ing. Domenico Mannelli
D.Lgs.81/2008:
“unico testo sulla
sicurezza sul lavoro”
Titolo II– LUOGHI
DI LAVORO
Contenuti
Capo I Disposizioni generali
Articolo 62: Definizioni
Articolo 63: Requisiti di salute e di sicurezza
Articolo 64: Obblighi del datore di lavoro
Articolo 65: Locali sotterranei o semisotterranei
Articolo 66: Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
Articolo 67: Notifiche all’organo di vigilanza competente
per territorio
CAPO II Sanzioni
Articolo 68: Sanzioni per il datore di lavoro
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Campo di applicazione
Ai fini dell’applicazione del titolo II, si intendono per
luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro,
ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità
produttiva, nonché ogni altro luogo di
pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva
accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio
lavoro;
b)i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di
un’azienda agricola o forestale.
Le disposizioni del titolo II non si applicano:
• ai mezzi di trasporto;
• ai cantieri temporanei o mobili;
• alle industrie estrattive;
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• ai pescherecci.
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Requisiti di salute e sicurezza
I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati
nell’allegato IV.
I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del
caso, dei lavoratori disabili.
in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce,
i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed occupati
direttamente da lavoratori disabili.
non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1°
gennaio 1993;
in ogni caso devono essere adottate misure idonee a
consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e
di igiene personale.
Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di
conformità all’allegato IV, il datore di lavoro, previa consultazione
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa
autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente
competente, adotta le misure alternative che garantiscono un
livello di sicurezza equivalente.
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Cosa dice l’allegato IV
 AMBIENTI DI LAVORO
 PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI
AGENTI NOCIVI
 VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI,
SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS
 MISURE CONTRO L’INCENDIO E
L’ESPLOSIONE
 PRIMO SOCCORSO
 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE
AGRICOLE
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AMBIENTI DI LAVORO
Stabilità e solidità
L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai
posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi,
macchine, pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole
mediante l'impiego di mezzi appropriati, quali andatoie,
passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei
dispositivi.
Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali,
i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni,
situati all'aperto, devono, per se stessi o mediante
conduttore e spandenti appositi, risultare collegati
elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione
delle scariche atmosferiche.
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AMBIENTI DI LAVORO
Altezza, cubatura e superficie
Limiti minimi dei locali chiusi destinati al lavoro nelle aziende
industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni
caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la
sorveglianza sanitaria, sono i seguenti:
altezza netta non inferiore a m 3;
cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;
ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di
una superficie di almeno mq 2.
I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi
cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.
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AMBIENTI DI LAVORO
Altezza, cubatura e superficie
Per i locali destinati o da destinarsi a uffici,
indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli
delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono
quelli individuati dalla normativa urbanistica
vigente.
Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro
deve essere tale da consentire il normale
movimento della persona in relazione al lavoro da
compiere.
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AMBIENTI DI LAVORO
• Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei
locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe
di carico
• Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e
passaggi
• Vie e uscite di emergenza.
• Porte e portoni
• Scale (Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le
rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di
passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su
tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto
al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non
è richiesta per i piani di caricamento di altezza
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inferiore a m. 2,00 (ex 1,50).)
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AMBIENTI DI LAVORO
• Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro
esterni
• Microclima
• Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di
lavoro
• Locali di riposo e refezione
• Spogliatoi e armadi per il vestiario
• Servizi igienico assistenziali
• Dormitori
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PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI
AGENTI NOCIVI
• Difesa dalle sostanze nocive
• Difesa contro le polveri
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VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI,
SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS
MISURE CONTRO L’INCENDIO E L’ESPLOSIONE
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PRIMO SOCCORSO
•
•
•
•
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Pacchetto di medicazione
Cassetta di pronto soccorso
Camera di medicazione
Personale sanitario
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE
AGRICOLE
 Abitazioni e dormitori
 Dormitori temporanei
 Acqua
 Acquai e latrine
 Stalle e concimaie
 Mezzi di pronto soccorso e di profilassi
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Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro provvede affinché:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti richiesti;
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono
a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di
emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne
l'utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano
sottoposti a regolare manutenzione tecnica;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano
sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni
igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla
prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano
sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro
funzionamento.
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l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.000 a 10.000 euro
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Locali sotterranei o semisotterranei
È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei
o semisotterranei.
Possono essere destinati al lavoro locali chiusi
sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano
particolari esigenze tecniche su autorizzazione
dell’organo di vigilanza. In tali casi il datore di
lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di
aerazione, di illuminazione e di microclima.
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro
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Lavori in ambienti sospetti di
inquinamento
È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in:
pozzi neri,
fogne,
camini,
fosse,
gallerie
e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili,
ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata
previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità
fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento
dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei.
Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i
lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per
tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di
protezione.
L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter
consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
arresto da sei a dodici mesi o ammenda da 4.000 a 16.000 euro
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Notifiche all’organo di vigilanza competente
per territorio
La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a
lavorazioni industriali, ove è prevista la presenza di più di tre
lavoratori, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di
quelli esistenti, devono essere notificati all’organo di
vigilanza competente per territorio con la descrizione
dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di
esecuzione delle stesse e con la descrizione delle
caratteristiche dei locali e degli impianti.
L’organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere
ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati
notificati.
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro
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presentazione tipo - Formazione della sicurezza sul lavoro