Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
10 - 11 Giugno 2013
LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Sala del Consiglio Nazionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Via del Collegio Romano, 27 - ROMA
Colombo CONTI
Ermanno LAGANA’
Mara MARINCIONI
I PROTAGONISTI DELLA SICUREZZA E LE SANZIONI
IL DATORE DI LAVORO

Nelle aziende private è colui che esercita i poteri
decisionali e di spesa.

Nelle aziende pubbliche è il dirigente al quale
spettano i poteri di gestione.
Valuta tutti i rischi per la sicurezza.
 Nomina il Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione dai rischi.
 Elabora il documento aziendale sulla sicurezza che deve
contenere: relazione sui rischi, misure di prevenzione e
protezione, programma di attuazione degli interventi.

Nell’assegnare i compiti ai lavoratori tiene
conto delle capacità e delle condizioni degli
stessi in rapporto alla loro salute e
sicurezza.
 Fornisce ai lavoratori i dispositivi di
protezione.
 Richiede l’osservanza da parte dei
lavoratori delle norme vigenti.

Adempie agli obblighi previsti di formazione,
informazione e addestramento.
 Comunica all’Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro o
all’Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo a
fini statistici e informativi i dati sugli infortuni sul
lavoro.
 Adotta le misure necessarie ai fine della
prevenzione degli incendi.
 Aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai
cambiamenti organizzativi e produttivi.

IL LAVORATORE
Svolge un’attività lavorativa
nell’organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato.
 In questo quadro si è lavoratori a
prescindere dalla tipologia contrattuale o
dall’esistenza o meno di una retribuzione.
 I lavoratori osservano le disposizioni
impartite dal datore di lavoro.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE
Utilizzare correttamente le attrezzature e i
dispositivi di protezione.
 Segnalare deficienze di mezzi, attrezzature
e dispositivi di sicurezza.
 Sottoporsi ai controlli sanitari.
 Partecipare alla formazione, informazione
e addestramento.

RESPONSABILE E ADDETTI AL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE 1/2





Persone designate dal datore di lavoro.
Sono tenuti al segreto in ordine ai processi
lavorativi di cui vengono a conoscenza.
Individuano eventuali fattori di rischio.
Propongono programmi di informazione e
formazione.
Elaborano procedure di sicurezza.
RESPONSABILE E ADDETTI AL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE 2/2
Vigilano sull’applicazione delle disposizioni aziendali.
 Richiedono l’osservanza delle misure per l’accesso alle
zone a rischio.
 Segnalano eventuali deficienze dei mezzi, delle
attrezzature e dei dispositivi di sicurezza.
 Frequenta specifici corsi di formazione.

MEDICO COMPETENTE 1/2
Deve essere in possesso dei titoli previsti
dal testo unico.
 Possono essere dipendenti dell’azienda,
liberi professionisti o dipendenti di una
struttura convenzionata con l’impresa.
 Effettua la sorveglianza sanitaria su
mandato del datore di lavoro.
 Collabora ai fini della valutazione dei rischi.

MEDICO COMPETENTE 2/2
Esegue le visite mediche preventive e periodiche.
 Esegue la visita medica periodica.
 Aggiorna e custodisce la cartella sanitaria e di
rischio di ogni lavoratore.
 Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta
l’anno.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA (RLS) 1/2
Nelle aziende con più di 15 dipendenti viene
eletto all’interno delle rappresentanze
sindacali e in caso di loro assenza
direttamente dai lavoratori.
 Rappresenta i lavoratori su tutti gli aspetti
della salute e sicurezza durante il lavoro.
 Può accedere ai luoghi di lavoro.
 Viene consultato preventivamente in merito
alla valutazione dei rischi.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA (RLS) 2/2
Viene consultato in merito
all’organizzazione della formazione.
 Partecipa alle riunioni periodiche.
 Può fare ricorso alle autorità competenti.
 Rispetto alla sua attività non può subire
pregiudizio alcuno godendo della stessa
tutela dei rappresentanti sindacali.

LE SANZIONI
Contravvenzioni: con estinzione del reato mediante
adempimento di prescrizioni obbligatorie impartite dagli
organi di vigilanza (istituto della prescrizione).
 Gli organi di vigilanza devono obbligatoriamente dare
informazione delle contravvenzioni e della prescrizione e
degli interventi migliorativi all’autorità giudiziaria.

L’ISTITUTO DELLA PRESCRIZIONE
È un atto obbligatorio, che non può superare i sei mesi,
finalizzato a eliminare la contravvenzione accertata
applicabile alle sole violazioni che contemplano la
possibilità di regolarizzazione.
 All’esercizio della prescrizione è legittimato l’organo di
vigilanza ossia il personale ispettivo della Asl.
 Il provvedimento di prescrizione riguarda datori di lavoro,
dirigenti, preposti, medico competente e lavoratori.

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
FINE
Contenuti e testi aggiornati a Giugno 2013
e tratti da: Conti, C., Laganà, E., Marincioni,M.,
“L'ora di sicurezza: introduzione e finalità del
D.lgs 81/08”, Kit multimediale per le scuole
secondarie superiori, ISFOL, 2010.
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I PROTAGONISTI DELLA SICUREZZA