D I R I T T O d’ I M P R E S A
CIVILE, COMMERCIALE
& NUOVE TECNOLOGIE
LE SEMPLIFICAZIONI
AGLI ADEMPIMENTI PRIVACY
INTRODOTTE DAL DECRETO SVILUPPO
Avv. Luca Giacopuzzi – www.lucagiacopuzzi.it
Studio Legale Giacopuzzi, Verona – Diritto d’Impresa
www.studiogiacopuzzi.it
Studio
Studio Legale
Legale Giacopuzzi
Giacopuzzi –– Diritto
Diritto d'Impresa
d’Impresa–- www.studiogiacopuzzi.it
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PRIVACY: LE NOVITA’ DEL DECRETO SVILUPPO
La L.12 luglio 2011 n.106, di conversione del D.L. 70/11, ha apportato
rilevanti modifiche
al Codice Privacy
Le modifiche, tutte immediatamente applicabili, realizzano una
riforma della disciplina relativa al trattamento dei dati personali
effettuato dalle imprese
IL DECRETO SVILUPPO: I TEMI OGGETTO D’INDAGINE
NOVITA’
• la (ri)definizione delle “finalità amministrativo-contabili”
• la deroga all’applicazione del Codice per i trattamenti di dati
nei rapporti B2B per finalità amministrativo-contabili
• l’esonero dal consenso per lo scambio informativo infragruppo
• l’esclusione dall’obbligo dell’informativa e del consenso in caso
di ricezione di curricula vitae trasmessi spontaneamente
• l’allineamento del marketing postale al tele-marketing
• l’estensione del campo di applicazione dell’autocertificazione
sostitutiva del DPS
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IL DECRETO SVILUPPO: GUIDA ALLA LETTURA
Per comprenderne ratio e portata applicativa,
le modifiche di recente introduzione
vanno considerate “tessere di un mosaico”
il sistema-privacy,
unitariamente considerato
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LA “CHIAVE DI LETTURA” DELLA TEMATICA IN ESAME
UN’AVVERTENZA PRELIMINARE:
“La privacy” è una materia
complessa e di non immediata decifrazione, atteso che
le regole normative vanno lette unitamente alle indicazioni del Garante
Vi sono adempimenti da porre in essere e precetti da osservare,
pena l’applicazione di sanzioni (amministrative e/o penali).
Il tutto fermo l’obbligo di risarcire il danno eventualmente arrecato.
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LE SANZIONI
Il quadro
dell’impianto sanzionatorio
Artt. 161 - 172
D.Lgs. 196/03
Qualche esempio, senza alcuna pretesa di esausitività
Inidonea informativa: sino ad € 36.000,00
Violazione misure di cui all’art. 33: sino ad € 120.000,00
Incompleta notificazione: sino ad € 120.000,00
Inosservanza provv. Garante ex art. 154.c: sino ad € 180.000,00
Ipotesi aggravate: sino ad € 300.000,00
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LegaleGiacopuzzi
Giacopuzzi––Diritto
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“I PROVVEDIMENTI” DEL GARANTE
ATTENZIONE:
Un identico nome (id est “provvedimenti”)
per indicazioni differenti
QUALE PORTATA GIURIDICO-FORMALE?
mere indicazioni a carattere divulgativo (154.1.h)
prescrizioni impartite con efficacia vincolante (154.1.c)
(sanzione per l’inosservanza: € 30.000,00 -180.000,00, ex art. 162.2-ter)
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LO “STATO DELL’ARTE” IN PUNTO PRIVACY
In tema di privacy, alcune modalità applicative sono
ancora basate su approcci prettamente burocratici
e di ordine puramente formale
Da tale prassi conseguono adempimenti
superflui o ripetuti inutilmente
Si pone, dunque, la necessità di “rileggere” la materia
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PRIVACY: QUALI INDICAZIONI?
Le definizioni e gli istituti essenziali della disciplina ci sono noti?
La Cass. 21839/2011 qualifica il numero di un’utenza telefonica
mobile come “dato sensibile” (errore grave)
Giova recuperare alcune
nozioni fondamentali
da cui muovere
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IL SISTEMA DEI DATI PERSONALI
DATI PERSONALI
COMUNI
SENSIBILI
GIUDIZIARI
SEMI-SENSIBILI
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GLI ADEMPIMENTI PRIVACY, IN ESTREMA SINTESI
• Informativa
• Consenso
• Notificazione
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LE (PRINCIPALI) DESIGNAZIONI
Il Titolare del trattamento deve
individuare formalmente, con atto scritto,
i soggetti che hanno titolo per trattare i dati
Responsabile: interno ed esterno
DESIGNAZIONI
Detta figura, la cui designazione è facoltativa (*),
ricorre frequentemente in presenza di
articolazioni interne delle realtà produttive
ovvero in presenza di servizi in outsourcing
[(*) v., tuttavia, Pr. Garante 16.06.2011]
Incaricato
Detta figura, la cui designazione è obbligatoria,
individua le pers.fisiche che materialmente
compiono operazioni di trattamento dei dati
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L’INFORMATIVA
E’il primo “obbligo-privacy”
nei confronti dell’interessato
che cos’è?
Deve rappresentare agli interessati, senza inutili formalità,
le caratteristiche essenziali dei trattamenti effettuati
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L’INFORMATIVA/2
L’utente deve anzitutto ricevere una
chiara e completa informativa
in ordine al trattamento dei dati raccolti
Formule sintetiche o colloquiali?
Ammissibili, purchè inequivoche
Necessaria la presenza
degli elementi di cui
all’art. 13 D.Lgs.196/06
Auspicata la redazione di
una prima informativa breve,
che rinvia ad altra
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IL CONSENSO
Salvo ricorra una delle ipotesi di cui all’art.24, è NECESSARIO
affinchè i privati e gli enti pubblici economici
possano TRATTARE i dati personali
preventivo
espresso
libero
specifico
informato
revocabile
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IL CONSENSO/2
Nello svolgimento dell’ordinaria attività d’impresa,
il consenso NON è richiesto
se:
• il trattamento viene posto in essere per dare esecuzione ad un obbligo
di legge (art.24, 1 comma, lett.a)
• i dati vengono trattati nell’esecuzione di un contratto o in fase
precontrattuale (art.24, 1 comma, lett.b)
• i dati provengono da registri ed elenchi pubblici (art.24, 1 comma, lett.c)
• i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche (art. 24,
1 comma, lett.d)
NOVITA’
• se i dati sono comunicati “inter-company”per finalità
amministrativo-contabili (NOVITA’ portata dal Decreto Sviluppo!)
DATI SENSIBILI? REGOLE ULTERIORI (art.26)
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INFORMATIVA + CONSENSO
Ove l’art. 24 del Codice non possa trovare applicazione,
è necessario uno specifico consenso
per ciascuna finalità del trattamento dati
(Provv. 23 marzo 2011)
Il consenso: libero, informato e specifico
Con la precisazione che il consenso che l’interessato
“debba” prestare per poter fruire
della prestazione richiesta non può definirsi libero,
essendo piuttosto “indebitamente necessitato”
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IL “DECRETO SVILUPPO”
Delineati, seppur per cenni, i
principi fondamentali,
è ora possibile prendere in esame
le novità del Decreto Sviluppo
Che accade in concreto?
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LA DEROGA ALL’APPLICAZIONE DEL CODICE
Il comma 3-bis dell’art. 5 (introdotto dal Decreto Sviluppo)
esonera dall’applicazione del Codice
SOLAMENTE
i trattamenti di dati personali di
persone giuridiche, imprese, enti o associazioni
effettuati dalle predette per fini amministrativo-contabili
E’necessario delimitare con precisione il perimetro applicativo
della semplificazione normativa
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LE FINALITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILI
PRELIMINARE è chiarire cosa si intenda
per finalità amministrativo-contabili
Il Garante, già nel 2008, si era sul punto così pronunciato:
“Diverse realtà trattano dati, anche in relazione a obblighi contrattuali,
precontrattuali o di legge, esclusivamente per finalità di ordine amministrativo
e contabile (gestione di ordinativi, buste paga e ordinaria corrispondenza con
Clienti, fornitori, realtà esterne di supporto anche in outsourcing, dipendenti)”
(Provv. 16.06.2208)
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LE FINALITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILI
Ed ancora, sempre nel 2008, il Garante aveva definito come
trattamenti aventi finalità amministrativo-contabili i seguenti:
“trattamenti con strumenti elettronici finalizzati alla gestione dell’autoparco
aziendale, alle procedure di acquisto dei materiali di consumo, alla manutenzione
degli immobili sociali”
(Provv. 27.11.2208, in tema di amministratori di sistema: FAQ 24)
Con il Decreto Sviluppo si introduce
una definizione normativa
(art. 34, comma 1-ter)
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L’ART. 34, COMMA 1-TER
Art. 34, c. 1-ter, primo periodo:
“I trattamenti sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura
organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere
dalla natura dei dati trattati”
Trattasi di una definizione di carattere generale, richiamata
in diversi ambiti (P.19.06.08, Inf.Cons. – P.27.11.08, Misure minime sicurezza,
P.27.11.08, Amministratori di sistema)
Art. 34, c. 1-ter, secondo periodo:
“Perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali
all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione
del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e
all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenzialeassistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro”
Trattasi di un’elencazione non esaustiva
LE FINALITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILI:
COSA NON SONO
• scopi di comunicazione o promozione commerciale
(i.e.: marketing)
• analisi delle abitudini o scelte di consumo
(i.e.: profilazione)
• valutazione e monitoraggio circa la solvibilità
economica di controparti commerciali (cl.-forn.)
• finalità organizzative “esterne”
(es.: trattamento di dati all’estero)
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LA DEROGA ALL’APPLICAZIONE DEL CODICE
La deroga di cui all’art.5, comma 3-bis, opera in presenza
delle seguenti condizioni:
Trattamento
“B2B”
Il tr. è effettuato nell’ambito di rapporti tra persone
giuridiche, imprese, enti e associazioni
N.B.: anche con soggetti pubblici (es. P.A. o imprese
che svolgono un pubblico servizio pur se aventi forma
giuridica privata)
Dati relativi
ai soggetti
predetti
Es.: dati anagrafici, marchi e altri segni distintivi,
riferimenti del legale rappresentante o di soggetti
che rivestono cariche sociali
Finalità
ammin.-cont.
Unica finalità contemplata dalla norma in esame
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LO SCAMBIO INFORMATIVO INFRAGRUPPO
L’art. 24, lett. i-ter, individua una nuova ipotesi di esonero dal consenso
per le comunicazioni di dati a fini amministrativo-contabili
tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate, collegate
o sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese,
raggruppamenti e associazioni temporanee di imprese con gli aderenti
In sostanza, vi è l’esonero dal consenso per le comunicazioni
effettuate nell’ambito di gruppi o di altre forme organizzate
di esercizio dell’attività d’impresa, a fini amminist.-contab.
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LA GESTIONE DEI CURRICULA VITAE
In relazione ai curricula
inviati spontaneamente
da chi si candida all’instaurazione di un rapporto
di lavoro o di collab.profess.
l’art. 13, comma 5-bis, elimina l’obbligo di fornire l’informativa.
Cade anche la necessità di acquisire il consenso dell’interessato.
E’sollecitata la raccolta di CV a mezzo delle form sul sito web aziendale?
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CHE FARE, IN CONCRETO?
Sul piano pratico, la mera consultazione di un CV
non sollecitato può avvenire senza una previa informativa
CV
NON INTERESSA
Chi lo riceve deve distruggere i dati,
cessandone il tratt., come per legge
(art. 16)
VIENE CONSERVATO
Al momento del primo contatto, il
canditato riceverà dal Titolare, anche
oralmente, un’informativa breve,
a“contenuto predeterminato”
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LE NOVITA’ IN TEMA DI DPS
Il Decreto Sviluppo ha abrogato
l’obbligo di redigere il DPS?
NO
E’stato (semplicemente) esteso il campo di applicazione
dell’autocertificazione sostitutiva del DPS, già prevista
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IL PUNTO SULLE SEMPLIFICAZIONI
NOVITA’
• Quando i dati trattati sono non sensibili o gli unici dati sensibili e
giudiziari attengono a dipendenti, collaboratori e familiari
Autocertificazione
Misure minime di sicurezza semplificate
• Quando
il trattamento di dati, per finalità amministrativocontabili, è effettuato da Pmi, professionisti ed artigiani
Misure minime di sicurezza semplificate
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DPS: SI’ O NO?
Non vi è una risposta valida in assoluto:
si deve valutare
la situazione concreta
IN MOLTI CASI, tuttavia,
a prescindere dall’obbligatorietà
la redazione del DPS
E’ COMUNQUE OPPORTUNA
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IL DECRETO SVILUPPO E IL MARKETING
Il Decreto Sviluppo ha modificato
l’art. 130, comma 3-bis
Ove il destinatario non si sia iscritto nel Registro Pubblico delle
opposizioni (la cd. Robinson List), l’impresa può utilizzare gli
indirizzi contenuti negli elenchi telefonici pubblici per effettuare
attività pubblicitarie o promozionali
mediante posta cartacea
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IL DECRETO SVILUPPO E IL MARKETING
Il Decreto Sviluppo ha esteso al marketing postale,
in precedenza fondato sull’opt-in (“scelgo di farne parte”),
il regime in tema di telemarketing,
che si basa sull’opt-out (“scelgo di stare fuori”)
OPT-IN
L’operatore ha l’onere
di ottenere il consenso
dell’interessato
OPT-OUT
E’l’utente a doversi fare carico
di opporsi
all’uso dei suoi recapiti
Il perno è il registro pubblico delle opposizioni (cd. Robinson List),
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TELEMARKETING E MAIL MARKETING
Il regime di legge: l’OPT-OUT
D.P.R. 178/10
PROVV. GARANTE PRIVACY
n.16 del 19.01.2011
La Robinson List mette l’abbonato al riparo dalle chiamate indesiderate
dei soli operatori che utilizzano come fonte dei propri contatti
gli elenchi telefonici pubblici e si avvalgono di addetti persone fisiche
La raccolta dei dati da fonti diverse e il relativo utilizzo deve avvenire a norma di legge
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I RECENTI INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE
Le semplificazioni in tema di marketing
hanno avuto ad oggetto
unicamente
Telemarketing e
Mail marketing
L’e-mail marketing soggiace ancora ad una
rigorosa disciplina normativa,
la cui portata viene precisata, altresì, da
Provvedimenti del Garante Privacy
MKT & PRIVACY
In tema di marketing
• TELEMARKETING
• MAIL MARKETING
• opt-out
(v. la cd. “Robinson List”)
• E-MAIL MARKETING
• FAX MARKETING
• MMS-SMS MARKETING
• MESSAGGI REGISTRATI
• opt-in, salvo ipotesi residuali
per l’e-mail marketing
(v. art. 130, comma 4)
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E-MAIL MARKETING: NON SOLO PRIVACY
Una disciplina composita
REGOLAMENTAZIONE NORMATIVA
- art. 130 Codice privacy
- art. 9 D.Lgs. 70/03
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E-MAIL MKT
O B B L I G H I P E R L’ I M P R E S A:
a) Acquisire il previo consenso, informato, del destinatario
b) Esplicitare che la comunicazione ha carattere commerciale
c) Informare sulla facoltà di non ricevere ulteriori e-mails
d) Fornire un recapito, reale, per l’esercizio dei diritti ex art. 7 C.Pr.
N.B.: Quanto precede ferme le eccezioni di cui all’art. 130
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LE SANZIONI
• Sanzioni
amministrative
Informativa: da 6 a 36.000 euro
Consenso: da 10 a 120.000 euro
Per casi di maggiore gravità: aumento sino al doppio.
Per banche dati di particolare rilevanza: da 50 a 300.000 euro.
• Sanzioni
penali
Attenzione: il tutto fermo l’obbligo
di risarcire il danno,
anche di natura non patrimoniale
Reclusione da 6 a 18 mesi
ART. 15
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DAL GARANTE PRIVACY
Indicazioni utili si ricavano, altresì, da un’attenta lettura
dei provvedimenti del Garante Privacy.
Senza pretesa di esaustività, si ricorda che:
• Il Titolare che acquista le “liste” risponde in prima persona
del contenuto delle stesse (rectius: dell’idoneità delle predette)
• Il ricorso ad outsourcers non è “deresponsabilizzazione”
Provv. 16.06.2011: il Garante prescrive, ai sensi dell’art. 154.1.c,
di designare gli outsourcers come “responsabili”
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IL TRATTAMENTO DEI DATI DEI CLIENTI
Non solo marketing:
ambiti ulteriori rispetto alle ordinarie
ipotesi di trattamento
Un complesso regime normativo:
1. Fidelizzazione in senso stretto
2. Profilazione della clientela
3. E-mail marketing
consenso non necessario
consenso informato e distinto
consenso informato e distinto,
salve ipotesi particolari
NOTIFICAZIONE per profilazione; sanzione: € 20.000,00-120.000,00
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Dati clienti
I principali
adempimenti,
in sintesi
Informativa
Fidelizzazione
in senso stretto
SI’
X
Consenso
X
X
Notificazione
Tempi di conservazione
Misure di sicurezza
Designazioni dei soggetti
NO
X
X
X
Profilazione
E-mail
marketing
della clientela
SI’
X
X
X
X
X
X
NO
SI’ NO
X
X(1)
X
X
X
X
(1) Vedasi, tuttavia, anche l’art. 130 D.Lgs. 196/03 (per le eccezioni), nonché il diverso regime per il telemarketing e
marketing “postale” (DPR 178/10, P.Garante 19.01.2011 – D.L. 70/2011, cd. “Decreto Sviluppo”)
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LA PRIVACY IN AZIENDA: CONCLUSIONI
In ambito privacy si deve tendere a
semplificazioni e a razionalizzazioni di sistema
La semplificazione rappresenta
• la chiave per decifrare una materia complessa
• un obiettivo, cogente, evincibile da norme
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LO STATO DELL’ARTE
La materia, disomogenea e di non facile decifrazione,
non deve essere l’alibi per non muovere
verso il rispetto delle indicazioni di legge e del Garante
Dal PROBLEMA
alla SOLUZIONE
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COSA FARE, IN CONCRETO?
ADEGUAMENTO
TRATTAMENTI
TRATTAMENTI
“ORDINARI”
“PARTICOLARI”
N.B.: Il trattamento dei dati
nei diversi soggetti non è mai
uguale l’uno all’altro, perché
si deve tener conto delle
specificità proprie dei titolari.
• modulistica
• policy
• varie ed eventuali
(Decreto Sviluppo)
Tra gli altri:
• marketing, on-line e cartaceo
• telemarketing (Robinson list)
• profilazione cliente
• fidelizzazione cliente
• videosorveglianza
• biometria
• trasferimento dati all’estero
• web
• amministratore di sistema
COSA FARE, IN CONCRETO?
UNA POSSIBILE SOLUZIONE PER
ESSERE IMMUNI DA
COMPLICAZIONI
SANZIONI
ORGANIZZATIVE
ESTERNALIZZARE LE INCOMBENZE-PRIVACY!
La soluzione proposta dallo Studio Legale Giacopuzzi:
• servizio-privacy “a canone annuo” (Privacy “Gold” – Privacy “Platinum”)*
[* a richiesta, lo Studio è lieto di illustrarVi i contenuti di detti servizi]
DISCLAIMER - REGIME DI UTILIZZO DELLE SLIDES
Le presenti slides vanno considerate quale
mera esemplificazione delle materie trattate.
Il materiale è, pertanto, propedeutico all’attività di consulenza e/o
di assistenza legale fornita dallo Studio al Cliente.
Nessuna responsabilità legata ad una decisione assunta sulla base
delle informazioni qui contenute potrà, quindi, essere attribuita
al professionista o allo Studio.
© Studio Legale Giacopuzzi, 2011
DIRITTO D’IMPRESA
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PER APPROFONDIMENTI:
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CIVILE, COMMERCIALE
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Tel.: 045.8011287
Fax: 045.8039787
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Atti del Convegno