LICEO CLASSICO “G.D. ROMAGNOSI” dal 1860-61
Il passato
del futuro
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MEDAGLIA D’ORO DEL COMUNE DI PARMA – PREMIO S. ILARIO 2011
AI DOCENTI
Comunicazione n. 381
del 1° giugno 2015
Oggetto: ESAMI DI STATO / segnalazione di alcune novità contenute nell’OM 11/2015
Da un prima lettura della recente Ordinanza Ministeriale sugli esami di stato, emergono alcune
novità rispetto agli anni precedenti, o comunque alcuni passaggi che val la pena sottolineare.
Art 11 comma 4 DOCENTI NON NOMINATI – PRESENZA IN SERVIZIO
Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza
breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2015, assicurando,
comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
Pertanto, stando alla lettera della norma, nei giorni 17,18 e 22 giugno i docenti non impegnati negli
esami di stato devono essere presenti a scuola. Sul punto, anche al fine di evitare di creare disturbo
al lavoro delle commissioni, si chiederà all’autorità competente se sia sufficiente assicurare che tutti
i docenti siano immediatamente reperibili in caso di necessità (sia per sorveglianza a scuola, sia per
essere chiamati in altre commissioni).
In ogni caso, sino al 30 giugno tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato, tranne quelli di
religione cattolica, sono da ritenersi in servizio, e dunque devono essere facilmente reperibili.
Art 4, comma 18.1 ESAME IN OSPEDALE O AL PROPRIO DOMICILIO
I Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali valutano le richieste di effettuazione
delle prove d’esame, fuori dalla sede scolastica, di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o
comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo degli esami, autorizzando, ove ne
ravvisino l’opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove
scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.
Ci potrebbe forse essere, in qualche classe, un candidato/a che per ragione di salute (che
ovviamente devono essere adeguatamente certificate) non possa venire a scuola a svolgere gli esami
(scritti o orale, o entrambi). Si suggerisce, qualora proprio risulti indispensabile tale possibilità, di
far chiedere al candidato per iscritto (con lettera indirizzata al presidente della Commissione e al
Dirigente scolastico, da recapitare entro il 15 giugno, salvo emergenze posteriori) di poter svolgere
al proprio domicilio una o più prove al proprio domicilio, specificando le ragioni ed allegando la
documentazione necessaria. La richiesta va poi “girata” dalla Commissione all’Ufficio scolastico di
Parma (dott. Desco, dott.sa Careddu, dirigente tecnico Davoli), magari dopo colloquio telefonico.
Ovviamente tale procedura deve essere usata solo davvero in casi di effettiva impossibilità, e
prevede che le prove scritte si svolgano esclusivamente nei giorni delle prove suppletive.
Art 20 comma 1 CORREZIONE DEGLI SCRITTI SOLO DOPO LA TERZA PROVA
La Commissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della terza
prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare
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In pratica non è più possibile cominciare la correzione delle prove scritte sin dalla loro conclusione;
occorre aspettare comunque lunedì 22, dopo la fine della terza prova.
Art 19, commi 4 e 5 - Art 21 comma 3 III PROVA, COLLOQUIO E METODOLOGIA CLIL
La commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle competenze, abilità e conoscenze, anche delle
eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio, disciplina non linguistica
insegnata tramite la metodologia CLIL, descritte nel documento del consiglio di classe.
Nell’accertamento della conoscenza della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera tramite
la metodologia CLIL, la Commissione terrà conto della modalità con cui tale insegnamento è stato attivato,
secondo le risultanze del documento del consiglio di classe.
Per quanto concerne l’accertamento della conoscenza della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in
lingua straniera, il cui insegnamento sia stato effettuato con la metodologia CLIL, il colloquio potrà accertare
anche in lingua straniera le competenze disciplinari acquisite, qualora il relativo docente venga a far parte
della Commissione di esame in qualità di membro interno.
Per la terza prova si suggerisce di far notare come in nessuna simulazione di terza prova sono stati
posti quesiti o argomenti in lingua straniera nelle discipline coinvolte (e solo parzialmente) nella
metodologia CLIL
Per il colloquio, in pratica solo il commissario interno può verificare le competenze disciplinari
acquisite mediante la metodologia CLIL; inoltre, l’uso della congiunzione “anche” fa presumere
che non si tratti di obbligo da parte della commissione e dei commissari. Si suggerisce ai
commissari interni interessati un uso discrezionalmente intelligente di tale possibilità.
Art 19 c. 3 e Art 21 c, 4 MATERIE OGGETTO DI TERZA PROVA E DI COLLOQUIO
Nella terza prova devono essere coinvolte, entro il limite numerico determinato nell’articolo 3, comma 2, del
decreto ministeriale 20 novembre 2000, n.429, tutte le discipline comprese nel piano degli studi dell’ultimo
anno di corso, purché sia presente in commissione personale docente fornito di titolo ai sensi della vigente
normativa
La commissione deve curare l'equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio. Si precisa
che i commissari sia interni che esterni, allo scopo di favorire il coinvolgimento nel colloquio del maggior
numero possibile delle discipline comprese nel piano degli studi dell’ultimo anno di corso, conducono
l’esame in tutte le materie per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente.
Tutte le discipline devono essere oggetto di colloquio e possono essere oggetto di terza prova (salvo
quelle per le quali non c’è alcun commissario competente).
In altre parole: il docente di matematica può/deve verificare anche fisica, quello di filosofia anche
storia, quello di latino anche greco.
Ovviamente una disciplina può essere oggetto di colloquio sia nella prima fase (argomento o ricerca
proposto del candidato), sia nella seconda parte (argomenti proposti dai commissari), sia nella terza
parte (discussione delle tre prove scritte); quindi – ad esempio – la discussione della prova di latino
sarebbe in teoria già sufficiente per affermare che latino è stato oggetto del colloquio.
Art. 20 comma 5 PUBBLICAZIONE ESITO DELLE PROVE SCRITTE
Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, ivi
compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua
straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico
differenziato, nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame il giorno precedente la data fissata per
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l'inizio dello svolgimento dei colloqui (articolo 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425). Vanno
esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.
I risultati di tutte e tre le signole prove scritte vanno pubblicati, per l’intera classe (e per una classe
alla volta), il giorno precedente la data fissata per l’inizio dei colloqui di quella classe.
Si ricorda che la correzione delle prove scritte (che deve cominciare dopo la conclusione della terza
prova) può avvenire anche per aree disciplinari, secondo il recentissimo DM 319 del 29/5, che si
trova sul sito del MIUR.
CANDIDATI CERTIFICATI DSA e con BES (art. 23 e altri)
Si leggano con attenzione i diversi articoli (o parte di articoli) della OM dedicati all’argomento, ed
in particolare (ma non solo) all’art. 23; si faccia attenzione al fatto che i nostri candidati hanno un
Piano Didattico Personalizzato (PDP), e dunque non seguono un percorso “differenziato” (che
porterebbe al rilascio di una semplice certificazione, e non del diploma, e che permetterebbe anche
di non verificare talune discipline). Devono svolgere gli esami nel rispetto della normativa circa gli
strumenti compensativi e facilitatori (computer, dizionario digitale, mappe concettuali – secondo
quanto previsto dal PDP) e circa i tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte e del
colloquio, e talvolta anche di modalità particolari per lo svolgimento di talune prove scritte (“orale
per lo scritto”), sempre come indicato nel PDP.
In particolare, sull’accertamento della lingua straniera nel corso della terza prova, al comma 3 si
legge quanto segue:
Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali
discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo
svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile
con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle
forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue
straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire
alla terza prova scritta.
Ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES) è dedicato il comma 4 dell’art. 23
Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di
classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni
di sostenere adeguatamente l’esame di Stato. La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto
dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed
organizzazione scolastica per ’inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle
successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti
dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati
con Bisogni Educativi Speciali (BES). A tal fine il consiglio di classe trasmette alla Commissione d’esame il
Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in
sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per
alunni e studenti con DSA.
Buona lettura integrale dell’Ordinanza e buoni esami.
Il Dirigente scolastico
(prof. Guido Campanini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993
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