Università degli studi di Catania
Computer crimes
Ignazio Zangara
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Corso di Laurea in Informatica
Anno Accademico 2009/2010
Premesse…
Divisione dei poteri nello Stato di diritto ha come suo corollario il
‘divieto di retroattività della legge penale’
Anselm Feuerbach: “nulla poena sine lege”
La minaccia della pena deve funzionare da deterrente
psicologico nel distogliere dal commettere reati; è necessario
che i cittadini (i consociati) conoscano prima quali sono i
fatti la cui realizzazione comporta l’inflizione della sanzione
Costituzione italiana art. 25, 2° comma: “Nessuno può essere punito
se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso”.
‘Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali’ art. 7 (Roma 4.11.1950)
Principio di legalità
• Riserva di legge
Lo Stato riserva la potestà normativa in materia penale soltanto al
legislatore ordinario (Parlamento)
• Tassatività (o sufficiente determinatezza) della fattispecie penale
Il comportamento penalmente sanzionato deve essere individuato con
precisione
• Irretroattività della legge penale
E’ vietato applicare la legge penale a fatti commessi prima della sua
entrata in vigore
• Divieto di analogia in materia penale
Il processo di integrazione dell’ordinamento che in assenza di espressa
previsione normativa consente di applicarne una che regoli casi o materie
simili non opera in ambito penale
Nozioni di teoria generale del reato
Reati di pericolo
Soglia
di
punibilità
La condotta criminosa comporta la semplice messa in pericolo o lesione
potenziale del bene oggetto della tutela penale
Reati di danno
La condotta criminosa comporta la lesione effettiva del bene oggetto della tutela
penale
Colpa
Elemento
psicologico
L’agente con la sua condotta, pur potendolo prevedere, non ha voluto il
verificarsi dell’evento dannoso che si verifica a causa di negligenza,
imprudenza, imperizia, per inosservanza delle leggi, ordini o discipline
Dolo
L’agente con la sua condotta criminosa ha preveduto e voluto il
verificarsi dell’evento dannoso o pericoloso a danno del bene protetto
Riferimenti normativi
L. 22.4.1941 n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”
(così come modificata dal D.Lgs. 518/1992 e dal D.Lgs. 68/2003)
D.Lgs. 29.12.1992 n. 518 “Att. Dir. CEE 1991/250 relativa alla tutela giuridica dei
programmi per elaboratore”
L. 23.12.1993 n. 547 “Modificazioni ed integrazioni alle norme del c.p. e del c.p.p. in tema di
criminalità informatica”
L. 31.12.1996 n. 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali”
L. 3.8.1998 n. 269 “Norme contro la pedofilia”
L. 18.8.2000 n. 248 “Nuove norme di tutela del diritto d’autore”
D.Lgs. 9.4.2003 n. 68 “Att. Dir. 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione”
D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
L. 21.5.2004 n. 128 “Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale
audiovisivo”
L. 7.4.2005 n. 57 “Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per
l’Europa”
L. 6.2.2006 n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini
e la pedopornografia anche a mezzo Internet”
L. 18.3.2008 n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento
dell’ordinamento interno”
Il c.d. ‘intervento ortopedico’ sul Codice penale
Il legislatore italiano ha inserito le fattispecie di
criminalità informatica all’interno del tessuto
normativo del Codice penale, cercando di
ricondurre i nuovi reati alle figure delittuose già
esistenti
Il legislatore francese ha invece optato per
la costituzione di un corpus di norme
riservato alla sola criminalità informatica
Crimini informatici
• Reati commessi per mezzo dell’elaboratore
elettronico e dei programmi in esso installati
• Reati commessi a danno degli elaboratori,
dei programmi e dei dati in essi contenuti
• Parte di dottrina sostiene che vi sia un
terzo genere di crimini informatici in cui il
soggetto agente è proprio l’elaboratore
Software
La L. 633/1941, art. 171 bis punisce con la
reclusione e la multa:
• chi duplica abusivamente programmi per elaboratori, al
fine di trarne profitto;
• chi importa, distribuisce, vende, detiene a scopo
commerciale o imprenditoriale, concede in locazione
programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla
SIAE;
• chi predispone, utilizza o compie qualsiasi altro fatto
concernente mezzi intesi unicamente a consentire o
facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di
dispositivi applicati a protezione di un programma;
Art. 635 bis c.p. ‘Danneggiamento di informazioni, dati e
programmi informatici’
“Chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime
informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito …
con la reclusione …”
Se il fatto è commesso con violenza o minaccia o con abuso della qualità di
amministratore del sistema la pena della reclusione si aggrava
Art. 635 quater c.p. ‘Danneggiamento di sistemi informatici o
telematici’
“Chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis,
ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati,
informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto
o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne
ostacola gravemente il funzionamento è punito con la
reclusione”
Art. 635 ter ‘Danneggiamento di informazioni, dati e
programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente
pubblico
o
comunque
di
pubblica
utilità’
“Chiunque commette un fatto diretto a distruggere,
deteriorare,
cancellare,
alterare
o
sopprimere
informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo
Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o
comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione
da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il
deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la
soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi
informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni”
Sistemi informatici e telematici
Il sistema informatico è un insieme di
componenti hardware e software che
consentono il trattamento automatico dei dati;
il sistema telematico si configura quando due
o più sistemi informatici vengono collegati fra
loro tramite reti di telecomunicazione allo
scopo di scambiare dati
Domicilio informatico
Art. 615 ter c.p. ‘Accesso abusivo ad un sistema informatico o
telematico’
“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico
o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si
mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di
escluderlo è punito con la reclusione …”
Art. 615 quater c.p. ‘Detenzione o diffusione abusiva di codici
di accesso a sistemi informatici o telematici’
“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di
arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce,
diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri
mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico,
protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni
o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione e
con la multa”
Virus
Art. 615 quinquies c.p. ‘Diffusione di apparecchiature,
dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico o telematico’
“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema
informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi
in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire
l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo
funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa,
diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a
disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi
informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la
multa sino a euro 10.329”
Elemento psicologico
Documenti informatici
Art. 491 bis c.p. ‘Documenti informatici’
“Se alcuna delle falsità … (in atti) riguarda un documento
informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si
applicano le disposizioni (reclusione) … concernenti
rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.
A tal fine per documento informatico si intende qualunque
supporto informatico contenente dati o informazioni aventi
efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad
elaborarli”
Falsità materiale: contraffazione del documento
Falsità ideologica: dichiarazioni mendaci
Abrogato
Art. 495 bis c.p. ‘Falsa dichiarazione o
attestazione al certificatore di firma
elettronica sull’identità o su qualità
personali
proprie
o
di
altri’
“Chiunque dichiara o attesta falsamente al
soggetto che presta servizi di certificazione
delle firme elettroniche l’identità o lo stato o
altre qualità della propria o dell’altrui
persona è punito con la reclusione fino ad un
anno”
Art. 640 quinquies ‘Frode informatica del
soggetto che presta servizi di certificazione di
firma elettronica’
“Il soggetto che presta servizi di certificazione
di firma elettronica, il quale, al fine di
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto
ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli
obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un
certificato qualificato, è punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a
1.032 euro”
Corrispondenza informatica
Art. 617 quater c.p. ‘Intercettazione, impedimento o interruzione
illecita di comunicazioni informatiche o telematiche’
“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a
un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi,
ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione”
La stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di
informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle
comunicazioni intercettate
Art. 617 quinquies c.p. ‘Installazione di apparecchiature atte ad
intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o
telematiche’
“Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte
a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni … è punito con la
reclusione”
Corrispondenza informatica (segue)
Art. 617 sexies c.p. ‘Falsificazione, alterazione o soppressione
del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche’
“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di
arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o
sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente
intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema
informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito,
qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la
reclusione”
I casi in cui le intercettazioni sono legittimate
sono espressamente previsti dall’art. 266 bis c.p.p.
La pedopornografia e le attività di contrasto
Art. 600 ter, 3° co. c.p. “Chiunque,…con qualsiasi
mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga,
diffonde o pubblicizza il materiale pornografico…,
ovvero distribuisce o divulga o diffonde notizie o
informazioni finalizzate all’adescamento o allo
sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto è
punito con la reclusione e con la multa…”
Centro di monitoraggio presso il Ministero dell’Interno
Obblighi del provider di segnalare siti a rischio e di filtrarli
Blocco dei pagamenti
Agente provocatore
ENISA
AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA INFORMATICA
European Network and Information Security Agency
Per iniziativa della Comunità Europea, a partire dal 2004 con
sede in Grecia, una squadra di esperti in sistemi informatici e
telematici ha a disposizione fondi e strumenti per combattere
virus e cyberpirati
L’Agenzia esercita anche attività di assistenza e di consulenza ai
team di pronto intervento nazionali nei casi di emergenza
Scarica

Legislazione informatica - Università degli Studi di Catania