IL MANDATO:
Il mandato è il contratto col
quale una parte (detta
mandatario) si obbliga a
compiere uno o più atti
giuridici per conto dell’altra
(detta mandante).
Caratteristiche:
Il contratto di mandato è un contratto consensuale,
indifferentemente oneroso o gratuito.
CONSENSUALE:
è consensuale in quanto si perfeziona con
il consenso delle parti.
INDIFFERENTEMENTE ONEROSO O GRATUITO:
in quanto il mandato, sebbene si presuma oneroso,
può essere stipulato senza corrispettivo.
Mandato con o senza rappresentanza:
Il mandatario agisce sempre nell’interesse del mandante,
ma può spendere il nome del mandante o tenerlo celato.
Mandato con rappresentanza: se al mandatario è stato
conferito il potere di agire in nome del mandante il
contratto concluso dal mandatario con contemplatio
domini produce direttamente effetto nei confronti del
mandante secondo le norme sulla rappresentanza.
Mandato senza rappresentanza: se invece il mandato è
stato conferito senza rappresentanza il mandatario agisce
in nome proprio. Egli acquista i diritti e assume gli obblighi
derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi
hanno avuto conoscenza del mandato.
Il conflitto d’interesse
art. 1394 c.c.
Si verifica un conflitto di interessi quando viene affidata
un'alta responsabilità decisionale ad un soggetto che
abbia interessi personali o professionali in conflitto con
l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, che può
venire meno visti i propri interessi in causa.
Il verificarsi di un conflitto non costituisce di per sé prova
che siano state commesse scorrettezze, può tuttavia
costituire un'agevolazione nel caso in cui si cerchi di
influenzare il risultato di una decisione per trarne un
beneficio.
I soggetti coinvolti nel contratto di
mandato sono:
 Mandatario
 Mandante
IL MANDATARIO
1. Deve eseguire il mandato con la diligenza del buon
padre di famiglia
2. Non deve eccedere i limiti fissati del mandato
3. Deve comunicare al mandante l’eseguito mandato
4. Ha l’obbligo di rendiconto del proprio operato al
mandante e deve comunicargli tutto ciò che ha
ricevuto a causa del mandato
5. Ha il diritto di ricevere dal mandante il compendo
per l’attività svolta.
IL MANDANTE
1. Deve fornire al mandatario i mezzi necessari per
l’esecuzione del contratto
2. Deve rimborsare spese, anticipazioni e pagare il
compenso al mandatario
3. Deve in ultimo risarcire i danni subiti dal
mandatario a causa del contratto.
Il mandato si estingue nel momento in cui
la prestazione viene eseguita.
Le cause di estinzione possono però essere differenti:
1. Scadenza del termine
espressa
2. Compimento dell’affare
3. Revoca del mandante
tacita
4. Rinunzia del mandatario
5. Morte, interdizione o inabilitazione del mandante o
mandatario
Sentenza
Il conflitto d’interessi tra rappresentante e
rappresentato si verifica quando il rappresentante
persegue interessi proprio o di terzi che mal si
conciliano con quelli del rappresentato, in modo che
mentre il rappresentante o il terzo ricevono una utilità
dall’attività negoziale svolta,nella sfera del
rappresentato si riverbera un danno immediato, anche
solo eventuale
Soggetti coinvolti
Mandatario
Rappresentante: A e B
Mandante
Rappresentato:
XeY
Ricostruzione del caso
I soggetti X e Y convenivano in giudizio i coniugi A e B ,
chiedendo l’annullamento dell’atto di compravendita
immobiliare.
Mentre
I soggetti A e B chiedono il rigetto della domanda
proposta nei loro confronti.
Conclusioni del giudice
Riassunta la causa a seguito del decesso delle attrici, a cui subentrava la
sig.ra
Q in qualità di erede delle medesime, con sentenza del 19 marzo 2004 il
Tribunale annullava l’atto di compravendita dichiarandolo privo di
qualunque
Effetto.
L’erede delle attrici X e Y si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello, con
Condanna degli appellanti al risarcimento dei danni ex art. 96, c.p.c.
La Corte di Appello rigetta l’impugnazione proposta avverso la sentenza di
primo grado,confermandola in toto,rilevando in punto di merito la
Sussistenza degli estremi della fattispecie di cui all’art. 1394, c.c., tra cui
la stessa conoscibilità del conflitto di interessi tra rappresentante e
rappresentato.
Norme applicate
Art. 1394 c.c.
Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto
d’interessi col rappresentato può essere annullato su
domanda del rappresentato, se il conflitto era
conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Scarica

IL MANDATO - Dipartimento di Sociologia