LEGGE 11 GENNAIO 2007, n. 1 Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra le scuole e le università La Legge n.1/2007 • Restituisce certezza ad un esame che da sempre costituisce un elemento qualificante del nostro sistema formativo; • è coerente con il principio di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, concretizzando concreti aiuti ai giovani attraverso il raccordo tra scuola secondaria, università, istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica: • lascia intatti gli obiettivi della legge n. 425/1997, ma cambia radicalmente gli articoli 2, 3, e 4 che riguardano gli aspetti procedurali, rendendoli più credibile e, valorizzando gli studenti che più si sono impegnati Gli alunni dell’ultimo anno delle scuole secondarie superiori statali e paritarie sono ammessi all’esame se: – hanno conseguito una valutazione positiva in sede di scrutinio finale (la legge 425/1997 prevedeva l’ammissione in ogni caso); – per gli anni scolastici 2006/2007, 2007/2008 non si applica la disciplina relativa ai debiti; – a decorrere dall’a.s. 2008/2009 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato gli studenti che hanno saldato i debiti formativi degli anni scolastici precedenti (la legge 425/1997 non ne faceva cenno e la legislazione generale sui debiti resta comunque carente), lo stesso dicasi per gli studenti delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute. In sede di scrutinio finale si procede ad una valutazione dello studente che tenga conto: – delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi; – delle capacità critiche e espressive; – degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione tale da sostenere l’esame di Stato anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline. I CANDIDATI • Sono ammessi all’esame con abbreviazione di un anno gli studenti che, senza essere incorsi in ripetenze, abbiano riportato: – non meno di 8/10 in ciascuna disciplina nello scrutinio finale del quarto anno; – una media non inferiore a 7/10 negli scrutini finali dei 2 anni precedenti. I candidati esterni: – sono tenuti a presentare domanda di ammissione all’esame, ed eventualmente a quelli preliminari, solo in istituti statali o paritari del comune di residenza (se l’indirizzo non è presente nel comune di residenza i riferimenti successivi sono, nell’ordine, la provincia o la regione); – non in possesso di promozione all’ultima classe, sostengono un esame preliminare davanti al consiglio di classe dell’istituto in cui sosterranno l’esame di Stato, al quale sono ammessi solo con un punteggio minimo di 6/10 in ciascuna delle prove effettuate. Sono considerati eventuali crediti formativi. I candidati non appartenenti a Paesi UE, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di istruzione secondaria superiore, possono sostenere l’esame in qualità di candidati esterni. PROVE E PUNTEGGI • La finalità dell’esame di Stato è la stessa prevista dall’art. 6 della L. 425/1996: l’esame di Stato è finalizzato all’accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno di corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali di ciascun candidato, nonché delle capacità critiche del candidato. • Sono confermati i contenuti delle tre prove scritte alle quali si aggiunge il colloquio. • La seconda prova degli istituti tecnici, professionali, d’arte e dei licei artistici tiene conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e può essere articolata in più di una giornata. Punteggi massimi (per l’a.s. 2007/2008): – 15 punti per ciascuna delle tre prove scritte; – 35 punti per il colloquio; – 20 punti per il credito scolastico accumulato negli ultimi 3 anni; – punteggio massimo complessivo: 100 punti; – nulla cambia per i 5 punti di cui dispone la commissione entro i 100 punti totali (da attribuire solo se il candidato ha un credito di almeno 15 punti e un risultato complessivo delle prove d’esame pari a 70); – è ammessa l’attribuzione della lode per il candidato che, senza aver usufruito dei 5 punti, abbia raggiunto 100. Predisposizione delle prove: – Non ci sono novità per la predisposizione delle prove: le prime due spettano al Ministero; la terza alla commissione; nulla di nuovo per la conduzione del colloquio; – abrogato l’art. 1 del d.lgs 286/2004, istitutivo del Servizio Nazionale di Valutazione, che affidava all’INVALSI il compito di predisporre le prove – anche per la scuola secondaria di 1° e 2° grado; – l’INVALSI predispone i modelli di prova da proporre alle commissioni per l’elaborazione della terza prova scritta; – l’INVALSI utilizzerà le prove scritte per valutare i livelli di apprendimento conseguiti dai candidati, secondo parametri applicati a livello internazionale per assicurarne la comparabilità. LE COMMISSIONI • La commissione è composta di non più di 6 commissari, dei quali 50% esterni e 50% interni, più il presidente esterno. • La commissione è nominata dal direttore dell’USR; le nomine sono effettuate, nell’ordine, nell’ambito comunale o provinciale (in casi eccezionali, ambiti regionali o interregionali); è tassativamente escluso l’ambito distrettuale. • Ogni 2 classi sono nominati un unico presidente e i commissari esterni. • Deve essere assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta. LE COMMISSIONI • Ad ogni classe non sono assegnati più di 35 studenti; i candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti e il loro numero non può superare il 50%. • Solo in casi eccezionali, e solo presso istituti statali, possono essere attivate commissioni con un numero maggiore di candidati esterni, o con soli candidati esterni. • È facoltà delle commissioni di provvedere alla correzione delle prove scritte e all’espletamento del colloquio, operando per aree disciplinari. • Le decisioni finali sono assunte dalla commissione a maggioranza assoluta. • La misura dei compensi dovuti a presidenti e commissari è fissata in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola. • Presso il MPI è stata costituita una task force di dirigenti tecnici con il compito di fornire alle scuole la più ampia informazione circa le novità dell’esame, nonché di provvedere, di concerto con gli ispettori operanti nelle regioni, all’attuazione di adeguate forme di assistenza e di intervento. • Alla funzione ispettiva viene affidato il compito di svolgere sul territorio di riferimento sistematiche verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento delle operazioni di esame.