Estratto del verbale della seduta della Giunta Comunale
NUMERO DI REGISTRO
SEDUTA DEL
165
23 settembre 2015
Oggetto :
Atto di indirizzo in merito alla graduazione delle sanzioni per omessa
presentazione della denuncia TARSU/TARI.
Il giorno 23 settembre 2015 in Cremona, con l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
Assenti
Galimberti Prof. Gianluca
Sindaco
Ruggeri Dott.ssa Maura
Vice Sindaco
Manzi Sig. Maurizio
Assessore
Manfredini Dott.ssa Barbara
Assessore
Viola Dott.ssa Rosita
Assessore
Virgilio Sig. Leonardo
Assessore
Manfredini Ing. Alessia
Assessore
Platè Dott. Mauro
Assessore
Con la partecipazione del Signor Segretario Generale CRISCUOLO avv. PASQUALE
Relatore il Signor MANZI sig. MAURIZIO
LA GIUNTA COMUNALE
A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. 267/2000 dal Direttore del Unità di staff Economico-finanziario e fiscalità e dal Direttore
del Settore Economico Finanziario – Entrate che si allegano alla presente deliberazione quali parti
integranti, la Giunta Comunale, sentito il relatore e con voto unanime favorevole dei presenti
espresso nei modi di legge, ha deciso di:
DECISIONE
Formulare il seguente indirizzo:
definire i seguenti criteri di graduazione, relativamente alla irrogazione di sanzioni nei casi di
omessa presentazione della denuncia (anche di variazione) nei termini previsti dalla normativa in
funzione del protrarsi della durata della violazione, in materia di TARSU (di cui agli artt. 70 e 76 del
Decreto Legislativo n. 507/93) e di TARI (di cui all’art. 3 delle Disposizioni Regolamentari in
materia di I.U.C. e art. 1 legge 27 dicembre 2013 n. 147):
- omessa presentazione della denuncia protrattasi per un periodo superiore all’anno: sanzione
pari al 100% del tributo dovuto, riducibile ad 1/3 in caso di acquiescenza del contribuente, con
pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi, entro il termine per la
proposizione del ricorso;
- omessa presentazione della denuncia protrattasi per un periodo superiore ad anni 1 ed inferiore
ad anni 5: sanzione pari al 120% del tributo dovuto, riducibile ad 1/3 in caso di acquiescenza
del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi, entro il
termine per la proposizione del ricorso;
- omessa presentazione della denuncia protrattasi per un periodo superiore o uguale ad anni 5:
sanzione pari al 150% del tributo dovuto, riducibile ad 1/3 in caso di acquiescenza del
contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi, entro il
termine per la proposizione del ricorso;
- omessa presentazione della denuncia protrattasi per un periodo superiore o uguale ad anni 5
ed ostinata non collaborazione da parte del contribuente, nei termini di mancata risposta ad
invito ed a questionario, sanzione pari al 200% del tributo dovuto, riducibile ad 1/3 in caso di
acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli
interessi, entro il termine per la proposizione del ricorso;
- in caso di mancata, incompleta od infedele risposta al questionario inviato al contribuente la
sanzione da prevedere nell’avviso di accertamento per omessa presentazione della denuncia è
pari al 150% riducibile ad 1/3 in caso di acquiescenza del contribuente, con pagamento del
tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi, entro il termine per la proposizione del
ricorso.
Nei casi di ravvedimento operoso si applicano le sanzioni previste dalla normativa di riferimento.
Il Funzionario Responsabile del Tributo, avuto riguardo dei criteri per la determinazione delle
sanzioni previsti dalla normativa vigente, irroga le sanzioni per omessa presentazione di denuncia
TARSU/TARI conformandosi a quanto sopra.
MOTIVAZIONI
Il sistema sanzionatorio tributario ha lo scopo di assicurare l’osservanza dei precetti e degli
obblighi che la normativa pone a carico dei contribuenti.
In caso di omessa presentazione, da parte del contribuente, della denuncia TARSU/TARI la
normativa vigente prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 100% al 200% del
tributo dovuto (con un minimo di euro 51,00= per la TARSU ed un minimo di euro 50,00= per la
TARI).
La graduazione delle sanzioni, in relazione a ciascuna delle fattispecie indicate, è stata
determinata in considerazione della gravità dell’omissione e della collaborazione prestata dal
contribuente all’attività accertativa volta alla regolarizzazione della propria posizione tributaria.
Si formula il presente indirizzo affinché in sede di irrogazione della sanzione, il Funzionario
Responsabile del tributo, compatibilmente con le disposizioni normative vigenti, possa riferirsi a
criteri di quantificazione predeterminati ed oggettivi, riducendo in tal modo eventuali spazi di
discrezionalità contestabili da parte dei contribuenti, garantendo nel contempo maggiore certezza
oggettiva, nel rispetto del principio di equità tributaria.
EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Il Funzionario Responsabile del Tributo nell’irrogazione delle sanzioni per omessa denuncia
TARSU/TARI, è tenuto all’applicazione delle sanzioni in funzione delle direttive sopra indicate,
compatibilmente col rispetto dei criteri per la determinazione delle sanzioni previsti dalla normativa
vigente.
Mandare copie del presente provvedimento al Settore Economo Finanziario – Entrate ed all’Unità
di Staff Economico – Finanziario e fiscalità per quanto di rispettiva competenza
NOTE
NORMATIVA
Articolo 70 “Denunce” del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
Articolo n. 76 “Sanzioni ed interessi” del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, così come
modificato dall’art. 12 del Decreto Legislativo 28 dicembre 1997 n. 473, disciplinante il sistema
sanzionatorio TARSU.
Art. 1 comma 696 Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014 istitutiva della I.U.C.)
che disciplina l’applicazione delle sanzioni in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
Art. 7 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 “Criteri di determinazione della sanzione”.
Art. 3 - Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvate con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 16 aprile 2014 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 13 “Ravvedimento” del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive
modificazioni ed integrazioni.
FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CON OGGETTO:
Atto di indirizzo in merito alla graduazione delle sanzioni per omessa presentazione della denuncia
TARSU/TARI.
Num. proposta: 2522/2015
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
FAVOREVOLE
Cremona, lì 17 settembre 2015
IL DIRETTORE DEL
Unità di staff Economico-finanziario e fiscalità
VESCOVI DOTT. MARIO
Firmato digitalmente da VESCOVI DOTT. MARIO
FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CON OGGETTO:
Atto di indirizzo in merito alla graduazione delle sanzioni per omessa presentazione della denuncia
TARSU/TARI.
Num. proposta: 2522/2015
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
NON DOVUTO (in quanto la proposta non comporta impegno di spesa e diminuzione di entrata)
Cremona,lì 22 settembre 2015
IL DIRETTORE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO - ENTRATE
Viani dott. Paolo
Firmato digitalmente da Paolo Viani
Letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
(Galimberti prof. Gianluca)
(Criscuolo avv. Pasquale)
Firmato digitalmente da Pasquale Criscuolo
Firmato digitalmente da Gianluca Galimberti
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 165 ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 23/09/2015
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta
- che il presente atto, Protocollo Generale n. 54904 del 28/09/2015 viene pubblicato, a' sensi
dell'art. 124, comma 1°, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e dell’art. 32 della Legge
18 giugno 2009, n. 69, nel sito informatico del comune, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal
29/09/2015 al 13/10/2015.
Cremona, lì 29/09/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Pasquale Criscuolo)
Firmato digitalmente da Pasquale Criscuolo
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