UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
PEDAGOGIA DELLA DEVIANZA E DELLA
MARGINALITA’
II SEMESTRE
Dott.ssa Angela Fiorillo
LA TUTELA DEL MINORE
UNO SGUARDO SU …




Tutela giuridica e tutela educativa.
La tutela dei minori.
Cosa esiste: Documenti – Servizi.
Chi deve/può tutelare: protagonisti, attori e responsabili ,
famiglia, scuola, gruppi.
 Cosa fare: Tutele e emergenze educative, ventaglio di progetti
educativi.
TUTELA GIURIDICA
Consiste nella promozione di interventi che si rendono
necessari in tutte quelle situazioni in cui:

non è garantita sufficiente protezione, sicurezza della
persona per cause esterne sopraggiunte.

risultano compromessi sia il riconoscimento, che la
promozione dei diritti della persona, così come l’esercizio dei
diritti individuali.
TUTELA EDUCATIVA
Servizio alla persona di pertinenza della pedagogia nel duplice
dominio di lavoro:
- sviluppo umano
- educazione/ relazione d’aiuto
per la formazione integrale e continua della persona
TUTELA EDUCATIVA
Si realizza attraverso:











Azioni dirette:
ascolto,
relazione d’aiuto,
sostegno,
mediazione,
consulenza,
colloquio,
osservazione clinica,
orientamento,
accompagnamento,
progetti educativi,
progetti di messa alla prova
TUTELA EDUCATIVA
Azioni indirette:
 sostegno alla famiglia,
 parent training,
 mediazione familiare,
 mediazione scolastica,
 consulenza alla comunità familiare/educativa,
 consulenza negli istituti penitenziari.
LA TUTELA DEI MINORI
Nella Costituzione:
C’è il binomio tutela-protezione,
non c’è ancora il concetto di titolarità dei diritti.
Il minore, considerato soggetto debole, si pone all’attenzione
del costituente con modalità indirette e attraverso la
declinazione dei doveri spettanti alla famiglia e alla società
tutta nei suoi confronti.
LA TUTELA DEI MINORI
Articolo 2:
“ La Repubblica italiana protegge l'infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.
LA TUTELA DEI MINORI
Articolo 30:
“E’ dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che
siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni
tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei
membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
paternità”.
LA TUTELA DEI MINORI
Articolo 31:
“La Repubblica agevola con misure economiche e altre
provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei
compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie
numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli
istituti necessari a tale scopo”.
LA TUTELA DEI MINORI
Articolo 34:
“La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di
studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono
essere attribuite per concorso”.
LA TUTELA DEI MINORI
Articolo 37:
“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le
stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di
lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una
speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro
salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e
garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di
retribuzione”.
LA TUTELA DEI MINORI
La Convenzione dei diritti del fanciullo di New York del 1989
imprimerà una radicale svolta contribuendo al ribaltamento
della posizione di passività a favore della attiva e partecipe
titolarità di diritti del minore, considerato soggetto autonomo
e dotato di una sua personalità in fieri.
CONVENZIONE DIRITTI DEL FANCIULLO
NEW YORK 1989
E’ il primo documento internazionale che:
– si occupa unitamente di diritti civili e politici, economici e
sociali e culturali.
– dà una precisa definizione di bambino.
– è ratificato da quasi tutti gli stati.
– dà importanza ai bisogni materiali, alla cooperazione
internazionale.
CONVENZIONE DIRITTI DEL FANCIULLO
NEW YORK 1989
Dichiara che il bambino ha diritto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
alla vita,
all’identità,
alla famiglia,
agli affetti,
all’ appartenenza,
alla privacy,
alla libertà di espressione,
alla libertà di associazione,
all’istruzione,
all’educazione,
alla salute,
CONVENZIONE DIRITTI DEL FANCIULLO
NEW YORK 1989
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
alla sicurezza sociale,
alla attiva partecipazione alla vita comunitaria,
alla pace,
a professare e praticare la propria religione,
a far uso della propria lingua,
al riposo e al tempo libero,
a partecipare alla vita culturale,
a essere protetto contro lo sfruttamento economico,
a essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale,
all’assistenza giuridica,
a un trattamento per reati penali adeguato all’età.
CONVENZIONE DIRITTI DEL FANCIULLO
NEW YORK 1989
SCHEMA DELLE 3 P
– Provision (diritto di nascere e crescere in modo sano)
– Protection (diritti alla protezione da abusi, sfruttamenti,
negligenze)
– Promotion (diritti per la promozione del bambino come
cittadino, partecipazione, espressione, libertà di pensiero)
CONVENZIONE DIRITTI DEL FANCIULLO
NEW YORK 1989
E' formata da un preambolo e da 54 articoli, divisi in tre
sezioni.
o
La prima (art. 1-41) riguarda i diritti dei minori;
o
la seconda (art. 42- 45) istituisce un comitato
internazionale a cui tutti gli stati parti dovranno sottoporre un
periodico rapporto sullo stato di implementazione della
convenzione;
o
la terza sezione indica gli adempimenti burocratici per la
ratifica, le riserve o la proposta di emendamenti del
documento.
CONVENZIONE DIRITTI DEL FANCIULLO
NEW YORK 1989
Due protocolli opzionali alla Convenzione:
– Protocollo sul coinvolgimento dei minori nei conflitti
armati
– Protocollo sulla vendita dei minori, la pornografia minorile
e la prostituzione
ALTRI DOCUMENTI
•
•
•
•
•
•
•
Convenzione di Strasburgo
Convenzione di Lanzarote
Carta di Alba
Carta di Cervia
Carta di Noto
Codice di autoregolamentazione internet
Decreto Romani
CONVENZIONE EUROPEA SULL’ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI
FANCIULLI - 1996
Ratificata e resa esecutiva con la Legge 20 marzo 2003, n. 77
Art. 1
La convenzione si applica ai fanciulli che non hanno ancora diciotto
anni.
L ’oggetto mira a promuovere, nell’interesse superiore dei fanciulli, i
diritti degli stessi, a concedere loro diritti procedurali ed agevolarne
l’esercizio, vigilando affinché possano, direttamente o per il tramite
d altre persone o organi, essere informati ed autorizzati a
partecipare alle procedure che li riguardano dinnanzi a un’autorità
giudiziaria.
Tali procedure sono quelle in materia familiare, in particolare quelle
relative all’esercizio della responsabilità di genitore.
CONVENZIONE DI LANZAROTE - 2007
Il governo italiano ha approvato, in data 13 febbraio 2009, il Disegno di
Legge che ratifica la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione
dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale.
Contiene:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", in
direzione di una "maggiore tutela dei minori".

Eliminazione di parte delle attenuanti per abusi commessi a danno di
minori.

Innalzamento delle pene per chi abusa dei minori.

Configurazione di una nuova forma di associazione a delinquere
finalizzata alla commissione di reati quali la prostituzione di minore, la
pornografia minorile, la detenzione di materiale pedopornografico, la
pedopornografia diffusa via Internet, la violenza sessuale (detenzione da
4 a 8 anni), la corruzione di minorenne, la violenza sessuale di gruppo.
CARTA DI ALBA - 2008
- Propone l'istituzione di un Osservatorio stabile e competente, in grado di
monitorare e contrastare i comportamenti criminali e le disfunzioni d'uso di ogni
mezzo di comunicazione di massa e della nuova tecnologia.
- Ravvisa la necessità di affiancare ad un severo controllo sull'utilizzo e sui
contenuti dei new media, lo sviluppo di programmi di educazione e
responsabilizzazione al mondo “virtuale” per bambini e adolescenti.
- La tutela dei diritti deve essere pari nel mondo virtuale come nel mondo reale,
unicum inscindibile. delle comunicazioni digitali per garantire ai minori un
ambiente sicuro.
- E' fondamentale che le Istituzioni si dotino di siti protetti e agevolmente fruibili
dai minori.
- E' necessario che, sin dalla commercializzazione, le tecnologie digitali contengano
indicazioni chiare sui rischi a cui i minori vanno incontro utilizzandole, nonché
indirizzi digitali, a cui rivolgersi in caso di bisogno di aiuto e/o per difendersi da tali
rischi.
Occorre promuovere nei programmi scolastici, sin dalla scuola primaria, percorsi di
formazione miranti all'impiego efficace e sicuro degli strumenti di comunicazione
digitale.
- E' fondamentale garantire agli educatori di ogni livello un aggiornamento
costante sull'utilizzo delle tecnologie digitali.
CARTA DI CERVIA - 2008


Pone l’attenzione su una serie di diritti relativi all’infanzia abbandonata.
Circoscrive una serie di diritti esigibili nell’ambito dei diritti dei minori
alla famiglia.
PRINCIPI:
1. Diritto ad essere accolto in una famiglia - L’accoglienza, a differenza
dell’assistenza, è l’attività volta a fare sentire il bambino realmente figlio,
per poter davvero soddisfare i suoi bisogni più profondi.
2. Diritto ad essere seguito da un avvocato - La presenza dell’avvocato del
minore è prevista dal momento stesso ogni qual volta vi fosse un
provvedimento di allontanamento del fanciullo dalla famiglia, in un’azione
coordinata con le altre figure previste per il supporto fuori dal contesto
familiare, in rispondenza al concetto di autodeterminazione.
3. Diritto ad essere seguito da un tutore formato e preparato
4. Diritto ad essere accompagnato e assistito da un’equipe psico-sociogiuridica
5. Diritto ad essere sostenuto da un’associazione che abbia come precisa
finalità la tutela dei diritti del minore fuori famiglia
CARTA DI CERVIA - 2008
6. Creazione di strumenti di informatizzazione comuni ai
servizi minorili, amministrativi e giudiziari per far conoscere lo
status del minore fuori famiglia nel rispetto della legge sulla
privacy.
7. Diritto a non essere separato da fratelli e sorelle.
8. Diritto a trovarsi “solo temporaneamente” nella condizione
di minore fuori famiglia, per rompere il circolo degli affidi sine
die e dell’assistenza in strutture residenziali.
9. Diritto a una chiara definizione dello stato di abbandono del
minore, attraverso l’individuazione di parametri con cui
definire concretamente il suo stato di abbandono.
10. Diritto al risarcimento del danno esistenziale per il minore
che non vede garantito il diritto alla famiglia.
CARTA DI NOTO – 1996
2002 (aggiornamento)
Detta delle linee guida - suggerimenti diretti a garantire l’attendibilità dei
risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni,
assicurando nel contempo al minore la protezione psicologica, nel rispetto
dei principi costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto
internazionale.
Quando non fanno riferimento a specifiche figure professionali le linee
guida valgono per qualunque soggetto che nell’ambito del procedimento
instauri un rapporto con il minore.
•
•
•
Alcuni punti:
Nel colloquio con il minore occorre: a) garantire che l'incontro avvenga in orari,
tempi, modi e luoghi tali da assicurare, per quanto possibile, la serenità del
minore; b) informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura in
corso; c) consentirgli di esprimere opinioni, esigenze e preoccupazioni; d) evitare
domande e comportamenti che possano compromettere la spontaneità, la sincerità
e la genuinità delle risposte, senza impegnare il minore in responsabilità per ogni
eventuale sviluppo procedimentale.
L’incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del
minore nel corso del procedimento.
I sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere considerati di per
sé come indicatori specifici di abuso sessuale, potendo derivare da conflittualità
familiare o da altre cause, mentre la loro assenza non esclude di per sé l’abuso.
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE INTERNET E MINORI 2003






Si ispira al principio di co–regolamentazione: l'industria si impegna a darsi
regole e ad adottarle, mente un organismo di controllo pubblico vigila sul
rispetto delle stesse regole in una sorta di "autoregolamentazione
regolata".
I principali strumenti per la tutela dei minori che i fornitori di accesso alla
Rete aderenti al Codice si impegnano ad offrire:
un marchio di identificazione e garanzia (Internet@minori), un bollino
blu che rimanda a pagine web specifiche con le quali dare informazioni
per un uso sicuro di Internet.
servizi di navigazione differenziata, che impediscono ai minori di
incontrare siti dannosi alla loro crescita.
classificazione dei contenuti, che vanno subordinati ad accesso
condizionato.
sistemi di individuazione dell’età dell’utente, pur nel rispetto delle norme
sul trattamento dei dati personali.
custodia delle password di accesso ai servizi assegnate agli utenti con
adeguate misure di sicurezza.
protezione dell’anonimato anche se l’aderente al Codice dovrà essere
effettivamente informato della reale identità del soggetto cui è concesso
di fruire dell’anonimizzazione.
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE INTERNET E MINORI 2003
Gli aderenti al Codice assicurano di impegnarsi nella:
• gestione dei dati utili alla tutela dei minori nella misura in cui assicurano
di conservare per almeno sei mesi i registri di assegnazione degli indirizzi
per l’accesso alle eventuali funzioni di pubblicazione dei contenuti
• lotta alla pedo-pornografia on-line attraverso la conservazione del
numero utilizzato dall’utente per l’accesso alle funzioni di pubblicazione
dei contenuti, anche se ospitati gratuitamente, e la collaborazione con le
autorità competenti, in particolare con il Servizio della Polizia Postale e
delle Comunicazioni, al fine di rendere identificabili gli assegnatari delle
risorse di Rete utilizzate per la pubblicazione dei contenuti ospitati presso i
propri server.
La vigilanza sulla corretta applicazione del Codice è affidata al Comitato di
Garanzia.
DECRETO ROMANI - 2009
• Prevede il blocco della messa in onda di film vietati ai minori
dalle 7 alle 23 sulle pay tv.
• Film vietati: non solo quelli “hard” ma anche per scene di
violenza gratuita o efferata.
• Sistema di “Parental control”
SERVIZI MINORILI
•
•
•
•
•
•
•
•
Centri per la giustizia minorile
Istituti penali per i minorenni
Uffici di servizio sociale per i minorenni
Centri di prima accoglienza
Comunità
Garante
Tribunale per i minorenni
Tutore
SERVIZI MINORILI
• Centri per la Giustizia Minorile
Sono organi del decentramento amministrativo che possono avere
competenza sul territorio di più regioni e in questi casi fanno
riferimento a più Corti d'appello.
Esercitano funzioni di programmazione tecnica ed economica,
controllo e verifica nei confronti dei Servizi minorili da essi dipendenti
quali gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, gli Istituti penali per i
minorenni, i Centri di Prima Accoglienza, le Comunità.
SERVIZI MINORILI
•
Istituti Penali per i Minorenni (IPM)
assicurano l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria custodia cautelare, espiazione di pena - nei confronti dei minorenni
autori di reato.
In tale ambito vengono garantiti i diritti soggettivi dei minori, tra cui il
diritto alla salute e alla crescita armonica, fisica e psicologica, il diritto
alla non interruzione dei processi educativi in atto e a mantenere i
legami con le figure significative.
Il Magistrato di Sorveglianza, che siede presso il Tribunale per i
minorenni competente per territorio, ha il compito di vigilare sullo
svolgimento dei vari servizi dell'Istituto e sul trattamento dei detenuti.
SERVIZI MINORILI
• Uffici di servizio sociale per i minorenni
Forniscono assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado
del procedimento penale.
Forniscono, inoltre, elementi conoscitivi concernenti il minorenne
soggetto a procedimento penale e concrete ipotesi progettuali
concorrendo alle decisioni dell'Autorità Giudiziaria minorile.
Svolgono attività di sostegno e controllo in tutte le fasi di attuazione
dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria a favore dei minori
sottoposti a procedimento penale in accordo con gli altri Servizi
Minorili della Giustizia e degli Enti locali.
SERVIZI MINORILI
•
Centri di prima accoglienza
Ospitano i minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento
fino all'udienza di convalida (entro le 96 ore) assicurando la
permanenza degli stessi senza caratterizzarsi come strutture di tipo
carcerario.
L'équipe del Servizio predisporre una prima relazione informativa sulla
situazione psico-sociale del minorenne e sulle risorse territoriali
disponibili con l'obiettivo di fornire all'Autorità Giudiziaria competente
tutti gli elementi utili ad individuare, in caso di applicazione di misura
cautelare, quella più idonea alla personalità del minorenne.
SERVIZI MINORILI
•
Comunità:
Vi si assicura l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità
giudiziaria nei confronti di minorenni autori di reato.
La finalità principale è avviare un processo di
responsabilizzazione.
A tale scopo viene predisposto un programma educativo
individualizzato, con l'adesione del minore, tenuto conto delle
risorse personali e familiari dello stesso e delle opportunità
offerte dal territorio.
GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
Con legge regionale n°. 18 del 15/10/2002 la Regione Marche,
terza in Italia, istituisce la figura del Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza, al fine di assicurare la piena attuazione nel
territorio dei diritti e degli interessi dei minori
GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
PRINCIPI GUIDA
–
Tutela del diritto di essere minore
– Vigilanza e accoglienza
– Collaborazione e programmazione concertata delle
azioni
GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
FUNZIONI
•
Promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano
di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e
dell’adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle
bambine come “soggetti titolari di diritti” e sostiene forme di
partecipazione degli stessi alla vita delle comunità locali
•
Vigila, attraverso i suoi operatori, che sia data applicazione su tutto il
territorio regionale alla Convenzione Internazionale e accoglie
segnalazioni laddove tali diritti siano violati, sollecitando le
amministrazioni competenti ad intervenire per rimuoverne le cause
GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
• Interviene nei procedimenti amministrativi della regione e
di altri enti, ove sussistano fattori di rischio e di danno per
le persone di minore età
• Cura la realizzazione di servizi di informazione destinati
all’infanzia e all’adolescenza; vigila in collaborazione con il
Corecom sulla programmazione televisiva, sulla
comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di
comunicazione audiovisive e telematiche, affinché siano
tutelati i minori, allo scopo di segnalare alle Autorità per le
garanzie nelle Comunicazioni le eventuali trasgressioni
commesse in coerenza con il “Codice di
autoregolamentazione della RAI”
•
Promuove iniziative per la prevenzione e il trattamento
dell’abuso, sfruttamento o violenza sui minori
GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
•
Formula proposte o esprime pareri su atti
normativi riguardanti la famiglia di minori da tutelare,
fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi
sociali e istituisce un elenco, al quale può attingere anche il
giudice competente, per la nomina di tutori o curatori.
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
E’ un organo collegiale composto da giudici togati e onorari,
generalmente esperti in psicologia o pedagogia, nominati con D.P.R.
su proposta del Ministro della Giustizia, previa deliberazione del
Consiglio Superiore della Magistratura.
Le competenze del Tribunale per i minorenni si dividono in:
– competenza civile (interventi in materia di potestà dei genitori sul
figlio),
– competenza penale (riguarda i casi in cui un minorenne abbia almeno
quattordici anni e sia accusato di aver commesso un reato),
– competenza amministrativa (si riferisce ai minori con problemi di
disadattamento e con difficoltà comportamentali. Per questi minori il
tribunale può disporre misure di sostegno educativo. Molto spesso
tale tipo di intervento si svolge secondo le regole processuali della
competenza civile).
IL TUTORE
In base al diritto di famiglia, i genitori esercitano poteri di
tutela nei confronti e nell'interesse dei figli minorenni.
Se i genitori si dimostrano incapaci, o sono impediti o assenti,
è possibile che l'Autorità giudiziaria adotti i provvedimenti
necessari nell'interesse del minore (apertura di tutela).
Presso ogni Pretura esistono uno o più Giudici tutelari che
nominano un tutore per il minore, scegliendolo
preferibilmente fra i suoi parenti.
Il tutore si prende cura del minore, lo rappresenta in tutti gli
atti civili e ne amministra i beni.
TUTELE E EMERGENZE EDUCATIVE
Dal principio della bigenitorialità …
Alla genitorialità diffusa.
•
•
•
•
AFFIDO
ADOZIONE NAZIONALE
ADOZIONE INTERNAZIONALE
ACCOGLIENZA IN COMUNITA’
AFFIDO E ADOZIONE
Nuova cultura dell’adozione con la Convenzione dell’Aja
Legge 4 maggio 1983, n. 184 “Disciplina dell’adozione e
dell’affidamento dei minori”
Legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge precedente e
Modifiche al titolo VIII del Libro I Codice civile
AFFIDO E ADOZIONE
TITOLO I
Diritto del minore a una famiglia
TITOLO II
Affidamento del minore
TITOLO III
Adozione
CAPO II
Dichiarazione di adottabilità
CAPO III
Affidamento preadottivo
CAPO IV
Dichiarazione di adozione
AFFIDO E ADOZIONE
Diritto del minore di crescere e essere educato nell’ambito
della propria famiglia e che le condizioni di indigenza dei
genitori o del genitore esercente la patria potestà genitoriale
non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del
minore alla propria famiglia. (art. 1, c. 3; art. 2, c.1, Legge 28
marzo 2001, n.149)
AFFIDO E ADOZIONE
DIMENSIONI PEDAGOGICHE
•
•
•
•
•
Patto adottivo (scelta)
Binomio aspettativa/realtà
Ruolo della narrazione
L’accoglienza
Rapporto passato/presente
COMUNITA’ FAMILIARI E COMUNITA’ EDUCATIVE
Da una ricerca in atto:
STILE EDUCATIVO
•
•
•
•
•
•
•
•
Accoglienza
Costruzione della personalità
Costruzione del senso di fiducia
Rispetto della famiglia di origine
Stile familiare
Osservazione e definizione dei bisogni
Rispetto reciproco
Atteggiamento di accettazione e di stima
COMUNITA’ FAMILIARI E COMUNITA’ EDUCATIVE
AZIONI PROMOSSE
•
•
•
•
•
•
•
•
Tessere rapporti
Offrire situazione il più possibile simile a quella della famiglia
Condividere spazi e affetti
Dare opportunità
Progetto personalizzato per ogni ragazzo
Recupero del rapporto con la famiglia
Aspetti di vita comunitaria
Far emergere le potenzialità
COMUNITA’ FAMILIARI E COMUNITA’ EDUCATIVE
BISOGNI FORMATIVI
•
•
•
•
•
•
•
Normalità
Autonomia
Autostima
Relazione affettiva con la famiglia d’origine
Relazioni di amicizia
Stabilità
Fiducia
COMUNITA’ FAMILIARI E COMUNITA’ EDUCATIVE
Legge regione Marche del 6 novembre 2002, n. 20
Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle
strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e
semiresidenziale
Art. 3 Tipologie delle strutture
• Strutture con funzione abitativa e di accoglienza educativa (bassa
intensità assistenziale)
• Strutture con funzione tutelare (media intensità assistenziale)
• Strutture con funzione protetta (alto livello di intensità e complessità
assistenziale)
COMUNITA’ FAMILIARI E COMUNITA’ EDUCATIVE
Art. 4 Strutture per minori
Comunità familiare
Comunità educativa
Comunità di pronta accoglienza
Comunità alloggio
INIZIATIVE IN CORSO
• Linee guida 2009 contro la violenza ai bambini raccomandate
dal Consiglio d’Europa.
• Protocollo Regione Molise 2009 per la prevenzione e il
contrasto dei maltrattamenti e delle violenze sessuali
all’infanzia.
• Linee guida Tavolo provinciale interistituzionale per la tutela
dei minori – Parma 2009 per le Istituzioni scolastiche nella
fase di prevenzione, rilevazione, segnalazione delle situazioni
di sospetto abuso/maltrattamento in pregiudizio in danno di
minori e disagio giovanile
Scarica

tutela dei minori - alfabetico dei docenti 2009 - 2013