Allegato 1 al provvedimento del 17 dicembre 2015, n. 659
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 Aggiornamento 2015
INDICE
1. Considerazioni introduttive
2. Garante per la protezione dei dati personali: organizzazione e
compiti dell’Autorità
3. Le principali novità in materia di trasparenza presso il Garante
4. Procedimento di elaborazione, adozione ed attuazione del
Programma e del suo Aggiornamento 2015
5. Iniziative per la trasparenza e la promozione della cultura
dell’integrità
6. Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico
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1. Considerazioni introduttive
1.1. Il presente documento costituisce l’aggiornamento per l’anno 2015 del
Programma adottato dal Garante per il triennio 2014-2016, predisposto al
fine di dare attuazione all’art. 10, d.lgs. n. 33/2013 (“Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).
Come è noto, l’originaria formulazione dell’art. 11, comma 3, d.lgs. n.
33/2013 prevedeva che “Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione provvedono all’attuazione di quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi
ordinamenti”. In attuazione di tale previsione è stato adottato il
“Regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi
all'organizzazione e all'attività del Garante per la protezione dei dati
personali” del 1° agosto 2013 (in G.U. n. 193 del 19 agosto 2013) al fine di
individuare modalità applicative degli obblighi di trasparenza – atteso
peraltro la loro valenza quale strumento di prevenzione del fenomeno della
corruzione – che fossero coerenti con i principi legislativi e, al contempo,
compatibili con le peculiarità organizzative e funzionali del Garante nonché
il correlato provvedimento 17 ottobre 2013, n. 455, concernente la
disciplina dei periodi di tempo di pubblicazione di dati, informazioni e
documenti del Garante per la protezione dei dati personali (art. 7, comma
3, regolamento del Garante n. 1/2013) (doc. web n. 2753146).
La struttura (ed i contenuti) della Sezione “Autorità trasparente” hanno
rispecchiato le previsioni dettate con il menzionato Regolamento.
1.2. In ragione delle modifiche introdotte dalla legge n. 114/2014, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, l’attuale testo
dell’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 33/2013 dispone che “Ai fini del presente
decreto, per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le
amministrazioni di cui Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
2015-2017 all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative
indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione”.
Per effetto della nuova formulazione del menzionato art. 11, comma 1,
d.lgs. n. 33/2013 – che a pieno titolo ricomprende le Autorità indipendenti
nell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina di trasparenza
amministrativa – si è quindi ritenuto caducato il menzionato Regolamento
del 1° agosto 2013 (nonché del correlato provvedimento concernente i
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tempi della pubblicazione dei dati e delle informazioni), con la necessità
dell’adeguamento (dei contenuti e della struttura) della Sezione “Autorità
trasparente” (oggetto precipuo del presente Aggiornamento del Piano
triennale).
2. Il Garante per la protezione dei dati personali: organizzazione e compiti
dell’Autorità
2.1. Il Garante per la protezione dei dati personali è un'autorità
amministrativa indipendente istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675
– che ha attuato nell'ordinamento giuridico italiano la direttiva comunitaria
95/46/CE – che si occupa di tutti gli ambiti, pubblici e privati, nei quali
occorre assicurare il corretto trattamento dei dati e il rispetto dei diritti
delle persone connessi all'utilizzo delle informazioni personali. La
complessiva materia è oggi disciplinata dal Codice in materia di protezione
dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196).
Il Garante per la protezione dei dati personali è un organo collegiale,
composto da quattro membri eletti dal Parlamento, i quali rimangono in
carica per un mandato di sette anni non rinnovabile. L'attuale Collegio si è
insediato il 19 giugno 2012 ed è composto da Antonello Soro (Presidente),
Augusta Iannini (vice-presidente), Giovanna Bianchi Clerici e Licia Califano
(componenti).
Il segretario generale del Garante è l’avvocato Giuseppe Busia.
L’Ufficio, come risulta dall’organigramma reso pubblico sul sito istituzionale
dell’Autorità, si articola in Dipartimenti, Servizi ed Unità temporanee.
2.2. I compiti dell’Autorità sono definiti dal Codice e da altre fonti
normative nazionali e comunitarie (anzitutto la direttiva 95/46/CE, ma
deve altresì essere ricordato l’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea secondo il quale il rispetto delle regole poste a
presidio del diritto alla protezione dei dati personali “è soggetto al
controllo di un'autorità indipendente”). In particolare, l’Autorità si occupa
di:
 controllare che i trattamenti di dati personali siano conformi a leggi
e regolamenti e, eventualmente, prescrivere ai titolari o ai
responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere
correttamente il trattamento;
 esaminare reclami e segnalazioni nonché decidere i ricorsi
presentati ai sensi dell'articolo 145 del Codice;
 vietare in tutto od in parte, ovvero disporre il blocco del
trattamento di dati personali che per la loro natura, per le modalità
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o per gli effetti del loro trattamento possano rappresentare un
rilevante pregiudizio per l'interessato;
adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di dati
personali, tra cui, in particolare, le autorizzazioni generali per il
trattamento dei dati sensibili;
promuovere la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona
condotta in vari ambiti (credito al consumo, attività giornalistica,
ecc.);
segnalare, quando ritenuto opportuno, al Parlamento e al Governo
l’opportunità di adottare provvedimenti normativi;
fornire elementi conoscitivi per l’istruttoria legislativa;
formulare i pareri richiesti dal Presidente del Consiglio o da ciascun
ministro in ordine a regolamenti ed atti amministrativi suscettibili di
incidere sulle materie disciplinate dal Codice;
predisporre una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di
attuazione della normativa sulla protezione dei dati personali da
trasmettere al Parlamento e al Governo;
partecipare alle attività comunitarie ed internazionali di settore,
anche quale componente del Gruppo Articolo 29 e delle Autorità
comuni di controllo previste da convenzioni internazionali (Europol,
Schengen, Sistema informativo doganale);
curare la tenuta del registro dei trattamenti formato sulla base delle
notificazioni di cui all'articolo 37 del Codice in materia di protezione
dei dati personali;
curare l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini in materia di
trattamento dei dati personali, nonché sulle misure di sicurezza dei
dati;
coinvolgere i cittadini e tutti i soggetti interessati con consultazioni
pubbliche dei cui risultati si tiene conto per la predisposizione di
provvedimenti a carattere generale.
3. Le principali novità in materia di trasparenza presso il Garante
3.1. Il 2014 ha rappresentato presso il Garante un anno dedicato
all’approfondimento dei temi legati all’individuazione di un corretto
bilanciamento tra le esigenze sottese alla trasparenza amministrativa e il
rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, anzitutto
nell’adempimento dei propri compiti istituzionali.
L’impegno al riguardo profuso dall’Autorità ha anzitutto trovato
concretizzazione, in relazione all’assolvimento dei propri compiti
istituzionali, nell’adozione delle “Linee guida in materia di trattamento di
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dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti
pubblici e da altri enti obbligati” del 15 maggio 2014, n. 243 (doc. web n.
3134436).
Né l’attenzione istituzionale è venuta meno con l’adozione delle
menzionate Linee guida, sulla base delle quali è stato altresì pubblicato
l’opuscolo “La trasparenza sui siti web della PA” (doc. web n. 3134436);
l’Autorità è infatti chiamata a pronunciarsi (anche a seguito di ricorsi,
segnalazioni e reclami), per i profili di propria competenza, sulla materia
qui considerata.
Inoltre, in più occasioni componenti del Garante hanno svolto relazioni in
convegni dedicati al tema in esame: si pensi, ad esempio, all’intervento del
presidente Soro del 18 novembre 2014, presso la Sala del Cenacolo della
Camera dei deputati, nel corso della tavola rotonda “Trasparenza e privacy.
Le questioni aperte e l’opportunità di un intervento normativo”; ma si
possono pure ricordare la relazione di Licia Califano nell’ambito del XXXI
Assemblea annuale Anci 2014 (tenutasi dal 6 all’8 novembre a Milano) e le
considerazioni introduttive a due seminari di formazione aperti al pubblico
tenuti da personale dell’Autorità presso la sede del Garante (in data 9
luglio e 15 ottobre 2014); pure deve ricordarsi la partecipazioni di due
componenti del Garante, Augusta Iannini e Licia Califano, a distinti
convegni dedicati al tema svoltisi nell’ambito della XXV edizione del Forum
PA (dedicato al tema “Prendiamo impegni, troviamo soluzioni”).
L’attenzione al tema della trasparenza non è venuta meno nel corso del
2015, come emerge dalla partecipazione a numerosi convegni ed iniziative
formative: tra questi, possono qui ricordarsi gli interventi della
vicepresidente Augusta Iannini nell’ambito delle “Giornate della
Trasparenza” a Potenza e Matera (12 e 13 gennaio 2015) e all’analoga
iniziativa tenutasi presso il Consiglio Regionale del Lazio il 1° dicembre 2015
nell’ambito del convegno “La trasparenza nelle pubbliche amministrazioni
tra apparenza, percezione e effettività”; e ancora, la partecipazione della
professoressa Licia Califano, tra gli altri, al convegno organizzato il 30
gennaio 2015 dalla Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione
Pubblica – Università degli Studi di Bologna “Trasparenza vs Privacy: Due
diritti compatibili? Una riflessione dopo il d.lgs 33 del 2013” e ad analoga
iniziativa promossa dall’Università Carlo Bo “Anticorruzione, trasparenza e
privacy: la dimensione costituzionale e le regole del bilanciamento”
tenutasi il 15 aprile 2015 a Urbino.
3.2. Sotto diverso profilo, il Garante, quale destinatario esso stesso della
disciplina di trasparenza, ha progressivamente implementato la sezione
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“Autorità trasparente” del sito istituzionale − che è venuta ad arricchire il
novero (già assai ampio) di documenti oggetto di pubblicazione nel sito
dell’Autorità a far data dalla sua istituzione (si pensi anzitutto ai
provvedimenti adottati oltre che la normativa di diretto riferimento e alle
Relazioni annuali che illustrano nel dettaglio, anche con ampi riferimenti
statistici, l’attività dell’Autorità) − tenendo conto dei contenuti del
menzionato Regolamento n. 1/2013.
La prima fase di attuazione, oggetto del Programma triennale per la
trasparenza 2014-2016, si è conclusa con risultati che, nel complesso,
possono ritenersi di segno positivo, sintetizzati nel prescritto monitoraggio
effettuato dal Responsabile della trasparenza che non ha evidenziato
criticità ritenute significative (cfr. doc. web n. 3696424). Più in particolare,
l’analisi condotta ai sensi della delibera ANAC n. 148/2014 ha evidenziato
un sostanziale adempimento degli obblighi di pubblicazione (tramite la
sezione “Autorità trasparente”) enucleati nella griglia di rilevazione,
provvedendosi ad aggiornare, in sede di verifica, gli ambiti che lo
richiedevano, evidenziando altresì che ambiti di miglioramento avrebbero
potuto essere valutati riguardo al formato in taluni casi utilizzato per la
pubblicazione dei dati.
3.3. La ricordata modifica normativa dell’art. 11, comma 1, d.lgs. n.
33/2013, ha tuttavia reso necessaria, a partire dalla fine del 2014, una
progressiva riconsiderazione – tenendo conto delle esigue risorse
disponibili presso l’Autorità destinate a tale compito, considerata
l’ampiezza dei compiti istituzionali attribuiti al Garante e del suo limitato
organico (cfr. Scheda di sintesi sulla rilevazione degli Oiv o strutture
equivalenti, 30 gennaio 2015, doc. web n. 3696446) – della struttura
(layout) e dei contenuti della Sezione “Autorità trasparente”, in parte già
intrapresa (ad esempio, pubblicando, in ossequio alla nuova formulazione
dell’art. 33, unitamente all’indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti relativi alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, anche gli
indicatori trimestrali) e destinata a trovare progressiva attuazione, in
conformità con il presente Aggiornamento, nella seconda parte del 2015
con la revisione della struttura complessiva del sito istituzionale
dell’Autorità, in conformità del vigente quadro normativo e tenendo conto
delle indicazioni fornite dall’Anac, nonché con l’aggiornamento ed una più
opportuna dislocazione dei contenuti già esistenti, integrandone gli
elementi carenti e potenziandone qualità e fruibilità.
Il complessivo miglioramento della veste grafica con la quale dati e
informazioni sono pubblicate, al fine di renderne più agevole ed immediata
la fruizione, − concentrando in un unico spazio, in maniera coerente, chiara
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e sintetica, le informazioni pertinenti − è uno degli obiettivi principali che il
Garante si pone con il presente Aggiornamento per il 2016. In questa
prospettiva, oltre che per realizzare economie di spesa, l’Autorità ha
provveduto ad acquisire nel novembre il software per la gestione dei flussi
informativi e documentali preordinati a realizzare la trasparenza
amministrativa messo a disposizione dall'Agid per il riuso da parte delle
PP.AA., il cui effettivo utilizzo richiede tuttavia alcune necessarie
“personalizzazioni” per renderlo coerente con la diversa struttura
organizzativa propria del Garante.
4. Procedimento di elaborazione, adozione ed attuazione del Programma
e del suo Aggiornamento 2015
4.1. Effettuata un’approfondita ricognizione dello “stato dell’arte” della
Sezione “Autorità trasparente”, l’Aggiornamento 2015 del Programma è
stato redatto – sulla base delle indicazioni contenute nella delibera della
CIVIT (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 50/2013, recante “Linee
guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità 2014-2016” – su proposta del dr. Roberto Lattanzi, Dirigente del
Servizio studi e documentazione dell’Autorità, designato responsabile della
trasparenza con provvedimento del 22 gennaio 2015, n. 29 (doc. web n.
3732817) e adottato dal Garante con proprio provvedimento del 17
dicembre 2015.
A partire dal 2016 il Programma sarà aggiornato con cadenze regolari entro
il 31 dicembre di ogni anno e pubblicato entro il 31 gennaio successivo.
4.2. Obiettivo principale del presente Aggiornamento è quello di adeguare
il layout (e, quindi, i contenuti) della Sezione trasparenza dell’Autorità al
quadro normativo vigente, con il superamento delle differenze – di
presentazione delle informazioni e dei dati nonché di contenuto – dovute
all’originaria configurazione della Sezione “Autorità trasparente” sul
modello previsto dal Regolamento 1/2013.
4.3. Le modalità per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad
assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, sono definiti,
in particolare, tramite apposite “Procedure per l’adempimento degli
obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 presso il Garante”.
Con esse si intendono altresì identificare le responsabilità interne connesse
al puntuale e tempestivo adempimento degli obblighi di pubblicazione dei
dati previsti dal d.lgs. n. 33/2013.
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In particolare, dalle “Procedure per l’adempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 presso il Garante” emerge che
le attività di aggiornamento della Sezione “Autorità trasparente”,
coordinata dal responsabile per la trasparenza, potrà in futuro essere
effettuata con l’ausilio di referenti per la trasparenza individuati dai
responsabili delle Unità organizzative dell’Autorità.
Tale misura organizzativa, grazie alle riunioni periodiche dei referenti (che
già nel 2015 sono state effettuate) dovrebbe consentire di realizzare uno
allo stretto raccordo con le unità organizzative di appartenenza e costituire
quindi una modalità idonea ad assicurare (e monitorare) la regolarità e la
tempestività dei flussi informativi.
4.4. Al responsabile per la trasparenza sono attribuiti i seguenti compiti:
o svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da
parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, provvedendo
tempestivamente ad ogni intervento o proposta ritenuti utili e
necessari al fine di assicurare la migliore attuazione del citato d.lgs.
n. 33 del 2013, tenendone informato il Collegio, nonché – ove la
mancata attuazione degli interventi e delle azioni proposte
comporti una violazione degli obblighi di pubblicazione –
provvedendo alle segnalazioni di cui all'art. 43 del medesimo
decreto legislativo secondo le procedure ivi indicate;
o provvedere all'aggiornamento del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità;
o controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.
4.5. La responsabilità di garantire il tempestivo e regolare flusso delle
informazioni da pubblicare è attribuita, negli ambiti di propria competenza,
ai responsabili delle Unità organizzative dell’Autorità che detengono
informazioni rilevanti ai sensi della disciplina di trasparenza; essi, a tal fine,
provvedono ad:
o individuare con chiarezza e completezza i contenuti informativi da
pubblicare, trasmettendoli nel formato richiesto e indicando la
tipologia delle informazioni e il periodo a cui le informazioni si
riferiscono;
o aggiornare le informazioni, segnalando quelle superate e non più
significative al fine della loro archiviazione ovvero eliminazione.
Pur in coerenza ed in attuazione di tali direttrici, non può non essere
tenuta in considerazione la quantità di informazioni, dati e documenti da
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pubblicare − per lo più gravanti su una rosa ristretta di unità organizzative,
come risulta dal grafico riportato in nota ( 1) −, dal che discende l’esigenza
di porre in essere un processo che consenta la realizzazione progressiva
dell’assetto informativo di riferimento.
4.6. I dati e le informazioni da pubblicare sono elaborati e trasmessi in
modo da assicurarne la veridicità nonché la rispondenza ai canoni di
completezza, aggiornamento e, per quanto possibile, tipologia di formato
aperto, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni che regolano la
materia nonché nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali.
4.7. All’esito dell’esperienza maturata nel corso del primo anno di
attuazione delle misure previste dal presente Aggiornamento, anche in
relazione alle procedure previste per l’esercizio del diritto di accesso civico
( 2), si provvederà a valutare la congruità delle misure adottate e, se del
caso, a ridefinire le misure organizzative per la pubblicazione dei dati e
delle informazioni nella sezione del sito “Autorità trasparente”.
5. Iniziative per la trasparenza e la promozione della cultura dell’integrità
Come già avvenuto in passato, il Garante ed il personale dell’Ufficio
potranno continuare a partecipare a seminari ed incontri incentrati sulla
trasparenza amministrativa e sul corretto contemperamento delle misure
volte ad attuarla con i diritti fondamentali delle persone, con particolare
riferimento alla riservatezza e al diritto alla protezione dei dati personali.
Con particolare riferimento alle misure volte a dare diffusione del
Programma triennale e del suo Aggiornamento riferito al 2015, oltre ad
iniziative formative interne (dirette anzitutto ai referenti per la trasparenza
e ai dirigenti delle unità organizzative), si provvederà alla pubblicazione:
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Grado di coinvolgimento (in chiave prospettica) delle Unità organizzative del Garante
nell’attuazione del Programma triennale per la trasparenza
UNITÀ ORGANIZZATIVA (UO)
Dipartimento risorse umane e strumentali (DRUS)
Servizio relazioni esterne e media (SREM)
Dipartimento amministrazione e contabilità (DAC)
Unità organizzazione e controllo di gestione (UOCG)
Altri Dipartimenti e Servizi
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GRADO DI COINVOLGIMENTO
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
BASSO
( ) A far data da febbraio 2015, l’esercizio del diritto di accesso civico è stato
esercitato una sola volta, in data 13 maggio 2015, con riscontro alla richiedente fornito in
pari data; rispetto a tale istanza non è stato necessario adeguare il sito essendo risultate le
informazioni richieste già pubblicate.
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o dell’Aggiornamento 2015 (unitamente al Programma triennale
2014-2016) nella sezione “Autorità trasparente”, macro area
“Disposizioni Generali”;
o di apposita notizia concernente l’adozione dell’Aggiornamento 2015
nella newsletter settimanale del Garante.
6. Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico
6.1. L’art. 5, d.lgs. n. 33/2013 riconosce il diritto – generale e
indifferenziato – di chiunque di richiedere alle amministrazioni pubbliche
documenti, informazioni e dati soggetti alla disciplina di trasparenza
amministrativa di cui sia stata omessa la pubblicazione presentando istanza
al Responsabile della trasparenza, che si pronuncia sulla stessa. Essa è
redatta su modulo appositamente predisposto e reperibile all’interno della
sezione “Autorità Trasparente” (Sottosezione Accesso civico) ed è
trasmessa, alternativamente:
• tramite posta elettronica all’indirizzo:
[email protected]
• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
[email protected]
• tramite posta ordinaria all’indirizzo:
Garante per la protezione dei dati personali
Responsabile per la trasparenza
Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma
6.2. Il Responsabile della trasparenza, ricevuta la richiesta, ove non possa
riscontrarla direttamente, la trasmette al referente competente per
materia e ne informa il richiedente.
Ove necessario il documento, l’informazione o il dato richiesto sono
pubblicati nella sezione del sito “Autorità Trasparente” e trasmessi al
richiedente; ove quanto richiesto risulti già pubblicato nel rispetto della
normativa vigente, viene indicato al richiedente il relativo collegamento
ipertestuale.
Nel caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al
Segretario generale del Garante, in qualità di titolare del potere sostitutivo,
che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede
come di sopra descritto.
Allegato A: Layout Sezione “Autorità trasparente” del Garante
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Allegato 1 al provvedimento del 17 dicembre 2015, n. 659