

Scioglie il vincolo contrattuale estinguendone gli effetti a
causa di un evento (inadempimento, impossibilità
sopravvenuta della prestazione, eccessiva onerosità
sopravvenuta) che ne impedisce l’attuazione, pur
essendo geneticamente valido.
Campo di applicazione: CONTRATTI a PRESTAZIONI
CORRISPETTIVE.
L’evento che causa la risoluzione colpisce una delle
prestazioni,
incidendo
così
sul
rapporto
sinallagmatico>>>la risoluzione consente alla parte
pregiudicata di liberarsi dal vincolo contrattuale (c.d.
impostazione classica).
Costituisce, secondo un’ulteriore impostazione, rimedio
per l’ipotesi di mancata funzionalità: nel caso, cioè, di
mancata reali.



a)
b)
Non esiste una norma generale >>> v. art.
1458 solo per ris. per inadempimento >>>si
deve ritenere abbia portata generale.
Gli effetti si producono dal momento del
verificarsi del fatto risolutorio.
EFFETTI TRA LE PARTI:
Contratti ad esecuzione istantanea (es.
contratti ad effetti reali): effetto retroattivo (ex
tunc) > le prestazioni già eseguite devono
essere restituite. (se non è possibile, si
restituisce l’equivalente in danaro).
Contratti di durata: la risoluzione opera per il
futuro.


EFFETTI RISPETTO AI TERZI: non
pregiudica i diritti acquistati dai terzi. Si
tratta, quindi, di retroattività
obbligatoria (nel caso di condizione
risolutiva, invece, la retroattività è
reale). E’ indifferente la buona o la
mala fede (conoscenza
dell’inadempimento del dante causa).
LIMITE: Contratti aventi ad oggetto

Oltre alle RESTITUZIONI (se la
restituzione è impossibile [obbligo di
facere]>>>azione di arricchimento
senza
causa;
negli
altri
casi
>>>ripetizione
dell’indebito)
la
risoluzione
può
dar
luogo
al
RISARCIMENTO del DANNO quando
essa dipende da un fatto del quale la
controparte
debba
rispondere
(interesse positivo).

INADEMPIMENTO (adempimento
ritardato/adempimento
inesatto/inadempimento definitivo)
INGIUSTIFICATO. Deve trattarsi di
inadempimento IMPUTABILE (segna
la differenza con gli altri due tipi di
risoluzione che, invece, rilevano sul
piano meramente oggettivo).


IMPORTANZA dell’INADEMPIMENTO avuto
riguardo all’interesse dell’altra parte (art.
1455): deve essere valutata nel quadro
dell’economia complessiva del contratto e tale
da non rendere più giustificata la
controprestazione (sia dal punto di vista
oggettivo che soggettivo). In alcuni casi è la
stessa legge che precisa (>>> art. 1525),
altrimenti la valutazione spetta al giudice.
Rileva solo per la risoluzione. Ex art. 1218
cod. civ., infatti, tutti gli inadempimenti, purché
imputabili, danno luogo a risarcimento del
danno.

Non si applica ai contratti gratuiti
v. art. 793 comma 4
v. art. 1796



GIUDIZIALE: pronunciata dal giudice che
valuta
la
non
scarsa
importanza
dell’inadempimento.
Cosa
accade
se
entrambe le parti propongono domanda di
risoluzione e, tuttavia, per entrambi i casi non
sussistono le condizioni?
La sentenza ha natura COSTITUTIVA
Proposta domanda di risoluzione si hanno 2
preclusioni: 1) l’attore non potrà mutarla in
domanda di adempimento (a meno che,
secondo la giurisprudenza, non sia previsto
nello stesso atto di citazione); 2) il convenuto
non potrà più adempiere.


INADEMPIMENTO PARZIALE: la parte
che subisce l’inadempimento può
chiedere la risoluzione dell’intero
contratto oppure la risoluzione parziale in
dipendenza dell’interesse soddisfatto.
INADEMPIMENTO TARDIVO: secondo la
G maggioritaria, quando non è di scarsa
importanza, può essere rifiutato dalla
controparte anche prima della
proposizione della domanda di
risoluzione . In ogni caso v. 1453 comma
3.


STRAGIUDIZIALE o di diritto: non è necessario un
provvedimento giudiziale (nel caso di ricorso al giudice,
la sentenza sarà di accertamento).
DIFFIDA AD ADEMPIERE (art. 1454): intimazione ad
adempiere in un congruo termine + dichiarazione di
intenzione risolutoria.
Rimette il debitore in termini fino alla data fissata. E’ un
negozio unilaterale recettizio (il termine decorre quindi
dall’avvenuta conoscenza) e formale.
Sono richiesti l’imputabilità e la non scarsa importanza
dell’inadempimento.
v. art. 1662 comma 2
Si differenzia dall’intimazione all’adempimento ex 1219
c.c. da cui scaturisce la costituzione in mora.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (art. 1456).
Esonera dalla necessità di valutare l’importanza
dell’inadempimento (importanza dell’obbligazione ma
non sua entità).
Non richiede forme (non è nemmeno vessatoria) ma
deve risultare espressamente l’effetto risolutorio.
E’ necessaria la dichiarazione di volontà della parte non
inadempiente perché si produca l’effetto risolutorio
>>>E’ negozio unilaterale ricettizio.
Le obbligazioni devono essere indicate in modo
specifico, altrimenti si tratta di una clausola di stile.
Può essere oggetto di rinuncia espressa oppure tacita.
3. TERMINE ESSENZIALE. Art. 1457.
Il termine è
essenziale quando, dopo la sua scadenza, la
prestazione non ha più alcuna utilità per il creditore. In
alcuni casi è la legge a definire l’essenzialità del
termine. (v. art. 1722 c. 1).
L’effetto risolutorio si determina allo scadere del terzo
giorno.
V. art. 1901 comma 3.
Di fronte alla volontà della parte legittimata di avvalersi della
risoluzione stragiudiziale, l’altra parte può assumere
l’iniziativa di un giudizio al termine del quale, se
dovesse soccombere, dovrà risarcire il danno.







art. 1460 c.c.: la domanda di risoluzione non può
trovare accoglimento se il proponente non ha, a
sua volta, adempiuto la propria obbligazione.
È eccezione di parte, non rilevabile d’ufficio
Non ha effetto liberatorio né risolutorio
Ha effetto preclusivo della domanda di
risoluzione per inadempimento proposta dalla
controparte.
È legittima anche se l’inadempimento non è
dovuto ad una causa imputabile all’altra parte.
Opera anche per i contratti collegati
In caso di adempimento tardivo la possibilità di
proporre l’eccezione viene meno.

a)
b)
c)
La prestazione non può essere rifiutata
se il rifiuto è contrario a buona fede.
Secondo la giurisprudenza ciò ricorre
quando:
Non c’è proporzione tra la prestazione
inadempiuta e quella rifiutata (v. ancora
importanza dell’inadempimento);
La mancata esecuzione della prestazione
è scusabile;
se
è
prestata
acquiescenza
all’inadempimento (dibattuto: sì Galgano/
no Roppo).




E’ basata sul mutamento delle condizioni
contrattuali dell’altro contraente.
Si
distingue
dalla
eccezione
di
inadempimento per la sua funzione
cautelare: può essere utilizzata anche
quando la prestazione non è ancora
esigibile.
Il pericolo deve essere EVIDENTE.
Il mutamento delle condizioni patrimoniali
rileva dal punto di vista oggettivo (è
indifferente la sua imputabilità alla parte).

La clausola con cui si stabilisce che una
delle parti non può opporre eccezioni al
fine di evitare o ritardare la prestazione
dovuta, non ha effetto per le eccezioni di
nullità, di annullabilità e di rescissione del
contratto. Nei casi in cui la clausola è
efficace, il giudice, se riconosce che
concorrono gravi motivi, può tuttavia
sospendere la condanna, imponendo, se
nel caso, una cauzione.


a)
b)

“prima paga, poi chiedi indietro”
2 limiti:
Non ha effetto per le eccezioni di
NULLITA’,
ANNULLABILITA’,
RESCISSIONE e per le eccezioni
contenute
direttamente
nel
testo
contrattuale.
Per gravi motivi, il giudice può
disapplicare la clausola.
Nei contratti con i consumatori è
considerata clausola vessatoria.



Artt. 1463 ss. – art. 1256 cod. civ.
(obbligazioni)
Nei contratti con prestazioni corrispettive,
la parte liberata per la sopravvenuta
impossibilità della prestazione dovuta
(1256)
non
può
chiedere
la
controprestazione, e deve restituire quella
che abbia già ricevuta, secondo le norme
relative alla ripetizione dell'indebito (2033 e
seguenti).
L’impossibilità deriva da una causa NON
IMPUTABILE al debitore che priva di
giustificazione la controprestazione.

1.
2.
3.
Caratteri dell’impossibilità:
Oggettiva e assoluta (per un’altra opinione:
inesigibilità secondo buona fede).
Sopravvenuta
e
definitiva.
Se
è
temporanea,
la
parte
tenuta
all’adempimento non è responsabile per il
ritardo ma il contratto non si risolve. Se
diventa definitiva, il contratto si risolve.
Non deve essere imputabile al debitore
(altrimenti risoluzione per inadempimento)


Art. 1463 Impossibilità totale. La
risoluzione opera di diritto dal momento
in cui si verifica l’impossibilità >>>
sentenza di accertamento. La parte
tenuta alla prestazione è liberata ma non
può chiedere la controprestazione e
qualora l’avesse già ricevuta è tenuta a
restituirla.
Art. 1464 Impossibilità parziale. Il
contratto NON si risolve ma la
controparte
ha
diritto
ad
una
corrispondente diminuzione della propria
prestazione oppure può recedere dal




1465. Contratto con effetti traslativi o costitutivi. — 1. Nei contratti
che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero
costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per
una causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente
dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli
sia stata consegnata (RES PERIT DOMINO).
2. La stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo
o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine.
3. Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo
nel genere, l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la
controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa è
stata individuata.
4. L'acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il
trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva (o risolutiva) e
l'impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione (c.
13602 , 1523).

Contratti con prestazioni corrispettive.
Secondo > D e G non si applica ai contratti
gratuiti ed ai contratti associativi.
1.
CONDIZIONI:
Contratti ad esecuzione continuata o
periodica o contratti ad esecuzione differita.
(si presuppone un lasso di tempo tra la fase
genetica e la fase di esecuzione del
contratto).
1.
2.
3.
4.
Si ritiene che essa possa operare solo se il
contratto non sia stato ancora completamente
eseguito.
Nel momento intercorrente tra la conclusione del
contratto e la sua esecuzione sopravviene un
AVVENIMENTO
STRAORDINARIO
ed
IMPREVEDIBILE
(es.
guerra,
eccezionale
inflazione monetaria) per effetto del quale una
prestazione diventa eccessivamente onerosa
rispetto al valore dell’altra.
L’onerosità deriva, quindi, da fattori OGGETTIVI ed
estranei alla sfera di controllo del debitore.
Non deve essere riconducibile al comportamento
della parte che la invoca (anche il lungo spazio di

1.
2.
3.
IMPREVEDIBILITÀ: prevedibilità media in
considerazione del contesto economico entro
il quale viene concluso il contratto. G:
progressiva apertura.
L’onerosità non deve essere conseguenza
della condotta del contraente.
Non rilevano se gli eventi incidono in maniera
non definitiva sull’equilibrio contrattuale.
Sì se evento è ordinario e prevedibile, purché
eccezionale ed imprevedibile si manifesti la
misura della sua incidenza (inflazione).


Rileva sia l’onerosità DIRETTA
(colpisce la prestazione del debitore
che diventa più costosa) che quella
INDIRETTA (viene svilita la
controprestazione).
Si deve operare una VALUTAZIONE
COMPARATIVA (prima e dopo la
sopravvenienza) del rapporto di valore
fra le prestazioni.



Art. 1467. Contratto con prestazioni corrispettive. — 1.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero
a esecuzione differita, se la prestazione di una delle
parti è divenuta eccessivamente onerosa per il
verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la
parte che deve tale prestazione può domandare la
risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art.
1458.
2. La risoluzione non può essere domandata se la
sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del
contratto.
3. La parte contro la quale è domandata la risoluzione
può evitarla offrendo di modificare equamente le
condizioni del contratto



1.
2.
3.
4.
È elemento di congiunzione dell’affare con il
contratto = rischio contrattuale tipico
È rimessa al prudente apprezzamento del
giudice di merito ed è insindacabile in sede di
legittimità.
Secondo la G, rientrano nel rischio
contrattuale tipico:
Oscillazioni del valore delle prestazioni da
prevedibili fluttuazioni del mercato (inflazione).
Cass. 9 marzo 1985, n. 1913.
Oscillazioni dei cambi
Andamento delle quotazioni
Variazioni nei prezzi delle merci.



Diritto potestativo del convenuto in risoluzione.
Deve essere tale da ricondurre lo squilibrio
entro l’alea normale del contratto. Non è
riallineamento delle prestazioni.
1468. Contratto con obbligazioni di una sola
parte. — 1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo
precedente, se si tratta di un contratto nel quale
una sola delle parti ha assunto obbligazioni,
questa può chiedere una riduzione della sua
prestazione ovvero una modificazione nelle
modalità di esecuzione, sufficienti per
ricondurla ad equità.
SOLO RICHIESTA DI MODIFICAZIONE E NON
ANCHE RISOLUZIONE (altrimenti troppo
vantaggio).

1469. Contratto aleatorio. — 1. Le
norme degli articoli precedenti (c. 1467
ss.) non si applicano ai contratti
aleatori per loro natura (es. contratto di
assicurazione) o per volontà delle parti
(es. vendita di cosa futura ex 1472
c.c.) [può essere sia espressa che
tacita].
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La RISOLUZIONE DEL CONTRATTO