Calderoli che brucia le leggi
Criterio cronologico e criterio
gerarchico
Criterio cronologico = tra due norme contrastanti prevale quella più recente (l’altra è
abrogata)
– effetto del decorrere del tempo
– fisiologia del rinnovo “dinamico” dell’ordinamento – agisce sull’efficacia, delimitandola: ossia
la norma abrogata non produce più nuovi effetti giuridici
– l’abrogazione opera ex nunc – principio di irretroattività delle leggi (art. 11 “Preleggi”: la
legge “abrogante opera solo per il futuro)
Criterio gerarchico = tra due norme contrastanti prevale quella di grado più elevato (l’altra è
annullata)
– effetto della gerarchia delle fonti
– patologia nella “statica” dell’ordinamento – agisce sulla validità, ripristinando l’ordine: ossia
gli effetti prodotti dalla norma invalida vanno rimossi
– l’annullamento opera ex tunc – (artt. 1 e 4 delle “Preleggi”: le fonti sono disposte secondo
una scala gerarchica, quelle inferiori non possono contrastare con quelle superiori)
PS – Si consiglia di leggere la spiegazione di cosa siano le “Preleggi” nella apposita finestra del Manuale
Art. 11 “Preleggi”
Art. 11 Efficacia della legge nel tempo
La legge non dispone che per l'avvenire:
essa non ha effetto retroattivo (Cost. 25.2).
Criterio gerarchico: Preleggi
Art. 1 - Indicazione delle fonti
Sono fonti del diritto:
1) le leggi;
2) i regolamenti;
[3) le norme corporative;]
4) gli usi.
(1) Le norme corporative sono state abrogate per effetto
del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721
Art. 4 - Limiti della disciplina regolamentare.
I regolamenti non possono contenere norme
contrarie alle disposizioni delle leggi.
I regolamenti emanati a norma del secondo
comma dell'art. 3 non possono nemmeno
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo.
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