USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
DEFINIZIONI
Attrezzatura di lavoro: macchina, apparecchio,
utensile o impianto utilizzato durante il lavoro
Uso di una attrezzatura di lavoro: messa in
servizio o fuori servizio, impiego, trasporto,
riparazione
trasformazione
manutenzione,
pulizia e smontaggio
Zona pericolosa: area nella quale vi può essere
un rischio per l'operatore
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
- mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adatte al lavoro ed idonee
ai fini della sicurezza
- attua misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi e per
impedire utilizzi scorretti o non previsti delle attrezzature di lavoro
- sceglie le attrezzature in funzione delle caratteristiche del lavoro e dei rischi
- esercita il controllo sulla installazione (conforme alle istruzioni del
fabbricante), sull’utilizzo corretto, e sulla manutenzione periodica
-si assicura che, in caso di attrezzature che richiedano una conoscenza
specifica, l'uso e gli interventi manutentivi siano riservati a
lavoratori qualificati
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le
attrezzature di lavoro siano:
installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
oggetto di idonea manutenzione e siano corredate, ove
necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di
manutenzione;
assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti
minimi di sicurezza;
cura la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo
delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto;
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione
siano sottoposte a:
un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio);
un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località
di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
Le attrezzature soggette a deterioramenti suscettibili in grado di originare
situazioni pericolose siano sottoposte:
ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle
indicazioni fornite dai fabbricanti (ovvero dalle norme di buona tecnica, o in
assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi);
ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di
buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali
(riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di
inattività).
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Gli interventi di controllo sono volti per assicurare il buono
stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle
attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona
competente.
I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e,
devono essere conservati e tenuti a disposizione degli
organi di vigilanza.
Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori
della
sede
dell’unità
produttiva
devono
essere
accompagnate da un documento attestante l’esecuzione
dell’ultimo controllo con esito positivo.
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro a
verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di
conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la
frequenza indicata nel medesimo allegato.
Sicurezza Macchine
e attrezzature
REQUISITI DI SICUREZZA
Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori devono essere conformi alle specifiche
disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle
direttive comunitarie di prodotto.
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni
legislative e regolamentari di recepimento delle direttive
comunitarie, e quelle messe a disposizione dei lavoratori
antecedentemente all’emanazione di norme legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di
sicurezza di cui all’ ALLEGATO V.
Sicurezza Macchine
e attrezzature
Misure di prevenzione da adottare
Tutti gli organi in movimento devono
essere protetti contro i contatti
accidentali. E’ vietato, pertanto,
rimuovere le coperture protettive
Gli schermi atti a prevenire il rischio
di proiezione di oggetti e frammenti
non devono essere rimossi; ove ciò
non sia possibile, si deve minimizzare
il rischio utilizzando dispositivi di
protezione individuali adeguati (es.
occhiali, visiere).
Sicurezza Macchine e
Misure di prevenzione da adottare
attrezzature
Non si devono rimuovere i
sistemi di captazione e
aspirazione di vapori, polveri e
liquidi. Prima di iniziare il
lavoro si deve controllare che
tali sistemi funzionino.
Verificare che i dispositivi di
protezione meccanici ed
elettrici siano idonei e attivati
Dopo la manutenzione e/o pulizia, i
dispositivi eventualmente rimossi devono
essere immediatamente ripristinati.
Sicurezza Macchine e
Misure di prevenzione da adottare
attrezzature
Gli organi di azionamento
devono essere manovrabili solo
in modo intenzionale
Si deve verificare periodicamente che il
pulsante di arresto in emergenza delle macchine
sia funzionante
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
( attrezzature mobili)
- vengano disposte particolari regole di circolazione
- attua misure organizzative atte a devitare che i lavoratori a
piedi si trovino nella zona di attività delle attrezzature mobili
- il trasporto dei lavoratori avvenga su posti
sicuri
- le attrezzature dotate di motore devono
essere utilizzate solo se è assicurata una
quantità sufficiente di aria
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
( attrezzature per sollevare carichi)
- gli accessori di sollevamento devono essere
scelti in base al carico da movimentare
- i lavori siano organizzati in modo che il
lavoratore in fase di aggancio o sgancio
di un carico abbia il controllo dello
stesso
- i carichi sospesi non devono rimanere
senza sorveglianza
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
INFORMAZIONE
Il datore di lavoro provvede affinché i
lavoratori siano adeguatamente informati ed istruiti
sulle condizioni d'impiego in sicurezza delle attrezzature
di lavoro e
sulle anomalie prevedibili.
Le informazioni e le istruzioni devono
risultare comprensibili ai lavoratori
interessati.
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO
a) adeguata formazione dei lavoratori sull'uso delle
attrezzature di lavoro
b) addestramento specifico dei lavoratori incaricati di
usare le attrezzature particolari
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
- si sottopongono ai programmi di
formazione o di addestramento
- utilizzano conformemente all'informazione, alla formazione
ed all'addestramento ricevuti le attrezzature di lavoro
- hanno cura delle attrezzature, non apportano modifiche e
segnalano immediatamente guasti o difetti
PASSAGGIO DALLA VECCHIA ALLA
NUOVA NORMATIVA DI SICUREZZA
Vecchio sistema :
• Macchine rivestite di
Sicurezza:
• Si utilizzano le vecchie
macchine che vengono
rivestite di sicurezza con
l’apposizione di “pezze di
sicurezza” :dispositivi di
sicurezza, ripari e protezioni
=> scarsa funzionalità su una
macchina così
abbondantemente protetta che
crea fastidio
Nuovo sistema :
• Macchine a sicurezza
Integrata :
• La sicurezza si sposta a
monte => deve essere
integrata nella fase
stessa della
Progettazione
• Il progettista tra le tante
variabili quali la scelta dei
materiali,della norma,ecc.
deve anche considerare
anche la sicurezza
Scopo della Direttiva
Sicurezza Macchine
e attrezzature
Lo scopo delle direttive comunitarie del “nuovo approccio” è quello di creare le
condizioni necessarie affinché le industrie che operano nel mercato dell’Unione
Europea possano realizzare prodotti conformi ai medesimi requisiti di sicurezza
per le persone, l’ambiente e gli animali
Vengono così eliminate le barriere tecniche nazionali dovute a differenti
legislazioni nei vari Stati membri.
Il “nuovo approccio” ha introdotto il concetto fondamentale che:
il Fabbricante ha il dovere di rendere il prodotto “sicuro”;
- deve poter dimostrare di aver fatto tutto il possibile per renderlo “sicuro”.
La Direttiva Macchine è lo strumento che tutti gli Stati dell’Unione Europea hanno
volontariamente deciso di adottare per stabilire i requisiti di sicurezza che le
macchine devono possedere per poter essere immesse nel Mercato
Comunitario.
Sicurezza Macchine
e attrezzature
Scopo della Direttiva
La Direttiva Macchine serve per:
garantire la libera circolazione delle merci in tutti gli Stati membri;
- definire un livello di sicurezza uguale per tutti gli Stati membri.
e serve inoltre:
al Fabbricante, per fornirgli le indicazioni sugli aspetti di sicurezza e salute
che deve prendere in considerazione nella progettazione della macchina, per
salvaguardare le persone, l'ambiente e gli animali che potranno interagire con
essa durante tutto il suo ciclo vitale;
- agli organismi di controllo (nominati da ogni Stato e notificati alla
Commissione europea), che per mezzo di essa (e delle norme armonizzate)
hanno il riferimento univoco di valutazione della conformità della macchina
sottoposta al loro esame.
Sicurezza Macchine
Attività coinvolta dalla Direttiva e attrezzature
Per dimostrare al committente la conformità della sua macchina, il
fabbricante deve:
- svolgere un'accurata Valutazione dei Rischi effettivamente presenti
sulla macchina e identificare i requisiti essenziali di sicurezza ad essa
applicabili;
- applicare il principio di integrazione della sicurezza in modo da
eliminare i rischi al momento della progettazione, di installare i
dispositivi di sicurezza necessari e di dare esplicita indicazione dei
rischi residui non eliminabili;
-allegare alla macchina il Manuale di Istruzione per l'uso e la
manutenzione
- costituire il Fascicolo Tecnico della costruzione, che documenta che
tutti i requisiti essenziali applicabili sono soddisfatti;
- sottoporre la macchina all'esame da parte di un Organismo
Notificato se la macchina rientra tra quelle elencate nell'Allegato IV,;
- allegare alla macchina la dichiarazione di pertinenza CE di
conformità
Sicurezza Macchine
e attrezzature
Campo d’applicazione
1. La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti:
a) macchine;
b) attrezzature intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
Definizioni
Sicurezza Macchine
e attrezzature
Ai fini della presente direttiva il termine "macchina" indica:
– insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di
azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di
componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per
un'applicazione ben determinata,
– insiemi di macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e
comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
– insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro
solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la
forza umana diretta;
"attrezzatura intercambiabile": dispositivo che, dopo la messa in servizio di una
macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore
stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione.
Sicurezza Macchine
e attrezzature
Una macchina o attrezzatura, benché costruita
nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti
dalle normative vigenti (es. marcata CE), è
sicura quando è installata, usata e manutenuta a
regola d’arte seguendo le istruzioni riportate
nel libretto di uso e manutenzione fornito dal
costruttore
Sicurezza Macchine
e attrezzature
La marcatura CE
E’ l'atto con il quale il Fabbricante attesta di aver eseguito tutti gli
adempimenti necessari richiesti dalla Direttiva Macchine e dalle altre direttive
applicabili alla macchina in oggetto.
La marcatura CE ai fini della Direttiva Macchine può essere apposta sulla macchina
solo se essa soddisfa tutti i requisiti essenziali di sicurezza ad essa applicabili; ciò
può avvenire anche nel caso in cui vi siano “rischi residui”, che sono quelli che il
Fabbricante non può eliminare senza alterare la funzionalità d'uso e l'economia
della macchina.
Sicurezza Macchine
e attrezzature
La marcatura CE è la sola che attesta
la conformità dei prodotti industriali
alle direttive
Una volta apposta la marcatura CE implica che la persona fisica o
giuridica che ha effettuato o fatto effettuare l’apposizione si è accertata
che il prodotto - sottoposto alle appropriate procedure di valutazione - è
conforme a tutte le direttive comunitarie che vi si applicano.
Sicurezza Macchine
e attrezzature
La Valutazione dei Rischi
Per dimostrare la conformità della sua macchina alla Direttiva, il
Fabbricante deve realizzare il Fascicolo Tecnico della macchina
Tale documentazione che dovrà contenere, tra le altre documentazioni quella
relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita,
inclusi:
i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili
alla macchina,
ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i
rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui connessi con la macchina,
L’Allegato I della Direttiva Macchine contiene i Requisiti Essenziali, ognuno
dei quali riguarda un possibile rischio legato al funzionamento della macchina:
“una macchina per essere conforme lo deve essere per tutti i requisiti ad
essa applicabili”.
Sicurezza Macchine
e attrezzature
La Valutazione dei Rischi
Il fabbricante deve porsi i seguenti quesiti:
• Per quanto ragionevolmente effettuabile (in base allo stato dell'arte), sono
state eliminate o ridotte tutte le situazioni pericolose, con il progetto o con
l'utilizzo di materiali e sostanze meno pericolose?
• Le misure di protezione applicate sono adeguate?
• L’affidabilità delle misure scelte per fornire una protezione adeguata durante
il funzionamento è dimostrabile?
• Il tipo di protezione scelta è appropriata all'applicazione in termini di
aggiramento o annullamento della protezione, di gravità del danno, di intralcio
nell'esecuzione del compito?
• Le informazioni relative al previsto utilizzo del macchinario sono
sufficientemente chiare?
• Se deve essere usato un dispositivo di protezione personale, questo e i
relativi requisiti per l'addestramento sono stati definiti adeguati?
• L'utente è sufficientemente avvertito sui rischi residui?
• Le precauzioni supplementari (arresto di emergenza, ecc.) sono sufficienti?
Sicurezza Macchine
e attrezzature
La Valutazione dei Rischi
Il Fabbricante analizza il tipo del rischio relativo, le modalità con cui si può
verificare e le sue conseguenze per l'operatore e per le persone esposte.
Fatto ciò, egli valuterà se ogni Requisito Essenziale di Sicurezza (R.E.S.) è
Soddisfatto o è Non Soddisfatto, valutando cioè se le soluzioni adottate dal
progettista hanno eliminato o ridotto il rischio presentato.
I concetti base con cui condurre la Valutazione dei Rischi sono i seguenti:
- determinazione dei limiti della macchina
- identificazione del pericolo
- stima del rischio
- valutazione del rischio e della gravità delle possibili conseguenze
Sicurezza Macchine
e attrezzature
Il Manuale di Istruzioni
Il Manuale Istruzioni è redatto dal fabbricante, dal suo mandatario o dal
suo rappresentante e messo a disposizione dell'utilizzatore.
Esso è obbligatorio e fa parte del Fascicolo Tecnico della costruzione.
Il Manuale di Istruzioni è parte integrante della macchina e deve quindi
essere consegnato all'utilizzatore insieme ad essa.
Il Manuale deve essere redatto in una delle lingue comunitarie ufficiali
dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o
immessa in servizio.
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Diapositiva 1 - Milano Sicurezza sul Lavoro