Cassa di Compensazione PANVICA
Pensionamento:
Prepararsi per tempo
Pensionamento: Prepararsi per tempo
Pianificate il vostro pensionamento con il giusto anticipo! Solo così saprete individuare i vostri desideri e le vostre esigenze per la terza fase d’età e sarete in
grado di soddisfarli. Quest’opuscolo è stato realizzato per mostrarvi quali sono i
principali aspetti di cui tenere conto al momento di pianificare il vostro pensionamento nel 1° e 2° pilastro.
AVS (1° pilastro)
Tramite la rendita AVS dovrebbero essere garantiti diversi aspetti della vita
(vecchiaia, invalidità e decesso). Indipendentemente dal fatto che siate lavoratori autonomi o dipendenti, ma anche se non esercitate un’attività lucrativa, avete
diritto alle prestazioni AVS di vecchiaia, d‘invalidità o per i superstiti. Pertanto, al
fine di garantire l’equiparazione di tutti i beneficiari di prestazioni AVS, si seguono linee guida standard in tutta la Svizzera.
Età pensionabile
L’età ordinaria di pensionamento (età pensionabile) è di 64 anni per le donne e
65 anni per gli uomini.
Rendita di vecchiaia
Il vostro diritto a ricevere una rendita di vecchiaia inizia il primo giorno del mese
successivo al compimento del 64° o, rispettivamente, del 65° anno d‘età.
Facciamo un esempio: Fritz Muster festeggia il suo 65° compleanno il 30 gennaio. Il suo diritto alla rendita di vecchiaia inizia il 1° febbraio. Il pagamento della
sua rendita di vecchiaia viene effettuato entro il 20 febbraio.
Domanda di registrazione
La registrazione per ottenere la rendita AVS non è un processo automatico. È
necessario farci pervenire la registrazione entro i 4 mesi che precedono il pensionamento. Se il vostro coniuge riceve già una rendita (di vecchiaia o
d’invalidità) da un’altra cassa di compensazione, dovete presentare la vostra
domanda presso suddetta cassa di compensazione.
Avete la possibilità di richiedere un calcolo provvisorio anticipato della vostra
rendita. Trovate il modulo “Richiesta di calcolo di una rendita futura“ alla nostra
homepage nella sezione Downloads/Prestazioni AVS.
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Prelievo anticipato della rendita
È possibile prelevare la rendita di vecchiaia con un anticipo di 1 o 2 anni. Ciò ha
tuttavia come conseguenza una riduzione permanente della vostra rendita di
vecchiaia. Per un prelievo anticipato di 1 anno la riduzione ammonta al 6,8%,
mentre per un prelievo anticipato di 2 anni si passa al 13,6%.
La domanda per il prelievo anticipato della rendita deve pervenire alla cassa di
compensazione entro l’ultimo giorno del mese in cui si raggiunge l’età pensionabile corrispondente. Trascorso tale termine, è possibile inoltrare nuovamente la
domanda per il prelievo anticipato dopo il successivo compleanno. Una domanda retroattiva è esclusa.
Occorre tenere presente che l’obbligo di contribuzione permane anche durante il
prelievo anticipato. Ciò implica che, fino al raggiungimento dell’età ordinaria di
pensionamento, devono essere versati i contributi come se si trattasse di una
persona senza attività lucrativa. Si è esenti da tale clausola se il proprio partner
esercita un’attività lucrativa e versa contributi AVS per un importo minimo di
CHF 960,00 (importo minimo di contribuzione doppio).
La domanda come persona senza attività lucrativa ricade nell’ambito della responsabilità dell‘assicurato.
Rinvio della riscossione della rendita
È possibile posticipare la riscossione della rendita AVS fino a 1 massimo di 5
anni. Un rinvio della riscossione ha senso se non è necessario usufruirne
nell‘immediato. La conseguenza del rinvio è l’incremento permanente della rendita.
Durante il periodo in cui la rendita è posticipata si può dare avvio alla riscossione della stessa a partire da un mese selezionato dall‘assicurato.
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Prestazioni complementari all‘AVS/AI
Le prestazioni complementari all’AVS e all‘AI dovrebbero fornire un supporto
laddove le rendite non coprono il minimo esistenziale.
La domanda per prestazioni complementari può essere inoltrata presso la sede
distaccata AVS del proprio comune di residenza oppure tramite la cassa di
compensazione cantonale.
Le prestazioni complementari sono finanziate dal Cantone.
Persone da contattare per le prestazioni AVS
Wampfler Jean-Noël
Lettere A - F
[email protected]
031 388 14 72
Pereira Cristina
Lettere G – K
[email protected]
031 388 14 85
Quaranta Theresa
Lettere L – R
[email protected]
031 388 14 50
Zahnd Cornelia
Lettere S – Z
[email protected]
031 388 14 73
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Cassa Pensioni (2° pilastro)
Età di pensionamento
Il processo di risparmio cessa generalmente al raggiungimento dell’età ordinaria
di pensionamento e le prestazioni di vecchiaia possono essere percepite. L’età
ordinaria di pensionamento è di 64 anni per le donne e 65 anni per gli uomini.
Rendita o capitale
Il diritto alla percezione delle rendite di vecchiaia inizia il primo giorno del mese
successivo al compimento del 64° anno o, rispettivamente, del 65°.
Presso di noi è possibile richiedere la prestazione di vecchiaia sotto forma di
rendita o di capitale, oppure tramite una combinazione di entrambi. Per decidere
tra rendita o capitale devono essere presi in considerazione diversi aspetti. Da
un lato giocano un ruolo determinante le questioni finanziarie, come il costo della vita e il patrimonio. D’altro canto, tuttavia, occorre tener conto di aspetti intangibili quali la salute e la situazione familiare.
Chi sceglie di ricevere gli averi di vecchiaia sotto forma di capitale può disporne
liberamente e scegliere una propria strategia d’investimento. Affinché una strategia d’investimento a lungo termine sia in grado di generare un rendimento regolare con il minor rischio possibile, occorre disporre di competenze nell’ambito
dei titoli e della gestione patrimoniale.
Se al momento del pensionamento i vostri figli avranno ancora l’obbligo scolastico, vi sarà versata una rendita per figli. Il diritto alla rendita per figli sussiste per i
figli che non hanno ancora raggiunto il 18° anno d’età e si estende fino al 25°
anno d’età nel caso in cui essi non abbiano ancora concluso il processo di formazione.
Domanda
La domanda per la rendita di vecchiaia della cassa pensioni deve essere inoltrata per iscritto e deve pervenirci entro 1 mese prima del pensionamento.
Il prelievo di capitale deve esserci notificato per iscritto entro i 6 mesi precedenti
il pensionamento anticipato o ordinario.
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Prelievo anticipato della rendita o del capitale
Presso di noi è possibile prelevare anticipatamente la rendita o il vostro capitale
in tutto o in parte a partire dal compimento del 58° anno. La rendita vitalizia,
quindi, si arresta oppure diminuisce, poiché la formazione di capitale
s’interrompe prematuramente e il patrimonio non può più continuare a crescere.
La domanda di prelievo anticipato deve essere inoltrata per iscritto alla cassa
pensioni almeno 6 mesi prima del pensionamento anticipato.
Rinvio della riscossione della rendita o del prelievo di capitale
Se al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento si continua a svolgere
un’attività lucrativa, esiste la possibilità di estendere la previdenza assicurativa.
L’estensione della copertura è possibile fino al termine dell’attività lavorativa, tuttavia non oltre il 70° anno d’età. Il desiderio di estendere l’assicurazione deve
essere comunicato alla cassa pensioni 6 mesi prima del raggiungimento dell’età
ordinaria di pensionamento.
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Cassa Pensioni PANVICA
[email protected]
Flückiger Michael
Cantoni: BL, BS, JU, TG, UR, ZH
[email protected]
031 388 14 56
Fricker Hanspeter
Cantoni: AI, AR, GE, LU, NE, SG, SZ, VS
[email protected]
031 388 14 75
Gerber Daniel
Cantoni: AG, BE, GL, SH, VD,
[email protected]
031 388 14 62
Harahap Erika
Cantoni: FR, SO, TI
[email protected]
031 388 14 55
Wagner Sabine
Cantoni: GR, NW, OW, ZG
[email protected]
031 388 14 63
Zehnder Sara
Cantoni: BL, BS, JU, TG, UR, ZH
[email protected]
031 388 14 61
PANVICAplus Fondazione di previdenza
[email protected]
Bracher Gabriela
[email protected]
031 388 14 57
Lanfranconi Rita
[email protected]
031 388 14 87
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Il presente opuscolo ha scopo unicamente informativo e non presuppone alcun
vincolo dal punto di vista legale. Si applicano le leggi, i regolamenti e i conteggi
in vigore nel momento in cui si verifica l’evento corrispondente.
Cassa Pensioni PANVICA
Talstrasse 7
Postfach 514
3053 Münchenbuchsee
Telefono: 031 388 14 88
[email protected]
e-mail:
www.panvica.ch
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