PARTNERS PROGETTO GRUNDTVIG PLACE “PEOPLE LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP IN EUROPE” WEXFORD AREA PARTNESHIP WEXFORD - IRELAND VENTOR COMMUNITY PROJECTS VENTOR - U.K. ZDRUZENIE ZIEN SLOVENSKA ASSOCIATION OF WOMEN OF SLOVAKIA BRATISLAVA- SLOVACCHIA DIRECTORATE OF SEC EDU EASTERN ATTICA EDU AND TRAINING DEPT. GERAKAS ATTIKIS ATENE - GRECIA MDC NAPOLI VOMERO NAPOLI - ITALIAS Preface SOMMARIO Adult consumer education Lesson 1: Short note on the consumer protection Lesson 2: The birth of consumer protection movement Lessons 3: The movement development in Europe Lesson 4: The labels and how to read them Lesson 5: Tourist rights SOMMA p. 5 p. 9 p. 15 p. 17 p. 19 p. 21 p. 23 Lesson 6: The time share contract p. 26 Lesson 7: Disputes in the tourism sector Lesson 8: The extra-judicial consumer protection Lesson 9: The esercitation Lesson 10: The arbitration Lesson 11: The class action and legislative news in Italy at the end of 2007 Lesson 12: Waste disposal Lesson 13: The join owneship / Condominium Lesson 14: Relation with passive administration 3 p. 27 p. 28 p. 29 p. 30 p. 31 p. 32 p. 33 p. 34 4 Preface Our course began the 11 of January 2007. During this time we have been trying to listen to the needs of our leaners, to understand what are their most common problems to face as consumers. Every person illustrated to the group his own personal problems with the bureaucracy,the condominium, the bills, the contracts, the rights in vacation ecc.and they asked us to be helped to understand more about these problem list and to find some solutions. The leaners, all adult people, suggested which will have to be the order of the matters to face , starning from those more important and that worry them above all in the daily life. This with the purpose to make them soon active citizens. They are men and women with age between the 30 and the 70 years ,with different scholastic formation: some have studied until the primary school,others until the secondary school or the university. Some work,some are housewifes or retired. Discussing with them ,however,we discovered that, although they are people with a medium-higt cultural livel ,they ignore their right and the way of exercise them. The leaners don’t know ,above all,European Union right and their way to operate, neither they know the notion of consumer. Therefore , before facing the specific consumeristic thematics(up seen), it was necessary to explaine some general notion about the right of the consumer(for Italian and European law), as persons who has to know the true cost of the bank rate,the real composition of the products,the formalities to share the choices that concern the consumer ect. Also to improve the quality of his life. The leaners showed interest to deepen all the right of Charter and they did particular attention to the article 38 ,Chapter IV, about the saveguard of the consumers. In fact the associates of MDC are consumers and because of their consumeristic conscience they expressed a lot of enthusiasm for the active citizenship and all the temtiches that mainly concern the consumers. During our courses we realized the need to develop suitable and elastic educational modules. This is useful in order to overcome the territorial difficulties, to satisfy old and new needs, to manage continuous training for trainers as well as to defeat any kind of social exclusion. Such opinions are useful in order to face the different approaches between young education and the adults education. The adults, on the contrary to the youth, came to the average age with a lack of cultural information and literacy as well, 5 furthermore full of prejudices. The way of promoting the educational initiatives will be respectful of cultural development of each human being, whose main steps are the internalization and indept analysis of their culture, the growth of their cultural knowledge process and to be open to the intercultural dialogue as well. All I mentioned above calls for the elaboration of educational modules based on the capability “to be able to give” information with suitable lessons by catching the attention of the audience and then to widen their stimulus and their ideas, thanks also to the working group formation and the analysis of practice samples related to any kind of consumer defence. Dolceta template was elaborated in the cultural cooperation framework, requiring an informatics literacy and not often known by adults and elderly people. So it is considered as a difficult instrument both for the access and the usage of informatics tools. That’s why it is important to enhance traditional courses both as basic instruments and refresher courses of their knowledge. Indeed the main goal is to give adults and elderly people the possibility to know and to be aware of their own rights, in terms of right of defence. The adult learner asks for: a) information and guidance b) learning to learn motivation c) learning financial support d) use and importance of learning contents e) suitable didactic supports f) evaluation and recognition of learning results g) self evaluation h) European, national and regional system of information management, useful for adults learning results. It is important to get detailed instruments of adult learning results management, in order to improve the global educational offer. It will be useful to provide for a continued global educational offer due to the changing of rules even because such problems are the same in all European countries. The adult consumer has to be considered as an individual having his/her own personality and centrality with a juridical, civil, social, moral and cultural identity by always searching the interrelation between “I” and “You” and between “My” and “Your” to found “our”. The adult consumer has to be able to defend their own rights without complaining for not having got any justice or suffering a wrong or for being marginalized despite 6 the strengths anybody has. There is the need of an active participation of each individual for a revaluation and self-esteem of citizens – consumer – user. The key word is “Sharing” to foster the awareness of shared values working on behalf of a common action which represents first an educational aspect and then the political one. Indeed the consumer policy has the opportunity to help the European Union to face the growth challenges , job creation, and citizens approach as well. The expected result is to be able to show all citizens of European Union, that by 2013, they can buy rom any European country, from a shop to a website, and to be trusting of the effective defence of rights coming out from their own consciousness through the realization of citizen education goals. 7 8 ADULT CONSUMERS EDUCATION One of the most important aspects related to consumer defence and protection policy is the education towards consumptions both at Italian and European level. For this reason the European Union enhanced and fostered the initiatives of European countries with the aim to help and acquire information and conscious behaviour in managing resources, goods and services. During these years the so-called consumer education has changed overcoming the pioneer phase in order to reach the active citizenship phase where the citizen has a participation role, responsibility and critical sense towards a stronger and stronger global market affecting the economy, culture and society as well. Such consumer education is really remarkable since to role of citizensconsumers, aware of their choices, can affect the global market addressed to a globalization of consumptions which bring a righter economy and sustainable consumption. In the information and knowledge society the schooling education and the lifelong education represent one of the strategic choices to boost the European economy and social development (see European Union Commission- Memorandum on schooling and education-2000 Bruxelles, where you can read that In Europe there is fast evolution of the society and an economy based on the knowledge. Today more then ever the updated knowledge and information as well as the will and the capability to exploit these resources in a very clever way are important factor to strengthen the competitiveness of Europe and to improve the inclusion capability. The education represents the basic requirement to understand such challenges and to face them. The Lisbon strategy in 2000 and the one in Barcellona in 2002( Ris 27 June 2002 and December 2002) are the commitment for Italy and other countries to identify strategies and practice measures in order to foster for all the lifelong learning education. The most important strategic choice is to create conditions for a lifelong education system with the awareness that it does not represents only a general aspect of education but it should become the principles of offers and demands in any learning context and by 2010 the UE of LLP level should 9 reach the 15% of active citizenship. In the decade 2000-2010, according to the National statistic Institute provisions, in Italy there will be people aging of 18% and a migrant increase from 2,2% to 4,1%. It is clear that in order to reach the goals of citizenship and employment for all citizens is necessary the continuity of lifelong learning as follow: a formal learning and certified knowledge and ability b non formal learning at work or in associations with certified educational outcomes c informal education as natural addition of daily life enriching knowledge and formal and no formal competences. Moreover the presence on new technologies bring to the increase of education offer through computer literacy combined to education paths. The Dublin resolution on lifelong learning resolution aims to spread the knowledge and the acquisition of specific competences with the labour and social market of adult people. Starting from the recognition of what can be acquired by people in formal, non formal and informal contexts will be possible to design and realize education interventions able to connect people needs with the one of active participation. This is helpful to solve the territorial deficit and satisfy new and old needs, continuing education for trainers and the need to restrict the social exclusion behaviours. Such reflections are useful for the different approach between education of young people and adults. The latter reaches the middle age in the total ignorance and with lack of preparation and full of prejudices as well. Moreover the way of promoting the education initiatives should reflect the cultural development of each human being, whose steps are the improvement and the internalization of each own culture, the development of cultural process and the capability of an intercultural dialogue approach. The above mentioned ideas are the basis for the realization of education modules characterized first of all by the way of communicating the information with right lessons able to catch the attention of the audience and later to spread the stimulus and the observation using practice examples and models connected for example to the types of consumer protections. Dolceta model has been created in the framework of cultural cooperation because it foresees the ICT literacy which is not always spread among adults, 10 that’s why basic and updated traditional courses are needed. Indeed the goal is to give adults and elderly people the possibility to know and to be aware of their own rights both for their personal satisfaction and to be the subject of their rights. The adult learner requires: - Information and orientation - Learning motivation - Learning funding support - Utility and significance of learning content - Suitable didactic support methods - Evaluation processes and recognition of learning results - Self-evaluation possibility To have suitable measures to focus on target and on progress European, national and regional systems of information management useful on adult learning results. It is important to have tools of adult learning result management in order to improve the global formative offer. The 18th December 2008 “The community action programme in the framework of consumers policy” was approved by the European Parliament for the period 2007-2013 providing for the following goals: a)To assure an high level of protection consumer especially improving the available knowledge, consultation and consumer involvement as well. b) To assure a remarkable enforcement of preservation consumer rules, especially through measures in the framework of cooperation with reference to information, education and means of recourses legislation application. An important tool for the community action plan from 2007 up to 2013 addressed to consumers is to carry out one of the three proposed solutions after the consultation of 15 May 2007 in order to modify the community acquis that is to say: a)An harmonization of the legislation b)The minimum real harmonization, but with a mutual recognition clause c) the minimum combined harmonization to match with the principles of their own native land, so companies working in other European countries should adapt the rules applicable in their native land. 11 It is proposed the review of 9 directives concerning the consumer protection and the new one about the consumer credit. So the education has an important role, but the methods proposed will have to be different if we consider the different learners background and it will have to be continuous due to the continuous changes of directive and such problems are common in all European countries. The adult consumer has to be considered as a natural subject with his/her own social, moral, spiritual and cultural personality as well in continuous research between “I” and “you” “my” and “your” for the creation of “our”. The adult consumer has to be able to commit himself in the preservation of his/her own rights, without give fault to others for not getting justice, to be wronged or for being marginalized despite the forces anybody feel to practice. There has to be a participation of men committed in researching suitable tools to be an active subject of revaluation and re-skilled process. The main problem is to understand if there could be a relation between the purpose of pedagogy to offer tools in order to enjoy their own rights and the need to be aware witnesses of their respect and consideration that institutions should have foster for them. The main strategic task the education should spread, is to provide for the adult consumer more suitable conditions able to use resources to be considered a man that is to say a person “owner” of his own rights able to work and to require justice without loosing his identity. At this point it is important that the adult consumer is more critical with a self-evaluation capability and a rational comprehension of his/her own limits in order to choose the more suitable tools. To reach such result the education activities of practice cases is needed in the life of learners because is the education that should adapt itself to the situation of learners who already have their own life experience and their own rooted ideas. Indeed the adult consumer life experience situation will provide for pedagogical science the suitable and useful means in order to use them to recognize their own rights as consumer-user-citizen, because from adult learners stories and life events you can stress the tools for teaching, training, education and self-education. To establish a link between the right of citizen in order to find a society 12 ready to receive him/her and to provide all possible services, and duty of citizen to give back, once acquired the awareness of his/her life value, the benefits enjoyed thanks to a well organized society and consumer association. In Europe fear against the free citizens group or the free associations must be overcome above all if the idea of active citizenship is the one of co-cooperation for a good civil society management. If the institutions and civil society are able to cooperate their development and a shared meaning of European active citizenship can be assured and increased. The civic participation (Latvia, Romania), civic attitudes or civic conscience (Poland), Civic commitment (Romania) civic duty and right (Germany) as well are stressed. The key word is “sharing” in order to foster the awareness of shared values and work in order to keep the common action in this framework and do not consider it just an educational and political aspect. A member of European commission Kuneva has stated to enhance adult education modules and information campaign on consumer rights in all European countries. The consumer policy give the possibility to help the European Union the face the growth challenges, new job opportunities and a closer approach to citizens. The desired result is to able to show to all European citizens that by 2013 they can buy in any European country, in any shop and on the web-site as well, trustful of getting everywhere the consumer defence. A remarkable role must be carried out by Lifelong learning, and Lisbona Agenda in 2006 became important for some countries as Bulgaria, Check Republic, Latvia, Malta, Poland and Spain. Many countries have confused the economy of knowledge with the society of knowledge, but some countries such as Denmark, Finland, Norway and Swedish have caught advantages as regards the implementation, while other countries (France, Greece, Spain e Romania) have elaborated some lifelong Learning legislative references. In such perspective the European adult consumer education has been addressed especially in lifelong learning framework. The course divided in modules and subjects is started first of all by 13 explaining what is consumer protection, and to make learners aware of attending a course as well as the importance in the daily life distinguishing the education activity from the one foreseen in other locations in order to get some professional qualifications of formal education system. Some citizens concepts and subjects have been outlined trying to stress that in our community the individual is not the citizen but the subject because he/she doesn’t know her/his own rights and ignore haw to practice. From some specific cases of learners daily life has been proved that as citizens they think to know everything, but it is the contrary. The attention to the course has been stressed with the purpose to create a citizen first aid kit and to ask for help to the consumer protection associations or some specific professional figures. At this point the interest of learners increased especially when they were told to verify in the markets, in some shops or in the banks the respect of rules as if the citizens were supervisor of it. The first lesson was addressed to provide input on what was interesting trying to clear up what is the concept of consumer protection and the learners were really interested by realizing a brief personal report on the explained issues in order to verify their knowledge. 14 LESSON 1 Short note on the consumer protection The consumer protection is a very present phenomena, ten years passed since the business-economic system of USA was affected for the forst time by the explosion of consumer movement. But the economists never paid attention to the consumer, trying to focus only to analyze the offer. According to some economists the consumption was spread only between two different social classes ; from one hand a group with a high capability of spending and to the other hand workers with a low income enough to guarantee their subsistence. The first economist to realize a relation between consumption and need of distinction was Alfred Marshal, but it is only with the neoclassical school that the consumer as subject able to choose was born. One of the most important principle of this school is “the importance of the consumer” created by Leon Walrasand Wilfredo Pareto. According to this theory the consumer is a simple, thinking and strong subject with a perfetct knowledge of goods and prices, but in order that these theories will reach a more sophisticated level we have to wait many years, till J.Keynes, where the consumption is in function of the income, but with Duesenberry the choices of consumers will be divided in material and psychological needs. At this point the aesthetical and image criteria will be remarkable, and if the consumer had the possibility to be informed on prices, quality and product availability in the market of XIX century, today the consumer has big problem to get knowledge on products, and moreover he should face cost problems to get information. Marketing theory, sociology, psychology analysis were useful to give the economists and companies the possibility to identify the characteristics of the consumer in order to increase the competitiveness and to defeat it on new border lines. In the framework of consumption behaviour there are different factors affecting choices: the income, the group of belonging and reference, the expectations. But in 2000 the consumer is richer, well cultured, more fanciful, he has more free time. The products he chooses are a mix of product-services-benefits-style and 15 design, he wants quality, he doesn’t want to be betrayed, he wants the respect of his environment, he wants one to one products. Such reflections didn’t allow the consumer to protect himself by the attack of such production too aggressive by an arrogant and indifferent public administration. Only the analysis of such situation from a jurisdictional point of view provided for the consumer some defence tools and a real help so that the “king of the market” wasn’t be considered a weak subject of the economy system, but at the same time he has been useful in the European Union as a wide aspect to improve the competitiveness and the transparency of domestic market. 16 LESSON 2 The birth of consumer protection movement The defence consumer movement has its origins in the United States of America, where conditions for the birth and the fast monopolistic capitalism development was created. Since the first year of 900 burdened on the user some taxes on a purchased good, and the responsibility of the seller was clear only for an heavy carelessness. A first event which mark the beginning of policies for consumers the antitrust rule (Sherman AcT) of 1890 in order to protect the small business and the crafts production by the excessive power monopolists and big contentration of manufacturers. A second step was done in 1906 when thanks to the action of National Consumers League( a movement which despite its name didn’t deal with consumers but the labour conditions of women) a law on the genuineness of food and pharmacology stuff was approved as well as a rule on the quality of meat. In the middle of 30ies new problems occurred such as an increase of consumption prices , and the business of bad medicines, but the American consumers reacted in a very strong and aware manner even thanks to the housewives strike getting more strengthen laws on the genuineness of food and an implementation of power by the Federal Trade Commission. In the same period the consumer research bulletin born dealing with the basic commodities and after this initiative also the consumer’s union was born. It is an active association with a wide range of promotion through radio-TV in all North America concerning test and analysis of products and services. In 1916 The American Court recognized the principle of producer responsibility with the duty of refunding the consumer by the defects of their own products; the case of McPherson v. Buick Motors. This second insurrection cleared up two main factors of workers-consumers weaknesses that is to say: The lack of information on products The luck of a political representation who could link the spread of protests. The third phase of consumption protection movement which still lasts today stressing the awareness of consumers started in the 50ies years. The first consumer organization was born in Denmark in 1947 and then 1955 17 in Great Britain by the Govern setting up the Consumer Council. This new phase also started in the USA with a different concept of responsibility from the one due to the producer guilt to the objective responsibility. According to this last principle the producer has to show that the damages caused by the use of his product are not due by his work offering a good safety consumer margin. Another important aspect of this phase was the different and positive attention and opinion given by the governments. Even if the in these last year the Congress of the United State of America reduced the intervention for consumers this didn’t caused its weaknesses. 18 LESSON 3 The movement development in Europe In the same year of consumer protection development in the United States of America also other countries France, Germany recognized the social importance concerning this problem, and created the first administrative control organisms for consumers. The treaty of European economic Community 1957 didn’t include any reference on the consumer protection among the objectives of the Community. Only in 60ies in the framework of EEC there is the awareness to carry out some initiatives for the protection of health and economy interests of citizens. Between 1972 and 1975 a long debate about this topic was held to stress how the competitiveness theme could be spread in the consumer protection framework. The resolution of the European community council of 14 April 1975 clears up all the initiatives and priorities concerning the consume protection and stresses that the goals of such intervention are: The protection against the risks and for consumer health The protection for the economy consumer interests The predisposition of help and advice for damages Information and education of consumer Consultation and representation of decisions and predispositions concerning the consumer. The initiatives of European community in the last 20 years The 1 July 1987 became effective the Single European Act (signed 28-2-1986 and ratified in Italy with the law 23-12-1986 n. 909) with which the Treaty of Rome was modified and integrated, and the role of economy and social committee in consumer protection matter was strengthened. Later the Treaty of Maastricht signed the 7-2-1992 and ratified in law 3-111992 n.454 becoming effective the 1 November 1993 changed the Economic Community in European Union also foreseen a specific reference on the consumer protection, giving European Union specific competences. The European Union contributes to protect citizens, to promote integration and support policy actions in order to preserve the health, the economy consumer interests and guarantee a god level of information. Our Government and our parliament never carried out EC directives and 19 never introduced more advanced legislations than the EC directives. The single European Act introducing new articles such as the article 7 and the article 100 has stressed the completion of domestic market and opening new possibilities for consumers in the framework of EC market but such rule wasn’t an expressive prediction for consumer protection. It was only with the Treaty of Maastricht that set out an affective jurisdictional base for consumer policy such as the art. 129 that referring to the art. 100 states that the Community must contribute to an high level of domestic market a specific action of policy support and integration developed by the single countries. In the resolution of 23 November 1992 the European Commission for the environment preservation and consumer protection points out the danger of using the principle of subsidiarity to re-nationalize the European policy for consumer protection.We have to wait for the treaty of Amsterdam to implement the spaces of individual and collectiveness spaces pointing out the need to change the economy growth in an integration procedure and to approach citizens to Europe (seeL.S.Rossi “the protection of fundamental rrights in the EC according the Treaty of Amsterdam in “the right of Eropean Union” 1997, p. 773). The consumer protection is modified by the art. 2.27 of Amsterdam Treaty, so the art. 129 of EEC Treaty is changed by the art. 153. 20 LESSON 4 The labels and how to read them After the first lesson which had a merely introduction aspect, now we go on with practice lessons due to the specific interest of learners to verify in the daily circumstances the concepts they got. So the first step was the need to know for the food products fundamental information avoiding to buy no good products also considering the buffalo mozzarella with the dioxin. We start to face problems concerning the conscious purchase of food products. A conscious purchase is a critical, thought and informed purchase. This is a very present and remarkable problem if we think about the origin of the products, we told about buffalo mozzarella with the dioxin, but other are relevant such as “crazy cow” “aviaria disease” and also the advertisement is often a means to distort the real purchase. At this point the law helps the consumer-user to help him to know in the detailed way the product to be informed about all characteristics, to have in a such way its identity card. The consumer should be acquainted of all production phase in order to able to choose and to buy in a very conscious way, in this case you told about traceability and re-traceability. While the first word means the process that allow to identify the product form the field to the table, the second one has the opposite procedure that is to say from the table to the field. Since 1 January 2005 the re-traceability has became compulsory according to the European rule n. 178, of 28 January 2002. the main product which enable the consumer to know the product he wants to buy and to trace its origin and its characteristics is the label. It is the identity card of packed food .All companies producing foodstuffs for the market are obliged to put on the packaging the label which must to contain the minimum information established by the law. The law concerning the foodstuffs label is the legislative decree n.109 of 27 January 1992, but such decree has been in part changed by the one n. 181 of 23-062003. According to the law we show short points of how should be the label: It must be clear and not to confuse the consumer It has not to contain effects and properties which it hasn’t. It has not to contain properties for prevention, care, or to recover a disease. The most important principle a label must contain are: learners, readability, indelibility and use of Italian language. 21 As concerns the content: a)designation sale for instance extra-virgin olive oil , and it must also point out the state of the product such as if it is freeze-dried or deepfrozen, B)order of decrease weight if there is an ingredient to be relevant or stressed on the label C) net price of the product D) expire date: but we have to distinguish the first which have a long preservation and the second which are perishable, for the first there is the minimum term of preservation and we can find on the product the words “Best Before the end of” while for the second the words are “Best Before”. The date of expiring must be clearly visible; E) name and location of the producer; F) location of production and packaging; G) the grade of alcohol content; H) nutritional label. As concerns meat is important to show: Date and place of animal birth, condition of farming, type of feeding. As concerns the derivatives food (milk, eggs) Type of origin farming, type of feeding. As concerns fish food: Origin, type and method of farming; grade of freshness. The typical products are those considered typical of a specific geographic area of production in order to ensure that only products genuinely originating in that region are allowed in commerce as such, the European Community created some geographical indications such as RDO(registered designation of origin) STG( Traditional Specialty Guaranteed, DOP spread in all European territory and GATT (general agreement on tariffs and Trade) spread worldwide. 22 LESSON 5 Tourist rights When you talk about the relation among tourists, travel agents and tour operators a two different distinction situations are needed. It depends if they deal with a single service or a package tour including different services. In the first case the operator selling a train or air ticket, a stay in hotel or renting a car he works as a simple retailer without being responsible for the services provided by others. In this case the consumer damage request has to be done addressed by the people who has provided the service, because the intermediary is responsible for the correct booking and issue of tickets or travel documents. This intermediary relation is regulated by the International Convention on Travel Contracts (CCV) (Brussels, April 23, 1970). Different is the case based on selling an inclusive package tour among customer, travel agency and tour operator because the obligations and responsibilities of tour operators are different. The legislative decree foresees that an inclusive contract should provide forat least two services, accommodation or transport or other tourists services. Both the travel organizer and the intermediary have specific responsibilities. As to the concept of tourist, he is any person who benefits all conditions required for the fruition of the service without distinguishing who travels for fun or for business. The tourism and travel contracts: the most typical aspects of this kind of contract are proposed as follow: The contract subscription: the brochures, booklets offered to the customers are considered as a commitment for the tour operator and the seller: no unfinished or false information are allowed. In the booklet must be reported clear and exact information about the destination, means of transport, health documents, the total price, the minimum number of participants, the last term to cancel the travel by the tour operator. Any kind of changed must be said to the consumer before the conclusion of the contract. In the contract must be stressed the terms for complaints as well as any kind of indications to assist the customer in case of necessity, the write form is compulsory. The great number of travel contracts stress that the reservation must be confirmed by the tour operator and that only at the moment of this confirmation the contract can’t be changed. But this is not the correct 23 information because the travel organizer may not increase the inclusive price, except as a consequence of changes in rates of exchange or in the tariffs of carriers, and provided that this possibility has been anticipated in the travel document. If the increase in the inclusive price exceeds ten per cent, the traveller may cancel the contract without compensation or reimbursement. In that event, the traveller shall be entitled to a refund of all sums paid by him to the travel organizer. The travel organizer shall be responsible for the acts and omissions of his employees and agents when acting in the course of their employment or within the scope of their authority, as if such acts and omissions were his own. The travel organizer may, without indemnity, cancel the contract, in whole or in part, if before the contract or during its performance, circumstances of an exceptional character manifest themselves of which he could not have known at the time of conclusion of the contract, and which, had they been known to him at that time, would have given him valid reason not to conclude the contract. The travel organizer may also, without indemnity, cancel the contract if the minimum number of travellers stipulated in the travel document has not been reached, provided the traveller has been informed thereof at least fifteen days before the date on which the journey or sojourn was due to begin. In event of cancellation of the contract before its performance, the travel organizer shall refund in full any payments received from the traveller. In the event of cancellation of the contract during its performance, the travel organizer shall take all necessary measures in the interest of the traveller; furthermore, the parties shall compensate each other in an equitable manner. Where the travel organizer himself provides transportation, accommodation or other services connected with the performance of the journey or sojourn, he shall be liable for any loss or damage caused to the traveller in accordance with the rules governing such services. If the travel organizer entrusts to a third party the provision of transportation, accommodation or other services connected with the performance of the journey or sojourn, he shall be liable for any loss or damage caused to the traveller as a result of total or partial failure to perform such services, in accordance with the rules governing such services. The travel organizer shall be liable in accordance with the same rules for any loss or damage caused to the traveller during the performance of the services, unless the travel organizer proves that he has acted as a diligent travel organizer in the choice of the person or persons performing the service. The period of limitation for an action arising out of a travel 24 contract subject to this Convention and based on death, wounding or other bodily or mental injury caused to a traveller shall be two years; it shall begin to run on the date specified in the contract as the date of termination of the service giving rise to the dispute. Nevertheless, in case of wounding or other bodily or mental injury resulting in the death of the traveller at a date subsequent to the date of termination of the service giving rise to the dispute, the period of limitation shall begin to run on the date of such death without, however, exceeding three years from the date of termination of the service in question. The period of limitation for an action arising out of a travel contract subject to this Convention shall be one year; it shall begin to run on the date specified in the contract as the date of termination of the service giving rise to the dispute. Another topic is the overbooking concerning the air carriers, this gives the possibility to the air carriers to cancel the travel in case of overbooking. The international Regulation introduced new rules for air passengers in case of denied boarding, cancellations, long delays, the regulation requires the airlines to provide passengers with assistance such as accommodation, refreshments, telephone calls, offer re-routing and refunds. Each tour operator must subscribe an insurance policy for any kind of damages, and all tour catalogues foresee an insurance policy for third-party liability, but also tourists can subscribe insurance policies to increase the price of the damage. 25 LESSON 6 The time share contact The time share contract has a particular aspect of tourist sector contracts because they are in the middle of a real tourist contract and a real-estate contract. These are often kind of contracts proposed by holidaymakers in collaboration with tour operator. Time share deals, which allow buyers to occupy holiday accommodation for specific periods in alternation with others. The law 427 1998 regulating this contract foresees some conditions such as a written contract with an informative document on the property including total price, maintenance expenses, the description of the property. The duration of the contract can’t be less than 3 years and more than 20, and can be allow a withdrawing contract by ten 10 by the sign of the proposed purchase. 26 LESSON 7 Disputes in the tourism sector Despite the travel and tourism sector is full of complaints concerning restoration, transport, hotel sector, it is also true that there is a low level of conflict between consumers and tour operators. This king of renunciation is due to the fact that the consumers are demoralized by the long duration of processes and the high legal expenses they have to cope with. As to the controversies concerning the objects the legal conflicts are related to damage for lost, stolen things or consequences due to a luck of organization, inefficiency . the moral damage are often restricted due to the wrong or no fulfilment tourist contract. 27 LESSON 8 The extra-judicial consumer protection At European level were assessed alternative methods of dispute resolutions and in 1987 the directive n.344 concerning the assistance consumer insurance foresaw that the contracts of insurance had to include the right of insured to make use of arbitration procedures concerned the divergence with his insurer. In 1991 the European commission on consumer policy with the European action plan for tourism pointed out the need to realize a feasibility study in terms of petition or fast, simple and economic procedure for the solution of consumer disputes, while in the second triennial action plan (1993-1995) the European commission stressed that the petition to the Justice is not often the best solution because of the inadequacy of judicial petitions that leave the consumer defenceless for such behaviours. In 1997 some recommendation for the alternative dispute between consumers and companies spread. But up to now only the law 580/1993 provided concrete basis for a stable system of extra-judicial disputes. Recent episodes have shown that even for companies and enterprises can be useful to accept different types of disputes solution. Is important to remember that in the Anglo- Saxon countries the small claim arbitrations and the quick arbitrations were the most suitable solutions for managing consumer complaints. Other alternative methods of self-defence in addition to the conciliation and arbitration are spread as well as the behaviour code. This code beyond to contain all the rules and principles of behaviour recognized by all professionals working in the same sector with the purpose to favour the transparency of relations, the quality of goods and services provided can be used to codify the petition towards conciliatory and arbitration procedures by subjects belonging to different categories. 28 LESSON 9 The conciliation The conciliation is now considered a stronger tool than the arbitration above all in the disputes concerning the consumer protection. While in the arbitration the parties must respect specific procedural rules as well as the result of arbitrator judgement, in the conciliation the mediator proceeds without any type of imposition and regardless of assessing rights or wrongs, trying to establish again a communication between parties in order to achieve a desired will between them. The European commission has drawn up a “European form” for consumer complaint to fill in with the help of an attorney or a consumer association, it is considered a valid support to underline in a very clear and specific way the contentious, fostering the dialogue between parties. Later a form similar to the European one was reproduced for the tourist sector. 29 LESSON 10 The arbitration The arbitration is an agreement between parties aiming to show their own will to entrust the solution of a dispute to more private judges chosen by themselves or by subject delegated such as (The president of the court having jurisdiction, or by the chamber of commerce). When we talk about the arbitration we have to distinguish different formulas in order to meet the need of each person: the arbitration “amministrato” with the presence of a board with function of secretary; the arbitration “ad hoc” for a more freedom choice but with more risks and costs, the arbitration “rituale” it is a real judgment based on procedural rules, while the arbitration “irrituale” is not foreseen the active presence of a civil jurisdiction. 30 LESSON 11 The class action and legislative news in Italy at the end of 2007 The inhibitory in consumption contracts was born in Italy with the introduction of Civil Code. At the beginning it was limited to the adoption of unconscionable clause included in the art. 1469 of Civil Code and now in the consumption Code art. 33-36. In June 2003 the education Company started an advertising campaign in Turin to complain against a great number of professional courses( barman, chef, beautician). The adverting was present on transport means where a great emphasis was given to the opportunities of job and not to the courses content. So the messages were deceptive. No one or few people could find a job after he course attendance. There were many students who ask the consumer association their help, and complained for having spent much money to attend the course. So there was the need to urgently act to stop the damaging behaviour of Education company, and an inhibitory action started with an urgent procedure. The inhibitory has been also used by associations in case of violation of rule for bank account holders, against car dealers, and also inhibitory actions in the telephony sector. The 20 June 2007 a great number of inhibitory started against: Vodafone, fastweb, telecom, H3g; SKY. The contracts subscribed with telephone companies must foreseen the possibility to back out of a contract and to transfer to others without any expenses and they cannot require a 30 days of prior notice. 31 LESSON 12 Waste disposal As concerns the urban household organic waste there are different type of waste: household waste, those concerning the trade activity, services of territory and garden clearness. Over the 30% of waste are food, shells, another 30% are connected with the paper, the 11% is plastic and the 10% is glass 5% is fabric and wood. The other 10% is material which can’t be used again. To reduce to high quantity of waste we produce, we can try to use some devices by modifying our way of shopping for instance to reduce the purchase of plastic paper choosing glass case. Try to buy only food we need. To reduce the great quantity of waste is important to increase the separate collection of household waste extending the material life cycle which can be used again or recycled. For example the glass can be changed in new bottles, the paper can be recycled for packing or new papers. 32 LESSON 13 The join ownership/Condominium The joint ownership is a managing board acting in the framework of common things through a person called manager of a condominium. The common parts of the building are drawn up in the art.1117. in order to show the a good included in the art. 1117 is the property of a single person a notary form is needed certifying the right of the subject getting the exclusive property of a specific area foe example the terrace roof. 33 LESSON 14 Relation with public administration Lesson 14 The discipline on the public administration acts contains a specific rule concerning the law n. 241, and is important to clear up that the law 241/90 can be applied only to subjects acting through administrative measures and acts. So the economy public boards are not subjected to this law. In this framework a very interesting topic of the law 241 is the participation in a specific process (example of participation were common but limited in specific matters such as the city planning or the territory management). Four points related to this context have been stressed: the advice to start the procedure, the conference of services, it is a simplification tool because it try to link in one act the final court record, two kind of conferences are foreseen: preliminary and decisive, then the third point is the self-certification and the starting of activity, the fourth is silence-consent. The different lessons were given with the purpose to meet the need and curiosity of learners and the last one concerning the relation between citizens and state is important for an active citizenship which can be combine the participation of single person in the public choice as could be in Campania region the possibility to locate an incinerator, or a place where to create a dump. Place project can be considered an effective consumer protection education example, whishing that the agreement with the territorial public authorities achieves a positive outcome with the institutionalization of education courses for a citizenship which can involve migrants too in order to make easier a most rapid inclusion. 34 MODEL COMPLAINT PLACE DATE TOU OPERATOR ADDRESS/ TRAVEL AGENCY ADDRESS RECORDED DELIVERY (LETTER) OBJECT :JOURNEY OF DESTINATION YOUR INCREASE OF PRICE COMUNICATION OF (DATE) IF YOU READ THIS LETTER FOR YOU INCREASE PRICE COMMUNICATION OF THIS PRICE INCREASE IS SUPERIOR OF 10% THAT AMOUNT AGREED UPON ON CONVENTION OF EURO IF YOU COMMUNICATE TO GIVE UP A TRAVELLING CONVENTION / AGREEMENT APPLYING A EUROPEAN RULE. SO I YOU ASK THE PRICE REFUND I PAID AS EURO WITHIN SEVEN DAYS SINCE THE YOUR RECEPTION OF THIS LETTER. BEST REGARDS SIGNATURE 35 A CONCILIATION MODEL CONSUMER NAME SURNAME CITY STATE CODE TEL FAX ENTERPRENER NAME ADDRESS CITY STATE CODE TEL FAX CONVENTION TYPE TRAVELLING LODGING O OTHER DATE OF AGREEMENT SIGNATURE EXECUTION PLACE IN CONSUMERS’S ADDRESS STATE IN A SHOP IN DIFFERENT PLACES BY PHONE BY EMAIL BY FAX 36 37 Prefazione SOMMARIO Considerazioni introduttive sulla educazione degli adulti consumatori Lezione 1: Cenni sul consumerismo Lezione 2: La nascita del movimento consumerista Lezione 3: Lo sviluppo in Europa Le iniziative della Comunità Europea negli ultimi vent’anni I piani di azione triennale Lezione 4: Le etichette e la loro natura Lezione 5: I diritti del turista I contratti di viaggio e turismo La sottoscrizione del contratto Il viaggio Il rientro dal viaggio Responsabilità dell’organizzatore Responsabilità dell’intermediario Lezione 6: I contratti di multiproprietà nel turismo Lezione 7: Le controversie nel settore turistico Lezione 8: La tutela extragiudiziale del consumatore Autotutela del consumatore riepilogo delle nozioni Esempi pratici ed esercitazioni per i discenti Lezione 9: La conciliazione Autotutela del consumatore Lezione 10: L’Arbitrato Lezione 11: La “class action” novità legislativa in Italia alla fine del 2007 I provvedimenti I provvedimenti inibitori I provvedimenti di correzione e/o eliminazione degli effetti dannosi delle violazioni accertate Provvedimenti di pubblicazione Azioni inibitorie nell’ambito della telefonia La “class action” 38 SOMMAR p. 40 p. 42 p. 49 p. 52 p. 54 p. 56 p. 59 p. 62 p. p. p. p. p. p. p. 68 69 69 73 74 74 75 p. 78 p. 80 p. 82 p. 85 p. 87 p. 90 p. 91 p. 95 p. 98 p. 102 p. 102 p. 103 p. 104 p. 104 p. 107 Lezione 12: Il ciclo dei rifiuti Esempi pratici di raccolta differenziata p. 110 p. 113 Lezione 14: Rapporti con la P.A. La partecipazione L’avviso dell’avvio del procedimento Conferenza di servizi Il silenzio - assenso Verifiche p. p. p. p. p. p. Lezione 13: Il condominio 39 p. 114 115 115 116 119 122 125 Prefazione Nel tenere i corsi ci siamo resi conto della necessità di realizzare moduli educativi appropriati ed elastici per cui si sono ideati tali forme di educazione. Tutto ciò è necessario per ripianare gli squilibri territoriali e per soddisfare gli antichi ed i nuovi bisogni, la formazione continua dei formatori e la esigenza di limitare forme di esclusione sociale. Tali considerazioni sono necessarie per il differente approccio tra l’educazione dei giovani e quella degli adulti i quali, contrariamente ai primi, giungono alla media età nella più completa ignoranza ,nella più completa impreparazione, peggio vi giungono pieni di preconcetti e di mezze verità. Inoltre il modo di promuovere le iniziative educative deve essere rispettoso dello sviluppo culturale di ogni gruppo umano le cui tappe sono l’approfondimento e la interiorizzazione della propria cultura, lo sviluppo del processo di acculturazione e la capacità di apertura del dialogo interculturale. Quanto esposto ha imposto di realizzare dei moduli di formazione caratterizzati, in primo luogo, dal “saper comunicare” le informazioni con lezioni idonee a carpire l’attenzione del pubblico e, in seguito, allargare gli stimoli e la osservazione con la utilizzazione di gruppi e l’analisi di modelli pratici relativi, per esempio, alle forme di tutela del consumatore. Altro modello inadeguato è stato elaborato nell’ambito della Cooperazione culturale perché presuppone una alfabetizzazione informatica che non sempre le persone adulte od anziane hanno per cui si ritiene che il DIGITAL divida sia per l’accesso che per la utilizzazione dei supporti informatici perchè è indispensabile procedere a corsi tradizionali sia di base che di necessario aggiornamento delle proprie nozioni. Infatti l’obiettivo è quello di consentire alle persone adulte ed anziane sia di la conoscenza e la consapevolezza dei propri diritti nel senso di sapere che essi esistono e devono essere difesi e migliorati sia di essere consapevoli dei propri diritti per goderne gli effetti in maggiore pienezza con appagamento personale sia, infine, per divenire soggetto attivo dei propri diritti. Il discente adulto richiede: 1) informazione ed orientamento; 2) motivazione all’apprendimento; 3) sostegno finanziario all’apprendimento 4) utilità e rilevanza del contenuto dell’apprendimento; 40 5) adeguate forme di supporto alla didattica; 6) processi di valutazione e riconoscimento dei risultati dell’apprendimento. 7) possibilità di autovalutazione ; 8) possedere indicatori adeguati per fissare target e misurare il progresso; 9) sistemi nazionali ed europei nonché regionali di gestione delle informazioni utili e puntuali sui risultati dell’apprendimento degli adulti. E’ necessario che si abbiano strumenti puntuali di gestione dei risultati dell’apprendimento degli adulti per migliorare l’offerta formativa globale che dovrà essere differente in considerazione ,come sopra esposto, della diversità dei discenti e dovrà essere continua anche in conseguenza del continuo mutamento della normativa e tali problematiche sono comuni a tutti gli Stati europei. Nella esecuzione del Progetto si è avuta conferma che il consumatore adulto deve essere considerato come un soggetto naturale di personalizzazione e centralità , di confermazione della propria identità giuridica, civile, sociale, morale, spirituale, culturale in consonanza con l’altro, alla ricerca costante della interrelazione tra l’Io ed il Tu e della sintonia tra il “mio” ed il “tuo” per la fondazione del “nostro”. Il consumatore adulto deve essere in grado di impegnarsi nella tutela dei propri diritti e non può esaurirsi in una frequente quanto vana lamentazione di molti per non aver ottenuto giustizia, per aver subito torti o per essere stati emarginati nonostante le forze ancora vive che uno si sente di poter esercitare, ma esige una partecipazione che vede l’uomo impegnato nel ricercare gli strumenti più idonei per farsi protagonista attivo di un processo di rivalutazione e riqualificazione dei criteri di considerazione del cittadinoconsumatore-utente. La parola chiave è “condivisione” per favorire la consapevolezza di valori condivisi lavorando perché l’azione comune non prescinda da essi per configurarsi come un fatto eminentemente educativo prima che politico. Infatti la politica dei consumatori ha l’opportunità di aiutare la U.E. ad affrontare le sfide della crescita, della creazione di posti di lavoro e del riavvicinamento ai cittadini. Il risultato desiderato, come è noto, consiste nell’essere in grado di dimostrare a tutti i cittadini della U.E. entro il 2013 che possono acquistare da qualsiasi Stato della U.E., dal negozio all’angolo al sito web, fiduciosi del fatto di poter godere ovunque di una tutela 41 uniformante efficace della quale si deve essere consapevoli mediante la realizzazione degli obiettivi della educazione dei consumatori. In tale prospettiva è stato realizzato il Progetto. Il presente opuscolo vuole mostrare come sia stato possibile insegnare nozioni non conosciute a discenti adulti pungolando il loro interesse ed operando verifiche non formali,ma sul campo realizzando tra i discenti piccole pattuglie che hanno proceduto a cercare nella realtà i concetti imparati. Oppure a realizzare, con parole proprie, termini per memorizzare le nozioni imparate (vedi verifiche allegate di settantacinque volenterosi). I corsi sono stati tenuti da persone esperte della materia consumeristica, coadiuvate da valide figure conoscitrici della pedagogia degli adulti quali, tra gli altri, i partners di progetto e, principalmente, il partner greco, riuscendo a trasmettere un unico messaggio ad una platea indifferenziata sia per l’età,sia per il sesso e sia per il livello culturale senza operare distinzioni tra essi e quindi ottenendo l’adeguamento del docente ai discenti. Certo il lusinghiero risultato ottenuto rappresenta la conclusione di un progetto europeo,ma rappresenta,soprattutto, l’inizio di una esperienza ove si cercherà di migliorare il dialogo educativo non formale con l’ausilio di tutta l’organizzazione nazionale del Movimento Difesa del Cittadino,delle Istituzioni quali Comune e V Municipalità già coinvolte e mostratesi interessate per raggiungere l’obiettivo di creare non delle specifiche figure professionali,ma soltanto un Kit di pronto soccorso del cittadinoconsumatore-utente, non demandato ad anonimi opuscoli e, al contrario, realizzato dalla condivisione ed il rapporto interpersonale-interculturale. La prossima sfida è già per il prossimo autunno 2008/2009 con l’inizio dei nuovi corsi presso la sede MDC NAPOLI VOMERO perché ,pur essendo importante quanto conseguito, molto più interessante sarà quello che si realizzerà in quanto ogni associazione e,maggiormente ,una di natura consumeristica deve essere sempre proiettata verso il futuro pur non dimenticando il proprio passato. Si ringraziano coloro che hanno partecipato come discenti, e coloro che hanno redatto i testi somministrati agli alunni, nonchè l’organizzazione regionale e nazionale di MDC (Movimento Difesa del Cittadino) per l’osmosi di esperienza consumeristica. Napoli, 20 maggio 2008 Mdc Napoli Vomero 42 Raffaele Santoro Considerazioni introduttive EDUCAZIONE DEGLI ADULTI CONSUMATORI Tali considerazioni introduttive sono state necessarie per fornire agli alunni brani, figure, nozioni onde unire le coordinate all’interno delle quali si sarebbe svolto il Progetto. L’educazione ai consumi è un cardine delle politiche di difesa e protezione dei consumatori sia a livello italiano sia a livello europeo e, a tal fine, la U.E. ha stimolato e valorizzato le iniziative negli Stati membri con l’obiettivo di aiutare ad acquisire informazioni e comportamenti consapevoli nella gestione delle risorse, dei beni e dei servizi. Nel corso degli anni la cosiddetta consumer education è passata dalla fase pionieristica degli anni ‘60 alla fase della cittadinanza attiva che prospetta per il cittadino il ruolo di partecipazione, responsabilità e senso critico di fronte ad un mercato globale sempre più forte che influenza la sfera economica,ma anche la cultura e la società. Tale educazione dei cittadini consumatori è attualmente rilevante in quanto il ruolo dei cittadini-consumatori ,consapevoli delle proprie scelte, può influenzare la tendenza alla evoluzione del mercato globale che impone nelle nostre scelte di consumo la capacità di osservare la mondialità dei consumi in quanto soltanto nuove razioni culturali e sociali possono favorire una economia più giusta ed un consumo sostenibile. Nella società dell’informazione e della conoscenza, infatti, l’istruzione e la formazione permanente rappresentano una delle scelte strategiche per sostenere lo sviluppo economico e sociale dell’Europa (v.Commissione della U.E). “Memorandum sulla istruzione e la formazione” 2000, Bruxelles ove si legge: ”In Europa è in atto una rapida evoluzione verso una società ed una economia basata sulla conoscenza.Oggi più che mai l’accesso ad informazioni e conoscenze aggiornate, nonché la volontà e la capacità di sfruttare tali risorse in maniera intelligente, ai fini personali e nell’interesse della collettività, costituiscono fattori cruciali per rafforzare la competitività dell’Europa e migliorare le capacità di inserimento. L’istruzione ,nel senso più ampio del termine,rappresenta il requisito essenziale per comprendere tali sfide ed imparare ad affrontarle”. La strategia concepita a Lisbona nel 2000 e ribadita a Barcellona nel 2002 (Ris.del 27/06/2002 e del dicembre 2002) impegnano l’Italia e gli altri Stati a “identificare strategie coerenti e misure pratiche ai fini di favorire la formazione 43 permanente per tutti”. La scelta strategica prioritaria è quella di porre le condizioni per l’attuazione di un sistema di educazione permanente con la consapevolezza che l’istruzione e la formazione permanente non rappresentino più semplicemente un aspetto della formazione generale,ma devono diventare i principi informatori della offerta e della domanda in qualsivoglia contesto di apprendimento ed entro il 2010 il livello U.E. di LPP dovrebbe raggiungere il 15% della popolazione attiva. Nel decennio 2000-2010 ,secondo le previsioni della ISTAT, si evince che in Italia si avrà un invecchiamento della popolazione del 18% ed un incremento migratorio dal 2,2% al 4,1%.Appare evidente che per il conseguimento degli obiettivi della cittadinanza e della occupabilità per tutti i cittadini è necessaria la continuità dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita realizzato come : A) apprendimento formale con saperi ed abilità certificate; presso associazioni con esiti formativi potenzialmente certificabili B) apprendimento non formale realizzato nelle sedi di lavoro oppure presso associazioni con esiti formativi potenzialmente certificabili) C) apprendimento informale quale corollario naturale della vita quotidiana con arricchimento delle conoscenze e competenze individuali formali e non formali. Inoltre la presenza delle nuove tecnologie impone la esigenza di ampliare l’offerta formativa attraverso corsi di alfabetizzazione tecnologica integrati a percorsi di istruzione e di formazione. La risoluzione di Dublino sul lifelonglearning guidance mira ad estendere le conoscenze e l’acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro ed alla vita sociale della popolazione adulta. Si ritiene che partendo dal riconoscimento di quanto viene acquisito da una persona in percorsi formali, non formali ed attività informali si possono progettare e realizzare interventi formativi in grado di collegare i bisogni della persona con le esigenze della partecipazione alla cittadinanza attiva. Importante obiettivo del piano di azione comunitario per i consumatori dal 2007 al 2013 è la realizzazione una delle tre soluzioni proposte, dopo la consultazione del 15 maggio 2007, per modificare l’acquis comunitario ossia: A) un’armonizzazione totale della legislazione; B) l’armonizzazione minima attuale ,ma con una clausola di riconoscimento reciproco; 44 C) l’armonizzazione minima combinata con il principio del paese di origine per cui le imprese operanti in altri Stati membri dovrebbero unicamente conformarsi alle norme applicabili nel loro paese di origine. Inoltre si propone la revisione di 9 direttive essenziali alla protezione dei consumatori e la creazione di una nuova direttiva sul credito al consumo. Quindi la educazione assume un ruolo molto importante, ma i metodi dovranno essere differenti in considerazione della diversità dei discenti e dovrà essere continua anche in conseguenza del continuo mutamento della normativa e tali problematiche sono comuni a tutti gli Stati europei. Il consumatore adulto deve essere considerato come un soggetto naturale di personalizzazione e centralità, di confermazione della propria identità giuridica, civile, sociale, morale,spirituale,culturale in consonanza con l’altro, alla ricerca costante della interrelazione tra l’Io ed il Tu e della sintonia tra il “mio” ed il “tuo”per la fondazione del “nostro”. Il consumatore adulto deve essere in grado di impegnarsi nella tutela dei propri diritti e non può esaurirsi in una frequente quanto vana lamentazione di molti per non aver ottenuto giustizia, per aver subito torti o per essere stati emarginati nonostante le forze ancora vive che uno si sente di poter esercitare, ma esige una partecipazione che vede l’uomo impegnato nel ricercare gli strumenti più idonei per farsi protagonista attivo di un processo di rivalutazione e riqualificazione dei criteri di considerazione del cittadinoconsumatore-utente. In realtà occorre favorire una reale partecipazione alla società civile dei consumatori adulti. Il problema principale è quello di stabilire se e come vi possa essere un rapporto tra l’intenzione della pedagogia di offrire strumenti per consentire ai consumatori adulti di poter proficuamente godere dei loro diritti e la esigenza di essere più consapevolmente, sia come singoli che nelle organizzazioni consumeristiche, testimoni e portatori viventi del sentimento di considerazione e di rispetto che gli altri e le Istituzioni devono nutrire per loro. Strategica per gli educatori è la necessità di mettere il consumatore adulto discente nelle condizioni più idonee perché sappia servirsi di quelle risorse perché sia considerato un uomo a tutto gli effetti ossia un persona “titolare” di diritto in tutti quei campi nei quali abbia la ventura di operare e richiedere giustizia senza perdere la sua identità. Naturalmente occorre favorire il sorgere nel consumatore adulto dell’azione critica ossia della capacità di 45 autovalutazione e di comprensione razionale dei propri limiti al fine di poter scegliere lo strumento più idoneo. Il conseguimento di tale risultato impone di partire nell’attività educativa dai casi pratici verificatisi nella vita del discente in quanto è l’istruzione che deve adeguarsi alla contingenza trattandosi di allievi in possesso già di una propria esperienza di vita e di proprie convinzioni anche radicate. Infatti la contingenza delle situazioni del discente fornirà alla scienza pedagogica i mezzi idonei ed utili per interpretarle e fornire l’adulto di strumenti da utilizzare per riconoscimento dei propri diritti di consumatorecittadino-utente perché dalla storia o dalle vicende della vita del discente adulto si possono enucleare i fini che l’addestramento, l’insegnamento, l’istruzione, la formazione, la educazione, l’autoeducazione di prefiggono di realizzare. Si tratta di stabilire un trat d’union tra il diritto del cittadino di trovare una società pronta a riceverlo per prestargli tutti i servizi possibili ed il dovere, anche questo del cittadino, di restituire, una volta acquistata consapevolezza del valore della sua vita con il suo impegno razionale e politico, i tanti benefici dal medesimo goduti per merito di una società oppure di una associazione consumeristica ben organizzata. In Europa occorre vincere la “paura” nei confronti del raggrupparsi spontaneo dei cittadini e della libera associazione soprattutto se l’idea di cittadinanza attiva che si sta consolidando è quella di compartecipazione alla gestione della società civile e,soltanto se le Istituzioni e la società civile dialogano, lo sviluppo è assicurato e può effettivamente crescere un significato condiviso di cittadinanza attiva europea che è proprio intesa come “Partecipazione civica” (Lettonia , Romania), “Attitutidini civiche” o “ coscienza civica” (Polonia), “Impegno civico” (Romania), “Diritti e doveri civici”(Germania). In effetti la “cittadinanza responsabile” riguarda materie come la conoscenza e l’esercizio dei diritti e delle responsabilità civiche. La parola chiave è “condivisione” per favorire la consapevolezza di valori condivisi lavorando perché l’azione comune non prescinda da essi per configurarsi come un fatto eminentemente educativo prima che politico. La stessa Commissaria europea Kuneva ha affermato di voler favorire moduli di educazione degli adulti e campagne di informazione sui diritti dei 46 consumatori in tutti gli Stati membri. Infatti la politica dei consumatori ha l’opportunità di aiutare la U.E. ad affrontare le sfide della crescita, della creazione di posti di lavoro e del riavvicinamento ai cittadini. Il risultato desiderato consiste nell’essere in grado di dimostrare a tutti i cittadini della U.E. entro il 2013 che possono acquistare da qualsiasi Stato della U.E., dal negozio all’angolo al sito web, fiduciosi del fatto di poter godere ovunque di una tutela uniformante efficace della quale si deve essere consapevoli mediante la realizzazione degli obiettivi della educazione dei consumatori. Un ruolo fondamentale deve essere svolto dal Lifelong Learning e l’Agenda di Lisbona nel 2006 è divenuta una bussola politica per alcuni Stati come la Bulgaria, Repubblica Ceca, Lettonia, Malta, Polonia e Spagna. In effetti molti Stati hanno confuso l’economia della conoscenza con la società della conoscenza, ma alcuni Stati (Danimarca, Filandia, Norvegia e Svezia) da i due approcci hanno tratto forti vantaggi nella implementazione e, poi, altri Stati (Francia, Grecia, Spagna e Romania) hanno elaborato dei riferimenti legislativi del lifelong learning. In tale prospettiva si indirizza la educazione europea dei consumatori adulti; nell’ambito del lifelong learning. Si è quindi iniziato il corso diviso per moduli o per argomenti in primo luogo spiegando cosa fosse il consumerismo, ma, in via preliminare, si è cercato di sensibilizzare i discenti sulla necessità del corso nonché sulla utilità nella vita quotidiana distinguendo l’attività didattica da quella prevista in altre sedi per il conseguimento di titoli professionali propri della educazione formale. A tal fine si è iniziato a delineare i concetti di cittadino e di suddito precisando che anche oggi e nelle nostre comunità ognuno non è titolare di diritti ed altre situazioni giuridiche attive ossia non è cittadino, ma suddito nella misura in cui non conosce i propri diritti ed ignora come esercitarli. In effetti si è proceduto ad una breve disamina delle circostanze della vita quotidiana dei discenti e si è evidenziato la loro condizione sostanziale di suddito credendo di essere cittadino ossia di pensare di sapere, ma, in realtà, di ignorare i propri diritti e la esercitabilità dei medesimi. Quindi si è spiegato come il corso avesse lo scopo di realizzare un kit di pronto soccorso del cittadino salvo, poi, ricorrere alle associazioni consumeristiche od a specifiche figure professionali. A questo punto l’interesse dei discenti si è mostrato elevato ed è stato 47 massimo allorquando si è chiesto loro di verificare nei mercati rionali e nei singoli negozi oppure nei contatti con la pubblica amministrazione o con le banche il rispetto delle norme quasi a voler realizzare una pattuglia di cittadini controllori di ausilio agli Enti Territoriali come Comune o Municipalità. A questo punto si è spiegato che la democrazia è partecipazione per cui è importante, pur non essendo professionisti e fuori della educazione formale, conoscere le modalità della partecipazione e come il corso fosse diretto a conseguire tale scopo. La prima lezione è stata diretta a fornire le coordinate di ciò che interessava per cui si è iniziato a chiarire cosa fosse il consumerismo ed i discenti sono stati molto interessati realizzando delle brevi relazioni personali sugli argomenti spiegati al fine di verificare, poi, in sede di correzione,lo stato della loro conoscenza. 48 LEZIONE 1 Cenni sul consumerismo Il consumerismo è un fenomeno relativamente recente; sono passati circa cento anni da quando il sistema economico-commerciale degli Stati Uniti è stato scosso per la prima volta dall'esplosione di un movimento di consumatori esasperati. Nonostante l'esito positivo di questa prima "ondata" e delle altre succedutesi nel tempo, gli economisti non hanno mai prestato attenzione al consumatore ed alle sue effettive necessità fino a questi ultimi anni, dedicando invece molto più impegno ad analizzare l'offerta. Secondo gli economisti classici, il consumo era una variabile caratterizzata dalle sole due classi sociali allora esistenti: un ridottissimo gruppo di reddituari dalla elevata capacità di spesa ed una stragrande maggioranza di lavoratori, titolari di redditi appena sufficienti a garantire loro la sussistenza, ed incapaci quindi di influenzare i prezzi e la produzione. Il primo economista ad ipotizzare una relazione tra consumi e "bisogni di distinzione" (e non solo necessità di sussistenza), fu Alfred Marshall, ma solo con la Scuola Neoclassica nasce finalmente il consumatore come soggetto che opera delle scelte. Uno dei principi cardine di questa scuola è quello della "sovranità del consumatore", elaborato tra gli altri da Leon Walras e Vilfredo Pareto. In base a questa teoria il consumatore è un soggetto semplice e razionale, guidato dal criterio della ricerca del massimo grado di utilità e non influenzabile da variabili esterne. E' un consumatore forte, con la conoscenza perfetta dei beni e dei prezzi; ed è quindi in grado di influenzare la produzione a suo vantaggio. Perché queste teorie raggiungano un livello più sofisticato bisognerà attendere molti anni, fino a J. Keynes, secondo il quale il consumo è in funzione del reddito, ma non in base ad una proporzione diretta; infatti, i fattori soggettivi nella determinazione dei consumi sono una anomalia.Bisognerà arrivare fino a Duesenberry per avere finalmente consapevolezza che le scelte dei consumatori rispondono a due tipi di esigenze: materiali e psicologiche. A questo punto anche la scala gerarchica di classificazione dei prodotti non può più basarsi sulle semplici caratteristiche tecniche, ma assumono importanza fondamentale i criteri estetici e di immagine. Il successivo passo in avanti porta gli economisti a costatare che l'offerta di beni di consumo non è perfettamente omogenea, ma differenziata in base alle caratteristiche 49 che essi incorporano. Il consumatore proposto dagli studi classici aveva la piena disponibilità delle informazioni che riguardavano prezzo, qualità e disponibilità del prodotto; e queste condizioni erano in parte possibili nel mercato del XIX° secolo, ma il consumatore odierno ha enormi problemi per ottenere un grado anche minimo di conoscenza effettiva dei prodotti, e per di più deve sopportare costi aggiuntivi per ottenere queste informazioni. Le teorie economiche non hanno quindi colto nel segno nell'individuare la controparte del produttore, e nemmeno hanno scoperto quali siano i suoi comportamenti e le sue prerogative in un mercato in continua evoluzione. E' stato necessario l'intervento della sociologia, delle teorie di marketing e dell'analisi psicologica per consentire agli economisti e poi alle imprese di identificare con precisione le caratteristiche del consumatore al fine di aumentare la competitività e combattere la concorrenza su nuovi confini; "in tutti gli uomini esistono gli stessi meccanismi di psicologia del profondo" e pertanto "una loro precisa conoscenza, finalizzata alle scelte del consumatore", consente "l'attribuzione al bene reclamizzato di valori simbolici pregnanti, tali da raggiungere direttamente le istanze profonde dei consumatori e automaticamente determinare l'acquisto".Nell'ambito del comportamento di consumo esistono vari fattori che influiscono sulle scelte: Il reddito, che può influenzare la stessa persona in modi diversi a seconda del momento; il gruppo di appartenenza o di riferimento, che ci spinge a comportamenti uniformi; le aspettative, sottogruppo degli atteggiamenti che modificano la domanda abituale."Il consumatore anni 2000 è più ricco; più istruito; più esigente; più capriccioso; ha più tempo libero; ha sempre meno bisogni e più esigenze; i prodotti che desidera sono sempre più un mix di prodotto-servizio-attese-benefici -stile-design; vuole qualità; non vuole essere ingannato; vuole il rispetto dell'ambiente, ma non è disposto a pagarne il prezzo più alto e soprattutto vuole prodotti personalizzati (one to one), vuole essere distinto e distinguersi dagli altri". Queste riflessioni teoriche non hanno però permesso al consumatore di difendersi dagli attacchi sempre più sottili e sofisticati che un certo tipo di produzione troppo aggressiva, un commercio con pochi scrupoli, ed una amministrazione pubblica arrogante ed indifferente perpetrano continuamente nei suoi confronti.Solamente l'analisi della situazione dal punto di vista giuridico ha fornito al consumatore qualche strumento di difesa e concreto aiuto, affinché questo "re del mercato" non fosse più il soggetto debole del sistema economico; e nello stesso tempo lo si è utilizzato 50 all'interno dell'Unione Europea come leva di proporzioni continentali per migliorare la concorrenza e la trasparenza del mercato interno. 51 LEZIONE 2 La nascita del movimento consumerista Il movimento in difesa dei consumatori ha origine negli Stati Uniti d'America, dove, prima che in ogni altro paese al mondo, si crearono le condizioni per la nascita ed il veloce sviluppo di un capitalismo monopolistico ed oligopolistico. Fino ai primi anni del’ 900 gravavano sul consumatore acquirente finale tutti gli oneri di controllo sulla qualità del bene acquistato, ed il peso dei costi, nel caso questo non corrispondesse per qualità o sicurezza a quello effettivamente atteso. Il criterio della responsabilità per colpa del venditore scattava solamente quando la negligenza era grave ed evidente. Un primo evento che segna l'inizio delle politiche in favore dei consumatori è la normativa "Antitrust" (Sherman Act) del 1890, che non era né pensata né voluta per servire a quello scopo, ma per proteggere il piccolo commercio e la produzione artigianale dallo strapotere dei monopolisti e delle grandi concentrazioni industriali. La concorrenza sleale divenne quindi un reato, e con il passare degli anni l'obiettivo di tutelare i consumatori dalle pratiche commerciali scorrette divenne la motivazione principale di questa legge. Un secondo passo fu compiuto nel 1906, quando grazie alla azione della National Consumers League (movimento che, a dispetto del nome, non si occupava di consumatori, ma delle condizioni di lavoro delle donne), fu approvata una legge sulla genuinità delle sostanze alimentari e farmaceutiche ed una successiva normativa sulla qualità delle carni. I fattori che provocarono questa prima ondata di "Consumerism" furono quindi la lotta al capitalismo aggressivo ed alle frodi alimentari. Anche la seconda ondata di protesta, verso la metà degli anni trenta, nasce da problemi simili: aumenti immotivati dei prezzi al consumo e commercializzazione di medicinali nocivi; ma i consumatori americani, già immersi nell'era della produzione di massa, reagiscono in maniera più consapevole e decisa, ed anche grazie agli scioperi in massa delle casalinghe ottengono un rafforzamento delle leggi sulla genuinità degli alimenti ed un ampliamento dei poteri della Federal Trade Commission, per combattere l'uso di pratiche commerciali illecite e fraudolente. Nello stesso periodo ebbe inizio anche il primo fenomeno organizzativo che diede vita alla rivista "Consumers Research Bulletin", che si occupava di testare i prodotti di largo consumo, ed a questa iniziativa fece seguito la nascita di "Consumer's 52 Union", una associazione molto attiva ancora oggi, che si caratterizza per un'ampia gamma di pubblicazioni e trasmissioni Radio-TV in tutto il nord America che riguarda test ed analisi su prodotti e servizi. In questa fase emerse dunque un duplice ordine di problemi: primo tra tutti la assoluta necessità di informazioni da parte del consumatore, che privo com'era di notizie sulla qualità e sicurezza dei prodotti non era certo in grado di poter fare scelte oculate; il secondo problema che venne alla ribalta fu la necessità per i consumatori di avere una rappresentanza politica che potesse dare forza alle tante voci sparse ed ancora disunite. Il fenomeno sociale del consumerismo nasce, come si è esposto, negli Stati Uniti alla fine del sec. XIX ed è il risultato di una vasta protesta degli strati più poveri del proletariato americano, già allora vessato dai grandi monopolisti ed oligopolisti che imponevano alti prezzi e qualità scadente sui generi di prima necessità. Il successo delle proteste favorì l’approvazione delle leggi federali che imposero un livello minimo di genuinità negli alimenti e nei medicinali. Si trattò di un successo parziale e la protesta ritornò negli anni della grande depressione. Nel 1916 le Corti statunitensi riconobbero il principio della responsabilità del produttore con il conseguente obbligo di risarcimento dei danni derivati da difetti dei propri prodotti in assenza di prova di un loro comportamento colposo( caso McPherson v. Buick Motors). Questa seconda ribellione evidenziò chiaramente i due principali fattori di debolezza delle masse dei lavoratori–consumatori ossia: a) l’assoluta mancanza di informazioni sui prodotti che impediva di effettuare scelte corrette e quindi di orientare l’offerta ; b) la carenza di rappresentanza politica che avrebbe potuto unire e canalizzare meglio le proteste diffuse e disunite. La prima esperienza organizzata concernente il consumerismo originò la fondazione della rivista “ Consumers Research Bulletin” che pubblicava i risultati di test comparativi su prodotti di largo consumo e, in conseguenza di tale circostanza e del boicottaggio delle casalinghe di Detroit ,nacquero nel 1936 le “Consumers Union”ancora attive negli Stati Uniti ed in Canada. La terza fase del movimento consumerista, quella che dura ancora oggi e che ha segnato un consolidamento delle posizioni ed una consapevolezza nei consumatori, è iniziata intorno agli anni '50, ed ha finalmente visto 53 l'ingresso in campo dei paesi europei.La prima organizzazione di consumatori nel vecchio continente nasce in Danimarca nel 1947, e successivamente, nel 1955, in Gran Bretagna fu il governo stesso che istituì il "Consumer Council", per assicurare anche ai consumatori la possibilità di esprimersi su materie che tradizionalmente erano riservate a produttori e commercianti. Questa nuova fase prese avvio, almeno negli Stati Uniti d'America, da una diversa interpretazione del concetto di responsabilità, che consentì la transizione da un regime di responsabilità per colpa del produttore (da doversi provare volta per volta), al criterio di responsabilità oggettiva. Secondo questo ultimo principio è il produttore ad avere l'onere di dimostrare che i danni provocati dall'uso del suo prodotto non dipendono dal suo operato, offrendo finalmente un buon margine di sicurezza al consumatore. I motivi che spinsero verso questa inversione dell'onere della prova, e che sono validi ancora oggi, consistevano nella complessità di fabbricazione di molti beni, tale da rendere difficoltoso individuare con precisione la causa del pregiudizio e a quale soggetto attribuirla fra i molti della catena produttiva e distributiva. Inoltre si riteneva che il produttore fosse nella migliore posizione per un'opera di prevenzione. Altra caratteristica positiva di questa fase fu la diversa e positiva opinione ed attenzione che i governi prestarono al fenomeno. Anche se in questi ultimi anni il Congresso degli Stati Uniti ha diminuito gli interventi a favore del movimento dei consumatori, questo non ha comportato assolutamente un suo indebolimento, tanto è ampio e profondo il consenso che il consumerismo registra in quel paese. 54 LEZIONE 3 Lo sviluppo del movimento in Europa La constatazione della matrice europea della normativa europea rendenecessario spiegare brevemente la normativa europea ed i suoi rapporti con quella italiana. Tutto si è svolto sempre nella prospettiva di formare un consumatore e cittadino attivo e non un avvocato oppure un commercialista. Negli stessi anni dello sviluppo statunitense del consumerismo ,seguendo l’esempio danese ed inglese, anche altri Stati scandinavi ,il Benelux, la Francia e la Germania, riconobbero la importanza sociale del problema ed istituirono primi organismi amministrativi di controllo a favore dei consumatori che rappresentarono l’humus per la nascita di successive ed ampie normative in materia consumeristica. Infatti nei mercati di massa affermatisi in Europa dopo la seconda guerra mondiale il tradizionale rapporto personale tra acquirente e venditore non esisteva più in quanto le dimensioni quantitative, la differenziazione e la complessità della offerta di beni di consumo in continua crescita nonché i metodi di commercializzazione di massa rendevano più lunghe ed impersonali le catene distributive e le nuove tecniche di marketing favorenti il disorientamento dei consumatori, evidenziavano come il potere contrattuale fosse, sia sotto il profilo cognitivo che economico, inferiore a quello dei produttori. Il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea del 1957 non conteneva alcun cenno alla tutela degli interessi dei consumatori tra gli obiettivi della Comunità e questa circostanza non sorprende in quanto avrebbe emulato il Trattato di Roma è volto a fissare principi di natura economica ed una dichiarazione dei diritti dei consumatori esulerebbe dai suoi scopi anche se il Preambolo del Trattato dichiara scopo essenziale della Comunità il costante miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione dei popoli degli Stati membri e la tutela degli interessi dei consumatori può agevolmente essere considerato uno strumento per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione. Solo negli anni settanta si crea infatti la consapevolezza, nell'ambito della CEE, che siano necessarie ed urgenti tutta una serie di iniziative che, oltre a difendere la salute e gli interessi economici dei cittadini della Comunità, si prefiggano anche di armonizzare le legislazioni degli stati membri, per 55 prevenire possibili contrasti e favorire le imprese che necessitano di una legislazione uniforme che favorisca il traffico commerciale.Tra il 1972 e il 1975 ha luogo un intenso dibattito sull'argomento, che sottolinea come la disciplina della concorrenza si possa estendere alla protezione del consumatore nel momento in cui tale previsione (art. 85 - 86 Trattato di Roma) conferisce alla Comunità il potere di legiferare, per fissare "la limitazione della produzione o dello sviluppo tecnico che operano a danno dei consumatori". La risoluzione del Consiglio della CE del 14 aprile 1975 riordina in modo organico tutte le iniziative e le priorità in materia di tutela del consumatore e precisa con molta chiarezza che gli obiettivi di tale intervento sono: 1.La protezione contro i rischi e per la salute del consumatore; 2.La protezione degli interessi economici del consumatore; 3.La predisposizione di consulenza e assistenza per il risarcimento dei danni; 4.L'informazione e l'educazione del consumatore; 5.La consultazione e la rappresentanza dei consumatori nella predisposizione delle decisioni che li riguardano. Le iniziative della Comunità Europea negli ultimi vent’anni. All'interno della Comunità Europea i contrasti tra gli interessi della Commissione per la protezione del consumatore e la Commissione per l'industria crearono una situazione di incertezza, per cui i primi anni ottanta furono caratterizzati da interventi settoriali che riguardavano l'informazione del consumatore, la pubblicità e le garanzie post-vendita. Il primo luglio 1987 è entrato in vigore l'Atto Unico Europeo, (firmato il 28/2/1986 e ratificato in Italia con legge 23/12/1986 n. 909), con cui è stato integrato e modificato il trattato di Roma, ed è stato rafforzato il ruolo del comitato economico e sociale, che ha competenza in materia di protezione del consumatore. Inoltre è stato anche previsto all'articolo 100A che la Commissione CE, nelle sue proposte in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e dei consumatori "si basa su un livello di protezione elevato"(23). Successivamente, il trattate di Maastricht, firmato il 7/2/1992, ratificato con legge 3/11/1992 n. 454 ed entrato in vigore l'1/11/1993, che ha trasformato 56 la Comunità Economica in Unione Europea, ha previsto un apposito titolo dedicato alla protezione del consumatore, e ha attribuito all'Unione competenze specifiche in materia. L'Unione contribuisce ad un livello elevato di protezione dei consumatori, e promuove azioni di sostegno ed integrazione della politica svolta dagli stati membri al fine di tutelare la salute, gli interessi economici dei consumatori e di garantire loro un'adeguata informazione. Il nostro governo ed il nostro Parlamento non si sono mai premurati di attuare tempestivamente le direttive comunitarie, e tanto meno hanno mai introdotto legislazioni più avanzate delle direttive comunitarie in materia. In mancanza di una specifica base giuridica nel Trattato, il riconoscimento di una competenza comunitaria per la protezione dei consumatori è stato dedotto in epoca più recente dalla seguente considerazione di natura prettamente economica: le misure di protezione dei consumatori esercitano un impatto diretto sulla libera circolazione dei servizi , materie prime, questa esplicitamente richiamata dal Trattato , in quanto rientra negli scopi della Comunità. In effetti se ogni Stato membro fosse libero di mantenere regole proprie per la tutela dei consumatori contro i rischi derivanti dalle transazioni commerciali, anche nella ipotesi che non venisse perseguito alcun scopo protezionistico, la molteplicità e diversità delle regolamentazioni nella Comunità sarebbe così grande da non potersi evitare una grave compromissione del futuro mercato comune. Inoltre alla Comunità è stata riconosciuta la competenza per la protezione degli interessi economici dei consumatori in base alla circostanza che il Trattato prevede uno sviluppo armonioso della vita economica e l’art. 308 (ex art. 235) dispone che gli scopi della Comunità non possono essere tralasciati inconseguenza della mancata attribuzione dei relativi poteri necessari nel Trattato. Tali filoni interpretativi hanno consentito alla Comunità di adottare Direttive volte alla tutela dei consumatori anche in assenza di una specifica competenza contenuta nel Trattato. L’atto Unico Europeo , introducendo nuovi articoli, quali l’art. 7 e l’art. 100, ha posto come riferimento il completamento del mercato interno ed ha, in tal modo, aperto nuove possibilità per i consumatori nell’ambito del mercato comunitario, ma tale normativa non era ancora di espressa previsione della tutela dei consumatori. Soltanto il Trattato di Maastricht ha disposto una base giuridica appropriata per la politica dei consumatori come l’art. 129A il quale, riprendendo l’art. 57 100 Paragrafo terzo, enuncia che la Comunità deve contribuire al conseguimento di un levato livello con misure adottate nell’ambito della realizzazione del mercato interno ed azioni specifiche di sostegno ed integrazione della politica svolta dai singoli Stati al fine di tutelare i consumatori e di garantire loro una informazione adeguata.In effetti nella risoluzione del 23 novembre 1992 la Commissione per la tutela dell’ambiente e dei consumatori del Parlamento Europeo evidenzia il pericolo di utilizzare il principio della sussidarietà per rinazionalizzare la politica europea a tutela dei consumatori. Bisogna attendere dopo Maastricht ,il Trattato di Amsterdam per rinvenire un ampliamento dello spazio dei diritti individuali e collettivi evidenziando la esigenza di trasformare la crescita economica in un procedimento di integrazione, di avvicinare l’Europa ai propri cittadini e di tutelarne i diritti fondamentali (cfr. L.S.Rossi “La tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento comunitario alla luce del Trattato di Amsterdam ”in“ Il diritto dell’Unione Europea”1997,p.773 e ss.). La tutela dei consumatori viene modificata dell’art. 2.27 del Trattato di Amsterdam per cui l’art. 129 del Trattato CEE viene sostituito nel Titolo XIV art. 153.: PAR. 1:Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello di protezione elevato dei consumatori ,la Comunità contribuisce a tutelare la salute,la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all’informazione, all’educazione ed all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi” PAR. 2 Nella definizione e nell’attuazione di altre politiche ed attività comunitarie vengono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori omissis. L’art. 153 sviluppa e rafforza le basi per adottare i provvedimenti a favore dei consumatori ,ma prevede la promozione del diritto all’informazione ed alla educazione dei consumatori che è stata ripresa nell’art. 4 del codice del consumo introdotto in Italia nel 2005 e comprendente sia la normativa interna che quella europea in materia di consumo. A questo punto occorre individuare quali siano i criteri per attuare la educazione dei consumatori adulti. 58 I piani di azione triennale A partire dal 1990 la Commissione CE ha iniziato l'elaborazione di piani strategici ad ampio respiro, i cosiddetti "piani triennali", aventi lo scopo di incidere realmente sulle politiche degli stati membri nei settori riguardanti la tutela dei consumatori, per giungere ad un effettivo ravvicinamento delle legislazioni. Il primo piano, 1990/1992, è stato caratterizzato da una intensa attività legislativa. Tra le Direttive approvate si possono ricordare: la Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (92/59CEE); sulla etichettatura e la presentazione dei generi alimentari destinati al consumatore finale (90/496/CEE 91/72/CEE - 91/238/CEE - 92/11/CEE); sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di credito al consumo (90/88/CEE); sui viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" (90/314/CEE) e sulle clausole stipulate nei contratti con i consumatori (93/13/CEE), approvata dal Consiglio il 5 aprile 1993 a conclusione di lavori preparatori iniziati nel 1990 - proposta 3/9/90 90/322). La seconda importante iniziativa del piano triennale 90/92 consisteva i una serrata azione di informazione ed istruzione, quale indispensabile complemento delle misure legislative. Questo obiettivo si è poi tradotto in una più ampia attività di collaborazione e finanziamento delle organizzazioni dei consumatori ed in un forte incremento nell'uso dei mezzi di comunicazione di massa per avvicinare il maggior numero possibile di consumatori ed utenti di servizi. Se il bilancio di questo primo "Piano" è stato positivo per quanto riguarda la quantità degli argomenti su cui si è legiferato, appare invece quasi fallimentare per quanto riguarda la trasposizione e la successiva applicazione delle stesse norme nel diritto interno degli stati membri. Il secondo "Piano triennale, che abbraccia il periodo" 1993/1995 è stato formulato con l'intento di consolidare il lavoro svolto dalla Commissione nei precedenti interventi. Una delle priorità è quindi stata quella di migliorare l'informazione del consumatore, puntando al coordinamento ed al consolidamento delle politiche di comunicazione. Poiché "il singolo, nella veste di consumatore, può operare una scelta razionale ed in piena cognizione di causa solo a condizione che le informazioni relative al prodotto che gli vengono fornite indichino tutti gli aspetti rilevanti (rendimento, affidabilità, efficienza energetica, resistenza, costi di esercizio ecc.) ed a patto che dette informazioni siano formulate in modo neutro e corroborate da garanzie reali ed attendibili" viene dato il massimo impulso ad iniziative editoriali, sia a livello di grande mercato che, 59 in collaborazione con le associazioni di consumatori, a livello settoriale e nazionale.Anche la ricerca ed il consolidamento delle azioni di concertazione sono stati tra gli obiettivi del "Piano triennale", che ha puntato con forza ad una valorizzazione della funzione consultiva delle organizzazioni di consumatori presso la Commissione CE. Altri punti qualificanti del piano 1993/1995 sono stati la ricerca di una maggiore efficacia nella protezione dei diritti dei consumatori agevolandone l'accesso alla giustizia o la composizione extragiudiziale delle vertenze, ed il tentativo di un migliore adeguamento dei servizi finanziari alle esigenze di certezza e sicurezza degli utenti. Molto forte è apparsa la volontà della Commissione di eliminare la frattura creatasi tra il diritto scritto, frutto dei tanti provvedimenti normativi emanati soprattutto nel triennio 1990/1992 e l'effettivo riconoscimento di questi diritti ai consumatori sul piano nazionale. Il terzo "Piano triennale" prende l'avvio durante il semestre di presidenza italiana dell'Unione, e con l'On. Emma Bonino quale Commissario Europeo alle politiche dei consumatori. Il piano 1996/1998 è stato elaborato con l'obiettivo di completare il lavoro avviato con i piani precedenti, considerando l'esigenza di misure correttive e prendendo atto degli enormi cambiamenti già avvenuti ed in divenire all'interno dell'Unione. Sempre in primo piano è la necessità di informare ed educare i consumatori, per metterli in grado di sfruttare appieno i cambiamenti tecnologici della società multimediale. Desta seria attenzione nella Commissione l'esigenza, da parte dei consumatori, di una informazione veramente indipendente nei confronti dei servizi finanziari e del mercato del credito al consumo. Un elevato livello di priorità ha il sostegno finanziario verso le associazioni di consumatori, tale da garantire uno sviluppo a breve e medio termine del movimento in tutta l'Europa del sud, dove tradizionalmente è esigua la presenza di tali strutture. I punti nove e dieci del documento programmatico sono poi estremamente innovativi e qualificanti, e riguardano rispettivamente: a) l'assistenza giuridica e tecnica ai paesi dell'Europa centro orientale, al fine di promuovere gli interessi dei consumatori e l'attuazione di una politica efficace in loro favore (anche in vista di una auspicabile futura adesione all'Unione); b) l'elaborazione di strategie adeguate per una politica dei consumatori all'interno delle politiche di supporto ai paesi in via di sviluppo. L'impressione che si ricava, leggendo questi programmi e l'elenco delle 60 Direttive approvate è che spesso i fatti non seguono con rapidità alle lodevoli intenzioni. In effetti lo Stato Italiano è tra i più lenti a recepire gli atti dell'Unione, e spesso, come già osservato, si attiva dopo la condanna della Corte di Giustizia, ma a questa situazione ci sono, fortunatamente, due correttivi che mitigano il danno che dovrebbero subire iconsumatori. Il primo rimedio deriva dalla creazione del mercato unico; la concorrenza a livello continentale ha fatto sì che qualsiasi produttore o fornitore di servizi, per rimanere sul mercato, debba adeguarsi velocemente alle direttive europee, indipendentemente dal fatto che il suo stato di appartenenza abbia proceduto o no alle ratifiche, pena la perdita di quote di mercato per il ritiro forzato del prodotto. Ne è un esempio la direttiva 92/59 sulla sicurezza generale dei prodotti, che prevede addirittura un intervento diretto della Commissione CE presso gli stati membri "in caso di rischio grave ed immediato per la salute e la sicurezza dei consumatori". Il secondo rimedio, intrinseco alle stesse direttive, è la possibilità che queste siano self-executing, cioè in grado di operare nel diritto interno nonostante la mancata recezione: "Per consolidata regola giurisprudenziale tale capacità si lega al grado di determinatezza e precisione delle proposizioni normative: la direttiva è suscettibile di applicazione immediata se risulta formulata in termini abbastanza puntuali, analitici ed univoci da poter offrire regole di giudizio per la soluzione di casi concreti anche senza il medium di un atto di recezione". E' il caso, ad esempio, della Direttiva 93/13 sulle clausole abusive nei contratti dei consumatori, che nonostante sia stata recepita nel nostro paese con la legge 6 febbraio 1996 n. 52, in base all'art. 10.1 della stessa Direttiva (dovrà essere attuata dagli stati membri entro il 31 dicembre 1994), è entrata effettivamente in vigore il primo gennaio 1995, cioè più di un anno prima che il nostro parlamento ne introducesse ufficialmente il testo nel nostro ordinamento. L’art 153 del Trattato della U.E.sviluppa e rafforza le basi per adottare provvedimenti a favore dei Consumatori,ma prevede la promozione del diritto all’informazione ed alla educazione dei consumatori che è stata ripresa nell’art. 4 del codice di consumo introdotto in Italia nel 2005 e comprendente sia la normativa interna che quella europea in materia di consumo. 61 LEZIONE 4 Le etichette e la loro lettura Le lezioni hanno seguito, dopo le prime aventi carattere introduttivo, l’interesse specifico dei discenti incoraggiati sempre a verificare nelle circostanze quotidiane le nozioni loro impartite quasi come un manipolo dai capelli grigi alla ricerca di riscontri degli insegnamenti forti anche della loro esperienza personale di vita. Quindi è stata evidenziata la necessità di conoscere per i prodotti alimentari i dati essenziali per evitare acquisti non genuini considerando anche la problematica della c.d. mozzarella alla diossina. In questo intervento affronteremo alcune problematiche relative all’acquisto consapevole di prodotti alimentari. Cosa intendiamo per acquisto consapevole: un acquisto adeguatamente informato, critico e ragionato. L’argomento è di particolare rilevanza se pensiamo alle problematiche attuali a proposito della provenienza dei cibi, basti citare da ultimo “la mozzarella alla diossina”, o fenomeni meno recenti ma pur sempre attuali quali quelli della “mucca pazza e dell’aviaria”, e anche al sempre attuale confronto con la comunicazione pubblicitaria, che sempre più spesso usa argomenti che possono distogliere il consumatore dal suo reale acquisto. A questo punto la legge va in aiuto del cittadino- consumatore, assicurandogli il preciso diritto di conoscere dettagliatamente il prodotto. Perché egli sia pienamente consapevole di ciò che acquista, è necessario che sia informato di tutte le caratteristiche di uno specifico prodotto, per così dire della sua carta di identità. E’ necessario quindi che il consumatore possa ricostruire l’intera filiera, e cioè tutte le varie fasi di produzione che hanno interessato il prodotto, affinché lo possa scegliere e quindi acquistare in modo consapevole. Si parla a tal proposito di tracciabilità e di rintracciabilità. “Tracciabilità è il processo che permette di identificare il prodotto dal campo alla tavola registrando le informazioni principali lungo tutti i passaggi.” “La rintracciabilità è il processo inverso, che quindi ricostruisce a ritroso la storia del prodotto, dalla tavola al campo.” È quindi la rintracciabilità che assicura al consumatore finale di conoscere il prodotto in modo trasparente. Dal 1° Gennaio 2005 la rintracciabilità è diventata obbligatoria, secondo quanto disposto dal regolamento europeo n. 178 del 28 Gennaio 2002, e sono 62 chiamati a tale obbligo tutti gli operatori coinvolti lungo l’intera filiera produttiva. E sempre il medesimo regolamento all’articolo 8 sancisce l’ obiettivo principale ossia tutelare gli interessi dei consumatori e porre una base per consentire a questi di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano. Vediamo qual è lo strumento principale di cui si può servire il consumatore per conoscere il prodotto che intende acquistare, e rintracciarne la provenienza e le caratteristiche: l’etichetta. L’etichetta è la carta d’identità degli alimenti confezionati attraverso la quale il consumatore può ricavare una serie di informazioni estremamente utili per una corretta e sana alimentazione. Tutte le aziende che producono generi alimentari e li commercializzano sono tenute ad apporre sulla confezione l’etichetta che deve necessariamente avere un contenuto minimo così come prescritto dalla legge. La legge di riferimento per ciò che concerne l’etichettatura degli alimenti è il D.lg. n. 109 del 27/01/1992 in attuazione delle direttive CEE n. 89/395 e 89/396. Tale decreto è stato in parte sostituito dal D.lg n. 181 del 23/06/2003 che all’articolo 2 definisce la finalità dell’etichettatura stabilendo che questa e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Vediamo per brevi punti cosa stabilisce la legge a proposito di COME deve essere l’etichetta: 1. Non deve indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche del prodotto; 2. Non deve attribuire al prodotto effetti e proprietà che non possiede; 3. Non deve attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire curare o guarire una malattia, (fatte salve le disposizioni comunitarie sulle acque minerali ed i prodotti alimentari destinati ad una particolare alimentazione) Principi fondamentali di una corretta etichettatura sono: Per quanto riguarda la FORMA: •Chiarezza; •Leggibilità; •Indelebilità; •Uso della lingua italiana. Per quanto riguarda il CONTENUTO: 63 • denominazione di vendita, intesa come descrizione del prodotto, come la classificazione di questo (ad esempio: olio extravergine d’oliva, pasta di semola di grano d’uro ecc.), e nel caso in cui il prodotto non sia regolato da una specifica normativa la sua denominazione sarà rappresentata dal nome che gli è stato consacrato da usi e consuetudini. Inoltre la denominazione dovrà indicare anche lo stato del prodotto (ossia se esso è ad esempio liofilizzato o surgelato). • ordine di peso decrescente. Nel caso in cui il prodotto contenga un ingrediente che sia messo in rilievo o evidenziato sull’etichetta per distinguerlo da altri della stessa specie, allora questo deve essere specificato in percentuale in quanto ingrediente caratterizzante. •quantità netta del prodotto, la quantità deve essere indicata in unità di volume se si tratta di prodotti liquidi, in unità di massa se si tratta di prodotti solidi. Per tutti i prodotti che sono conservati in un liquido di governo (es. prodotti sott’olio, sott’aceto, salamoie), l’etichetta deve indicare il peso del prodotto sgocciolato, oltre che il peso netto. •data di scadenza, qui va fatta una importante distinzione, tra gli alimenti che hanno una lunga conservazione e quelli facilmente deperibili. Per i primi si parlerà di termine minimo di conservazione che indica la data entro la quale l’alimento conserva le sue proprietà specifiche purché sia rispettata la sua corretta conservazione e che va sotto la dicitura “DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO” e, e/o “DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO LA FINE DI, seguito dalla data. Per i secondi invece si parlerà di data di scadenza la quale è la data entro la quale va consumato necessariamente l’alimento e la dicitura utilizzata è “DA CONSUMARSI ENTRO” ed è indicata con giorno / mese/ anno. Più precisamente per tutti quei prodotti la cui conservazione è inferiore ai 3 mesi è sufficiente il mese ed il giorno; per i prodotti che hanno una conservazione tra i 3 e i 18 mesi sarà sufficiente mese ed anno; per i prodotti la cui conservazione eccede i 18 mesi basterà che sia indicato soltanto l’anno. Attenzione al fatto che la scadenza non deve essere visivamente posta in secondo piano, ma deve essere chiaramente visibile. 64 • nome e sede del produttore • sede dello stabilimento di produzione o confezionamento • titolo alcolometrico per gli alcolici • codice relativo al lotto o altra dicitura atto ad identificare il prodotto (vale ad identificare l’insieme delle unità prodotte fabbricate e confezionate in condizioni identiche di tempo e di luogo) • modalità di conservazione e di utilizzazione quando la natura del prodotto lo Richiede luogo di origine o provenienza • etichetta nutrizionale, la quale è normalmente facoltativa ma diventa obbligatoria quando il prodotto è destinato ad una particolare alimentazione. Analizzando quanto detto in relazione alle varie categorie di alimenti, si può dire che: Per ciò che concerne le carni è importante che vengano evidenziate: - data e luogo di nascita dell’animale; - condizioni dell’allevamento; - tipo di alimentazione; - divieto di utilizzare sostanze che modifichino o che alterino l’accrescimento naturale. Per i prodotti derivati (latte, uova): - tipo di allevamento di provenienza; - tipo di alimentazione impiegato. Per i prodotti ittici: - provenienza (pesca o allevamento); - tipo e metodo di allevamento; - tipo di alimentazione; - grado di freschezza. Per i prodotti ortofrutticoli: - modalità di coltivazione (convenzionale, integrata, biologica); - tipo di sementi utilizzate; - eventuale presenza residua di prodotti fitosanitari. 65 Prodotti tipici In base ai regolamenti comunitari (2081 e 2082 del 1992) i prodotti tipici sono quelli i cui metodi di produzione sono quelli caratterizzati oltre che dalla metodologia e dalle caratteristiche intrinseche del prodotto anche dall’area geografica di produzione, e al fine di valorizzare questi prodotti la comunità europea ha creato dei particolari marchi distintivi. Ricordiamo tra questi il marchio DOC (nazionale) per i vini, IGP per i prodotti agricoli ed alimentari, STG per i prodotti caratterizzati da composizioni o metodi di produzione tradizionali, DOP che estende la tutela del marchio nazionale DOC a tutto il territorio europeo e con gli accordi GATT anche al resto del mondo. Un ultimo, importante appunto va fatto a proposito del fatto che l’etichetta non può contenere scritte o immagini che inducano in errore il consumatore o si rivelino ingannevoli delle sue proprietà, o ancora magari attraverso nomi di fantasia allontanino l’acquirente dal reale acquisto che sta per fare. Questo aspetto è particolarmente rilevante, visto che, come abbiamo detto in apertura, le tecniche pubblicitarie tendono spesso ad enfatizzare maggiormente lo status del prodotto piuttosto che le sue caratteristiche qualitative. Per quanto riguarda invece i prezzi, vediamo cosa sancisce la legge: i commercianti sono obbligati ad indicare, oltre al prezzo di vendita, anche il prezzo per unità di misura, a meno che i due importi non coincidano. Legge di riferimento è il D.P.R. n. 114 del 1998 che all’art. 14 dispone che i prodotti devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Nel caso in cui siano esposti prodotti identici dello stesso valore è sufficiente un unico cartello. Gli strumenti metrici utilizzati devono contenere la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto e devono essere collocati in modo tale che la visualizzazione sia agevole per l’acquirente. In conclusione, è importante sottolineare che per effettuare un acquisto consapevole è necessario andare oltre il packaging o la pubblicità del prodotto, e soffermarsi sull’etichettatura, ricordandosi che questa, insieme alla sua corretta lettura ed interpretazione, rappresenta il principale strumento a disposizione del cittadino-consumatore per effettuare un 66 acquisto valutativo e ragionato. La scelta del prodotto deve basarsi su elementi relativi alla qualità, al costo, alla storia del prodotto, e l’etichetta deve fornire necessariamente queste informazioni in modo trasparente. Il consumatore ha in mano uno strumento importante, che gli permette di valutare criticamente le sue scelte, e di acquistare magari andando controcorrente rispetto agli argomenti del marketing. Un prodotto che non mostri indicazioni chiare di provenienza e di contenuto, contravviene in un certo senso a un diritto del consumatore, il diritto di conoscere il prodotto precisamente nelle sue caratteristiche. Da parte sua il consumatore ha la possibilità di scegliere, e dovrebbe privilegiare quei prodotti corredati da chiare e complete informazioni, tralasciando invece di acquistare quelli che non consentono di valutare correttamente la rintracciabilità delle caratteristiche. Il consumatore deve essere in grado di comprendere, anche se sommariamente, il contenuto dell’etichetta; a tal fine si terranno corsi specifici per la lettura dell’eteichetta per comprenderne i contenuti tecnici. 67 LEZIONE 5 I diritti del turista Quando si parla dei rapporto tra turista, agenzie di viaggio e tour operators bisogna anzitutto distinguere due diverse situazioni, a seconda, che detto rapporto si fondi sulla vendita di un singolo servizio, oppure sulla vendita di un "pacchetto turistico" comprendente diversi servizi. Nel primo caso, l'operatore turistico che vende un biglietto ferroviario od aereo, un soggiorno in albergo oppure il noleggio di una autovettura, opera come semplice intermediario nei confronti del viaggiatore, senza essere direttamente responsabile del servizio fornito da altri. In questa ipotesi, quindi, l'eventuale richiesta di risarcimento del consumatore dovrà essere rivolta direttamente al soggetto che ha prestato il servizio, in quanto l'agente turistico è responsabile solo della corretta prenotazione ed emissione dei biglietti e dei documenti dì viaggio, nonché delle adeguate informazioni fornite sui servizi venduti e sulle tariffe applicate. Questo particolare rapporto di intermediazione è essenzialmente disciplinato dalla Legge n.1084 del 1977 (che deriva da una convenzione internazionale stipulata a Bruxelles nel 1970, detta "Convenzione Contratti di Viaggio - CCV"), oltre che dagli articoli del nostro codice civile. Ben diverso, invece, è il caso di un rapporto tra cliente, agenzia e tour operator basato sulla vendita di un pacchetto di viaggio tutto compreso, in quanto diversi sono gli obblighi e le responsabilità che gravano sugli operatori turistici. Il D. Lgs 111/95 prevede che un “contratto tutto compreso” debba prevedere la fornitura contestuale di almeno due servizi tra quelli di che il concetto di "vendita-trasporto” e di alloggio oppure di, altri servizi turistici non accessori. Infatti, ad entrambe queste figure vengono imposte precise responsabilità di ordine "informativo" e "preventivo", oltre ad un ruolo "antiinfortunistico" per la gestione degli imprevisti che possano impedire la corretta esecuzione del pacchetto turistico prenotato. Quanto al concetto di "turista", poi, lo stesso Decreto ne ha ampliato la definizione, ricomprendendovi qualunque persona "che soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio", senza distinguere tra chi 68 viaggia per motivi di svago e chi viaggia per motivi di lavoro. Questa nozione di turista, di per sé più estesa di quella adottata da altre norme, pare rispondere meglio alla intenzione del legislatore di proteggere il cittadino, chiunque esso sia, dai rischi connessi alla particolare condizione di viaggiatore. Proprio considerando il fatto che le esigenze di tutela del vacanziere occasionale si incrocino e coesistano con quelle del viaggiatore professionista, oppure del pendolare, oppure dell'acquirente di multiproprietà, al di là dell'esame delle singole norma, nel valutare la bontà di un contratto turistico si dovrà guardare al fatto che siano stati rispettati o meno i principi di "buona fede" ed "equilibrio contrattuale" introdotti dalla citata normativa sulle clausole abusive, mentre la trasparenza delle offerte suggerite andrà sottoposta al vaglio dei principi di "corretta informazione pubblicitaria" e "qualità minima dei servizi" ribaditi dalle norme generali di tutela collettiva dei diritti dei cittadini e dei consumatori. In questo modo, non si potrà fare a meno di cogliere come questo particolare settore sia assistito da una legislazione molto più garantista di quel che non appaia, essendo condizionato in negativo soprattutto da un elevato numero di operatori che fatica ad adeguarsi alla crescente richiesta di qualità ed efficienza del mercato, e da una cronica inefficienza del sistema giudiziario. I contratti di viaggio e turismo Le novità introdotte dal legislatore italiano nel settore dei viaggi e del turismo sono state ormai recepite dalla maggior parte dei contratti offerti al pubblico, anche se rimangono numerose zone d'ombra all'interno dei modelli contrattuali proposti. In genere, si tratta di clausole che propongono soluzioni immediatamente o potenzialmente vessatorie per il consumatore o che trascurano importanti informazioni commerciali. Gli aspetti più tipici di questa contrattazione sono qui riproposti con riferimento ai tipici momenti del rapporto turistaoperatore, ricompresi tra il momento detta sottoscrizione del contratto ed il momento del ritorno. La sottoscrizione del contratto Secondo la disciplina del 1995, gli opuscoli ed i depliants offerti in visione 69 alla clientela debbono ritenersi impegnativi sia per il tour¬ operator che per il venditore: non sono ammesse le informazioni false o incomplete così come non è ammessa l'ignoranza circa il contenuto di tali informazioni. Nell'opuscolo dovranno essere riportate indicazioni precise circa le destinazioni, i mezzi di trasporto, le soluzioni previste per il vitto e l'alloggio, le informazioni per l'espatrio, i documenti sanitari, il prezzo complessivo, le scadenze degli acconti e del saldo, il numero minimo dei partecipanti, il termine ultimo per l'annullamento da parte dell'organizzatore. Ogni modifica dovrà essere comunicata al consumatore prima della conclusione del contratto, oppure, se successiva, varrà soltanto con l'accordo delle parti. Nel contratto, poi, dovranno essere obbligatoriamente indicate le generalità e la sede dell'operatore (se diverso dal venditore), nonché i termini per proporre reclami o contestazioni, oltre alla indicazione del sistema da questi predisposto per assistere il cliente in caso di necessità. L'omissione, totale o parziale, di queste informazioni può costituire causa di annullamento totale o parziale del contratto, la cui forma scritta è obbligatoria. Nel caso in cui manchi del tutto un contratto scritto, come purtroppo accade spesso, per il consumatore farà comunque fede l'opuscolo od il deptiant che riportano le caratteristiche del servizio acquistato. La quasi totalità dei contratti di viaggio si apre sottolineando che la “iscrizione" o la “prenotazione” del cliente dovrà essere confermata dall'operatore turistico, e che, solo al momento di tale conferma, si potrà intendere perfezionato il contratto. Anche se, tale impostazione non deve essere necessariamente interpretata come lesiva degli interessi del consumatore, è evidente che questa formale inversione dei ruoli non corrisponde del tutto ai principi della corretta informazione e della buona fede. In relazione alla variazione dei prezzi di trasporto, delle tassazioni locali o dei tassi di cambio, comunque, è posto un limite all'eventuale aumento, che non può superare il 10% di quanto pattuito e deve essere comunicato al cliente almeno 20 giorni prima della partenza; diversamente il consumatore potrà recedere dal contratto chiedendo il rimborso di quanto pagato. Nell'attesa del viaggio o della vacanza si possono prospettare due situazioni molto delicate: quella in cui sorgano difficoltà impreviste che impediscono la partenza del cliente, oppure quella in cui sia il tour operator a non riuscire 70 a garantire la partenza. Nel primo caso, in genere, il consumatore ha l'onere di comunicare l'eventuale rinuncia al viaggio entro un numero minimo di giorni per avere diritto alla restituzione di quanto versato, altrimenti l'organizzatore potrà trattenere parte della somma ricevuta, secondo percentuali proporzionali al ritardo, che possono arrivare al 100%. In realtà, facendo proprio lo schema contrattuale adottato da molti operatori, la rinuncia effettuata prima di avere ricevuto l'accettazione da parte dell'organizzatore non potrà che essere considerata come una semplice "revoca" della proposta contrattuale fatta dal cliente: una revoca che, dal punto di vista strettamente giuridico, dovrebbe essere del tutto gratuita, non essendosi ancora perfezionato alcun contratto. Solo quando la rinuncia avviene dopo la conferma dell'organizzatore si potrà davvero parlare di "recesso", a fronte del quale, tuttavia, molti contratti prevedono il pagamento o la trattenuta di importi, anche molto elevati, a titolo di penale. Recentemente, in applicazione della norma sulle clausole vessatorie ed in particolare dell'art.1469-bis del codice civile, alcuni Tribunali si sono pronunciati in merito alla questione del recesso del consumatore dai contratti turistici, sancendo la nullità delle relative "clausole penali" in tutti i casi in cui non sia prevista la reciprocità di trattamento con l'operatore turistico, ovvero in tutti i casi in cui, il recesso del consumatore risulti sanzionato in maniera severa senza che altrettanta severità sia prevista per il recesso o l'annullamento del viaggio da parte dell'operatore turistico. In ogni caso, se pure la rinuncia del consumatore potrà determinare l'obbligo di pagare una penale, tale sanzione dovrà essere sempre proporzionata al valore delle prestazioni previste, nonché all'anticipo con cui è stato comunicato il recesso. Nessun obbligo di penale, invece, può mai essere imposto nel caso in cui il recesso risulti giustificato da fatto e colpa dell'organizzatore. Il Decreto 111/95, infatti, dispone che nel caso in cui l'organizzatore abbia modificato in maniera significativa un elemento contrattuale prefissato o abbia dovuto annullare il viaggio per motivi indipendenti da colpa del turista, dovrà essere riconosciuto al turista il diritto di rinunciare al viaggio, potendo scegliere tra l'integrale rimborso di quanto versato o usufruire di un altro servizio equivalente, salvo eventuali compensazioni. Quanto alle ipotesi di recesso del tour-operator, indipendentemente da 71 eventuali diverse previsioni contrattuali, il Decreto 111 /95 prevede solo alcuni casi di recesso "giustificato", dell'operatore turistico, dovuti al mancato rispetto da parte del cliente delle scadenze fissate per i pagamenti, al mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, o al sopraggiungere di cause di forza maggiore o circostanze imprevedibili ed eccezionali. Solo in questi casi, infatti, non è previsto alcun obbligo di indennizzo del tour operator a favore del cliente e, ciò, sempre che l'insorgere delle difficoltà organizzative sia stato comunicato tempestivamente dall'operatore. Da quanto detto, non si può fare a meno di notare che, allo stato attuale, al consumatore non è riconosciuto il diritto di annullare il viaggio in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali sopravvenute (ad esempio per malattia o revoca/rinvio delle ferie da parte del datore di lavoro), cosicché il riconoscimento di tali eventualità dovrà avvenire quasi sempre in giudizio con l'applicazione delle norme generali sulle obbligazioni. Una ipotesi di overbooking comporta l'annullamento del viaggio o il recesso del tour-operator ed è giustificato dalla legge come quella in cui non sia stato raggiunto il numero minimo di partecipanti. Un caso particolare, tuttavia, è costituito dai viaggi in aereo, per i quali si deve far rinvio ad una specifica normativa fondata su diverse convenzioni internazionali, che consentono ai vettori aerei di disdire il viaggio in presenza di un eccesso di prenotazioni. Questo avviene tenendo conto della particolarità del mezzo di trasporto prescelto e delle problematiche legate al sistema di prenotazione: precise statistiche, infatti, riportano l'abitudine di molti passeggeri a non comunicare l'eventuale disdetta di un viaggio aereo già prenotato, cosicché, quasi tutte le compagnie aeree sono indotte a concedere più prenotazioni di quanti siano i posti effettivamente disponibili. La normativa internazionale prevede che il passeggero rimasto a terra per il cosiddetto "overbooking", oltre al diritto di scelta tra il rimborso del biglietto ed il reimbarco su un altro volo, abbia diritto anche ad un equo indennizzo, che sarà ridotto del 50% in caso successivo reimbarco nello stesso giorno. Tuttavia, se il passeggero ha subito dei danni ed è in grado di provarli, avrà comunque diritto anche al risarcimento. Tale motivo ha indotto molte compagnie aeree a condizionare il versamento dell'indennizzo alla sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria che escluda il rischio di dover risarcire ulteriori danni al proprio cliente. Questo 72 comportamento, per quanto piuttosto diffuso, è comunque illegittimo, in quanto il diritto all'indennizzo non può essere condizionato alla preventiva rinuncia del cliente a richiedere eventuali danni, qualora effettivamente subiti. Interessante sentenze di alcuni Giudici di Pace,intervenendo sull'argomento, hanno riconosciuto ad un viaggiatore il diritto ad essere risarcito per i danni morali conseguenti ad ingiustificate attese per l'imbarco, durate diverse ore. Il riconoscimento di questo danno "da attesa" non solo è stato riaffermato il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni, quando provati, indipendentemente dall'indennizzo corrisposto dalla compagnia aerea, ma è stato altresì riconosciuto anche un diritto al risarcimento del danno "psico-fisico" derivante da un viaggio rovinato. In ogni caso, comunque, già in base alle vigenti normative, in caso di ritardo nell'imbarco oltre un certo tempo, è fatto obbligo alle compagnie aeree di garantire alla propria clientela tutta l'assistenza necessaria per la permanenza a terra del viaggiatore, a partire dal vitto e l'alloggio fino alle comunicazioni con i terzi o i familiari. Il Viaggio Durante il viaggio può accadere che l'organizzatore sia costretto ad apportare delle modifiche al programma, arrivando, magari, a doverlo annullare del tutto; ciò può accadere, ad esempio, perché l'alloggio prenotato è divenuto inagibile, oppure perché sono sorte difficoltà con il mezzo di trasporto prescelto o perché non si è riusciti a reperire il personale destinato a fare da guida per un determinato tragitto. In tutti questi casi, nel rispetto della funzione "antinfortunistica" impostagli dalla legge, il tour-operator dovrà sempre proporre, se possibile, adeguate soluzioni per la prosecuzione del viaggio, oppure garantire un mezzo per il rientro anticipato del proprio cliente, senza alcun onere o aggravio di spesa per quest'ultimo. Il turista, comunque, dovrà ottenere il riconoscimento del diritto ad essere rimborsato della differenza tra il valore delle prestazioni programmate e quello delle prestazioni concretamente effettuate, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni eventualmente subiti, e provati, dal cliente stesso. 73 Il rientro dal viaggio Dopo il rientro dal viaggio, il cliente può far valere i propri reclami e le proprie contestazioni circa inadempimenti o disservizi a condizione di agire con una certa tempestività, preferendo sempre la comunicazione scritta (a mezzo raccomandata o fax). Normalmente i contratti impongono dei termini molto brevi per il reclamo, che sono compresi, in genere, tra i due ed i dieci giorni. Particolare attenzione deve essere posta nell'esame di queste clausole, posto che gli oneri ed i termini gravanti sul cliente, affinché questo possa vedere accettati i propri reclami o le proprie contestazioni, possono risultare materialmente difficili da rispettare. Si pensi al caso in cui non risulti chiaramente indicato e/o reperibile il referente locale del tour operator competente a ricevere i reclami nel corso del viaggio, oppure all'ipotesi in cui il turista abbia dovuto subire un ricovero ospedaliero a seguito del rientro. Quanto ai termini per proporre una eventuale azione giudiziaria, nell'ambito dei contratti di viaggio e turismo la legge prevede termini di prescrizione più brevi rispetto alla prescrizione ordi¬naria. Il termine di prescrizione per far valere un proprio diritto al risarcimento è di tre anni dal momento del rientro, se si tratta di danni alla persona, di un anno se si tratta di danni alle cose e di diciotto o dodici mesi se si tratta di danni derivanti dall'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico. Responsabilità dell'organizzatore Su questo punto la legge, pur avendo accentuato la presunzione di responsabilità carico degli operatori turistici, non è stata abbastanza coraggiosa da prevedere una responsabilità congiunta e solidale degli agenti di viaggio e degli organizzatori, cosicché sarà inevitabile dover chiamare in giudizio entrambi, affinché rispondano, nei limiti delle rispettive responsabilità, dei danni subiti dal cliente. Per il Decreto n.111 /95 l'organizzatore e l'intermediario, seppur nei limiti dette rispettive colpe, sono entrambe responsabili per i danni alla persona del viaggiatore e per i danni alle cose di costui, in quanto riferibili alla cattiva esecuzione dei servizi turistici oppure all'inadempimento totale o parziale del contratto di viaggio; nonché dei danni causati da terzi della cui opera 74 essi si siano avvalsi (albergatori, vettori aerei, autonoleggiatori, etc.). Al fine di contenere le proprie responsabilità, molti tour operator inseriscono nei propri contratti numerose clausole di esonero o di limitazione della responsabilità professionale; di queste clausole le uniche legittime sono quelle che richiamano le limitazioni di responsabilità previste dalle diverse convenzioni internazionali che regolano il settore turistico. Vere e proprie esclusioni di responsabilità, invece, sono previste ed ammesse in relazione ad eventi dannosi causati dallo stesso viaggiatore o da terzi estranei oppure da eventi riconducibili al caso fortuito o alta forza maggiore. Responsabilità dell'intermediario Le agenzie di viaggio rappresentano il canale di vendita privilegiato dei contratti turistici e come tali sono una componente essenziale dì questo settore, tuttavia, esse appaiono spesso e volentieri come l'anello debole della catena commerciale, strette tra l'incudine dei contratti predisposti dagli organizzatori ed il magma delle norme previste a difesa del consumatore. Di norma, i vari contratti distinguono le responsabilità dell'organizzatore e dell'agente, sottolineando come quest'ultimo vada considerato un semplice intermediario, responsabile solo nei limiti del contratto di mandato. Tale impostazione, tuttavia, non è pienamente condivisibile, considerando che difficilmente, per il consumatore, è possibile conoscere con esattezza quali siano i limiti di tale rapporto" e che la legge, comunque, impone all'agente degli obblighi che vanno ben oltre quelli normalmente a carico di un mandatario. Così, ad esempio, l'agente turistico dovrà attivarsi per il rimpatrio del turista in caso di insolvenza o fallimento dell'operatore e dovrà fornire specifiche garanzie per il rimborso delle somme già depositate dal cliente, essendo, comunque, tenuto a conoscere tutte le clausole contenute nell'opuscolo o nel contratto da lui proposti. In ogni caso, è chiaro che, laddove l'intermediario dovesse omettere di far sottoscrivere al cliente un regolare contratto, specificando il nome dell'organizzatore e la propria qualifica di intermediario, egli assumerà su di sé tutte le responsabilità proprie dell'organizzazione, senza distinzione di ruoli e competenze”. Nel considerare le categorie di danno per Risarcimento per le quali sia 75 possibile chiedere il Risarcimento dei danni vanno nettamente distinti i danni alle persone dai danni alle cose. I danni alla persona, infatti, possono essere condizionati solo dai limiti fissati nelle diverse convenzioni internazionali recepite dal nostro ordinamento. Sono limiti sui quali si discute molto, in quanto effettivamente piuttosto esigui, ma, in ogni caso, si tratta di massimali che non possono essere modificati in senso peggiorativo dal tour operator, nemmeno con uno specifico accordo contrattuale. Quanto ai danni alle cose, invece, è normalmente ammessa la possibilità che le parti limitino convenzionalmente l'entità del risarcimento, sempre che si rispettino i principi della buona fede. In questo senso, appaiono vessatorie le clausole predisposte da molte compagnie aeree che limitano il risarcimento dei danni al bagaglio trasportato, riconoscendo al proprietario il mero valore dell'involucro, indipendentemente dalla prova dell'effettivo valore del contenuto. Solo in alcuni casi, poi, l'organizzatore ed il venditore potranno validamente esimersi dal risarcire i danni, ovvero quando questi siano stati determinati da fatti imputabili a colpa del cliente. Anche in queste ipotesi, comunque, essi dovranno attivarsi per soccorrere il turista in difficoltà, ottenendo il rimborso dette spese sostenute. Secondo le norme del nostro ordinamento, il Giudice competente a conoscere delle competente cause tra professionisti e consumatori è sempre quello del luogo dove ha "domicilio" il consumatore. Nonostante numerose sentenze abbiano costantemente riconfermato la vessatorietà, e quindi l'invalidità, di eventuali deroghe a tale competenza, non è raro trovare contratti turistici che ripropongono originali criteri per la individuazione dell 'Autorità Giudiziaria competente, arrivando ad attribuire la competenza al Giudice del luogo "dove ha sede il tour operator che offre il pacchetto", oppure al Giudice del luogo "da cui l'organizzatore ha fatto pervenire la propria conferma del viaggio". I tour operator con la sottoscrizione di polizze possono trasferire all'assicuratore le conseguenze economiche dette loro mancanze od inadempienze verso i clienti, pur continuando a rispettare t'obbligo di fornire adeguate garanzie per i rischi connessi all'attività turistica svolta. Tutti i cataloghi prevedono polizze di copertura per la responsabilità civile dell'organizzatore, oltre alla possibilità per i consumatori di sottoscrivere dette assicurazioni integrative volte ad aumentare i massimali di 76 risarcimento previsti dalle normative nazionali ed internazionali.In genere, le polizze-base sono comprese nella quota di iscrizione o prenotazione, ma non mancano contratti in cui vengono ingiustamente imposti dei supplementi di prezzo anche per la copertura assicurativa ordinaria. Nonostante la presenza di tali coperture assicurative, presso molti tour operator continua, però, a sopravvivere una discutibile prassi in tema di risarcimento danni, che è stata all'origine di frequenti e numerose denunce, anche in sede comunitaria. Costoro, infatti, trovandosi nell'obbligo di risarcire il cliente per un eventuale inadempimento o disguido, invece di attivare i fondi assicurativi espressamente previsti dalla legge e dalle singole polizze, spesso preferiscono offrire al consumatore dei voucher validi per altri viaggi dello stesso tipo, ponendo, oltretutto, dei termini di decadenza per il loro utilizzo. In questo modo, l'inadempimento imputabile all'organizzatore od all'agente viene di fatto ad essere parificato ad una ipotesi di annullamento del viaggio per circostanze eccezionali o cause di forza maggiore, con buona pace dei diritti del consumatore. 77 Lezione 6 I contratti di multiproprietà nel turismo I contratti di multiproprietà costituiscono un aspetto particolare della contrattualistica del settore turistico, in quanto posti a metà strada tra un contratto turistico vero e proprio ed un contratto di compravendita immobiliare. Normalmente, infatti, questi tipi di contratti vengono proposti da società immobiliari attraverso la collaborazione di tour operator, che illustrano e distribuiscono cataloghi ed opuscoli del tutto simili a quelli in uso nel settore turistico vero e proprio. Nella sostanza, con l'acquisto di una multiproprietà il cliente acquista un diritto di godimento parziale di un bene immobile, situato in località turistiche, con relativo diritto d'uso dell'arredamento e dei servizi condominiali collegati. L'acquirente diviene così "proprietario" di una o più settimane di godimento dell'immobile in questione, affidando ad una apposita società di gestione la cura e la manutenzione del bene. La sottoscrizione del contratto viene fatto accompagnare, in genere, anche una sorta di regolamento, in cui sono indicate le modalità di godimento della casa e di uso delle parti comuni, nonché i compiti manutentivi della società di gestione, cui è spesso affidata anche la pulizia dell'appartamento e la cura della dotazione di coperte, lenzuola, vasellame e stoviglieria prevista dal contratto.La legge n.427 del 1998, che disciplina questo tipo di contratti, prevede alcune condizioni per la validità della sottoscrizione, imponendo la forma scritta del contratto stesso e la consegna di un documento informativo sull'immobile contente diverse indicazioni obbligatorie, tra cui: l'identità ed il domicilio del venditore, la descrizione e l'ubicazione dell'immobile, gli estremi degli atti che garantiscano la conformità dello stesso alla destinazione d'uso indicata, i servizi comuni utilizzabili, il prezzo complessivo, spese di manutenzione comprese.La durata del contratto non può essere inferiore a tre anni e superiore a venti ed, in ogni caso deve essere previsto un diritto di recesso per l'acquirente, da esercitare entro 10 giorni dalla firma della proposta di acquisto; per tutta la durata di tale "periodo di riflessione", il venditore non potrà chiedere od incassare acconti o caparre. Al fine di evitare che l'impegno assunto dall'acquirente costituisca, a lungo andare, un vincolo eccessivo, è prevista, per legge, la possibilità di 78 partecipare ad un sistema di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto, che dovrà essere garantito dalla società immobiliare, a costi predeterminati. In questo modo, all'utente viene data la possibilità di cambiare, nei limiti delle disponibilità, il periodo d'uso dell'immobile, nonché la località di ubicazione dello stesso, oltre che di variare la lunghezza del periodo di utilizzo. Qualora, poi, lo stesso utente non possa o non intenda usufruire del periodo acquistato, potrà incaricare la società di gestione di cercare un altro inquilino temporaneo, dietro pattuizione di un compenso. 79 Lezione 7 Le controversie nel settore turistico Nel settore dei viaggi e del turismo, appare subito evidente una certa contraddizione di fondo tra l'elevato numero di contestazioni e reclami normalmente denunciate ed il basso indice di cause pendenti avanti alle autorità giudiziarie. In effetti, se è vero che ogni anno abbondano le lamentele nel settore alberghiero, così come in quello della ristorazione, oppure dei trasporti, è altrettanto vero che le statistiche giudiziarie mostrano bassi livelli di conflitto tra consumatori ed operatori turistici. In realtà, questa scarsa conflittualità dipende, quasi esclusivamente, da un atteggiamento di rinuncia piuttosto diffuso tra i consumatori, che vengono scoraggiati dal perseguire la tutela dei propri interessi dalla inadeguatezza dei risarcimenti ottenibili, dalla spropositata durata dei processi e dalle elevate spese legali. La presenza di coperture assicurative e di vari meccanismi di garanzia che prevengono o smorzano i possibili motivi di controversia (caparre, anticipi, carte di credito), completano, poi, il quadro delle ragioni di questa scarsa conflittualità. A suo tempo, la Commissione Europea, in occasione della presentazione della proposta di Direttiva del Consiglio sui "contratti di viaggio tutto compreso", aveva già sottolineato come la percentuale delle azioni proposte dai consumatori-turisti risultasse estremamente bassa a fronte delle difficoltà e dei problemi denunciati dagli stessi. Tenendo conto che si tratta di un settore in cui vige ancora uno scarso formalismo dei rapporti, questa esiguità di contenzioso rivela chiaramente l'esistenza di una realtà deregolamentata, dove le conseguenze dannose degli eventuali incidenti di percorso ricadono troppo spesso sul soggetto più debole, di solito l'utente ed il consumatore finale. Quanto all'oggetto delle controversie, i conflitti legali riguardano, in genere, i danni alle cose del turista (smarrite, sottratte o deteriorate), oppure le conseguenze dovute a carenze organizzative, disservizi o prestazioni rimaste, in tutto od in parte, inadempiute, nonché, in casi più rari, il ferimento od il decesso del turista."In realtà, sono sicuramente limitati, invece, i margini di risarcibilità dei danni derivanti da un inesatto o mancato adempimento di un contratto turistico, specie dal punto di vista del danno c.d. "morale". Così, ad esempio, nel caso 80 di un viaggio di nozze rovinato, la perdita di momenti unici ed irripetibili, per quanto oggettiva, molto difficilmente potrà rilevare ai fini del risarcimento del danno, che rimarrà essenzialmente limitato solo al valore del contratto. Nel nostro ordinamento, infatti, il danno morale è risarcibile solo in quanto conseguenza di un illecito penale, cosicché è escluso in partenza che un inadempimento contrattuale possa generare ulteriori responsabilità patrimoniali rispetto a quelle normalmente derivanti dal contratto. 81 LEZIONE 8 La tutela extragiudiziale del consumatore La sopravvivenza di sfavorevoli condizioni generali di contratto, lo scarso formalismo dei rapporti, i condizionamenti dovuti alla inadeguatezza delle strutture giudiziarie, la sproporzione dei costi e dei tempi richiesti dalla giustizia ordinaria di per sé determinano le migliori condizioni per introdurre dei sistemi alternativi di tutela del consumatore nel settore turistico. A livello comunitario, del resto, non sono mancati pronunciamenti favorevoli alla diffusione di metodi alternativi di risoluzione delle controversie (c.d. ADR – Alternative Dispute Risolution): già nel 1987, infatti, la Direttiva n.344, concernente le assicurazioni di "assistenza turistica", aveva previsto che i contratti di assicurazione dovessero contenere l'indicazione del diritto dell'assicurato di potersi avvalere di procedure arbitrali o simili per il caso di divergenza di opinioni con- il proprio assicuratore. Nel 1991, la Commissione Europea sulla Politica dei Consumatori, con il "Piano di Azioni Comunitarie a favore del Turismo", ha, quindi, sostenuto la necessità di realizzare uno studio di fattibilità in tema di ricorso ad una procedura rapida, semplice ed economica per la soluzione delle controversie di consumo, mentre nel "Secondo Piano Triennate di Azione" (1993-1995), la stessa Commissione ha sottolineato come: "le transazioni in materia di consumo possono dare origine a controversie per le quali il ricorso alla giustizia sovente non è la soluzione migliore. In tale caso l'inadeguatezza dei ricorsi giudiziari lascia il consumatore disarmato di fronte a comportamenti che, tuttavia gli sono pregiudizievoli". Tali enunciazioni si sono concretizzate nel 1997 con la stesura di alcune "Raccomandazioni" per la risoluzione alternativa dette controversie tra consumatori ed imprese e la creazione di un " Art 6 Direttiva 22 giugno 1987 n.344 "Gli stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, fermo restando il diritto di ricorso a un istanza giurisdizionale eventualmente contemplato dalla legislazione nazionale, sia prevista una procedura arbitrale o altra procedura che offra garanzia di obbiettivita comparabili, per decidere in caso di divergenza di opinioni fra l'assicuratore della tutela giudiziaria ed il suo assicurato, l'atteggiamento da adottare per dirimere la controversia. Il contratto di assicurazione deve menzionare il diritto dell'assicurato di avvalersi i di tale procedura”. Fermo restando che i principi contenuti nelle suddette Raccomandazioni 82 costituiranno i principi cardine di ogni futura iniziativa per l'attivazione di procedure extragiudiziali a livello europeo, per quanto riguarda il nostro Paese, si deve prendere atto che le ipotesi di ricorso a procedure arbitrali e conciliative sono state limitate per lo più a settori attinenti la Pubblica Amministrazione, i contratti di lavoro, ed i rapporti di subfornitura. Tranne che nelle ipotesi sopra ricordate, il ricorso alle procedure alternative di risoluzione delle controversie rimane, di fatto, del tutto "indisciplinato", non sussistendo (ad esclusione dell'arbitrato), alcuna definizione normativa di concetti, principi o regole. Finora, solo la Legge 580/1993, di riforma delle Camere di Commercio, ha fornito delle basi concrete per la realizzazione di un sistema stabile di composizione extra-giudiziale delle controversie, attribuendo alle Camere, oltre a compiti di elaborazione di standard commerciali e di controllo sulle clausole inique nei contratti, anche il compito di predisporre camere arbitrali per la soluzione di conflitti di natura commerciale, intercorrenti tra le imprese e tra te stesse ed i consumatori. Recentemente, tuttavia, l'attenzione del legislatore sembra essersi ridestata, con la presentazione di diverse proposte e progetti di legge in tema di ADR, i cui punti fondamentali, per molti aspetti del tutto simili tra loro, possono essere riassunti come segue: 1) le procedure di conciliazione vengono intese sia come procedure alternative al giudizio ordinario che come fasi collegate al medesimo; 2) i soggetti chiamati a gestire tali procedure vengono distinti in diverse categorie, pubbliche (CCIAA, Camere di Conciliazione dei Tribunali, etc.), e private (Società di conciliazione, Associazioni), e vincolati al rispetto di standard minimi di azione; 3) in determinate materie e per determinate controversie la conciliazione diviene una procedura pregiudiziale obbligatoria; 4) in caso di accordo, al verbale di conciliazione viene normalmente riconosciuta efficacia di titolo esecutivo, purché siano rispettate le condizioni ed i principi imposti dalla legge. L'attuale situazione, comunque, non è certo tale da favorire la diffusione dei modelli ADR nel settore dei contratti di consumo, tanto più che in molte aziende rimane ancora salda la convinzione di poter godere di una posizione di forza rispetto alla propria clientela, laddove, al contrario, è indubbio che le nuove norme in tema di contratti di viaggio tutto compreso, di clausole 83 vessatorie, di pubblicità ingannevole e quanto altro, hanno conferito al consumatore un peso contrattuale sempre maggiore, la cui tutela è limitata solo dalla inefficienza del sistema giudiziario ordinario. Recenti episodi, del resto, hanno dimostrato che anche per le aziende e le imprese può essere conveniente aderire a formule diverse di soluzione delle controversie, in quanto, gli effetti derivanti dal "clamore" di un processo ordinario possono essere assai rilevanti in settore ad alta concorrenzialità. La prevedibilità e quantificabilità dei costi aziendali, infatti, non attiene soltanto all'aspetto monetario ma riguarda anche altre categorie di costi, come quelli di "immagine" legati all'imbarazzo del processo. A riprova di ciò, vale la pena ricordare che nei Paesi anglosassoni, ormai da tempo, le small claim arbitrations, l'arbitrato dei "piccoli reclami"), o le quick arbitrations (l'arbítrato "rapido"), sono apparse le soluzioni più idonee per la gestione dei reclami dei consumatori, mentre anche grandi imprese multinazionali hanno già adottato il sistema conciliativo ed arbitrale nella gestione dette piccole controversie con la clientela. La General Motors, colosso automobilistico americano, ormai da alcuni anni, offre ai propri clienti un programma permanente di mediazione ed arbitrato, concepito per dirimere le controversie nascenti dalla applicazione od interpretazione dette garanzie fornite sui propri veicoli, nonché dalla responsabilità del produttore, affidandone la gestione e la conduzione al Council of Better Business Bureaus.Volendo predisporre un sistema alternativo di risoluzione delle controversie "turistiche" nella realtà italiana, in attesa di un più generale intervento dei legislatore, si tratterà in primo luogo di definire una concreta collaborazione tra associazioni di categoria ed associazioni di consumatori, che consenta di estendere e disciplinare le iniziative già attuate a livello locale. In questa azione, comunque, non si dovrà dimenticare che oltre alle figure della conciliazione e dell'arbitrato, tra i metodi alternativi di risoluzione delle controversie vanno annoverate, comunque, anche altre formule di autotutela preventiva, come i codici di comportamento. Tali codici, oltre a contenere le regole ed i principi di comportamento unanimemente riconosciuti da tutti i professionisti operanti in un medesimo settore, allo scopo di favorire la trasparenza dei rapporti, la qualità dei beni e dei servizi forniti, possono anche essere utilizzati per "codificare" il ricorso a procedure conciliative ed arbitrali da parte dei soggetti appartenenti alle diverse categorie, in alternativa o in deroga alla giustizia ordinaria. 84 Gli organi comunitari si sono espressi più volte a favore della adozione di codici di comportamento in ambito imprenditoriale e professionale, ed all'estero, l'adozione di questi codici è una realtà Autotutela del consumatore-viaggiatore-turista RIEPILOGO DELLE NOZIONI LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 1. LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO ED IL DEPLIANT, PRETENDENDO SEMPRE COPIA DI QUANTO SOTTOSCRITTO. 2. LE INFORMAZIONI E LE CARATTERISTICHE DEL PACCHETTO RIPORTATE NEL DEPLIANT SONO IMPEGNATIVE PER IL TOUR OPERATOR. 3. OGNI MODIFICA O AGGIUNTA AL PROGRAMMA-BASE DEVE ESSERE SPECIFICATA, SIA DAL TURISTA CHE DAL TOUR OPERATOR. 4. IL TOUR OPERATOR DEVE INDICARE IL SISTEMA PREDISPOSTO PER ASSISTERE IL CLIENTE IN CASO DI NECESSITA. 5. AL TURISTA DEVE ESSERE FORNITA UNA COPERTURA ASSICURATIVA DI BASE SENZA SPESE ULTERIORI. 6. L'ANTICIPO RICHIESTO NON DEVE SUPERARE IL 25% DEL PREZZO PATTUITO E DEVE ESSERE RILASCIATA RICEVUTA. 7. IL PREZZO DEL VIAGGIO PUÒ ESSERE AUMENTATO SOLO PER LA VARIAZIONE DEI COSTI DI TRASPORTO, DELLE IMPOSTE LOCALI O DEI TASSI . 8. L'EVENTUALE AUMENTO DEVE ESSERE COMUNICATO ENTRO 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA E NON Può SUPERARE IL 10%. 9. IN CASO DI AUMENTO, IL CONSUMATORE HA DIRITTO DI RECEDERE DAL CONTRATTO SENZA PAGAMENTO DI PENALI E CON LA RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE. 10. NESSUNA CLAUSOLA CONTRATTUALE Può LIMITARE IL RICORSO DEL TURISTA AD AZIONI LEGALI PER LA PROPRIA TUTELA. PRIMA DELLA PARTENZA 1. IL TOUR OPERATOR DEVE FORNIRE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE E UTILI SULLA LOCALITÀ DI DESTINAZIONE. 2. LA PROPRIA PRENOTAZIONE Può ESSERE CEDUTA AD ALTRI, SECONDO LE PREVISIONI DEL CONTRATTO. 3. IN CASO DI RECESSO DEL TURISTA, IL TOUR OPERATOR PUO’ TRATTENERE UNA PENALE, IN MISURA VARIABILE RISPETTO ALLA DATA DEL RECESSO. 4. LA PENALE DEVE RISPETTARE L'EQUILIBRIO DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI DELLE PARTI NEL CONTRATTO. 5. IN CASO DI SOSTANZIALE MODIFICA OD ANNULLAMENTO DEL PROGRAMMA, IL TURISTA PUÒ SCEGLIERE TRA LA RESTITUZIONE DI QUANTO VERSATO ED UN ALTRO VIAGGIO DI VALORE EQUIVALENTE. 6. EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA INADEMPIMENTO O DA RECESSO INGIUSTIFICATO DEL TOUR OPERATOR POSSONO ESSERE RICHIESTI SE PROVATI. 7. IL TOUR OPERATOR NON È TENUTO A RISARCIRE I DANNI PER 85 ANNULLAMENTO DOVUTO A MANCANZA DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI. CAUSE DI FORZA MAGGIORE, EVENTI IMPREVEDIBILI O ECCEZIONALI 8. OGNI CAUSA DI ANNULLAMENTO VA COMUNICATA TEMPESTIVAMENTE. 9. NEL TRASPORTO AEREO, IN CASO DI MANCATO IMBARCO, IL PASSEGGERO HA DIRITTO DI SCEGLIERE TRA IL RIMBORSO DEL BIGLIETTO ED IL REIMBARCO SUALTRO VOLO, OLTRE AD UN ULTERIORE INDENNIZZO IN DENARO. 10. ALCUNE CATEGORIE DI PASSEGGERI NON HANNO DIRITTO A INDENNIZZO (ES.TARIFFE PER I DIPENDENTI). DURANTE E DOPO IL VIAGGIO 1. IL TURISTA DEVE CURARE LA VALIDITÀ DEI PROPRI DOCUMENTI,OSSERVARE LE LEGGI STRANIERE E LE NORMALI REGOLE DI PRUDENZA. 2. IL TOUR OPERATOR DEVE PROPORRE ADEGUATE SOLUZIONI PER GARANTIRE LA PROSECUZIONE DEL VIAGGIO, RIMBORSANDO LA DIFFERENZA TRA LE PRESTAZIONI PROGRAMMATE E QUELLE EFFETTUATE. 3. IL TOUR OPERATOR HA L'OBBLIGO DI SOCCORRERE IL TURISTA. SALVO IL RIMBORSO DELLE SPESE SE IL FATTO È IMPUTABILE ALLA RESPONSABILITÀ DI QUEST'ULTIMO. 4. DEVE SEMPRE ESSERE FORNITO UN MEZZO ADEGUATO PER IL RIENTRO DEL TURISTA. 5. IL TOUR OPERATOR NON RISPONDE DI DANNI DOVUTI A COLPA DEL TURISTA, A COLPA DI TERZO ESTRANEO O A MOTIVI DI FORZA MAGGIORE 0 CASO FORTUITO. 6. IL TOUR OPERATOR È RESPONSABILE DEI DANNI ARRECATI DAI PROPRI COOPERATORI O CORRISPONDENTI (ES. AEROLINEE, ALBERGATORI, FORNITORI). 7. DISSERVIZI E INADEMPIMENTI VANNO CONTESTATI NEI TERMINI E NEI MODI INDICATI DAL CONTRATTO. 8. SONO INEFFICACI LE CLAUSOLE CHE ESCLUDONO LA POSSIBILITÀ DI PROPORRE RECLAMI O ECCEZIONI. 9. IL DIRITTO AL RISARCIMENTO SI PRESCRIVE IN 3 ANNI PER I DANNI ALLA PERSONA; IN 1 ANNO PER I DANNI ALLE COSE; IN 12 o 18 MESI PER I DANNI DERIVANTI DA PRESTAZIONI DI TRASPORTO. 10. OPERATORI TURISTICI E COMPAGNIE AEREE DEVONO ESSERE SEMPRE ASSICURATI PER i RISCHI PROFESSIONALI. Prima ancora di procedere con le richieste di rimborso, è importante procedere a contestare per iscritto le eventuali manchevolezze od inadempimenti dell'operatore turistico, sia che si tratti di carenze addebitabili direttamente allo stesso, sia che si tratti di carenze addebitabili a soggetti terzi della cui opera l'operatore turistico si è avvalso. Il reclamo scritto dovrà essere inoltrato, rispettando, se possibile, i brevi termini imposti dal contratto e dalla legge (in genere dai 2 ai 10 giorni). Di seguito vengono riportati alcuni modelli di reclamo da indirizzare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, sia al tour operator che 86 all'agenzia di viaggio, per richiedere il rimborso delle somme da questi dovute per il caso di aumento del prezzo pattuito oltre i limiti consentiti dalla legge, oppure di annullamento del viaggio da parte dell'operatore turistico, oppure, ancora, di mancata esecuzione delle escursioni previste o dei servizi indicati nel catalogo. Con lo stesso mezzo potrà essere anche richiesto l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni subiti, purché documentalmente comprovabili. La prescrizione per i danni subiti dalle cose entro un anno dal fatto lamentato il termine di legge per i - danni subiti dalle persone è di tre anni dal fatto decadenza indicato,mentre per i danni derivanti da contratto è di 12 mesi se il contratto è di spedizione (cose) o trasporto (persone o cose) 18 mesi se il contratto ha la legge, mentre, se l’inizio o fine fuori dall’Europa una volta presentata la richiesta di risarcimento danni, l'eventuale azione legale di recupero delle somme dovrà aver inizio entro i brevi termini di prescrizione previsti dalla legge. ESEMPI PRATICI ED ESERCITAZIONI PER I DISCENTI Modello per il reclamo per aumento superiore al 10% del prezzo pattuito Luogo e data. indirizzo dei tour operator/agenzia di viaggio Raccomandata AR Oggetto: Viaggio del .... destinazione Vs. comunicazione di aumento dei prezzo del.... Scrivo la presente con riferimento alla Vostra comunicazione di aumento dei prezzo stabilito per il viaggio indicato in oggetto, pervenutami in data... lì. Posto che detto aumento risulta essere superiore del 10% rispetto all'importo originariamente concordato, di Euro....... Vi comunico di voler recedere dal contratto citato in applicazione dell'art 11 del Decreto Legislativo n.111/95, Per gli effetti, sono quindi a chiederVi la restituzione delle somme da me versate, pari ad Euro..... , entro 7 giorni dal ricevimento della presente. Distinti saluti 87 Firma MODELLO Reclamo con richiesta di rimborso e risarcimento per annullamento del viaggio Luogo e data .... Indirizzo del tour operator... Raccomandata AR Oggetto: Viaggio del.......con destinazione....... Vs. comunicazione di annullamento del........... Scrivo la presente con riferimento alla Vostra comunicazione di annullamento del pacchetto di viaggio indicato in oggetto, pervenutami in data.... Posto che detto annullamento risulta essere dovuto a Vostre difficoltà organizzative, nel rifiutare la Vostra proposta sostitutiva. Vi comunico di voler recedere dal contratto citato in applicazione dell'art.13 del Decreto Legislativo n 111/95. Per gli effetti, sono quindi a chiederVi di voler provvedere entro 7 giorni dal ricevimento della presente alla restituzione integrale delle somme da me versate. pari ad Euro..., oltre al versamento di ulteriori Euro. .. a titolo di risarcimento del danno, corrispondente agli esborsi da me sostenuti per provvedere altrimenti alla effettuazione del viaggio da Voi annullato, come comprovato dalla documentazione che invio in allegato. Distinti saluti Firma MODELLO Reclamo e richiesta di rimborso per mancata prestazione di servizi Luogo e data....... Indirizzo del tour operator.... Raccomandata AR Oggetto: Viaggio del.........con usufruita/servizi non goduti destinazione...........escursione non Scrivo la presente con riferimento al contratto di viaggio indicato in oggetto ed, in particolare. alla mancata esecuzione dell'escursione prevista per il 88 giorno....... (oppure alla mancata prestazione dei servizi previsti nel programma di viaggio fornitomi in data) Posto che detto inadempimento risulta dovuto a cause non imputabili al sottoscritto. Sono a chiederVi la restituzione delle somme da me versate a pagamento dell'escursione/dei servizi sopra indicati, pari ad Euro...... La presente viene inviata a tutti gli effetti di legge. Distinti saluti - Risoluzione alternativa delle controversie Firma nell'ambito dei metodi.................. per........... la....... 89 LEZIONE 9 La conciliazione Tra le risoluzioni alternative delle controversie, la conciliazione è ormai considerata uno strumento più efficace dello stesso arbitrato, soprattutto nelle controversie di carattere consumeristico. Nell'arbitrato, infatti, le parti sono vincolate al rispetto di precise regole procedurali, nonché al risultato del giudizio degli arbitri, nella conciliazione il mediatore procede senza alcuna forma di imposizione ed indipendentemente dall'accertamento delle ragioni o dei torti, mirando piuttosto a ristabilire una comunicazione tra le parti in vista del raggiungimento di una soluzione "voluta" da entrambe. Nella prassi, la conciliazione è stata adottata in diversi contesti ed è andata assumendo un gran numero dì forme, tra cui quelle che prevedono la partecipazione di più esperti (c.d. executive tribunal o mini-trial), oppure il ricorso ad un procedimento congiunto di mediazione ed arbitrato (c.d. med/arb).Il modello più comune di conciliazione proposto dagli enti e dalle organizzazioni, pubbliche o private, che offrono la gestione di procedimenti ADR è quello, appunto, che prevede una procedura basata su una prima fase conciliativa ed una successiva ed eventuale fase arbitrale. Considerando, tuttavia, che molti di questi procedimenti, specie se risultanti da iniziative private, non sempre paiono fornire adeguate garanzie ai consumatori che vi partecipano, la Commissione Europea, a partire dal 1998, ha adottato due raccomandazioni sulla risoluzione extragiudiziate delle controversie in materia di consumo, tese ad assicurare che queste procedure, pur nella loro diversità, offrano alle parti degli standard minimi di qualità, indipendenza, trasparenza, efficacia e rispetto del diritto. Facendo seguito a tali raccomandazioni, la Commissione ha anche redatto un "formulario europeo" per il reclamo del consumatore, che, una volta compilato, magari con l'aiuto di un legale o di una associazione di consumatori, si propone come un valido supporto per precisare, in termini chiari ed uniformi, l'oggetto del contenzioso, favorendo il dialogo tra le parti, nonché l'eventuale composizione amichevole della loro controversia. In seguito viene riprodotto un modello di tale formulario specificatamente predisposto per il settore turistico, la cui adozione fu proposta nell'ambito di alcuni incontri tra associazioni di categoria e di consumatori, tenutisi tra il 1999 ed il(Vedi, ad esempio, le camere arbitrali e conciliative istituite presso 90 le Camere di Commercio; il Consumer Complaints Boards dei Paesi scandinavi, gli Ombudsman bancari ed assicurativi. '' Vedi Raccomandazione, marzo 1998, 98/25TCE; Raccomandazion, aprile 2001 22001/310/CE, Cfr. protocollo di intesa tra associazioni di consumatori ed associazioni di categoria proposto dal Movimento di Difesa del Cittadino, Roma 1999-2000). Autotutela del consumatore MODULO PER IL RECLAMO E LA RISOLUZIONE CONTROVERSIE IN MATERIA DI TURISMO DELLE DATI RELATIVI ALLE PARTI CONSUMATORE Nome:................................................................................. Indirizzo:............................................................................ Città:.............................Stato.....................CAP................. Tel........................Fax........................ IMPRESA/OPERATORE PROFESSIONALE Nome:................................................Affiliazione ATOI-FIAVET: SI C NO O Sede/Indirizzo:........................................................................................... Città:.............................Stato.....................CAP................. Tel........................Fax........................ IMPRESA/OPERATORE PROFESSIONALE (eventuale altra parte in causa) Nome:................................................Affiliazione ATOI-FIAVET: SI C NO O Sede/Indirizzo:........................................................................................... Città:.............................Stato.....................CAP................. Tel........................Fax........................ 91 DATI RELATIVI AL CONTRATTO O contratto di viaggio tutto compreso LI Singolo contratto di viaggio/trasporto O contratto di villeggiatura alberghiera,...... E’ altro (specificare) Data di sottoscrizione del contratto (gg/mm/aa): Data di esecuzione del contratto (gg/mm/aa): Luogo di esecuzione del contratto CI Si LI NO nello Stato di residenza del consumatore 0 in un negozio/locale commerciale............G fuori dei locali del venditore E sottoscrizione a distanza LI per telefono Elper corrispondenza (via Internet E tramite altro mezzo Prezzo fatturato Euro...........0 SI L NO interamente saldato In vacanza - Autotutela del consumatore TERMINI DI PAGAMENTO G alla sottoscrizione del contratto E] alla consegna dei documenti di viaggio C altro (specificare) O in unica soluzione O con anticipo (_.. %) pari a MODALITÀ DI PAGAMENTO O in contanti O mediante bonifico bancario C] con carta dl credito o di pagamento il a credito/a rate G~ mediante assegno altro (specificare) CONTENUTO DEL RECLAMO Data in cui si è riscontrato il problema (gg/mm/aa):... OGGETTO DEL PROBLEMA E] viaggio/trasporto 1 sistemazione alberghiera-residenziale C locazione di immobile E prenoto biglietteria/overbooking i multiproprietà il prestazione servizi aggiuntivi 92 C assicurazione/ris. danni a persona 2 assicurazione/ris. danni alle cose ~modifica/annulla mento dei contratto E recesso dal contratto C altro (specificare) . . PROBLEMA RISCONTRATO v mancata esecuzione di prestazione i ritardo esecuzione di prestazione E] inesatta/cattiva esecuzione di prestazione 0 rifiuto di eseguire la prestazione CG inesatta/cattiva informazione sul prezzo modalità/termini pagamento imposti O fatturazione spese non giustificate L'aumento ingiustificato del prezzo O condizioni di garanzia/assicurazione i rifiuto di applicare ass./garanzia E ritenuta/computo della penale di recesso C pubblicità ingannevole LI rifiuto dell'impresa/operatore di riconoscere/garantire la propria responsabilità legale Gi altro (specificare) Descrizione del problema RICHIESTA DEL CONSUMATORE O prestazione del servizio richiesto O permuta con altro servizio/prodotto E rimborso totale dell'acconto/prezzo O rimborso parziale/sconto pari a G2 rescissione/risoluzione del contratto C ris. danni-interessi pari a O altro (specificare) X valore della richiesta Euro.............................. Autotutela del consumatoreMotivazione ed eventuale fondamento giuridico della richiesta Documenti giustificativi legali Altre informazioni facoltative _KI .................................................................. RISPOSTA DELL'IMPRESA/OPERATORE compilarsi a cura di questo) 93 PROFESSIONALE (da Ho ricevuto la sua richiesta il...................................... L7 Acconsento interamente/in parte e mi impegno/le propongo .................................................................................................................................. entro un termine di......................................................... C Non riconosco la validità del suo reclamo, ma accetto di impegnarmi. a titolo di iniziativa commerciale............................................................................ entro un termine di.................................. C Non accetto il suo reclamo per i seguenti motivi........................................................................................................................ il Le propongo di sottoporre la controversia alla procedura di conciliazionearbistrato avanti a............affinché sia trattata ai sensi del Regolamento ivi vigente. O Le propongo di sottoporre la controversia avanti a....................................... Data e luogo di compilazione della risposta Firma del legale rappresentante e/o incaricato 94 Lezione 10 L’Arbitrato L'arbitrato è un accordo con il quale le parti manifestano la propria volontà di affidare la soluzione di una controversia ad uno o più giudici privati, scelti direttamente da loro stessi oppure da altri soggetti appositamente delegati (ad esempio, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente, oppure della locale Camera di Commercio) Tale volontà può essere espressa tramite una specifica dichiarazione, sottoscritta dopo l'insorgere della controversia (c.d. "atto di compromesso"), oppure tramite una clausola compromissoria inserita nel contratto originario che disciplina il rapporto. Nell'intento di attuare la Direttiva europea sulle clausole vessatorie, il legislatore italiano ha escluso che il consumatore possa essere "costretto" a sottoscrivere clausole di arbitrato predisposte dal professionista, ritenendo che le stesse possano ledere di per sé la facoltà di scelta del consumatore. Per quanto riguarda le forme di arbitrato adottabili nei contratti al consumo, esistono diverse formule che debbono essere conosciute e valutate con attenzione per rispondere appieno alle esigenze di ciascuno: l'arbitrato "amministrato", ad esempio, si presenta particolarmente affidabile per la presenza di un ente con funzioni di segreteria e di un regolamento conosciuto ed accettato dalle parti, mentre l'arbitrato "ad hoc" si caratterizza per una maggiore libertà di forme, cui corrispondono, però rischi e costi più elevati. Allo stesso modo, l'arbitrato "rituale" si presenta come un vero e proprio giudizio basato su norme processuali ordinarie, mentre l'arbitrato "irrituale", comporta, invece, un ulteriore allontanamento dalla giurisdizione statale, in quanto il risultato della decisione degli arbitri è un nuovo "contratto", che sostituisce la volontà delle parti senza avere alcuna efficacia di sentenza." Alcune materie, come le questioni di stato civile, separazioni dei coniugi ed i provvedimenti cautelari (es. sequestri), che rimangono di esclusiva competenza del giudice ordinario. In realtà. il legislatore europeo intendeva semplicemente limitare i (ricorso all'arbitrato "non regolato da norme giuridiche' e quindi privo delle garanzie previste dall’ordinamento. (Vedi art.806 e seguenti codice procedura civile). 95 Esempi di autotutela del consumatore Clausola per arbitrato rituale Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione. l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto sarà deferita alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri designati i primi due dalle rispettive parti ed il terzo, con funzioni di presidente, designato di comune accordo dai due arbitri già nominati. In caso di mancata nomina di un arbitro o di disaccordo sulla nomina del presidente, su istanza di parte, procederà a tale designazione il Presidente del collegio. Gli arbitri decideranno secondo diritto (e/c equità) in via rituale e stabiliranno la sede dell'arbitrato in. ... Clausola per arbitrato rituale amministrato Tutte le controversie che dovessero insorgere circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto si intendono deferite alla competenza di un Arbitro Unico Collegio arbitrale, nominato in ottemperanza e conformità del Regolamento della Camera Arbitrale di un indeterminato luogo che le parti dichiarano fin d'ora di conoscere ed accettare. L'arbitro / gli arbitri nominati decideranno in via rituale secondo il diritto (e/o equità), nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile di cui ì agli artt. 806 e ss.; Clausola per arbitrato irrituale Tutte le controversie che dovessero insorgere circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto si intendono deferite alla competenza di un Collegio arbitrale. composto da tre membri designati i primi due dalle rispettive parti ed il terzo. con funzioni di presidente, designato di comune accordo dai due arbitri già nominati. In caso di mancata nomina di un arbitro o di disaccordo sulla nomina del presidente. su istanza di parte, procederà a tale designazione il Presidente di Gli arbitri così nominati decideranno senza formalità di procedura, quali amichevoli compositori, in via irrituale e secondo equità. A fronte del progressivo allungamento dei tempi e dei costi richiesti per 96 giungere ad una sentenza arbitrale, nonché della eccessiva burocratizzazione del procedimento, si è andata diffondendo, di recente, una particolare forma di arbitrato amministrato, detta "arbitrato rapido" (o "quick arbitration"), che appare particolarmente idonea a rispondere alle comuni esigenze dei consumatori, specie nelle controversie di modico valore, in quanto è incentrata su una procedura agile ed informale, affidata alla gestione di un arbitro unico, che opera sulla base di tariffe appositamente predefinite dalle singole camere arbitrali. 97 Lezione 11 La class action novità legislativa in Italia alla fine del 2007 “L’inibitoria nei contratti di consumo nasce in Italia con l’introduzione nel Codice Civile degli artt. 1469 bis e seguenti, introdotti in attuazione della Direttiva 93/13/CEE. In particolare, secondo l’art. 1469 sexies c.c.: “Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente capo”. L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.” L’inibitoria era dunque originariamente limitata all’adozione di “clausole vessatorie”, contenute negli elenchi di cui agli artt. 1469 bis e quinquies del Codice Civile, ora trasfusi nel Codice del Consumo agli artt. 33 e 36. La legge 281 del 1998 ha successivamente esteso la portata della legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori iscritte negli albi ministeriali (originariamente Ministero delle Attività Produttive, ora Ministero dello Sviluppo Economico). Ai sensi dell’art. 3, secondo il quale: “Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’art. 5 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente: a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; di adottare le misure idonee a correggere gli effetti dannosi delle violazioni accertate; b) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate” La norma ora è contenuta nell’art. 139 del Codice del Consumo. Come potete notare l’ampia portata della lettera a) consente una legittimazione ben più ampia dell’originaria legittimazione ad inibire le 98 clausole vessatorie. Prima dell’entrata in vigore del Codice del Consumo si discuteva se l’inibitoria fosse utilizzabile in materia di “pubblicità ingannevole”, dove è prevista la proponibilità di un autonomo ricorso davanti all’AGCM, anche ad opera dei singoli consumatori e dei concorrenti. Nonostante qualche tentennamento iniziale da parte della Giurisprudenza si può dire ora che, anche grazie alla maggiore portata dell’azione come descritta nel Codice del Consumo, l’inibitoria possa indubbiamente essere utilizzata in tale ambito, dove le tempistiche per l’accoglimento di un provvedimento inibitorio necessitano dell’utilizzazione della procedura cautelare. Nel giugno 2003 la società Education ha avviato a Torino una massiccia campagna pubblicitaria diretta a reclamizzare una serie di corsi di formazione professionale (per estetista, massaggiatore, barman, addetto sala, cuoco, pizzaiolo parrucchiera, operatrice–assistente d’infanzia). La pubblicità era particolarmente presente sui mezzi pubblici, con adesivi come i seguenti nei quali veniva dato massimo risalto non tanto al contenuto dei corsi, quanto allo sbocco professionale, sostanzialmente garantito da Education. I messaggi erano tuttavia ingannevoli. Pochissimi se non praticamente nessuno degli studenti della scuola, dopo i corsi trovava un’occupazione. Ci furono all’epoca molti clienti-studenti dell’Education che si rivolsero alle associazioni consumeristiche lamentando di aver sostenuto ingenti costi per sostenere i corsi, senza aver avuto alcuno sbocco professionale. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva già considerato ingannevoli i messaggi promozionali dell’Education che, nonostante le sanzioni, continuava a riproporli C’era dunque la necessità di agire con urgenza per inibire il comportamento lesivo adottato da Education e si avviò l’azione inibitoria attraverso un procedimento d’urgenza. Dopo la notifica dell’atto di citazione si proponeva ricorso cautelare ai sensi degli artt. 3 comma 6 L. 281/98 e 669bis e ss. c.p.c. Con ordinanza, decidendo il ricorso cautelare, il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, respingeva tuttavia le istanze cautelari proposte dall'Associazione Movimento Consumatori ritenendo il Giudice Ordinario carente di giurisdizione in ordine alle domande proposte. Si proponeva reclamo il Tribunale di Torino che, in composizione collegiale, respingeva il reclamo confermando il provvedimento impugnato. 99 Non restava che il ricorso per la Cassazione. Si ricorreva dunque in Cassazione con regolamento preventivo di giurisdizione. La Cassazione con ordinanza 2-28 marzo 2006, n. 7036 a Sezioni Unite riconosceva la giurisdizione del Giudice Ordinario e rinviava la causa al Tribunale di Torino (cfr. Corriere Giuridico n. 6/2006 pp. 784 e ss. con nota di A. DI MAJO). Dopo 4 anni è ancora in corso nuovamente il giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Torino. Senza dubbio non è stato ottenuto l’obiettivo di inibire in tempi rapidi il messaggio pubblicitario, ma è stata ottenuta una pronuncia dalla Cassazione che dovrebbe aver dissipato ogni dubbio sull’applicabilità dell’azione inibitoria in campo pubblicitario. Ritornando all’azione inibitoria più strettamente con riferimento ai contratti di consumo, si osserva che lo strumento dell’inibitoria è piuttosto duttile, in quanto utilizzabile nelle più diverse fattispecie. Se infatti il caso classico è più ricorrente nella giurisprudenza è quello dell’inibitoria di clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto, riteniamo che l’inibitoria possa applicarsi anche in ipotesi del tutto diverse. L’inibitoria è stata utilizzata dalle associazioni ad esempio in caso di: violazioni della normativa delle normative a tutela dei correntisti bancari e risparmiatori (cause Codacons in materia di anatocismo, causa MC / Banca Intesa, trib. Milano, per ottenere la condanna della banca a risarcire le vittime dei crac finanziari) per ottenere che le Società adeguassero le proprie offerte commerciali a quanto previsto dalle recenti riforme legislative (es. riforme Bersani in materia di portabilità dei mutui e nell’ambito della telefonia) o per ottenere che le Società non realizzino offerte commerciali in violazione di normative a tutela dell’ambiente (es caso SKY: pubblicizzata l’installazione gratuita sui balconi di antenne paraboliche, quando è vietato; in caso di frodi e sofisticazioni alimentari per inibire dal commercio i prodotti lesivi della salute dei consumatori. Relativamente alla classica inibitoria di clausole vessatorie si sono recentemente ottenute alcune sentenze contro mobilifici che adottavano condizioni generali di contratto nelle quali, in particolare, presentavano profili di vessatorietà clausole: - derogavano il Foro esclusivo del consumatore (cfr. Cass. Sez. Unite 1.10.2003 n. 14669); -limitavano la garanzia di due anni o mantenevano la decadenza di otto giorni per la denuncia del vizio; 100 - sancivano penali di importo troppo elevato in caso di inadempimento del consumatore (spesso la penale si va a sommare alla caparra raggiungendo percentuali elevate) - limitavano la responsabilità del professionista in caso di inadempimento - stabilivano che la consegna avvenga in data indicativa. Le clausole vessatorie nonostante la disciplina degli artt. 1469 bis e ss. c.c. sia in vigore da oltre dieci anni sono molto diffuse in ogni tipologia di contratto. Recentemente le associazioni consumeristiche hanno avviato una serie di inibitorie in particolare contro concessionari d’auto. L’esercizio delle azioni inibitorie. I tempi della giustizia ordinaria sono infatti biblici ed anche i tribunali più rapidi non riescono a garantire una sentenza in tempi utili. Si pensi ad esempio alle sofisticazioni alimentari, dove è in gioco la tutela della salute. O anche solo ad eventi che hanno una durata di pochi mesi (es. Manifestazioni sportive Olimpiadi Invernali Torino 2006 oppure il Giro d’Italia ). Si è riscontrato l’esistenza di clausole vessatorie nelle condizioni generali di vendita dei biglietti olimpici. Dopo la diffida il Toroc ha modificato i propri contratti. Se non avesse adempiuto? L’unica strada percorribile sarebbe stato un procedimento cautelare). Il comma 8 dell’art. 140 consente il ricorso alle forme del procedimento cautelare qualora ricorrano “giusti motivi di urgenza”. La formula utilizzata è stata ripresa dall’art. 3 l. 281/98 che a sua volta la mutuava dall’art. 1469 sexies c.c. In generale i giusti motivi d’urgenza costituiscono un presupposto dell’inibitoria cautelare meno vincolante di quanto non lo sia la minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile richiamata dall’art. 700 c.p.c. e devono essere letti come una clausola generale, così da riconoscere la sussistenza dei giusti motivi di urgenza in tutte le ipotesi in cui il giudice, caso per caso, reputi meritevole di tutela urgente l’interesse collettivo fatto valere. Per riscontrare quindi se un ricorrano o meno giusti motivi d’urgenza per inibire un determinato comportamento non deve farsi riferimento ai danni su base individuale che potrebbero subire singoli consumatori, ma agli effetti che lo stesso può avere nei confronti di una collettività indeterminata di 101 soggetti. Un celebre caso di inibitoria conclusa con successo in via cautelare è il seguente. Il Tribunale di Torino in data 17 maggio 2002 ha ordinato ad una casa automobilistica che manteneva in circolazione autovetture che presentavano gravi difetti all’impianto di scarico e che mettevano perciò a repentaglio la salute di coloro che le utilizzavano, il ritiro delle autovetture (causa Altroconsumo / Fiat, in Foro It. 2002). Non si dimentichi che l’esercizio dell’azione collettiva è subordinata secondo l’art. 140 del Codice del Consumo, così come era già stabilito dell’art. 3 l. 281/98, al previo decorso del termine di giorni quindici dalla RICHIESTA DI CESSAZIONE DEL COMPORTAMENTO LESIVO, che le associazioni hanno l’onere di inoltrare al soggetto ritenuto responsabile a mezzo di lettera raccomandata. La previa intimazione non è richiesta nel caso in cui si promuova l’azione in via cautelare, essendo il termine di quindici giorni incompatibile con la natura urgente del provvedimento. I PROVVEDIMENTI L’art. 140 prevede tre tipi di provvedimenti: a) inibitori b) di correzione e/o eliminazione degli effetti dannosi delle violazioni accertate c) di pubblicazione del provvedimento Relativamente a ciascun tipo di provvedimento si osserva quanto segue. A) PROVVEDIMENTI INIBITORI L’inibizione di una clausola è il provvedimento classico. L’entrata in vigore della l. 281/98 ha determinato che l’inibitoria fosse utilizzata dagli operatori al di là della sua originaria funzione. La casistica è varia. Tra le numerose sentenze, si possono ricordare quelle che si inseriscono nell’ambito della questione dell’anatocismo. - Codacons /Banca Popolare di Milano. Sentenza del Tribunale di 102 Milano del 15 settembre 2004: è stato inibito ad una banca, i cui clienti consumatori richiedevano la restituzione delle somme indebitamente percepite in base alle clausole contrattuali di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (cd. INTERESSI ANATOCISTICI), di opporre a tali richieste un rifiuto fondato sulla legittimità di dette clausole. Si osserva che tale pronuncia ha contenuto negativo: il Tribunale non ha condannato la banca ad un “facere”, ma ad un “non facere”. - Codacons/Sanpaolo Imi. Tribunale di Torino, 19 febbraio 2003. In questo caso in Tribunale ha accertato l’illegittimità del rifiuto della Banca alla restituzione degli interessi anatocistici, non ha espresso l’inibizione del comportamento illecito della banca al rifiuto del rimborso. (Sempre in materia a di anatocismo: Adiconsum / Banco di Sicilia, Tribunale di Palermo, 29 maggio 2006, Codacons / Sanpaolo Imi. Appello di Torino, 1° marzo 2005). Problematica l’utilizzazione di tale provvedimento laddove il comportamento lesivo è esaurito, per cui è venuto meno l’interesse collettivo, mentre permangono i concorrenti diritti risarcitori attribuibili solo ai singoli. B) PROVVEDIMENTI DI CORREZIONE E/O ELIMINAZIONE DEGLI EFFETTI DANNOSI DELLE VIOLAZIONI ACCERTATE L’individuazione dell’oggetto delle misure ripristinatorie di cui all’art. 3 lett. b) l. 281/98 è liberamente determinabile dal giudice, il quale può attribuire alla propria decisione il contenuto ritenuto di volta in volta maggiormente idoneo al raggiungimento degli obiettivi dell’azione. In più occasioni la giurisprudenza ha chiarito che tra le misure idonee ad eliminare o correggere gli effetti dannosi delle violazioni accertate possono essere comprese iniziative dirette a portare a conoscenza dei consumatori l'illegittimità del comportamento lesivo degli interessi collettivi. Ha dunque un’importanza particolare la conoscibilità della condanna. Strumento principe è quello della spedizione di una lettera ai consumatori. Ad esempio abbiamo parlato della sentenza del Tribunale di Torino del 2002 con cui è stata condannata la casa automobilistica alla comunicazione del 103 difetto ai propri clienti mediante la spedizione di una lettera. Lo stesso Tribunale di Torino con la sentenza 30.11.2006, dott.ssa Tassone (causa c. Wind, in Foro it., 2007, I, 1289) ha ordinato alla Wind: “di inviare a tutti i clienti che abbiano sottoscritto il contratto SOLO INFOSTRADA una lettera contenente una spiegazione chiara e univoca che, stante la mancata attivazione del servizio a partire dall’aprile del 2001 per causa imputabile alla WIND, i medesimi hanno diritto, previa domanda ed accertamento della sussistenza dei requisiti indispensabili, alla restituzione da parte della WIND di tutti i canoni pagati alla Telecom a far data dalla sottoscrizione del contratto SOLO INFOSTRADA”. Dunque una sorta di riconoscimento del debito.Recentemente sempre il Tribunale di Torino, Sezione distaccata di Cirié, con la Sent. 15 maggio 2007, dott.sa Colicchio ha ordinato alla convenuta di inviare a tutti i clienti che avessero sottoscritto il contratto dalla stessa adottato “una lettera nella quale verrà dato atto in modo chiaro di avere utilizzato clausole dichiarate vessatorie” con la medesima sentenza. C)PROVVEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE Anche tale rimedio viene offerto nella finalità di pubblicizzare e rendere effettivo il provvedimento inibitorio. Costituisce misura ben conosciuta nell’ordinamento (cfr. art. 120 Cod. Proc. Civ.: “nel caso in cui la pubblicità della decisione può contribuire a riparare il danno il giudice su istanza di parte può ordinarla a spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o più giornali da lui designati”). AZIONI INIBITORIE NELL’AMBITO DELLA TELEFONIA Il 20 giugno 2007 sono state avviate una serie di inibitorie contro: -VODAFONE -FASTWEB -TELECOM -SKY -H3G 104 L’associazione ha infatti riscontrato diffuse violazioni della legge BERSANI BIS (art. 1 comma 3° Legge 40/2007): “i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente articolo i rapporti contrattuali già stipulati alla data dell’entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni”. La ratio della legge è quella di aumentare la concorrenza tra gli operatori, rendendo illecita l’applicazione di penali che vincolano temporalmente i consumatori. Fastweb e Telecom, dopo la diffida , si sono adeguate alla normativa e hanno sostanzialmente abolito le penali. Vodafone e H3G no. Presumibilmente la ragione del mancato adeguamento consiste nel fatto che queste ultime Compagnie presentano un’offerta analoga, in quanto cedono ai propri abbonati telefoni cellulari. Sono previsti canoni forfettari mensili e se i clienti recedono prima di 24 o 18 mesi dalla conclusione del contratto sono costretti a sostenere onerose penali, da 150 a 350 euro. H3G concede il “video-telefono” in comodato d’uso gratuito. Per Vodafone originariamente, anche dopo l’entrata in vigore della Bersani Bis, il cellulare era in omaggio. Successivamente alla diffida del MC è stata abolita dalle pubblicità ogni dicitura che facesse relativa ad omaggi o regali da parte dell’operatore, e non era chiaro a che titolo venisse ceduto al cliente il telefono. Sempre in omaggio? In leasing, per cui il cliente “acquista” il telefono dopo aver pagato i canoni fino al 18esimo mese? In comodato? Il quesito parrebbe aver trovato risposta. Vodafone da pochi giorni ha infatti modificato i piani tariffari. Sono ancora compresi nell’offerta i telefoni cellulari, il cui costo viene pagato mensilmente dai consumatori che, allo scadere di 24 mesi, acquistano i telefoni. Si tratta ora di seguire con attenzione le nuove proposte commerciali e valutare se Vodafone comunichi adeguatamente ai consumatori che il telefono non viene “regalato”, bensì acquistato. In questi casi il procedimento cautelare si è reso indispensabile per diverse ragioni: 105 1) Innanzitutto le condizioni generali di contratto della convenuta sono destinate a regolare un numero elevatissimo di contratti e non si può dubitare che si tratti quindi di contratti di massa a larghissima diffusione; 2) la richiesta della corresponsione di una penale illegittima per altro di importo considerevole è un elemento distorsivo della concorrenza nel settore delle telecomunicazioni, capace di influire sulle decisioni dei consumatori, limitandone la libertà contrattuale conseguente al libero esercizio del diritto di recesso; la diffusività del comportamento tenuto può quindi falsare la competizione tra i diversi operatori e distorcere le corrette dinamiche concorrenziali del mercato; 3) la diffusività del comportamento illegittimo tenuto dalla convenuta determina inoltre che un elevato numero di consumatori può essere costretto a corrispondere in maniera illegittima importi richiesti abusivamente i quali, pur di una certa consistenza, non legittimano l’esperimento di azioni giudiziali che, in ogni caso, qualora esercitate, potrebbero ingolfare l’amministrazione della giustizia. Tali azioni si inseriscono in un filone forse inesauribile, considerata la spregiudicatezza dei comportamenti adottati dalle compagnie telefoniche. Nel 2007 alcune associazioni consumeristiche hanno ottenuto un’importante vittoria giudiziaria contro WIND Telecomunicazioni WIND, ancora INFOSTRADA, nel 2001 aveva intrapreso una massiccia campagna pubblicitaria affermando che, abbonandosi a Infostrada, l’utente non avrebbe più dovuto pagare il canone alla Telecom. A fronte di 138.178 richieste Infostrada aveva però attivato il servizio di accesso diretto, che garantiva l’esenzione dal canone Telecom, soltanto a 690 utenti, per cui la pubblicità era stata dichiarata ingannevole. Il danno subito collettivamente dai consumatori è enorme: con una valutazione prudenziale può essere stimato all’incirca in 80 milioni di euro. Prima dell’estate è stata ottenuta una seconda vittoria contro Wind, dinnanzi al Tribunale di Roma. L'azione era stata promossa a seguito di numerose segnalazioni degli utenti che erano stati male informati sulla copertura con la rete a banda larga della loro linea telefonica. Sul sito www.libero.it gli utenti potevano verificare se la loro zona fosse coperta dall'Adsl, ma ogni volta il 106 risultato era positivo, anche quando effettivamente non fosse ancora possibile usufruire della banda larga per quella linea telefonica. Il Tribunale di Roma ha ordinato al gestore che "all'interrogazione dell'utente circa la copertura in Adsl veloce del suo numero telefonico, fornisca in ogni caso una risposta veritiera, ossia corrispondente alla reale situazione individuale dell'utente, e completa, con esito differenziato, in relazione alle diverse offerte commerciali dell'azienda, siano esse del solo servizio Internet o anche di fonia. LA CLASS ACTION Come ben sappiamo il limite più evidente dell’azione inibitoria consiste nell’impossibilità per i singoli di beneficiare direttamente degli effetti della sentenza. In dottrina si sono registrate sul punto le opinioni più diverse. Accanto a chi ha ritenuto che la sentenza resa in sede di azione inibitoria possa fare stato solo ed esclusivamente nei confronti delle parti presenti in giudizio, altri autori si sono spinti a sostenere che la sentenza possa avere effetti favorevoli soltanto nel caso in cui siano accolte le tesi dell’associazione. L’indirizzo prevalente pare oggi concordare circa il fatto che le decisioni assunte ai sensi dell’art. 140 c.d.c siano pronunce di accertamento della lesività di un determinato comportamento che dispiegano gli effetti in caso di sentenza favorevole ai consumatori. Tale percorso interpretativo è tuttavia accidentato ed ha visto in giurisprudenza orientamenti contrastanti. I recenti scandali finanziari hanno posto al centro del dibattito parlamentare la necessità di una maggiore tutela degli interessi collettivi dei risparmiatori. Nell’ultimo biennio sono state innumerevoli le proposte di legge volte ad introdurre nell’ordinamento italiano la “class action”. La class action (azione di classe) è uno strumento dalle caratteristiche ben differenti dall’azione collettiva. La prima è quella che viene instaurata anche da un singolo individuo nell’interesse anche di una pluralità di soggetti (la classe) che si trovano in una comune situazione giuridica bisognosa di tutela giurisdizionale. Un’azione sottoposta ad un vaglio preventivo di ammissibilità che si conclude con un provvedimento che vincola tutti gli appartenenti alla 107 classe (positivo o negativo). La seconda, che già conosciamo, è quella che viene instaurata da associazioni nate ed affermatesi come centri di imputazione di interessi, che fanno capo ad una collettività di individui sovente più ampia rispetto agli associati e non legati tra loro da alcun rapporto giuridico. L’azione di questi enti esponenziali tende ad ottenere la tutela giurisdizionale degli interessi comuni attraverso procedimenti che accertino l’illegittimità di comportamenti dell’impresa pregiudizievoli a quegli interessi ed eventualmente ne ordino la cessazione. I progetti di legge a tutt’oggi non si sono tuttavia concretizzati. Di seguito alcuni cenni su due proposte differenti. Class action all’italiana: il disegno di Legge Bersani (27 luglio 2006) attribuisce la legittimazione ad agire alle associazioni dei consumatori ed è volto ad ottenere una pronuncia di accertamento della lesione della posizione giuridica di una determinata categoria. La sentenza di accoglimento consisterebbe in una condanna generica del responsabile al risarcimento del danno, accompagnata eventualmente dalla definizione dei criteri di liquidazione dei risarcimenti spettanti ai singoli consumatori o utenti, o dell’importo minimo da liquidare. D’altra parte l’azione collettiva sarebbe diretta ad individuare gli elementi dell’illecito e le connesse responsabilità, l’azione individuale conseguente sarebbe volta alla liquidazione del danno patito dal singolo. In questo secondo giudizio l’onere della prova del danneggiato è riferito alla misura del danno subito (rito societario). E anche prevista una camera di conciliazione per risoluzione controversie azionabili da parte dei singoli. Finalmente la legge finanziaria per il 2008 ha introdotto l’art. 140 bis del Codice del Consumo introducendo la c.d. class action che, contrariamente dalle azioni inibitorie preesistenti che offrivano al consumatore una tutela collettiva negativa ossia bloccavano una condotta illegittima, consente una tutela collettiva risarcitoria. La class action italiana può essere promossa soltanto da enti sovrapersonali ed, in primo luogo, dalle associazioni dei consumatori previste dall’art. 139 del codice del consumo nonché dalle associazioni e comitati che sono adeguamente rappresentativi degli interessi collettivi (cioè interessi comuni a più persone) fatti valere. La class action potrà essere esercitata soltanto nei confronti delle imprese e non degli Enti locali e della Pubblica Amministrazione per cui, per esempio, 108 una class action contro la Regione Campania oppure contro il Comune di Napoli a causa della spazzatura non potrà esercitata secondo il dettato della nuova legge. La class action in Italia può esclusivamente avere ad oggetto l’accertamento del diritto al risarcimento del danno ed alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori od utenti nell’ambito di rapporti giuridici relativi a pratiche scorrette 109 Lezione 12 Il ciclo dei rifiuti Nella categoria dei rifiuti solidi urbani vengono raggruppati diversi tipi di scarti: quelli domestici, quelli provenienti dalla pulizia delle strade, dalle attività di commercio, dai servizi di pulizia del territorio e dei giardini (taglio dell'erba e potature). Sono considerati R.S.U. anche i cosiddetti rifiuti ingombranti (elettrodomestici vecchi, mobili ecc.) e, più in generale, tutto ciò che viene buttato via in un contesto urbano, ad eccezione dei residui provenienti dalle attività industriali. Alcuni dati forniti dal WWF indicano una produzione di rifiuti solidi urbani annua, nella sola Italia, di circa 26 milioni di tonnellate, oltre 70 mila tonnellate giornaliere, più di un chilogrammo al giorno per abitante e le previsioni annunciano il raggiungimento di una quota di 32 milioni di tonnellate nel 2005. Per i rifiuti industriali la stessa fonte stima invece una produzione annua di 40 milioni di tonnellate. Per quanto riguarda la provincia di Torino si è calcolato che i rifiuti raccolti nel 1999 sono stati 435 chilogrammi all'anno per abitante, poco sotto la media europea di cinquecento chili pro capite. Nel 1999 la produzione di rifiuti nel Comune di Orbassano è stata di 8.689.798 chilogrammi. Tradotto in altri termini questo dato significa che ogni cittadino di Orbassano produce, in media, 1,095 chilogrammi al giorno di immondizia. In base alle indicazioni fornite in passato dal "Programma provinciale di gestione dei rifiuti" nei sacchi di immondizia delle famiglie della provincia di Torino l'elemento più presente è sicuramente lo scarto "organico". Oltre il 30% del peso dei rifiuti prodotti è infatti composto dai residui della nostra alimentazione (avanzi dei pasti, bucce, gusci ecc.) a cui possono essere associati, come tipologia, i rifiuti vegetali derivanti da giardini e orti, i cosiddetti "sfalci". Un altro 30% dei nostri scarti è costituito dalla carta. Segue la plastica con l'11% circa. Il vetro con oltre il 10%. Il legno e i tessuti con il 5%. Mentre il restante 10% è costituito da materiale che non è possibile recuperare. Il cercare di diminuire la quantità di rifiuti che produciamo quotidianamente necessita ricorrere a dei piccoli accorgimenti, magari modificando alcune nostre abitudini nella spesa di tutti i giorni. Per esempio, ridurre l'acquisto di carta plastificata, come i cartoncini per il latte, preferendo i contenitori in vetro. Discorso analogo andrebbe fatto per i prodotti in plastica, privilegiando vetro e carta riciclata. Ricordiamoci anche 110 di acquistare soltanto il cibo necessario al nostro fabbisogno, per evitare inutili sprechi, e indirizziamo la scelta verso prodotti messi in vendita con un imballaggio poco voluminoso. Il diminuire drasticamente la quantità di rifiuti che vengono conferiti in discarica richiede in maniera indispensabile di incrementare la percentuale di raccolta differenziata, allungando il ciclo di vita di tutti quei materiali che possono essere riutilizzati o riciclati. Inoltre è necessario sostenere la diffusione di politiche di carattere nazionale e internazionale che possano modificare il sistema produttivo dei beni di consumo, in modo da ridurre fin dall'origine la produzione di rifiuti. L'Agenzia di Protezione Ambientale definisce il riciclaggio come l'attività di "raccogliere, rielaborare, commercializzare e usare materiale precedentemente considerato rifiuto". Utilizzando un linguaggio più comune possiamo spiegare il riciclaggio come l'attività che permette di utilizzare lo stesso materiale più volte per ottenere un determinato prodotto, con la finalità ultima di diminuire sensibilmente la quantità di materia prima necessaria per la produzione. Presupposto indispensabile per svolgere un'attività di riciclaggio consistente è praticare la raccolta differenziata inserendola nelle proprie abitudini domestiche. In altre parole soltanto raccogliendo in modo differenziato i materiali che è possibile riciclare si puó procedere correttamente verso il loro riutilizzo. Una raccolta indiscriminata, che fa confluire in un unico sacchetto i diversi materiali che compongono i nostri scarti pregiudica la possibilità di riutilizzarli per immetterli in un nuovo ciclo produttivo. Sono diversi i materiali che è possibile raccogliere in modo differenziato. Da un punto di vista tecnico la raccolta differenziata è suddivisa in "residui suscettibili di riutilizzo", quali la carta, il vetro, le lattine, i contenitori in plastica per i liquidi, e in rifiuti urbani pericolosi e inquinanti, come le pile, i farmaci scaduti e le siringhe. E' possibile riciclare una grande quantità di rifiuti urbani, aiutando a diminuire drasticamente il conferimento degli stessi in discarica. Infatti soltanto il 10 per cento dei rifiuti prodotti non può essere recuperato, mentre il rimanente 90 per cento è costituito da materiali che possono "vivere" ancora: dal vetro alla plastica, dalla carta al verde, dal legno ai metalli, per arrivare a tutti i rifiuti provenienti dai residui della nostra alimentazione. Esistono inoltre dei prodotti che, pur non potendo essere riciclati, vanno raccolti in modo differenziato per la loro pericolosità. Si tratta, in particolare, delle pile, dei farmaci scaduti e di tutti i rifiuti 111 etichettati con "T" (Tossici) o "F" (Infiammabili) , tra i più inquinanti che vengono prodotti. Le pile contengono infatti sostanze altamente inquinanti come il mercurio, il nichel, il piombo e il cadmio: un solo grammo e mezzo di mercurio è sufficiente a contaminare circa 100.000 litri d'acqua. La migliore comprensione di cosa diventeranno i materiali raccolti in modo differenziato è utile fare qualche esempio. Il vetro, con una serie di lavorazioni, può essere trasformato in contenitori e nuove bottiglie; la carta e il cartone vengono riciclati in imballaggi e nuova carta; le lattine "rinascono" sotto forma di scatolame e contenitori vari;dal verde e da altro materiale organico, con un procedimento simile a quello da sempre attuato nelle nostre campagne, si ottiene invece il cosiddetto compost, un fertilizzante usato per la produzione di terricci e concimi organici; anche i contenitori per liquidi in plastica possono a vere una nuova vita, attraverso la loro trasformazione in materiale per arredo urbano, in altri contenitori o in tubature per l'edilizia. Benché siano svariati gli oggetti ottenibili dalla plastica - materiale indistruttibile e altamente inquinante non tutti i tipi di questo materiale sono riciclabili. E' fondamentale effettuare la raccolta differenziata delle plastiche, in primo luogo del "polietilene" (indicato con la sigla PE) con cui si producono bottiglie, sacchi della spazzatura, sacchetti della spesa, film plastico da cucina, imballi per merci. Non bisogna mescolare il polietilene con nessun altro tipo di plastica: anche solo una piccola quantità di materiale inquinante compromette la raccolta differenziata di tutta la plastica. Alternativa al riciclaggio di questo prodotto, anche se poco sviluppata, è il recupero energetico tramite combustione, essendo la plastica un derivato del petrolio e come tale dotata di una notevole capacità di produrre calore. E' però necessario far rilevare che questa tecnica porta alla distruzione di un bene prezioso, quale è la stessa plastica, non consentendone più il suo riutilizzo. 112 Esempi di Raccolta Differenziata COMPOST CARTA - SCARTI DI CIBI FREDDI E SGOCCIOLATI - GIORNALI - BUCCE DI FRUTTA - RIVISTE - FRUTTA E VERDURA (SCARTI) - IMBALLAGGI - SACCHETTI DI CARTA - TOVAGLIOLI DI CARTA E FAZZOLETTI USATI - CARTONI PER BEVANDE - CARTONI DELLE PIZZE - CARTA DEL PANE - SCATOLE E SCATOLONI - TABULATI DI FOTOCOPIE - FOGLIE - LIBRI - LIMOSA DI CAFFÈ E THE - FIORI SECCHI - CARTA PER USO GRAFICO - ASCTUCCI DI CARTONE INDIFFERENZIATA - SCATOLI DI MEDICINALI IN DISCARICA O TERMOVALORIZZATORE PLASTICA - CARTE OLEATE - CERAMICHE - DVD - CASSETTE - SACCHI PER ASPIRAPOLVERE - LETTIERE PER ANIMALI - COLLANT - GOMME - CARTA DECORATA - BICCHIERI DI CARTA - PIATTI DI CARTA - POSATE DI CARTA ECC. - BOTTIGLIE E CONTENITORI DI PLASTICA - TAPPI DI ALLUMINIO - TUBETTI DI CREME - CAFFETTIERE - CONTENITORI DI METALLO - CHIODI MEDICINE IN APPOSITI CONTENITORI POSTI GENERALMENTE NEI PRESSI DELLE FARMACIE PILE IN APPOSITI CONTENITORI INDUMENTI IN APPOSITI CONTENITORI VETRO IN APPOSITI CONTENITORI PICCOLI ELETTRODOMESTICI IN APPOSITI CONTENITORI Mobili, elettrodomestici prelievo gratuito su richiesta dell’utente alla società competente. 113 Lezione 13 Il Condominio La costituzione di un condominio, pur non necessitando di un atto formale (e pur essendo configurabile anche tra edifici strutturalmente autonomi appartenenti ciascuno a singoli soggetti) necessita tuttavia che vi siano parti comuni tra i diversi partecipanti al condominio. Il condominio è un Ente di Gestione che agisce nell’ambito delle cose comuni a mezzo della persona dell’amministratore senza interferenza nei diritti dominicali autonomi spettanti a ciascun condomino. Il condominio sorge con il frazionamento della proprietà di un edificio tra più soggetti in seguito al compimento di atti giuridici. Le parti comuni del fabbricato sono elencate nell’art. 1117 c.c. Al fine di dimostrare che un bene contenuto nell’art. 1117 c.c. sia di proprietà di un singolo soggetto occorre un documento notarile che attesti il diritto di un solo soggetto sul bene per esempio sul lastrico solare di cui il costruttore si sia riservata la proprietà esclusiva. Interessante ed attuale è la previsione della legge n 13 del 1989 che ha introdotto correttivi ßatti ad agevolare i portatori di handicap nell’uso delle strutture comuni interne ed esterne agli stabili, tra l’altro disponendo che le innovazioni dirette al superamento oppure alla eliminazione delle barriere architettoniche sono approvate dall’assemblea dei condomini con le maggioranze ordinarie e non qualificate. Ai fini dell’applicabilità delle agevolazioni consentite alla eliminazione delle barriere architettoniche non è necessaria la presenza nell’edificio interessato di handicappati che vi abitino, posto che la normativa in materia vuole consentire la “visitibilità” degli edifici da parte di tutti coloro che abbiano occasione di accedervi ossia bisogna per esempio consentire per esempio la frequentazione del padre invalido residente in Roma con l’unico figlio residente in Napoli modificando l’edificio napoletano con la eliminazione delle barriere. 114 Lezione 14 Il cittadino-consumatore e la P.A. Premesso che la disciplina sull’accesso agli atti della pubblica amministrazione contiene una specifica norma riguardante l’ambito di applicazione del titolo V della legge n.241, per quanto qui interessa è preliminare chiarire che la normativa della legge 241/90 può applicarsi solo a soggetti che agiscono tramite atti e provvedimenti amministrativi, esclusi quindi anche enti pubblici che agiscano seguendo la disciplina del diritto privato. Quindi è escluso ad es. che gli enti pubblici economici possano ritenersi, in generale, soggetti alla disciplina della legge n. 241 (cfr ad es. TAR Puglia Lecce sez. II 7 maggio 1996 n.339, dove l’aggiudicazione di lavori adottata da consorzio di bonifica è stata esclusa dalla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di ente pubblico economico; TAR Marche 11 aprile 1996 n.191 che ha escluso dall’attività amministrativa la selezione di personale ad opera di ente pubblico economico). Per quanto concerne invece soggetti privati concessionari di pubblico servizio, essi svolgono attività di natura amministrativa che, come tale, è soggetta alle regole del procedimento ed alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. CassazioneSS.UU. 28 agosto 1998 n.8541 che ha considerato attività amministrativa –aggiudicazione di appalto di opera pubblica- quella di un ente pubblico economico che agisce non nell’interesse proprio, ma quale concessionario di ente pubblico. Ipotesi opposta quella esaminata da TAR Campania Napoli sez. V 22 settembre 2005 n.15418 riguardante un concessionario della sola realizzazione di lavori e non anche di servizio pubblico di gestione della costruenda linea metropolitana). La partecipazione. Un capitolo veramente innovativo della 241 è quello della partecipazione al procedimento come dato generale della struttura dello stesso (esempi di partecipazione infatti già vi erano, ma limitati ad alcune specifiche materie nell’ambito dell’urbanistica e della gestione del territorio). Gli artt 7, avviso dell’avvio del procedimento, 8, contenuto della comunicazione, 9, intervento degli interessati nel procedimento e 10, diritti dei partecipanti, rimasti sostanzialmente immutati con gli interventi normativi del 2005 (tranne una integrazione dell’art. 8), sono stati integrati 115 con un articolo, il.10 bis, inserito dall’art. 6 della legge n.15/2005, che contiene una fase procedimentale nuova, costituita dall’obbligo per il responsabile del procedimento di preavvertire l’interessato dei motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza. Tutto il capo III della Legge 241/90, relativo appunto alla partecipazione degli interessati al procedimento, che si compone oltre che delle norme suddette, anche degli articoli disciplinanti gli accordi (art.11), le sovvenzioni (art.12) e l’ambito di applicazione del capo stesso (art.13), è uno dei sintomi più significativi dell’orientamento normativo verso una modificazione del concetto di Autorità e di atto autoritativo, tradizionalmente inteso come cardine dell’azione amministrativa: la partecipazione prima e gli accordi sostitutivi soprattutto vanno nel senso di una struttura non autoritaria e, per alcuni aspetti, paritetica dell’atto. Le norme sulla partecipazione non si applicano agli atti normativi, a quelli a contenuto generale, agli atti di programmazione e pianificazione, che peraltro già hanno una disciplina che contempla fasi di partecipazione attraverso le osservazioni dei privati ai progetti di piano. Nemmeno per i procedimenti tributari trova applicazione la normativa sulla partecipazione, né per i procedimenti riguardanti i collaboratori di giustizia. L’avviso dell’avvio del procedimento. Sull’art.7 vi sono numerosissime sentenze, talché non appare possibile fare qui una ricognizione completa, nemmeno degli ultimi anni. Si esamineranno pertanto solo alcuni degli aspetti più problematici, avvertendo che se la normativa contenuta nell’articolo è rimasta immutata dopo la novella del 2005, tuttavia l’istituto deve ritenersi integrato da alcune disposizioni contenute nel novellato art 8 e nel nuovo art. 21-octies introdotto dalla l. n. 15 del 2005. Premesso che l’avviso dell’avvio del procedimento deve essere effettuato sia al soggetto direttamente interessato dall’atto finale che a quelli cointeressati o controinteressati, ove facilmente individuabili, l’unico elemento che porta ad escludere tale obbligo è dato da ragioni di “celerità”. Infatti, anche il secondo comma dell’art.7 che consente l’emissione di provvedimenti cautelari prima della comunicazione dell’inizio del procedimento, trova la sua ratio nell’urgenza connessa alla cautela: infatti una cautela senza urgenza non giustificherebbe la mancanza di comunicazione; anche il rischio di vanificare la cautela è in certo senso connesso ai tempi procedimentali. 116 Peraltro in questi casi la comunicazione deve comunque avvenire, seppure sia consentito che avvenga successivamente al provvedimento cautelare. La giurisprudenza individua con un certo rigore questo elemento dell’urgenza: a titolo di esempio si richiamano i seguenti casi in cui l’urgenza è stata riconosciuta: ordine di divieto di prosecuzione dell’attività denunciata ex art. 19 legge n. 241/90 (Cons. di St. sez.VI 27 settembre 2005 n.5052; sez. IV 26 luglio 2004 n.5323); informativa antimafia ( Cons. di St. sez.V 29 agosto 2005 n.4408; TAR Campania Napoli sez. I 28 febbraio 2005 n.1319); provvedimenti in materia di discarica e rifiuti (TAR Campania Napoli sez. II 17 dicembre 2004 n. 19375; sez. I 14 gennaio 2005 n.132) provvedimenti in materia di possesso di armi (TAR Puglia Bari sez. II 29 agosto 2005 n.3616) procedura accelerata ex legge n.1/78 dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità e urgenza di opere pubbliche (TAR Lazio Roma sez. II 13 febbraio 2006 n.1060) misure di ordine pubblico quale chiusura di un bar frequentato da soggetti pericolosi (TAR Toscana 16 maggio 2006 n.2325). Non è stata riconosciuta invece nei seguenti casi: trasferimento d’ufficio di dipendente (Cons. di St. sez. IV 25 maggio 2005 n.2683); ordine di demolizione di manufatto abusivo (TAR Campania Napoli sez. II 4 agosto 2006 n.7866) atti di natura cautelare (TAR Lazio Roma sez. III 19 luglio 2006 n.6050) procedure di occupazione d’urgenza (Corte di Cass SS.UU 13 luglio 2006 n.15894) misure sanzionatorie (TAR Liguria sez. I 26 aprile 2006 n.405) recupero differenze retributive non dovute (Cons.di St. sez. VI 14 marzo 2006 n. 1327); ordinanza di cessazione di occupazione abusiva di suolo pubblico (Cons. di St. sez,V 11 gennaio 2006 n.29). Altra ipotesi in certo senso eccezionale per la quale è stato ritenuto superabile il mancato invio dell’avviso di avvio del procedimento riguarda gli atti vincolati per i quali si dimostri che la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto modificare il contenuto dell’atto finale. Ciò era già sostenuto da una certa giurisprudenza ed ora è codificato nel secondo comma dell’art. 21-octies il quale esclude l’annullabilità dell’atto amministrativo per mancato avviso dell’avvio del procedimento nei casi in cui l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Deve notarsi che ciò non è necessariamente vero per tutti gli atti vincolati, in quanto la partecipazione dell’interessato può influire anche sulla corretta acquisizione dei presupposti di fatto, di particolare rilievo negli atti vincolati 117 (cfr.in tal senso Cons.di St. sez.IV 20 settembre 2005 n.4836). Altra significativa novità introdotta dalla novella del 2005, inserita nell’ambito dell’art. 8 che disciplina il contenuto della comunicazione, è data dal fatto che l’avviso dell’avvio del procedimento deve essere ora dato anche nel caso in cui si proceda ad iniziativa di parte (art. 8 comma 2 c.ter). La giurisprudenza aveva infatti sistematicamente escluso che nei procedimenti ad iniziativa di parte fosse necessario dare la comunicazione (per tutte cfr Cons. di St. sez.VI 30 dicembre 2005 n.7623). Tale novità è sicuramente da mettere in relazione alla normativa dell’art.2 della legge che impone termini determinati per la conclusione del procedimento; è quindi necessario che tutti gli interessati sappiano, come dice l’art. 8 c.2 c-ter, la data di presentazione della relativa istanza: Invero tale innovazione, considerato il contenuto nuovo della comunicazione, limitato alla data di presentazione dell’istanza, potrebbe far sorgere il dubbio che l’obbligo in questi casi riguardi la comunicazione solo agli altri soggetti interessati, dovendosi presumere che l’interessato conosca la data di presentazione della sua istanza: sul punto non risultano allo stato arresti giurisprudenziali. Ulteriore novità, da inserire sempre nell’ambito degli obblighi partecipativi, è data dall’art. 10-bis che obbliga il responsabile del procedimento a preavvertire l’interessato della esistenza di motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza. La fattispecie riguarda quindi i procedimenti ad istanza di parte e la comunicazione deve essere qui data solo al soggetto che ha presentato l’istanza; considerato che le osservazioni dell’interessato in ordine a tale comunicazione potrebbero modificare l’orientamento dell’amministrazione, sarebbe stato più rispettoso del principio del contraddittorio, esteso dall’art. 7 anche al procedimento, informare di tali motivi anche eventuali controinteressati, ai quali sia stata già data comunicazione dell’avvio del procedimento, tenendo peraltro conto del fatto che le ipotesi si restringono notevolmente considerato che l’obbligo si circoscriverebbe ai soli procedimenti ad iniziativa di parte (ad es. occupazione di suolo pubblico richiesta per un’area già concessa ad altro soggetto). Mettendo peraltro in connessione l’art. 10-bis con l’art. 21-octies comma 2 deve ritenersi che l’atto non sia annullabile per mancata comunicazione dei motivi ostativi in tutti i casi in cui, per la natura vincolata del provvedimento, risulti palese che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto 118 essere diverso. Il TAR Lombardia (Milano sez.I 10 maggio 2006 n.1183) richiama qui la seconda parte del comma 2 assimilando totalmente la comunicazione dei motivi ostativi a quella dell’avviso dell’avvio del procedimento;il richiamo non è ininfluente se è vero che la prima parte del comma 2 riguarda solo gli atti vincolati e la seconda parte tutti i provvedimenti amministrativi; né è ininfluente in ordine all’onere della prova. Il TAR Puglia (Lecce sez. II 6 marzo 2006 n. 1385) sembra riferirsi invece alla prima parte del comma 2, come pure la sez. IV di Milano del TAR Lombardia (16 febbraio 2006 n.415). E’ chiaro che bisogna aver riguardo alle specifiche fattispecie, per valutare preliminarmente se si è in presenza di atto vincolato o discrezionale. La norma introdotta crea chiaramente un appesantimento del procedimento, ma la sua ratio, che si legge esplicitamente nella Relazione della Commissione Affari Costituzionali del Senato del 6 novembre 2003, è quella di cercare di limitare il contenzioso tra cittadini e pubblica amministrazione. La giurisprudenza già formatasi sull’art. 10-bis ha avuto modo di affermare che: la mancata impugnazione del preavviso di diniego non precluda l’impugnazione dell’atto finale (TAR Lombardia Milano sez. IV 19 aprile 2006 n.1021); il preavviso di diniego non ha natura provvedimentale ed il suo contenuto non deve necessariamente coincidere esattamente con quello del provvedimento finale, in caso di reiezione delle osservazioni dell’interessato (TAR Lazio Roma, sez. I 10 aprile 2006 n.2553). Conferenza di servizi. E’ strumento di semplificazione in quanto tende a riunire in unico atto, il verbale conclusivo, le manifestazioni di volontà delle amministrazioni che partecipano alla conferenza. Sono previsti due tipi di conferenza: istruttoria ( art. 14,primo comma), per un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti; decisoria (secondo comma) quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi di altre amministrazioni; quest’ultima diventa obbligatoria quando l’amministrazione procedente non abbia ottenuto risposta entro trenta giorni dalla richiesta (precedentemente alla novella 2005 erano 15 giorni). La legge 15 ha poi aggiunto una disposizione, sempre al secondo comma, nella quale si rende facoltativa la possibilità di indire conferenza decisoria se entro lo stesso termine interviene il dissenso dell’amministrazione interpellata. 119 La conferenza è considerata dalla giurisprudenza non un organo collegiale bensì un modulo organizzatorio ( Cons di St. sez.IV 8 luglio 1999 n.1193) con tutte le conseguenze connesse circa la inapplicabilità dei principi posti per gli organi collegiali (non c’è ad es. obbligo di astensione a causa di interesse diretto al procedimento: TAR Sardegna sez. I 16 ottobre 2006 n.2108), tuttavia nella conferenza decisoria le amministrazioni titolari di potere “esterno” devono essere considerate, ai fini della notifica del ricorso, amministrazioni emananti l’atto impugnato (Cons St. sopra cit ; TAR Lazio sez. Latina 29 marzo 2006 n.212). Qualche dubbio circa la natura di organo collegiale era sorto in base alla disposizione contenuta al comma 2 dell’art. 14-quater che prevedeva la determinazione di conclusione del procedimento a maggioranza. Ora però tale norma è stata abrogata dalla legge 15 proprio per dissipare ogni dubbio. Il comma 6-bis inserito nell’ambito dell’articolo 14-ter prevede ora l’assunzione di ogni responsabilità da parte dell’amministrazione procedente che deve tenere conto delle posizioni prevalenti assunte in conferenza, e dovrà quindi adeguatamente motivare sulle ragioni di superamento dei dissensi. La conferenza è indetta dall’amministrazione procedente, cioè da quell’amministrazione che dovrà emettere il provvedimento finale, tuttavia può essere convocata anche su iniziativa del privato interessato, il quale però non vanta alcun diritto alla partecipazione alla conferenza stessa (TAR Sicilia, Palermo,sez. III 13 settembre 2005 n.1537). In caso di affidamento di concessione di lavori il comma 5 dell’art. 14 prevedeva che la conferenza è convocata dal concedente; ora la legge 15 consente che sia convocata anche dal concessionario, con l’assenso del concedente, al quale spetta comunque sempre il diritto di voto. Anche l’art. 14-bis, che disciplina la c.d. conferenza preliminare ha subito lievi modifiche: in caso di progetti di particolare complessità, ed ora la novella aggiunge “e di insediamenti produttivi di beni e servizi”, la conferenza può essere convocata ad iniziativa dell’interessato prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, ora previa motivata e documentata richiesta (studio di fattibilità), a fini perlustrativi, per verificare la sussistenza dei presupposti per un esito positivo del procedimento; il privato sopporta gli oneri dell’attività amministrativa e la conferenza si esprime in trenta giorni. I commi 2 e 3 relativi alle conferenze preliminari per le opere pubbliche o di 120 interesse pubblico e nel caso in cui sia richiesta una valutazione di impatto ambientale (VIA), sono rimasti praticamente invariati; la novella ha aggiunto il comma 3-bis che appesantisce in certo senso il procedimento poiché, anche in sede di conferenza preliminare, ove il dissenso sia espresso dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, e riguardi opere interregionali, si applica la disciplina dell’art. 14-quater comma 3, e cioè, come di seguito meglio si vedrà, il ricorso ad organismi “superiori” quali il Consiglio dei Ministri, la Conferenza Stato-Regioni, o la Conferenza Unificata. Restano immodificati i commi 4 e 5: l’amministrazione procedente resta in certo senso vincolata alle risultanze della conferenza preliminare, potendo cambiare motivatamente avviso solo per fatti sopravvenuti. L’art. 14-ter, oggi rubricato “Lavori della conferenza di servizi”, ha subito diversi interventi ad opera della novella del 2005: si tratta di norme acceleratorie come il comma premesso al comma 1, o l’abbreviazione del termine di cui al comma 2, relativi alle convocazioni della conferenza; ovvero di sospensione dei termini per l’atto finale, in caso di pronuncia sulla compatibilità ambientale, come nel comma 4. Il dissenso postumo è stato ritenuto elemento inidoneo a riaprire la procedura, ove l’amministrazione avesse espresso in conferenza di servizi parere favorevole (Cons di St. sez.VI 3 marzo 2006 n.1023) E’ stato introdotto l’art. 14 quinquies che, in materia di finanza di progetto prevede la convocazione anche dei soggetti aggiudicatari di concessione individuale, ovvero le società di progetto, senza diritto di voto; la loro mancata partecipazione è stata però ritenuta una mera irregolarità ( TAR Puglia, Bari sez. II 6 dicembre 2005 n.5196). -Autocertificazioe e denuncia di attività Il capitolo dell’autocertificazione è assai vasto e specialistico e comprende, oltre l’articolo 18, normative di attuazione piuttosto articolate (si veda il Testo Unico sulla documentazione amministrativa approvato con DPR 28 dicembre 2000 n. 445). Considerato che l’articolo 18 non ha subito modifiche, non si ritiene di affrontare qui la complessa materia. L’articolo 19 invece, riguardante la denuncia di inizio attività, come strumento che sostituisce nei casi previsti le autorizzazioni, ha subito una integrale revisione ad opera dell’art. 3 del d.l. n.35 del 2005, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80. 121 Anche questa è materia “specialistica” che ha assunto una sua autonomia rispetto alla “trasparenza” ed in genere all’ambito tradizionale della legge n. 241; pertanto non potrà certo essere trattata qui in maniera esaustiva. Si darà solo brevemente conto delle modifiche e della prima giurisprudenza formatasi. La prima novità che appare subito è data al riferimento alle concessioni (non costitutive) che rientrerebbero nell’ambito della sostituibilità con la denuncia di inizio attività: tra queste sembrerebbe siano ricomprese anche le concessioni edilizie (TAR Piemonte, sez.II 20 aprile 2006 n.2837). La novità è di notevole rilievo in quanto il precedente testo escludeva espressamente le concessioni edilizie. La norma contempla poi esplicitamente anche le iscrizioni in albi o ruoli per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale. L’ambito delle materie escluse è chiaramente e tassativamente indicato:difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, amministrazione della giustizia e delle finanze, salute, pubblica incolumità, patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, ambiente e atti imposti dalla normativa comunitaria; per questi ultimi il Consiglio di Stato (sezione Atti normativi 16 settembre 2005 n.3924) ha affermato debbano intendersi i provvedimenti amministrativi previsti dalla normativa comunitaria per l’attuazione di regolamenti, direttive e decisioni; in particolare le licenze individuali per l’offerta al pubblico di singoli servizi postali (art. 5 d.lg. 22 luglio 1999 n. 261), in quanto atti imposti dalla normativa comunitaria. Rimangono fermi gli altri requisiti che sostanzialmente individuano l’ambito di applicazione tra gli atti vincolati, il cui rilascio dipenda unicamente dall’accertamento della sussistenza dei presupposti di legge e non siano previsti contingentamenti o atti programmatori (sono sempre state infatti escluse le autorizzazioni commerciali in quanto soggette a contingentamento) Il silenzio assenso Per quanto riguarda il silenzio rifiuto, cioè l’inadempimento a provvedere della pubblica amministrazione, pure capitolo fondamentale del diritto amministrativo, si dirà brevemente solo delle novità introdotte, che consistono nella totale riscrittura dell’articolo 20 ad opera dell’art. 3 del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge n. 80/2005. Superata da tempo, secondo dottrina dominante (Scoca “Il silenzio della 122 pubblica amministrazione” Milano 1971), con l’avallo della nota decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 1960, la teoria del silenzio come provvedimento implicito, può ritenersi che la disciplina contenuta nella legge n. 241/90 abbia confermato detto orientamento, qualificando il silenzio come mero inadempimento, come fatto (Sandulli “Il silenzio della pubblica amministrazione oggi: aspetti sostanziali e processuali” Atti del XXVIII Convegno di Varenna). Tuttavia con la novella della legge 80/2005 si è introdotta una espressione che appare inequivocabile, ed a favore della opposta tesi, in quanto al 1 comma dell’art. 20 si afferma che il silenzio equivale a provvedimento di accoglimento della domanda. Verosimilmente una differenza ontologica può ravvisarsi con la disciplina della d.i.a. ove si dice che atti, provvedimenti, nulla osta ecc. sono sostituiti da una dichiarazione, che ha lo specifico effetto di consentire, decorso un certo tempo, l’inizio dell’attività, peraltro sottoposta alla possibilità di interruzione da parte dell’amministrazione, entro trenta giorni dalla comunicazione di inizio attività: Anche qui peraltro il richiamo alle possibilità di revoca o annullamento ha fatto ritenere ad alcuni che si tratti di natura provvedimentale anche per la d.i.a. (TAR Piemonte sez. I 19 aprile 2006 n. 1885); se però il richiamo all’annullamento ed alla revoca s’intende riferito al provvedimento che ordina il divieto di prosecuzione, potrebbe restare ferma la natura non provvedimentale della d.i.a. La questione tuttavia non sembra avere risvolti pratici di grande rilievo, data la disciplina analitica delle fattispecie. La nuova formulazione del comma 1 interviene in altra disputa annosa, in ordine alla necessità o meno della previa diffida per la formazione del silenzio: in tale disputa l’interpretazione congiunta dell’art. 2 e dell’art. 20 portava a concludere sulla superfluità della diffida in presenza di termini ben precisi dati all’amministrazione per provvedere (cfr Castiello op.cit. p.435). Ora è chiaramente detto che non sono più necessarie previe diffide ed il silenzio accoglimento si forma decorsi infruttuosamente i termini di cui all’articolo 2 commi 2 e 3. Peraltro su tale impostazione si erano già attestate numerosi leggi regionali (Trentino Alto Adige 31 luglio 1993 n. 13; Provincia autonoma di Trento 30 novembre 1992 n. 23; Lazio 22 ottobre 1993 n.57). A conclusione del rapido esame si pone quanto meno un problema di coordinamento tra norme sostanziali e processuali della legge n.241/90 e norme processuali della legge n.205/2000. Infatti quest’ ultima prevede un processo accelerato per l’esame del silenzio 123 in generale, cioè tutte le ipotesi di silenzio dell’amministrazione, sia rifiuto che accoglimento che mero comportamento inerte, e sembra orientare per un annullamento meramente formale in ordine alla legittimità o meno del silenzio stesso, seppure sia poi possibile la nomina del commissario ad acta che interviene per emettere il provvedimento esplicito, verosimilmente secondo linee guida indicate dal Giudice; tuttavia proprio la previsione di una procedura accelerata giustificherebbe la limitatezza dell’intervento, creandosi altrimenti una disparità di trattamento processuale con gli altri giudizi di “cognizione”, ove si ritenesse che il giudice possa conoscere anche il fondamento della pretesa. Le diverse lezioni hanno cercato soprattutto di soddisfare le curiosità degli alunni e l’ultima riguardante i rapporti tra cittadino e stato è importante per una cittadinanza attiva che sappia coniugare la partecipazione dei singoli nelle scelte pubbliche come può essere per esempio in campania la individuazione di un inceneritore o di un luogo ove realizzare una discarica. Il Progetto PLACE può considerarsi un esempio fattivo di educazione consumeristica ed alla cittadinanza attiva di soggetti adulti augurandosi che le intese intercorse con gli Enti pubblici territoriali sortiscano un esito positivo con la istituzionalizzazione dei corsi di educazione alla cittadinanza con estensione agli emigrati al fine di agevolare una loro più rapida integrazione. 124 VERIFICHE 125 VERIFICA 1 126 127 128 129 130 131 VERIFICA 2 132 133 134 135 VERIFICA 3 136 137 138