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CORTE DEI CONTI
AI SINDACO
del Comune di
ROGGIANO GRAVINA
OGGETTO: Invio deliberazione
(eS)
n. 49/2014.
Si trasmette la deliberazione in epigrafe, adotta da questa
Sezione regionale ..
IL DIRElTORE della SEGRETERIA
dott.ssa Elena RUSSO
Via F. Crispi, n. 21 - 88100 CATANZARO (CZ)
.2: 0961893511 • ~ 0961746212. e-mai!: [email protected]
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r
Delibera n. 49/2014
REPUBBLICAITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLOPER LA CALABRIA
composta dai magistrati:
Dott. Roberto Tabbita
Presidente
Dott. Giuseppe Ginestra
Consigliere
Dott.ssa Michela Muti
Referendario
Dott. Raffaele Maienza
Referenda rio
Dott.ssa Elisabetta Usai
Referendario (relatore)
Nella camera di consiglio del 31 ottobre 2014
ViSTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;.
1214, recante il "Testo unico delle
materia di giurisdizione
e controllo della Corte dei conti";
VISTO il regolamento
n. 14/2000
per l'organizzazione
delle
funzioni
controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti
in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA
l'adeguamento
la
legge
5
giugno
dell'ordinamento
2003
della
n.
131,
Repubblica
recante
alla
legge
"Disposizioni
per
costituzionale
18
ottobre 2001, n. 3";
VISTO l'articolo
1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n.
266 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti
locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti apposite
relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;
1
VISTO l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
149, avente ad oggetto
province
"Meccanismi sanzionatori
e premiali
relativi
a regioni,
e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.
42";
VISTO l'articolo
148-bis del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267,
recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
VISTO il decreto legge lO ottobre 2012, n. 174, in materia di "Disposizioni
urgenti in materia di finanza
e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con legge
7 dicembre 2012, n. 213;
VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n.
10/AUT/2012/INPR del 12 giugno 2012, con la quale sono state approvate le Iineeguida per la redazione della relazione per il bilancio di previsione 2012, nonché del
rendiconto 2011;
ESAMINATA la documentazione contabile trasmessa dall'Organo di revisione
del Comune di Roggiano Gravina in ordine
~:~~;i:~n~~i~2;;::;uisita
al rendiconto
della gestione
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co '% e",
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dalla Sezione prot. n. 232 del 7 gennaio 2014 e n.
VISTE le note istruttorie,
quali il Magistrato istruttore
'
prot. nn. 2667 e 2668
del 9 giugno 2014,
ha richiesto, rispettivamente
all'Ente e all'Organo
'1ilo" ~
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)
revisione, ulteriori
elementi
a integrazione e chiarimento
della documentazione
;
I
acquisita;
ESAMINATA la documentazione trasmessa,
;
,
/
a firma ,congiunta dall'Ente e
dall'Organo di revisione, anticipata via fax il 16 luglio 2014 e acquisita
in via
definitiva al protocollo della Sezione al n. 3282 del 4 agosto 2014;
VISTA l'ordinanza n. 22-2014, con la quale il Presidente della Sezione ha
convocato l'odierna camera di consiglio;
UDITO il Relatore, dott.ssa Elisabetta Usai; ,
FATTO
La Sezione ha adottato
nei confronti del Comune di Roggiano Gravina la
delibera del 6 ottobre 2010, n. 512 avente ad oggetto il bilancio di previsione per
2
l'esercizio 2010 e la delibera del 6 settembre 2012, n. 145 relativa al rendiconto per
l'esercizio 2010.
Con quest'ultima,
la Sezione ha accertato, ai sensi dell'articolo
168, della L. 266/2005,
gravi irregolarità
e criticità
1, comma
da rimuovere con l'adozione
delle misure correttive necessarie per:
1. dar conto dell'inadempimento
del revisore che non ha dato riscontro alla
richiesta istruttoria di codesta Corte;
2. garantire una situazione di equilibrio della parte corrente del bilancio;
3. procedere, anche ai fini del supera mento dei parametri di deficitarietà
rilevati ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno
del 24 settembre
2009, ad una specifica operazione di riaccertamento dei residui finalizzata
a verificare,
attraverso
un rigoroso apprezzamento
requisiti essenziali previsti dall'ordinamento,
delle
ragioni
creditorie,
nonché
l'entità
dell'esistenza
l'attualità
ed
dei
e la permanenza
effettività
delle
posizioni
debitorie;
4. realizzare concrete iniziative volte al contrasto e al recupero dell'evasione
tributario - tariffaria;
5. evitare la formazione di debiti fuori bilancio attuando corrette procedure di
gestione delle spese, nonché garantire che l'inesistenza, a fine esercizio, di
debiti fuori bilancio e di passività potenziali risulti dalle attestazioni
dei
responsabili dei servizi;
6. monitorare costantemente la gestione di cassa e predisporre un piano che
preveda la progressiva riduzione dell'anticipazione di tesoreria;
7. garantire
il
tempestivo
somministrazioni,
pagamento
delle
somme
dovute
per
forniture e appalti ed evitare ritardi nei pagamenti e la
conseguente formazione di debiti pregressi;
8. allocare correttamente
in bilancio le poste atipiche inserite tra i servizi per
conto di terzi;
9. garantire
il rispetto
all'attendibilità
del patto di stabilità
interno,
dei dati relativi alle detrazioni
prestando attenzione
ammesse nel calcolo del
saldo finanziario;
10. programmare
rispetto
dei
la progressiva riduzione della spesa per il personale nel
criteri
previsti
dall'art.
1, comma
557,
della
Legge n.
296/2006.
Inoltre,
riscontrata,
la Sezione precisava che, tenuto conto della situazione finanziaria
le irregolarità e/o criticità accertate e le "necessarie misure correttive"
indicate assumevano rilievo anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
comma 2, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149.
3
6,
Successivamente, co nota prot. 4813 del 17 settembre 2012, il Comune ha
comunicato alla Sezione e misure correttive adottate,
con delibera del Consiglio
Comunale del 30 agosto 2012, n. 19, al fine di rimuovere le suddette criticità.
Con riferimento all'esame del rendiconto per l'esercizio 2012, oggetto della
presente delibera, l'Organo di revisione del Comune di Roggiano Gravina, ai sensi
dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 200S, n. 266, con
note prot. n. 232 del 7 gennaio e n. 628 del 13 gennaio 2014, ha trasmesso alla
Sezione la relazione-questionario
(di seguito,
"Questionario")
sul
documento
contabile in oggetto e la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto
della gestione
2012 e sullo schema di
rendiconto
per
l'esercizio
finanziario 2012 (di seguito, "Relazione").
Esaminata
la
documentazione
pervenuta,
il
Magistrato
istruttore
ha
instaurato regolare contraddittorio con l'Ente, inviando le note istruttorie n. 2667 e
n. 2668 del 9 giugno
2014, a mezzo delle quali sono state formulate
varie
osservazioni e richiesti chiarimenti e ulteriori elementi integrativi.
Con nota a firma congiunta dall'Ente e dall'Organo di revisione, anticipata via
fax il 16 luglio 2014 e acquisita in via definitiva al protocollo della Sezione al n.
3282 del 4 agosto 2014, sono state trasmesse le controdeduzioni e le integrazioni
richieste dal Magistrato istruttore.
Tutto
ciò
premesso,
ad
",-;;;:;
esito
dell'instaurato
contraddittorio,
risultano.'
DIRITTO
L'articolo 148-bis del TUEL prevede che le Sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti
locali "per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità
interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebita mento dall'articolo
119,
sesto
comma,
della
dell'assenza di irregolarità
Costituzione,
suscettibili
della
sostenibilità
di pregiudicare,
dell'indebitamento,
anche in prospettiva,
gli
equilibri economico-finanziari degli enti" (comma 1) e che, "Ai fini di tale verifica, le
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti
degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate
quali
e alle
è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi
strumentali all'ente" (comma 2).
L'accertamento, nell'ambito delle verifiche descritte,
regionali di controllo della Corte dei conti, di "squilibri
da parte delle Sezioni
economico-finanziari,
della
mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire
la
regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il
4
;,
.
patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare,
entro
sessanta
giorni
dalla
accertamento, i provvedimenti
equilibri
comunicazione
del
deposito
della
di
e a ripristinare gli
idonei a rimuovere le irregolarità
di bilancio. Tali provvedimenti
pronuncia
sono trasmessi alle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal
ricevimento.
Qualora
provvedimenti
o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è
preclusa l'attuazione
mancata copertura
l'ente
non
dei programmi
provveda
alla
trasmissione
di spesa per i quali
dei
suddetti
è stata accertata la
o !'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".
La natura e la portata dei controlli esercitati dalle Sezioni regionali della Corte
dei conti
è stata ribadita, da ultimo, dalla Corte Costituzionale con la pronuncia 40
del 2014, che ne ha sottolineato i "caratteri cogenti nei confronti dei destinatari
(sentenza n. 60 del 2013), proprio per prevenire
di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cast.)
non corrette, suscettibili
riverberare
o contrastare gestioni contabili
e di
tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni,
vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata
al rispetto degli obblighi comunitari "(cfr. sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del
2013).
Ciò premesso, agli esiti di siffatto controllo, la Sezione accerta le seguenti
gravi irregolarità e criticità.
1. PARAMETRI DI DEFICITARI ETA'
L'Ente,
sebbene
non
versi
ancora
in
una
condizione
strutturalmente
dieci dei parametri obiettivi di cui al D.M. 18 febbraio 2013.
volume
dei residui
attivi
di nuova formazione
\~
provenienti
dalla
titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale o
fondo di solidarietà" o di fondo di solidarietà di cui all'articolo
della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge stabilità
2013),
1, comma 380
superiori al 42%
rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi Titoli I e III, esclusi gli
accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di
fondo di solidarietà (parametro 2);
•
ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui
attivi e di cui al Titolo I e al Titolo III superiore al 65%, ad esclusione eventuali
residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo
5
~
'.
o
gestione di competenza e relativi ai Titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a
di
~-"
(;
In particolare, sono superati i seguenti parametri obiettivi:
•
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_.'
,
;
/.
o~....
.
':. .
E;"'J
o' c
C'''TA''Z~I'
Fiscale Municipale o di
all'articolo
fondo di solidarietà"
o di fondo di solidarietà
di cui
1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013, n. 228 (legge stabilità
2013), rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei
medesimi Titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a
titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà (parametro 3);
•
volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiore al
40% degli impegni della medesima spesa corrente (parametro 4);
•
esistenza
al 31 dicembre
di
anticipazioni
di tesoreria
non rimborsate
superiori al 5% rispetto alle entrate correnti (parametro 9).
Si rileva, inoltre, che nei precedenti esercizi (2009, 2010, 2011) l'Ente ha
fatto registrare il supera mento dei corrispondenti parametri deficitari di cui al D.M.
24 settembre 2009, n. 2.
Questa Sezione ha più voite ribadito che il persistente mancato rispetto dei
parametri di cui sopra esprime una situazione di grave criticità nella gestione del
ciclo delle entrate e del ciclo delle spese del Comune, con conseguenti preoccupanti
rischi per la salvaguardia degli equilibri finanziari del bilancio.
In particolare, nel caso in esame,
persistere
dell'incapacità
è stato confermato, in sede istruttoria, il
dell'Amministrazione
comunale
di
realizzare
l'esercizio la massa attiva delle proprie entrate, con particolare
riscossione dei
formazione
ruoli
ordinari
acqua, TARSU, e terraggera,
di una ingente massa di residui attivi,
nell'avanzo di amministrazione,
entro
riferimento
alla
con conseguente,
che, andando
finisce con rendere non veritiero
a confluire
~
il risultato.,èl,i'~'
'~n
.. 7
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esercizio rappresentato nelle scritture contabili e a minare la stabilità finanziaria
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futura dell'Ente.
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In secondo luogo, l'accumulo di residui passivi di parte corrente denClt~)a
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mancanza di tempestività dei pagamenti dei propri debiti da parte dell'Ente a c~cPJ
.
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d-'-~:"" 5
di forte tensioni
di liquidità,
temporanee
ma ripetute,
alle quali si
è ovvlat~
ricorrendo con eccessiva frequenza a strumenti di finanziamento eccezionali.
2. EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
La Sezione rileva
come sia auspicabile,
in termini
di
sana
finanziaria, l'utilizzo, per il finanziamento delle politiche di investimento,
correnti
non
necessarie a
coprire
spese della
stessa
natura
(c.d.
gestione
di risorse
avanzo
economico).
Le risultanze
istruttorie,
per contro,
evidenziano che la copertura
della
differenza negativa, pari a Euro 115.004,08, tra spese in conto capitale ed entrate
in conto capitale, è stata finanziata
con entrate
proprie correnti
(proventi
condono edilizio, da vendita di loculi cimiteriali e da affrancazione di terreni)
da
pur
presentando il Comune un precario equilibrio di parte corrente, come confermato
6
~
~~,~¥>,,-';"
dal frequente ricorso a strumenti straordinari
di finanziamento e dalla persistente
tardività nel pagamento dei debiti commerciali.
La Sezione, pertanto,
per la salvaguardia
artificiosamente
ribadisce che la situazione osservata presenta rischi
del complessivo
nell'esercizio
equilibrio
finanziario
dell'Ente,
in esame, ma non stabilmente
raggiunto
garantito
ordinata gestione delle risorse finanziarie a disposizione, delle quali non
da una
è rispettata
la destinazione funzionale ordinaria.
3. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Preliminarmente,
come accennato, va rilevata
la sussistenza di notevoli
contraddizioni tra le informazioni inizialmente fornite dall'Organo di revisione, in
sede di compilazione del Questionario e di stesura della Relazione, e le successive
risultanze istruttorie.
In particolare, l'Organo di revisione ha inizialmente dichiarato:
- la sussistenza
di un avanzo di amministrazione
di
Euro 22.446,10,
interamente vincolato;
- l'avvenuta costituzione del fondo svalutazione crediti di cui all'articolo
6,
comma 17 del D.L. 95/2012 (senza indicare, peraltro, l'ammontare né l'imputazione
alla parte vincolata dell'avanzo di amministrazione);
- l'insussistenza di accantonamenti per passività potenziali.
Successivamente, ancora, l'Ente e l'Organo di revisione, con nota a firma
congiunta,
trasmessa
istruttoria,
hanno
amministrazione
alla Sezione in risposta
dichiarato
che una quota
alle richieste formulate
di
Euro 3.135,95
in sede
dell'avanzo
k.
di
è rappresentata da fondi non vincolati, che è stato previsto un
accantonamento
per
il
fondo
svalutazione
crediti
di
Euro
14.292,15
e
accantonamento per paSSività pregresse per Euro 5.000,00.
Premesso
che,
già
con
la
delibera
50
del
un
\
2012,
si
era
~
\2\
accertato,
o.:>~c
l'inadempimento del Revisore in termini di mancato doveroso riscontro alle richieste ~~
istruttorie di codesta Corte, la Sezione, rileva, e dovrà rilevare ripetuta mente nel
prosieguo, che la esaustiva e ordinata
produzione della documentazione,
delle
integrazioni e dei chiarimenti richiesti rappresenta uno specifico obbligo di legge in
capo all'Amministrazione
per sé, violazione
controllata e al suo Organo di revisione, che costituisce, di
di norme finalizzate
a garantire
la regolarità
della gestione
finanziaria oltre che sintomo di confusione nella gestione dell'Ente.
4. EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
a) ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
Con riferimento
crescente
ricorso
da
all'equilibrio
parte
di cassa, emerge dagli atti
dell'Amministrazione
7
comunale
un costante
all'anticipazione
e
di
."J
tesoreria che finisce con l'assumere l'anomala funzione, e in misura sempre più
rilevante, di finanziamento ordinario della gestione dell'Ente.
già con la deliberazione 50 del 2012, relativa al rendiconto del
E, difatti,
2010, la Sezione accertava che "a decorrere dal 2009, il sistematico e sempre più
cospicuo ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Infatti,
dell'anticipazione
nel 2010, l'ammontare medio
è stata di euro 550.000,00
utilizzata
per
365 giorni
ed è
proseguita anche nel 2011" e si esortava il Comune all'analisi e al monitoraggio
delle cause degli squilibri
nella gestione di cassa, al fine di evitare un ricorso
strutturale all'anticipazione di tesoreria.
Ciononostante,
conseguenti
risvolti
la Sezione rileva che non solo la descritta
in termini
da vari
di maggiori
esercizi
criticità,
e i
oneri e di precarietà degli equilibri
finanziari,
persiste
nella
gestione
finanziaria
dell'Ente,
addirittura,
si assiste a un preoccupante incremento della durata dell'anticipazione
media e dell'importo dello scoperto di fine esercizio, che, nel 2012,
ma,
è quasi doppio
rispetto al 2010 (da Euro 343.146,26 a Euro 646.880,41).
In sede istruttoria,
inoltre, si riferisce che nel 2013 si
è utilizzato detto
strumento per Euro 407.695,57 e nell'anno 2014, a circa metà esercizio, per Euro
I
297.919,87.
._ ~_.
La Sezione, a tale proposito,
rileva
strumento sia stato assunto dal legislatore
.
finanziario che può comportare,
settembre
come il reiterato
ricorso
a
Glli.tta);?
/
I,
come specifico .indicatore di squil1brio, .,;
1"'1' ...• '.,
ai sensi dell'articolo
contabile dell'Ente.
Ciò premesso, la Sezione deve rilevare che le pronunce dell'Amministrazione
in ordine
rappresentano
mere
alla adozione di
clausole
di
misure
stile,
con
correttive
particolare
sul
punto
riguardo
in
esame
a
quanto
preannunciato con la delibera consiliare del 30 agosto 2012, n. 19, avente ad
oggetto la presa d'atto della delibera 50/2012 della scrivente Sezione, con la quale
l'Ente dichiarava che il ricorso all'anticipazione
di cassa sarebbe stato "del tutto
scongiurato allorché, a breve termine, andranno a regime le procedure sia per il
recupero dell'evasione fiscale e le iniziative per anticipare all'anno di riferimento
l'esazione dei ruoli ordinari".
B) ENTRATEA DESTINAZIONE SPECIFICA
Per ciò che concerne le entrate a destinazione specifica, la Sezione non
ritiene superate le perplessità formulate in sede istruttoria in merito all'aspetto
esame.
8
in
i'
~\.! ..
e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggig::J . CA1"'"
2009, n. 42", l'attivazione delle verifiche del MEF sulla regolarità amministrativo-
comunale
Vbr.
6~i:::~Lb
5 del decreto legislà{f~R
2001, n. 149, recante "Meccanismi sanzionatori e premiali rela~!~<t
regioni, province
.•.•.......•
In particolare, richiesti di chiarire l'affermazione, contenuta nel Questionario,
circa l'incapacità del sistema contabile dell'Ente di disporre automaticamente
la
corrispondenza tra entrate a specifica destinazione e corrispondenti atti d'impegno
(punto 1.6.1.b) e circa la mancanza di verifica della corrispondenza tra impegni e
accertamenti delle poste vincolate (punto 1.6.1.c.),
il Comune e il Revisore hanno
integralmente smentito detta affermazione e che sarebbe "intuibile che si
di un
è trattato
mero errore materiale, per cui decadono tutte le censure rilevate nella nota".
La Sezione,
preso
atto
di quanto
asserito,
nel richiamare
l'Organo
di
revisione a uno scrupoloso e perito adempimento degli obblighi inerenti alla propria
funzione sanciti dalla normativa
l'esercizio del controllo
266/2005,
vigente e, in particolare,
de quo, dai commi
per ciò che concerne
166 e ss. dell'articolo
1 della L.
rileva come rimanga comunque insoddisfatta la richiesta di chiarimenti
circa le modalità che consentono il rispetto del principio di stretta correlazione tra
entrate in questione e le relative spese.
Inoltre,
contraddittori
si presentano gli elementi
istruttori
forniti
circa la
questione dei fondi a destinazione vincolata. Infatti:
- nel Questionario si afferma, relativamente
costruire,
al contributo per permesso di
che "gli impegni assunti nel 2011 utilizzando la parte del contributo
destinato al finanziamento
sulla spesa corrente sono stati pari al 50,000 % dei
proventi accertati" (punto 1.7.1.) e .che, a fine esercizio,
è pari a zero il valore dei
fondi aventi specifica destinazione non ricostituiti (punto 1.6.3);
£,
- nella Relazione si legge che "gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate
aventi specifica destinazione per il finanziamento
di spese correnti sono stati
•••. .~
"\è \
effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 195 del TUEL e al 31.12.20;2 /' ~
non risultano totalmente reintegrati"
(pagina 6, nella sezione relativa alla gestio'ne:
finanziaria)'
\ ~\
.' :. ) // .
\~~::.%~\
del 3~~
f
I
- nella risposta
dicembre
fornita
2012 formulata
dall'Ente
dalla
alla nota
istruttoria
Sezione relativamente
integrativa
al rendiconto
2010,
si
afferma che, nell'anno 2012, sono stati utilizzati fondi a destinazione specifica per
Euro 96.052,06 ricostituiti con anticipazioni di tesoreria;
- in ultimo, Ente e Organo di revisione dichiarano che non sono stati assunti
impegni
.),.)
nell'esercizio
2012
utilizzando
la
parte
di
contributo
destinato
a
finanziamento della spesa corrente e che, quindi, la risposta fornita al punto 1.7.1.
del Questionario, sopra testualmente riportata, è frutto di un errore materiale.
Ciò premesso,
è evidente che, anche sul punto, la gestione finanziaria del
Comune è connotata da confusione e superficialità, quantomeno sotto il profilo della
rappresentazione contabile e dell'obbligo di fornire alla Corte notizie e documenti
rispondenti al vero.
9
La condotta descritta,
195 del TUEl e sembra celare una deficienza di cassa di significativa
dell'articolo
rilevanza,
pertanto, induce a ritenere sussistente la violazione
in particolar
modo laddove la ricostituzione
dei fondi eventualmente
distolti dalla loro naturale destinazione risulti colmata con il ricorso all'anticipazione
di tesoreria ovvero con altra forma di finanziamento eccezionale avente altra finalità
e funzione.
5. EVASIONE TRIBUTARIA
In sede istruttoria
Questionario,
nell'attività
che
la Sezione ha preso atto, sulla scorta dei dati rinvenibili nel
l'Amministrazione
risultati
inconsistenti
considerato
(riscossione di Euro 2.267,08 a fronte di Euro 155.000,00 preventivati,
owero solo
nell'attività
recupero
tributaria
presenta
anche nell'esercizio
1'1,46%,
di recupero dell'evasione
comunale
dell'evasione
ICI/IMU
e assenza di
attività
di
recupero dell'evasione per gli "altri tributi").
Il Comune e l'Organo di revisione hanno confermato, sul punto, che l'evasione
più rilevante si riscontra nell'esazione dei canoni acqua, dell'ICI e della terragera.
Nel dettaglio, l'Ente asserisce che:
- per i canoni acqua si sarebbe provveduto alla formazione dei ruoli coattivi per
gli anni più remoti e si starebbe procedendo anche per gli anni più recenti;
dichiara, altresì, che attualmente
si
sarebbero in riscossione coattiva i ruoli morosi,
2008, 2009, 2010, in forma autonoma da parte del Comune, e quelli fino al 2°97
tramite Equitalia s.p.a.;
,
- per nCI si starebbero riscuotendo,
in autotassazione,
l~t
.;-~~.
' ,.,\
. "~~/)
i ruoli morosi fino -al
{,.r.~
2010 e sarebbero state completate le elaborazioni degli accertamenti per il 201l;~A1~"\.""
- per la terragera
accertamenti
dell'ultimo
sarebbero
decennio
state
effettuate
e formati
i ruoli
le notifiche
coattivi
degli
awisi
di
di cui si afferma
l'imminente trasmissione per l'esazione coattiva.
Tutto ciò considerato, la Sezione, in via preliminare,
ribadisce l'obbligo di
rispetto del punto 16 del Principio contabile n. 2, in base al quale "L'accertamento
avviene sulla base del principio
della competenza finanziaria
secondo il quale
è accertabile nell'esercizio finanziario in cui è sorto il diritto di credito e
un 'entrata
quest'ultimo sia connotato dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Un credito
è certo in presenza di un idoneo titolo giuridico in cui esso trova fondamento; è
liquido se ne
è determinato l'ammontare;
è esigibile se maturato nell'esercizio"
oltre che del punto 17 del Principio contabile n. 3, che stabilisce che "Un'entrata
tributaria è accertabile soltanto dopo che sia stato formato il ruolo,
denuncia,
gettito
o acquisita la
o ricevuto il versamento effettuato in autoliquidazione, o comunicato il
dal
accertamento
soggetto
legalmente
competente,
o divenuto
o di liquidazione dell'ufficio fiscale competente".
10
definitivo
l'atto
di
.~
J
I
La Sezione,
pertanto,
accerta
l'obbligo
del
Comune
di
completare
le
procedure di emissione dei ruoli nonché di attivare le doverose procedure esecutive.
6. RESIDUI
La Sezione accerta una anomala gestione delle partite residuali, che si pone
in funzione parallela rispetto alla gestione di competenza, con evidenti ripercussioni
in termini di corretta determinazione del risultato di esercizio e, conseguentemente,
di attendibilità
degli stabili equilibri di bilancio.
In particolare, l'analisi svolta sui residui attivi e passivi ha messo in luce:
- un elevato importo delle partite residuali totali attive (Euro 3.775.578,13)
e passive (Euro 3.753.132,03),
pari, rispettivamente,
di competenza (Euro 5.061.512,09)
al 74,6% degli accertamenti
ed al 75% degli impegni di competenza (Euro
4.973.562,81);
-
un'incidenza
3.320.007,31)
de1l'88%
dei
residui
attivi
di
parte
corrente
(Euro
sul totale dei residui attivi al 31.12.2012;
- un'incidenza del 60% dei residui passivi del Titolo I sul totale dei residui
passivi esistenti al 31.12.2012.
L'Ente e l'Organo di revisione, peraltro,
richiesto in sede istruttoria,
cancellazione,
avvenuta
in merito alla consistente operazione di stralcio e/o
nell'anno
riduzione dei residui attivi
non hanno relazionato, pur come
2012,
che ha condotto
e passivi vetusti
a una significativa
e a una considerevole contrazione,
rispetto al 2011, della massa dei residui totali (del 34% per quella attiva, che passa
•
da Euro 5.065.278
nel 2011 a Euro 3.775.578
passiva, che passa da Euro 4.370.838
nel 2012, e del 16,5% per quella
nel 2011 a Euro 3.753.132
nel 2012), né
,
_' _"-.
hanno provveduto all'individuazione della gestione (corrente non vincolata, corrente~ ~~~
,-/
+-
-O"",
Co
vincolata, in conto capitale vincolata, in conto capitale non vincolata, in conto t~r,zP'
:{r ~;~~
è stata accertata l'insussistenza dei residui attivi (come richiesto al ~.~'
1J,I.
al punto 1.9.3. del Questionario, del quale si è sollecitata la risposta).
'<:..,
~n~~}1
12
sulla quale
~'\~~.~
"~
,...
,,,i-
.:;
Inoltre,
al riguardo,
non sono stati forniti
documentali in ordine alla legittimità
probatori<_~"'''!l1:''~
della sussistenza attuale dei requisiti attuali
dell'accertamento
delle entrate
debitore,
e scadenza) che giustifichino
importo
i necessari elementi
(ragione
del credito,
titolo
giuridico,
il mantenimento
soggetto
nel conto del
bilancio ai sensi dell'articolo 228, comma 3 del TUEL e secondo le indicazioni del
punto 45 del Principio contabile n. 3, o della cancellazione (v. postulato 33 del
Principio contabile
n. 2) e, altresì, delle motivazioni
che hanno determinato
i
risultati dell'operazione di riaccertamento dei residui passivi.
Né si
è dato conto, siccome richiesto, delle procedure seguite per la
realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale.
11
~
,0
Q
La Sezione, inoltre,
osserva che, a prescindere dalla correttezza
della
procedura di cancellazione dal bilancio, la formazione di una ingente massa di
residui attivi rappresenta comunque un'anomalia nel funzionamento del principio
della programmazione e determina un eccessivo sfasamento temporale degli effetti
gestionali rispetto all'assunzione della decisione di bilancio.
La Sezione,
in conclusione, censura
la poca trasparenza
e la scarsa
precisione nel fornire contezza in merito a scelte contabili di siffatta
rilevanza,
anche al fine di verificare l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi ed
eventuali ipotesi di responsabilità amministrativa.
La Sezione accerta, inoltre,
adotti
le necessità che l'Amministrazione
misure volte a contenere la formazione
fisiologici
e, infine,
di partite
comunale
residuali entro limiti
provveda a uno scrupoloso accertamento
delle ragioni di
mantenimento delle stesse negli esercizi successivi.
7. DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITA' POTENZIALI
La Sezione rileva, anche con riguardo al punto in esame, la produzione di un
incompleto
e
contraddittorio
quadro
istruttorio
fornito
dall'Amministrazione
r
comunale.
In particolare,
in sede di risposta
alla nota istruttoria
formulata
dalla
Sezione, l'Ente e l'Organo di revisione rettificano la precedente risposta fornita alla,'
'domanda 1.10.3 del Questionario (inesistenza di debiti fuori bilancio ancora daY
riconoscere al 31.12.2012)
e, implicitamente,
~\h
~;:'\'Y'-~
~_'
la risposta al successivo punto~'(~:,ì~:t.
1.10.4. (l'inesistenza di debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2012 sarebbe risultata:~~~~:r:.f
dal rilascio delle relative attestazioni
da parte dei responsabili dei servizi),
e
dichiarano che, alla data del 31.12.2012, risultavano debiti fuori bilancio per Euro
208.601,81
(per lavori straordinari di somma urgenza sulle reti idrica e fognaria,
per la viabilità e per sentenze passate in giudicato), riconosciuti poi con delibera
consiliare del 30 dicembre 2013, n. 34.
E' evidente che tali palesi contraddittorietà
tra le attestazioni fornite in sede
di compilazione del Questionario e quelle del successivo approfondimento istruttorio
vanificano
la funzione del primo atto e depotenziano quella del secondo, che
dovrebbe essere occasione di arricchimento della rappresentazione della situazione
contabile dell'Ente e non un disconoscimento, in ispecie di particolare gravità - tra
l'altro, promanante dallo stesso soggetto sul proprio precedente operato -
degli
elementi probatori forniti dal Revisore.
Nel merito, la Sezione rileva che la pesante presenza di debiti fuori bilancio,
già evidenziata
nella
propria
pronuncia
sul rendiconto
2010,
costituisce
un
persistente fattore di squilibrio che esprime il mancato reiterato rispetto, da parte
dell'Ente, delle norme giuscontabili che devono presiedere al corretto svolgimento
12
<. "l\
o
4-)
:J • C"'1~
delle procedure di spesa e una grave violazione del sistema di programmazione
rendicontazione
che deve trovare
ribadito dall'articolo
nell'ordinario
ciclo di bilancio,
13 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 170, sulla
principi fondamentali
in materia di armonizzazione
e
come anche
"Ricognizione dei
dei bilanci pubblici,
a norma
dell'art. 1 della legge 5.06.2003, n. 131", lo strumento essenziale per il processo di
programmazione,
gestione e rendicontazione,
relegandosi il. riconoscimento
dei
debiti fuori bilancio a fenomeno del tutto eccezionale.
La
Sezione,
pertanto,
accerta
l'inosservanza
dell'obbligo
dell'Ente
di
completare in tempi celeri la procedura di attestazione di esistenza o inesistenza di
debiti fuori bilancio da parte di tutti i Responsabili di Settore e di un loro successivo
eventuale riconoscimento,
misura, in termini
assicurando, nel contempo, l'introduzione di ogni utile
di direttive
e di controlli nei vari settori, atte ad impedire il
ripresentarsi della problematica in esame.
Suddetto riconoscimento, si rammenta, deve essere sempre preceduto da
una attenta e completa verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi della quale
dare contezza nell'atto stesso.
A tale proposito, si richiama quanto previsto dal Principio contabile n. 2,
postulati 90 e segg., in merito al necessario rispetto dei principi di veridicità,
trasparenza ed equilibrio di bilancio, che obbligano i singoli enti ad adottare con
tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare
la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente con eventuali interessi o
spese di giustizia,
e ad adottare
tempestivamente
e contestualmente
gli atti
necessari a riportare in equilibrio la gestione, modificando, se necessario, le priorità
in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio
insorti.
d:::"
o
r'"'."
Nessuna risposta, inoltre,
è stata fornita dall'Amministrazione comunale e,~-. c'
'è-0'
~TA"Z"
dall'Organo
di revisione
in
merito
al mancato
accontamento
delle
passività
potenziali riconducibili alla delibera consiliare del 23 maggio 2012, n. 21, con la
quale si dà indirizzo al Responsabile del Settore Affari generali nel senso di affidare
un
incarico
legale
per
l'impugnazione
con
revocazione
straordinaria
di
una
di
a
una
sentenza.
A
tale
proposito,
rappresentazione
si
completa
rileva
e
che
attendibile
l'impossibilità
delle
passività
giungere
potenziali
dell'Ente
determina una violazione dei principi contabili, in particolare del principio contabile
n. 3, postulati n. 65 e s.s., impedendo, in particolare, la predisposizione di adeguati
accantonamenti che permettano la copertura dei futuri eventuali debiti.
Occorre, pertanto,
verifica
e valutazione
che il Comune proceda a una rapida conclusione della
delle
potenziali
passività
13
sommerse,
pregresse
o
non
individuate in precedenza, ed, eventualmente,
proceda a un inquadramento
nella
fattispecie di cui all'articolo 194, comma 1, del TUEL.
8. SERVIZI CONTO TERZI
In sede istruttoria sono state specificate le singole spese imputate alla voce
"Altre spese per servizi conto terzI", come di seguito descritte:
- fondi socio-assistenziali Regione Calabria: Euro 37.318,018;
-
pubblicazione
5.831.66;
bando
progetto
videosorveglianza
(fondi
- compensi attività tutor (Amministrazione
PON):
Euro
Provinciale): Euro
2.000,00;
- incentivo progettazione
progetto video sorveglianza
(fondi
PON): Euro
5.655,00;
- contributo AVCP (fondi PON): Euro 600,00;
- indagini statistiche: Euro 100,00.
L'Ente e l'Organo di revisione hanno dichiarato,
inoltre, che, per quanto
riguarda l'anticipazione, da parte dell'Ente, dei fondi PON relativi al pagamento al
personale
interno
degli
163/2006,
l'imputazione
incentivi
di cui all'articolo
dell'anticipazione
92,
comma
5 del
D.Lgs.
alle partite di giro sarebbe stata resa
necessaria dall'essere la stessa imposta dal Ministero dell'Interno con circolare del ,9
novembre 2012 sulle modalità di applicazione dell'articolo
5, rubricato "CambiC!,t0-~J
residenza in tempo reale", del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito:jn
legge
4
aprile
semplificazione
2012,
n.
35,
recante
"Disposizioni
.i,tI\
urgenti
in
materià;( di
e di sviluppo" .
'"
,,~ì1~~'j
~
-:'io'",
servizi in conto terzi determina il mancato rispetto delle regole di cui all'articolo
'p,'er":;"
...,.
cui le entrate e le spese da imputare alla voce in esame dovrebbero riguardare
rigorosamente
oltre quelle ivi espressamente indicate, solo quelle per servizi
effettuati
operazioni o attività
per conto di terzi ovvero entrate
e spese generate da
realizzate dall'Ente senza perseguire un interesse diretto
e
proprio, ma piuttosto in qualità di mero strumento di realizzazione degli interessi di
un altro soggetto.
Ne deriva che l'inserimento di poste atipiche, eventualmente riconducibili alla
realizzazione di proprie funzioni e fini istituzionali, anche se finanziate con contributi
statali o regionali, non solo risulta non corretta dal punto di vista contabile, ma in
via sostanziale inficia l'attendibilità
del bilancio e dei relativi
nonché prelude a possibili elusioni dei tetti
di spesa imposti
effettivi
14
equilibri
dalla normativa
vigente, in particolare sulle spese per il personale, e dei vincoli di bilancio.
,~.r~,
168-
de TUEL e delle indicazioni di cui al Principio contabile n. 2, postulato 25, secondo
tassativamente,
~~
",,': ; ,,/;:1
• ,\,
La Sezione rileva che l'imputazione delle spese in elenco tra quelle
Co
•••1-"
CA1"1I"'
Inoltre, come chiarito con Circolare della RGS del 14 febbraio 2012, n. 5,
costituisce elusione del Patto di stabilità interno qualunque comportamento che, pur
legittimo,
risulti
strumentalmente
pubblica. In particolare,
tra l'altro,
finalizzato
ad aggirare
i vincoli
di finanza
può integrare siffatto comportamento
elusivo
una allocazione tra le spese per servizi per conto di terzi di poste che avrebbero
dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti effettive.
Considerato che già con la summenzionata delibera 512/2012 la Sezione ha
stigmatizzato
citati
la pratica descritta e richiamato l'Ente a un più rigoroso rispetto dei
principi
contabili,
manifestatamente
la reiterazione
confermativa
della stessa condotta
censurata appare
della persistenza di un comportamento
degli obblighi del Patto di stabilità
interno. L'Ente, pertanto,
elusivo
deve fornire
ogni
adeguata e documentata allegazione sul punto.
9.TEMPESTIVITA'PAGAMENTI
Per ciò che concerne la verifica degli adempimenti prescritti per garantire la
tempestività
dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni,
previsti dall'articolo 9
del decreto legge 10 luglio 2009, n. 78, e dal novellato decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni,
istruttoria
le delibere aventi ad oggetto le relative misure organizzative introdotte
dall'Amministrazione
tuttavia,
la Sezione, acquisite in sede
relazionato
preventivo,
comunale, rileva che l'Ente e l'Organo di revisione non hanno,
in ordine alle effettive
modalità concrete di accertamento
da parte del funzionario che dispone la spesa, della compatibilità
del
programma dei pagamenti con i relativi stanzia menti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, né in ordine alle iniziative, di tipo contabile,
amministrativo
o
contrattuale, adottate al verificarsi dell'ipotesi in cui lo stanzia mento di bilancio, per
ragioni sopravvenute,
non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale,
al fi~~dUi "
evitare la formazione di debiti pregressi.
pagamento
delle somme dovute
dirette
per somministrazioni,
a garantire
forniture
il tempestivo
ed appalti,
ma
richiede anche un preciso onere di vigilanza che si traduce anche nell'elaborazione di
un rapporto relativo all'analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione
delle relative risorse in bilancio (Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze
del 15 dicembre 2010 n. 38).
E' appena il caso di osservare che l'adeguamento dell'Ente alla normativa in
esame deve necessariamente concretizzarsi in una effettiva accelerazione del tempi
di pagamento dei propri debiti e in una correlativa significativa
massa dei residui passivi.
15
""
o
.
v," ~ .
In proposito, si rammenta che la suddetta normativa non prevede solamente
la necessaria adozione di misure organizzative
r<
contrazione della
~o'
Jt"..:.,~az.'"
oB
Peraltro,
la necessità di garantire
il tempestivo
contratti per somministrazioni, forniture ed appalti,
pagamento
dei debiti
era già stato rilevato da questa
Sezione in sede di esame del rendiconto per l'esercizio 2010 e l'esigenza di una
implementazione
non
meramente
teorica
ma
operativa
è confermata
dalla
persistenza del trend in crescita dei residui passivi (i debiti di funzionamento
nel
2010 risultano di oltre Euro 2.006.808,4, nel 2011 di Euro 2.181.951,91 e nel 2012
di Euro 2.254.741).
10. SPESE PER IL PERSONALE
La Sezione, pur prendendo atto dell'attestazione,
da parte dell'Organo di
revisione, del rispetto dell'obiettivo di riduzione della spesa per il personale, ai sensi
dell'articolo
1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (I. fin. 2007),
osserva quanto segue.
a) RIDUZIONE DELLA SPESAPERIL PERSONALE
In sede istruttoria
è stato richiesto all'Organo di revisione di giustificare la
differenza dei valori, tra quelli esclusi dal computo volto a verificare il rispetto del
vincolo di spesa di cui sopra, indicati nella relazione (in cui compaiono solo le spese
per la formazione
e rimborsi
per le missioni per Euro 551,43, le spese per il
personale stagionale a progetto finanziato con quote di proventi per violazione al
L.-.
Codice della strada per Euro 8.636,15 e diritti di. rogito per Euro 2.022,23), ri~p~~,.,~,,,~"~
a quelli,
Invece, nportatl
derivanti
dai rinnovi
nel questionano
contrattuali
(In CUI nsultano
>...~\
esclUSI anch~" o~'e.n....
per Euro 137.593,00 e altre
"'.;
138.510,94).
"'_.
\~~
In sede di risposta istruttoria,
effettivamente
esclusi dal computo
a oneri per rinnovi
in esame (tale
contrattuali,
importo
andrebbero
non sarebbe stato
riportato nella Relazione per "errore materiale");
- sempre
per "errore
materiale"
non avrebbe
dovuto
essere imputato
l'importo di Euro 8.636,15 a spese per il personale stagionale a progetto finanziato
con quote di proventi per violazione al Codice della strada (rigo 8 della relazione);
- che detto importo, di Euro 8.636,15, avrebbe dovuto essere ricompreso tra
le "altre spese" (rigo 13 della relazione), voce in cui inserire l'importo complessivo
di Euro 13.000,00 (che si afferma
"contrattualizzazione"
essere relativo al contributo
regionale per la
di rapporti di collaborazione ai sensi dell'articolo 5 della legge
regionale 8 del 2007" recante "Norme sulla riduzione dei costi di funzionamento
1
Che reca modifiche alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 26, dedicati agli "/ncentivi
residenzialità
~
_:':"'~ - ,.
~'":;:'J -
o.,
•
f
l'Ente e l'Organo di revisione hanno dichiar$rQ} . c••.
,r-t..••.•.
che:
- Euro 137.593,00, relativi
E;
spese pe'r:':Euro.~;"~f~
dei giovani laureati per lo sviluppo in Calabria dell'economia
16
della
conoscenzd'.
aJ/a
della struttura
organizzativa del Consiglio e della Giunta regionale")
importo, a sua
agli Euro 138.510,94 di cui alla voce "altre spese"
volta, "da intendersi sommato"
del questionario.
E' di tutta
integrazioni
evidenza, anche con riferimento
istruttorie
fornite
dall'Ente
rispetto dei vincoli di contenimento
denotano un comportamento
al punto in esame, come le
e dal Revisore inficiano
la certezza del
della spesa dettati in materia di personale e
scorretto
nel rapporto con la Sezione nell'esercizio
delle proprie funzioni di controllo.
Inoltre, si aggiunga che non viene chiarito lo specifico titolo giuridico al quale
riferire
la voce "altre
13.000,00 (questi
spese"
ultimi,
per la differenza
come detto,
relativi
tra
Euro 138.510,94
al contributo
regionale
ed Euro
ai sensi
dell'articolo 5 della legge regionale 8 del 2007).
b) RIDUZIONE DELLA SPESA PERI CONTRATTI "FLESSIBILI"
L'Ente e l'Organo di revisione hanno confermato che il Comune non si
è
adeguato alle disposizioni previste dall'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010,
in base alle quali, a decorrere dal 2011, la spesa per i contratti
C.d. flessibili non
avrebbe potuto superare il 50% di quella sostenuta nel 2009 (il Revisore, infatti, ha
riferito di un'incidenza del 198%).
In sede istruttoria,
~
è, per il 2009, di € 44.553,98, anziché €
"
I '
36.074,90 come erroneamente indicato nel questionario
anziché € 71.466,07,
(,bU
tra l'altro, si specifica che "La spesa sostenuta dall'Ente
per le finalità di cui all'art. 9 appena citato
e, per il 2012, € 74.33?,\3
'.'
,,)2
\;d-~O
come erroneamente indicato nel questionario".
Ebbene, a prescindere dall'ovvia considerazione che la differenza dei varo~A"1-"'~O
da ultimo riferiti non impedisce il supera mento dei tetti di spesa in esame, ancora
una volta la Sezione deve censurare il mancato corretto adempimento degli obblighi
informativi verso la Sezione a cui sono tenuti il Comune e il suo Organo di revisione
che, si ricorda, hanno firmato congiuntamente
la risposta fornita in sede istruttoria,
con ciò disconoscendo pesantemente l'operato del Revisore in sede di compilazione
del Questionario e di redazione della Relazione.
Ad ogni buon conto, la Sezione ricorda che, ai sensi della normativa che qui
rileva, il mancato rispetto dei limiti di spesa costituisce illecito disciplinare e può
determinare un'ipotesi di responsabilità erariale.
Tanto accertato
revisione,
richiesti
è ancor più grave se si considera che l'Ente e l'Organo di
di
motivare
adeguatamente
le
ragioni
del
mancato
adeguamento, hanno sostanzialmente difeso le scelte effettuate e hanno omesso di
indicare le azioni eventualmente intraprese ovvero da intraprendere per ovviare alla
criticità in esame.
Ed ancora,
è rimasta inevasa la richiesta di fornite
il dato,
omesso dal
Revisore, di cui al punto 6.9 (indicazione della incidenza della spesa complessiva
17
,
•
impegnata per il personale sulla spesa corrente dell'Ente locale per l'anno 2012) e
al punto 6.11 (indicazione, per il 2012, della spesa per incarichi di collaborazione
autonoma, con precisazione degli stanzia menti
iniziali e degli impegni,
e della
delibera consiliare di approvazione del relativo programma) del Questionario.
L'Ente e l'Organo di revisione,
infine,
hanno dichiarato
che non
è stata
esercitata la facoltà di proroga dei rapporti di lavoro subordinato oltre il limite dei
36 mesi, ai sensi dell'articolo 1, commi 400 e 401, della L. 228/2012, per i contratti
a tempo determinato.
c) RICOGNIZIONE DEL PERSONALE
L'Ente e l'Organo
di revisione, contrariamente
a quanto da quest'ultimo
affermato in sede di Questionario, riferiscono che il Comune ha provveduto,
con
delibera del 17 ottobre 2012, n. 107, ad effettuare, ai sensi dell'articolo 33, comma
1, del D.Lgs. 165/2001,
la ricognizione del personale volta alla verifica
della
sussistenza di eventuali eccedenze o soprannumeri, appurando, in detta occasione,
una situazione di carenza di organico.
d) RAZIONALIZZAZIONE DELLASTRUTTURAAMMINISTRATIVA
L'Ente e l'Organo di revisione hanno riferito che l'Amministrazione comunale,
per le finalità di cui all'articolo 1, comma 557, lett. b), della L. 296/2006, avente ad
oggetto
la
razionalizzazione
amministrative,
e
lo
snellimento
delle
strutture
burocratiCO~~;<',
anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo
l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali
'
"'?,
.'';:..
."
di ridl.Jr.r.f~..
1:::;/
in organico, ha proweduto:ad
*'- ••..
I
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unificare i servizi affari generali - anagrafe - leva, stato civile - elettorale, turis;,,;g\.
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spettacolo e sport con i servizi sociali, in un'unica gestione con a capo un SÒI~,;~'~:":,/
responsabile
e che,
nel settore
tecnico
sarebbe
stata
avviata
procedura
di
convenziona mento delle responsabilità dell'ufficio con altri Comuni.
La Sezione, preso atto di quanto riferito, si riserva di effettuare ogni eventuale
ulteriore valutazione a riguardo.
11. CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
L'Ente e l'Organo di revisione, in sede di risposta istruttoria
alla richiesta
formulata dalla Sezione circa la discrasia rilevata in merito al valore del fondo per la
contrattazione integrativa per l'anno 2012 (indicato dal Revisore in Euro 77.731,00
al punto 7.1.2 del Questionario
dichiarato che l'importo
corretto
e in Euro 45.425,00
nella Relazione),
hanno
è di Euro 118.691,00, comprensivo della parte
fissa e della parte variabile, e che i dati riportati nella precedente documentazione
trasmessa, erano, ancora una volta, errati.
La Sezione
non
(espressamente definiti
può
gli
errori
tali dall'Ente e dallo stesso Organo di revisione)
di cui
sembrerebbe disseminato
che
ribadire
che
le
imprecisioni
e
il Questionario e la Relazione, inficiano la correttezza
18
dell'attività
svolta
dal Revisore e ostacolano gravemente
lo svolgimento
della
funzione di controllo sui documenti contabili degli enti locali intestata alla Corte dei
conti.
Ulteriormente, l'Ente e l'Organo di revisione, per l'ennesima volta, rettificano
la risposta fornita in sede di Questionario (quesiti al punto 7.1.3.) e affermano che,
contrariamente
a quanto
ivi dichiarato
dal Revisore, le risorse variabili
di cui
all'articolo 15, comma 5 del CCNL del 1999 non sono state previste nel fondo in
relazione all'attivazione
di nuovi servizi e/o all'incremento
dei servizi esistenti;
riferisce, inoltre, che non sarebbero stati ancora determinati
dei trattamenti
economici collegati alla produttività
si
i criteri di attribuzione
e che gli stessi, pertanto,
al
tempo della risposta, non sarebbero stati ancora corrisposti.
L'Ente e l'Organo di revisione, infine, dichiarano, fornendo un elemento che
era stato
sollecitato
in
sede istruttoria
stante
la
mancata
Questionario sul punto, che non sarebbero state effettuate
nel 2012 e aggiungono, contraddittoriamente
punto 7.1.7,
del questionario-relazione,
compilazione
del
progressioni orizzontali
(indicando una risposta affermativa al
che contiene
tale domanda),
che, con
riferimento alle progressioni orizzontali, l'Ente avrebbe rispettato le disposizioni di
cui all'articolo 9, comma 21, del D.L. 78/2010.
Nessuna risposta, infine,
è fornita in merita alla richiesta di relazionare sulle
politiche di contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione
secondo quanto stabilito
dall'articolo
articolo
1, comma
557, lett.
integrativa,
c), della L.
296/2006.
La Sezione, tutto
quanto
sopra acclarato,
accerta
l'obbligo,
in capo al
Comune, di fornire ogni necessaria e documentata misura correttiva come imposto
dalla normativa vigente.
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12. RISULTATO ECONOMICO
indicato nel CE per insussistenze dell'attivo
290.360,16)
e il valore
dei minori
residui attivi
per minori crediti (Euro
riaccertati
(Euro 235.477,16)
sarebbe riconducibile al funzionamento del programma di contabilità utilizzato che
non prowederebbe
a scorporare automaticamente
dell'attivo), delle quali, tuttavia,
non si fornisce il dettaglio.
In sede di risposta istruttoria,
l'aggregato "Oneri straordinan"
le minori entrate (insussistenza
inoltre, si dichiara che le voci che compongono
(Euro 38.406,09) sarebbero le seguenti: rimborso e
restituzione tributi non dovuti per Euro 1.519,15, spese censimento generale della
popolazione per Euro 20.052,030,
spese di tutoraggio
19
e spese varie per gestione
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L'Ente e l'Organo di revisione affermano che la discrasia di Euro 54.883,00
tra l'importo
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personale mobilità in deroga per Euro 6.000,00,
rateizzazione debito per spese
legali per Euro 10.833,33.
La Sezione rileva la non corretta imputazione nella "gestione straordinaria"
delle spese per censimento, tutoraggio e spese per il personale, oltre che per le
spese legali (eccezionali solo se afferenti a debiti fuori bilancio), stante la loro
riferibilità alla gestione ordinaria, il cui risultato, ove corretto con l'aggravio degli
oneri in esame, ne risulterebbe notevolmente peggiorato.
Considerato che il risultato della gestione ordinaria
è quello che esprime con
maggiore chiarezza gli effetti delle scelte effettuate nell'esercizio e la consistenza
degli equilibri finanziari ed economici in proiezione temporale per la tendenziale
rigidità di buona parte delle entrate e delle spese ordinarie,
la Sezione accerta
l'obbligo del Comune di provvedere a una rettifica nel senso chiarito, al fine di una
veritiera rappresentazione dei propri risultati gestionali.
13. CONTO DEL PATRIMONIO
La Sezione, per ciò che concerne la situazione debitoria complessiva, rileva un
incremento del grado di indebitamento dell'Ente rispetto agli anni precedenti: nel
2012 sale al 43,63%
(rispetto
al 42,25%
per l'esercizio 2011 e al 41%
per
l'esercizio 2010) il rapporto tra il totale dei debiti (pari a Euro 5.325.890,21,
derivante dalla sommatoria di Euro 2.260.820,76
Euro 2.254.740,36
per
debiti
di funzionamento,
per debiti di finanziamento,
Euro 646.880,41
€
per debiti
derivanti da anticipazioni di cassa, Euro 11.745,40 per debiti per anticipazioni a
terzi ed Euro ~51.703,2.6 per altri debiti) e il netto patrimoniale (al netto di beni>~~}
demanrall) dell Ente, pari a Euro 12.206,86.
L'Amministrazione
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comunale e l'Organo di revisione
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riferiscono che de'ttò'" . ~,.
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incremento
è riconducibile "per lo più" a spese di investimento per la realizzazlon!,!
di opere pubbliche e che il pagamento dei debiti di funzionamento,
2.254.740,36,
finanziati
indisponibilità di cassa.
con
entrate
correnti,
sarebbe
Si riferisce, infine, che l'importo di Euro 151.703,26,
stato
pari a Eurò'"
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rinviato
sarebbe riconducibile a debiti fuori bilancio poi regolarmente riconosciuti.
La Sezione, preso atto
dei chiarimenti
in sede istruttoria,
conferma
la
sussistenza di una pesante e crescente dipendenza delle finanze dell'Ente dal
capitale di terzi e di un correlativo indebolimento della propria solidità finanziaria, al
quale l'Amministrazione comunale deve necessariamente e tempestivamente porre
rimedio,
ad evitare
un ulteriore
incremento
dei connessi oneri finanziari
e a
conservare intatta la propria capacità di indebita mento, per sostenere eventuali
ulteriori
spese di investimento
e non per fronteggiare
equilibrio finanziario di breve termine.
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alla voce "altri debiti",
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14. PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI
Sebbene l'Ente non abbia l'obbligo di assicurare per l'anno 2012 la copertura
minima
dei costi dei servizi a domanda
individuale,
rifiuti, non versando in condizioni strutturalmente
certificato
acquedotto
e smaltimento
deficitarie ed avendo presentato il
del rendiconto 2011 nei termini di legge, tuttavia, 'in sede istruttoria
Sezione sollecitava il raggiungimento
la
di una migliore copertura dei costi con i ricavi.
conseguiti per i servizi a domanda individuale.
A tale proposito, il Comune e l'Organo di revisione hanno riferito che, per il
2012, l'Ente avrebbe provveduto alla copertura dei costi dell'acquedotto
al 100% e
quelli dello smaltimento rifiuti al 92% (percentuale portata al 100% nel 2013).
Per i servizi a domanda individuale, invece, si dichiara il raggiungimento
una
copertura
del 72%
che,
nelle
intenzioni
del
Comune,
dovrebbe
di
essere
incrementata a seguito di un eventuale aumento dei ticket.
15. ENTRATE DA PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
Richiesti di relazionare in merito alla discrasia rilevata nel valore dei proventi
da beni dell'Ente,
riportato
in diminuzione
di Euro 61.500,65
alla lett. e) della
Sezione "Analisi delle principali poste" della reiazione al rendiconto, e in aumento di
Euro 73.061,80
alla successiva lett. i), l'Amministrazione
revisione affermano che l'informazione
Euro 61.500,65)
comunale e l'Organo di
corretta sarebbe la prima (diminuzione di
e che la contraddizione
sarebbe dovuta, ancora una volta, a un
errore di compilazione da parte del Revisore. Ogni altra censura appare "superflua".
P. Q. M.
La Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Calabria
DELIBERA
di accertare, ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo
267/2000,
148-bis del D.lgs. n.
le gravi irregolarità e criticità contabili elencate nella parte motiva.
Ordina che la presente deliberazione
sia trasmessa,
a cura della Segreteria,
al
Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale di Roggiano Gravina affinché siano
adottate,
ai sensi della testé citata
disposizione di legge, le misure
correttive
necessarie per:
1.
garantire
istruttori
un corretto
adempimento
richiesti dalla Sezione;
21
dell'obbligo
di fornire
gli elementi
2.
superare i parametri obiettivi di deficitarietà, come segnalato al punto 1
della parte motiva;
3.
garantire
una situazione di stabile equilibrio
in conto capitale,
come
precisato al punto 2 della parte motiva;
4.
garantire
un
effettivo
equilibrio
della
parte
corrente
del
bilancio,
monitorando costantemente la gestione di cassa e pianificando in termini di
assoluta eccezionalità il ricorso alle forme straordinarie
di finanziamento,
.come più diffusamente rappresentato al punto 4 della parte motiva;
5.
salvaguardare stabilmente gli equilibri di bilancio;
6.
contrastare
"evasione tributaria,
come indicato al punto 5 della parte
motiva;
7.
garantire una corretta gestione dei reSidui, come chiarito al punto 6 della
parte motiva;
8.
procedere a una completa verifica e valutazione delle passività potenziali
dell'Ente, predisporre g/i adeguati stanzia menti di bilancio al fine di affrontare
gli effetti
dell'eventuale
formazione
di situazioni
debitorie
fuori
bilancio,
completare la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ed evitare
la formazione di nuove siffatte posizioni debitorie, come richiesto al punto 7
della parte motiva;
9.
contabilizzare correttamente
11. ottemperare
alla normativa in materia di contenimento
funzionamento, come indicato al punto 10 della parte motiva;
12. garantire
un rispetto sostanziale del Patto di stabilità
interno,
come
chiarito al punto 11 della parte motiva;
13. adempiere agli obblighi di contenimento della spesa del personale, come
precisato al punti 12 e 13 della parte motiva;
14. provvedere a una corretta contabilizzazione degli oneri straordinari, come
chiarito al punto 14 della parte motiva;
15. ridurre
progressivamente
l'indebita mento dell'Ente, come precisato al
punto 15 della parte motiva;
16. proseguire nell'attività
di miglioramento
della copertura
servizi pubblici dell'Ente, di cui al punto 16 della parte motiva.
22
dei costi dei
I provvedimenti
e le misure
correttive
adottati
dall'Ente
in esito alla presente
deliberazione al fine di rimuovere le gravi irregolarità accertate e per ripristinare gli equilibri
di bilancio dovranno essere comunicati
a questa Sezione regionale di controllo entro il
2014
termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della presente deliberazim
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno
31
,
a
lisabetta Usai
Depositata in segreteria il
2 7 NOV, 2014
II Direttore della segreteria
dott.ssa
Elena RUSSO
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CORTE
DEI
CONTI
SEZiONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CALABRIA
'
PER COPIA CONFORME
SI attQAtll. che la presente copia composta
di n .. k";)..•.,,. fORl1 'è conforme all'originale
depositato In segreteria
1\ Direttore di Segreteria
Catanzarl>. ~~,
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Scarica

Deliberazione Corte dei Conti n. 49/2014