I contratti di lavoro tra
flessibilità e tutela
Scuola di Formazione Sociale
e Politica per Giovani
Arcidiocesi di Milano
Milano, 12 novembre 2011
Prof. Matteo Corti
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Piano del seminario
• Il dibattito sulla subordinazione degli anni ‘90
• Le diverse posizioni dei giuslavoristi
• Le proposte degli anni ’90 sulla estensione/rimodulazione
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delle tutele
Il dibattito sulla disciplina dei licenziamenti
Lo Statuto dei lavori “Treu-Amato” del 2002
La risposta della cd. Legge Biagi
Il dibattito sul contratto unico
I progetti di legge sul contratto unico
Il progetto di contratto unico di Ichino del 2009
Alla ricerca di una tutela inclusiva
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Il dibattito sulla subordinazione
degli anni ‘90
•
Il dibattito sulla crisi del contratto di lavoro
subordinato standard.
• Le ragioni della crisi 
1. il cambiamento dei modelli produttivi/organizzativi 
a) dall’integrazione verticale a quella orizzontale;
b) dal taylorismo-fordismo ai nuovi paradigmi
produttivi/organizzativi
(lean production, just in
time, total quality management);
2. la fuga dalla subordinazione  la crescita dei costi di
subordinazione determinata da 
a) globalizzazione e competizione internazionale;
b) tendenza espansiva delle tutele lavoristiche, sia di
carattere legale che previdenziale.
• Conseguenze: disoccupazione crescente e
segmentazione del mercato del lavoro.
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Le diverse opinioni dei giuslavoristi
•
•
•
Le posizioni favorevoli all’introduzione di un tertium
genus fra subordinazione e autonomia  Flammia,
Persiani, De Luca Tamajo
Le posizioni favorevoli alla riorganizzazione delle tutele
sulla base di un continuum dal lavoro sans phrase al
lavoro subordinato 
1. Pedrazzoli
2. Alleva
3. D’Antona
4. Ichino
5. Statuto dei lavori Biagi-Treu
L’impostazione tradizionale che rivendica la persistente
attualità della distinzione tra lavoro subordinato e
lavoro autonomo, fornendo una lettura modernizzata
della subordinazione (Mengoni, Napoli).
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Le proposte degli anni ’90 sulla
estensione/rimodulazione delle tutele
•
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1.
2.
3.
4.
5.
•
Le proposte che miravano all’estensione di gran parte delle tutele
del lavoro subordinato anche al lavoro economicamente
dipendente  Alleva, d.d.l. Smuraglia
I progetti che miravano alla rimodulazione delle tutele, in
generale sottraendone alcune ai lavoratori subordinati la cui
prestazione si svolge in condizioni di maggiore autonomia, e
aggiungendone ai lavoratori coordinati (economicamente
dipendenti) 
Progetto di Flammia, De Luca Tamajo, Persiani;
Proposta di Pedrazzoli;
Proposta di D’Antona;
Proposta di Ichino;
Statuto dei lavori Biagi-Treu.
La comparsa dei meccanismi di volontà assistita in funzione della
disponibilità delle tutele  v. ad es. la proposta di Ichino e lo
Statuto dei lavori di Biagi-Treu.
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Il dibattito sulla disciplina dei licenziamenti
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1.
2.
•
•
La disciplina italiana dei licenziamenti come problema  la
reintegrazione come costo imposto alle imprese che favorisce la
rigidità e la segmentazione del mercato del lavoro.
La critica di Ichino alle operazioni giurisprudenziali in materia di
licenziamento per giustificato motivo oggettivo  la proposta di
esplicitazione del firing cost.
La difesa della reintegrazione per il suo valore etico di tutela della
persona che lavora  gli argomenti di Napoli.
I vincoli costituzionali alle operazioni sulla disciplina limitativa dei
licenziamenti 
La sentenza della Corte costituzionale n. 46/2000  il rango
costituzionale del principio di giustificazione del licenziamento, ma
non della reintegrazione;
Art. 30 della Carta di Nizza  “ogni lavoratore ha diritto alla
tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al
diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali”.
Il dibattito avviato dalla Commissione europea con il Libro verde
del 2006 sul diritto del lavoro e la comunicazione del 2007 sulla
flexicurity  l’invito a rivedere la “strict Employment Protection
Legislation”.
Le “lettere” del 2011: la lettera della BCE del 5 agosto 2011 e la
risposta del Governo del 26 ottobre 2011.
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Lo Statuto dei lavori Treu-Amato
del 2002 (1)
•
•
•
1.
2.
3.
4.
Si colloca tra le proposte che distribuiscono le tutele secondo un
continuum crescente  diritti di base sono fissati per tutti i lavoratori che
svolgono un’attività prevalentemente personale, mentre ulteriori diritti
specifici sono attribuiti ai lavoratori economicamente dipendenti e a quelli
subordinati.
Si colloca altresì tra le proposte che non rimodulano le tutele, ma
accrescono quelle per il lavoro autonomo e quello economicamente
dipendente.
Struttura 
Capo I  principi fondamentali;
Capo II  diritti attribuiti a tutti i lavoratori che svolgono un’attività
prevalentemente personale, compresi i lavoratori economicamente
dipendenti e quelli subordinati (divieti di discriminazione, salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, diritti nel mercato del lavoro, diritto
all’equo compenso);
Capo III  diritti aggiuntivi attribuiti ai lavoratori economicamente
dipendenti (art. 17) (diritto all’equo compenso; alla sospensione della
prestazione lavorativa in caso di gravidanza, infortunio, ecc.; tutela
indennitaria in caso di recesso ingiustificato);
Capo IV  diritti aggiuntivi attribuiti ai lavoratori subordinati (rispetto al
quadro previgente vengono aggiunti diritti di informazione e
consultazione, formazione continua e permanente).
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Lo Statuto dei lavori Treu-Amato del 2002 (2)
•
•
•
•
•
Il dibattito sul progetto di Statuto dei lavori 
Le critiche della CGIL 
la proposta differenzia arbitrariamente la disciplina dei lavoratori
economicamente dipendenti e quella dei lavoratori subordinati
sulla base del criterio della modalità della esecuzione della
prestazione (eterodirezione  coordinazione), assunto come poco
rilevante;
i singoli diritti attribuiti ai lavoratori economicamente indipendenti
vengono considerati insufficienti per farli uscire dalla precarietà
(ad es. la tutela meramente indennitaria per il recesso
ingiustificato del committente).
La controproposta della CGIL  un unico contratto di lavoro
connotato dalla dipendenza economica cui estendere le tutele
fondamentali del lavoro subordinato, in primis quelle per il caso di
risoluzione del rapporto (cfr. proposta di Alleva degli anni ’90;
p.d.l. sinistra DS e CGIL 22.11.2005).
La contro-obiezione  il diritto del lavoro non si esaurisce nella
tutela economica del lavoratore debole, ma è anzitutto uno
strumento di tutela della persona lavoratrice che mette la propria
opera a disposizione del datore di lavoro.
 in quest’ottica si giustifica la gradazione delle tutele (il lavoro
coordinato è una species del lavoro autonomo, non di quello
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subordinato).
La risposta della cd. Legge Biagi
(1)
• Ulteriore arricchimento dell’articolazione tipologica del
contratto di lavoro subordinato; lotta alla falsa autonomia; no
alla flessibilità in uscita.
Contratto di
lavoro
subordinato
Forme di lavoro a
termine:
1. Contratto a termine;
2. Contratto di
inserimento;
3. Lavoro a termine in
somministrazione
Forme di lavoro con
orario modulato o
flessibile:
1. Part-time;
2. Lavoro ripartito.
Forme di lavoro con
prestazione eventuale:
1. Lavoro
intermittente;
2. Lavoro a tempo
indeterminato in
somministrazione
Contratti con
finalità
formativa → i
tre tipi di
apprendistato
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La risposta della cd. Legge Biagi
(2)
Contratti di lavoro
autonomo
Lavoro a progetto
Collaborazioni
coordinate e
continuative
occasionali
Associazione in
partecipazione
con “adeguate
erogazioni a chi
lavora”
Lavoro
occasionale di
tipo
accessorio
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Il dibattito sul contratto unico
• La proposta di Cahuc-Kramarz 
1. un contratto di lavoro subordinato che assorbe il
2.
•
contratto a termine e offre tutele crescenti al crescere
dell’anzianità del lavoratore;
l’indennità calcolata in questo modo è riservata
soltanto al licenziamento economico, e ha il pregio di
rendere prevedibile il costo del licenziamento in un
sistema in cui la giurisprudenza non consente il
licenziamento per incrementare i profitti e pone
pesanti obblighi di riqualificazione e ricollocazione in
capo alle imprese.
Lo scarso successo dell’iniziativa oltralpe  ripresa
come cavallo di battaglia di Sarkozy, è osteggiata tanto
dai sindacati che dal mondo imprenditoriale, che si
accordano altrimenti all’inizio del 2008.
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I progetti di legge sul contratto unico
• In particolare la proposta di Pallini-Leonardi 
1. estensione delle tutele del lavoro subordinato anche al
2.
3.
4.
5.
lavoro coordinato e continuativo inserito organicamente
nell’organizzazione produttiva;
abrogazione della disciplina del lavoro a progetto, del lavoro
intermittente, del lavoro ripartito e del lavoro occasionale di
tipo accessorio;
limitazione del contratto a termine ad esigenze
predeterminate nel tempo e di carattere straordinario od
occasionale;
allungamento del periodo di prova fino a dodici mesi per le
professionalità più elevate;
previsione di un’indennità economica di licenziamento per i
licenziamenti per g.m.o., ma con la facoltà del lavoratore di
rifiutarla e di chiedere la reintegrazione secondo la disciplina
attualmente vigente ( alla riforma della disciplina dei
12
licenziamenti tedeschi introdotta dalla riforma Hartz).
Il progetto di contratto unico di Ichino del 2009 (1)
•
1.
2.
3.
4.
a)
b)
c)
5.
I punti cardine:
focus sulla disciplina del recesso;
applicazione di tale disciplina a tutti i rapporti connotati dalla dipendenza
economica (art. 5);
mantenimento dell’attuale disciplina dei licenziamenti soltanto per quelli
disciplinari, per quelli discriminatori o per motivi capricciosi;
per i licenziamenti “per motivi economici, tecnici od organizzativi” sono
previsti 
un preavviso pari a tanti mesi quanti quelli alle dipendenze del datore,
con un minimo di 3 e un massimo di 12; il lavoratore può però optare per
la cessazione immediata del rapporto e la percezione dell’indennità
sostitutiva;
un’indennità pari a un mese di retribuzione ogni anno alle dipendenze del
datore, diminuita della retribuzione corrispondente al preavviso o
all’indennità sostitutiva;
solo nel caso di anzianità superiore a 20 anni alle dipendenze del
medesimo datore di lavoro, si presume il carattere discriminatorio del
licenziamento con applicazione della tutela reintegratoria, salva la
possibilità del datore di provare il giustificato motivo economico, tecnico
o organizzativo;
in caso di applicazione dell’art. 18 SL, possibilità del giudice di optare per
la reintegrazione + il risarcimento del danno, oppure solo per l’una o per
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l’altro.
Il progetto di contratto unico di
Ichino del 2009 (2)
6.
7.
8.
a.
b.
Il contratto di ricollocazione  nel caso di licenziamento
incolpevole il lavoratore a diritto ad un nuovo sistema di
ammortizzatori sociali particolarmente generoso (4 anni con
indennità di disoccupazione decrescente), accompagnato però da
un meccanismo di attivazione particolarmente pervasivo;
Il finanziamento degli ammortizzatori sociali è affidato ad enti
bilaterali e congegnato in modo da rendere l’onere più costoso alle
imprese i cui lavoratori più ne fruiscono;
Il contratto collettivo di transizione 
il requisito del contratto collettivo stipulato con un sindacato per la
costituzione dell’ente bilaterale incaricato del nuovo sistema di
ammortizzatori sociali, e il passaggio alla nuova disciplina di
protezione dai licenziamenti per i neoassunti;
il requisito del contratto collettivo stipulato con un’organizzazione
sindacale maggioritaria nell’impresa o ratificato con referendum
per estendere il nuovo regime di protezione dai licenziamenti a
tutti i lavoratori dell’impresa stessa.
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Alla ricerca di una tutela
inclusiva
• La piccola rivoluzione del Diritto del lavoro
del 2011-2012 
1. L’art. 8, d. l. n. 138/2011 e la derogabilità
collettiva al Diritto del lavoro, salvi i
principi costituzionali, i vincoli
internazionali e il diritto dell’Unione
europea.
2. La riapertura del cantiere dei
licenziamenti  verso più sicurezza per il
lavoratore e più flessibilità per le imprese.15
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