• IL VALORE ECONOMICO DEL MARCHIO
• ELEMENTI ESSENZIALI DELLA DISCIPLINA
- in che cosa consiste un „marchio“?
- marchio nazionale, comunitario e registrazione internazionale
- modi di acquisizione
- impedimenti assoluti alla registrazione
- impedimenti relativi alla registrazione
- l‘esercizio del diritto esclusivo del marchio
e le sue limitazioni
- decadenza dal diritto di marchio registrato
- la nullità
- la preclusione per tolleranza
• IL MARCHIO NELLA PRATICA
DEFINIZIONE
DI MARCHIO
(Art. 4 Reg.40/94)
tutti i SEGNI che possono essere riprodotti
graficamente, in particolare le parole, compresi
i nomi di persone, i disegni, le lettere, le
cifre, la forma dei prodotti o del loro
confezionamento
a condizione che tali segni siano
ADATTI A DISTINGUERE
i prodotti o i servizi di un’impresa
da quelli di altre imprese
„capacità
distintiva“
MARCHIO
COMUNITARIO
(Art. 1 Reg.40/94)
produce gli stessi effetti in tutta la Comunità
Esso può essere registrato, trasferito, formare oggetto
di una rinuncia, di una decisione di decadenza dei
diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere
vietato soltanto per la totalità della Comunità.
però:eccezioni
DURATA
10 ANNI
rinnovabile
all’infinito
MODO DI ACQUISIZIONE
DEL MARCHIO COMUNITARIO
REGISTRAZIONE
NO marchio
comunitario
di fatto
DOMANDA DI
REGISTRAZIONE
Condizioni che la domanda deve soddisfare
La domanda di marchio comunitario deve contenere:
a) una richiesta di registrazione di un marchio comunitario;
b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente;
c) l’elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede
la registrazione;
d) la riproduzione del marchio.
Convenzione
di Nizza
SI marchio di fatto
nazionale
IMPEDIMENTI ASSOLUTI
ALLA REGISTRAZIONE
(anche se le cause d’impedimento
esistono soltanto per una parte
della Comunità)
a) segni che non possono essere
riprodotti graficamente
b) i marchi privi di
carattere distintivo
es., „www.primebroker.com“
c) i marchi composti esclusivamente da segni
o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità,
la destinazione, il valore, la provenienza geografica,
ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o
di prestazione del servizio, o altre caratteristiche
del prodotto o servizio
d) i marchi composti esclusivamente
da segni o indicazioni che siano divenuti
di uso comune nel linguaggio corrente
o nelle consuetudini leali e costanti del commercio
e) i marchi che sono di natura tale da
ingannare il pubblico per esempio circa
la natura, la qualità o la provenienza
geografica del prodotto o del servizio
g) i marchi contrari all’ordine
pubblico o al buon costume;
(Art.7 Reg.40/94)
es., „Baby Dry“
impedimento viene meno
se il marchio ha acquistato,
per tutti i prodotti o servizi per
i quali si chiede la registrazione,
un carattere distintivo in seguito
all’uso che ne è stato fatto.
f) i segni costituiti esclusivamente
dalla forma
• imposta dalla natura stessa del prodotto,
•del prodotto necessaria per ottenere
un risultato tecnico,
•che dà un valore sostanziale al prodotto
(ed altre ipotesi)
IMPEDIMENTI RELATIVI
ALLA REGISTRAZIONE
(Art.8 Reg.40/94)
esclusione dalla registrazione
in seguito all’opposizione del
titolare di un marchio anteriore
se marchio identico
al marchio anteriore
E prodotti o servizi identici
per prodotti o servizi NON simili
a quelli per i quali è registrato il
marchio anteriore
se a causa dell’identità o della somiglianza
fra marchi E prodotti o servizi , sussiste
UN RISCHIO DI CONFUSIONE
SE
•il marchio gode di notorietà
•E l’uso senza giusto
motivo del marchio richiesto
per il pubblico del territorio nel quale
il marchio anteriore è tutelato;
il rischio di confusione comprende
IL RISCHIO DI ASSOCIAZIONE
con il marchio anteriore.
„Puma/Sabel“
oppure
possa trarre indebitamente
vantaggio dal carattere
distintivo o dalla notorietà
del marchio anteriore
„Air One“
possa recare
pregiudizio
agli stessi.
IMPEDIMENTI
RELATIVI
MARCHIO : IDENTICO
P/S : IDENTICI
MARCHIO: SOMIGLIANTE
P/S : SOMIGLIANTI
MARCHIO : IDENTICO O
SIMILE
P/S : NON SOMIGLIANTI
SI
SE RISCHIO DI CONFUSIONE
(RICOMPRENDENTE IL RISCHIO
DI ASSOCIAZIONE FRA SEGNI)
SE MARCHIO ANTECEDENTE È
NOTORIO E DALL’USO SI TRAE
INDEBITO VANTAGGIO DAL
CARATTERE DISTINTIVO O
DALLA NOTORIETÀ O SI
ARRECA LORO PREGIUDIZIO
marchio
anteriore
•marchi comunitari
•marchi registrati nello
Stato membro
•marchi registrati in base
ad accordi internazionali
con effetto in uno
Stato membro
marchi notoriamente
conosciuti ex art.6 bis
Convenz. Parigi
marchi non registrati di portata
non puramente locale SE
il contrassegno dà al suo
titolare il diritto di vietare
l’uso di un marchio successivo
DIRITTO ESCLUSIVO DEL
TITOLARE DEL MARCHIO
divieto di utilizzare M identico
per P/S identici
divieto di utilizzare M simile o identico
per P/S simili o identici se richio di
confusione (rischio di associazione)
M identico o simile
per P/S dissimili se
marchio notorio E
indebito vantaggio o
pregiudizio
LIMITAZIONI: non può
essere vietato ai terzi l’uso
in commercio
del loro nome
o indirizzo
del marchio, se esso è necessario per
contraddistinguere la destinazione di
un prodotto o di un servizio, in
particolare accessori o pezzi di ricambio
di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla
quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza
geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di
prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del
prodotto o servizio
purché questo uso sia conforme
alle consuetudini di lealtà
in campo industriale o commerciale
DECADENZA DAL DIRITTO
DI MARCHIO REGISTRATO
(Art.50 Reg.40/94)
per NON USO
se il marchio è divenuto
DENOMINAZIONE
ABITUALE
se per l’uso che ne è stato fatto
il marchio è tale da POTER INDURRE
IN ERRORE IL PUBBLICO,
particolarmente sulla natura, qualità
o provenienza geografica di tali P/S
se vengono meno le CONDIZIONI
PER ESSERE TITOLARE di un
marchio comunitario
CAUSE DI
NULLITÀ ASSOLUTA
mancanza dei requisiti
per essere titolare
esistenza di un
impedimento
assoluto
CAUSE DI
NULLITÀ RELATIVA
esistenza di un
impedimento
relativo
se la sua utilizzazione
può essere vietata in virtù di
un altro diritto anteriore, in
particolare:
a) del diritto al nome,
b) del diritto all’immagine,
c) del diritto d’autore,
d) del diritto di proprietà
industriale,
secondo il diritto nazionale
che ne disciplina la protezione.
PRECLUSIONE
PER TOLLERANZA
tollerato per cinque anni consecutivi
l’uso di un marchio comunitario
posteriore nella Comunità, essendo al
corrente di tale uso
NO domandare la nullità del marchio
NO opposizione al suo uso
SALVO deposito in
mala fede
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il marchio