschutzanzeige» (annuncio provvisorio relativo alla tutela di un titolo), non sarebbe corretta. Al giorno
d’oggi, sarebbe necessario considerare
numerosi
tipi
di
pubblicazioni/pubblicità che informano il pubblico dell’imminente
lancio di un film. Nel commento di
Althammer/Ströbele/Klaka
(Markengesetz, sesta edizione, articolo 5, n. 62) verrebbe affermato:
«Il Bundesgerichtshof (Corte federale
di giustizia) applica ancora requisiti rigidi relativamente all’annuncio al pubblico di opere che devono essere lanciate «poco tempo dopo». Stando all’orientamento della Corte federale, non è
sufficiente un annuncio qualsiasi che sia
accessibile al pubblico; in linea di principio, l’uso dovrebbe coincidere con annunci all’interno di pubblicazioni che
sono abituali in quel particolare settore
commerciale e che possono essere notati ampiamente, senza che i concorrenti
interessati siano costretti a ricercare
nella stampa ordinaria ovvero in altri
canali di comunicazione».
— Tuttavia, in considerazione della facilità di accesso ad Internet, sarebbe
attualmente più consueto ricercare
determinati titoli o film in programmazione attraverso tale canale di co-
SOMMARIO
municazione. Di conseguenza, Internet sarebbe divenuto oggi, sia per la
casa di produzione sia per i concorrenti interessati, il principale canale
promozionale per un nuovo film. La
pubblicazione sul sito Internet
http://www.hollywoodreporter.com
/archive/hollywood/archive/1996/0896k/ dovrebbe pertanto
ritenersi equivalente ad un annuncio
pubblicitario, ossia una «Vorläufige
Titelschutzanzeige», dal momento
che tale sito Internet sarebbe comunemente usato dall’industria cinematografica.
— Inoltre, il lancio effettivo del film
alla fine del 1998 non sarebbe di
molto distante dal suo annuncio al
pubblico, essendo comunemente
noto che, al giorno d’oggi, le principali case cinematografiche programmano i propri film non soltanto per
uno, ma per tutti i paesi nel mondo.
Di regola, i film non sarebbero distribuiti in tutti paesi contemporaneamente. Il lasso di tempo che intercorre tra il momento in cui il film
viene pubblicizzato e la sua distribuzione negli Stati Uniti sarebbe dunque rilevante. Il film MULAN sarebbe stato distribuito nella primavera/estate 1998, vale a dire poco più
di un anno dalla sua prima pubblicizzazione. Dall’ulteriore documentazione prodotta in riferimento agli
altri paesi europei, anch’essa menzionata nella decisione impugnata, si
potrebbe desumere che il pubblico
fosse senz’altro al corrente, grazie a
diversi canali di comunicazione, che
il titolo del nuovo film sarebbe stato
MULAN. La pubblicità effettuata su
Internet avrebbe quindi anticipato la
protezione sul titolo.
10 La richiedente chiede che il ricorso sia respinto e fa rinvio agli argomenti da essa formulati nella sua lettera del
6 aprile 1999, sostenendo che la memoria contenente i motivi del ricorso non
contiene alcun elemento nuovo che
possa rendere fondata l’opposizione.
Motivazione
11 Il ricorso è conforme agli articoli
57, 58 e 59 RMC, nonché alla regola 48
del regolamento (CE) n. 2868/95 della
Commissione, del 13 dicembre 1995,
recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio
sul marchio comunitario (GUCE 1995
L 303, pag. 1; GU UAMI n. 2-3/95,
pag. 258), ed è pertanto ammissibile.
12 Tuttavia, il ricorso deve essere respinto, avendo la divisione Opposizione correttamente ritenuto che l’opponente abbia omesso di dimostrare l’anteriorità dei diritti fatti valere con
l’opposizione rispetto alla domanda di
registrazione di marchio comunitario
impugnata.
13 All’articolo 8, paragrafo 4, RMC,
stabilisce che:
«In seguito all’opposizione del titolare
di un marchio non registrato o di un altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata
non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e
nella misura in cui, conformemente alla
legislazione dello Stato membro che disciplina detto contrassegno:
a) sono stati acquisiti diritti a detto
contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio comunitario, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per la presentazione della
domanda di marchio comunitario;
b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un
marchio successivo».
14 Nella fattispecie, l’opposizione è
basata sul fatto che i titoli di film MULAN e FA MULAN godevano di protezione in Germania come denominazioni commerciali ai sensi degli articoli
5 e 15 della legge tedesca sui marchi.
Anche se tali titoli dovessero essere
considerati alla stregua di contrassegni
utilizzati nella normale prassi commerciale, e pertanto contrassegni commerciali ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4,
RMC, è pacifico che tale protezione
prende avvio in seguito all’uso, ossia
con la proiezione del film in Germania.
Può avvenire che un annuncio pubblicitario possa anticipare il momento di
inizio di tale protezione, ma ciò solo
quando sia stato diffuso poco prima
dell’uso effettivo e reso noto al pubblico attraverso gli appropriati canali di
informazione specializzati. Non è sufficiente, al riguardo, il mero annuncio del
film in comunicati stampa o altrimenti:
secondo la giurisprudenza della Corte
federale richiamata dall’opponente (v.
supra, punto 9), non ogni annuncio
pubblicitario accessibile al pubblico attraverso pubblicazioni è sufficiente.
15 L’opponente riconosce che la
proiezione del film in Germania ha preso avvio alla fine del 1998, ossia molto
tempo dopo la presentazione della domanda di marchio comunitario impu-
gnata, ovvero il 1° ottobre 1996. L’opponente non ha contestato la decisione
impugnata nella parte in cui constata
che nessuna prova di pubblicazione o di
annuncio pubblicitario con riferimento
alla Germania era stata presentata dall’opponente.
16 L’affermazione dell’opponente, secondo cui le informazioni riguardanti il
film erano disponibili già a partire dell’agosto 1996 sul sito Internet «hollywoodreporter», non può ritenersi
sufficiente, per i motivi già enunciati
nella decisione impugnata e non contestati dall’opponente. La Commissione
di ricorso ritiene del pari che l’affermazione in questione sia priva di valore,
innanzi tutto, in quanto non è stata intrinsecamente dimostrata e, in secondo
luogo, poiché non è dimostrato che un
annuncio su un sito Internet, non localizzato in Germania, debba produrre in
quest’ultimo paese gli effetti giuridici
asseriti dall’opponente. Ciò sarebbe di
per sé dubbio, dal momento che l’annuncio non è stato pubblicato in Germania e che, a giudizio della Corte federale di giustizia tedesca, a cui si richiama la stessa opponente (v. supra,
punto 9), non ogni annuncio accessibile al pubblico può per ciò stesso considerarsi sufficiente. A prescindere da tali
considerazioni, l’annuncio controverso,
anche se fosse stato reso pubblico nell’agosto 1996, come affermato dalla società opponente, sarebbe ugualmente
privo di rilevanza dal momento che la
prima proiezione del film in Germania
non è avvenuta «poco tempo dopo»,
come esige invece la legge tedesca, bensì alla fine del 1998, ossia a distanza di
oltre due anni: un simile divario temporale non può considerarsi un «breve
lasso di tempo».
17 Ne consegue che l’opponente non
ha assolto l’onere della prova che i diritti, da essa invocati nella sua opposizione, siano sorti anteriormente alla
data di presentazione della domanda di
marchio comunitario impugnata, come
prescritto dall’articolo 8, paragrafo 4,
lettera a), RMC. Il ricorso va pertanto
respinto.
Sulle spese
18 Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve sopportare l’onere delle spese sostenute dalla richiedente nel
presente procedimento, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, RMC.
SOMMARIO
Dispositivo
Per questi motivi, la Commissione così
decide:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
L’opponente sopporterà le spese
sostenute dalla richiedente nel
procedimento di ricorso.
DECISIONE DELLA SECONDA
COMMISSIONE DI RICORSO
del 7 agosto 2002
nel procedimento R 607/2001-2
(Lingua del procedimento: inglese)
Articolo 8, paragrafo 4, RMC – Articolo 52, paragrafo 2, RMC – Articoli
L.112 e L.712 CPI (codice francese della proprietà intellettuale)
Contrassegno commerciale – Diritto
anteriore – Mancata produzione di
prove – Titolo di film – Nullità – Legislazione nazionale – Impedimenti
relativi alla registrazione – Altro diritto – Portata del ricorso – Segno utilizzato nella normale prassi commerciale
1.
2.
3.
L’opponente critica unicamente le
conclusioni della decisione impugnata relative al «contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale», ma non quelle relative al
rischio di confusione con un marchio notoriamente conosciuto o
con marchi anteriori non registrati.
Non essendo state oggetto di ricorso, tali conclusioni sono divenute
definitive.
I diritti specifici invocati dall’opponente non possono essere qualificati come contrassegni commerciali ai
sensi dell’articolo 8, paragrafo 4,
RMC, quantunque possano esserlo
ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2
RMC.
Per giunta, l’opponente non ha dimostrato l’acquisizione dei diritti
anteriori in Francia, in primo luogo, perché i titoli di film non sono
originali; in secondo luogo, perché
la protezione dei titoli non originali è contemplata dal secondo paragrafo dello stesso articolo L.112-4.
Inoltre, i titoli mutuati dalla storia
o dalla leggenda non sono protetti
e possono essere usati liberamente.
4.
Oltre a ciò, le prove dell’opponente non si riferiscono ad alcuna attività commerciale in Francia risalente a un periodo antecedente alla
data di deposito della domanda di
marchio comunitario.
5.
Il mero annuncio pubblicitario che
l’opponente ha scelto il titolo del
suo futuro film non costituisce una
fonte giuridica di diritti universali
di marchio.
Disney Enterprises, Inc.
500 South Buena Vista Street
Burbank
California 91521
Stati Uniti d’America
opponente e ricorrente
rappresentata da Thierry Mollet-Vieville, 164, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 Parigi, Francia
contro
Pogola S.A.
3 rue Guillaume Kroll,
L-1882 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo
richiedente e resistente
rappresentata da Bureau de Rycker,
Arenbergstraat 13, B-2000 Anversa,
Belgio
avente ad oggetto il ricorso proposto in
esito al procedimento di opposizione B
47714 (domanda di marchio comunitario n. 356691)
La Seconda Commissione di ricorso
composta da K. Sundström (presidente), T. de las Heras (relatore) e P. Dyrberg (membro)
cancelliere: S. Hackstock
ha adottato la seguente
Decisione
Sintesi dei fatti
1 Con domanda presentata in data 1°
ottobre 1996, la richiedente e resistente
(in prosieguo: la «richiedente») chiedeva la registrazione del marchio denominativo
FA MULAN
come marchio comunitario per prodotti compresi nelle classi 16, 21, 24, 25, 28
e 32.
2 La domanda veniva pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari n.
16/98 del 9 marzo 1998.
3 In data 9 giugno 1998 l’opponente e
ricorrente (in prosieguo: l’«opponente»), proponeva un’opposizione, registrata con il numero B 47714, contro la
suddetta domanda. Nell’opposizione
venivano fatti valere i seguenti diritti:
— i marchi anteriori notoriamente conosciuti in Francia MULAN e FA
MULAN per «Opera scenica utilizzata secondo tutte le modalità di
sfruttamento, su tutti i canali
SOMMARIO
d’informazione e attraverso la vendita di oggetti promozionali, in particolare di articoli come quelli elencati nelle classi 16, 21, 24, 25, 28 e 32».
— i marchi anteriori non registrati in
Francia MULAN e FA MULAN
per «Opera scenica utilizzata secondo tutte le modalità di sfruttamento,
su tutti i canali d’informazione e attraverso la vendita di oggetti promozionali, in particolare di articoli
come quelli elencati nelle classi 16,
21, 24, 25, 28 e 32».
— I segni (titoli di film) MULAN e FA
MULAN utilizzati nella normale
prassi commerciale in Francia per
«Opera scenica utilizzata secondo
tutte le modalità di sfruttamento, su
tutti i canali d’informazione e attraverso la vendita di oggetti promozionali, in particolare di articoli
come quelli elencati nelle classi 16,
21, 24, 25, 28 e 32».
4 L’opposizione era rivolta contro
tutti i prodotti rivendicati nella domanda e si basava su tutti i prodotti tutelati dai diritti dell’opponente.
5 I motivi dell’opposizione erano quelli contemplati dall’articolo 8, paragrafo 1,
lettera b), RMC, in combinato disposto
con l’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), e
con l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20
dicembre 1993, sul marchio comunitario
(in prosieguo: «RMC») (GU CE 1994 L
11, pag. 1; GU UAMI n. 1/95, pag. 52).
6 La spiegazione fornita dei motivi
dell’opposizione può essere così sintetizzata.
— L’11 marzo 1993 l’opponente pubblicizzava la produzione di un film
di animazione intitolato «The ballad
of FA MULAN» in riviste e giornali distribuiti in diversi paesi europei.
— Il 2 marzo 1995 l’Agence France
Presse annunciava in Francia la distribuzione di «The Legend of MULAN». Il 16 agosto 1996 la rivista Le
Film Français (all’epoca disponibile
su Internet) annunciava che era in
preparazione il film «The Legend of
MULAN». L’opponente intendeva
sfruttare il proprio film attraverso la
vendita di articoli promozionali, in
particolare di prodotti rientranti nelle classi 16, 21, 24, 25, 28 e 32.
— Con domanda del 25 ottobre 1996,
n. 36 0990, l’opponente chiedeva la
registrazione del marchio denominativo MULAN come marchio comunitario per prodotti rientranti nelle
classi 16, 25 e 29, rivendicando la
priorità per gli Stati Uniti dal 21 ottobre 1996 e depositando una successiva domanda, contrassegnata dal
n. 496216, per prodotti rientranti
nelle classi 3 e 9.
de. Al momento del deposito della
sua domanda di marchio comunitario, la richiedente avrebbe dovuto
essere al corrente dei segni notoriamente conosciuti dell’opponente,
MULAN e FA MULAN.
7
— Ai sensi dell’articolo L.112-4 del codice francese della proprietà intellettuale, (in prosieguo: «CPI»), il titolo
di un’opera dell’ingegno in Francia è
oggetto di tutela. In forza dell’articolo L.111-1 CPI, il titolo è tutelato
dal momento della sua creazione.
Conformemente alla giurisprudenza
francese, anche i titoli non originali
di opere dell’ingegno sono protetti,
come si evince anche dall’articolo
L.112-4, paragrafo 2, CPI. A norma
dell’articolo L.123-1 CPI, l’autore
gode di un diritto di sfruttamento
esclusivo, il quale implica che il diritto di monopolio sul titolo di un’opera non riguardi soltanto titoli di
film simili o identici o titoli di pubblicazioni, ma anche tutti i prodotti
e servizi che possono essere tutelati
da un marchio. Ai sensi dell’articolo
L.122-4 CPI, la riproduzione di
un’opera senza il consenso dell’autore costituisce una violazione illecita.
In forza dell’articolo L.711-4c CPI,
un segno non è ammissibile quando
viola diritti anteriori, quali i diritti
d’autore, in particolare relativi al titolo di un film. Secondo la giurisprudenza francese, il titolo di un
film può essere considerato come un
segno utilizzato a fini commerciali
che può conferire al titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio più
recente.
La richiedente ribatteva asserendo:
— In primo luogo, che un titolo di film
non costituisce un diritto anteriore ai
sensi dell’articolo 8, paragrafo 4,
RMC, argomentando che tale diritto
anteriore può costituire solo una
causa di nullità ai sensi dell’articolo
52, paragrafo 2, RMC, che espressamente menziona il diritto al nome, il
diritto all’immagine, il diritto d’autore e il diritto di proprietà industriale.
— In secondo luogo, la richiedente osservava che nemmeno la malafede e
la concorrenza sleale rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo
8, paragrafo 4, RMC.
— In terzo luogo, la richiedente sosteneva che le prove presentate non dimostravano che l’opponente fosse titolare di un marchio notoriamente
conosciuto in Francia alla data in cui
la richiedente aveva depositato la
propria domanda di marchio comunitario.
8 Con decisione in data 25 aprile 2001
(in prosieguo: la «decisione impugnata»), la divisione Opposizione rigettava
in toto l’opposizione, statuendo che
l’opponente non aveva fornito alcuna
prova idonea a dimostrare l’esistenza
dei propri diritti e assegnando le spese
a carico di quest’ultima, sulla base dei
seguenti motivi, rilevanti ai fini del presente procedimento.
1 Sul rischio di confusione con un marchio notoriamente conosciuto
— Infine, ai sensi dell’articolo L.712-6
CPI, una domanda depositata in violazione di diritti altrui o in malafede
è dichiarata nulla per violazione
fraudolenta. A norma dell’articolo
1382 del codice civile francese, una
persona può vedersi riconosciuti diritti su un segno qualora un terzo
abbia registrato un segno in malafe-
Per dimostrare l’esistenza di un marchio anteriore notoriamente conosciuto
ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMC, l’opponente deve presentare prove che attestino che il proprio
marchio ha acquisito notorietà ed è divenuto notoriamente conosciuto in
Francia ai sensi dell’articolo 6 bis della
Convenzione di Parigi.
SOMMARIO
L’opponente presentava le prove di seguito indicate:
— Copie di articoli in cui sono citati i
titoli dei film «The Legend of Fa
Mulan», «The Legend of Mulan»,
«Fa Mulan» e «Mulan», del 1993,
1994, 1995, 1996 e 1997. Questi articoli erano stati pubblicati in varie riviste negli Stati Uniti, nel Regno
Unito, in Canada, in Italia, in Olanda e in Francia (in Francia sei in totale, datati dicembre 1994, 1º marzo
1995, 3 febbraio 1995, 22 novembre
1995, 16 agosto 1996 e 15 novembre
1996).
— Tre copie di comunicati stampa della Walt Disney Pictures, datati 24 ottobre 1995, 29 agosto 1996 e 1º settembre 1996. Questa prova si riferiva agli Stati Uniti.
— Un brano tratto da LSA Special Disney Issue, datato 20 novembre
1997, in francese. Questa prova recava una data successiva a quella di
presentazione della domanda di marchio comunitario.
— Le prime e-mail al sito Internet Mulan Fan Club, datate primavera 1996.
— Copie delle registrazioni MPAA di
«The Ballad of Fa Mulan», «Walt
Disney’s The Ballad of Mulan»,
«The Ballad of Mulan», «Disney’s
(The) Ballad of Mulan», «Disney’s
The Legend of Mulan», «The Legend of Mulan» e «Walt Disney’s
The Legend of Mulan» e copie del
certificato di registrazione di «The
Legend of Mulan – Shang», «The
Legend of Mulan – Mulan» e «The
Legend of Mulan – Mushu». Tutte
queste registrazioni erano state effettuate negli Stati Uniti.
— Copia del certificato di registrazione del marchio francese n. 96 655
999 per il marchio denominativo
MULAN, datato 16 dicembre 1996,
unitamente al certificato relativo al
cambiamento di denominazione in
Disney Enterprises, Inc. Questo
marchio era stato depositato e registrato dopo la data di presentazione
della domanda di marchio comunitario.
— Copia del certificato di registrazione
del marchio statunitense dell’opponente per la parola MULAN e delle
rispettive due domande di marchio
comunitario n. 360990 e n. 496216
per la parola MULAN. Tutti questi
marchi erano stati depositati dopo la
data di presentazione della domanda
di marchio comunitario impugnata.
— Tre copie di estratti da Internet, tutte con date posteriori a quella di presentazione della domanda di marchio comunitario.
— Copia di una relazione a cura di un
esperto francese, intitolata «Consulenza su Fa Mulan». Tale relazione
recava la data del 4 giugno 1998, posteriore a quella di presentazione
della domanda di marchio comunitario.
— In base ai requisiti enunciati all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMC,
per poter essere invocato dall’opponente a fondamento di un’opposizione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC, un marchio
notoriamente conosciuto deve avere
già acquisito la notorietà al momento del deposito della domanda di
marchio comunitario impugnata.
Pertanto, le prove suffraganti la notorietà datate posteriormente al 1º
ottobre 1996, data di presentazione
della domanda di marchio comunitario impugnata, non potevano essere
prese in considerazione. Inoltre, la
notorietà dei marchi MULAN e FA
MULAN doveva essere dimostrata
in Francia. Il fatto che il marchio
dell’opponente fosse o no notoriamente conosciuto negli Stati Uniti
era quindi irrilevante.
— In considerazione di quanto sopra,
era possibile prendere in considerazione soltanto cinque articoli tratti
dai giornali francesi, in quanto questi costituivano le uniche prove relative alla Francia che recassero una
data anteriore a quella di presentazione della domanda di marchio comunitario.
— Tuttavia, il fatto che l’opponente
avesse dimostrato che il suo film era
stato citato in cinque articoli francesi non era sufficiente a dimostrare la
notorietà dei suoi marchi MULAN e
FA MULAN.
— Le prove presentate non sfioravano
nemmeno il fattore più importante ai
fini della dimostrazione della notorietà di un marchio, vale a dire quel-
lo del grado di conoscenza o di riconoscimento del marchio medesimo presso il pubblico del settore di
riferimento.
— Pertanto, non era stato provato alcun grado di notorietà dei marchi
anteriori.
— L’argomento dell’opponente, secondo cui essa avrebbe dimostrato che i
segni MULAN e FA MULAN erano stati pubblicizzati universalmente, e in particolare in Europa e in
Francia, dato che le sue numerose
prove (di cui oltre 69 recavano una
data anteriore a quella della domanda di marchio comunitario) consistevano in registrazioni di diritti d’autore o articoli di stampa ovunque disponibili,
veniva
respinta.
L’opponente, al contrario, non aveva
dimostrato che i suoi articoli americani fossero disponibili in Francia.
— Dai documenti presentati dall’opponente non era possibile desumere che
i marchi anteriori avessero acquisito
notorietà in Francia.
— I marchi anteriori non costituivano,
pertanto, marchi anteriori notoriamente conosciuti nel senso di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c),
RMC.
— Non essendo stata dimostrata l’esistenza di marchi anteriori notoriamente conosciuti, l’opposizione era
respinta in quanto era fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
RMC, in combinato disposto con
l’articolo 8, paragrafo 2, lettera c),
RMC.
2 Sul contrassegno anteriore utilizzato
nella normale prassi commerciale
L’articolo 8, paragrafo 4, RMC stabilisce i seguenti requisiti, che devono essere soddisfatti affinché le sue disposizioni siano applicabili:
i. il diritto anteriore deve essere un
marchio non registrato o un contrassegno simile;
ii. il contrassegno deve essere utilizzato nella normale prassi commerciale;
iii. l’uso deve essere di portata non puramente locale;
iv. il diritto deve essere stato acquisito
prima della data di presentazione
della domanda di marchio comunitario impugnata;
SOMMARIO
v. il titolare del contrassegno deve avere il diritto di vietare l’uso del marchio impugnato, conformemente
alle disposizioni della legislazione
nazionale che disciplina il detto diritto.
— In questo procedimento, l’opposizione era basata su due titoli di film,
MULAN e FA MULAN, in Francia.
— L’opponente sosteneva che questi titoli di film erano protetti in forza
degli articoli L.111-1, L.112-4,
L.122-4 e L.123-1 CPI e della giurisprudenza francese e affermava inoltre che la richiedente aveva depositato il suo marchio in malafede, ai sensi dell’articolo L.712-6 CPI e
dell’articolo 1382 del codice civile
francese.
— Tuttavia, tali diritti non erano «contrassegni utilizzati nella normale
prassi commerciale» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMC.
— I diritti del tipo di cui all’articolo 8,
paragrafo 4, RMC si riferiscono a
marchi non registrati e altri diritti
esclusivi di carattere simile ai marchi,
definiti nell’articolo stesso come «altri contrassegni».
— In linea generale, per essere qualificato come contrassegno commerciale ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4,
RMC, il «contrassegno» deve essere
attinente all’attività commerciale
svolta. Se, per esempio, il diritto nazionale conferisce diritti a un determinato titolare rispetto a specifici
«contrassegni» o simboli che non
hanno alcuna relazione con marchi o
contrassegni commerciali in generale, tali segni verrebbero considerati
sui generis ed esclusi dall’ambito di
applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, RMC. I contrassegni accettati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo
4, RMC sono, per esempio, denominazioni commerciali e denominazioni (o ragioni) sociali, altre designazioni commerciali quali ditte o insegne, nonché qualsiasi altro diritto
esclusivo analogo rientrante nella
stessa categoria o tipo di diritto.
— I diritti invocati dall’opponente, segnatamente i diritti d’autore, non ap-
partenevano pertanto al genere dei
«contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMC, in
quanto non erano contrassegni commerciali o collegati agli affari e non
avevano la finalità di identificare un
operatore commerciale particolare,
né svolgevano una funzione simile a
quella dei marchi, ossia di distinguere i prodotti e servizi di un’impresa
da quelli di un’altra impresa o di indicare l’origine dei prodotti e servizi
in relazione ai quali il segno viene
utilizzato.
— L’articolo 52 RMC opera una netta
distinzione tra i diritti di cui all’articolo 8, paragrafo 4, RMC [articolo
52, paragrafo 1, lettera c), RMC] e il
diritto d’autore [articolo 52, paragrafo 2, lettera c), RMC]. I segni che
soddisfano i requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 4, RMC e i diritti
elencati all’articolo 52, paragrafo 2,
lettera c), RMC possono essere entrambi fatti valere a fondamento di
una domanda di dichiarazione di
nullità. Tuttavia, un diritto d’autore
può essere qualificato soltanto come
causa relativa di nullità e non come
motivo relativo di opposizione.
— Inoltre, l’altro diritto rivendicato
dall’opponente, in riferimento al
quale la richiedente avrebbe depositato il marchio in malafede, non era
neanch’esso riferibile al genere dei
«contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale», di cui all’articolo 8, paragrafo 4, RMC. La malafede è citata all’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), RMC e costituisce
una causa assoluta di nullità per un
marchio e non un motivo relativo di
opposizione, come l’opponente stessa ha correttamente rilevato.
— Poiché i diritti specifici fatti valere
dall’opponente non erano contemplati nell’articolo 8, paragrafo 4,
RMC, l’opposizione, in quanto era
fondata su tali diritti, veniva respinta.
zione francese applicabile, i suoi
marchi non registrati anteriori le
conferissero il diritto di vietare l’uso
di un marchio successivo. Sebbene in
molti casi l’Ufficio sia al corrente
della legislazione nazionale applicabile, è all’opponente che incombe
l’onere di indicare espressamente le
norme specifiche richiamate a proprio sostegno e di dimostrare in quale modo tali norme le conferiscano il
diritto di vietare l’uso di un marchio
successivo, conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, RMC. L’opponente si era limitata a sbarrare la casella «FR» accanto al rigo 79, a pag.
2.5 del modulo dell’atto di opposizione. Nella sua illustrazione dei
motivi di opposizione, l’opponente
non aveva fatto alcun riferimento ad
alcuna normativa francese che tutelasse i marchi non registrati; né lo
aveva fatto nella sua lettera del 18 dicembre 1998, con la quale aveva presentato ulteriori fatti e prove. Pertanto, era impossibile per l’Ufficio
determinare se l’articolo 8, paragrafo
4, RMC fosse applicabile e se i diritti invocati potessero essere riconosciuti.
9 Il 19 giugno 2001 l’opponente presentava un ricorso contro la decisione
impugnata, a cui faceva seguire, il 13
agosto 2001, il deposito della memoria
contenente i relativi motivi.
10 Il 10 ottobre 2001 la richiedente
presentava le proprie osservazioni in risposta.
Conclusioni e argomenti delle parti
11 L’opponente chiede l’annullamento
della decisione impugnata, l’accoglimento dell’opposizione e l’assegnazione delle spese a carico della richiedente.
L’opponente critica unicamente le conclusioni della decisione impugnata relative al «contrassegno utilizzato nella
normale prassi commerciale», ma non
quelle relative al rischio di confusione
con un marchio notoriamente conosciuto o con marchi anteriori non registrati. I suoi argomenti si possono così
sintetizzare:
3 Sul marchio anteriore non registrato.
— L’opponente sosteneva di essere titolare dei marchi non registrati MULAN e FA MULAN in Francia.
Essa non aveva dimostrato, tuttavia,
perché e in quale misura, conformemente alle disposizioni della legisla-
— la divisione Opposizione avrebbe erroneamente stabilito che il titolo di
un film non è incluso nell’articolo 8,
paragrafo 4, RMC in quanto non appartenente alla categoria dei «contrassegni utilizzati nella normale
SOMMARIO
prassi commerciale». Un titolo di
film indicherebbe un’opera dell’ingegno e la distinguerebbe da altre opere prodotte da concorrenti. Di conseguenza, esso costituirebbe effettivamente un segno utilizzato per fini
di identificazione commerciale, cioè
un contrassegno commerciale.
— L’articolo L.112-4 CPI contemplerebbe due fattispecie distinte:
1° paragrafo: il titolo originale (vale a
dire un titolo di nuova creazione e
composizione che esprima l’individualità dell’autore) sarebbe protetto dal sistema dei diritti d’autore, di cui al Libro primo del CPI.
2° paragrafo: il titolo non originale, che
resterebbe quindi escluso dal sistema
dei diritti d’autore, ma sarebbe comunque protetto contro il suo uso successivo da parte di terzi, potrebbe condurre
a qualche confusione. Il titolo non sarebbe coperto da diritti d’autore, tuttavia sarebbe tutelato in quanto sia stato
utilizzato anteriormente.
— In Francia, un titolo di film potrebbe essere qualificato come altro contrassegno utilizzato nella normale
prassi commerciale e sarebbe usato
come contrassegno commerciale.
— Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4,
RMC, sarebbe altresì necessario che
l’acquisizione del diritto sul segno
sia antecedente alla data di deposito
della domanda di marchio comunitario impugnata, vale a dire, nella fattispecie, il 1° ottobre 1996. La Disney Enterprises Inc. sarebbe titolare di un diritto anteriore a decorrere
dall’11 marzo 1993. La distribuzione
del film in Francia sarebbe stata annunciata per mezzo di articoli di
stampa nel dicembre 1994 e, successivamente, il 1° marzo 1995, il 2 marzo 1995, il 16 agosto 1995 e il 22 novembre 1995. La produzione del film
avrebbe avuto effettivamente inizio
nel 1995.
— In Francia, il diritto su un titolo si
acquisirebbe all’atto della creazione
dell’opera da esso designata, ancorché incompiuta, o in ogni caso con
la sua prima utilizzazione. La Cour
d’appel di Parigi, in una sentenza definitiva pronunciata il 23 febbraio
2000, avrebbe ad esempio statuito
che la Disney Enterprises Inc. aveva
acquisito un diritto anteriore sul suo
titolo di film in quanto il progetto
della Disney era stato annunciato a
mezzo stampa prima della data di
deposito del marchio successivo.
— Il diritto su un segno distintivo verrebbe generalmente acquisito all’atto
della creazione e dell’utilizzazione di
tale segno in relazione ad un oggetto.
— Pertanto, secondo la giurisprudenza
francese, l’annuncio riferentesi ai
successivi sviluppi dell’opera, che ne
usi il titolo, potrebbe essere qualificato come utilizzazione di tale titolo; di conseguenza, sarebbe a partire
dalla data di questa prima utilizzazione che il titolare di un titolo godrebbe di tutela giuridica contro
qualsiasi violazione del medesimo.
— Per quanto riguarda il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo,
la giurisprudenza francese concederebbe all’utilizzatore di un titolo anteriore il diritto di vietare l’uso successivo del medesimo segno da parte di terzi, anche come marchio. I
tribunali francesi giudicherebbero
fraudolento un richiedente persino
quando vi siano stati soltanto pochi
comunicati stampa, nel qual caso essi
riterrebbero che il richiedente non
avrebbe potuto non essere al corrente dell’annuncio e, quindi, dell’uso
anteriore. Infatti, sebbene un annuncio non sia qualificabile come uso
ininterrotto del segno, ne rappresenterebbe nondimeno la prima utilizzazione. Nella sua sentenza definitiva del 23 febbraio 2000, la Cour
d’appel di Parigi avrebbe inibito alla
società ARES l’uso del marchio dalla stessa depositato in data 9 settembre 1993, per il motivo che fin dall’inizio del 1993 sarebbero stati pubblicati comunicati stampa che
annunciavano il film della Disney.
— La divisione Opposizione sarebbe
quindi incorsa in errore nell’escludere che i titoli di film dell’opponente
fossero un contrassegno utilizzato
nella normale prassi commerciale, ai
sensi dell’articolo 8, paragrafo 4,
RMC.
12 La richiedente chiede che il ricorso sia respinto e fa rinvio agli argomenti da essa formulati nella sua lettera del
13 agosto 1999, sostenendo che la memoria contenente i motivi del ricorso
non contiene alcun elemento nuovo che
possa rendere fondata l’opposizione.
Motivazione
13 Il ricorso è conforme agli articoli
57, 58 e 59, RMC, nonché alla regola 48
del regolamento (CE) n. 2868/95 della
Commissione, del 13 dicembre 1995,
recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio
sul marchio comunitario (GU CE 1995
L 303, pag. 1; GU UAMI n. 2-3/95,
pag. 258), ed è pertanto ammissibile.
14 L’opponente critica unicamente le
conclusioni della decisione impugnata
relative al «contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale», ma non
quelle relative al rischio di confusione
con un marchio notoriamente conosciuto o con marchi anteriori non registrati. Non essendo state oggetto di ricorso, tali conclusioni sono divenute
definitive. Il ricorso è respinto, poiché i
diritti specifici invocati dall’opponente
non possono essere qualificati come
contrassegni commerciali e, quindi,
come «altro contrassegno utilizzato
nella normale prassi commerciale» ai
sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMC.
I diritti invocati dall’opponente, seppure fossero comprovati, non costituiscono motivi per presentare opposizione ai
sensi di tale articolo, bensì cause di nullità, conformemente agli articoli 51, paragrafo 1, lettera b), e 52, paragrafo 2,
RMC.
— In forza del primo paragrafo dell’articolo L.711-4 CPI, «un segno non
può essere adottato come marchio
qualora esso violi diritti anteriori».
15 L’articolo 8, paragrafo 4, RMC stabilisce che:
— Pertanto, il requisito di cui all’articolo 8, paragrafo 4, lettera b), RMC,
riguardo al diritto di vietare l’uso di
un marchio successivo, che deve essere valutato conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale, risulterebbe soddisfatto.
«In seguito all’opposizione del titolare
di un marchio non registrato o di un altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata
non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e
nella misura in cui, conformemente alla
legislazione dello Stato membro che disciplina detto contrassegno:
SOMMARIO
a) sono stati acquisiti diritti a detto
contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio comunitario, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per la presentazione della
domanda di marchio comunitario,
b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un
marchio successivo».
16 L’articolo 52, RMC opera una netta distinzione tra un «marchio non registrato o (…) altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale»,
di cui agli articoli 8, paragrafo 4, e 52
paragrafo 1, lettera c), RMC, da un lato,
e «un altro diritto anteriore» di cui all’articolo 52, paragrafo 2, RMC, dall’altro. I diritti di cui all’articolo 52, paragrafo 2, possono essere qualificati soltanto come cause di nullità relativa e
non come motivo relativo di opposizione. Poiché i diritti invocati dall’opponente non possono essere qualificati
come contrassegni commerciali, essi
non possono essere fatti valere ai sensi
dell’articolo 8, paragrafo 4, RMC,
quantunque possano esserlo ai sensi
dell’articolo 52, paragrafo 2, RMC. Per
questo motivo, quindi, la decisione impugnata va confermata dalla Commissione di ricorso.
17 La Commissione di ricorso deve
constatare, per giunta, che l’opponente
non ha dimostrato l’acquisizione dei diritti anteriori in Francia, in primo luogo, perché i titoli di film non sono originali, consistendo nel nome di una notissima leggenda cinese ed essendo
l’originalità il requisito prescritto per la
tutela del titolo in quanto diritto d’autore, in forza del primo paragrafo dell’articolo L.112-4 CPI, come la stessa
opponente osserva nella propria memoria contenente i motivi del ricorso. Ciò
è in evidente contraddizione con le sue
rivendicazioni di tutela dei diritti d’autore basate sui predetti articoli del CPI,
i quali sono inapplicabili in mancanza
del necessario requisito dell’originalità.
18 In secondo luogo, perché la protezione dei titoli non originali è contemplata dal secondo paragrafo dello stesso
articolo L.112-4 ed è limitata ai casi in
cui il medesimo titolo è usato da terzi
per identificare un’opera dello stesso
genere in condizioni in cui esiste un ri-
schio di confusione, il che significa che
tale protezione non conferisce il diritto
di vietare l’uso di un marchio successivo, in quanto i prodotti così designati
non sono un’opera dello stesso genere,
ma sono anzi di diversa natura; con la
conseguenza che un rischio di confusione è improbabile. Inoltre, i titoli
come quelli controversi nel caso di specie, mutuati dalla storia o dalla leggenda, non sono protetti e possono essere
usati liberamente (v. Claude Colombet
in: Propriété littéraire et artistique et
droit voisins, 9a edizione, Editions Dalloz 1999, pag. 56).
insieme, sia l’articolo L.712-1 CPI, per
quanto si riferisce alla Francia.
19 Tali motivi spiegano come la Cour
d’appel di Parigi, contrariamente a
quanto asserisce l’opponente nel suo ricorso, non abbia riconosciuto alcun diritto su un titolo non originale nella
sentenza del 23 febbraio 2000 sopra richiamata. D’altro canto, tale sentenza si
fondava sul fatto che il marchio era stato depositato con dolo ai sensi dell’articolo L.712-6 CPI, disposizione equivalente all’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), RMC in forza del quale un
marchio comunitario è dichiarato nullo
allorché il richiedente ha agito in malafede al momento del deposito della domanda di marchio. Si tratta, come dichiarato nella decisione impugnata, di
una causa di nullità assoluta, non di un
motivo relativo da far valere nell’ambito di un procedimento di opposizione.
Dispositivo
20 Inoltre, l’articolo 8, paragrafo 4,
RMC dispone che il segno in questione
debba essere stato utilizzato nella normale prassi commerciale prima della
data di presentazione della domanda di
marchio impugnata (nel caso di specie il
1° ottobre 1996). Le prove dell’opponente non si riferiscono ad alcuna attività commerciale in Francia risalente a
quel periodo.
21 È evidente che il mero annuncio
pubblicitario che l’opponente ha scelto
il titolo del suo futuro film non costituisce una fonte giuridica di diritti universali di marchio né impedisce a terzi,
come la richiedente nella fattispecie, di
acquisire diritti di marchio conformemente al principio della «priorità del
deposito», che è il criterio di acquisizione dei diritti di marchio a cui sono
informati sia gli articoli 6 e 8 RMC, per
quanto riguarda la Comunità nel suo
22 Di conseguenza, il ricorso è respinto.
Sulle spese
23 Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve sopportare l’onere delle spese sostenute dalla richiedente nel
procedimento di ricorso, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, RMC.
Per questi motivi, la Commissione così
decide:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
L’opponente sopporterà le spese
sostenute dalla richiedente nel
procedimento di ricorso.
SOMMARIO
DECISIONE DELLA QUARTA
COMMISSIONE DI RICORSO
del 28 agosto 2002
nel procedimento R 370/2000-4
(Lingua del procedimento: inglese)
Regola 16, paragrafo 2, RE – Regola 16,
paragrafo 3, RE – Regola 17, paragrafo
2, RE
Mancata presentazione delle prove Principio di non discriminazione - Dimostrazione di un diritto anteriore Limite temporale - Traduzione - Marchio denominativo
1.
2.
Le prove relative ai due marchi anteriori addotti dalla ricorrente per
la sua opposizione non erano state
sufficientemente tradotte nella lingua del procedimento, in quanto la
traduzione si riferiva soltanto all’elenco dei prodotti tutelati dai marchi anteriori. L’opponente non aveva presentato una traduzione adeguata entro un mese dalla scadenza
del termine di opposizione.
Il fatto che in alcuni casi la divisione Opposizione possa aver accettato traduzioni limitate ai soli elenchi
dei prodotti non autorizza altre ricorrenti a rivendicare lo stesso trattamento. Non sussiste nessun diritto alla parità di trattamento al di
fuori dei casi contemplati dalle norme giuridiche.
La Quarta Commissione di ricorso
composta da C. Hoffrichter-Daunicht
(presidente e relatrice), C. Rusconi e F.
López de Rego (membri)
cancelliere: E. Gastinel
ha adottato la seguente
Decisione
Sintesi dei fatti
1 Con domanda n. 876219, alla quale
veniva attribuita la data di registrazione
del 15 luglio 1998 e pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n.
047/1999 del 14 giugno 1999, la resistente chiedeva la registrazione del marchio
‘PANTA’
per «prodotti chimici per uso diagnostico di laboratorio», rientranti nella
classe 1, e per «prodotti chimici per uso
medico diagnostico», rientranti nella
classe 5.
2 La ricorrente presentava opposizione contro la suddetta domanda, facendo valere i seguenti due marchi anteriori:
— marchio nazionale tedesco n.
39823781, per il marchio denominativo
‘PANTAC’,
— riguardante i prodotti «farmaci» (=
‘Arzneimittel’),
e
Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH
Byk-Gulden-Str. 2
D-78467 Costanza
Germania
opponente e ricorrente
contro
Becton Dickinson and Company
1 Becton Drive
Franklin Lakes
New Jersey 07417-1880
Stati Uniti d’America
richiedente e resistente
rappresentata da JACOBACCI &
PARTNERS S.P.A., Corso Regio Parco
27, I-10152 Torino, Italia
avente ad oggetto il ricorso proposto in
esito al procedimento d’opposizione B
189953 (domanda di marchio comunitario n. 876219)
5 La ricorrente rispondeva all’invito
della divisione Opposizione specificando le ragioni per le quali riteneva che il
marchio oggetto dell’opposizione fosse
simile al punto da generare confusione
rispetto ai suoi diritti anteriori.
— marchio nazionale tedesco n.
39823779, per il marchio denominativo
‘PANTAM’,
— anch’esso riguardante i prodotti
«farmaci» (= ‘Arzneimittel’).
3 A sostegno della propria opposizione, la ricorrente presentava copie di due
certificati di registrazione tedeschi nonché un «Registerauszug» (estratto del
registro). Soltanto l’elenco di prodotti
di ciascuno dei diritti anteriori risultava
tradotto nella lingua del procedimento,
ossia l’inglese. Il ricorso era basato sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
RMC.
4 La divisione Opposizione inviava ad
ambedue le parti le lettere tipo di notifica relative all’opposizione suddetta,
informando le parti stesse sui termini
per la presentazione di ulteriori fatti,
prove, argomenti ed osservazioni.
6 Il 23 marzo 2000, vale a dire prima
della scadenza del termine stabilito per la
presentazione di osservazioni da parte
della resistente, la divisione Opposizione
emetteva la decisione impugnata, con la
quale respingeva l’opposizione per motivi
che possono essere riassunti come segue.
Insieme all’atto di opposizione, la ricorrente aveva presentato copie di due
certificati di registrazione ed estratti da
una banca dati non meglio identificata
redatti in lingua tedesca, tradotti soltanto per la parte relativa all’elenco dei
prodotti («farmaci»).
I documenti presentati dalla ricorrente
non erano sufficienti a dimostrare i suoi
diritti anteriori, in quanto tra quelli riguardanti i marchi anteriori una traduzione figurava soltanto per l’elenco dei
prodotti. L’opponente non aveva presentato una traduzione più completa
dei certificati di registrazione. L’Ufficio
ha ritenuto che una traduzione dovesse
contenere talune informazioni fondamentali, quali l’indicazione dell’autorità
da cui promanava il documento presentato, l’indicazione delle date di deposito e di registrazione del marchio e il
nome del titolare. Inoltre, non era stato fornito nella lingua del procedimento il significato dell’informazione in codice contenuta nell’estratto dalla banca
dati. Pertanto, non vi era nessuna prova valida dei diritti anteriori rivendicati.
7 La ricorrente presentava un ricorso,
depositando la memoria contenente i
motivi entro il termine stabilito. La resistente presentava a sua volta osservazioni.
Conclusioni e argomenti delle parti
8 La ricorrente chiede l’annullamento
della decisione impugnata e il rinvio del
procedimento alla divisione Opposizione per l’ulteriore accertamento del rischio di confusione. Essa chiede inoltre
che le sia dato modo, qualora la traduzione presentata dovesse essere considerata insufficiente, di presentare una
nuova traduzione dei certificati di registrazione. Gli argomenti della ricorrente si possono sintetizzare come segue.
SOMMARIO
La reiezione per omessa traduzione dei
certificati di registrazione sarebbe frutto di errore in quanto l’Ufficio avrebbe
in varie occasioni puntualizzato, attraverso suoi esponenti, in particolare il
vicepresidente Alexander von Mühlendahl, che nei procedimenti di opposizione sono sufficienti le traduzioni dei
soli elenchi dei prodotti e il numero di
registrazione. L’esperienza della richiedente in altri procedimenti di opposizione confermerebbe questa tesi. Pertanto, la ricorrente avrebbe valide ragioni per ritenere che fosse sufficiente
la semplice presentazione di traduzioni
dell’elenco dei prodotti. Qualora la
prassi dell’Ufficio fosse stata nel frattempo modificata, il pubblico avrebbe
dovuto esserne espressamente informato. Una valutazione in base a criteri diversi porterebbe a decisioni ingiuste.
9
La resistente ribatte come segue.
La ratio delle regole 16 e 17 RE, relativamente alle traduzioni, sarebbe che nei
procedimenti di opposizione la richiedente sia posta in grado di capire i fatti e le prove presentate dall’opponente,
al fine di verificare la validità dei diritti
anteriori. Tale esigenza non sarebbe stata garantita nel caso di specie.
Varie decisioni adottate dall’Ufficio
avrebbero sancito l’esistenza di alcuni
requisiti minimi per la traduzione dei
certificati di registrazione, ossia che le
traduzioni dovrebbero attestare la rappresentazione del marchio o del segno,
un’indicazione del paese del diritto anteriore e il numero di deposito o di registrazione. Pertanto, la richiedente
avrebbe dovuto presentare traduzioni
di qualsiasi data di priorità, nome del titolare, spiegazione dei codici, data di
deposito/registrazione, indicazione dell’autorità che ha rilasciato i certificati.
Mancando la traduzione di informazioni così essenziali, la resistente non sarebbe in grado di identificare con chiarezza il diritto anteriore.
Motivazione
10 Il ricorso è conforme agli articoli
57, 58 e 59, RMC, nonché alla regola 48
del regolamento n. 2868/95 (CE) della
Commissione del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul
marchio comunitario (in prosieguo:
«RE»), ed è pertanto ammissibile. Il ricorso deve tuttavia essere respinto, per
i seguenti motivi.
11 La conclusione della decisione impugnata si basa sulla constatazione che,
oltre al fatto che i documenti sono stati depositati soltanto in tedesco e provengono da una banca dati non meglio
identificata, le prove relative ai due
marchi anteriori tedeschi non erano state sufficientemente tradotte nella lingua
del procedimento, in quanto la traduzione si riferiva soltanto all’elenco dei
prodotti tutelati dal marchi anteriori.
La Commissione di ricorso concorda
con questo accertamento.
12 La regola 16, paragrafo 2, RE stabilisce che l’atto di opposizione dev’essere corredato da prove del marchio anteriore, ad esempio un certificato di registrazione. Conformemente alla regola
17, paragrafo 2, RE, le prove a sostegno
dell’opposizione devono essere tradotte
entro un mese dalla scadenza del termine per l’opposizione (oppure entro il
termine stabilito dall’Ufficio secondo la
regola 16, paragrafo 3). Le traduzioni
dei soli elenchi dei prodotti tutelati dal
diritto anteriore possono senz’altro essere giudicate insufficienti ai fini dell’osservanza della regola 17, paragrafo
2, RE, come questa Commissione di ricorso ha già avuto modo di statuire in
decisioni precedenti (v. decisioni del 22
marzo 2002, procedimento R 661/20004, VINOPOLIS / VINOPOLIS, punto
15, e del 15 maggio 2001, procedimento R 576/2000-4, NORMASE / NORVASC, punti 18 e 19, nonché decisioni
in esse citate). La Commissione di ricorso ritiene inoltre che la traduzione
delle prove richieste per dimostrare i diritti anteriori non serva soltanto per
fornire alla richiedente e all’Ufficio le
informazioni fondamentali sulla portata delle rivendicazioni dell’opponente,
ma anche per consentire loro di verificare se gli elementi essenziali di tali rivendicazioni, quali sono stati indicati
nell’atto di opposizione, corrispondano
allo stato del registro (v. decisioni citate delle Commissioni di ricorso). La resistente e l’Ufficio devono non soltanto
essere poste in grado di desumere dalla
traduzione l’elenco dei prodotti tutelati, ma anche di comprendere pienamente qualsiasi altra informazione generale
che sia rilevante riguardo alla portata
della tutela del diritto anteriore. Secondo la prassi decisionale costante della
Commissione di ricorso, queste informazioni e prove generali non sono for-
nite se viene presentata una traduzione
per il solo elenco dei prodotti. Tale
elenco non consente alla richiedente e/o
all’Ufficio di comprendere necessariamente tutti i dettagli relativi al diritto
anteriore.
13 Pertanto, nel presente procedimento, la conclusione a cui la Commissione di ricorso perviene è che, per quanto riguarda i due diritti anteriori tedeschi, la ricorrente non ha rispettato le
regole 16, paragrafo 2, e 17, paragrafo
2, RE, avendo omesso di fornire sufficienti traduzioni delle prove relative ai
suoi diritti anteriori entro un mese dalla scadenza del termine per l’opposizione. Ne consegue che non vi sono prove sufficienti di tali diritti anteriori rispetto alle registrazioni tedesche.
14 Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui una simile interpretazione o valutazione si risolverebbe in
una disparità di trattamento e sarebbe
pertanto ingiusta, la Commissione di ricorso rileva quanto segue. I requisiti
per presentare e corroborare un’opposizione sono sanciti dal regolamento e
devono essere noti ai rappresentanti
professionali. Nella prassi decisionale
delle Commissioni di ricorso, le regole
16 e 17 RE sono interpretate nel senso
che esse richiedono una traduzione più
ampia rispetto a quella limitata all’elenco dei prodotti (e servizi). Poiché deve
prevalere il principio della legalità, il
fatto che in alcuni casi la divisione Opposizione possa aver accettato traduzioni limitate ai soli elenchi dei prodotti
non autorizza altre ricorrenti a rivendicare lo stesso trattamento. Non sussiste
nessun diritto alla parità di trattamento
al di fuori dei casi contemplati dalle
norme giuridiche.
Sulle spese
15 Poiché il ricorso è stato respinto e
la decisione impugnata è stata confermata, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo
1, RMC, le spese del procedimento
sono a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi, la Commissione così
decide:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La ricorrente sopporterà le spese
relative al procedimento di ricorso.
SOMMARIO
LISTA DE LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS ANTE LA OFICINA DE
ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)
LISTE DER ZUGELASSENEN VERTRETER BEIM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT
(MARKEN, MUSTER UND MODELLE)
LIST OF PROFESSIONAL REPRESENTATIVES BEFORE THE OFFICE
FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET
(TRADE MARKS AND DESIGNS)
LISTE DES MANDATAIRES AGRÉÉS AUPRÈS DE L’OFFICE
DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)
ELENCO DEI MANDATARI ABILITATI PRESSO L’UFFICIO
PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
(Véase también las comunicaciones del presidente de la Oficina / Siehe auch die
Mitteilungen des Präsidenten des Amtes / See also the communications of the
President of the Office / Voir aussi les communications du président de l’Office /
Vedi anche le comunicazioni del presidente dell’Ufficio)
nº 1/95, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 1/95, p. 16
nº 2/95, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 2-3/95, p. 464
nº 2/96, DO/ABl./OJ/JO/GU OAMI n° 5/96, p. 590
nº 4/96, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 9/96, p.1272
nº 4/97, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 10/97, p.1182
nº 2/99, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 7-8/99, p.1003
n° 10/02, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 9/02, p.1636
PARTE A: / TEIL A: / PART A: / PARTIE A: / PARTE A:
Lista de representantes autorizados contemplada en el artículo 89 del
Reglamento sobre la marca comunitaria
Liste der zugelassenen Vertreter gemäâ Artikel 89 der
Gemeinschaftsmarkenverordnung
List of professional representatives according to Article 89 Community Trade
Mark Regulation
Liste de mandataires agréés conformément à l’article 89 du règlement sur
la marque communautaire
Elenco dei mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 89 del regolamento
sul marchio comunitario
Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni
Deutschland
ANGERMEIER, Simon (DE)
Winter, Brandl, Fürniss, Hübner, Röss, Kaiser,
Polte Partnerschaft Patent- und
Rechtsanwaltskanzlei
Alois-Steinecker-Str. 22
DE-85354 Freising
MANN, Volker (DE)
Heiderhof 24
DE-51519 Odenthal
RÖSSLER, Matthias (DE)
KNH Patentanwälte
Karlstr. 76
DE-40210 Düsseldorf
SACHT, Gudrun (DE)
Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & Partner
Kronenstr. 30
DE-70174 Stuttgart
STAHL, Dietmar (DE)
MAN Roland Druckmaschinen AG, RTB / S
Borsigstr. 19
DE-63165 Muehlheim/Main
SOMMARIO
VORBERG, Jens Uwe Roger (DE)
Bauer Vorberg Kayser Patentanwälte
Lindenallee 43
DE-50968 Köln
FENLON, Christine Lesley (GB)
Haseltine Lake & Co.
Imperial House
15-19 Kingsway
London WC2B 6UD
United Kingdom
Nederland
FRENCH, Clive Harry (GB)
The Lodge, Roke Manor
Old Salisbury Lane, Romsey
Hants SO51 0ZN
United Kingdom
(see Benelux)
Österreich
HENHAPEL, Bernhard (AT)
Singerstr. 8/8
A-1010 Wien
United Kingdom
ABBIE, Andrew Kenneth (GB)
R.G.C. Jenkins & Co.
26 Caxton Street
London SW1H 0RJ
United Kingdom
BASSIL, Nicholas Charles (GB)
Kilburn & Strode
20 Red Lion Street
London WC1R 4PJ
United Kingdom
BODEN, Keith McMurray (GB)
Fry Heath & Spence LLP
The Gables
Massetts Road
Horley RH6 7DQ
United Kingdom
BOND, Bentley George (GB)
Haseltine Lake & Co.
Redcliff Quay
120 Redcliff Street
Bristol BS1 6HU
United Kingdom
BRIDDES, Sam (GB)
20 Eastbourne Terrace
London W2 6LE
United Kingdom
CHEUNG, Peggy Po Yee (GB)
Longcroft International
Swiss Center, 7th Floor
10 Wardour Street
London W1V 3HG
United Kingdom
CLARKE, Alison Clare (GB)
Haseltine Lake & Co.
Redcliff Quay
120 Redcliff Street
Bristol BS1 6HU
United Kingdom
GILES, Ashley Simon (GB)
Haseltine Lake & Co.
Redcliff Quay
120 Redcliff Street
Bristol BS1 6HU
United Kingdom
GREENE, Simon Kenneth (GB)
Elkington and Fife
Prospect House
8 Pembroke Road
Sevenoaks TN13 1XR
United Kingdom
HIGGIN, Paul (GB)
Swindell & Pearson
48 Friar Gate
Derby DE1 1GY
United Kingdom
HITCHING, Peter Matthew (GB)
Haseltine Lake
Imperial House
15-19 Kingsway
London WC2B 6UD
United Kingdom
HOLMES, Miles Keeton (GB)
Novagraaf Patents
Parchment House
13 Northburgh Street
London EC1V 0AH
United Kingdom
LEEMING, John Gerard (GB)
J.A. Kemp & Co.
Gray’s Inn
14 South Square
London WC1R 5JJ
United Kingdom
MERRIFIELD, Sarah Elizabeth (GB)
Boult Wade Tennant
Verulam Gardens
70 Gray’s Inn Road
London WC1X 8BT
United Kingdom
MILHENCH, Howard Leslie (GB)
R.G.C. Jenkins & Co.
26 Caxton Street
London SW1H 0RJ
United Kingdom
SOMMARIO
NASH, David Allan (GB)
Haseltine Lake & Co.
Redcliff Quay
120 Redcliff Street
Bristol BS1 6HU
United Kingdom
TOWNSEND, Victoria Jayne (GB)
Fry Heath & Spence LLP
The Gables
Massetts Road
Horley RH6 7DQ
United Kingdom
O’CONNELL, David Christopher (GB)
Haseltine Lake & Co.
Redcliff Quay
120 Redcliff Street
Bristol BS1 6HU
United Kingdom
TRUEMAN, Lucy Petra (GB)
Barker Brettell
138 Hagley Road
Birmingham B16 9PW
United Kingdom
OLIVER, Katie Arabella (GB)
Lewis & Taylor
144 New Walk
Leicester LE1 7JA
United Kingdom
REES, Simon John Lewis (GB)
Haseltine Lake & Co.
Redcliff Quay
120 Redcliff Street
Bristol BS1 6HU
United Kingdom
RITTER, Stephen David (GB)
Mathys & Squire
100 Gray’s Inn Road
London WC1X 8AL
United Kingdom
SHARP, Alan Cooper (GB)
QED IP Services Limited
Dawley Road
Hayes UB3 1HH
Middlesex
United Kingdom
VIGARS, Christopher Ian (GB)
Haseltine Lake & Co.
Redcliff Quay
120 Redcliff Street
Bristol BS1 6HU
United Kingdom
Benelux
KOOIJMANS-VAN DOORN, April
Antigone (NL)
Akzo Nobel N.V.
Velperweg 76
NL-6800 SB Arnhem
VAN WENSEN, Freek (NL)
Shield Mark B.V.
Overschiestraat 61
NL-1062 XD Amsterdam
Modificaciones / Änderungen / Changes / Changements / Modifiche
Deutschland
BRAUN, Dieter (DE)
Hildesheimer Str. 133
DE-30173 Hannover
FÉAUX DE LACROIX, Stefan (DE)
Isenbruck Bösl Hörschler Wichmann Huhn
Grafenberger Allee 342
DE-40235 Düsseldorf
FRIEDE, Thomas (DE)
Grünecker, Kinkeldey, Stockmair &
Schwanhäusser
Maximilianstr. 58
DE-80538 München
HOFMANN, Andreas (DE)
Richter, Werdermann, Gerbaulet & Hofmann
Sendlinger Str. 2
DE-80331 München
HOLLAH, Dorothee (DE)
Isenbruck Bösl Hörschler Wichmann Huhn
Grafenberger Allee 342
DE-40235 Düsseldorf
HÖRSCHLER, Wolfram (DE)
Isenbruck Bösl Hörschler Wichmann Huhn
Theodor-Heuss-Anlage 12
DE-68165 Mannheim
GEHRING, Friederike (DE)
Veldener Str. 33
DE-81241 München
HUHN, Michael (DE)
Isenbruck Bösl Hörschler Wichmann Huhn
Im Neuenheimer Feld 582
DE-69120 Heidelberg
GERBAULET, Hannes (DE)
Richter, Werdermann, Gerbaulet & Hofmann
Neuer Wall 10
DE-20354 Hamburg
LACHNIT, Jürgen (DE)
Weickmann & Weickmann
Kopernikusstr. 9
DE-81679 München
SOMMARIO
OSTRIGA, Harald (DE)
Ostriga, Sonnet, Wirths & Roche
Stresemannstr. 6-8
DE-42275 Wuppertal
RICHTER, Joachim (DE)
Richter, Werdermann, Gerbaulet & Hofmann
Schützenstr. 15-17
DE-10117 Berlin
RICHTER, Matthias (DE)
Richter, Werdermann, Gerbaulet & Hofmann
Sendlinger Str. 2
DE-80331 München
ROCHE, Florian (DE)
Ostriga, Sonnet, Wirths & Roche
Stresemannstr. 6-8
DE-42275 Wuppertal
SARTORIUS, Peter (DE)
Sartorius, Thews & Thews
Helmholtzstr. 35
DE-68723 Schwetzingen
SCHEFFLER, Jörg (DE)
Tergau & Pohl
Hildesheimer Str. 133
DE-30173 Hannover
SCHUCK, Alexander (DE)
Isenbruck Bösl Hörschler Wichmann Huhn
Theodor-Heuss-Anlage 12
DE-68165 Mannheim
SCHWANHÄUSSER, Gernot (DE)
Eibenweg 10
DE-70597 Stuttgart
SONNET, Bernd (DE)
Ostriga, Sonnet, Wirths & Roche
Stresemannstr. 6-8
DE-42275 Wuppertal
WILHELM, Ludwig (DE)
Mannesmann Plastics Machinery GmbH
Krauss-Maffei-Str. 2
DE-80997 München
WIRTHS, Jochen-Peter (DE)
Ostriga, Sonnet, Wirths & Roche
Stresemannstr. 6-8
DE-42275 Wuppertal
ZOLLNER, Richard (DE)
Mannesmann Plastics Machinery GmbH
Krauss-Maffei-Str. 2
DE-80997 München
España
PALACIOS GONZÁLEZ, Roberto (ES)
Carlos Polo & Asociados
Profesor Waksman, 10
E-28036 Madrid
France
AYMARD, Jean-François (FR)
Cabinet Aymard & Coutel
22, avenue de Friedland
F-75008 Paris
BAUDIN, Jérôme (FR)
Cabinet Jérôme Baudin
102, rue Pierre Butin
F-95300 Pontoise
BORIN, Lydie (FR)
API Conseil
Rue Marx Dormoy
F-64000 Pau
BURTIN, Jean-François (FR)
Cabinet Gefib
55, rue Aristide Briand
F-92300 Levallois Perret Cedex
CARDELLI, Guy (FR)
Cabinet Ores
36, rue de Saint Pétersbourg
F-75008 Paris
DOIREAU, Marc (FR)
Cabinet Ores
36, rue de Saint Pétersbourg
F-75008 Paris
DREYFUS, Nathalie (FR)
Cabinet Ores
36, rue de Saint Pétersbourg
F-75008 Paris
MARCOUX-SIMONNET, Isabelle (FR)
Rhodia
40, rue de la Haie-Coq
F-93306 Aubervilliers Cedex
NICOLLE, Olivier (FR)
Cabinet Rinuy, Santarelli
14, avenue de la Grande Armée
F-75017 Paris
ORES, Béatrice (FR)
Cabinet Ores
36, rue de Saint Pétersbourg
F-75008 Paris
ORES, Bernard (FR)
Cabinet Ores
36, rue de Saint Pétersbourg
F-75008 Paris
ORES, Irène (FR)
Cabinet Ores
36, rue de Saint Pétersbourg
F-75008 Paris
ROUSSET, Nathalie (FR)
Cabinet Ores
36, rue de Saint Pétersbourg
F-75008 Paris
THIREAU, Hervé (FR)
SEP Pagenberg & Associés
14, boulevard Malesherbes
F-75008 Paris
SOMMARIO
VIALLE, Marie-José (FR)
Cabinet Ores
36, rue de Saint Pétersbourg
F-75008 Paris
VU THANH, Geneviève (FR)
Cabinet Ores
36, rue de Saint Pétersbourg
F-75008 Paris
AYERS, Catherine (GB)
Williams Powell
Morley House
26-30 Holborn Viaduct
London EC1A 2BP
United Kingdom
Italia
GLADWIN, Philip (GB)
Brookes Batchellor
102-108 Clerkenwell Road
London EC1M 5SA
United Kingdom
COGGI, Giorgio (IT)
Racheli & C. S.p.A.
Viale San Michele del Carso, 4
I-20144 Milano
HANCOX, Jonathan Christopher (GB)
Kimberley-Clark Europe
35 London Road
Reigate RH2 9PZ
United Kingdom
COPPO, Alessandro (IT)
Ing. Barzanò & Zanardo Milano S.p.A.
Via Borgonuovo, 10
I-20121 Milano
DELAZER, Daniela (IT)
Dragotti & Associati
Galleria San Babila 4C
I-20122 Milano
SCOTTON, Antonella (IT)
Zanoli & Giavarini S.r.l.
Viale Bianca Maria 35
I-20121 Milano
Sverige
LARSSON, Håkan (SE)
Autoliv Development AB
Patent Department
SE-447 83 Vårgårda
United Kingdom
AXE, Anthony James (GB)
Williams Powell
Morley House
26-30 Holborn Viaduct
London EC1A 2BP
United Kingdom
JEHAN, Robert (GB)
Williams Powell
Morley House
26-30 Holborn Viaduct
London EC1A 2BP
United Kingdom
MOORE, Roger Gillard (GB)
Boult Wade Tennant
Verulam Gardens
70 Gray’s Inn Road
London WC1X 8BT
United Kingdom
MOY, David (GB)
Appleyard Lees
15 Clare Road
Halifax HX1 2HY
United Kingdom
POWELL, Stephen David (GB)
Williams Powell
Morley House
26-30 Holborn Viaduct
London EC1A 2BP
United Kingdom
TOLLETT, Ian (GB)
Williams Powell
Morley House
26-30 Holborn Viaduct
London EC1A 2BP
United Kingdom
Cancelaciones / Löschungen / Deletions / Radiations / Radiazioni
Danmark
Deutschland
PEDERSEN, Anne Lis (DK)
Zacco Denmark A/S
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup
BAUER, Robert (DE)
Boeters & Bauer
Bereiteranger 15
DE-81541 München
SOMMARIO
España
JAVIER SÁNCHEZ, Elena (ES)
Alonso Cano, 85 1C
E-28003 Madrid
United Kingdom
JACKSON, Peter Arthur (GB)
Gill Jennings & Every
Broadgate House
7 Eldon Street
London EC2M 7LH
United Kingdom
MEEKS, Frank Burton (GB)
Brewer & Son
Quality House, Quality Court
Chancery Lane
London WC2A 1HT
United Kingdom
MOON, Donald Keith (GB)
Brewer & Son
Quality House, Quality Court
Chancery Lane
London WC2A 1HT
United Kingdom
PARTE B: / TEIL B: / PART B: / PARTIE B: / PARTE B:
Lista especial de representantes autorizados contemplada en el artículo 78
del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios
Besondere Liste zugelassener Vertreter gemäâ Artikel 78 der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung
Special list of professional representatives according to Article 78 Community Designs Regulation
Liste spécifique des mandataires agréés conformément à l’article 78 du règlement sur les dessins ou modèles communautaires
Elenco speciale di mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 78 del regolamento sui disegni e modelli comunitari
Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni
Danmark
Italia
JENSEN, Peter Indahl (DK)
Internationalt Patent-Bureau
Høje Taastrup Boulevard 23
DK-2630 Taastrup
BELLEMO, Matteo (IT)
Studio Torta S.r.l.
Via Viotti 9
I-10121 Torino
JØRGENSEN, Bjørn Barker (DK)
Internationalt Patent-Bureau
Høje Taastrup Boulevard 23
DK-2630 Taastrup
BERGADANO, Mirko (IT)
Studio Torta S.r.l.
Via Viotti 9
I-10121 Torino
JØRGENSEN, Kai (DK)
Budde, Schou & Ostenfeld A/S
Vester Søgade 10
DK-1601 Copenhagen V
CASTIGLIA, Paolo (IT)
Porta, Checcacci & Associati S.p.A.
Viale Sabotino 19/2
I-20135 Milano
NIELSEN, Henrik Sten (DK)
Budde, Schou & Ostenfeld A/S
Vester Søgade 10
DK-1601 Copenhagen V
CERNUZZI, Daniele (IT)
Studio Torta S.r.l.
Via Viotti 9
I-10121 Torino
RAFFNSØE, Knud Rosenstand (DK)
Internationalt Patent-Bureau
Høje Taastrup Boulevard 23
DK-2630 Taastrup
CUTROPIA, Gianluigi (IT)
Racheli & C. S.p.A.
Viale San Michele del Carso, 4
I-20144 Milano
SOMMARIO
D’ANGELO, Fabio (IT)
Studio Torta S.r.l.
Via Viotti 9
I-10121 Torino
MANCONI, Stefano (IT)
Studio Torta S.r.l.
Via Viotti 9
I-10121 Torino
ECCETTO, Mauro (IT)
Studio Torta S.r.l.
Via Viotti 9
I-10121 Torino
MANGINI, Simone (IT)
Studio Torta S.r.l.
Via Viotti 9
I-10121 Torino
FABIANO, Piero (IT)
Racheli & C. S.p.A.
Viale San Michele del Carso, 4
I-20144 Milano
PAPA, Elisabetta (IT)
Società Italiana Brevetti S.p.A.
Piazza di Pietra 39
I-00186 Roma
FERRARI, Barbara (IT)
Botti & Ferrari S.r.l.
Via Locatelli 5
I-20124 Milano
PESCE, Michele (IT)
Ing. A. Giambrocono & C. s.r.l.
Via Rosolino Pilo 19/B
I-20129 Milano
GERMINARIO, Claudio (IT)
Società Italiana Brevetti S.p.A.
Piazza di Pietra, 39
I-00186 Roma
POSTIGLIONE, Ferruccio (IT)
Jacobacci & Partners S.p.A.
Via Senato, 8
I-20121 Milano
GIANNESI, Simona (IT)
Porta, Checcacci & Associati S.p.A.
Viale Sabotino 19/2
I-20135 Milano
RATTO, Vittorio (IT)
Centro Sviluppo Materiali
Via Di Castel Romano, 100
I-00129 Roma
GIOVANNINI, Francesca (IT)
Porta, Checcacci & Associati S.p.A.
Viale Sabotino 19/2
I-20135 Milano
ROMANO, Giuseppe (IT)
Società Italiana Brevetti S.p.A.
Piazza di Pietra, 39
I-00186 Roma
GITTO, Serena (IT)
Ing. Barzanò & Zanardo Roma S.p.A.
Via Piemonte 26
I-00187 Roma
SANCHINI, Alessandro (IT)
Dr. Modiano & Associati S.p.A.
Via Meravigli, 16
I-20123 Milano
GIUGNI, Diego (IT)
Jacobacci & Partners S.p.A.
Via Senato, 8
I-20121 Milano
SANTI, Filippo (IT)
Ing. Barzanò & Zanardo Roma S.p.A.
Via Piemonte 26
I-00187 Roma
IACOBELLI, Daniele Teodoro (IT)
Società Italiana Brevetti S.p.A.
Piazza di Pietra, 39
I-00186 Roma
SCILLETTA, Andrea (IT)
Ing. Barzanò & Zanardo Roma S.p.A.
Via Piemonte 26
I-00187 Roma
LEONE, Mario (IT)
Società Italiana Brevetti S.p.A.
Piazza di Pietra, 39
I-00186 Roma
SIMONELLI, Illaria (IT)
Jacobacci & Partners S.p.A.
Via Senato, 8
I-20121 Milano
LEONELLI, Pietro (IT)
Luppi & Crugnola s.r.l.
Viale Corassori, 54
I-41100 Modena
TARENGHI, Anna (IT)
Jacobacci & Partners S.p.A.
Via Senato, 8
I-20121 Milano
LONG, Giorgio (IT)
Jacobacci & Partners S.p.A.
Via Senato, 8
I-20121 Milano
ZAMBARDINO, Umberto (IT)
Botti & Ferrari S.r.l.
Via Locatelli 5
I-20124 Milano
LOVINO, Paolo (IT)
Studio Torta S.r.l.
Via Viotti 9
I-10121 Torino
ZILIOTTO, Tiziano (IT)
Contrada Porta S. Lucia, 48
I-36100 Vicenza
Suomi / Finland
SOMMARIO
HALONEN, Aune Ida Annikki (FI)
Kolster Oy Ab
Iso Roobertinkatu 23
FIN-00121 Helsinki
NIEMINEN, Taisto Tapani (FI)
Patenttitoimisto T. Nieminen OY
Kehräsaari B
FIN-33200 Tampere
Sverige
ÅKESSON, Jan-Åke (SE)
Awapatent AB
Berga Allé 1
SE-254 52 Helsingborg
BRUNNSTRÖM, Gunilla (SE)
AB Tetra Pak
Ruben Rausings gata
SE-221 86 Lund
FRANZÉN, Svante (SE)
Awapatent AB
Box 99
SE-351 04 Växjö
GUSTAVSSON, Göran (SE)
Awapatent AB
Box 5117
SE- 200 71 Malmö
HALLESIUS, Hanns (SE)
Awapatent AB
Berga Allé 1
SE-254 52 Helsingborg
LARSSON, Eva-Karin (SE)
Awapatent AB
Box 5117
SE-200 71 Malmö
SOMMARIO
Notifica dell’Aia n. 49
Accordo dell’Aia concernente il
deposito internazionale dei disegni e
modelli industriali
li da 1 a 7 dell’Atto (complementare) di
Stoccolma (1967) e diverrà altresì membro dell’Unione dell’Aia.
28 maggio 2002
Atto di Ginevra relativo all’Accordo
dell’Aia concernente la registrazione
internazionale dei disegni e modelli
industriali
Ratifica della Repubblica di Slovenia
Notifica dell’Aia n. 51
Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l’onore di
notificargli il deposito, da parte del governo della Repubblica di Slovenia, l’8
maggio 2002, del suo strumento di ratifica dell’Atto di Ginevra relativo all’Accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e
modelli industriali, adottato a Ginevra
il 2 luglio 1999 (“Atto di Ginevra”).
La data di entrata in vigore dell’Atto di
Ginevra sarà notificata quando sia stato
raggiunto il numero di ratifiche o di
adesioni prescritto, conformemente al
disposto dell’articolo 28, paragrafi 1 e 2,
del suddetto Atto.
8 maggio 2002
Notifica dell’Aia n. 50
Accordo dell’Aia concernente il
deposito internazionale dei disegni e
modelli industriali
Accordo dell’Aia concernente il
deposito internazionale dei disegni e
modelli industriali
L’Atto dell’Aia (1960) entrerà in vigore,
nei confronti dell’Ucraina, il 28 agosto
2002. A partire da tale data l’Ucraina
sarà vincolata dal disposto degli artico-
La data di entrata in vigore dell’Atto di
Ginevra sarà notificata quando sia stato
raggiunto il numero di ratifiche o di
adesioni prescritto, conformemente al
disposto dell’articolo 28, paragrafi 1 e 2,
del suddetto Atto.
11 settembre 2002
Atto di Ginevra relativo all’Accordo
dell’Aia concernente la registrazione
internazionale dei disegni e modelli
industriali
Adesione dell’Ucraina
Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l’onore di
notificargli il deposito, da parte del governo dell’Ucraina, il 28 maggio 2002,
del suo strumento di adesione dell’Atto
di Ginevra relativo all’Accordo dell’Aia
concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali,
adottato a Ginevra il 2 luglio 1999
(“Atto di Ginevra”).
La data di entrata in vigore dell’Atto di
Ginevra sarà notificata quando sia stato
raggiunto il numero di ratifiche o di
adesioni prescritto, conformemente al
disposto dell’articolo 28, paragrafi 1 e 2,
del suddetto Atto.
Notifica TLT n. 36
Trattato sul diritto dei marchi
Adesione della Repubblica di Corea
Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l’onore di
notificargli il deposito da parte del governo della Repubblica di Corea, il 25
novembre 2002, del suo strumento di
adesione al Trattato sul diritto dei marchi, fatto a Ginevra il 27 ottobre 1994.
Il Trattato sul diritto dei marchi entrerà
in vigore, nei confronti della Repubblica di Corea, il 25 febbraio 2003.
28 maggio 2002
25 novembre 2002
Adesione dell’Ucraina
Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l’onore di
notificargli il deposito, da parte del governo dell’Ucraina, il 28 maggio 2002,
del suo strumento di adesione all’Accordo dell’Aia concernente il deposito
internazionale dei disegni e modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto
all’Aia il 28 novembre 1960 (“Atto dell’Aia (1960)”), completato a Stoccolma
il 14 luglio 1967 (“Atto (complementare) di Stoccolma (1967)”) e modificato
il 28 settembre 1979.
verno della Confederazione svizzera,
l’11 settembre 2002, del suo strumento
di ratifica dell’Atto di Ginevra relativo
all’Accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e
modelli industriali, adottato a Ginevra
il 2 luglio 1999 (“Atto di Ginevra”).
Notifica dell’Aia n. 52
Accordo dell’Aia concernente il
deposito internazionale dei disegni e
modelli industriali
Atto di Ginevra relativo all’Accordo
dell’Aia concernente la registrazione
internazionale dei disegni e modelli
industriali
Ratifica della Confederazione svizzera
Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l’onore di
notificargli il deposito, da parte del go-
SOMMARIO
SERVICIOS CENTRALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS
ESTADOS MIEMBROS
ZENTRALBEHÖRDEN FÜR DEN GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ
DER MITGLIEDSTAATEN
CENTRAL INDUSTRIAL PROPERTY OFFICES OF THE
MEMBER STATES
SERVICES CENTRAUX DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DES
ÉTATS MEMBRES
SERVIZI CENTRALI DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE DEGLI
STATI MEMBRI
Belgique/België
ÅËËAÓ
Ellas/Å
Office de la Propriété industrielle
Administration de la Politique commerciale
Ministère des Affaires économiques
Boulevard du Roi Albert II, 16
B-1000 Bruxelles
Υπουργε′ιο Αναπτυξης
′
Γενική Γραµµατε′ια Εµπορ′ιου
Γενική Γραµµατε′ια Εσωτερικου′ Εµπορ′ιου
∆ιευθυνση
′
Εµπορικής και Βιοµηχανικής
Ιδιοκτησ′ιας
Πλατεíα Κανιγγος
′
GR-101 81 ΑΘΗΝΑ
Dienst voor de Industriële Eigendom
Bestuur Handelsbeleid
Ministerie van Economische Zaken
Koning Albert II-laan, 16
B-1000 Brussel
Tel. (32-2) 2 06 41 11
Fax (32-2) 2 06 57 50
http://mineco.fgov.be/organization _ market/
index_fr.htm (français)
http://mineco.fgov.be/organization _ market/
index_nl.htm (Nederlands)
Ministère du Développement
Secrétariat Général du Commerce
Direction Générale du Commerce Intérieur
Direction de la Propriété Commerciale et
Industrielle
Place de Kanning
GR-101 81 ATHÈNES
Tel. (30-10) 38 43 550
Fax (30-10) 38 21 717
http://www.obi.gr/
Danmark
España
Patent-og Varemærkestyrelsen
Danish Patent and Trademark Office
Helgeshøj Allé 81
DK-2630 Taastrup
Oficina Española de Patentes y Marcas
Panamá, 1
E-28071 Madrid
Tel. (45-43) 50 80 00
Fax (45-43) 50 80 01
http://www.dkpto.dk/
Tel. (34) 913 49 53 00
Fax (34) 913 49 55 97
http://www.oepm.es/
Deutschland
France
Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstraße 12
D-80331 München
Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)
26 bis rue de Saint-Pétersbourg
F-75800 Paris Cedex 08
Tel. (49-89) 21 95 0
Fax (49-89) 21 95 22 21
http://www.patent-und-markenamt.de/
Tel. (33-1) 53 04 53 04
Fax (33-1) 42 93 59 30
http://www.inpi.fr/
SOMMARIO
Ireland
Portugal
Patents Office
Government Buildings
Hebron Road
Kilkenny
Ireland
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
Campo das Cebolas
P-1100 Lisboa
Tel. (353-56) 20 111
Fax (353-56) 20 100
Tel. (351-21) 8 81 81 00
Fax (351-21) 8 87 53 08
http://www.inpi.pt/
Italia
Suomi/Finland
Ufficio italiano brevetti e marchi
Via Molise, 19
I-00187 Roma
Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen
National Board of Patents and Registration of
Finland
Arkadiankatu 6 A
FIN-00100 Helsinki
Tel. (390-6) 48 27 188
Fax (390-6) 47 05 30 17
http://www.european-patent-office.org/it/
Tel. (358-9) 693 9500
Fax (358-9) 693 95204
http://www.prh.fi/
Luxembourg
Sverige
Service de la Propriété Intellectuelle
Ministère de l’Economie
19-21, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Adresse postale: L-2914 Luxembourg
Patent- och Registreringsverket
Swedish Patent and Registration Office
Valhallavägen 136
P.O. Box 5055
S-102 42 Stockholm
Tel. (352) 478 4110
Fax (352) 22 26 66
http://www.etat.lu/EC/
Tel. (46-8) 782 25 00
Fax (46-8) 666 02 86
http://www.prv.se/prveng/front.htm
Nederland
United Kingdom
Bureau voor de Industriële Eigendom
Netherlands Industrial Property Office
P.O. Box 5820
2280 HV Rijswijk (2H)
Nederland
The Patent Office
Concept House
Tredegar Park
Cardiff Road
Newport
Gwent NP9 1RH
United Kingdom
Tel. (31-70) 3 98 66 55
Fax (31-70) 3 90 01 90
http://bie.minez.nl/
Tel. (44-1633) 81 40 00
Fax (44-1633) 81 10 55
http://www.patent.gov.uk/
Österreich
Benelux
Österreichisches Patentamt
Kohlmarkt, 8-10
A-1014 Wien
Benelux-Merkenbureau
Bureau Benelux des Marques
Bordewijklaan 15
2591 XR Den Haag
Nederland
Tel. (43-1) 5 34 24 0
Fax (43-1) 5 34 24 520
http://www.patent.bmwa.gv.at/
Tel. (31-70) 3 49 11 11
Fax (31-70) 3 47 57 08
http://www.bmb-bbm.org/
SOMMARIO
ORGANISMOS INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES CON
LOS QUE LA OAMI MANTIENE RELACIONES DE COOPERACIÓN
INTERNATIONALE NICHTSTAATLICHE ORGANISATIONEN, MIT
DENEN DAS HABM ZUSAMMENARBEITET
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS WITH
WHICH THE OHIM COOPERATES
ORGANISMES INTERNATIONAUX NON GOUVERNEMENTAUX AVEC
LESQUELS L’OHMI ENTRETIENT DES RAPPORTS DE COOPÉRATION
ORGANISMI INTERNAZIONALI NON GOVERNATIVI CON I QUALI
L’UAMI INTRATTIENE RAPPORTI DI COOPERAZIONE
Association des Industries de Marque
AIM
Ms. Marie Pattullo
Legal Affairs Manager
9 Avenue des Gaulois
B-1040 Bruxelles
Tel. (32-2) 736 03 05
Fax (32-2) 734 67 02
http://www.aim.be
[email protected]
Committee of National Institutes of
Patent Agents
CNIPA
Dr Eugen Popp
Secretary General
c/o Meissner, Bolte & Partner
Widenmayerstraße 48
Postfach 860624
D-81633 München
Tel. (49-89) 21 21 860
Fax (49-89) 21 21 86 70
Association Internationale pour la
Protection de la Propriété Industrielle
AIPPI
European Communities Trade Mark
Association
ECTA
General Secretariat
Bleicherweg 58
CH - 8027 Zurich
Switzerland
Tel. (41) 1 204 12 60
Fax (41) 1 204 12 61
http://www.aippi.org
general [email protected]
Mr Kaj L. Henriksen
President
ECTA Secretariat
Bisschoppenhoflaan 286, Box 5
B-2100 Deurne-Antwerpen
Tel. (32) 3 326 47 23
Fax (32) 3 326 76 13
http://www.ecta.org
[email protected]
Conseil européen de l’industrie
chimique
CEFIC
European Federation of
Pharmaceutical Industries and
Associations
EFPIA
Mr Alain Perroy, President
Mr Jean-Marie Devos, Secretary General
Mrs Nicole Maréchal, Legal Counsellor
Avenue E. Van Nieuwenhuyse 4, boîte 1
B-1160 Bruxelles
Tel. (32-2) 676 72 18
Fax (32-2) 676 73 31
http://www.cefic.org
[email protected]
Ms Ann Robins
Manager Legal Affairs
Leopold Plaza Building
Rue du Trône 108, boîte 1
B-1050 Bruxelles
Tel. (32-2) 626 25 42
Fax (32-2) 626 25 66
http://www.efpia.org
[email protected]
SOMMARIO
Fédération européenne des mandataires
de l’industrie en propriété industrielle
FEMIPI
Licensing Executives Society
International
LES
M. François Dusolier
c/o Synthélabo
Service des marques
22, avenue Galilée
F-92350 Le-Plessis-Robinson
Tel. (33-1) 53 77 48 73
Fax (33-1) 45 37 59 35
Mr Jonas Gullikson
Vice-President
c/o Ström & Gullikson AB
P.O. Box 4188
S-20313 Malmö
Tel. +46 40 75745
Fax +46 40 23 78 97
http://www.sg.se
[email protected]
The European Union Members
Commission of FICPI
EUCOF
Association of European Trade
Mark Owners
MARQUES
Mr Helmut Sonn
President of EUCOF
c/o Sonn, Pawloy, Weinziger & Wolfram
Riemergasse 14
A-1010 Wien
Tel. (43 1) 512 84 05 41
Fax (43 1) 512 84 05 90
[email protected]
Mr. Colin Grimes
Secretary General
840 Melton Road
Thurmaston
Leicester LE4 8BN
United Kingdom
Tel. (44-116) 264 00 80
Fax (44-116) 264 01 41
http://www.marques.org
[email protected]
International Chamber of
Commerce
ICC
Union des confédérations de
l’industrie et des employeurs
d’Europe
UNICE
Ms Daphné Yong-D’Hervé
Chef de Division
38, cours Albert 1er
F-75008 Paris
Tel. (33-1) 49 53 28 18
Fax (33-1) 49 53 28 35
http://www.iccwbo.org
[email protected]
Mr Dirk F. Hudig, Secretary General
Mr Jérôme Chauvin - Legal Adviser Company Affairs Department
40 Rue Joseph II, boîte 4
B-1040 Bruxelles
Tel. (32-2) 237 65 11
Fax (32-2) 231 14 45
http://www.unice.org
[email protected]
International Trademark
Association
INTA
Union of European Practitioners in
Industrial Property
UNION
Mr Bruce J. MacPherson
International Manager
1133 Avenue of the Americas
New York, NY 10036-6710
USA
Tel. (1-212) 768 98 87
Fax (1-212) 768 77 96
http://www.inta.org
[email protected]
Mr Philippe Overath
Secretary General
c/o Cabinet Bede
Bd Lambermont, 140
B-1030 Brussels
Tel. (32-2) 779 03 39
Fax (32-2) 772 47 80
[email protected]
Scarica

Franc”s para PDF