Daniele La Rocca
Andrea De Rossi
Art. 1703 c.c.
Il mandato è il contratto col quale
una parte, detta mandatario, si
obbliga a compiere uno o più atti
giuridici per conto dell’altra, detta
mandante.
Caratteristiche
Il contratto di mandato è una delle fonti di rappresentanza
volontaria ed è un contratto consensuale,
indifferentemente oneroso o gratuito.
CONSENSUALE:
è consensuale in quanto si perfeziona con
il consenso delle parti.
INDIFFERENTEMENTE ONEROSO O GRATUITO:
in quanto il mandato, sebbene si presuma oneroso,
può essere stipulato senza corrispettivo.
Mandato con o senza rappresentanza:
MANDATO CON RAPPRESENTANZA: se al mandatario è
stato conferito il potere di agire in nome del mandante il
contratto concluso dal mandatario con contemplatio
domini produce direttamente effetto nei confronti del
mandante secondo le norme sulla rappresentanza.
MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA: se invece il
mandato è stato conferito senza rappresentanza il
mandatario agisce in nome proprio. Egli acquista i diritti e
assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i
terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del
mandato.
Causa ed oggetto:
il compimento di uno o più atti giuridici da parte del
mandatario per conto del mandante
Contenuto:
il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato
conferito ma anche quelli necessari al loro compimento.
MANDATO GENERALE: riguarda tutti gli affari del mandante.
MANDATO SPECIALE: riguarda un affare determinato
Forma:
scritta a pena di nullità
Mandato in rem propriam
Il mandato solitamente è conferito nell'interesse del
mandante. Se il mandato è oneroso, l'unico interesse
del mandatario è quello del pagamento del compemso.
Tuttavia, il mandato può anche soddisfare oltre
all'interesse del mandante un interesse del mandatario.
Obbligazioni del mandatario
 eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di
famiglia (art. 1710)
 non eccedere i limiti fissati dal mandato (art. 1711)
 comunicare senza ritardo l'eseguito mandato (art. 1712)
 obbligo di rendiconto (art. 1713)
 rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del
mandato (art.1713)
Obbligazioni del mandante
 fornire al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del
mandato (art. 1719)
 rimborsare spese e anticipazioni (art. 1720)
 pagare al mandatario il compenso che gli spetta, se il
mandato è oneroso (art. 1720)
 risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa
dell'incarico (art. 1720)
Estinzione del mandato
Il mandato si estingue per:
 scadenza del termine
 compimento dell'affare
 revoca del mandante
 rinunzia del mandatario
 morte, interdizione o inabilitazione del mandante
 morte, interdizione o inabilitazione del mandatario
Mandato senza rappresentanza e
arricchimento senza causa
Cassazione civile
Sentenza
8 ottobre 2008
n° 247772
Massima (poteri del mandante)
In materia di azioni esperibili dal mandante, il sistema
normativo è fondato su di un rapporto di regola ed eccezione.
Secondo la regola, il mandatario acquista i diritti e assume gli
obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, che non hanno
alcun rapporto con il mandante. Sono, invece, eccezionali le
disposizioni, sostanziali e processuali, che prevedono
l´immediata reclamabilità del diritto da parte del mandante. Ne
consegue che tali norme eccezionali devono essere interpretate
restrittivamente, con esclusione di qualunque integrazione di
tipo estensivo, per la necessità di tutelare la posizione del terzo
contraente. Pertanto l´espressione “diritti di credito”, di cui
all´art. 1705, secondo comma, c.c., va circoscritta all´esercizio dei
diritti sostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo escluse
le azioni poste a loro tutela (annullamento, risoluzione,
rescissione, risarcimento)
Massima(arricchimento senza causa)
In tema di arricchimento indiretto, l' azione di
arricchimento senza causa è esperibile contro il terzo
che abbia conseguito l' arricchimento in via
meramente di fatto. La predetta azione invece è
inammissibile ove la prestazione sia stata conseguita
dal terzo in virtù di un atto a titolo oneroso.
Il fatto
Tizio
(mandante)
Stipula un
contratto di
mandato senza
rappresentanza
Clausola: risoluzione
del contratto nel caso
di inadempimento
anche di una sola rata
Stipula con Alfa
un contratto
d’acquisto di un
immobile
Caio non paga
due rate e il
contratto viene
risolto
Con
Tizio pretende la restituzione
delle somme pagate accusando
Alfa di essersi arricchito delle
somme anticipate (trattasi di
arricchimento senza causa)
Caio
(mandatario)
Si impegna ad
acquistare un
immobile
Conclusione
 Il mandante non ha diritto all’azione contrattuale
diretta nei confronti del terzo.
 Il mandante non può agire con l’azione di
arricchimento, trattandosi di arricchimento a titolo
oneroso, ed avendo egli a disposizione altri strumenti,
così come richiede l’art. 2042
Norme applicate
 Art. 1705: Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i
diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i
terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.
I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il
mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di
credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò
possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle
disposizioni degli articoli che seguono.
 Art. 2042: L'azione di arricchimento non è proponibile quando il
danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare
del pregiudizio subìto.
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Il Mandato