Le nuove frontiere del
dibattito fra subordinazione
e autonomia
Seminario di Diritto del lavoro
Università degli Studi di Milano
7 febbraio 2009
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Piano del seminario
• Il dibattito sulla subordinazione degli anni ‘90
• Le diverse posizioni dottrinali
• Le proposte degli anni ’90 sulla estensione/rimodulazione
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delle tutele
Il dibattito sulla disciplina dei licenziamenti
Le proposte di riforma della disciplina dei licenziamenti
Lo Statuto dei lavori “Treu-Amato” del 2002
Il dibattito sul contratto unico
I progetti di legge sul contratto unico
Il progetto di contratto unico di Ichino del 2009
Il disegno di legge del Governo 1441-quater
Conclusioni
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Il dibattito sulla subordinazione degli anni ‘90
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Il dibattito sulla crisi dell’art. 2094 c.c. come norma
definitoria del lavoro subordinato e chiave di accesso
alle relative tutele.
Le ragioni della crisi 
la progressiva divergenza tra tipo normativo e tipo
legale 
il cambiamento dei modelli produttivi/organizzativi 
a) dall’integrazione verticale a quella orizzontale;
b) dal taylorismo-fordismo ai nuovi paradigmi
produttivi/organizzativi
(lean production, just in
time, total quality management);
la fuga dalla subordinazione  la crescita dei costi di
subordinazione determinata da 
a) globalizzazione e competizione internazionale;
b) tendenza espansiva delle tutele lavoristiche, sia di
carattere legale che previdenziale.
Conseguenze: disoccupazione crescente e
segmentazione del mercato del lavoro.
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Le diverse posizioni dottrinali
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Le posizioni favorevoli all’introduzione di un tertium
genus fra subordinazione e autonomia  Flammia,
Persiani, De Luca Tamajo
Le posizioni favorevoli alla riorganizzazione delle tutele
sulla base di un continuum dal lavoro sans phrase al
lavoro subordinato 
1. Pedrazzoli
2. Alleva
3. D’Antona
4. Ichino
5. Statuto dei lavori Biagi-Treu
L’impostazione tradizionale che rivendica la persistente
attualità della distinzione tra lavoro subordinato e
lavoro autonomo, fornendo una lettura modernizzata
dei requisiti ex art. 2094 c.c. (Mengoni, Napoli).
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Le proposte degli anni ’90 sulla
estensione/rimodulazione delle tutele
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Le proposte che miravano all’estensione di gran parte delle tutele
del lavoro subordinato anche al lavoro economicamente
dipendente  Alleva, d.d.l. Smuraglia
I progetti che miravano alla rimodulazione delle tutele, in
generale sottraendone alcune ai lavoratori subordinati la cui
prestazione si svolge in condizioni di maggiore autonomia, e
aggiungendone ai lavoratori coordinati (economicamente
dipendenti) 
Progetto di Flammia, De Luca Tamajo, Persiani;
Proposta di Pedrazzoli;
Proposta di D’Antona;
Proposta di Ichino;
Statuto dei lavori Biagi-Treu.
La comparsa dei meccanismi di volontà assistita in funzione della
disponibilità delle tutele  v. ad es. la proposta di Ichino e lo
Statuto dei lavori di Biagi-Treu.
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Il dibattito sulla disciplina dei
licenziamenti
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La disciplina italiana dei licenziamenti come problema  la
reintegrazione come costo imposto alle imprese che favorisce la
rigidità e la segmentazione del mercato del lavoro.
La critica di Ichino alle operazioni giurisprudenziali in materia di
licenziamento per giustificato motivo oggettivo  la proposta di
esplicitazione del firing cost.
La difesa della reintegrazione per il suo valore etico di tutela della
persona che lavora  gli argomenti di Napoli.
I vincoli costituzionali alle operazioni sulla disciplina limitativa dei
licenziamenti 
La sentenza della Corte costituzionale n. 46/2000  il rango
costituzionale del principio di giustificazione del licenziamento, ma
non della reintegrazione (cfr. anche Cass. 15822/2002);
Art. 30 della Carta di Nizza  “ogni lavoratore ha diritto alla
tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al
diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali”.
Il dibattito avviato dalla Commissione europea con il Libro verde
del 2006 sul diritto del lavoro e la comunicazione del 2007 sulla
flexicurity  l’invito a rivedere la “strict Employment Protection
Legislation”.
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Le proposte di riforma della disciplina
dei licenziamenti
I due referendum pro e contro l’art. 18 SL
Il d.d.l. 2075 presentato il 4.2.1997 (Debenedetti) 
Applicazione della nuova disciplina del licenziamento a tutti i rapporti di
collaborazione (di tipo coordinato e continuativo e subordinato);
Previsione in ogni caso di licenziamento di un’indennità crescente con
l’anzianità aziendale del lavoratore;
Diminuzione dell’indennità fino a zero in caso di licenziamento in tronco
giustificato.
Il p.d.l. 6835 presentato il 3.3.2000 (Treu) 
Promozione delle soluzioni conciliative e arbitrali nell’ambito dei
licenziamenti individuali;
Alternativa tra indennità risarcitoria e reintegrazione rimessa alla scelta del
giudice/arbitro;
Vincolo degli arbitri alle nozioni di giusta causa e giustificato motivo
contenute nei contratti collettivi.
I d.d.l. sull’estensione dell’art. 18 anche alle p.m.i., e quelli sulla sua
abrogazione.
La sperimentazione della deroga all’art. 18 contenuta nel Patto per l’Italia
del 2002 (d.d.l. n. 848-bis)  per un periodo di 2 anni e solo nel caso di
superamento della soglia dei 15 dipendenti.
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Lo Statuto dei lavori Treu-Amato
del 2002 (1)
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Si colloca tra le proposte che distribuiscono le tutele secondo un
continuum crescente  diritti di base sono fissati per tutti i lavoratori che
svolgono un’attività prevalentemente personale, mentre ulteriori diritti
specifici sono attribuiti ai lavoratori economicamente dipendenti e a quelli
subordinati.
Si colloca altresì tra le proposte che non rimodulano le tutele, ma
accrescono quelle per il lavoro autonomo e quello economicamente
dipendente.
Struttura 
Capo I  principi fondamentali;
Capo II  diritti attribuiti a tutti i lavoratori che svolgono un’attività
prevalentemente personale, compresi i lavoratori economicamente
dipendenti e quelli subordinati (divieti di discriminazione, salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, diritti nel mercato del lavoro, diritto
all’equo compenso);
Capo III  diritti aggiuntivi attribuiti ai lavoratori economicamente
dipendenti (art. 17) (diritto all’equo compenso; alla sospensione della
prestazione lavorativa in caso di gravidanza, infortunio, ecc.; tutela
indennitaria in caso di recesso ingiustificato);
Capo IV  diritti aggiuntivi attribuiti ai lavoratori subordinati (rispetto al
quadro previgente vengono aggiunti diritti di informazione e
consultazione, formazione continua e permanente).
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Lo Statuto dei lavori Treu-Amato del 2002 (2)
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Il dibattito sul progetto di Statuto dei lavori 
Le critiche della CGIL 
la proposta differenzia arbitrariamente la disciplina dei lavoratori
economicamente dipendenti e quella dei lavoratori subordinati
sulla base del criterio della modalità della esecuzione della
prestazione (eterodirezione  coordinazione), assunto come poco
rilevante;
i singoli diritti attribuiti ai lavoratori economicamente indipendenti
vengono considerati insufficienti per farli uscire dalla precarietà
(ad es. la tutela meramente indennitaria per il recesso
ingiustificato del committente).
La controproposta della CGIL  un unico contratto di lavoro
connotato dalla dipendenza economica cui estendere le tutele
fondamentali del lavoro subordinato, in primis quelle per il caso di
risoluzione del rapporto (cfr. proposta di Alleva degli anni ’90;
p.d.l. sinistra DS e CGIL 22.11.2005).
La contro-obiezione (Tursi)  il diritto del lavoro non si esaurisce
nella tutela economica del lavoratore debole, ma è anzitutto uno
strumento di tutela della persona lavoratrice che mette la propria
opera a disposizione del datore di lavoro.
 in quest’ottica si giustifica la gradazione delle tutele (il lavoro
coordinato è una species del lavoro autonomo, non di quello
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subordinato).
Il dibattito sul contratto unico
• La proposta di Cahuc-Kramarz 
1. un contratto di lavoro subordinato che assorbe il
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contratto a termine e offre tutele crescenti al crescere
dell’anzianità del lavoratore;
l’indennità calcolata in questo modo ha il pregio di
rendere prevedibile il costo del licenziamento in un
sistema in cui la giurisprudenza non consente il
licenziamento per incrementare i profitti e pone
pesanti obblighi di riqualificazione e ricollocazione in
capo alle imprese.
Lo scarso successo dell’iniziativa oltralpe  ripresa
come cavallo di battaglia di Sarkozy, è osteggiata tanto
dai sindacati che dal mondo imprenditoriale, che si
accordano altrimenti all’inizio del 2008.
Le proposte di contratto unico in Italia  PalliniLeonardi e Boeri-Garibaldi.
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I progetti di legge sul contratto unico
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In particolare la proposta di Pallini-Leonardi 
estensione delle tutele del lavoro subordinato anche al lavoro
coordinato e continuativo inserito organicamente
nell’organizzazione produttiva;
abrogazione della disciplina del lavoro a progetto, del lavoro
intermittente, del lavoro ripartito e del lavoro occasionale di tipo
accessorio;
limitazione del contratto a termine ad esigenze predeterminate
nel tempo e di carattere straordinario od occasionale;
allungamento del periodo di prova fino a dodici mesi per le
professionalità più elevate;
previsione di un’indennità economica di licenziamento per i
licenziamenti per g.m.o., ma con la facoltà del lavoratore di
rifiutarla e di chiedere la reintegrazione secondo la disciplina
attualmente vigente ( alla riforma della disciplina dei
licenziamenti tedeschi introdotta dalla riforma Hartz).
La proposta di Boeri-Garibaldi  periodo di prova di 6 mesi,
stabilità obbligatoria fino a 3 anni, stabilità reale dopo i 3 anni. 11
Il progetto di contratto unico di Ichino del 2009 (1)
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a)
b)
c)
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I punti cardine:
focus sulla disciplina del recesso;
applicazione di tale disciplina a tutti i rapporti connotati dalla dipendenza
economica (art. 5);
forti limitazioni all’utilizzo dei contratti a termine;
mantenimento dell’attuale disciplina dei licenziamenti soltanto per quelli
disciplinari, per quelli discriminatori o per motivi capricciosi;
per i licenziamenti “per motivi economici, tecnici od organizzativi” sono
previsti 
un preavviso pari a tanti mesi quanti quelli alle dipendenze del datore, con un
minimo di 3 e un massimo di 12; il lavoratore può però optare per la
cessazione immediata del rapporto e la percezione dell’indennità sostitutiva;
un’indennità pari a un mese di retribuzione ogni anno alle dipendenze del
datore, diminuita della retribuzione corrispondente al preavviso o all’indennità
sostitutiva;
solo nel caso di anzianità superiore a 20 anni alle dipendenze del medesimo
datore di lavoro, si presume il carattere discriminatorio del licenziamento con
applicazione della tutela reintegratoria, salva la possibilità del datore di
provare il giustificato motivo economico, tecnico o organizzativo;
in caso di applicazione dell’art. 18 SL, possibilità del giudice di optare per la
reintegrazione + il risarcimento del danno, oppure solo per l’una o per l’altro.
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Il progetto di contratto unico di
Ichino del 2009 (2)
7.
Il contratto di ricollocazione  nel caso di licenziamento incolpevole il
lavoratore a diritto ad un nuovo sistema di ammortizzatori sociali
particolarmente generoso (4 anni con indennità di disoccupazione
decrescente), accompagnato però da un meccanismo di attivazione molto
pervasivo;
8. Il finanziamento degli ammortizzatori sociali è affidato ad enti bilaterali e
congegnato in modo da rendere l’onere più costoso alle imprese i cui
lavoratori più ne fruiscono;
9. Il contratto collettivo di transizione 
a.
stipulato con un sindacato qualsiasi  per la costituzione dell’ente
bilaterale incaricato del nuovo sistema di ammortizzatori sociali, e il
passaggio alla nuova disciplina di protezione dai licenziamenti per i
neoassunti;
b. stipulato con un’organizzazione sindacale maggioritaria nell’impresa o
ratificato con referendum  per estendere il nuovo regime di protezione
dai licenziamenti a tutti i lavoratori dell’impresa stessa;
10. disciplina contributiva di favore per incentivare il passaggio delle imprese
al nuovo modello.
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Il progetto di contratto unico di Ichino del 2009 (3)
• Le criticità 
1. il problema del rispetto del principio di eguaglianza nell’entrata in vigore
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differenziata della riforma;
l’abbandono del meccanismo dei presupposti legali del licenziamento
impone al lavoratore una probatio diabolica del licenziamento
discriminatorio o capriccioso;
per conseguenza rischia di essere soltanto formale il rispetto del principio
della necessaria giustificazione del licenziamento sostenuto dalla Corte
costituzionale e dall’art. 30 della Carta di Nizza;
il dibattito sulla flexicurity sembra offrire molte delle argomentazioni a
favore della riforma proposta  tuttavia è stato efficacemente dimostrato
(Zoppoli) che la Commissione non ha in mente l’attuale tutela italiana nei
confronti dei licenziamenti economici quando parla della revisione delle
strict Employment Protection Legislations;
a conferma di quanto sostenuto sub 4, alcuni degli Stati membri che
impongono un costo del licenziamento economico anche quando questo
sia giustificato si sono già mossi o si stanno muovendo per eliminare
questo firing cost (es. Austria e Olanda).
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Il disegno di legge del Governo
1441-quater
• La flessibilizzazione della disciplina dei
licenziamenti ricercata tramite l’incentivazione
della conciliazione e dell’arbitrato 
1. la possibilità di inserire la clausola arbitrale nel
contratto di lavoro certificato;
2. la possibilità di prevedere l’arbitrato secondo
equità;
3. l’obbligo per il giudice di tener conto delle
tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo
contenute nei contratti collettivi o nei contratti
individuali certificati.
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Conclusioni
Statuto dei lavori
Treu-Amato
• Si inserisce nel dibattito
•
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•
sulla crisi definitoria dell’art.
2094 c.c.
Riallocazione delle tutele in
un continuum che va dal
lavoro tout court al lavoro
subordinato
Attribuzione di nuovi diritti
al lavoro economicamente
dipendente
Conservazione dell’attuale
standard al lavoro
subordinato
Contratto unico di Ichino
• Si inserisce nel dibattito sulla
rigidità della disciplina dei
licenziamenti
• Unifica la disciplina del lavoro
economicamente dipendente,
ma ai soli fini del recesso
• Rimodula le tutele, con effetti
redistributivi all’interno della
fattispecie “lavoro subordinato”
• Aggiunge tutele al lavoro
coordinato
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Contratto unico di Ichino - Scienze Politiche, Economiche e Sociali