• IL VALORE ECONOMICO DEL MARCHIO • ELEMENTI ESSENZIALI DELLA DISCIPLINA - in che cosa consiste un „marchio“? - marchio nazionale, comunitario e registrazione internazionale - modi di acquisizione - impedimenti assoluti alla registrazione - impedimenti relativi alla registrazione - l‘esercizio del diritto esclusivo del marchio e le sue limitazioni - decadenza dal diritto di marchio registrato - la nullità - la preclusione per tolleranza • IL MARCHIO NELLA PRATICA DEFINIZIONE DI MARCHIO (Art. 4 Reg.40/94) tutti i SEGNI che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento a condizione che tali segni siano ADATTI A DISTINGUERE i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese „capacità distintiva“ MARCHIO COMUNITARIO (Art. 1 Reg.40/94) produce gli stessi effetti in tutta la Comunità Esso può essere registrato, trasferito, formare oggetto di una rinuncia, di una decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per la totalità della Comunità. però:eccezioni DURATA 10 ANNI rinnovabile all’infinito MODO DI ACQUISIZIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO REGISTRAZIONE NO marchio comunitario di fatto DOMANDA DI REGISTRAZIONE Condizioni che la domanda deve soddisfare La domanda di marchio comunitario deve contenere: a) una richiesta di registrazione di un marchio comunitario; b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente; c) l’elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione; d) la riproduzione del marchio. Convenzione di Nizza SI marchio di fatto nazionale IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE (anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità) a) segni che non possono essere riprodotti graficamente b) i marchi privi di carattere distintivo es., „www.primebroker.com“ c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio e) i marchi che sono di natura tale da ingannare il pubblico per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio g) i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume; (Art.7 Reg.40/94) es., „Baby Dry“ impedimento viene meno se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. f) i segni costituiti esclusivamente dalla forma • imposta dalla natura stessa del prodotto, •del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, •che dà un valore sostanziale al prodotto (ed altre ipotesi) IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE (Art.8 Reg.40/94) esclusione dalla registrazione in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore se marchio identico al marchio anteriore E prodotti o servizi identici per prodotti o servizi NON simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore se a causa dell’identità o della somiglianza fra marchi E prodotti o servizi , sussiste UN RISCHIO DI CONFUSIONE SE •il marchio gode di notorietà •E l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende IL RISCHIO DI ASSOCIAZIONE con il marchio anteriore. „Puma/Sabel“ oppure possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore „Air One“ possa recare pregiudizio agli stessi. IMPEDIMENTI RELATIVI MARCHIO : IDENTICO P/S : IDENTICI MARCHIO: SOMIGLIANTE P/S : SOMIGLIANTI MARCHIO : IDENTICO O SIMILE P/S : NON SOMIGLIANTI SI SE RISCHIO DI CONFUSIONE (RICOMPRENDENTE IL RISCHIO DI ASSOCIAZIONE FRA SEGNI) SE MARCHIO ANTECEDENTE È NOTORIO E DALL’USO SI TRAE INDEBITO VANTAGGIO DAL CARATTERE DISTINTIVO O DALLA NOTORIETÀ O SI ARRECA LORO PREGIUDIZIO marchio anteriore •marchi comunitari •marchi registrati nello Stato membro •marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro marchi notoriamente conosciuti ex art.6 bis Convenz. Parigi marchi non registrati di portata non puramente locale SE il contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo DIRITTO ESCLUSIVO DEL TITOLARE DEL MARCHIO divieto di utilizzare M identico per P/S identici divieto di utilizzare M simile o identico per P/S simili o identici se richio di confusione (rischio di associazione) M identico o simile per P/S dissimili se marchio notorio E indebito vantaggio o pregiudizio LIMITAZIONI: non può essere vietato ai terzi l’uso in commercio del loro nome o indirizzo del marchio, se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare accessori o pezzi di ricambio di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o servizio purché questo uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale DECADENZA DAL DIRITTO DI MARCHIO REGISTRATO (Art.50 Reg.40/94) per NON USO se il marchio è divenuto DENOMINAZIONE ABITUALE se per l’uso che ne è stato fatto il marchio è tale da POTER INDURRE IN ERRORE IL PUBBLICO, particolarmente sulla natura, qualità o provenienza geografica di tali P/S se vengono meno le CONDIZIONI PER ESSERE TITOLARE di un marchio comunitario CAUSE DI NULLITÀ ASSOLUTA mancanza dei requisiti per essere titolare esistenza di un impedimento assoluto CAUSE DI NULLITÀ RELATIVA esistenza di un impedimento relativo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore, in particolare: a) del diritto al nome, b) del diritto all’immagine, c) del diritto d’autore, d) del diritto di proprietà industriale, secondo il diritto nazionale che ne disciplina la protezione. PRECLUSIONE PER TOLLERANZA tollerato per cinque anni consecutivi l’uso di un marchio comunitario posteriore nella Comunità, essendo al corrente di tale uso NO domandare la nullità del marchio NO opposizione al suo uso SALVO deposito in mala fede